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Decisione

32.2021.70

Decisione incidentale circa la necessità di una perizia psichiatrica, il nome della perita ed il luogo dell'esecuzione. Conferma della decisione dell'UAI

13 settembre 2021Italiano32 min

essi medici o di possibilità di reinserimento professionale, sarebbero già stati

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.70

cs

Lugano

13 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 maggio 2021 di

RI 1

contro

la decisione del 20 aprile 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisioni del 2 giugno 2010

e del 14 ottobre 2010 l’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito: UAI),

dopo aver acquisito la perizia dell’8 ottobre 2009 ed il complemento del 23

dicembre 2009 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia del __________

__________, ha posto RI 1, nata nel 1974, al beneficio di una rendita AI intera

dal 1° aprile 2010.

1.2. Nel corso del mese di luglio

2012 l’UAI ha avviato una procedura di revisione al termine della quale ha

confermato il diritto alla rendita con comunicazione del 4 ottobre 2012.

1.3. L’amministrazione ha avviato

una nuova procedura di revisione nel corso del mese di gennaio 2015 e con

decisione del 31 gennaio 2017, confermata dalla STCA 32.2017.37+38 dell’11

settembre 2017, ha soppresso la rendita a causa di una durevole mancata

collaborazione nel presenziare al predisposto nuovo accertamento peritale di

ordine psichiatrico.

1.4. In data 17 febbraio 2020

l’assicurata, su richiesta dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento, ha chiesto la riattivazione del versamento della rendita

d’invalidità (doc. 154 e seguenti incarto AI).

1.5. Dopo aver acquisito il

rapporto del 7 agosto 2020 della curante, dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, l’UAI in data 2 novembre 2020 ha diffidato

l’interessata a dichiarare se fosse o meno disposta a collaborare senza riserve

con gli accertamenti che sarebbero stati attutati per la valutazione del suo

caso. Ricevuta una risposta positiva in data 4 novembre 2020, l’amministrazione

il 7 dicembre 2020 ha informato RI 1 che il 7 gennaio 2021 sarebbe stata

sottoposta ad una perizia psichiatrica ad opera della dr.ssa med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia e della dr.ssa __________, psichiatra presso lo

studio __________ di __________. In seguito alle osservazioni del 30 dicembre

2021 dell’assicurata, l’appuntamento è stato annullato.

1.6. In data 23 febbraio 2021

l’UAI ha comunicato all’interessata un nuovo appuntamento, fissato per il 31

marzo 2021 presso lo studio __________ ma in presenza della dr.ssa __________

in luogo della dr.ssa __________, che nel frattempo si è trasferita fuori dal

Canton Ticino.

1.7. Dopo aver preso atto delle

osservazioni del 5 marzo 2021 di RI 1, l’amministrazione il 24 marzo 2021 ha

informato l’assicurata che la perizia sarebbe stata effettuata dalla dr.ssa

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia di __________.

1.8. Con decisione incidentale del

20 aprile 2021 l’UAI ha confermato la necessità dell’allestimento di una

perizia psichiatrica, il nome della perita e la sede dell’accertamento ed ha

precisato che la nuova data della perizia sarebbe stata comunicata a crescita

in giudicato del provvedimento (doc. A).

1.9. RI 1 è

insorta al TCA contro la predetta decisione incidentale (doc. I). Ella rileva

di essere affetta da anni da una patologia psichiatrica e di essere stata a

beneficio per oltre 8 anni di una rendita AI, anche in seguito alle revisioni

effettuate dall’amministrazione e senza misure di reintegrazione. La ricorrente

rileva che l’UAI vuole allestire una nuova perizia malgrado il medico curante

sostenga che una perizia sia controproducente e dannosa per il suo stato di

salute. L’insorgente chiede che l’amministrazione decida sulla base degli atti,

entrando nel merito della domanda e riconoscendole una rendita. Del resto se

una persona si rifiuta di collaborare, l’amministrazione può decidere sulla

base degli atti. Ella chiede contestualmente di essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria.

1.10. Con risposta

dell’8 giugno 2021 l’UAI propone la reiezione del ricorso (doc. VI).

L’amministrazione evidenzia che la ricorrente non ha apportato nuovi elementi

concreti di natura medica idonei a giustificare l’annullamento della decisione

impugnata e ritiene verosimile che l’assicurata abbia delle risorse da indagare

conformemente alla nuova giurisprudenza sugli indicatori (DTF 141 V 281, 143 V

409 e 143 V 418). In ogni caso un accertamento peritale neutrale si impone

anche in considerazione del fatto che l’ultima perizia risale a quasi 12 anni

fa.

1.11. Il 18 giugno

2021 la ricorrente ha prodotto ulteriori osservazioni con cui ribadisce che una

nuova perizia per il suo stato di salute è controproducente e dannosa (doc. IX)

ed il 30 giugno 2021 ha trasmesso un rapporto medico di medesima data della

dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. XI+1).

1.12. L’8 luglio 2021

l’UAI ha preso posizione, allegando un’annotazione del 5 luglio 2021 del medico

SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. XIII/1).

1.13. Chiamata ad

esprimersi in merito, il 20 luglio 2021 la ricorrente ha ribadito che in passato

l’UAI ha effettuato più di una revisione decidendo di mantenere la rendita

intera e sostenendo che anche nel caso di specie l’amministrazione può decidere

in base agli atti e riattivare la rendita AI (doc. XV). Ciò anche fondandosi

sulla perizia del dr. med. __________ del 2009 che ha confermato la presenza di

una sindrome schizotipica.

in diritto

2.1. Oggetto del ricorso è il

provvedimento con cui l’Ufficio AI ha confermato la necessità di un

accertamento medico, ha confermato il nome della perita e la sede

dell’accertamento (doc. A).

Si tratta di una decisione

incidentale ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LPGA in relazione con gli articoli

5 cpv. 2 e 46 PA, la quale può essere impugnata direttamente con ricorso al

tribunale cantonale delle assicurazioni, se causa un pregiudizio

irreparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA; DTF 132 V 93 consid. 6.1).

2.2. Giusta

l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio

Fatti

i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le

informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

Per

l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami

medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve

sottoporvisi.

Se

l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante

un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere

d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e

avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato

termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e

decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).

2.3. Come

accennato, presupposto per un ricorso contro una decisione incidentale, in

particolare in relazione all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un

danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a PA (DTF 138 V 275

consid. 1.2.1).

Un

pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica che non può essere

riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole

al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1 pag. 291).

Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della

procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato

irreparabile.

La

giurisprudenza ha anche precisato che un danno irreparabile è dato quando gli

accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante

sull’integrità fisica o psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276

consid. 1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.).

Nella

DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7, il Tribunale federale (TF) ha stabilito che una

perizia ingiustificata può di regola causare un pregiudizio giuridico, e non

soltanto di fatto. Di conseguenza, in caso d’impugnazione di una disposizione

di perizia contestata, si deve ammettere l’adempimento del presupposto

d’entrata in materia del pregiudizio irreparabile.

Un

pregiudizio irreparabile può essere dato se una prospettata perizia non è

necessaria a fronte di una fattispecie già completamente accertata, perizia che

corrisponde dunque soltanto a una “seconda opinione” (DTF 141 V 330 consid.

5.2).

La

persona assicurata non è tenuta a sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la

fattispecie è già stata sufficientemente chiarita. Secondo la giurisprudenza, i

principi procedurali della LPGA non conferiscono all’assicuratore il diritto di

ordinare una “seconda opinione” in presenza di una fattispecie già

chiarita mediante perizia, nel caso in cui esso non sia soddisfatto delle

relative risultanze. Pertanto, una persona assicurata deve potersi rifiutare di

sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata chiarita a

sufficienza e la sua disposizione condurrebbe a un’inammissibile “seconda

opinione” (DTF 136 V 156 consid. 3.3).

2.4. Nell’evenienza

concreta l’insorgente ritiene in sostanza che gli aspetti determinanti, siano

essi medici o di possibilità di reinserimento professionale, sarebbero già stati

sufficientemente ed esaurientemente chiariti sia tramite la perizia del dr.

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia dell’8 ottobre 2009 ed il

complemento del 23 dicembre 2009, sia tramite le prese di posizione della sua

curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ritenuto che

un accertamento peritale potrebbe essere controproducente e dannoso per la sua

salute. L’insorgente non contesta invece, di per sé, il nome della perita ed il

luogo dell’accertamento.

Dagli

atti di causa risulta quanto segue.

L’assicurata è stata posta

al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° aprile 2010. La

prestazione è stata assegnata in seguito ad una procedura sfociata

nell’allestimento, l’8 ottobre 2009, di una perizia psichiatrica del __________

__________ ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia, che aveva diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente,

episodio attuale medio grave (ICD 10 F.33.2) ed una sindrome schizotipica (ICD

10.F21) ed aveva messo in rilievo numerosi elementi (tra cui la privazione, ad

entrambi i genitori, dell’affidamento delle due bambine [nate nel 1998 e 2001]

Considerandi

nell’estate del 2006) contenuti nella perizia sulle capacità genitoriali del 30

settembre 2006 della dr.ssa __________, che facevano propendere per una totale

incapacità lavorativa. Il perito aveva evidenziato che, nonostante la regolare

presa in carico specialistica e la terapia psicofarmacologica prescritta, la

prognosi non sembrava essere favorevole a causa del particolare disturbo di

personalità presente, che notoriamente non risponde o risponde in misura minima

alla terapia psicofarmacologica, ed anche a causa delle scarse risorse

intellettive dell’assicurata.

La prestazione è stata

confermata il 4 ottobre 2012 sulla base delle valutazioni del medico curante,

dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, in seguito alle quali

il medico SMR, dr. med. __________ il 1° ottobre 2012 aveva affermato che: “NON

indicata revisione a breve termine (propongo 5 anni)”.

L’amministrazione aveva

avviato una nuova procedura di revisione nel corso del mese di gennaio 2015 e

con decisione del 31 gennaio 2017, confermata dalla STCA 32.2017.37+38 dell’11

settembre 2017, ha soppresso la rendita a causa di una durevole mancata

collaborazione nel presenziare al predisposto nuovo accertamento peritale di

ordine psichiatrico. Nella citata sentenza al consid. 2.6.1 il Tribunale

cantonale delle assicurazioni aveva rilevato che non vi era “alcun motivo

oggettivo per non procedere con l’accertamento medico” e che del resto “visto

il tempo trascorso dall’ultimo referto (8 ottobre 2009), la necessità di un

aggiornamento degli atti medici si imponeva da sé”.

Nella

presente procedura, il 25 febbraio 2020, la dr.ssa med. __________ ha

affermato:

"

(…) Nel febbraio 2016 lei e l’ex-marito sono stati prelevati dalla

polizia dalla loro abitazione, portati di forza in pretura ed interrogati per

ore, nell’ambito di un’accusa di truffa alle complementari ed all’AI (così mi è

stato riferito). La procuratrice – a quanto pare – ha anche richiesto una

revisione della rendita AI. Il vostro ufficio ha così avviato una revisione e

convocato la signora RI 1 per una perizia.

Se già l’interrogatorio è stato un (ulteriore) trauma

nella sua vita, l’idea di doversi presentare ad una perizia l’ha precipitata in

uno sconforto totale.

Come riferito più volte in miei rapporti inviativi,

l’essere convocata le ha riportato alla mente le valutazioni genitoriali

eseguite anni prima, sulla base delle quali le sono state tolte le figlie senza

neanche più la possibilità di vederle da lontano e questo ha scatenato angosce

e provocato un aumento di idee paranoidi di una cospirazione istituzionale

contro di lei e l’ex-marito.

Per questo motivo l’avevo valutata non idonea – per

motivi medici – a presenziare alla perizia, precisando, che il suo stato di

salute non era cambiato rispetto al momento della decisione e di assegnarle una

rendita. Sulla base dell’impossibilità di eseguire questa visita alla Signora RI

1.

nell’ottobre 2016 è stata soppressa la rendita AI ed ella si è quindi rivolta

all’ufficio del sostegno sociale.

Con ciò – oltre che a lei – sono state tolte le

prestazioni che l’AI erogava alle figlie, cosa che ha scatenato anche sensi di

colpa nei loro confronti. Nonostante i rapporti con loro – ormai maggiorenni –

non siano mai stati ripristinati ella si preoccupava, che mancando quei soldi

esse avrebbero avuto difficoltà a studiare.

Inoltre lo “spettro” di una nuova convocazione per una

nuova richiesta di prestazioni – come più volte richiesto dall’ufficio del

sostegno sociale – ha mantenuto viva l’ideazione paranoica e peggiorato la

sintomatologia depressiva. Da allora ha anche diminuito le frequenze delle

consultazioni presso di me perché spesso non se la sente di uscire di casa.

Ella soffre di un disagio psichiatrico

esordito nell’infanzia a causa di un contesto famigliare che ha “con grande

probabilità determinato l’insorgenza nella tarda infanzia-adolescenza di un

disturbo di personalità schizotipico” come valutato dal perito AI nella sua

perizia del 08.10.2009, che ha portato all’assegnazione di una rendita intera.

Un disturbo questo, che perdurerà tutta la vita.

Le diagnosi poste allora di Sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità medio-grave (ICD-10 F33.2)

e Sindrome schizotipica (ICD-10 F21) sono a tutt’oggi valide (anzi, la

sintomatologia depressiva si è aggravata) e determinano – oggi come allora –

una totale incapacità lavorativa.

Ella presenta uno stato psichico

caratterizzato da umore depresso, pensiero formale spesso confuso, idee di

persecuzione, continua agitazione, un eloquio a raffica che si fatica a

contenere, irritabilità, mancanza di progettualità, incapacità di gestire in

modo adeguato la quotidianità inclusa la richiesta di prestazioni AI in corso e

mancanza di affidabilità.

A causa della sua patologia esordita già

nella tarda infanzia la signora RI 1 non è mai stata in grado di lavorare e

tanto meno lo è ora.

A causa del suo stato psichico ella

presenta infatti una caricabilità, una resistenza allo stress, una capacità di

interazione con terzi ed una capacità di adattamento notevolmente diminuite.

Come detto, da quando la rendita è stata

soppressa – soprattutto a causa del motivo per cui è stato fatto – il suo stato

psichico è ancora peggiorato in quanto sono aumentate le idee persecutorie e si

è aggiunta una paura esistenziale. Ciò che ha avuto conseguenze devastanti per

lei è stato il fatto, che la revisione è stata chiesta dalla procura e che la

rendita non è stata soppressa a causa di un miglioramento dello stato di

salute, ma perché non è stata in grado di presentarsi alle perizie richieste.

Nella sua psiche questo è stato l’”ennesima prova” di una persecuzione delle

istituzioni nei suoi confronti.

Dispositivo

Per questi motivi chiedo un riesame della

sua situazione, ed almeno in una prima istanza, possibilmente effettuato sulla

base degli atti” (doc. 156)

Il

4 novembre 2020 l’assicurata ha affermato che “accetto senza riserve di

voler collaborare con gli accertamenti che verranno disposti e in particolare

di non volontariamente adottare dei comportamenti che impediranno l’esecuzione

degli stessi” (doc. 173).

Nelle

more processuali la ricorrente ha prodotto un referto del 30 giugno 2021 della

dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha affermato:

"

(…) Ho più volte ribadito le motivazioni per cui la signora RI 1 non è

in grado di sostenere una perizia atta a valutare un suo eventuale diritto al

ripristino di una rendita AI.

La perizia genitoriale effettuata a suo tempo e alla

base della quale le sono state tolte le figlie definitivamente è stato per lei

un grosso trauma.

Quando nel 2015 è stata richiesta una perizia di

revisione ella, non capendone il motivo, ha avuto uno scompenso psichico con

aumento delle idee paranoiche ed aumentato la sua convinzione che le

istituzioni la perseguitino.

Quanto successo nel febbraio 2016 – interrogazione da

parte della polizia durata ore riguardo a presunti abusi dell’assicurazione

complementare – è stato un ulteriore trauma, che ha aumentato ulteriormente la

sua convinzione di essere perseguitata dalle istituzioni.

Ricordo inoltre che la signora RI 1 a causa della sua

patologia psichiatrica non è mai riuscita a svolgere una regolare attività

lavorativa, tant’è che dopo una perizia psichiatrica effettuata nell’ottobre

2009 le è stata attribuita una rendita AI totale.

Il dover presentarsi ad un ulteriore “interrogatorio”

(così viene percepita la perizia della signora RI 1) l’ha buttata in uno stato

di sconforto e fatto riaffiorare da un lato sofferenze passate (perizia

genitoriale) e dall’altro aumentato le sue paure persecutorie.

Ella infatti a causa della sua patologia non è in

grado di capire pienamente che la perizia non è stata richiesta per nuocerle,

ma unicamente per avere un accertamento neutrale nell’ambito di una regolare

revisione di rendita.

Nella sua risposta al TCA del 08.06.2021, l’UAI

evidenzia che i rapporti medici inviati non hanno apportato “nuovi concreti

elementi di natura medica idonei a giustificare l’annullamento della decisione

impugnata”.

Seguendo questo principio neanche alla base della

sospensione della rendita AI erano presenti nuovi concreti elementi di natura

medica idonei a giustificare una modificazione del diritto alla rendita.

La signora RI 1 soffre – come ribadito più volte di

una patologia psichiatrica di base cronica stabile che perdurerà tutta la sua

vita (Sindrome schizotipica, ICD-10 F21) alla quale si associa una Sindrome

depressiva ricorrente a decorso variabile.

La patologia di base determina oggi come allora una

totale inabilità lavorativa ed un miglioramento tale da permettere lo

svolgimento di una attività lavorativa anche a tempo parziale non è

prevedibile.

Per questo motivo ritengo – come già più volte – che

la valutazione possa essere eseguita sulla base degli atti senza sottoporre la

signora RI 1 ad un ulteriore trauma.

Ella inoltre ha talmente paura di una valutazione, che

non è in grado di presenziare con la necessaria tranquillità a dei colloqui e

percepirebbe tutte le domande postele come tendenziose e solo atte a farle del

male. Questo porterebbe ad un peggioramento dello stato psichico per parecchio

tempo ed infine non apporterebbe nuovi elementi per una decisione.” (doc. XI/1)

Nell’annotazione

del 5 luglio 2021 il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, ha affermato:

"

(…) Ho preso visione del certificato della Dr.ssa __________ del

30.06.2021.

Non rilevo elementi nuovi rispetto all’apprezzamento

già ben noto della psichiatra curante.

Rilevo che in data 02.04.2020 l’assicurata, via email,

dichiara di volersi sottoporre agli accertamenti peritali “nel limite del mio

possibile”. Tale volontà (non incondizionata) è confermata via lettera il

14.05.2020.

A seguito di diffida del 02.11.2020, l’assicurata

accetta, via email del 04.11.2020, senza riserva di collaborare. In data

07.11.2020, l’assicurata conferma a mezzo lettera autografa.

Si procede con perizia psichiatrica. Il mandato è

conferito alla Dr.ssa __________ e Dr.ssa __________ (09.12.2020).

Il 30.12.2020, l’assicurata scrive all’UAI e presenta

osservazioni sulla scelta dei periti e richiede una valutazione in sede AI.

Con annotazione del 08.01.2021, io stesso rispondo

alle osservazioni della signora RI 1.

Con email del 19.01.2021, l’assicurata chiede se la

perizia si svolgerà con un solo appuntamento oppure con più incontri.

Con email del 29.01.2021, l’assicurata accetta la

decisione dell’UAI.

Nel frattempo, la visita peritale prevista il

07.01.2021 era annullata.

Ci viene comunicato il 15.02.2021 che la Dr.ssa __________

ha cessato la collaborazione nello studio della Dr.ssa __________ e sarà

sostituita dalla Dr.ssa __________.

In data 05.03.2021, l’assicurata presenta osservazioni

precise e mirate alla ricusa della Dr.ssa __________.

Con annotazione del 23.03.2021, reputo io stesso

plausibili le osservazioni dell’assicurata, si procede con incarico alla Dr.ssa

__________.

In data 14.04.2021, l’assicurata contesta di doversi

sottoporre a più incontri e, in genere, l’accertamento peritale.

In data 16.04.2021, l’accertamento peritale con la

Dr.ssa __________ è annullato.

In data 18.05.2021 l’assicurata ricorre al TCA.

L’attuale rapporto della Dr.ssa __________ non

obiettiva alcun peggioramento recente né evidenzia comportamenti strani ed eccentrici

rispettivamente idee bizzarre, sintomi caratteristici di una sindrome

schizotipica, che avrebbero impedito verosimilmente all’assicurata di gestire

personalmente in modo estremamente puntuale ed appropriato l’attuale processo.

In conclusione, non sono forniti elementi atti a

dimostrare cambiamenti dello stato valetudinario dell’assicurata tale da

annullare la perizia né è obiettivato un peggioramento.

È verosimile un comportamento volontario, non

inficiato da condizioni di salute, per cui l’assicurata non intende sottoporsi

agli accertamenti né adesso né in futuro.” (doc. XIII/1)

2.5. In

concreto, questo Tribunale deve confermare le valutazioni del medico SMR, dr.

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, secondo il quale non sono

stati oggettivati cambiamenti dello stato di salute, anche rispetto a quanto

accertato da questo Tribunale nell’ambito della precedente procedura, tali da

rendere superfluo l’allestimento di una perizia psichiatrica specialistica.

Preliminarmente

va rammentato che nella STCA 32.2017.37+38 dell’11 settembre 2017, questo

Tribunale aveva stabilito:

" (…)

2.6.1.

Nel caso concreto la decisione tramite la quale l’UAI

il 23 giugno 2016 ha stabilito la necessità di un accertamento medico è

cresciuta incontestata in giudicato (pag. 224 incarto AI). La stessa

insorgente, in sede amministrativa, si è detta d’accordo di sottoporsi ad una

perizia (pag. 258 e 263 incarto AI) e con la replica ha affermato che “non

viene altresì contestato che una perizia sia necessaria. D’altronde la qui

ricorrente nemmeno si è mai ingiustificatamente sottratta a tale obbligo di

cooperazione, confermando più volte la sua intenzione a voler collaborare in

tal senso […]” (doc. XVI, pag. 5).

Non vi è pertanto alcun motivo oggettivo per non

procedere con l’accertamento medico.

Del resto, visto il tempo trascorso dall’ultimo

referto (8 ottobre 2009), la necessità di un aggiornamento degli atti medici si

imponeva da sé.

Ciò a maggior ragione se si pon mente al fatto che le

constatazioni figuranti nella perizia dell’8 ottobre 2009, segnatamente per

quanto concerne le risposte fornite dalla ricorrente (pag. 54 incarto AI: “[…]

durante il colloquio l’A. talvolta tende a deragliare non rispondendo alle

domande che le vengono poste ma ritornando costantemente al tema delle figlie”;

“si evidenziano invece deficit della memoria (ad esempio l’assicurata non è

in grado di ricordare la data di nascita delle figlie)”; cfr. pag. 90

incarto AI: “[…] Più volte durante il colloquio l’A. non ha risposto in

maniera adeguata alle nostre domande deragliando e a momenti anche i nessi

associativi risultavano non saldi […] era inoltre chiara la tendenza da parte

sua a descrivere i dati di realtà dandone un’interpretazione estremamente

soggettiva che a momenti sembrava sconfinare in un franco delirio […]”)

sembrano divergere rispetto all’apparente lucidità dimostrata dalla medesima

insorgente in occasione dei due interrogatori tenutisi innanzi alla polizia __________

nell’ambito della procedura penale il 27 gennaio 2015 (dalle 16.45 alle 19.15

con pause [pag. 205 e seguenti incarto penale]) ed il 4 febbraio 2016 (dalle

9.35 alle 14.19 con pause [pag. 51 e seguenti incarto AI]).

Certo, il medico SMR, dr. med. __________, in una nota

interna del 1° ottobre 2012 aveva ritenuto non indicata una revisione a breve

termine della rendita ed aveva proposto di attendere 5 anni (pag. 154 incarto

AI). A prescindere dalla circostanza che quanto indicato dal medico SMR era una

semplice proposta personale contenuta in un’annotazione interna e dunque non

vincolante, non va dimenticato che l’amministrazione, in presenza di elementi

di novità, di regola, può in ogni tempo avviare una procedura di revisione, in

applicazione dell’art. 87 cpv. 1 lett. b OAVS per il quale la revisione avviene

d’ufficio quando: allorché si conoscono fatti o si ordinano

provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado

d’invalidità.

Ne segue che a giusta ragione l’UAI ha deciso di

sottoporre la ricorrente ad una nuova perizia.

(…).

Alla luce del comportamento dell’insorgente, che non

ha permesso l’accertamento peritale, occorre esaminare se vi sono motivi medici

giustificanti il rinvio delle visite.

Ciò è quanto ritiene l’interessata sulla base dei

referti del 22 dicembre 2016 (pag. 274 incarto AI) della curante, dr.ssa med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia e del certificato del 17 gennaio 2017 del dr.

med. __________ (pag. 277 incarto AI).

Per quanto concerne il certificato del 17 gennaio 2017

del dr. med. __________, questo TCA evidenzia che lo specialista si è limitato

ad affermare che l’insorgente “è inabile al 100% per qualsiasi attività”

e che “deve rimanere a riposo per 1 giorno s.c.”, senza tuttavia fornire

alcuna spiegazione medica relativamente alla patologia sofferta dall’assicurata

(pag. 277 incarto AI).

Nel certificato non figura alcun elemento medico

oggettivo atto a ritenere che l’insorgente non avrebbe potuto presentarsi per

la visita peritale.

Neppure dalla cartella clinica relativa alla visita

del 17 gennaio 2017 e prodotta con la replica del 18 maggio 2017, emergono

elementi a sostegno della sua tesi.

Nella refertazione, dalla quale tra l’altro sembra

risultare che l’interessata non assume alcun farmaco (doc. D: “non assume

terapie quotidiane”), ciò che, tra l’altro, impone a maggior ragione la

necessità di un accertamento medico (cfr. sentenza 9C_55/2016 del 14 luglio

2016, sentenza 8C_814/2016 del 3 aprile 2017 consid. 5.3.2 non pubblicato in

DTF 143 V 66, sentenza 8C_5/2017 dell’11 aprile 2017, consid. 5.2; sentenza

8C_34/2017 del 12 aprile 2017, consid. 4.3), figura che l’interessata è giunta

presso l’ospedale verso le 9.00 a causa di uno stato d’ansia, richiedendo aiuto

contro gli attacchi di panico, e sostenendo che “si è presentata situazione

critica dal passato che deve affrontare oggi”. Dopo aver ricevuto la

prescrizione di un medicamento è stata dimessa (doc. D).

Ora, il fatto di essere inabile per qualsiasi attività

e di trovarsi in uno “stato d’ansia”, ossia proprio per una patologia

per la quale deve essere peritata, non è un motivo medicalmente valido per

ritenere giustificata l’assenza alla visita prevista nel primo pomeriggio

presso la dr.ssa med. __________, alla luce anche di quanto accaduto fino ad

allora, e meglio della mancata presenza alla visita del 9 agosto 2016, della

iniziale assenza di risposta alla richiesta di ritornare la dichiarazione di

accettazione della perizia debitamente firmata, della nuova richiesta di rinvio

degli appuntamenti, prontamente rifiutata dall’amministrazione.

L’interessata lo stesso giorno è del resto stata in

grado di recarsi presso un nosocomio che si trova a circa 6 minuti di macchina

da casa sua (cfr. https://www.google.ch/maps), spiegare il suo stato

valetudinario, ottenere una prescrizione medica, scansionare il certificato e

mandarlo nel pomeriggio, alle ore 15:50, tramite e-mail, all’UAI (pag. 276

incarto AI), mostrando in tal modo una capacità di destreggiarsi anche in

situazioni per lei difficili.

Vista la vicinanza tra l’abitazione dell’interessata

(via __________ a __________) e lo studio della dr.ssa med. __________ (via __________

a __________), che si trova a soli 12 minuti di macchina (cfr. https://www.google.ch/maps),

non vi è motivo per ritenere che l’insorgente non sarebbe stata in grado di

recarsi anche al previsto appuntamento.

Neppure il certificato del 22 dicembre 2016 della

curante contiene elementi medici oggettivi atti a far ritenere che

l’interessata non sarebbe stata in grado di sopportare una visita peritale nel

corso del mese di gennaio 2017.

La dr.ssa med. __________ sostiene che sottoporsi ad

una perizia farebbe riaffiorare nella ricorrente il trauma del referto

allestito allorquando l’interessata è stata privata dell’autorità sulle figlie.

Come evidenziato anche dal medico SMR, il referto è tuttavia stato redatto il

30 settembre 2006 e ciò non le ha impedito di sottoporsi alla perizia del __________

nell’ottobre 2009. Inoltre, se così fosse, l’assicurata non potrebbe mai più

essere sottoposta a visita peritale, sottraendosi in tal modo ad ogni ulteriore

verifica del suo stato di salute.

Neppure la circostanza che l’interessata da quando è

stata avviata la procedura di revisione dell’AI con l’ordinazione di una

perizia sarebbe agitata, irritata ed a tratti verbalmente aggressiva o che

presenta sbalzi depressivi dell’umore, disturbi del sonno, rimuginazioni con

sfumature paranoiche e pensieri suicidali o la mancanza di fiducia nelle

istituzioni è una ragione per non sottoporsi ad alcun accertamento medico. Si

tratta infatti di tipiche caratteristiche presenti in gran parte delle persone

affette da patologie psichiche. Se ciò fosse sufficiente per non doversi

sottoporre ad una perizia psichiatrica, tutti gli assicurati che presentano

sintomi simili non potrebbero mai essere esaminati dall’UAI.

Ciò vale a maggior ragione se si tien conto che dai

verbali di interrogatorio del 27 gennaio 2015 e del 4 febbraio 2016, tenutisi a

distanza di circa un anno presso il Commissariato della Polizia __________ di __________,

in situazioni ben più stressanti, perché la ricorrente ha dovuto rispondere a

numerose domande con l’accusa di aver commesso reati finanziari, non emergono

particolari difficoltà (cfr. pag. 51 e seguenti incarto penale e pag. 205 e

seguenti).

Ne segue che non vi è alcun motivo giustificativo alla

base della mancata apparizione della ricorrente alla visita del 17 gennaio 2017

presso la perita.

(…).

Poiché nel caso di specie l’interessata non ha

mostrato alcuna volontà di collaborare dopo il 17 gennaio 2017, continuando a

sostenere di essere “perfettamente disponibile a sottoporsi ad una

valutazione peritale” ma che “per motivi medici tale perizia non può

essere effettuata allo stato attuale” (cfr. doc. XVI), ciò che come visto

in precedenza non è il caso in concreto, non vi è alcun motivo per limitare nel

tempo la soppressione della rendita (sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017,

consid. 3.4). Anche perché quando l’assicurato impedisce colpevolmente all’UAI

di amministrare le prove necessarie, vi è un’inversione dell’onere probatorio e

spetta all’assicurato stabilire che il suo stato di salute, o altre circostanze

determinanti, non hanno subito modifiche suscettibili di cambiare il grado

d’invalidità da lui presentato (9C_372/2015 del 19 febbraio 2016), ciò che in

concreto, visto il tempo trascorso dall’ultima perizia (del 2009), la necessità

di valutazioni periodiche, il ruolo del medico curante (cfr. sentenza

9C_757/2016 del 10 febbraio 2017; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013

consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza

9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre

2010), la lucidità che emerge dagli atti penali (cfr. pag. 51 e seguenti

incarto penale e pag. 205 e seguenti) e la valutazione del dr. med. __________

che ritiene necessario effettuare una perizia psichiatrica, non è riuscito alla

ricorrente. (…)”

Nell’evenienza

concreta la situazione non è cambiata.

La

curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, non apporta

elementi medici oggettivi atti ad attestare una modifica rispetto a quanto già

accertato da questo Tribunale nella precedente procedura. Come rileva il medico

SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, la curante non

evidenzia comportamenti strani ed eccentrici rispettivamente idee bizzarre,

sintomi caratteristici di una sindrome schizotipica, che avrebbero impedito

all’assicurata di gestire personalmente in modo estremamente puntuale ed

appropriato l’attuale processo (doc. XIII/1; cfr. anche annotazione del 4 marzo

2020, doc. 157 incarto AI).

Questo

Tribunale ha già stabilito nella precedente procedura che alla luce del lungo

tempo trascorso dall’ultima perizia psichiatrica, redatta l’8 ottobre 2009, con

complemento del 23 dicembre 2009, dal dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, per poter stabilire la presenza di un’incapacità lavorativa, il

grado dell’incapacità lavorativa e se sono date le condizioni per misure

reintegrative, è necessario effettuare un nuovo accertamento medico

specialistico. Il Tribunale aveva confermato la decisione di sopprimere la

rendita proprio in funzione della necessità di procedere con l’allestimento di

una nuova perizia ed aveva escluso che si potesse decidere sulla sola base

delle attestazioni della curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia (cfr., circa il ruolo del medico curante: cfr. sentenza

9C_757/2016 del 10 febbraio 2017; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013

consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza

9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Per

cui una valutazione sulla sola base degli atti non è possibile. Altrimenti,

come già rilevato nella precedente vertenza da questo Tribunale, l’assicurata

non potrebbe mai più essere sottoposta a visita peritale, sottraendosi in tal

modo ad ogni ulteriore verifica circa il suo stato di salute.

Del

resto, l’evoluzione giurisprudenziale di questi ultimi anni nell’ambito del

diritto ad una rendita in presenza di una patologia psichica, impone, di

principio, l’allestimento di perizie strutturate, da effettuarsi sulla base di

indicatori ben precisi (cfr. DTF 141 V 281, DTF 143 V 409, DTF 143 V 418).

Il Tribunale federale ha

infatti stabilito che la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso

una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare

l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata,

considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del

potenziale, da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in

una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, lo

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). La persona assicurata sopporta l'onere

della prova (cfr. DTF 143 V 409 e 143 V 418).

Le malattie psichiche

possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in

maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è

necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo

giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la

questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle

conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento

non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona

toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve

essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà, secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori, provvedere ad alcuni adattamenti. Per

motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

La

questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base

di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al

guadagno invalidante.

In

concreto pertanto è a giusta ragione che l’UAI ha stabilito la necessità di una

perizia psichiatrica strutturata.

La decisione impugnata

merita di conseguenza conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;

STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Vista la soccombenza della

ricorrente, le spese di fr. 500.-- sono poste a suo carico.

Ella chiede tuttavia di

essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(DTF 110 V 362).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in

cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.

Va

da sé che nel caso in esame non occorre esaminare il presupposto della

necessità dell’intervento dell’avvocato, l’insorgente non essendo patrocinata

da un legale.

Nel caso concreto, le condizioni per concedere l’esonero

dal pagamento delle spese sono date, poiché la vertenza non era sin dall’inizio

priva di esito favorevole e la ricorrente, a beneficio delle prestazioni

assistenziali, si trova in una situazione di estrema indigenza.

Rimane riservato l'obbligo di rimborso, qualora

la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. STF

del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STF del 23 maggio 2002, U 234/00,

consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.

6).

Ne consegue che la

ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che

sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di esenzione dal

pagamento delle spese di giustizia è accolta.

3. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente e sono per il momento assunte

dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti