32.2021.73
Prima domanda di prestazioni. Contestazione in merito al calcolo della rendita. Conferma di un errore di calcolo
9 dicembre 2021Italiano19 min
annuo medio determinante (RAM) di fr. 9'954.--, una scala di rendita 15 (parziale)
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.73
BS
Lugano
9 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 maggio 2021 di
RI 1
contro
la decisione del 21 aprile 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 5 marzo 2013
l’Ufficio assicurazione invalidità ha posto RI 1, nato nel 1974, al beneficio
di una rendita intera dal 1° ottobre 2010 al 29 febbraio 2012 e dal 1° aprile
2012 fino al 30 novembre 2012 (doc. 52-54, se non indicato diversamente i
documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la
risposta di causa).
1.2. A seguito della seconda domanda
di prestazioni, con decisione 21 aprile 2021, debitamente preavvisata,
l’amministrazione gli ha riconosciuto dal 1° ottobre 2013 una rendita intera di
fr. 401.-- al mese, con versamento dal 1° aprile 2016 trattandosi di una
domanda tardiva, e di ¾ di rendita con effetto dal 1° agosto 2019 pari a fr.
303.-- mensili.
1.3. Contro quest’ultima decisione
l’assicurato ha inoltrato il presente ricorso con il quale contesta l’importo
della rendita, più precisamente l’ammontare del reddito annuo determinante. Egli
chiede il versamento di un importo maggiore, sostenendo che non sono stati
tenuti in conto i redditi della sua attività lucrativa principale svolta in
Italia, ma solo quelli relativi all’attività accessoria quale pompiere svolta
in Svizzera. Rileva inoltre di aver trasferito in Svizzera 15 anni di fondi
pensionistici italiani.
1.4. Con la risposta di causa, l’amministrazione
ha dapprima sostenuto la tardività del ricorso. Ha evidenziato tuttavia di
essersi resa conto di un errore nel calcolo della rendita. Per questo motivo ha
precisato che, una volta cresciuta in giudicato la decisione impugnata,
procederà ad una riconsiderazione.
1.5. Con scritto 26 maggio 2021
l’insorgente contesta la tardività del ricorso, rilevando che la decisione
impugnata è stata spedita il 26 aprile 2021 e recapitata per raccomandata il 28
maggio 2021. Per questi motivi chiede che si entri nel merito del suo ricorso.
1.6. Il 15 luglio 2021
l’amministrazione, dopo aver svolto delle ricerche postali, accertato un
inspiegabile ritorno al mittente della raccomandata, il 26 aprile 2016 ha
nuovamente inviato la decisione contestata. Visto che l’invio raccomandato è
stato recapitato il 28 aprile 2021, il ricorso del 28 maggio 2021 risulta
essere tempestivo.
Nel merito, accortasi di un
errore di calcolo, la Cassa __________ ha ricalcolato l’ammontare della rendita,
risultata maggiore di quella erogata con la decisione contestata. Di
conseguenza l’amministrazione ha chiesto l’annullamento della pronunzia
impugnata e l’accoglimento del ricorso nel senso di confermare la nuova
prestazione.
1.7. Invitato dal TCA a prendere
posizione riguardo al succitato scritto, l’assicurato è rimasto silente.
1.8. Questa
Corte ha richiamato dalla Cassa i fogli di calcolo della rendita proposta con
lo scritto 15 luglio 2021 (XI).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Per
quel che concerne la tempestività del ricorso, secondo l'art. 69 cpv. 1 LAI, in
deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le decisioni degli uffici AI cantonali sono
impugnabili direttamente al tribunale delle assicurazioni del luogo
dell’ufficio AI. In virtù dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere
interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della
decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
L'art.
38 LPGA, cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è
computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere
il giorno dopo la notifica-zione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato,
una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la
parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale
seguente (DTF 119 V p. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a). I termini
stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal
settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua
incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio
incluso (art. 38 cpv. 4 LPGA).
Un
invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha
ricevuto. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non
modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94
consid. 4b/aa con riferimenti). L'onere della prova circa l'atto e il momento
della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio,
all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid.
2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con
il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di
assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può
tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105
III 46 consid. 3; DLA 2000 no. 25 pag. 121).
Nel
caso concreto, in sede di risposta di causa l’amministrazione ha rilevato che la
decisione impugnata è stata inviata per raccomandata all’assicurato il 21
aprile 2021 (cfr. estratto track & trace no. invio __________) e che
l’invio sarebbe stato recapitato il 23 aprile 2021, motivo per cui il ricorso
consegnato alla posta il 28 maggio 2021 (cfr. timbro postale) sarebbe tardivo.
Tuttavia,
nello scritto 26 maggio 2021 il ricorrente contesta la tardività, facendo
presente che la decisione impugnata è stata spedita il 26 aprile 2021 e
recapitata il 28 maggio (recte: aprile) 2021, come risulta dal relativo
tracciamento (no. invio __________) e quindi il ricorso è tempestivo.
Ora,
con lettera 15 luglio 2021 l’amministrazione ha fatto presente che a seguito di
nuovi accertamenti ha potuto appurare che l’invio del 21 aprile 2021 (doc.
IX/1) è stato ritornato al mittente il 23 aprile 2021. Per questi motivi, il 26
aprile 2021 l’Ufficio AI ha proceduto ad un secondo invio della contestata
decisione, la quale è stata correttamente recapitata il 28 aprile 2021 (doc.
IX/2).
Ne
consegue che il ricorso inoltrato al TCA il 28 maggio 2021 (timbro postale),
quindi entro 30 giorni dalla regolare notifica della decisione, va ritenuto
tempestivo.
nel
merito
2.3 Oggetto
del contendere è l’ammontare della rendita intera spettante al ricorrente dal 1°
ottobre 2013 (versata solo dal 1° aprile 2016 essendo stata la richiesta di
prestazioni depositata tardivamente) e dei tre quarti di rendita dal 1° agosto
2019.
2.4. Secondo
l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati che,
all’insorgere dell’invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni.
Il
cpv. 2 prevede che le disposizioni della LAVS si applicano per analogia al
calcolo delle rendite ordinarie e che il Consiglio federale può emanare
prescrizioni completive.
2.5. Le rendite sono determinate
sulla base del periodo di contribuzione e del reddito annuo medio.
2.5.1. Periodo di contribuzione/scala
di rendita.
Secondo l’art. 29 cpv. 2
LAVS, le rendite ordinarie sono assegnate in forma di
a) rendite
complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo;
b) rendite
parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto.
Il calcolo della rendita è
determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa
nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo
alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che
precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
A seconda che l'assicurato
abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo
periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad
una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire
ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una
scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Fatti
I periodi di contribuzione
tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere
del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di
contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati
durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo
della rendita (art. 52c OAVS).
Il periodo di
contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni
di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1
LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2
LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
- una persona ha pagato i
contributi (lett. a);
- il suo coniuge, secondo
l’art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett.
b);
- possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
2.5.2. Inoltre, la rendita è calcolata
in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29 quater
LAVS).
Esso si compone:
- dei redditi risultanti da
un’attività lucrativa (lett. a);
- degli accrediti per
compiti educativi (lett. b);
- degli accrediti per
compiti assistenziali (lett. c).
Il reddito annuo medio è
determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti
per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di
contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi dell’attività
lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv.
1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito
dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di
calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto
nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il
cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della
prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.
Il reddito annuo
determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente
all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la
corrispondente rendita.
Sono presi in considerazione
unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa sui quali sono stati
versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone
che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e
in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5
cpv. 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29
quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies
cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili
di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
- entrambi i coniugi hanno
diritto alla rendita (lett. a);
- una persona vedova ha
diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
- il matrimonio è stato
sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla
ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
- tra il 1° gennaio che
segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede
l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo
diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i periodi durante i
quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art.
29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies
cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli
assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale
su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f
OAVS).
Generalmente l’anno di
inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle
Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il compimento del
16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia nessun accredito è
attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno
in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito
corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al
momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle
persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito
per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
Per
gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è
attribuito l’accredito intero per compiti educativi (art. 52f cpv. 4 OAVS).
Se una persona è assicurata soltanto durante determinati
mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti
educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 4 OAVS).
2.6. Nel caso in esame, con la
decisione contestata la rendita intera è stata calcolata in base ad un reddito
annuo medio determinante (RAM) di fr. 9'954.--, una scala di rendita 15 (parziale)
e una durata di contribuzione di 5 anni e 7 mesi per un importo mensile di fr.
401.-- dal 1° aprile 2016, adeguato a fr. 404.-- dal 1° gennaio 2019. I 3/4 di
rendita sono stati determinati su un RAM di 10'038.--, scala di rendita e
periodo contributivo invariati, per un importo di fr. 303.-- al mese dal 1°
agosto 2019 e di fr. 306 dal 1° gennaio 2021.
L’assicurato contesta la
determinazione del reddito annuo medio, sostenendo che devono essere aggiunti i
redditi conseguiti della sua attività lucrativa principale svolta in Italia, e
non solo quelli relativi all’attività accessoria quale pompiere svolta in
Svizzera. Rileva inoltre di aver trasferito in Svizzera 15 anni di fondi
Considerandi
pensionistici italiani che dovrebbero essere inclusi nel calcolo della rendita.
Con scritto 15 luglio 2021
la Cassa, accortasi di un errore di calcolo, ha rideterminato la rendita
risultata maggiore di quella erogata con la decisione contestata.
2.7
Nel concreto, al calcolo
della
rendita corretto pendente causa dalla Cassa __________ (competente per eseguire
il calcolo della rendita; art. 60 cpv. 1 lett b LAI) e spiegato con lo scritto
15.
luglio 2021 va data adesione (cfr. anche i fogli di calcolo richiamati da
questa Corte pendente causa).
Scala di rendita
Come
visto, la scala di rendita è determinata sulla base del periodo di
contribuzione.
Nel
caso concreto, essendo l’assicurato nato nel 1974, il suo periodo di
contribuzione in Svizzera va dal 1° gennaio 1995 (anno susseguente il compimento
del 20° anno di età) al 31 dicembre 2020 (anno precedente il diritto alla
rendita Al).
Durante
questo periodo egli presenta una contribuzione di 6 anni e 4 mesi (5 anni
derivanti da un'attività lucrativa, 1 anno e 4 mesi derivanti da anni di
matrimonio) in luogo dei 18 anni come gli assicurati della sua classe di età; il
ricorrente è infatti entrato in Svizzera il 15 settembre 2006 (cfr. permesso di
soggiorno in doc.1/4 inc. Cassa). Al fine di colmare le lacune contributive la
Cassa ha quindi aggiunto i 10 mesi di contribuzione tra il 31 dicembre
precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla
rendita conformemente a quanto prevede l'articolo 52c OAVS, per un periodo di contribuzione
complessivo di 7 anni e 2 mesi, maggiore rispetto ai 6 anni e 2 mesi
determinati con la decisione contestata. Il rapporto tra gli anni contributivi
effettivamente assolti e quelli previsti dalla classe di età ha determinato l'applicazione
della scala parziale 18 (prima era la 15).
Va
qui rilevato l’assicurato non può
trarre alcun vantaggio dalla circostanza di aver contribuito in Italia.
Infatti, con l'entrata in vigore degli Accordi tra la Svizzera e l'UE sulla
libera circolazione delle persone (ALC), è applicabile il regolamento n.
883/2004 (in precedenza il regolamento CEE n. 1408/71), che permette alla
Svizzera di mantenere il calcolo autonomo delle rendite, secondo il principio
prorata (cfr. DTF 130 V 51 dove l’Alta Corte, in applicazione dell'ALC, ha stabilito
che i periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato contraente non sono
da considerare per il calcolo di una rendita di vecchiaia dell'assicurazione svizzera
per la vecchiaia; cfr. STCA 30.2016.11 del 6 luglio 2016; STCA 30.2011.30 del
19.
ottobre 2011; STCA 30.2006.13 del 4 luglio 2006) ed i periodi di
assicurazione compiuti in un altro Stato non sono da considerare per il calcolo
di una rendita di vecchiaia dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia ed i
superstiti (DTF 130 V 51 consid. 4 e 5) e di conseguenza neppure per il calcolo della rendita per
l’invalidità.
Per
lo stesso motivo non sono inoltre computabili i “15 anni di fondi
pensionistici” che l’assicurato avrebbe trasferito “retroattivamente,
dall’Italia in Svizzera”.
Reddito
annuo medio (RAM)
Come
visto, il RAM è composto dalla somma dei redditi derivanti dall’attività
lucrativa computabili durante il periodo di contribuzione. Il tutto è poi
diviso per gli anni di contribuzione.
Va
qui fatto presente che ai sensi dell'articolo 32bis OAI, se un assicurato, la
cui rendita era stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado
d'invalidità, nei tre anni seguenti ricupera il diritto alla rendita a causa
della stessa affezione (art. 28 LAI), le basi di calcolo della rendita
precedente sono ancora determinanti, a condizione che siano vantaggiose per
l'assicurato (sottolineatura del redattore).
Inoltre,
alle persone che non hanno percepito una rendita d'invalidità immediatamente prima
dell'inizio del diritto a una nuova rendita d'invalidità, una di vecchiaia o
una per superstiti, non si computano i periodi di contribuzione assolti durante
la riscossione di una precedente rendita d'invalidità né i corrispondenti
redditi da attività lucrativa se ciò risultasse più vantaggioso per l'avente
diritto (art. 51 cpv. 3 0AVS; sottolineatura).
Nel
caso specifico, siccome l'assicurato è stato precedentemente posto al beneficio
di una rendita d'invalidità limitatamente al periodo dal 1° ottobre 2011 al 29
febbraio 2012 e dal 1° aprile 2012 al 30 novembre 2012, la Cassa ha rettamente
fatto presente che in applicazione delle succiate norme dell’ordinanza per
l’assicurato ne deriva un vantaggio.
Infatti,
l’amministrazione ha giustamente fatto presente di che “è giunta alla
conclusione che utilizzando le modalità di calcolo previste dalle sopraccitate
normative ne deriva un vantaggio per l'assicurato per quanto riguarda la durata
di contribuzione nel calcolo del reddito annuo medio (senza considerare i due
anni di beneficio della precedente rendita Al) la quale ammonta ora a 4 anni e 4
mesi in luogo di 6 anni e 4 mesi.
La
Cassa ha quindi sommato i redditi iscritti nel conto individuale - dove sono
registrati i redditi da attività lucrativa per í quali sono stati versati i
contributi AVS - non considerando però quelli conseguiti negli anni 2011 e 2012
in cui l'assicurato ha avuto diritto alle precedenti rendite d'invalidità
limitate (da qui il periodo di contribuzione di 4 anni e 4 mesi indicato in
precedenza), pervenendo ad un importo di fr. 44’127.-.
Questo
importo va rivalutato in funzione dell'indice previsto per l'adeguamento delle rendite
all'evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all'articolo 33ter
LAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS) e diviso per gli anni di contribuzione. Il fattore di
rivalutazione è stabilito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS) secondo le modalità di calcolo contenute nell'articolo 51bis
OAVS e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale
determinante per la rendita.
Nel
presente caso, la prima registrazione determinante nel conto individuale è avvenuta
nel 2007 e il fattore di rivalutazione risulta essere così 1.000. L'importo rivalutato
va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione. Il reddito annuo medio
ammonta pertanto a fr. 10’183.- (44'127 x 1.000 :4 anni e 4 mesi). (…)”.
Pertanto,
rispetto alla decisione di rendita impugnata, il RAM all’inizio del diritto
alla prestazione (2016) risulta essere di fr. 11'280.-- e non di fr. 9'954.--.
Con
una durata di contribuzione di 4 anni e 4 mesi ed un RAM di fr. 11'280.--, in
applicazione delle tabelle sulle rendita edite dall’UFAS, l’assicurato ha
diritto a prestazioni maggiori di quelle stabilite con la decisione impugnata,
ossia ad una rendita intera di fr. 481.-- al mese dal 1° aprile 2018, aggiornata
al 1° gennaio a fr. 485.-- (RAM di fr. 11'376.--) ed a ¾ di rendita a fr. 364.--
(RAM 11'376.--) dal 1° agosto 2019 adeguata al 1° gennaio 2021 a fr. 367.-- (RAM
11'472.--).
Visto
quanto sopra, annullata la decisione contestata, l’assicurato ha diritto alle
succitate prestazioni.
In
tal senso il ricorso è da dichiarare parzialmente accolto.
2.8
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in
concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in
combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1.
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V
402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico delle
parti nella misura di metà ciascuno.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
decisione del 21 aprile 2021 è modificata ai sensi dei considerandi.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico di RI 1 e dell’Ufficio assicurazione
invalidità in ragione di metà ciascuno.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti