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Decisione

32.2021.76

Nuova domanda di prestazioni. Rinvio all'Ufficio AI per procedere a nuovi accertamenti medici, tenendo conto della valutazione del consulente IP

7 settembre 2021Italiano15 min

seguito di una prima richiesta di prestazioni inoltrata nel 2001, egli ha beneficiato

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.76

BS

Lugano

7 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 giugno 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 14 maggio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI

1, classe 1972, tecnico di macchine d’ufficio, ha in seguito conseguito il

diploma di assistente di cura. Da tempo soffre di un’importante forma di asma,

Fatti

i cui esordi risalgono al 1992.

A

seguito di una prima richiesta di prestazioni inoltrata nel 2001, egli ha beneficiato

di una riformazione professionale quale disegnatore edile, conclusasi con

successo.

Nel

febbraio 2016 l’assicurato ha presentato una seconda domanda di prestazioni,

respinta con decisione del 18 maggio 2017 (doc. 171 inc. AI).

1.2. Nel

mese di febbraio 2019 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di

prestazioni (doc. 176 inc. AI). Dopo aver esperito gli accertamenti del caso,

tra cui una perizia pluridisciplinare del 30 marzo 2020 a cura del __________

(Servizio di accertamento medico dell’AI; doc. 202 inc. AI), con decisione del 14

maggio 2021, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la

domanda.

1.3. Contro la succitata decisione

l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente

tempestivo ricorso, postulando il rinvio degli atti all’amministrazione affinché

esperisca una perizia medica. Ritenuta una violazione del diritto di essere

sentito, l’assicurato contesta la valutazione medico-teorica operata

dall’Ufficio AI, ritenendo come quest’ultimo non abbia approfondito e tenuto

conto delle ripercussioni sulla capacità lavorativa sia dell’affezione pneumologica

che psichiatrica. Contestualmente chiede di essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.4. Con la risposta di causa

l’Ufficio AI propone il ritorno degli atti per completare l’aspetto medico,

nonché quello economico.

1.5. Invitato dal TCA a prendere

posizione in merito alla proposta fatta dall’Ufficio AI, con scritto 14 luglio

2021 il patrocinatore del ricorrente ha dichiarato che da parte sua non vi è

alcun impedimento affinché l’incarto venga retrocesso all’amministrazione per

il necessario complemento istruttorio. Con riferimento alla richiesta di

gratuito patrocinio, egli ha allegato la sua nota d’onorario (VI).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2. L’assicurato

sostiene una violazione del diritto di essere sentito in quanto

l’amministrazione non avrebbe tenuto conto del rapporto del medico curante da

lui allegato alle osservazioni del 3 febbraio 2021 contro il progetto di

decisione del 19 gennaio 2021. Sostiene inoltre come la decisione impugnata sia

carente nella motivazione.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le

parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve

in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima

della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire

prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter

prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387,

127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito

comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale

obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle

condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare

con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di

esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che

l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le

argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per

il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007

consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).

In

questo senso, nell’ambito della procedura di preavviso ai sensi dell’art. 57a

cpv. 1 LAI, l’Ufficio AI non può limitarsi a prendere conoscenza delle

obiezioni sollevate da un assicurato nell’ambito della procedura di audizione

preliminare ed esaminarle: esso deve nella sua decisione di reiezione indicare

i motivi per i quali non le ammette o non può prenderle in considerazione

(Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, ad art. 57a p. 476).

Infine,

ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto -

nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da

ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi

ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un

eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431

consid. 3d/aa p. 437).

Nel

caso in esame, nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha fatto presente che “la

documentazione medica giunta in fase di osservazioni, posta al vaglio dei periti

e del Servizio medico regionale (SMR), non apporta elementi tali da modificare

le conclusioni della perizia medica interdisciplinare datata 30.03.2020”.

In

effetti, il 21 aprile 2021 il __________ ha preso posizione in merito al

rapporto 3 febbraio 2021 del medico curante, ritenuto non idoneo a modificare

le conclusioni della perizia pluridisciplinare del 30 marzo 2020 (doc. 248 inc.

AI). La presa di posizione è stata avvallata anche dal SMR con annotazioni del

12 maggio 2021 (doc. 251 inc. AI).

Inoltre,

sulla base delle motivazioni contenute nella decisione contestata con il

presente ricorso l’assicurato ha dimostrato di aver compreso le ragioni del

rifiuto della domanda di prestazioni.

In

queste circostanze non vi è stata alcuna violazione del diritto di essere

sentito da parte dell’Ufficio AI.

nel

merito

2.3. Oggetto

del contendere è sapere se correttamente l’amministrazione ha negato

all’assicurato il diritto ad una rendita.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.

1411, n. 46).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

Considerandi

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al

momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido

e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,

decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita

(DTF 129 V 222; STF I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STF I 475/01 del

13.

giugno 2003, consid. 4.1).

2.5

Qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado

di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle

prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI; rimasti invariati a seguito della 5a

revisione dell’AI). Non è necessario portare la prova piena per convincere

l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima

decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi

siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che

un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è

subentrato (cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con

riferimenti). Scopo del requisito di rendere verosimile una rilevante

modifica è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente

chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è

già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130

V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti).

Se tale condizione non è

soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una

decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica

suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è

obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV

Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86;

Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pag. 270).

Se

l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la

fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la

modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è

effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per

analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1

LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die

Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in

Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (STF non pubbl. del 28 giugno 1994

in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a,

109.

V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una

rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto

di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,

sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STF

del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

2.6

Ritornando al

caso in esame, l’assicurato è stato ritenuto totalmente inabile

nell’abituale attività di assistente di cura, ma abile al 100% nella

professione appresa di disegnatore edile. Dal raffronto dei due redditi (quello

di assistente di cura e di disegnatore edile) non è risultata alcuna perdita di

guadagno (doc. 252 inc. AI).

Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha pertinentemente evidenziato (sottolineature

del redattore):

"

Dall'esame del caso emergono

tuttavia alcuni aspetti che meritano ulteriori approfondimenti.

Per quanto attiene in primis alla questione medica, non

appaiono chiari i motivi in base ai quali l'assicurato è stato ritenuto

pienamente abile nell'attività di disegnatore edile, e di riflesso in altre

attività ritenute adeguate. La perizia pluridisciplinare evidenziava infatti

una capacità lavorativa residua limitata al 40% anche in attività adeguate (cf.

perizia, p. 33), giudizio questo che veniva fatto proprio dal Servizio medico

dell'Al (SMR) (rapporto 31 marzo 2020, doc. n. 204 inc. Al). In un successivo

parere 19 ottobre 2020 il SMR giungeva invece alla conclusione che

nell'attività di disegnatore edile il signor RI 1 non presenta limitazione

alcuna (doc. n. 214 inc. Al). Dagli atti non emergono tuttavia le

motivazioni che hanno condotto a questa modifica delle conclusioni.

Dal punto di vista economico il consulente in

integrazione professionale, nel proprio rapporto 16 dicembre 2020 (doc. n. 232

inc. Al), evidenziava il fatto che, ritenuta la lunga assenza dal mondo del

lavoro, il diploma di disegnatore edile non fosse praticamente più utilizzabile

in assenza d'un adeguato (e lungo) percorso reintegrativo (“questo refresh

significherebbe che l’assicurato dovrebbe svolgere una riqualifica di 3-4

anni”).”

Visto

quanto sopra, gli atti vanno retrocessi all’amministrazione affinché accerti la

residua capacità lavorativa nell’attività di disegnatore edile, rispettivamente

in attività adeguate e determini il grado d’invalidità, tenendo conto di quanto

rilevato dal consulente integrazione sull’esigibilità dell’attività appresa

grazie alla riformazione professionale.

Dopo

i succitati accertamenti, l’Ufficio AI si determinerà sul diritto alla rendita

dell’assicurato mediante l’emissione di nuova decisione, debitamente

preavvisata.

2.7

Giusta l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

2.8

Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria: cfr. STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), il ricorrente, rappresentato

da un avvocato e vittorioso in causa, ha diritto ad un’indennità per

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).

Il

patrocinatore dell’insorgente ha prodotto una nota d’onorario e spese di

complessivi fr. 941,83, di cui fr. 795 quale onorario (4,25 ore alla tariffa di

fr. 180 per ora) e fr. 79,50 (10% dell’onorario) quali spese, oltre all’IVA del

7.7%.

L’importo delle ripetibili è

determinato in base all’importanza della lite e alla complessità del

procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61 lett. g LPGA e

art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce per le pratiche

senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di riferimento,

rimandando per il resto all’applicazione analogica dell’art. 11 cpv. 5, il

quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento al criterio

della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla commisurazione delle

ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, Grundriss

des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 numeri 71-75, pp. 609s). Per quanto

concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di

comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto), l’art.

6.

cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il quale al patrocinatore

può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario.

Nel caso concreto, vista la

natura della causa, l’ammontare dell’onorario va ritenuto adeguato. Per le

spese il patrocinatore ha applicato il corretto forfait del 10% dell’onorario

come previsto dall’art. 6 cpv. 1 del Regolamento

Ne consegue che la nota

d’onorario e spese va integralmente riconosciuta.

2.9

L’assegnazione

di ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014

consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 14 maggio

2021 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché

proceda conformemente ai considerandi.

2. Le spese per complessivi fr.

500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, che rifonderà al ricorrente fr. 941,85

(IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti