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Decisione

32.2021.75

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 dicembre 2021Italiano41 min

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Fatti

S. 471)." (STF 8C_59/2011 consid.

5.2)

L’Alta

Corte è giunta alla stessa conclusione in una sentenza ancor più recente,

8C_943/2010 del 9 novembre 2011, concernente una fattispecie in cui l’aspetto

della residua capacità lavorativa era stato oggetto di valutazioni discordanti

tra il medico fiduciario dell’assicuratore infortuni ed i sanitari della

clinica di riabilitazione dove l’assicurato aveva soggiornato tempo prima. In

quella pronunzia, il TF ha rinviato la causa all’amministrazione affinché

disponesse un complemento istruttorio da parte di un medico indipendente

ossequiando la procedura di cui all’art. 44 LPGA.

In concreto,

stante la necessità di completare gli accertamenti già esperiti

dall’amministrazione, annullata la decisione impugnata si giustifica il rinvio

degli atti affinché essa proceda nel senso indicato sopra e si determini in

seguito nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurato.

2.11. Il

ricorrente ha chiesto l’audizione dei curanti ed una perizia medica (cfr. supra

consid. 1.7.).

Visto

l’esito della vertenza, non si rende necessario procedere ad ulteriori atti

Considerandi

istruttori.

L’insorgente

ha pure chiesto di indire un pubblico dibattimento (cfr. supra consid. 1.7.).

Confrontato

con una richiesta di pubblico dibattimento, il giudice cantonale deve di

principio darne seguito. Egli può tuttavia astenersi nei casi previsti

dall’art. 6 §1 seconda frase CEDU, ossia quando la domanda è abusiva, quando

appare chiaramente che il ricorso è infondato, irricevibile o, al contrario,

manifestamente fondato oppure quando l’oggetto litigioso concerne delle

questioni altamente tecniche (cfr. DTF 122 V 47, consid. 3b).

Nel caso di

specie, essendo realizzata una delle eccezioni previste dall’art. 6 §1 seconda

frase CEDU (accoglimento del ricorso), il TCA può astenersi dal dare seguito

alla richiesta dell’insorgente.

2.12

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1.

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V

402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico

dell'Ufficio AI, il quale verserà pure al ricorrente, patrocinato in causa, fr.

2'000 di ripetibili (IVA inclusa; art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 6 maggio 2021 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai

considerandi.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 2'000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti