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Decisione

32.2021.66

Prima domanda di prestazioni respinta. Conferma della perizia reumatologica e conferma della determinazione dei redditi da porre in raffronto per determinare il grado d'invalidità. Conferma dell'esigibilità di attività adeguate

19 novembre 2021Italiano41 min

ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito ritenendo la decisione contestata carente di motivazione riguardo sia all’aspetto

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.66

BS/sc

Lugano

19 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 maggio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 1° aprile 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1, classe 1986, di

professione selvicoltore indipendente, nel mese di dicembre 2017 ha inoltrato

una domanda di prestazioni a seguito dei postumi di un infortunio alle

ginocchia occorsogli in ambito militare nell’aprile 2007 e preso a carico dalla

__________ (doc. 19 inc. AI; se non differentemente indicato, la documentazione

fa riferimento al dossier AI).

1.2. Dopo aver acquisito gli atti

dalla __________, l’Ufficio AI ha disposto una perizia ortopedica a cura del

dr. med. __________ (cfr. rapporto 16 novembre 2018 in doc. 44, nonché il

complemento peritale del 9 giugno 2020 in doc. 125). Le risultanze mediche sono

state confermate dal Servizio medico regionale (SMR) con rapporti del 6

febbraio 2019 (doc. 49) e del 30 giugno 2019 (doc. 132). Di conseguenza nella

sua abituale attività l’assicurato è stato ritenuto inabile al 100% dal 2 dicembre

2016, al 50% dal 10 febbraio 2017, al 25% dal 1° maggio 2017 ed al 50% dal 1°

giugno 2017. In attività adeguate l’abilità lavorativa è stata ritenuta piena

con effetto dal 12 maggio 2007.

L’assicurato ha beneficiato

di diversi provvedimenti professionali, tra cui un orientamento professionale

(cfr. comunicazione del 25 novembre 2019 in doc. 75), un job coaching (cfr.

comunicazione del 25 febbraio 2020 in doc. 95), una valutazione aziendale (cfr.

comunicazione del 25 febbraio 2020 in doc. 96), una formazione breve (cfr.

comunicazione del 25 febbraio 2020 in doc. 97). Egli ha anche svolto un percorso

di accertamento professionale dall’11 maggio 2020 al 10 giugno 2020 presso il

Centro __________ di __________ (cfr. il relativo rapporto del 19 giugno 2020

in doc. 130).

Con rapporto 12 agosto 2020 i

consulenti in integrazione professionale (consulenti IP) __________ e __________,

valutando le conclusioni le misure professionali intraprese, dopo aver individuato

alcune attività adeguate ritenute esigibili, hanno di conseguenza concluso che

non “sussistono le premesse/condizioni per adottare provvedimenti che

possano migliorare o mantenere l’attuale condizione dello stato di salute e le

prospettive professionali” e hanno chiuso il caso (doc. 141).

Viste le risultanze di cui

sopra, con progetto di decisione del 12 ottobre 2020, dopo aver proceduto al consueto

raffronto dei redditi l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non

raggiungendo l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile e non essendo

necessari ulteriori provvedimenti professionali (doc. 142).

Con osservazioni del 2

dicembre 2020 (doc. 147), del 18 gennaio 2021 (doc. 150) e del 5 marzo 2021

(doc. 153) l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha contestato il

prospettato rifiuto di erogare delle prestazioni assicurative e prodotto nuova

documentazione medica.

Tenuto conto delle osservazioni

30 marzo 2021 del consulente IP (doc. 157) e della presa di posizione 15 marzo

2021 del SMR (doc. 155), con la decisione contestata l’amministrazione ha

confermato il diniego di prestazioni (doc. 158).

1.3. Contro la suddetta decisione

l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, insorge dinanzi al TCA

postulando il riconoscimento di un quarto rendita intera. In via subordinata

chiede il rinvio degli atti all’Ufficio AI per nuovi accertamenti medici. In

sostanza contesta la valutazione medico-teorica ritenuta incompleta in quanto

l’amministrazione si è fondata sulla perizia monodisciplinare del dr. med. __________

che concerne unicamente i postumi dell’infortunio alle ginocchia senza aver

tuttavia esaminato la problematica lombare invalidante.

Sostiene inoltre che “la

decisione viola il diritto di essere sentito poiché formalmente carente nonché

priva di motivazioni circa le ragioni secondo cui la documentazione medica

prodotta non sarebbe atta a modificare la precedente presa di posizione del SMR”.

Ritiene altresì data una “denegata giustizia per non aver tenuto conto del

fatto che lo stato di salute non è ancora da considerarsi, per quanto riguarda

Fatti

i problemi lombari, stabilizzato”.

Dal punto di vista

economico, il ricorrente contesta la determinazione del reddito da invalido.

Rileva come l’Ufficio AI non abbia spiegato la determinazione del salario

statistico. Il ricorrente sostiene inoltre come siano adempiuti i presupposti

per riconoscere una riduzione sociale del 25% rispetto al 5% per attività

leggere riconosciuta dall’Ufficio AI. L’insorgente rileva infine che le

attività adeguate menzionate nella decisione contestata non sono state proposte

nell’ambito dell’accertamento professionale, ritenendole inoltre non esigibili.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio

AI, allegando le annotazioni 14 maggio 2021 del SMR e quelle del 17 maggio 2021

del consulente IP, ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando la

decisione contestata per le ragioni che verranno riportate nei considerandi di

diritto.

1.5. Con scritto 12 luglio 2021

l’insorgente ha chiesto l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare e

l’edizione della cartella clinica del suo medico curante (XI).

1.6. Il 12 luglio 2021 l’assicurato

ha preso posizione in merito alla risposta di causa (X), seguite da

contro-osservazioni del 13 agosto 2021 dell’Ufficio AI (XIII).

1.7. Con scritti del 3 settembre

2021 (XVII) e del 17 settembre 2021 (XIX) le parti hanno ribadito le proprie

posizioni.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

2.2. Nel caso in esame, il

ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito ritenendo la decisione contestata carente di motivazione riguardo sia all’aspetto

medico che a quello economico.

Ai sensi

dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di

essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione

conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito,

all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF

144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197).

Il

diritto di essere sentito comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le

proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona

interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della

decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo

impugnare con cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità di

ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l'autorità

sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le

argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per

il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007

con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

Va rammentato che una

violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato ha la

possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno

potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; 124 V 180

consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato ha potuto

comprendere la portata della decisione formale e impugnare la successiva

decisione su opposizione, confrontarsi con il suo contenuto e proporre le sue

censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità

giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I

201 consid. 2.2). Il TCA dispone in effetti di un pieno

potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3)

e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che

ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Come riproposto ancora nella

STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una

violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere

eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di

esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura

presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può

esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia

l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha

stabilito anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità

precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito:

una tale eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata

comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione

condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con

l'(equivalente) interesse della parte onerata di essere sentita nell'ambito di

una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1;

133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con

riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52

cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni

sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere

sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF

8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013

consid. 3.2.1 con riferimenti).

Nel caso in

esame, è vero che nella decisione impugnata per quanto riguarda la valutazione

dei referti medici prodotti in sede amministrativa l’Ufficio AI non ha indicato

i motivi per cui il SMR abbia confermato “la nostra precedente valutazione”.

Tuttavia l’aspetto economico è stato sufficientemente motivato, avendo

l’amministrazione riportato ampi stralci della presa di posizione 30 marzo 2020

del Servizio integrazione professionale (cfr. doc. 157).

In ogni modo

dall’atto di ricorso si evince che l’insorgente ha compreso

la portata della decisione formale, facendo valere le proprie ragioni

innanzi a questo Tribunale che gode del pieno

potere cognitivo. Un’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata

pertanto sanata in questa sede.

nel

merito

2.3. Oggetto del contendere è sapere

se correttamente o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di

attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono

essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra

professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione

d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere

giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita

se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni

consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante

provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto

un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno

senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8

LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28

cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se

sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al

60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.5. Nel caso concreto, dal punto di

vista medico l’Ufficio AI ha incaricato il dr. med. __________ di eseguire una

perizia ortopedica.

Dopo aver proceduto al

consueto esame degli atti, all’anamnesi, alle costatazioni oggettive, visti i

reperti strumentali, lo specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell’apparato locomotore ha posto le seguenti diagnosi: trauma contusivo –

distorsivo ginocchia bilaterali del 20 aprile 2007 trattato conservativamente;

condropatia rotulea attualmente di III grado, meniscosi mediale con alterazione

grado II del corno posteriore, plico sinoviale medio-patellare ispessita non

complicata ginocchio destro trattato conservativamente; condropatia rotulea al

ginocchio sinistro in stato dopo contusione del 20 aprile 2007 con alterazioni

di II grado menisco mediale posteriore, trattati conservativamente; lombalgia

acuta aspecifica.

Egli ha poi proceduto ad una

dettagliata valutazione dei reperti, elencando fra l’altro le limitazioni

funzionali e concludendo per una capacità lavorativa del 50% nell’abituale attività

di selvicoltore. In attività rispettose dei limiti funzionali, il perito ha

ritenuto l’assicurato abile al 100% dal 12 maggio 2007, data dell’infortunio. In

un lavoro adeguato conformemente ai limiti funzionali indicati nell’apposito

allegato (tra cui un carico massimo di 25 chili) egli ha valutato un’abilità di

8-9 ore sull’arco di una giornata lavorativa, ritenendo “auspicabile trovare

un lavoro d’ufficio leggero, facendo attenzione a sollevare carichi limitati

con dei cambi di postura frequenti e gestione del tempo del lavoro intervallato

da piccole pause seduto, dove eviti di lavorare accovacciato frequentemente,

eviti di salire e scendere le scale frequentemente; a questo potrebbe

aggiungersi una posizione di lavoro comoda ed ergonomica che consenta pochi

carichi assiali e rotazionali senza caricare pesi importanti frequentemente” (pagg.

17 e 19 della perizia).

Il perito non ha ritenuto

dati provvedimenti sanitari atti a migliorare in misura rilevante la capacità

lavorativa nell’abituale professione, intravedendo tuttavia delle terapie per

migliorare la sua qualità di vita e prevedendo un futuro trattamento chirurgico

al ginocchio destro.

Chiamato dal SMR a spiegare

la contraddizione tra il limite di carico (25 chili) segnato nel relativo

modulo e l’indicazione della ricerca di un lavoro d’ufficio leggero, con

complemento del 9 giugno 2020 il perito ha fatto presente che si è trattato di

un errore nella compilazione del separato modulo relativo all’esigibilità

lavorativa, precisando un limite di carico di 10 chili in attività adeguate

(doc. 125).

L’assicurato contestata la

succitata valutazione medico-teorica, ritenendola incompleta. Egli sostiene

come la perizia del dr. med. __________ si limiti a valutare le conseguenze dell’infortunio

militare alle ginocchia – la cui procedura da parte della __________ è stata sospesa

sino all’evasione della vertenza AI (cfr. lettera 14 febbraio 2020 della __________

in doc. 604) – e che non contempla la problematica lombare sorta nel frattempo.

A motivazione delle proprie tesi, l’assicurato fa riferimento ai rapporti 7

gennaio 2021 e 11 gennaio 2021 del neurochirurgo dr. med. __________.

2.6. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4

pag. 261; 115 V 133 consid.

2 pag. 134; 114 V 310 consid.

3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1

pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle

indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti

esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

2.7. Nel caso in esame, vagliata attentamente

la documentazione agli atti, questo TCA non ha motivo di distanziarsi dalla

perizia 26 novembre 2018 del dr. med. __________ e dal suo complemento del 9

giugno 2020, nonché dai rapporti 6 febbraio 2019, 30 giugno 2020 del SMR.

In particolare, contrariamente

a quanto asserito dall’insorgente, si evidenzia che il succitato specialista ha

tenuto conto della problematica lombare, da lui diagnosticata, con

ripercussione sulla capacità lavorativa, quale lombalgia acuta aspecifica. Egli

ha difatti proceduto all’esame del rachide lombo-sacrale (sottolineature del

redattore):

"

All’ispezione rachide in asse, con normale

curva toracica e lombare, flesso-estensione a gradi normali

(flessione 45°, estensione 30°, non riportata dolente), DDS 18 cm dal suolo.

Inclinazione a destra e sinistra 0-40, rotazione

assiale senza limiti apparenti. Nessuna spinalgia notata al

tratto lombare a livello delle apofisi spinose anteriori e trasverse, nessuna

dolenzia pressoria, neppure para-vertebrale, muscolatura paravertebrale non

contratta, normotonica e normotrofica, muscolatura lombare normalmente

rappresentata. Lasègue contro-Lasègue negativi, Wassermann

contro-Wassermann negativi, riflessi osteotendinei arti inferiori normali

vivaci e simmetrici, non deficit sensitivi, non deficit stenici agli

arti inferiori.

Tender-point negativi, estensore comune delle

dita ed estensore proprio dell’alluce conservati bilateralmente, punti di

Valleix negativi, Schober 10-14 cm. Accosciamento completo possibile senza

limitazioni. (…)” (doc. 44 pagg. 13-14)

Ha poi evidenziato:

"

(…) Sempre dal punto di

vista ortopedico altro rilevante problema presentato dall’assicurato è il lieve

sovrappeso che va sovraccaricare il tratto lombare e al contempo anche

le estremità inferiori; di conseguenza è auspicabile rivalutare le opzioni di

cura atte a ridurre l’eccesso ponderale e contemporaneamente bisognerà

instaurare un piano riabilitativo vincente; non di meno è da menzionare che un

potenziamento del trattamento farmacologico analgesico su base programmatica

porterebbe ad un miglioramento della sintomatologia algica al ginocchio destro

ed al rachide lombare e più globalmente un miglioramento degli outcomes

in termine di compliance verso un’attività lavorativa leggera che renderebbe

più agevole all’assicurato lavorare in una professione adeguata. (…)” (doc. 44 pag.

17)

Il

dr. med. __________ ha inoltre preso conoscenza del referto relativo alla RMN lombare

eseguita il 3 luglio 2014 concludente:

"

Non è con certo, se

l’attuale sintomatologia è attribuibile ad una vera problematica radicolare L5 bilaterale

o S1 a sinistra, siccome una vera stenosi dei forami di coniugazione L5-S1

bilaterale o del recesso laterale di sinistra non è evidente.

Potrebbe trattarsi anche di una sindrome

lombo-spondilogena a partenza soprattutto delle faccette artrosiche L4_L5 bilateralmente

e meno L5-S1. (…)”

(cfr. elenco atti pag. 6 della perizia; prodotta

dall’assicurato con le osservazioni 2 dicembre 2020; cfr. anche pagg. 533/4)

Il

23 ottobre 2020 l’assicurato è stato sottoposto ad un’altra a RMN alla colonna

lombare che è stata valutata dal SMR nelle sue annotazioni del 14 maggio 2021:

"

(…) Il referto di RMN

lombare del 23.10.2020 concludeva come segue:

Non faccettopatia di rilievo.

A parte un leggero ulteriore assottigliamento dello

spazio intersomatico L5-S1 e una riduzione della protrusione discale in questo

segmento, non dinamica dei reperti rispetto all’esame precedente del

Considerandi

2014.

Persiste un’osteocondrosi L2-L3 e L5-S1 e una leggera

condrosi L4-L5 ma con attualmente solo una minima protrusione circolare del

disco L4-L5 e L5-S1 e non compressione delle strutture nervose.

Nuova insorgenza invece di un discreto edema osseo

L5-S1 che potrebbe essere il punto di partenza degli attuali dolori

eventualmente suscettibile.

Ora, un “discreto edema osseo” non costituisce

un’entità nosologica codificata secondo ICD-10, e in ogni caso non è una

condizione di impatto clinico tale da giustificare un’incapacità lavorativa

ulteriore, soprattutto in assenza di compressione delle strutture

nervose. È, piuttosto, un reperto per immagini alquanto frequente nella

popolazione asintomatica di ambo i sessi a partire dalla II-III decade di

vita.” (…)” (doc. VI/1)

Quindi, quale

nuova problematica, il SMR ha rilevato un discreto edema osseo, non

costitutivo quale nuovo danno alla salute da indagare.

Del

resto, nel rapporto 7 gennaio 2021 il dr. __________, discutendo gli esiti

della succitata RMN, non ha posto nuove diagnosi invalidanti (pagg. 548/9). Ha

in particolare istruito il paziente “ad evitare movimenti ripetitivi in

flessio-estensione, torsioni e movimenti laterali del tronco, cosi come il

sollevamento ripetuto di pesi superiori a 5 kg se, avviene sporadicamente, pari

o superiori a 10 kg.” Ha inoltre consigliato un calo ponderale, la

cessazione del tabagismo attivo, come pure lo svolgimento di attività di

rinforzo della muscolatura paravertebrale posteriore e addominale. Egli ha pure

affrontato il “tema inerente il trattamento farmacologico in presenza di un

peggioramento del quadro algico discutendo anche sulla necessità di una

infiltrazione epidurale e /o faccettaria e/o radicolare”, senza comunque

fissare nuovi appuntamenti di consultazione.

Certo,

nel rapporto 11 gennaio 2021 alla legale dell’assicurato il succitato neurochirurgo

non ha escluso che “possa esservi prima o poi spazio per una soluzione chirurgica”,

precisando tuttavia che “(…) allo stato attuale, per altro in accordo

con il paziente, non abbiamo ritenuto esauriti i provvedimenti conservativi”.

Egli ha anche concluso che le problematiche riscontrate hanno “sicuramente

un’influenza sulla capacità lavorativa nella professione attualmente svolta

(selvicoltore)”.

Il

dr. med. __________ ha poi rilevato:

"

(…)

4) Tenendo conto delle manovre e carichi da evitare,

risulta piuttosto evidente che l'attività di selvicoltore, che sottopone il

paziente a frequenti carichi sul rachide lombo-sacrale con sollevamento di pesi

molto al di sopra dei 10 kg, peraltro ripetutamente o con movimenti anche qui

ripetitivi in flesso-estensione del tronco o con sollevamento/spostamento di

pesi lontani dal proprio baricentro, risulta poco indicata.

D'altro canto ritengo che il paziente possa svolgere un’attività

senza carichi diretti sul rachide lombo-sacrale e al tempo stesso associata a

cambi di postura frequenti.

5) Se l'attività di selvicoltore dovesse continuare

a portare a carichi diretti sul rachide lombosacrale, ripeto, con sollevamento

ripetuto di pesi superiori a 5 kg o sporadicamente superiori a 10 kg, frequenti

manovre in flesso-estensione o torsione del tronco, lo ritengo inabile al 100%.

D'altro canto lo ritengo invece abile completamente in

una professione che tenga conto di queste limitazioni, quale ad esempio una

mansione d'ufficio, con frequenti cambi di posizione cercando di non mantenere

per oltre un'ora la postura seduta. (…)” (pag. 544 inc. AI)

Trattasi

comunque di limitazioni funzionali analoghe a quanto rilevato nella perizia del

dr. med. __________, rispettivamente nel suo complemento peritale del 9 giugno

2020.

Infatti nel citato rapporto 11 gennaio 2021 il dr. med. __________ ha

concluso che “mi sento di concordare con quanto stabilito dal Dr.

med. __________ in merito alla capacità lavorativa in una professione adatta

allo stato di salute ...” (sottolineatura del redattore; pag. 544).

Non

determinante ai fini del giudizio è quanto sostenuto dal medico curante, dr.ssa

__________, la quale, rispondendo a dei quesiti formulati dalla legale

dell’assicurata, ha sostenuto un’inabilità al 50% “per la problematica alla

schiena” senza indicare in quale genere di attività (pag. 536).

Visto

tutto quanto precede e in base al grado della verosimiglianza preponderante

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 139 V 218

consid. 5.3), richiamato l’obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995,

pag. 61), l’assicurato è da ritenere abile, dal 1° giugno 2017, al 50%

nell’abituale attività, mentre in attività adeguate rispettose delle

limitazioni funzionali la capacità è del 100%.

Inoltre,

questo Tribunale ritiene che la documentazione medica agli atti contiene

elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al lavoro

dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si

renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dall’insorgente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.8

Per quel che concerne l’aspetto

economico, in merito alla determinazione del reddito da valido va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, occorre

stabilire quanto la persona assicurata, nel momento determinante

(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe

secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto

conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale

reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto

in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e

ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid.

4.1

pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).

Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni

riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo

salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli

sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di

persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto

definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già

delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo

stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali

norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il

posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla

salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità

(DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011

consid. 3.2).

Nella decisione contestata

l’Ufficio AI ha calcolato il reddito da valido come segue:

"

Come da inchiesta indipendenti del

29.08.2019, per definire il reddito da valido abbiamo effettuato la media dei

redditi soggetti a contributi AVS tra il 2010 e 2015. Ne risulta un reddito di

CHF 94'767.”

Questo

modo di procedere, rimasto incontestato, è corretto.

Infatti,

secondo la giurisprudenza, siccome l’art. 25 cpv. 1 OAI equipara

i redditi ipotetici comparativi dell’assicurazione invalidità ai redditi da

lavoro soggetti a contribuzione AVS, il reddito da valido può essere

determinato sulla base dei redditi iscritti nel conto individuale. Ciò vale in

particolare per gli indipendenti (SVR 2010 IV nr. 26 pag. 79, cfr. STF

8C_554/2013 del 14 novembre 2013 consid. 2.1, 8C_626/2011 del 29 marzo

2012.

consid. 3; cfr. in tal senso il marg. 3032.1 della Circolare

sull’invalidità e la grande invalidità, CIGI). Spetta all’assicurato

dimostrare che tali dati si discostano in maniera rilevante dall’effettive

entrate (STF 9C_111/2009 del 21 luglio 2009 con riferimento a SVR 1999 IVG nr.

24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003 consid. 2.2.1.),

ciò che non è il caso in esame.

Infine,

correttamente l’Ufficio AI ha preso in considerazione la media dei redditi di

cinque anni prima danno alla salute, ritenuto come, per giurisprudenza, sono

sufficienti tre anni (cfr. al

riguardo AJP 1999 p. 484 e confermata in STF I 686/03 del 29 ottobre 2004; cfr.

anche 8C_611/2007 del 23 aprile 2008; cfr fra le tante, STCA 32.2016.145 del 6 giugno 2017 consid. 2.12.2 e

32.2015.29

del 30 novembre 2015 consid. 2.7.1).

2.9

Per quel che concerne il reddito

da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca

un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché

l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il

reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

Secondo

la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima

del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nel caso concreto, ritenendo

che l’assicurato può metter a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa

in attività adeguate, l’Ufficio AI ha preso in considerazione la tabella TA

dell’inchiesta sulla struttura dei salari elaborata dall’Ufficio federale di

statistica. Utilizzando i dati della citata tabella relativi ad attività

semplici e ripetitive, valore mediano, tenuto conto di una riduzione del 5% per

attività leggere, l’amministrazione ha fissato il reddito da invalido in fr.

64'024,14 (cfr. la decisione contestata).

2.9.1

Il

ricorrente contesta l’esigibilità delle attività adeguate elencate nel rapporto

12.

agosto 2021 dei consulenti IP. Rileva che le stesse non sono state mai

proposte e tantomeno ventilate durante il soggiorno presso il __________ di __________.

Sostiene inoltre come le attività indicate non rispettino i limiti funzionali,

facendo inoltre presente di non possedere la necessaria formazione per

svolgerle.

Nel

citato rapporto finale 12 agosto 2021 i consulenti, dopo aver riassunto l’iter

di accertamento professionale, quali attività adeguate hanno indicato quanto

segue:

"

(…) In merito alla reintegrabilità, l'A.to può svolgere l'attività abituale

nella forma del 50% rispettando quanto già accennato sopra. Oltre all'attività

abituale è dichiarato abile in attività adeguata nella forma completa.

In attività adeguata vi sono molteplici settori dove

l'A.to potrebbe essere impiegato vedi:

Settore logistico:

nei settori commerciale e/o industriale, se le mansioni

prevista hanno a disposizione un'apposita struttura nel trasporto e spostamento

delle merci.

Settore della vendita:

vendita all'ingrosso e/o al dettaglio di merciologia

industriale/edile/da costruzione.

Settore dei trasporti:

consegna e trasporto di materiale di vario genere

(strutture organizzate per lo spostamento delle merci).

Settore commerciale:

consulenza e/o gestione commerciale: ambito

organizzativo, commesse, fatturazione, pianificazione lavori (sulla scorta

dell'esperienza maturata in 10 anni di attività in proprio). (…)” (pag. 518

inc. AI)

Certo,

queste attività non sono state menzionate né valutate durante il soggiorno

presso __________ di __________ (cfr. a tal riguardo il relativo rapporto 19

giugno 2020 in doc. 130). Va qui ricordato che il periodo di accertamento

professionale aveva lo scopo di verificare il potenziale reinserimento

dell’assicurato nel mercato del lavoro, valutando le risorse e le potenzialità

per un’eventuale riformazione professionale. Riguardo al succitato accertamento

professionale, nel rapporto 12 agosto 2020 i consulenti IP avevano concluso:

"

(…) Dopo gli accertamenti eseguiti dal __________ (__________) di __________,

vedi incarto GED del 23.06.2020, non emergono le condizioni minime per intraprendere

una formazione che possa dare all'A.to una possibilità di guadagno che si

avvicini a quanto l'attività indipendente ha generato negli ultimi anni (media

degli anni di esistenza dell’attività indipendente). Oltre a questo, si evince

sempre nel rapporto __________, non sussistono neppure le

condizioni di conoscenza scolastica per affrontare

formazioni di livello superiore.

La ricerca di attività affini o alternative non ha

generato nessun risultato che possa essere tenuto in considerazione. (…)” (pag.

517)

Elencate

le succitate attività adeguate, i consulenti avevano poi chiuso il caso in

quanto “non sussistono le premesse/condizioni per adottare provvedimenti che

possano migliorare o mantenere l’attuale condizione dello stato di salute e le

prospettive professionali” (pag. 518).

Occorre

piuttosto verificare se le attività adeguate menzionate a titolo di esempio

siano effettivamente esigibili.

Nel

settore della logistica, secondo i consulenti, l’assicurato necessiterebbe di

apposite attrezzature per il trasporto ed il carico di merci. Rettamente il

ricorrente rileva che vi sono macchinari, ad esempio muletti, che permettono di

spostare carichi e pesi, ma non necessariamente occorre tenere una posizione seduta

per un tempo medio-lungo. Può essere sufficiente un lasso di tempo breve, con

possibilità di scendere dal mezzo per alternare la posizione. Anche nella

consegna e nel trasporto delle merci l’assicurato può utilizzare mezzi per

spostare e trasportare pesi senza fare sforzi.

Infine,

contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, nei settori della vendita e del

commercio non è indispensabile un diploma di scuola di commercio che

l’assicurato, come da lui rilevato, non potrebbe conseguire. Non va del resto dimenticato

che, come rilevato dai consulenti, l’assicurato vanta un’esperienza lavorativa

quale indipendente di 10 anni, motivo per cui egli ha acquisito le basilari

conoscenze per un’attività di vendita e di commercio.

Va

rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo

di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o

semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3

e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Inoltre,

come è stato ricordato nella STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando

2.3, il Tribunale federale ha già ripetutamente stabilito che in

considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive

contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. Tabella TA1 edita

dall'Ufficio federale di statistica, livello di esigenze 4 [denominato ora

livello di competenze 1]) – un numero significativo di queste attività sono

infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto

adatte al danno alla salute che impone di lavorare in posizione alternata -

esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità

lavorativa residua. Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per

personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in

cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non

comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di

posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).

Nella

fattispecie, sulla scorta della succitata giurisprudenza, questo TCA ritiene che,

come detto, l’assicurato possa svolgere attività semplici e ripetitive che non

necessitano di formazione né un’esperienza professionale diversificata, né un

grado di istruzione particolare (cfr. DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U

15.

p. 49 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3).

Non

vi sono dunque motivi per scostarsi dalle succitate conclusioni dei consulenti

IP.

2.9.2

L’assicurato

contesta la riduzione del 5% del reddito operata dall’amministrazione in quanto

non tiene conto delle limitazioni funzionali e tantomeno delle sue scarse

capacità scolastiche. Postula che venga riconosciuta la riduzione massima del

25%.

Come accennato al

consid. 2.9, l'influsso di tutti i fattori sul reddito (limitazioni relative al

danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità/tipo di permesso di

residenza e grado di occupazione) deve essere valutato nel suo insieme

considerando tutte le circostanze del caso concreto, facendo corretto uso del

proprio potere di apprezzamento, senza che occorra procedere a una quantificazione

separata di ogni fattore di riduzione. In ogni caso, la riduzione non deve

superare il 25% (DTF 135 V 297 consid.

5.2

pag. 301; 134 V 322 consid. 5.2

pag. 327 seg.; 126 V 75 consid. 5b/bb

pag. 80).

A questo proposito occorre ricordare che è

soltanto il pieno adempimento

di tutte le condizioni del caso (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012

del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über

die Invalidenversicherung (IVG), 2014, ad art. 28a n. 100 e segg.).

Inoltre il TF (cfr.

consid. 4.4.3), riferendosi all'art. 57 LPGA, ha ricordato che il giudice delle

assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti, sostituire semplicemente

il suo apprezzamento a quello dell'autorità amministrativa; egli deve

appoggiarsi sulle circostanze che sono di natura a dimostrare il proprio

apprezzamento come il più appropriato (DTF 137 V 71 consid.

5.2

pag. 73 con riferimento).

Ritornando

alla fattispecie in esame, con rapporto 1° luglio 2020 il consulente CIP,

esaminate le circostanze specifiche concrete, tenuto conto delle limitazioni

funzionali rilevate dal perito e confermate dal SMR, ha valutato una riduzione

del 5% legata al fatto che l’assicurato può svolgere unicamente attività

leggere (doc. 136).

Inoltre,

nella presa di posizione 30 marzo 2021 lo stesso consulente ha pertinentemente concluso

che “(…) l’A.to ha 34 anni, età decisamente non avanzata, la nazionalità è

svizzera e pertanto non necessita di permessi di dimora o di lavoro; inoltre è

ben integrato. Le affezioni invalidanti permettono, come definito nel SMR

Rapporto medico una capacità lavorativa del 50% in attività abituale e del 100%

in attività adeguata e come scritto al punto N.5 il tessuto lavorativo ticinese

offre sufficienti opportunità di lavoro. In considerazione di quanto sopra si

ribadisce che la riduzione totale del 5% è giustificata e non si applicano

ulteriori riduzioni per altri fattori citati dal rappresentante legale (…)”

(doc. 157).

Si

rileva inoltre la giovane età dell’assicurato (34 anni al momento

dell’emissione della decisione contestata) per potersi adattare alle nuove

attività. Inoltre, come correttamente evidenziato nella risposta di causa,

il Tribunale federale ha più volte negato la rilevanza del fattore

"età" in relazione a lavoratori ausiliari, fattore che non solo

non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma

addirittura incide favorevolmente su di esso cfr. “… auf dem massgebenden

hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich

altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei

Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65

sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle

TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar

2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).” (STF 8C_319/2007 del 6 maggio 2008

consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure STF 8C_712/2012 del 30 novembre

2012.

consid. 4.2.3, STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, STF 8C_373/2008 del 28

agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid.

5.2.1).

Va poi osservato che la scarsa formazione professionale non giustifica

ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea

di conto (livello 1 attività semplici di tipo fisico o manuale; corrispondente

al precedente livello di qualifica 4: attività semplici e ripetitive) non

richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di

istruzione particolare (cfr. in questo senso DTF 137 V 71 consid. 5.3 e STF

8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3 con riferimenti).

Fatte

queste premesse, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice

delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte

ritiene che, operando una decurtazione del 5%, l’amministrazione non abbia

abusato del proprio potere di apprezzamento.

Di conseguenza, per la

determinazione del reddito da invalido, occorre partire dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2018 (cfr.,

a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in

DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2018 tirage skill_level (NOGA08,

RSS 2018; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il

livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015

del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), dalla quale risulta che il

salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività

semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze;

cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178,

consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI

2001.

U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad

un importo di fr. 65’004.- (fr. 5'417 X 12 mesi).

Questi

dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende

di 41,7 ore computabili nel 2018 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21

luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la

tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division

économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un

uomo ammonta a fr. 67'766.67 (fr. 65’004: 40 x 41,7), ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid.

3a), così come correttamente riportato nella risposta di causa.

Ritenuto

che l’assicurato è pienamente abile al lavoro in attività adeguate, tenuto

conto di una riduzione sociale del 5%, il reddito da invalido corrisponde a fr.

64'378.--.

2.9.3

Dal

raffronto tra il reddito da valido di fr. 94'767.-- ed il reddito da invalido

di fr. 64'378.-- risulta un grado d’invalidità del 32%.

Vista

l’importante differenza per raggiungere il grado d’invalidità pensionabile, non

è necessario, poiché ininfluente per l’esito della vertenza, aggiornare i dati

al 2021, anno della decisione contestata.

Visto

quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

2.10

Per

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (in virtù della disposizione transitoria dell'art. 82a LPGA a

contrario in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA, anch'essi nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2021), la procedura di ricorso dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell'AI è soggetta a spese.

L'entità delle

spese è determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito

della vertenza, le spese di fr. 500.- vanno poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti