32.2021.70
Decisione incidentale circa la necessità di una perizia psichiatrica, il nome della perita ed il luogo dell'esecuzione. Conferma della decisione dell'UAI
13 settembre 2021Italiano32 min
essi medici o di possibilità di reinserimento professionale, sarebbero già stati
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.70
cs
Lugano
13 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 maggio 2021 di
RI 1
contro
la decisione del 20 aprile 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisioni del 2 giugno 2010
e del 14 ottobre 2010 l’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito: UAI),
dopo aver acquisito la perizia dell’8 ottobre 2009 ed il complemento del 23
dicembre 2009 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia del __________
__________, ha posto RI 1, nata nel 1974, al beneficio di una rendita AI intera
dal 1° aprile 2010.
1.2. Nel corso del mese di luglio
2012 l’UAI ha avviato una procedura di revisione al termine della quale ha
confermato il diritto alla rendita con comunicazione del 4 ottobre 2012.
1.3. L’amministrazione ha avviato
una nuova procedura di revisione nel corso del mese di gennaio 2015 e con
decisione del 31 gennaio 2017, confermata dalla STCA 32.2017.37+38 dell’11
settembre 2017, ha soppresso la rendita a causa di una durevole mancata
collaborazione nel presenziare al predisposto nuovo accertamento peritale di
ordine psichiatrico.
1.4. In data 17 febbraio 2020
l’assicurata, su richiesta dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento, ha chiesto la riattivazione del versamento della rendita
d’invalidità (doc. 154 e seguenti incarto AI).
1.5. Dopo aver acquisito il
rapporto del 7 agosto 2020 della curante, dr.ssa med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, l’UAI in data 2 novembre 2020 ha diffidato
l’interessata a dichiarare se fosse o meno disposta a collaborare senza riserve
con gli accertamenti che sarebbero stati attutati per la valutazione del suo
caso. Ricevuta una risposta positiva in data 4 novembre 2020, l’amministrazione
il 7 dicembre 2020 ha informato RI 1 che il 7 gennaio 2021 sarebbe stata
sottoposta ad una perizia psichiatrica ad opera della dr.ssa med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia e della dr.ssa __________, psichiatra presso lo
studio __________ di __________. In seguito alle osservazioni del 30 dicembre
2021 dell’assicurata, l’appuntamento è stato annullato.
1.6. In data 23 febbraio 2021
l’UAI ha comunicato all’interessata un nuovo appuntamento, fissato per il 31
marzo 2021 presso lo studio __________ ma in presenza della dr.ssa __________
in luogo della dr.ssa __________, che nel frattempo si è trasferita fuori dal
Canton Ticino.
1.7. Dopo aver preso atto delle
osservazioni del 5 marzo 2021 di RI 1, l’amministrazione il 24 marzo 2021 ha
informato l’assicurata che la perizia sarebbe stata effettuata dalla dr.ssa
med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia di __________.
1.8. Con decisione incidentale del
20 aprile 2021 l’UAI ha confermato la necessità dell’allestimento di una
perizia psichiatrica, il nome della perita e la sede dell’accertamento ed ha
precisato che la nuova data della perizia sarebbe stata comunicata a crescita
in giudicato del provvedimento (doc. A).
1.9. RI 1 è
insorta al TCA contro la predetta decisione incidentale (doc. I). Ella rileva
di essere affetta da anni da una patologia psichiatrica e di essere stata a
beneficio per oltre 8 anni di una rendita AI, anche in seguito alle revisioni
effettuate dall’amministrazione e senza misure di reintegrazione. La ricorrente
rileva che l’UAI vuole allestire una nuova perizia malgrado il medico curante
sostenga che una perizia sia controproducente e dannosa per il suo stato di
salute. L’insorgente chiede che l’amministrazione decida sulla base degli atti,
entrando nel merito della domanda e riconoscendole una rendita. Del resto se
una persona si rifiuta di collaborare, l’amministrazione può decidere sulla
base degli atti. Ella chiede contestualmente di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria.
1.10. Con risposta
dell’8 giugno 2021 l’UAI propone la reiezione del ricorso (doc. VI).
L’amministrazione evidenzia che la ricorrente non ha apportato nuovi elementi
concreti di natura medica idonei a giustificare l’annullamento della decisione
impugnata e ritiene verosimile che l’assicurata abbia delle risorse da indagare
conformemente alla nuova giurisprudenza sugli indicatori (DTF 141 V 281, 143 V
409 e 143 V 418). In ogni caso un accertamento peritale neutrale si impone
anche in considerazione del fatto che l’ultima perizia risale a quasi 12 anni
fa.
1.11. Il 18 giugno
2021 la ricorrente ha prodotto ulteriori osservazioni con cui ribadisce che una
nuova perizia per il suo stato di salute è controproducente e dannosa (doc. IX)
ed il 30 giugno 2021 ha trasmesso un rapporto medico di medesima data della
dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. XI+1).
1.12. L’8 luglio 2021
l’UAI ha preso posizione, allegando un’annotazione del 5 luglio 2021 del medico
SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. XIII/1).
1.13. Chiamata ad
esprimersi in merito, il 20 luglio 2021 la ricorrente ha ribadito che in passato
l’UAI ha effettuato più di una revisione decidendo di mantenere la rendita
intera e sostenendo che anche nel caso di specie l’amministrazione può decidere
in base agli atti e riattivare la rendita AI (doc. XV). Ciò anche fondandosi
sulla perizia del dr. med. __________ del 2009 che ha confermato la presenza di
una sindrome schizotipica.
in diritto
2.1. Oggetto del ricorso è il
provvedimento con cui l’Ufficio AI ha confermato la necessità di un
accertamento medico, ha confermato il nome della perita e la sede
dell’accertamento (doc. A).
Si tratta di una decisione
incidentale ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LPGA in relazione con gli articoli
5 cpv. 2 e 46 PA, la quale può essere impugnata direttamente con ricorso al
tribunale cantonale delle assicurazioni, se causa un pregiudizio
irreparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA; DTF 132 V 93 consid. 6.1).
2.2. Giusta
l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio
Fatti
i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le
informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
Per
l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami
medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve
sottoporvisi.
Se
l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante
un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere
d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e
avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato
termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e
decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).
2.3. Come
accennato, presupposto per un ricorso contro una decisione incidentale, in
particolare in relazione all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un
danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a PA (DTF 138 V 275
consid. 1.2.1).
Un
pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica che non può essere
riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole
al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1 pag. 291).
Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della
procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato
irreparabile.
La
giurisprudenza ha anche precisato che un danno irreparabile è dato quando gli
accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante
sull’integrità fisica o psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276
consid. 1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.).
Nella
DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7, il Tribunale federale (TF) ha stabilito che una
perizia ingiustificata può di regola causare un pregiudizio giuridico, e non
soltanto di fatto. Di conseguenza, in caso d’impugnazione di una disposizione
di perizia contestata, si deve ammettere l’adempimento del presupposto
d’entrata in materia del pregiudizio irreparabile.
Un
pregiudizio irreparabile può essere dato se una prospettata perizia non è
necessaria a fronte di una fattispecie già completamente accertata, perizia che
corrisponde dunque soltanto a una “seconda opinione” (DTF 141 V 330 consid.
5.2).
La
persona assicurata non è tenuta a sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la
fattispecie è già stata sufficientemente chiarita. Secondo la giurisprudenza, i
principi procedurali della LPGA non conferiscono all’assicuratore il diritto di
ordinare una “seconda opinione” in presenza di una fattispecie già
chiarita mediante perizia, nel caso in cui esso non sia soddisfatto delle
relative risultanze. Pertanto, una persona assicurata deve potersi rifiutare di
sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata chiarita a
sufficienza e la sua disposizione condurrebbe a un’inammissibile “seconda
opinione” (DTF 136 V 156 consid. 3.3).
2.4. Nell’evenienza
concreta l’insorgente ritiene in sostanza che gli aspetti determinanti, siano
essi medici o di possibilità di reinserimento professionale, sarebbero già stati
sufficientemente ed esaurientemente chiariti sia tramite la perizia del dr.
med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia dell’8 ottobre 2009 ed il
complemento del 23 dicembre 2009, sia tramite le prese di posizione della sua
curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ritenuto che
un accertamento peritale potrebbe essere controproducente e dannoso per la sua
salute. L’insorgente non contesta invece, di per sé, il nome della perita ed il
luogo dell’accertamento.
Dagli
atti di causa risulta quanto segue.
L’assicurata è stata posta
al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° aprile 2010. La
prestazione è stata assegnata in seguito ad una procedura sfociata
nell’allestimento, l’8 ottobre 2009, di una perizia psichiatrica del __________
__________ ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e
psicoterapia, che aveva diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente,
episodio attuale medio grave (ICD 10 F.33.2) ed una sindrome schizotipica (ICD
10.F21) ed aveva messo in rilievo numerosi elementi (tra cui la privazione, ad
entrambi i genitori, dell’affidamento delle due bambine [nate nel 1998 e 2001]
Considerandi
nell’estate del 2006) contenuti nella perizia sulle capacità genitoriali del 30
settembre 2006 della dr.ssa __________, che facevano propendere per una totale
incapacità lavorativa. Il perito aveva evidenziato che, nonostante la regolare
presa in carico specialistica e la terapia psicofarmacologica prescritta, la
prognosi non sembrava essere favorevole a causa del particolare disturbo di
personalità presente, che notoriamente non risponde o risponde in misura minima
alla terapia psicofarmacologica, ed anche a causa delle scarse risorse
intellettive dell’assicurata.
La prestazione è stata
confermata il 4 ottobre 2012 sulla base delle valutazioni del medico curante,
dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, in seguito alle quali
il medico SMR, dr. med. __________ il 1° ottobre 2012 aveva affermato che: “NON
indicata revisione a breve termine (propongo 5 anni)”.
L’amministrazione aveva
avviato una nuova procedura di revisione nel corso del mese di gennaio 2015 e
con decisione del 31 gennaio 2017, confermata dalla STCA 32.2017.37+38 dell’11
settembre 2017, ha soppresso la rendita a causa di una durevole mancata
collaborazione nel presenziare al predisposto nuovo accertamento peritale di
ordine psichiatrico. Nella citata sentenza al consid. 2.6.1 il Tribunale
cantonale delle assicurazioni aveva rilevato che non vi era “alcun motivo
oggettivo per non procedere con l’accertamento medico” e che del resto “visto
il tempo trascorso dall’ultimo referto (8 ottobre 2009), la necessità di un
aggiornamento degli atti medici si imponeva da sé”.
Nella
presente procedura, il 25 febbraio 2020, la dr.ssa med. __________ ha
affermato:
"
(…) Nel febbraio 2016 lei e l’ex-marito sono stati prelevati dalla
polizia dalla loro abitazione, portati di forza in pretura ed interrogati per
ore, nell’ambito di un’accusa di truffa alle complementari ed all’AI (così mi è
stato riferito). La procuratrice – a quanto pare – ha anche richiesto una
revisione della rendita AI. Il vostro ufficio ha così avviato una revisione e
convocato la signora RI 1 per una perizia.
Se già l’interrogatorio è stato un (ulteriore) trauma
nella sua vita, l’idea di doversi presentare ad una perizia l’ha precipitata in
uno sconforto totale.
Come riferito più volte in miei rapporti inviativi,
l’essere convocata le ha riportato alla mente le valutazioni genitoriali
eseguite anni prima, sulla base delle quali le sono state tolte le figlie senza
neanche più la possibilità di vederle da lontano e questo ha scatenato angosce
e provocato un aumento di idee paranoidi di una cospirazione istituzionale
contro di lei e l’ex-marito.
Per questo motivo l’avevo valutata non idonea – per
motivi medici – a presenziare alla perizia, precisando, che il suo stato di
salute non era cambiato rispetto al momento della decisione e di assegnarle una
rendita. Sulla base dell’impossibilità di eseguire questa visita alla Signora RI
1.
nell’ottobre 2016 è stata soppressa la rendita AI ed ella si è quindi rivolta
all’ufficio del sostegno sociale.
Con ciò – oltre che a lei – sono state tolte le
prestazioni che l’AI erogava alle figlie, cosa che ha scatenato anche sensi di
colpa nei loro confronti. Nonostante i rapporti con loro – ormai maggiorenni –
non siano mai stati ripristinati ella si preoccupava, che mancando quei soldi
esse avrebbero avuto difficoltà a studiare.
Inoltre lo “spettro” di una nuova convocazione per una
nuova richiesta di prestazioni – come più volte richiesto dall’ufficio del
sostegno sociale – ha mantenuto viva l’ideazione paranoica e peggiorato la
sintomatologia depressiva. Da allora ha anche diminuito le frequenze delle
consultazioni presso di me perché spesso non se la sente di uscire di casa.
Ella soffre di un disagio psichiatrico
esordito nell’infanzia a causa di un contesto famigliare che ha “con grande
probabilità determinato l’insorgenza nella tarda infanzia-adolescenza di un
disturbo di personalità schizotipico” come valutato dal perito AI nella sua
perizia del 08.10.2009, che ha portato all’assegnazione di una rendita intera.
Un disturbo questo, che perdurerà tutta la vita.
Le diagnosi poste allora di Sindrome
depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità medio-grave (ICD-10 F33.2)
e Sindrome schizotipica (ICD-10 F21) sono a tutt’oggi valide (anzi, la
sintomatologia depressiva si è aggravata) e determinano – oggi come allora –
una totale incapacità lavorativa.
Ella presenta uno stato psichico
caratterizzato da umore depresso, pensiero formale spesso confuso, idee di
persecuzione, continua agitazione, un eloquio a raffica che si fatica a
contenere, irritabilità, mancanza di progettualità, incapacità di gestire in
modo adeguato la quotidianità inclusa la richiesta di prestazioni AI in corso e
mancanza di affidabilità.
A causa della sua patologia esordita già
nella tarda infanzia la signora RI 1 non è mai stata in grado di lavorare e
tanto meno lo è ora.
A causa del suo stato psichico ella
presenta infatti una caricabilità, una resistenza allo stress, una capacità di
interazione con terzi ed una capacità di adattamento notevolmente diminuite.
Come detto, da quando la rendita è stata
soppressa – soprattutto a causa del motivo per cui è stato fatto – il suo stato
psichico è ancora peggiorato in quanto sono aumentate le idee persecutorie e si
è aggiunta una paura esistenziale. Ciò che ha avuto conseguenze devastanti per
lei è stato il fatto, che la revisione è stata chiesta dalla procura e che la
rendita non è stata soppressa a causa di un miglioramento dello stato di
salute, ma perché non è stata in grado di presentarsi alle perizie richieste.
Nella sua psiche questo è stato l’”ennesima prova” di una persecuzione delle
istituzioni nei suoi confronti.
Dispositivo
Per questi motivi chiedo un riesame della
sua situazione, ed almeno in una prima istanza, possibilmente effettuato sulla
base degli atti” (doc. 156)
Il
4 novembre 2020 l’assicurata ha affermato che “accetto senza riserve di
voler collaborare con gli accertamenti che verranno disposti e in particolare
di non volontariamente adottare dei comportamenti che impediranno l’esecuzione
degli stessi” (doc. 173).
Nelle
more processuali la ricorrente ha prodotto un referto del 30 giugno 2021 della
dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha affermato:
"
(…) Ho più volte ribadito le motivazioni per cui la signora RI 1 non è
in grado di sostenere una perizia atta a valutare un suo eventuale diritto al
ripristino di una rendita AI.
La perizia genitoriale effettuata a suo tempo e alla
base della quale le sono state tolte le figlie definitivamente è stato per lei
un grosso trauma.
Quando nel 2015 è stata richiesta una perizia di
revisione ella, non capendone il motivo, ha avuto uno scompenso psichico con
aumento delle idee paranoiche ed aumentato la sua convinzione che le
istituzioni la perseguitino.
Quanto successo nel febbraio 2016 – interrogazione da
parte della polizia durata ore riguardo a presunti abusi dell’assicurazione
complementare – è stato un ulteriore trauma, che ha aumentato ulteriormente la
sua convinzione di essere perseguitata dalle istituzioni.
Ricordo inoltre che la signora RI 1 a causa della sua
patologia psichiatrica non è mai riuscita a svolgere una regolare attività
lavorativa, tant’è che dopo una perizia psichiatrica effettuata nell’ottobre
2009 le è stata attribuita una rendita AI totale.
Il dover presentarsi ad un ulteriore “interrogatorio”
(così viene percepita la perizia della signora RI 1) l’ha buttata in uno stato
di sconforto e fatto riaffiorare da un lato sofferenze passate (perizia
genitoriale) e dall’altro aumentato le sue paure persecutorie.
Ella infatti a causa della sua patologia non è in
grado di capire pienamente che la perizia non è stata richiesta per nuocerle,
ma unicamente per avere un accertamento neutrale nell’ambito di una regolare
revisione di rendita.
Nella sua risposta al TCA del 08.06.2021, l’UAI
evidenzia che i rapporti medici inviati non hanno apportato “nuovi concreti
elementi di natura medica idonei a giustificare l’annullamento della decisione
impugnata”.
Seguendo questo principio neanche alla base della
sospensione della rendita AI erano presenti nuovi concreti elementi di natura
medica idonei a giustificare una modificazione del diritto alla rendita.
La signora RI 1 soffre – come ribadito più volte di
una patologia psichiatrica di base cronica stabile che perdurerà tutta la sua
vita (Sindrome schizotipica, ICD-10 F21) alla quale si associa una Sindrome
depressiva ricorrente a decorso variabile.
La patologia di base determina oggi come allora una
totale inabilità lavorativa ed un miglioramento tale da permettere lo
svolgimento di una attività lavorativa anche a tempo parziale non è
prevedibile.
Per questo motivo ritengo – come già più volte – che
la valutazione possa essere eseguita sulla base degli atti senza sottoporre la
signora RI 1 ad un ulteriore trauma.
Ella inoltre ha talmente paura di una valutazione, che
non è in grado di presenziare con la necessaria tranquillità a dei colloqui e
percepirebbe tutte le domande postele come tendenziose e solo atte a farle del
male. Questo porterebbe ad un peggioramento dello stato psichico per parecchio
tempo ed infine non apporterebbe nuovi elementi per una decisione.” (doc. XI/1)
Nell’annotazione
del 5 luglio 2021 il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, ha affermato:
"
(…) Ho preso visione del certificato della Dr.ssa __________ del
30.06.2021.
Non rilevo elementi nuovi rispetto all’apprezzamento
già ben noto della psichiatra curante.
Rilevo che in data 02.04.2020 l’assicurata, via email,
dichiara di volersi sottoporre agli accertamenti peritali “nel limite del mio
possibile”. Tale volontà (non incondizionata) è confermata via lettera il
14.05.2020.
A seguito di diffida del 02.11.2020, l’assicurata
accetta, via email del 04.11.2020, senza riserva di collaborare. In data
07.11.2020, l’assicurata conferma a mezzo lettera autografa.
Si procede con perizia psichiatrica. Il mandato è
conferito alla Dr.ssa __________ e Dr.ssa __________ (09.12.2020).
Il 30.12.2020, l’assicurata scrive all’UAI e presenta
osservazioni sulla scelta dei periti e richiede una valutazione in sede AI.
Con annotazione del 08.01.2021, io stesso rispondo
alle osservazioni della signora RI 1.
Con email del 19.01.2021, l’assicurata chiede se la
perizia si svolgerà con un solo appuntamento oppure con più incontri.
Con email del 29.01.2021, l’assicurata accetta la
decisione dell’UAI.
Nel frattempo, la visita peritale prevista il
07.01.2021 era annullata.
Ci viene comunicato il 15.02.2021 che la Dr.ssa __________
ha cessato la collaborazione nello studio della Dr.ssa __________ e sarà
sostituita dalla Dr.ssa __________.
In data 05.03.2021, l’assicurata presenta osservazioni
precise e mirate alla ricusa della Dr.ssa __________.
Con annotazione del 23.03.2021, reputo io stesso
plausibili le osservazioni dell’assicurata, si procede con incarico alla Dr.ssa
__________.
In data 14.04.2021, l’assicurata contesta di doversi
sottoporre a più incontri e, in genere, l’accertamento peritale.
In data 16.04.2021, l’accertamento peritale con la
Dr.ssa __________ è annullato.
In data 18.05.2021 l’assicurata ricorre al TCA.
L’attuale rapporto della Dr.ssa __________ non
obiettiva alcun peggioramento recente né evidenzia comportamenti strani ed eccentrici
rispettivamente idee bizzarre, sintomi caratteristici di una sindrome
schizotipica, che avrebbero impedito verosimilmente all’assicurata di gestire
personalmente in modo estremamente puntuale ed appropriato l’attuale processo.
In conclusione, non sono forniti elementi atti a
dimostrare cambiamenti dello stato valetudinario dell’assicurata tale da
annullare la perizia né è obiettivato un peggioramento.
È verosimile un comportamento volontario, non
inficiato da condizioni di salute, per cui l’assicurata non intende sottoporsi
agli accertamenti né adesso né in futuro.” (doc. XIII/1)
2.5. In
concreto, questo Tribunale deve confermare le valutazioni del medico SMR, dr.
med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, secondo il quale non sono
stati oggettivati cambiamenti dello stato di salute, anche rispetto a quanto
accertato da questo Tribunale nell’ambito della precedente procedura, tali da
rendere superfluo l’allestimento di una perizia psichiatrica specialistica.
Preliminarmente
va rammentato che nella STCA 32.2017.37+38 dell’11 settembre 2017, questo
Tribunale aveva stabilito:
" (…)
2.6.1.
Nel caso concreto la decisione tramite la quale l’UAI
il 23 giugno 2016 ha stabilito la necessità di un accertamento medico è
cresciuta incontestata in giudicato (pag. 224 incarto AI). La stessa
insorgente, in sede amministrativa, si è detta d’accordo di sottoporsi ad una
perizia (pag. 258 e 263 incarto AI) e con la replica ha affermato che “non
viene altresì contestato che una perizia sia necessaria. D’altronde la qui
ricorrente nemmeno si è mai ingiustificatamente sottratta a tale obbligo di
cooperazione, confermando più volte la sua intenzione a voler collaborare in
tal senso […]” (doc. XVI, pag. 5).
Non vi è pertanto alcun motivo oggettivo per non
procedere con l’accertamento medico.
Del resto, visto il tempo trascorso dall’ultimo
referto (8 ottobre 2009), la necessità di un aggiornamento degli atti medici si
imponeva da sé.
Ciò a maggior ragione se si pon mente al fatto che le
constatazioni figuranti nella perizia dell’8 ottobre 2009, segnatamente per
quanto concerne le risposte fornite dalla ricorrente (pag. 54 incarto AI: “[…]
durante il colloquio l’A. talvolta tende a deragliare non rispondendo alle
domande che le vengono poste ma ritornando costantemente al tema delle figlie”;
“si evidenziano invece deficit della memoria (ad esempio l’assicurata non è
in grado di ricordare la data di nascita delle figlie)”; cfr. pag. 90
incarto AI: “[…] Più volte durante il colloquio l’A. non ha risposto in
maniera adeguata alle nostre domande deragliando e a momenti anche i nessi
associativi risultavano non saldi […] era inoltre chiara la tendenza da parte
sua a descrivere i dati di realtà dandone un’interpretazione estremamente
soggettiva che a momenti sembrava sconfinare in un franco delirio […]”)
sembrano divergere rispetto all’apparente lucidità dimostrata dalla medesima
insorgente in occasione dei due interrogatori tenutisi innanzi alla polizia __________
nell’ambito della procedura penale il 27 gennaio 2015 (dalle 16.45 alle 19.15
con pause [pag. 205 e seguenti incarto penale]) ed il 4 febbraio 2016 (dalle
9.35 alle 14.19 con pause [pag. 51 e seguenti incarto AI]).
Certo, il medico SMR, dr. med. __________, in una nota
interna del 1° ottobre 2012 aveva ritenuto non indicata una revisione a breve
termine della rendita ed aveva proposto di attendere 5 anni (pag. 154 incarto
AI). A prescindere dalla circostanza che quanto indicato dal medico SMR era una
semplice proposta personale contenuta in un’annotazione interna e dunque non
vincolante, non va dimenticato che l’amministrazione, in presenza di elementi
di novità, di regola, può in ogni tempo avviare una procedura di revisione, in
applicazione dell’art. 87 cpv. 1 lett. b OAVS per il quale la revisione avviene
d’ufficio quando: allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado
d’invalidità.
Ne segue che a giusta ragione l’UAI ha deciso di
sottoporre la ricorrente ad una nuova perizia.
(…).
Alla luce del comportamento dell’insorgente, che non
ha permesso l’accertamento peritale, occorre esaminare se vi sono motivi medici
giustificanti il rinvio delle visite.
Ciò è quanto ritiene l’interessata sulla base dei
referti del 22 dicembre 2016 (pag. 274 incarto AI) della curante, dr.ssa med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia e del certificato del 17 gennaio 2017 del dr.
med. __________ (pag. 277 incarto AI).
Per quanto concerne il certificato del 17 gennaio 2017
del dr. med. __________, questo TCA evidenzia che lo specialista si è limitato
ad affermare che l’insorgente “è inabile al 100% per qualsiasi attività”
e che “deve rimanere a riposo per 1 giorno s.c.”, senza tuttavia fornire
alcuna spiegazione medica relativamente alla patologia sofferta dall’assicurata
(pag. 277 incarto AI).
Nel certificato non figura alcun elemento medico
oggettivo atto a ritenere che l’insorgente non avrebbe potuto presentarsi per
la visita peritale.
Neppure dalla cartella clinica relativa alla visita
del 17 gennaio 2017 e prodotta con la replica del 18 maggio 2017, emergono
elementi a sostegno della sua tesi.
Nella refertazione, dalla quale tra l’altro sembra
risultare che l’interessata non assume alcun farmaco (doc. D: “non assume
terapie quotidiane”), ciò che, tra l’altro, impone a maggior ragione la
necessità di un accertamento medico (cfr. sentenza 9C_55/2016 del 14 luglio
2016, sentenza 8C_814/2016 del 3 aprile 2017 consid. 5.3.2 non pubblicato in
DTF 143 V 66, sentenza 8C_5/2017 dell’11 aprile 2017, consid. 5.2; sentenza
8C_34/2017 del 12 aprile 2017, consid. 4.3), figura che l’interessata è giunta
presso l’ospedale verso le 9.00 a causa di uno stato d’ansia, richiedendo aiuto
contro gli attacchi di panico, e sostenendo che “si è presentata situazione
critica dal passato che deve affrontare oggi”. Dopo aver ricevuto la
prescrizione di un medicamento è stata dimessa (doc. D).
Ora, il fatto di essere inabile per qualsiasi attività
e di trovarsi in uno “stato d’ansia”, ossia proprio per una patologia
per la quale deve essere peritata, non è un motivo medicalmente valido per
ritenere giustificata l’assenza alla visita prevista nel primo pomeriggio
presso la dr.ssa med. __________, alla luce anche di quanto accaduto fino ad
allora, e meglio della mancata presenza alla visita del 9 agosto 2016, della
iniziale assenza di risposta alla richiesta di ritornare la dichiarazione di
accettazione della perizia debitamente firmata, della nuova richiesta di rinvio
degli appuntamenti, prontamente rifiutata dall’amministrazione.
L’interessata lo stesso giorno è del resto stata in
grado di recarsi presso un nosocomio che si trova a circa 6 minuti di macchina
da casa sua (cfr. https://www.google.ch/maps), spiegare il suo stato
valetudinario, ottenere una prescrizione medica, scansionare il certificato e
mandarlo nel pomeriggio, alle ore 15:50, tramite e-mail, all’UAI (pag. 276
incarto AI), mostrando in tal modo una capacità di destreggiarsi anche in
situazioni per lei difficili.
Vista la vicinanza tra l’abitazione dell’interessata
(via __________ a __________) e lo studio della dr.ssa med. __________ (via __________
a __________), che si trova a soli 12 minuti di macchina (cfr. https://www.google.ch/maps),
non vi è motivo per ritenere che l’insorgente non sarebbe stata in grado di
recarsi anche al previsto appuntamento.
Neppure il certificato del 22 dicembre 2016 della
curante contiene elementi medici oggettivi atti a far ritenere che
l’interessata non sarebbe stata in grado di sopportare una visita peritale nel
corso del mese di gennaio 2017.
La dr.ssa med. __________ sostiene che sottoporsi ad
una perizia farebbe riaffiorare nella ricorrente il trauma del referto
allestito allorquando l’interessata è stata privata dell’autorità sulle figlie.
Come evidenziato anche dal medico SMR, il referto è tuttavia stato redatto il
30 settembre 2006 e ciò non le ha impedito di sottoporsi alla perizia del __________
nell’ottobre 2009. Inoltre, se così fosse, l’assicurata non potrebbe mai più
essere sottoposta a visita peritale, sottraendosi in tal modo ad ogni ulteriore
verifica del suo stato di salute.
Neppure la circostanza che l’interessata da quando è
stata avviata la procedura di revisione dell’AI con l’ordinazione di una
perizia sarebbe agitata, irritata ed a tratti verbalmente aggressiva o che
presenta sbalzi depressivi dell’umore, disturbi del sonno, rimuginazioni con
sfumature paranoiche e pensieri suicidali o la mancanza di fiducia nelle
istituzioni è una ragione per non sottoporsi ad alcun accertamento medico. Si
tratta infatti di tipiche caratteristiche presenti in gran parte delle persone
affette da patologie psichiche. Se ciò fosse sufficiente per non doversi
sottoporre ad una perizia psichiatrica, tutti gli assicurati che presentano
sintomi simili non potrebbero mai essere esaminati dall’UAI.
Ciò vale a maggior ragione se si tien conto che dai
verbali di interrogatorio del 27 gennaio 2015 e del 4 febbraio 2016, tenutisi a
distanza di circa un anno presso il Commissariato della Polizia __________ di __________,
in situazioni ben più stressanti, perché la ricorrente ha dovuto rispondere a
numerose domande con l’accusa di aver commesso reati finanziari, non emergono
particolari difficoltà (cfr. pag. 51 e seguenti incarto penale e pag. 205 e
seguenti).
Ne segue che non vi è alcun motivo giustificativo alla
base della mancata apparizione della ricorrente alla visita del 17 gennaio 2017
presso la perita.
(…).
Poiché nel caso di specie l’interessata non ha
mostrato alcuna volontà di collaborare dopo il 17 gennaio 2017, continuando a
sostenere di essere “perfettamente disponibile a sottoporsi ad una
valutazione peritale” ma che “per motivi medici tale perizia non può
essere effettuata allo stato attuale” (cfr. doc. XVI), ciò che come visto
in precedenza non è il caso in concreto, non vi è alcun motivo per limitare nel
tempo la soppressione della rendita (sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017,
consid. 3.4). Anche perché quando l’assicurato impedisce colpevolmente all’UAI
di amministrare le prove necessarie, vi è un’inversione dell’onere probatorio e
spetta all’assicurato stabilire che il suo stato di salute, o altre circostanze
determinanti, non hanno subito modifiche suscettibili di cambiare il grado
d’invalidità da lui presentato (9C_372/2015 del 19 febbraio 2016), ciò che in
concreto, visto il tempo trascorso dall’ultima perizia (del 2009), la necessità
di valutazioni periodiche, il ruolo del medico curante (cfr. sentenza
9C_757/2016 del 10 febbraio 2017; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013
consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza
9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre
2010), la lucidità che emerge dagli atti penali (cfr. pag. 51 e seguenti
incarto penale e pag. 205 e seguenti) e la valutazione del dr. med. __________
che ritiene necessario effettuare una perizia psichiatrica, non è riuscito alla
ricorrente. (…)”
Nell’evenienza
concreta la situazione non è cambiata.
La
curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, non apporta
elementi medici oggettivi atti ad attestare una modifica rispetto a quanto già
accertato da questo Tribunale nella precedente procedura. Come rileva il medico
SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, la curante non
evidenzia comportamenti strani ed eccentrici rispettivamente idee bizzarre,
sintomi caratteristici di una sindrome schizotipica, che avrebbero impedito
all’assicurata di gestire personalmente in modo estremamente puntuale ed
appropriato l’attuale processo (doc. XIII/1; cfr. anche annotazione del 4 marzo
2020, doc. 157 incarto AI).
Questo
Tribunale ha già stabilito nella precedente procedura che alla luce del lungo
tempo trascorso dall’ultima perizia psichiatrica, redatta l’8 ottobre 2009, con
complemento del 23 dicembre 2009, dal dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, per poter stabilire la presenza di un’incapacità lavorativa, il
grado dell’incapacità lavorativa e se sono date le condizioni per misure
reintegrative, è necessario effettuare un nuovo accertamento medico
specialistico. Il Tribunale aveva confermato la decisione di sopprimere la
rendita proprio in funzione della necessità di procedere con l’allestimento di
una nuova perizia ed aveva escluso che si potesse decidere sulla sola base
delle attestazioni della curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia (cfr., circa il ruolo del medico curante: cfr. sentenza
9C_757/2016 del 10 febbraio 2017; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013
consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza
9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Per
cui una valutazione sulla sola base degli atti non è possibile. Altrimenti,
come già rilevato nella precedente vertenza da questo Tribunale, l’assicurata
non potrebbe mai più essere sottoposta a visita peritale, sottraendosi in tal
modo ad ogni ulteriore verifica circa il suo stato di salute.
Del
resto, l’evoluzione giurisprudenziale di questi ultimi anni nell’ambito del
diritto ad una rendita in presenza di una patologia psichica, impone, di
principio, l’allestimento di perizie strutturate, da effettuarsi sulla base di
indicatori ben precisi (cfr. DTF 141 V 281, DTF 143 V 409, DTF 143 V 418).
Il Tribunale federale ha
infatti stabilito che la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso
una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare
l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata,
considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del
potenziale, da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in
una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, lo
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). La persona assicurata sopporta l'onere
della prova (cfr. DTF 143 V 409 e 143 V 418).
Le malattie psichiche
possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in
maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è
necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo
giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la
questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle
conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento
non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona
toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve
essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in
presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi
probatori. Eventualmente si dovrà, secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori, provvedere ad alcuni adattamenti. Per
motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
La
questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base
di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al
guadagno invalidante.
In
concreto pertanto è a giusta ragione che l’UAI ha stabilito la necessità di una
perizia psichiatrica strutturata.
La decisione impugnata
merita di conseguenza conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;
STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Vista la soccombenza della
ricorrente, le spese di fr. 500.-- sono poste a suo carico.
Ella chiede tuttavia di
essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale
(DTF 110 V 362).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il
diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal
pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in
cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.
Va
da sé che nel caso in esame non occorre esaminare il presupposto della
necessità dell’intervento dell’avvocato, l’insorgente non essendo patrocinata
da un legale.
Nel caso concreto, le condizioni per concedere l’esonero
dal pagamento delle spese sono date, poiché la vertenza non era sin dall’inizio
priva di esito favorevole e la ricorrente, a beneficio delle prestazioni
assistenziali, si trova in una situazione di estrema indigenza.
Rimane riservato l'obbligo di rimborso, qualora
la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. STF
del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STF del 23 maggio 2002, U 234/00,
consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.
6).
Ne consegue che la
ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che
sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di esenzione dal
pagamento delle spese di giustizia è accolta.
3. Le spese, per complessivi
fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente e sono per il momento assunte
dallo Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti