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Decisione

32.2021.72

Assegnazione di una rendita limitata nel tempo non può essere confermata senza prima effettuare un complemento istruttorio. Necessità di ulteriori approfondimenti volti a chiarire ripercussioni delle affezioni sulla capacità lavorativa

25 novembre 2021Italiano39 min

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.72

cr

Lugano

25 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 maggio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 22 aprile 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, nato nel 1975, attivo quale __________ presso le __________, in data 17

dicembre 2019 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito

del persistere di “deficit fisico braccio sinistro dovuto ad ernia cervicale

C4-C5” (doc. 7).

Da

notare che egli, per gli esiti di un infortunio avvenuto nel gennaio 2010

(allorquando, cadendo, si era procurato una frattura del corpo vertebrale

anteriore L2 e una distorsione alla spalla sinistra), a seguito di una

transazione sottoscritta con l’assicuratore infortuni è stato posto al beneficio

di una rendita di invalidità del 15% dal 1° settembre 2011 e di un’indennità

per perdita dell’integrità (IMI) del 5% (cfr. doc. 1).

Eseguiti

gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione

EFL, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 19 gennaio 2021, ha accordato

all’assicurato il diritto a ¾ di rendita di invalidità, per un grado del 67%, a

partire dal 1° dicembre 2019 e fino al 31 marzo 2021 (3 mesi dopo il

miglioramento dello stato di salute). L’Ufficio AI ha precisato che, vista la

tardività della domanda di prestazioni, il versamento della rendita decorre dal

1° giugno 2020, vale a dire sei mesi dopo l’inoltro della richiesta (doc. 65).

Tale

progetto di decisione è stato contestato, in sede di osservazioni, dall’assicurato

patrocinato dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 77).

In

data 22 aprile 2021 l’Ufficio AI ha emesso la decisione con la quale ha

confermato il diritto dell’assicurato a ¾ di rendita dal 1° dicembre 2019 (con versamento

effettivo dal 1° giugno 2020) fino al 31 marzo 2021 (cfr. doc. A).

1.2. Con

tempestivo ricorso del 25 maggio 2021 l’assicurato, sempre patrocinato

dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il

riconoscimento di ¾ di rendita di invalidità anche dopo il 31 marzo 2021 (doc.

I).

Sostanzialmente

l’insorgente ritiene che la decisione del 22 aprile 2021 debba essere annullata

già solo per il fatto che la stessa è priva di motivazione, ciò che lede il

diritto di essere sentito. Nonostante, infatti, il provvedimento impugnato

indichi che la motivazione “è composta da 6 pagine ed è parte integrante di

questa decisione”, in realtà lo stesso, composto da solo tre pagine, è pervenuto

all’interessato del tutto privo di motivazione.

Inoltre,

l’insorgente ha rimproverato all’amministrazione di avere omesso di considerare

che egli è invalido perlomeno nella misura del 15% a causa dell’infortunio di

cui è rimasto vittima nel 2010, circostanza che non consente di poterlo

ritenere abile al lavoro al 100% in attività adeguate.

Egli

ha, infine, pure contestato il calcolo economico riportato nel progetto di

decisione del 19 gennaio 2021.

1.3. In

data 10 giugno 2021 l’Ufficio AI ha informato il TCA di avere “riesaminato la

decisione del 22 aprile 2021 in applicazione dei combinati articoli 53 cpv. 3

LPGA e 6 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca)” e di avere emesso una nuova decisione, datata 10

giugno 2021 - già trasmessa al rappresentante dell’assicurato - che annulla e

sostituisce quella del 22 aprile 2021, con la quale ha attribuito

all’interessato il diritto a ¾ di rendita di invalidità (grado AI del 67%) dal

1° dicembre 2019 (con versamento effettivo solo dal 1° giugno 2020 a causa

della tardività della presentazione della richiesta di prestazioni) al 31

ottobre 2020 e una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1°

novembre 2020 al 30 aprile 2021 (cfr. doc. IV + 1).

1.4. Con

ulteriore “ricorso” del 14 luglio 2021, l’assicurato, sempre per il tramite

dell’avv. Lepori, è insorto contro la decisione del 10 giugno 2021, chiedendo

l’attribuzione di una rendita intera di invalidità anche dopo il 30 aprile 2021

(doc. VI).

Sostanzialmente

egli ha ribadito le precedenti obiezioni già sollevate nei confronti della

decisione del 22 aprile 2021, evidenziando come l’Ufficio AI abbia, a torto,

totalmente ignorato la sua invalidità del 15% riconosciuta dall’assicuratore LAINF.

In

ogni caso, al di là di quanto deciso in ambito infortunistico, l’insorgente ha

rilevato come a causa delle proprie patologie egli non sia in grado, “al

momento, di esercitare una qualsiasi attività anche adeguata”, motivo per il

quale il grado di invalidità va confermato al 100% anche dopo il 30 aprile 2021

(doc. VI).

1.5. Pendente

causa, il Vicepresidente del TCA ha trasmesso all’Ufficio AI il “ricorso”

presentato dall’assicurato contro la decisione del 10 giugno 2021 – con la precisazione

che lo stesso va inteso come osservazioni alla nuova decisione - assegnando

all’amministrazione un termine di 15 giorni per presentare eventuali

osservazioni ed evidenziando come una decisione resa pendente lite mette fine

alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del

ricorrente (doc. VII).

1.6. Con

osservazioni del 13 agosto 2021 l’Ufficio AI, rilevato come l’interessato abbia

sollevato “in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di risposta di

causa senza addurre ulteriori mezzi di prova”, ha postulato l’integrale

conferma della “nuova” decisione del 10 giugno 2021, richiamandone

integralmente i contenuti (doc. VIII).

Tali

considerazioni sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc. IX), per

conoscenza.

considerato in

diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2. A norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca

l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare

la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle

parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua

la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto

della nuova decisione. Se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto

notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine

di 10 giorni per prendere posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca). Questa norma ricalca

sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3 LPGA che prevede che “l’assicuratore può

riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è

stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di

ricorso.”

Secondo dottrina e giurisprudenza,

una decisione pendente lite mette fine alla vertenza (e costituisce quindi la

base per lo stralcio dai ruoli della procedura ricorsuale; sul punto cfr.

Bosshardt/Kölz/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechts-pflegegesetz des Kantons

Zürich, 1999, pag. 737) solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del

ricorrente. Il litigio sussiste quindi nella misura in cui la nuova decisione

non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente; in tal caso

l’autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso,

senza che l'insorgente debba impugnare il nuovo atto amministrativo (DTF 127 V 233 consid. 2.b/bb/, 113 V 237; RCC

1992 pag. 123 consid. 5c; Kieser, ATSG Kommentar, 2010, ad. Art. 53 n. 47 pag. 682). Infatti la nuova

decisione è considerata impugnata (“mit angefochten”) unitamente a

quella contestata con il ricorso. Il giudice non può entrare nel merito di un

ricorso nel frattempo inoltrato (a titolo cautelativo) contro la nuova

decisione, ma deve considerarlo come proposta di giudizio (Pfleiderer in:

Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das

Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 58 n. 46, pag. 1172 con riferimenti

dottrinali e giurisprudenziali; Schlauri, Die Neuverfügung lite pendente in der

Rechtsprechung des EVG, in: Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Aktuelle Rechtsfragen

der Sozialversicherungspraxis, Schriftenreihe IRP-HSG, 2001, pagg. 193 e 210).

Rimangono tuttavia riservate le situazioni soggette alla protezione della buona

fede (in argomento: cfr. STF 9C_809/2013 del 31 gennaio 2013). Infine, nel caso

di incertezze o insicurezze a sapere se le richieste ricorsuali corrispondano

pienamente alla nuova decisione in modo tale da rendere priva di oggetto la

procedura di ricorso, alle parti – ai fini del loro di diritto di essere

sentito – va concesso uno scambio di allegati (Pfleiderer, op. cit., ad art. 58

n. 48, pag. 1172 con riferimenti).

Nella fattispecie, la decisione

resa pendente lite dall’Ufficio AI non mette fine alla vertenza in quanto non

corrisponde pienamente alle richieste del ricorrente (cfr. supra consid. 1.3. e

1.4.), il quale chiede di potere continuare a beneficiare di una rendita intera

anche dopo il 30 aprile 2021.

Il Tribunale deve pertanto entrare

nel merito della lite, ritenuto che oggetto del

contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il

diritto a ¾ di rendita dal 1° dicembre 2019 al 31 ottobre 2020 e una

rendita intera dal 1° novembre 2020 al 30 aprile 2021.

nel merito

2.3. Giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della

capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato

ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la

lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%).

Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttan-do la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

pag. 84). Per l’art. 29 cpv.

1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi

dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni

conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica

decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente,

la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per

analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative x art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR

2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre

2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24

febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta.

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine,

una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STF I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer

1/06, pag. 64-65).

2.4. Per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TF ha stabilito che

esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter

praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa

sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta

Corte ha sottolineato che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i

danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STF I 166/03 del 30 giugno 2004,

consid. 3.2).

Secondo la giurisprudenza del TF

siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello

sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania,

la tossicomania e le nevrosi (STF I 441/99 del 18 ottobre 1999; STF I 148/98

del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con

riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4

luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla

salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

In una sentenza pubblicata in DTF

130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

Con una pronuncia del 16 dicembre

2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che

l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede

una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha

aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non

sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o

simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata

progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64

sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der

somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden

rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von

Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und

Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic

Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie

(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010

E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen

Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog

angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich

ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung

beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

In una sentenza 9C_492/2014 del 3

giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la

propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno

2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito

di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla

luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In

particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile è stata abbandonata.

Infine, in due sentenze del 30

novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla

conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora

essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI

in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di

depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa

del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla luce di questa nuova prassi,

dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino

a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su

indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente

giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi

erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una

“resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le

affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a

presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di

un’inabilità lavorativa invalidante

2.5. Quanto alla valenza probante di un

rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137

V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre

ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo

(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della

perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo

e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6

e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va poi rilevato che, affinché un

esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere

diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in

particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta

Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo

autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS

1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita

d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una

rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;

STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6. Nel caso di specie, al fine di

accertare quale fosse la capacità lavorativa dell’assicurato, con rapporto

intermedio del 28 giugno 2020 il dr. __________ del SMR ha ritenuto opportuno

richiedere una valutazione EFL (cfr. doc. 34).

Nel rapporto di valutazione del 24

agosto 2020, eseguito presso la __________, dopo avere indicato la diagnosi

principale di “cervicalgia cronica e esauribilità stenica a carico dell’arto

superiore sx di ACDF C5-C6 da sx (23.12.2018) per ernia discale deficitaria” e,

quali diagnosi secondarie, che “per quanto riguarda il capitolo delle diagnosi

secondarie rimandiamo agli atti AI ricevuti” (cfr. doc. 41 pag. 2), il medico

EFL dr. __________ e la terapista __________, hanno formulato le seguenti

“conclusioni e proposte”:

"

Problemi rilevanti in relazione

all’attività professionale

I problemi rilevanti per quanto attiene all’attività

professionale sono le sequele derivanti dall’intervento ACDF causa ED C5-C6 a

sinistra: una leggera diminuzione della forza muscolare del braccio sinistro in

elevazione/abduzione e soprattutto un deficit di resistenza al lavoro muscolare

statico prolungato durante le attività. Dolore e rigidità muscolare nella zona

del muscolo trapezio sinistro. Nei due giorni di test pratici abbiamo inoltre

osservato debolezza muscolare paravertebrale e conseguente difficoltà a

stabilizzare in modo ergonomicamente corretto e per un tempo prolungato la

colonna vertebrale in posizione ergonomicamente corretta. Il cliente ha scarse

conoscenze ergonomiche che si notano in particolare nel sollevamento e nel

trasporto di carichi pesanti. Dopo frequenti e ripetuti lavori pesanti il

cliente riferisce l’insorgere di dolori cervicali notturni.

Impegno, concordanza/consistenza

L’impegno dimostrato dal cliente è stato buono: risulta

affidabile ed i risultati ottenuti sono consistenti e concordanti, mostrano una

buona consistenza. Unicamente nell’autovalutazione della capacità di rendimento

(PACT-Test) il cliente non raggiunge un punteggio minimo sottovalutandosi.

Considerandi

Esigibilità e prospettive di reinserimento

professionale

Attualmente il cliente ha un attestato medico di

capacità lavorativa del 50%, con presenza di mezza giornata (a tempo pieno) sul

posto di lavoro e, per decisione medica, non svolge le sue vecchie mansioni, ma

ha compiti adattati alla sua situazione.

In genere il cliente non assume antidolorifici cosa che

invece ha dovuto fare la sera dopo il primo giorno di test.

Indicativi per poter determinare l’esigibilità

lavorativa del cliente sono le sue difficoltà a mantenere il braccio sinistro

in una posizione statica per un tempo prolungato (vedi braccio in abduzione ed

elevazione) causa veloce affaticamento. Questo costringe il cliente ad

interrompere spesso l’attività e fare una piccola pausa prima di riprenderla.

Anche se i test di forza e di coordinazione della mano sinistra sono

leggermente sotto la norma, essi non rappresentano reali fattori limitanti per

un futuro reinserimento professionale.

Esigibilità dell’attività professionale come __________

Per tutti i fattori indicati e considerando che in tal

senso è già stata presa una decisione, anche per motivi di sicurezza, l’attuale

attività professionale non è esigibile. In particolare l’attività non è

immaginabile nei momenti di interventi, dove il __________ deve essere in grado

di compiere massimi sforzi e lavorare anche per un tempo prolungato in

situazioni difficili.

Esigibilità per altre attività professionali

þ lavoro da leggero a medio-pesante (10-15 kg)

þ tutto il giorno

þ il cliente è raramente in grado di:

-

sollevare da terra alla vita un

peso di 17.5 kg

-

sollevare/trasportare

orizzontalmente un peso di 20 kg con braccio sinistro

-

raramente possibile sollevare pesi

al di sopra delle spalle

-

lavorare molto velocemente con la mano

sinistra; i movimenti e la coordinazione sono leggermente rallentati.

Proposte concrete per il reinserimento professionale

Il cliente anche se escluso dal __________, può

rimanere alle dipendenze delle __________ e, considerata l’esperienza fatta

negli anni, la formazione avuta e anche l’attaccamento alla ditta che abbiamo

percepito, questa sarebbe senz’altro la migliore soluzione.

þ Nella stessa ditta, __________,

con altre mansioni

o

þ Ricerca di un nuovo posto di

lavoro con eventuale riqualifica lavorativa

Il cliente si dichiara d’accordo con le valutazioni e

le proposte fatte.

Proposte in relazione ad ulteriori trattamenti

nello svolgimento dei test fisici abbiamo notato che il

cliente ha:

-

poche conoscenze ergonomiche di

come sollevare e manovrare pesi e di come stare seduto correttamente;

-

capacità ridotta di stabilizzare

attivamente la colonna vertebrale, in particolare la zona lombare quando

solleva o trasporta pesi;

-

mancanza di mobilità neuro-dinamica

in generale e rigidità muscolare (mio-fasciale) del cingolo scapolare sinistro,

in particolare nella zona del muscolo trapezio;

-

nessun programma di esercizi

specifici da eseguire quotidianamente a casa;

-

decondizionamento muscolare

generale.

Migliorare quanto appena elencato con dei cicli di

fisioterapia mirata aiuterebbe il paziente a reinserirsi con più facilità e con

una migliore condizione fisica in una futura attività professionale.” (Doc. 41

pagg. 3-4)

Nella valutazione medica allegata

al rapporto di valutazione delle capacità funzionali, il medico EFL dr. __________,

posta la diagnosi principale di “cervicalgia cronica e esauribilità stenica a

carico dell’arto superiore sx di ACDF C5-C6 da sx (23.12.2018) per ernia

discale deficitaria”, ha rilevato che “capisco e convengo che il paziente

avrebbe incontrato difficoltà nel continuare l’attività di pompiere

macchinista, vuoi per la sua attuale forza e resistenza globale, sia per la

limitata endurance e infine per la sicurezza nei momenti di intervento”,

concludendo che “dopo avere discusso i risultati dei test EFL con la terapista

ritengo che il paziente possa comunque aspirare ad un reinserimento

professionale a tempo pieno, nel rispetto dei suoi limiti, come da nostre

conclusioni e se possibile, considerando la sua esperienza lavorativa,

rimanendo presso le __________”. Egli ha aggiunto che “pur lasciando al vostro

servizio medico e al medico trattante del paziente le decisioni in merito, un

programma fisioterapico di riallenamento e apprendimento di corretti skill

ergonomici di lavoro potrebbe aiutare a meglio inserirsi in un lavoro futuro”

(cfr. 41 doc. pag. 6)

Con rapporto finale del 10

settembre 2020 il dr. __________ del SMR, posta la diagnosi con ripercussioni

sulla capacità lavorativa di “cervicalgia cronica ed esauribilità stenica a

carico dell’arto superiore sx di SCDF C5-C6 da sx (23.12.2018) per ernia

discale deficitaria” e, quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa, quella di “stato dopo trauma lombare 2010 (__________)”, ha

considerato l’assicurato definitivamente inabile al lavoro al 100% a partire

dal 12 dicembre 2018 nell’attività abituale di __________.

Quanto alla possibilità per

l’interessato di svolgere altre attività adeguate, rispettose delle sue

limitazioni funzionali, il dr. __________ del SMR ha posto una piena abilità

lavorativa dal 27 luglio 2020, momento della valutazione EFL (doc. 43).

Ricevuta notizia dell’insorgenza di

una problematica psichiatrica, l’Ufficio AI ha chiesto alla curante

dell’interessato, dr.ssa __________, specialista in psichiatria e psicoterapia,

di compilare l’usuale formulario “rapporto medico”.

Una volta in possesso di quanto

richiesto (cfr. doc. 56), il dr. __________ del SMR ha interpellato la dr.ssa __________,

chiedendole di fornire “un breve aggiornamento nel caso del signor RI 1. In

particolare le chiedo di indicarmi a partire da quando il signor RI 1 potrebbe

iniziare un inserimento lavorativo in attività adatta dal punto di vista

somatico e in quale misura” (cfr. doc. 58).

Con scritto del 21 dicembre 2020,

la dr.ssa __________ ha risposto:

"

(...) in riferimento alla Sua dello

scorso 26.11.2020, attesto che un inserimento lavorativo in attività adatta dal

punto di vista somatico è possibile dal 25.01.2021.

Il paziente ha lavorato per le __________ per 15 anni.

Egli vorrebbe richiedere una reintegrazione in attività adatta presso le __________.

Purtroppo non ha ricevuto personalmente l’avviso di licenziamento, in quanto la

lettera è stata inviata per raccomandata solo al Sindacato, che aveva procura e

non è stata ritirata per un disguido. Nell’avviso di licenziamento era indicato

che poteva esporre le sue richieste/osservazioni.

Allo stato attuale dal lato formale i termini per

potere esporre le proprie richieste sono scaduti. Il paziente fa richiesta di

poter riaprire una trattativa presso le __________ per un reinserimento che

tenga conto delle sue competenze, della lunga esperienza fatta presso le __________

e dei limiti somatici.” (Doc. 59)

L’Ufficio AI ha pure appreso che

l’assicurato è stato vittima in data 25 agosto 2020 di un nuovo infortunio, che

ha comportato una totale incapacità lavorativa dal 26 agosto 2020 all’11

ottobre 2020 (cfr. doc. 57).

Con ulteriore rapporto finale

dell’11 gennaio 2021, il dr. __________ del SMR ha reputato l’interessato

totalmente inabile al lavoro dal 12 dicembre 2018 nell’abituale attività di __________,

ma pienamente abile al lavoro in attività adeguate rispettose delle sue

limitazioni funzionali, a decorrere dal mese di gennaio 2021 (rapporto della

dr.ssa __________) (cfr. doc. 60)

2.7

In

sede ricorsuale, l’assicurato ha contestato di potere essere considerato

pienamente abile al lavoro nell’esercizio di attività adeguate, rilevando come

l’amministrazione non abbia minimamente tenuto conto della sua invalidità del

15% riconosciuta dall’assicuratore LAINF e, in ogni caso, sottostimato

l’impatto delle sue patologie sulla capacità lavorativa residua, da ritenere

nulla anche dopo il 30 aprile 2021 (doc. VI).

A

tale riguardo, con osservazioni del 13 agosto 2021, l’Ufficio AI, rilevato come

l’insorgente “sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate dallo

scrivente Ufficio in sede di risposta di causa senza addurre ulteriori mezzi di

prova”, ha confermato quanto esposto nella decisione del 10 giugno 2021 (doc.

VIII).

2.8

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che, senza che prima venga

completata l’istruttoria dal profilo medico - chiarendo in particolare quali

siano le patologie che affliggono l’assicurato e che impatto abbiano le stesse sulla

sua capacità lavorativa residua in attività adeguate - non sia possibile

esprimersi, con sufficiente tranquillità, a proposito della correttezza della

valutazione medica SMR posta a fondamento della decisione impugnata.

Nel rapporto finale SMR dell’11

gennaio 2021, il dr. __________ del SMR ha considerato l’assicurato totalmente

inabile al lavoro nell’usuale professione di __________ – circostanza questa

incontestata tra le parti - ma ancora pienamente abile al lavoro nello

svolgimento di attività adatte, rispettose delle limitazioni funzionali

indicate nella valutazione EFL del 24 agosto 2020, tenendo essenzialmente

conto, dal profilo somatico, unicamente delle ripercussioni derivanti

dall’intervento per ernia discale deficitaria a livello C5-C6 del 23 dicembre

2018.

Ora, a tale

riguardo il TCA rileva innanzitutto come il medico SMR – e di conseguenza anche

il dr. __________ nella valutazione EFL – non abbia indicato che l’interessato ha

pure subìto, in data 21 marzo 2018, un infortunio al gomito destro che ha

comportato un’inabilità lavorativa (cfr. doc. 90 e seg.), né quali siano state

le conseguenze di tale avvenimento a livello di eventuali (ulteriori)

limitazioni funzionali.

Tali aspetti

evidentemente risultano rilevanti al fine di determinare quali siano le

limitazioni funzionali dell’assicurato e la sua conseguente capacità lavorativa

residua in attività rispettose delle stesse.

Va inoltre considerato

che il dr. __________ del SMR ha ritenuto senza influsso sulla capacità

lavorativa la diagnosi di “stato dopo trauma lombare 2010 (__________)” (cfr.

doc. 60), senza tuttavia motivare le ragioni di tale suo giudizio.

Visto che per le

conseguenze di tale infortunio (avvenuto in data 8 febbraio 2010 e che ha

coinvolto la zona lombare e il braccio sinistro) egli beneficia, come peraltro indicato

dall’insorgente stesso in sede ricorsuale, di una rendita di invalidità del 15%

da parte dell’assicuratore infortuni, sebbene stabilita in via transattiva,

questo Tribunale ritiene opportuno, prima di potersi esprimere compiutamente a

proposito della capacità lavorativa residua dell’assicurato, che venga disposto

un approfondimento medico in grado di stabilire l’eventuale incidenza delle

sequele infortunistiche a livello lombare sull’esigibilità lavorativa.

In tale ambito, il

TCA rileva che, nel riassunto dei dati determinanti per la fissazione della

rendita, l’assicuratore LAINF ha indicato l’esistenza anche di lesioni

degenerative alla colonna vertebrale lombare, di natura extra infortunistica e

quindi escluse dalla valutazione della __________ (cfr. doc. 88).

Alla luce di quanto

sopra, appare quindi imprescindibile analizzare le eventuali ripercussioni sulla

capacità lavorativa delle problematiche (sia di natura post-infortunistica, che

degenerativa) esistenti a livello lombare.

Tale soluzione si

impone a maggior ragione alla luce delle considerazioni espresse dal dr. __________

nell’ambito della valutazione EFL dell’agosto 2020, dove è stata messa in luce

l’esistenza di una ridotta capacità da parte dell’assicurato di stabilizzazione

della colonna vertebrale in sede lombare al momento di sollevare o trasportare

pesi e del suo generale decondizionamento muscolare (cfr. doc. 41).

Il TCA evidenzia altresì

come posteriormente alla citata valutazione EFL (che ha avuto luogo in data 27

e 28 luglio 2020), l’assicurato sia rimasto vittima, il 25 agosto 2020, di un

nuovo infortunio a livello dell’emicorpo sinistro e del gomito sinistro (cfr.

doc. 141).

Dall’incarto, e

meglio dall’annotazione per SMR del 25 novembre 2020, risulta che il caso è

stato preso a carico dalla __________ e ha comportato un’inabilità lavorativa

del 100% dal 26 agosto 2020 all’11 ottobre 2020, dopodiché il caso è stato

chiuso (cfr. doc. 57).

Ora, stante la

parte del corpo coinvolta in occasione del più recente infortunio (il medesimo

arto superiore sinistro oggetto principale del rapporto di valutazione EFL

dell’agosto 2020), il TCA ritiene indispensabile un approfondimento medico, che

chiarisca le eventuali ripercussioni dell’evento dannoso sulle limitazioni

funzionali e sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato. Da notare, in

tale frangente, come l’indicazione di “caso chiuso” posta nell’annotazione per

SMR del 25 novembre 2020 non sia d’utilità, non permettendo di comprendere le

ragioni che hanno portato l’assicuratore infortuni ad una tale conclusione

(estinzione causalità? Ritrovata capacità lavorativa?).

Anche tali aspetti

necessitano di essere approfonditi e chiariti prima di potersi compiutamente determinare

a proposito della reale capacità lavorativa dell’assicurato e, di conseguenza,

del suo diritto a prestazioni dopo il 30 aprile 2021.

Da notare, infine,

come la valutazione EFL del dr. __________ si limiti ad indicare le limitazioni

funzionali in termini di sollevamento di peso e di rallentamento di esecuzione

e coordinazione con la mano sinistra, ritenendo possibile lo svolgimento di

attività adatte sull’arco di un’intera giornata di lavoro, ma senza precisare

se vi siano, oppure no, delle riduzioni di rendimento.

Tale aspetto

appariva e appare di centrale importanza, posto come sia il dr. __________, Primario

specialista in fisiatria, sia la dr.ssa __________, Viceprimario del __________

e specialista in neurochirurgia, dopo valutazione in team interdisciplinare in

data 23 dicembre 2019, ritenendo “poco probabile la ripresa dell’attività

lavorativa di __________”, avevano chiesto a __________ “una valutazione tipo

EFL mirata appunto ad identificare i limiti funzionali e le risorse residue,

informazioni che potrebbero effettivamente agevolare la futura riqualifica”

(doc. 166).

Va inoltre

sottolineato che la dr.ssa __________, ancora con certificato del 14 maggio

2020, ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% dal 18 maggio 2020 al 18

luglio 2020, nonostante l’assicurato svolgesse a quel momento presso le __________

delle mansioni leggere e adeguate (cfr. doc. 28 e 29).

Anche tale

questione dovrà essere chiarita da parte dell’Ufficio AI nell’ambito del rinvio

degli atti per gli opportuni approfondimenti del caso.

2.9

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze

ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che

vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di

un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016).

Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al

considerando 2.8., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso,

si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto

gli accertamenti medici necessari al fine di chiarire quale sia lo stato di

salute dell’interessato e le ripercussioni dello stesso sulla sua capacità

lavorativa residua.

In esito a tali

complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto

alle prestazioni dell’assicurato, fermo restando il diritto, non contestato e

giustificato in base agli atti all’inserto, a ¾ di rendita di invalidità dal 1°

dicembre 2019 (con versamento effettivo solo dal 1° giugno 2020 a causa della

tardività della presentazione della richiesta di prestazioni) al 31 ottobre

2020.

e ad una rendita intera di invalidità dal 1° novembre 2020 al 30 aprile

2021.

Va a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato

la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere

concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la

decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene

annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti

(consid. 3.2).

In

concreto, con la conferma del diritto a ¾ di rendita di invalidità dal 1°

dicembre 2019 (con versamento effettivo solo dal 1° giugno 2020 a causa della

tardività della presentazione della richiesta di prestazioni) al 31 ottobre

2020.

e ad una rendita intera di invalidità dal 1° novembre 2020 al 30 aprile

2021.

nel dispositivo della presente sentenza, su questo specifico punto non vi

è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10

novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; STCA 32.2014.70 del 30 marzo

2015).

2.10

Giusta

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio

AI,

Al ricorrente,

vincente in causa - il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria (fra

le ultime, STF 9C_754/2020 del 22 luglio 2021, consid. 7.2; DTF 141 V 281

consid. 11.1; DTF 137 V 210 consid. 7.1) - e rappresentato da un legale, vanno

riconosciute delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA) da mettere a carico

dell'Ufficio AI (STF H 19/06 del 14 febbraio 2007; DTF 126 V 12 consid. 2; DTF

122.

V 278; DTF 118 V 139).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda come indicato ai considerandi 2.8.

e 2.9. e si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita

dell’assicurato, fermo restando il diritto di quest’ultimo a ¾ di

rendita di invalidità dal 1° dicembre 2019 (con versamento effettivo solo dal

1° giugno 2020 a causa della tardività della presentazione della richiesta di

prestazioni) al 31 ottobre 2020 e ad una rendita intera di invalidità dal 1°

novembre 2020 al 30 aprile 2021.

2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a

carico dell’Ufficio AI, che rifonderà al ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di

ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti