32.2021.69
Seconda domanda di prestazioni. Amministrazione non entra nel merito. TCA conferma decisione. Respinta anche domanda di AG
14 luglio 2021Italiano32 min
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.69
FC
Lugano
14 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 aprile 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Per
decisione 14 dicembre 2015 l’Ufficio AI – acquisita agli atti la necessaria documentazione
medica, e dopo valutazione del medico SMR – ha accolto la richiesta di
prestazioni presentata nel novembre 2014 da RI 1, affetta dai postumi di una
malattia oncologica, accordandole una rendita intera dal 1. maggio 2015 stante
un’inabilità lavorativa completa.
Una
revisione della prestazione avviata dall’amministrazione nel dicembre 2018 ha
portato alla soppressione della rendita con decisione del 15 gennaio 2020,
considerato come gli accertamenti esperiti avevano permesso di stabilire che
l’assicurata aveva riacquistato un’abilità lavorativa piena.
1.2. Con trasmissione all’Ufficio AI
di diverse certificazioni del dr. __________ (attestanti un’inabilità
lavorativa completa) e un rapporto della dr.ssa __________, psichiatra, l’assicurata
ha presentato una nuova domanda di prestazioni.
1.3. Con decisione 14 aprile 2021,
preavvisata con progetto di decisione 7 gennaio 2021 – seguito
dall’opposizione dell’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, postulante l’entrata
nel merito della richiesta di prestazioni, sulla base di un nuovo rapporto
della psichiatra curante dr.ssa __________ – l’amministrazione non è
entrata in materia sulla domanda di prestazioni, evidenziando come l’assicurata
non avesse apportato nuovi elementi medici atti a comprovare una modifica della
situazione medica o economica rispetto a quanto stabilito con la decisione di
soppressione delle prestazioni del 15 gennaio 2020.
1.4. Avverso la suddetta decisione
insorge dinanzi al TCA l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, postulando
l’annullamento del provvedimento e il rinvio dell’incarto all’UAI perché entri
nel merito e proceda ai necessari accertamenti. Rimprovera in particolare
all’Ufficio AI di non aver tenuto conto delle conclusioni della certificazione
della dr.ssa __________, contestando la valutazione resa dal medico SMR,
giudicata sommaria, non completa e non sufficientemente motivata.
Contestualmente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.5. Con
la risposta di causa l’amministrazione ha chiesto di confermare la decisione
impugnata ribadendo come l’assicurata non abbia reso plausibile, durante la
procedura amministrativa, che la sua capacità lavorativa si era ridotta in modo
rilevante ai fini del diritto a prestazioni (doc. V).
Con
uno scritto del 7 giugno 2021 la ricorrente, tramite il suo legale, si è
ulteriormente confermata nelle sue argomentazioni e richieste, producendo
altresì la documentazione attestante la sua situazione economica (doc. VII). In
merito si è espresso l’Ufficio AI in data 18 giugno 2021 (doc. IX).
considerato in
diritto
2.1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. L’oggetto
del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione l'Ufficio
AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non
entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione
ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso
in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non
si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente
se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è
effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V
265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
Nel caso in esame, avendo l’Ufficio
AI emanato una decisione di non entrata in materia, richiamata la suesposta
giurisprudenza, questo giudice è unicamente chiamato a stabilire se
l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito
della richiesta. Ne consegue l’irricevibilità delle censure ricorsuali volte a
supportare il merito della richiesta di prestazioni, nella misura in cui non
sono relative alla mancata entrata in materia.
2.3.
Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella
domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o
il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per
grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il
grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una
grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere
diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata
soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87
cpv. 3 OAI).
Se
una richiesta di prestazioni è stata
rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se
l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto
tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n.
1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a). Scopo di
questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi
su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata
rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011
del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con
riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra
nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è
resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto
alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V
108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno
hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994
in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109
V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione
della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STF del 29
aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
In
DTF 130 V 64, il TF ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di
rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr.
consid. 5.2.5).
Va
ancora rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è
sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è
necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in
giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile
modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri
che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23
aprile 2015 consid. 4.2; 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).
2.4. Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF
8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato
che, nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella
nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato
in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente
rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti
a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo secondo caso – come
accennato (cfr. consid. 2.3) – l'amministrazione deve impartire all'interessato
un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2).
Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da
considerare nell'ambito di una nuova domanda.
2.5. Nell’ambito
dell’evasione della prima domanda di prestazioni presentata dall’assicurata nel
novembre 2014, l’Ufficio AI aveva esaminato la documentazione acquisita agli
atti relativa alla problematica oncologica che aveva interessato l’assicurata
dal mese di aprile 2014. Con rapporto finale del 6 ottobre 2015 il medico SMR
dr. __________, poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Carcinoma
invasivo della mammella destra: Intervento chirurgico di svuotamento ascellare
dx, Chemioterapia-radioterapia”, aveva
concluso per un’inabilità lavorativa completa in ogni attività dal 23
aprile 2014 (doc. AI pag. 102). Mediante decisione del 14 dicembre 2015
l’Ufficio AI, ammessa un’inabilità lavorativa completa dal 23 aprile 2014, aveva
pertanto riconosciuto una rendita intera dal 1. maggio 2015 (doc. AI pag. 111).
Nell’ambito
della revisione avviata nel dicembre 2018 l’amministrazione ha acquisito i
certificati medici dei curanti, dai quali emergeva che dal punto di vista
oncologico la situazione si era ristabilita (cfr. certificato 12 novembre 2018
della dr.ssa __________ che attestava l’assenza di segni clinici di recidiva di
malattia, doc. AI pag. 144). Quanto alle problematiche psichiatriche
evidenziate dal dr. __________, il dr. __________, psichiatra del __________ di
__________ curante dell’assicurata, nella certificazione del 27 febbraio 2019,
posta la diagnosi di “F41.2 Sindrome
mista ansioso depressiva (ottobre 2016)”,
aveva evidenziato che si trattava di “una donna che periodicamente ha
delle crisi ansiose depressive in concomitanza con cambiamenti della vita
quotidiana e del ciclo di vita. Ella fatica a sostenere i cambiamenti, viene
desecurizzata e si ritira socialmente. A questo va aggiunto che periodicamente
la donna esprime disagio rispetto ai cambiamenti del proprio corpo: questi
parrebbero più legati ad una fatica ad accettare un corpo non più giovane”.
Per lo psichiatra quindi, “il ritiro sociale e le crisi reattive a
cambiamenti rendono difficile ipotizzare al momento un'attività regolare in un
contesto professionale” (doc. AI pag. 155).
In
merito il dr. __________, psichiatra del SMR, il 24 aprile 2019 ha affermato
che “confermo che l’assicurata non risulta affetta da patologie
psichiatriche con ripercussioni sulla sua CL” (doc. AI pag. 160). Nel
rapporto SMR del 26 aprile 2019 il dr. __________ ha quindi concluso che dal 9
gennaio 2019 l’assicurata doveva essere considerata abile in misura completa
(doc. AI pag. 163). In merito alle certificazioni del dr. __________ il dr. __________
ha affermato di condividere le conclusioni del dr. __________ circa l’assenza
di patologie psichiatriche invalidanti, considerato come “l'assicurata è
infatti a beneficio dì una presa a carico irregolare presso __________ per una
sindrome mista ansioso-depressiva, condizione in cui sono presi segni sia
d'ansia sia di depressione ma nessuno d'entità tale da giustificare una
diagnosi se considerati singolarmente. Ne consegue l'assenza di limitazioni di
esclusivo interesse psichico poiché si tratta di una condizione lieve che non giustifica
limitazioni in qualsiasi attività lucrativa” (doc. AI pag. 164).
Nell’ambito
delle osservazioni al progetto di decisione del 26 agosto 2019 (con la quale
l’amministrazione preannunciava la soppressione della rendita, doc. AI pag.
168), la ricorrente ha prodotto una nuova certificazione del 13 novembre 2019
del dr. __________, che ha affermato:
"
(…) dando seguito alla richiesta del 8 ottobre 2019 attestiamo che per quei
che concerne la diagnosi e la capacità lavorativa dal punto di vista psichico
la situazione è rimasta invariata dall’ultimo rapporto del 27 febbraio 2019.
Dall'ultimo rapporto la paziente è stata vista per 6 incontri. Riteniamo utile
sottolineare due aspetti accaduti nell'arco di questo periodo. La signora è
riuscita ad organizzare durante l'ultima estate un viaggio in __________, suo
paese d'origine. Ha quindi potuto mostrare di avere delle capacità di
attivarsi. Al suo rientro, in agosto, ha richiamato per riprendere il percorso
terapeutico.
Riceve in data 27 agosto la decisione del vostro
ufficio di revoca della rendita, ciò che l'ha destabilizzata. Chiede un
colloquio in urgenza per poterne parlare e fa richiesta di un certificato per
appoggiare il ricorso che è intenzionata a inoltrare. Dapprima accolgo lo smarrimento
della signora, in seguito e dopo riflessione spiego alla signora che le sue condizioni
psichiche non evidenziano elementi per avvalorare la sua richiesta. Al
contrario è auspicabile un reinserimento lavorativo anche a scopo riabilitativo
e terapeutico. Il nostro punto di vista viene condiviso con il medico di
famiglia della signora. Da osservare che all'appuntamento previsto in data 10
settembre 2019 la paziente non si presenta
e non avvisa. A tutt'oggi non ha più preso contatto.” (doc. AI pag. 182)
Il
dr. __________ del SMR, dopo aver interpellato lo psichiatra del SMR dr. __________
(Annotazione del 11 dicembre 2019, doc. AI pag. 184), il 14 gennaio 2020 così
si è espresso:
"
Presa di posizione psichiatrica SMR
Dr. med. __________
Ho preso visione del dossier e della documentazione
medica.
Nel rapporto medico del dr. med. __________ del
27.02.2019 (GED 28.02.2019) è precisato al punto 1.3 come non sia mai stata
certificata una IL per patologia psichiatrica. Coerentemente con la sintomatologia
viene formulata la diagnosi di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10 F4 1
.2). Tale diagnosi presuppone che i sintomi dell'ansia e della depressione sono
contemporaneamente presenti, ma né gli uni né gli altri sono così evidenti da giustificare
una diagnosi. se considerati separatamente. L'intensità dei sintomi è minima, a
titolo di paragone un episodio depressivo lieve comporterebbe sintomi più
intensi e limitazioni funzionali abitualmente maggiori. Abitualmente pertanto la
sindrome mista ansioso-depressiva non è considerata come patologia psichiatrica
con ripercussioni sulla CL, tantomeno invalidanti. Nell’ultimo rapporto medico
del 13.11.2019, il dr. med. __________ conferma la Sua precedente presa di posizione
e descrive come l'assicurata durante l'estate abbia organizzato un viaggio in __________,
mostrando di avere risorse psicofisiche. Inoltre, quando messa a confronto con il
fatto che la sua patologia non comporta limitazioni funzionali tali da giustificare
un ricorso contro la decisione dell’assicurazione invalidità, l'assicurata non
si è più presentata presso il __________ per sottoporsi alle cure. Non sussistono
elementi che consentano di oggettivare limitazioni
della CL dell’assicurata causati da patologia psichiatrica.
PROCEDERE
Alla luce della presa di posizione SMR dello psichiatra
Dr. med. __________ sopra menzionata, emerge che la sindrome ansioso-depressiva
descritta dal Dr. med. __________, nel suo rapporti del 27.02.2019 e del 13.11
.2019, non è invalidante la capacità lavorativa dell’A. Per cui si conferma il rapporto medico SMR del
26.04.2019.” (doc. AI pag. 186)
Di
conseguenza mediante decisione del 15 gennaio 2020 l’Ufficio AI ha statuito la
soppressione della rendita, motivando:
" (…)
Esito degli accertamenti:
Con decisione del 14.12.2015 la signora RI 1 è stata
posta al benefìcio di una rendita intera d'invalidità con grado Al del 100% a
far capo dal 01.04.2015 (versamento della stessa dal 01.05.2015) a causa di un
danno rilevante alta sua salute.
In fase di revisione d'ufficio (partita nel dicembre
2018) abbiamo richiesto gli aggiornamenti della documentazione medica, che una
volta giunta agli atti, è stata sottoposta al Servizio Medico Regionale.
Lo stesso servizio ha potuto appurare come già dal
gennaio 2019 non vi sia alcuna diagnosi con influsso sulla sua capacità
lavorativa, che viene quindi considerata completa nello svolgimento di
qualsiasi tipo di attività lucrativa, ciò che porta a presentare un grado Al
nulla ed alta conseguente soppressione
della prestazione.
In assenza di un grado d'invalidità, e potendo
riprendere in misura completa la sua abituale attività lucrativa, così come
qualsiasi altra, non esistono presupposti per attuare dei provvedimenti d'integrazione professionale.
Osservazioni al progetto:
Abbiamo preso atto dello scritto datato 06 settembre
2019.
Nello stesso l'assicurata chiede d'essere messa al
benefìcio di una riqualifica professionale, riservandosi
però il diritto di richiedere la concessione di una rendita Al. La documentazione medica prodotta (certificato del Dr.
med. __________ datato 28 agosto. 2019) e quella da noi richiesta (rapporto del
Dr. med. __________ datato 13 novembre 2019) è stata sottoposta all'attenzione del Servizio Medico Regionale
(SMR) per un'ulteriore presa di posizione.
Tramite annotazioni del 11 dicembre 2019 e del 14
gennaio 2020 veniva indicato quanto segue.
Nel rapporto medico citato del Dr. med. __________, è
precisato al punto 1.3 come non sia mai stata certificata un'inabilità per patologia psichiatrica. Coerentemente con
la sintomatologia, viene formulata la
diagnosi di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10 F41.2). Tale diagnosi presuppone che i sintomi dell'ansia e della depressione
siano contemporaneamente presenti, ma né
gli uni né gli altri sono così evidenti da giustificare una diagnosi, se
considerati separatamente.
L'intensità dei sintomi è minima, a titolo di paragone,
un episodio depressivo lieve
comporterebbe sintomi più intensi e limitazioni
funzionali abitualmente maggiori. Abitualmente pertanto la sindrome mista ansioso-depressiva non è considerata come
patologia psichiatrica con ripercussioni
sulla capacità lavorativa, tantomeno invalidanti.
Nell'ultimo rapporto medico del 13 novembre 2019, il
Dr. med. __________ conferma la sua
precedente presa di posizione e descrive come l’assicurata
durante l’estate abbia organizzato un
viaggio in __________, mostrando di avere risorse psicofisiche. Inoltre, quando
messa a confronto con il fatto che la sua patologia non comporta limitazioni
funzionali tali da giustificare un ricorso
contro la decisione dell'assicurazione invalidità, rassicurata non si è più
presentata presso il __________ per
sottoporsi alle cure. Non sussistono quindi elementi che consentano di aggettivare limitazioni della capacità lavorativa
dell'assicurata causati da patologia psichiatrica.
Per quanto attiene la richiesta di una riqualifica, il
nostro consulente in integrazione
professionale, con rapporto del 20 agosto 2019,
esprimeva la non attuabilità di provvedimenti atti ad incrementare la capacità di guadagno, considerando inoltre che
rassicurata è abile al 100% nell'abituale
attività lavorativa.
Tenuto conto di quanto sopra il progetto datato 26
agosto 2019 viene confermato.” (doc. AI pag. 187)
2.6.
Il 28 dicembre 2020/5 gennaio 2021 l’assicurata ha inoltrato una nuova
domanda di prestazioni, facendo valere un peggioramento delle sue condizioni in
particolare a causa di “depressione e dolori neurologici” (doc. AI pag.
213). Ha contestualmente prodotto diverse certificazioni del dr. __________,
generalista curante dell’assicurata, datate nel periodo dal 2 giugno 2020 al 30
dicembre 2020 (con le quali egli ha certificato un’inabilità lavorativa
completa “a causa di malattia”, senza indicazione di diagnosi o
motivazioni; doc. AI pag. 203 seg.), oltre ad una certificazione del 23
dicembre 2020 della psichiatra curante dr.ssa __________ attestante la presa in
cura dell’assicurata e un’inabilità lavorativa totale dal 23 dicembre 2020 al
22 gennaio 2021 (doc. AI pag. 207).
Con
un’ulteriore certificazione del 25 gennaio 2021, prodotta in allegato all’opposizione
al progetto di decisione di non entrata nel merito del 7 gennaio 2021 (doc. AI
pag. 222), la dr.ssa __________ ha affermato:
"
(…)
Status psichico
La paziente è giunta alla mia osservazione lucida,
orientata nei tre domini, curata nella persona. Mimica molto depressa. Eloquio
spontaneo, fluido, corretto a livello formale. Contenuto del pensiero
polarizzato su una visione pessimistica del presente e del futuro. Immagine di
sé negativa, fragile, vulnerabile. Riattivazione dei ricordi traumatici del
passato. Il tono dell'umore è molto deflesso con rabbia intensa che viene
proiettata sul modo esterno e anche su di sé (idee suicidali passive). È
presente uno stato di importante fragilità psichica su base personologica (la
paziente ha subito diversi abusi in infanzia e adolescenza). La resilienza è
molto ridotta. Si apprezza astenia, facile esauribilità, apatia, anedonia.
Assenti sintomi psicotici. Sonno disturbato nel mantenimento. Coscienza e critica di malattia ben presenti.
Diagnosi
Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave
senza sintomi psicotici (F33.2).
Terapia
Escitalopram 20 mg/ml 0-0-20 gtt.
Pregabalin 25 mg 1-1-1
Valutazione
(…).
Alla visita dello scorso 23.12.2020 ho constatato una
ricaduta depressiva grave. Ho impostato un trattamento a base di Escitalopram
titolato fino a 20mg e Pregabalin 25mg 1-1-1. La paziente allo stato attuale e
per tempo indeterminato non è in grado di fare ricerche di lavoro e di lavorare.
In considerazione di quanto sopra esposto, la scrivente
chiede una riapertura del caso per la rivalutazione delle capacità residue e
eventuali provvedimenti di reinserimento professionale sotto uno stretto
monitoraggio da parte del vostro Ufficio (la paziente non lavora dal 2010).”
(doc. AI pag. 230)
Con
annotazione 17 marzo 2021 lo psichiatra del SMR dr. M__________ ha osservato:
"
Ho preso visione del dossier e
della documentazione medica. Nel rapporto medico del 25.01.2021 (GED
26.01.2021) della dr.ssa __________, attuale medico psichiatra curante
dell'assicurata, viene indicata la diagnosi sindrome depressiva ricorrente,
episodio attuale grave senza sintomi psicotici (ICD10:F33.2). La diagnosi non
risulta però oggettivata, nel rapporto medico non sono evidenziati i segni e
sintomi caratteristici che consentono di formulare la diagnosi di episodio
depressivo grave secondo il manuale diagnostico ICD10, peraltro non risulta
oggettivata nemmeno la presenza di una sindrome depressiva ricorrente; infatti
il precedente medico psichiatra curante, il dr. med. __________, descriveva una
differente diagnosi psichiatrica nel rapporto medico del 27.02.2019 (GED
28.02.2019). Non sussistendo modificazioni significative di fatti noti o fatti
nuovi, dal punto di vista medico psichiatrico si conferma l'ultima decisione
dell'Ufficio di non entrata in materia.” (doc.
AI pag. 234)
Con
uno scritto inviato al dr. __________ del SMR per e-mail il 12 aprile 2021 la
dr.ssa __________ ha ulteriormente fatto valere:
"
(…) in riferimento alla vostra
decisione di non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni,
risegnalo la paziente a margine, che ha estremamente bisogno del vostro aiuto
(richiamo il mio rapporto del 25.01.21) in quanto si trova in uno stato di
persistente fragilità psichica e non è in grado autonomamente di rientrare nel
mondo del lavoro. Tra l'altro mi permetto di contestare la diagnosi in
precedenza fatta dai colleghi del __________ di __________, che probabilmente
hanno sottovalutato il caso.
Terapia in corso:
Olanzapina 5 mg: 0-0-1
Pregabalin 25 mg: 1-1-1
Pregabalin 100 mg: 0-0-1
Cipralex 20 mg: 1-0-0
Xanax 0,5 mg: Riserva max 1 pst al bisogno.
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti
invio i miei saluti.” (doc. AI pag. 244)
Chiamato
ad esprimersi in merito, il dr. __________ del SMR il 13 aprile 2021 ha
affermato, dopo aver preso visione del dossier e della documentazione medica, che
a suo avviso nell'email del 12 aprile 2021 della dr.ssa __________ “non
vengono forniti nuovi significativi elementi, rispetto a quanto già noto
all'Ufficio, che consentano di oggettivare la patologia dell'assicurata o le
sue limitazioni funzionali. Non si può che confermare la precedente presa di
posizione dell'Ufficio.” (doc. AI pag. 245)
Con
decisione del 14 aprile 2021 l’amministrazione non è quindi entrata nel merito
della nuova domanda sulla base di queste motivazioni:
"
(…)
Decidiamo pertanto:
Non si entra nel merito della richiesta di prestazioni.
Considerazioni:
Con decisione del 15 gennaio 2020 avevamo soppresso la
rendita Al della signora RI 1.
Il 05 gennaio 2021 abbiamo ricevuto la nuova richiesta.
Alla nuova richiesta deve essere allegata la necessaria documentazione che
attesti una modifica della situazione. La verifica degli atti non ha potuto dimostrare questa modifica.
Per questo motivo non possiamo entrare nel merito della
sua nuova richiesta.
Osservazioni al progetto:
Abbiamo preso atto del rapporto della Dr.ssa med. __________
datato 25 gennaio 2021.
La documentazione medica è stata sottoposta
all'attenzione del Servizio Medico Regionale (SMR), che tramite annotazione del
17 marzo 2021 comunicava che non sussistono modificazioni significative di
fatti noti o fatti nuovi dal punto di vista medico psichiatrico.
Abbiamo preso atto anche dell'e-mail inoltrata sempre
dalla Dr.ssa med. __________ in data 12 aprile
2021, le sue considerazioni sono state sottoposte all'attenzione del Servizio
Medico Regionale (SMR).
Con annotazione del 13 aprile 2021 veniva indicato che
non vengono forniti nuovi significativi elementi, rispetto a quanto già noto
all'Ufficio, che consentano di oggettivare la patologia dell'assicurata o le sue limitazioni funzionali.
Tenuto conto di quanto sopra il progetto del 07 gennaio
2021 viene confermato.”
(doc. AI pag. 246)
Con
il ricorso l’interessata non ha prodotto ulteriore documentazione medica.
2.7.
In
concreto l’insorgente, chiamata a dimostrare che rispetto all’ultima decisione formale
del 15 gennaio 2020 vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha
reso verosimile una modifica della sua situazione valetudinaria tale da
incidere sulla capacità lavorativa.
In
effetti, la nuova domanda si basa esclusivamente sugli scarni e immotivati
certificati del dr. __________ resi nel periodo dal 2 giugno al 30 dicembre
2020 - che si limitano ad attestare un’inabilità lavorativa senza tuttavia
indicare né diagnosi né i motivi di tale inabilità (doc. AI pag. 199 seg.) -,
oltre che sui menzionati certificati medici della dr.ssa __________ del 23
dicembre 2020 (nel quale la psichiatra afferma unicamente di avere in cura
l’assicurata, la quale sarebbe inabile al 100% sino al 22 gennaio 2021, doc. AI
pag. 207) e del 25 gennaio 2021, e sulla sua breve email del 12 aprile 2021
(doc. AI pag. 230 e 244).
Come
a ragione osservato dall’amministrazione, sulla base di un’accurata valutazione
del caso da parte degli psichiatri del SMR, in tali certificazioni la dr.ssa __________
non ha oggettivato la presenza di modificazioni significative di fatti noti o
fatti nuovi, dal punto di vista medico psichiatrico, intervenuti
successivamente alla decisione di soppressione del 15 gennaio 2020, allorquando
la situazione psichiatrica dell’assicurata era stata ben descritta dall’allora
psichiatra curante dr. __________ (cfr. certificato del 13 novembre 2019, doc.
AI pag. 182).
Come
concluso dallo psichiatra del SMR dr. __________, con annotazione 17 marzo 2021
(doc. AI pag. 234), la dr.ssa __________, nella sua certificazione del 25
gennaio 2021, ha posto la diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente,
episodio attuale grave senza sintomi psicotici (ICD10.-F33.2)”, senza
tuttavia oggettivarla, non essendo “evidenziati i segni e sintomi
caratteristici che consentono di formulare la diagnosi di episodio depressivo
grave secondo il manuale diagnostico ICD10”, rilevando peraltro che non
risultava nemmeno oggettivata la presenza di una sindrome depressiva
ricorrente, considerato infatti come “il precedente medico psichiatra
curante, il dr. med. __________, descriveva una differente diagnosi
psichiatrica nel rapporto medico del 27.02.2019 (GED 28.02.2019)”. Quanto
poi all’email inviata dalla curante il 12 aprile 2021 (doc. AI pag. 244), sempre
il dr. __________, nella sua annotazione del 13 aprile 2021, ha concluso che
nemmeno in tale scritto la curante forniva nuovi significativi “elementi,
rispetto a quanto già noto all'Ufficio, che consentano di oggettivare la
patologia dell'assicurata o le sue limitazioni funzionali” (doc. AI pag.
245).
Del
resto deve essere pure sottolineato che nelle sue certificazioni la psichiatra curante
non ha nemmeno indicato in che misura e in che modo le problematiche
psichiatriche influissero concretamente sulla capacità lavorativa
dell’assicurata, problematiche che peraltro erano già state valutate in modo
approfondito dal dr. __________ e dallo psichiatra del SMR nell'ambito della
procedura sfociata nella decisione formale del 15 gennaio 2020, cresciuta
incontestata in giudicato e per questo vincolante.
Se
ne deve quindi concludere, sulla base della competente valutazione dello psichiatra
del SMR dr. __________, condivisa anche dal dr. __________ del SMR (doc. AI
pag. 233), che le - peraltro assai scarne - argomentazioni e conclusioni
addotte dalla psichiatra curante nelle citate certificazioni non sono esaustive
e sufficienti per rendere quantomeno verosimile una modifica rilevante delle
condizioni dell’assicurata intervenuta successivamente alla decisione di
soppressione della rendita del 15 gennaio 2020. Non condivisibile risulta
peraltro l’allegazione della ricorrente per la quale il medico SMR non avrebbe
considerato il cambiamento di trattamento farmacologico “connesso con
l’aggravarsi dello stato clinico” introdotto dalla dr.ssa __________ (doc.
VII pag. 2). In merito va infatti osservato che la valutazione del dr. __________
ha opportunamente valutato la certificazione della dr.ssa __________ del 25
gennaio 2021 che includeva anche l’espressa indicazione della terapia
somministrata alla paziente (doc. AI pag. 231).
E
questo a prescindere dal fatto che il cambiamento farmacologico non sarebbe
sostanziale rilevato come il medicamento Escitalopram prescritto dalla dr.ssa __________
non sarebbe altro che il nome del principio attivo di Cipralex, farmaco
antidepressivo che già le era stato prescritto dal dr. __________ (cfr.
certificato del 27 febbraio 2019, doc. AI pag. 155).
Tale
documentazione non permette dunque nemmeno di ipotizzare l’intervento di un
cambiamento rilevante delle circostanze di fatto rispetto a quanto accertato e
deciso nell’ambito della precedente procedura, sfociata nel provvedimento del 15
gennaio 2020, dove pure le valutazioni dell’allora psichiatra curante erano
state approfonditamente valutate, per poi giungere alla conclusione di una
ripresa della capacità lavorativa piena dal gennaio 2019. Come dianzi esposto
(cfr. consid. 2.5), a tali conclusioni il medico SMR era giunto dopo aver
attentamente valutato la documentazione agli atti, in particolare le certificazioni
rese il 27 febbraio 2019 e 13 novembre 2019 dallo psichiatra curante (cfr.
Annotazione SMR del 14 gennaio 2020 (doc. AI pag. 186).
Ora,
tali conclusioni, sulle quali si è basata la decisione del 15 gennaio 2020,
cresciuta incontestata in giudicato, risultano in questa sede vincolanti.
Questo
giudice - attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti
- non ha quindi motivo di distanziarsi dall'apprezzamento dello psichiatra del SMR
dr. __________espresso nelle Annotazioni del 17 marzo 2021 e 13 aprile 2021, apprezzamento
peraltro condiviso anche dal dr. __________ del SMR il 23 marzo 2021 (doc. AI
pag. 234, 245), giusta le quali le uniche certificazioni prodotte
dall’assicurata, ovvero quelle della dr.ssa __________, non permettono di
oggettivare una sostanziale modifica dello stato di salute.
A
proposito del medico SMR giova del resto qui ricordare che per l’art.
59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Non
va del resto neppure dimenticato un principio ripetutamente riconosciuto dalla
nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico
curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid.
2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di
fiducia che lo lega al suo paziente (cfr.
STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353
consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
Il
TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Ribadito
infine il principio per cui quanto più breve è il lasso di tempo
trascorso dalla decisione precedente (in concreto il provvedimento del 15 gennaio
2020), tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezza la plausibilità delle
allegazioni dell'assicurato (cfr. STF 8C -716/2011 del 5 gennaio 2012 e
riferimenti), in conclusione, non essendo stata resa verosimile, prima
della resa del querelato provvedimento, una notevole modifica nelle condizioni
di salute dell’assicurata nell’ambito della procedura amministrativa avviata
mediante la nuova domanda di prestazioni del 28 dicembre 2020/5 gennaio 2021
(ossia a meno di un anno dal precedente provvedimento cresciuto in giudicato), secondo
questo giudice giustamente l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta
di prestazioni.
La
decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.
2.8. Secondo
l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed
applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a
LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore
in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della
ricorrente.
2.9. L’assicurata
ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr.
consid. 1.4).
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il
principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la
determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V
362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad art. 61, n. 173, pagg. 828-829).
A
norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul
patrocinio d’ufficio (Lag), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,
l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle
cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al
gratuito patrocinio.
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
173 segg.) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il
processo non è palesemente privo di esito positivo e se l’intervento
dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372
consid 5b con riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito
favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di
vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
In
casu, dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti
all’inserto, la vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in
quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei
rischi di perdere la causa. In effetti, alla luce della precedente decisione
del 15 gennaio 2020, con la quale la rendita erogata all’assicurata dal maggio
2015 veniva soppressa in assenza di un’inabilità lavorativa e, quindi, di un
Considerandi
grado di invalidità sufficiente, dopo attenta valutazione della documentazione
medica, l’amministrazione non è entrata nel merito delle nuova domanda di
prestazioni, presentata a solo un anno di distanza e corredata da un unico
peraltro scarno e poco motivato certificato medico della psichiatra curante,
oltre ai certificati di inabilità lavorativa redatti dal dr. __________ senza
menzione di diagnosi o motivazione. Sia inoltre osservato che l’assicurata,
oltretutto patrocinata, fatta eccezione per la scarna certificazione della
dr.ssa __________ del 25 gennaio 2021, non ha ritenuto di apportare nemmeno in
fase di osservazioni al progetto di decisione del 7 gennaio 2021 - dal quale
emergeva chiaramente la necessità di documentare debitamente un eventuale
peggioramento delle sue condizioni (doc. AI pag. 221) – nuovi elementi medici
atti a rendere almeno verosimile una modifica della situazione medica o
economica rispetto a quanto stabilito nella precedente decisione cresciuta in
giudicato.
A
titolo abbondanziale e benché in ogni modo, richiamata la giurisprudenza citata
al consid. 2.4, eventuali documenti prodotti in sede ricorsuale non possono
comunque giustificare l’accoglimento di un ricorso contro una decisione di non
entrata nel merito, ma possono tutt’al più venir considerati nell’ambito di una
nuova domanda, sia detto che nemmeno in questa sede l’interessata ha prodotto documentazione
medica idonea a validamente contestare le valutazioni del dr. __________di cui
alle succitate annotazioni del 17 marzo 2021 (doc. AI pag. 234) e/o a rendere verosimile una rilevante modifica dello stato di salute.
Ne
segue che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va
respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le
spese di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti