32.2021.72
Assegnazione di una rendita limitata nel tempo non può essere confermata senza prima effettuare un complemento istruttorio. Necessità di ulteriori approfondimenti volti a chiarire ripercussioni delle affezioni sulla capacità lavorativa
25 novembre 2021Italiano39 min
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.72
cr
Lugano
25 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 aprile 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nato nel 1975, attivo quale __________ presso le __________, in data 17
dicembre 2019 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito
del persistere di “deficit fisico braccio sinistro dovuto ad ernia cervicale
C4-C5” (doc. 7).
Da
notare che egli, per gli esiti di un infortunio avvenuto nel gennaio 2010
(allorquando, cadendo, si era procurato una frattura del corpo vertebrale
anteriore L2 e una distorsione alla spalla sinistra), a seguito di una
transazione sottoscritta con l’assicuratore infortuni è stato posto al beneficio
di una rendita di invalidità del 15% dal 1° settembre 2011 e di un’indennità
per perdita dell’integrità (IMI) del 5% (cfr. doc. 1).
Eseguiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione
EFL, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 19 gennaio 2021, ha accordato
all’assicurato il diritto a ¾ di rendita di invalidità, per un grado del 67%, a
partire dal 1° dicembre 2019 e fino al 31 marzo 2021 (3 mesi dopo il
miglioramento dello stato di salute). L’Ufficio AI ha precisato che, vista la
tardività della domanda di prestazioni, il versamento della rendita decorre dal
1° giugno 2020, vale a dire sei mesi dopo l’inoltro della richiesta (doc. 65).
Tale
progetto di decisione è stato contestato, in sede di osservazioni, dall’assicurato
patrocinato dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 77).
In
data 22 aprile 2021 l’Ufficio AI ha emesso la decisione con la quale ha
confermato il diritto dell’assicurato a ¾ di rendita dal 1° dicembre 2019 (con versamento
effettivo dal 1° giugno 2020) fino al 31 marzo 2021 (cfr. doc. A).
1.2. Con
tempestivo ricorso del 25 maggio 2021 l’assicurato, sempre patrocinato
dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il
riconoscimento di ¾ di rendita di invalidità anche dopo il 31 marzo 2021 (doc.
I).
Sostanzialmente
l’insorgente ritiene che la decisione del 22 aprile 2021 debba essere annullata
già solo per il fatto che la stessa è priva di motivazione, ciò che lede il
diritto di essere sentito. Nonostante, infatti, il provvedimento impugnato
indichi che la motivazione “è composta da 6 pagine ed è parte integrante di
questa decisione”, in realtà lo stesso, composto da solo tre pagine, è pervenuto
all’interessato del tutto privo di motivazione.
Inoltre,
l’insorgente ha rimproverato all’amministrazione di avere omesso di considerare
che egli è invalido perlomeno nella misura del 15% a causa dell’infortunio di
cui è rimasto vittima nel 2010, circostanza che non consente di poterlo
ritenere abile al lavoro al 100% in attività adeguate.
Egli
ha, infine, pure contestato il calcolo economico riportato nel progetto di
decisione del 19 gennaio 2021.
1.3. In
data 10 giugno 2021 l’Ufficio AI ha informato il TCA di avere “riesaminato la
decisione del 22 aprile 2021 in applicazione dei combinati articoli 53 cpv. 3
LPGA e 6 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (Lptca)” e di avere emesso una nuova decisione, datata 10
giugno 2021 - già trasmessa al rappresentante dell’assicurato - che annulla e
sostituisce quella del 22 aprile 2021, con la quale ha attribuito
all’interessato il diritto a ¾ di rendita di invalidità (grado AI del 67%) dal
1° dicembre 2019 (con versamento effettivo solo dal 1° giugno 2020 a causa
della tardività della presentazione della richiesta di prestazioni) al 31
ottobre 2020 e una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1°
novembre 2020 al 30 aprile 2021 (cfr. doc. IV + 1).
1.4. Con
ulteriore “ricorso” del 14 luglio 2021, l’assicurato, sempre per il tramite
dell’avv. Lepori, è insorto contro la decisione del 10 giugno 2021, chiedendo
l’attribuzione di una rendita intera di invalidità anche dopo il 30 aprile 2021
(doc. VI).
Sostanzialmente
egli ha ribadito le precedenti obiezioni già sollevate nei confronti della
decisione del 22 aprile 2021, evidenziando come l’Ufficio AI abbia, a torto,
totalmente ignorato la sua invalidità del 15% riconosciuta dall’assicuratore LAINF.
In
ogni caso, al di là di quanto deciso in ambito infortunistico, l’insorgente ha
rilevato come a causa delle proprie patologie egli non sia in grado, “al
momento, di esercitare una qualsiasi attività anche adeguata”, motivo per il
quale il grado di invalidità va confermato al 100% anche dopo il 30 aprile 2021
(doc. VI).
1.5. Pendente
causa, il Vicepresidente del TCA ha trasmesso all’Ufficio AI il “ricorso”
presentato dall’assicurato contro la decisione del 10 giugno 2021 – con la precisazione
che lo stesso va inteso come osservazioni alla nuova decisione - assegnando
all’amministrazione un termine di 15 giorni per presentare eventuali
osservazioni ed evidenziando come una decisione resa pendente lite mette fine
alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del
ricorrente (doc. VII).
1.6. Con
osservazioni del 13 agosto 2021 l’Ufficio AI, rilevato come l’interessato abbia
sollevato “in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di risposta di
causa senza addurre ulteriori mezzi di prova”, ha postulato l’integrale
conferma della “nuova” decisione del 10 giugno 2021, richiamandone
integralmente i contenuti (doc. VIII).
Tali
considerazioni sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc. IX), per
conoscenza.
considerato in
diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. A norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca
l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare
la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle
parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua
la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto
della nuova decisione. Se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto
notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine
di 10 giorni per prendere posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca). Questa norma ricalca
sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3 LPGA che prevede che “l’assicuratore può
riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è
stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di
ricorso.”
Secondo dottrina e giurisprudenza,
una decisione pendente lite mette fine alla vertenza (e costituisce quindi la
base per lo stralcio dai ruoli della procedura ricorsuale; sul punto cfr.
Bosshardt/Kölz/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechts-pflegegesetz des Kantons
Zürich, 1999, pag. 737) solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del
ricorrente. Il litigio sussiste quindi nella misura in cui la nuova decisione
non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente; in tal caso
l’autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso,
senza che l'insorgente debba impugnare il nuovo atto amministrativo (DTF 127 V 233 consid. 2.b/bb/, 113 V 237; RCC
1992 pag. 123 consid. 5c; Kieser, ATSG Kommentar, 2010, ad. Art. 53 n. 47 pag. 682). Infatti la nuova
decisione è considerata impugnata (“mit angefochten”) unitamente a
quella contestata con il ricorso. Il giudice non può entrare nel merito di un
ricorso nel frattempo inoltrato (a titolo cautelativo) contro la nuova
decisione, ma deve considerarlo come proposta di giudizio (Pfleiderer in:
Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 58 n. 46, pag. 1172 con riferimenti
dottrinali e giurisprudenziali; Schlauri, Die Neuverfügung lite pendente in der
Rechtsprechung des EVG, in: Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Aktuelle Rechtsfragen
der Sozialversicherungspraxis, Schriftenreihe IRP-HSG, 2001, pagg. 193 e 210).
Rimangono tuttavia riservate le situazioni soggette alla protezione della buona
fede (in argomento: cfr. STF 9C_809/2013 del 31 gennaio 2013). Infine, nel caso
di incertezze o insicurezze a sapere se le richieste ricorsuali corrispondano
pienamente alla nuova decisione in modo tale da rendere priva di oggetto la
procedura di ricorso, alle parti – ai fini del loro di diritto di essere
sentito – va concesso uno scambio di allegati (Pfleiderer, op. cit., ad art. 58
n. 48, pag. 1172 con riferimenti).
Nella fattispecie, la decisione
resa pendente lite dall’Ufficio AI non mette fine alla vertenza in quanto non
corrisponde pienamente alle richieste del ricorrente (cfr. supra consid. 1.3. e
1.4.), il quale chiede di potere continuare a beneficiare di una rendita intera
anche dopo il 30 aprile 2021.
Il Tribunale deve pertanto entrare
nel merito della lite, ritenuto che oggetto del
contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il
diritto a ¾ di rendita dal 1° dicembre 2019 al 31 ottobre 2020 e una
rendita intera dal 1° novembre 2020 al 30 aprile 2021.
nel merito
2.3. Giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della
capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato
ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la
lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%).
Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttan-do la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
pag. 84). Per l’art. 29 cpv.
1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica
decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente,
la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per
analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative x art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR
2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre
2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24
febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta.
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a
proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI
è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo
d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine,
una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (STF I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer
1/06, pag. 64-65).
2.4. Per quanto riguarda in particolare
l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TF ha stabilito che
esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter
praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa
sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta
Corte ha sottolineato che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STF I 166/03 del 30 giugno 2004,
consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TF
siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello
sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania,
la tossicomania e le nevrosi (STF I 441/99 del 18 ottobre 1999; STF I 148/98
del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con
riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4
luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla
salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
In una sentenza pubblicata in DTF
130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con una pronuncia del 16 dicembre
2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che
l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede
una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha
aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non
sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni
nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o
simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata
progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64
sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der
somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden
rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von
Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und
Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic
Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie
(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010
E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen
Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog
angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich
ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung
beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
In una sentenza 9C_492/2014 del 3
giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la
propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,
compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno
2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito
di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla
luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In
particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono
generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile è stata abbandonata.
Infine, in due sentenze del 30
novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla
conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora
essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI
in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di
depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa
del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla luce di questa nuova prassi,
dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino
a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su
indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente
giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi
erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una
“resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le
affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a
presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di
un’inabilità lavorativa invalidante
2.5. Quanto alla valenza probante di un
rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137
V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre
ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo
(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della
perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo
e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6
e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che, affinché un
esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere
diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in
particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta
Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo
autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS
1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere
premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita
d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una
rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze
tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei
dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;
STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. Nel caso di specie, al fine di
accertare quale fosse la capacità lavorativa dell’assicurato, con rapporto
intermedio del 28 giugno 2020 il dr. __________ del SMR ha ritenuto opportuno
richiedere una valutazione EFL (cfr. doc. 34).
Nel rapporto di valutazione del 24
agosto 2020, eseguito presso la __________, dopo avere indicato la diagnosi
principale di “cervicalgia cronica e esauribilità stenica a carico dell’arto
superiore sx di ACDF C5-C6 da sx (23.12.2018) per ernia discale deficitaria” e,
quali diagnosi secondarie, che “per quanto riguarda il capitolo delle diagnosi
secondarie rimandiamo agli atti AI ricevuti” (cfr. doc. 41 pag. 2), il medico
EFL dr. __________ e la terapista __________, hanno formulato le seguenti
“conclusioni e proposte”:
"
Problemi rilevanti in relazione
all’attività professionale
I problemi rilevanti per quanto attiene all’attività
professionale sono le sequele derivanti dall’intervento ACDF causa ED C5-C6 a
sinistra: una leggera diminuzione della forza muscolare del braccio sinistro in
elevazione/abduzione e soprattutto un deficit di resistenza al lavoro muscolare
statico prolungato durante le attività. Dolore e rigidità muscolare nella zona
del muscolo trapezio sinistro. Nei due giorni di test pratici abbiamo inoltre
osservato debolezza muscolare paravertebrale e conseguente difficoltà a
stabilizzare in modo ergonomicamente corretto e per un tempo prolungato la
colonna vertebrale in posizione ergonomicamente corretta. Il cliente ha scarse
conoscenze ergonomiche che si notano in particolare nel sollevamento e nel
trasporto di carichi pesanti. Dopo frequenti e ripetuti lavori pesanti il
cliente riferisce l’insorgere di dolori cervicali notturni.
Impegno, concordanza/consistenza
L’impegno dimostrato dal cliente è stato buono: risulta
affidabile ed i risultati ottenuti sono consistenti e concordanti, mostrano una
buona consistenza. Unicamente nell’autovalutazione della capacità di rendimento
(PACT-Test) il cliente non raggiunge un punteggio minimo sottovalutandosi.
Considerandi
Esigibilità e prospettive di reinserimento
professionale
Attualmente il cliente ha un attestato medico di
capacità lavorativa del 50%, con presenza di mezza giornata (a tempo pieno) sul
posto di lavoro e, per decisione medica, non svolge le sue vecchie mansioni, ma
ha compiti adattati alla sua situazione.
In genere il cliente non assume antidolorifici cosa che
invece ha dovuto fare la sera dopo il primo giorno di test.
Indicativi per poter determinare l’esigibilità
lavorativa del cliente sono le sue difficoltà a mantenere il braccio sinistro
in una posizione statica per un tempo prolungato (vedi braccio in abduzione ed
elevazione) causa veloce affaticamento. Questo costringe il cliente ad
interrompere spesso l’attività e fare una piccola pausa prima di riprenderla.
Anche se i test di forza e di coordinazione della mano sinistra sono
leggermente sotto la norma, essi non rappresentano reali fattori limitanti per
un futuro reinserimento professionale.
Esigibilità dell’attività professionale come __________
Per tutti i fattori indicati e considerando che in tal
senso è già stata presa una decisione, anche per motivi di sicurezza, l’attuale
attività professionale non è esigibile. In particolare l’attività non è
immaginabile nei momenti di interventi, dove il __________ deve essere in grado
di compiere massimi sforzi e lavorare anche per un tempo prolungato in
situazioni difficili.
Esigibilità per altre attività professionali
þ lavoro da leggero a medio-pesante (10-15 kg)
þ tutto il giorno
þ il cliente è raramente in grado di:
-
sollevare da terra alla vita un
peso di 17.5 kg
-
sollevare/trasportare
orizzontalmente un peso di 20 kg con braccio sinistro
-
raramente possibile sollevare pesi
al di sopra delle spalle
-
lavorare molto velocemente con la mano
sinistra; i movimenti e la coordinazione sono leggermente rallentati.
Proposte concrete per il reinserimento professionale
Il cliente anche se escluso dal __________, può
rimanere alle dipendenze delle __________ e, considerata l’esperienza fatta
negli anni, la formazione avuta e anche l’attaccamento alla ditta che abbiamo
percepito, questa sarebbe senz’altro la migliore soluzione.
þ Nella stessa ditta, __________,
con altre mansioni
o
þ Ricerca di un nuovo posto di
lavoro con eventuale riqualifica lavorativa
Il cliente si dichiara d’accordo con le valutazioni e
le proposte fatte.
Proposte in relazione ad ulteriori trattamenti
nello svolgimento dei test fisici abbiamo notato che il
cliente ha:
-
poche conoscenze ergonomiche di
come sollevare e manovrare pesi e di come stare seduto correttamente;
-
capacità ridotta di stabilizzare
attivamente la colonna vertebrale, in particolare la zona lombare quando
solleva o trasporta pesi;
-
mancanza di mobilità neuro-dinamica
in generale e rigidità muscolare (mio-fasciale) del cingolo scapolare sinistro,
in particolare nella zona del muscolo trapezio;
-
nessun programma di esercizi
specifici da eseguire quotidianamente a casa;
-
decondizionamento muscolare
generale.
Migliorare quanto appena elencato con dei cicli di
fisioterapia mirata aiuterebbe il paziente a reinserirsi con più facilità e con
una migliore condizione fisica in una futura attività professionale.” (Doc. 41
pagg. 3-4)
Nella valutazione medica allegata
al rapporto di valutazione delle capacità funzionali, il medico EFL dr. __________,
posta la diagnosi principale di “cervicalgia cronica e esauribilità stenica a
carico dell’arto superiore sx di ACDF C5-C6 da sx (23.12.2018) per ernia
discale deficitaria”, ha rilevato che “capisco e convengo che il paziente
avrebbe incontrato difficoltà nel continuare l’attività di pompiere
macchinista, vuoi per la sua attuale forza e resistenza globale, sia per la
limitata endurance e infine per la sicurezza nei momenti di intervento”,
concludendo che “dopo avere discusso i risultati dei test EFL con la terapista
ritengo che il paziente possa comunque aspirare ad un reinserimento
professionale a tempo pieno, nel rispetto dei suoi limiti, come da nostre
conclusioni e se possibile, considerando la sua esperienza lavorativa,
rimanendo presso le __________”. Egli ha aggiunto che “pur lasciando al vostro
servizio medico e al medico trattante del paziente le decisioni in merito, un
programma fisioterapico di riallenamento e apprendimento di corretti skill
ergonomici di lavoro potrebbe aiutare a meglio inserirsi in un lavoro futuro”
(cfr. 41 doc. pag. 6)
Con rapporto finale del 10
settembre 2020 il dr. __________ del SMR, posta la diagnosi con ripercussioni
sulla capacità lavorativa di “cervicalgia cronica ed esauribilità stenica a
carico dell’arto superiore sx di SCDF C5-C6 da sx (23.12.2018) per ernia
discale deficitaria” e, quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa, quella di “stato dopo trauma lombare 2010 (__________)”, ha
considerato l’assicurato definitivamente inabile al lavoro al 100% a partire
dal 12 dicembre 2018 nell’attività abituale di __________.
Quanto alla possibilità per
l’interessato di svolgere altre attività adeguate, rispettose delle sue
limitazioni funzionali, il dr. __________ del SMR ha posto una piena abilità
lavorativa dal 27 luglio 2020, momento della valutazione EFL (doc. 43).
Ricevuta notizia dell’insorgenza di
una problematica psichiatrica, l’Ufficio AI ha chiesto alla curante
dell’interessato, dr.ssa __________, specialista in psichiatria e psicoterapia,
di compilare l’usuale formulario “rapporto medico”.
Una volta in possesso di quanto
richiesto (cfr. doc. 56), il dr. __________ del SMR ha interpellato la dr.ssa __________,
chiedendole di fornire “un breve aggiornamento nel caso del signor RI 1. In
particolare le chiedo di indicarmi a partire da quando il signor RI 1 potrebbe
iniziare un inserimento lavorativo in attività adatta dal punto di vista
somatico e in quale misura” (cfr. doc. 58).
Con scritto del 21 dicembre 2020,
la dr.ssa __________ ha risposto:
"
(...) in riferimento alla Sua dello
scorso 26.11.2020, attesto che un inserimento lavorativo in attività adatta dal
punto di vista somatico è possibile dal 25.01.2021.
Il paziente ha lavorato per le __________ per 15 anni.
Egli vorrebbe richiedere una reintegrazione in attività adatta presso le __________.
Purtroppo non ha ricevuto personalmente l’avviso di licenziamento, in quanto la
lettera è stata inviata per raccomandata solo al Sindacato, che aveva procura e
non è stata ritirata per un disguido. Nell’avviso di licenziamento era indicato
che poteva esporre le sue richieste/osservazioni.
Allo stato attuale dal lato formale i termini per
potere esporre le proprie richieste sono scaduti. Il paziente fa richiesta di
poter riaprire una trattativa presso le __________ per un reinserimento che
tenga conto delle sue competenze, della lunga esperienza fatta presso le __________
e dei limiti somatici.” (Doc. 59)
L’Ufficio AI ha pure appreso che
l’assicurato è stato vittima in data 25 agosto 2020 di un nuovo infortunio, che
ha comportato una totale incapacità lavorativa dal 26 agosto 2020 all’11
ottobre 2020 (cfr. doc. 57).
Con ulteriore rapporto finale
dell’11 gennaio 2021, il dr. __________ del SMR ha reputato l’interessato
totalmente inabile al lavoro dal 12 dicembre 2018 nell’abituale attività di __________,
ma pienamente abile al lavoro in attività adeguate rispettose delle sue
limitazioni funzionali, a decorrere dal mese di gennaio 2021 (rapporto della
dr.ssa __________) (cfr. doc. 60)
2.7
In
sede ricorsuale, l’assicurato ha contestato di potere essere considerato
pienamente abile al lavoro nell’esercizio di attività adeguate, rilevando come
l’amministrazione non abbia minimamente tenuto conto della sua invalidità del
15% riconosciuta dall’assicuratore LAINF e, in ogni caso, sottostimato
l’impatto delle sue patologie sulla capacità lavorativa residua, da ritenere
nulla anche dopo il 30 aprile 2021 (doc. VI).
A
tale riguardo, con osservazioni del 13 agosto 2021, l’Ufficio AI, rilevato come
l’insorgente “sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate dallo
scrivente Ufficio in sede di risposta di causa senza addurre ulteriori mezzi di
prova”, ha confermato quanto esposto nella decisione del 10 giugno 2021 (doc.
VIII).
2.8
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che, senza che prima venga
completata l’istruttoria dal profilo medico - chiarendo in particolare quali
siano le patologie che affliggono l’assicurato e che impatto abbiano le stesse sulla
sua capacità lavorativa residua in attività adeguate - non sia possibile
esprimersi, con sufficiente tranquillità, a proposito della correttezza della
valutazione medica SMR posta a fondamento della decisione impugnata.
Nel rapporto finale SMR dell’11
gennaio 2021, il dr. __________ del SMR ha considerato l’assicurato totalmente
inabile al lavoro nell’usuale professione di __________ – circostanza questa
incontestata tra le parti - ma ancora pienamente abile al lavoro nello
svolgimento di attività adatte, rispettose delle limitazioni funzionali
indicate nella valutazione EFL del 24 agosto 2020, tenendo essenzialmente
conto, dal profilo somatico, unicamente delle ripercussioni derivanti
dall’intervento per ernia discale deficitaria a livello C5-C6 del 23 dicembre
2018.
Ora, a tale
riguardo il TCA rileva innanzitutto come il medico SMR – e di conseguenza anche
il dr. __________ nella valutazione EFL – non abbia indicato che l’interessato ha
pure subìto, in data 21 marzo 2018, un infortunio al gomito destro che ha
comportato un’inabilità lavorativa (cfr. doc. 90 e seg.), né quali siano state
le conseguenze di tale avvenimento a livello di eventuali (ulteriori)
limitazioni funzionali.
Tali aspetti
evidentemente risultano rilevanti al fine di determinare quali siano le
limitazioni funzionali dell’assicurato e la sua conseguente capacità lavorativa
residua in attività rispettose delle stesse.
Va inoltre considerato
che il dr. __________ del SMR ha ritenuto senza influsso sulla capacità
lavorativa la diagnosi di “stato dopo trauma lombare 2010 (__________)” (cfr.
doc. 60), senza tuttavia motivare le ragioni di tale suo giudizio.
Visto che per le
conseguenze di tale infortunio (avvenuto in data 8 febbraio 2010 e che ha
coinvolto la zona lombare e il braccio sinistro) egli beneficia, come peraltro indicato
dall’insorgente stesso in sede ricorsuale, di una rendita di invalidità del 15%
da parte dell’assicuratore infortuni, sebbene stabilita in via transattiva,
questo Tribunale ritiene opportuno, prima di potersi esprimere compiutamente a
proposito della capacità lavorativa residua dell’assicurato, che venga disposto
un approfondimento medico in grado di stabilire l’eventuale incidenza delle
sequele infortunistiche a livello lombare sull’esigibilità lavorativa.
In tale ambito, il
TCA rileva che, nel riassunto dei dati determinanti per la fissazione della
rendita, l’assicuratore LAINF ha indicato l’esistenza anche di lesioni
degenerative alla colonna vertebrale lombare, di natura extra infortunistica e
quindi escluse dalla valutazione della __________ (cfr. doc. 88).
Alla luce di quanto
sopra, appare quindi imprescindibile analizzare le eventuali ripercussioni sulla
capacità lavorativa delle problematiche (sia di natura post-infortunistica, che
degenerativa) esistenti a livello lombare.
Tale soluzione si
impone a maggior ragione alla luce delle considerazioni espresse dal dr. __________
nell’ambito della valutazione EFL dell’agosto 2020, dove è stata messa in luce
l’esistenza di una ridotta capacità da parte dell’assicurato di stabilizzazione
della colonna vertebrale in sede lombare al momento di sollevare o trasportare
pesi e del suo generale decondizionamento muscolare (cfr. doc. 41).
Il TCA evidenzia altresì
come posteriormente alla citata valutazione EFL (che ha avuto luogo in data 27
e 28 luglio 2020), l’assicurato sia rimasto vittima, il 25 agosto 2020, di un
nuovo infortunio a livello dell’emicorpo sinistro e del gomito sinistro (cfr.
doc. 141).
Dall’incarto, e
meglio dall’annotazione per SMR del 25 novembre 2020, risulta che il caso è
stato preso a carico dalla __________ e ha comportato un’inabilità lavorativa
del 100% dal 26 agosto 2020 all’11 ottobre 2020, dopodiché il caso è stato
chiuso (cfr. doc. 57).
Ora, stante la
parte del corpo coinvolta in occasione del più recente infortunio (il medesimo
arto superiore sinistro oggetto principale del rapporto di valutazione EFL
dell’agosto 2020), il TCA ritiene indispensabile un approfondimento medico, che
chiarisca le eventuali ripercussioni dell’evento dannoso sulle limitazioni
funzionali e sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato. Da notare, in
tale frangente, come l’indicazione di “caso chiuso” posta nell’annotazione per
SMR del 25 novembre 2020 non sia d’utilità, non permettendo di comprendere le
ragioni che hanno portato l’assicuratore infortuni ad una tale conclusione
(estinzione causalità? Ritrovata capacità lavorativa?).
Anche tali aspetti
necessitano di essere approfonditi e chiariti prima di potersi compiutamente determinare
a proposito della reale capacità lavorativa dell’assicurato e, di conseguenza,
del suo diritto a prestazioni dopo il 30 aprile 2021.
Da notare, infine,
come la valutazione EFL del dr. __________ si limiti ad indicare le limitazioni
funzionali in termini di sollevamento di peso e di rallentamento di esecuzione
e coordinazione con la mano sinistra, ritenendo possibile lo svolgimento di
attività adatte sull’arco di un’intera giornata di lavoro, ma senza precisare
se vi siano, oppure no, delle riduzioni di rendimento.
Tale aspetto
appariva e appare di centrale importanza, posto come sia il dr. __________, Primario
specialista in fisiatria, sia la dr.ssa __________, Viceprimario del __________
e specialista in neurochirurgia, dopo valutazione in team interdisciplinare in
data 23 dicembre 2019, ritenendo “poco probabile la ripresa dell’attività
lavorativa di __________”, avevano chiesto a __________ “una valutazione tipo
EFL mirata appunto ad identificare i limiti funzionali e le risorse residue,
informazioni che potrebbero effettivamente agevolare la futura riqualifica”
(doc. 166).
Va inoltre
sottolineato che la dr.ssa __________, ancora con certificato del 14 maggio
2020, ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% dal 18 maggio 2020 al 18
luglio 2020, nonostante l’assicurato svolgesse a quel momento presso le __________
delle mansioni leggere e adeguate (cfr. doc. 28 e 29).
Anche tale
questione dovrà essere chiarita da parte dell’Ufficio AI nell’ambito del rinvio
degli atti per gli opportuni approfondimenti del caso.
2.9
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze
ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che
vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di
un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA
32.2015.82
del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA
32.2015.82
del 6 giugno 2016).
Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al
considerando 2.8., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso,
si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto
gli accertamenti medici necessari al fine di chiarire quale sia lo stato di
salute dell’interessato e le ripercussioni dello stesso sulla sua capacità
lavorativa residua.
In esito a tali
complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto
alle prestazioni dell’assicurato, fermo restando il diritto, non contestato e
giustificato in base agli atti all’inserto, a ¾ di rendita di invalidità dal 1°
dicembre 2019 (con versamento effettivo solo dal 1° giugno 2020 a causa della
tardività della presentazione della richiesta di prestazioni) al 31 ottobre
2020.
e ad una rendita intera di invalidità dal 1° novembre 2020 al 30 aprile
2021.
Va a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato
la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere
concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la
decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene
annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti
(consid. 3.2).
In
concreto, con la conferma del diritto a ¾ di rendita di invalidità dal 1°
dicembre 2019 (con versamento effettivo solo dal 1° giugno 2020 a causa della
tardività della presentazione della richiesta di prestazioni) al 31 ottobre
2020.
e ad una rendita intera di invalidità dal 1° novembre 2020 al 30 aprile
2021.
nel dispositivo della presente sentenza, su questo specifico punto non vi
è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10
novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; STCA 32.2014.70 del 30 marzo
2015).
2.10
Giusta
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in
combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008
del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio
AI,
Al ricorrente,
vincente in causa - il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria (fra
le ultime, STF 9C_754/2020 del 22 luglio 2021, consid. 7.2; DTF 141 V 281
consid. 11.1; DTF 137 V 210 consid. 7.1) - e rappresentato da un legale, vanno
riconosciute delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA) da mettere a carico
dell'Ufficio AI (STF H 19/06 del 14 febbraio 2007; DTF 126 V 12 consid. 2; DTF
122.
V 278; DTF 118 V 139).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’amministrazione affinché proceda come indicato ai considerandi 2.8.
e 2.9. e si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita
dell’assicurato, fermo restando il diritto di quest’ultimo a ¾ di
rendita di invalidità dal 1° dicembre 2019 (con versamento effettivo solo dal
1° giugno 2020 a causa della tardività della presentazione della richiesta di
prestazioni) al 31 ottobre 2020 e ad una rendita intera di invalidità dal 1°
novembre 2020 al 30 aprile 2021.
2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a
carico dell’Ufficio AI, che rifonderà al ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di
ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti