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32.2021.64

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18 ottobre 2021Italiano64 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in

merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia

(art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita

(STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa

impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto

invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un

caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

2.4. A seguito della domanda di

prestazioni del 2018 dell'assicurata, l'Ufficio AI ha raccolto gli atti medici

determinanti sia presso i curanti sia richiamandoli dall'assicuratore

infortuni, che si era assunto le conseguenze della caduta dalle scale

dell'interessata.

Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha valutato

di persona l'assicurata il 13 dicembre 2019 e nel suo rapporto di visita medica

SMR di pari data (doc. 58) ha esposto l'anamnesi familiare/personale,

fisiologica, patologica remota, socio-lavorativa, lo svolgimento della

giornata, i disturbi soggettivi, le abitudini, il tempo libero.

Nel descrivere lo sviluppo della malattia e i risultati della

terapia, l'assicurata ha evidenziato che dal giorno dell'infortunio non v'era

stato alcun miglioramento della funzione articolare, risultando la caviglia

pressoché anchilosata. Si era inoltre sovrapposta una algodistrofia, che

determinava un dolore continuo che incideva anche sull'umore. Le scarpe

ortopediche l'aiutavano a camminare, ma non poteva indossarle per più di 3-6

ore al giorno. Continuava con la fisioterapia per il rinforzo muscolare e ogni

giorno assumeva antiinfiammatori non steroidei.

All'esame dello status il medico SMR ha riscontrato una

deambulazione con zoppia, impossibilità a camminare sulle punte e i talloni, piede

destro asciutto, non edematoso, indolente alla palpazione. La mobilità della

caviglia era quasi assente con solo alcuni gradi residui alla flessione sia

plantare che dorsale. Lieve ipotrofia dei gemelli della gamba destra.

Nel medesimo rapporto risulta pure l'esame dello status psichico

effettuato dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che lo

stesso giorno ha avuto un colloquio con l'interessata, rilevando che abitava

autonomamente, non v'era alcun disturbo dello stato di coscienza, non disturbi

dell'orientamento, non disturbi dell'attenzione e della memoria, non disturbi

formali del pensiero, non fobie, timori, sintomi ossessivo-compulsivi, lieve

ansia libera, non deliri né disturbi della percezione, non derealizzazione né

depersonalizzazione, umore in asse tranne alcune larvate idee di riferimento

allo stato somatico, non disturbi della carica vitale e della psicomotricità,

non riferiti particolari disturbi del sonno, non variazioni circadiane.

L'attendibilità dell'assicurata era buona.

I medici del Servizio Medico Regionale hanno così potuto porre le

diagnosi di dolori persistenti riferiti come costrittivi, non urenti e a tipo

scossa elettrica alla caviglia destra: artrofibrosi della caviglia destra, CRPS

tipo I, esiti da osteosintesi del malleolo laterale con placca e viti e del

malleolo mediale con vite e Kirschner (30 giugno 2017) per frattura/lussazione

trimalleolare destra tipo Weber B, esiti da asportazione del materiale di

osteosintesi, artrotomia anteriore, rimozione dei frammenti ossei ventrali e

neurolisi del nervo peroneo superficiale destro (9 febbraio 2018), esiti da

artrolisi aperta anteriore e artroscopica posteriore dell'articolazione

tibio-tarsica (1° giugno 2018). Assente diagnosi psichiatrica maggiore.

Nella loro valutazione, gli specialisti hanno indicato che il

quadro clinico-valetudinario era a quel momento stabilizzato e che non

consentiva la ripresa dell'attività abituale, essendo compatibile unicamente

con mansioni leggere svolte in posizione seduta.

Dal profilo psichico, l'assicurata era seguita una volta alla

settimana da una psicologa; non v'era presa di medicamenti specifica né una

presa a carico medico-psichiatrica. L'assicurata presentava larvate idee di

riferimento alla condizione somatica, tuttavia non di gravità tale da

giustificare di per sé una diagnosi psichiatrica maggiore rispettivamente

giustificare limitazioni presenti o pregresse di tipo psichiatrico in qualsiasi

attività confacente. L'interessata si era detta spontaneamente d'accordo con

questa valutazione.

Nel rapporto finale SMR del 17 dicembre 2019 (doc. 60) il dr. med.

__________ ha riassunto in ordine cronologico i pareri dei medici curanti __________,

__________, __________ e __________ intervenuti tra il 30 giugno 2017 e il 5

dicembre 2019, ha riportato le diagnosi poste qualche giorno prima nel suo

rapporto di visita medica SMR e ha ritenuto che l'interessata era totalmente

inabile al lavoro dal 29 giugno 2017 in qualsiasi attività, mentre dal 9

gennaio 2019 lo era al 20% in attività adeguate, da intendere come riduzione

del rendimento.

Poco tempo dopo, il 31 marzo 2020 (doc. 64), l'Ufficio AI ha

ricevuto dall'assicuratore infortuni competente la perizia medica che quest'ultimo

ha fatto allestire in ambito reumatologico.

Il dr. med. __________, FMH in reumatologia, ha visitato il 9

marzo 2020 l'assicurata e il 14 seguente (doc. 223) ha reso la sua valutazione

sulla base della documentazione messagli a disposizione, dei dati anamnestici

richiesti e dell'esame clinico.

Lo specialista ha posto le diagnosi reumatologiche non e in nesso

di causalità con l'infortunio, ha riassunto nel dettaglio i numerosi referti

medici, ha indicato l'anamnesi personale, soggettiva, sistematica e sociale.

Egli ha poi indicato l'esito dell'esame reumatologico che ha effettuato alla

colonna vertebrale, alle articolazioni periferiche e l'esame neurologico

cursorio.

Nella sua valutazione il reumatologo ha riproposto i pareri dei

colleghi che hanno avuto in cura l'assicurata, ha evidenziato i dolori

lamentati da quest'ultima al ginocchio destro esponendo l'esame clinico di

questo arto, le lombalgie presenti da anni e esaminato la colonna vertebrale e

cervicale, le spalle e i gomiti, per i quali non lamentava dolori. Secondo

l'esperto, i dolori accusati dall'assicurata, i deficit funzionali riferiti e

dimostrati durante l'esame peritale reumatologico si spiegavano prevalentemente

con le alterazioni strutturali finora dimostrate; il quadro algico persistente,

ritenuto invalidante, non era proporzionato al fabbisogno analgesico

documentato.

Infine, il perito ha risposto ai quesiti sottopostigli

dall'assicuratore infortuni, in particolare indicando le diagnosi non e in

nesso di causalità con l'infortunio del 29 giugno 2017, che dal mese di dicembre

2019 lo stato finale era stato raggiunto e che da una continuazione della cura

medica non vi sarebbe stato un miglioramento della patologia presentata al

piede destro.

A proposito dell'incapacità al lavoro, il reumatologo ha rilevato

che l'assicurata non era in grado di stare a lungo in piedi, di camminare per

lunghi tragitti, di deambulare su terreno sconnesso e/o declivo, di mantenere a

lungo la posizione accovacciata rispettivamente inginocchiata, di sollevare e

trasportare carichi superiori ai 10 kg.

Nel giudicare la capacità lavorativa dell'assicurata nell'attività

da ultimo esercitata di ausiliaria di laboratorio/farmacia - che implicava di

contattare i diversi fornitori di prestazione, specialmente i medici per

verificare quanto era stato prescritto, inserire i dati nel computer, recarsi

in magazzino a prendere erbe e piante necessarie per potere elaborare i

preparati, preparare gli infusi, i tè e i dedotti per la clientela, pulire e

riordinare il laboratorio -, in cui era prevalentemente in movimento, tenuto

conto dei limiti funzionali e di carico indicati, per l'esperto detta capacità

era compromessa nella misura di 2/3, da intendersi come diminuzione del

rendimento sull'arco di una giornata lavorativa abituale di 8-9 ore.

L'assicurata era in grado di svolgere altre attività lavorative

più leggere, prevalentemente da seduta, con possibilità di alternare le

posizioni corporee al bisogno, senza necessità di deambulazione prolungata, in

particolare su terreno sconnesso e/o declivo, tralasciando anche la posizione

di lavoro accovacciata. In un'attività adatta al suo stato di salute, andava

considerata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9

ore, con rendimento massimo del 100%.

Sulla scorta di questa perizia, l'11 maggio 2020 (doc. 67) il dr.

med. __________ dell'SMR ha rivisto il suo rapporto finale, riportando le

diagnosi somatiche poste dal dr. med. __________ che in parte ricalcano, per

quanto concerne i dolori cronici irradianti con rilevante deficit funzionale

multidirezionale della caviglia destra, quelle già indicate nel suo rapporto

del 2019.

A ciò si aggiunge, con riferimento alla caviglia, la sindrome

dolorosa regionale complessa.

Inoltre, per quanto attiene alle altre parti del corpo, vanno

indicate le gonalgie bilaterali in: tendenza ad iperlassità legamentare;

possibile gonartrosi anteriore bilaterale. Periartropatia dell'anca destra.

Sindrome lombospondilogena cronica intermittente in: ernia discale lombare,

L4/L5, anamnestica; disturbi statici della colonna vertebrale (appiattimento

della colonna dorsale, iperlordosi lombare, scoliosi destroconvessa dorsale);

decondizionamento e sbilancio muscolare. Sindrome cervicovertebrale cronica in:

disturbi statici del rachide (appiattimento della colonna dorsale, iperlordosi

lombare, scoliosi destroconvessa dorsale); sbilancio muscolare.

Assente diagnosi psichiatrica maggiore.

Il Servizio Medico Regionale ha perciò rivisto i gradi di

inabilità lavorativa ritenendo che dal 1° dicembre 2019 l'assicurata era

inabile al 66% come ausiliaria di laboratorio/farmacia e allo 0% in attività

adeguate, fermo restando i limiti di carico e funzionali posti dal perito

reumatologo.

Raccolto il parere del consulente in integrazione professionale,

con preavviso del 23 settembre 2020 (doc. 85) l'Ufficio AI ha attribuito

all'assicurata una rendita intera temporanea per il periodo dal 1° giugno 2018

al 29 febbraio 2020, ritenuto che dal 1° dicembre 2019 la sua capacità

lavorativa del 100% in attività adeguate dava luogo a una perdita di guadagno

del 5%.

Le osservazioni del 23 ottobre 2020 (doc. 90) dell'assicurata, che

ha chiesto l'erezione di una perizia pluridisciplinare, sono state sottoposte

al vaglio del Servizio Medico Regionale, che il 3 novembre 2020 (doc. 92), per

mano dei dr. __________ e __________, ha affermato:

" In assenza

di nuova documentazione medica che attesti una modificazione del quadro clinico

con ricadute sul piano valetudinario, non vi sono i presupposti per una

rivalutazione di quanto definito con rapporto finale SMR del 11.5.2020.".

Aggiornato il calcolo economico con i dati del 2019 (doc. 94) e

sentito nuovamente il consulente in integrazione professionale che ha

confermato una riduzione complessiva del 5% dal reddito da invalida, con decisione

del 23 marzo 2021 (doc. A2) l'Ufficio AI ha ribadito la concessione di una

rendita intera temporanea.

2.5. Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;

114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,

determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un

organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI

1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).

Nella DTF 125 V

351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).

Il Tribunale federale ha poi precisato

nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni

sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici

interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione

che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle

conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 9C_168/2020

consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la

Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità

dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni

(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Ancora recentemente (STF

9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio

2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici)

rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio

sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia

sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della

procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti

esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento

dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità

della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125

V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V

176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,

pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto

perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.

Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di

chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici

curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione

medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura

differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr.8C_55/2018

del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.

5.3).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la

seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration

et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par

le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité

de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)".

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a

disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio

2003).

In merito ai rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, a suo favore (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre,

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, trattandosi delle divergenze di

opinione tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et

médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en

oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Nella presente fattispecie,

chiamato a verificare se l'Ufficio AI abbia accuratamente vagliato le

condizioni di salute dell'assicurata prima dell'emanazione della decisione

impugnata, questo Tribunale conferma l'operato dell'amministrazione.

Raccolti gli atti presso i curanti e l'assicuratore infortuni, il Servizio

Medico Regionale, nelle persone del dr. med. __________ e del dr. med. __________,

quest'ultimo FMH in psichiatria e psicoterapia, ha visitato l'assicurata e ha

allestito il rapporto del 13 dicembre 2019.

In seguito, con l'acquisizione della perizia reumatologica che il

dr. med. __________ ha reso il 14 marzo 2020 su mandato dell'assicuratore

infortuni, l'11 maggio 2020 l'SMR ha completato e modificato il proprio

rapporto finale e si è conformato alle diagnosi poste dallo specialista in

reumatologia come pure ai gradi di incapacità lavorativa determinati dallo

specialista. Infatti, il dr. med. __________ ha ritenuto l'assicurata inabile

in ragione del 66% nell'esercitare la sua precedente attività di ausiliaria di

laboratorio/farmacia rispettivamente abile in misura totale nell'eseguire delle

attività adeguate al suo stato di salute che rispettino le limitazioni

funzionali e di carico stabilite dal perito.

In particolare, la ricorrente non poteva sollevare pesi superiori

a 10 kg, stare in piedi a lungo e camminare per lunghi tratti, mentre poteva

svolgere attività lavorative più leggere, prevalentemente da seduta, con possibilità

di alternare le posizioni corporee al bisogno e in attività rispettose di tali

limiti l'assicurata risultava pienamente abile.

La ricorrente non ha apportato documentazione specifica per

contestare queste conclusioni, ma si è limitata ad affermare che la grave

sindrome dolorosa regionale complessa le causa disturbi a livello somatico e

psichico, che le affezioni somatiche sono cronicizzate e che non v'è alcuna

possibilità di miglioramento. Le importanti dosi di medicamenti che assume per

contrastare il dolore danno luogo a implicazioni invalidanti. Le conseguenze di

tutti questi disturbi si riverberano sul sonno, sulla stanchezza e sulla

concentrazione.

L'esistenza della CRPS ("Complex regional pain syndrome")

non è messa in dubbio dal Servizio Medico Regionale che, come ha sottolineato

la stessa ricorrente, ne ha preso atto il 19 luglio 2019 (doc. 52) esaminando

il referto del 21 gennaio 2019 del dr. med. __________ della __________ di __________.

Anche nel suo rapporto di visita medica del 13 dicembre 2019 (doc.

58) il dr. __________ ha infatti menzionato la comparsa di questa sindrome,

ormai cronicizzata, e l'ha posta fra le diagnosi.

Lo stesso va detto del primo rapporto finale SMR che è seguito

alcuni giorni dopo (doc. 60) come pure del secondo dell'11 maggio 2020 (doc.

67).

In quest'ultimo, in particolare, il medico SMR si è fondato sulle

conclusioni tratte dal perito che nel 2020 ha valutato lo stato di salute

dell'assicurata per conto dell'assicuratore infortuni.

Infatti, anche il dr. med. __________ era perfettamente al

corrente della presenza di questa patologia, avendola anch'egli desunta chiaramente

dai numerosi certificati medici dei curanti.

D'avviso del TCA, non risulta pertanto corretta la critica della

ricorrente, secondo cui l'Ufficio assicurazione invalidità non avrebbe

compiutamente valutato il suo stato di salute e in particolare le conseguenze

della sindrome dolorosa regionale complessa cronica diagnosticatale nel gennaio

2019. L'esperto che nel marzo 2020 ha esaminato l'assicurata era perfettamente

al corrente di questa patologia e per determinare la sua capacità lavorativa ha

certamente valutato e considerato le relative conseguenze, come per le altre

patologie che ha diagnosticato, quali delle gonalgie bilaterali, una periartropatia

dell'anca destra, una sindrome lombospondilogena cronica intermittente e una

sindrome cervicovertebrale cronica. Queste ultime due davano luogo a disturbi

statici della colonna vertebrale e del rachide, come pure a sbilancio

muscolare.

La circostanza che l'Ufficio AI si sia appoggiato alla valutazione

peritale esperita in ambito infortunistico non inficia la validità delle

conclusioni tratte dal reumatologo, visto che pareri medici contrari non sono

stati prodotti.

Nemmeno il fatto che lo specialista abbia catalogato le diagnosi

poste in diagnosi reumatologiche non e in nesso di causalità con l'infortunio

del 29 giugno 2017 porta ad avere dubbi sulla completezza e chiarezza del

rapporto reso il 14 marzo 2020, non avendo tale catalogazione alcun influsso

sulla determinazione della capacità lavorativa dell'assicurata.

In effetti, proprio queste altre patologie, unitamente alla

sindrome dolorosa regionale complessa, hanno portato lo specialista in

reumatologia a stabilire dei limiti funzionali e di carico, non potendo più l'assicurata

sollevare pesi superiori a 10 kg e mantenere la posizione eretta a lungo, come

pure camminare in modo prolungato. Per questi motivi, il dr. __________ ha

ritenuto che, nell'attività di ausiliaria di laboratorio/farmacia, l'interessata

aveva un impedimento di 2/3 nell'eseguire le diverse mansioni che le erano

state affidate.

Considerato però che l'assicurata era in grado di svolgere altre

attività lavorative più leggere, prevalentemente da seduta, con possibilità di

alternare le posizioni corporee al bisogno, senza dovere camminare a lungo e

accovacciarsi, in tali attività essa poteva lavorare a tempo pieno con

rendimento massimo.

Ciò stante, la circostanza che la ricorrente deambuli con l'ausilio

di stampelle non inficia la possibilità che essa possa comunque lavorare da

seduta e che, al bisogno, assuma la posizione eretta in alternanza, come pure

che eserciti un'attività che non richieda di percorrere lunghi tragitti.

A ben guardare, altri elementi clinici non sono stati apportati

dalla ricorrente a comprova della sua tesi e, soprattutto, del fatto che la sua

inabilità lavorativa sarebbe di almeno il 30-40%.

Tale percentuale è stata stabilita semplicemente arbitrariamente e

soggettivamente, visto che nessun referto medico la conferma.

Semmai, vi sono agli atti alcuni certificati medici che attestano

un'inabilità lavorativa del 100% e l'ultimo noto la certifica dal 13 agosto al

13 ottobre 2019 (doc. 211). Tuttavia, la scrivente Corte osserva che la lettera

ambulatoriale dell'11 luglio 2019 (doc. 201) con cui, fra le altre cose, il

chirurgo ha prolungato l'inabilità lavorativa dell'assicurata al 100% fino alla

metà di ottobre, specifica chiaramente che "La paziente è ancora inabile al lavoro al 100% come decoratrice.".

Nessun medico curante si è dunque espresso sulla possibilità, per

Considerandi

la ricorrente, di mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua in altre

attività lucrative.

Non va ora dimenticato che in

caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività

(art. 6 LPGA) e che è la perdita di guadagno stabilita nell'esercitare un'altra

attività adeguata sfruttando la capacità lavorativa residua che determina il

diritto a una rendita di invalidità.

Solo l'esperto interpellato dall'assicuratore infortuni ha

valutato lo stato di salute dell'insorgente nello svolgimento sia dell'attività

da ultimo esercitata di ausiliaria di farmacia sia in altre attività adeguate

alle sue condizioni di salute, fermo restando dei limiti funzionali e di carico

che lo stesso reumatologo ha individuato a causa delle patologie somatiche

riscontrate durante la visita personale dell'assicurata.

Nemmeno vi sono elementi clinici per riconoscere la presenza di un

disturbo psichico. Non solo il dottor __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, che l'ha visitata di persona il 13 dicembre 2019, non ha

riscontrato alcuna diagnosi psichiatrica maggiore, ma nemmeno l'interessata

stessa ha mai prodotto, né in sede di istruttoria amministrativa né davanti a

questo TCA, dei referti medici attestanti un disturbo psichico comportante

l'impossibilità di svolgere una qualsiasi attività lucrativa.

Nel rapporto del 13 dicembre 2019 il Servizio Medico Regionale ha

evidenziato che l'assicurata era seguita da una psicologa una volta alla

settimana, che non assumeva medicamenti specifici e che non v'era una presa a

carico medico psichiatrica. Le larvate idee di riferimento alla sua condizione

somatica non erano di una gravità tale, secondo lo psichiatra dell'SMR, da

giustificare di per sé una diagnosi psichiatrica maggiore rispettivamente delle

limitazioni presenti o pregresse di tipo psichiatrico in qualsiasi attività

adeguata.

La circostanza che, riscontrando una palese assenza di una

patologia psichiatrica, il dr. med. __________ non abbia allestito una

valutazione conforme ai dettami giurisprudenziali in materia, non inficia, nel

caso di specie, la portata delle sue conclusioni, che per di più sono state

contraddette unicamente da affermazioni di carattere puramente soggettivo.

Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che

regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è

incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della

presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -

segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è

dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente

all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute

dell'assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei

referti medici - magari addirittura in possesso dell'interessato medesimo -,

quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di

carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato

di salute (fra le ultime STCA 32.2021.24 del 31 maggio 2021; STCA 32.2021.10

del 22 marzo 2021; STCA 32.2020.51 del 29 ottobre 2020; STCA 32.2020.31 del 15

ottobre 2020).

Anche per questo motivo, alla valutazione del dottor __________ va

riconosciuto pieno valore probatorio e le sue conclusioni, chiare, dettagliate

e complete, non contestate da altri esperti in materia, vanno poste alla base

del presente giudizio. La circostanza che la valutazione peritale sia stata in

specie allestita per conto dell'assicuratore infortuni non inficia la sua

validità in ambito di assicurazione invalidità, considerato che per determinare

il grado di capacità lavorativa residua, e i limiti funzionali, lo specialista ha

considerato sia le patologie in nesso di causalità con la caduta dalle scale

sia quelle non conseguenti a tale infortunio.

Non vi sono in effetti elementi oggettivi tali per scostarsi dalle

considerazioni e dalle conclusioni che il Servizio Medico Regionale ha tratto

il 13 e il 17 dicembre 2019, l'11 maggio 2020 e nell'annotazione del 3 novembre

2020.

sulle condizioni di salute dell'assicurata sia dal profilo somatico sia

psichico.

Essendo convincenti e non sufficientemente contestate dalla

ricorrente, che non ha suffragato la sua tesi con dei validi certificati medici

che attestano una situazione clinica peggiore, le considerazioni dei dr. __________

e __________ vanno pertanto fatte proprie dal Tribunale.

Sulla scorta di queste considerazioni, per il TCA le affermazioni

dell'insorgente su una sua peggiore situazione clinica rispetto a quella

accertata dall'Ufficio AI rimangono quindi una mera ipotesi di carattere

soggettivo, che non va perciò indagata ulteriormente, peraltro siccome nemmeno

comprovata da un qualsiasi referto medico.

Dopo avere esaminato l'intera documentazione medica a disposizione,

una nuova valutazione dello stato di salute della ricorrente, così come da essa

esplicitamente richiesta non ritenendo completi gli accertamenti esperiti

dall'Ufficio AI, non è perciò affatto necessaria. Infatti, si deve ritenere che

i referti a disposizione del Tribunale siano già completi, sufficientemente

dettagliati e chiari per definire lo stato dell'assicurata, senza che sia

quindi utile l'esperimento di ulteriori accertamenti.

La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d,

119.

V 344 consid. 3c).

2.7

Quanto alle conseguenze

economiche del danno alla salute della ricorrente, l'amministrazione ha

calcolato la perdita di guadagno che si avrebbe con una capacità lavorativa

residua del 100% in attività adeguate.

Il reddito da valida di Fr. 55'161,09 annui stabilito dal Servizio

ispettorato sulla base dei dati statistici aggiornati al 2019, poiché l'ultima

attività di ausiliaria di farmacia è stata interrotta per fattori estranei al

danno alla salute (doc. 93), è stato paragonato al reddito da invalida di pari

importo determinato sempre sulla base dei dati statistici del 2018, aggiornati

al 2019, per quanto concerne le attività semplici e ripetitive. Diminuito poi del

5% per tenere conto della limitazione di svolgere attività leggere, dal reddito

ipotetico da invalida risultante di Fr. 52'403,04 è scaturito un grado AI del 5%

([Fr. 55'161,09 - Fr. 52'403,04] : Fr. 55'161,09 x 100).

L'insorgente ha contestato il reddito da valida, essendo inferiore

a quello che essa avrebbe potuto percepire se il danno alla salute non l'avesse

colpita. Infatti, l'assicurata va considerata come assistente di farmacia e non

ausiliaria di farmacia, non esistendo quest'ultima professione in Svizzera. Inoltre,

le attività che essa ha svolto in seno alla farmacia erano poi tipicamente da

assistente di farmacia e quindi il suo reddito da valida va ritenuto in almeno

Fr. 58'044.- annui (Fr. 4'464,95 per 13 mensilità). Se si tiene poi conto della

conoscenza della lingua tedesca, vanno aggiunti Fr. 150.- al mese, per un

salario annuo di Fr. 59'994.-.

La ricorrente ha criticato anche il reddito da invalida

considerato dall'amministrazione, siccome il dato statistico si riferisce al

settore maschile, mentre per le donne va ritenuto un reddito annuo di Fr.

49'140.-, a cui va applicata una riduzione sociale del 15%, ovvero una

decurtazione del 10% per tenere debitamente conto degli impedimenti gravi e

multifattoriali legati al danno alla salute che le impongono di potere

esercitare unicamente attività molto leggere e protette in posizione quasi

esclusivamente seduta. A ciò va aggiunta una riduzione del 5% legata a contingenze

particolari, quali la necessità di sopportare i dolori, l'impossibilità di

mettere a frutto la formazione acquisita, ecc.

2.8

L'obbligo

dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze

economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui

l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative

del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua

residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V

22.

consid. 4a pag. 28; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una

rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da

escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere

pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa

residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità

è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica

ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda

di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere

negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma

talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o

siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF

8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989.

pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Al riguardo, come è stato ricordato nella STF

8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già

ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di

attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi

(cfr. Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di

esigenze 4 [denominato ora livello di competenze 1]) – un numero significativo

di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la

posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in

posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui

realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del

mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC

1989.

pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il

cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato

costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere

soltanto l'esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua

formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,

Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.

205.

segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel

muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten

angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den

Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in: SZS 1990, pag.

255.

segg.).

In questo ordine d'idee, il Tribunale federale ha stabilito che -

trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire

invalidi, un'attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto

dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p.

331.

consid. 4a).

L'Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro

accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano

le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC

1991, p. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3; STFA U

329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.5).

Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro

per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni

di servizio.

Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del

23.

aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01

del 25 febbraio 2003, consid 4.7).

Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il

risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione

professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta

infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta

quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare

un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli

elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;

RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

2.9

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valida), come

ricordato nella STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 al considerando 6.1, decisivo

non è il guadagno realizzato nell'ultima attività svolta, bensì il reddito che

la persona assicurata conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante, se non fosse diventata invalida. Tale reddito deve essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla

salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF

144.

I 103 consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1), o comunque sul salario che

potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda

o in un'azienda simile.

Questo perché normalmente, in base all'esperienza

comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in

assenza del danno alla salute (RAMI 2000 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto

la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli

indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario

più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002

pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).

Nella citata STF 9C_151/2020 il Tribunale federale

ha inoltre evidenziato che nel caso in cui non fosse possibile quantificare in

maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire senza l'invalidità, in circostanze particolari ci si può scostare da

questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dalla Rilevazione

svizzera della struttura dei salari (RSS) edita dall'Ufficio federale di

statistica. Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare

indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se

l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che

egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità

di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto

definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già

delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo

stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali

norme salariali.

Entra ugualmente in linea di conto la situazione in

cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno

alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione

dell'invalidità (STF 9C_329/2014 del 1° luglio 2014 consid. 5.2).

2.10

Dagli atti risulta che da

ultimo, dal 20 giugno 2015 al 30 giugno 2017, la ricorrente ha lavorato alle

dipendenze di una Farmacia a __________ come ausiliaria di farmacia/laboratorio

e che a causa di disguidi con una collega è stata licenziata con effetto al 30

giugno 2017 (doc. 25). L'ultimo giorno di lavoro è stato il 28 giugno e il

giorno seguente l'interessata si è infortunata.

A tale proposito, il TCA segnala che anche in un caso ticinese in

ambito di indennità giornaliera in caso di malattia, l'Alta Corte ha stabilito

il 4 luglio 2017 (STF 9C_81/2017 e 9C_92/2017) il principio che, essendo

rimasto senza lavoro per motivi estranei alle sue condizioni di salute, per

determinare il reddito da valido ci si deve basare sui dati statistici del

settore e non sull'ultimo salario percepito dall'assicurato:

" 7.3. B. non può

pretendere il reddito da valido (su tale nozione cfr. DTF 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224 con riferimenti) che percepiva dalla ditta C., considerato che

dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che egli era stato

licenziato il 30 novembre 2012 con effetto al 31 dicembre 2012. Questo

significa che indipendente dal danno alla salute B. non avrebbe più percepito

un reddito dalla ditta C. Vista la sua lunga esperienza quale gessatore la

Corte cantonale, come del resto la A. SA, potevano ragionevolmente presumere

che egli avrebbe continuato l'attività di gessatore. Per questo motivo

l'importo di fr. 68'281.22 ritenuto dal Tribunale cantonale in applicazione dei

dati statistici relativi al ramo costruzione, peraltro non contestato dalla A.

SA, merita conferma.".

Nel caso concreto, quando è insorto il danno alla salute

l'assicurata non lavorava più. Con il licenziamento, l'insorgente si è quindi

trovata nella medesima situazione di un assicurato che ha perso il posto di

lavoro non per motivi dovuti alla sua invalidità e non l'avrebbe di conseguenza

conservato neppure senza il danno alla salute. Anche se

fosse stata sana, la ricorrente non avrebbe quindi più potuto essere attiva in

quel posto di lavoro, perciò l'accertamento del reddito

senza invalidità non può effettuarsi sulla base del salario; l'assicurata non

avrebbe più potuto percepire lo stipendio versatole dal datore di lavoro e ciò indipendentemente

dal danno alla salute.

Ci si dovrebbe pertanto basare sui dati statistici salariali in

quel settore (STF 8C_934/2015 del 9 maggio 2016 consid. 2.2 e 4.2; STF 9C_501/2013

del 28 novembre 2013 consid. 4.3.2; STFA I 792/05 del 15 marzo 2016 consid.

3.

; STCA 36.2016.106 del 21 dicembre 2016 confermata dalla STF 9C_81/2017 e

9C_92/2017 del 4 luglio 2017; STCA 32.2019.118 del 27 aprile 2020).

Tuttavia, nell'evenienza concreta, considerato che l'assicurata ha

lavorato quale ausiliaria di farmacia/laboratorio soltanto negli ultimi due

anni prima dell'infortunio e che, benché di formazione decoratrice ed

espositrice, prima del 2015 ha svolto altre attività, quale venditrice presso

alcuni negozi e governante per una ditta di pulizie, alternando dei periodi di

disoccupazione, l'Ufficio AI ha ritenuto di considerare i dati statistici

generali riferiti a una attività semplice di tipo fisico o manuale, non potendo

l'assicurata ambire a impieghi maggiormente qualificati (doc. 63).

D'avviso del TCA, l'amministrazione ha correttamente adottato

questa soluzione, essendo più rappresentativa dell'iter lavorativo della

ricorrente. Per certo, essa non può essere considerata quale assistente di

farmacia, perché non ha ottenuto un attestato federale di capacità in tale

ambito intraprendendo la relativa specifica formazione, ma ha lavorato in una

farmacia soltanto per un paio d'anni.

Poco importa se, a prima vista, la descrizione della sua giornata

corrisponde, come sostenuto dall'interessata, ai compiti di una assistente di

farmacia diplomata. Di formazione l'assicurata è decoratrice ed espositrice,

professione che ha appreso nel 1993 e che nulla ha a che vedere con quella che

ha da ultimo esercitato dal 2015 al 2017.

Peraltro, la stessa assicurata si è definita nel formulario di

richiesta di prestazioni AI ausiliaria di farmacia/laboratorio e tale è stata

pure la descrizione della sua funzione da parte del datore di lavoro nel

questionario per il datore di lavoro.

La pretesa ricorsuale di calcolare il reddito da valida sulla base

di un reddito mensile di Fr. 4'464,95 conseguibile nella categoria degli

assistenti di farmacia, per 13 mensilità, non può pertanto essere accolta.

Per gli stessi motivi, non può essere accordato il supplemento di

Fr. 150.- al mese per le conoscenze della lingua tedesca.

Seppure aggiornando al 2020 il salario mensile conseguito dalla

ricorrente nel 2017 di Fr. 4'350.- per 13 mensilità (doc. 25) si ottiene un

reddito mensile di Fr. 4'468,29 (+ 0,6% nel 2018 + 0,4% nel 2019 + 1,7% per il

2020), ovvero annuo di Fr. 56'550.-, ad ogni buon conto questo reddito non può

essere ritenuto, sia poiché non è rappresentativo dei suoi guadagni annui sia

poiché occorre in specie basarsi sui dati statistici.

Di conseguenza, per il 2020, anno di eventuale (continuazione

del) diritto alla rendita (DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), dai

dati statistici nazionali e dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari, edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla

tabella TA1 2018_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata

Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello

di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178) pubblicata il

21.

aprile 2020, si osserva che il

salario lordo mediamente percepito nel 2018 dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; STF 9C_632/2015)

per 40 ore settimanali corrisponde a un importo di Fr. 52'452.- (Fr. 4'371 x 12

mesi).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurata dovrebbe

(continuare a) ricevere la rendita (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07

del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), per

l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico

da invalido si ha per le donne che partendo dal dato del 2018 il salario lordo statistico

svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2019 a Fr. 52'976,52 (+ 1%) e nel 2020

a Fr. 53'453,30 (Fr. 52'976,52 + 0,9%) (cfr.

Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2020, pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica in: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/ home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari.assetdetail.255182.html;

STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Questo dato si riferisce, però,

a un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando ora questa cifra su

un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel

2020.

(cfr. per questo

aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e

la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione

economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica, aggiornata al 2020: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/tedmps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.2967269.html), il salario lordo medio ipotetico nazionale da

invalido per una donna è di Fr. 55'725,07 (Fr.

53'453,30 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Al riguardo il TCA

evidenzia che l'Ufficio AI ha determinato il reddito ipotetico da valida per il

2018.

in Fr. 55'063,53 e in Fr. 55'161,09 nel 2019,

osservando che "la cifra

sopraindicata sia in linea con l'importo massimo di CHF 56'581.- (2016) che

l'assicurata ha percepito durante tutta la sua carriera contributiva (v.

estratto del conto individuale)." (doc. 63).

2.11

Per quanto concerne il reddito

da invalida, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali ufficiali,

edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi

medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.

3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

A giusta ragione la ricorrente ha contestato il reddito da

invalida.

Come per la determinazione del reddito ipotetico da valida,

occorre fondarsi sulla stessa

tabella TA1 2018_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) e ritenere che il

salario lordo mediamente percepito nel 2018 dalle donne, e non dagli

uomini come ha erratamente concluso l'Ufficio AI, per un'attività semplice di tipo fisico o manuale per 40 ore settimanali ammonta

a Fr. 52'452.- (Fr. 4'371 x 12 mesi).

Adattato all'evoluzione dei salari nominali si ha nel 2020 un

reddito di Fr. 53'442,59 (Fr. 52'452 : 105,9 x 107,9) (cfr. Tabella T1.2.10

Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2020) che, riportato su un orario medio

di lavoro settimanale di 41,7 ore, dà un salario lordo medio

ipotetico nazionale da invalido per una donna di Fr. 55'713,90.

2.12

Secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tenere conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della

riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il Tribunale

federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a

titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L'applicazione di tassi

più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili

in sede giudiziaria.

L'Alta Corte, con sentenza

8C_80/2013 del 17 gennaio 2014, ha rammentato che non è necessario procedere

con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le

limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria

del permesso di soggiorno o il tasso d'occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell'insieme delle circostanze concrete. Non è dunque

possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli

fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto

di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF

9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

Nelle STF 8C_730/2019,8C_765/2019 e 8C_9/2020,

tutte del 10 giugno 2020 e concernenti casi ticinesi, il Tribunale federale ha

ribadito al considerando 4.4.1 che se un reddito da invalido è stabilito

in base ai dati statistici, bisogna chiedere se tale ammontare non debba subire

una riduzione. L'influsso di tutti i fattori sul reddito (limitazioni relative

al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità/tipo di permesso di

residenza e grado di occupazione) deve essere valutato nel suo insieme

considerando tutte le circostanze del caso concreto, facendo corretto uso del

proprio potere di apprezzamento, senza che occorra procedere a una

quantificazione separata di ogni fattore di riduzione. In ogni caso, la

riduzione non deve superare il 25% (DTF 135 V 297 consid.

5.2

pag. 301; 134 V 322 consid. 5.2

pag. 327 seg.; 126 V 75 consid. 5b/bb

pag. 80).

Inoltre il TF (cfr. consid. 4.4.3), riferendosi all'art. 57 LPGA,

ha ricordato che il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi

pertinenti, sostituire semplicemente il suo apprezzamento a quello dell'autorità

amministrativa; egli deve appoggiarsi sulle circostanze che sono di natura a

dimostrare il proprio apprezzamento come il più appropriato (DTF 137 V 71 consid.

5.2

pag. 73 con riferimento).

Soprattutto, l'Alta Corte ha osservato quanto segue:

" 4.4.4.

Una riduzione del reddito da invalido può essere applicata soltanto se nel caso

concreto sussistono elementi a sostegno della circostanza che la persona

assicurata a causa dell'uno o dell'altro criterio (o di più criteri) non può

sfruttare professionalmente in un mercato equilibrato del lavoro se non in

maniera inferiore alla media la sua restante e limitata capacità lavorativa (DTF

135.

V 297 consid. 5.2 pag. 301; sentenza 8C_82/2019 del 19 settembre 2019

consid. 6.2.2 con riferimento). Occorre ricordare che le limitazioni mediche

già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire

ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un

conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato

siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica

anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva

dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017

consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con

riferimenti). Il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie

di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole,

possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo

circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate

come eccezionali (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con

riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2).".

2.13

Nell'evenienza concreta, la

ricorrente non comprova né pretende in alcun modo che vi siano circostanze

eccezionali in un mercato equilibrato del lavoro che nella fattispecie

permetterebbero di affermare che subisca uno svantaggio tale da trovarsi in una

situazione inferiore alla media. Pertanto, l'aumento della deduzione dal

reddito da invalida, basato esclusivamente sulle limitazioni derivanti dal

danno alla salute, non può essere in concreto concessa (cfr. citate STF 8C_730/2019,8C_765/2019 e 8C_9/2000, consid. 4).

La ricorrente è infatti in grado comunque di svolgere delle

attività semplici contemplate dai settori della produzione e dei servizi

previste nella Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello

di competenze 1, visto che un numero significativo di queste attività sono di

natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al

danno alla salute che impone di lavorare seduta in posizione alternata. Le

limitazioni funzionali permettono di eseguire mansioni non qualificate, semplici

e ripetitive, quali quelle individuate dal consulente in integrazione

professionale, che non comportano aggravi fisici e che consentono il

cambiamento frequente di posizione.

Inoltre, considerato che la capacità lavorativa del 100% in

attività adeguate tiene già conto della limitazione, per la ricorrente, di

potere sollevare pesi soltanto fino a 10 kg, non è dunque possibile accordare

una deduzione per attività leggere come effettuato dall'amministrazione.

2.14

In virtù delle considerazioni

esposte e di una valutazione complessiva della situazione, eccezionalmente il

Tribunale non può allinearsi alla riduzione dal reddito statistico da invalida

per motivi personali che l'amministrazione ha stabilito nel 5% per attività

leggere e che l'insorgente ha preteso di aumentare al 10%, oltre a procedere ad

ulteriori riduzioni del 5% per altri fattori di riduzione.

2.15

Da quanto

precede discende che il reddito statistico ipotetico da invalida

rivalutato ammontante nel 2020 a Fr. 55'713,90 per un'attività adeguata esigibile al 100% va confrontato con l'ammontare di Fr. 55'725,07 corrispondente al reddito (ipotetico)

da valida che l'assicurata avrebbe potuto conseguire nell'anno 2020 in

attività semplici e ripetitive al 100% senza il danno alla salute, per ottenere

una perdita di guadagno dello 0% ([Fr. 55'725,07 -

Fr. 55'713,90] : Fr. 55'725,07 x 100).

Questo grado di invalidità non dà diritto all'assicurata a una

rendita di invalidità dal 1° marzo 2020, essendo inferiore al grado

pensionabile del 40% (art. 28 cpv. 2 LAI).

Anche mantenendo la riduzione del 5% operata dall'Ufficio AI

oppure accogliendo la pretesa ricorsuale di adottare una riduzione del 15% per

motivi personali, il risultato comunque non muterebbe.

Il ricorso è di conseguenza respinto e la decisione di

attribuzione di una rendita di invalidità temporanea dal 1° giugno 2018 al 29

febbraio 2020, stante una capacità lavorativa residua del 100% dal 1° dicembre

2019, va confermata.

2.16

Il 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a

LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica, ma non più anche gratuita per le parti.

Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021, la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta

a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico dell'insorgente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti