32.2021.65
Rifiuto rendita AI.La perita psichiatra ha motivato in modo chiaro e convincente le critiche sui pareri dello psichiatra curante.La terapia psicofarmacologica non è mutata benché il presunto peggioramento.Il reddito da invalido non va ridotto x attività leggere né x età né x riduzione del rendimento
25 ottobre 2021Italiano78 min
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.65
TB
Lugano
25 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 marzo 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nell'ottobre 2019 (doc. 3) RI
1, 1964, diplomato infermiere professionale, ha postulato delle prestazioni
dall'assicurazione invalidità per disturbi nervosi che dal gennaio 2018 l'hanno
reso inabile nella sua professione.
Raccolta la documentazione medica presso lo psichiatra curante e
il medico curante, il 20 gennaio 2020 (doc. 15) il Servizio Medico Regionale ha
predisposto una perizia bidisciplinare (doc. 17), che ha avuto luogo nella
primavera 2020 (doc. 25).
1.2. Preso atto del rapporto
peritale del 29 ottobre 2020 (doc. 30) e del rapporto finale SMR del 2 novembre
2020 (doc. 33), visto il calcolo della perdita di guadagno (docc. 31 e 32) e sentito
il consulente in integrazione professionale (doc. 34), con progetto di
decisione il 18 novembre 2020 (doc. 35) l'Ufficio assicurazione invalidità ha respinto
la domanda AI dell'assicurato essendo il grado di invalidità del 28%, calcolato
sulla base di una capacità lavorativa residua dell'80%, inferiore al grado AI
pensionabile.
1.3. Le osservazioni del 4
febbraio 2021 (doc. 42) formulate dal dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, secondo cui l'assicurato presentava un'inabilità lavorativa del 100%
in qualsiasi attività dal 19 gennaio 2018, sono state trasmesse dall'SMR ai
periti del Servizio Accertamento Medico (doc. 44).
Sulla scorta del complemento peritale del 25 marzo 2021 (doc. 48) e
delle susseguenti annotazioni del dr. __________ del Servizio Medico Regionale
(doc. 47), con decisione del 29 marzo 2021 (doc. A) l'Ufficio AI ha confermato
che, a fronte di un'incapacità lavorativa residua del 20% in attività adeguate,
il grado di invalidità del 28% non permetteva l'attribuzione all'assicurato di una
rendita di invalidità.
1.4. Con ricorso del 10 maggio
2021 (doc. I) RI 1, patrocinato da RA 1, ha postulato in via principale che gli
atti siano retrocessi all'amministrazione per rivalutare il suo grado di
invalidità tenendo conto del suo reale stato di salute e che quindi si
consideri una completa inabilità lavorativa in attività adeguate.
In via subordinata, che gli atti siano retrocessi all'Ufficio AI per
effettuare una nuova valutazione peritale aggiornata.
Il ricorrente ha rilevato di avere lavorato come infermiere fino
al __________ e di essere stato incarcerato per __________ anni, perdendo il
diritto all'esercizio della sua professione. Appena scarcerato si è iscritto in
disoccupazione e a seguito di problematiche reumatologiche e psichiatriche ha
presentato una domanda di prestazioni AI.
Il procedimento giudiziario di cui è stato oggetto ha minato
profondamente la sua psiche e l'importante depressione che l'affligge da molti
anni gli è ancora più gravosa a causa dell'impossibilità di esercitare la
professione che ha sempre svolto e per la quale si è formato.
A dire del suo psichiatra, la perizia specialistica a cui è stato
sottoposto non ha ben considerato la reale situazione. Il trauma che ha subito
a seguito delle vicende giudiziarie e della incarcerazione ha oggettivato una
sindrome post traumatica da stress (ICD-10: F43.1) con flashback intrusivi,
disturbi del sonno, della memoria, della concentrazione e ipervigilanza. Come
ha evidenziato il dr. med. __________ nelle sue osservazioni del 4 febbraio
2021, v'è stata un'evoluzione verso un franco episodio depressivo medio-grave
(ICD-10: F32.1-2) e le relative conseguenze gli impediscono di relazionarsi con
la società e di interagire con il prossimo con le stesse modalità antecedenti
il trauma della carcerazione, comportando isolamento sociale, irritabilità,
ecc. A ciò si aggiungono gli stati d'animo di disperazione, disadattamento
nella quotidianità, ritiro sociale, sentimenti di vuoto, irritabilità,
aggressività passiva, persistente stato d'allerta, costante sentimento di
essere cambiato. Mal si comprende, quindi, come si possa pretendere
dall'assicurato che eserciti un'attività adeguata a tempo pieno, con riduzione
del rendimento del 20%.
Nel rapporto del 7 maggio 2021 (doc. C) prodotto con il ricorso lo
psichiatra curante ha confermato la sua precedente valutazione e ha sostenuto
che la perizia SAM, effettuata nel maggio 2020, non è aggiornata e che tuttora
persiste un'inabilità totale. Un reinserimento del ricorrente nel mondo del
lavoro appare perciò estremamente improbabile.
Visti questi limiti psichici, l'insorgente ha contestato il
calcolo del raffronto dei redditi effettuato dall'Ufficio AI e in particolare
modo la valutazione del reddito da invalido che, benché si debba riconoscere
un'inabilità lavorativa totale in attività adeguate, ad ogni modo la riduzione
del 10% sul salario teorico statistico non è sufficiente, giacché non tiene
conto degli effetti legati al danno alla salute. Va perciò accordata una
riduzione del 20%.
1.5. Nella risposta del 1° giugno
2021 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto al TCA di
respingere il ricorso, ritenuto che dall'istruttoria effettuata con perizia
bidisciplinare per accertare lo stato di salute dell'assicurato e la sua
capacità lavorativa, le conclusioni che sono emerse sono dettagliate, logiche e
coerenti e perciò ne ha confermato il pieno valore probatorio.
Fatti
I periti del SAM hanno pure preso posizione sulle osservazioni dello
psichiatra curante al suo preavviso di rifiuto della rendita, ribadendo le
conclusioni già espresse.
Quanto al nuovo referto medico del dr. med. __________ prodotto
con il ricorso, poiché ribadisce gli elementi già proposti con il suo
precedente rapporto del 4 febbraio 2021, per l'amministrazione non si
giustificano ulteriori approfondimenti peritali.
Nemmeno v'è motivo per aumentare dal 10 al 20% la riduzione del
reddito da invalido, siccome gli effetti del danno alla salute sono già stati
ritenuti nella valutazione medico-teorica con la riduzione del rendimento.
1.6. L'8 giugno 2021 (doc. VI)
l'insorgente ha comunicato al Tribunale di non avere ulteriori mezzi di prova
da presentare e l'Ufficio AI non ha preso posizione al riguardo (doc. VII).
considerato in diritto
2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo la giurisprudenza, per il raffronto
dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V
222).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
Considerandi
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con
STFA U 156/05 del 14 luglio 2006,
consid. 5).
2.2
A seguito della domanda di
prestazioni dell'assicurato dell'ottobre 2019, l'Ufficio assicurazione
invalidità ha raccolto gli atti medici determinanti presso i suoi curanti.
Il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il 4
novembre 2019 (doc. 7) ha indicato di avere in cura l'interessato dal 19
gennaio 2018, con incontri regolari che si svolgevano ogni 3-4 settimane. A
seguito di vicende giudiziarie l'assicurato ha sviluppato un grave e
persistente stato depressivo, manifestando ansia pervasiva, marcata riduzione
del tono dell'umore, insonnia ribelle, persistente ideazione suicidale,
disturbi della memoria e della concentrazione.
Lo specialista ha posto la diagnosi di ICD-10: F32.1-2 e ha
attestato un'inabilità lavorativa totale sin dalla sua presa a carico.
Nel rapporto medico del 18 novembre 2019 (doc. 9) il dr. med. __________,
FMH medicina interna generale, ha riferito di avere visto un'unica volta
l'assicurato il 12 settembre 2019 per dolori alla caviglia destra comparsi dopo
una distorsione nel 2010 e di averlo indirizzato a uno specialista. Dalla
valutazione ortopedica è emersa una problematica di sovraccarico funzionale
legata all'inelasticità del tricipite della sura e in particolare
dell'aponeurosi del gastrocnemio. Il curante ha quindi posto la diagnosi di
tendinite achillea destra e fascite plantare al piede destro su brevità
aponeurosi gastrocnemio e di sindrome ansioso-depressiva.
I dottori __________ e __________ del Servizio Medico Regionale
hanno quindi ritenuto necessario il 20 gennaio 2020 (doc. 17) una valutazione
reumatica e psichiatrica neutrale per determinare quali fossero le attuali
limitazioni rispettivamente risorse non essendo state adeguatamente chiarite.
La perizia bidisciplinare è stata affidata al Servizio
Accertamento Medico, che il 29 ottobre 2020 (doc. 30) ha reso il suo rapporto.
I periti hanno riassunto gli atti medici a disposizione, i
risultati degli esami di laboratorio effettuati e le valutazioni
specialistiche.
La dr.ssa med. __________, specialista in psichiatria e
psicoterapia, ha visitato l'assicurato in due occasioni, l'8 e il 22 maggio
2020, con dei colloqui della durata di 110 rispettivamente 60 minuti.
Nel suo rapporto del 2 giugno 2020 l'esperta ha riassunto gli atti,
ha esposto l'anamnesi familiare, socio-relazionale, lavorativa, psicopatologica
pregressa e i disturbi attuali, la descrizione della giornata e i sintomi
soggettivi.
All'esame clinico secondo AMDP-System non sono stati osservati
deficit attentivi o di concentrazione benché siano stati soggettivamente
riportati. La ricostruzione anamnestica ha evidenziato buone capacità mnesiche
di rievocazione, non si sono riscontrati deficit di fissazione a breve termine.
L'eloquio spontaneo era presente e adeguatamente informativo. La latenza alle
risposte era normale, il pensiero risultava fluido e ben organizzato, libero da
errori della forma e del contenuto. I contenuti del pensiero rivelavano vissuti
di tristezza e preoccupazione per la sua difficile situazione dopo la
carcerazione. Nonostante abbia dichiarato di non avere commesso il reato per
cui è stato condannato, non sono emersi temi rivendicativi né sentimenti di
rabbia nei confronti di chi ha mosso le accuse. L'umore era orientato al polo
depressivo in relazione alle problematiche socio-professionali con cui si era
dovuto confrontare e al fallimento del reinserimento. In ambito sociale ha
riportato vissuti di perdita di dignità anche se, al contempo, ha espresso
gratitudine per il sostegno ricevuto dal contesto religioso. Non era presente
coartazione affettiva né appiattimento, provava sollievo nella preghiera e nel
contatto con gli altri credenti. Ha dichiarato a più riprese la sua
riconoscenza nei confronti del gruppo religioso. Le capacità volitive e
decisionali sono apparse intatte, non è apparso anedonico, non è emersa
ideazione suicidale, i livelli di autostima erano mantenuti. Nessuna ideazione
ipocondriaca. La progettualità futura era pervasa da preoccupazioni, ben
comprensibili e non sproporzionate riguardo alla sua situazione socio-professionale
ed economica sia a causa dell'età che dell'esperienza della carcerazione che
costituivano, di fatto, un ostacolo oggettivo al suo reinserimento. Al momento
dei colloqui non sono state registrate quote ansiose né ha riportato sintomi
d'ansia di tipo neurovegetativo. Non sono emersi sintomi ossessivi compulsivi
né fobie specifiche e nemmeno disturbi della coscienza dell'Io. La senso
percezione era integra, il sonno era disturbato da alcuni risvegli centrali,
migliorato con l'assunzione delle terapie.
L'appetito era normale e non vi sono state variazioni di peso. A
livello somatico v'è stato un calo dei livelli energetici, stanchezza, talvolta
vertigini, dolori al piede destro, la generica sensazione che il suo corpo non
reagiva.
Nella discussione diagnostica la perita ha osservato che in
assenza di precedenti disturbi psichici pregressi si è confrontata con un
quadro depressivo insorto a seguito del fallimento del reinserimento socio-professionale
dopo una carcerazione per un reato di cui l'interessato era stato incolpato, a
suo dire ingiustamente, nell'ambito dell'esercizio della sua professione. Dopo
la scarcerazione, l'assicurato conservava ancora la speranza di potersi
reinserire iscrivendosi in disoccupazione e tentando un lavoro in settori
differenti dal suo abituale, in cui era conscio di non potere più tornare ad
esercitare. Da gennaio 2018 ha iniziato ad essere seguito per una problematica
depressiva chiaramente reattiva ai gravi vissuti di perdita di ruolo sia in
ambito socio-professionale che familiare. La terapia instaurata ha giovato in
parte, ma persistevano sintomi disadattativi vista l'impossibilità di
raggiungere un nuovo equilibrio.
La psichiatra ha evidenziato che rispetto al decorso la reazione
depressiva prolungata secondo l'ICD-10 non dovrebbe superare i due anni di
durata, ma secondo il DSM 5, invece, il disturbo, che deve manifestarsi entro
tre mesi dall'insorgenza dell'evento stressante, può persistere ed assumere un
decorso cronico se l'evento stressante o le sue conseguenze persistono nel
tempo, come nel caso dell'assicurato.
Oltre che la chiara insorgenza in relazione a una situazione
stressante comportante la rottura di un precedente equilibrio, il profilo
sintomatologico del disturbo dell'adattamento lo differenzia dall'episodio
depressivo maggiore. L'umore appariva infatti deflesso in relazione alla
propria situazione esistenziale e alle comprensibili preoccupazioni per le
sorti della famiglia, ma permaneva reattivo, non v'erano i sintomi maggiori
della depressione quali anedonia, abulia o ritiro relazionale. Non v'era
coartazione affettiva, idee sproporzionate di colpa o rovina e i livelli di
autostima erano presenti. Non si erano obiettivati disturbi a carico delle
funzioni cognitive né i sintomi depressivi descritti erano così gravi e
pervasivi da impattare sul funzionamento quotidiano e sulla vita di relazione
sia in merito alla famiglia sia al gruppo di appartenenza religiosa. I disturbi
emotivi, inizialmente presenti e maggiormente correlati alla fase di acuzie,
quali le alterazioni del sonno e gli stati tensivi descritti all'esordio, erano
migliorati, mentre permanevano i vissuti depressivi correlati alla mancata
possibilità di ripristino di un ruolo soddisfacente sul piano
socio-professionale.
Non si sono comunque riscontrate variazioni qualitative e
quantitative tali da indurre a diagnosticare anche nel pregresso un disturbo
Dispositivo
depressivo ora in fase di evoluzione favorevole. Per questi motivi, la perita
si è discostata dall'orientamento diagnostico indicato dallo psichiatra curante
dr. __________.
Essa ha perciò posto la diagnosi di reazione depressiva
prolungata, dopo carcerazione e mancato reinserimento socio-professionale
(ICD-10: F43.21) o di disturbo dell'adattamento persistente con umore depresso
(DSM 5 309.0).
La specialista ha poi esposto la sua valutazione psichiatrica e
medico-assicurativa, sintetizzando la storia personale professionale e
sanitaria dell'assicurato e descrivendo la sua situazione psichica, sociale e
medica attuale, la valutazione del percorso precedente di terapie, riabilitazione,
provvedimenti di integrazione e discussione sulle possibilità di guarigione, la
valutazione della coerenza e plausibilità, la valutazione di capacità, risorse
e problemi.
Nella descrizione delle risorse e dei deficit secondo lo schema
MINI ICF-APP, il grado di disabilità era assente in quasi tutti i campi
(rispetto delle regole, organizzazione dei compiti, competenze, giudizio,
contatto con gli altri, integrazione nel gruppo, relazioni intime, attività
spontanee, cura di sé, mobilità), mentre era lieve per la persistenza,
lieve-moderato per l'assertività e moderato per quanto riguarda la
flessibilità.
La dr.ssa __________ ha infine risposto ai quesiti peritali giudicando
che l'assicurato presentava una capacità lavorativa dell'80%, da intendere come
riduzione del rendimento, a decorrere dal gennaio 2018 in ogni attività
lavorativa. Non v'erano provvedimenti sanitari e terapie che potessero
migliorare la capacità lavorativa, mentre il fattore maggiormente implicato
nella prognosi era la possibilità di ricevere aiuti attivi per la
reintegrazione professionale.
Da ultimo, nell'elencare i fattori di stress e le risorse, la
psichiatra ha osservato che l'esperienza stigmatizzate delle vicende
giudiziarie e della carcerazione, le problematiche di reinserimento ad esse
correlate, la perdita della possibilità di esercitare la propria abituale
professione di infermiere erano fattori stressanti che hanno determinato
l'insorgenza dei vissuti depressivi e li sostenevano. Una risorsa pareva
costituita dalla sua buona volontà (ad esempio si attivava in casa per dare una
mano alla moglie) e dalla conservazione di una rete sociale costituita dagli
appartenenti al gruppo religioso.
L'assicurato è stato poi valutato il 20 maggio 2020 per un'ora dal
dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia.
Nel rapporto peritale del 21 maggio 2020 lo specialista, che ha
riassunto gli atti messi a sua disposizione, ha esposto i disturbi attuali, l'anamnesi
sistematica somatica, personale, familiare, sociale, l'iter scolastico e professionale,
la descrizione della giornata.
L'esame clinico effettuato portava sulla colonna vertebrale, le
articolazioni periferiche e l'esame neurologico cursorio.
Sono stati poi indicati gli esiti degli esami di laboratorio effettuati
il 12 maggio 2020.
Le diagnosi poste dal perito con conseguenze sulla capacità
lavorativa sono di periartropatia omeroscapolare calcifica, parzialmente
anchilosante a sinistra su/con artrosi acromeoclaveare e omartrosi; sindrome
lombovertebrale cronica; gonalgia cronica sinistra in piccola lesione
degenerativa del corno posteriore del menisco mediale, minima condropatia
retrorotulea alla RM del 2012; dolori cronici alla caviglia e al retropiede
destro in esiti da resezione ossea dal malleolo mediale nel 2005 e in
entesopatia calcifica del tendine di Achille a destra.
Le diagnosi senza influsso sono di disturbi statici del rachide
(ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, scoliosi
sinistroconvessa dorsale); decondizionamento e sbilancio muscolare; obesità
(84,1 kg/169 cm).
Nella valutazione medica il reumatologo ha riassunto il percorso
terapeutico dell'assicurato, concludendo che i disturbi accusati, i deficit
funzionali riferiti e in parte documentabili durante la visita peritale si
spiegavano parzialmente con le alterazioni strutturali finora dimostrate. Egli
ha segnalato che l'interessato a quel momento seguiva soltanto un programma di
fisioterapia dedicato al piede con misure passive ed attive, i farmaci
analgesici venivano assunti soltanto in riserva, di media quasi ogni sera.
Considerato che l'assicurato era in eccesso ponderale di quasi 15
kg, avrebbe dovuto procedere a una riduzione per potere sgravare il carico
sulla colonna vertebrale rispettivamente sulle articolazioni delle estremità
inferiori, in parte algiche. Inoltre, avrebbe dovuto beneficiare di un
trattamento farmacologico analgesico quotidiano ed essere avviato verso un
programma di riabilitazione muscolare portante a un aumento della massa
muscolare del corsetto lomboaddominale rispettivamente agli arti superiori e
inferiori, come pure beneficiare di una riabilitazione funzionale per la spalla
sinistra, parzialmente anchilosata, dopo misure infiltrative per diminuire la
componente infiammatoria e facilitare la mobilizzazione della spalla sinistra.
Queste misure, secondo l'esperto, erano in grado di migliorare la
qualità di vita dell'assicurato, come pure le sue risorse fisiche e di
conseguenza la sua capacità lavorativa.
Nel valutare le risorse dell'assicurato, il perito ha giudicato
che poteva talvolta sollevare pesi tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi,
spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, molto spesso
maneggiare attrezzi di precisione, attrezzi molto leggeri, di rado attrezzi
pesanti, la rotazione manuale era normale, poteva di rado effettuare lavori al
di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del tronco, molto spesso
assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, spesso la posizione in
piedi e inclinata in avanti, talvolta la posizione inginocchiata, molto spesso
effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione
accovacciata. Poteva assumere spesso la posizione seduta di lunga durata,
talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo potere alternare le
posizioni corporee. Infine, poteva spesso camminare oltre 50 m, talvolta per
lunghi tragitti, su terreno accidentato, spesso salire le scale.
Con le misure farmacologiche e fisiatriche indicate era possibile
un miglioramento delle sue risorse fisiche, per esempio della capacità di
svolgere mansioni oltre il piano orizzontale, di caricare maggiormente gli arti
superiori.
Per l'esperto, l'interessato disponeva di risorse fisiche che
permettevano una sua reintegrazione professionale.
Rispondendo ai quesiti peritali, lo specialista ha giudicato
l'assicurato, da ultimo attivo come infermiere, tenendo conto dei limiti
funzionali e di carico vigenti, abile al lavoro sull'arco di una giornata
lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una riduzione del rendimento del 40% a
decorrere da febbraio 2020, quando era subentrata la patologia alla spalla
sinistra; in precedenza, così poi al momento in cui l'arto sarà guarito con il
raggiungimento di una funzionalità articolare normale, l'assicurato andava
considerato, come infermiere, abile al lavoro sull'arco di una giornata, ma con
diminuzione del rendimento del 10% a seguito dei limiti funzionali restanti.
In un lavoro adatto allo stato di salute, rispettoso dei limiti
funzionali e di carico, l'assicurato era abile al lavoro sull'arco di una giornata
lavorativa normale di 8-9 ore, con rendimento massimo del 100%, dal 1° gennaio
2018.
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione
plenaria tra i medici periti del SAM e tra il dr. med. __________ e la dr.ssa
med. __________, avvenuta il 27 ottobre 2020 alle ore 16.30 tramite
teleconferenza.
Le diagnosi rilevanti con e senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa sono quelle poste da ciascun specialista.
Nel determinare la capacità lavorativa globale nell'attività
abituale, data la capacità lavorativa dell'80% dal profilo psichiatrico da
gennaio 2018 e del 60% a livello reumatologico da febbraio 2020, mentre in
precedenza era del 90%, e in tutti i casi intesa come riduzione del rendimento,
complessivamente l'assicurato è stato ritenuto abile al lavoro come infermiere
nella misura del 55%.
In attività adatta e leggera, l'assicurato era abile al lavoro
all'80%, intesa come riduzione del rendimento da gennaio 2018.
I periti hanno spiegato che le capacità lavorative di ordine
psichiatrico e reumatologico andavano parzialmente integrate, perché entrambe
prendevano in considerazione la necessità di maggiori pause con rendimento
ridotto.
Nel tempo, quindi, complessivamente l'assicurato era abile nell'attività
precedentemente svolta nella misura del 75% dal 1° gennaio 2018 fino al 1°
febbraio 2020, quando a causa della patologia alla spalla la capacità
lavorativa come infermiere, sebbene non potesse più esercitarla per motivi
giudiziari, era del 55%. In un'attività adatta rispettosa dei limiti funzionali
sia reumatologici sia psichiatrici, l'interessato risultava abile al lavoro
all'80%, intesa come riduzione del rendimento, da gennaio 2018 per problemi
psichiatrici. A livello reumatologico, v'era una completa abilità lavorativa
con rendimento massimo del 100% sempre dal 1° gennaio 2018.
Nel rapporto finale del 2 novembre 2020 (doc. 33) il dr. med. __________
del Servizio Medico Regionale ha riportato le diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa poste dai due periti, ha ritenuto quale limite di carico 5
kg, ha precisato la necessità di alternare la postura al bisogno, che non era
stata inclusa nella valutazione medica, e che non v'erano difficoltà nello
svolgere lavori di precisione né necessità di pause supplementari. Ha poi
riportato per esteso i limiti funzionali e di carico stabiliti dal perito
reumatologo e ha ricordato che, dal profilo psichico, i deficit secondo MINI
ICF-APP indicavano un grado di disabilità moderato per quanto riguardava la
flessibilità, un grado lieve per la persistenza e un grado lieve-moderato per
l'assertività.
Il medico SMR ha infine confermato che come infermiere la
incapacità lavorativa dell'assicurato era del 25% dal 1° gennaio 2018 e del 45%
da febbraio 2020, mentre in attività adeguata era del 20% dal 1° gennaio 2018,
da intendere in entrambe le attività come riduzione del rendimento. La prognosi
era stazionaria.
Sentito il consulente in integrazione professionale che ha
indicato le attività semplici e ripetitive nelle quali l'assicurato poteva
spendere la capacità lavorativa residua dell'80% (doc. 34), con preavviso del
18 novembre 2020 (doc. 35) l'Ufficio AI non gli ha attribuito una rendita di
invalidità, poiché paragonando il reddito ipotetico da valido stabilito sui
dati statistici in attività semplici di tipo fisico o manuale considerando che
l'assicurato era iscritto in disoccupazione alla ricerca di un posto quale
operaio generico a tempo pieno, con il reddito da invalido anch'esso statistico
preso all'80% e ridotto del 10% per motivi personali, è risultato un grado di
invalidità del 28%.
Il 4 febbraio 2021 (doc. 42) il dr. med. __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia, ha informato l'amministrazione che dal 19 gennaio
2018 seguiva regolarmente l'assicurato, rilevando che la perita l'ha invece visitato
soltanto in due occasioni.
Inoltre, lo psichiatra curante ha osservato che negli otto mesi
trascorsi dalla valutazione peritale da parte della collega dr.ssa __________,
ha approfondito ulteriormente la grande sofferenza dell'assicurato giungendo
alle seguenti conclusioni diagnostiche.
Pur persistendo una sintomatologia depressiva di entità
medio-grave (ICD-10: F32.1-2), una più dettagliata ricostruzione anamnestica ha
permesso di oggettivare, in relazione al trauma subito a seguito delle vicende giudiziarie
e dell'incarcerazione, una sindrome post-traumatica da stress (ICD-10: F43.1)
con flashback intrusivi, disturbi del sonno, della memoria, della
concentrazione e ipervigilanza (gradualmente scemata perché evolutasi).
V'è poi stata un'evoluzione verso un franco episodio depressivo
medio-grave (ICD-10: F32.1-2) con insonnia ribelle, deficit della memoria e
della concentrazione, diminuzione dell'appetito che si alternava ad attacchi di
fame nervosa, diminuzione della libido, mancanza di progettualità, ideazione
suicidale persistente con progettualità (la fede impediva al paziente di agire
in senso autoaggressivo), sentimenti di autosvalutazione, indegnità, vergogna,
inutilità, bassa autostima, apatia, abulia, anedonia, sensazione di non essere
più la persona di prima, marcata irritabilità, isolamento sociale.
Dopo avere seguito l'interessato per tre anni lo psichiatra ha
potuto constatare un'ulteriore evoluzione del quadro clinico verso una
modificazione duratura della personalità (ICD-10: F62.0) a causa della quale il
paziente non riusciva più a porsi in relazione con sé stesso e l'ambiente con
le stesse modalità antecedenti il trauma della carcerazione.
Erano inoltre presenti disperazione, disadattamento nella
quotidianità, ritiro sociale, sentimenti di vuoto, irritabilità, aggressività
passiva, persistente stato d'allerta, costante sentimento di essere cambiato.
La terapia psicofarmacologica prescritta prevedeva Sertralina 100
mg/die, Trittico 150 mg la notte e Temesta 2,5 mg 1-2 al giorno.
Il curante ha quindi confermato un'inabilità lavorativa del 100%
in qualsiasi attività dal 19 gennaio 2018.
Il 19 febbraio 2021 (doc. 44) il Servizio Medico Regionale ha
trasmesso al Servizio Accertamento Medico il rapporto del dr. med. __________
per una presa di posizione, che è giunta il 25 marzo 2021 (doc. 48) dopo avere
interpellato la consulente psichiatra.
La dr.ssa med. __________ si è infatti espressa l'8 marzo 2021,
rilevando di avere effettuato, durante i due incontri di 110 e 60 minuti, una
dettagliata ricostruzione anamnestica delle vicende occorse all'assicurato e
che essa ha ritenuto essere all'origine del quadro psicopatologico riscontrato,
che si riferiva alle sequele stigmatizzanti di una carcerazione di __________
anni per un reato di cui l'interessato si dichiarava ancora innocente e a cui
sono conseguite serie problematiche di reinserimento socio-professionale.
La psichiatra ha osservato che, rispetto alla descritta "persistenza"
di un episodio depressivo medio-grave, nella sua precedente valutazione, a
pagina 6, ha illustrato nel dettaglio le motivazioni per cui si discostava da
tale diagnosi.
Dalla relazione del dottor __________ non emergevano fatti nuovi o
l'indicazione di un peggioramento dei sintomi insorto dopo la sua
valutazione peritale, avvenuta nel maggio 2020, tanto più che la terapia è
rimasta invariata, salvo una riduzione del Trazodone a 150 mg, contro i
precedenti 200-300 mg al giorno.
In merito alle altre due diagnosi poste dal curante, l'esperta
nominata dall'Ufficio AI ha riportato due estratti della sua analisi riferiti
allo shock che sono stati per l'assicurato e i suoi familiari l'arresto e la
carcerazione, per il quale forse già in carcere aveva cominciato a stare male,
ma che nutriva sempre la speranza che una volta uscito di prigione avrebbe
potuto reinserirsi, anche rassegnandosi ad altri lavori. Tutto ciò non è però
avvenuto e il suo malessere è peggiorato.
Al riguardo la dr.ssa med. __________ ha osservato che a livello
anamnestico pregresso era dunque possibile che l'assicurato avesse sviluppato
una reazione da stress acuta, subito a seguito della carcerazione, ma che non
v'era evidenza neanche allora di sintomi riferibili a un PTSD.
Essa ha spiegato che gli eventi traumatici che più spesso sono
contemplati nella letteratura sul PTSD riguardano l'esposizione a guerra,
aggressioni fisiche reali o minacciate, le aggressioni sessuali, l'essere
rapiti, presi in ostaggio, subire un attacco terroristico, essere torturati,
assistere a catastrofi naturali o gravi incidenti stradali. Anche secondo
l'ICD-10 tali eventi "sono di natura
eccezionalmente spaventosa o catastrofica" per cui, nel caso
specifico, non appariva pienamente soddisfatto il criterio A.
L'esperta ha spiegato che nell'esame psichico che ha effettuato,
in ogni caso, la presenza della sintomatologia elencata dall'AMDP era stata
vagliata singolarmente e nella sua totalità, senza tralasciare alcun singolo
aspetto di ciascuna area sintomatologica e non erano emersi elementi
psicopatologici indicativi della presenza attuale di un PTSD quali i problemi
di integrazione e mnesici rispetto ad un evento traumatico - come i classici
flashback intrusivi -, i comportamenti di evitamento rispetto a stimoli
sensoriali associati al trauma, i difetti di ricordo inerenti alcune parti del
trauma o le marcate alterazioni arousal.
I disturbi dell'adattamento, invece, pur appartenendo al gruppo
diagnostico delle "reazioni a gravi stress o sindrome da
disadattamento" secondo l'ICD-10 (F43) o dei "disturbi correlati a
eventi traumatici o stressanti" secondo il DSM 5, insorgono a seguito di
eventi stressanti caratterizzati da qualsiasi livello di gravità o tipo
(rispetto a quello richiesto dal criterio A del PTSD), per cui la persona non
riesce ad "adattarsi" sviluppando sintomi emotivi e comportamentali
invalidanti. L'accento, in questa patologia, è posto quindi sulle conseguenze
dell'evento stressante che comporta sempre, in varia misura, un fallimento di
scopi essenziali per il mantenimento dell'autostima e del senso di sé, come nel
caso specifico dell'assicurato.
La perita, rifacendosi ai riferiti soggettivi dell'interessato sui
suoi vissuti di sofferenza relativi alla carcerazione e alla frustrazione per
non essersi riuscito ad inserire professionalmente, al capitolo sui fattori di stress
e risorse aveva rilevato che "L'esperienza
stigmatizzate delle vicende giudiziarie e della carcerazione, le problematiche
di reinserimento ad esse correlate, la perdita della possibilità di esercitare
la propria abituale professione di infermiere sono fattori stressanti che hanno
determinato l'insorgenza dei vissuti depressivi e li sostengono.".
Riguardo alla diagnosi di PTSD, la dr.ssa __________ ha notato che
non è mai comparsa nei rapporti del curante, ma che è stata formulata dal
dottor __________ in modo retrospettivo, dopo più di due anni di presa in
carico, pur riferendosi a un evento - la carcerazione - occorso diversi anni
prima rispetto al momento in cui ha cominciato a seguire l'assicurato.
Infine, in merito all'evoluzione verso una modificazione duratura
della personalità, nella perizia del giugno 2020 non ne sono stati rilevati i
criteri. La specialista ha ricordato che tale condizione (F62.0), secondo
l'ICD-10, "può seguire l'esperienza di
uno stress catastrofico così estremo che non è necessario considerare una
vulnerabilità personale per spiegare il suo effetto profondo sulla personalità.
Il disturbo è caratterizzato da un atteggiamento ostile e sospettoso verso il
mondo, ritiro sociale, sentimenti di vuoto o di disperazione, sentimento di
"essere sulla lama del rasoio", continuamente minacciato ed
estraniamento. Il PTSD può precederlo.".
Nel caso concreto, la perita non ha riscontrato come soddisfatto alcuno
dei criteri diagnostici A-F, spiegando ciascuno di essi.
In conclusione, le diagnosi riportate erano retrospettive ed essa
non ha ravvisato nel rapporto del collega elementi di novità tali da indurre
una modifica delle sue conclusioni peritali.
Il 26 marzo 2021 (doc. 47) il dr. med. __________ del Servizio
Medico Regionale ha preso atto delle osservazioni del dr. med. __________ al
progetto di decisione dell'Ufficio AI come pure della presa di posizione del
SAM e in assenza di una modifica dello stato di salute dell'assicurato ha affermato
che confermava le conclusioni del suo rapporto finale.
La decisione che ha fatto seguito il 29 marzo 2021 (doc. A) ha
confermato il rifiuto dell'Ufficio AI di attribuire all'assicurato una rendita
di invalidità e dei provvedimenti professionali.
Con il ricorso l'assicurato ha prodotto il referto del 7 maggio
2021 (doc. C) del dr. med. __________, che ha aggiornato l'Ufficio AI sullo
stato di salute del suo paziente, rilevando di averlo visto ancora in 5
occasioni dopo il suo rapporto del 4 febbraio 2021, mentre la perita non l'ha
più visto dopo i suoi due incontri del maggio 2020 e quindi la sua valutazione
peritale risaliva a un anno prima.
Lo psichiatra curante ha inoltre osservato che la regolarità della
presa a carico dell'interessato, in cui l'ultima visita è avvenuta quel giorno,
il 7 maggio 2021, gli ha permesso di confermare le diagnosi ICD-10: F32.1-2 e
F43.1, poi evoluta in F62.0.
Dal 19 gennaio 2018 il paziente presentava un quadro clinico che
l'ha portato a certificare un'inabilità lavorativa nella misura del 100% per
qualsiasi attività. La gravità dello stesso persisteva ad oggi. Egli ha
nuovamente ribadito che la valutazione peritale risultava datata, poiché
risaliva a maggio 2020 e le conclusioni avrebbero potuto essere senz'altro
modificate se si fosse preso il tempo di rivederlo, ascoltarlo attentamente e
con empatia.
Con la risposta di causa l'amministrazione ha osservato che
quest'ultimo scritto dello psichiatra curante ribadiva gli elementi già
proposti con le osservazioni del 4 febbraio 2021, perciò a livello istruttorio
non si giustificavano ulteriori approfondimenti peritali.
2.3. Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;
114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,
determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno
studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un
organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI
1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).
Nella DTF 125 V
351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività
e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).
Il Tribunale federale ha poi precisato
nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni
sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici
interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione
che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle
conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 9C_168/2020
consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta
Corte, dal principio della parità delle armi che la
Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità
dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni
(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Ancora recentemente (STF
9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio
2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici)
rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio
sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia
sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della
procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti
esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento
dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità
della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125
V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V
176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,
pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto
perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.
Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di
chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici
curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione
medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura
differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018
del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.
5.3).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di
divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio
necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la
seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration
et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par
le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité
de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…)".
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi
dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un
punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti
validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti
citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio
2003).
In merito ai rapporti del medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, a suo favore (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre,
il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, trattandosi delle divergenze di
opinione tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal
giudice, ha precisato quanto segue:
" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et
médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
(ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine
valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise
(ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert. (…)".
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.4. Va ancora rilevato che affinché
un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve
adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D.
Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti
dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la
nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo,
“Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista
in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V
49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,
Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS
1999 pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e
deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.
L'esperto deve inoltre esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve
ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori
descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui
descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti
divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti
dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto
insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente
psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'invalidità
cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo
al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid.
4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC
1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998
consid. 3b; Locher/Gächter,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30
giugno 2004 al consid. 3.2 l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:
" (…) Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro
per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che "(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica
presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in
psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid.
4). (…)".
Con DTF 130 V 352 la nostra Massima Istanza ha precisato i criteri
per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4)
provoca un'incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle
assicurazioni sociali, op. cit., pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V
49, il Tribunale federale, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto
invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa
della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si
devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza
dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività
risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un
danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.
Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra
i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato
afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;
l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti
dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,
nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich
zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische
Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio
approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre
affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull'ipersonnia, nella quale l'Alta
Corte si è così pronunciata:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)".
Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V
281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell'ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso
particolare e senza risultati predefiniti.
In particolare, la presunzione secondo cui
questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di
volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V
418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura
probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti,
secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona
interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere
applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi
(DTF 143 V 409), ma anche per tutte
le malattie psichiche (DTF 143 V 418).
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra
le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9
marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre
2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti
potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza
alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI.
Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto
non vale più in maniera assoluta. Ora, invece, come nelle altre malattie
psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a
presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di
un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,
in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi
deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento
delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata
(cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
2.5. Nella presente fattispecie,
chiamato a verificare se l'Ufficio AI abbia accuratamente vagliato le
condizioni di salute dell'assicurato prima dell'emanazione della decisione
impugnata, questo Tribunale conferma l'operato dell'amministrazione.
Raccolti gli atti presso i curanti, il medico SMR ha ritenuto
opportuno sottoporre l'assicurato a una perizia bidisciplinare, che è stata affidata
al Servizio Accertamento Medico.
Gli specialisti reumatologo e psichiatra hanno personalmente
visitato l'assicurato nel maggio 2020 e valutato le sue condizioni di salute
prendendo in considerazione i referti resi dai curanti che li hanno preceduti
ed effettuando esami laddove ritenuto necessario.
I rapporti che ciascun perito ha allestito sono stati integrati
nella perizia bidisciplinare del 29 ottobre 2020, che analizza in modo
dettagliato e concludente lo stato di salute del ricorrente, dalla anamnesi ai
disturbi soggettivi, dalle constatazioni oggettive alle diagnosi con e senza
influsso sulla capacità lavorativa, fino a rispondere alle domande peritali
sottoposte loro dall'Ufficio AI per definire la capacità di lavoro
dell'assicurato sia nell'attività abituale sia in attività adeguate.
I periti, dopo avere discusso insieme i risultati a cui sono
giunti, hanno concluso che le incapacità lavorative stabilite da ognuno
dovevano essere parzialmente integrate, perché entrambe prendevano in
considerazione la necessità di maggiori pause con rendimento ridotto.
Essi hanno dunque spiegato chiaramente e nel dettaglio le loro
valutazioni e conclusioni e il rapporto finale del 2 novembre 2020 dell'SMR che
le riassume è convincente e non contraddittorio.
Lo specialista in reumatologia interpellato dall'amministrazione
ha tenuto conto delle patologie presenti in passato e tuttora, come pure di
quelle che erano recentemente insorte alla spalla sinistra che limitavano il
ricorrente nell'esercizio di un'attività lavorativa, perciò egli ha valutato le
conseguenze che ne derivavano all'assicurato ponendo dei limiti funzionali e di
carico nell'esigibilità di un'attività lavorativa adeguata al suo stato di
salute, distinguendo tra il periodo prima e il periodo dopo il subentro della
patologia alla spalla sinistra.
L'aspetto somatico non è stato contestato dall'insorgente e quindi
non occorre esaminarlo più approfonditamente, ritenuto anche che la valutazione
peritale effettuata dal dr. med. __________ risulta comunque chiara, dettagliata
e completa e dà un quadro accurato e convincente dello stato di salute del
ricorrente.
Per questo motivo, il rapporto dello specialista, peraltro avallato
dal Servizio Medico Regionale, che ne ha ripreso i limiti funzionali e di
carico, può essere posto alla base del presente giudizio.
Dal profilo psichiatrico, la dr.ssa med. __________ ha evidenziato
che l'assicurato seguiva una terapia farmacologica e regolari controlli
psichiatrici, che la terapia in atto appariva adeguata al quadro presentato e
la compliance alle cure era ottima, come hanno dimostrato i dosaggi ematici dei
farmaci.
Dal punto di vista della prognosi, la genesi disadattiva del
disturbo depressivo in atto che essa ha diagnosticato era da una parte
favorevole, ma dall'altra era legata alla possibilità o meno di raggiungere un
nuovo punto di equilibrio. La progettualità futura dell'assicurato era pervasa
da preoccupazioni, ben condivisibili e non sproporzionate in merito alla sua
situazione socio-professionale ed economica, sia a causa dell'età che della sua
incarcerazione. Per questo motivo, la perita psichiatra ha ritenuto il 2 giugno
2020 che il fattore prognostico più rilevante per la sintomatologia depressiva
disadattiva dell'assicurato era che egli potesse reinserirsi dal punto di vista
socio-professionale, perciò delle misure professionali attive erano altamente
indicate. Essa ha infatti evidenziato che v'erano anche dei fattori oggettivi,
non legati alla patologia psichica, ma al fatto che non poteva più esercitare
la professione di infermiere, che ostacolavano l'interessato nel reperimento di
un'attività alternativa.
Quando ha visitato l'assicurato durante due colloqui, avvenuti nel
maggio 2020, durati complessivamente quasi tre ore, la perita non ha registrato
quote ansiose né l'assicurato ha riportato sintomi d'ansia di tipo neurovegetativo
e neppure sono emersi sintomi ossessivo compulsivi, fobie specifiche, disturbi
della coscienza dell'Io. Non sono emerse aree di disfunzionalità che facessero
presumere l'esistenza di un disturbo a carico della personalità.
L'esperta non ha inoltre riscontrato il profilo sintomatologico di
un episodio depressivo maggiore, non essendovi i tipici sintomi di anedonia,
abulia o ritiro relazionale, coartazione affettiva, idee sproporzionate di
colpa o rovina, essendovi anche una chiara insorgenza in relazione a una
situazione stressante, comportante la rottura di un precedente equilibrio. I
sintomi depressivi descritti non erano così gravi e pervasivi da impattare sul
funzionamento quotidiano e sulla vita di relazione, sia in seno alla famiglia
sia al gruppo di appartenenza religiosa. Anche i disturbi emotivi, inizialmente
presenti e maggiormente correlati alla fase di acuzie, sono poi migliorati,
sebbene permanessero i disturbi depressivi correlativi alla mancata possibilità
di trovare un ruolo soddisfacente sul piano socio-professionale.
Il dr. med. __________ ha contestato queste conclusioni,
confermando nel febbraio 2021 la persistenza di una sintomatologia depressiva
di entità medio-grave (ICD-10: F32.1-2), a cui si è aggiunta, in relazione al
trauma subito dalle vicende giudiziarie e dall'incarcerazione, una sindrome
post-traumatica da stress (ICD-10: F43.1) con flashback intrusivi, disturbi del
sonno, della memoria, della concentrazione e ipervigilanza. Tutto ciò è poi
evoluto verso un franco episodio depressivo medio-grave (ICD-10: F32.1-2) e in
un'ulteriore evoluzione del quadro clinico verso una modificazione duratura
della personalità (ICD-10: F62.0), a causa della quale l'assicurato non
riusciva più a porsi in relazione con sé stesso e l'ambiente con le stesse
modalità antecedenti il trauma della carcerazione.
Su queste osservazioni si è espressa l'8 marzo 2021 la dr.ssa med.
__________ con un dettagliato complemento peritale, in cui ha esaminato punto
per punto le affermazioni del collega e ha motivato in modo chiaro e
convincente le sue critiche nei confronti delle diagnosi poste dal dr. __________.
La perita ha innanzitutto evidenziato che malgrado il quadro
clinico peggiorativo illustrato dallo psichiatra curante, tuttavia la terapia
psicofarmacologica che egli ha prescritto al suo paziente era rimasta invariata
rispetto a quando, un anno prima, lei ha visitato l'assicurato e, addirittura, il
dosaggio di un farmaco era stato ridotto.
Inoltre, se poteva essere riconosciuto che dopo l'incarcerazione
l'interessato ha sviluppato una reazione da stress acuta, tuttavia non v'era
evidenza, neanche allora, di sintomi riferibili a una malattia di stress post
traumatico (PTSD), diagnosi che essa ha ricordato essere riconosciuta in casi
estremi di eventi traumatici, come guerre, rapimenti, aggressioni fisiche,
attacchi terroristici e simili, circostanze che, per certo, non si sono
verificate nella persona dell'assicurato. Dall'esame psichico effettuato dalla
dr.ssa med. __________ non sono comunque emersi elementi psicopatologici
indicativi della presenza attuale di un PTSD quali i problemi di integrazione e
mnesici rispetto a un evento traumatico, i comportamenti di evitamento rispetto
a stimoli sensoriali associati al trauma, i difetti di ricordo inerenti alcune
parti del trauma o le marcate alterazioni arousal.
Nell'esposizione della descrizione della giornata dell'assicurato
non era infatti risultato che il ricorrente rispecchiasse questi elementi
caratteristici di una sindrome post traumatica da stress, visto che aiutava la moglie
nelle pulizie, a preparare i pasti, andava a fare la spesa, usciva a camminare,
leggeva la bibbia o altri libri che contenevano messaggi positivi.
L'interessato incontrava anche regolarmente gli altri credenti
appartenenti al suo gruppo religioso, che l'hanno aiutato molto sia
psicologicamente che economicamente poi, non potendo più recarsi agli incontri
a causa del COVID-19, li sentiva per via telematica e/o telefonica. Quali
attività del tempo libero ha indicato alla perita che passeggiava, leggeva,
aiutava le altre persone, predicava, tutte attività che difficilmente si
conciliano con una sindrome post traumatica da stress.
Il ricorrente ha riportato alla psichiatra dei sintomi soggettivi
di ansia e angoscia, di preoccupazione per tutta la sua situazione, di
sofferenza che ha vissuto a causa della carcerazione e della frustrazione per i
successivi tentativi fallimentari di reinserimento socio-professionale, di
perdita del suo equilibrio e il fatto che il suo corpo non reagiva più, si
sentiva privato della sua dignità, voleva aiutare gli altri e la sua famiglia,
il sonno era disturbato, aveva incubi notturni benché grazie alla terapia fosse
migliorato, a volte non voleva vedere nessuno ma solo dormire, l'umore era altalenante,
a volte gli veniva da piangere, era preoccupato per i molti debiti e per la
moglie sia per quanto ha patito sia per dei problemi di salute, non aveva
forze, memoria né concentrazione, a volte aveva le vertigini, si sentiva
distratto. Questi sono tutti elementi che, debitamente soppesati dalla
specialista, l'hanno portata a concludere per una diagnosi di reazione
depressiva prolungata, dopo carcerazione e mancato reinserimento
socio-professionale (ICD-10: F43.21) o di disturbo dell'adattamento persistente
con umore depresso (DSM 5 309.0).
Il TCA ritiene che la dr.ssa __________ abbia ben esaminato e
valutato tutti gli elementi soggettivi e oggettivi emersi durante i due lunghi
colloqui di valutazione avvenuti nel maggio 2020 e che quindi il suo rapporto
peritale del 2 giugno 2020 sia chiaro, dettagliato e concludente.
La perita ha confermato queste sue conclusioni l'8 marzo 2021 anche
dopo avere esaminato il parere dello psichiatra curante del 4 febbraio 2021,
che essa ha debitamente e attentamente commentato annotando i punti controversi
e clinicamente poco sostenibili alla luce dei riscontri che sono emersi durante
gli incontri avuti con l'insorgente e ne ha spiegato le sue ragioni.
Il referto prodotto pendente causa dal dottor __________ fornisce un
quadro sostanzialmente simile a quello analizzato dall'esperta nel maggio 2020 e
nel marzo 2021 e si limita a sottolineare che il parere della perita risale a
un anno prima e che non è aggiornato e certifica una continua inabilità
lavorativa dal 19 gennaio 2018.
La scrivente Corte si allinea alle conclusioni tratte dalla dr.ssa
__________ sia il 2 giugno 2020 sia l'8 marzo 2021, avendo la specialista
esaminato approfonditamente tutti i punti critici evidenziati dal medico
curante e avendo dato una chiara e convincente motivazione per non allinearsi
al parere del collega e quindi alle diagnosi che egli ha posto, come pure ha
spiegato in modo approfondito e convincente gli elementi che l'hanno portata a
concludere diversamente dallo psichiatra curante e a sostenere la sua tesi.
Seppure il dottor __________ abbia avuto in cura il ricorrente per
tre anni e l'abbia visto regolarmente ogni 3-4 settimane, mentre l'esperta
nominata dall'Ufficio AI soltanto in due occasioni, tuttavia, d'avviso del TCA,
gli elementi emersi a sostegno del parere specialistico peritale sono stati ben
esposti e sono convincenti, mentre lo psichiatra curante non ha saputo fornire
un quadro oggettivamente persuasivo delle reali condizioni di salute
dell'assicurato. I suoi pareri non sono particolarmente dettagliati ed
esplicativi; quello del 7 maggio 2021, poi, è molto scarno e si limita a riportare
le diagnosi e la capacità lavorativa, e a criticare l'assenza di un
aggiornamento della valutazione peritale, avvenuta un anno prima, ma non
fornisce elementi sostanziali a sostegno di questo postulato aggiornamento del
quadro clinico dell'assicurato.
La terapia psicofarmacologica citata ne è un esempio, se si
considera che la posologia iniziale indicata dall'assicurato alla dr.ssa __________
nel maggio 2020 è addirittura migliorata rispetto a quella prescritta
all'interessato un anno dopo e indicata dal suo psichiatra, quando però secondo
il suo medico curante il suo stato di salute sarebbe peggiorato nell'arco di
quell'anno, tanto che il quadro clinico era evoluto verso una modificazione
duratura della personalità a causa della quale l'assicurato non riusciva più a
porsi in relazione con sé stesso e l'ambiente con le stesse modalità
antecedenti al trauma della carcerazione.
Un simile peggioramento non è stato però confermato dalla terapia
in atto, che non solo non è stata incrementata, ma è stata pure ridotta nei
quantitativi di un farmaco.
Sulla scorta di quanto precede, non sussistono gli estremi per
scostarsi dalle conclusioni peritali del SAM e, di conseguenza, pure da quelle
del dottor __________ del Servizio Medico Regionale, che le ha riprese nel suo
rapporto finale del 2 novembre 2020 e che sono state ribadite nel complemento
peritale del 25 marzo 2021 e poi nelle annotazione dell'SMR del giorno
seguente.
Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che
regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è
incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della
presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -
segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è
dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente
all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute
dell'assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei
referti medici - magari addirittura in possesso dell'interessato medesimo -,
quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di
carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato
di salute (fra le ultime STCA 32.2021.24 del 31 maggio 2021; STCA 32.2021.10
del 22 marzo 2021; STCA 32.2020.51 del 29 ottobre 2020; STCA 32.2020.31 del 15
ottobre 2020).
Anche per questo motivo, alla valutazione della dottoressa __________
va riconosciuto pieno valore probatorio e le sue conclusioni, chiare,
dettagliate e complete, non validamente contestate da altri esperti in materia,
vanno poste alla base del presente giudizio. Non vi sono pertanto elementi
oggettivi tali per scostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni che il
Servizio Medico Regionale ha tratto il 2 novembre 2020 nel rapporto finale e nell'annotazione
del 26 marzo 2021 sulle condizioni di salute dell'assicurato, sia dal profilo
somatico sia psichico.
Essendo convincenti e non sufficientemente contestate dal
ricorrente, che non ha suffragato la sua tesi con dei validi certificati medici
che attestano una situazione clinica peggiore, le considerazioni del dr. med. __________
vanno pertanto fatte proprie dal Tribunale.
Sulla scorta di queste considerazioni, per il TCA le affermazioni
dell'insorgente su una sua peggiore situazione clinica rispetto a quella
accertata dall'Ufficio AI rimangono quindi una mera ipotesi di carattere
soggettivo, che non va perciò indagata ulteriormente, peraltro siccome nemmeno
comprovata da un referto medico dettagliato e convincente.
Dopo avere esaminato l'intera documentazione medica a
disposizione, una nuova valutazione dello stato di salute del ricorrente, così
come da esso esplicitamente richiesta non ritenendo aggiornati gli accertamenti
esperiti dall'Ufficio AI, non è perciò affatto necessaria.
Infatti, si deve ritenere che i referti a disposizione del
Tribunale siano già completi, sufficientemente dettagliati e chiari per
definire lo stato psicosomatico dell'assicurato, senza che sia quindi utile
l'esperimento di ulteriori accertamenti.
La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d,
119 V 344 consid. 3c).
2.6. Quanto alle conseguenze
economiche del danno alla salute del ricorrente, l'amministrazione ha calcolato
la perdita di guadagno che si avrebbe con una capacità lavorativa residua dell'80%
in attività adeguate.
Il reddito da valido di Fr. 68'361,39 annui stabilito dall'Ufficio
AI sulla base dei dati statistici aggiornati al 2019 in attività semplici di
tipo fisico o manuale, visto che dopo essere uscito di prigione l'assicurato ha
fatto ricerche di posti di lavoro come operaio non potendo più svolgere per
motivi estranei al danno alla salute l'ultima attività esercitata di infermiere
(doc. 32), è stato paragonato al reddito da invalido di pari importo
determinato sulla base dei dati statistici del 2018, aggiornati al 2019, per
quanto concerne le attività semplici, preso all'80% (Fr. 54'689,11) e diminuito
del 10% per tener conto della limitazione di potere svolgere attività leggere. Dal
reddito ipotetico da invalido risultante di Fr. 49'220,20 è scaturito un grado
AI del 28% ([Fr. 68'361,39 - Fr. 49'220,20] : Fr. 68'361,39 x 100).
Il ricorrente ha criticato il reddito statistico da invalido ritenuto
dall'amministrazione, poiché considerato all'80% anziché al 100% e poi perché ridotto
del 10% in luogo del 20%.
2.7. L'obbligo
dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri
ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze
economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui
l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative
del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V
22 consid. 4a pag. 28; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una
rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da
escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere
pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa
residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale,
i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la
presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28;
cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità
è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica
ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda
di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si
dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue
residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il
diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà
essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una
forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale
o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF
8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009
consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e
1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Al riguardo, come è stato ricordato nella STF
8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già
ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di
attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi
(cfr. Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di
esigenze 4 [denominato ora livello di competenze 1]) – un numero significativo
di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la
posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in
posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui
realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del
mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC
1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il
cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato
costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto
l'esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua
formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.
205 segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel
muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten
angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den
Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in: SZS 1990, pag.
255 segg.).
In questo ordine d'idee, il Tribunale federale ha stabilito che -
trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire
invalidi, un'attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto
dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p.
331 consid. 4a).
L'Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro
accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano
le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC
1991, p. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.5).
Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro
per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni
di servizio.
Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del
23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01
del 25 febbraio 2003, consid 4.7).
Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il
risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione
professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta
infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta
quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare
un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi
da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD
II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
2.8. Per determinare
il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla
salute (reddito da valido), come ricordato nella STF 9C_151/2020
del 5 maggio 2020 al considerando 6.1, decisivo non è il guadagno realizzato
nell'ultima attività svolta, bensì il reddito che la persona assicurata
conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, se non
fosse diventata invalida. Tale reddito deve essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del
caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 144 I 103
consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1), o comunque sul salario che potrebbe
essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile.
Questo perché normalmente, in base all'esperienza
comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in
assenza del danno alla salute (RAMI 2000 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto
la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli
indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario
più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto
sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi
concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002
pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).
In concreto, l'amministrazione ha determinato il reddito da valido
dell'assicurato sulla scorta dei dati statistici riferiti alle attività
semplici e ripetitive, poiché non potendo più esercitare la professione appresa
l'assicurato si è attivato alla ricerca di un impiego come operaio. L'importo
di Fr. 68'361,39 non è stato contestato dall'insorgente e il TCA
non ha motivo di scostarsene.
2.9. Per quanto concerne il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali ufficiali,
edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi
medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.
3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Il reddito da invalido dipende dal grado della capacità lavorativa
residua del ricorrente e al riguardo si è spiegato nei considerandi precedenti
che il TCA si fonda sulle solide conclusioni del SAM e dell'SMR e quindi sul
grado dell'80% che i periti hanno stabilito in attività adatta rispettosa dei
limiti funzionali sia reumatologici sia psichiatrici, integrando parzialmente
le capacità lavorative di ordine psichiatrico e reumatologico.
La pretesa ricorsuale di considerare un reddito da invalido al
100% non può dunque essere accolta, ma va confermato quanto ritenuto dall'Ufficio
assicurazione invalidità: al reddito statistico di Fr. 68'331,30 va dedotto il
20%, per ottenere Fr. 54'689,11.
2.10. Secondo la giurisprudenza federale, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tenere conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della
riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il Tribunale
federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a
titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L'applicazione di tassi
più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria.
L'Alta Corte, con sentenza
8C_80/2013 del 17 gennaio 2014, ha rammentato che non è necessario procedere
con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le
limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria
del permesso di soggiorno o il tasso d'occupazione.
Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell'insieme delle circostanze concrete. Non è dunque
possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli
fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto
di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF
9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
Nelle STF 8C_730/2019, 8C_765/2019 e 8C_9/2020,
tutte del 10 giugno 2020 e concernenti casi ticinesi, il Tribunale federale ha
ribadito al considerando 4.4.1 che se un reddito da invalido è stabilito
in base ai dati statistici, bisogna chiedere se tale ammontare non debba subire
una riduzione. L'influsso di tutti i fattori sul reddito (limitazioni relative
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità/tipo di permesso di
residenza e grado di occupazione) deve essere valutato nel suo insieme
considerando tutte le circostanze del caso concreto, facendo corretto uso del
proprio potere di apprezzamento, senza che occorra procedere a una
quantificazione separata di ogni fattore di riduzione. In ogni caso, la
riduzione non deve superare il 25% (DTF 135 V 297 consid.
5.2 pag. 301; 134 V 322 consid. 5.2
pag. 327 seg.; 126 V 75 consid. 5b/bb
pag. 80).
Inoltre il TF (cfr. consid. 4.4.3), riferendosi all'art. 57 LPGA,
ha ricordato che il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi
pertinenti, sostituire semplicemente il suo apprezzamento a quello dell'autorità
amministrativa; egli deve appoggiarsi sulle circostanze che sono di natura a
dimostrare il proprio apprezzamento come il più appropriato (DTF 137 V 71 consid.
5.2 pag. 73 con riferimento).
Soprattutto, l'Alta Corte ha osservato quanto segue:
" 4.4.4.
Una riduzione del reddito da invalido può essere applicata soltanto se nel caso
concreto sussistono elementi a sostegno della circostanza che la persona
assicurata a causa dell'uno o dell'altro criterio (o di più criteri) non può
sfruttare professionalmente in un mercato equilibrato del lavoro se non in
maniera inferiore alla media la sua restante e limitata capacità lavorativa (DTF
135 V 297 consid. 5.2 pag. 301; sentenza 8C_82/2019 del 19 settembre 2019
consid. 6.2.2 con riferimento). Occorre ricordare che le limitazioni mediche
già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire
ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un
conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato
siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica
anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva
dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017
consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con
riferimenti). Il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una
serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre
parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni
funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono
essere considerate come eccezionali (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019
consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid.
6.3.2).".
(cfr. A.
Bernasconi, “8C_9/2020
du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d'invalide selon l'ATF 126 V 75”, in
SZS/RSAS 1/2021 pag. 49 seg.).
2.11. Nell'evenienza
concreta, il ricorrente non comprova né pretende in alcun modo che vi siano
circostanze eccezionali in un mercato equilibrato del lavoro che nella
fattispecie permetterebbero di affermare che subisca uno svantaggio tale da trovarsi
in una situazione inferiore alla media. Pertanto, l'aumento della deduzione dal
reddito da invalido, basato esclusivamente sulle limitazioni derivanti dal
danno alla salute, non può essere in concreto concesso (cfr. citate STF 8C_730/2019, 8C_765/2019 e 8C_9/2000, consid. 4).
Il ricorrente è infatti in grado comunque di svolgere delle
attività semplici contemplate dai settori della produzione e dei servizi
previste nella Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello
di competenze 1, visto che un numero significativo di queste attività sono di
natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al
danno alla salute che impone di non portare pesi superiori a 5 kg. Le
limitazioni funzionali permettono di eseguire mansioni non qualificate, semplici
e ripetitive, quali quelle individuate dal consulente in integrazione
professionale, che non comportano aggravi fisici e che consentono il
cambiamento frequente di posizione (doc. 34).
Inoltre, considerato che la capacità lavorativa dell'80% in attività
adeguate tiene già conto della limitazione, per il ricorrente, di potere
sollevare pesi soltanto fino a 5 kg, non è dunque possibile accordare una
deduzione per attività leggere del 10% come effettuato dall'amministrazione.
Occorre ancora rilevare che la giurisprudenza ha ammesso in
maniera restrittiva come l'età, benché sia un elemento estraneo all'invalidità,
possa condurre – cumulata a circostanze personali e professionali – a rendere
inesigibile, ricordato che il concetto di mercato equilibrato del lavoro è
teorico e astratto (DTF 134 V 64 consid. 4.2.1), la ricerca di un nuovo impiego
(STF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid 5.2; STF 9C_918/2008 del 28
maggio 2009 consid. 4.2.2).
In un caso ticinese il Tribunale federale ha confermato la
conclusione dei giudici cantonali secondo cui la realizzazione della capacità
lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato è stata considerata,
inoltre, ammissibile, malgrado l'assicurato avesse compiuto sessant'anni (STF
9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 7.1; STF 9C_918/2008 del 28 maggio 2009
consid. 4.2.1 e 4.2.2).
Nella DTF 146 V 16 (= SVR 2020 IV Nr. 34) il Tribunale federale ha
precisato che il fattore età deve parimenti essere valutato prendendo in
considerazione tutte le circostanze concrete. Ciò vale in particolare
nell'ambito dei lavori ausiliari sull'ipotetico mercato equilibrato del lavoro,
dove un'età avanzata non deve forzatamente agire quale fattore di riduzione del
salario (cfr. consid. 7.2.1).
Nessuna deduzione è poi stata giustamente concessa al ricorrente per
le limitazioni funzionali, visto che la limitazione del rendimento determinato
in sede medica le tiene già in considerazione, poiché nel caso di specie la
capacità lavorativa dell'80% è da intendere quale riduzione del rendimento del
20% nell'ambito di una presenza durante tutto il giorno.
Al riguardo, va evidenziato che alla luce di quanto sottolineato dall'Alta
Corte nella STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014, la riduzione del rendimento non
dà luogo ad un'ulteriore riduzione per motivi personali:
" 5.4. En ce qui concerne le taux d'abattement
sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est
capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement,
celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail
et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts
9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013
consid. 5.4 et les références).".
Anche nella STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015 il Tribunale
federale ha ricordato che non è possibile, nel momento in cui si valuta l'entità
della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido, tenere conto
nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello medico e
inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde evitare di
prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista (fra le ultime,
STCA 32.2021.32 del 13 settembre 2021; STCA 32.2019.118 del 27 aprile 2020;
STCA 32.2018.65 del 13 marzo 2019; STCA 32.2017.42 del 5 ottobre 2017).
Nella recente STF 8C_109/2021 del 6 settembre 2021, il TF ha
ribadito questi concetti giudicando sulla richiesta del 2015 di aumento, per
peggioramento, del diritto alla mezza rendita di invalidità attribuita nel 2001
a un assicurato, nato nel 1959.
L'Alta Corte si è al riguardo così espressa:
" 5.3.2. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers stellt sein Alter
(unabhängig davon, ob mit der IV-Stelle von einem 57-Jährigen oder mit dem
Versicherten von einem 59½-Jährigen ausgegangen wird; vgl. zur weiterhin
offenen Frage nach dem massgeblichen Zeitpunkt für die Prüfung des
altersbedingten Anspruchs auf einen Abzug vom Tabellenlohn: BGE 146 V 16 E. 7.1) keinen Grund dar, der einen
leidensbedingten Abzug zu rechtfertigen vermöchte. Denn insbesondere im Bereich
der Hilfsarbeiten muss sich ein fortgeschrittenes Alter auf dem hypothetischen
ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) praxisgemäss nicht zwingend lohnsenkend
auswirken. Gerade Hilfsarbeiten werden auf dem massgebenden ausgeglichenen
Stellenmarkt altersunabhängig nachgefragt (BGE 146 V 16
E. 7.2.1 mit Hinweisen). Auch der Einwand, praxisgemäss rechtfertige schon die
Tatsache, dass der Beschwerdeführer auf eine wechselbelastende Tätigkeit
angewiesen sei, einen 10%igen Leidensabzug, trifft nicht zu. Vielmehr ist stets
eine gesamthafte Schätzung gefordert (E. 5.3.1 hiervor). Hier fällt ins
Gewicht, dass ein Vollzeitpensum zumutbar ist. Dabei wird gutachtlich eine 30%ige
Einschränkung der Leistungsfähigkeit, bedingt durch einen vermehrten
Pausenbedarf und/oder ein verlangsamtes Arbeitstempo, berücksichtigt. Bereits
in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene
gesundheitliche Einschränkungen dürfen nun aber nicht zusätzlich in die
Bemessung des leidensbedingten Abzugs einfliessen und so zu einer doppelten
Anrechnung desselben Gesichtspunkts führen (BGE 146 V 16 E. 4.1 mit Hinweis). Wenn die Vorinstanz deshalb mit Blick auf die
Vorgabe einer wechselbelastenden Arbeit und die zusätzlichen Anforderungen an
eine angepasste Tätigkeit einen Leidensabzug vom Invalideneinkommen in der Höhe
von insgesamt 10 % bestätigt hat, so lässt sich dies nicht als
rechtsfehlerhafte Ermessensausübung qualifizieren.".
2.12. Alla
luce di quanto qui sopra esposto (in particolare delle sentenze federali del 10
giugno 2020, cfr. consid. 2.10), ricordato che siamo in presenza di un
assicurato 56enne - quando è stato valutato medicalmente dai periti - con una
capacità lavorativa dell'80% che poteva essere integrato nel mondo del lavoro e
svolgere attività semplici e non qualificate, questo Tribunale non può fare eccezionalmente
propria la riduzione complessiva del 10% del reddito da invalido operata dall'amministrazione
per attività leggere.
Di conseguenza, il reddito ipotetico da invalido resta fissato in Fr.
54'689,11 (Fr. 68'361,39 - 20%).
2.13. Da quanto
precede discende che confrontando il reddito
(ipotetico) da valido di Fr.
68'361,39 che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire nell'anno 2019 in attività semplici e ripetitive
esercitate al 100% senza il danno alla salute con il reddito
statistico ipotetico da invalido rivalutato ammontante nel 2019 a Fr.
54'689,11 stante la capacità lavorativa esigibile all'80% in
attività adeguate, si ottiene una perdita
di guadagno del 20%
([Fr. 68'361,39 - Fr. 54'689,11] :
Fr. 68'361,39 x 100).
Questo grado di invalidità non dà diritto all'assicurato a una
rendita di invalidità, essendo inferiore al grado pensionabile del 40% (art. 28
cpv. 2 LAI).
Ad ogni modo, anche mantenendo la riduzione per motivi personali del
10% operata dall'Ufficio AI oppure accogliendo la pretesa ricorsuale di
adottare una riduzione del 20%, il risultato non muterebbe comunque, perché
nella prima ipotesi si avrebbe un grado AI del 28% e nella seconda del 36% (Fr.
68'361,39 - Fr. 43'751,29) : Fr. 68'361,39 x 100), tutti insufficienti ai fini
dell’ottenimento di una rendita.
Il ricorso è di conseguenza integralmente respinto.
2.14. Il 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a
LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida, di
regola pubblica, ma non più anche gratuita per le parti.
Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis
LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura
è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2021, la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta
a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico dell'insorgente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti