Lexipedia

Decisione

32.2021.75

Domanda di prestazioni AI: analizzata la documentazione medica, il TCA ha concluso che si necessita di un approfondimento della situazione valetudinaria e dell'incapacità lavorativa. La perizia pluridisciplinare non ha fugato il dubbio circa l'effettiva incapacità lavorativa. Rinvio atti

2 dicembre 2021Italiano41 min

S. 471)." (STF 8C_59/2011 consid.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.75

jv/RG/gm

Lugano

2 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 giugno 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 6 maggio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI

1, nato nel 1966 e da ultimo attivo quale cuoco, nel mese di gennaio 2019 ha

inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. 1-3 incarto AI).

1.2. Sulla

scorta degli accertamenti medici esperiti, ivi inclusa una perizia pluridisciplinare

__________ (psichiatrica, neurologica e reumatologica; doc. 38 incarto AI), con

progetto di decisione del 14 gennaio 2021 l’Ufficio assicurazione invalidità

(di seguito: UAI) ha accertato i periodi di incapacità lavorativa, sia

nell’attività abituale di cuoco che in attività adeguate, come da seguente riassunto:

%

IL

(in

ogni attività)

Periodi

20

1. maggio

2018 – 31 maggio 2019

40

1. giugno

2019 – 1. gennaio 2020

100

2

gennaio 2020 – 22 gennaio 2020

40

23

gennaio 2020 - continua

L’UAI ha calcolato

un grado AI del 16% dal 1. maggio 2019, ovvero alla scadenza dell’anno d’attesa,

e del 37% dal 1. giugno 2019. Stante che il grado AI risultava inferiore al

40%, l’UAI ha concluso che il signor RI 1 non aveva diritto ad una rendita di

invalidità (doc. 43 incarto AI; cfr. anche doc. 41 incarto AI).

1.3. Con

osservazioni del 13 febbraio 2021 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1,

si è opposto al progetto di decisione, asserendo che – in sintesi – vi siano

molteplici errori da parte dell’amministrazione, in particolare per quanto

concerne la valutazione medico-teorica, il calcolo dell’invalidità economica,

l’accertamento dell’incapacità lavorativa e la riduzione del reddito da

invalido. L’assicurato ritiene di dover beneficiare di una rendita intera, a

fronte di un’incapacità lavorativa completa in qualsiasi attività ed un grado

AI del 100% (doc. 58 incarto AI), come dai rapporti medici di curanti dr. __________

(doc. 64 incarto AI) e dr. __________ (doc. 57, doc. 65 incarto AI); infatti, i

curanti, dopo aver visionato la perizia pluridisciplinare, sono giunti a

conclusioni palesemente in contrasto con le risultanze di quest’ultima.

L’amministrazione

ha quindi chiesto al SMR di prendere posizione sulle osservazioni dell’avv. RA

1 e sulle refertazioni mediche dei curanti (docc. 59-63 incarto AI). Dopo aver

interpellato i periti e rilevato come questi si siano integralmente

riconfermati nelle proprie conclusioni, il SMR ha comunicato con scritto del 23

aprile 2021 all’UAI che “[…] la nuova documentazione non apporta elementi

tali da modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare datata

16.12.2020.” (docc. 66 e 68 incarto AI). Anche la consulente in

integrazione, parimenti esortata a prendere posizione circa le osservazioni

dell’assicurato (doc. 67 incarto AI), si è riconfermata nelle proprie

conclusioni, ritenendo che l’assicurato presenti una capacità lavorativa

residua del 60% in attività abituale e in attività rispettose dei limiti

funzionali e adeguate allo stato di salute, asserendo inoltre che il calcolo

del reddito da valido effettuato dell’avv. RA 1 sia errato alla luce dei

dettami giurisprudenziali e che la riduzione applicata al salario teorico

statistico (15%) risulti congrua nel caso di specie (doc. 69 incarto AI).

Alla luce

della presa di posizione del SMR, che ha fatto proprie quelle dei periti e

della consulente in integrazione, l’UAI ha confermato integralmente il proprio

progetto, confluito nella decisione formale del 6 maggio 2021 (doc. 70 incarto

AI, doc. A), e ha pertanto respinto la richiesta di prestazioni.

1.4. Il

21 maggio 2021 RI 1 ha avuto un colloquio personale con l’UAI durante il quale

egli ha contestato l’intera valutazione medica, asserendo di non essere in

grado di svolgere alcun lavoro a causa dei problemi psichici e fisici gravi (doc.

75 incarto AI).

Il 4 giugno

2021 l’UAI, avendo ricevuto il rapporto medico del 1. giugno 2021 del dr. __________

(doc. 77 incarto AI, doc. B), ha interpellato nuovamente il medico SMR per

sapere se tale rapporto potesse modificare le conclusioni della perizia

pluridisciplinare (doc. 76 incarto AI); la risposta è stata negativa (doc. 81

incarto AI).

1.5. Contro

la decisione del 6 maggio 2021 l’interessato, rappresentato dal suo legale, ha

interposto il presente tempestivo ricorso, postulando l’annullamento della

decisione ed il riconoscimento di una rendita intera con un grado d’invalidità

del 100% dal 1. maggio 2019 (doc. I, doc. 83 incarto AI). Le contestazioni del

ricorrente vertono essenzialmente su quanto già formulato nelle osservazioni al

progetto di decisione, ovvero un’errata valutazione medico-teorica della

capacità lavorativa da parte dei periti, un errato calcolo dell’invalidità

economica ed un’insufficiente riduzione percentuale del reddito da invalido

(cfr. supra consid. 1.3.).

1.6. Con

la risposta di causa l’UAI, producendo l’annotazione SMR del 15 giugno 2021, ha

confermato la correttezza della valutazione medica e di quella economica, chiedendo

la conferma della decisione impugnata e, conseguentemente, la reiezione del

gravame senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti medici (doc. IV+1).

1.7. Con

scritto del 16 agosto 2021 il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni

alla risposta di causa, rilevando come lo psichiatra curante, a cui è stata

sottoposta l’annotazione del medico AI del 15 giugno 2021 (cfr. supra consid.

1.6.), si è riconfermato nei suoi precedenti rapporti, precisando che il dr. __________

non è lo psichiatra curante (diversamente da quanto indicato nell’annotazione

del 15 giugno 2021, doc. IV 1) e osservando come sia “assurdo” sostenere, a

fronte di quanto accertato dal medico curante e senza aver conferito con il

paziente, che “questo ultimo presenterebbe uno stato di salute stazionario”

e che “l’eventuale rifiuto di un ricovero in ambito stazionario psichiatrico

non significa che il paziente non presenta una patologia grave. Anzi […]”,

contestando integralmente l’annotazione SMR. Inoltre, l’insorgente ha chiesto

l’audizione dei medici curanti dr. __________ e dr. __________, una perizia

medica e un dibattimento pubblico (doc. VIII).

1.8. L’UAI,

chiamato ad esprimersi circa le osservazioni del ricorrente, con scritto del 31

agosto 2021 ha comunicato che, sulla scorta del complemento peritale del 30

agosto 2021, la nuova documentazione presentata dal ricorrente “non apporta

elementi tali da modificare le conclusioni della perizia medica

interdisciplinare __________ datata 16.12.2020.” (X+1/2).

1.9. Con

scritto del 13 settembre 2021, il ricorrente, oltre a ribadire la propria

posizione, ha presentato un rapporto medico del pronto soccorso relativo ad una

caduta (doc. D), la quale, asserisce il ricorrente, sarebbe da ricondurre alle

patologie di cui soffre (doc. XII).

Inoltre,

con scritto del 24 settembre 2021 il ricorrente ha presentato copia del

certificato medico del dr. __________ datato 22 settembre 2021 con il quale il

medico, dopo un colloquio estremamente difficile da gestire, ha concordato con

il signor RI 1 la rivalutazione reumatologica e pregato il collega __________

di valutare una presa a carico psichiatrica stazionaria al fine di contenere il

paziente, sollevando la possibilità che quest’ultimo presenti dei tangibili

rischi di auto ed etero-lesionismo (doc. E). A detta del ricorrente, tale

certificazione medica “attesta e conferma la grave situazione

dell’interessato che lo rende inabile al lavoro in misura completa in qualsiasi

attività.” (doc. XIV).

Dal canto

suo, con osservazioni del 27 settembre e del 7 ottobre 2021, l’UAI ha

contestato che dal rapporto di uscita del pronto soccorso (doc. D) si possa

desumere una connessione con le patologie da cui l’assicurato è afflitto,

rilevando inoltre come sia il doc. D che il doc. E sono stati presentati

successivamente all’emanazione della decisione del 6 maggio 2021 (cfr. supra

1.3.), ragione per cui, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni essendo

delimitato dalla data della decisione, l’eventuale peggioramento dello stato

valetudinario dell’assicurato esula dalla presente vertenza e sarà, semmai,

oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo (doc. XVI e doc. XVII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se è a giusta ragione che l’UAI ha respinto la domanda

di prestazioni dell’assicurato dopo aver accertato un grado d’invalidità non pensionabile

alla scadenza dell’anno d’attesa.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di

attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono

essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra

professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione

d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere

giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita

se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni

consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art. 28

cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se

sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al

60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l’invalidità di un

assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’art. 16 LPGA. Il

Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la

valutazione dell’invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84

consid. 1b).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222). Inoltre,

nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non

si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età

dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora

TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit.,

pag. 232). La misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra

parte, dalla situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il

TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo a tal proposito che

il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato

di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 294 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STF I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10, consid. 3b; Locher /

Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per

l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi

senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta

l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Inoltre,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),

pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato

stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF

è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le

depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere

considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle

terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale

più in maniera assoluta.

Ora invece, come

nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona

interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo

la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità

di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a

medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa

giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo

2018, pubblicata in DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine,

in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,

come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di

principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel

caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con

riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va ancora evidenziato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,

in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza

l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare,

secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gu-tachten,

in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto

porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un

rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali

le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6. In

concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, l’UAI, al fine di accertare lo

stato valetudinario dell’assicurato, ha conferito mandato al __________ di

procedere ad una perizia pluridisciplinare psichiatrica, reumatologica e

neurologica che ha coinvolto gli specialisti dr. __________ (medicina interna),

dr. __________ (neurologia), dr. __________ (psichiatria e psicoterapia) e dr. __________

(reumatologia) (cfr. tra gli altri i docc. 23, 25, 27, 28, 31 e 34 incarto AI).

Gli accertamenti degli specialisti sono confluiti nella perizia del 16 dicembre

2020 (doc. 38 incarto AI) e nel complemento peritale del 23 aprile 2021 (doc.

66 incarto AI). La perizia è stata posta quale base per il rapporto finale

dell’UAI del 21 dicembre 2020 (doc. 40 incarto AI) e il rapporto finale della

consulente in integrazione dell’11 gennaio 2021 (doc. 42 incarto AI).

La

valutazione medico-teorica operata dai medici conclude che – ad eccezione del

breve periodo di degenza dal 2 al 22 gennaio 2020 (cfr. supra consid. 1.2.) –

dal giugno 2019 l’assicurato dispone di una capacità lavorativa globale del 60%

(intesa come riduzione del rendimento del 40%) in ogni attività. Tale

conclusione è basata non sulla somma della capacità lavorativa accertata dai

singoli periti (20% dal reumatologo e 35% dallo psichiatra), bensì

sull’integrazione della capacità lavorativa accertata (doc. 38, pag. 159 e seg.),

a fronte delle seguenti diagnosi:

"

(…)

B.1 Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla

capacità lavorativa:

Diagnosi reumatologiche

Fibromialgia di tipo primario con soprattutto

un’emisindrome dolorosa sul lato ds.

Diagnosi psichiatriche

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di

media gravità (ICD-10 F 33.1).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10

F45.4)

B.2 Diagnosi rilevanti senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Diagnosi reumatologiche

Cervicalgie e toracolombalgie nell’ambito della

diagnosi principale su minime alterazioni di tipo degenerativo.

Possibile perioartropatia tendinopatica alla spalla ds.

Diagnosi neurologiche

Probabile meralgia parestetica a sin.

Dolori al cingolo scapolare e verso il braccio ds. non

spiegati da patologia neurologica.

Emicrania senz’aura.

Altre diagnosi internistiche

Sovrappeso con BMI 25,1 kg/m2.

Tabagismo cronico.

Insufficienza venosa cronica CEAP C4 alla gamba sin. (…).”

(doc. 38, pag. 157, incarto AI; cfr. anche le perizie dei

singoli specialisti di cui al doc. 38 pagg. 146, 151-152, 169-171, 182 e 184,

197 e 202-204 incarto AI)

Le

conclusioni della perizia sono state fatte integralmente proprie dal medico SMR,

dr. __________, nel suo rapporto finale del 21 dicembre 2020 (doc. 40 incarto

AI), ragione per cui l’UAI ha calcolato un grado d’invalidità del 37% (cfr. doc.

41 incarto AI) e la consulente in integrazione ha constatato, tra l’altro, che

“[…] l’assicurato potrebbe svolgere, a livello medico-teorico, un ampio

ventaglio di attività sul mercato del lavoro in equilibrio […]” (doc. 42

incarto AI).

Con progetto

di decisione del 14 gennaio 2021 l’UAI, sulla scorta di quanto precede, ha

respinto la richiesta di prestazioni. Su richiesta dell’assicurato, l’incarto

AI è stato inoltrato al suo rappresentante legale (avv. RA 1) e ai suoi medici

curanti (dr. __________ e dr. __________) (docc. 45, 47-56 incarto AI).

Con scritto

del 12 febbraio 2021, il dr. __________, prendendo posizione circa la perizia

del dr. __________ con la quale quest’ultimo – contestualmente alla perizia

pluridisciplinare __________ – ha accertato un’incapacità lavorativa, in ogni

attività, del 35% dal giugno 2019 a seguito delle diagnosi psichiatriche (doc.

38, pagg. 197 e seg., 202-204 incarto AI), ha confermato che:

"

(…) a più di un anno dall’ultimo

nostro rapporto AI (dicembre 2019) (…) il paziente presenta un quadro clinico

depressivo cronicizzato e gravemente limitante rispetto alla funzione

lavorativa. Le limitazioni funzionali al lavoro (calo di alcune risorse

cognitive, totale intolleranza agli stress, grave ritiro, incapacità di gestire

le relazioni con i clienti, scarsa autostima, insicurezza, paure) permangono

lungo questo ultimo anno e sono relazionate ad una depressione cronicizzata. Si

segnalano gli importanti limiti di cura psichiatrica. Il paziente frequenta

l’ambulatorio, ma a causa di passate negative esperienze con i farmaci e

intolleranze varie, non è disposto in modo categorico a riprovare un

trattamento antidepressivo. Inoltre, le sue capacità di introspezione e

autoriflessione sono scarsissime, e il lavoro psicoterapico non è proponibile,

anzi rischierebbe forse di slatentizzare angosce che il paziente non ha risorse

per gestire e finirebbe per rischiare di peggiorare lo stato psichico. (…) I

dolori fisici costituiscono (…) un fattore aggravante la depressione. Il decorso

clinico conferma una sindrome depressiva ricorrente, con episodio attuale di

media gravità. Nel complesso, è impensabile che il paziente possa riprendere le

sue mansioni di cuoco e il grado di invalidità per causa psichica stimato dal

nostro ambulatorio è certamente superiore al 35% osservato dal collega [dr.

Passoni, n.d.r.]. Si conferma la posizione già inoltrata nel nostro rapporto AI

scorso (prognosi lavorativa completamente sfavorevole).” (doc. 57 incarto AI)

Con scritto

del 13 febbraio 2021 l’avv. RA 1 ha presentato (tempestive) osservazioni quo al

progetto di decisione dell’UAI (cfr. supra consid. 1.3. in initio).

Con scritto

del 16 febbraio 2021 (doc. 64 incarto AI), il curante dr. __________ ha

rilevato che, contrariamente a quanto concluso dall’SMR e quindi dall’UAI, il

signor RI 1 non abbia alcuna capacità lavorativa residua: “Quale preambolo,

credo e sono fermamente convinto della esigibilità nulla per qualsivoglia

attività professionale riguardante

l’assicurato opinione dunque

completamente divergente dalla perizia multidisciplinare […].”. Inoltre, il

dr. __________ riteneva incorretto e assolutamente approssimativo l’elenco

delle diagnosi fornite nella perizia (cfr. doc. 38, pag. 147 incarto AI): “Infatti

nelle diagnosi reumatologiche, il RI 1 non presenta delle “cervicalgie e

toracolombalgie su minime alterazioni di tipo degenerativo” ma bensì una

sindrome cervico-spondilgena con discopatie C5-C6 protrusione posteriore

mediana e paramediana sx con contatto con la radice C6 (e questo ben

documentato a una Risonanza Magnetica del 02.05.2019), come pure una sindrome

lombospondilogena con protrusione posteriore medina L4-L5 e L5-S1 con contatto

foraminale con entrambe le emergenze di S1 (Risonanza Magnetica del

22.01.2019).

Dunque una formulazione della diagnosi da parte del perito

[dr. __________, n.d.r.] estremamente approssimativa e denigratoria, la

quale non tiene minimamente conto dei reperti obiettivi radiologici delle

limitazioni funzionali che queste implicano.

Viene

inoltre descritta “una possibile periatropatia tendinopatica alla spalla dx:”

questa è pure un’affermazione incorretta e tendenziosa, presentando lo

stesso una sindrome da impingement della spalla dx con artrosi acromio claveare

ben documentata ad una Risonanza Magnetica del 15.03.2019. Faccio presente che

entrambi le diagnosi reumatologiche hanno appunto un impatto sulla

funzionalità, e dunque sull’esigibilità lavorativa dell’assicurato e di ciò non

è stato tenuto [conto, n.d.r.] con la dovuta attenzione e

approfondimento funzionale nella perizia […].” Circa le diagnosi

neurologiche (del dr. __________, cfr. doc. 38, pag. 169 incarto AI) “viene

descritta una “probabile meralgia parestatetica sx”: allo stesso [al signor

RI 1, n.d.r.], è stata diagnosticata con sicurezza una meralgia parestetica

sx dal 2003, e questo da vari neurologi, parestetica refrattaria a trattamenti

semi-invasivi (infiltrazioni),” ragione per cui “per quanto concerne

pure questo sistema d’organo (appunto neurologico) l’affermazione è

assolutamente incorretta nonché approssimativa.”

Per quanto

concerne le diagnosi psichiatriche, il dr. __________ aderisce alle

osservazioni del dr. __________ (doc. 57 incarto AI) e conclude che “Tenuto

presente, delle diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa, e delle

diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa

ritengo come sopra

descritto il RI 1 inabile [al lavoro, n.d.r.] in forma completa. […]”.

Preso atto

delle refertazioni mediche dei curanti, il SMR ha chiesto ai periti dr. __________,

dr. __________ e dr. __________ di prendere posizione sulla nuova

documentazione.

Il dr. __________

(reumatologo), prendendo posizione in particolare sulla lettera del dr. __________,

ha concluso che “[…] non vi sono in questa lettera delle indicazioni per

modificare le mie valutazioni. Si tratta di una descrizione prevalentemente

delle alterazioni degenerative, da me già evidenziate nella mia valutazione

peritale. Non vi sono quindi modifiche da apportare per quanto riguarda le

limitazioni funzionali e la capacità lavorativa da me determinata. […]”

(doc. 66, pag. 265 incarto AI). Anche il dr. __________ (psichiatria e

psicoterapia) non ha rilevato informazioni “sufficienti a modificare le

conclusioni contenute nella valutazione peritale […]” (doc. 66, pag. 267

incarto AI). Il dr. __________ ha anch’egli ritenuto che le sue conclusioni, in

particolare quelle relative alla capacità lavorativa dell’assicurato, non vanno

modificate, confermandosi nella sua valutazione (doc. 66, pag. 266 incarto AI).

In

conclusione, dunque, osserva il SMR, sulla base delle prese di posizione dei

periti, “[…] la nuova documentazione non apporta elementi tali da modificare

le conclusioni della perizia medica interdisciplinare […]” del 16 dicembre

2020 (doc. 68 incarto AI). Di conseguenza, anche la consulente in integrazione

ha ribadito le proprie conclusioni (doc. 69 incarto AI). Pertanto, tenuto conto

di quanto precede, l’UAI ha emanato la decisione del 6 maggio 2021 (doc. 70

incarto AI, doc. A) confermando il progetto di decisione (doc. 43 incarto AI).

Con scritto

del 1. giugno 2021 il dr. __________, accertando un peggioramento globale

dell’assicurato, circostanza che ha reso necessario un trattamento

farmacologico, ha confermato il suo precedente rapporto (che a sua volta

confermava quello del dicembre 2019), “[…] ovvero che lo stato depressivo

cronicizzato è gravemente limitante e completamente invalidante a lungo termine

rispetto all’attività lavorativa. Si conferma pertanto la diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente, con episodio attuale di media gravità e prognosi

attuale, sia clinica, sia lavorativa, sfavorevole. […]” (doc. 77 incarto

AI). Esortato a prendere posizione a tal proposito, il dr. __________ del SMR

ha rilevato che “[…] la variabilità della sintomatologia nel corso del tempo

è da considerare la regola nel tipo di patologia che è stata diagnosticata

all’assicurato. La variazione della sintomatologia descritta non consente di

oggettivare un differente quadro clinico e conseguentemente non comporta una

differente valutazione della CL dell’assicurato rispetto a quanto oggettivato

dai periti in passato. […] Dal punto di vista medico psichiatrico si

conferma uno stato di salute stazionario rispetto a quanto noto in passato

all’Ufficio. Una modifica dello stato di salute dell’assicurato con

ripercussioni sulla sua CL non è prevedibile prima di 3 anni. […]” (doc. 81

incarto AI).

2.7. In

casu, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della

documentazione medica agli atti, non può concordare con la conclusione

dell’Ufficio AI, ma ritiene indispensabile che, onde addivenire ad un

affidabile giudizio sul diritto a prestazioni dell’assicurato, vengano

preliminarmente messi in atto ulteriori approfondimenti medico-specialistici.

In effetti,

la documentazione medica agli atti non consente con la necessaria chiarezza di

giungere a conclusioni esaustive sull’effettiva capacità lavorativa, non

permettendo in particolare di escludere che l’incapacità lavorativa del

ricorrente sia superiore a quanto accertato dai periti. Questo per i motivi che

seguono.

2.7.1. Innanzitutto, il dr. __________ ritiene che vi siano

evidenti errori concernenti le diagnosi reumatologiche del perito __________. A

tal proposito, egli asserisce che – contrariamente a quanto riportato dal

perito – l’assicurato non presenterebbe delle “cervicalgie e toracolombalgie

nell’ambito della diagnosi principale su minime alterazioni di tipo

degenerativo” (cfr. supra consid. 2.6.), bensì una “discopatia C5-C6 con

protrusione posteriore mediana-paramediana sinistra con contatto con la radice

C6 di sinistra.” (doc. 18, pag. 66; doc. 38, pag. 181 incarto AI) e una “sindrome

lombospondilogena con protrusione posteriore medina L4-L5 e L5-S1 con contatto

foraminale con entrambe le emergenze di S1” (doc. 18, pag. 67), come

evidenziato dai referti radiologici menzionati. Secondo il curante, nella

formulazione della diagnosi il perito avrebbe ignorato i referti radiologici implicanti

una limitazione funzionale. Stesso discorso varrebbe anche per la diagnosi peritale

di “possibile periartropia tendinopatica alla spalla destra” (cfr. doc.

38, pag. 182), ritenuto che il signor RI 1 presenterebbe invece una sindrome da

impingement della spalla destra con artrosi acromio-claveare, come da risonanza

magnetica del 15 marzo 2019 (doc. 14, pag. 43 incarto AI). In sintesi, dunque,

il dr. __________ ritiene che le diagnosi di cui ai referti radiologici

menzionati abbiano un impatto sulla capacità lavorativa dell’assicurato,

rendendolo inabile al lavoro in misura completa.

Chiamato a prendere posizione sullo scritto del curante,

il dr. __________ ha ritenuto che le indicazioni del collega concernevano solo

le alterazioni degenerative, già evidenziate dalla sua valutazione peritale,

ragione per cui non vi erano modifiche da apportare alla sua perizia (doc. 66,

pag. 260 incarto AI).

A mente del TCA, posto di fronte a precise,

contestualizzate e oggettivate contestazioni da parte del dr. __________ circa

le diagnosi reumatologiche, il perito dr. __________ non poteva liquidare in

modo generico – “in due righe” – le osservazioni del collega senza confrontarsi

in modo preciso con ogni singola contestazione sollevata, a maggior ragione se

si considera che il dr. __________ è giunto a conclusioni totalmente opposte circa

l’incapacità lavorativa dell’assicurato. A titolo di comparazione, il perito

dr. __________, invitato ad esprimersi sull’osservazione del dr. __________

circa la discrepanza tra la sua diagnosi neurologica di “probabile meralgia

parestetica sx” (cfr. supra consid. 2.6.) e le certificazioni mediche pregresse

che indicano con sicurezza una diagnosi di meralgia parestetica sx (doc. 14,

pagg. 47 e 49 incarto AI), si è confrontato con l’osservazione del collega,

argomentando in modo chiaro – seppur succinto – il motivo per il quale la sua

formulazione della diagnosi risultava diversa da quella dei colleghi (doc. 66,

pag. 261 incarto AI). Prescindendo da tale confronto, il dr. __________ non ha

fugato il dubbio, insinuatosi a seguito delle osservazioni del dr. __________,

circa l’esaustività – e quindi correttezza – della perizia pluridisciplinare,

segnatamente circa le patologie di cui soffre l’assicurato dal profilo

reumatologico e, di riflesso, le ripercussioni sulla sua capacità lavorativa

residua.

Si rende

pertanto necessario dal profilo reumatologico un approfondimento che permetta

di fugare ogni dubbio sulle conclusioni tratte dal perito.

2.7.2. Dal

profilo psichiatrico, a fronte della medesima diagnosi di sindrome depressiva

ricorrente con episodio attuale di media gravità, oltre alla sindrome

somatoforme da dolore persistente diagnosticata dal dr. __________ (cfr. doc.

22, pag. 86, doc. 38, pagg. 136 e 146, doc. 65 incarto AI), il perito __________

ha accertato un’incapacità lavorativa del 35% (doc. 38, pag. 146 incarto AI;

cfr. supra consid. 2.6.), mentre lo specialista curante ha accertato

un’incapacità lavorativa totale in ogni attività (cfr. supra consid. 2.6.).

Ora, se è

vero che la giurisprudenza federale impone che in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista,

dall’altra l’Alta Corte impone che, qualora sussistano indizi concreti che

minano l’attendibilità delle perizie degli specialisti indipendenti,

segnatamente in caso di rapporti medici contraddittori, il giudice – tenuto a valutare

l’intero materiale probatorio – in caso di dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici non può fondarsi su questi ultimi, anche se,

precisa la nostra Massima istanza, il solo fatto che uno o più medici curanti

esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dall’amministrazione o a imporre nuovi

accertamenti (cfr. supra consid. 2.5.).

In concreto,

vi sono più indizi che portano questo Tribunale ad esprimere quantomeno il

dubbio circa le conclusioni della perizia __________ quo all’effettiva

limitazione funzionale al lavoro del ricorrente dal profilo psichiatrico sino

al momento della decisione dell’UAI.

Il dr. __________,

sulla base di visite regolari a scadenza mensile a far tempo dal 2019, ha diagnosticato

una sindrome depressiva ricorrente con episodio attuale di media gravità,

accertando un’incapacità lavorativa completa. Preso atto delle conclusioni del

perito secondo cui l’assicurato presenterebbe una capacità lavorativa residua

del 65% in attività adeguate, il curante le ha contestate integralmente (doc.

22, pagg. 90-92, doc. 65 e doc. 82 incarto AI).

Il perito

dr. __________, invitato ad esprimersi quo alle contestazioni di cui sopra, si

è limitato – anche lui (cfr. supra consid. 2.7.1) – ad una stringata presa di

posizione confermando le proprie conclusioni: “[…] confermo che dall’analisi

della documentazione [docc. 64 e 65 dell’incarto AI, n.d.r.] non

emergono informazioni rilevanti, sufficienti a modificare le conclusioni

contenute nella valutazione peritale del 16 dicembre 2020.” (doc. 66

incarto AI). A fronte della prognosi lavorativa formulata dal dr. __________

che risultava sfavorevole fin dal 2019 lasciando aperta l’ipotesi di un

peggioramento successivo (doc. 22 pag. 90 incarto AI) e del fatto che tra l’ultima

visita dell’assicurato presso il perito (5 agosto 2020, doc. 38 pag. 187

incarto AI) e la sua presa di posizione (23 marzo 2021, cfr. doc. 66) sono

intercorsi ben otto mesi, si sarebbe dovuto richiedere una presa di posizione dettagliata

e approfondita da parte del dr. __________ al fine di appurare se un

peggioramento successivo alla visita del perito – ma precedente alla decisione

dell’UAI – avesse potuto mettere in forse le risultanze peritali circa la

capacità lavorativa.

Pertanto,

alla luce di quanto precede, non si può prescindere da un approfondimento della

situazione valetudinaria ai sensi di quanto precede, da effettuarsi

dall’amministrazione e che includa un confronto compiuto con le valutazioni del

dr. __________.

2.8. Visto

tutto quanto precede, questo Tribunale non può escludere con la dovuta certezza

e serenità che (sino) al momento della decisione dell’UAI (cfr. supra consid.

1.3.) il ricorrente presentava un’incapacità lavorativa superiore a quella

accertata dall’amministrazione, ovvero del 60%. In tal senso, il TCA ritiene

indispensabile che vengano esperiti ulteriori accertamenti medici nel senso

sopra indicato in ambito sia psichiatrico che reumatologico al fine di chiarire

la situazione invalidante dell’assicurato fino al momento dell’emanazione della

decisione impugnata.

2.9. Quanto

alla valutazione economica, anch’essa oggetto di contestazione da parte

dell’insorgente (cfr. supra consid. 1.5.) la stessa appare prematura visto che

la capacità lavorativa dell’assicurato deve ancora essere compiutamente

acclarata.

2.10. Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o

perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an die

IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung

einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA

32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

"

Um solche Zweifel

auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder

die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

Fatti

S. 471)." (STF 8C_59/2011 consid.

5.2)

L’Alta

Corte è giunta alla stessa conclusione in una sentenza ancor più recente,

8C_943/2010 del 9 novembre 2011, concernente una fattispecie in cui l’aspetto

della residua capacità lavorativa era stato oggetto di valutazioni discordanti

tra il medico fiduciario dell’assicuratore infortuni ed i sanitari della

clinica di riabilitazione dove l’assicurato aveva soggiornato tempo prima. In

quella pronunzia, il TF ha rinviato la causa all’amministrazione affinché

disponesse un complemento istruttorio da parte di un medico indipendente

ossequiando la procedura di cui all’art. 44 LPGA.

In concreto,

stante la necessità di completare gli accertamenti già esperiti

dall’amministrazione, annullata la decisione impugnata si giustifica il rinvio

degli atti affinché essa proceda nel senso indicato sopra e si determini in

seguito nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurato.

2.11. Il

ricorrente ha chiesto l’audizione dei curanti ed una perizia medica (cfr. supra

consid. 1.7.).

Visto

l’esito della vertenza, non si rende necessario procedere ad ulteriori atti

Considerandi

istruttori.

L’insorgente

ha pure chiesto di indire un pubblico dibattimento (cfr. supra consid. 1.7.).

Confrontato

con una richiesta di pubblico dibattimento, il giudice cantonale deve di

principio darne seguito. Egli può tuttavia astenersi nei casi previsti

dall’art. 6 §1 seconda frase CEDU, ossia quando la domanda è abusiva, quando

appare chiaramente che il ricorso è infondato, irricevibile o, al contrario,

manifestamente fondato oppure quando l’oggetto litigioso concerne delle

questioni altamente tecniche (cfr. DTF 122 V 47, consid. 3b).

Nel caso di

specie, essendo realizzata una delle eccezioni previste dall’art. 6 §1 seconda

frase CEDU (accoglimento del ricorso), il TCA può astenersi dal dare seguito

alla richiesta dell’insorgente.

2.12

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1.

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V

402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico

dell'Ufficio AI, il quale verserà pure al ricorrente, patrocinato in causa, fr.

2'000 di ripetibili (IVA inclusa; art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 6 maggio 2021 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai

considerandi.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 2'000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti