32.2021.64
Rendita temporanea d'invalidità.UAI si è basato su perizia reumatologica fatta esperire da ass.infortuni e valutazione di persona di SMR.Ass.non ha contestato con certificati medici i risultati,ma affermazioni soggettive.Licenziata.Infortunata.Disoccupata.Reddito da valida calcolato dati statistici
18 ottobre 2021Italiano64 min
diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.64
TB
Lugano
18 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 marzo 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel gennaio 2018 (doc. 5) RI
1, 1972, di formazione decoratrice e da ultimo attiva come ausiliaria di
farmacia, ha presentato una domanda di prestazioni all'assicurazione invalidità
per una frattura della caviglia destra avvenuta il 29 giugno 2017 scendendo
dalle scale, che ha comportato, nel tempo, più interventi chirurgici e da
subito un'inabilità lavorativa totale.
Raccolta la documentazione medica presso i curanti e
l'assicuratore infortuni che si è assunto il caso, il 13 dicembre 2019 (doc.
58) il Servizio Medico Regionale (dr. __________) ha valutato di persona
l'assicurata e nel suo primo rapporto finale del 17 dicembre 2019 (doc. 60)
l'ha ritenuta inabile al 100% in qualsiasi attività dal 29 giugno 2017 e al 20%
dal 9 gennaio 2019 in attività adeguate di tipo esclusivamente leggero da
svolgere in posizione prevalentemente seduta. Preso atto della perizia
reumatologica del 9 marzo 2020 (docc. 64 e 223) fatta esperire dall'assicuratore
infortuni, l'SMR ha allestito l'11 maggio 2020 (doc. 67) un nuovo rapporto
finale, secondo cui, confermata l'inabilità lavorativa totale dal 29 giugno
2017 in qualsiasi attività, dal 1° dicembre 2019 l'assicurata risultava
incapace al 66% nell'attività di ausiliaria di laboratorio/farmacia, da
intendersi quale riduzione del rendimento, e allo 0% in attività adeguata,
tenuto conto di determinati limiti funzionali e di carico.
1.2. Sentito il consulente in
integrazione professionale (doc. 68 e 69), con progetto di decisione del 23
settembre 2020 (doc. 85) l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito
all'assicurata una rendita intera di invalidità temporanea dal 1° giugno 2018
al 29 febbraio 2020, con versamento dal 1° luglio 2018, poiché per una capacità
lavorativa residua dal 1° dicembre 2019 del 100% in attività adeguate si ha un
grado di invalidità del 5%.
Interpellati nuovamente il Servizio Medico Regionale (doc. 92) e
la consulente in integrazione professionale (doc. 96), che si sono pronunciati
sulle osservazioni dell'assicurato al progetto di decisione (doc. 90),
aggiornati i dati economici al 2019 (docc. 94 e 95) l'Ufficio AI ha confermato
il suo preavviso con decisione del 23 marzo 2021 (doc. A2).
1.3. Il 10 maggio 2021 (doc. I) RI
1, sempre patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale in via principale
di riconoscerle una rendita di invalidità e subordinatamente dei provvedimenti
di integrazione professionale; in via subordinata, di ritornare gli atti
all'Ufficio AI per nuovi accertamenti medici ed emanazione di un nuovo progetto
di decisione.
Per la ricorrente gli accertamenti medici effettuati dall'Ufficio
AI sarebbero insufficienti, perché la sindrome dolorosa regionale complessa
(CRPS) di cui è affetta "è una patologia
neuro-, orto-, traumatologica e costituisce un danno alla salute organico
rispettivamente somatico", che impone delle valutazioni mediche
specialistiche pluridisciplinari che in specie sono assenti, perciò la
decisione va annullata e gli atti rinviati per nuovi accertamenti.
Inoltre, occorre considerare l'esigenza di gestire il dolore con
importanti dosi di medicamenti i cui effetti collaterali sono pure invalidanti
e non sono però stati considerati dall'SMR, così come il fatto di essere
vincolata all'uso di stampelle per deambulare. Poi, i fortissimi dolori di cui
soffre comportano impedimenti funzionali anche in posizione seduta e statica,
con un sovraccarico anche a livello psichico, compromettendo la sua capacità
lavorativa in qualsiasi attività, anche leggera, e in ogni ambito lavorativo,
concetti pure ripresi dall'SMR il 19 luglio 2019 e dal perito reumatologo il 9
marzo 2020 a pagina 11.
La grave forma di sindrome CRPS, che è ormai diventata cronica, le
porta una grande sofferenza sia somatica sia psichica e problemi del sonno e di
concentrazione, che ulteriormente intaccano e riducono la sua residua capacità
lavorativa anche in attività estremamente leggere e sedentarie ritenute
adeguate.
A ciò si aggiungono numerose affezioni somatiche invalidanti, che
portano a un quadro complesso che necessita di accertamenti medici specialistici
pluridisciplinari, tanto che lo stesso Servizio Medico Regionale aveva rilevato
il 17 dicembre 2019 un'inabilità lavorativa del 20% anche in attività adeguate,
stato che andava ritenuto come stazionario. D'altronde, anche altri medici
curanti hanno attestato un'inabilità lavorativa del 100% anche dopo il mese di
dicembre 2019, esigibilità lavorativa che risulta plausibile anche alla luce
delle sequele della CRPS.
Pertanto, "Al reddito da
invalida dell'assicurata va quindi applicata una riduzione corrispondente
all'incapacità lavorativa (anche mediante esame empirico presso il CPA-CFPS) e
ciò in misura del 40% almeno, ciò che conduce ad un grado di invalidità
superiore a 50% almeno, con conseguente diritto ad una rendita d'invalidità AI."
(cfr. punto 9).
In merito all'aspetto economico, l'insorgente ha criticato il
reddito da invalida considerato dall'amministrazione, siccome il dato
statistico si riferisce al settore maschile, mentre per le donne va ritenuto un
reddito annuo di Fr. 49'140.-, a cui va dedotta la quota di incapacità
lavorativa di almeno il 30-40% e la riduzione sociale di almeno il 15%.
Anche il reddito da valida considerato dall'Ufficio AI è
contestato, essendo inferiore a quello che avrebbe potuto percepire se non
fosse intervenuto il danno alla salute. La ricorrente ha poi precisato di avere
da ultimo lavorato come assistente di farmacia e non come ausiliaria di farmacia,
perciò va riconosciuto il relativo reddito annuo di Fr. 58'044.-, a cui va
aggiunta la qualifica di Fr. 150.- al mese per la conoscenza della lingua
tedesca, per un reddito da valida di almeno Fr. 59'994.- annui.
Infine, presentando un grado di invalidità superiore al 20%,
l'insorgente ha diritto a una riformazione professionale.
1.4. Nella risposta del 2 giugno
2021 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto al TCA di
respingere il ricorso, rilevando di avere fondato la propria valutazione della
capacità lavorativa residua dell'assicurata sulla dettagliata, completa e
approfondita valutazione del Servizio Medico Regionale, che si è basato sulla
documentazione medica agli atti, sulla valutazione psichiatrica del 13 dicembre
2019 del dr. __________ e sulla perizia reumatologica del dr. med. __________ allestita
su mandato dell'assicuratore infortuni. Ritenuto che la ricorrente ha
manifestato un dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione
operata dall'amministrazione senza apportare elementi oggettivi, in particolare
di natura medica, a sostegno della propria tesi, non v'è motivo per mettere in
dubbio le conclusioni dell'SMR.
Non vi sono perciò elementi per ritenere l'esistenza di una
incapacità lavorativa superiore a quella accertata né che giustifichino
l'esperimento di ulteriori indagini di natura medica.
Per la questione economica, l'Ufficio AI ha rinviato all'esaustiva
presa di posizione del Servizio integrazione professionale e ha riconfermato la
correttezza del calcolo della capacità di guadagno residua che ha operato.
1.5. Chieste (docc. VI e VIII) e ottenute
due proroghe (docc. VII e IX), il 14 luglio 2021 (doc. X) la ricorrente ha
ribadito il suo dissenso sulle valutazioni mediche effettuate dall'Ufficio AI,
contestando che le valutazioni di natura psicologica del dr. med. __________
siano corrette e complete nonché conformi alla giurisprudenza.
Inoltre, l'assicurata ha contestato che si sia fatto capo alla
valutazione medica effettuata in ambito di assicurazione infortuni che pone una
serie di particolarità a livello di ammissione di turbe psichiche e l'esistenza
di un nesso causale tra l'evento e le sue conseguenze. Ad ogni modo, la
valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o invalidità
non è vincolante per l'altro assicuratore.
Comunque, le conclusioni di natura medica dell'Ufficio AI sono
contraddette dalle emergenze mediche agli atti e vi sono grandi dubbi sui
rapporti medici dell'amministrazione, che "contrastano
altresì, oltre che con la giurisprudenza citata, anche con il buon senso e
l'esperienza generale della vita." (pag. 2).
L'affezione da CRPS comporta delle implicazioni invalidanti,
dovendo considerare come oggettivabili le limitazioni funzionali legate anche
ai dolori, che nessun medico dell'amministrazione, compreso il dr. med. __________,
ha correttamente valutato e considerato. Le sue contestazioni sono dunque
oggettivabili, fondandosi su chiare e acquisite conoscenze mediche.
1.6. Il 19 agosto 2021 (doc. XII)
l'amministrazione ha ribadito che la valutazione dell'SMR è completa, esaustiva
e rispettosa delle condizioni poste dalla giurisprudenza in merito agli
indicatori.
Inoltre, pur non essendo vincolante la valutazione effettuata
dall'assicuratore infortuni, ciò non significa che la stessa non possa essere
utilizzata quale base di giudizio se considerata concludente.
L'Ufficio AI ha precisato che la valutazione psichiatrica non è
stata eseguita in ambito infortunistico, quindi le osservazioni della
ricorrente sul nesso di causalità non sono fondate.
Infine, non avendo apportato alcun nuovo elemento oggettivo,
segnatamente di natura medica, l'amministrazione ha chiesto di respingere il
ricorso.
1.7. L'insorgente non ha formulato
ulteriori osservazioni (doc. XIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se, correttamente, l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito
all'assicurata una rendita temporanea di invalidità soltanto per il periodo dal
1° giugno 2018 al 29 febbraio 2020 o se, come richiesto dalla ricorrente, anche
dopo tale data essa abbia diritto a una rendita di invalidità stante
un'inabilità lavorativa di almeno il 30-40%.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo la giurisprudenza, per il raffronto
dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V
222).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con
STFA U 156/05 del 14 luglio 2006,
consid. 5).
2.3. Trattandosi dell'attribuzione
di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione
con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,
contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono
essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni
amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006
IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio
2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta.
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in
merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia
(art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI
è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita
(STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa
impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto
invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un
caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005
pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
2.4. A seguito della domanda di
prestazioni del 2018 dell'assicurata, l'Ufficio AI ha raccolto gli atti medici
determinanti sia presso i curanti sia richiamandoli dall'assicuratore
infortuni, che si era assunto le conseguenze della caduta dalle scale
dell'interessata.
Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha valutato
di persona l'assicurata il 13 dicembre 2019 e nel suo rapporto di visita medica
SMR di pari data (doc. 58) ha esposto l'anamnesi familiare/personale,
fisiologica, patologica remota, socio-lavorativa, lo svolgimento della
giornata, i disturbi soggettivi, le abitudini, il tempo libero.
Nel descrivere lo sviluppo della malattia e i risultati della
terapia, l'assicurata ha evidenziato che dal giorno dell'infortunio non v'era
stato alcun miglioramento della funzione articolare, risultando la caviglia
pressoché anchilosata. Si era inoltre sovrapposta una algodistrofia, che
determinava un dolore continuo che incideva anche sull'umore. Le scarpe
ortopediche l'aiutavano a camminare, ma non poteva indossarle per più di 3-6
ore al giorno. Continuava con la fisioterapia per il rinforzo muscolare e ogni
giorno assumeva antiinfiammatori non steroidei.
All'esame dello status il medico SMR ha riscontrato una
deambulazione con zoppia, impossibilità a camminare sulle punte e i talloni, piede
destro asciutto, non edematoso, indolente alla palpazione. La mobilità della
caviglia era quasi assente con solo alcuni gradi residui alla flessione sia
plantare che dorsale. Lieve ipotrofia dei gemelli della gamba destra.
Nel medesimo rapporto risulta pure l'esame dello status psichico
effettuato dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che lo
stesso giorno ha avuto un colloquio con l'interessata, rilevando che abitava
autonomamente, non v'era alcun disturbo dello stato di coscienza, non disturbi
dell'orientamento, non disturbi dell'attenzione e della memoria, non disturbi
formali del pensiero, non fobie, timori, sintomi ossessivo-compulsivi, lieve
ansia libera, non deliri né disturbi della percezione, non derealizzazione né
depersonalizzazione, umore in asse tranne alcune larvate idee di riferimento
allo stato somatico, non disturbi della carica vitale e della psicomotricità,
non riferiti particolari disturbi del sonno, non variazioni circadiane.
L'attendibilità dell'assicurata era buona.
I medici del Servizio Medico Regionale hanno così potuto porre le
diagnosi di dolori persistenti riferiti come costrittivi, non urenti e a tipo
scossa elettrica alla caviglia destra: artrofibrosi della caviglia destra, CRPS
tipo I, esiti da osteosintesi del malleolo laterale con placca e viti e del
malleolo mediale con vite e Kirschner (30 giugno 2017) per frattura/lussazione
trimalleolare destra tipo Weber B, esiti da asportazione del materiale di
osteosintesi, artrotomia anteriore, rimozione dei frammenti ossei ventrali e
neurolisi del nervo peroneo superficiale destro (9 febbraio 2018), esiti da
artrolisi aperta anteriore e artroscopica posteriore dell'articolazione
tibio-tarsica (1° giugno 2018). Assente diagnosi psichiatrica maggiore.
Nella loro valutazione, gli specialisti hanno indicato che il
quadro clinico-valetudinario era a quel momento stabilizzato e che non
consentiva la ripresa dell'attività abituale, essendo compatibile unicamente
con mansioni leggere svolte in posizione seduta.
Dal profilo psichico, l'assicurata era seguita una volta alla
settimana da una psicologa; non v'era presa di medicamenti specifica né una
presa a carico medico-psichiatrica. L'assicurata presentava larvate idee di
riferimento alla condizione somatica, tuttavia non di gravità tale da
giustificare di per sé una diagnosi psichiatrica maggiore rispettivamente
giustificare limitazioni presenti o pregresse di tipo psichiatrico in qualsiasi
attività confacente. L'interessata si era detta spontaneamente d'accordo con
questa valutazione.
Nel rapporto finale SMR del 17 dicembre 2019 (doc. 60) il dr. med.
__________ ha riassunto in ordine cronologico i pareri dei medici curanti __________,
__________, __________ e __________ intervenuti tra il 30 giugno 2017 e il 5
dicembre 2019, ha riportato le diagnosi poste qualche giorno prima nel suo
rapporto di visita medica SMR e ha ritenuto che l'interessata era totalmente
inabile al lavoro dal 29 giugno 2017 in qualsiasi attività, mentre dal 9
gennaio 2019 lo era al 20% in attività adeguate, da intendere come riduzione
del rendimento.
Poco tempo dopo, il 31 marzo 2020 (doc. 64), l'Ufficio AI ha
ricevuto dall'assicuratore infortuni competente la perizia medica che quest'ultimo
ha fatto allestire in ambito reumatologico.
Il dr. med. __________, FMH in reumatologia, ha visitato il 9
marzo 2020 l'assicurata e il 14 seguente (doc. 223) ha reso la sua valutazione
sulla base della documentazione messagli a disposizione, dei dati anamnestici
richiesti e dell'esame clinico.
Lo specialista ha posto le diagnosi reumatologiche non e in nesso
di causalità con l'infortunio, ha riassunto nel dettaglio i numerosi referti
medici, ha indicato l'anamnesi personale, soggettiva, sistematica e sociale.
Egli ha poi indicato l'esito dell'esame reumatologico che ha effettuato alla
colonna vertebrale, alle articolazioni periferiche e l'esame neurologico
cursorio.
Nella sua valutazione il reumatologo ha riproposto i pareri dei
colleghi che hanno avuto in cura l'assicurata, ha evidenziato i dolori
lamentati da quest'ultima al ginocchio destro esponendo l'esame clinico di
questo arto, le lombalgie presenti da anni e esaminato la colonna vertebrale e
cervicale, le spalle e i gomiti, per i quali non lamentava dolori. Secondo
l'esperto, i dolori accusati dall'assicurata, i deficit funzionali riferiti e
dimostrati durante l'esame peritale reumatologico si spiegavano prevalentemente
con le alterazioni strutturali finora dimostrate; il quadro algico persistente,
ritenuto invalidante, non era proporzionato al fabbisogno analgesico
documentato.
Infine, il perito ha risposto ai quesiti sottopostigli
dall'assicuratore infortuni, in particolare indicando le diagnosi non e in
nesso di causalità con l'infortunio del 29 giugno 2017, che dal mese di dicembre
2019 lo stato finale era stato raggiunto e che da una continuazione della cura
medica non vi sarebbe stato un miglioramento della patologia presentata al
piede destro.
A proposito dell'incapacità al lavoro, il reumatologo ha rilevato
che l'assicurata non era in grado di stare a lungo in piedi, di camminare per
lunghi tragitti, di deambulare su terreno sconnesso e/o declivo, di mantenere a
lungo la posizione accovacciata rispettivamente inginocchiata, di sollevare e
trasportare carichi superiori ai 10 kg.
Nel giudicare la capacità lavorativa dell'assicurata nell'attività
da ultimo esercitata di ausiliaria di laboratorio/farmacia - che implicava di
contattare i diversi fornitori di prestazione, specialmente i medici per
verificare quanto era stato prescritto, inserire i dati nel computer, recarsi
in magazzino a prendere erbe e piante necessarie per potere elaborare i
preparati, preparare gli infusi, i tè e i dedotti per la clientela, pulire e
riordinare il laboratorio -, in cui era prevalentemente in movimento, tenuto
conto dei limiti funzionali e di carico indicati, per l'esperto detta capacità
era compromessa nella misura di 2/3, da intendersi come diminuzione del
rendimento sull'arco di una giornata lavorativa abituale di 8-9 ore.
L'assicurata era in grado di svolgere altre attività lavorative
più leggere, prevalentemente da seduta, con possibilità di alternare le
posizioni corporee al bisogno, senza necessità di deambulazione prolungata, in
particolare su terreno sconnesso e/o declivo, tralasciando anche la posizione
di lavoro accovacciata. In un'attività adatta al suo stato di salute, andava
considerata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9
ore, con rendimento massimo del 100%.
Sulla scorta di questa perizia, l'11 maggio 2020 (doc. 67) il dr.
med. __________ dell'SMR ha rivisto il suo rapporto finale, riportando le
diagnosi somatiche poste dal dr. med. __________ che in parte ricalcano, per
quanto concerne i dolori cronici irradianti con rilevante deficit funzionale
multidirezionale della caviglia destra, quelle già indicate nel suo rapporto
del 2019.
A ciò si aggiunge, con riferimento alla caviglia, la sindrome
dolorosa regionale complessa.
Inoltre, per quanto attiene alle altre parti del corpo, vanno
indicate le gonalgie bilaterali in: tendenza ad iperlassità legamentare;
possibile gonartrosi anteriore bilaterale. Periartropatia dell'anca destra.
Sindrome lombospondilogena cronica intermittente in: ernia discale lombare,
L4/L5, anamnestica; disturbi statici della colonna vertebrale (appiattimento
della colonna dorsale, iperlordosi lombare, scoliosi destroconvessa dorsale);
decondizionamento e sbilancio muscolare. Sindrome cervicovertebrale cronica in:
disturbi statici del rachide (appiattimento della colonna dorsale, iperlordosi
lombare, scoliosi destroconvessa dorsale); sbilancio muscolare.
Assente diagnosi psichiatrica maggiore.
Il Servizio Medico Regionale ha perciò rivisto i gradi di
inabilità lavorativa ritenendo che dal 1° dicembre 2019 l'assicurata era
inabile al 66% come ausiliaria di laboratorio/farmacia e allo 0% in attività
adeguate, fermo restando i limiti di carico e funzionali posti dal perito
reumatologo.
Raccolto il parere del consulente in integrazione professionale,
con preavviso del 23 settembre 2020 (doc. 85) l'Ufficio AI ha attribuito
all'assicurata una rendita intera temporanea per il periodo dal 1° giugno 2018
al 29 febbraio 2020, ritenuto che dal 1° dicembre 2019 la sua capacità
lavorativa del 100% in attività adeguate dava luogo a una perdita di guadagno
del 5%.
Le osservazioni del 23 ottobre 2020 (doc. 90) dell'assicurata, che
ha chiesto l'erezione di una perizia pluridisciplinare, sono state sottoposte
al vaglio del Servizio Medico Regionale, che il 3 novembre 2020 (doc. 92), per
mano dei dr. __________ e __________, ha affermato:
" In assenza
di nuova documentazione medica che attesti una modificazione del quadro clinico
con ricadute sul piano valetudinario, non vi sono i presupposti per una
rivalutazione di quanto definito con rapporto finale SMR del 11.5.2020.".
Aggiornato il calcolo economico con i dati del 2019 (doc. 94) e
sentito nuovamente il consulente in integrazione professionale che ha
confermato una riduzione complessiva del 5% dal reddito da invalida, con decisione
del 23 marzo 2021 (doc. A2) l'Ufficio AI ha ribadito la concessione di una
rendita intera temporanea.
2.5. Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
Considerandi
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;
114.
V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,
determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno
studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25.
aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un
organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI
1997.
U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).
Nella DTF 125 V
351.
(= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività
e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).
Il Tribunale federale ha poi precisato
nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni
sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici
interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione
che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle
conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 9C_168/2020
consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta
Corte, dal principio della parità delle armi che la
Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità
dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni
(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Ancora recentemente (STF
9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio
2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici)
rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio
sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia
sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della
procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti
esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento
dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità
della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125
V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V
176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,
pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto
perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.
Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di
chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici
curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione
medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura
differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018
del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.
5.3).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24.
agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di
divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio
necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la
seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration
et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par
le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité
de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…)".
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi
dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un
punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti
validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti
citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio
2003).
In merito ai rapporti del medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, a suo favore (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre,
il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, trattandosi delle divergenze di
opinione tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal
giudice, ha precisato quanto segue:
" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et
médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008.
IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration
ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6
Nella presente fattispecie,
chiamato a verificare se l'Ufficio AI abbia accuratamente vagliato le
condizioni di salute dell'assicurata prima dell'emanazione della decisione
impugnata, questo Tribunale conferma l'operato dell'amministrazione.
Raccolti gli atti presso i curanti e l'assicuratore infortuni, il Servizio
Medico Regionale, nelle persone del dr. med. __________ e del dr. med. __________,
quest'ultimo FMH in psichiatria e psicoterapia, ha visitato l'assicurata e ha
allestito il rapporto del 13 dicembre 2019.
In seguito, con l'acquisizione della perizia reumatologica che il
dr. med. __________ ha reso il 14 marzo 2020 su mandato dell'assicuratore
infortuni, l'11 maggio 2020 l'SMR ha completato e modificato il proprio
rapporto finale e si è conformato alle diagnosi poste dallo specialista in
reumatologia come pure ai gradi di incapacità lavorativa determinati dallo
specialista. Infatti, il dr. med. __________ ha ritenuto l'assicurata inabile
in ragione del 66% nell'esercitare la sua precedente attività di ausiliaria di
laboratorio/farmacia rispettivamente abile in misura totale nell'eseguire delle
attività adeguate al suo stato di salute che rispettino le limitazioni
funzionali e di carico stabilite dal perito.
In particolare, la ricorrente non poteva sollevare pesi superiori
a 10 kg, stare in piedi a lungo e camminare per lunghi tratti, mentre poteva
svolgere attività lavorative più leggere, prevalentemente da seduta, con possibilità
di alternare le posizioni corporee al bisogno e in attività rispettose di tali
limiti l'assicurata risultava pienamente abile.
La ricorrente non ha apportato documentazione specifica per
contestare queste conclusioni, ma si è limitata ad affermare che la grave
sindrome dolorosa regionale complessa le causa disturbi a livello somatico e
psichico, che le affezioni somatiche sono cronicizzate e che non v'è alcuna
possibilità di miglioramento. Le importanti dosi di medicamenti che assume per
contrastare il dolore danno luogo a implicazioni invalidanti. Le conseguenze di
tutti questi disturbi si riverberano sul sonno, sulla stanchezza e sulla
concentrazione.
L'esistenza della CRPS ("Complex regional pain syndrome")
non è messa in dubbio dal Servizio Medico Regionale che, come ha sottolineato
la stessa ricorrente, ne ha preso atto il 19 luglio 2019 (doc. 52) esaminando
il referto del 21 gennaio 2019 del dr. med. __________ della __________ di __________.
Anche nel suo rapporto di visita medica del 13 dicembre 2019 (doc.
58) il dr. __________ ha infatti menzionato la comparsa di questa sindrome,
ormai cronicizzata, e l'ha posta fra le diagnosi.
Lo stesso va detto del primo rapporto finale SMR che è seguito
alcuni giorni dopo (doc. 60) come pure del secondo dell'11 maggio 2020 (doc.
67).
In quest'ultimo, in particolare, il medico SMR si è fondato sulle
conclusioni tratte dal perito che nel 2020 ha valutato lo stato di salute
dell'assicurata per conto dell'assicuratore infortuni.
Infatti, anche il dr. med. __________ era perfettamente al
corrente della presenza di questa patologia, avendola anch'egli desunta chiaramente
dai numerosi certificati medici dei curanti.
D'avviso del TCA, non risulta pertanto corretta la critica della
ricorrente, secondo cui l'Ufficio assicurazione invalidità non avrebbe
compiutamente valutato il suo stato di salute e in particolare le conseguenze
della sindrome dolorosa regionale complessa cronica diagnosticatale nel gennaio
2019.
L'esperto che nel marzo 2020 ha esaminato l'assicurata era perfettamente
al corrente di questa patologia e per determinare la sua capacità lavorativa ha
certamente valutato e considerato le relative conseguenze, come per le altre
patologie che ha diagnosticato, quali delle gonalgie bilaterali, una periartropatia
dell'anca destra, una sindrome lombospondilogena cronica intermittente e una
sindrome cervicovertebrale cronica. Queste ultime due davano luogo a disturbi
statici della colonna vertebrale e del rachide, come pure a sbilancio
muscolare.
La circostanza che l'Ufficio AI si sia appoggiato alla valutazione
peritale esperita in ambito infortunistico non inficia la validità delle
conclusioni tratte dal reumatologo, visto che pareri medici contrari non sono
stati prodotti.
Nemmeno il fatto che lo specialista abbia catalogato le diagnosi
poste in diagnosi reumatologiche non e in nesso di causalità con l'infortunio
del 29 giugno 2017 porta ad avere dubbi sulla completezza e chiarezza del
rapporto reso il 14 marzo 2020, non avendo tale catalogazione alcun influsso
sulla determinazione della capacità lavorativa dell'assicurata.
In effetti, proprio queste altre patologie, unitamente alla
sindrome dolorosa regionale complessa, hanno portato lo specialista in
reumatologia a stabilire dei limiti funzionali e di carico, non potendo più l'assicurata
sollevare pesi superiori a 10 kg e mantenere la posizione eretta a lungo, come
Dispositivo
pure camminare in modo prolungato. Per questi motivi, il dr. __________ ha
ritenuto che, nell'attività di ausiliaria di laboratorio/farmacia, l'interessata
aveva un impedimento di 2/3 nell'eseguire le diverse mansioni che le erano
state affidate.
Considerato però che l'assicurata era in grado di svolgere altre
attività lavorative più leggere, prevalentemente da seduta, con possibilità di
alternare le posizioni corporee al bisogno, senza dovere camminare a lungo e
accovacciarsi, in tali attività essa poteva lavorare a tempo pieno con
rendimento massimo.
Ciò stante, la circostanza che la ricorrente deambuli con l'ausilio
di stampelle non inficia la possibilità che essa possa comunque lavorare da
seduta e che, al bisogno, assuma la posizione eretta in alternanza, come pure
che eserciti un'attività che non richieda di percorrere lunghi tragitti.
A ben guardare, altri elementi clinici non sono stati apportati
dalla ricorrente a comprova della sua tesi e, soprattutto, del fatto che la sua
inabilità lavorativa sarebbe di almeno il 30-40%.
Tale percentuale è stata stabilita semplicemente arbitrariamente e
soggettivamente, visto che nessun referto medico la conferma.
Semmai, vi sono agli atti alcuni certificati medici che attestano
un'inabilità lavorativa del 100% e l'ultimo noto la certifica dal 13 agosto al
13 ottobre 2019 (doc. 211). Tuttavia, la scrivente Corte osserva che la lettera
ambulatoriale dell'11 luglio 2019 (doc. 201) con cui, fra le altre cose, il
chirurgo ha prolungato l'inabilità lavorativa dell'assicurata al 100% fino alla
metà di ottobre, specifica chiaramente che "La paziente è ancora inabile al lavoro al 100% come decoratrice.".
Nessun medico curante si è dunque espresso sulla possibilità, per
la ricorrente, di mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua in altre
attività lucrative.
Non va ora dimenticato che in
caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività
(art. 6 LPGA) e che è la perdita di guadagno stabilita nell'esercitare un'altra
attività adeguata sfruttando la capacità lavorativa residua che determina il
diritto a una rendita di invalidità.
Solo l'esperto interpellato dall'assicuratore infortuni ha
valutato lo stato di salute dell'insorgente nello svolgimento sia dell'attività
da ultimo esercitata di ausiliaria di farmacia sia in altre attività adeguate
alle sue condizioni di salute, fermo restando dei limiti funzionali e di carico
che lo stesso reumatologo ha individuato a causa delle patologie somatiche
riscontrate durante la visita personale dell'assicurata.
Nemmeno vi sono elementi clinici per riconoscere la presenza di un
disturbo psichico. Non solo il dottor __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, che l'ha visitata di persona il 13 dicembre 2019, non ha
riscontrato alcuna diagnosi psichiatrica maggiore, ma nemmeno l'interessata
stessa ha mai prodotto, né in sede di istruttoria amministrativa né davanti a
questo TCA, dei referti medici attestanti un disturbo psichico comportante
l'impossibilità di svolgere una qualsiasi attività lucrativa.
Nel rapporto del 13 dicembre 2019 il Servizio Medico Regionale ha
evidenziato che l'assicurata era seguita da una psicologa una volta alla
settimana, che non assumeva medicamenti specifici e che non v'era una presa a
carico medico psichiatrica. Le larvate idee di riferimento alla sua condizione
somatica non erano di una gravità tale, secondo lo psichiatra dell'SMR, da
giustificare di per sé una diagnosi psichiatrica maggiore rispettivamente delle
limitazioni presenti o pregresse di tipo psichiatrico in qualsiasi attività
adeguata.
La circostanza che, riscontrando una palese assenza di una
patologia psichiatrica, il dr. med. __________ non abbia allestito una
valutazione conforme ai dettami giurisprudenziali in materia, non inficia, nel
caso di specie, la portata delle sue conclusioni, che per di più sono state
contraddette unicamente da affermazioni di carattere puramente soggettivo.
Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che
regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è
incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della
presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -
segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è
dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente
all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute
dell'assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei
referti medici - magari addirittura in possesso dell'interessato medesimo -,
quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di
carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato
di salute (fra le ultime STCA 32.2021.24 del 31 maggio 2021; STCA 32.2021.10
del 22 marzo 2021; STCA 32.2020.51 del 29 ottobre 2020; STCA 32.2020.31 del 15
ottobre 2020).
Anche per questo motivo, alla valutazione del dottor __________ va
riconosciuto pieno valore probatorio e le sue conclusioni, chiare, dettagliate
e complete, non contestate da altri esperti in materia, vanno poste alla base
del presente giudizio. La circostanza che la valutazione peritale sia stata in
specie allestita per conto dell'assicuratore infortuni non inficia la sua
validità in ambito di assicurazione invalidità, considerato che per determinare
il grado di capacità lavorativa residua, e i limiti funzionali, lo specialista ha
considerato sia le patologie in nesso di causalità con la caduta dalle scale
sia quelle non conseguenti a tale infortunio.
Non vi sono in effetti elementi oggettivi tali per scostarsi dalle
considerazioni e dalle conclusioni che il Servizio Medico Regionale ha tratto
il 13 e il 17 dicembre 2019, l'11 maggio 2020 e nell'annotazione del 3 novembre
2020 sulle condizioni di salute dell'assicurata sia dal profilo somatico sia
psichico.
Essendo convincenti e non sufficientemente contestate dalla
ricorrente, che non ha suffragato la sua tesi con dei validi certificati medici
che attestano una situazione clinica peggiore, le considerazioni dei dr. __________
e __________ vanno pertanto fatte proprie dal Tribunale.
Sulla scorta di queste considerazioni, per il TCA le affermazioni
dell'insorgente su una sua peggiore situazione clinica rispetto a quella
accertata dall'Ufficio AI rimangono quindi una mera ipotesi di carattere
soggettivo, che non va perciò indagata ulteriormente, peraltro siccome nemmeno
comprovata da un qualsiasi referto medico.
Dopo avere esaminato l'intera documentazione medica a disposizione,
una nuova valutazione dello stato di salute della ricorrente, così come da essa
esplicitamente richiesta non ritenendo completi gli accertamenti esperiti
dall'Ufficio AI, non è perciò affatto necessaria. Infatti, si deve ritenere che
i referti a disposizione del Tribunale siano già completi, sufficientemente
dettagliati e chiari per definire lo stato dell'assicurata, senza che sia
quindi utile l'esperimento di ulteriori accertamenti.
La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d,
119 V 344 consid. 3c).
2.7. Quanto alle conseguenze
economiche del danno alla salute della ricorrente, l'amministrazione ha
calcolato la perdita di guadagno che si avrebbe con una capacità lavorativa
residua del 100% in attività adeguate.
Il reddito da valida di Fr. 55'161,09 annui stabilito dal Servizio
ispettorato sulla base dei dati statistici aggiornati al 2019, poiché l'ultima
attività di ausiliaria di farmacia è stata interrotta per fattori estranei al
danno alla salute (doc. 93), è stato paragonato al reddito da invalida di pari
importo determinato sempre sulla base dei dati statistici del 2018, aggiornati
al 2019, per quanto concerne le attività semplici e ripetitive. Diminuito poi del
5% per tenere conto della limitazione di svolgere attività leggere, dal reddito
ipotetico da invalida risultante di Fr. 52'403,04 è scaturito un grado AI del 5%
([Fr. 55'161,09 - Fr. 52'403,04] : Fr. 55'161,09 x 100).
L'insorgente ha contestato il reddito da valida, essendo inferiore
a quello che essa avrebbe potuto percepire se il danno alla salute non l'avesse
colpita. Infatti, l'assicurata va considerata come assistente di farmacia e non
ausiliaria di farmacia, non esistendo quest'ultima professione in Svizzera. Inoltre,
le attività che essa ha svolto in seno alla farmacia erano poi tipicamente da
assistente di farmacia e quindi il suo reddito da valida va ritenuto in almeno
Fr. 58'044.- annui (Fr. 4'464,95 per 13 mensilità). Se si tiene poi conto della
conoscenza della lingua tedesca, vanno aggiunti Fr. 150.- al mese, per un
salario annuo di Fr. 59'994.-.
La ricorrente ha criticato anche il reddito da invalida
considerato dall'amministrazione, siccome il dato statistico si riferisce al
settore maschile, mentre per le donne va ritenuto un reddito annuo di Fr.
49'140.-, a cui va applicata una riduzione sociale del 15%, ovvero una
decurtazione del 10% per tenere debitamente conto degli impedimenti gravi e
multifattoriali legati al danno alla salute che le impongono di potere
esercitare unicamente attività molto leggere e protette in posizione quasi
esclusivamente seduta. A ciò va aggiunta una riduzione del 5% legata a contingenze
particolari, quali la necessità di sopportare i dolori, l'impossibilità di
mettere a frutto la formazione acquisita, ecc.
2.8. L'obbligo
dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri
ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze
economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui
l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative
del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V
22 consid. 4a pag. 28; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una
rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da
escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere
pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa
residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità
è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica
ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda
di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si
dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue
residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il
diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere
negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma
talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o
siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF
8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009
consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e
1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Al riguardo, come è stato ricordato nella STF
8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già
ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di
attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi
(cfr. Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di
esigenze 4 [denominato ora livello di competenze 1]) – un numero significativo
di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la
posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in
posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui
realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del
mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC
1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il
cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato
costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere
soltanto l'esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua
formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.
205 segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel
muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten
angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den
Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in: SZS 1990, pag.
255 segg.).
In questo ordine d'idee, il Tribunale federale ha stabilito che -
trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire
invalidi, un'attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto
dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p.
331 consid. 4a).
L'Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro
accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano
le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC
1991, p. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.5).
Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro
per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni
di servizio.
Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del
23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01
del 25 febbraio 2003, consid 4.7).
Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il
risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione
professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta
infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta
quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare
un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli
elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;
RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
2.9. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valida), come
ricordato nella STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 al considerando 6.1, decisivo
non è il guadagno realizzato nell'ultima attività svolta, bensì il reddito che
la persona assicurata conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante, se non fosse diventata invalida. Tale reddito deve essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla
salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF
144 I 103 consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1), o comunque sul salario che
potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda
o in un'azienda simile.
Questo perché normalmente, in base all'esperienza
comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in
assenza del danno alla salute (RAMI 2000 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto
la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli
indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario
più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto
sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi
concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002
pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).
Nella citata STF 9C_151/2020 il Tribunale federale
ha inoltre evidenziato che nel caso in cui non fosse possibile quantificare in
maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire senza l'invalidità, in circostanze particolari ci si può scostare da
questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dalla Rilevazione
svizzera della struttura dei salari (RSS) edita dall'Ufficio federale di
statistica. Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare
indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se
l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che
egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità
di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto
definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già
delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo
stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali
norme salariali.
Entra ugualmente in linea di conto la situazione in
cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno
alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione
dell'invalidità (STF 9C_329/2014 del 1° luglio 2014 consid. 5.2).
2.10. Dagli atti risulta che da
ultimo, dal 20 giugno 2015 al 30 giugno 2017, la ricorrente ha lavorato alle
dipendenze di una Farmacia a __________ come ausiliaria di farmacia/laboratorio
e che a causa di disguidi con una collega è stata licenziata con effetto al 30
giugno 2017 (doc. 25). L'ultimo giorno di lavoro è stato il 28 giugno e il
giorno seguente l'interessata si è infortunata.
A tale proposito, il TCA segnala che anche in un caso ticinese in
ambito di indennità giornaliera in caso di malattia, l'Alta Corte ha stabilito
il 4 luglio 2017 (STF 9C_81/2017 e 9C_92/2017) il principio che, essendo
rimasto senza lavoro per motivi estranei alle sue condizioni di salute, per
determinare il reddito da valido ci si deve basare sui dati statistici del
settore e non sull'ultimo salario percepito dall'assicurato:
" 7.3. B. non può
pretendere il reddito da valido (su tale nozione cfr. DTF 129 V 222 consid.
4.3.1 pag. 224 con riferimenti) che percepiva dalla ditta C., considerato che
dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che egli era stato
licenziato il 30 novembre 2012 con effetto al 31 dicembre 2012. Questo
significa che indipendente dal danno alla salute B. non avrebbe più percepito
un reddito dalla ditta C. Vista la sua lunga esperienza quale gessatore la
Corte cantonale, come del resto la A. SA, potevano ragionevolmente presumere
che egli avrebbe continuato l'attività di gessatore. Per questo motivo
l'importo di fr. 68'281.22 ritenuto dal Tribunale cantonale in applicazione dei
dati statistici relativi al ramo costruzione, peraltro non contestato dalla A.
SA, merita conferma.".
Nel caso concreto, quando è insorto il danno alla salute
l'assicurata non lavorava più. Con il licenziamento, l'insorgente si è quindi
trovata nella medesima situazione di un assicurato che ha perso il posto di
lavoro non per motivi dovuti alla sua invalidità e non l'avrebbe di conseguenza
conservato neppure senza il danno alla salute. Anche se
fosse stata sana, la ricorrente non avrebbe quindi più potuto essere attiva in
quel posto di lavoro, perciò l'accertamento del reddito
senza invalidità non può effettuarsi sulla base del salario; l'assicurata non
avrebbe più potuto percepire lo stipendio versatole dal datore di lavoro e ciò indipendentemente
dal danno alla salute.
Ci si dovrebbe pertanto basare sui dati statistici salariali in
quel settore (STF 8C_934/2015 del 9 maggio 2016 consid. 2.2 e 4.2; STF 9C_501/2013
del 28 novembre 2013 consid. 4.3.2; STFA I 792/05 del 15 marzo 2016 consid.
3.3; STCA 36.2016.106 del 21 dicembre 2016 confermata dalla STF 9C_81/2017 e
9C_92/2017 del 4 luglio 2017; STCA 32.2019.118 del 27 aprile 2020).
Tuttavia, nell'evenienza concreta, considerato che l'assicurata ha
lavorato quale ausiliaria di farmacia/laboratorio soltanto negli ultimi due
anni prima dell'infortunio e che, benché di formazione decoratrice ed
espositrice, prima del 2015 ha svolto altre attività, quale venditrice presso
alcuni negozi e governante per una ditta di pulizie, alternando dei periodi di
disoccupazione, l'Ufficio AI ha ritenuto di considerare i dati statistici
generali riferiti a una attività semplice di tipo fisico o manuale, non potendo
l'assicurata ambire a impieghi maggiormente qualificati (doc. 63).
D'avviso del TCA, l'amministrazione ha correttamente adottato
questa soluzione, essendo più rappresentativa dell'iter lavorativo della
ricorrente. Per certo, essa non può essere considerata quale assistente di
farmacia, perché non ha ottenuto un attestato federale di capacità in tale
ambito intraprendendo la relativa specifica formazione, ma ha lavorato in una
farmacia soltanto per un paio d'anni.
Poco importa se, a prima vista, la descrizione della sua giornata
corrisponde, come sostenuto dall'interessata, ai compiti di una assistente di
farmacia diplomata. Di formazione l'assicurata è decoratrice ed espositrice,
professione che ha appreso nel 1993 e che nulla ha a che vedere con quella che
ha da ultimo esercitato dal 2015 al 2017.
Peraltro, la stessa assicurata si è definita nel formulario di
richiesta di prestazioni AI ausiliaria di farmacia/laboratorio e tale è stata
pure la descrizione della sua funzione da parte del datore di lavoro nel
questionario per il datore di lavoro.
La pretesa ricorsuale di calcolare il reddito da valida sulla base
di un reddito mensile di Fr. 4'464,95 conseguibile nella categoria degli
assistenti di farmacia, per 13 mensilità, non può pertanto essere accolta.
Per gli stessi motivi, non può essere accordato il supplemento di
Fr. 150.- al mese per le conoscenze della lingua tedesca.
Seppure aggiornando al 2020 il salario mensile conseguito dalla
ricorrente nel 2017 di Fr. 4'350.- per 13 mensilità (doc. 25) si ottiene un
reddito mensile di Fr. 4'468,29 (+ 0,6% nel 2018 + 0,4% nel 2019 + 1,7% per il
2020), ovvero annuo di Fr. 56'550.-, ad ogni buon conto questo reddito non può
essere ritenuto, sia poiché non è rappresentativo dei suoi guadagni annui sia
poiché occorre in specie basarsi sui dati statistici.
Di conseguenza, per il 2020, anno di eventuale (continuazione
del) diritto alla rendita (DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), dai
dati statistici nazionali e dall'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari, edita dall'Ufficio federale di
statistica, più precisamente dalla
tabella TA1 2018_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata
Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello
di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178) pubblicata il
21 aprile 2020, si osserva che il
salario lordo mediamente percepito nel 2018 dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; STF 9C_632/2015)
per 40 ore settimanali corrisponde a un importo di Fr. 52'452.- (Fr. 4'371 x 12
mesi).
Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurata dovrebbe
(continuare a) ricevere la rendita (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07
del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), per
l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico
da invalido si ha per le donne che partendo dal dato del 2018 il salario lordo statistico
svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2019 a Fr. 52'976,52 (+ 1%) e nel 2020
a Fr. 53'453,30 (Fr. 52'976,52 + 0,9%) (cfr.
Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2020, pubblicata dall'Ufficio
federale di statistica in: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/ home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari.assetdetail.255182.html;
STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Questo dato si riferisce, però,
a un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando ora questa cifra su
un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel
2020 (cfr. per questo
aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e
la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione
economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), pubblicata dall'Ufficio
federale di statistica, aggiornata al 2020: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/tedmps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.2967269.html), il salario lordo medio ipotetico nazionale da
invalido per una donna è di Fr. 55'725,07 (Fr.
53'453,30 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è
già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Al riguardo il TCA
evidenzia che l'Ufficio AI ha determinato il reddito ipotetico da valida per il
2018 in Fr. 55'063,53 e in Fr. 55'161,09 nel 2019,
osservando che "la cifra
sopraindicata sia in linea con l'importo massimo di CHF 56'581.- (2016) che
l'assicurata ha percepito durante tutta la sua carriera contributiva (v.
estratto del conto individuale)." (doc. 63).
2.11. Per quanto concerne il reddito
da invalida, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali ufficiali,
edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi
medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.
3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
A giusta ragione la ricorrente ha contestato il reddito da
invalida.
Come per la determinazione del reddito ipotetico da valida,
occorre fondarsi sulla stessa
tabella TA1 2018_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) e ritenere che il
salario lordo mediamente percepito nel 2018 dalle donne, e non dagli
uomini come ha erratamente concluso l'Ufficio AI, per un'attività semplice di tipo fisico o manuale per 40 ore settimanali ammonta
a Fr. 52'452.- (Fr. 4'371 x 12 mesi).
Adattato all'evoluzione dei salari nominali si ha nel 2020 un
reddito di Fr. 53'442,59 (Fr. 52'452 : 105,9 x 107,9) (cfr. Tabella T1.2.10
Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2020) che, riportato su un orario medio
di lavoro settimanale di 41,7 ore, dà un salario lordo medio
ipotetico nazionale da invalido per una donna di Fr. 55'713,90.
2.12. Secondo la giurisprudenza federale, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tenere conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della
riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il Tribunale
federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a
titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L'applicazione di tassi
più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili
in sede giudiziaria.
L'Alta Corte, con sentenza
8C_80/2013 del 17 gennaio 2014, ha rammentato che non è necessario procedere
con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le
limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria
del permesso di soggiorno o il tasso d'occupazione.
Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell'insieme delle circostanze concrete. Non è dunque
possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli
fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto
di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF
9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
Nelle STF 8C_730/2019, 8C_765/2019 e 8C_9/2020,
tutte del 10 giugno 2020 e concernenti casi ticinesi, il Tribunale federale ha
ribadito al considerando 4.4.1 che se un reddito da invalido è stabilito
in base ai dati statistici, bisogna chiedere se tale ammontare non debba subire
una riduzione. L'influsso di tutti i fattori sul reddito (limitazioni relative
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità/tipo di permesso di
residenza e grado di occupazione) deve essere valutato nel suo insieme
considerando tutte le circostanze del caso concreto, facendo corretto uso del
proprio potere di apprezzamento, senza che occorra procedere a una
quantificazione separata di ogni fattore di riduzione. In ogni caso, la
riduzione non deve superare il 25% (DTF 135 V 297 consid.
5.2 pag. 301; 134 V 322 consid. 5.2
pag. 327 seg.; 126 V 75 consid. 5b/bb
pag. 80).
Inoltre il TF (cfr. consid. 4.4.3), riferendosi all'art. 57 LPGA,
ha ricordato che il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi
pertinenti, sostituire semplicemente il suo apprezzamento a quello dell'autorità
amministrativa; egli deve appoggiarsi sulle circostanze che sono di natura a
dimostrare il proprio apprezzamento come il più appropriato (DTF 137 V 71 consid.
5.2 pag. 73 con riferimento).
Soprattutto, l'Alta Corte ha osservato quanto segue:
" 4.4.4.
Una riduzione del reddito da invalido può essere applicata soltanto se nel caso
concreto sussistono elementi a sostegno della circostanza che la persona
assicurata a causa dell'uno o dell'altro criterio (o di più criteri) non può
sfruttare professionalmente in un mercato equilibrato del lavoro se non in
maniera inferiore alla media la sua restante e limitata capacità lavorativa (DTF
135 V 297 consid. 5.2 pag. 301; sentenza 8C_82/2019 del 19 settembre 2019
consid. 6.2.2 con riferimento). Occorre ricordare che le limitazioni mediche
già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire
ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un
conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato
siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica
anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva
dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017
consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con
riferimenti). Il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie
di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole,
possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo
circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate
come eccezionali (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con
riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2).".
2.13. Nell'evenienza concreta, la
ricorrente non comprova né pretende in alcun modo che vi siano circostanze
eccezionali in un mercato equilibrato del lavoro che nella fattispecie
permetterebbero di affermare che subisca uno svantaggio tale da trovarsi in una
situazione inferiore alla media. Pertanto, l'aumento della deduzione dal
reddito da invalida, basato esclusivamente sulle limitazioni derivanti dal
danno alla salute, non può essere in concreto concessa (cfr. citate STF 8C_730/2019, 8C_765/2019 e 8C_9/2000, consid. 4).
La ricorrente è infatti in grado comunque di svolgere delle
attività semplici contemplate dai settori della produzione e dei servizi
previste nella Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello
di competenze 1, visto che un numero significativo di queste attività sono di
natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al
danno alla salute che impone di lavorare seduta in posizione alternata. Le
limitazioni funzionali permettono di eseguire mansioni non qualificate, semplici
e ripetitive, quali quelle individuate dal consulente in integrazione
professionale, che non comportano aggravi fisici e che consentono il
cambiamento frequente di posizione.
Inoltre, considerato che la capacità lavorativa del 100% in
attività adeguate tiene già conto della limitazione, per la ricorrente, di
potere sollevare pesi soltanto fino a 10 kg, non è dunque possibile accordare
una deduzione per attività leggere come effettuato dall'amministrazione.
2.14. In virtù delle considerazioni
esposte e di una valutazione complessiva della situazione, eccezionalmente il
Tribunale non può allinearsi alla riduzione dal reddito statistico da invalida
per motivi personali che l'amministrazione ha stabilito nel 5% per attività
leggere e che l'insorgente ha preteso di aumentare al 10%, oltre a procedere ad
ulteriori riduzioni del 5% per altri fattori di riduzione.
2.15. Da quanto
precede discende che il reddito statistico ipotetico da invalida
rivalutato ammontante nel 2020 a Fr. 55'713,90 per un'attività adeguata esigibile al 100% va confrontato con l'ammontare di Fr. 55'725,07 corrispondente al reddito (ipotetico)
da valida che l'assicurata avrebbe potuto conseguire nell'anno 2020 in
attività semplici e ripetitive al 100% senza il danno alla salute, per ottenere
una perdita di guadagno dello 0% ([Fr. 55'725,07 -
Fr. 55'713,90] : Fr. 55'725,07 x 100).
Questo grado di invalidità non dà diritto all'assicurata a una
rendita di invalidità dal 1° marzo 2020, essendo inferiore al grado
pensionabile del 40% (art. 28 cpv. 2 LAI).
Anche mantenendo la riduzione del 5% operata dall'Ufficio AI
oppure accogliendo la pretesa ricorsuale di adottare una riduzione del 15% per
motivi personali, il risultato comunque non muterebbe.
Il ricorso è di conseguenza respinto e la decisione di
attribuzione di una rendita di invalidità temporanea dal 1° giugno 2018 al 29
febbraio 2020, stante una capacità lavorativa residua del 100% dal 1° dicembre
2019, va confermata.
2.16. Il 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a
LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida, di
regola pubblica, ma non più anche gratuita per le parti.
Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis
LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura
è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2021, la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta
a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico dell'insorgente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti