32.2021.67
Rifiuto di una rendita, non presentando assicurato un grado AI pensionabile. Valutazione incapacità lavorativa e calcolo grado AI confermate. Corretto l’uso dei salari statistici, del livello di competenze e la riduzione percentuale. Nessuna violazione del diritto di essere sentito
7 marzo 2022Italiano62 min
resto accertato anche in ambito LAINF (si vedano inoltre i precedenti giurisprudenziali,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.67
jv/MM/gm
Lugano
7 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Jerry Vadakkumcherry,
vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 aprile 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1972 e da
ultimo attivo quale minatore, è incorso in un infortunio non professionale il
14 settembre 2017, allorché beneficiava di prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione (tra gli altri: cfr. docc. 39, 97, 100 e 316 incarto
AI).
1.2. Il 19 marzo 2018 RI 1 ha
presentato domanda di prestazioni AI (doc. 1 incarto AI) ed il __________ ha
comunicato all’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito: UAI) di essere il
rappresentante dell’assicurato (docc. 8 e 9 incarto AI).
1.3. L’UAI ha richiamato l’incarto
LAINF (doc. 13, cfr. anche doc. 47 incarto AI) ed il medico SMR ha chiesto ai
medici curanti, dr.ssa __________ e dr. __________ di formulare le rispettive
diagnosi, poi confluite nel rapporto finale SMR (doc. 39). Dopo aver fatto
proprie le conclusioni di cui al rapporto finale SMR, con progetto di decisione
del 16 ottobre 2020 (doc. F, doc. 41 incarto AI), ha accertato un’incapacità
lavorativa completa dal 14 settembre 2017 (data dell’infortunio) al 6 agosto
2020 (ovvero il giorno precedente alla visita di chiusura del medico __________
che ha accertato un’abilità lavorativa completa in attività adeguate, cfr. doc.
277, pag. 607 incarto AI), prospettando una rendita intera con grado AI del
100% dal 1. settembre 2018, alla scadenza dell’anno d’attesa giusta l’art. 28
LAI, fino al 30 novembre 2020 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di
salute giusta l’art. 88a cpv. 1 OAI).
Per il periodo successivo,
sulla base dei dati salariali pubblicati periodicamente dall’Ufficio federale
di statistica, l’UAI ha determinato un reddito da valido di fr. 69'347.-- ed un
reddito da invalido di fr. 64'024 (ovvero fr. 67'394.-- a cui è stata applicata
una riduzione sociale del 5% per attività leggere e svantaggi salariali
derivanti da contingenze particolari). Dal confronto dei redditi ex art. 16
LPGA è risultato un grado d’invalidità non pensionabile dell’8% (doc. 41
incarto AI).
1.4. A titolo di osservazioni al
progetto di decisione (doc. 49 incarto AI), l’assicurato ha inviato all’UAI la
decisione formale 21 dicembre 2020 (doc. 48, doc. 303, pag. 662 incarto AI) mediante
la quale l’__________, vista l’opposizione interposta dall’assicurato, ha
annullato e sostituito la sua precedente decisione.
Per determinarsi circa il
diritto dell’assicurato a una rendita, l’assicuratore contro gli infortuni ha stabilito
il reddito da valido (sulla base della media dei redditi ottenuti
dall’assicurato nei cinque anni antecedenti la disoccupazione e rivalutati
nominalmente al 2020) in fr. 116'600.-- (doc. 295, pag. 650, docc. 298 e 299
incarto AI), mentre per il reddito da invalido si è basato sui dati salariali statistici
(tabella RSS TA1_tirage_skill_level del 2018, livello di competenza 1, uomini, media
totale, adeguamento al 2020), ottenendo un valore di fr. 69'265.47, non
ritenendo peraltro giustificato applicare alcuna riduzione sociale in
considerazione delle “relativamente blande limitazioni funzionali” (doc.
299, pag. 655, doc. 300, doc. 303, pag. 663 incarto AI).
Operando il confronto dei
redditi, l’__________ ha determinato un grado d’invalidità del 41%
(arrotondato) (doc. 299, pag. 655, doc. 300 e doc. 303, pag. 662 e seg. incarto
AI).
Sulla base di questa
decisione l’assicurato ha chiesto all’UAI “una revisione del progetto
[di decisione, n.d.r.] e che venga attribuita una rendita almeno al 40%”
(doc. 49 incarto AI).
1.5. Preso atto delle osservazioni
al progetto di decisione, l’UAI ha modificato come segue il calcolo della
perdita di guadagno, facendo sempre capo ai dati salariali statistici.
Il reddito da valido è stato fissato
in fr. 74'542.65 (in applicazione della tabella RSS TA1_tirage_skill_level del
2018, livello di competenze 2, uomini, categoria 41-43 [“Costruzioni”], adeguamento
al 2019), quello da invalido in fr. 68'361.39. Quest’ultimo, ridotto del 20% (8%
per attività leggere e 12% per svantaggi salariali derivanti da contingenze
particolari), si eleva a fr. 54'689.11.
Operando il confronto dei
redditi ex art. 16 LPGA, l’UAI ha fissato un grado d’invalidità arrotondato al
27% (docc. 51-54 incarto AI).
Stante ciò, con decisione del
13 aprile 2021, l’UAI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera limitatamente
al periodo 1. settembre 2018 - 30 novembre 2020, ribadendo che a partire dal 1°
dicembre 2020 l’assicurato non avrebbe più diritto alla rendita essendo il suo
grado d’invalidità inferiore al 40% (doc. B, doc. 56 incarto AI).
1.6. L’assicurato, rappresentato
dal sindacato RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 13
aprile 2021, postulandone l’annullamento e il riconoscimento di “una rendita
pari al 56%”, oltre a un approfondimento “del problema del rachide
lombare” che potrebbe comportare un grado d’invalidità anche superiore al
56% richiesto (doc. I, petitum).
Il ricorrente contesta la
valutazione medica della capacità lavorativa residua, evidenziando in
particolare il mancato approfondimento della problematica interessante la schiena,
così come un errato calcolo del grado d’invalidità, segnatamente
un’insufficiente riduzione percentuale del reddito da invalido.
Dal profilo formale, egli
sostiene che il suo diritto di essere sentito sarebbe stato violato (doc. I,
pag. 4 e seg.).
1.7. Con la risposta di causa,
l’UAI – in sintesi – ha confermato la correttezza della decisione impugnata, facendo
valere che il diritto di essere sentito è stato rispettato in quanto
l’assicurato si è espresso dopo l’emanazione del progetto di decisione del 16
ottobre 2020, che dal profilo medico l’interessato non ha prodotto alcun nuovo
elemento oggettivo atto a inficiare le refertazioni mediche alla base del
provvedimento e che la valutazione economica effettuata (ivi inclusa la
percentuale di riduzione sociale) corrisponde a quanto previsto dalla
giurisprudenza federale. L’UAI ha pertanto chiesto la conferma della decisione
impugnata e, conseguentemente, la reiezione dell’impugnativa (doc. IV).
1.8. Con scritto del 17 giugno
2021 (doc. VI), il ricorrente ha presentato nuovi mezzi di prova (doc. G) che,
a suo dire, supporterebbero le censure sollevate con il ricorso. La
documentazione consiste in un esame di RMN della colonna lombo-sacrale del 15
giugno 2021 (doc. G1), nei conteggi di salario dell’ultimo datore di lavoro (aprile
2015 - marzo 2016) (doc. G2) e nel CV dell’assicurato aggiornato al 2020 (doc.
G3). Con un ulteriore scritto del 21 giugno 2021 (doc. VIII+1), il ricorrente
ha prodotto un certificato del dott. __________, allestito a seguito della RMN
del 15 giugno 2021 (doc. H).
1.9. Con scritto del 9 luglio 2021,
dopo aver sottoposto la nuova documentazione al medico SMR, l’UAI ha ribadito
la correttezza dell’apprezzamento della capacità lavorativa residua, come pure
la propria posizione circa la valutazione economica (doc. XII+1).
1.10. In un successivo scambio di allegati,
il ricorrente ha ribadito che, dal profilo economico, l’UAI avrebbe dovuto fondarsi
sul salario percepito prima del periodo di disoccupazione e che, in ogni caso,
il livello di competenze applicato è “contestabile”, rinviando al CNL
settoriale. Inoltre, con riferimento al rapporto del dott. __________ (cfr.
supra, consid. 1.8.), il ricorrente sostiene vi siano elementi medici obiettivi
che compromettono la sua restante capacità lavorativa, ragione per cui essa non
può essere del 100%, ribadendo altresì la propria richiesta di una riduzione del
reddito statistico da invalido del 25%, in luogo del 20% concessa (doc. XIV).
Dal canto suo, l’UAI ha fatto
valere che non vi sono validi motivi per inserire il ricorrente in un livello
di competenze superiore rispetto a quello da esso considerato e che non vi è
ragione di discostarsi dalla valutazione medica della capacità lavorativa
residua operata da __________ e SMR (doc. XVI).
1.11. In data 17 gennaio 2022,
questa Corte ha richiamato dalla Cassa disoccupazione __________ di __________ e
dall’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ l’intero incarto
riguardante il ricorrente (doc. XVIII e doc. XX).
La documentazione è
pervenuta, rispettivamente, il 20 e il 28 gennaio 2022 (doc. XIX e doc. XXII).
Le parti, alle quali è
stato concesso di prenderne visione e di formulare delle osservazioni, sono
rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Dal profilo formale, viene
invocata una violazione del diritto di essere sentito in quanto né il preavviso
di decisione né la decisione del 13 aprile 2021 dell’UAI, mediante i quali il
grado d’invalidità è stato portato al 27%, non sarebbero stati intimati né
all’assicurato né al suo rappresentante (doc. I, p. 3 s. e doc. XIV, p. 2).
Da parte sua,
l’amministrazione respinge la censura, sostenendo che il diritto di essere
sentito sarebbe stato “… rispettato come da disposizioni legali in materia,
consentendo all’assicurato di esprimersi dopo l’emanazione del preavviso
16.10.2020.” (doc. IV, p. 2).
Per l'art. 29 cpv. 2 Cost., le parti hanno diritto di essere
sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima,
indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento
del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid.
5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di
essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato
comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,
segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli
ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi
esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla
decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla
procedura comprende tutte le facoltà, che devono essere concesse a una parte,
in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua
tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di
essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla
procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è
possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo
diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3
pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; 132 V
368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Va rammentato che una violazione del diritto di essere
sentito è sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a
un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul
diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso
laddove l'assicurato ha potuto comprendere la portata della decisione formale e
impugnare la successiva decisione su opposizione, confrontarsi con il suo
contenuto e proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad
un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201
consid. 2.2). Il TCA dispone in effetti di un pieno potere di esame in tal
senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012 consid. 2.3) e, in applicazione del
principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il
chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Chiamata ora a
pronunciarsi, questa Corte constata che dagli atti di causa emerge che il 16
ottobre 2020 l’UAI ha emesso un progetto di decisione (“Progetto d’assegnazione
di rendita”) che prevedeva l’assegnazione di una rendita d’invalidità
temporanea, limitatamente al periodo 1° settembre 2018 – 30 novembre 2020 (il
diritto alla rendita si è estinto a far tempo dal 1° dicembre 2020 a fronte di
un tasso d’invalidità dell’8%, inferiore alla soglia minima legale - cfr.
incarto AI, p. 134-136).
Questo provvedimento è
stato intimato all’allora patrocinatore di RI 1, __________, il quale, in data
23 dicembre 2020, ha formulato le proprie osservazioni chiedendo all’UAI di
rivedere la propria posizione, alla luce della decisione formale 21 dicembre
2020 dell’__________ che ha riconosciuto una rendita LAINF del 41% a decorrere
dal 1° ottobre 2020 (incarto AI, p. 167).
In data 13 aprile 2021, la
Cassa __________ ha emanato la decisione con la quale ha confermato il diritto
a una rendita d’invalidità temporanea, dal 1° settembre 2018 al 30 novembre
2020 (incarto AI, p. 184-186).
Da quel documento risulta,
da una parte, che la decisione comprendeva 5 ulteriori pagine di motivazione che
ne costituivano una parte integrante (incarto AI, p. 184) e, dall’altra, che
l’originale del provvedimento è stato intimato al __________ (incarto AI, p.
186). Ciò è del resto confermato dalla circostanza che, con scritto del 19
aprile 2021, il rappresentante dell’assicurato ha chiesto che gli venisse
trasmesso il CD completo di tutti gli atti AI, facendo riferimento proprio alla
decisione del 13 aprile 2021 (incarto AI, p. 187).
In data 26 aprile 2021,
l’UAI ha inviato il CD al __________ (incarto AI, p. 189).
Il 10 maggio 2021,
l’assicurato ha interposto ricorso al TCA per il tramite del sindacato RA 1
(doc. I).
Tutto ben considerato, il
TCA fatica a ravvisare in cosa sarebbe consistita la violazione del diritto di
essere sentito. In effetti, anche se per errore l’amministrazione avesse allegato
alla decisione di rendita del 13 aprile 2021 le motivazioni relative al
progetto di decisione (quelle che prevedevano un grado d’invalidità dell’8% dal
1° dicembre 2020, anziché del 27%), ciò che potrebbe essere stato il caso
stando almeno alla documentazione allegata all’impugnativa (cfr. i doc. B e C),
tale circostanza non ha procurato alcun pregiudizio all’assicurato, dato che al
suo rappresentante è stato dato accesso all’intera documentazione (cfr. incarto
AI, p. 189), in cui figuravano le motivazioni con il nuovo calcolo del grado
dell’invalidità (cfr. incarto AI, p. 178-180). In questo senso, non può essere
ignorato che, nell’impugnativa, si fa esplicito riferimento al grado
d’invalidità del 27% (doc. I, p. 3).
Comunque, anche se per mera
ipotesi di lavoro si volesse ammettere una violazione del diritto di essere
sentito, essa è da considerarsi sanata, siccome l’assicurato ha potuto impugnare
la decisione amministrativa ed esporre per esteso le proprie argomentazioni dinanzi
al TCA, autorità che gode di pieno potere cognitivo.
2.2. Litigiosa è la questione di
sapere se è a giusta ragione che l’amministrazione ha negato all’assicurato il
diritto alla rendita, dopo aver accertato un grado d’invalidità non
pensionabile alla scadenza dell’anno di attesa, oppure no.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, pag. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia,
il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei
18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica
l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo
determinante per la valutazione dell’invalidità.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).
Inoltre, nel confronto dei
redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di
fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325;
DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF]
con sentenza U 156/05 del 14 luglio
2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).
La misura dell’attività
ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale
dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui
differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in
maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati sulla base
di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74
consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.4. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015
del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e alla 135 V 465).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi
scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,
in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo
autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS
1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una
rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze
tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei
dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;
STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.5. In concreto, ricevuta la
domanda di prestazioni, l’UAI ha acquisito agli atti l’intero incarto __________
(cfr. supra, consid. 1.3.) dal quale è emerso in particolare che sono stati
effettuati molteplici tentativi di riabilitazione (cfr. tra gli altri docc.
74-100 incarto AI) e che la situazione valetudinaria andava considerata ormai
stabilizzata.
Su richiesta del SMR (doc. 34 e
35 incarto AI), la dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna e medico
curante dell’assicurato (doc. 1, pag. 8 e doc. 39, pag. 121 incarto AI), ha
allestito il rapporto del 20 settembre 2020 (doc. 35 incarto AI) indicando
quali diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa:
" Impotenza
funzionale e dolori spalla sx. (infortunio del 14.09.2017)
- capsulite retrattile
- esiti di infiltrazione cortisonica (10/2018)
29.08.2018 decompressione a resezione AC sinistra, tenotomia del
bicipite per tendinopatia posttraumatica del capolungo del bicipite e
contusione acromioclavicolare
21.10.2019, artroscopia biopsie plurime, adesiolisi,
redecompresione ed asportazione III distale clavicola sx.
Dolori lombari cronicizzati su base degenerativa ed acutizzati
dopo trauma:
Esiti di infiltrazione epidurale (18.10.2017).” (doc. 35, pag. 108
incarto AI)
Inoltre, a proposito della
capacità/esigibilità lavorativa, la dr.ssa __________ ha rilevato che l’assicurato
non sarebbe più stato in grado di svolgere attività lavorative comportanti
l’utilizzo delle braccia sopra l’orizzontale e il sollevamento di pesi superiori
a 10 kg a causa dei dolori alla schiena (doc. 35, pag. 108 e seg. incarto AI). Ella
ha anche dichiarato che in un’attività adeguata RI 1 avrebbe potuto lavorare “forse
anche
giornata lavorativa intera (lavori leggeri nell’edilizia, senza sollevamento
braccia oltre l’orizzontale).” (doc. 35, pag. 110 incarto AI), precisando
di averlo visto solo il giorno dell’infortunio (doc. 35, pag. 110; cfr. supra
consid. 1.1.).
Il rapporto della curante è
stato elaborato tenendo conto (anche) dei referti dei dottori __________ e __________
che hanno considerato, a titolo di diagnosi secondarie, i “dolori lombari
cronicizzati su base degenerativa ed acutizzati dopo
trauma” (doc.
35, pag.112 e segg. incarto AI).
Con certificazione del 9
ottobre 2020, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, anch’egli interpellato dal SMR (doc. 39, pag. 121 incarto AI),
ha diagnosticato una sindrome lombovertebrale con discopatia L5-S1 con
riduzione dello spazio intersomatico e spondilolistesi degenerativa L4-5
incipiente. Il curante specialista, pur osservando di aver visto l’assicurato
in una sola occasione (5 febbraio 2020), ha dichiarato che “dai
referti a me a disposizione un’attività leggera è compatibile con le diagnosi”
(doc. 38 incarto AI).
La consulente in integrazione,
basandosi sulla visita medica __________ del 7 agosto 2020 (cfr. supra, consid.
1.3.), ha ritenuto l’assicurato “abile al lavoro nella misura del 100% in
attività adeguata […]. Nel caso specifico, sono considerate esigibili
tutte quelle attività non qualificate, molto leggere – leggere, semplici, che
rispettano i limiti funzionali dello stesso. Trattasi di attività che non
richiedono una preparazione professionale specifica ma che possono essere
esercitate dopo una semplice introduzione sul posto di lavoro e un breve
periodo d’adeguamento, rappresentate nella categoria 4.2.” (doc. 31 incarto
AI).
Quanto sopra è stato fatto
proprio dal medico SMR nel suo rapporto finale del 14 ottobre 2020 (doc. 39,
incarto AI). Il dr. __________, dopo aver sottolineato l’impossibilità per
l’assicurato di riprendere l’esercizio della sua precedente professione e considerato
la sindrome lombovertebrale fra le diagnosi con ripercussione sulla capacità
lavorativa, ha stabilito una capacità lavorativa completa in attività adeguate
a far tempo dal 7 agosto 2020 (cfr. supra, consid. 1.3.).
Sulla scorta di quanto precede,
l’UAI ha emanato il progetto di decisione del 16 ottobre 2020 e,
successivamente alle osservazioni dell’assicurato, la decisione formale
impugnata (cfr. supra, consid. 1.3. e segg.).
Dal profilo medico, l’insorgente
contesta l’esaustività dei rapporti dei dottori __________ e __________,
siccome questi ultimi hanno potuto visitarlo soltanto in un’occasione, circostanza
che avrebbe impedito loro di approfondire la questione dei dolori alla schiena,
in particolare la ripercussione sulla capacità lavorativa residua. Anche l’__________,
soggiunge il ricorrente, avrebbe omesso di approfondire la problematica lombare
poiché essa esula dalla sua competenza.
A supporto della propria tesi,
il ricorrente si prevale della relazione della fisioterapista __________, dei referti
del dr. __________ e della riabilitazione svoltasi a __________, del rapporto
relativo alla visita di chiusura del dr. __________, come pure delle
certificazioni prodotte pendente causa (cfr. supra consid. 1.6., 1.8. e segg.).
Fatti
I contestati rapporti dei
curanti, posti alla base della decisione impugnata, secondo l’insorgente,
andrebbero completati approfondendo la problematica lombare (cfr. supra consid.
1.6.; ricorso, pag. 5 e seg.) al fine di accertare l’effettiva capacità
lavorativa residua, da lui ritenuta inferiore al 100% (cfr. doc. 54, pag. 178
incarto AI).
2.6. Questo Tribunale, chiamato a verificare
se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato
dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo
attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve confermare le
conclusioni dell’UAI.
In questo contesto, va
immediatamente precisato che l’insorgente non contesta il fatto che, di
per sé, i disturbi interessanti la spalla sinistra non lo limitano
nell’esercizio di un’attività lavorativa adeguata, così come era stato del
resto accertato anche in ambito LAINF (si vedano inoltre i precedenti giurisprudenziali,
riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti
superiori, in cui è stata riconosciuta la loro piena abilità lavorativa in
attività sostitutive adeguate - cfr., fra le tante, STCA 35.2020.72 dell’8
marzo 2021 consid. 2.4.4 e riferimenti ivi citati, STCA 35.2020.1 del 21
dicembre 2020 consid. 2.4.3, STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019 consid. 2.3.3,
STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018 consid. 2.4.3, STCA 35.2018.38 del 10
ottobre 2018 consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018 consid. 2.3.5).
2.6.1. Occorre in primo luogo esaminare
i rapporti dei dottori __________ e __________, sulla cui base il medico SMR è poi
pervenuto alla conclusione che l’assicurato presenta una capacità lavorativa
completa in attività sostitutive adeguate (cfr. supra, consid. 2.5.).
La diagnosi della dr.ssa __________
risulta chiara, ovvero “dolori lombari su base degenerativa ed acutizzati
dopo il trauma” (doc. 35, pag. 108 incarto AI). Tale diagnosi trova riscontro
in pregresse refertazioni mediche (a titolo esemplificativo, già il medico __________
dell’__________ dr. __________, a margine della visita di controllo dell’8
maggio 2018, affermava che “[…] a livello del rachide lombare appare
evidente che ci si trova davanti ad una situazione di tipo degenerativo che può
aver avuto un certo tipo di riacutizzazione […].”) (doc. 131, pag. 361
incarto AI).
A proposito della capacità/esigibilità
lavorativa dell’assicurato, la curante ne ha accertato i limiti funzionali
(doc. 35, pag. 109 incarto AI: “Non potrà sollevare le braccia sopra
l’orizzontale, non potrà sollevare pesi elevati > 10 kg a causa dei dolori
alla schiena”; cfr. anche pag. 110 del documento), ritenendo possibile che
egli lavori sull’arco dell’intera giornata in un’attività rispettosa dei limiti
funzionali di cui sopra.
Nel caso di specie, le
patologie presentate dall’assicurato hanno richiesto consulti, esami,
interventi, misure fisioterapiche e degenze che hanno coinvolto molti
specialisti (cfr. a titolo esemplificativo i doc. 79, 81, 85-95, 100, 102, 105,
139, 151, 172 incarto AI), i cui referti sono stati trasmessi alla curante, la
quale li ha ritenuti sufficienti per esprimere un giudizio affidabile circa la
capacità lavorativa dell’assicurato in attività alternative adeguate. È infatti
evidente che, qualora la dr.ssa __________ avesse avuto dei dubbi circa la
diagnosi e/o le sue ripercussioni sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato,
ella si sarebbe astenuta dall’esprimere il proprio parere, rispettivamente
avrebbe richiamato ulteriore documentazione medica dai colleghi, ciò che non è però
avvenuto.
Ne consegue che, a mente di
questo Tribunale, l’avverbio “forse” (cfr. supra, consid. 2.5.) non configura,
di per sé, una riserva sufficiente ad inficiare l’accertamento della capacità
lavorativa operato dalla curante.
Per quanto concerne il rapporto
19 agosto 2020 del dr. __________, egli ha formulato la diagnosi di “sindrome
lombovertebrale con spondilolistesi degenerativa L4-5 incipiente” (doc. 279
incarto AI), diagnosi confermata anche il 9 ottobre 2020 (doc. 38 incarto AI).
Circa la ripercussione dei
dolori alla schiena sulla capacità lavorativa dell’assicurato, lo specialista ha
dichiarato che “[…] dai referti a me a disposizione un’attività leggera è
compatibile con le diagnosi.” (doc. 38 incarto AI).
In conclusione, i dottori __________
e __________ hanno entrambi considerato i dolori lombari e, tenuto conto anche
di quanto era stato refertato in precedenza da altri specialisti, hanno concluso
a favore di una capacità lavorativa completa in attività rispettose delle
limitazioni funzionali presentate dall’assicurato.
Secondo il TCA, la sola circostanza
che i curanti appena citati abbiano visitato personalmente l’assicurato in un’unica
occasione non è sufficiente a mettere in dubbio la correttezza dei loro pareri
(e, di riflesso, nemmeno quella della valutazione espressa dal medico SMR).
2.6.2. Oltre alla contestazione discussa
al precedente considerando, a sostegno della sua tesi il ricorrente si prevale
dello scritto della fisioterapista __________, della relazione medica del dr. __________,
delle cure riabilitative a __________, del rapporto di chiusura del dr. __________,
e delle certificazioni mediche prodotte pendente causa (cfr. supra, consid. 2.5.).
Nella sua presa di posizione
del 24 settembre 2018 (doc. 152 incarto AI), la fisioterapista __________ ha scritto:
“Als ich Herrn RI 1 im September 2017 zum ersten Mal sah, war klar, dass das
Hauptproblem in diesem Moment die Rückenproblematik war. Er war vollkommen deformiert vor Schmerz und ich fand keine Position
ihn zu behandeln. […] Für mich war klar, dass
dies nach einer Weile operiert werden musste, da ich nicht behandeln konnte
ohne ihm Torturen zuzufügen. […] ich kann, bei der Therapie der
Schulter, nur bedingt behandeln, da er vom Rücken her zu grosse Schmerzen hat,
um Behandlungspositionen einzunehmen […]”.
Nel suo rapporto del 4 marzo
2020 (doc. 246 incarto AI) la fisioterapista ha in sintesi rilevato, oltre a
quanto già riportato in precedenza e sempre con riferimento alla problematica
lombare, che i forti dolori alla schiena avevano comportato una scoliosi, la
quale “… causava un enorme squilibrio muscolare, funzionale e deformativa
sulla spalla e il collo. […]. Spero che il paziente venga operato alla
schiena, e che possa fare una cura intensa a Novaggio almeno per due settimane.”.
Preliminarmente, occorre
evidenziare che la valutazione di una fisioterapista non può avere il medesimo
valore di quella di un medico. In secondo luogo, la fisioterapista __________ ha
sì refertato la presenza della problematica lombare e dei dolori ad essa
riconducibili, ma non si è espressa su come e quanto questi dolori possano
limitare la capacità lavorativa dell’assicurato in un’attività che tiene debitamente
conto dei limiti funzionali. A tal proposito, questo Tribunale ribadisce che i
dolori lombari di cui soffre il signor RI 1 sono stati tenuti in considerazione
dai dottori __________ e __________, i quali hanno comunque ammesso una
capacità lavorativa completa in attività adeguate (cfr. supra consid. 2.6.1.).
Ne consegue che neppure i
rapporti della signora __________ sono atti ad inficiare la fondatezza delle loro
conclusioni (cfr. supra consid. 2.6.1.).
2.6.3. Il
ricorrente rinvia al periodo di degenza presso la Clinica __________ di __________
(docc. 172 e 182 incarto AI), circostanza che, a suo modo di vedere, dovrebbe
inficiare l’accertamento della sua capacità lavorativa residua operato dai dottori
__________ e __________. È vero che, contestualmente ad un tentativo di
riabilitazione limitato alla spalla sinistra, il ricorrente ha soggiornato per
quattro settimane presso la citata clinica, senza però trarne grandi benefici
(doc. 177, pag. 433, doc. 179 e doc. 182, pag. 441 incarto AI). Il relativo
rapporto di uscita, datato 6 marzo 2019, non contiene tuttavia alcuna
indicazione circa la residua capacità lavorativa dell’assicurato, tanto meno
riferita alla problematica rachidea, di modo che non appare parimenti atto a
sminuire il valore probatorio attribuito alle certificazioni dei curanti in
questione.
Il ricorrente si appella
altresì alla “relazione medica del Dr. __________” (cfr. supra consid.
2.5.), riferendosi al rapporto dello specialista in neurochirurgia del 28
novembre 2017 (doc. 92 incarto AI). In tale rapporto – allestito a poco più di
due mesi dall’evento infortunistico – lo specialista sottolinea la natura
degenerativa dei disturbi lombari, osservando altresì che questi “peggiorano
con la deambulazione e regrediscono in posizione seduta”. Sempre con
riferimento ai dolori, lo specialista ha refertato una “grave sintomatologia
algica lamentata dal paziente”.
Ora, oltre a rilevare che il
rapporto del dr. __________ è stato allestito a poco più di due mesi
dall’infortunio (cfr. supra consid. 1.1.) e pertanto nella fase più acuta della
sintomatologia, si rammenta nuovamente che i dolori alla schiena del ricorrente
sono stati già considerati dai dottori __________ e __________ e
dall’amministrazione; essi non sono stati ritenuti tali da precludere l’impiego
del ricorrente in un’attività confacente. Il dr. __________ non si è del resto
pronunciato a proposito della capacità lavorativa residua dell’assicurato, ciò
che non sorprende visto che il suo rapporto è stato appunto allestito poco dopo
l’evento infortunistico.
In conclusione, il rapporto del
dr. __________ non fornisce alcun nuovo elemento di valutazione atto a
modificare l’accertamento dei dottori __________ e __________ circa la capacità
lavorativa residua dell’assicurato.
2.6.4. Davanti al TCA, l’assicurato
ha allegato il referto relativo all’esame di RMN lombo-sacrale del 15 giugno
2021 (doc. G1) che, a suo dire, “attesta in modo oggettivo i problemi già
evidenziati in fase di ricorso” (doc. VI, pag. 2), unitamente al
certificato 17 giugno 2021 del dott. __________ (doc. VIII+1).
Per quanto riguarda la RMN, la
radiologa ha refertato, tra l’altro, “segni di spondilosi.
Degenerazione/disidratazione degli ultimi due dischi intersomatici con
riduzione in altezza degli spazi intersomatici corrispondenti.”, in linea dunque
con la diagnosi precedente. Infatti, vi è un esplicito riferimento alla
diagnosi di spondilosi degenerativa (cfr. doc. G1), conformemente alla diagnosi
formulata, tra gli altri, dal dr. __________ (doc. 279 e 38 incarto AI). È
dunque a giusta ragione che il medico SMR, chiamato a prendere posizione sulle
nuove refertazioni prodotte dal ricorrente, ha ritenuto che “(…) l’attuale
esame RM conferma una situazione come da precedente valutazione dr. __________,
ossia presenza di alterazioni di tipo degenerativo (…). In questa
situazione confermo una esigibilità lavorativa per attività adatte, leggere
(…).” (doc. XII1).
Per quanto attiene al
certificato del dott. __________, questo specialista in ortopedia e
traumatologia presso l’Ospedale di __________, ha rilevato quanto segue:
" In base
alla visita effettuata e alla documentazione esibita risulta affetto da: […] Lombosciatalgia
bilaterale da spondiloartrosi rachide lombo-sacrale e protrusioni discali […] e
angioma soma;
Obiettivamente [con riferimento al rachide lombo-sacrale,
n.d.r.]: Algo-limitazione dei movimenti di flesso-estensione e rotazionali del
tronco con dolore irradiato sugli arti inferiori. Lasegue e Wassermann positivi.
ROT ipovalidi. Punti di Valleix positivi. Parestesie ai piedi.
Attualmente il paziente presenta:
Riduzione dell’autonomia posturale;
[…] lombosciatalgia bilaterale, con difficoltà al mantenimento
della stazione eretta protratta, e della deambulazione consentita per piccole
distanze;
Difficoltà nel salire e scendere le scale;
Difficoltà nell’espletare le normali attività della vita
quotidiana.” (cfr. doc. VIII+1)
Anche il dott. __________ ha dunque
evidenziato la problematica lombare ed i dolori ad essa associati. Ciò, a mente
dello specialista, comporta delle limitazioni nel mantenimento prolungato della
posizione eretta, nella deambulazione su lunghi tratti e nel salire e scendere
le scale.
Secondo questa Corte, il
contenuto della certificazione in questione non appare atto a generare dei
dubbi circa la fondatezza dei pareri dei dottori __________ e __________. Da
una parte, è pacifico che le attività esigibili, alternative a quella abituale
di minatore, dovranno ossequiare le limitazioni dettate dal danno alla salute.
D’altra parte, il dott. __________ ha sì elencato quali sono a suo avviso gli
impedimenti funzionali legati alla problematica interessante la colonna lombo-sacrale,
tuttavia egli non ha preteso che tale danno impedirebbe al ricorrente di
esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività idonea.
L’insorgente rinvia infine al rapporto relativo alla visita
di chiusura del 7 agosto 2020 compiuta dal medico __________ dell’__________, dr.
__________ (doc. 277, pag. 603 e segg. incarto AI; cfr. supra consid. 1.3.).
In quell’occasione, questo specialista in chirurgia ortopedica
e traumatologia ha così descritto lo status a livello del rachide:
" Cammina in modo fluido. […] Riduzione della curva
lordotica lombare, alla palpazione la muscolatura paravertebrale del tratto
lombare risulta decondizionata ed ipotonica. Dolori alla digito-pressione a
livello delle masse paravertebrali lombari. Nessun dolore irradiante, né nessun
segno per una radicolopatia. […] Dolenzia alla palpazione dei muscoli erector
spinae destra e sinistra. Nessuna dolenzia sopra il livello dei trocanteri.”
(doc. 277, pag. 606 e seg. incarto AI)
Trattandosi della capacità lavorativa, dopo aver definito molto
improbabile una ripresa dell’attività abituale a fronte dello stato della
spalla sinistra, il dr. __________ ha dichiarato l’assicurato abile al 100% in
attività adeguate ai limiti funzionali (doc. 277, pag. 607 e seg. incarto AI).
Tutto
ben considerato, nemmeno il referto del medico di circondario appare
suscettibile di validamente supportare le censure sollevate dall’insorgente,
nella misura in cui il dr. __________ non si è pronunciato in merito alla
capacità lavorativa tenuto conto della problematica interessante la colonna
lombare (e ciò per il motivo che è stato ritenuto estinto il nesso di causalità
naturale tra quest’ultima e l’infortunio assicurato).
In conclusione, dunque, nel caso di specie non vi sono
sufficienti elementi che permettono di discostarsi dagli accertamenti dei dottori
__________ e __________ (e, dunque, del medico SMR) circa la capacità
lavorativa residua dell’assicurato in attività che tengono conto dei suoi
limiti funzionali oggettivati.
Alla luce di quanto
precede, va ritenuto dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza che
il ricorrente sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività lavorativa confacente alle limitazioni dipendenti dal danno
riguardante la spalla sinistra e il rachide lombosacrale, senza che si riveli
necessario dare seguito alla richiesta ricorsuale tendente all’esecuzione di
una perizia giudiziaria.
2.7. Il ricorrente contesta la
valutazione economica operata dall’UAI in punto al salario posto alla base del
calcolo del reddito da valido (cfr. infra consid. 2.7.1. e seg.), al livello di
competenze applicabile qualora il reddito da valido dovesse essere stabilito in
base ai salari statistici (cfr. infra consid. 2.7.3.) e alla riduzione
percentuale operata sul reddito statistico da invalido (cfr. infra consid. 2.7.4.).
2.7.1. Giusta l’art. 16 LPGA, per
valutare il grado d’invalidità il reddito che l’assicurato invalido potrebbe
conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura
medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto
di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Secondo la giurisprudenza
federale, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, cfr. STCA 35.2019.112 del 14 settembre
2020, consid. 2.2.2.), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza
preponderante come persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali
e delle circostanze personali. Tale reddito dev’essere determinato nel modo più
concreto possibile. Di regola, ci si baserà sull’ultimo reddito che la persona
assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all’evoluzione
dei salari, o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto
di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. STCA
32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.6.). Questo perché normalmente, in
base all’esperienza comune, la persona interessata avrebbe continuato la
precedente attività in assenza del danno alla salute (STF 9C_852/2018 del 5
marzo 2019, consid. 5.4.1.; DTF 139 V 28, consid. 3.3.2. e 129 V 222, consid.
4.3.1.). Le eccezioni al citato principio dell’esperienza comune sono – dal
profilo del grado probatorio – assoggettate al grado di verosimiglianza
preponderante (STF 8C_362/2014, consid. 5.2.3. con ulteriori rinvii
giurisprudenziali; RAMI 1993 no. U 168, pag. 97 e segg., consid. 5b; 4a, b).
Qualora l’ultimo salario
percepito fosse superiore alla media, esso può essere preso come base per
determinare il reddito da valido solo se, sempre secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, è accertato che l’assicurato lo avrebbe
percepito anche successivamente senza il danno alla salute (tra le altre: STF
8C_362/2014 del 25 giugno 2014, consid. 5.2.3 in fine, 8C_671/2010 del 25
febbraio 20211, consid. 4.5.1., 9C_5/2009 del 16 luglio 2009, consid. 2.3. con
rinvii). Per poter determinarsi su tale questione, i tribunali devono valutare
tutte le circostanze del caso concreto (STF 8C_581/2020 e 8C_585/2020 del 3
febbraio 2021 consid. 6.3., pubblicata in SVR 7/2021, UV Nr. 26, p. 123 e segg.).
Inoltre, qualora l’ultimo salario percepito
presenti forti fluttuazioni in un arco temporale relativamente breve, ci si
dovrà basare sul reddito medio conseguito su una forchetta temporale più estesa
(STF 9C_14/2019 del 24 aprile 2019, consid. 2.2.2. con ulteriori rinvii
giurisprudenziali, 8C_443/2018 del 30 gennaio 2019, consid. 2.1. con ulteriori
rinvii giurisprudenziali).
Per costante giurisprudenza
federale, qualora l’assicurato, come persona sana, non sarebbe stato più attivo
presso il suo precedente posto di lavoro, il reddito da valido va determinato sulla
base dei valori statistici (STF 8C_581/2020 e 8C_585/2020 succitata).
L’utilizzo dei valori salariali
statistici è quindi sussidiario, ovvero il ricorso a tali dati avverrà solo se
non è possibile determinare il reddito da valido e/o da invalido sulla base e
in conformità alle circostanze specifiche del singolo caso (DTF 142 V 178,
consid. 2.5.7. con ulteriori rinvii giurisprudenziali; STCA 35.2020.49 del 25
gennaio 2021 consid. 1.6.).
Il TF ha stabilito che per la
determinazione del salario statistico sono di principio applicabili i dati
salariali nazionali di cui alla tabella RSS TA1 (STFA U 75/03 del 12 ottobre
2006 e I 222/04 del 5 settembre 2006).
2.7.2. Nella presente fattispecie,
l’UAI ha determinato il reddito da invalido fondandosi su dati statistici, in
quanto l’assicurato al momento dell’infortunio era da tempo in disoccupazione
(cfr., al riguardo, le sentenze federali citate al consid. 6.3 della succitata
pronunzia 8C_581/2020 e 8C_585/2020).
Il ricorrente sostiene invece
che per il calcolo del reddito da valido l’UAI avrebbe dovuto basarsi sul
salario medio concretamente percepito durante i cinque anni precedenti la
disoccupazione – come da decisione dell’__________ (cfr. supra consid. 2.6.) –
e non sui salari statistici.
In effetti, a suo modo di
vedere, egli avrebbe “(…) con grado elevato di verosimiglianza
preponderante, in modo attendibile in relazione alle sue capacità
professionali” continuato a svolgere senza il danno alla salute lo stesso
lavoro percependo addirittura un salario maggiorato, sia per esperienza, sia
per l’evoluzione del salario in sé stesso.” (doc. XIV).
A questo proposito, il TCA
ricorda che effettivamente in una sentenza 8C_227/2019 del 13 settembre 2019 il
Tribunale federale, contrariamente all’assicuratore contro gli infortuni e a
questa Corte, ha ritenuto corretto non applicare i salari statistici nel caso
di un assicurato che aveva perso il proprio impiego.
In tale giudizio, la Corte
federale si è chinata sulla questione di sapere se per la determinazione del
reddito da valido di un lancista-minatore rimasto vittima di due infortuni nel
2014 e nel 2015 in costanza di rapporto di lavoro e di un terzo nel gennaio
2017, durante il successivo periodo di disoccupazione seguito dalla disdetta
del contratto (chiusura del cantiere nel gennaio 2016), andassero applicati i
dati statistici o se si dovesse invece basarsi sui precedenti salari percepiti
dall’assicurato (consid. 3.1. e seg.), giacché, senza l’infortunio, egli
avrebbe continuato a percepire il salario precedente.
L’Alta Corte ha dapprima
rammentato che nella determinazione del reddito da valido “bisogna chiedersi
quale sia il reddito ipotetico che la persona assicurata avrebbe raggiunto più
probabilmente senza il danno alla salute. Questo può sovrapporsi al salario
presumibilmente guadagnato da una persona in piena salute, ma soltanto se non
si presentano altre circostanze, indipendenti dall’infortunio, che potrebbero diminuire
tale importo.” (consid. 4.2. con riferimenti).
Considerandi
Il TF ha poi rilevato quanto
segue:
" (…).
4.3
Effettivamente risulta che dal conto AVS del ricorrente nel periodo
1991-2013 si desume un guadagno medio di fr. 98'887.- e negli ultimi anni degli
importi di fr. 116'647.- nel 2009, di fr. 124'703.- nel 2010, di fr. 127'703.-
nel 2011, fr. 107'473.- nel 2012 e fr. 116'032.- nel 2013. Rispetto al salario
statistico adottato di fr. 73'504.-, il guadagno medio dal 1991 è superiore di
quasi il 35% (se si considerassero soltanto gli ultimi anni, lo scarto sarebbe
ancora maggiore, nell'anno 2013 è addirittura del 58%). Certo, il cantiere
B.________ è stato chiuso, ma la Corte cantonale non constata che egli senza
l'infortunio avrebbe smesso l'attività di lancista-minatore. Anzi, in base alla
dichiarazione del 19 settembre 2014, peraltro non contestata dall'assicuratore,
il ricorrente ha iniziato a lavorare nei tunnel dal 1987 ed è giunto fino a
essere caposquadra (assistente). Ha esercitato per diversi datori di lavoro la
sua attività in Spagna, Germania e in Italia per poi tornare in Svizzera per la
formazione del tunnel ferroviario di base del S. Gottardo (traforo da Bodio
alla Buzza di Biasca). Ha poi proseguito l'attività tra Bodio e Faido,
proseguendo fino a Sedrun. Consapevole che i lavori stavano giungendo al
termine, l'assicurato si è mosso in anticipo cercando lavoro presso C.________,
sapendo che a Sigirino si stava aprendo il nuovo cantiere del tunnel
ferroviario di base del Ceneri. In seguito alla più che ventennale esperienza
del ricorrente nel settore, non si può fare astrazione della circostanza che il
salario percepito precedentemente fosse manifestamente più elevato. Tenuto
conto della circostanza che il reddito da valido deve essere calcolato nel modo
più concreto (consid. 4.1), è più corretto, sotto il profilo della
verosimiglianza preponderante, riferirsi un salario più elevato come negli anni
precedenti, piuttosto che applicare il salario statistico scelto dalla Corte
cantonale (sentenza 8C_759/2017 consid. 3.1, cfr. anche per esempio sentenza
8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.2). Tuttavia, l'assicuratore sin
dall'inizio è partito dal presupposto che nel caso concreto andasse determinato
facendo capo a dati statistici (valutazione del 24 luglio 2018). Non compete al
Tribunale federale come prima e unica istanza procedere a eventuali assunzioni
di prova e rivalutare il caso. La Corte cantonale dovrà quindi provvedere a
istruire tale aspetto.”
Nella successiva STCA
35.2019.113
del 24 ottobre 2019, con l’accordo delle parti, il TCA ha
riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 38% considerando un
reddito da valido di fr. 98'887 e un reddito da invalido di fr. 60'952, rimasto
incontestato.
In una sentenza
35.2019.112
del 14 settembre 2020, chiamato in particolare a stabilire il
reddito da valido di un minatore-jumbista vittima di un infortunio allorquando
si trovava ancora alle dipendenze del suo ex datore di lavoro, il TCA è
pervenuto alla conclusione che, senza il danno alla salute, l’assicurato
avrebbe continuato a esercitare la sua precedente attività professionale. In
questo senso, è stato giudicato determinante il fatto che l’assicurato aveva
praticamente sempre svolto la professione di minatore, che al momento in cui è
rimasto vittima dell’evento traumatico era ancora in essere un contratto con
un’agenzia di lavoro interinale che l’aveva collocato presso una ditta
impegnata a quel momento sul cantiere della costruenda galleria ferroviaria di
Maroggia e che la documentazione prodotta comprovava che, nell’anno in cui è
nato il potenziale diritto alla rendita, l’insorgente aveva cercato di
riprendere il lavoro di minatore, non riuscendovi a causa del danno alla salute
infortunistico. Gli atti sono quindi stati rinviati all’amministrazione
affinché determinasse di nuovo l’entità del reddito senza invalidità, tenuto
conto delle considerazioni espresse nel giudizio.
In un’altra pronunzia
35.2020.49
del 25 gennaio 2021, riguardante un minatore macchinista che, al
momento in cui è rimasto vittima d’infortunio (aprile 2005), era impegnato sul
cantiere di Alptransit e che, proprio a causa del danno alla salute, non è più stato
in grado di riprendere l’esercizio della sua abituale professione, questo
Tribunale ha accertato che, anche senza l’infortunio, al momento della nascita
del potenziale diritto alla rendita (2017), egli non si sarebbe più trovato
alle dipendenze del suo ex datore di lavoro (dal 2016, terminato il cantiere in
questione, la ditta non aveva infatti più impiegato dipendenti). Ritenuto che
non era contestato che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe
comunque continuato a lavorare nel campo della costruzione di gallerie e che i
dati salariali statistici relativi al settore delle costruzioni, utilizzati
dall’assicuratore convenuto per determinare il reddito da valido, non erano
sufficientemente rappresentativi di quelle che sono le peculiarità retributive proprie
allo specifico settore dei lavori in sotterraneo, il TCA ha stabilito che quel
reddito avrebbe dovuto essere fissato in applicazione del CNM e meglio delle
norme previste dalla Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo
(Appendice 12). Gli atti sono quindi stati rinviati all’amministrazione
affinché determinasse nuovamente il reddito da valido conformemente alle
considerazioni espresse in sentenza.
2.7.3
Chiamato a pronunciarsi nel
caso concreto, questo Tribunale ricorda innanzitutto che per costante
giurisprudenza l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla
valutazione dell’invalidità operata dall’assicurazione contro gli infortuni e
viceversa (tra le altre, cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011, consid. 3.2.;
STF 9C_594/2016 del 18 novembre 2016, consid. 2.4.; STF 8C_19/2021 del 27
aprile 2021, consid. 6.; cfr. STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid.
2.6.; STCA 32.2020.25 del 2 ottobre 2020, consid. 2.6. e STCA 35.2020.51 dell’8
febbraio 2021, consid. 2.5.).
Ne consegue che il grado
d’invalidità calcolato dalla __________ non è vincolante per l’UAI e
quest’ultimo può procedere autonomamente in tal senso.
Secondo il TCA a ragione
l’amministrazione ha applicato i dati statistici e non ha considerato la media
dei salari che l’assicurato aveva conseguito lavorando come minatore.
Al riguardo, va
innanzitutto ricordato che RI 1 aveva ricevuto la disdetta dall’ultimo datore
di lavoro il 25 gennaio 2016 con effetto al 31 marzo 2016. Tale decisione era “…
da ricondurre alla fine della fase di lavoro continuo nella tratta __________
(del __________, n.d.r.), che impone una diversa modalità di lavoro e
l’impossibilità di garantire ulteriormente l’impiego.” (doc. 315 incarto AI;
cfr. anche doc. 316, pag. 717 incarto AI). Un impiego del ricorrente presso il
suo precedente datore di lavoro non entrava quindi più in considerazione.
Inoltre, da aprile 2016 (doc.
316.
incarto AI) fino all’infortunio del 14 settembre 2017 (cfr. supra consid.
1.1.), dunque per ben 18 mesi, il ricorrente è rimasto in disoccupazione. Ora, se
il fatto di essere stato al beneficio dell’assicurazione contro la
disoccupazione al momento dell’infortunio non costituisce, di per sé, una
circostanza sufficiente per discostarsi dall’applicazione del salario
effettivamente percepito prima della disoccupazione in favore dei dati
statistici (cfr. STF 8C_227/2019 del 13 settembre 2019; cfr. anche STCA 35.2019.112
del 14 settembre 2020 consid. 2.2.5.), ulteriori elementi risultano in questo
caso determinanti.
L’amministrazione ha
giustamente rilevato che l’assicurato non ha effettuato delle ricerche di
lavoro mentre svolgeva l’attività abituale (doc. 52 pag. 174 incarto AI:
“L’assicurato ha potuto documentare di aver svolto delle ricerche di lavoro
mentre svolgeva l’attività abituale. No” – il corsivo è del redattore),
pur sapendo che i lavori del __________ relativi alla tratta __________ della __________
stavano giungendo al termine, ciò che rendeva precaria la sua situazione lavorativa.
Durante il periodo di disoccupazione egli ha peraltro beneficiato di un
programma d’integrazione professionale, ma non nella sua precedente attività di
minatore: “Dal 1° aprile 2016, alla chiusura dei cantieri, ho perso la mia
occupazione e quindi ho dovuto annunciarmi alla Cassa disoccupazione __________
di __________. Sono stato impiegato per tre mesi in un programma occupazionale
transitorio presso il __________. Non ho più svolto altre mansioni
professionali durante questo periodo.” (doc. 97, pag. 289 incarto AI).
D’altro canto, dalla
documentazione che il TCA ha richiamato in corso di causa, specificatamente da
quella che è stata prodotta dall’URC di __________ (cfr. allegati al doc. XXII),
si evince che durante il periodo quadro 2016-2018 (per la precisione da aprile
2016.
ad agosto 2017) le ricerche di lavoro compiute dall’assicurato sono state quasi
esclusivamente rivolte a imprese attive in Ticino nell’ambito dell’edilizia ordinaria
(non sotterranea; soltanto la ricerca effettuata il 15 maggio 2017 ha
riguardato un’impresa – __________ – che si occupa [anche] della costruzione di
__________).
È vero che, a margine del
colloquio di consulenza del 20 luglio 2016, il ricorrente ha dichiarato di volersi
muovere “… anche oltre Gottardo alla ricerca di cantieri adeguati alle attività
per cui si propongono sostanzialmente lavori in galleria” (in questo senso, si
veda pure il verbale del 16 settembre 2016), ma poi alle intenzioni non hanno
fatto seguito i fatti.
Del resto, non può neppure essere
ignorato che in base al “piano di azione” concordato nell’aprile 2016 con il
consulente del personale URC, le professioni ricercate dall’insorgente erano
quelle di “macchinista edili, operaio edile, capo squadra, camionista, aiuto di
magazzino” e dunque non specificatamente quella di minatore (si veda pure il
piano di azione concordato il 6 giugno 2016).
Dal CV dell’assicurato emerge
inoltre che il suo impiego in Svizzera è pressoché integralmente riconducibile
alla realizzazione di un progetto di interesse (trans)nazionale su base
pluriennale, nello specifico __________ (doc. G3), ragione per cui la sua
occupazione in Ticino era limitata a tale progetto, con tutte le peculiarità
del caso (ad esempio circa l’assunzione, la garanzia di avere un cantiere in
essere per diversi anni, condizioni salariali al di sopra della media
nonostante non disponga di qualifiche, ecc.).
Conformemente alla giurisprudenza
federale che impone di considerare tutte le circostanze personali del singolo
caso (STF 8C_227/2019 del 13 settembre 2019 consid. 4.2.), in concreto – e
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – non si può dunque concludere
che senza il danno alla salute il signor Vona avrebbe continuato a svolgere la
sua precedente attività di minatore. Anzi, secondo il TCA, è con
verosimiglianza preponderante vero proprio il contrario. È dunque a giusta
ragione che per determinare il reddito da valido l’amministrazione ha applicato
i salari statistici in luogo del salario concretamente percepito nel periodo
antecedente la disoccupazione dell’assicurato. Tale agire risulta corretto.
2.7.4
Il ricorrente asserisce che,
anche nella denegata ipotesi in cui per il reddito da valido venisse applicato
il salario statistico, contrariamente a quanto indicato dall’UAI non sarebbe
applicabile il livello di competenze “2” ma il “4”, subordinatamente il “3”,
siccome “era necessario in prima istanza che fosse pronto a risolvere
situazioni complesse soprattutto nel campo della sicurezza sul lavoro e in
tutti i livelli attivi durante il suo turno.” In tal senso, l’insorgente
rinvia ai conteggi di salario nei quali è indicata la “classe Q” (doc. G2). Ora,
nel CNL settoriale i salari minimi sono regolati sulla base di classi salariali
(doc. H1) e la “classe Q” corrisponde a quella dei lavoratori diplomati, posti
appena prima dei capi (“classe V”).
Da tale circostanza il
ricorrente desume il diritto all’applicazione, per determinare il reddito da
valido, di un livello di competenze superiore al “2”. Inoltre, a supporto della
sua tesi, il ricorrente rinvia anche al CV (doc. G3) che, a suo avviso,
confermerebbe l’assolvimento di un corso specialistico per la sicurezza sul
lavoro, ciò che, unitamente agli altri corsi indicati nel CV, “mostrano una
specializzazione adatta a risolvere questioni complesse soprattutto in fase di
turnistica.” (doc. VI, pag. 2).
A proposito della questione di
sapere se, ai fini della determinazione del reddito da valido, vada applicato
il livello di competenze “2” (come sostiene l’UAI) oppure livelli di competenze
superiori (come pretende l’insorgente), questo Tribunale ricorda che, a partire
dalla 10.a edizione della RSS (RSS 2012) gli impieghi sono classificati per
professione in funzione del tipo di lavoro che è generalmente eseguito.
L’accento è pertanto posto sul genere di attività che la persona interessata è
in grado di svolgere in funzione delle sue qualifiche (livello delle sue
competenze) e non più sulle qualifiche in quanto tali. Sono dunque stati
definiti quattro livelli di competenza in funzione di nove gruppi di
professioni e del tipo di lavoro, della formazione necessaria per praticare la
professione e dell’esperienza professionale (cfr. tabella TA 1_skill_level
della RSS 2012; DTF 142 V 178, consid. 2.5.3. e segg.). Il livello 1 è
il più basso e corrisponde alle mansioni fisiche e manuali semplici, mentre il livello
4.
è il più elevato e raggruppa le attività che richiedono la risoluzione di
problemi compositi e l’assunzione di decisioni complesse, che presuppongono
un’ampia conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico (ne fanno parte,
ad esempio, i direttori, i quadri di direzione e i gerenti, come pure le
professioni intellettuali e scientifiche). Tra questi due estremi figurano le
professioni dette intermedie (livelli di competenza 2 e 3). Il livello 3
implica delle attività pratiche complesse che necessitano ampie conoscenze in
un ambito specifico (in particolare, i tecnici, i supervisori, gli intermediari
o il personale infermieristico). Il livello 2 si riferisce alle attività
pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione dei dati e
l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche,
i servizi di sicurezza e la guida di veicoli (cfr. STF 9C_370/2019 del 10
luglio 2019, consid. 4.1. con ulteriori rinvii giurisprudenziali).
A proposito delle qualifiche
dell’insorgente, il TCA constata che egli ha terminato la propria formazione
scolastica nel 1986 ottenendo la licenza di terza media. Egli ha dichiarato di
aver frequentato una scuola per divenire elettrotecnico, senza tuttavia
ottenere il relativo attestato. Successivamente, l’assicurato è stato abilitato
quale guardia giurata con porto d’armi.
L’esperienza professionale di RI
1.
nel settore dell’edilizia (galleria) ha avuto inizio in Italia nel 1992 ed è
terminata nel 2016 in Ticino con la conclusione del cantiere della __________
della __________ (doc. G3; doc. 97, pag. 289 incarto AI).
Il ricorrente non dispone di
alcun attestato professionale, federale o estero, nel settore delle costruzioni
(doc. 43, pag. 152, doc. 97, pag. 289, doc. 287, pag. 634 incarto AI; cfr. anche
doc. 35, pag. 108 incarto AI).
Sempre con riferimento al CV, il
TCA rileva che ad eccezione della licenza di condurre per carrelli telescopici
ottenuta nel 2012, tutti i corsi di formazione e aggiornamento frequentati dal
ricorrente sono terminati senza il conferimento di alcun diploma che andasse
oltre la semplice attestazione di frequenza/partecipazione (cfr. doc. G3).
La frequentazione di corsi non
configura circostanza sufficiente per poter concludere che il mansionario del
ricorrente comprendeva attività ordinarie complesse che avrebbero potuto giustificare
un livello di competenze superiore al “2”. D’altronde, contestualmente
all’opposizione 6 novembre 2020 alla decisione formale dell’__________, il
ricorrente medesimo si era limitato prudenzialmente a chiedere,
alternativamente all’applicazione del salario medio conseguito precedentemente
al periodo di disoccupazione, la collocazione nel livello di competenze “3” e
non del “4” (doc. 287, pag. 634 incarto AI).
Ne consegue che RI 1 non
dispone di alcuna qualifica professionale specialistica e, contrariamente a
quanto da lui asserito, dal CV non emerge nulla che certifichi che egli
rappresentava un punto di riferimento per la risoluzione “di questioni
complesse soprattutto in fase di turnistica” (doc. VI, pag. 2).
Occorre ora determinare in cosa
consisteva effettivamente l’attività del ricorrente. In proposito, l’assicurato
ha asserito che dal 2010 al 2016 era “caposquadra, assistente e responsabile
della sicurezza all’interno della galleria”, precisando comunque che “quando mi
ero annunciato alla cassa disoccupazione avevo notificato l’attività di
conduttore macchine edili (escavatore, pala gommata).” (doc. 97, pag.
289.
incarto AI).
Bisogna innanzitutto precisare
che con la dicitura “caposquadra” è da intendere un assistente (cfr. STF 8C_227/2019
del 13 settembre 2019 consid. 4.3.). In secondo luogo, giova riproporre il
tenore di quanto dichiarato dall’ultimo datore di lavoro del ricorrente
chiamato a esprimersi circa il mansionario di quest’ultimo: “operatore
macchine: la sua mansione è quella di operatore della macchina. Per il 60-70%
del suo turno utilizza Mezzi per il trasporto degli inerti, rocce ecc. Per il
restante periodo di tempo del turno (…) rimane a disposizione della squadra per
le normali attività di avanzamento come: spostamento tubazioni impianti aria ed
acqua, trasporto spritz-beton con autobetoniera dall’impianto di betonaggio al
fronte.” (doc. 11, pag. 38 incarto AI). La dichiarazione del precedente
datore di lavoro, dunque, non fa alcun accenno a ruoli di responsabilità che
prevedono la risoluzione di questioni complesse in ambito di turnistica e
sicurezza. Secondo questo Tribunale, dal profilo probatorio, occorre attribuire
un peso maggiore alle dichiarazioni dell’ultimo datore di lavoro rispetto alle
allegazioni di parte dell’insorgente, dichiarazioni che meglio si conciliano
con l’assenza di qualifiche professionali specialistiche.
Per quanto attiene invece al
rinvio al CNL settoriale e all’indicazione “classe Q” sui conteggi di salario, va
rilevato che quella categoria salariale comprende i “lavoratori diplomati (…)
in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPSA (attestato
federale di capacità o attestato estero equipollente) e con almeno 3
anni di attività su cantieri (…).” (doc. H2). L’attribuzione alla classe
salariale “Q” è quindi direttamente legata al livello di formazione
professionale, non al mansionario, come rettamente rilevato dall’UAI (cfr. doc.
XVI, pag. 2). Siccome la giurisprudenza federale suevocata pone l’accento
sull’attività effettivamente svolta, declassando le qualifiche professionali in
quanto tali a degli indicatori funzionali, già per questo motivo l’indicazione
della “classe Q” risulta in casu inconferente. Peraltro, l’indicazione
“classe Q” risulta quantomeno equivoca, siccome lo stesso ricorrente, come
accennato in precedenza, ammette di non disporre di alcuna certificazione
professionale.
Visto quanto precede e
considerando la giurisprudenza federale suevocata, secondo questa Corte,
l’applicazione del livello di competenze “2”, comprendente attività pratiche
come, tra le altre, l’utilizzo di macchinari e i trasporti, appare corretta, in
quanto è l’unico conforme a quanto emerge dalla documentazione agli atti (tra
gli altri: docc. G2 e G3; doc. 35, pag. 109, doc. 97, pag. 289 e doc 317
incarto AI). In effetti, fatta astrazione dalle allegazioni – non
sufficientemente sostanziate – del ricorrente e contestate dall’amministrazione,
le attività che egli svolgeva non erano generalmente di una complessità tale da
necessitare ampie conoscenze in un ambito specifico, ciò che avrebbe potuto
giustificare l’applicazione del livello di competenze “3” (applicabile ad
esempio ai tecnici, infermieri, ecc.). Alla luce di quanto appena rilevato,
l’applicazione del livello di competenze “4” in concreto non entra neppure in
linea di conto.
Di conseguenza, è a giusta
ragione che l’UAI si è basato sui dati salariali statistici per determinare il
reddito da valido, applicando il livello di competenze “2”.
Esso ammonta pertanto a
fr. 74'542.65, cosi come stabilito dall’amministrazione (cfr. supra, consid.
1.5.).
2.7.5
Il reddito da invalido è
determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell’interessato, a condizione però che quest’ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall’attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale (“Soziallohn”). Se invece non esiste un siffatto
guadagno, in particolare perché l’assicurato non ha intrapreso un’attività
lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da
valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere desunto dai
rilevamenti statistici ufficiali editi dall’Ufficio federale di statistica (DTF
126.
V 75, consid. 3b/aa e seg. con ulteriori rinvii giurisprudenziali). In tal
senso, la giurisprudenza federale ha sancito che sono esclusivamente
applicabili i dati salariali nazionali della tabella TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari elaborata dall’Ufficio federale di statistica (STFA 12
ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Trattandosi del reddito da
invalido ritenuto dall’UAI (fr. 54'689.11; cfr. supra, consid. 1.5.), va
rilevato che l’insorgente ne contesta l’ammontare limitatamente all’entità
della riduzione sociale applicata (20%). Il TCA può pertanto limitare il
proprio esame a questo solo aspetto.
A tal proposito, va
ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Il TF ha inoltre precisato
che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante
in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr.
sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2).
Con sentenza 9C_179/2013
del 26 agosto 2013, la Corte federale ha infine confermato il principio posto
dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite
l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più
frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero
difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede
giudiziaria (consid. 5.4.). Questa giurisprudenza è stata confermata anche
nella STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.6.
Nella concreta evenienza,
con la decisione impugnata, l’UAI ha operato una riduzione del 20% sul reddito
statistico da invalido, e meglio 8% poiché l’assicurato è in grado di svolgere
soltanto delle attività leggere e 12% per, non meglio precisati, “svantaggi
salariali derivanti da contingenze particolari” (cfr. doc. 51 e 54).
Con la propria
impugnativa, il ricorrente pretende invece che gli venga riconosciuta una
deduzione del 25% (cfr. doc. I).
Chiamato ora a
pronunciarsi in proposito, il TCA ritiene che la pretesa decurtazione del 25%
del reddito statistico da invalido, sia priva di fondamento, posto che già la
riduzione decisa dall’amministrazione (20%) appare come generosa. In effetti,
secondo la più recente
giurisprudenza federale (cfr., ad esempio, la STF 8C_9/2020 del 10 giugno 2020
commentata da A. Bernasconi in SZS/RSAS 2021 pag. 49), una riduzione dettata
dagli impedimenti fisici si giustifica soltanto se, anche su un mercato del
lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla
persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente
ampio di attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del
9.
luglio 2019 consid. 5.2.2 e i riferimenti ivi citati).
Nel caso di specie, dalla
documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute interessante la
spalla sinistra e il rachide lombo-sacrale, l’assicurato sarebbe ancora
in grado di svolgere, senza limiti di tempo o di rendimento, attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi, da
svolgere al di sotto del piano orizzontale.
Ora, tenuto conto
dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il ricorrente
beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora
sufficientemente ampio, motivo per il quale l’UAI non avrebbe in realtà dovuto
applicare alcuna decurtazione a tale titolo.
In questo contesto, è
ancora utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a
svolgere lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito
ipotetico da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto
dei lavori leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione
supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di
qualifica 1, già un gran numero di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017
del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e riferimenti).
2.8
Raffrontando il reddito da
valido di fr. 74'542.65 con quello da invalido di fr. 54'689.11, si ottiene un
grado d’invalidità (arrotondato) del 27% che non dà diritto a una rendita.
Ne segue che il ricorso va
respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
2.9
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di
ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza,
le spese per complessivi fr. 500 vanno poste a carico dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti