Lexipedia

Decisione

32.2021.69

Seconda domanda di prestazioni. Amministrazione non entra nel merito. TCA conferma decisione. Respinta anche domanda di AG

14 luglio 2021Italiano32 min

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.69

FC

Lugano

14 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 maggio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 14 aprile 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Per

decisione 14 dicembre 2015 l’Ufficio AI – acquisita agli atti la necessaria documentazione

medica, e dopo valutazione del medico SMR – ha accolto la richiesta di

prestazioni presentata nel novembre 2014 da RI 1, affetta dai postumi di una

malattia oncologica, accordandole una rendita intera dal 1. maggio 2015 stante

un’inabilità lavorativa completa.

Una

revisione della prestazione avviata dall’amministrazione nel dicembre 2018 ha

portato alla soppressione della rendita con decisione del 15 gennaio 2020,

considerato come gli accertamenti esperiti avevano permesso di stabilire che

l’assicurata aveva riacquistato un’abilità lavorativa piena.

1.2. Con trasmissione all’Ufficio AI

di diverse certificazioni del dr. __________ (attestanti un’inabilità

lavorativa completa) e un rapporto della dr.ssa __________, psichiatra, l’assicurata

ha presentato una nuova domanda di prestazioni.

1.3. Con decisione 14 aprile 2021,

preavvisata con progetto di decisione 7 gennaio 2021 – seguito

dall’opposizione dell’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, postulante l’entrata

nel merito della richiesta di prestazioni, sulla base di un nuovo rapporto

della psichiatra curante dr.ssa __________ – l’amministrazione non è

entrata in materia sulla domanda di prestazioni, evidenziando come l’assicurata

non avesse apportato nuovi elementi medici atti a comprovare una modifica della

situazione medica o economica rispetto a quanto stabilito con la decisione di

soppressione delle prestazioni del 15 gennaio 2020.

1.4. Avverso la suddetta decisione

insorge dinanzi al TCA l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, postulando

l’annullamento del provvedimento e il rinvio dell’incarto all’UAI perché entri

nel merito e proceda ai necessari accertamenti. Rimprovera in particolare

all’Ufficio AI di non aver tenuto conto delle conclusioni della certificazione

della dr.ssa __________, contestando la valutazione resa dal medico SMR,

giudicata sommaria, non completa e non sufficientemente motivata.

Contestualmente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.5. Con

la risposta di causa l’amministrazione ha chiesto di confermare la decisione

impugnata ribadendo come l’assicurata non abbia reso plausibile, durante la

procedura amministrativa, che la sua capacità lavorativa si era ridotta in modo

rilevante ai fini del diritto a prestazioni (doc. V).

Con

uno scritto del 7 giugno 2021 la ricorrente, tramite il suo legale, si è

ulteriormente confermata nelle sue argomentazioni e richieste, producendo

altresì la documentazione attestante la sua situazione economica (doc. VII). In

merito si è espresso l’Ufficio AI in data 18 giugno 2021 (doc. IX).

considerato in

diritto

2.1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2. L’oggetto

del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione l'Ufficio

AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non

entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione

ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso

in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non

si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente

se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è

effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V

265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

Nel caso in esame, avendo l’Ufficio

AI emanato una decisione di non entrata in materia, richiamata la suesposta

giurisprudenza, questo giudice è unicamente chiamato a stabilire se

l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito

della richiesta. Ne consegue l’irricevibilità delle censure ricorsuali volte a

supportare il merito della richiesta di prestazioni, nella misura in cui non

sono relative alla mancata entrata in materia.

2.3.

Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella

domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o

il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per

grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il

grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una

grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere

diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata

soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87

cpv. 3 OAI).

Se

una richiesta di prestazioni è stata

rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se

l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto

tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n.

1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a). Scopo di

questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi

su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata

rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011

del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con

riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra

nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è

resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto

alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della

richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V

108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der

Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono

soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di

salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di

salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno

hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994

in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109

V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano

subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione

della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della

decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non

basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia

giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STF del 29

aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

In

DTF 130 V 64, il TF ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso

verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di

rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo

tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora

prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire

all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr.

consid. 5.2.5).

Va

ancora rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è

sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è

necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in

giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile

modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri

che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23

aprile 2015 consid. 4.2; 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

2.4. Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF

8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato

che, nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella

nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato

in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente

rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti

a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo secondo caso – come

accennato (cfr. consid. 2.3) – l'amministrazione deve impartire all'interessato

un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in

caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2).

Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da

considerare nell'ambito di una nuova domanda.

2.5. Nell’ambito

dell’evasione della prima domanda di prestazioni presentata dall’assicurata nel

novembre 2014, l’Ufficio AI aveva esaminato la documentazione acquisita agli

atti relativa alla problematica oncologica che aveva interessato l’assicurata

dal mese di aprile 2014. Con rapporto finale del 6 ottobre 2015 il medico SMR

dr. __________, poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Carcinoma

invasivo della mammella destra: Intervento chirurgico di svuotamento ascellare

dx, Chemioterapia-radioterapia”, aveva

concluso per un’inabilità lavorativa completa in ogni attività dal 23

aprile 2014 (doc. AI pag. 102). Mediante decisione del 14 dicembre 2015

l’Ufficio AI, ammessa un’inabilità lavorativa completa dal 23 aprile 2014, aveva

pertanto riconosciuto una rendita intera dal 1. maggio 2015 (doc. AI pag. 111).

Nell’ambito

della revisione avviata nel dicembre 2018 l’amministrazione ha acquisito i

certificati medici dei curanti, dai quali emergeva che dal punto di vista

oncologico la situazione si era ristabilita (cfr. certificato 12 novembre 2018

della dr.ssa __________ che attestava l’assenza di segni clinici di recidiva di

malattia, doc. AI pag. 144). Quanto alle problematiche psichiatriche

evidenziate dal dr. __________, il dr. __________, psichiatra del __________ di

__________ curante dell’assicurata, nella certificazione del 27 febbraio 2019,

posta la diagnosi di “F41.2 Sindrome

mista ansioso depressiva (ottobre 2016)”,

aveva evidenziato che si trattava di “una donna che periodicamente ha

delle crisi ansiose depressive in concomitanza con cambiamenti della vita

quotidiana e del ciclo di vita. Ella fatica a sostenere i cambiamenti, viene

desecurizzata e si ritira socialmente. A questo va aggiunto che periodicamente

la donna esprime disagio rispetto ai cambiamenti del proprio corpo: questi

parrebbero più legati ad una fatica ad accettare un corpo non più giovane”.

Per lo psichiatra quindi, “il ritiro sociale e le crisi reattive a

cambiamenti rendono difficile ipotizzare al momento un'attività regolare in un

contesto professionale” (doc. AI pag. 155).

In

merito il dr. __________, psichiatra del SMR, il 24 aprile 2019 ha affermato

che “confermo che l’assicurata non risulta affetta da patologie

psichiatriche con ripercussioni sulla sua CL” (doc. AI pag. 160). Nel

rapporto SMR del 26 aprile 2019 il dr. __________ ha quindi concluso che dal 9

gennaio 2019 l’assicurata doveva essere considerata abile in misura completa

(doc. AI pag. 163). In merito alle certificazioni del dr. __________ il dr. __________

ha affermato di condividere le conclusioni del dr. __________ circa l’assenza

di patologie psichiatriche invalidanti, considerato come “l'assicurata è

infatti a beneficio dì una presa a carico irregolare presso __________ per una

sindrome mista ansioso-depressiva, condizione in cui sono presi segni sia

d'ansia sia di depressione ma nessuno d'entità tale da giustificare una

diagnosi se considerati singolarmente. Ne consegue l'assenza di limitazioni di

esclusivo interesse psichico poiché si tratta di una condizione lieve che non giustifica

limitazioni in qualsiasi attività lucrativa” (doc. AI pag. 164).

Nell’ambito

delle osservazioni al progetto di decisione del 26 agosto 2019 (con la quale

l’amministrazione preannunciava la soppressione della rendita, doc. AI pag.

168), la ricorrente ha prodotto una nuova certificazione del 13 novembre 2019

del dr. __________, che ha affermato:

"

(…) dando seguito alla richiesta del 8 ottobre 2019 attestiamo che per quei

che concerne la diagnosi e la capacità lavorativa dal punto di vista psichico

la situazione è rimasta invariata dall’ultimo rapporto del 27 febbraio 2019.

Dall'ultimo rapporto la paziente è stata vista per 6 incontri. Riteniamo utile

sottolineare due aspetti accaduti nell'arco di questo periodo. La signora è

riuscita ad organizzare durante l'ultima estate un viaggio in __________, suo

paese d'origine. Ha quindi potuto mostrare di avere delle capacità di

attivarsi. Al suo rientro, in agosto, ha richiamato per riprendere il percorso

terapeutico.

Riceve in data 27 agosto la decisione del vostro

ufficio di revoca della rendita, ciò che l'ha destabilizzata. Chiede un

colloquio in urgenza per poterne parlare e fa richiesta di un certificato per

appoggiare il ricorso che è intenzionata a inoltrare. Dapprima accolgo lo smarrimento

della signora, in seguito e dopo riflessione spiego alla signora che le sue condizioni

psichiche non evidenziano elementi per avvalorare la sua richiesta. Al

contrario è auspicabile un reinserimento lavorativo anche a scopo riabilitativo

e terapeutico. Il nostro punto di vista viene condiviso con il medico di

famiglia della signora. Da osservare che all'appuntamento previsto in data 10

settembre 2019 la paziente non si presenta

e non avvisa. A tutt'oggi non ha più preso contatto.” (doc. AI pag. 182)

Il

dr. __________ del SMR, dopo aver interpellato lo psichiatra del SMR dr. __________

(Annotazione del 11 dicembre 2019, doc. AI pag. 184), il 14 gennaio 2020 così

si è espresso:

"

Presa di posizione psichiatrica SMR

Dr. med. __________

Ho preso visione del dossier e della documentazione

medica.

Nel rapporto medico del dr. med. __________ del

27.02.2019 (GED 28.02.2019) è precisato al punto 1.3 come non sia mai stata

certificata una IL per patologia psichiatrica. Coerentemente con la sintomatologia

viene formulata la diagnosi di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10 F4 1

.2). Tale diagnosi presuppone che i sintomi dell'ansia e della depressione sono

contemporaneamente presenti, ma né gli uni né gli altri sono così evidenti da giustificare

una diagnosi. se considerati separatamente. L'intensità dei sintomi è minima, a

titolo di paragone un episodio depressivo lieve comporterebbe sintomi più

intensi e limitazioni funzionali abitualmente maggiori. Abitualmente pertanto la

sindrome mista ansioso-depressiva non è considerata come patologia psichiatrica

con ripercussioni sulla CL, tantomeno invalidanti. Nell’ultimo rapporto medico

del 13.11.2019, il dr. med. __________ conferma la Sua precedente presa di posizione

e descrive come l'assicurata durante l'estate abbia organizzato un viaggio in __________,

mostrando di avere risorse psicofisiche. Inoltre, quando messa a confronto con il

fatto che la sua patologia non comporta limitazioni funzionali tali da giustificare

un ricorso contro la decisione dell’assicurazione invalidità, l'assicurata non

si è più presentata presso il __________ per sottoporsi alle cure. Non sussistono

elementi che consentano di oggettivare limitazioni

della CL dell’assicurata causati da patologia psichiatrica.

PROCEDERE

Alla luce della presa di posizione SMR dello psichiatra

Dr. med. __________ sopra menzionata, emerge che la sindrome ansioso-depressiva

descritta dal Dr. med. __________, nel suo rapporti del 27.02.2019 e del 13.11

.2019, non è invalidante la capacità lavorativa dell’A. Per cui si conferma il rapporto medico SMR del

26.04.2019.” (doc. AI pag. 186)

Di

conseguenza mediante decisione del 15 gennaio 2020 l’Ufficio AI ha statuito la

soppressione della rendita, motivando:

" (…)

Esito degli accertamenti:

Con decisione del 14.12.2015 la signora RI 1 è stata

posta al benefìcio di una rendita intera d'invalidità con grado Al del 100% a

far capo dal 01.04.2015 (versamento della stessa dal 01.05.2015) a causa di un

danno rilevante alta sua salute.

In fase di revisione d'ufficio (partita nel dicembre

2018) abbiamo richiesto gli aggiornamenti della documentazione medica, che una

volta giunta agli atti, è stata sottoposta al Servizio Medico Regionale.

Lo stesso servizio ha potuto appurare come già dal

gennaio 2019 non vi sia alcuna diagnosi con influsso sulla sua capacità

lavorativa, che viene quindi considerata completa nello svolgimento di

qualsiasi tipo di attività lucrativa, ciò che porta a presentare un grado Al

nulla ed alta conseguente soppressione

della prestazione.

In assenza di un grado d'invalidità, e potendo

riprendere in misura completa la sua abituale attività lucrativa, così come

qualsiasi altra, non esistono presupposti per attuare dei provvedimenti d'integrazione professionale.

Osservazioni al progetto:

Abbiamo preso atto dello scritto datato 06 settembre

2019.

Nello stesso l'assicurata chiede d'essere messa al

benefìcio di una riqualifica professionale, riservandosi

però il diritto di richiedere la concessione di una rendita Al. La documentazione medica prodotta (certificato del Dr.

med. __________ datato 28 agosto. 2019) e quella da noi richiesta (rapporto del

Dr. med. __________ datato 13 novembre 2019) è stata sottoposta all'attenzione del Servizio Medico Regionale

(SMR) per un'ulteriore presa di posizione.

Tramite annotazioni del 11 dicembre 2019 e del 14

gennaio 2020 veniva indicato quanto segue.

Nel rapporto medico citato del Dr. med. __________, è

precisato al punto 1.3 come non sia mai stata certificata un'inabilità per patologia psichiatrica. Coerentemente con

la sintomatologia, viene formulata la

diagnosi di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10 F41.2). Tale diagnosi presuppone che i sintomi dell'ansia e della depressione

siano contemporaneamente presenti, ma né

gli uni né gli altri sono così evidenti da giustificare una diagnosi, se

considerati separatamente.

L'intensità dei sintomi è minima, a titolo di paragone,

un episodio depressivo lieve

comporterebbe sintomi più intensi e limitazioni

funzionali abitualmente maggiori. Abitualmente pertanto la sindrome mista ansioso-depressiva non è considerata come

patologia psichiatrica con ripercussioni

sulla capacità lavorativa, tantomeno invalidanti.

Nell'ultimo rapporto medico del 13 novembre 2019, il

Dr. med. __________ conferma la sua

precedente presa di posizione e descrive come l’assicurata

durante l’estate abbia organizzato un

viaggio in __________, mostrando di avere risorse psicofisiche. Inoltre, quando

messa a confronto con il fatto che la sua patologia non comporta limitazioni

funzionali tali da giustificare un ricorso

contro la decisione dell'assicurazione invalidità, rassicurata non si è più

presentata presso il __________ per

sottoporsi alle cure. Non sussistono quindi elementi che consentano di aggettivare limitazioni della capacità lavorativa

dell'assicurata causati da patologia psichiatrica.

Per quanto attiene la richiesta di una riqualifica, il

nostro consulente in integrazione

professionale, con rapporto del 20 agosto 2019,

esprimeva la non attuabilità di provvedimenti atti ad incrementare la capacità di guadagno, considerando inoltre che

rassicurata è abile al 100% nell'abituale

attività lavorativa.

Tenuto conto di quanto sopra il progetto datato 26

agosto 2019 viene confermato.” (doc. AI pag. 187)

2.6.

Il 28 dicembre 2020/5 gennaio 2021 l’assicurata ha inoltrato una nuova

domanda di prestazioni, facendo valere un peggioramento delle sue condizioni in

particolare a causa di “depressione e dolori neurologici” (doc. AI pag.

213). Ha contestualmente prodotto diverse certificazioni del dr. __________,

generalista curante dell’assicurata, datate nel periodo dal 2 giugno 2020 al 30

dicembre 2020 (con le quali egli ha certificato un’inabilità lavorativa

completa “a causa di malattia”, senza indicazione di diagnosi o

motivazioni; doc. AI pag. 203 seg.), oltre ad una certificazione del 23

dicembre 2020 della psichiatra curante dr.ssa __________ attestante la presa in

cura dell’assicurata e un’inabilità lavorativa totale dal 23 dicembre 2020 al

22 gennaio 2021 (doc. AI pag. 207).

Con

un’ulteriore certificazione del 25 gennaio 2021, prodotta in allegato all’opposizione

al progetto di decisione di non entrata nel merito del 7 gennaio 2021 (doc. AI

pag. 222), la dr.ssa __________ ha affermato:

"

(…)

Status psichico

La paziente è giunta alla mia osservazione lucida,

orientata nei tre domini, curata nella persona. Mimica molto depressa. Eloquio

spontaneo, fluido, corretto a livello formale. Contenuto del pensiero

polarizzato su una visione pessimistica del presente e del futuro. Immagine di

sé negativa, fragile, vulnerabile. Riattivazione dei ricordi traumatici del

passato. Il tono dell'umore è molto deflesso con rabbia intensa che viene

proiettata sul modo esterno e anche su di sé (idee suicidali passive). È

presente uno stato di importante fragilità psichica su base personologica (la

paziente ha subito diversi abusi in infanzia e adolescenza). La resilienza è

molto ridotta. Si apprezza astenia, facile esauribilità, apatia, anedonia.

Assenti sintomi psicotici. Sonno disturbato nel mantenimento. Coscienza e critica di malattia ben presenti.

Diagnosi

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave

senza sintomi psicotici (F33.2).

Terapia

Escitalopram 20 mg/ml 0-0-20 gtt.

Pregabalin 25 mg 1-1-1

Valutazione

(…).

Alla visita dello scorso 23.12.2020 ho constatato una

ricaduta depressiva grave. Ho impostato un trattamento a base di Escitalopram

titolato fino a 20mg e Pregabalin 25mg 1-1-1. La paziente allo stato attuale e

per tempo indeterminato non è in grado di fare ricerche di lavoro e di lavorare.

In considerazione di quanto sopra esposto, la scrivente

chiede una riapertura del caso per la rivalutazione delle capacità residue e

eventuali provvedimenti di reinserimento professionale sotto uno stretto

monitoraggio da parte del vostro Ufficio (la paziente non lavora dal 2010).”

(doc. AI pag. 230)

Con

annotazione 17 marzo 2021 lo psichiatra del SMR dr. M__________ ha osservato:

"

Ho preso visione del dossier e

della documentazione medica. Nel rapporto medico del 25.01.2021 (GED

26.01.2021) della dr.ssa __________, attuale medico psichiatra curante

dell'assicurata, viene indicata la diagnosi sindrome depressiva ricorrente,

episodio attuale grave senza sintomi psicotici (ICD10:F33.2). La diagnosi non

risulta però oggettivata, nel rapporto medico non sono evidenziati i segni e

sintomi caratteristici che consentono di formulare la diagnosi di episodio

depressivo grave secondo il manuale diagnostico ICD10, peraltro non risulta

oggettivata nemmeno la presenza di una sindrome depressiva ricorrente; infatti

il precedente medico psichiatra curante, il dr. med. __________, descriveva una

differente diagnosi psichiatrica nel rapporto medico del 27.02.2019 (GED

28.02.2019). Non sussistendo modificazioni significative di fatti noti o fatti

nuovi, dal punto di vista medico psichiatrico si conferma l'ultima decisione

dell'Ufficio di non entrata in materia.” (doc.

AI pag. 234)

Con

uno scritto inviato al dr. __________ del SMR per e-mail il 12 aprile 2021 la

dr.ssa __________ ha ulteriormente fatto valere:

"

(…) in riferimento alla vostra

decisione di non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni,

risegnalo la paziente a margine, che ha estremamente bisogno del vostro aiuto

(richiamo il mio rapporto del 25.01.21) in quanto si trova in uno stato di

persistente fragilità psichica e non è in grado autonomamente di rientrare nel

mondo del lavoro. Tra l'altro mi permetto di contestare la diagnosi in

precedenza fatta dai colleghi del __________ di __________, che probabilmente

hanno sottovalutato il caso.

Terapia in corso:

Olanzapina 5 mg: 0-0-1

Pregabalin 25 mg: 1-1-1

Pregabalin 100 mg: 0-0-1

Cipralex 20 mg: 1-0-0

Xanax 0,5 mg: Riserva max 1 pst al bisogno.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti

invio i miei saluti.” (doc. AI pag. 244)

Chiamato

ad esprimersi in merito, il dr. __________ del SMR il 13 aprile 2021 ha

affermato, dopo aver preso visione del dossier e della documentazione medica, che

a suo avviso nell'email del 12 aprile 2021 della dr.ssa __________ “non

vengono forniti nuovi significativi elementi, rispetto a quanto già noto

all'Ufficio, che consentano di oggettivare la patologia dell'assicurata o le

sue limitazioni funzionali. Non si può che confermare la precedente presa di

posizione dell'Ufficio.” (doc. AI pag. 245)

Con

decisione del 14 aprile 2021 l’amministrazione non è quindi entrata nel merito

della nuova domanda sulla base di queste motivazioni:

"

(…)

Decidiamo pertanto:

Non si entra nel merito della richiesta di prestazioni.

Considerazioni:

Con decisione del 15 gennaio 2020 avevamo soppresso la

rendita Al della signora RI 1.

Il 05 gennaio 2021 abbiamo ricevuto la nuova richiesta.

Alla nuova richiesta deve essere allegata la necessaria documentazione che

attesti una modifica della situazione. La verifica degli atti non ha potuto dimostrare questa modifica.

Per questo motivo non possiamo entrare nel merito della

sua nuova richiesta.

Osservazioni al progetto:

Abbiamo preso atto del rapporto della Dr.ssa med. __________

datato 25 gennaio 2021.

La documentazione medica è stata sottoposta

all'attenzione del Servizio Medico Regionale (SMR), che tramite annotazione del

17 marzo 2021 comunicava che non sussistono modificazioni significative di

fatti noti o fatti nuovi dal punto di vista medico psichiatrico.

Abbiamo preso atto anche dell'e-mail inoltrata sempre

dalla Dr.ssa med. __________ in data 12 aprile

2021, le sue considerazioni sono state sottoposte all'attenzione del Servizio

Medico Regionale (SMR).

Con annotazione del 13 aprile 2021 veniva indicato che

non vengono forniti nuovi significativi elementi, rispetto a quanto già noto

all'Ufficio, che consentano di oggettivare la patologia dell'assicurata o le sue limitazioni funzionali.

Tenuto conto di quanto sopra il progetto del 07 gennaio

2021 viene confermato.”

(doc. AI pag. 246)

Con

il ricorso l’interessata non ha prodotto ulteriore documentazione medica.

2.7.

In

concreto l’insorgente, chiamata a dimostrare che rispetto all’ultima decisione formale

del 15 gennaio 2020 vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha

reso verosimile una modifica della sua situazione valetudinaria tale da

incidere sulla capacità lavorativa.

In

effetti, la nuova domanda si basa esclusivamente sugli scarni e immotivati

certificati del dr. __________ resi nel periodo dal 2 giugno al 30 dicembre

2020 - che si limitano ad attestare un’inabilità lavorativa senza tuttavia

indicare né diagnosi né i motivi di tale inabilità (doc. AI pag. 199 seg.) -,

oltre che sui menzionati certificati medici della dr.ssa __________ del 23

dicembre 2020 (nel quale la psichiatra afferma unicamente di avere in cura

l’assicurata, la quale sarebbe inabile al 100% sino al 22 gennaio 2021, doc. AI

pag. 207) e del 25 gennaio 2021, e sulla sua breve email del 12 aprile 2021

(doc. AI pag. 230 e 244).

Come

a ragione osservato dall’amministrazione, sulla base di un’accurata valutazione

del caso da parte degli psichiatri del SMR, in tali certificazioni la dr.ssa __________

non ha oggettivato la presenza di modificazioni significative di fatti noti o

fatti nuovi, dal punto di vista medico psichiatrico, intervenuti

successivamente alla decisione di soppressione del 15 gennaio 2020, allorquando

la situazione psichiatrica dell’assicurata era stata ben descritta dall’allora

psichiatra curante dr. __________ (cfr. certificato del 13 novembre 2019, doc.

AI pag. 182).

Come

concluso dallo psichiatra del SMR dr. __________, con annotazione 17 marzo 2021

(doc. AI pag. 234), la dr.ssa __________, nella sua certificazione del 25

gennaio 2021, ha posto la diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente,

episodio attuale grave senza sintomi psicotici (ICD10.-F33.2)”, senza

tuttavia oggettivarla, non essendo “evidenziati i segni e sintomi

caratteristici che consentono di formulare la diagnosi di episodio depressivo

grave secondo il manuale diagnostico ICD10”, rilevando peraltro che non

risultava nemmeno oggettivata la presenza di una sindrome depressiva

ricorrente, considerato infatti come “il precedente medico psichiatra

curante, il dr. med. __________, descriveva una differente diagnosi

psichiatrica nel rapporto medico del 27.02.2019 (GED 28.02.2019)”. Quanto

poi all’email inviata dalla curante il 12 aprile 2021 (doc. AI pag. 244), sempre

il dr. __________, nella sua annotazione del 13 aprile 2021, ha concluso che

nemmeno in tale scritto la curante forniva nuovi significativi “elementi,

rispetto a quanto già noto all'Ufficio, che consentano di oggettivare la

patologia dell'assicurata o le sue limitazioni funzionali” (doc. AI pag.

245).

Del

resto deve essere pure sottolineato che nelle sue certificazioni la psichiatra curante

non ha nemmeno indicato in che misura e in che modo le problematiche

psichiatriche influissero concretamente sulla capacità lavorativa

dell’assicurata, problematiche che peraltro erano già state valutate in modo

approfondito dal dr. __________ e dallo psichiatra del SMR nell'ambito della

procedura sfociata nella decisione formale del 15 gennaio 2020, cresciuta

incontestata in giudicato e per questo vincolante.

Se

ne deve quindi concludere, sulla base della competente valutazione dello psichiatra

del SMR dr. __________, condivisa anche dal dr. __________ del SMR (doc. AI

pag. 233), che le - peraltro assai scarne - argomentazioni e conclusioni

addotte dalla psichiatra curante nelle citate certificazioni non sono esaustive

e sufficienti per rendere quantomeno verosimile una modifica rilevante delle

condizioni dell’assicurata intervenuta successivamente alla decisione di

soppressione della rendita del 15 gennaio 2020. Non condivisibile risulta

peraltro l’allegazione della ricorrente per la quale il medico SMR non avrebbe

considerato il cambiamento di trattamento farmacologico “connesso con

l’aggravarsi dello stato clinico” introdotto dalla dr.ssa __________ (doc.

VII pag. 2). In merito va infatti osservato che la valutazione del dr. __________

ha opportunamente valutato la certificazione della dr.ssa __________ del 25

gennaio 2021 che includeva anche l’espressa indicazione della terapia

somministrata alla paziente (doc. AI pag. 231).

E

questo a prescindere dal fatto che il cambiamento farmacologico non sarebbe

sostanziale rilevato come il medicamento Escitalopram prescritto dalla dr.ssa __________

non sarebbe altro che il nome del principio attivo di Cipralex, farmaco

antidepressivo che già le era stato prescritto dal dr. __________ (cfr.

certificato del 27 febbraio 2019, doc. AI pag. 155).

Tale

documentazione non permette dunque nemmeno di ipotizzare l’intervento di un

cambiamento rilevante delle circostanze di fatto rispetto a quanto accertato e

deciso nell’ambito della precedente procedura, sfociata nel provvedimento del 15

gennaio 2020, dove pure le valutazioni dell’allora psichiatra curante erano

state approfonditamente valutate, per poi giungere alla conclusione di una

ripresa della capacità lavorativa piena dal gennaio 2019. Come dianzi esposto

(cfr. consid. 2.5), a tali conclusioni il medico SMR era giunto dopo aver

attentamente valutato la documentazione agli atti, in particolare le certificazioni

rese il 27 febbraio 2019 e 13 novembre 2019 dallo psichiatra curante (cfr.

Annotazione SMR del 14 gennaio 2020 (doc. AI pag. 186).

Ora,

tali conclusioni, sulle quali si è basata la decisione del 15 gennaio 2020,

cresciuta incontestata in giudicato, risultano in questa sede vincolanti.

Questo

giudice - attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti

- non ha quindi motivo di distanziarsi dall'apprezzamento dello psichiatra del SMR

dr. __________espresso nelle Annotazioni del 17 marzo 2021 e 13 aprile 2021, apprezzamento

peraltro condiviso anche dal dr. __________ del SMR il 23 marzo 2021 (doc. AI

pag. 234, 245), giusta le quali le uniche certificazioni prodotte

dall’assicurata, ovvero quelle della dr.ssa __________, non permettono di

oggettivare una sostanziale modifica dello stato di salute.

A

proposito del medico SMR giova del resto qui ricordare che per l’art.

59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Non

va del resto neppure dimenticato un principio ripetutamente riconosciuto dalla

nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico

curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid.

2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di

fiducia che lo lega al suo paziente (cfr.

STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Il

TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Ribadito

infine il principio per cui quanto più breve è il lasso di tempo

trascorso dalla decisione precedente (in concreto il provvedimento del 15 gennaio

2020), tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezza la plausibilità delle

allegazioni dell'assicurato (cfr. STF 8C -716/2011 del 5 gennaio 2012 e

riferimenti), in conclusione, non essendo stata resa verosimile, prima

della resa del querelato provvedimento, una notevole modifica nelle condizioni

di salute dell’assicurata nell’ambito della procedura amministrativa avviata

mediante la nuova domanda di prestazioni del 28 dicembre 2020/5 gennaio 2021

(ossia a meno di un anno dal precedente provvedimento cresciuto in giudicato), secondo

questo giudice giustamente l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta

di prestazioni.

La

decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.8. Secondo

l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed

applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a

LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore

in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della

ricorrente.

2.9. L’assicurata

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr.

consid. 1.4).

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la

determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V

362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad art. 61, n. 173, pagg. 828-829).

A

norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d’ufficio (Lag), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,

l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle

cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al

gratuito patrocinio.

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

173 segg.) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il

processo non è palesemente privo di esito positivo e se l’intervento

dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372

consid 5b con riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito

favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di

vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

In

casu, dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti

all’inserto, la vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in

quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei

rischi di perdere la causa. In effetti, alla luce della precedente decisione

del 15 gennaio 2020, con la quale la rendita erogata all’assicurata dal maggio

2015 veniva soppressa in assenza di un’inabilità lavorativa e, quindi, di un

Considerandi

grado di invalidità sufficiente, dopo attenta valutazione della documentazione

medica, l’amministrazione non è entrata nel merito delle nuova domanda di

prestazioni, presentata a solo un anno di distanza e corredata da un unico

peraltro scarno e poco motivato certificato medico della psichiatra curante,

oltre ai certificati di inabilità lavorativa redatti dal dr. __________ senza

menzione di diagnosi o motivazione. Sia inoltre osservato che l’assicurata,

oltretutto patrocinata, fatta eccezione per la scarna certificazione della

dr.ssa __________ del 25 gennaio 2021, non ha ritenuto di apportare nemmeno in

fase di osservazioni al progetto di decisione del 7 gennaio 2021 - dal quale

emergeva chiaramente la necessità di documentare debitamente un eventuale

peggioramento delle sue condizioni (doc. AI pag. 221) – nuovi elementi medici

atti a rendere almeno verosimile una modifica della situazione medica o

economica rispetto a quanto stabilito nella precedente decisione cresciuta in

giudicato.

A

titolo abbondanziale e benché in ogni modo, richiamata la giurisprudenza citata

al consid. 2.4, eventuali documenti prodotti in sede ricorsuale non possono

comunque giustificare l’accoglimento di un ricorso contro una decisione di non

entrata nel merito, ma possono tutt’al più venir considerati nell’ambito di una

nuova domanda, sia detto che nemmeno in questa sede l’interessata ha prodotto documentazione

medica idonea a validamente contestare le valutazioni del dr. __________di cui

alle succitate annotazioni del 17 marzo 2021 (doc. AI pag. 234) e/o a rendere verosimile una rilevante modifica dello stato di salute.

Ne

segue che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va

respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti