Lexipedia

Decisione

32.2021.67

Rifiuto di una rendita, non presentando assicurato un grado AI pensionabile. Valutazione incapacità lavorativa e calcolo grado AI confermate. Corretto l’uso dei salari statistici, del livello di competenze e la riduzione percentuale. Nessuna violazione del diritto di essere sentito

7 marzo 2022Italiano62 min

resto accertato anche in ambito LAINF (si vedano inoltre i precedenti giurisprudenziali,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.67

jv/MM/gm

Lugano

7 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry,

vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 maggio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 13 aprile 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1972 e da

ultimo attivo quale minatore, è incorso in un infortunio non professionale il

14 settembre 2017, allorché beneficiava di prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione (tra gli altri: cfr. docc. 39, 97, 100 e 316 incarto

AI).

1.2. Il 19 marzo 2018 RI 1 ha

presentato domanda di prestazioni AI (doc. 1 incarto AI) ed il __________ ha

comunicato all’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito: UAI) di essere il

rappresentante dell’assicurato (docc. 8 e 9 incarto AI).

1.3. L’UAI ha richiamato l’incarto

LAINF (doc. 13, cfr. anche doc. 47 incarto AI) ed il medico SMR ha chiesto ai

medici curanti, dr.ssa __________ e dr. __________ di formulare le rispettive

diagnosi, poi confluite nel rapporto finale SMR (doc. 39). Dopo aver fatto

proprie le conclusioni di cui al rapporto finale SMR, con progetto di decisione

del 16 ottobre 2020 (doc. F, doc. 41 incarto AI), ha accertato un’incapacità

lavorativa completa dal 14 settembre 2017 (data dell’infortunio) al 6 agosto

2020 (ovvero il giorno precedente alla visita di chiusura del medico __________

che ha accertato un’abilità lavorativa completa in attività adeguate, cfr. doc.

277, pag. 607 incarto AI), prospettando una rendita intera con grado AI del

100% dal 1. settembre 2018, alla scadenza dell’anno d’attesa giusta l’art. 28

LAI, fino al 30 novembre 2020 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di

salute giusta l’art. 88a cpv. 1 OAI).

Per il periodo successivo,

sulla base dei dati salariali pubblicati periodicamente dall’Ufficio federale

di statistica, l’UAI ha determinato un reddito da valido di fr. 69'347.-- ed un

reddito da invalido di fr. 64'024 (ovvero fr. 67'394.-- a cui è stata applicata

una riduzione sociale del 5% per attività leggere e svantaggi salariali

derivanti da contingenze particolari). Dal confronto dei redditi ex art. 16

LPGA è risultato un grado d’invalidità non pensionabile dell’8% (doc. 41

incarto AI).

1.4. A titolo di osservazioni al

progetto di decisione (doc. 49 incarto AI), l’assicurato ha inviato all’UAI la

decisione formale 21 dicembre 2020 (doc. 48, doc. 303, pag. 662 incarto AI) mediante

la quale l’__________, vista l’opposizione interposta dall’assicurato, ha

annullato e sostituito la sua precedente decisione.

Per determinarsi circa il

diritto dell’assicurato a una rendita, l’assicuratore contro gli infortuni ha stabilito

il reddito da valido (sulla base della media dei redditi ottenuti

dall’assicurato nei cinque anni antecedenti la disoccupazione e rivalutati

nominalmente al 2020) in fr. 116'600.-- (doc. 295, pag. 650, docc. 298 e 299

incarto AI), mentre per il reddito da invalido si è basato sui dati salariali statistici

(tabella RSS TA1_tirage_skill_level del 2018, livello di competenza 1, uomini, media

totale, adeguamento al 2020), ottenendo un valore di fr. 69'265.47, non

ritenendo peraltro giustificato applicare alcuna riduzione sociale in

considerazione delle “relativamente blande limitazioni funzionali” (doc.

299, pag. 655, doc. 300, doc. 303, pag. 663 incarto AI).

Operando il confronto dei

redditi, l’__________ ha determinato un grado d’invalidità del 41%

(arrotondato) (doc. 299, pag. 655, doc. 300 e doc. 303, pag. 662 e seg. incarto

AI).

Sulla base di questa

decisione l’assicurato ha chiesto all’UAI “una revisione del progetto

[di decisione, n.d.r.] e che venga attribuita una rendita almeno al 40%”

(doc. 49 incarto AI).

1.5. Preso atto delle osservazioni

al progetto di decisione, l’UAI ha modificato come segue il calcolo della

perdita di guadagno, facendo sempre capo ai dati salariali statistici.

Il reddito da valido è stato fissato

in fr. 74'542.65 (in applicazione della tabella RSS TA1_tirage_skill_level del

2018, livello di competenze 2, uomini, categoria 41-43 [“Costruzioni”], adeguamento

al 2019), quello da invalido in fr. 68'361.39. Quest’ultimo, ridotto del 20% (8%

per attività leggere e 12% per svantaggi salariali derivanti da contingenze

particolari), si eleva a fr. 54'689.11.

Operando il confronto dei

redditi ex art. 16 LPGA, l’UAI ha fissato un grado d’invalidità arrotondato al

27% (docc. 51-54 incarto AI).

Stante ciò, con decisione del

13 aprile 2021, l’UAI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera limitatamente

al periodo 1. settembre 2018 - 30 novembre 2020, ribadendo che a partire dal 1°

dicembre 2020 l’assicurato non avrebbe più diritto alla rendita essendo il suo

grado d’invalidità inferiore al 40% (doc. B, doc. 56 incarto AI).

1.6. L’assicurato, rappresentato

dal sindacato RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 13

aprile 2021, postulandone l’annullamento e il riconoscimento di “una rendita

pari al 56%”, oltre a un approfondimento “del problema del rachide

lombare” che potrebbe comportare un grado d’invalidità anche superiore al

56% richiesto (doc. I, petitum).

Il ricorrente contesta la

valutazione medica della capacità lavorativa residua, evidenziando in

particolare il mancato approfondimento della problematica interessante la schiena,

così come un errato calcolo del grado d’invalidità, segnatamente

un’insufficiente riduzione percentuale del reddito da invalido.

Dal profilo formale, egli

sostiene che il suo diritto di essere sentito sarebbe stato violato (doc. I,

pag. 4 e seg.).

1.7. Con la risposta di causa,

l’UAI – in sintesi – ha confermato la correttezza della decisione impugnata, facendo

valere che il diritto di essere sentito è stato rispettato in quanto

l’assicurato si è espresso dopo l’emanazione del progetto di decisione del 16

ottobre 2020, che dal profilo medico l’interessato non ha prodotto alcun nuovo

elemento oggettivo atto a inficiare le refertazioni mediche alla base del

provvedimento e che la valutazione economica effettuata (ivi inclusa la

percentuale di riduzione sociale) corrisponde a quanto previsto dalla

giurisprudenza federale. L’UAI ha pertanto chiesto la conferma della decisione

impugnata e, conseguentemente, la reiezione dell’impugnativa (doc. IV).

1.8. Con scritto del 17 giugno

2021 (doc. VI), il ricorrente ha presentato nuovi mezzi di prova (doc. G) che,

a suo dire, supporterebbero le censure sollevate con il ricorso. La

documentazione consiste in un esame di RMN della colonna lombo-sacrale del 15

giugno 2021 (doc. G1), nei conteggi di salario dell’ultimo datore di lavoro (aprile

2015 - marzo 2016) (doc. G2) e nel CV dell’assicurato aggiornato al 2020 (doc.

G3). Con un ulteriore scritto del 21 giugno 2021 (doc. VIII+1), il ricorrente

ha prodotto un certificato del dott. __________, allestito a seguito della RMN

del 15 giugno 2021 (doc. H).

1.9. Con scritto del 9 luglio 2021,

dopo aver sottoposto la nuova documentazione al medico SMR, l’UAI ha ribadito

la correttezza dell’apprezzamento della capacità lavorativa residua, come pure

la propria posizione circa la valutazione economica (doc. XII+1).

1.10. In un successivo scambio di allegati,

il ricorrente ha ribadito che, dal profilo economico, l’UAI avrebbe dovuto fondarsi

sul salario percepito prima del periodo di disoccupazione e che, in ogni caso,

il livello di competenze applicato è “contestabile”, rinviando al CNL

settoriale. Inoltre, con riferimento al rapporto del dott. __________ (cfr.

supra, consid. 1.8.), il ricorrente sostiene vi siano elementi medici obiettivi

che compromettono la sua restante capacità lavorativa, ragione per cui essa non

può essere del 100%, ribadendo altresì la propria richiesta di una riduzione del

reddito statistico da invalido del 25%, in luogo del 20% concessa (doc. XIV).

Dal canto suo, l’UAI ha fatto

valere che non vi sono validi motivi per inserire il ricorrente in un livello

di competenze superiore rispetto a quello da esso considerato e che non vi è

ragione di discostarsi dalla valutazione medica della capacità lavorativa

residua operata da __________ e SMR (doc. XVI).

1.11. In data 17 gennaio 2022,

questa Corte ha richiamato dalla Cassa disoccupazione __________ di __________ e

dall’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ l’intero incarto

riguardante il ricorrente (doc. XVIII e doc. XX).

La documentazione è

pervenuta, rispettivamente, il 20 e il 28 gennaio 2022 (doc. XIX e doc. XXII).

Le parti, alle quali è

stato concesso di prenderne visione e di formulare delle osservazioni, sono

rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Dal profilo formale, viene

invocata una violazione del diritto di essere sentito in quanto né il preavviso

di decisione né la decisione del 13 aprile 2021 dell’UAI, mediante i quali il

grado d’invalidità è stato portato al 27%, non sarebbero stati intimati né

all’assicurato né al suo rappresentante (doc. I, p. 3 s. e doc. XIV, p. 2).

Da parte sua,

l’amministrazione respinge la censura, sostenendo che il diritto di essere

sentito sarebbe stato “… rispettato come da disposizioni legali in materia,

consentendo all’assicurato di esprimersi dopo l’emanazione del preavviso

16.10.2020.” (doc. IV, p. 2).

Per l'art. 29 cpv. 2 Cost., le parti hanno diritto di essere

sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima,

indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento

del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid.

5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di

essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato

comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una

decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,

segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli

ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi

esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla

decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla

procedura comprende tutte le facoltà, che devono essere concesse a una parte,

in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua

tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di

essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla

procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è

possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo

diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3

pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; 132 V

368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Va rammentato che una violazione del diritto di essere

sentito è sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a

un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul

diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso

laddove l'assicurato ha potuto comprendere la portata della decisione formale e

impugnare la successiva decisione su opposizione, confrontarsi con il suo

contenuto e proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad

un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201

consid. 2.2). Il TCA dispone in effetti di un pieno potere di esame in tal

senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012 consid. 2.3) e, in applicazione del

principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il

chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Chiamata ora a

pronunciarsi, questa Corte constata che dagli atti di causa emerge che il 16

ottobre 2020 l’UAI ha emesso un progetto di decisione (“Progetto d’assegnazione

di rendita”) che prevedeva l’assegnazione di una rendita d’invalidità

temporanea, limitatamente al periodo 1° settembre 2018 – 30 novembre 2020 (il

diritto alla rendita si è estinto a far tempo dal 1° dicembre 2020 a fronte di

un tasso d’invalidità dell’8%, inferiore alla soglia minima legale - cfr.

incarto AI, p. 134-136).

Questo provvedimento è

stato intimato all’allora patrocinatore di RI 1, __________, il quale, in data

23 dicembre 2020, ha formulato le proprie osservazioni chiedendo all’UAI di

rivedere la propria posizione, alla luce della decisione formale 21 dicembre

2020 dell’__________ che ha riconosciuto una rendita LAINF del 41% a decorrere

dal 1° ottobre 2020 (incarto AI, p. 167).

In data 13 aprile 2021, la

Cassa __________ ha emanato la decisione con la quale ha confermato il diritto

a una rendita d’invalidità temporanea, dal 1° settembre 2018 al 30 novembre

2020 (incarto AI, p. 184-186).

Da quel documento risulta,

da una parte, che la decisione comprendeva 5 ulteriori pagine di motivazione che

ne costituivano una parte integrante (incarto AI, p. 184) e, dall’altra, che

l’originale del provvedimento è stato intimato al __________ (incarto AI, p.

186). Ciò è del resto confermato dalla circostanza che, con scritto del 19

aprile 2021, il rappresentante dell’assicurato ha chiesto che gli venisse

trasmesso il CD completo di tutti gli atti AI, facendo riferimento proprio alla

decisione del 13 aprile 2021 (incarto AI, p. 187).

In data 26 aprile 2021,

l’UAI ha inviato il CD al __________ (incarto AI, p. 189).

Il 10 maggio 2021,

l’assicurato ha interposto ricorso al TCA per il tramite del sindacato RA 1

(doc. I).

Tutto ben considerato, il

TCA fatica a ravvisare in cosa sarebbe consistita la violazione del diritto di

essere sentito. In effetti, anche se per errore l’amministrazione avesse allegato

alla decisione di rendita del 13 aprile 2021 le motivazioni relative al

progetto di decisione (quelle che prevedevano un grado d’invalidità dell’8% dal

1° dicembre 2020, anziché del 27%), ciò che potrebbe essere stato il caso

stando almeno alla documentazione allegata all’impugnativa (cfr. i doc. B e C),

tale circostanza non ha procurato alcun pregiudizio all’assicurato, dato che al

suo rappresentante è stato dato accesso all’intera documentazione (cfr. incarto

AI, p. 189), in cui figuravano le motivazioni con il nuovo calcolo del grado

dell’invalidità (cfr. incarto AI, p. 178-180). In questo senso, non può essere

ignorato che, nell’impugnativa, si fa esplicito riferimento al grado

d’invalidità del 27% (doc. I, p. 3).

Comunque, anche se per mera

ipotesi di lavoro si volesse ammettere una violazione del diritto di essere

sentito, essa è da considerarsi sanata, siccome l’assicurato ha potuto impugnare

la decisione amministrativa ed esporre per esteso le proprie argomentazioni dinanzi

al TCA, autorità che gode di pieno potere cognitivo.

2.2. Litigiosa è la questione di

sapere se è a giusta ragione che l’amministrazione ha negato all’assicurato il

diritto alla rendita, dopo aver accertato un grado d’invalidità non

pensionabile alla scadenza dell’anno di attesa, oppure no.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, pag. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia,

il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei

18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare

l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica

l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo

determinante per la valutazione dell’invalidità.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del

raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;

Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).

Inoltre, nel confronto dei

redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di

fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325;

DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF]

con sentenza U 156/05 del 14 luglio

2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).

La misura dell’attività

ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale

dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La

situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui

differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in

maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati sulla base

di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74

consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.4. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015

del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e alla 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi

scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,

in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo

autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS

1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una

rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;

STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.5. In concreto, ricevuta la

domanda di prestazioni, l’UAI ha acquisito agli atti l’intero incarto __________

(cfr. supra, consid. 1.3.) dal quale è emerso in particolare che sono stati

effettuati molteplici tentativi di riabilitazione (cfr. tra gli altri docc.

74-100 incarto AI) e che la situazione valetudinaria andava considerata ormai

stabilizzata.

Su richiesta del SMR (doc. 34 e

35 incarto AI), la dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna e medico

curante dell’assicurato (doc. 1, pag. 8 e doc. 39, pag. 121 incarto AI), ha

allestito il rapporto del 20 settembre 2020 (doc. 35 incarto AI) indicando

quali diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa:

" Impotenza

funzionale e dolori spalla sx. (infortunio del 14.09.2017)

- capsulite retrattile

- esiti di infiltrazione cortisonica (10/2018)

29.08.2018 decompressione a resezione AC sinistra, tenotomia del

bicipite per tendinopatia posttraumatica del capolungo del bicipite e

contusione acromioclavicolare

21.10.2019, artroscopia biopsie plurime, adesiolisi,

redecompresione ed asportazione III distale clavicola sx.

Dolori lombari cronicizzati su base degenerativa ed acutizzati

dopo trauma:

Esiti di infiltrazione epidurale (18.10.2017).” (doc. 35, pag. 108

incarto AI)

Inoltre, a proposito della

capacità/esigibilità lavorativa, la dr.ssa __________ ha rilevato che l’assicurato

non sarebbe più stato in grado di svolgere attività lavorative comportanti

l’utilizzo delle braccia sopra l’orizzontale e il sollevamento di pesi superiori

a 10 kg a causa dei dolori alla schiena (doc. 35, pag. 108 e seg. incarto AI). Ella

ha anche dichiarato che in un’attività adeguata RI 1 avrebbe potuto lavorare “forse

anche

giornata lavorativa intera (lavori leggeri nell’edilizia, senza sollevamento

braccia oltre l’orizzontale).” (doc. 35, pag. 110 incarto AI), precisando

di averlo visto solo il giorno dell’infortunio (doc. 35, pag. 110; cfr. supra

consid. 1.1.).

Il rapporto della curante è

stato elaborato tenendo conto (anche) dei referti dei dottori __________ e __________

che hanno considerato, a titolo di diagnosi secondarie, i “dolori lombari

cronicizzati su base degenerativa ed acutizzati dopo

trauma” (doc.

35, pag.112 e segg. incarto AI).

Con certificazione del 9

ottobre 2020, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, anch’egli interpellato dal SMR (doc. 39, pag. 121 incarto AI),

ha diagnosticato una sindrome lombovertebrale con discopatia L5-S1 con

riduzione dello spazio intersomatico e spondilolistesi degenerativa L4-5

incipiente. Il curante specialista, pur osservando di aver visto l’assicurato

in una sola occasione (5 febbraio 2020), ha dichiarato che “dai

referti a me a disposizione un’attività leggera è compatibile con le diagnosi”

(doc. 38 incarto AI).

La consulente in integrazione,

basandosi sulla visita medica __________ del 7 agosto 2020 (cfr. supra, consid.

1.3.), ha ritenuto l’assicurato “abile al lavoro nella misura del 100% in

attività adeguata […]. Nel caso specifico, sono considerate esigibili

tutte quelle attività non qualificate, molto leggere – leggere, semplici, che

rispettano i limiti funzionali dello stesso. Trattasi di attività che non

richiedono una preparazione professionale specifica ma che possono essere

esercitate dopo una semplice introduzione sul posto di lavoro e un breve

periodo d’adeguamento, rappresentate nella categoria 4.2.” (doc. 31 incarto

AI).

Quanto sopra è stato fatto

proprio dal medico SMR nel suo rapporto finale del 14 ottobre 2020 (doc. 39,

incarto AI). Il dr. __________, dopo aver sottolineato l’impossibilità per

l’assicurato di riprendere l’esercizio della sua precedente professione e considerato

la sindrome lombovertebrale fra le diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa, ha stabilito una capacità lavorativa completa in attività adeguate

a far tempo dal 7 agosto 2020 (cfr. supra, consid. 1.3.).

Sulla scorta di quanto precede,

l’UAI ha emanato il progetto di decisione del 16 ottobre 2020 e,

successivamente alle osservazioni dell’assicurato, la decisione formale

impugnata (cfr. supra, consid. 1.3. e segg.).

Dal profilo medico, l’insorgente

contesta l’esaustività dei rapporti dei dottori __________ e __________,

siccome questi ultimi hanno potuto visitarlo soltanto in un’occasione, circostanza

che avrebbe impedito loro di approfondire la questione dei dolori alla schiena,

in particolare la ripercussione sulla capacità lavorativa residua. Anche l’__________,

soggiunge il ricorrente, avrebbe omesso di approfondire la problematica lombare

poiché essa esula dalla sua competenza.

A supporto della propria tesi,

il ricorrente si prevale della relazione della fisioterapista __________, dei referti

del dr. __________ e della riabilitazione svoltasi a __________, del rapporto

relativo alla visita di chiusura del dr. __________, come pure delle

certificazioni prodotte pendente causa (cfr. supra consid. 1.6., 1.8. e segg.).

Fatti

I contestati rapporti dei

curanti, posti alla base della decisione impugnata, secondo l’insorgente,

andrebbero completati approfondendo la problematica lombare (cfr. supra consid.

1.6.; ricorso, pag. 5 e seg.) al fine di accertare l’effettiva capacità

lavorativa residua, da lui ritenuta inferiore al 100% (cfr. doc. 54, pag. 178

incarto AI).

2.6. Questo Tribunale, chiamato a verificare

se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve confermare le

conclusioni dell’UAI.

In questo contesto, va

immediatamente precisato che l’insorgente non contesta il fatto che, di

per sé, i disturbi interessanti la spalla sinistra non lo limitano

nell’esercizio di un’attività lavorativa adeguata, così come era stato del

resto accertato anche in ambito LAINF (si vedano inoltre i precedenti giurisprudenziali,

riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti

superiori, in cui è stata riconosciuta la loro piena abilità lavorativa in

attività sostitutive adeguate - cfr., fra le tante, STCA 35.2020.72 dell’8

marzo 2021 consid. 2.4.4 e riferimenti ivi citati, STCA 35.2020.1 del 21

dicembre 2020 consid. 2.4.3, STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019 consid. 2.3.3,

STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018 consid. 2.4.3, STCA 35.2018.38 del 10

ottobre 2018 consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018 consid. 2.3.5).

2.6.1. Occorre in primo luogo esaminare

i rapporti dei dottori __________ e __________, sulla cui base il medico SMR è poi

pervenuto alla conclusione che l’assicurato presenta una capacità lavorativa

completa in attività sostitutive adeguate (cfr. supra, consid. 2.5.).

La diagnosi della dr.ssa __________

risulta chiara, ovvero “dolori lombari su base degenerativa ed acutizzati

dopo il trauma” (doc. 35, pag. 108 incarto AI). Tale diagnosi trova riscontro

in pregresse refertazioni mediche (a titolo esemplificativo, già il medico __________

dell’__________ dr. __________, a margine della visita di controllo dell’8

maggio 2018, affermava che “[…] a livello del rachide lombare appare

evidente che ci si trova davanti ad una situazione di tipo degenerativo che può

aver avuto un certo tipo di riacutizzazione […].”) (doc. 131, pag. 361

incarto AI).

A proposito della capacità/esigibilità

lavorativa dell’assicurato, la curante ne ha accertato i limiti funzionali

(doc. 35, pag. 109 incarto AI: “Non potrà sollevare le braccia sopra

l’orizzontale, non potrà sollevare pesi elevati > 10 kg a causa dei dolori

alla schiena”; cfr. anche pag. 110 del documento), ritenendo possibile che

egli lavori sull’arco dell’intera giornata in un’attività rispettosa dei limiti

funzionali di cui sopra.

Nel caso di specie, le

patologie presentate dall’assicurato hanno richiesto consulti, esami,

interventi, misure fisioterapiche e degenze che hanno coinvolto molti

specialisti (cfr. a titolo esemplificativo i doc. 79, 81, 85-95, 100, 102, 105,

139, 151, 172 incarto AI), i cui referti sono stati trasmessi alla curante, la

quale li ha ritenuti sufficienti per esprimere un giudizio affidabile circa la

capacità lavorativa dell’assicurato in attività alternative adeguate. È infatti

evidente che, qualora la dr.ssa __________ avesse avuto dei dubbi circa la

diagnosi e/o le sue ripercussioni sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato,

ella si sarebbe astenuta dall’esprimere il proprio parere, rispettivamente

avrebbe richiamato ulteriore documentazione medica dai colleghi, ciò che non è però

avvenuto.

Ne consegue che, a mente di

questo Tribunale, l’avverbio “forse” (cfr. supra, consid. 2.5.) non configura,

di per sé, una riserva sufficiente ad inficiare l’accertamento della capacità

lavorativa operato dalla curante.

Per quanto concerne il rapporto

19 agosto 2020 del dr. __________, egli ha formulato la diagnosi di “sindrome

lombovertebrale con spondilolistesi degenerativa L4-5 incipiente” (doc. 279

incarto AI), diagnosi confermata anche il 9 ottobre 2020 (doc. 38 incarto AI).

Circa la ripercussione dei

dolori alla schiena sulla capacità lavorativa dell’assicurato, lo specialista ha

dichiarato che “[…] dai referti a me a disposizione un’attività leggera è

compatibile con le diagnosi.” (doc. 38 incarto AI).

In conclusione, i dottori __________

e __________ hanno entrambi considerato i dolori lombari e, tenuto conto anche

di quanto era stato refertato in precedenza da altri specialisti, hanno concluso

a favore di una capacità lavorativa completa in attività rispettose delle

limitazioni funzionali presentate dall’assicurato.

Secondo il TCA, la sola circostanza

che i curanti appena citati abbiano visitato personalmente l’assicurato in un’unica

occasione non è sufficiente a mettere in dubbio la correttezza dei loro pareri

(e, di riflesso, nemmeno quella della valutazione espressa dal medico SMR).

2.6.2. Oltre alla contestazione discussa

al precedente considerando, a sostegno della sua tesi il ricorrente si prevale

dello scritto della fisioterapista __________, della relazione medica del dr. __________,

delle cure riabilitative a __________, del rapporto di chiusura del dr. __________,

e delle certificazioni mediche prodotte pendente causa (cfr. supra, consid. 2.5.).

Nella sua presa di posizione

del 24 settembre 2018 (doc. 152 incarto AI), la fisioterapista __________ ha scritto:

“Als ich Herrn RI 1 im September 2017 zum ersten Mal sah, war klar, dass das

Hauptproblem in diesem Moment die Rückenproblematik war. Er war vollkommen deformiert vor Schmerz und ich fand keine Position

ihn zu behandeln. […] Für mich war klar, dass

dies nach einer Weile operiert werden musste, da ich nicht behandeln konnte

ohne ihm Torturen zuzufügen. […] ich kann, bei der Therapie der

Schulter, nur bedingt behandeln, da er vom Rücken her zu grosse Schmerzen hat,

um Behandlungspositionen einzunehmen […]”.

Nel suo rapporto del 4 marzo

2020 (doc. 246 incarto AI) la fisioterapista ha in sintesi rilevato, oltre a

quanto già riportato in precedenza e sempre con riferimento alla problematica

lombare, che i forti dolori alla schiena avevano comportato una scoliosi, la

quale “… causava un enorme squilibrio muscolare, funzionale e deformativa

sulla spalla e il collo. […]. Spero che il paziente venga operato alla

schiena, e che possa fare una cura intensa a Novaggio almeno per due settimane.”.

Preliminarmente, occorre

evidenziare che la valutazione di una fisioterapista non può avere il medesimo

valore di quella di un medico. In secondo luogo, la fisioterapista __________ ha

sì refertato la presenza della problematica lombare e dei dolori ad essa

riconducibili, ma non si è espressa su come e quanto questi dolori possano

limitare la capacità lavorativa dell’assicurato in un’attività che tiene debitamente

conto dei limiti funzionali. A tal proposito, questo Tribunale ribadisce che i

dolori lombari di cui soffre il signor RI 1 sono stati tenuti in considerazione

dai dottori __________ e __________, i quali hanno comunque ammesso una

capacità lavorativa completa in attività adeguate (cfr. supra consid. 2.6.1.).

Ne consegue che neppure i

rapporti della signora __________ sono atti ad inficiare la fondatezza delle loro

conclusioni (cfr. supra consid. 2.6.1.).

2.6.3. Il

ricorrente rinvia al periodo di degenza presso la Clinica __________ di __________

(docc. 172 e 182 incarto AI), circostanza che, a suo modo di vedere, dovrebbe

inficiare l’accertamento della sua capacità lavorativa residua operato dai dottori

__________ e __________. È vero che, contestualmente ad un tentativo di

riabilitazione limitato alla spalla sinistra, il ricorrente ha soggiornato per

quattro settimane presso la citata clinica, senza però trarne grandi benefici

(doc. 177, pag. 433, doc. 179 e doc. 182, pag. 441 incarto AI). Il relativo

rapporto di uscita, datato 6 marzo 2019, non contiene tuttavia alcuna

indicazione circa la residua capacità lavorativa dell’assicurato, tanto meno

riferita alla problematica rachidea, di modo che non appare parimenti atto a

sminuire il valore probatorio attribuito alle certificazioni dei curanti in

questione.

Il ricorrente si appella

altresì alla “relazione medica del Dr. __________” (cfr. supra consid.

2.5.), riferendosi al rapporto dello specialista in neurochirurgia del 28

novembre 2017 (doc. 92 incarto AI). In tale rapporto – allestito a poco più di

due mesi dall’evento infortunistico – lo specialista sottolinea la natura

degenerativa dei disturbi lombari, osservando altresì che questi “peggiorano

con la deambulazione e regrediscono in posizione seduta”. Sempre con

riferimento ai dolori, lo specialista ha refertato una “grave sintomatologia

algica lamentata dal paziente”.

Ora, oltre a rilevare che il

rapporto del dr. __________ è stato allestito a poco più di due mesi

dall’infortunio (cfr. supra consid. 1.1.) e pertanto nella fase più acuta della

sintomatologia, si rammenta nuovamente che i dolori alla schiena del ricorrente

sono stati già considerati dai dottori __________ e __________ e

dall’amministrazione; essi non sono stati ritenuti tali da precludere l’impiego

del ricorrente in un’attività confacente. Il dr. __________ non si è del resto

pronunciato a proposito della capacità lavorativa residua dell’assicurato, ciò

che non sorprende visto che il suo rapporto è stato appunto allestito poco dopo

l’evento infortunistico.

In conclusione, il rapporto del

dr. __________ non fornisce alcun nuovo elemento di valutazione atto a

modificare l’accertamento dei dottori __________ e __________ circa la capacità

lavorativa residua dell’assicurato.

2.6.4. Davanti al TCA, l’assicurato

ha allegato il referto relativo all’esame di RMN lombo-sacrale del 15 giugno

2021 (doc. G1) che, a suo dire, “attesta in modo oggettivo i problemi già

evidenziati in fase di ricorso” (doc. VI, pag. 2), unitamente al

certificato 17 giugno 2021 del dott. __________ (doc. VIII+1).

Per quanto riguarda la RMN, la

radiologa ha refertato, tra l’altro, “segni di spondilosi.

Degenerazione/disidratazione degli ultimi due dischi intersomatici con

riduzione in altezza degli spazi intersomatici corrispondenti.”, in linea dunque

con la diagnosi precedente. Infatti, vi è un esplicito riferimento alla

diagnosi di spondilosi degenerativa (cfr. doc. G1), conformemente alla diagnosi

formulata, tra gli altri, dal dr. __________ (doc. 279 e 38 incarto AI). È

dunque a giusta ragione che il medico SMR, chiamato a prendere posizione sulle

nuove refertazioni prodotte dal ricorrente, ha ritenuto che “(…) l’attuale

esame RM conferma una situazione come da precedente valutazione dr. __________,

ossia presenza di alterazioni di tipo degenerativo (…). In questa

situazione confermo una esigibilità lavorativa per attività adatte, leggere

(…).” (doc. XII1).

Per quanto attiene al

certificato del dott. __________, questo specialista in ortopedia e

traumatologia presso l’Ospedale di __________, ha rilevato quanto segue:

" In base

alla visita effettuata e alla documentazione esibita risulta affetto da: […] Lombosciatalgia

bilaterale da spondiloartrosi rachide lombo-sacrale e protrusioni discali […] e

angioma soma;

Obiettivamente [con riferimento al rachide lombo-sacrale,

n.d.r.]: Algo-limitazione dei movimenti di flesso-estensione e rotazionali del

tronco con dolore irradiato sugli arti inferiori. Lasegue e Wassermann positivi.

ROT ipovalidi. Punti di Valleix positivi. Parestesie ai piedi.

Attualmente il paziente presenta:

Riduzione dell’autonomia posturale;

[…] lombosciatalgia bilaterale, con difficoltà al mantenimento

della stazione eretta protratta, e della deambulazione consentita per piccole

distanze;

Difficoltà nel salire e scendere le scale;

Difficoltà nell’espletare le normali attività della vita

quotidiana.” (cfr. doc. VIII+1)

Anche il dott. __________ ha dunque

evidenziato la problematica lombare ed i dolori ad essa associati. Ciò, a mente

dello specialista, comporta delle limitazioni nel mantenimento prolungato della

posizione eretta, nella deambulazione su lunghi tratti e nel salire e scendere

le scale.

Secondo questa Corte, il

contenuto della certificazione in questione non appare atto a generare dei

dubbi circa la fondatezza dei pareri dei dottori __________ e __________. Da

una parte, è pacifico che le attività esigibili, alternative a quella abituale

di minatore, dovranno ossequiare le limitazioni dettate dal danno alla salute.

D’altra parte, il dott. __________ ha sì elencato quali sono a suo avviso gli

impedimenti funzionali legati alla problematica interessante la colonna lombo-sacrale,

tuttavia egli non ha preteso che tale danno impedirebbe al ricorrente di

esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività idonea.

L’insorgente rinvia infine al rapporto relativo alla visita

di chiusura del 7 agosto 2020 compiuta dal medico __________ dell’__________, dr.

__________ (doc. 277, pag. 603 e segg. incarto AI; cfr. supra consid. 1.3.).

In quell’occasione, questo specialista in chirurgia ortopedica

e traumatologia ha così descritto lo status a livello del rachide:

" Cammina in modo fluido. […] Riduzione della curva

lordotica lombare, alla palpazione la muscolatura paravertebrale del tratto

lombare risulta decondizionata ed ipotonica. Dolori alla digito-pressione a

livello delle masse paravertebrali lombari. Nessun dolore irradiante, né nessun

segno per una radicolopatia. […] Dolenzia alla palpazione dei muscoli erector

spinae destra e sinistra. Nessuna dolenzia sopra il livello dei trocanteri.”

(doc. 277, pag. 606 e seg. incarto AI)

Trattandosi della capacità lavorativa, dopo aver definito molto

improbabile una ripresa dell’attività abituale a fronte dello stato della

spalla sinistra, il dr. __________ ha dichiarato l’assicurato abile al 100% in

attività adeguate ai limiti funzionali (doc. 277, pag. 607 e seg. incarto AI).

Tutto

ben considerato, nemmeno il referto del medico di circondario appare

suscettibile di validamente supportare le censure sollevate dall’insorgente,

nella misura in cui il dr. __________ non si è pronunciato in merito alla

capacità lavorativa tenuto conto della problematica interessante la colonna

lombare (e ciò per il motivo che è stato ritenuto estinto il nesso di causalità

naturale tra quest’ultima e l’infortunio assicurato).

In conclusione, dunque, nel caso di specie non vi sono

sufficienti elementi che permettono di discostarsi dagli accertamenti dei dottori

__________ e __________ (e, dunque, del medico SMR) circa la capacità

lavorativa residua dell’assicurato in attività che tengono conto dei suoi

limiti funzionali oggettivati.

Alla luce di quanto

precede, va ritenuto dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza che

il ricorrente sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività lavorativa confacente alle limitazioni dipendenti dal danno

riguardante la spalla sinistra e il rachide lombosacrale, senza che si riveli

necessario dare seguito alla richiesta ricorsuale tendente all’esecuzione di

una perizia giudiziaria.

2.7. Il ricorrente contesta la

valutazione economica operata dall’UAI in punto al salario posto alla base del

calcolo del reddito da valido (cfr. infra consid. 2.7.1. e seg.), al livello di

competenze applicabile qualora il reddito da valido dovesse essere stabilito in

base ai salari statistici (cfr. infra consid. 2.7.3.) e alla riduzione

percentuale operata sul reddito statistico da invalido (cfr. infra consid. 2.7.4.).

2.7.1. Giusta l’art. 16 LPGA, per

valutare il grado d’invalidità il reddito che l’assicurato invalido potrebbe

conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura

medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto

di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è

confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse

diventato invalido (reddito da valido).

Secondo la giurisprudenza

federale, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, cfr. STCA 35.2019.112 del 14 settembre

2020, consid. 2.2.2.), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza

preponderante come persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali

e delle circostanze personali. Tale reddito dev’essere determinato nel modo più

concreto possibile. Di regola, ci si baserà sull’ultimo reddito che la persona

assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all’evoluzione

dei salari, o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto

di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. STCA

32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.6.). Questo perché normalmente, in

base all’esperienza comune, la persona interessata avrebbe continuato la

precedente attività in assenza del danno alla salute (STF 9C_852/2018 del 5

marzo 2019, consid. 5.4.1.; DTF 139 V 28, consid. 3.3.2. e 129 V 222, consid.

4.3.1.). Le eccezioni al citato principio dell’esperienza comune sono – dal

profilo del grado probatorio – assoggettate al grado di verosimiglianza

preponderante (STF 8C_362/2014, consid. 5.2.3. con ulteriori rinvii

giurisprudenziali; RAMI 1993 no. U 168, pag. 97 e segg., consid. 5b; 4a, b).

Qualora l’ultimo salario

percepito fosse superiore alla media, esso può essere preso come base per

determinare il reddito da valido solo se, sempre secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, è accertato che l’assicurato lo avrebbe

percepito anche successivamente senza il danno alla salute (tra le altre: STF

8C_362/2014 del 25 giugno 2014, consid. 5.2.3 in fine, 8C_671/2010 del 25

febbraio 20211, consid. 4.5.1., 9C_5/2009 del 16 luglio 2009, consid. 2.3. con

rinvii). Per poter determinarsi su tale questione, i tribunali devono valutare

tutte le circostanze del caso concreto (STF 8C_581/2020 e 8C_585/2020 del 3

febbraio 2021 consid. 6.3., pubblicata in SVR 7/2021, UV Nr. 26, p. 123 e segg.).

Inoltre, qualora l’ultimo salario percepito

presenti forti fluttuazioni in un arco temporale relativamente breve, ci si

dovrà basare sul reddito medio conseguito su una forchetta temporale più estesa

(STF 9C_14/2019 del 24 aprile 2019, consid. 2.2.2. con ulteriori rinvii

giurisprudenziali, 8C_443/2018 del 30 gennaio 2019, consid. 2.1. con ulteriori

rinvii giurisprudenziali).

Per costante giurisprudenza

federale, qualora l’assicurato, come persona sana, non sarebbe stato più attivo

presso il suo precedente posto di lavoro, il reddito da valido va determinato sulla

base dei valori statistici (STF 8C_581/2020 e 8C_585/2020 succitata).

L’utilizzo dei valori salariali

statistici è quindi sussidiario, ovvero il ricorso a tali dati avverrà solo se

non è possibile determinare il reddito da valido e/o da invalido sulla base e

in conformità alle circostanze specifiche del singolo caso (DTF 142 V 178,

consid. 2.5.7. con ulteriori rinvii giurisprudenziali; STCA 35.2020.49 del 25

gennaio 2021 consid. 1.6.).

Il TF ha stabilito che per la

determinazione del salario statistico sono di principio applicabili i dati

salariali nazionali di cui alla tabella RSS TA1 (STFA U 75/03 del 12 ottobre

2006 e I 222/04 del 5 settembre 2006).

2.7.2. Nella presente fattispecie,

l’UAI ha determinato il reddito da invalido fondandosi su dati statistici, in

quanto l’assicurato al momento dell’infortunio era da tempo in disoccupazione

(cfr., al riguardo, le sentenze federali citate al consid. 6.3 della succitata

pronunzia 8C_581/2020 e 8C_585/2020).

Il ricorrente sostiene invece

che per il calcolo del reddito da valido l’UAI avrebbe dovuto basarsi sul

salario medio concretamente percepito durante i cinque anni precedenti la

disoccupazione – come da decisione dell’__________ (cfr. supra consid. 2.6.) –

e non sui salari statistici.

In effetti, a suo modo di

vedere, egli avrebbe “(…) con grado elevato di verosimiglianza

preponderante, in modo attendibile in relazione alle sue capacità

professionali” continuato a svolgere senza il danno alla salute lo stesso

lavoro percependo addirittura un salario maggiorato, sia per esperienza, sia

per l’evoluzione del salario in sé stesso.” (doc. XIV).

A questo proposito, il TCA

ricorda che effettivamente in una sentenza 8C_227/2019 del 13 settembre 2019 il

Tribunale federale, contrariamente all’assicuratore contro gli infortuni e a

questa Corte, ha ritenuto corretto non applicare i salari statistici nel caso

di un assicurato che aveva perso il proprio impiego.

In tale giudizio, la Corte

federale si è chinata sulla questione di sapere se per la determinazione del

reddito da valido di un lancista-minatore rimasto vittima di due infortuni nel

2014 e nel 2015 in costanza di rapporto di lavoro e di un terzo nel gennaio

2017, durante il successivo periodo di disoccupazione seguito dalla disdetta

del contratto (chiusura del cantiere nel gennaio 2016), andassero applicati i

dati statistici o se si dovesse invece basarsi sui precedenti salari percepiti

dall’assicurato (consid. 3.1. e seg.), giacché, senza l’infortunio, egli

avrebbe continuato a percepire il salario precedente.

L’Alta Corte ha dapprima

rammentato che nella determinazione del reddito da valido “bisogna chiedersi

quale sia il reddito ipotetico che la persona assicurata avrebbe raggiunto più

probabilmente senza il danno alla salute. Questo può sovrapporsi al salario

presumibilmente guadagnato da una persona in piena salute, ma soltanto se non

si presentano altre circostanze, indipendenti dall’infortunio, che potrebbero diminuire

tale importo.” (consid. 4.2. con riferimenti).

Considerandi

Il TF ha poi rilevato quanto

segue:

" (…).

4.3

Effettivamente risulta che dal conto AVS del ricorrente nel periodo

1991-2013 si desume un guadagno medio di fr. 98'887.- e negli ultimi anni degli

importi di fr. 116'647.- nel 2009, di fr. 124'703.- nel 2010, di fr. 127'703.-

nel 2011, fr. 107'473.- nel 2012 e fr. 116'032.- nel 2013. Rispetto al salario

statistico adottato di fr. 73'504.-, il guadagno medio dal 1991 è superiore di

quasi il 35% (se si considerassero soltanto gli ultimi anni, lo scarto sarebbe

ancora maggiore, nell'anno 2013 è addirittura del 58%). Certo, il cantiere

B.________ è stato chiuso, ma la Corte cantonale non constata che egli senza

l'infortunio avrebbe smesso l'attività di lancista-minatore. Anzi, in base alla

dichiarazione del 19 settembre 2014, peraltro non contestata dall'assicuratore,

il ricorrente ha iniziato a lavorare nei tunnel dal 1987 ed è giunto fino a

essere caposquadra (assistente). Ha esercitato per diversi datori di lavoro la

sua attività in Spagna, Germania e in Italia per poi tornare in Svizzera per la

formazione del tunnel ferroviario di base del S. Gottardo (traforo da Bodio

alla Buzza di Biasca). Ha poi proseguito l'attività tra Bodio e Faido,

proseguendo fino a Sedrun. Consapevole che i lavori stavano giungendo al

termine, l'assicurato si è mosso in anticipo cercando lavoro presso C.________,

sapendo che a Sigirino si stava aprendo il nuovo cantiere del tunnel

ferroviario di base del Ceneri. In seguito alla più che ventennale esperienza

del ricorrente nel settore, non si può fare astrazione della circostanza che il

salario percepito precedentemente fosse manifestamente più elevato. Tenuto

conto della circostanza che il reddito da valido deve essere calcolato nel modo

più concreto (consid. 4.1), è più corretto, sotto il profilo della

verosimiglianza preponderante, riferirsi un salario più elevato come negli anni

precedenti, piuttosto che applicare il salario statistico scelto dalla Corte

cantonale (sentenza 8C_759/2017 consid. 3.1, cfr. anche per esempio sentenza

8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.2). Tuttavia, l'assicuratore sin

dall'inizio è partito dal presupposto che nel caso concreto andasse determinato

facendo capo a dati statistici (valutazione del 24 luglio 2018). Non compete al

Tribunale federale come prima e unica istanza procedere a eventuali assunzioni

di prova e rivalutare il caso. La Corte cantonale dovrà quindi provvedere a

istruire tale aspetto.”

Nella successiva STCA

35.2019.113

del 24 ottobre 2019, con l’accordo delle parti, il TCA ha

riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 38% considerando un

reddito da valido di fr. 98'887 e un reddito da invalido di fr. 60'952, rimasto

incontestato.

In una sentenza

35.2019.112

del 14 settembre 2020, chiamato in particolare a stabilire il

reddito da valido di un minatore-jumbista vittima di un infortunio allorquando

si trovava ancora alle dipendenze del suo ex datore di lavoro, il TCA è

pervenuto alla conclusione che, senza il danno alla salute, l’assicurato

avrebbe continuato a esercitare la sua precedente attività professionale. In

questo senso, è stato giudicato determinante il fatto che l’assicurato aveva

praticamente sempre svolto la professione di minatore, che al momento in cui è

rimasto vittima dell’evento traumatico era ancora in essere un contratto con

un’agenzia di lavoro interinale che l’aveva collocato presso una ditta

impegnata a quel momento sul cantiere della costruenda galleria ferroviaria di

Maroggia e che la documentazione prodotta comprovava che, nell’anno in cui è

nato il potenziale diritto alla rendita, l’insorgente aveva cercato di

riprendere il lavoro di minatore, non riuscendovi a causa del danno alla salute

infortunistico. Gli atti sono quindi stati rinviati all’amministrazione

affinché determinasse di nuovo l’entità del reddito senza invalidità, tenuto

conto delle considerazioni espresse nel giudizio.

In un’altra pronunzia

35.2020.49

del 25 gennaio 2021, riguardante un minatore macchinista che, al

momento in cui è rimasto vittima d’infortunio (aprile 2005), era impegnato sul

cantiere di Alptransit e che, proprio a causa del danno alla salute, non è più stato

in grado di riprendere l’esercizio della sua abituale professione, questo

Tribunale ha accertato che, anche senza l’infortunio, al momento della nascita

del potenziale diritto alla rendita (2017), egli non si sarebbe più trovato

alle dipendenze del suo ex datore di lavoro (dal 2016, terminato il cantiere in

questione, la ditta non aveva infatti più impiegato dipendenti). Ritenuto che

non era contestato che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe

comunque continuato a lavorare nel campo della costruzione di gallerie e che i

dati salariali statistici relativi al settore delle costruzioni, utilizzati

dall’assicuratore convenuto per determinare il reddito da valido, non erano

sufficientemente rappresentativi di quelle che sono le peculiarità retributive proprie

allo specifico settore dei lavori in sotterraneo, il TCA ha stabilito che quel

reddito avrebbe dovuto essere fissato in applicazione del CNM e meglio delle

norme previste dalla Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo

(Appendice 12). Gli atti sono quindi stati rinviati all’amministrazione

affinché determinasse nuovamente il reddito da valido conformemente alle

considerazioni espresse in sentenza.

2.7.3

Chiamato a pronunciarsi nel

caso concreto, questo Tribunale ricorda innanzitutto che per costante

giurisprudenza l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla

valutazione dell’invalidità operata dall’assicurazione contro gli infortuni e

viceversa (tra le altre, cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011, consid. 3.2.;

STF 9C_594/2016 del 18 novembre 2016, consid. 2.4.; STF 8C_19/2021 del 27

aprile 2021, consid. 6.; cfr. STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid.

2.6.; STCA 32.2020.25 del 2 ottobre 2020, consid. 2.6. e STCA 35.2020.51 dell’8

febbraio 2021, consid. 2.5.).

Ne consegue che il grado

d’invalidità calcolato dalla __________ non è vincolante per l’UAI e

quest’ultimo può procedere autonomamente in tal senso.

Secondo il TCA a ragione

l’amministrazione ha applicato i dati statistici e non ha considerato la media

dei salari che l’assicurato aveva conseguito lavorando come minatore.

Al riguardo, va

innanzitutto ricordato che RI 1 aveva ricevuto la disdetta dall’ultimo datore

di lavoro il 25 gennaio 2016 con effetto al 31 marzo 2016. Tale decisione era “…

da ricondurre alla fine della fase di lavoro continuo nella tratta __________

(del __________, n.d.r.), che impone una diversa modalità di lavoro e

l’impossibilità di garantire ulteriormente l’impiego.” (doc. 315 incarto AI;

cfr. anche doc. 316, pag. 717 incarto AI). Un impiego del ricorrente presso il

suo precedente datore di lavoro non entrava quindi più in considerazione.

Inoltre, da aprile 2016 (doc.

316.

incarto AI) fino all’infortunio del 14 settembre 2017 (cfr. supra consid.

1.1.), dunque per ben 18 mesi, il ricorrente è rimasto in disoccupazione. Ora, se

il fatto di essere stato al beneficio dell’assicurazione contro la

disoccupazione al momento dell’infortunio non costituisce, di per sé, una

circostanza sufficiente per discostarsi dall’applicazione del salario

effettivamente percepito prima della disoccupazione in favore dei dati

statistici (cfr. STF 8C_227/2019 del 13 settembre 2019; cfr. anche STCA 35.2019.112

del 14 settembre 2020 consid. 2.2.5.), ulteriori elementi risultano in questo

caso determinanti.

L’amministrazione ha

giustamente rilevato che l’assicurato non ha effettuato delle ricerche di

lavoro mentre svolgeva l’attività abituale (doc. 52 pag. 174 incarto AI:

“L’assicurato ha potuto documentare di aver svolto delle ricerche di lavoro

mentre svolgeva l’attività abituale. No” – il corsivo è del redattore),

pur sapendo che i lavori del __________ relativi alla tratta __________ della __________

stavano giungendo al termine, ciò che rendeva precaria la sua situazione lavorativa.

Durante il periodo di disoccupazione egli ha peraltro beneficiato di un

programma d’integrazione professionale, ma non nella sua precedente attività di

minatore: “Dal 1° aprile 2016, alla chiusura dei cantieri, ho perso la mia

occupazione e quindi ho dovuto annunciarmi alla Cassa disoccupazione __________

di __________. Sono stato impiegato per tre mesi in un programma occupazionale

transitorio presso il __________. Non ho più svolto altre mansioni

professionali durante questo periodo.” (doc. 97, pag. 289 incarto AI).

D’altro canto, dalla

documentazione che il TCA ha richiamato in corso di causa, specificatamente da

quella che è stata prodotta dall’URC di __________ (cfr. allegati al doc. XXII),

si evince che durante il periodo quadro 2016-2018 (per la precisione da aprile

2016.

ad agosto 2017) le ricerche di lavoro compiute dall’assicurato sono state quasi

esclusivamente rivolte a imprese attive in Ticino nell’ambito dell’edilizia ordinaria

(non sotterranea; soltanto la ricerca effettuata il 15 maggio 2017 ha

riguardato un’impresa – __________ – che si occupa [anche] della costruzione di

__________).

È vero che, a margine del

colloquio di consulenza del 20 luglio 2016, il ricorrente ha dichiarato di volersi

muovere “… anche oltre Gottardo alla ricerca di cantieri adeguati alle attività

per cui si propongono sostanzialmente lavori in galleria” (in questo senso, si

veda pure il verbale del 16 settembre 2016), ma poi alle intenzioni non hanno

fatto seguito i fatti.

Del resto, non può neppure essere

ignorato che in base al “piano di azione” concordato nell’aprile 2016 con il

consulente del personale URC, le professioni ricercate dall’insorgente erano

quelle di “macchinista edili, operaio edile, capo squadra, camionista, aiuto di

magazzino” e dunque non specificatamente quella di minatore (si veda pure il

piano di azione concordato il 6 giugno 2016).

Dal CV dell’assicurato emerge

inoltre che il suo impiego in Svizzera è pressoché integralmente riconducibile

alla realizzazione di un progetto di interesse (trans)nazionale su base

pluriennale, nello specifico __________ (doc. G3), ragione per cui la sua

occupazione in Ticino era limitata a tale progetto, con tutte le peculiarità

del caso (ad esempio circa l’assunzione, la garanzia di avere un cantiere in

essere per diversi anni, condizioni salariali al di sopra della media

nonostante non disponga di qualifiche, ecc.).

Conformemente alla giurisprudenza

federale che impone di considerare tutte le circostanze personali del singolo

caso (STF 8C_227/2019 del 13 settembre 2019 consid. 4.2.), in concreto – e

contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – non si può dunque concludere

che senza il danno alla salute il signor Vona avrebbe continuato a svolgere la

sua precedente attività di minatore. Anzi, secondo il TCA, è con

verosimiglianza preponderante vero proprio il contrario. È dunque a giusta

ragione che per determinare il reddito da valido l’amministrazione ha applicato

i salari statistici in luogo del salario concretamente percepito nel periodo

antecedente la disoccupazione dell’assicurato. Tale agire risulta corretto.

2.7.4

Il ricorrente asserisce che,

anche nella denegata ipotesi in cui per il reddito da valido venisse applicato

il salario statistico, contrariamente a quanto indicato dall’UAI non sarebbe

applicabile il livello di competenze “2” ma il “4”, subordinatamente il “3”,

siccome “era necessario in prima istanza che fosse pronto a risolvere

situazioni complesse soprattutto nel campo della sicurezza sul lavoro e in

tutti i livelli attivi durante il suo turno.” In tal senso, l’insorgente

rinvia ai conteggi di salario nei quali è indicata la “classe Q” (doc. G2). Ora,

nel CNL settoriale i salari minimi sono regolati sulla base di classi salariali

(doc. H1) e la “classe Q” corrisponde a quella dei lavoratori diplomati, posti

appena prima dei capi (“classe V”).

Da tale circostanza il

ricorrente desume il diritto all’applicazione, per determinare il reddito da

valido, di un livello di competenze superiore al “2”. Inoltre, a supporto della

sua tesi, il ricorrente rinvia anche al CV (doc. G3) che, a suo avviso,

confermerebbe l’assolvimento di un corso specialistico per la sicurezza sul

lavoro, ciò che, unitamente agli altri corsi indicati nel CV, “mostrano una

specializzazione adatta a risolvere questioni complesse soprattutto in fase di

turnistica.” (doc. VI, pag. 2).

A proposito della questione di

sapere se, ai fini della determinazione del reddito da valido, vada applicato

il livello di competenze “2” (come sostiene l’UAI) oppure livelli di competenze

superiori (come pretende l’insorgente), questo Tribunale ricorda che, a partire

dalla 10.a edizione della RSS (RSS 2012) gli impieghi sono classificati per

professione in funzione del tipo di lavoro che è generalmente eseguito.

L’accento è pertanto posto sul genere di attività che la persona interessata è

in grado di svolgere in funzione delle sue qualifiche (livello delle sue

competenze) e non più sulle qualifiche in quanto tali. Sono dunque stati

definiti quattro livelli di competenza in funzione di nove gruppi di

professioni e del tipo di lavoro, della formazione necessaria per praticare la

professione e dell’esperienza professionale (cfr. tabella TA 1_skill_level

della RSS 2012; DTF 142 V 178, consid. 2.5.3. e segg.). Il livello 1 è

il più basso e corrisponde alle mansioni fisiche e manuali semplici, mentre il livello

4.

è il più elevato e raggruppa le attività che richiedono la risoluzione di

problemi compositi e l’assunzione di decisioni complesse, che presuppongono

un’ampia conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico (ne fanno parte,

ad esempio, i direttori, i quadri di direzione e i gerenti, come pure le

professioni intellettuali e scientifiche). Tra questi due estremi figurano le

professioni dette intermedie (livelli di competenza 2 e 3). Il livello 3

implica delle attività pratiche complesse che necessitano ampie conoscenze in

un ambito specifico (in particolare, i tecnici, i supervisori, gli intermediari

o il personale infermieristico). Il livello 2 si riferisce alle attività

pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione dei dati e

l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche,

i servizi di sicurezza e la guida di veicoli (cfr. STF 9C_370/2019 del 10

luglio 2019, consid. 4.1. con ulteriori rinvii giurisprudenziali).

A proposito delle qualifiche

dell’insorgente, il TCA constata che egli ha terminato la propria formazione

scolastica nel 1986 ottenendo la licenza di terza media. Egli ha dichiarato di

aver frequentato una scuola per divenire elettrotecnico, senza tuttavia

ottenere il relativo attestato. Successivamente, l’assicurato è stato abilitato

quale guardia giurata con porto d’armi.

L’esperienza professionale di RI

1.

nel settore dell’edilizia (galleria) ha avuto inizio in Italia nel 1992 ed è

terminata nel 2016 in Ticino con la conclusione del cantiere della __________

della __________ (doc. G3; doc. 97, pag. 289 incarto AI).

Il ricorrente non dispone di

alcun attestato professionale, federale o estero, nel settore delle costruzioni

(doc. 43, pag. 152, doc. 97, pag. 289, doc. 287, pag. 634 incarto AI; cfr. anche

doc. 35, pag. 108 incarto AI).

Sempre con riferimento al CV, il

TCA rileva che ad eccezione della licenza di condurre per carrelli telescopici

ottenuta nel 2012, tutti i corsi di formazione e aggiornamento frequentati dal

ricorrente sono terminati senza il conferimento di alcun diploma che andasse

oltre la semplice attestazione di frequenza/partecipazione (cfr. doc. G3).

La frequentazione di corsi non

configura circostanza sufficiente per poter concludere che il mansionario del

ricorrente comprendeva attività ordinarie complesse che avrebbero potuto giustificare

un livello di competenze superiore al “2”. D’altronde, contestualmente

all’opposizione 6 novembre 2020 alla decisione formale dell’__________, il

ricorrente medesimo si era limitato prudenzialmente a chiedere,

alternativamente all’applicazione del salario medio conseguito precedentemente

al periodo di disoccupazione, la collocazione nel livello di competenze “3” e

non del “4” (doc. 287, pag. 634 incarto AI).

Ne consegue che RI 1 non

dispone di alcuna qualifica professionale specialistica e, contrariamente a

quanto da lui asserito, dal CV non emerge nulla che certifichi che egli

rappresentava un punto di riferimento per la risoluzione “di questioni

complesse soprattutto in fase di turnistica” (doc. VI, pag. 2).

Occorre ora determinare in cosa

consisteva effettivamente l’attività del ricorrente. In proposito, l’assicurato

ha asserito che dal 2010 al 2016 era “caposquadra, assistente e responsabile

della sicurezza all’interno della galleria”, precisando comunque che “quando mi

ero annunciato alla cassa disoccupazione avevo notificato l’attività di

conduttore macchine edili (escavatore, pala gommata).” (doc. 97, pag.

289.

incarto AI).

Bisogna innanzitutto precisare

che con la dicitura “caposquadra” è da intendere un assistente (cfr. STF 8C_227/2019

del 13 settembre 2019 consid. 4.3.). In secondo luogo, giova riproporre il

tenore di quanto dichiarato dall’ultimo datore di lavoro del ricorrente

chiamato a esprimersi circa il mansionario di quest’ultimo: “operatore

macchine: la sua mansione è quella di operatore della macchina. Per il 60-70%

del suo turno utilizza Mezzi per il trasporto degli inerti, rocce ecc. Per il

restante periodo di tempo del turno (…) rimane a disposizione della squadra per

le normali attività di avanzamento come: spostamento tubazioni impianti aria ed

acqua, trasporto spritz-beton con autobetoniera dall’impianto di betonaggio al

fronte.” (doc. 11, pag. 38 incarto AI). La dichiarazione del precedente

datore di lavoro, dunque, non fa alcun accenno a ruoli di responsabilità che

prevedono la risoluzione di questioni complesse in ambito di turnistica e

sicurezza. Secondo questo Tribunale, dal profilo probatorio, occorre attribuire

un peso maggiore alle dichiarazioni dell’ultimo datore di lavoro rispetto alle

allegazioni di parte dell’insorgente, dichiarazioni che meglio si conciliano

con l’assenza di qualifiche professionali specialistiche.

Per quanto attiene invece al

rinvio al CNL settoriale e all’indicazione “classe Q” sui conteggi di salario, va

rilevato che quella categoria salariale comprende i “lavoratori diplomati (…)

in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPSA (attestato

federale di capacità o attestato estero equipollente) e con almeno 3

anni di attività su cantieri (…).” (doc. H2). L’attribuzione alla classe

salariale “Q” è quindi direttamente legata al livello di formazione

professionale, non al mansionario, come rettamente rilevato dall’UAI (cfr. doc.

XVI, pag. 2). Siccome la giurisprudenza federale suevocata pone l’accento

sull’attività effettivamente svolta, declassando le qualifiche professionali in

quanto tali a degli indicatori funzionali, già per questo motivo l’indicazione

della “classe Q” risulta in casu inconferente. Peraltro, l’indicazione

“classe Q” risulta quantomeno equivoca, siccome lo stesso ricorrente, come

accennato in precedenza, ammette di non disporre di alcuna certificazione

professionale.

Visto quanto precede e

considerando la giurisprudenza federale suevocata, secondo questa Corte,

l’applicazione del livello di competenze “2”, comprendente attività pratiche

come, tra le altre, l’utilizzo di macchinari e i trasporti, appare corretta, in

quanto è l’unico conforme a quanto emerge dalla documentazione agli atti (tra

gli altri: docc. G2 e G3; doc. 35, pag. 109, doc. 97, pag. 289 e doc 317

incarto AI). In effetti, fatta astrazione dalle allegazioni – non

sufficientemente sostanziate – del ricorrente e contestate dall’amministrazione,

le attività che egli svolgeva non erano generalmente di una complessità tale da

necessitare ampie conoscenze in un ambito specifico, ciò che avrebbe potuto

giustificare l’applicazione del livello di competenze “3” (applicabile ad

esempio ai tecnici, infermieri, ecc.). Alla luce di quanto appena rilevato,

l’applicazione del livello di competenze “4” in concreto non entra neppure in

linea di conto.

Di conseguenza, è a giusta

ragione che l’UAI si è basato sui dati salariali statistici per determinare il

reddito da valido, applicando il livello di competenze “2”.

Esso ammonta pertanto a

fr. 74'542.65, cosi come stabilito dall’amministrazione (cfr. supra, consid.

1.5.).

2.7.5

Il reddito da invalido è

determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell’interessato, a condizione però che quest’ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall’attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale (“Soziallohn”). Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l’assicurato non ha intrapreso un’attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere desunto dai

rilevamenti statistici ufficiali editi dall’Ufficio federale di statistica (DTF

126.

V 75, consid. 3b/aa e seg. con ulteriori rinvii giurisprudenziali). In tal

senso, la giurisprudenza federale ha sancito che sono esclusivamente

applicabili i dati salariali nazionali della tabella TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari elaborata dall’Ufficio federale di statistica (STFA 12

ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Trattandosi del reddito da

invalido ritenuto dall’UAI (fr. 54'689.11; cfr. supra, consid. 1.5.), va

rilevato che l’insorgente ne contesta l’ammontare limitatamente all’entità

della riduzione sociale applicata (20%). Il TCA può pertanto limitare il

proprio esame a questo solo aspetto.

A tal proposito, va

ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Il TF ha inoltre precisato

che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante

in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr.

sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2).

Con sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013, la Corte federale ha infine confermato il principio posto

dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite

l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più

frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero

difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede

giudiziaria (consid. 5.4.). Questa giurisprudenza è stata confermata anche

nella STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.6.

Nella concreta evenienza,

con la decisione impugnata, l’UAI ha operato una riduzione del 20% sul reddito

statistico da invalido, e meglio 8% poiché l’assicurato è in grado di svolgere

soltanto delle attività leggere e 12% per, non meglio precisati, “svantaggi

salariali derivanti da contingenze particolari” (cfr. doc. 51 e 54).

Con la propria

impugnativa, il ricorrente pretende invece che gli venga riconosciuta una

deduzione del 25% (cfr. doc. I).

Chiamato ora a

pronunciarsi in proposito, il TCA ritiene che la pretesa decurtazione del 25%

del reddito statistico da invalido, sia priva di fondamento, posto che già la

riduzione decisa dall’amministrazione (20%) appare come generosa. In effetti,

secondo la più recente

giurisprudenza federale (cfr., ad esempio, la STF 8C_9/2020 del 10 giugno 2020

commentata da A. Bernasconi in SZS/RSAS 2021 pag. 49), una riduzione dettata

dagli impedimenti fisici si giustifica soltanto se, anche su un mercato del

lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla

persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente

ampio di attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del

9.

luglio 2019 consid. 5.2.2 e i riferimenti ivi citati).

Nel caso di specie, dalla

documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute interessante la

spalla sinistra e il rachide lombo-sacrale, l’assicurato sarebbe ancora

in grado di svolgere, senza limiti di tempo o di rendimento, attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi, da

svolgere al di sotto del piano orizzontale.

Ora, tenuto conto

dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il ricorrente

beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora

sufficientemente ampio, motivo per il quale l’UAI non avrebbe in realtà dovuto

applicare alcuna decurtazione a tale titolo.

In questo contesto, è

ancora utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a

svolgere lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito

ipotetico da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto

dei lavori leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione

supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di

qualifica 1, già un gran numero di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017

del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e riferimenti).

2.8

Raffrontando il reddito da

valido di fr. 74'542.65 con quello da invalido di fr. 54'689.11, si ottiene un

grado d’invalidità (arrotondato) del 27% che non dà diritto a una rendita.

Ne segue che il ricorso va

respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

2.9

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di

ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza,

le spese per complessivi fr. 500 vanno poste a carico dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti