32.2021.75
Domanda di prestazioni AI: analizzata la documentazione medica, il TCA ha concluso che si necessita di un approfondimento della situazione valetudinaria e dell'incapacità lavorativa. La perizia pluridisciplinare non ha fugato il dubbio circa l'effettiva incapacità lavorativa. Rinvio atti
2 dicembre 2021Italiano41 min
S. 471)." (STF 8C_59/2011 consid.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.75
jv/RG/gm
Lugano
2 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 giugno 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 maggio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, nato nel 1966 e da ultimo attivo quale cuoco, nel mese di gennaio 2019 ha
inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. 1-3 incarto AI).
1.2. Sulla
scorta degli accertamenti medici esperiti, ivi inclusa una perizia pluridisciplinare
__________ (psichiatrica, neurologica e reumatologica; doc. 38 incarto AI), con
progetto di decisione del 14 gennaio 2021 l’Ufficio assicurazione invalidità
(di seguito: UAI) ha accertato i periodi di incapacità lavorativa, sia
nell’attività abituale di cuoco che in attività adeguate, come da seguente riassunto:
%
IL
(in
ogni attività)
Periodi
20
1. maggio
2018 – 31 maggio 2019
40
1. giugno
2019 – 1. gennaio 2020
100
2
gennaio 2020 – 22 gennaio 2020
40
23
gennaio 2020 - continua
L’UAI ha calcolato
un grado AI del 16% dal 1. maggio 2019, ovvero alla scadenza dell’anno d’attesa,
e del 37% dal 1. giugno 2019. Stante che il grado AI risultava inferiore al
40%, l’UAI ha concluso che il signor RI 1 non aveva diritto ad una rendita di
invalidità (doc. 43 incarto AI; cfr. anche doc. 41 incarto AI).
1.3. Con
osservazioni del 13 febbraio 2021 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1,
si è opposto al progetto di decisione, asserendo che – in sintesi – vi siano
molteplici errori da parte dell’amministrazione, in particolare per quanto
concerne la valutazione medico-teorica, il calcolo dell’invalidità economica,
l’accertamento dell’incapacità lavorativa e la riduzione del reddito da
invalido. L’assicurato ritiene di dover beneficiare di una rendita intera, a
fronte di un’incapacità lavorativa completa in qualsiasi attività ed un grado
AI del 100% (doc. 58 incarto AI), come dai rapporti medici di curanti dr. __________
(doc. 64 incarto AI) e dr. __________ (doc. 57, doc. 65 incarto AI); infatti, i
curanti, dopo aver visionato la perizia pluridisciplinare, sono giunti a
conclusioni palesemente in contrasto con le risultanze di quest’ultima.
L’amministrazione
ha quindi chiesto al SMR di prendere posizione sulle osservazioni dell’avv. RA
1 e sulle refertazioni mediche dei curanti (docc. 59-63 incarto AI). Dopo aver
interpellato i periti e rilevato come questi si siano integralmente
riconfermati nelle proprie conclusioni, il SMR ha comunicato con scritto del 23
aprile 2021 all’UAI che “[…] la nuova documentazione non apporta elementi
tali da modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare datata
16.12.2020.” (docc. 66 e 68 incarto AI). Anche la consulente in
integrazione, parimenti esortata a prendere posizione circa le osservazioni
dell’assicurato (doc. 67 incarto AI), si è riconfermata nelle proprie
conclusioni, ritenendo che l’assicurato presenti una capacità lavorativa
residua del 60% in attività abituale e in attività rispettose dei limiti
funzionali e adeguate allo stato di salute, asserendo inoltre che il calcolo
del reddito da valido effettuato dell’avv. RA 1 sia errato alla luce dei
dettami giurisprudenziali e che la riduzione applicata al salario teorico
statistico (15%) risulti congrua nel caso di specie (doc. 69 incarto AI).
Alla luce
della presa di posizione del SMR, che ha fatto proprie quelle dei periti e
della consulente in integrazione, l’UAI ha confermato integralmente il proprio
progetto, confluito nella decisione formale del 6 maggio 2021 (doc. 70 incarto
AI, doc. A), e ha pertanto respinto la richiesta di prestazioni.
1.4. Il
21 maggio 2021 RI 1 ha avuto un colloquio personale con l’UAI durante il quale
egli ha contestato l’intera valutazione medica, asserendo di non essere in
grado di svolgere alcun lavoro a causa dei problemi psichici e fisici gravi (doc.
75 incarto AI).
Il 4 giugno
2021 l’UAI, avendo ricevuto il rapporto medico del 1. giugno 2021 del dr. __________
(doc. 77 incarto AI, doc. B), ha interpellato nuovamente il medico SMR per
sapere se tale rapporto potesse modificare le conclusioni della perizia
pluridisciplinare (doc. 76 incarto AI); la risposta è stata negativa (doc. 81
incarto AI).
1.5. Contro
la decisione del 6 maggio 2021 l’interessato, rappresentato dal suo legale, ha
interposto il presente tempestivo ricorso, postulando l’annullamento della
decisione ed il riconoscimento di una rendita intera con un grado d’invalidità
del 100% dal 1. maggio 2019 (doc. I, doc. 83 incarto AI). Le contestazioni del
ricorrente vertono essenzialmente su quanto già formulato nelle osservazioni al
progetto di decisione, ovvero un’errata valutazione medico-teorica della
capacità lavorativa da parte dei periti, un errato calcolo dell’invalidità
economica ed un’insufficiente riduzione percentuale del reddito da invalido
(cfr. supra consid. 1.3.).
1.6. Con
la risposta di causa l’UAI, producendo l’annotazione SMR del 15 giugno 2021, ha
confermato la correttezza della valutazione medica e di quella economica, chiedendo
la conferma della decisione impugnata e, conseguentemente, la reiezione del
gravame senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti medici (doc. IV+1).
1.7. Con
scritto del 16 agosto 2021 il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni
alla risposta di causa, rilevando come lo psichiatra curante, a cui è stata
sottoposta l’annotazione del medico AI del 15 giugno 2021 (cfr. supra consid.
1.6.), si è riconfermato nei suoi precedenti rapporti, precisando che il dr. __________
non è lo psichiatra curante (diversamente da quanto indicato nell’annotazione
del 15 giugno 2021, doc. IV 1) e osservando come sia “assurdo” sostenere, a
fronte di quanto accertato dal medico curante e senza aver conferito con il
paziente, che “questo ultimo presenterebbe uno stato di salute stazionario”
e che “l’eventuale rifiuto di un ricovero in ambito stazionario psichiatrico
non significa che il paziente non presenta una patologia grave. Anzi […]”,
contestando integralmente l’annotazione SMR. Inoltre, l’insorgente ha chiesto
l’audizione dei medici curanti dr. __________ e dr. __________, una perizia
medica e un dibattimento pubblico (doc. VIII).
1.8. L’UAI,
chiamato ad esprimersi circa le osservazioni del ricorrente, con scritto del 31
agosto 2021 ha comunicato che, sulla scorta del complemento peritale del 30
agosto 2021, la nuova documentazione presentata dal ricorrente “non apporta
elementi tali da modificare le conclusioni della perizia medica
interdisciplinare __________ datata 16.12.2020.” (X+1/2).
1.9. Con
scritto del 13 settembre 2021, il ricorrente, oltre a ribadire la propria
posizione, ha presentato un rapporto medico del pronto soccorso relativo ad una
caduta (doc. D), la quale, asserisce il ricorrente, sarebbe da ricondurre alle
patologie di cui soffre (doc. XII).
Inoltre,
con scritto del 24 settembre 2021 il ricorrente ha presentato copia del
certificato medico del dr. __________ datato 22 settembre 2021 con il quale il
medico, dopo un colloquio estremamente difficile da gestire, ha concordato con
il signor RI 1 la rivalutazione reumatologica e pregato il collega __________
di valutare una presa a carico psichiatrica stazionaria al fine di contenere il
paziente, sollevando la possibilità che quest’ultimo presenti dei tangibili
rischi di auto ed etero-lesionismo (doc. E). A detta del ricorrente, tale
certificazione medica “attesta e conferma la grave situazione
dell’interessato che lo rende inabile al lavoro in misura completa in qualsiasi
attività.” (doc. XIV).
Dal canto
suo, con osservazioni del 27 settembre e del 7 ottobre 2021, l’UAI ha
contestato che dal rapporto di uscita del pronto soccorso (doc. D) si possa
desumere una connessione con le patologie da cui l’assicurato è afflitto,
rilevando inoltre come sia il doc. D che il doc. E sono stati presentati
successivamente all’emanazione della decisione del 6 maggio 2021 (cfr. supra
1.3.), ragione per cui, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni essendo
delimitato dalla data della decisione, l’eventuale peggioramento dello stato
valetudinario dell’assicurato esula dalla presente vertenza e sarà, semmai,
oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo (doc. XVI e doc. XVII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se è a giusta ragione che l’UAI ha respinto la domanda
di prestazioni dell’assicurato dopo aver accertato un grado d’invalidità non pensionabile
alla scadenza dell’anno d’attesa.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra
professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione
d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita
se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art. 28
cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l’invalidità di un
assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’art. 16 LPGA. Il
Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la
valutazione dell’invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84
consid. 1b).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222). Inoltre,
nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non
si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età
dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora
TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit.,
pag. 232). La misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra
parte, dalla situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo a tal proposito che
il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato
di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 294 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STF I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10, consid. 3b; Locher /
Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per
l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi
senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta
l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Inoltre,
in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),
pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che
la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui
la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a
medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”
come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato
stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF
è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata
all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di
disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione
lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e
dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri
oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la
scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto
da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative
della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie
psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,
soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per
problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le
depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere
considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle
terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale
più in maniera assoluta.
Ora invece, come
nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona
interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo
la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità
di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a
medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Con
sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha
ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio
2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa
giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo
2018, pubblicata in DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del
2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine,
in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,
come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di
principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel
caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla
concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile
fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con
riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va ancora evidenziato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,
in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza
l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare,
secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gu-tachten,
in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto
porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi
sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un
rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali
le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita
27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. In
concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, l’UAI, al fine di accertare lo
stato valetudinario dell’assicurato, ha conferito mandato al __________ di
procedere ad una perizia pluridisciplinare psichiatrica, reumatologica e
neurologica che ha coinvolto gli specialisti dr. __________ (medicina interna),
dr. __________ (neurologia), dr. __________ (psichiatria e psicoterapia) e dr. __________
(reumatologia) (cfr. tra gli altri i docc. 23, 25, 27, 28, 31 e 34 incarto AI).
Gli accertamenti degli specialisti sono confluiti nella perizia del 16 dicembre
2020 (doc. 38 incarto AI) e nel complemento peritale del 23 aprile 2021 (doc.
66 incarto AI). La perizia è stata posta quale base per il rapporto finale
dell’UAI del 21 dicembre 2020 (doc. 40 incarto AI) e il rapporto finale della
consulente in integrazione dell’11 gennaio 2021 (doc. 42 incarto AI).
La
valutazione medico-teorica operata dai medici conclude che – ad eccezione del
breve periodo di degenza dal 2 al 22 gennaio 2020 (cfr. supra consid. 1.2.) –
dal giugno 2019 l’assicurato dispone di una capacità lavorativa globale del 60%
(intesa come riduzione del rendimento del 40%) in ogni attività. Tale
conclusione è basata non sulla somma della capacità lavorativa accertata dai
singoli periti (20% dal reumatologo e 35% dallo psichiatra), bensì
sull’integrazione della capacità lavorativa accertata (doc. 38, pag. 159 e seg.),
a fronte delle seguenti diagnosi:
"
(…)
B.1 Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla
capacità lavorativa:
Diagnosi reumatologiche
Fibromialgia di tipo primario con soprattutto
un’emisindrome dolorosa sul lato ds.
Diagnosi psichiatriche
Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di
media gravità (ICD-10 F 33.1).
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10
F45.4)
B.2 Diagnosi rilevanti senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Diagnosi reumatologiche
Cervicalgie e toracolombalgie nell’ambito della
diagnosi principale su minime alterazioni di tipo degenerativo.
Possibile perioartropatia tendinopatica alla spalla ds.
Diagnosi neurologiche
Probabile meralgia parestetica a sin.
Dolori al cingolo scapolare e verso il braccio ds. non
spiegati da patologia neurologica.
Emicrania senz’aura.
Altre diagnosi internistiche
Sovrappeso con BMI 25,1 kg/m2.
Tabagismo cronico.
Insufficienza venosa cronica CEAP C4 alla gamba sin. (…).”
(doc. 38, pag. 157, incarto AI; cfr. anche le perizie dei
singoli specialisti di cui al doc. 38 pagg. 146, 151-152, 169-171, 182 e 184,
197 e 202-204 incarto AI)
Le
conclusioni della perizia sono state fatte integralmente proprie dal medico SMR,
dr. __________, nel suo rapporto finale del 21 dicembre 2020 (doc. 40 incarto
AI), ragione per cui l’UAI ha calcolato un grado d’invalidità del 37% (cfr. doc.
41 incarto AI) e la consulente in integrazione ha constatato, tra l’altro, che
“[…] l’assicurato potrebbe svolgere, a livello medico-teorico, un ampio
ventaglio di attività sul mercato del lavoro in equilibrio […]” (doc. 42
incarto AI).
Con progetto
di decisione del 14 gennaio 2021 l’UAI, sulla scorta di quanto precede, ha
respinto la richiesta di prestazioni. Su richiesta dell’assicurato, l’incarto
AI è stato inoltrato al suo rappresentante legale (avv. RA 1) e ai suoi medici
curanti (dr. __________ e dr. __________) (docc. 45, 47-56 incarto AI).
Con scritto
del 12 febbraio 2021, il dr. __________, prendendo posizione circa la perizia
del dr. __________ con la quale quest’ultimo – contestualmente alla perizia
pluridisciplinare __________ – ha accertato un’incapacità lavorativa, in ogni
attività, del 35% dal giugno 2019 a seguito delle diagnosi psichiatriche (doc.
38, pagg. 197 e seg., 202-204 incarto AI), ha confermato che:
"
(…) a più di un anno dall’ultimo
nostro rapporto AI (dicembre 2019) (…) il paziente presenta un quadro clinico
depressivo cronicizzato e gravemente limitante rispetto alla funzione
lavorativa. Le limitazioni funzionali al lavoro (calo di alcune risorse
cognitive, totale intolleranza agli stress, grave ritiro, incapacità di gestire
le relazioni con i clienti, scarsa autostima, insicurezza, paure) permangono
lungo questo ultimo anno e sono relazionate ad una depressione cronicizzata. Si
segnalano gli importanti limiti di cura psichiatrica. Il paziente frequenta
l’ambulatorio, ma a causa di passate negative esperienze con i farmaci e
intolleranze varie, non è disposto in modo categorico a riprovare un
trattamento antidepressivo. Inoltre, le sue capacità di introspezione e
autoriflessione sono scarsissime, e il lavoro psicoterapico non è proponibile,
anzi rischierebbe forse di slatentizzare angosce che il paziente non ha risorse
per gestire e finirebbe per rischiare di peggiorare lo stato psichico. (…) I
dolori fisici costituiscono (…) un fattore aggravante la depressione. Il decorso
clinico conferma una sindrome depressiva ricorrente, con episodio attuale di
media gravità. Nel complesso, è impensabile che il paziente possa riprendere le
sue mansioni di cuoco e il grado di invalidità per causa psichica stimato dal
nostro ambulatorio è certamente superiore al 35% osservato dal collega [dr.
Passoni, n.d.r.]. Si conferma la posizione già inoltrata nel nostro rapporto AI
scorso (prognosi lavorativa completamente sfavorevole).” (doc. 57 incarto AI)
Con scritto
del 13 febbraio 2021 l’avv. RA 1 ha presentato (tempestive) osservazioni quo al
progetto di decisione dell’UAI (cfr. supra consid. 1.3. in initio).
Con scritto
del 16 febbraio 2021 (doc. 64 incarto AI), il curante dr. __________ ha
rilevato che, contrariamente a quanto concluso dall’SMR e quindi dall’UAI, il
signor RI 1 non abbia alcuna capacità lavorativa residua: “Quale preambolo,
credo e sono fermamente convinto della esigibilità nulla per qualsivoglia
attività professionale riguardante
l’assicurato opinione dunque
completamente divergente dalla perizia multidisciplinare […].”. Inoltre, il
dr. __________ riteneva incorretto e assolutamente approssimativo l’elenco
delle diagnosi fornite nella perizia (cfr. doc. 38, pag. 147 incarto AI): “Infatti
nelle diagnosi reumatologiche, il RI 1 non presenta delle “cervicalgie e
toracolombalgie su minime alterazioni di tipo degenerativo” ma bensì una
sindrome cervico-spondilgena con discopatie C5-C6 protrusione posteriore
mediana e paramediana sx con contatto con la radice C6 (e questo ben
documentato a una Risonanza Magnetica del 02.05.2019), come pure una sindrome
lombospondilogena con protrusione posteriore medina L4-L5 e L5-S1 con contatto
foraminale con entrambe le emergenze di S1 (Risonanza Magnetica del
22.01.2019).
Dunque una formulazione della diagnosi da parte del perito
[dr. __________, n.d.r.] estremamente approssimativa e denigratoria, la
quale non tiene minimamente conto dei reperti obiettivi radiologici delle
limitazioni funzionali che queste implicano.
Viene
inoltre descritta “una possibile periatropatia tendinopatica alla spalla dx:”
questa è pure un’affermazione incorretta e tendenziosa, presentando lo
stesso una sindrome da impingement della spalla dx con artrosi acromio claveare
ben documentata ad una Risonanza Magnetica del 15.03.2019. Faccio presente che
entrambi le diagnosi reumatologiche hanno appunto un impatto sulla
funzionalità, e dunque sull’esigibilità lavorativa dell’assicurato e di ciò non
è stato tenuto [conto, n.d.r.] con la dovuta attenzione e
approfondimento funzionale nella perizia […].” Circa le diagnosi
neurologiche (del dr. __________, cfr. doc. 38, pag. 169 incarto AI) “viene
descritta una “probabile meralgia parestatetica sx”: allo stesso [al signor
RI 1, n.d.r.], è stata diagnosticata con sicurezza una meralgia parestetica
sx dal 2003, e questo da vari neurologi, parestetica refrattaria a trattamenti
semi-invasivi (infiltrazioni),” ragione per cui “per quanto concerne
pure questo sistema d’organo (appunto neurologico) l’affermazione è
assolutamente incorretta nonché approssimativa.”
Per quanto
concerne le diagnosi psichiatriche, il dr. __________ aderisce alle
osservazioni del dr. __________ (doc. 57 incarto AI) e conclude che “Tenuto
presente, delle diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa, e delle
diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa
ritengo come sopra
descritto il RI 1 inabile [al lavoro, n.d.r.] in forma completa. […]”.
Preso atto
delle refertazioni mediche dei curanti, il SMR ha chiesto ai periti dr. __________,
dr. __________ e dr. __________ di prendere posizione sulla nuova
documentazione.
Il dr. __________
(reumatologo), prendendo posizione in particolare sulla lettera del dr. __________,
ha concluso che “[…] non vi sono in questa lettera delle indicazioni per
modificare le mie valutazioni. Si tratta di una descrizione prevalentemente
delle alterazioni degenerative, da me già evidenziate nella mia valutazione
peritale. Non vi sono quindi modifiche da apportare per quanto riguarda le
limitazioni funzionali e la capacità lavorativa da me determinata. […]”
(doc. 66, pag. 265 incarto AI). Anche il dr. __________ (psichiatria e
psicoterapia) non ha rilevato informazioni “sufficienti a modificare le
conclusioni contenute nella valutazione peritale […]” (doc. 66, pag. 267
incarto AI). Il dr. __________ ha anch’egli ritenuto che le sue conclusioni, in
particolare quelle relative alla capacità lavorativa dell’assicurato, non vanno
modificate, confermandosi nella sua valutazione (doc. 66, pag. 266 incarto AI).
In
conclusione, dunque, osserva il SMR, sulla base delle prese di posizione dei
periti, “[…] la nuova documentazione non apporta elementi tali da modificare
le conclusioni della perizia medica interdisciplinare […]” del 16 dicembre
2020 (doc. 68 incarto AI). Di conseguenza, anche la consulente in integrazione
ha ribadito le proprie conclusioni (doc. 69 incarto AI). Pertanto, tenuto conto
di quanto precede, l’UAI ha emanato la decisione del 6 maggio 2021 (doc. 70
incarto AI, doc. A) confermando il progetto di decisione (doc. 43 incarto AI).
Con scritto
del 1. giugno 2021 il dr. __________, accertando un peggioramento globale
dell’assicurato, circostanza che ha reso necessario un trattamento
farmacologico, ha confermato il suo precedente rapporto (che a sua volta
confermava quello del dicembre 2019), “[…] ovvero che lo stato depressivo
cronicizzato è gravemente limitante e completamente invalidante a lungo termine
rispetto all’attività lavorativa. Si conferma pertanto la diagnosi di sindrome
depressiva ricorrente, con episodio attuale di media gravità e prognosi
attuale, sia clinica, sia lavorativa, sfavorevole. […]” (doc. 77 incarto
AI). Esortato a prendere posizione a tal proposito, il dr. __________ del SMR
ha rilevato che “[…] la variabilità della sintomatologia nel corso del tempo
è da considerare la regola nel tipo di patologia che è stata diagnosticata
all’assicurato. La variazione della sintomatologia descritta non consente di
oggettivare un differente quadro clinico e conseguentemente non comporta una
differente valutazione della CL dell’assicurato rispetto a quanto oggettivato
dai periti in passato. […] Dal punto di vista medico psichiatrico si
conferma uno stato di salute stazionario rispetto a quanto noto in passato
all’Ufficio. Una modifica dello stato di salute dell’assicurato con
ripercussioni sulla sua CL non è prevedibile prima di 3 anni. […]” (doc. 81
incarto AI).
2.7. In
casu, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della
documentazione medica agli atti, non può concordare con la conclusione
dell’Ufficio AI, ma ritiene indispensabile che, onde addivenire ad un
affidabile giudizio sul diritto a prestazioni dell’assicurato, vengano
preliminarmente messi in atto ulteriori approfondimenti medico-specialistici.
In effetti,
la documentazione medica agli atti non consente con la necessaria chiarezza di
giungere a conclusioni esaustive sull’effettiva capacità lavorativa, non
permettendo in particolare di escludere che l’incapacità lavorativa del
ricorrente sia superiore a quanto accertato dai periti. Questo per i motivi che
seguono.
2.7.1. Innanzitutto, il dr. __________ ritiene che vi siano
evidenti errori concernenti le diagnosi reumatologiche del perito __________. A
tal proposito, egli asserisce che – contrariamente a quanto riportato dal
perito – l’assicurato non presenterebbe delle “cervicalgie e toracolombalgie
nell’ambito della diagnosi principale su minime alterazioni di tipo
degenerativo” (cfr. supra consid. 2.6.), bensì una “discopatia C5-C6 con
protrusione posteriore mediana-paramediana sinistra con contatto con la radice
C6 di sinistra.” (doc. 18, pag. 66; doc. 38, pag. 181 incarto AI) e una “sindrome
lombospondilogena con protrusione posteriore medina L4-L5 e L5-S1 con contatto
foraminale con entrambe le emergenze di S1” (doc. 18, pag. 67), come
evidenziato dai referti radiologici menzionati. Secondo il curante, nella
formulazione della diagnosi il perito avrebbe ignorato i referti radiologici implicanti
una limitazione funzionale. Stesso discorso varrebbe anche per la diagnosi peritale
di “possibile periartropia tendinopatica alla spalla destra” (cfr. doc.
38, pag. 182), ritenuto che il signor RI 1 presenterebbe invece una sindrome da
impingement della spalla destra con artrosi acromio-claveare, come da risonanza
magnetica del 15 marzo 2019 (doc. 14, pag. 43 incarto AI). In sintesi, dunque,
il dr. __________ ritiene che le diagnosi di cui ai referti radiologici
menzionati abbiano un impatto sulla capacità lavorativa dell’assicurato,
rendendolo inabile al lavoro in misura completa.
Chiamato a prendere posizione sullo scritto del curante,
il dr. __________ ha ritenuto che le indicazioni del collega concernevano solo
le alterazioni degenerative, già evidenziate dalla sua valutazione peritale,
ragione per cui non vi erano modifiche da apportare alla sua perizia (doc. 66,
pag. 260 incarto AI).
A mente del TCA, posto di fronte a precise,
contestualizzate e oggettivate contestazioni da parte del dr. __________ circa
le diagnosi reumatologiche, il perito dr. __________ non poteva liquidare in
modo generico – “in due righe” – le osservazioni del collega senza confrontarsi
in modo preciso con ogni singola contestazione sollevata, a maggior ragione se
si considera che il dr. __________ è giunto a conclusioni totalmente opposte circa
l’incapacità lavorativa dell’assicurato. A titolo di comparazione, il perito
dr. __________, invitato ad esprimersi sull’osservazione del dr. __________
circa la discrepanza tra la sua diagnosi neurologica di “probabile meralgia
parestetica sx” (cfr. supra consid. 2.6.) e le certificazioni mediche pregresse
che indicano con sicurezza una diagnosi di meralgia parestetica sx (doc. 14,
pagg. 47 e 49 incarto AI), si è confrontato con l’osservazione del collega,
argomentando in modo chiaro – seppur succinto – il motivo per il quale la sua
formulazione della diagnosi risultava diversa da quella dei colleghi (doc. 66,
pag. 261 incarto AI). Prescindendo da tale confronto, il dr. __________ non ha
fugato il dubbio, insinuatosi a seguito delle osservazioni del dr. __________,
circa l’esaustività – e quindi correttezza – della perizia pluridisciplinare,
segnatamente circa le patologie di cui soffre l’assicurato dal profilo
reumatologico e, di riflesso, le ripercussioni sulla sua capacità lavorativa
residua.
Si rende
pertanto necessario dal profilo reumatologico un approfondimento che permetta
di fugare ogni dubbio sulle conclusioni tratte dal perito.
2.7.2. Dal
profilo psichiatrico, a fronte della medesima diagnosi di sindrome depressiva
ricorrente con episodio attuale di media gravità, oltre alla sindrome
somatoforme da dolore persistente diagnosticata dal dr. __________ (cfr. doc.
22, pag. 86, doc. 38, pagg. 136 e 146, doc. 65 incarto AI), il perito __________
ha accertato un’incapacità lavorativa del 35% (doc. 38, pag. 146 incarto AI;
cfr. supra consid. 2.6.), mentre lo specialista curante ha accertato
un’incapacità lavorativa totale in ogni attività (cfr. supra consid. 2.6.).
Ora, se è
vero che la giurisprudenza federale impone che in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista,
dall’altra l’Alta Corte impone che, qualora sussistano indizi concreti che
minano l’attendibilità delle perizie degli specialisti indipendenti,
segnatamente in caso di rapporti medici contraddittori, il giudice – tenuto a valutare
l’intero materiale probatorio – in caso di dubbio sull’affidabilità e sulla
concludenza dei pareri medici non può fondarsi su questi ultimi, anche se,
precisa la nostra Massima istanza, il solo fatto che uno o più medici curanti
esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dall’amministrazione o a imporre nuovi
accertamenti (cfr. supra consid. 2.5.).
In concreto,
vi sono più indizi che portano questo Tribunale ad esprimere quantomeno il
dubbio circa le conclusioni della perizia __________ quo all’effettiva
limitazione funzionale al lavoro del ricorrente dal profilo psichiatrico sino
al momento della decisione dell’UAI.
Il dr. __________,
sulla base di visite regolari a scadenza mensile a far tempo dal 2019, ha diagnosticato
una sindrome depressiva ricorrente con episodio attuale di media gravità,
accertando un’incapacità lavorativa completa. Preso atto delle conclusioni del
perito secondo cui l’assicurato presenterebbe una capacità lavorativa residua
del 65% in attività adeguate, il curante le ha contestate integralmente (doc.
22, pagg. 90-92, doc. 65 e doc. 82 incarto AI).
Il perito
dr. __________, invitato ad esprimersi quo alle contestazioni di cui sopra, si
è limitato – anche lui (cfr. supra consid. 2.7.1) – ad una stringata presa di
posizione confermando le proprie conclusioni: “[…] confermo che dall’analisi
della documentazione [docc. 64 e 65 dell’incarto AI, n.d.r.] non
emergono informazioni rilevanti, sufficienti a modificare le conclusioni
contenute nella valutazione peritale del 16 dicembre 2020.” (doc. 66
incarto AI). A fronte della prognosi lavorativa formulata dal dr. __________
che risultava sfavorevole fin dal 2019 lasciando aperta l’ipotesi di un
peggioramento successivo (doc. 22 pag. 90 incarto AI) e del fatto che tra l’ultima
visita dell’assicurato presso il perito (5 agosto 2020, doc. 38 pag. 187
incarto AI) e la sua presa di posizione (23 marzo 2021, cfr. doc. 66) sono
intercorsi ben otto mesi, si sarebbe dovuto richiedere una presa di posizione dettagliata
e approfondita da parte del dr. __________ al fine di appurare se un
peggioramento successivo alla visita del perito – ma precedente alla decisione
dell’UAI – avesse potuto mettere in forse le risultanze peritali circa la
capacità lavorativa.
Pertanto,
alla luce di quanto precede, non si può prescindere da un approfondimento della
situazione valetudinaria ai sensi di quanto precede, da effettuarsi
dall’amministrazione e che includa un confronto compiuto con le valutazioni del
dr. __________.
2.8. Visto
tutto quanto precede, questo Tribunale non può escludere con la dovuta certezza
e serenità che (sino) al momento della decisione dell’UAI (cfr. supra consid.
1.3.) il ricorrente presentava un’incapacità lavorativa superiore a quella
accertata dall’amministrazione, ovvero del 60%. In tal senso, il TCA ritiene
indispensabile che vengano esperiti ulteriori accertamenti medici nel senso
sopra indicato in ambito sia psichiatrico che reumatologico al fine di chiarire
la situazione invalidante dell’assicurato fino al momento dell’emanazione della
decisione impugnata.
2.9. Quanto
alla valutazione economica, anch’essa oggetto di contestazione da parte
dell’insorgente (cfr. supra consid. 1.5.) la stessa appare prematura visto che
la capacità lavorativa dell’assicurato deve ancora essere compiutamente
acclarata.
2.10. Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o
perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an die
IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung
einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA
32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
"
Um solche Zweifel
auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder
die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im
Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6
Fatti
S. 471)." (STF 8C_59/2011 consid.
5.2)
L’Alta
Corte è giunta alla stessa conclusione in una sentenza ancor più recente,
8C_943/2010 del 9 novembre 2011, concernente una fattispecie in cui l’aspetto
della residua capacità lavorativa era stato oggetto di valutazioni discordanti
tra il medico fiduciario dell’assicuratore infortuni ed i sanitari della
clinica di riabilitazione dove l’assicurato aveva soggiornato tempo prima. In
quella pronunzia, il TF ha rinviato la causa all’amministrazione affinché
disponesse un complemento istruttorio da parte di un medico indipendente
ossequiando la procedura di cui all’art. 44 LPGA.
In concreto,
stante la necessità di completare gli accertamenti già esperiti
dall’amministrazione, annullata la decisione impugnata si giustifica il rinvio
degli atti affinché essa proceda nel senso indicato sopra e si determini in
seguito nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurato.
2.11. Il
ricorrente ha chiesto l’audizione dei curanti ed una perizia medica (cfr. supra
consid. 1.7.).
Visto
l’esito della vertenza, non si rende necessario procedere ad ulteriori atti
Considerandi
istruttori.
L’insorgente
ha pure chiesto di indire un pubblico dibattimento (cfr. supra consid. 1.7.).
Confrontato
con una richiesta di pubblico dibattimento, il giudice cantonale deve di
principio darne seguito. Egli può tuttavia astenersi nei casi previsti
dall’art. 6 §1 seconda frase CEDU, ossia quando la domanda è abusiva, quando
appare chiaramente che il ricorso è infondato, irricevibile o, al contrario,
manifestamente fondato oppure quando l’oggetto litigioso concerne delle
questioni altamente tecniche (cfr. DTF 122 V 47, consid. 3b).
Nel caso di
specie, essendo realizzata una delle eccezioni previste dall’art. 6 §1 seconda
frase CEDU (accoglimento del ricorso), il TCA può astenersi dal dare seguito
alla richiesta dell’insorgente.
2.12
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in
concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in
combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1.
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V
402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico
dell'Ufficio AI, il quale verserà pure al ricorrente, patrocinato in causa, fr.
2'000 di ripetibili (IVA inclusa; art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 6 maggio 2021 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai
considerandi.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al
ricorrente fr. 2'000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti