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Decisione

32.2021.67

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 marzo 2022Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

I contestati rapporti dei

curanti, posti alla base della decisione impugnata, secondo l’insorgente,

andrebbero completati approfondendo la problematica lombare (cfr. supra consid.

1.6.; ricorso, pag. 5 e seg.) al fine di accertare l’effettiva capacità

lavorativa residua, da lui ritenuta inferiore al 100% (cfr. doc. 54, pag. 178

incarto AI).

2.6. Questo Tribunale, chiamato a verificare

se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve confermare le

conclusioni dell’UAI.

In questo contesto, va

immediatamente precisato che l’insorgente non contesta il fatto che, di

per sé, i disturbi interessanti la spalla sinistra non lo limitano

nell’esercizio di un’attività lavorativa adeguata, così come era stato del

resto accertato anche in ambito LAINF (si vedano inoltre i precedenti giurisprudenziali,

riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti

superiori, in cui è stata riconosciuta la loro piena abilità lavorativa in

attività sostitutive adeguate - cfr., fra le tante, STCA 35.2020.72 dell’8

marzo 2021 consid. 2.4.4 e riferimenti ivi citati, STCA 35.2020.1 del 21

dicembre 2020 consid. 2.4.3, STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019 consid. 2.3.3,

STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018 consid. 2.4.3, STCA 35.2018.38 del 10

ottobre 2018 consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018 consid. 2.3.5).

2.6.1. Occorre in primo luogo esaminare

i rapporti dei dottori __________ e __________, sulla cui base il medico SMR è poi

pervenuto alla conclusione che l’assicurato presenta una capacità lavorativa

completa in attività sostitutive adeguate (cfr. supra, consid. 2.5.).

La diagnosi della dr.ssa __________

risulta chiara, ovvero “dolori lombari su base degenerativa ed acutizzati

dopo il trauma” (doc. 35, pag. 108 incarto AI). Tale diagnosi trova riscontro

in pregresse refertazioni mediche (a titolo esemplificativo, già il medico __________

dell’__________ dr. __________, a margine della visita di controllo dell’8

maggio 2018, affermava che “[…] a livello del rachide lombare appare

evidente che ci si trova davanti ad una situazione di tipo degenerativo che può

aver avuto un certo tipo di riacutizzazione […].”) (doc. 131, pag. 361

incarto AI).

A proposito della capacità/esigibilità

lavorativa dell’assicurato, la curante ne ha accertato i limiti funzionali

(doc. 35, pag. 109 incarto AI: “Non potrà sollevare le braccia sopra

l’orizzontale, non potrà sollevare pesi elevati > 10 kg a causa dei dolori

alla schiena”; cfr. anche pag. 110 del documento), ritenendo possibile che

egli lavori sull’arco dell’intera giornata in un’attività rispettosa dei limiti

funzionali di cui sopra.

Nel caso di specie, le

patologie presentate dall’assicurato hanno richiesto consulti, esami,

interventi, misure fisioterapiche e degenze che hanno coinvolto molti

specialisti (cfr. a titolo esemplificativo i doc. 79, 81, 85-95, 100, 102, 105,

139, 151, 172 incarto AI), i cui referti sono stati trasmessi alla curante, la

quale li ha ritenuti sufficienti per esprimere un giudizio affidabile circa la

capacità lavorativa dell’assicurato in attività alternative adeguate. È infatti

evidente che, qualora la dr.ssa __________ avesse avuto dei dubbi circa la

diagnosi e/o le sue ripercussioni sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato,

ella si sarebbe astenuta dall’esprimere il proprio parere, rispettivamente

avrebbe richiamato ulteriore documentazione medica dai colleghi, ciò che non è però

avvenuto.

Ne consegue che, a mente di

questo Tribunale, l’avverbio “forse” (cfr. supra, consid. 2.5.) non configura,

di per sé, una riserva sufficiente ad inficiare l’accertamento della capacità

lavorativa operato dalla curante.

Per quanto concerne il rapporto

19 agosto 2020 del dr. __________, egli ha formulato la diagnosi di “sindrome

lombovertebrale con spondilolistesi degenerativa L4-5 incipiente” (doc. 279

incarto AI), diagnosi confermata anche il 9 ottobre 2020 (doc. 38 incarto AI).

Circa la ripercussione dei

dolori alla schiena sulla capacità lavorativa dell’assicurato, lo specialista ha

dichiarato che “[…] dai referti a me a disposizione un’attività leggera è

compatibile con le diagnosi.” (doc. 38 incarto AI).

In conclusione, i dottori __________

e __________ hanno entrambi considerato i dolori lombari e, tenuto conto anche

di quanto era stato refertato in precedenza da altri specialisti, hanno concluso

a favore di una capacità lavorativa completa in attività rispettose delle

limitazioni funzionali presentate dall’assicurato.

Secondo il TCA, la sola circostanza

che i curanti appena citati abbiano visitato personalmente l’assicurato in un’unica

occasione non è sufficiente a mettere in dubbio la correttezza dei loro pareri

(e, di riflesso, nemmeno quella della valutazione espressa dal medico SMR).

2.6.2. Oltre alla contestazione discussa

al precedente considerando, a sostegno della sua tesi il ricorrente si prevale

dello scritto della fisioterapista __________, della relazione medica del dr. __________,

delle cure riabilitative a __________, del rapporto di chiusura del dr. __________,

e delle certificazioni mediche prodotte pendente causa (cfr. supra, consid. 2.5.).

Nella sua presa di posizione

del 24 settembre 2018 (doc. 152 incarto AI), la fisioterapista __________ ha scritto:

“Als ich Herrn RI 1 im September 2017 zum ersten Mal sah, war klar, dass das

Hauptproblem in diesem Moment die Rückenproblematik war. Er war vollkommen deformiert vor Schmerz und ich fand keine Position

ihn zu behandeln. […] Für mich war klar, dass

dies nach einer Weile operiert werden musste, da ich nicht behandeln konnte

ohne ihm Torturen zuzufügen. […] ich kann, bei der Therapie der

Schulter, nur bedingt behandeln, da er vom Rücken her zu grosse Schmerzen hat,

um Behandlungspositionen einzunehmen […]”.

Nel suo rapporto del 4 marzo

2020 (doc. 246 incarto AI) la fisioterapista ha in sintesi rilevato, oltre a

quanto già riportato in precedenza e sempre con riferimento alla problematica

lombare, che i forti dolori alla schiena avevano comportato una scoliosi, la

quale “… causava un enorme squilibrio muscolare, funzionale e deformativa

sulla spalla e il collo. […]. Spero che il paziente venga operato alla

schiena, e che possa fare una cura intensa a Novaggio almeno per due settimane.”.

Preliminarmente, occorre

evidenziare che la valutazione di una fisioterapista non può avere il medesimo

valore di quella di un medico. In secondo luogo, la fisioterapista __________ ha

sì refertato la presenza della problematica lombare e dei dolori ad essa

riconducibili, ma non si è espressa su come e quanto questi dolori possano

limitare la capacità lavorativa dell’assicurato in un’attività che tiene debitamente

conto dei limiti funzionali. A tal proposito, questo Tribunale ribadisce che i

dolori lombari di cui soffre il signor RI 1 sono stati tenuti in considerazione

dai dottori __________ e __________, i quali hanno comunque ammesso una

capacità lavorativa completa in attività adeguate (cfr. supra consid. 2.6.1.).

Ne consegue che neppure i

rapporti della signora __________ sono atti ad inficiare la fondatezza delle loro

conclusioni (cfr. supra consid. 2.6.1.).

2.6.3. Il

ricorrente rinvia al periodo di degenza presso la Clinica __________ di __________

(docc. 172 e 182 incarto AI), circostanza che, a suo modo di vedere, dovrebbe

inficiare l’accertamento della sua capacità lavorativa residua operato dai dottori

__________ e __________. È vero che, contestualmente ad un tentativo di

riabilitazione limitato alla spalla sinistra, il ricorrente ha soggiornato per

quattro settimane presso la citata clinica, senza però trarne grandi benefici

(doc. 177, pag. 433, doc. 179 e doc. 182, pag. 441 incarto AI). Il relativo

rapporto di uscita, datato 6 marzo 2019, non contiene tuttavia alcuna

indicazione circa la residua capacità lavorativa dell’assicurato, tanto meno

riferita alla problematica rachidea, di modo che non appare parimenti atto a

sminuire il valore probatorio attribuito alle certificazioni dei curanti in

questione.

Il ricorrente si appella

altresì alla “relazione medica del Dr. __________” (cfr. supra consid.

2.5.), riferendosi al rapporto dello specialista in neurochirurgia del 28

novembre 2017 (doc. 92 incarto AI). In tale rapporto – allestito a poco più di

due mesi dall’evento infortunistico – lo specialista sottolinea la natura

degenerativa dei disturbi lombari, osservando altresì che questi “peggiorano

con la deambulazione e regrediscono in posizione seduta”. Sempre con

riferimento ai dolori, lo specialista ha refertato una “grave sintomatologia

algica lamentata dal paziente”.

Ora, oltre a rilevare che il

rapporto del dr. __________ è stato allestito a poco più di due mesi

dall’infortunio (cfr. supra consid. 1.1.) e pertanto nella fase più acuta della

sintomatologia, si rammenta nuovamente che i dolori alla schiena del ricorrente

sono stati già considerati dai dottori __________ e __________ e

dall’amministrazione; essi non sono stati ritenuti tali da precludere l’impiego

del ricorrente in un’attività confacente. Il dr. __________ non si è del resto

pronunciato a proposito della capacità lavorativa residua dell’assicurato, ciò

che non sorprende visto che il suo rapporto è stato appunto allestito poco dopo

l’evento infortunistico.

In conclusione, il rapporto del

dr. __________ non fornisce alcun nuovo elemento di valutazione atto a

modificare l’accertamento dei dottori __________ e __________ circa la capacità

lavorativa residua dell’assicurato.

2.6.4. Davanti al TCA, l’assicurato

ha allegato il referto relativo all’esame di RMN lombo-sacrale del 15 giugno

2021 (doc. G1) che, a suo dire, “attesta in modo oggettivo i problemi già

evidenziati in fase di ricorso” (doc. VI, pag. 2), unitamente al

certificato 17 giugno 2021 del dott. __________ (doc. VIII+1).

Per quanto riguarda la RMN, la

radiologa ha refertato, tra l’altro, “segni di spondilosi.

Degenerazione/disidratazione degli ultimi due dischi intersomatici con

riduzione in altezza degli spazi intersomatici corrispondenti.”, in linea dunque

con la diagnosi precedente. Infatti, vi è un esplicito riferimento alla

diagnosi di spondilosi degenerativa (cfr. doc. G1), conformemente alla diagnosi

formulata, tra gli altri, dal dr. __________ (doc. 279 e 38 incarto AI). È

dunque a giusta ragione che il medico SMR, chiamato a prendere posizione sulle

nuove refertazioni prodotte dal ricorrente, ha ritenuto che “(…) l’attuale

esame RM conferma una situazione come da precedente valutazione dr. __________,

ossia presenza di alterazioni di tipo degenerativo (…). In questa

situazione confermo una esigibilità lavorativa per attività adatte, leggere

(…).” (doc. XII1).

Per quanto attiene al

certificato del dott. __________, questo specialista in ortopedia e

traumatologia presso l’Ospedale di __________, ha rilevato quanto segue:

" In base

alla visita effettuata e alla documentazione esibita risulta affetto da: […] Lombosciatalgia

bilaterale da spondiloartrosi rachide lombo-sacrale e protrusioni discali […] e

angioma soma;

Obiettivamente [con riferimento al rachide lombo-sacrale,

n.d.r.]: Algo-limitazione dei movimenti di flesso-estensione e rotazionali del

tronco con dolore irradiato sugli arti inferiori. Lasegue e Wassermann positivi.

ROT ipovalidi. Punti di Valleix positivi. Parestesie ai piedi.

Attualmente il paziente presenta:

Riduzione dell’autonomia posturale;

[…] lombosciatalgia bilaterale, con difficoltà al mantenimento

della stazione eretta protratta, e della deambulazione consentita per piccole

distanze;

Difficoltà nel salire e scendere le scale;

Difficoltà nell’espletare le normali attività della vita

quotidiana.” (cfr. doc. VIII+1)

Anche il dott. __________ ha dunque

evidenziato la problematica lombare ed i dolori ad essa associati. Ciò, a mente

dello specialista, comporta delle limitazioni nel mantenimento prolungato della

posizione eretta, nella deambulazione su lunghi tratti e nel salire e scendere

le scale.

Secondo questa Corte, il

contenuto della certificazione in questione non appare atto a generare dei

dubbi circa la fondatezza dei pareri dei dottori __________ e __________. Da

una parte, è pacifico che le attività esigibili, alternative a quella abituale

di minatore, dovranno ossequiare le limitazioni dettate dal danno alla salute.

D’altra parte, il dott. __________ ha sì elencato quali sono a suo avviso gli

impedimenti funzionali legati alla problematica interessante la colonna lombo-sacrale,

tuttavia egli non ha preteso che tale danno impedirebbe al ricorrente di

esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività idonea.

L’insorgente rinvia infine al rapporto relativo alla visita

di chiusura del 7 agosto 2020 compiuta dal medico __________ dell’__________, dr.

__________ (doc. 277, pag. 603 e segg. incarto AI; cfr. supra consid. 1.3.).

In quell’occasione, questo specialista in chirurgia ortopedica

e traumatologia ha così descritto lo status a livello del rachide:

" Cammina in modo fluido. […] Riduzione della curva

lordotica lombare, alla palpazione la muscolatura paravertebrale del tratto

lombare risulta decondizionata ed ipotonica. Dolori alla digito-pressione a

livello delle masse paravertebrali lombari. Nessun dolore irradiante, né nessun

segno per una radicolopatia. […] Dolenzia alla palpazione dei muscoli erector

spinae destra e sinistra. Nessuna dolenzia sopra il livello dei trocanteri.”

(doc. 277, pag. 606 e seg. incarto AI)

Trattandosi della capacità lavorativa, dopo aver definito molto

improbabile una ripresa dell’attività abituale a fronte dello stato della

spalla sinistra, il dr. __________ ha dichiarato l’assicurato abile al 100% in

attività adeguate ai limiti funzionali (doc. 277, pag. 607 e seg. incarto AI).

Tutto

ben considerato, nemmeno il referto del medico di circondario appare

suscettibile di validamente supportare le censure sollevate dall’insorgente,

nella misura in cui il dr. __________ non si è pronunciato in merito alla

capacità lavorativa tenuto conto della problematica interessante la colonna

lombare (e ciò per il motivo che è stato ritenuto estinto il nesso di causalità

naturale tra quest’ultima e l’infortunio assicurato).

In conclusione, dunque, nel caso di specie non vi sono

sufficienti elementi che permettono di discostarsi dagli accertamenti dei dottori

__________ e __________ (e, dunque, del medico SMR) circa la capacità

lavorativa residua dell’assicurato in attività che tengono conto dei suoi

limiti funzionali oggettivati.

Alla luce di quanto

precede, va ritenuto dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza che

il ricorrente sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività lavorativa confacente alle limitazioni dipendenti dal danno

riguardante la spalla sinistra e il rachide lombosacrale, senza che si riveli

necessario dare seguito alla richiesta ricorsuale tendente all’esecuzione di

una perizia giudiziaria.

2.7. Il ricorrente contesta la

valutazione economica operata dall’UAI in punto al salario posto alla base del

calcolo del reddito da valido (cfr. infra consid. 2.7.1. e seg.), al livello di

competenze applicabile qualora il reddito da valido dovesse essere stabilito in

base ai salari statistici (cfr. infra consid. 2.7.3.) e alla riduzione

percentuale operata sul reddito statistico da invalido (cfr. infra consid. 2.7.4.).

2.7.1. Giusta l’art. 16 LPGA, per

valutare il grado d’invalidità il reddito che l’assicurato invalido potrebbe

conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura

medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto

di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è

confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse

diventato invalido (reddito da valido).

Secondo la giurisprudenza

federale, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, cfr. STCA 35.2019.112 del 14 settembre

2020, consid. 2.2.2.), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza

preponderante come persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali

e delle circostanze personali. Tale reddito dev’essere determinato nel modo più

concreto possibile. Di regola, ci si baserà sull’ultimo reddito che la persona

assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all’evoluzione

dei salari, o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto

di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. STCA

32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.6.). Questo perché normalmente, in

base all’esperienza comune, la persona interessata avrebbe continuato la

precedente attività in assenza del danno alla salute (STF 9C_852/2018 del 5

marzo 2019, consid. 5.4.1.; DTF 139 V 28, consid. 3.3.2. e 129 V 222, consid.

4.3.1.). Le eccezioni al citato principio dell’esperienza comune sono – dal

profilo del grado probatorio – assoggettate al grado di verosimiglianza

preponderante (STF 8C_362/2014, consid. 5.2.3. con ulteriori rinvii

giurisprudenziali; RAMI 1993 no. U 168, pag. 97 e segg., consid. 5b; 4a, b).

Qualora l’ultimo salario

percepito fosse superiore alla media, esso può essere preso come base per

determinare il reddito da valido solo se, sempre secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, è accertato che l’assicurato lo avrebbe

percepito anche successivamente senza il danno alla salute (tra le altre: STF

8C_362/2014 del 25 giugno 2014, consid. 5.2.3 in fine,8C_671/2010 del 25

febbraio 20211, consid. 4.5.1.,9C_5/2009 del 16 luglio 2009, consid. 2.3. con

rinvii). Per poter determinarsi su tale questione, i tribunali devono valutare

tutte le circostanze del caso concreto (STF 8C_581/2020 e 8C_585/2020 del 3

febbraio 2021 consid. 6.3., pubblicata in SVR 7/2021, UV Nr. 26, p. 123 e segg.).

Inoltre, qualora l’ultimo salario percepito

presenti forti fluttuazioni in un arco temporale relativamente breve, ci si

dovrà basare sul reddito medio conseguito su una forchetta temporale più estesa

(STF 9C_14/2019 del 24 aprile 2019, consid. 2.2.2. con ulteriori rinvii

giurisprudenziali,8C_443/2018 del 30 gennaio 2019, consid. 2.1. con ulteriori

rinvii giurisprudenziali).

Per costante giurisprudenza

federale, qualora l’assicurato, come persona sana, non sarebbe stato più attivo

presso il suo precedente posto di lavoro, il reddito da valido va determinato sulla

base dei valori statistici (STF 8C_581/2020 e 8C_585/2020 succitata).

L’utilizzo dei valori salariali

statistici è quindi sussidiario, ovvero il ricorso a tali dati avverrà solo se

non è possibile determinare il reddito da valido e/o da invalido sulla base e

in conformità alle circostanze specifiche del singolo caso (DTF 142 V 178,

consid. 2.5.7. con ulteriori rinvii giurisprudenziali; STCA 35.2020.49 del 25

gennaio 2021 consid. 1.6.).

Il TF ha stabilito che per la

determinazione del salario statistico sono di principio applicabili i dati

salariali nazionali di cui alla tabella RSS TA1 (STFA U 75/03 del 12 ottobre

2006 e I 222/04 del 5 settembre 2006).

2.7.2. Nella presente fattispecie,

l’UAI ha determinato il reddito da invalido fondandosi su dati statistici, in

quanto l’assicurato al momento dell’infortunio era da tempo in disoccupazione

(cfr., al riguardo, le sentenze federali citate al consid. 6.3 della succitata

pronunzia 8C_581/2020 e 8C_585/2020).

Il ricorrente sostiene invece

che per il calcolo del reddito da valido l’UAI avrebbe dovuto basarsi sul

salario medio concretamente percepito durante i cinque anni precedenti la

disoccupazione – come da decisione dell’__________ (cfr. supra consid. 2.6.) –

e non sui salari statistici.

In effetti, a suo modo di

vedere, egli avrebbe “(…) con grado elevato di verosimiglianza

preponderante, in modo attendibile in relazione alle sue capacità

professionali” continuato a svolgere senza il danno alla salute lo stesso

lavoro percependo addirittura un salario maggiorato, sia per esperienza, sia

per l’evoluzione del salario in sé stesso.” (doc. XIV).

A questo proposito, il TCA

ricorda che effettivamente in una sentenza 8C_227/2019 del 13 settembre 2019 il

Tribunale federale, contrariamente all’assicuratore contro gli infortuni e a

questa Corte, ha ritenuto corretto non applicare i salari statistici nel caso

di un assicurato che aveva perso il proprio impiego.

In tale giudizio, la Corte

federale si è chinata sulla questione di sapere se per la determinazione del

reddito da valido di un lancista-minatore rimasto vittima di due infortuni nel

2014 e nel 2015 in costanza di rapporto di lavoro e di un terzo nel gennaio

2017, durante il successivo periodo di disoccupazione seguito dalla disdetta

del contratto (chiusura del cantiere nel gennaio 2016), andassero applicati i

dati statistici o se si dovesse invece basarsi sui precedenti salari percepiti

dall’assicurato (consid. 3.1. e seg.), giacché, senza l’infortunio, egli

avrebbe continuato a percepire il salario precedente.

L’Alta Corte ha dapprima

rammentato che nella determinazione del reddito da valido “bisogna chiedersi

quale sia il reddito ipotetico che la persona assicurata avrebbe raggiunto più

probabilmente senza il danno alla salute. Questo può sovrapporsi al salario

presumibilmente guadagnato da una persona in piena salute, ma soltanto se non

si presentano altre circostanze, indipendenti dall’infortunio, che potrebbero diminuire

tale importo.” (consid. 4.2. con riferimenti).

Considerandi

Il TF ha poi rilevato quanto

segue:

" (…).

4.3

Effettivamente risulta che dal conto AVS del ricorrente nel periodo

1991-2013 si desume un guadagno medio di fr. 98'887.- e negli ultimi anni degli

importi di fr. 116'647.- nel 2009, di fr. 124'703.- nel 2010, di fr. 127'703.-

nel 2011, fr. 107'473.- nel 2012 e fr. 116'032.- nel 2013. Rispetto al salario

statistico adottato di fr. 73'504.-, il guadagno medio dal 1991 è superiore di

quasi il 35% (se si considerassero soltanto gli ultimi anni, lo scarto sarebbe

ancora maggiore, nell'anno 2013 è addirittura del 58%). Certo, il cantiere

B.________ è stato chiuso, ma la Corte cantonale non constata che egli senza

l'infortunio avrebbe smesso l'attività di lancista-minatore. Anzi, in base alla

dichiarazione del 19 settembre 2014, peraltro non contestata dall'assicuratore,

il ricorrente ha iniziato a lavorare nei tunnel dal 1987 ed è giunto fino a

essere caposquadra (assistente). Ha esercitato per diversi datori di lavoro la

sua attività in Spagna, Germania e in Italia per poi tornare in Svizzera per la

formazione del tunnel ferroviario di base del S. Gottardo (traforo da Bodio

alla Buzza di Biasca). Ha poi proseguito l'attività tra Bodio e Faido,

proseguendo fino a Sedrun. Consapevole che i lavori stavano giungendo al

termine, l'assicurato si è mosso in anticipo cercando lavoro presso C.________,

sapendo che a Sigirino si stava aprendo il nuovo cantiere del tunnel

ferroviario di base del Ceneri. In seguito alla più che ventennale esperienza

del ricorrente nel settore, non si può fare astrazione della circostanza che il

salario percepito precedentemente fosse manifestamente più elevato. Tenuto

conto della circostanza che il reddito da valido deve essere calcolato nel modo

più concreto (consid. 4.1), è più corretto, sotto il profilo della

verosimiglianza preponderante, riferirsi un salario più elevato come negli anni

precedenti, piuttosto che applicare il salario statistico scelto dalla Corte

cantonale (sentenza 8C_759/2017 consid. 3.1, cfr. anche per esempio sentenza

8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.2). Tuttavia, l'assicuratore sin

dall'inizio è partito dal presupposto che nel caso concreto andasse determinato

facendo capo a dati statistici (valutazione del 24 luglio 2018). Non compete al

Tribunale federale come prima e unica istanza procedere a eventuali assunzioni

di prova e rivalutare il caso. La Corte cantonale dovrà quindi provvedere a

istruire tale aspetto.”

Nella successiva STCA

35.2019.113

del 24 ottobre 2019, con l’accordo delle parti, il TCA ha

riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 38% considerando un

reddito da valido di fr. 98'887 e un reddito da invalido di fr. 60'952, rimasto

incontestato.

In una sentenza

35.2019.112

del 14 settembre 2020, chiamato in particolare a stabilire il

reddito da valido di un minatore-jumbista vittima di un infortunio allorquando

si trovava ancora alle dipendenze del suo ex datore di lavoro, il TCA è

pervenuto alla conclusione che, senza il danno alla salute, l’assicurato

avrebbe continuato a esercitare la sua precedente attività professionale. In

questo senso, è stato giudicato determinante il fatto che l’assicurato aveva

praticamente sempre svolto la professione di minatore, che al momento in cui è

rimasto vittima dell’evento traumatico era ancora in essere un contratto con

un’agenzia di lavoro interinale che l’aveva collocato presso una ditta

impegnata a quel momento sul cantiere della costruenda galleria ferroviaria di

Maroggia e che la documentazione prodotta comprovava che, nell’anno in cui è

nato il potenziale diritto alla rendita, l’insorgente aveva cercato di

riprendere il lavoro di minatore, non riuscendovi a causa del danno alla salute

infortunistico. Gli atti sono quindi stati rinviati all’amministrazione

affinché determinasse di nuovo l’entità del reddito senza invalidità, tenuto

conto delle considerazioni espresse nel giudizio.

In un’altra pronunzia

35.2020.49

del 25 gennaio 2021, riguardante un minatore macchinista che, al

momento in cui è rimasto vittima d’infortunio (aprile 2005), era impegnato sul

cantiere di Alptransit e che, proprio a causa del danno alla salute, non è più stato

in grado di riprendere l’esercizio della sua abituale professione, questo

Tribunale ha accertato che, anche senza l’infortunio, al momento della nascita

del potenziale diritto alla rendita (2017), egli non si sarebbe più trovato

alle dipendenze del suo ex datore di lavoro (dal 2016, terminato il cantiere in

questione, la ditta non aveva infatti più impiegato dipendenti). Ritenuto che

non era contestato che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe

comunque continuato a lavorare nel campo della costruzione di gallerie e che i

dati salariali statistici relativi al settore delle costruzioni, utilizzati

dall’assicuratore convenuto per determinare il reddito da valido, non erano

sufficientemente rappresentativi di quelle che sono le peculiarità retributive proprie

allo specifico settore dei lavori in sotterraneo, il TCA ha stabilito che quel

reddito avrebbe dovuto essere fissato in applicazione del CNM e meglio delle

norme previste dalla Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo

(Appendice 12). Gli atti sono quindi stati rinviati all’amministrazione

affinché determinasse nuovamente il reddito da valido conformemente alle

considerazioni espresse in sentenza.

2.7.3

Chiamato a pronunciarsi nel

caso concreto, questo Tribunale ricorda innanzitutto che per costante

giurisprudenza l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla

valutazione dell’invalidità operata dall’assicurazione contro gli infortuni e

viceversa (tra le altre, cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011, consid. 3.2.;

STF 9C_594/2016 del 18 novembre 2016, consid. 2.4.; STF 8C_19/2021 del 27

aprile 2021, consid. 6.; cfr. STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid.

2.6

; STCA 32.2020.25 del 2 ottobre 2020, consid. 2.6. e STCA 35.2020.51 dell’8

febbraio 2021, consid. 2.5.).

Ne consegue che il grado

d’invalidità calcolato dalla __________ non è vincolante per l’UAI e

quest’ultimo può procedere autonomamente in tal senso.

Secondo il TCA a ragione

l’amministrazione ha applicato i dati statistici e non ha considerato la media

dei salari che l’assicurato aveva conseguito lavorando come minatore.

Al riguardo, va

innanzitutto ricordato che RI 1 aveva ricevuto la disdetta dall’ultimo datore

di lavoro il 25 gennaio 2016 con effetto al 31 marzo 2016. Tale decisione era “…

da ricondurre alla fine della fase di lavoro continuo nella tratta __________

(del __________, n.d.r.), che impone una diversa modalità di lavoro e

l’impossibilità di garantire ulteriormente l’impiego.” (doc. 315 incarto AI;

cfr. anche doc. 316, pag. 717 incarto AI). Un impiego del ricorrente presso il

suo precedente datore di lavoro non entrava quindi più in considerazione.

Inoltre, da aprile 2016 (doc.

316.

incarto AI) fino all’infortunio del 14 settembre 2017 (cfr. supra consid.

1.1

), dunque per ben 18 mesi, il ricorrente è rimasto in disoccupazione. Ora, se

il fatto di essere stato al beneficio dell’assicurazione contro la

disoccupazione al momento dell’infortunio non costituisce, di per sé, una

circostanza sufficiente per discostarsi dall’applicazione del salario

effettivamente percepito prima della disoccupazione in favore dei dati

statistici (cfr. STF 8C_227/2019 del 13 settembre 2019; cfr. anche STCA 35.2019.112

del 14 settembre 2020 consid. 2.2.5.), ulteriori elementi risultano in questo

caso determinanti.

L’amministrazione ha

giustamente rilevato che l’assicurato non ha effettuato delle ricerche di

lavoro mentre svolgeva l’attività abituale (doc. 52 pag. 174 incarto AI:

“L’assicurato ha potuto documentare di aver svolto delle ricerche di lavoro

mentre svolgeva l’attività abituale. No” – il corsivo è del redattore),

pur sapendo che i lavori del __________ relativi alla tratta __________ della __________

stavano giungendo al termine, ciò che rendeva precaria la sua situazione lavorativa.

Durante il periodo di disoccupazione egli ha peraltro beneficiato di un

programma d’integrazione professionale, ma non nella sua precedente attività di

minatore: “Dal 1° aprile 2016, alla chiusura dei cantieri, ho perso la mia

occupazione e quindi ho dovuto annunciarmi alla Cassa disoccupazione __________

di __________. Sono stato impiegato per tre mesi in un programma occupazionale

transitorio presso il __________. Non ho più svolto altre mansioni

professionali durante questo periodo.” (doc. 97, pag. 289 incarto AI).

D’altro canto, dalla

documentazione che il TCA ha richiamato in corso di causa, specificatamente da

quella che è stata prodotta dall’URC di __________ (cfr. allegati al doc. XXII),

si evince che durante il periodo quadro 2016-2018 (per la precisione da aprile

2016.

ad agosto 2017) le ricerche di lavoro compiute dall’assicurato sono state quasi

esclusivamente rivolte a imprese attive in Ticino nell’ambito dell’edilizia ordinaria

(non sotterranea; soltanto la ricerca effettuata il 15 maggio 2017 ha

riguardato un’impresa – __________ – che si occupa [anche] della costruzione di

__________).

È vero che, a margine del

colloquio di consulenza del 20 luglio 2016, il ricorrente ha dichiarato di volersi

muovere “… anche oltre Gottardo alla ricerca di cantieri adeguati alle attività

per cui si propongono sostanzialmente lavori in galleria” (in questo senso, si

veda pure il verbale del 16 settembre 2016), ma poi alle intenzioni non hanno

fatto seguito i fatti.

Del resto, non può neppure essere

ignorato che in base al “piano di azione” concordato nell’aprile 2016 con il

consulente del personale URC, le professioni ricercate dall’insorgente erano

quelle di “macchinista edili, operaio edile, capo squadra, camionista, aiuto di

magazzino” e dunque non specificatamente quella di minatore (si veda pure il

piano di azione concordato il 6 giugno 2016).

Dal CV dell’assicurato emerge

inoltre che il suo impiego in Svizzera è pressoché integralmente riconducibile

alla realizzazione di un progetto di interesse (trans)nazionale su base

pluriennale, nello specifico __________ (doc. G3), ragione per cui la sua

occupazione in Ticino era limitata a tale progetto, con tutte le peculiarità

del caso (ad esempio circa l’assunzione, la garanzia di avere un cantiere in

essere per diversi anni, condizioni salariali al di sopra della media

nonostante non disponga di qualifiche, ecc.).

Conformemente alla giurisprudenza

federale che impone di considerare tutte le circostanze personali del singolo

caso (STF 8C_227/2019 del 13 settembre 2019 consid. 4.2.), in concreto – e

contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – non si può dunque concludere

che senza il danno alla salute il signor Vona avrebbe continuato a svolgere la

sua precedente attività di minatore. Anzi, secondo il TCA, è con

verosimiglianza preponderante vero proprio il contrario. È dunque a giusta

ragione che per determinare il reddito da valido l’amministrazione ha applicato

i salari statistici in luogo del salario concretamente percepito nel periodo

antecedente la disoccupazione dell’assicurato. Tale agire risulta corretto.

2.7.4

Il ricorrente asserisce che,

anche nella denegata ipotesi in cui per il reddito da valido venisse applicato

il salario statistico, contrariamente a quanto indicato dall’UAI non sarebbe

applicabile il livello di competenze “2” ma il “4”, subordinatamente il “3”,

siccome “era necessario in prima istanza che fosse pronto a risolvere

situazioni complesse soprattutto nel campo della sicurezza sul lavoro e in

tutti i livelli attivi durante il suo turno.” In tal senso, l’insorgente

rinvia ai conteggi di salario nei quali è indicata la “classe Q” (doc. G2). Ora,

nel CNL settoriale i salari minimi sono regolati sulla base di classi salariali

(doc. H1) e la “classe Q” corrisponde a quella dei lavoratori diplomati, posti

appena prima dei capi (“classe V”).

Da tale circostanza il

ricorrente desume il diritto all’applicazione, per determinare il reddito da

valido, di un livello di competenze superiore al “2”. Inoltre, a supporto della

sua tesi, il ricorrente rinvia anche al CV (doc. G3) che, a suo avviso,

confermerebbe l’assolvimento di un corso specialistico per la sicurezza sul

lavoro, ciò che, unitamente agli altri corsi indicati nel CV, “mostrano una

specializzazione adatta a risolvere questioni complesse soprattutto in fase di

turnistica.” (doc. VI, pag. 2).

A proposito della questione di

sapere se, ai fini della determinazione del reddito da valido, vada applicato

il livello di competenze “2” (come sostiene l’UAI) oppure livelli di competenze

superiori (come pretende l’insorgente), questo Tribunale ricorda che, a partire

dalla 10.a edizione della RSS (RSS 2012) gli impieghi sono classificati per

professione in funzione del tipo di lavoro che è generalmente eseguito.

L’accento è pertanto posto sul genere di attività che la persona interessata è

in grado di svolgere in funzione delle sue qualifiche (livello delle sue

competenze) e non più sulle qualifiche in quanto tali. Sono dunque stati

definiti quattro livelli di competenza in funzione di nove gruppi di

professioni e del tipo di lavoro, della formazione necessaria per praticare la

professione e dell’esperienza professionale (cfr. tabella TA 1_skill_level

della RSS 2012; DTF 142 V 178, consid. 2.5.3. e segg.). Il livello 1 è

il più basso e corrisponde alle mansioni fisiche e manuali semplici, mentre il livello

4.

è il più elevato e raggruppa le attività che richiedono la risoluzione di

problemi compositi e l’assunzione di decisioni complesse, che presuppongono

un’ampia conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico (ne fanno parte,

ad esempio, i direttori, i quadri di direzione e i gerenti, come pure le

professioni intellettuali e scientifiche). Tra questi due estremi figurano le

professioni dette intermedie (livelli di competenza 2 e 3). Il livello 3

implica delle attività pratiche complesse che necessitano ampie conoscenze in

un ambito specifico (in particolare, i tecnici, i supervisori, gli intermediari

o il personale infermieristico). Il livello 2 si riferisce alle attività

pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione dei dati e

l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche,

i servizi di sicurezza e la guida di veicoli (cfr. STF 9C_370/2019 del 10

luglio 2019, consid. 4.1. con ulteriori rinvii giurisprudenziali).

A proposito delle qualifiche

dell’insorgente, il TCA constata che egli ha terminato la propria formazione

scolastica nel 1986 ottenendo la licenza di terza media. Egli ha dichiarato di

aver frequentato una scuola per divenire elettrotecnico, senza tuttavia

ottenere il relativo attestato. Successivamente, l’assicurato è stato abilitato

quale guardia giurata con porto d’armi.

L’esperienza professionale di RI

1.

nel settore dell’edilizia (galleria) ha avuto inizio in Italia nel 1992 ed è

terminata nel 2016 in Ticino con la conclusione del cantiere della __________

della __________ (doc. G3; doc. 97, pag. 289 incarto AI).

Il ricorrente non dispone di

alcun attestato professionale, federale o estero, nel settore delle costruzioni

(doc. 43, pag. 152, doc. 97, pag. 289, doc. 287, pag. 634 incarto AI; cfr. anche

doc. 35, pag. 108 incarto AI).

Sempre con riferimento al CV, il

TCA rileva che ad eccezione della licenza di condurre per carrelli telescopici

ottenuta nel 2012, tutti i corsi di formazione e aggiornamento frequentati dal

ricorrente sono terminati senza il conferimento di alcun diploma che andasse

oltre la semplice attestazione di frequenza/partecipazione (cfr. doc. G3).

La frequentazione di corsi non

configura circostanza sufficiente per poter concludere che il mansionario del

ricorrente comprendeva attività ordinarie complesse che avrebbero potuto giustificare

un livello di competenze superiore al “2”. D’altronde, contestualmente

all’opposizione 6 novembre 2020 alla decisione formale dell’__________, il

ricorrente medesimo si era limitato prudenzialmente a chiedere,

alternativamente all’applicazione del salario medio conseguito precedentemente

al periodo di disoccupazione, la collocazione nel livello di competenze “3” e

non del “4” (doc. 287, pag. 634 incarto AI).

Ne consegue che RI 1 non

dispone di alcuna qualifica professionale specialistica e, contrariamente a

quanto da lui asserito, dal CV non emerge nulla che certifichi che egli

rappresentava un punto di riferimento per la risoluzione “di questioni

complesse soprattutto in fase di turnistica” (doc. VI, pag. 2).

Occorre ora determinare in cosa

consisteva effettivamente l’attività del ricorrente. In proposito, l’assicurato

ha asserito che dal 2010 al 2016 era “caposquadra, assistente e responsabile

della sicurezza all’interno della galleria”, precisando comunque che “quando mi

ero annunciato alla cassa disoccupazione avevo notificato l’attività di

conduttore macchine edili (escavatore, pala gommata).” (doc. 97, pag.

289.

incarto AI).

Bisogna innanzitutto precisare

che con la dicitura “caposquadra” è da intendere un assistente (cfr. STF 8C_227/2019

del 13 settembre 2019 consid. 4.3.). In secondo luogo, giova riproporre il

tenore di quanto dichiarato dall’ultimo datore di lavoro del ricorrente

chiamato a esprimersi circa il mansionario di quest’ultimo: “operatore

macchine: la sua mansione è quella di operatore della macchina. Per il 60-70%

del suo turno utilizza Mezzi per il trasporto degli inerti, rocce ecc. Per il

restante periodo di tempo del turno (…) rimane a disposizione della squadra per

le normali attività di avanzamento come: spostamento tubazioni impianti aria ed

acqua, trasporto spritz-beton con autobetoniera dall’impianto di betonaggio al

fronte.” (doc. 11, pag. 38 incarto AI). La dichiarazione del precedente

datore di lavoro, dunque, non fa alcun accenno a ruoli di responsabilità che

prevedono la risoluzione di questioni complesse in ambito di turnistica e

sicurezza. Secondo questo Tribunale, dal profilo probatorio, occorre attribuire

un peso maggiore alle dichiarazioni dell’ultimo datore di lavoro rispetto alle

allegazioni di parte dell’insorgente, dichiarazioni che meglio si conciliano

con l’assenza di qualifiche professionali specialistiche.

Per quanto attiene invece al

rinvio al CNL settoriale e all’indicazione “classe Q” sui conteggi di salario, va

rilevato che quella categoria salariale comprende i “lavoratori diplomati (…)

in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPSA (attestato

federale di capacità o attestato estero equipollente) e con almeno 3

anni di attività su cantieri (…).” (doc. H2). L’attribuzione alla classe

salariale “Q” è quindi direttamente legata al livello di formazione

professionale, non al mansionario, come rettamente rilevato dall’UAI (cfr. doc.

XVI, pag. 2). Siccome la giurisprudenza federale suevocata pone l’accento

sull’attività effettivamente svolta, declassando le qualifiche professionali in

quanto tali a degli indicatori funzionali, già per questo motivo l’indicazione

della “classe Q” risulta in casu inconferente. Peraltro, l’indicazione

“classe Q” risulta quantomeno equivoca, siccome lo stesso ricorrente, come

accennato in precedenza, ammette di non disporre di alcuna certificazione

professionale.

Visto quanto precede e

considerando la giurisprudenza federale suevocata, secondo questa Corte,

l’applicazione del livello di competenze “2”, comprendente attività pratiche

come, tra le altre, l’utilizzo di macchinari e i trasporti, appare corretta, in

quanto è l’unico conforme a quanto emerge dalla documentazione agli atti (tra

gli altri: docc. G2 e G3; doc. 35, pag. 109, doc. 97, pag. 289 e doc 317

incarto AI). In effetti, fatta astrazione dalle allegazioni – non

sufficientemente sostanziate – del ricorrente e contestate dall’amministrazione,

le attività che egli svolgeva non erano generalmente di una complessità tale da

necessitare ampie conoscenze in un ambito specifico, ciò che avrebbe potuto

giustificare l’applicazione del livello di competenze “3” (applicabile ad

esempio ai tecnici, infermieri, ecc.). Alla luce di quanto appena rilevato,

l’applicazione del livello di competenze “4” in concreto non entra neppure in

linea di conto.

Di conseguenza, è a giusta

ragione che l’UAI si è basato sui dati salariali statistici per determinare il

reddito da valido, applicando il livello di competenze “2”.

Esso ammonta pertanto a

fr. 74'542.65, cosi come stabilito dall’amministrazione (cfr. supra, consid.

1.5

).

2.7.5

Il reddito da invalido è

determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell’interessato, a condizione però che quest’ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall’attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale (“Soziallohn”). Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l’assicurato non ha intrapreso un’attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere desunto dai

rilevamenti statistici ufficiali editi dall’Ufficio federale di statistica (DTF

126.

V 75, consid. 3b/aa e seg. con ulteriori rinvii giurisprudenziali). In tal

senso, la giurisprudenza federale ha sancito che sono esclusivamente

applicabili i dati salariali nazionali della tabella TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari elaborata dall’Ufficio federale di statistica (STFA 12

ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

Trattandosi del reddito da

invalido ritenuto dall’UAI (fr. 54'689.11; cfr. supra, consid. 1.5.), va

rilevato che l’insorgente ne contesta l’ammontare limitatamente all’entità

della riduzione sociale applicata (20%). Il TCA può pertanto limitare il

proprio esame a questo solo aspetto.

A tal proposito, va

ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Il TF ha inoltre precisato

che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante

in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr.

sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2).

Con sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013, la Corte federale ha infine confermato il principio posto

dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite

l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più

frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero

difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede

giudiziaria (consid. 5.4.). Questa giurisprudenza è stata confermata anche

nella STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.6.

Nella concreta evenienza,

con la decisione impugnata, l’UAI ha operato una riduzione del 20% sul reddito

statistico da invalido, e meglio 8% poiché l’assicurato è in grado di svolgere

soltanto delle attività leggere e 12% per, non meglio precisati, “svantaggi

salariali derivanti da contingenze particolari” (cfr. doc. 51 e 54).

Con la propria

impugnativa, il ricorrente pretende invece che gli venga riconosciuta una

deduzione del 25% (cfr. doc. I).

Chiamato ora a

pronunciarsi in proposito, il TCA ritiene che la pretesa decurtazione del 25%

del reddito statistico da invalido, sia priva di fondamento, posto che già la

riduzione decisa dall’amministrazione (20%) appare come generosa. In effetti,

secondo la più recente

giurisprudenza federale (cfr., ad esempio, la STF 8C_9/2020 del 10 giugno 2020

commentata da A. Bernasconi in SZS/RSAS 2021 pag. 49), una riduzione dettata

dagli impedimenti fisici si giustifica soltanto se, anche su un mercato del

lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla

persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente

ampio di attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del

9.

luglio 2019 consid. 5.2.2 e i riferimenti ivi citati).

Nel caso di specie, dalla

documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute interessante la

spalla sinistra e il rachide lombo-sacrale, l’assicurato sarebbe ancora

in grado di svolgere, senza limiti di tempo o di rendimento, attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi, da

svolgere al di sotto del piano orizzontale.

Ora, tenuto conto

dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il ricorrente

beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora

sufficientemente ampio, motivo per il quale l’UAI non avrebbe in realtà dovuto

applicare alcuna decurtazione a tale titolo.

In questo contesto, è

ancora utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a

svolgere lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito

ipotetico da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto

dei lavori leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione

supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di

qualifica 1, già un gran numero di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017

del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e riferimenti).

2.8

Raffrontando il reddito da

valido di fr. 74'542.65 con quello da invalido di fr. 54'689.11, si ottiene un

grado d’invalidità (arrotondato) del 27% che non dà diritto a una rendita.

Ne segue che il ricorso va

respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

2.9

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di

ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza,

le spese per complessivi fr. 500 vanno poste a carico dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti