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Decisione

32.2021.65

Rifiuto rendita AI.La perita psichiatra ha motivato in modo chiaro e convincente le critiche sui pareri dello psichiatra curante.La terapia psicofarmacologica non è mutata benché il presunto peggioramento.Il reddito da invalido non va ridotto x attività leggere né x età né x riduzione del rendimento

25 ottobre 2021Italiano78 min

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.65

TB

Lugano

25 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 maggio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 29 marzo 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Nell'ottobre 2019 (doc. 3) RI

1, 1964, diplomato infermiere professionale, ha postulato delle prestazioni

dall'assicurazione invalidità per disturbi nervosi che dal gennaio 2018 l'hanno

reso inabile nella sua professione.

Raccolta la documentazione medica presso lo psichiatra curante e

il medico curante, il 20 gennaio 2020 (doc. 15) il Servizio Medico Regionale ha

predisposto una perizia bidisciplinare (doc. 17), che ha avuto luogo nella

primavera 2020 (doc. 25).

1.2. Preso atto del rapporto

peritale del 29 ottobre 2020 (doc. 30) e del rapporto finale SMR del 2 novembre

2020 (doc. 33), visto il calcolo della perdita di guadagno (docc. 31 e 32) e sentito

il consulente in integrazione professionale (doc. 34), con progetto di

decisione il 18 novembre 2020 (doc. 35) l'Ufficio assicurazione invalidità ha respinto

la domanda AI dell'assicurato essendo il grado di invalidità del 28%, calcolato

sulla base di una capacità lavorativa residua dell'80%, inferiore al grado AI

pensionabile.

1.3. Le osservazioni del 4

febbraio 2021 (doc. 42) formulate dal dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, secondo cui l'assicurato presentava un'inabilità lavorativa del 100%

in qualsiasi attività dal 19 gennaio 2018, sono state trasmesse dall'SMR ai

periti del Servizio Accertamento Medico (doc. 44).

Sulla scorta del complemento peritale del 25 marzo 2021 (doc. 48) e

delle susseguenti annotazioni del dr. __________ del Servizio Medico Regionale

(doc. 47), con decisione del 29 marzo 2021 (doc. A) l'Ufficio AI ha confermato

che, a fronte di un'incapacità lavorativa residua del 20% in attività adeguate,

il grado di invalidità del 28% non permetteva l'attribuzione all'assicurato di una

rendita di invalidità.

1.4. Con ricorso del 10 maggio

2021 (doc. I) RI 1, patrocinato da RA 1, ha postulato in via principale che gli

atti siano retrocessi all'amministrazione per rivalutare il suo grado di

invalidità tenendo conto del suo reale stato di salute e che quindi si

consideri una completa inabilità lavorativa in attività adeguate.

In via subordinata, che gli atti siano retrocessi all'Ufficio AI per

effettuare una nuova valutazione peritale aggiornata.

Il ricorrente ha rilevato di avere lavorato come infermiere fino

al __________ e di essere stato incarcerato per __________ anni, perdendo il

diritto all'esercizio della sua professione. Appena scarcerato si è iscritto in

disoccupazione e a seguito di problematiche reumatologiche e psichiatriche ha

presentato una domanda di prestazioni AI.

Il procedimento giudiziario di cui è stato oggetto ha minato

profondamente la sua psiche e l'importante depressione che l'affligge da molti

anni gli è ancora più gravosa a causa dell'impossibilità di esercitare la

professione che ha sempre svolto e per la quale si è formato.

A dire del suo psichiatra, la perizia specialistica a cui è stato

sottoposto non ha ben considerato la reale situazione. Il trauma che ha subito

a seguito delle vicende giudiziarie e della incarcerazione ha oggettivato una

sindrome post traumatica da stress (ICD-10: F43.1) con flashback intrusivi,

disturbi del sonno, della memoria, della concentrazione e ipervigilanza. Come

ha evidenziato il dr. med. __________ nelle sue osservazioni del 4 febbraio

2021, v'è stata un'evoluzione verso un franco episodio depressivo medio-grave

(ICD-10: F32.1-2) e le relative conseguenze gli impediscono di relazionarsi con

la società e di interagire con il prossimo con le stesse modalità antecedenti

il trauma della carcerazione, comportando isolamento sociale, irritabilità,

ecc. A ciò si aggiungono gli stati d'animo di disperazione, disadattamento

nella quotidianità, ritiro sociale, sentimenti di vuoto, irritabilità,

aggressività passiva, persistente stato d'allerta, costante sentimento di

essere cambiato. Mal si comprende, quindi, come si possa pretendere

dall'assicurato che eserciti un'attività adeguata a tempo pieno, con riduzione

del rendimento del 20%.

Nel rapporto del 7 maggio 2021 (doc. C) prodotto con il ricorso lo

psichiatra curante ha confermato la sua precedente valutazione e ha sostenuto

che la perizia SAM, effettuata nel maggio 2020, non è aggiornata e che tuttora

persiste un'inabilità totale. Un reinserimento del ricorrente nel mondo del

lavoro appare perciò estremamente improbabile.

Visti questi limiti psichici, l'insorgente ha contestato il

calcolo del raffronto dei redditi effettuato dall'Ufficio AI e in particolare

modo la valutazione del reddito da invalido che, benché si debba riconoscere

un'inabilità lavorativa totale in attività adeguate, ad ogni modo la riduzione

del 10% sul salario teorico statistico non è sufficiente, giacché non tiene

conto degli effetti legati al danno alla salute. Va perciò accordata una

riduzione del 20%.

1.5. Nella risposta del 1° giugno

2021 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto al TCA di

respingere il ricorso, ritenuto che dall'istruttoria effettuata con perizia

bidisciplinare per accertare lo stato di salute dell'assicurato e la sua

capacità lavorativa, le conclusioni che sono emerse sono dettagliate, logiche e

coerenti e perciò ne ha confermato il pieno valore probatorio.

Fatti

I periti del SAM hanno pure preso posizione sulle osservazioni dello

psichiatra curante al suo preavviso di rifiuto della rendita, ribadendo le

conclusioni già espresse.

Quanto al nuovo referto medico del dr. med. __________ prodotto

con il ricorso, poiché ribadisce gli elementi già proposti con il suo

precedente rapporto del 4 febbraio 2021, per l'amministrazione non si

giustificano ulteriori approfondimenti peritali.

Nemmeno v'è motivo per aumentare dal 10 al 20% la riduzione del

reddito da invalido, siccome gli effetti del danno alla salute sono già stati

ritenuti nella valutazione medico-teorica con la riduzione del rendimento.

1.6. L'8 giugno 2021 (doc. VI)

l'insorgente ha comunicato al Tribunale di non avere ulteriori mezzi di prova

da presentare e l'Ufficio AI non ha preso posizione al riguardo (doc. VII).

considerato in diritto

2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo la giurisprudenza, per il raffronto

dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)

inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono

però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V

222).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la

Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta

a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente

Considerandi

formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non

riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con

STFA U 156/05 del 14 luglio 2006,

consid. 5).

2.2

A seguito della domanda di

prestazioni dell'assicurato dell'ottobre 2019, l'Ufficio assicurazione

invalidità ha raccolto gli atti medici determinanti presso i suoi curanti.

Il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il 4

novembre 2019 (doc. 7) ha indicato di avere in cura l'interessato dal 19

gennaio 2018, con incontri regolari che si svolgevano ogni 3-4 settimane. A

seguito di vicende giudiziarie l'assicurato ha sviluppato un grave e

persistente stato depressivo, manifestando ansia pervasiva, marcata riduzione

del tono dell'umore, insonnia ribelle, persistente ideazione suicidale,

disturbi della memoria e della concentrazione.

Lo specialista ha posto la diagnosi di ICD-10: F32.1-2 e ha

attestato un'inabilità lavorativa totale sin dalla sua presa a carico.

Nel rapporto medico del 18 novembre 2019 (doc. 9) il dr. med. __________,

FMH medicina interna generale, ha riferito di avere visto un'unica volta

l'assicurato il 12 settembre 2019 per dolori alla caviglia destra comparsi dopo

una distorsione nel 2010 e di averlo indirizzato a uno specialista. Dalla

valutazione ortopedica è emersa una problematica di sovraccarico funzionale

legata all'inelasticità del tricipite della sura e in particolare

dell'aponeurosi del gastrocnemio. Il curante ha quindi posto la diagnosi di

tendinite achillea destra e fascite plantare al piede destro su brevità

aponeurosi gastrocnemio e di sindrome ansioso-depressiva.

I dottori __________ e __________ del Servizio Medico Regionale

hanno quindi ritenuto necessario il 20 gennaio 2020 (doc. 17) una valutazione

reumatica e psichiatrica neutrale per determinare quali fossero le attuali

limitazioni rispettivamente risorse non essendo state adeguatamente chiarite.

La perizia bidisciplinare è stata affidata al Servizio

Accertamento Medico, che il 29 ottobre 2020 (doc. 30) ha reso il suo rapporto.

I periti hanno riassunto gli atti medici a disposizione, i

risultati degli esami di laboratorio effettuati e le valutazioni

specialistiche.

La dr.ssa med. __________, specialista in psichiatria e

psicoterapia, ha visitato l'assicurato in due occasioni, l'8 e il 22 maggio

2020, con dei colloqui della durata di 110 rispettivamente 60 minuti.

Nel suo rapporto del 2 giugno 2020 l'esperta ha riassunto gli atti,

ha esposto l'anamnesi familiare, socio-relazionale, lavorativa, psicopatologica

pregressa e i disturbi attuali, la descrizione della giornata e i sintomi

soggettivi.

All'esame clinico secondo AMDP-System non sono stati osservati

deficit attentivi o di concentrazione benché siano stati soggettivamente

riportati. La ricostruzione anamnestica ha evidenziato buone capacità mnesiche

di rievocazione, non si sono riscontrati deficit di fissazione a breve termine.

L'eloquio spontaneo era presente e adeguatamente informativo. La latenza alle

risposte era normale, il pensiero risultava fluido e ben organizzato, libero da

errori della forma e del contenuto. I contenuti del pensiero rivelavano vissuti

di tristezza e preoccupazione per la sua difficile situazione dopo la

carcerazione. Nonostante abbia dichiarato di non avere commesso il reato per

cui è stato condannato, non sono emersi temi rivendicativi né sentimenti di

rabbia nei confronti di chi ha mosso le accuse. L'umore era orientato al polo

depressivo in relazione alle problematiche socio-professionali con cui si era

dovuto confrontare e al fallimento del reinserimento. In ambito sociale ha

riportato vissuti di perdita di dignità anche se, al contempo, ha espresso

gratitudine per il sostegno ricevuto dal contesto religioso. Non era presente

coartazione affettiva né appiattimento, provava sollievo nella preghiera e nel

contatto con gli altri credenti. Ha dichiarato a più riprese la sua

riconoscenza nei confronti del gruppo religioso. Le capacità volitive e

decisionali sono apparse intatte, non è apparso anedonico, non è emersa

ideazione suicidale, i livelli di autostima erano mantenuti. Nessuna ideazione

ipocondriaca. La progettualità futura era pervasa da preoccupazioni, ben

comprensibili e non sproporzionate riguardo alla sua situazione socio-professionale

ed economica sia a causa dell'età che dell'esperienza della carcerazione che

costituivano, di fatto, un ostacolo oggettivo al suo reinserimento. Al momento

dei colloqui non sono state registrate quote ansiose né ha riportato sintomi

d'ansia di tipo neurovegetativo. Non sono emersi sintomi ossessivi compulsivi

né fobie specifiche e nemmeno disturbi della coscienza dell'Io. La senso

percezione era integra, il sonno era disturbato da alcuni risvegli centrali,

migliorato con l'assunzione delle terapie.

L'appetito era normale e non vi sono state variazioni di peso. A

livello somatico v'è stato un calo dei livelli energetici, stanchezza, talvolta

vertigini, dolori al piede destro, la generica sensazione che il suo corpo non

reagiva.

Nella discussione diagnostica la perita ha osservato che in

assenza di precedenti disturbi psichici pregressi si è confrontata con un

quadro depressivo insorto a seguito del fallimento del reinserimento socio-professionale

dopo una carcerazione per un reato di cui l'interessato era stato incolpato, a

suo dire ingiustamente, nell'ambito dell'esercizio della sua professione. Dopo

la scarcerazione, l'assicurato conservava ancora la speranza di potersi

reinserire iscrivendosi in disoccupazione e tentando un lavoro in settori

differenti dal suo abituale, in cui era conscio di non potere più tornare ad

esercitare. Da gennaio 2018 ha iniziato ad essere seguito per una problematica

depressiva chiaramente reattiva ai gravi vissuti di perdita di ruolo sia in

ambito socio-professionale che familiare. La terapia instaurata ha giovato in

parte, ma persistevano sintomi disadattativi vista l'impossibilità di

raggiungere un nuovo equilibrio.

La psichiatra ha evidenziato che rispetto al decorso la reazione

depressiva prolungata secondo l'ICD-10 non dovrebbe superare i due anni di

durata, ma secondo il DSM 5, invece, il disturbo, che deve manifestarsi entro

tre mesi dall'insorgenza dell'evento stressante, può persistere ed assumere un

decorso cronico se l'evento stressante o le sue conseguenze persistono nel

tempo, come nel caso dell'assicurato.

Oltre che la chiara insorgenza in relazione a una situazione

stressante comportante la rottura di un precedente equilibrio, il profilo

sintomatologico del disturbo dell'adattamento lo differenzia dall'episodio

depressivo maggiore. L'umore appariva infatti deflesso in relazione alla

propria situazione esistenziale e alle comprensibili preoccupazioni per le

sorti della famiglia, ma permaneva reattivo, non v'erano i sintomi maggiori

della depressione quali anedonia, abulia o ritiro relazionale. Non v'era

coartazione affettiva, idee sproporzionate di colpa o rovina e i livelli di

autostima erano presenti. Non si erano obiettivati disturbi a carico delle

funzioni cognitive né i sintomi depressivi descritti erano così gravi e

pervasivi da impattare sul funzionamento quotidiano e sulla vita di relazione

sia in merito alla famiglia sia al gruppo di appartenenza religiosa. I disturbi

emotivi, inizialmente presenti e maggiormente correlati alla fase di acuzie,

quali le alterazioni del sonno e gli stati tensivi descritti all'esordio, erano

migliorati, mentre permanevano i vissuti depressivi correlati alla mancata

possibilità di ripristino di un ruolo soddisfacente sul piano

socio-professionale.

Non si sono comunque riscontrate variazioni qualitative e

quantitative tali da indurre a diagnosticare anche nel pregresso un disturbo

Dispositivo

depressivo ora in fase di evoluzione favorevole. Per questi motivi, la perita

si è discostata dall'orientamento diagnostico indicato dallo psichiatra curante

dr. __________.

Essa ha perciò posto la diagnosi di reazione depressiva

prolungata, dopo carcerazione e mancato reinserimento socio-professionale

(ICD-10: F43.21) o di disturbo dell'adattamento persistente con umore depresso

(DSM 5 309.0).

La specialista ha poi esposto la sua valutazione psichiatrica e

medico-assicurativa, sintetizzando la storia personale professionale e

sanitaria dell'assicurato e descrivendo la sua situazione psichica, sociale e

medica attuale, la valutazione del percorso precedente di terapie, riabilitazione,

provvedimenti di integrazione e discussione sulle possibilità di guarigione, la

valutazione della coerenza e plausibilità, la valutazione di capacità, risorse

e problemi.

Nella descrizione delle risorse e dei deficit secondo lo schema

MINI ICF-APP, il grado di disabilità era assente in quasi tutti i campi

(rispetto delle regole, organizzazione dei compiti, competenze, giudizio,

contatto con gli altri, integrazione nel gruppo, relazioni intime, attività

spontanee, cura di sé, mobilità), mentre era lieve per la persistenza,

lieve-moderato per l'assertività e moderato per quanto riguarda la

flessibilità.

La dr.ssa __________ ha infine risposto ai quesiti peritali giudicando

che l'assicurato presentava una capacità lavorativa dell'80%, da intendere come

riduzione del rendimento, a decorrere dal gennaio 2018 in ogni attività

lavorativa. Non v'erano provvedimenti sanitari e terapie che potessero

migliorare la capacità lavorativa, mentre il fattore maggiormente implicato

nella prognosi era la possibilità di ricevere aiuti attivi per la

reintegrazione professionale.

Da ultimo, nell'elencare i fattori di stress e le risorse, la

psichiatra ha osservato che l'esperienza stigmatizzate delle vicende

giudiziarie e della carcerazione, le problematiche di reinserimento ad esse

correlate, la perdita della possibilità di esercitare la propria abituale

professione di infermiere erano fattori stressanti che hanno determinato

l'insorgenza dei vissuti depressivi e li sostenevano. Una risorsa pareva

costituita dalla sua buona volontà (ad esempio si attivava in casa per dare una

mano alla moglie) e dalla conservazione di una rete sociale costituita dagli

appartenenti al gruppo religioso.

L'assicurato è stato poi valutato il 20 maggio 2020 per un'ora dal

dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia.

Nel rapporto peritale del 21 maggio 2020 lo specialista, che ha

riassunto gli atti messi a sua disposizione, ha esposto i disturbi attuali, l'anamnesi

sistematica somatica, personale, familiare, sociale, l'iter scolastico e professionale,

la descrizione della giornata.

L'esame clinico effettuato portava sulla colonna vertebrale, le

articolazioni periferiche e l'esame neurologico cursorio.

Sono stati poi indicati gli esiti degli esami di laboratorio effettuati

il 12 maggio 2020.

Le diagnosi poste dal perito con conseguenze sulla capacità

lavorativa sono di periartropatia omeroscapolare calcifica, parzialmente

anchilosante a sinistra su/con artrosi acromeoclaveare e omartrosi; sindrome

lombovertebrale cronica; gonalgia cronica sinistra in piccola lesione

degenerativa del corno posteriore del menisco mediale, minima condropatia

retrorotulea alla RM del 2012; dolori cronici alla caviglia e al retropiede

destro in esiti da resezione ossea dal malleolo mediale nel 2005 e in

entesopatia calcifica del tendine di Achille a destra.

Le diagnosi senza influsso sono di disturbi statici del rachide

(ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, scoliosi

sinistroconvessa dorsale); decondizionamento e sbilancio muscolare; obesità

(84,1 kg/169 cm).

Nella valutazione medica il reumatologo ha riassunto il percorso

terapeutico dell'assicurato, concludendo che i disturbi accusati, i deficit

funzionali riferiti e in parte documentabili durante la visita peritale si

spiegavano parzialmente con le alterazioni strutturali finora dimostrate. Egli

ha segnalato che l'interessato a quel momento seguiva soltanto un programma di

fisioterapia dedicato al piede con misure passive ed attive, i farmaci

analgesici venivano assunti soltanto in riserva, di media quasi ogni sera.

Considerato che l'assicurato era in eccesso ponderale di quasi 15

kg, avrebbe dovuto procedere a una riduzione per potere sgravare il carico

sulla colonna vertebrale rispettivamente sulle articolazioni delle estremità

inferiori, in parte algiche. Inoltre, avrebbe dovuto beneficiare di un

trattamento farmacologico analgesico quotidiano ed essere avviato verso un

programma di riabilitazione muscolare portante a un aumento della massa

muscolare del corsetto lomboaddominale rispettivamente agli arti superiori e

inferiori, come pure beneficiare di una riabilitazione funzionale per la spalla

sinistra, parzialmente anchilosata, dopo misure infiltrative per diminuire la

componente infiammatoria e facilitare la mobilizzazione della spalla sinistra.

Queste misure, secondo l'esperto, erano in grado di migliorare la

qualità di vita dell'assicurato, come pure le sue risorse fisiche e di

conseguenza la sua capacità lavorativa.

Nel valutare le risorse dell'assicurato, il perito ha giudicato

che poteva talvolta sollevare pesi tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi,

spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, molto spesso

maneggiare attrezzi di precisione, attrezzi molto leggeri, di rado attrezzi

pesanti, la rotazione manuale era normale, poteva di rado effettuare lavori al

di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del tronco, molto spesso

assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, spesso la posizione in

piedi e inclinata in avanti, talvolta la posizione inginocchiata, molto spesso

effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione

accovacciata. Poteva assumere spesso la posizione seduta di lunga durata,

talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo potere alternare le

posizioni corporee. Infine, poteva spesso camminare oltre 50 m, talvolta per

lunghi tragitti, su terreno accidentato, spesso salire le scale.

Con le misure farmacologiche e fisiatriche indicate era possibile

un miglioramento delle sue risorse fisiche, per esempio della capacità di

svolgere mansioni oltre il piano orizzontale, di caricare maggiormente gli arti

superiori.

Per l'esperto, l'interessato disponeva di risorse fisiche che

permettevano una sua reintegrazione professionale.

Rispondendo ai quesiti peritali, lo specialista ha giudicato

l'assicurato, da ultimo attivo come infermiere, tenendo conto dei limiti

funzionali e di carico vigenti, abile al lavoro sull'arco di una giornata

lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una riduzione del rendimento del 40% a

decorrere da febbraio 2020, quando era subentrata la patologia alla spalla

sinistra; in precedenza, così poi al momento in cui l'arto sarà guarito con il

raggiungimento di una funzionalità articolare normale, l'assicurato andava

considerato, come infermiere, abile al lavoro sull'arco di una giornata, ma con

diminuzione del rendimento del 10% a seguito dei limiti funzionali restanti.

In un lavoro adatto allo stato di salute, rispettoso dei limiti

funzionali e di carico, l'assicurato era abile al lavoro sull'arco di una giornata

lavorativa normale di 8-9 ore, con rendimento massimo del 100%, dal 1° gennaio

2018.

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione

plenaria tra i medici periti del SAM e tra il dr. med. __________ e la dr.ssa

med. __________, avvenuta il 27 ottobre 2020 alle ore 16.30 tramite

teleconferenza.

Le diagnosi rilevanti con e senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa sono quelle poste da ciascun specialista.

Nel determinare la capacità lavorativa globale nell'attività

abituale, data la capacità lavorativa dell'80% dal profilo psichiatrico da

gennaio 2018 e del 60% a livello reumatologico da febbraio 2020, mentre in

precedenza era del 90%, e in tutti i casi intesa come riduzione del rendimento,

complessivamente l'assicurato è stato ritenuto abile al lavoro come infermiere

nella misura del 55%.

In attività adatta e leggera, l'assicurato era abile al lavoro

all'80%, intesa come riduzione del rendimento da gennaio 2018.

I periti hanno spiegato che le capacità lavorative di ordine

psichiatrico e reumatologico andavano parzialmente integrate, perché entrambe

prendevano in considerazione la necessità di maggiori pause con rendimento

ridotto.

Nel tempo, quindi, complessivamente l'assicurato era abile nell'attività

precedentemente svolta nella misura del 75% dal 1° gennaio 2018 fino al 1°

febbraio 2020, quando a causa della patologia alla spalla la capacità

lavorativa come infermiere, sebbene non potesse più esercitarla per motivi

giudiziari, era del 55%. In un'attività adatta rispettosa dei limiti funzionali

sia reumatologici sia psichiatrici, l'interessato risultava abile al lavoro

all'80%, intesa come riduzione del rendimento, da gennaio 2018 per problemi

psichiatrici. A livello reumatologico, v'era una completa abilità lavorativa

con rendimento massimo del 100% sempre dal 1° gennaio 2018.

Nel rapporto finale del 2 novembre 2020 (doc. 33) il dr. med. __________

del Servizio Medico Regionale ha riportato le diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa poste dai due periti, ha ritenuto quale limite di carico 5

kg, ha precisato la necessità di alternare la postura al bisogno, che non era

stata inclusa nella valutazione medica, e che non v'erano difficoltà nello

svolgere lavori di precisione né necessità di pause supplementari. Ha poi

riportato per esteso i limiti funzionali e di carico stabiliti dal perito

reumatologo e ha ricordato che, dal profilo psichico, i deficit secondo MINI

ICF-APP indicavano un grado di disabilità moderato per quanto riguardava la

flessibilità, un grado lieve per la persistenza e un grado lieve-moderato per

l'assertività.

Il medico SMR ha infine confermato che come infermiere la

incapacità lavorativa dell'assicurato era del 25% dal 1° gennaio 2018 e del 45%

da febbraio 2020, mentre in attività adeguata era del 20% dal 1° gennaio 2018,

da intendere in entrambe le attività come riduzione del rendimento. La prognosi

era stazionaria.

Sentito il consulente in integrazione professionale che ha

indicato le attività semplici e ripetitive nelle quali l'assicurato poteva

spendere la capacità lavorativa residua dell'80% (doc. 34), con preavviso del

18 novembre 2020 (doc. 35) l'Ufficio AI non gli ha attribuito una rendita di

invalidità, poiché paragonando il reddito ipotetico da valido stabilito sui

dati statistici in attività semplici di tipo fisico o manuale considerando che

l'assicurato era iscritto in disoccupazione alla ricerca di un posto quale

operaio generico a tempo pieno, con il reddito da invalido anch'esso statistico

preso all'80% e ridotto del 10% per motivi personali, è risultato un grado di

invalidità del 28%.

Il 4 febbraio 2021 (doc. 42) il dr. med. __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia, ha informato l'amministrazione che dal 19 gennaio

2018 seguiva regolarmente l'assicurato, rilevando che la perita l'ha invece visitato

soltanto in due occasioni.

Inoltre, lo psichiatra curante ha osservato che negli otto mesi

trascorsi dalla valutazione peritale da parte della collega dr.ssa __________,

ha approfondito ulteriormente la grande sofferenza dell'assicurato giungendo

alle seguenti conclusioni diagnostiche.

Pur persistendo una sintomatologia depressiva di entità

medio-grave (ICD-10: F32.1-2), una più dettagliata ricostruzione anamnestica ha

permesso di oggettivare, in relazione al trauma subito a seguito delle vicende giudiziarie

e dell'incarcerazione, una sindrome post-traumatica da stress (ICD-10: F43.1)

con flashback intrusivi, disturbi del sonno, della memoria, della

concentrazione e ipervigilanza (gradualmente scemata perché evolutasi).

V'è poi stata un'evoluzione verso un franco episodio depressivo

medio-grave (ICD-10: F32.1-2) con insonnia ribelle, deficit della memoria e

della concentrazione, diminuzione dell'appetito che si alternava ad attacchi di

fame nervosa, diminuzione della libido, mancanza di progettualità, ideazione

suicidale persistente con progettualità (la fede impediva al paziente di agire

in senso autoaggressivo), sentimenti di autosvalutazione, indegnità, vergogna,

inutilità, bassa autostima, apatia, abulia, anedonia, sensazione di non essere

più la persona di prima, marcata irritabilità, isolamento sociale.

Dopo avere seguito l'interessato per tre anni lo psichiatra ha

potuto constatare un'ulteriore evoluzione del quadro clinico verso una

modificazione duratura della personalità (ICD-10: F62.0) a causa della quale il

paziente non riusciva più a porsi in relazione con sé stesso e l'ambiente con

le stesse modalità antecedenti il trauma della carcerazione.

Erano inoltre presenti disperazione, disadattamento nella

quotidianità, ritiro sociale, sentimenti di vuoto, irritabilità, aggressività

passiva, persistente stato d'allerta, costante sentimento di essere cambiato.

La terapia psicofarmacologica prescritta prevedeva Sertralina 100

mg/die, Trittico 150 mg la notte e Temesta 2,5 mg 1-2 al giorno.

Il curante ha quindi confermato un'inabilità lavorativa del 100%

in qualsiasi attività dal 19 gennaio 2018.

Il 19 febbraio 2021 (doc. 44) il Servizio Medico Regionale ha

trasmesso al Servizio Accertamento Medico il rapporto del dr. med. __________

per una presa di posizione, che è giunta il 25 marzo 2021 (doc. 48) dopo avere

interpellato la consulente psichiatra.

La dr.ssa med. __________ si è infatti espressa l'8 marzo 2021,

rilevando di avere effettuato, durante i due incontri di 110 e 60 minuti, una

dettagliata ricostruzione anamnestica delle vicende occorse all'assicurato e

che essa ha ritenuto essere all'origine del quadro psicopatologico riscontrato,

che si riferiva alle sequele stigmatizzanti di una carcerazione di __________

anni per un reato di cui l'interessato si dichiarava ancora innocente e a cui

sono conseguite serie problematiche di reinserimento socio-professionale.

La psichiatra ha osservato che, rispetto alla descritta "persistenza"

di un episodio depressivo medio-grave, nella sua precedente valutazione, a

pagina 6, ha illustrato nel dettaglio le motivazioni per cui si discostava da

tale diagnosi.

Dalla relazione del dottor __________ non emergevano fatti nuovi o

l'indicazione di un peggioramento dei sintomi insorto dopo la sua

valutazione peritale, avvenuta nel maggio 2020, tanto più che la terapia è

rimasta invariata, salvo una riduzione del Trazodone a 150 mg, contro i

precedenti 200-300 mg al giorno.

In merito alle altre due diagnosi poste dal curante, l'esperta

nominata dall'Ufficio AI ha riportato due estratti della sua analisi riferiti

allo shock che sono stati per l'assicurato e i suoi familiari l'arresto e la

carcerazione, per il quale forse già in carcere aveva cominciato a stare male,

ma che nutriva sempre la speranza che una volta uscito di prigione avrebbe

potuto reinserirsi, anche rassegnandosi ad altri lavori. Tutto ciò non è però

avvenuto e il suo malessere è peggiorato.

Al riguardo la dr.ssa med. __________ ha osservato che a livello

anamnestico pregresso era dunque possibile che l'assicurato avesse sviluppato

una reazione da stress acuta, subito a seguito della carcerazione, ma che non

v'era evidenza neanche allora di sintomi riferibili a un PTSD.

Essa ha spiegato che gli eventi traumatici che più spesso sono

contemplati nella letteratura sul PTSD riguardano l'esposizione a guerra,

aggressioni fisiche reali o minacciate, le aggressioni sessuali, l'essere

rapiti, presi in ostaggio, subire un attacco terroristico, essere torturati,

assistere a catastrofi naturali o gravi incidenti stradali. Anche secondo

l'ICD-10 tali eventi "sono di natura

eccezionalmente spaventosa o catastrofica" per cui, nel caso

specifico, non appariva pienamente soddisfatto il criterio A.

L'esperta ha spiegato che nell'esame psichico che ha effettuato,

in ogni caso, la presenza della sintomatologia elencata dall'AMDP era stata

vagliata singolarmente e nella sua totalità, senza tralasciare alcun singolo

aspetto di ciascuna area sintomatologica e non erano emersi elementi

psicopatologici indicativi della presenza attuale di un PTSD quali i problemi

di integrazione e mnesici rispetto ad un evento traumatico - come i classici

flashback intrusivi -, i comportamenti di evitamento rispetto a stimoli

sensoriali associati al trauma, i difetti di ricordo inerenti alcune parti del

trauma o le marcate alterazioni arousal.

I disturbi dell'adattamento, invece, pur appartenendo al gruppo

diagnostico delle "reazioni a gravi stress o sindrome da

disadattamento" secondo l'ICD-10 (F43) o dei "disturbi correlati a

eventi traumatici o stressanti" secondo il DSM 5, insorgono a seguito di

eventi stressanti caratterizzati da qualsiasi livello di gravità o tipo

(rispetto a quello richiesto dal criterio A del PTSD), per cui la persona non

riesce ad "adattarsi" sviluppando sintomi emotivi e comportamentali

invalidanti. L'accento, in questa patologia, è posto quindi sulle conseguenze

dell'evento stressante che comporta sempre, in varia misura, un fallimento di

scopi essenziali per il mantenimento dell'autostima e del senso di sé, come nel

caso specifico dell'assicurato.

La perita, rifacendosi ai riferiti soggettivi dell'interessato sui

suoi vissuti di sofferenza relativi alla carcerazione e alla frustrazione per

non essersi riuscito ad inserire professionalmente, al capitolo sui fattori di stress

e risorse aveva rilevato che "L'esperienza

stigmatizzate delle vicende giudiziarie e della carcerazione, le problematiche

di reinserimento ad esse correlate, la perdita della possibilità di esercitare

la propria abituale professione di infermiere sono fattori stressanti che hanno

determinato l'insorgenza dei vissuti depressivi e li sostengono.".

Riguardo alla diagnosi di PTSD, la dr.ssa __________ ha notato che

non è mai comparsa nei rapporti del curante, ma che è stata formulata dal

dottor __________ in modo retrospettivo, dopo più di due anni di presa in

carico, pur riferendosi a un evento - la carcerazione - occorso diversi anni

prima rispetto al momento in cui ha cominciato a seguire l'assicurato.

Infine, in merito all'evoluzione verso una modificazione duratura

della personalità, nella perizia del giugno 2020 non ne sono stati rilevati i

criteri. La specialista ha ricordato che tale condizione (F62.0), secondo

l'ICD-10, "può seguire l'esperienza di

uno stress catastrofico così estremo che non è necessario considerare una

vulnerabilità personale per spiegare il suo effetto profondo sulla personalità.

Il disturbo è caratterizzato da un atteggiamento ostile e sospettoso verso il

mondo, ritiro sociale, sentimenti di vuoto o di disperazione, sentimento di

"essere sulla lama del rasoio", continuamente minacciato ed

estraniamento. Il PTSD può precederlo.".

Nel caso concreto, la perita non ha riscontrato come soddisfatto alcuno

dei criteri diagnostici A-F, spiegando ciascuno di essi.

In conclusione, le diagnosi riportate erano retrospettive ed essa

non ha ravvisato nel rapporto del collega elementi di novità tali da indurre

una modifica delle sue conclusioni peritali.

Il 26 marzo 2021 (doc. 47) il dr. med. __________ del Servizio

Medico Regionale ha preso atto delle osservazioni del dr. med. __________ al

progetto di decisione dell'Ufficio AI come pure della presa di posizione del

SAM e in assenza di una modifica dello stato di salute dell'assicurato ha affermato

che confermava le conclusioni del suo rapporto finale.

La decisione che ha fatto seguito il 29 marzo 2021 (doc. A) ha

confermato il rifiuto dell'Ufficio AI di attribuire all'assicurato una rendita

di invalidità e dei provvedimenti professionali.

Con il ricorso l'assicurato ha prodotto il referto del 7 maggio

2021 (doc. C) del dr. med. __________, che ha aggiornato l'Ufficio AI sullo

stato di salute del suo paziente, rilevando di averlo visto ancora in 5

occasioni dopo il suo rapporto del 4 febbraio 2021, mentre la perita non l'ha

più visto dopo i suoi due incontri del maggio 2020 e quindi la sua valutazione

peritale risaliva a un anno prima.

Lo psichiatra curante ha inoltre osservato che la regolarità della

presa a carico dell'interessato, in cui l'ultima visita è avvenuta quel giorno,

il 7 maggio 2021, gli ha permesso di confermare le diagnosi ICD-10: F32.1-2 e

F43.1, poi evoluta in F62.0.

Dal 19 gennaio 2018 il paziente presentava un quadro clinico che

l'ha portato a certificare un'inabilità lavorativa nella misura del 100% per

qualsiasi attività. La gravità dello stesso persisteva ad oggi. Egli ha

nuovamente ribadito che la valutazione peritale risultava datata, poiché

risaliva a maggio 2020 e le conclusioni avrebbero potuto essere senz'altro

modificate se si fosse preso il tempo di rivederlo, ascoltarlo attentamente e

con empatia.

Con la risposta di causa l'amministrazione ha osservato che

quest'ultimo scritto dello psichiatra curante ribadiva gli elementi già

proposti con le osservazioni del 4 febbraio 2021, perciò a livello istruttorio

non si giustificavano ulteriori approfondimenti peritali.

2.3. Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;

114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,

determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un

organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI

1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).

Nella DTF 125 V

351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).

Il Tribunale federale ha poi precisato

nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni

sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici

interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione

che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle

conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 9C_168/2020

consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la

Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità

dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni

(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Ancora recentemente (STF

9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio

2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici)

rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio

sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia

sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della

procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti

esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento

dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità

della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125

V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V

176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,

pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto

perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.

Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di

chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici

curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione

medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura

differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018

del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.

5.3).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la

seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration

et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par

le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité

de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)".

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a

disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio

2003).

In merito ai rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, a suo favore (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre,

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, trattandosi delle divergenze di

opinione tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et

médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en

oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

(ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine

valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise

(ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.4. Va ancora rilevato che affinché

un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve

adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D.

Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti

dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la

nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo,

“Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,

Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS

1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.

L'esperto deve inoltre esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui

descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto

insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'invalidità

cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo

al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid.

4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC

1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998

consid. 3b; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30

giugno 2004 al consid. 3.2 l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

" (…) Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro

per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre

1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182

consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che "(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica

presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in

psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid.

4). (…)".

Con DTF 130 V 352 la nostra Massima Istanza ha precisato i criteri

per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4)

provoca un'incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle

assicurazioni sociali, op. cit., pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V

49, il Tribunale federale, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto

invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa

della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si

devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza

dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività

risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un

danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.

Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra

i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato

afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;

l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti

dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich

zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische

Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio

approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre

affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull'ipersonnia, nella quale l'Alta

Corte si è così pronunciata:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)".

Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V

281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell'ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti.

In particolare, la presunzione secondo cui

questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di

volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V

418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura

probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti,

secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona

interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere

applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi

(DTF 143 V 409), ma anche per tutte

le malattie psichiche (DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9

marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre

2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza

alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI.

Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto

non vale più in maniera assoluta. Ora, invece, come nelle altre malattie

psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a

presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi

deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento

delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata

(cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

2.5. Nella presente fattispecie,

chiamato a verificare se l'Ufficio AI abbia accuratamente vagliato le

condizioni di salute dell'assicurato prima dell'emanazione della decisione

impugnata, questo Tribunale conferma l'operato dell'amministrazione.

Raccolti gli atti presso i curanti, il medico SMR ha ritenuto

opportuno sottoporre l'assicurato a una perizia bidisciplinare, che è stata affidata

al Servizio Accertamento Medico.

Gli specialisti reumatologo e psichiatra hanno personalmente

visitato l'assicurato nel maggio 2020 e valutato le sue condizioni di salute

prendendo in considerazione i referti resi dai curanti che li hanno preceduti

ed effettuando esami laddove ritenuto necessario.

I rapporti che ciascun perito ha allestito sono stati integrati

nella perizia bidisciplinare del 29 ottobre 2020, che analizza in modo

dettagliato e concludente lo stato di salute del ricorrente, dalla anamnesi ai

disturbi soggettivi, dalle constatazioni oggettive alle diagnosi con e senza

influsso sulla capacità lavorativa, fino a rispondere alle domande peritali

sottoposte loro dall'Ufficio AI per definire la capacità di lavoro

dell'assicurato sia nell'attività abituale sia in attività adeguate.

I periti, dopo avere discusso insieme i risultati a cui sono

giunti, hanno concluso che le incapacità lavorative stabilite da ognuno

dovevano essere parzialmente integrate, perché entrambe prendevano in

considerazione la necessità di maggiori pause con rendimento ridotto.

Essi hanno dunque spiegato chiaramente e nel dettaglio le loro

valutazioni e conclusioni e il rapporto finale del 2 novembre 2020 dell'SMR che

le riassume è convincente e non contraddittorio.

Lo specialista in reumatologia interpellato dall'amministrazione

ha tenuto conto delle patologie presenti in passato e tuttora, come pure di

quelle che erano recentemente insorte alla spalla sinistra che limitavano il

ricorrente nell'esercizio di un'attività lavorativa, perciò egli ha valutato le

conseguenze che ne derivavano all'assicurato ponendo dei limiti funzionali e di

carico nell'esigibilità di un'attività lavorativa adeguata al suo stato di

salute, distinguendo tra il periodo prima e il periodo dopo il subentro della

patologia alla spalla sinistra.

L'aspetto somatico non è stato contestato dall'insorgente e quindi

non occorre esaminarlo più approfonditamente, ritenuto anche che la valutazione

peritale effettuata dal dr. med. __________ risulta comunque chiara, dettagliata

e completa e dà un quadro accurato e convincente dello stato di salute del

ricorrente.

Per questo motivo, il rapporto dello specialista, peraltro avallato

dal Servizio Medico Regionale, che ne ha ripreso i limiti funzionali e di

carico, può essere posto alla base del presente giudizio.

Dal profilo psichiatrico, la dr.ssa med. __________ ha evidenziato

che l'assicurato seguiva una terapia farmacologica e regolari controlli

psichiatrici, che la terapia in atto appariva adeguata al quadro presentato e

la compliance alle cure era ottima, come hanno dimostrato i dosaggi ematici dei

farmaci.

Dal punto di vista della prognosi, la genesi disadattiva del

disturbo depressivo in atto che essa ha diagnosticato era da una parte

favorevole, ma dall'altra era legata alla possibilità o meno di raggiungere un

nuovo punto di equilibrio. La progettualità futura dell'assicurato era pervasa

da preoccupazioni, ben condivisibili e non sproporzionate in merito alla sua

situazione socio-professionale ed economica, sia a causa dell'età che della sua

incarcerazione. Per questo motivo, la perita psichiatra ha ritenuto il 2 giugno

2020 che il fattore prognostico più rilevante per la sintomatologia depressiva

disadattiva dell'assicurato era che egli potesse reinserirsi dal punto di vista

socio-professionale, perciò delle misure professionali attive erano altamente

indicate. Essa ha infatti evidenziato che v'erano anche dei fattori oggettivi,

non legati alla patologia psichica, ma al fatto che non poteva più esercitare

la professione di infermiere, che ostacolavano l'interessato nel reperimento di

un'attività alternativa.

Quando ha visitato l'assicurato durante due colloqui, avvenuti nel

maggio 2020, durati complessivamente quasi tre ore, la perita non ha registrato

quote ansiose né l'assicurato ha riportato sintomi d'ansia di tipo neurovegetativo

e neppure sono emersi sintomi ossessivo compulsivi, fobie specifiche, disturbi

della coscienza dell'Io. Non sono emerse aree di disfunzionalità che facessero

presumere l'esistenza di un disturbo a carico della personalità.

L'esperta non ha inoltre riscontrato il profilo sintomatologico di

un episodio depressivo maggiore, non essendovi i tipici sintomi di anedonia,

abulia o ritiro relazionale, coartazione affettiva, idee sproporzionate di

colpa o rovina, essendovi anche una chiara insorgenza in relazione a una

situazione stressante, comportante la rottura di un precedente equilibrio. I

sintomi depressivi descritti non erano così gravi e pervasivi da impattare sul

funzionamento quotidiano e sulla vita di relazione, sia in seno alla famiglia

sia al gruppo di appartenenza religiosa. Anche i disturbi emotivi, inizialmente

presenti e maggiormente correlati alla fase di acuzie, sono poi migliorati,

sebbene permanessero i disturbi depressivi correlativi alla mancata possibilità

di trovare un ruolo soddisfacente sul piano socio-professionale.

Il dr. med. __________ ha contestato queste conclusioni,

confermando nel febbraio 2021 la persistenza di una sintomatologia depressiva

di entità medio-grave (ICD-10: F32.1-2), a cui si è aggiunta, in relazione al

trauma subito dalle vicende giudiziarie e dall'incarcerazione, una sindrome

post-traumatica da stress (ICD-10: F43.1) con flashback intrusivi, disturbi del

sonno, della memoria, della concentrazione e ipervigilanza. Tutto ciò è poi

evoluto verso un franco episodio depressivo medio-grave (ICD-10: F32.1-2) e in

un'ulteriore evoluzione del quadro clinico verso una modificazione duratura

della personalità (ICD-10: F62.0), a causa della quale l'assicurato non

riusciva più a porsi in relazione con sé stesso e l'ambiente con le stesse

modalità antecedenti il trauma della carcerazione.

Su queste osservazioni si è espressa l'8 marzo 2021 la dr.ssa med.

__________ con un dettagliato complemento peritale, in cui ha esaminato punto

per punto le affermazioni del collega e ha motivato in modo chiaro e

convincente le sue critiche nei confronti delle diagnosi poste dal dr. __________.

La perita ha innanzitutto evidenziato che malgrado il quadro

clinico peggiorativo illustrato dallo psichiatra curante, tuttavia la terapia

psicofarmacologica che egli ha prescritto al suo paziente era rimasta invariata

rispetto a quando, un anno prima, lei ha visitato l'assicurato e, addirittura, il

dosaggio di un farmaco era stato ridotto.

Inoltre, se poteva essere riconosciuto che dopo l'incarcerazione

l'interessato ha sviluppato una reazione da stress acuta, tuttavia non v'era

evidenza, neanche allora, di sintomi riferibili a una malattia di stress post

traumatico (PTSD), diagnosi che essa ha ricordato essere riconosciuta in casi

estremi di eventi traumatici, come guerre, rapimenti, aggressioni fisiche,

attacchi terroristici e simili, circostanze che, per certo, non si sono

verificate nella persona dell'assicurato. Dall'esame psichico effettuato dalla

dr.ssa med. __________ non sono comunque emersi elementi psicopatologici

indicativi della presenza attuale di un PTSD quali i problemi di integrazione e

mnesici rispetto a un evento traumatico, i comportamenti di evitamento rispetto

a stimoli sensoriali associati al trauma, i difetti di ricordo inerenti alcune

parti del trauma o le marcate alterazioni arousal.

Nell'esposizione della descrizione della giornata dell'assicurato

non era infatti risultato che il ricorrente rispecchiasse questi elementi

caratteristici di una sindrome post traumatica da stress, visto che aiutava la moglie

nelle pulizie, a preparare i pasti, andava a fare la spesa, usciva a camminare,

leggeva la bibbia o altri libri che contenevano messaggi positivi.

L'interessato incontrava anche regolarmente gli altri credenti

appartenenti al suo gruppo religioso, che l'hanno aiutato molto sia

psicologicamente che economicamente poi, non potendo più recarsi agli incontri

a causa del COVID-19, li sentiva per via telematica e/o telefonica. Quali

attività del tempo libero ha indicato alla perita che passeggiava, leggeva,

aiutava le altre persone, predicava, tutte attività che difficilmente si

conciliano con una sindrome post traumatica da stress.

Il ricorrente ha riportato alla psichiatra dei sintomi soggettivi

di ansia e angoscia, di preoccupazione per tutta la sua situazione, di

sofferenza che ha vissuto a causa della carcerazione e della frustrazione per i

successivi tentativi fallimentari di reinserimento socio-professionale, di

perdita del suo equilibrio e il fatto che il suo corpo non reagiva più, si

sentiva privato della sua dignità, voleva aiutare gli altri e la sua famiglia,

il sonno era disturbato, aveva incubi notturni benché grazie alla terapia fosse

migliorato, a volte non voleva vedere nessuno ma solo dormire, l'umore era altalenante,

a volte gli veniva da piangere, era preoccupato per i molti debiti e per la

moglie sia per quanto ha patito sia per dei problemi di salute, non aveva

forze, memoria né concentrazione, a volte aveva le vertigini, si sentiva

distratto. Questi sono tutti elementi che, debitamente soppesati dalla

specialista, l'hanno portata a concludere per una diagnosi di reazione

depressiva prolungata, dopo carcerazione e mancato reinserimento

socio-professionale (ICD-10: F43.21) o di disturbo dell'adattamento persistente

con umore depresso (DSM 5 309.0).

Il TCA ritiene che la dr.ssa __________ abbia ben esaminato e

valutato tutti gli elementi soggettivi e oggettivi emersi durante i due lunghi

colloqui di valutazione avvenuti nel maggio 2020 e che quindi il suo rapporto

peritale del 2 giugno 2020 sia chiaro, dettagliato e concludente.

La perita ha confermato queste sue conclusioni l'8 marzo 2021 anche

dopo avere esaminato il parere dello psichiatra curante del 4 febbraio 2021,

che essa ha debitamente e attentamente commentato annotando i punti controversi

e clinicamente poco sostenibili alla luce dei riscontri che sono emersi durante

gli incontri avuti con l'insorgente e ne ha spiegato le sue ragioni.

Il referto prodotto pendente causa dal dottor __________ fornisce un

quadro sostanzialmente simile a quello analizzato dall'esperta nel maggio 2020 e

nel marzo 2021 e si limita a sottolineare che il parere della perita risale a

un anno prima e che non è aggiornato e certifica una continua inabilità

lavorativa dal 19 gennaio 2018.

La scrivente Corte si allinea alle conclusioni tratte dalla dr.ssa

__________ sia il 2 giugno 2020 sia l'8 marzo 2021, avendo la specialista

esaminato approfonditamente tutti i punti critici evidenziati dal medico

curante e avendo dato una chiara e convincente motivazione per non allinearsi

al parere del collega e quindi alle diagnosi che egli ha posto, come pure ha

spiegato in modo approfondito e convincente gli elementi che l'hanno portata a

concludere diversamente dallo psichiatra curante e a sostenere la sua tesi.

Seppure il dottor __________ abbia avuto in cura il ricorrente per

tre anni e l'abbia visto regolarmente ogni 3-4 settimane, mentre l'esperta

nominata dall'Ufficio AI soltanto in due occasioni, tuttavia, d'avviso del TCA,

gli elementi emersi a sostegno del parere specialistico peritale sono stati ben

esposti e sono convincenti, mentre lo psichiatra curante non ha saputo fornire

un quadro oggettivamente persuasivo delle reali condizioni di salute

dell'assicurato. I suoi pareri non sono particolarmente dettagliati ed

esplicativi; quello del 7 maggio 2021, poi, è molto scarno e si limita a riportare

le diagnosi e la capacità lavorativa, e a criticare l'assenza di un

aggiornamento della valutazione peritale, avvenuta un anno prima, ma non

fornisce elementi sostanziali a sostegno di questo postulato aggiornamento del

quadro clinico dell'assicurato.

La terapia psicofarmacologica citata ne è un esempio, se si

considera che la posologia iniziale indicata dall'assicurato alla dr.ssa __________

nel maggio 2020 è addirittura migliorata rispetto a quella prescritta

all'interessato un anno dopo e indicata dal suo psichiatra, quando però secondo

il suo medico curante il suo stato di salute sarebbe peggiorato nell'arco di

quell'anno, tanto che il quadro clinico era evoluto verso una modificazione

duratura della personalità a causa della quale l'assicurato non riusciva più a

porsi in relazione con sé stesso e l'ambiente con le stesse modalità

antecedenti al trauma della carcerazione.

Un simile peggioramento non è stato però confermato dalla terapia

in atto, che non solo non è stata incrementata, ma è stata pure ridotta nei

quantitativi di un farmaco.

Sulla scorta di quanto precede, non sussistono gli estremi per

scostarsi dalle conclusioni peritali del SAM e, di conseguenza, pure da quelle

del dottor __________ del Servizio Medico Regionale, che le ha riprese nel suo

rapporto finale del 2 novembre 2020 e che sono state ribadite nel complemento

peritale del 25 marzo 2021 e poi nelle annotazione dell'SMR del giorno

seguente.

Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che

regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è

incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della

presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -

segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è

dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente

all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute

dell'assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei

referti medici - magari addirittura in possesso dell'interessato medesimo -,

quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di

carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato

di salute (fra le ultime STCA 32.2021.24 del 31 maggio 2021; STCA 32.2021.10

del 22 marzo 2021; STCA 32.2020.51 del 29 ottobre 2020; STCA 32.2020.31 del 15

ottobre 2020).

Anche per questo motivo, alla valutazione della dottoressa __________

va riconosciuto pieno valore probatorio e le sue conclusioni, chiare,

dettagliate e complete, non validamente contestate da altri esperti in materia,

vanno poste alla base del presente giudizio. Non vi sono pertanto elementi

oggettivi tali per scostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni che il

Servizio Medico Regionale ha tratto il 2 novembre 2020 nel rapporto finale e nell'annotazione

del 26 marzo 2021 sulle condizioni di salute dell'assicurato, sia dal profilo

somatico sia psichico.

Essendo convincenti e non sufficientemente contestate dal

ricorrente, che non ha suffragato la sua tesi con dei validi certificati medici

che attestano una situazione clinica peggiore, le considerazioni del dr. med. __________

vanno pertanto fatte proprie dal Tribunale.

Sulla scorta di queste considerazioni, per il TCA le affermazioni

dell'insorgente su una sua peggiore situazione clinica rispetto a quella

accertata dall'Ufficio AI rimangono quindi una mera ipotesi di carattere

soggettivo, che non va perciò indagata ulteriormente, peraltro siccome nemmeno

comprovata da un referto medico dettagliato e convincente.

Dopo avere esaminato l'intera documentazione medica a

disposizione, una nuova valutazione dello stato di salute del ricorrente, così

come da esso esplicitamente richiesta non ritenendo aggiornati gli accertamenti

esperiti dall'Ufficio AI, non è perciò affatto necessaria.

Infatti, si deve ritenere che i referti a disposizione del

Tribunale siano già completi, sufficientemente dettagliati e chiari per

definire lo stato psicosomatico dell'assicurato, senza che sia quindi utile

l'esperimento di ulteriori accertamenti.

La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d,

119 V 344 consid. 3c).

2.6. Quanto alle conseguenze

economiche del danno alla salute del ricorrente, l'amministrazione ha calcolato

la perdita di guadagno che si avrebbe con una capacità lavorativa residua dell'80%

in attività adeguate.

Il reddito da valido di Fr. 68'361,39 annui stabilito dall'Ufficio

AI sulla base dei dati statistici aggiornati al 2019 in attività semplici di

tipo fisico o manuale, visto che dopo essere uscito di prigione l'assicurato ha

fatto ricerche di posti di lavoro come operaio non potendo più svolgere per

motivi estranei al danno alla salute l'ultima attività esercitata di infermiere

(doc. 32), è stato paragonato al reddito da invalido di pari importo

determinato sulla base dei dati statistici del 2018, aggiornati al 2019, per

quanto concerne le attività semplici, preso all'80% (Fr. 54'689,11) e diminuito

del 10% per tener conto della limitazione di potere svolgere attività leggere. Dal

reddito ipotetico da invalido risultante di Fr. 49'220,20 è scaturito un grado

AI del 28% ([Fr. 68'361,39 - Fr. 49'220,20] : Fr. 68'361,39 x 100).

Il ricorrente ha criticato il reddito statistico da invalido ritenuto

dall'amministrazione, poiché considerato all'80% anziché al 100% e poi perché ridotto

del 10% in luogo del 20%.

2.7. L'obbligo

dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze

economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui

l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative

del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua

residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V

22 consid. 4a pag. 28; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una

rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da

escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere

pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa

residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale,

i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la

presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28;

cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità

è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica

ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda

di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà

essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una

forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale

o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF

8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Al riguardo, come è stato ricordato nella STF

8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già

ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di

attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi

(cfr. Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di

esigenze 4 [denominato ora livello di competenze 1]) – un numero significativo

di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la

posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in

posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui

realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del

mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC

1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il

cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato

costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto

l'esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua

formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,

Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.

205 segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel

muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten

angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den

Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in: SZS 1990, pag.

255 segg.).

In questo ordine d'idee, il Tribunale federale ha stabilito che -

trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire

invalidi, un'attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto

dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p.

331 consid. 4a).

L'Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro

accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano

le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC

1991, p. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.5).

Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro

per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni

di servizio.

Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del

23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01

del 25 febbraio 2003, consid 4.7).

Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il

risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione

professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta

infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta

quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare

un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi

da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD

II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

2.8. Per determinare

il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla

salute (reddito da valido), come ricordato nella STF 9C_151/2020

del 5 maggio 2020 al considerando 6.1, decisivo non è il guadagno realizzato

nell'ultima attività svolta, bensì il reddito che la persona assicurata

conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, se non

fosse diventata invalida. Tale reddito deve essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del

caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 144 I 103

consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1), o comunque sul salario che potrebbe

essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile.

Questo perché normalmente, in base all'esperienza

comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in

assenza del danno alla salute (RAMI 2000 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto

la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli

indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario

più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002

pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).

In concreto, l'amministrazione ha determinato il reddito da valido

dell'assicurato sulla scorta dei dati statistici riferiti alle attività

semplici e ripetitive, poiché non potendo più esercitare la professione appresa

l'assicurato si è attivato alla ricerca di un impiego come operaio. L'importo

di Fr. 68'361,39 non è stato contestato dall'insorgente e il TCA

non ha motivo di scostarsene.

2.9. Per quanto concerne il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali ufficiali,

edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi

medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.

3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Il reddito da invalido dipende dal grado della capacità lavorativa

residua del ricorrente e al riguardo si è spiegato nei considerandi precedenti

che il TCA si fonda sulle solide conclusioni del SAM e dell'SMR e quindi sul

grado dell'80% che i periti hanno stabilito in attività adatta rispettosa dei

limiti funzionali sia reumatologici sia psichiatrici, integrando parzialmente

le capacità lavorative di ordine psichiatrico e reumatologico.

La pretesa ricorsuale di considerare un reddito da invalido al

100% non può dunque essere accolta, ma va confermato quanto ritenuto dall'Ufficio

assicurazione invalidità: al reddito statistico di Fr. 68'331,30 va dedotto il

20%, per ottenere Fr. 54'689,11.

2.10. Secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tenere conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della

riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il Tribunale

federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a

titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L'applicazione di tassi

più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria.

L'Alta Corte, con sentenza

8C_80/2013 del 17 gennaio 2014, ha rammentato che non è necessario procedere

con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le

limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria

del permesso di soggiorno o il tasso d'occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell'insieme delle circostanze concrete. Non è dunque

possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli

fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto

di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF

9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

Nelle STF 8C_730/2019, 8C_765/2019 e 8C_9/2020,

tutte del 10 giugno 2020 e concernenti casi ticinesi, il Tribunale federale ha

ribadito al considerando 4.4.1 che se un reddito da invalido è stabilito

in base ai dati statistici, bisogna chiedere se tale ammontare non debba subire

una riduzione. L'influsso di tutti i fattori sul reddito (limitazioni relative

al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità/tipo di permesso di

residenza e grado di occupazione) deve essere valutato nel suo insieme

considerando tutte le circostanze del caso concreto, facendo corretto uso del

proprio potere di apprezzamento, senza che occorra procedere a una

quantificazione separata di ogni fattore di riduzione. In ogni caso, la

riduzione non deve superare il 25% (DTF 135 V 297 consid.

5.2 pag. 301; 134 V 322 consid. 5.2

pag. 327 seg.; 126 V 75 consid. 5b/bb

pag. 80).

Inoltre il TF (cfr. consid. 4.4.3), riferendosi all'art. 57 LPGA,

ha ricordato che il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi

pertinenti, sostituire semplicemente il suo apprezzamento a quello dell'autorità

amministrativa; egli deve appoggiarsi sulle circostanze che sono di natura a

dimostrare il proprio apprezzamento come il più appropriato (DTF 137 V 71 consid.

5.2 pag. 73 con riferimento).

Soprattutto, l'Alta Corte ha osservato quanto segue:

" 4.4.4.

Una riduzione del reddito da invalido può essere applicata soltanto se nel caso

concreto sussistono elementi a sostegno della circostanza che la persona

assicurata a causa dell'uno o dell'altro criterio (o di più criteri) non può

sfruttare professionalmente in un mercato equilibrato del lavoro se non in

maniera inferiore alla media la sua restante e limitata capacità lavorativa (DTF

135 V 297 consid. 5.2 pag. 301; sentenza 8C_82/2019 del 19 settembre 2019

consid. 6.2.2 con riferimento). Occorre ricordare che le limitazioni mediche

già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire

ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un

conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato

siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica

anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva

dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017

consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con

riferimenti). Il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una

serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre

parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni

funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono

essere considerate come eccezionali (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019

consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid.

6.3.2).".

(cfr. A.

Bernasconi, “8C_9/2020

du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d'invalide selon l'ATF 126 V 75”, in

SZS/RSAS 1/2021 pag. 49 seg.).

2.11. Nell'evenienza

concreta, il ricorrente non comprova né pretende in alcun modo che vi siano

circostanze eccezionali in un mercato equilibrato del lavoro che nella

fattispecie permetterebbero di affermare che subisca uno svantaggio tale da trovarsi

in una situazione inferiore alla media. Pertanto, l'aumento della deduzione dal

reddito da invalido, basato esclusivamente sulle limitazioni derivanti dal

danno alla salute, non può essere in concreto concesso (cfr. citate STF 8C_730/2019, 8C_765/2019 e 8C_9/2000, consid. 4).

Il ricorrente è infatti in grado comunque di svolgere delle

attività semplici contemplate dai settori della produzione e dei servizi

previste nella Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello

di competenze 1, visto che un numero significativo di queste attività sono di

natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al

danno alla salute che impone di non portare pesi superiori a 5 kg. Le

limitazioni funzionali permettono di eseguire mansioni non qualificate, semplici

e ripetitive, quali quelle individuate dal consulente in integrazione

professionale, che non comportano aggravi fisici e che consentono il

cambiamento frequente di posizione (doc. 34).

Inoltre, considerato che la capacità lavorativa dell'80% in attività

adeguate tiene già conto della limitazione, per il ricorrente, di potere

sollevare pesi soltanto fino a 5 kg, non è dunque possibile accordare una

deduzione per attività leggere del 10% come effettuato dall'amministrazione.

Occorre ancora rilevare che la giurisprudenza ha ammesso in

maniera restrittiva come l'età, benché sia un elemento estraneo all'invalidità,

possa condurre – cumulata a circostanze personali e professionali – a rendere

inesigibile, ricordato che il concetto di mercato equilibrato del lavoro è

teorico e astratto (DTF 134 V 64 consid. 4.2.1), la ricerca di un nuovo impiego

(STF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid 5.2; STF 9C_918/2008 del 28

maggio 2009 consid. 4.2.2).

In un caso ticinese il Tribunale federale ha confermato la

conclusione dei giudici cantonali secondo cui la realizzazione della capacità

lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato è stata considerata,

inoltre, ammissibile, malgrado l'assicurato avesse compiuto sessant'anni (STF

9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 7.1; STF 9C_918/2008 del 28 maggio 2009

consid. 4.2.1 e 4.2.2).

Nella DTF 146 V 16 (= SVR 2020 IV Nr. 34) il Tribunale federale ha

precisato che il fattore età deve parimenti essere valutato prendendo in

considerazione tutte le circostanze concrete. Ciò vale in particolare

nell'ambito dei lavori ausiliari sull'ipotetico mercato equilibrato del lavoro,

dove un'età avanzata non deve forzatamente agire quale fattore di riduzione del

salario (cfr. consid. 7.2.1).

Nessuna deduzione è poi stata giustamente concessa al ricorrente per

le limitazioni funzionali, visto che la limitazione del rendimento determinato

in sede medica le tiene già in considerazione, poiché nel caso di specie la

capacità lavorativa dell'80% è da intendere quale riduzione del rendimento del

20% nell'ambito di una presenza durante tutto il giorno.

Al riguardo, va evidenziato che alla luce di quanto sottolineato dall'Alta

Corte nella STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014, la riduzione del rendimento non

dà luogo ad un'ulteriore riduzione per motivi personali:

" 5.4. En ce qui concerne le taux d'abattement

sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est

capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement,

celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail

et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts

9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013

consid. 5.4 et les références).".

Anche nella STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015 il Tribunale

federale ha ricordato che non è possibile, nel momento in cui si valuta l'entità

della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido, tenere conto

nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello medico e

inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde evitare di

prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista (fra le ultime,

STCA 32.2021.32 del 13 settembre 2021; STCA 32.2019.118 del 27 aprile 2020;

STCA 32.2018.65 del 13 marzo 2019; STCA 32.2017.42 del 5 ottobre 2017).

Nella recente STF 8C_109/2021 del 6 settembre 2021, il TF ha

ribadito questi concetti giudicando sulla richiesta del 2015 di aumento, per

peggioramento, del diritto alla mezza rendita di invalidità attribuita nel 2001

a un assicurato, nato nel 1959.

L'Alta Corte si è al riguardo così espressa:

" 5.3.2. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers stellt sein Alter

(unabhängig davon, ob mit der IV-Stelle von einem 57-Jährigen oder mit dem

Versicherten von einem 59½-Jährigen ausgegangen wird; vgl. zur weiterhin

offenen Frage nach dem massgeblichen Zeitpunkt für die Prüfung des

altersbedingten Anspruchs auf einen Abzug vom Tabellenlohn: BGE 146 V 16 E. 7.1) keinen Grund dar, der einen

leidensbedingten Abzug zu rechtfertigen vermöchte. Denn insbesondere im Bereich

der Hilfsarbeiten muss sich ein fortgeschrittenes Alter auf dem hypothetischen

ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) praxisgemäss nicht zwingend lohnsenkend

auswirken. Gerade Hilfsarbeiten werden auf dem massgebenden ausgeglichenen

Stellenmarkt altersunabhängig nachgefragt (BGE 146 V 16

E. 7.2.1 mit Hinweisen). Auch der Einwand, praxisgemäss rechtfertige schon die

Tatsache, dass der Beschwerdeführer auf eine wechselbelastende Tätigkeit

angewiesen sei, einen 10%igen Leidensabzug, trifft nicht zu. Vielmehr ist stets

eine gesamthafte Schätzung gefordert (E. 5.3.1 hiervor). Hier fällt ins

Gewicht, dass ein Vollzeitpensum zumutbar ist. Dabei wird gutachtlich eine 30%ige

Einschränkung der Leistungsfähigkeit, bedingt durch einen vermehrten

Pausenbedarf und/oder ein verlangsamtes Arbeitstempo, berücksichtigt. Bereits

in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene

gesundheitliche Einschränkungen dürfen nun aber nicht zusätzlich in die

Bemessung des leidensbedingten Abzugs einfliessen und so zu einer doppelten

Anrechnung desselben Gesichtspunkts führen (BGE 146 V 16 E. 4.1 mit Hinweis). Wenn die Vorinstanz deshalb mit Blick auf die

Vorgabe einer wechselbelastenden Arbeit und die zusätzlichen Anforderungen an

eine angepasste Tätigkeit einen Leidensabzug vom Invalideneinkommen in der Höhe

von insgesamt 10 % bestätigt hat, so lässt sich dies nicht als

rechtsfehlerhafte Ermessensausübung qualifizieren.".

2.12. Alla

luce di quanto qui sopra esposto (in particolare delle sentenze federali del 10

giugno 2020, cfr. consid. 2.10), ricordato che siamo in presenza di un

assicurato 56enne - quando è stato valutato medicalmente dai periti - con una

capacità lavorativa dell'80% che poteva essere integrato nel mondo del lavoro e

svolgere attività semplici e non qualificate, questo Tribunale non può fare eccezionalmente

propria la riduzione complessiva del 10% del reddito da invalido operata dall'amministrazione

per attività leggere.

Di conseguenza, il reddito ipotetico da invalido resta fissato in Fr.

54'689,11 (Fr. 68'361,39 - 20%).

2.13. Da quanto

precede discende che confrontando il reddito

(ipotetico) da valido di Fr.

68'361,39 che l'assicurato avrebbe

potuto conseguire nell'anno 2019 in attività semplici e ripetitive

esercitate al 100% senza il danno alla salute con il reddito

statistico ipotetico da invalido rivalutato ammontante nel 2019 a Fr.

54'689,11 stante la capacità lavorativa esigibile all'80% in

attività adeguate, si ottiene una perdita

di guadagno del 20%

([Fr. 68'361,39 - Fr. 54'689,11] :

Fr. 68'361,39 x 100).

Questo grado di invalidità non dà diritto all'assicurato a una

rendita di invalidità, essendo inferiore al grado pensionabile del 40% (art. 28

cpv. 2 LAI).

Ad ogni modo, anche mantenendo la riduzione per motivi personali del

10% operata dall'Ufficio AI oppure accogliendo la pretesa ricorsuale di

adottare una riduzione del 20%, il risultato non muterebbe comunque, perché

nella prima ipotesi si avrebbe un grado AI del 28% e nella seconda del 36% (Fr.

68'361,39 - Fr. 43'751,29) : Fr. 68'361,39 x 100), tutti insufficienti ai fini

dell’ottenimento di una rendita.

Il ricorso è di conseguenza integralmente respinto.

2.14. Il 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a

LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica, ma non più anche gratuita per le parti.

Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021, la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta

a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico dell'insorgente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti