32.2021.76
Nuova domanda di prestazioni. Rinvio all'Ufficio AI per procedere a nuovi accertamenti medici, tenendo conto della valutazione del consulente IP
7 settembre 2021Italiano15 min
seguito di una prima richiesta di prestazioni inoltrata nel 2001, egli ha beneficiato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.76
BS
Lugano
7 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 giugno 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 maggio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, classe 1972, tecnico di macchine d’ufficio, ha in seguito conseguito il
diploma di assistente di cura. Da tempo soffre di un’importante forma di asma,
Fatti
i cui esordi risalgono al 1992.
A
seguito di una prima richiesta di prestazioni inoltrata nel 2001, egli ha beneficiato
di una riformazione professionale quale disegnatore edile, conclusasi con
successo.
Nel
febbraio 2016 l’assicurato ha presentato una seconda domanda di prestazioni,
respinta con decisione del 18 maggio 2017 (doc. 171 inc. AI).
1.2. Nel
mese di febbraio 2019 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di
prestazioni (doc. 176 inc. AI). Dopo aver esperito gli accertamenti del caso,
tra cui una perizia pluridisciplinare del 30 marzo 2020 a cura del __________
(Servizio di accertamento medico dell’AI; doc. 202 inc. AI), con decisione del 14
maggio 2021, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la
domanda.
1.3. Contro la succitata decisione
l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente
tempestivo ricorso, postulando il rinvio degli atti all’amministrazione affinché
esperisca una perizia medica. Ritenuta una violazione del diritto di essere
sentito, l’assicurato contesta la valutazione medico-teorica operata
dall’Ufficio AI, ritenendo come quest’ultimo non abbia approfondito e tenuto
conto delle ripercussioni sulla capacità lavorativa sia dell’affezione pneumologica
che psichiatrica. Contestualmente chiede di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI propone il ritorno degli atti per completare l’aspetto medico,
nonché quello economico.
1.5. Invitato dal TCA a prendere
posizione in merito alla proposta fatta dall’Ufficio AI, con scritto 14 luglio
2021 il patrocinatore del ricorrente ha dichiarato che da parte sua non vi è
alcun impedimento affinché l’incarto venga retrocesso all’amministrazione per
il necessario complemento istruttorio. Con riferimento alla richiesta di
gratuito patrocinio, egli ha allegato la sua nota d’onorario (VI).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. L’assicurato
sostiene una violazione del diritto di essere sentito in quanto
l’amministrazione non avrebbe tenuto conto del rapporto del medico curante da
lui allegato alle osservazioni del 3 febbraio 2021 contro il progetto di
decisione del 19 gennaio 2021. Sostiene inoltre come la decisione impugnata sia
carente nella motivazione.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le
parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve
in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima
della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire
prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter
prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387,
127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito
comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale
obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle
condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare
con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di
esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che
l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le
argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per
il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007
consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).
In
questo senso, nell’ambito della procedura di preavviso ai sensi dell’art. 57a
cpv. 1 LAI, l’Ufficio AI non può limitarsi a prendere conoscenza delle
obiezioni sollevate da un assicurato nell’ambito della procedura di audizione
preliminare ed esaminarle: esso deve nella sua decisione di reiezione indicare
i motivi per i quali non le ammette o non può prenderle in considerazione
(Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, ad art. 57a p. 476).
Infine,
ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto -
nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da
ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi
ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un
eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431
consid. 3d/aa p. 437).
Nel
caso in esame, nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha fatto presente che “la
documentazione medica giunta in fase di osservazioni, posta al vaglio dei periti
e del Servizio medico regionale (SMR), non apporta elementi tali da modificare
le conclusioni della perizia medica interdisciplinare datata 30.03.2020”.
In
effetti, il 21 aprile 2021 il __________ ha preso posizione in merito al
rapporto 3 febbraio 2021 del medico curante, ritenuto non idoneo a modificare
le conclusioni della perizia pluridisciplinare del 30 marzo 2020 (doc. 248 inc.
AI). La presa di posizione è stata avvallata anche dal SMR con annotazioni del
12 maggio 2021 (doc. 251 inc. AI).
Inoltre,
sulla base delle motivazioni contenute nella decisione contestata con il
presente ricorso l’assicurato ha dimostrato di aver compreso le ragioni del
rifiuto della domanda di prestazioni.
In
queste circostanze non vi è stata alcuna violazione del diritto di essere
sentito da parte dell’Ufficio AI.
nel
merito
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente l’amministrazione ha negato
all’assicurato il diritto ad una rendita.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.
1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
Considerandi
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al
momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido
e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STF I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STF I 475/01 del
13.
giugno 2003, consid. 4.1).
2.5
Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI; rimasti invariati a seguito della 5a
revisione dell’AI). Non è necessario portare la prova piena per convincere
l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima
decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi
siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che
un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è
subentrato (cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con
riferimenti). Scopo del requisito di rendere verosimile una rilevante
modifica è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente
chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è
già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130
V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti).
Se tale condizione non è
soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una
decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica
suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è
obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV
Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86;
Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pag. 270).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die
Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in
Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (STF non pubbl. del 28 giugno 1994
in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a,
109.
V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una
rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto
di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STF
del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
2.6
Ritornando al
caso in esame, l’assicurato è stato ritenuto totalmente inabile
nell’abituale attività di assistente di cura, ma abile al 100% nella
professione appresa di disegnatore edile. Dal raffronto dei due redditi (quello
di assistente di cura e di disegnatore edile) non è risultata alcuna perdita di
guadagno (doc. 252 inc. AI).
Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha pertinentemente evidenziato (sottolineature
del redattore):
"
Dall'esame del caso emergono
tuttavia alcuni aspetti che meritano ulteriori approfondimenti.
Per quanto attiene in primis alla questione medica, non
appaiono chiari i motivi in base ai quali l'assicurato è stato ritenuto
pienamente abile nell'attività di disegnatore edile, e di riflesso in altre
attività ritenute adeguate. La perizia pluridisciplinare evidenziava infatti
una capacità lavorativa residua limitata al 40% anche in attività adeguate (cf.
perizia, p. 33), giudizio questo che veniva fatto proprio dal Servizio medico
dell'Al (SMR) (rapporto 31 marzo 2020, doc. n. 204 inc. Al). In un successivo
parere 19 ottobre 2020 il SMR giungeva invece alla conclusione che
nell'attività di disegnatore edile il signor RI 1 non presenta limitazione
alcuna (doc. n. 214 inc. Al). Dagli atti non emergono tuttavia le
motivazioni che hanno condotto a questa modifica delle conclusioni.
Dal punto di vista economico il consulente in
integrazione professionale, nel proprio rapporto 16 dicembre 2020 (doc. n. 232
inc. Al), evidenziava il fatto che, ritenuta la lunga assenza dal mondo del
lavoro, il diploma di disegnatore edile non fosse praticamente più utilizzabile
in assenza d'un adeguato (e lungo) percorso reintegrativo (“questo refresh
significherebbe che l’assicurato dovrebbe svolgere una riqualifica di 3-4
anni”).”
Visto
quanto sopra, gli atti vanno retrocessi all’amministrazione affinché accerti la
residua capacità lavorativa nell’attività di disegnatore edile, rispettivamente
in attività adeguate e determini il grado d’invalidità, tenendo conto di quanto
rilevato dal consulente integrazione sull’esigibilità dell’attività appresa
grazie alla riformazione professionale.
Dopo
i succitati accertamenti, l’Ufficio AI si determinerà sul diritto alla rendita
dell’assicurato mediante l’emissione di nuova decisione, debitamente
preavvisata.
2.7
Giusta l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
2.8
Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria: cfr. STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), il ricorrente, rappresentato
da un avvocato e vittorioso in causa, ha diritto ad un’indennità per
ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).
Il
patrocinatore dell’insorgente ha prodotto una nota d’onorario e spese di
complessivi fr. 941,83, di cui fr. 795 quale onorario (4,25 ore alla tariffa di
fr. 180 per ora) e fr. 79,50 (10% dell’onorario) quali spese, oltre all’IVA del
7.7%.
L’importo delle ripetibili è
determinato in base all’importanza della lite e alla complessità del
procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61 lett. g LPGA e
art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce per le pratiche
senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di riferimento,
rimandando per il resto all’applicazione analogica dell’art. 11 cpv. 5, il
quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento al criterio
della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla commisurazione delle
ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 numeri 71-75, pp. 609s). Per quanto
concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di
comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto), l’art.
6.
cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il quale al patrocinatore
può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario.
Nel caso concreto, vista la
natura della causa, l’ammontare dell’onorario va ritenuto adeguato. Per le
spese il patrocinatore ha applicato il corretto forfait del 10% dell’onorario
come previsto dall’art. 6 cpv. 1 del Regolamento
Ne consegue che la nota
d’onorario e spese va integralmente riconosciuta.
2.9
L’assegnazione
di ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (DTF
124.
V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014
consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 14 maggio
2021 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché
proceda conformemente ai considerandi.
2. Le spese per complessivi fr.
500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, che rifonderà al ricorrente fr. 941,85
(IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti