32.2021.71
A ragione UAI ha rifiutato all'assicurata il diritto ad una rendita, in mancanza di un grado di invalidità pensionabile
31 gennaio 2022Italiano50 min
reumatologico (dr. __________), psichiatrico (dr. __________) e urologico (dr. __________).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.71
cr
Lugano
31 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 aprile 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1970, a quel momento
attiva quale assistente d’albergo, nel luglio 2007 ha subìto un infortunio sul
lavoro - a seguito del quale ha riportato un conflitto sub acromiale, la rottura
del sovraspinoso e un’instabilità del capo lungo del bicipite spalla sinistra.
Con decisione del 26 novembre 2009, ella è stata posta al beneficio di una
rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2008 al 30 giugno 2009 (cfr. doc.
39).
1.2. Nel mese di luglio 2012 l’assicurata
- nel frattempo attiva nel trasporto di portatori di handicap e anziani,
attività gestita tramite la __________, ditta costituita nel 2009 di cui ella è
socia e gerente - ha presentato una seconda domanda di prestazioni AI per
adulti (cfr. doc. 45).
Con decisione del 7 gennaio 2013, l’Ufficio AI le ha rifiutato il
diritto ad una rendita di invalidità e a provvedimenti professionali,
presentando un grado di invalidità nullo (doc. 83).
1.3. Nel 2015 l’assicurata ha presentato
una terza richiesta di prestazioni AI per adulti (cfr. doc. 86).
Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso – tra i quali
una perizia pluridisciplinare affidata agli specialisti del __________ (doc.
121) e un’inchiesta per indipendenti (doc. 127) – con progetto di decisione del
4 giugno 2018 l’Ufficio AI, dopo avere indicato che l’assicurata ha presentato
un’inabilità lavorativa del 30% dall’ottobre 2013, del 100% dal 2 luglio 2017 e
nuovamente del 30% dal 1° dicembre 2017 nella sua attività, mentre in altre
attività era stata ritenuta inabile al lavoro al 20% dal 1° dicembre 2017, le
ha assegnato ¼ di rendita dal 1° agosto 2017 e una rendita intera dal 1°
novembre 2017 al 28 febbraio 2018, poi soppressa alla luce di un grado di
invalidità nullo (doc. 162).
A fronte delle obiezioni sollevate dall’assicurata in sede di
audizione (doc. 171) e dopo avere richiesto una perizia di decorso al __________
(doc. 211), con nuovo progetto di decisione del 23 giugno 2020, che aveva annullato
e sostituito il precedente del 4 giugno 2018, l’Ufficio AI, dopo avere indicato
le diverse percentuali di inabilità lavorativa presentate a partire dal 2013,
ritenendola da ultimo inabile al lavoro al 30% nella sua professione dal 1°
gennaio 2019 e inabile al lavoro al 20% dal 1° dicembre 2017 in attività
adatte, ha rifiutato il diritto a prestazioni (doc. 215).
Le contestazioni presentate
dall’assicurata contro il nuovo progetto di decisione del 23 giugno 2020 sono
state oggetto del complemento peritale del __________ del 16 aprile 2021 (doc.
236), a seguito del quale, con decisione del 20 aprile 2021, l’Ufficio AI ha
confermato il rifiuto di prestazioni (doc. 237).
1.4. Con tempestivo ricorso del 21
maggio 2021 l’assicurata, rappresentata dall’RA 1, ha chiesto l’annullamento
della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita di invalidità nella
misura almeno del 62%.
Sostanzialmente, ella ha
contestato, dal profilo medico, la valutazione della capacità lavorativa
residua posta dagli specialisti del __________, i quali hanno, a suo modo di
vedere, sottostimato l’impatto che le sue molteplici affezioni hanno sulle
possibilità di resa sul mercato del lavoro.
Ha quindi sottolineato di non
potere più svolgere l’originaria attività di assistente d’albergo, da
considerare ormai inesigibile sia a causa delle sue limitazioni funzionali, sia
per la sua mancata conoscenza delle lingue straniere.
Quanto alla sua attività indipendente
di trasporto di persone anziane e disabili - l’unica ancora esigibile a suo
parere e che le permette sia di realizzarsi, sia di avere l’indipendenza
necessaria alla luce delle sue molteplici patologie – l’insorgente ha
evidenziato di potere lavorare al massimo solo due-tre ore al giorno, durante
la mattina, dopodiché i suoi disturbi le impongono di riposarsi per recuperare
le energie esaurite.
Passando quindi agli aspetti economici,
la ricorrente ha contestato il reddito da invalido, ritenendo che l’Ufficio AI
avrebbe dovuto tenere conto, anziché dei dati statistici inerenti ad attività
semplici e ripetitive, di quanto da ella realmente guadagnato nella sua
attività indipendente svolta al massimo nella misura del 50%, cui applicare poi
la riduzione percentuale del 25% per i suoi molteplici handicaps (cfr. doc. I).
1.5. Con la risposta di causa del 14
giugno 2021, l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di prestazioni, con
argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto
(cfr. doc. IV).
1.6. In data 28 giugno 2021 l’insorgente
ha ribadito le critiche già mosse in sede ricorsuale, sia dal profilo medico –
ritenendo di non potere lavorare più di due-tre ore al giorno – sia da quello
economico – contestando il reddito da invalido, fissato in applicazione di dati
statistici e non, come invece sarebbe stato a suo modo di vedere corretto,
prendendo in considerazione il salario concretamente conseguito nella sua
attività indipendente (doc. VI).
1.7. Con osservazioni dell’8 luglio 2021
l’Ufficio AI ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso, rinviando
integralmente alle considerazioni già espresse nella risposta di causa (doc.
VIII).
1.8. Pendente causa il TCA, tenuto conto
dei diversi gradi di incapacità lavorativa presentati dall’assicurata da
ottobre 2013 a dicembre 2017, figuranti nella decisione impugnata, ha chiesto telefonicamente
all’amministrazione di fornire il “nuovo” calcolo della media retrospettiva
(analogamente a quanto fatto in precedenza nello specchietto di calcolo del 30
maggio 2018, cfr. pag. 791 incarto AI), non figurante agli atti (cfr. doc. A1).
Tramite scritto di posta
elettronica del 20 dicembre 2021 l’Ufficio AI fornito il calcolo della media
retrospettiva richiesto, osservando che “la media annua di inabilità lavorativa
del 40% è raggiunta nel marzo 2017”, precisando tuttavia come a quel momento il
discapito economico nello svolgimento di attività adatte, nelle quali l’interessata
presenta una maggiore abilità lavorativa (dell’80%) e di cui va tenuto conto in
virtù dell’obbligo di ridurre il danno, è nullo. L’Ufficio AI ha quindi concluso
che “in assenza di stato peggiorato con durata di almeno 3 mesi si conferma il
rifiuto del diritto a rendita AI” (cfr. doc. X).
1.9. Con scritto del 12 gennaio 2022
l’assicurata ha indicato di non avere particolari osservazioni da presentare riguardo
alle considerazioni espresse dall’amministrazione, ribadendo la richiesta
ricorsuale di potere beneficiare di una rendita di invalidità per lo meno del
62% (cfr. doc. XII).
Tale
scritto è stato trasmesso all’amministrazione, per conoscenza (doc. XIII).
in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se l'assicurata, come preteso con il ricorso, abbia
diritto ad una rendita di invalidità oppure no, come ritenuto
dall’amministrazione.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TF i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V
313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c,
la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è
tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una
carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal Tribunale federale con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TF ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…) Tra i danni alla salute
psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non
costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni
della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute
mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,
tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere
quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STF I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
Secondo
la giurisprudenza del TF siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STF I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid.
3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)
provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con
una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,
l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata
progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64
sull’ipersonnia).
In una sentenza 9C_492/2014 del 3
giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la
propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,
compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno
2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito
di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla
luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In
particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono
generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile è stata abbandonata.
In due sentenze del 30 novembre
2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla
conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora
essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI
in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di
depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa
del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla luce di questa nuova prassi,
dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino
a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su
indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente
giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi
erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una
“resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le
affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a
presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di
un’inabilità lavorativa invalidante.
Infine, nella sentenza pubblicata
in 145 V 215 (STF 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019) il Tribunale federale ha
stabilito che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora
essere applicata anche all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una
rendita AI in presenza di tossicomanie, fermo restando in ogni caso l’obbligo
dell’assicurato di ridurre il danno, ad esempio tramite partecipazione attiva a
dei trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la
riduzione delle prestazioni (cfr. comunicato stampa del 5 agosto
2019, in: www.bger.ch). Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per
tutte le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio l'alcolismo
[RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag.
115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di
nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]; STCA 32.2017.185 del 18 luglio
2018, consid. 2.5) occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su
indicatori. Il Tribunale federale ha così modificato la sua precedente
giurisprudenza secondo la quale le tossicomanie erano ritenute invalidanti solo
nel caso in cui fossero causate da un danno alla salute fisica o mentale, o
avessero provocato una malattia o un infortunio. Decisiva è ora invece la
questione di sapere se la persona interessata riesca a fornire, sulla base di
un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa
invalidante (cfr. STF 9C_136/2019 del 19 agosto 2019, consid. 3 in fine),
fermo restando in ogni caso l’obbligo di ridurre il danno, sottoponendosi ai
trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione
delle prestazioni. Nella STF 9C_334/2019 del 6 settembre 2019, al consid. 5.2,
l’Alta Corte ha ricordato che di principio una nuova prassi si applica a tutti
Fatti
i casi pendenti al momento del cambia-mento (cfr. pure STF 8C_313/2018 del 10
agosto 2018, consid. 8 con rinvii; DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e DTF 132 V 368,
consid. 2.1 ivi citato).
2.3. Al fine di accertare lo stato di
salute dell’assicurata l’amministrazione ha disposto una perizia
pluridisciplinare a cura del __________, nell’ambito della quale sono stati
predisposti consulti specialistici in ambito neurologico (dr. __________),
reumatologico (dr. __________), pneumologico (dr. __________) e psichiatrico
(dr. __________).
Con referto peritale del 9
novembre 2016 gli specialisti del __________, dopo avere riassunto gli atti
medici presenti nel dossier e aver proceduto alla consueta anamnesi e alle
constatazioni obiettive, hanno posto le diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa di “lieve plessopatia pregressa del plesso brachiale
principalmente superiore sin, con sintomatologia algica e disestesie residuali;
fibromialgia di tipo primario” e, quali diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa, quelle di “stato dopo intervento chirurgico artroscopico di sutura
della cuffia dei rotatori e tenotomia del capo lungo del bicipite nonché
decompressione sottoacromiale (28.11.2007) per un conflitto subacromiale e
rottura del sovraspinoso ed instabilità del capo lungo del bicipite alla spalla
sin.; sindrome delle apnee da sonno di tipo ostruttivo di grado leggero con
indice di apnea ipopnea 15” (doc. 121 pag. 20-21).
Esprimendosi a proposito della
capacità lavorativa, gli specialisti del __________ hanno considerato
l’assicurata abile al lavoro nella misura del 70% nell’attività indipendente di
trasporto di persone con particolari necessità, da intendersi come riduzione
del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa, a partire dal mese
di ottobre 2013 (cfr. doc. 121 pag. 26-27).
Quanto alla possibilità di
svolgere altre attività adeguate, essi l’hanno ritenuta abile al lavoro
all’80%, vista la riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata
lavorativa, sempre a partire dal mese di ottobre 2013 (doc. 121 pag. 28).
Con annotazione del 30 gennaio
2018, il dr. __________ del SMR ha indicato che vi è stata un’inabilità
lavorativa del “100% in ogni attività dal 2 luglio 2017 al 30 novembre 2017 a
causa dell’intervento all’apparato urinario, poi si è ripristinato lo stato quo
ante” espresso nel rapporto del 14 novembre 2016 (doc. 150).
Sulla base della valutazione dei
medici del __________, pienamente condivisa dal SMR, ritenendo che a partire
dal 1° agosto 2017 fossero soddisfatte le condizioni per avere diritto ad una
rendita, con progetto di decisione del 4 giugno 2018 l’Ufficio AI ha assegnato
all’assicurata ¼ di rendita dal 1° agosto 2017 e una rendita intera dal 1°
novembre 2017 al 28 febbraio 2018. Dopo tale data, essendo il grado di
invalidità nullo, l’assicurata non ha diritto ad ulteriori prestazioni (doc.
162).
A fronte delle contestazioni avanzate
dall’assicurata contro le conclusioni dei medici del __________ – sostenendo di
dovere essere considerata inabile al lavoro almeno nella misura del 50%-60%,
come attestato in data 14 gennaio 2019 dal dr. __________, spec. in ortopedia e
traumatologia di __________ (cfr. doc. ) - l’Ufficio AI ha ordinato una perizia
pluridisciplinare di decorso, affidata al __________, comprendente consulti in
ambito pneumologico (dr. __________), neurologico (dr. __________),
reumatologico (dr. __________), psichiatrico (dr. __________) e urologico (dr. __________).
Con referto peritale del 18
giugno 2020 gli specialisti del __________ hanno posto le diagnosi con
ripercussione sulla capacità lavorativa di “1. fibromialgia; 2. 31.7.2007
trauma alla spalla sin. con/su: rottura del sovraspinato; lesione distrattiva
anamnestica del plesso brachiale con documentata lesione del nervo
sovrascapolare spontaneamente regrediente ai controlli successivi (dr. __________);
sutura della cuffia dei rotatori, tenotomia del capolungo del bicipite,
decompressione sottoacromiale 28.11.2007 (dr. __________); decompressione del
plesso brachiale il 12.10.2009 e il 21.5.2012 (dr. __________ Ospedale __________
di __________); 12.3.2015 lavaggio del plesso brachiale sotto guida ecografica
(Ospedale di __________)” e, quali diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa, quelle di “disturbi del sonno di origine multifattoriale; sindrome
delle apnee da sonno ostruttive (OSAS) di grado leggero-medio in terapia con
ferula di avanzamento mandibolare (MAD) dal gennaio 2018; dislipidemia;
iperglicemia; poliallergie; esiti di ricostruzione ureterale distale a sin. su
stenosi cicatriziale, di origine verosimilmente iatrogena in esiti di
annessiectomia laparoscopica su ciste annessiale: attualmente senza indizi per
ostacoli al deflusso urinario; pregressa uteropielografia retrograda sin. e
posa di pig-tail 12.2.2016; pregressa uteropielografia retrograda sin. e posa
di pig-tail luglio 2017; pregressa uterolisi, uterectomia segmentaria anastomosi
termino terminale a sin. 30.8.2017; pregressa ablazione del pig-tail ureterale
a sin. 6.11.2017; disturbo minzionale ostruttivo su spasticità dello sfintere,
attualmente senza indizi per sofferenza delle vie urinarie ed in particolare
svuotamento urinario completo; pregressa cronicizzazione uterina, 2005 ca;
pregressa laparoscopia con Washing peritoneale e annessiectomia sin. per cisti
ovarica sin. (endometriosi ovarica) 23.2.2016; pregressa adesiolisi estesa a
livello addominale, 8.8.2016; pregressa isterectomia laparoscopica con
annessectiomia a ds. e trattamento di endometriosi, 19.11.2016” (doc. 211 pag.
67-68).
Passando poi alla valutazione
della capacità lavorativa, gli specialisti incaricati hanno stabilito che l’assicurata
ha presentato nella sua professione di addetta al trasporto di persone con
necessità una capacità lavorativa del 50% a causa della patologia polmonare dal
2017 fino alla fine del 2018, mentre a partire dal 1° gennaio 2019 va
considerata abile al 70% (presenza durante tutto il giorno con riduzione del
rendimento).
In altre professioni adatte, di
tipo leggero-mediamente pesante, variate, che evitino movimenti ripetitivi
attorno e sopra l’orizzontale con gli arti superiori, l’assicurata è stata ritenuta
ancora abile nella misura dell’80% (presenza durante tutto il giorno con
riduzione del rendimento) a partire dal mese di dicembre 2017 (doc. 211 pag.
69).
Gli specialisti incaricati hanno
evidenziato di avere “integrato tra di loro le riduzioni di percentuale della
capacità lavorativa, poiché i consulenti hanno valutato le stesse patologie
(patologia all’arto superiore di sin., i dolori, l’insonnia e l’affaticamento),
con quindi le stesse limitazioni funzionali” (doc. 211 pag. 69).
Nel rapporto finale SMR del 22
giugno 2020, il dr. __________, dopo avere esposto le diagnosi con e senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa poste dagli specialisti del __________,
ha concluso che l’assicurata, da ultimo, sia inabile al lavoro al 30% dal 1°
gennaio 2019 nella sua attività abituale, mentre va ritenuta inabile al lavoro
al 20% dal 1° dicembre 2017 in attività adatte (doc. 214).
Con nuovo progetto di decisione
del 23 giugno 2020 – che ha annullato e sostituito il precedente del 4 giugno
2018 – l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni, ritenendo che
l’assicurata, nello svolgimento di attività adatte, esigibili all’80% dal 1°
dicembre 2017, non subisca discapito economico alcuno (cfr. doc. 215).
A seguito delle contestazioni del
3 settembre 2020 presentate contro il progetto di decisione del 23 giugno 2020,
con il quale le veniva negato il diritto a prestazioni (cfr. doc. 221), il dr. __________
del SMR ha chiesto una presa di posizione accurata ai medici del __________
(cfr. doc. 225).
Questi ultimi, con complemento
peritale del 16 aprile 2021 si sono così espressi:
" (…) Caro
collega, abbiamo quindi sottoposto la presa di posizione dell’avv. __________
ai nostri consulenti specialisti, prese di posizione che riportiamo completamente
e a cui ci allineiamo.
Abbiamo pure sottoposto al nostro consulente dr. med. __________
il rapporto del 21.9.2021 dell’__________, firmato dalla dr.ssa med. __________h,
che ha eseguito una punzione terapeutica eco-guidata del 7.9.2020: infiltrazione
articolazione trapezio-I metacarpo mano ds., che descrive.
Presa di posizione del dr. med. __________ del 25.09.2020:
“Ringrazio della lettera dell’8.9.2020 con la quale mi chiede di
prendere posizione riguardo alle osservazioni del patrocinante nella lettera
del 3.9.2020. Si fa riferimento al mio consulto del 20.5.2019, con le diagnosi
di
fibromialgia;
31.7.2007 trauma spalla sin.:
- rottura sopraspinato
- lesione distrattiva anamnestica del plesso brachiale con
documentata lesione del nervo soprascapolare spontaneamente regrediente ai
controlli successivi (dr. __________)
- sutura della cuffia dei rotatori, tenotomia del capolungo del
bicipite, decompressione sottoacromiale 28.11.2017 (dr. __________)
- decompressione del plesso brachiale il 12.10.2009 e il 21.5.2012
(dr. __________ Ospedale __________)
12.3.2015 lavaggio del plesso brachiale sotto guida ecografica
(Ospedale __________);
Iniziale rizartrosi a destra_
-
Ripetute infiltrazioni in radiologia (dr. __________, Clinica __________)
Queste diagnosi non vengono rimesse in discussione e non vi sono
nuove diagnosi reumatologiche che si possono dedurre dalla presa di posizione
citata. Non vi sono dunque elementi che cambino la nostra valutazione per il
momento.”
Il dr. __________ ha anche risposto in data 5.10.2020, prendendo
posizione sull’atto della dr.ssa Iussich, segnalando che questo non cambia la
sua valutazione medica.
Presa di posizione del dr. med. __________ del 18.12.2020
“mi riferisco alla richiesta di presa di posizione dell’Ufficio
Assicurazione Invalidità del Canton Ticino, in merito alla perizia
pluridisciplinare della signora RI 1, in relazione con le osservazioni da parte
del rappresentante legale dell’Assicurata.
In merito, posso rispondere per quel che concerne la problematica
neurologica di esiti di lesione del plesso cervicobrachiale sinistro dopo
trauma della spalla, successivi interventi di riparazione tendinei e revisione
del plesso cervico-brachiale.
Noti disturbi del sonno, in parte su sindrome delle apnee
ostruttive moderata.
Dal punto strettamente neurologico avevo valutato un grado di
incapacità lavorativa del 30% per la persistenza soprattutto di dolori
neuropatici, nella sua attività attuale.
La sindrome delle apnee da sonno era moderata, dal punto di vista
neurologico non modificava il grado di invalidità lavorativa.
In attività più leggere o come casalinga avevo valutato la
persistenza di un grado di incapacità del 20%. Presenza però anche di una
sindrome fibromialgica e di stanchezza cronica multifattoriale, di competenza
piuttosto reumatologica, internistica e psichiatrica.
Dal punto di vista strettamente neurologico non vedo motivo di aumentare
il grado di incapacità lavorativa.
Rimango a disposizione per discutere eventualmente il problema.”
Presa di posizione del dr. __________ del 28.9.2020:
“ho preso visione delle osservazioni formulate dalla
rappresentante legale dell’A. nella sua lettera del 3.9.2020 dalla quale non ho
evidenziato elementi di natura tale da comportare una messa in discussione di
quanto da me riportato nel rapporto peritale che quindi ritengo di poter
confermare nella sua globalità.”
Presa di posizione del dr. __________, e-mail del 28.9.2020:
“dal punto di vista urologico non ho alcun elemento da modificare
o aggiungere alle conclusioni espresse nella mia perizia.”
Presa di posizione del dr. __________ del 30.9.2020:
“recentemente abbiamo ricevuto richiesta di una presa di posizione
in merito alle osservazioni sulla perizia da parte del rappresentante legale
dell’A. ricevute dall’Ufficio AI in data 3.9.2020 per l’A. sopraccitata.
Per quanto attiene la parte pneumologica, il rappresentante legale
avv. __________ riassume quanto da noi esposto nella perizia e dopo avere
riassunto anche le altre prese di posizione specialistiche chiede un “riesame
del caso con corretta considerazione dell’incidenza di queste affezioni sulla
capacità lavorativa e di guadagno”.
Nella nostra perizia giungevamo, per quanto attiene la capacità
lavorativa, a queste conclusioni:
“dal punto di vista valetudinario sulla base dei dati attuali considerando
i dati oggettivi, non vi sono elementi sufficienti per giustificare dal punto
di vista medico-teorico pneumologico una incapacità lavorativa persistente
quale gerente di una piccola azienda di trasporto di malati, persone anziane
ecc. È chiaro tuttavia che la persistenza della stanchezza, sfinitezza e
adinamia rappresenti il fattore principale del probabile scarso rendimento
dell’A. dal punto di vista lavorativo. Questo disturbo è da considerarsi di
origine multifattoriale.”
Visto che dal documento attuale a disposizione non scaturisce
alcun nuovo elemento riguardo alla patologia respiratoria, le nostre
conclusioni allora emesse sono confermate.”
Nelle conclusioni, dunque, segnaliamo come il __________ ha ben
preso in considerazione tutte le patologie, come ben ribadito dall’Avv. di
parte. L’incidenza della capacità lavorativa è stata ritenuta del 70%
nell’attività svolta e dell’80% in un’attività adatta, con i limiti da noi ben
definiti nell’ambito della perizia. Pertanto, la valutazione avvenuta mediante
teleconferenza tra il dr. __________ e il dr. __________, visto che in attività
adatte gli altri specialisti non attestavano alcuna incapacità lavorativa,
considerando che le patologie avevano simili limiti funzionali (entrambi
prendevano in considerazione il dolore cronico e le sue conseguenze), si è
ritenuto che le stesse non andassero sommate. Come casalinga, l’A. è stata
ritenuta abile all’80%, considerando anche che in ambito domestico l’A. può
organizzarsi e distribuire i lavori a suo piacimento, riteniamo che questa
capacità lavorativa dell’80% è, a nostro avviso, corretta e adeguata.
In conclusione, le osservazioni dell’Avv. di parte non sono in
grado di confutare la valutazione __________, espressa nell’ambito della
perizia datata 18.6.2020.” (Doc. 236)
Sulla base della valutazione del __________, confermata dal SMR,
con la decisione oggetto della presente vertenza l’Ufficio AI ha quindi
ribadito il rifiuto del diritto a prestazioni (doc. A1).
2.4. In sede ricorsuale, l’assicurata ha
nuovamente contestato le conclusioni alle quali sono giunti gli specialisti del
__________, ritenendo che la sua incapacità lavorativa sia superiore a quanto
valutato in ambito peritale. Ella ha trasmesso, in allegato, copia del
“consenso informato per infiltrazione delle articolazioni e tendini” del 12
maggio 2021, oltre a due fotografie della sua mano destra (doc. I + A2-A4).
Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha confermato gli esiti
dell’istruttoria medica, ribadendo la correttezza delle conclusioni delle due
perizie pluridisciplinari del __________ e relativo complemento del 16 aprile
2021 (doc. IV).
2.5. Quanto alla valenza probante di un
rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è
né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia
o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il __________
dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che
se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono
essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie
SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della
parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i __________
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
Considerandi
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo attento esame della documentazione agli
atti, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione pluridisciplinare del __________
del 18 giugno 2020 (doc. 211), condivisa dal SMR e poi confermata dagli stessi
periti attraverso il complemento peritale del 16 aprile 2021 (doc. 236). Tali
valutazioni sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti
i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
In effetti, questo Tribunale non può
che constatare come gli specialisti del __________ si siano espressi
riguardo a tutte le patologie lamentate dall’assicurata – come peraltro
riconosciuto dall’insorgente stessa nel ricorso - esprimendo una valutazione
accurata e complessiva, la quale, tenendo conto dell’insieme dei suoi limiti
funzionali, è giunta alla conclusione di una abilità lavorativa dell’80% in
attività adeguate a partire dal 1° dicembre 2017.
Questo
Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni alle quali è
giunto il __________, contestate essenzialmente sulla base del referto del 14
gennaio 2019 con il quale il dr. Bruno ha quantificato l’inabilità lavorativa nella
misura del 50%-60% (cfr. doc. 182a).
Ora, a tale riguardo, il TCA
rileva che tale referto, prodotto in fase di audizione, è stato
convenientemente preso in considerazione dall’amministrazione, tanto è vero che,
a seguito dello stesso, l’Ufficio AI ha ritenuto opportuno richiedere al __________
una valutazione di decorso rispetto alla perizia pluridisciplinare __________ del
9.
novembre 2016 (doc. 121) (cfr. richiesta di perizia di decorso formulata in
data 6 settembre 2018 dal dr. __________ del SMR, doc. 173).
Da notare, inoltre, che nel
referto pluridisciplinare del 18 giugno 2020, il dr. __________, consulente
neurologo del __________, ha preso espressamente posizione riguardo alle
valutazioni del dr. __________ (cfr. pag. 950 e pag. 959 incarto AI).
Di conseguenza, le critiche
riproposte in sede ricorsuale e fondate nuovamente sul medesimo referto del dr.
__________ del 14 gennaio 2019, già analizzato dai periti, non appaiono atte a
modificare le conclusioni peritali del __________.
Parimenti
ininfluenti sugli esiti peritali le obiezioni sollevate dall’avv. __________
nel ricorso, le quali ripropongono le medesime contestazioni già esposte in
fase di audizione, sulle quali gli specialisti del __________ si sono
confrontati tramite le analisi esposte nel complemento peritale del 16 aprile
2021.
(cfr. doc. 236).
Come
illustrato in precedenza - riportando per esteso le motivazioni addotte nel
complemento del 16 aprile 2021 (cfr. consid. 2.3.) – i consulenti in reumatologia,
neurologia, urologia, pneumologia e psichiatria del __________ hanno potuto
prendere conoscenza delle varie critiche con le quali la patrocinatrice
dell’assicurata ha rivendicato la presenza di una abilità lavorativa dell’insorgente
al massimo nella misura di due-tre ore al giorno nell’attuale professione,
considerandole non atte a giustificare una diversa conclusione (cfr. doc. 236).
Il TCA reputa, quindi, le valutazioni
pluridisciplinari degli specialisti del __________ con il relativo complemento
convincenti, esaustive e pertanto condivisibili.
Del resto, come ricordato,
l’insorgente si è limitata a contestare la decisione impugnata presentando
nuovamente le medesime obiezioni già sollevate in sede di audizione e sulle
quali i periti del __________ si sono già esaurientemente espressi mediante il
complemento peritale del 16 aprile 2021.
Inoltre, il fatto che l’insorgente
indichi di poter lavorare solo due-tre ore al giorno nella propria attività
indipendente non si trova in contraddizione con la valutazione peritale di una
capacità lavorativa dell’80% in attività adatte, rispettose delle sue
limitazioni funzionali.
Quanto, poi, alla critica
ricorsuale secondo la quale “si ha l’impressione che le limitazioni e i dolori
di cui la signora Casati è portatrice siano stati minimizzati o non convenientemente
soppesati” (cfr. doc. I), va comunque rilevato che, come ricordato sopra, le
patologie somatiche dell’interessata sono state compiutamente vagliate sia dal
profilo neurologico, che da quello reumatologico e pneumologico, e che i
singoli consulti, ivi compresi anche quello psichiatrico e urologico, sono poi
confluiti in un apprezzamento medico globale, a livello multidisciplinare.
Anche da questo profilo, dunque, non può essere rimproverato alcunché ai periti
del __________.
Infine, la rappresentante dell’assicurata ha evidenziato come quest’ultima
sia impossibilitata a svolgere attività amministrative legate all’albergo,
escluse in quanto pesanti per il braccio, ritenendo esigibile unicamente la
continuazione dell’attività indipendente, che non può essere costretta a
cambiare (cfr. doc. I e doc. VI).
Ora, al di là dell’esigibilità o meno delle attività
amministrative legate all’ambito alberghiero - questione che può rimanere
aperta - resta il fatto che l’amministrazione ha considerato l’interessata
ancora abile al lavoro nella misura del 70% nella sua attività indipendente e dell’80%
in attività leggere adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.
Di conseguenza, come rettamente indicato dall’amministrazione, considerato
come il concetto di invalidità sia di tipo economico e che all’interessata
incombe l’obbligo di ridurre il danno, è a giusta ragione che l’Ufficio AI ha
tenuto conto dell’incapacità lavorativa (del 20%) presente nell’esercizio di
attività adeguate, presenti sul mercato equilibrato del lavoro, anziché di
quella, maggiore, da ella subìta nell’attuale professione indipendente.
Alla luce di queste
considerazioni, questo Tribunale non può quindi concordare con la richiesta di
volere considerare esigibile unicamente l’abituale professione indipendente,
visto che “la ricorrente ha il desiderio di continuare a svolgere questa
professione, nella quale non solo si realizza, ma le permette di avere quella indipendenza
che le è necessaria alla luce delle plurime affezioni di cui è portatrice e che
è anche esigibile, secondo quanto valutato dai periti __________” (cfr. doc. I
pag. 8).
Questo
Tribunale rileva, inoltre, che il Tribunale federale ha già più volte stabilito
che da una persona assicurata che fino a quel momento ha svolto un’attività
indipendente può essere preteso un cambiamento professionale verso un’attività
lucrativa dipendente (cfr. STF 9C_36/2018 del 17 maggio 2018, pubblicata in SVR
10/2018 IV nr. 61; 9C_810/2017 del 9 aprile 2018; 9C_525/2017 del 30 ottobre
2017.
pubblicata in SVR 3/2018 IV nr 16).
Analogamente
a quanto deciso dal TF nelle sentenze citate, anche nel caso di specie il TCA
ritiene che all’assicurata, nata nel 1970 (quindi ancora lontana dall’età a
partire dalla quale la giurisprudenza considera irrealistiche le possibilità di
mettere a frutto la capacità lavorativa residua su un mercato equilibrato del
lavoro, cfr. DTF 143 V 431 consid. 4.5.2 e riferimenti) e che non presenta
delle limitazioni funzionali talmente stringenti da rendere vane le possibilità
di reperire delle attività adatte sul mercato equilibrato del lavoro (cfr.
limiti funzionali espressi dal __________), possa essere richiesto di sfruttare
la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a
lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non
richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere
esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve
periodo di rodaggio. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore
delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera
sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in
posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio,
di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare
frequentemente la postura (cfr. sentenza 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e
sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).
Occorre ricordare che il concetto
d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione
quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio
tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro
strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.
Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa
mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito
tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una
simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili
dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più
nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto
ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse
o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF
110.
V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a;
Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Va altresì sottolineato che il
consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e
limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili. Spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di
chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle
attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute
e l'età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5
luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto
riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre
2011.
consid. 3.5, 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3; vedi anche
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).
Secondo la giurisprudenza, se è
vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;
STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Le difficoltà del mercato del
lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo
dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per
valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c;
RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se,
malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile
in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione
per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF
110.
V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Da
aggiungere, per inciso, quanto ad eventuali difficoltà nel riuscire a reperire
un’attività lavorativa, che il TCA non ignora evidentemente le difficoltà
esistenti attualmente sul nostro mercato del lavoro. Tuttavia, ciò rappresenta
un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e
giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al
massimo le sue capacità di guadagno (STF inedita del 10 settembre 1998 nella
causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106
consid. 5b e riferimenti).
Se,
malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è
reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la
quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né
assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a
rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c;
RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).
In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. ad esempio STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012).
In una STF 9C_248/2018 del 19 settembre 2018 il
Tribunale federale ha evidenziato che il concetto di mercato equilibrato
del lavoro è diverso rispetto a quello di mercato concreto del lavoro, nozione
quest’ultima che compete all’assicurazione contro la disoccupazione e non
all’AI.
In siffatte circostanze le
censure ricorsuali volte a contestare l'esigibilità in attività adeguate
dell'assicurata vanno respinte.
Pertanto,
visto quanto sopra, ritenuta l’affidabile e completa valutazione del __________,
fatta propria anche dal SMR, il TCA
ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2
e i riferimenti ivi citati) che all’assicurata vada
riconosciuta a partire dal 1° dicembre 2017 una capacità lavorativa
medico-teorica dell’80% in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni
funzionali.
2.7
Si
tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo
economico.
Per il reddito da valido
l’amministrazione ha indicato di avere fatto riferimento ai dati salariali indicati
dall’assicurata stessa, fissandolo in fr. 3'000 mensili pari a fr. 39'000 annui
(cfr. doc. A1).
Il TCA non ha motivo per
scostarsi da questo importo, rimasto del resto incontestato.
Per quanto riguarda invece il
salario da invalido, l’Ufficio AI si è fondato sui dati statistici
nazionali, utilizzando la tabella TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level
Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica riferita al settore
privato svizzero (cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 142 V 178, in particolare
consid. 2.5.7; DTF 128 V 174; sulla rilevanza delle condizioni salariali nel
settore privato, cfr. anche RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15,
pagg. 47ss.).
Ha preso quindi in
considerazione, in corretta applicazione dei salari statistici applicabili, un
importo di fr. 54’799 conseguibili nel 2017 da
personale femminile svolgendo un’attività semplice e ripetitiva, valore mediano
nel settore privato svizzero, inclusa la tredicesima (4’380 per 12 mesi e
riportato alle 41.7 h/sett.).
Stante quindi una capacità
lavorativa dell’80% in un’attività leggera adeguata, il reddito da invalido
è stato fissato a fr. 43’839.
Il TCA condivide il calcolo
operato dall’amministrazione, il quale, del resto, è stato contestato
dall’insorgente solo nella misura in cui il reddito da invalido è stato fissato
in applicazione di dati statistici e non, come invece sarebbe stato a suo modo
di vedere corretto, prendendo in considerazione il salario concretamente
conseguito nella sua attività indipendente (doc. VI).
Tale argomentazione, come già
esposto in precedenza (cfr. consid. 2.6.), non può essere condivisa.
Va infatti innanzitutto
sottolineato che, secondo costante giurisprudenza, ancora ribadita nella STF
9C_790/2020 del 13 ottobre 2021, il reddito da invalido deve essere fissato
sulla base della situazione professionale concreta, a condizione, tra l’altro,
che in tale ambito l’assicurato sfrutti appieno la sua capacità lavorativa
residua. Ciò, come visto, non si realizza nel caso di specie.
La (maggiore) incapacità
lavorativa presentata dall’insorgente nella sua professione indipendente –
nella quale tuttavia non sfrutta appieno la sua capacità lavorativa residua -
provoca evidentemente una perdita lucrativa superiore (calcolata secondo il
metodo straordinario al 29%, come indicato dall’UAI nella risposta di causa,
cfr. doc. IV) a quella (nulla) esistente nello svolgimento di attività adatte.
Ciononostante, contrariamente a quanto preteso con il ricorso, non è possibile
stabilire il grado di invalidità basandosi unicamente su questa circostanza,
ciò che priverebbe di qualsiasi portata il principio dell’obbligo di diminuire
il danno che incombe all’assicurata (cfr. STF 9C_810/2017 del 9 aprile 2018).
Di conseguenza, non potendo
fondarsi sul salario effettivamente percepito dall’interessata nella concreta
attività indipendente esercitata, è a giusta ragione che l’amministrazione ha
calcolato il reddito da invalido sulla base dei dati statistici (DTF 143 V 295 consid. 2.2; 139 V 592 consid.
2.3).
Inoltre, in
applicazione della giurisprudenza federale - per la quale gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico, ritenuto come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permette secondo il TF
di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito
del lavoro - l’amministrazione ha operato una deduzione del 5% sul salario
statistico “per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari”,
fissandolo quindi a fr. 41’647.
Tenuto conto del riserbo di cui
deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71 con la
quale la massima Corte ha precisato che in quest’ambito il giudice delle
assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti, sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell’amministrazione; cfr. anche DTF 132 V 393 consid.
3.3), questo giudice ritiene che, operando una decurtazione del 5%,
l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In
particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'Ufficio
AI abbia debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla
salute di cui è affetta l'assicurata.
Non può pertanto essere ammessa una decurtazione maggiore, postulata dalla ricorrente nella
misura massima possibile (del 25%) “per gli importanti e fortemente invalidanti
handicaps fisici” (cfr. doc. I), ritenuto come questi ultimi siano già stati
considerati a livello medico nella quantificazione della capacità lavorativa
residua e non siano tali da dover essere ulteriormente considerati nella
valutazione delle deduzioni del salario statistico (cfr. STF 9C_481/2017 del 1°
dicembre 2017).
Tale
soluzione si impone a maggior ragione, alla luce della più recente
giurisprudenza federale (cfr. STF
8C_730/2019 del 10 giugno 2020; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020; 8C_9/2020 del
10.
giugno 2020).
Quanto alle
difficoltà linguistiche messe in evidenza nel ricorso, la giurisprudenza
federale ha già, più volte, avuto modo di ricordare che per lo svolgimento
delle attività semplici e ripetitive di cui al livello 4 delle RSS nelle
versioni fino al 2010 (equivalenti al livello 1 delle RSS 2012) eventuali
lacune scolastiche o linguistiche non giustificano una riduzione del reddito da
invalido (cfr., tra le tante, STF 8C_594/2011 del 20 ottobre 2011, consid. 5;
8C_17/2011 del 21 aprile 2011, consid. 6.2.).
Il grado di invalidità risultante
dal raffronto dei redditi risulta pertanto nullo.
2.8
Inizialmente, nel
progetto di decisione del 4 giugno 2018 – poi annullato e sostituito dal
progetto di decisione del 23 giugno 2020 e successiva decisione del 20 aprile
2021.
qui impugnata – l’Ufficio AI, tenuto conto del fatto che, sulla
base della media retrospettiva risultante dalla scheda di
calcolo del 30 maggio 2018 emergeva che la media annua di
inabilità lavorativa del 40% era stata raggiunta nell’agosto 2017 (cfr.
pag. 791 incarto AI), aveva assegnato all’assicurata ¼ di
rendita dal 1° agosto 2017 e una rendita intera dal 1° novembre 2017 al 28
febbraio 2018. Successivamente ella non aveva più avuto diritto ad una rendita,
non presentando alcuna incapacità lucrativa nello svolgimento di attività
adatte, esigibili all’80% (cfr. doc. 162 e supra, consid. 1.3.).
Alla luce dei differenti –
rispetto al progetto di decisione del 4 giugno 2018 - gradi di inabilità
lavorativa indicati dal SMR in data 23 giugno 2020 e poi riportati nella
decisione qui impugnata, il TCA ha chiesto all’amministrazione di produrre la
scheda aggiornata del calcolo della media retrospettiva, non presente agli atti
(a differenza di quanto avvenuto il 30.5.2018, cfr. pag. 791 inc. AI).
Tramite messaggio di posta
elettronica del 20 dicembre 2021 l’amministrazione ha trasmesso al TCA, come
richiesto, la scheda con il calcolo della media retrospettiva aggiornata,
osservando che:
" la
media annua di inabilità lavorativa del 40% è raggiunta nel marzo 2017 (art. 28
cpv. 1 LAI).
Per il diritto alla rendita si esamina la perdita lucrativa a tale
momento: in considerazione dell’obbligo di ridurre il danno, considerata la
maggiore abilità in attività adeguate (cfr. rapporto SMR del 22.06.2020, IL
20%), risulta essere nullo il discapito economico (calcolo agli atti,
23.06.2020).
In assenza di stato peggiorato con durata di almeno 3 mesi si
conferma il rifiuto del diritto a rendita AI.” (Doc. X)
Questo
Tribunale - ricordato che, secondo l’art. 28 cpv. 1 LAI, il tasso medio
d’inabilità lavorativa durante un anno e l’incapacità lucrativa presente alla
scadenza del periodo di carenza devono essere cumulati e raggiungere il grado
minimo legale necessario per far nascere il diritto alla rendita (DTF 121 V 274
consid. 6b/cc; STFA I 632/05 del 25 ottobre 2006, consid. 4.1 e I 531/05 e I 543/05 del 17 agosto 2006) - concorda con l’amministrazione nella misura in cui
ha escluso l’insorgenza del diritto ad una rendita. Se, da una parte,
effettivamente nel marzo 2017 è stata raggiunta la media annua di inabilità
lavorativa del 40%, d’altra parte non può essere ignorato che, a quel momento,
la perdita lucrativa nello svolgimento di attività adeguate (esigibili all’80%)
era nullo, ciò che non consente l’attribuzione di una rendita.
Il diritto non sorge neppure
successivamente – ciò che peraltro l’insorgente neppure pretende - visti i
brevi peggioramenti della capacità lavorativa in attività adeguate che sono
subentrati (IL 100% dal 1° luglio 2017 al 31 agosto 2017 e IL 100% da 31
ottobre 2017 al 30 novembre 2017).
Da rilevare, infine, che
l'articolo 88a cpv. 2 OAI – contrariamente a quella che sembra essere la tesi
dell’amministrazione – è applicabile solo nei casi in cui, al momento del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, esisteva già un’invalidità
che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre
2012, consid. 5.3; a tal proposito pure U. Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, 2003, pag. 123 e seg.), ciò che non è il caso qui.
2.9
In simili circostanze, visto tutto
quanto precede, l’Ufficio AI ha correttamente negato all’assicurata una rendita
d’invalidità.
La decisione contestata va quindi
confermata e il ricorso respinto.
All’assicurata
va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il
presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti
dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla
data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo
del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.10
Giusta l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.
a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura
di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009, STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza le
spese, per fr. 500, sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti