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Decisione

32.2021.71

A ragione UAI ha rifiutato all'assicurata il diritto ad una rendita, in mancanza di un grado di invalidità pensionabile

31 gennaio 2022Italiano50 min

reumatologico (dr. __________), psichiatrico (dr. __________) e urologico (dr. __________).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.71

cr

Lugano

31 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 maggio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 20 aprile 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1970, a quel momento

attiva quale assistente d’albergo, nel luglio 2007 ha subìto un infortunio sul

lavoro - a seguito del quale ha riportato un conflitto sub acromiale, la rottura

del sovraspinoso e un’instabilità del capo lungo del bicipite spalla sinistra.

Con decisione del 26 novembre 2009, ella è stata posta al beneficio di una

rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2008 al 30 giugno 2009 (cfr. doc.

39).

1.2. Nel mese di luglio 2012 l’assicurata

- nel frattempo attiva nel trasporto di portatori di handicap e anziani,

attività gestita tramite la __________, ditta costituita nel 2009 di cui ella è

socia e gerente - ha presentato una seconda domanda di prestazioni AI per

adulti (cfr. doc. 45).

Con decisione del 7 gennaio 2013, l’Ufficio AI le ha rifiutato il

diritto ad una rendita di invalidità e a provvedimenti professionali,

presentando un grado di invalidità nullo (doc. 83).

1.3. Nel 2015 l’assicurata ha presentato

una terza richiesta di prestazioni AI per adulti (cfr. doc. 86).

Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso – tra i quali

una perizia pluridisciplinare affidata agli specialisti del __________ (doc.

121) e un’inchiesta per indipendenti (doc. 127) – con progetto di decisione del

4 giugno 2018 l’Ufficio AI, dopo avere indicato che l’assicurata ha presentato

un’inabilità lavorativa del 30% dall’ottobre 2013, del 100% dal 2 luglio 2017 e

nuovamente del 30% dal 1° dicembre 2017 nella sua attività, mentre in altre

attività era stata ritenuta inabile al lavoro al 20% dal 1° dicembre 2017, le

ha assegnato ¼ di rendita dal 1° agosto 2017 e una rendita intera dal 1°

novembre 2017 al 28 febbraio 2018, poi soppressa alla luce di un grado di

invalidità nullo (doc. 162).

A fronte delle obiezioni sollevate dall’assicurata in sede di

audizione (doc. 171) e dopo avere richiesto una perizia di decorso al __________

(doc. 211), con nuovo progetto di decisione del 23 giugno 2020, che aveva annullato

e sostituito il precedente del 4 giugno 2018, l’Ufficio AI, dopo avere indicato

le diverse percentuali di inabilità lavorativa presentate a partire dal 2013,

ritenendola da ultimo inabile al lavoro al 30% nella sua professione dal 1°

gennaio 2019 e inabile al lavoro al 20% dal 1° dicembre 2017 in attività

adatte, ha rifiutato il diritto a prestazioni (doc. 215).

Le contestazioni presentate

dall’assicurata contro il nuovo progetto di decisione del 23 giugno 2020 sono

state oggetto del complemento peritale del __________ del 16 aprile 2021 (doc.

236), a seguito del quale, con decisione del 20 aprile 2021, l’Ufficio AI ha

confermato il rifiuto di prestazioni (doc. 237).

1.4. Con tempestivo ricorso del 21

maggio 2021 l’assicurata, rappresentata dall’RA 1, ha chiesto l’annullamento

della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita di invalidità nella

misura almeno del 62%.

Sostanzialmente, ella ha

contestato, dal profilo medico, la valutazione della capacità lavorativa

residua posta dagli specialisti del __________, i quali hanno, a suo modo di

vedere, sottostimato l’impatto che le sue molteplici affezioni hanno sulle

possibilità di resa sul mercato del lavoro.

Ha quindi sottolineato di non

potere più svolgere l’originaria attività di assistente d’albergo, da

considerare ormai inesigibile sia a causa delle sue limitazioni funzionali, sia

per la sua mancata conoscenza delle lingue straniere.

Quanto alla sua attività indipendente

di trasporto di persone anziane e disabili - l’unica ancora esigibile a suo

parere e che le permette sia di realizzarsi, sia di avere l’indipendenza

necessaria alla luce delle sue molteplici patologie – l’insorgente ha

evidenziato di potere lavorare al massimo solo due-tre ore al giorno, durante

la mattina, dopodiché i suoi disturbi le impongono di riposarsi per recuperare

le energie esaurite.

Passando quindi agli aspetti economici,

la ricorrente ha contestato il reddito da invalido, ritenendo che l’Ufficio AI

avrebbe dovuto tenere conto, anziché dei dati statistici inerenti ad attività

semplici e ripetitive, di quanto da ella realmente guadagnato nella sua

attività indipendente svolta al massimo nella misura del 50%, cui applicare poi

la riduzione percentuale del 25% per i suoi molteplici handicaps (cfr. doc. I).

1.5. Con la risposta di causa del 14

giugno 2021, l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di prestazioni, con

argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto

(cfr. doc. IV).

1.6. In data 28 giugno 2021 l’insorgente

ha ribadito le critiche già mosse in sede ricorsuale, sia dal profilo medico –

ritenendo di non potere lavorare più di due-tre ore al giorno – sia da quello

economico – contestando il reddito da invalido, fissato in applicazione di dati

statistici e non, come invece sarebbe stato a suo modo di vedere corretto,

prendendo in considerazione il salario concretamente conseguito nella sua

attività indipendente (doc. VI).

1.7. Con osservazioni dell’8 luglio 2021

l’Ufficio AI ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso, rinviando

integralmente alle considerazioni già espresse nella risposta di causa (doc.

VIII).

1.8. Pendente causa il TCA, tenuto conto

dei diversi gradi di incapacità lavorativa presentati dall’assicurata da

ottobre 2013 a dicembre 2017, figuranti nella decisione impugnata, ha chiesto telefonicamente

all’amministrazione di fornire il “nuovo” calcolo della media retrospettiva

(analogamente a quanto fatto in precedenza nello specchietto di calcolo del 30

maggio 2018, cfr. pag. 791 incarto AI), non figurante agli atti (cfr. doc. A1).

Tramite scritto di posta

elettronica del 20 dicembre 2021 l’Ufficio AI fornito il calcolo della media

retrospettiva richiesto, osservando che “la media annua di inabilità lavorativa

del 40% è raggiunta nel marzo 2017”, precisando tuttavia come a quel momento il

discapito economico nello svolgimento di attività adatte, nelle quali l’interessata

presenta una maggiore abilità lavorativa (dell’80%) e di cui va tenuto conto in

virtù dell’obbligo di ridurre il danno, è nullo. L’Ufficio AI ha quindi concluso

che “in assenza di stato peggiorato con durata di almeno 3 mesi si conferma il

rifiuto del diritto a rendita AI” (cfr. doc. X).

1.9. Con scritto del 12 gennaio 2022

l’assicurata ha indicato di non avere particolari osservazioni da presentare riguardo

alle considerazioni espresse dall’amministrazione, ribadendo la richiesta

ricorsuale di potere beneficiare di una rendita di invalidità per lo meno del

62% (cfr. doc. XII).

Tale

scritto è stato trasmesso all’amministrazione, per conoscenza (doc. XIII).

in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è sapere se l'assicurata, come preteso con il ricorso, abbia

diritto ad una rendita di invalidità oppure no, come ritenuto

dall’amministrazione.

Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la

giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TF i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V

313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c,

la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è

tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una

carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o

linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dal Tribunale federale con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.2. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TF ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…) Tra i danni alla salute

psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non

costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni

della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di

buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere

apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in

quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute

mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,

tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere

quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STF I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

Secondo

la giurisprudenza del TF siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STF I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid.

3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)

provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

Con

una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,

l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata

progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64

sull’ipersonnia).

In una sentenza 9C_492/2014 del 3

giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la

propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno

2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito

di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla

luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In

particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile è stata abbandonata.

In due sentenze del 30 novembre

2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla

conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora

essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI

in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di

depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa

del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla luce di questa nuova prassi,

dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino

a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su

indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente

giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi

erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una

“resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le

affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a

presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di

un’inabilità lavorativa invalidante.

Infine, nella sentenza pubblicata

in 145 V 215 (STF 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019) il Tribunale federale ha

stabilito che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora

essere applicata anche all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una

rendita AI in presenza di tossicomanie, fermo restando in ogni caso l’obbligo

dell’assicurato di ridurre il danno, ad esempio tramite partecipazione attiva a

dei trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la

riduzione delle prestazioni (cfr. comunicato stampa del 5 agosto

2019, in: www.bger.ch). Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per

tutte le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio l'alcolismo

[RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag.

115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di

nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]; STCA 32.2017.185 del 18 luglio

2018, consid. 2.5) occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su

indicatori. Il Tribunale federale ha così modificato la sua precedente

giurisprudenza secondo la quale le tossicomanie erano ritenute invalidanti solo

nel caso in cui fossero causate da un danno alla salute fisica o mentale, o

avessero provocato una malattia o un infortunio. Decisiva è ora invece la

questione di sapere se la persona interessata riesca a fornire, sulla base di

un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa

invalidante (cfr. STF 9C_136/2019 del 19 agosto 2019, consid. 3 in fine),

fermo restando in ogni caso l’obbligo di ridurre il danno, sottoponendosi ai

trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione

delle prestazioni. Nella STF 9C_334/2019 del 6 settembre 2019, al consid. 5.2,

l’Alta Corte ha ricordato che di principio una nuova prassi si applica a tutti

Fatti

i casi pendenti al momento del cambia-mento (cfr. pure STF 8C_313/2018 del 10

agosto 2018, consid. 8 con rinvii; DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e DTF 132 V 368,

consid. 2.1 ivi citato).

2.3. Al fine di accertare lo stato di

salute dell’assicurata l’amministrazione ha disposto una perizia

pluridisciplinare a cura del __________, nell’ambito della quale sono stati

predisposti consulti specialistici in ambito neurologico (dr. __________),

reumatologico (dr. __________), pneumologico (dr. __________) e psichiatrico

(dr. __________).

Con referto peritale del 9

novembre 2016 gli specialisti del __________, dopo avere riassunto gli atti

medici presenti nel dossier e aver proceduto alla consueta anamnesi e alle

constatazioni obiettive, hanno posto le diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa di “lieve plessopatia pregressa del plesso brachiale

principalmente superiore sin, con sintomatologia algica e disestesie residuali;

fibromialgia di tipo primario” e, quali diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa, quelle di “stato dopo intervento chirurgico artroscopico di sutura

della cuffia dei rotatori e tenotomia del capo lungo del bicipite nonché

decompressione sottoacromiale (28.11.2007) per un conflitto subacromiale e

rottura del sovraspinoso ed instabilità del capo lungo del bicipite alla spalla

sin.; sindrome delle apnee da sonno di tipo ostruttivo di grado leggero con

indice di apnea ipopnea 15” (doc. 121 pag. 20-21).

Esprimendosi a proposito della

capacità lavorativa, gli specialisti del __________ hanno considerato

l’assicurata abile al lavoro nella misura del 70% nell’attività indipendente di

trasporto di persone con particolari necessità, da intendersi come riduzione

del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa, a partire dal mese

di ottobre 2013 (cfr. doc. 121 pag. 26-27).

Quanto alla possibilità di

svolgere altre attività adeguate, essi l’hanno ritenuta abile al lavoro

all’80%, vista la riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata

lavorativa, sempre a partire dal mese di ottobre 2013 (doc. 121 pag. 28).

Con annotazione del 30 gennaio

2018, il dr. __________ del SMR ha indicato che vi è stata un’inabilità

lavorativa del “100% in ogni attività dal 2 luglio 2017 al 30 novembre 2017 a

causa dell’intervento all’apparato urinario, poi si è ripristinato lo stato quo

ante” espresso nel rapporto del 14 novembre 2016 (doc. 150).

Sulla base della valutazione dei

medici del __________, pienamente condivisa dal SMR, ritenendo che a partire

dal 1° agosto 2017 fossero soddisfatte le condizioni per avere diritto ad una

rendita, con progetto di decisione del 4 giugno 2018 l’Ufficio AI ha assegnato

all’assicurata ¼ di rendita dal 1° agosto 2017 e una rendita intera dal 1°

novembre 2017 al 28 febbraio 2018. Dopo tale data, essendo il grado di

invalidità nullo, l’assicurata non ha diritto ad ulteriori prestazioni (doc.

162).

A fronte delle contestazioni avanzate

dall’assicurata contro le conclusioni dei medici del __________ – sostenendo di

dovere essere considerata inabile al lavoro almeno nella misura del 50%-60%,

come attestato in data 14 gennaio 2019 dal dr. __________, spec. in ortopedia e

traumatologia di __________ (cfr. doc. ) - l’Ufficio AI ha ordinato una perizia

pluridisciplinare di decorso, affidata al __________, comprendente consulti in

ambito pneumologico (dr. __________), neurologico (dr. __________),

reumatologico (dr. __________), psichiatrico (dr. __________) e urologico (dr. __________).

Con referto peritale del 18

giugno 2020 gli specialisti del __________ hanno posto le diagnosi con

ripercussione sulla capacità lavorativa di “1. fibromialgia; 2. 31.7.2007

trauma alla spalla sin. con/su: rottura del sovraspinato; lesione distrattiva

anamnestica del plesso brachiale con documentata lesione del nervo

sovrascapolare spontaneamente regrediente ai controlli successivi (dr. __________);

sutura della cuffia dei rotatori, tenotomia del capolungo del bicipite,

decompressione sottoacromiale 28.11.2007 (dr. __________); decompressione del

plesso brachiale il 12.10.2009 e il 21.5.2012 (dr. __________ Ospedale __________

di __________); 12.3.2015 lavaggio del plesso brachiale sotto guida ecografica

(Ospedale di __________)” e, quali diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa, quelle di “disturbi del sonno di origine multifattoriale; sindrome

delle apnee da sonno ostruttive (OSAS) di grado leggero-medio in terapia con

ferula di avanzamento mandibolare (MAD) dal gennaio 2018; dislipidemia;

iperglicemia; poliallergie; esiti di ricostruzione ureterale distale a sin. su

stenosi cicatriziale, di origine verosimilmente iatrogena in esiti di

annessiectomia laparoscopica su ciste annessiale: attualmente senza indizi per

ostacoli al deflusso urinario; pregressa uteropielografia retrograda sin. e

posa di pig-tail 12.2.2016; pregressa uteropielografia retrograda sin. e posa

di pig-tail luglio 2017; pregressa uterolisi, uterectomia segmentaria anastomosi

termino terminale a sin. 30.8.2017; pregressa ablazione del pig-tail ureterale

a sin. 6.11.2017; disturbo minzionale ostruttivo su spasticità dello sfintere,

attualmente senza indizi per sofferenza delle vie urinarie ed in particolare

svuotamento urinario completo; pregressa cronicizzazione uterina, 2005 ca;

pregressa laparoscopia con Washing peritoneale e annessiectomia sin. per cisti

ovarica sin. (endometriosi ovarica) 23.2.2016; pregressa adesiolisi estesa a

livello addominale, 8.8.2016; pregressa isterectomia laparoscopica con

annessectiomia a ds. e trattamento di endometriosi, 19.11.2016” (doc. 211 pag.

67-68).

Passando poi alla valutazione

della capacità lavorativa, gli specialisti incaricati hanno stabilito che l’assicurata

ha presentato nella sua professione di addetta al trasporto di persone con

necessità una capacità lavorativa del 50% a causa della patologia polmonare dal

2017 fino alla fine del 2018, mentre a partire dal 1° gennaio 2019 va

considerata abile al 70% (presenza durante tutto il giorno con riduzione del

rendimento).

In altre professioni adatte, di

tipo leggero-mediamente pesante, variate, che evitino movimenti ripetitivi

attorno e sopra l’orizzontale con gli arti superiori, l’assicurata è stata ritenuta

ancora abile nella misura dell’80% (presenza durante tutto il giorno con

riduzione del rendimento) a partire dal mese di dicembre 2017 (doc. 211 pag.

69).

Gli specialisti incaricati hanno

evidenziato di avere “integrato tra di loro le riduzioni di percentuale della

capacità lavorativa, poiché i consulenti hanno valutato le stesse patologie

(patologia all’arto superiore di sin., i dolori, l’insonnia e l’affaticamento),

con quindi le stesse limitazioni funzionali” (doc. 211 pag. 69).

Nel rapporto finale SMR del 22

giugno 2020, il dr. __________, dopo avere esposto le diagnosi con e senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa poste dagli specialisti del __________,

ha concluso che l’assicurata, da ultimo, sia inabile al lavoro al 30% dal 1°

gennaio 2019 nella sua attività abituale, mentre va ritenuta inabile al lavoro

al 20% dal 1° dicembre 2017 in attività adatte (doc. 214).

Con nuovo progetto di decisione

del 23 giugno 2020 – che ha annullato e sostituito il precedente del 4 giugno

2018 – l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni, ritenendo che

l’assicurata, nello svolgimento di attività adatte, esigibili all’80% dal 1°

dicembre 2017, non subisca discapito economico alcuno (cfr. doc. 215).

A seguito delle contestazioni del

3 settembre 2020 presentate contro il progetto di decisione del 23 giugno 2020,

con il quale le veniva negato il diritto a prestazioni (cfr. doc. 221), il dr. __________

del SMR ha chiesto una presa di posizione accurata ai medici del __________

(cfr. doc. 225).

Questi ultimi, con complemento

peritale del 16 aprile 2021 si sono così espressi:

" (…) Caro

collega, abbiamo quindi sottoposto la presa di posizione dell’avv. __________

ai nostri consulenti specialisti, prese di posizione che riportiamo completamente

e a cui ci allineiamo.

Abbiamo pure sottoposto al nostro consulente dr. med. __________

il rapporto del 21.9.2021 dell’__________, firmato dalla dr.ssa med. __________h,

che ha eseguito una punzione terapeutica eco-guidata del 7.9.2020: infiltrazione

articolazione trapezio-I metacarpo mano ds., che descrive.

Presa di posizione del dr. med. __________ del 25.09.2020:

“Ringrazio della lettera dell’8.9.2020 con la quale mi chiede di

prendere posizione riguardo alle osservazioni del patrocinante nella lettera

del 3.9.2020. Si fa riferimento al mio consulto del 20.5.2019, con le diagnosi

di

fibromialgia;

31.7.2007 trauma spalla sin.:

- rottura sopraspinato

- lesione distrattiva anamnestica del plesso brachiale con

documentata lesione del nervo soprascapolare spontaneamente regrediente ai

controlli successivi (dr. __________)

- sutura della cuffia dei rotatori, tenotomia del capolungo del

bicipite, decompressione sottoacromiale 28.11.2017 (dr. __________)

- decompressione del plesso brachiale il 12.10.2009 e il 21.5.2012

(dr. __________ Ospedale __________)

12.3.2015 lavaggio del plesso brachiale sotto guida ecografica

(Ospedale __________);

Iniziale rizartrosi a destra_

-

Ripetute infiltrazioni in radiologia (dr. __________, Clinica __________)

Queste diagnosi non vengono rimesse in discussione e non vi sono

nuove diagnosi reumatologiche che si possono dedurre dalla presa di posizione

citata. Non vi sono dunque elementi che cambino la nostra valutazione per il

momento.”

Il dr. __________ ha anche risposto in data 5.10.2020, prendendo

posizione sull’atto della dr.ssa Iussich, segnalando che questo non cambia la

sua valutazione medica.

Presa di posizione del dr. med. __________ del 18.12.2020

“mi riferisco alla richiesta di presa di posizione dell’Ufficio

Assicurazione Invalidità del Canton Ticino, in merito alla perizia

pluridisciplinare della signora RI 1, in relazione con le osservazioni da parte

del rappresentante legale dell’Assicurata.

In merito, posso rispondere per quel che concerne la problematica

neurologica di esiti di lesione del plesso cervicobrachiale sinistro dopo

trauma della spalla, successivi interventi di riparazione tendinei e revisione

del plesso cervico-brachiale.

Noti disturbi del sonno, in parte su sindrome delle apnee

ostruttive moderata.

Dal punto strettamente neurologico avevo valutato un grado di

incapacità lavorativa del 30% per la persistenza soprattutto di dolori

neuropatici, nella sua attività attuale.

La sindrome delle apnee da sonno era moderata, dal punto di vista

neurologico non modificava il grado di invalidità lavorativa.

In attività più leggere o come casalinga avevo valutato la

persistenza di un grado di incapacità del 20%. Presenza però anche di una

sindrome fibromialgica e di stanchezza cronica multifattoriale, di competenza

piuttosto reumatologica, internistica e psichiatrica.

Dal punto di vista strettamente neurologico non vedo motivo di aumentare

il grado di incapacità lavorativa.

Rimango a disposizione per discutere eventualmente il problema.”

Presa di posizione del dr. __________ del 28.9.2020:

“ho preso visione delle osservazioni formulate dalla

rappresentante legale dell’A. nella sua lettera del 3.9.2020 dalla quale non ho

evidenziato elementi di natura tale da comportare una messa in discussione di

quanto da me riportato nel rapporto peritale che quindi ritengo di poter

confermare nella sua globalità.”

Presa di posizione del dr. __________, e-mail del 28.9.2020:

“dal punto di vista urologico non ho alcun elemento da modificare

o aggiungere alle conclusioni espresse nella mia perizia.”

Presa di posizione del dr. __________ del 30.9.2020:

“recentemente abbiamo ricevuto richiesta di una presa di posizione

in merito alle osservazioni sulla perizia da parte del rappresentante legale

dell’A. ricevute dall’Ufficio AI in data 3.9.2020 per l’A. sopraccitata.

Per quanto attiene la parte pneumologica, il rappresentante legale

avv. __________ riassume quanto da noi esposto nella perizia e dopo avere

riassunto anche le altre prese di posizione specialistiche chiede un “riesame

del caso con corretta considerazione dell’incidenza di queste affezioni sulla

capacità lavorativa e di guadagno”.

Nella nostra perizia giungevamo, per quanto attiene la capacità

lavorativa, a queste conclusioni:

“dal punto di vista valetudinario sulla base dei dati attuali considerando

i dati oggettivi, non vi sono elementi sufficienti per giustificare dal punto

di vista medico-teorico pneumologico una incapacità lavorativa persistente

quale gerente di una piccola azienda di trasporto di malati, persone anziane

ecc. È chiaro tuttavia che la persistenza della stanchezza, sfinitezza e

adinamia rappresenti il fattore principale del probabile scarso rendimento

dell’A. dal punto di vista lavorativo. Questo disturbo è da considerarsi di

origine multifattoriale.”

Visto che dal documento attuale a disposizione non scaturisce

alcun nuovo elemento riguardo alla patologia respiratoria, le nostre

conclusioni allora emesse sono confermate.”

Nelle conclusioni, dunque, segnaliamo come il __________ ha ben

preso in considerazione tutte le patologie, come ben ribadito dall’Avv. di

parte. L’incidenza della capacità lavorativa è stata ritenuta del 70%

nell’attività svolta e dell’80% in un’attività adatta, con i limiti da noi ben

definiti nell’ambito della perizia. Pertanto, la valutazione avvenuta mediante

teleconferenza tra il dr. __________ e il dr. __________, visto che in attività

adatte gli altri specialisti non attestavano alcuna incapacità lavorativa,

considerando che le patologie avevano simili limiti funzionali (entrambi

prendevano in considerazione il dolore cronico e le sue conseguenze), si è

ritenuto che le stesse non andassero sommate. Come casalinga, l’A. è stata

ritenuta abile all’80%, considerando anche che in ambito domestico l’A. può

organizzarsi e distribuire i lavori a suo piacimento, riteniamo che questa

capacità lavorativa dell’80% è, a nostro avviso, corretta e adeguata.

In conclusione, le osservazioni dell’Avv. di parte non sono in

grado di confutare la valutazione __________, espressa nell’ambito della

perizia datata 18.6.2020.” (Doc. 236)

Sulla base della valutazione del __________, confermata dal SMR,

con la decisione oggetto della presente vertenza l’Ufficio AI ha quindi

ribadito il rifiuto del diritto a prestazioni (doc. A1).

2.4. In sede ricorsuale, l’assicurata ha

nuovamente contestato le conclusioni alle quali sono giunti gli specialisti del

__________, ritenendo che la sua incapacità lavorativa sia superiore a quanto

valutato in ambito peritale. Ella ha trasmesso, in allegato, copia del

“consenso informato per infiltrazione delle articolazioni e tendini” del 12

maggio 2021, oltre a due fotografie della sua mano destra (doc. I + A2-A4).

Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha confermato gli esiti

dell’istruttoria medica, ribadendo la correttezza delle conclusioni delle due

perizie pluridisciplinari del __________ e relativo complemento del 16 aprile

2021 (doc. IV).

2.5. Quanto alla valenza probante di un

rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è

né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia

o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il __________

dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che

se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono

essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie

SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della

parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i __________

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

Considerandi

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo attento esame della documentazione agli

atti, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione pluridisciplinare del __________

del 18 giugno 2020 (doc. 211), condivisa dal SMR e poi confermata dagli stessi

periti attraverso il complemento peritale del 16 aprile 2021 (doc. 236). Tali

valutazioni sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti

i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

In effetti, questo Tribunale non può

che constatare come gli specialisti del __________ si siano espressi

riguardo a tutte le patologie lamentate dall’assicurata – come peraltro

riconosciuto dall’insorgente stessa nel ricorso - esprimendo una valutazione

accurata e complessiva, la quale, tenendo conto dell’insieme dei suoi limiti

funzionali, è giunta alla conclusione di una abilità lavorativa dell’80% in

attività adeguate a partire dal 1° dicembre 2017.

Questo

Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni alle quali è

giunto il __________, contestate essenzialmente sulla base del referto del 14

gennaio 2019 con il quale il dr. Bruno ha quantificato l’inabilità lavorativa nella

misura del 50%-60% (cfr. doc. 182a).

Ora, a tale riguardo, il TCA

rileva che tale referto, prodotto in fase di audizione, è stato

convenientemente preso in considerazione dall’amministrazione, tanto è vero che,

a seguito dello stesso, l’Ufficio AI ha ritenuto opportuno richiedere al __________

una valutazione di decorso rispetto alla perizia pluridisciplinare __________ del

9.

novembre 2016 (doc. 121) (cfr. richiesta di perizia di decorso formulata in

data 6 settembre 2018 dal dr. __________ del SMR, doc. 173).

Da notare, inoltre, che nel

referto pluridisciplinare del 18 giugno 2020, il dr. __________, consulente

neurologo del __________, ha preso espressamente posizione riguardo alle

valutazioni del dr. __________ (cfr. pag. 950 e pag. 959 incarto AI).

Di conseguenza, le critiche

riproposte in sede ricorsuale e fondate nuovamente sul medesimo referto del dr.

__________ del 14 gennaio 2019, già analizzato dai periti, non appaiono atte a

modificare le conclusioni peritali del __________.

Parimenti

ininfluenti sugli esiti peritali le obiezioni sollevate dall’avv. __________

nel ricorso, le quali ripropongono le medesime contestazioni già esposte in

fase di audizione, sulle quali gli specialisti del __________ si sono

confrontati tramite le analisi esposte nel complemento peritale del 16 aprile

2021.

(cfr. doc. 236).

Come

illustrato in precedenza - riportando per esteso le motivazioni addotte nel

complemento del 16 aprile 2021 (cfr. consid. 2.3.) – i consulenti in reumatologia,

neurologia, urologia, pneumologia e psichiatria del __________ hanno potuto

prendere conoscenza delle varie critiche con le quali la patrocinatrice

dell’assicurata ha rivendicato la presenza di una abilità lavorativa dell’insorgente

al massimo nella misura di due-tre ore al giorno nell’attuale professione,

considerandole non atte a giustificare una diversa conclusione (cfr. doc. 236).

Il TCA reputa, quindi, le valutazioni

pluridisciplinari degli specialisti del __________ con il relativo complemento

convincenti, esaustive e pertanto condivisibili.

Del resto, come ricordato,

l’insorgente si è limitata a contestare la decisione impugnata presentando

nuovamente le medesime obiezioni già sollevate in sede di audizione e sulle

quali i periti del __________ si sono già esaurientemente espressi mediante il

complemento peritale del 16 aprile 2021.

Inoltre, il fatto che l’insorgente

indichi di poter lavorare solo due-tre ore al giorno nella propria attività

indipendente non si trova in contraddizione con la valutazione peritale di una

capacità lavorativa dell’80% in attività adatte, rispettose delle sue

limitazioni funzionali.

Quanto, poi, alla critica

ricorsuale secondo la quale “si ha l’impressione che le limitazioni e i dolori

di cui la signora Casati è portatrice siano stati minimizzati o non convenientemente

soppesati” (cfr. doc. I), va comunque rilevato che, come ricordato sopra, le

patologie somatiche dell’interessata sono state compiutamente vagliate sia dal

profilo neurologico, che da quello reumatologico e pneumologico, e che i

singoli consulti, ivi compresi anche quello psichiatrico e urologico, sono poi

confluiti in un apprezzamento medico globale, a livello multidisciplinare.

Anche da questo profilo, dunque, non può essere rimproverato alcunché ai periti

del __________.

Infine, la rappresentante dell’assicurata ha evidenziato come quest’ultima

sia impossibilitata a svolgere attività amministrative legate all’albergo,

escluse in quanto pesanti per il braccio, ritenendo esigibile unicamente la

continuazione dell’attività indipendente, che non può essere costretta a

cambiare (cfr. doc. I e doc. VI).

Ora, al di là dell’esigibilità o meno delle attività

amministrative legate all’ambito alberghiero - questione che può rimanere

aperta - resta il fatto che l’amministrazione ha considerato l’interessata

ancora abile al lavoro nella misura del 70% nella sua attività indipendente e dell’80%

in attività leggere adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

Di conseguenza, come rettamente indicato dall’amministrazione, considerato

come il concetto di invalidità sia di tipo economico e che all’interessata

incombe l’obbligo di ridurre il danno, è a giusta ragione che l’Ufficio AI ha

tenuto conto dell’incapacità lavorativa (del 20%) presente nell’esercizio di

attività adeguate, presenti sul mercato equilibrato del lavoro, anziché di

quella, maggiore, da ella subìta nell’attuale professione indipendente.

Alla luce di queste

considerazioni, questo Tribunale non può quindi concordare con la richiesta di

volere considerare esigibile unicamente l’abituale professione indipendente,

visto che “la ricorrente ha il desiderio di continuare a svolgere questa

professione, nella quale non solo si realizza, ma le permette di avere quella indipendenza

che le è necessaria alla luce delle plurime affezioni di cui è portatrice e che

è anche esigibile, secondo quanto valutato dai periti __________” (cfr. doc. I

pag. 8).

Questo

Tribunale rileva, inoltre, che il Tribunale federale ha già più volte stabilito

che da una persona assicurata che fino a quel momento ha svolto un’attività

indipendente può essere preteso un cambiamento professionale verso un’attività

lucrativa dipendente (cfr. STF 9C_36/2018 del 17 maggio 2018, pubblicata in SVR

10/2018 IV nr. 61; 9C_810/2017 del 9 aprile 2018; 9C_525/2017 del 30 ottobre

2017.

pubblicata in SVR 3/2018 IV nr 16).

Analogamente

a quanto deciso dal TF nelle sentenze citate, anche nel caso di specie il TCA

ritiene che all’assicurata, nata nel 1970 (quindi ancora lontana dall’età a

partire dalla quale la giurisprudenza considera irrealistiche le possibilità di

mettere a frutto la capacità lavorativa residua su un mercato equilibrato del

lavoro, cfr. DTF 143 V 431 consid. 4.5.2 e riferimenti) e che non presenta

delle limitazioni funzionali talmente stringenti da rendere vane le possibilità

di reperire delle attività adatte sul mercato equilibrato del lavoro (cfr.

limiti funzionali espressi dal __________), possa essere richiesto di sfruttare

la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a

lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non

richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere

esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve

periodo di rodaggio. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore

delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera

sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in

posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio,

di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare

frequentemente la postura (cfr. sentenza 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e

sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

Occorre ricordare che il concetto

d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione

quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio

tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro

strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.

Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa

mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito

tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una

simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili

dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più

nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto

ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse

o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF

110.

V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a;

Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Va altresì sottolineato che il

consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e

limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili. Spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di

chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle

attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute

e l'età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5

luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto

riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre

2011.

consid. 3.5, 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3; vedi anche

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).

Secondo la giurisprudenza, se è

vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;

STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Le difficoltà del mercato del

lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo

dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per

valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c;

RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se,

malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile

in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione

per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF

110.

V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Da

aggiungere, per inciso, quanto ad eventuali difficoltà nel riuscire a reperire

un’attività lavorativa, che il TCA non ignora evidentemente le difficoltà

esistenti attualmente sul nostro mercato del lavoro. Tuttavia, ciò rappresenta

un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al

massimo le sue capacità di guadagno (STF inedita del 10 settembre 1998 nella

causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106

consid. 5b e riferimenti).

Se,

malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è

reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la

quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né

assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a

rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c;

RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).

In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. ad esempio STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012).

In una STF 9C_248/2018 del 19 settembre 2018 il

Tribunale federale ha evidenziato che il concetto di mercato equilibrato

del lavoro è diverso rispetto a quello di mercato concreto del lavoro, nozione

quest’ultima che compete all’assicurazione contro la disoccupazione e non

all’AI.

In siffatte circostanze le

censure ricorsuali volte a contestare l'esigibilità in attività adeguate

dell'assicurata vanno respinte.

Pertanto,

visto quanto sopra, ritenuta l’affidabile e completa valutazione del __________,

fatta propria anche dal SMR, il TCA

ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2

e i riferimenti ivi citati) che all’assicurata vada

riconosciuta a partire dal 1° dicembre 2017 una capacità lavorativa

medico-teorica dell’80% in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni

funzionali.

2.7

Si

tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo

economico.

Per il reddito da valido

l’amministrazione ha indicato di avere fatto riferimento ai dati salariali indicati

dall’assicurata stessa, fissandolo in fr. 3'000 mensili pari a fr. 39'000 annui

(cfr. doc. A1).

Il TCA non ha motivo per

scostarsi da questo importo, rimasto del resto incontestato.

Per quanto riguarda invece il

salario da invalido, l’Ufficio AI si è fondato sui dati statistici

nazionali, utilizzando la tabella TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level

Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica riferita al settore

privato svizzero (cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 142 V 178, in particolare

consid. 2.5.7; DTF 128 V 174; sulla rilevanza delle condizioni salariali nel

settore privato, cfr. anche RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15,

pagg. 47ss.).

Ha preso quindi in

considerazione, in corretta applicazione dei salari statistici applicabili, un

importo di fr. 54’799 conseguibili nel 2017 da

personale femminile svolgendo un’attività semplice e ripetitiva, valore mediano

nel settore privato svizzero, inclusa la tredicesima (4’380 per 12 mesi e

riportato alle 41.7 h/sett.).

Stante quindi una capacità

lavorativa dell’80% in un’attività leggera adeguata, il reddito da invalido

è stato fissato a fr. 43’839.

Il TCA condivide il calcolo

operato dall’amministrazione, il quale, del resto, è stato contestato

dall’insorgente solo nella misura in cui il reddito da invalido è stato fissato

in applicazione di dati statistici e non, come invece sarebbe stato a suo modo

di vedere corretto, prendendo in considerazione il salario concretamente

conseguito nella sua attività indipendente (doc. VI).

Tale argomentazione, come già

esposto in precedenza (cfr. consid. 2.6.), non può essere condivisa.

Va infatti innanzitutto

sottolineato che, secondo costante giurisprudenza, ancora ribadita nella STF

9C_790/2020 del 13 ottobre 2021, il reddito da invalido deve essere fissato

sulla base della situazione professionale concreta, a condizione, tra l’altro,

che in tale ambito l’assicurato sfrutti appieno la sua capacità lavorativa

residua. Ciò, come visto, non si realizza nel caso di specie.

La (maggiore) incapacità

lavorativa presentata dall’insorgente nella sua professione indipendente –

nella quale tuttavia non sfrutta appieno la sua capacità lavorativa residua -

provoca evidentemente una perdita lucrativa superiore (calcolata secondo il

metodo straordinario al 29%, come indicato dall’UAI nella risposta di causa,

cfr. doc. IV) a quella (nulla) esistente nello svolgimento di attività adatte.

Ciononostante, contrariamente a quanto preteso con il ricorso, non è possibile

stabilire il grado di invalidità basandosi unicamente su questa circostanza,

ciò che priverebbe di qualsiasi portata il principio dell’obbligo di diminuire

il danno che incombe all’assicurata (cfr. STF 9C_810/2017 del 9 aprile 2018).

Di conseguenza, non potendo

fondarsi sul salario effettivamente percepito dall’interessata nella concreta

attività indipendente esercitata, è a giusta ragione che l’amministrazione ha

calcolato il reddito da invalido sulla base dei dati statistici (DTF 143 V 295 consid. 2.2; 139 V 592 consid.

2.3).

Inoltre, in

applicazione della giurisprudenza federale - per la quale gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico, ritenuto come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permette secondo il TF

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro - l’amministrazione ha operato una deduzione del 5% sul salario

statistico “per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari”,

fissandolo quindi a fr. 41’647.

Tenuto conto del riserbo di cui

deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71 con la

quale la massima Corte ha precisato che in quest’ambito il giudice delle

assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti, sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione; cfr. anche DTF 132 V 393 consid.

3.3), questo giudice ritiene che, operando una decurtazione del 5%,

l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In

particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'Ufficio

AI abbia debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla

salute di cui è affetta l'assicurata.

Non può pertanto essere ammessa una decurtazione maggiore, postulata dalla ricorrente nella

misura massima possibile (del 25%) “per gli importanti e fortemente invalidanti

handicaps fisici” (cfr. doc. I), ritenuto come questi ultimi siano già stati

considerati a livello medico nella quantificazione della capacità lavorativa

residua e non siano tali da dover essere ulteriormente considerati nella

valutazione delle deduzioni del salario statistico (cfr. STF 9C_481/2017 del 1°

dicembre 2017).

Tale

soluzione si impone a maggior ragione, alla luce della più recente

giurisprudenza federale (cfr. STF

8C_730/2019 del 10 giugno 2020; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020; 8C_9/2020 del

10.

giugno 2020).

Quanto alle

difficoltà linguistiche messe in evidenza nel ricorso, la giurisprudenza

federale ha già, più volte, avuto modo di ricordare che per lo svolgimento

delle attività semplici e ripetitive di cui al livello 4 delle RSS nelle

versioni fino al 2010 (equivalenti al livello 1 delle RSS 2012) eventuali

lacune scolastiche o linguistiche non giustificano una riduzione del reddito da

invalido (cfr., tra le tante, STF 8C_594/2011 del 20 ottobre 2011, consid. 5;

8C_17/2011 del 21 aprile 2011, consid. 6.2.).

Il grado di invalidità risultante

dal raffronto dei redditi risulta pertanto nullo.

2.8

Inizialmente, nel

progetto di decisione del 4 giugno 2018 – poi annullato e sostituito dal

progetto di decisione del 23 giugno 2020 e successiva decisione del 20 aprile

2021.

qui impugnata – l’Ufficio AI, tenuto conto del fatto che, sulla

base della media retrospettiva risultante dalla scheda di

calcolo del 30 maggio 2018 emergeva che la media annua di

inabilità lavorativa del 40% era stata raggiunta nell’agosto 2017 (cfr.

pag. 791 incarto AI), aveva assegnato all’assicurata ¼ di

rendita dal 1° agosto 2017 e una rendita intera dal 1° novembre 2017 al 28

febbraio 2018. Successivamente ella non aveva più avuto diritto ad una rendita,

non presentando alcuna incapacità lucrativa nello svolgimento di attività

adatte, esigibili all’80% (cfr. doc. 162 e supra, consid. 1.3.).

Alla luce dei differenti –

rispetto al progetto di decisione del 4 giugno 2018 - gradi di inabilità

lavorativa indicati dal SMR in data 23 giugno 2020 e poi riportati nella

decisione qui impugnata, il TCA ha chiesto all’amministrazione di produrre la

scheda aggiornata del calcolo della media retrospettiva, non presente agli atti

(a differenza di quanto avvenuto il 30.5.2018, cfr. pag. 791 inc. AI).

Tramite messaggio di posta

elettronica del 20 dicembre 2021 l’amministrazione ha trasmesso al TCA, come

richiesto, la scheda con il calcolo della media retrospettiva aggiornata,

osservando che:

" la

media annua di inabilità lavorativa del 40% è raggiunta nel marzo 2017 (art. 28

cpv. 1 LAI).

Per il diritto alla rendita si esamina la perdita lucrativa a tale

momento: in considerazione dell’obbligo di ridurre il danno, considerata la

maggiore abilità in attività adeguate (cfr. rapporto SMR del 22.06.2020, IL

20%), risulta essere nullo il discapito economico (calcolo agli atti,

23.06.2020).

In assenza di stato peggiorato con durata di almeno 3 mesi si

conferma il rifiuto del diritto a rendita AI.” (Doc. X)

Questo

Tribunale - ricordato che, secondo l’art. 28 cpv. 1 LAI, il tasso medio

d’inabilità lavorativa durante un anno e l’incapacità lucrativa presente alla

scadenza del periodo di carenza devono essere cumulati e raggiungere il grado

minimo legale necessario per far nascere il diritto alla rendita (DTF 121 V 274

consid. 6b/cc; STFA I 632/05 del 25 ottobre 2006, consid. 4.1 e I 531/05 e I 543/05 del 17 agosto 2006) - concorda con l’amministrazione nella misura in cui

ha escluso l’insorgenza del diritto ad una rendita. Se, da una parte,

effettivamente nel marzo 2017 è stata raggiunta la media annua di inabilità

lavorativa del 40%, d’altra parte non può essere ignorato che, a quel momento,

la perdita lucrativa nello svolgimento di attività adeguate (esigibili all’80%)

era nullo, ciò che non consente l’attribuzione di una rendita.

Il diritto non sorge neppure

successivamente – ciò che peraltro l’insorgente neppure pretende - visti i

brevi peggioramenti della capacità lavorativa in attività adeguate che sono

subentrati (IL 100% dal 1° luglio 2017 al 31 agosto 2017 e IL 100% da 31

ottobre 2017 al 30 novembre 2017).

Da rilevare, infine, che

l'articolo 88a cpv. 2 OAI – contrariamente a quella che sembra essere la tesi

dell’amministrazione – è applicabile solo nei casi in cui, al momento del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, esisteva già un’invalidità

che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 5.3; a tal proposito pure U. Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, 2003, pag. 123 e seg.), ciò che non è il caso qui.

2.9

In simili circostanze, visto tutto

quanto precede, l’Ufficio AI ha correttamente negato all’assicurata una rendita

d’invalidità.

La decisione contestata va quindi

confermata e il ricorso respinto.

All’assicurata

va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il

presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti

dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo

del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.10

Giusta l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.

a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura

di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009, STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza le

spese, per fr. 500, sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti