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Decisione

32.2021.77

Prima domanda di prestazioni. Conferma della perizia pluridisciplinare. Conferma della decisione di erogazione di una rendita temporanea

17 gennaio 2022Italiano37 min

consultazioni specialistiche esterne di natura psichiatrica (dr. med. __________),

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.77

BS/sc

Lugano

17 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 giugno 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 14 maggio 2021

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1, classe 1968, da ultimo attiva

quale venditrice, nel marzo 2017, ha inoltrato una domanda di

prestazioni AI per adulti (doc. 9 inc. AI, se non indicato

diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI

prodotti con la risposta di causa).

1.2. Nell’ambito

dell’istruttoria, l’amministrazione ha ordinato una perizia pluridisciplinare. Con

rapporto 22 maggio 2020 il __________ ha valutato l’assicurata, dal 15 gennaio

2017, inabile al 100% in qualsiasi attività. Dal 27 febbraio 2020 abile al 75%

nell’abituale attività di venditrice e in attività adeguate, nonché al 70%

quale impiegata di ufficio o per un’agenzia di viaggio (doc. 115). Questa valutazione

è stata fatta propria dal SMR con rapporto 26 maggio 2020 (doc. 156).

Con

complemento del 22 luglio 2020 il __________ ha confermato, sulla base della

presa di posizione del perito reumatologo, l’inizio della parziale incapacità

al lavoro con effetto dal 27 febbraio 2020, giorno della visita reumatologica (doc.

126) ed il 23 luglio 2020 il SMR ha dato il suo assenso a quanto riportato

(doc. 124).

L’Ufficio

AI ha poi disposto una valutazione economica a cura del proprio consulente in

integrazione professionale (in seguito: consulente IP), il quale, escludendo

l’adozione di provvedimenti professionali, con rapporto 7 agosto 2020 ha

ritenuto che l’assicurata può accedere ad un mercato sufficientemente ampio di

attività semplici e ripetitive, elencando a titolo di esempio alcune di esse

(doc. 129).

Con

progetto di decisione del 7 ottobre 2018 l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al

beneficio di una rendita intera dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2020 (doc. 128).

Con

osservazioni 7 settembre e 5 ottobre 2020 l’assicurata, rappresentata dal RA 1,

ha contestato la valutazione medico-teorica (doc. 132 e 136). Allegata diversa

nuova documentazione medica, essa, sostenendo un peggioramento delle condizioni

di salute, ha chiesto un riesame del progetto di decisione nel senso di

riconoscere un’inabilità lavorativa rispettivamente un grado d’invalidità tra

il 50-60% sia nell’abituale attività sia in attività adeguate.

Con

rapporto 5 marzo 2021 il __________ ha ritenuto che la nuova documentazione inoltrata

non fosse in grado di modificare le valutazioni peritali (doc. 152).

Di

conseguenza, con decisione del 14 maggio 2021 l’Ufficio AI ha confermato la

rendita intera temporanea.

1.3. L’assicurata,

sempre rappresentata dal RA 1, è tempestivamente insorta contro la suddetta

decisione, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di un grado

d’incapacità lavorativa – rispettivamente d’invalidità – del 60% sia nell’abituale

attività lavorativa sia in attività adeguate. A sostegno delle proprie tesi, l’assicurata

ha prodotto ulteriore documentazione, in parte già prodotta con le osservazioni

al progetto di decisione.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la

conferma della decisione contestata. In allegato ha prodotto le osservazioni

del __________ in merito alla nuova documentazione.

1.5. Il

20 agosto 2021 la ricorrente ha preso posizione sulla risposta di causa,

contestandola, e ha prodotto ulteriori atti medici (XI).

1.6. In

data 30 settembre 2021 l’Ufficio AI ha prodotto le osservazioni 27 settembre

2021 del __________ in merito all’ulteriore documentazione ed ha ribadito la

richiesta di reiezione del ricorso (XV).

1.7. In data 12 ottobre 2021

l’assicurata ha prodotto un recente referto radiologico e confermato la

richiesta ricorsuale (XVII).

1.8. Da

ultimo, il 26 ottobre 2021 l’amministrazione ha preso posizione sul nuovo

documento (XIX).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Per quanto riguarda la

tempestività del ricorso, il rappresentante dell’assicurata rileva di aver

ricevuto la decisione contestata il 17 maggio 2021 (cfr. timbro di ricezione

sulla pronunzia impugnata in doc. A2).

Secondo la giurisprudenza,

l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe

all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la

notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la

versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).

Nel caso concreto, nella

risposta di causa l’Ufficio AI ha fatto presente di non essere in grado di

accertare la data di ricezione della decisione contestata da parte

dell’assicurata poiché non inviata per raccomandata, ma per posta semplice.

Siccome non vi sono motivi

per dubitare della versione del rappresentante dell’assicurata, il presente

ricorso è da ritenere tempestivo essendo stato inoltrato il 15 giugno 2021,

ossia entro i 30 giorni (art. 60 cpv.1 LPGA) dall’avvenuta notifica della

decisione impugnata.

Ne consegue che il ricorso

è tempestivo.

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è

sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha limitato il diritto alla rendita

intera di RI 1 dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2020.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine

di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi

da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.4. Per costante giurisprudenza,

quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un

certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di

decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;

SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre

2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24

febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei

casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni

esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e

8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta

l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del

grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,

presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto

alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo

precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli

dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine,

una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer

1/06, pag. 64-65).

2.5. Nel

caso concreto, l’Ufficio AI ha conferito mandato al __________ (__________) di

allestire una perizia pluridisciplinare.

Dal

rapporto datato 22 maggio 2020 (doc. 115) risulta che i periti, oltre ad aver

proceduto ad una valutazione internistica dell’assicurata, hanno fatto capo a

consultazioni specialistiche esterne di natura psichiatrica (dr. med. __________),

oftalmologica (dr. med. __________) e reumatologica (dr. med. __________). Esposti

l'anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale, patologica e

sistemica), i disturbi soggettivi e le affezioni attuali, la descrizione della

giornata e le constatazioni obiettive, il referto riporta le conclusioni

peritali che si fondano su un'esauriente discussione avvenuta il 19 maggio 2021

fra gli specialisti coinvolti.

Quali diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa sono

state poste: fibromialgia DD di tipo primario o secondario; artropatia di tipo

psoriasica HLD-B27 positiva con manifestazioni oligo-articolari, attualmente

con leggera sinovite dell’articolazione MCP I a destra; sindrome sicca

bilateralmente, test di Schirmer patologico. Sono state inoltre rilevate delle

diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa.

I periti hanno escluso una patologia psichiatrica invalidante,

confermando un danno alla salute di natura reumatologica e oftalmologica.

Evidenziate le ripercussioni funzionali delle succitate patologie,

discussi gli aspetti della personalità eventualmente rilevanti, i fattori di

stress e verificata la coerenza delle sintomatologie, i periti hanno globalmente

valutato un’incapacità lavorativa del 25% nell’attività di venditrice dovuta

alla problematica reumatologica. Come impiegata d’ufficio o per un’agenzia di

viaggio e in attività con la necessità di stare a lungo davanti al computer, la

capacità lavorativa medico-teorica è stata invece valutata, per motivi

reumatologici ed oftalmologici, al 70%.

Nel descrivere l'evoluzione nel tempo della capacità lavorativa,

gli esperti hanno in particolare indicato una totale inabilità lavorativa dal

15 gennaio 2017 sino alla valutazione reumatologica (27 febbraio 2020), seguita

da un’abilità del 75% quale venditrice ed in attività adeguate e del 70% in

attività d’ufficio e simili che necessitano l’uso prolungato del computer.

Con rapporto 26 maggio 2021 il

dr. __________ del SMR ha confermato le conclusioni peritali (doc. 116).

Nel complemento peritale 22

luglio 2021 i periti del __________ hanno allegato lo scritto 8 luglio 2021 del

perito reumatologo nel quale ha confermato l’inizio della decorrenza della sua

valutazione medico-teorica (doc. 126).

Con scritto 3 marzo 2021 il __________,

riassunta la nuova documentazione medica prodotta dall’assicurata dopo il

progetto di decisione, ha allegato le osservazioni dei periti esterni.

Trattandosi prevalentemente di atti relativi alla problematica reumatologica, i

dr. med. __________ e __________ hanno pertanto confermato le loro conclusioni

specialistiche.

Con osservazioni 10 dicembre

2020 e 13 gennaio 2021 il dr. med. __________, esaminati in particolare i

rapporti 16 settembre 2020 e 9 dicembre 2020 dei dr. med. __________ e __________,

ha ritenuto che quanto prodotto non è in grado di modificare la sua valutazione

peritale (doc. 152).

Contestata è la perizia __________,

in particolare la valutazione reumatologica. A tal riguardo con il ricorso e

pendente causa l’assicurata ha prodotto diversa documentazione medica.

2.6. Per costante giurisprudenza

(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7. Nella fattispecie in esame

questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurata è

stato accuratamente vagliato dal __________, non ha motivo per mettere in

dubbio le valutazioni formulate nella perizia pluridisciplinare del 22 maggio 2021,

poiché la stessa va considerata dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente.

In

effetti, i periti hanno considerato tutta la documentazione medica agli atti e

l’insorgente non ha prodotto documentazione specialistica atta a mettere in

dubbio le conclusioni a cui essi sono giunti.

2.7.1. Dal punto di vista reumatologico,

con rapporto 12 marzo 2020 (pagg. 420-438) il dr. med. __________ ha riportato le

diagnosi invalidanti di fibromialgia DD di tipo primario o secondario e di

artropatia di tipo psoriasica HLD-B27 positiva con manifestazioni

oligo-articolari, attualmente con leggera sinovite dell’articolazione MCP I a

destra. Quali diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa ha individuato

una sindrome cervico-vertebrale su minime alterazioni degenerative di tipo

osteocondrosico C5-C6 e C6-7, una sindrome lombo-vertebrale su discopatia L5-S1

e piede piatto transverso con tendenza a piede piatto e alluce valgo

bilaterale.

Lo specialista, esaminati

gli atti medici e dopo aver proceduto ad una visita dell’assicurata, ha

evidenziato che “l’assicurata è limitata per quanto riguarda i disturbi a

carattere diffuso all’apparato muscolo scheletrico, dai disturbi del sonno e

dall’affaticamento rapido. Minimamente dalla leggera sinovite all’articolazione

metacarpo-falangea I di destra”.

In merito alle

ripercussioni sulla capacità lavorativa il perito ha concluso:

" (…)

8.1 Capacità lavorativa nell’attività svolta finora

Per quanto riguarda l’attività da ultimo svolta di venditrice

l’assicurata può essere considerata a partire dalla mia visita abile al lavoro

nella forma del 75%.

Capacità lavorativa che si estende anche all’attività dapprima

svolta di impiegata di una agenzia di viaggi.

Vi è una riduzione del rendimento del 25% da riferire alla

necessità dell’assicurata di pause più prolungate e un rallentamento della sua

rapidità nello svolgere le attività professionali.

Per l’attività di casalinga la ritengo abile al lavoro da sempre

nella forma completa.

Questa mia valutazione della capacità lavorativa si discosta dalla

valutazione antecedentemente posta dal collega Dr. med. __________ che aveva

ritenuto l’assicurata nella sua valutazione peritale del 28.0.2017 inabile al

lavoro nella forma completa.

Personalmente ritengo al momento attuale una incapacità lavorativa

completa nelle attività professionali svolte sovrastimata. Questa mia

valutazione si rifà a un decorso della malattia di ulteriori due anni. In

questo periodo sono stati sospesi sia la terapia medicamentosa corticosteroidea

come pure la terapia di base con Plaquenil. Il decorso è stato stazionario. La

sintomatologia dolorosa, è da riferire soprattutto alla problematica fibromialgica

di tipo primario e non a un’eventuale evoluzione cronica distruttiva o

compromettiva di una artrite psoriasica, che clinicamente e radiologicamente

appare molto blanda e limitata e non spiega i dolori invalidizzanti.

Per questo motivo ritengo attualmente che l’assicurata possa

svolgere le sue attività professionali in maniera superiore rispetto a quanto

determinato dal Dr. med. __________.

8.2 Capacità lavorativa in un’attività adeguata

Ritengo le attività sopraelencate e svolte dall’assicurata finora

adeguate alle sue condizioni di salute.

Anche in altre attività da considerare più leggere e più

ergonomiche e con meno carico al polso e al pollice di destra l’assicurata

presenta una capacità lavorativa del 75%.

Anche in un’attività lavorativa di tipo più leggero subentrano le

limitazioni da me determinate riferite alla stanchezza cronica, all’affaticamento

rapido e ai dolori a carattere diffuso riducendo il rendimento del 25%.

La prognosi per quanto riguarda l’artrite psoriasica è da

considerarsi particolarmente favorevole, vista l’evoluzione in questi cinque

anni.

Per i disturbi dell’assicurata decisamente sfavorevole vista e

consideratala cronicizzazione della sintomatologia dolorosa e una

manifestazione particolarmente invalidante per lei di tipo funzionale

nell’ambito vertiginoso.

Le incapacità lavorative da me determinate potranno essere in

parte sommate con quelle determinate dagli altri periti che hanno visitato

l’assicurata. (…)” (inc. pag. pag. 436-437)

Il dr. med. __________ ha

poi indicato i provvedimenti sanitari volti a migliorare la capacità lavorativa

dell’assicurata.

La documentazione prodotta

dall’assicurata durante la procedura amministrativa, dopo il progetto di

decisione, non è idonea a mettere in dubbio le conclusioni della perizia

pluridisciplinare, specialmente la valutazione reumatologica. Come detto (cfr.

consid. 1.2), i nuovi atti medici sono stati esaminati dal __________, il quale

con rapporto 3 marzo 2021 ha fra l’altro allegato le presa di posizione del

perito reumatologo datate 10 dicembre 2020 e 13 gennaio 2021.

Nella prima presa di

posizione, esaminata la documentazione, il dr. med. __________ ha ritenuto che

la stessa non modifica le sue valutazioni, né quella diagnostica né quella

inerente alle limitazioni funzionali e nemmeno per quanto riguarda la

valutazione della capacità lavorativa.

Con riferimento al

rapporto 16 settembre 2020 del dr. med. __________, reumatologo presso

l’Ospedale __________ di __________, con scritto 10 dicembre 2020 il perito dr.

med. __________ ha affermato che la valutazione del suo collega “conferma la

diagnosi di artrite psoriasica oligo-articolare”. Segue poi un confronto

con il reumatologo curante in merito alle terapie da seguire. Il perito,

concludendo, ritiene “che si debba attualmente prendere una decisione definitiva

su questo caso. Se l’artrite psoriasica, come possibile, continuerà nella sua

evoluzione, non si potrà o non si vorrà intervenire in modo diverso dal punto

di vista terapeutico (il perito, a tal riguardo, propone una terapia di base immunosoppressiva

per l’artrite e da valutare un intervento di sinoviortesi radioattiva n.d.r.) e

vi sarà un peggioramento delle limitazioni funzionali dell’assicurata, si potrà

in un futuro rivedere il caso”.

A quanto sopra va data

adesione, non risultando infatti nuovi elementi che non sono stati già

valutati.

Riguardo al rapporto 9

dicembre 2020 del dr. med. __________, specialista in reumatologica e di

medicina interna, il perito reumatologo con scritto 13 gennaio 2021 ha

osservato:

" (…) Ho

letto il rapporto del Dr. med. __________, specialista di reumatologia e di

medicina interna del 9 dicembre 2020.

Considerandi

Si ritorna sulle diagnosi note.

Segnalo comunque che dalle indagini riferite sarebbe stata

eseguita una nuova RM delle articolazioni sacro-iliache e della colonna

lombare.

Il collega reumatologo segnala alle indagini radiologiche una

apposizione a carico dei somi vertebrali e una sacroileite evoluta

manolateralmente a sinistra. Fatto questo da me non riscontrato nella

documentazione messami a disposizione alla visita peritale dove avevo avuto a

disposizione un’indagine di RM della colonna vertebrale e delle articolazioni

sacro-iliache del 28.12.2016 eseguita dal Dr. med. __________ che aveva escluso

la presenza di sacroileiti o di interessamento infiammatorio alla rachide.

Il collega reumatologo consiglia inoltre una valutazione in ambito

della chirurgia della mano per una sublussazione dell’articolazione

metacarpo-falange I a destra.

Si tratta quindi di un’evoluzione di questa malattia reumatica a

carattere infiammatorio.

Purtroppo non sono in possesso del reperto radiologico della

colonna lombare e delle sacroiliache. Questo fatto sembrerebbe piuttosto

mostrare un’evoluzione di questa malattia reumatica infiammatoria con

interessamento anche assiale e quindi l’indicazione di affrontare la

problematica col potenziamento della terapia medicamentosa con l’introduzione

di un farmaco di base.

In questo senso mi rifaccio alla mia lettera del 10 dicembre 2020.

I nuovi aspetti non modificano le limitazioni funzionali e la

capacità lavorativa da me determinate antecedentemente. (…)” (sottolineatura

del redattore; inc. AI pag. 600-601).

Il perito ha quindi rilevato

un’evoluzione della malattia reumatico-infiammatoria, circostanza che lo ha

spinto a considerare un potenziamento della terapia di base, confermando comunque

la sua valutazione in merito l’abilità lavorativa dell’assicurata. Del resto,

dal rapporto 9 dicembre 2020 del dr. med. __________ non risulta alcuna indicazione

in merito alle limitazioni funzionali (cfr. pag. 583).

Altrettanto non idonei a

sovvertire le conclusioni del perito reumatologo sono i nuovi atti medici

prodotti con il ricorso, vale a dire le relazioni 4 maggio 2021, 10 maggio

2021, 25 maggio 2021 e 1° giugno 2021 del dr. med. __________ (doc. A20 – A 23),

i risultati di laboratorio eseguiti il 20 maggio 2021 (doc. A24), lo scritto 19

novembre 2018 del dr. med. __________ (doc. A 26), i certificati 7 gennaio 2021

e 11 maggio 2021 del dr. med. __________ (doc. A27 e A29) e, infine, il

rapporto 10 giugno 2021 della dr.ssa med. __________ (doc. A 30).

La succitata

documentazione è stata sottoposta dall’Ufficio AI per una valutazione al __________,

il quale con scritto 8 luglio 2021 ha prodotto le osservazioni 5 luglio 2021 del

dr. med. __________, facendole proprie (doc. VIII/1).

Il perito reumatologo ha dapprima

riscontrato che gli esami di laboratorio del 20 maggio 2021 riferiscono di “una

VES di 8 mm la prima ora e una PCR < al 5. Fatto questo che indica una

situazione stabile della malattia senza gravi segni di tipo

infiammatorio”

(sottolineature del redattore).”

Con riferimento alle

relazioni delle visite mediche dell’assicurata presso il dr. med. __________,

nelle medesime osservazioni il perito ha rilevato che “l'assicurata nel

frattempo è stata sottoposta a delle infiltrazioni alla spalla sinistra che

hanno portato a un miglioramento dei disturbi, questo in merito a quanto

determinato dal Dr. med __________, medico aggiunto presso il servizio di

ortopedia e traumatologia, dell’__________, nella sua lettera del 1 º giugno

2021.

Anche per quanto riguarda l'infiltrazione alla caviglia sinistra si assiste

a un miglioramento dei disturbi dopo la 3ª e ultima infiltrazione. Ricordo

che per quanto riguarda la spalla sinistra l'esame sonografico effettuato non

aveva mostrato lesioni della cuffia ma una borsite e una tendinosi. Persistono

alterazioni alla mano destra già per altro conosciute alla testa del Iº

metacarpo e alla base della falange prossimale” (sottolineature del

redattore). Sono quindi emersi elementi che comunque non indicano un

peggioramento e tantomeno risultano nuovi rilevanti aspetti non trattati.

In merito al rapporto 19

novembre 2018 del dr. med. __________, nella suddetta presa di posizione il

perito ha indicato che la stessa “non apporta nuove informazioni”.

Infatti, tale rapporto fa riferimento ad uno stato di salute già noto.

Per quel che concerne il

certificato 11 maggio 2021 del medico curante dr. med. __________ (doc. A19),

si rileva che egli non ha apportato nuove diagnosi rispetto a quelle

riscontrate nell’ambito della perizia __________. Lo stesso vale anche per

quello datato 7 gennaio 2021 (doc. A29), dove il medico curante certifica che

l’assicurata necessita un aiuto domiciliare per la sua paziente senza spiegarne

il motivo.

Da ultimo, anche il

rapporto 10 giugno 2021 della dr.ssa __________ non apporta nessun nuovo

elemento medico. Infatti, oltre a consigliare d’iniziare con un farmaco

biotecnologico (come del resto proposto anche dal perito nelle osservazioni 5

luglio 2021: “…in ogni caso si dovrà tentare una remissione della malattia

introducendo una terapia medicamentosa di base immunosoppressiva che non sembra

essere stata eseguita”), la succitata sanitaria ha concluso che l’assicurata

è affetta da un’artrite psoriasica HLA B27 positivo, già nota.

In sostanza, vanno

sicuramente condivise le conclusioni del dr. med. __________ esposte nella già

citata presa di posizione del 5 luglio 2021, ossia che “… ci troviamo di

fronte ad una malattia reumatica a carattere infiammatorio e all’evoluzione

piuttosto cronica con una localizzazione comunque limitata”.

Con osservazioni 20 agosto

2021.

l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione medica parzialmente già

esibita.

Nuovi risultano i rapporti

5.

e 26 luglio 2021 del dr. med. __________ (doc. B4 e B5), il rapporto 15

luglio 2021 del dr. med. __________ della Clinica reumatologica dell’Ospedale Universitario

di __________ (doc. B6), le foto relative ad entrambi i piedi, al ginocchio

destro e alle mani destra e sinistra, il rapporto (incompleto) 11 agosto 2021

del dr. med. __________, ed il referto degli esami del sangue del 9 luglio 2021

(doc. B7).

La succitata

documentazione è stata nuovamente sottoposta dal __________ all’esame del

perito reumatologo, il quale con lettera 20 settembre 2021 ha evidenziato:

" Ho preso

atto della nuova documentazione che ci è stata messa a disposizione.

In particolar modo mi rifaccio alla valutazione in ambito

reumatologico avvenuto presso I’Ospedale Universitario di __________ eseguita

in data 15.07.2021. l colleghi giungono alle conclusioni di una artropatia

psoriasica con componente di entesopatie con Antigene HLAB27 positivo. Questi

non rilevano dal punto di vista clinico indicazioni per una artrite attiva per

una psoriasis cutanea florida o per un interessamento delle unghie.

Non vengono riscontrati segni per una eventuale sindrome fibromialgica.

Viene consigliata della fisioterapia ambulatoriale, delle

applicazioni di ultrasuoni e di terapia a onde d'urto per il gomito destro,

terapia con anti-infiammatori non steroidali per orali. Non viene consigliata

una terapia immunosoppressiva, per il momento. Si sconsiglia pure di continuare

con delle infiltrazioni locali di corticosteroidi.

Penso che questa valutazione non mostri una progressione della

problematica infiammatoria articolare e dell'attività della malattia reumatica

di per sé.

Rispetto alla mia valutazione del marzo 2020 e quindi da più di

un anno di distanza non si apprezzano patologie di entità tale da considerare

un peggioramento delle condizioni di salute dell'assicurata in particolar modo

delle alterazioni che possano coincidere con un peggioramento delle limitazioni

funzionali e della capacità lavorativa. In questo senso non ritengo che i

nuovi dati messi a disposizione, soprattutto la valutazione reumatologica in

ambito universitario, modifichi quelle che sono state le mie prese

di posizione per quanto riguarda la capacità lavorativa nell'ultima attività

professionale svolta e in un'attività lavorativa adatta.” (sottolineature del

redattore)

Alle conclusioni del

perito va prestata adesione, non trattandosi verosimilmente di un peggioramento

della patologia reumatologica, come ben spiegato nella succitata presa di

posizione. In particolare, lo specialista universitario dr. med. __________ non

ha riscontrato una sinovite, nemmeno un’artrite attiva tantomeno una psoriasis

cutanea florida con interessamento delle unghie e neppure un’eventuale sindrome

fibromialgica (“Keine Synovitididen. Kein florider

Psoriasihaut/-nagelbefall. Tenderpoints negativ”). Tant’è che al momento

della visita, escludendo, appunto, la presenza di un’artrite e di una entesite

grave, lo specialista zurighese ha sconsigliato una terapia immunosoppressiva

(“Da ich zum Zeitpuntk der Vorstellung keine Arithritis und auch keine hochgradige

Enthesithis festestellen konnte, besteht aktuell keine Therapieindicaktion für

eine Immunsupression”).

Il 12 ottobre 2021 la ricorrente

ha da ultimo prodotto il referto radiologico 6 ottobre 2021 di una RM alla

spalla sinistra, dal quale emerge che i segni radiologici sono “compatibili

con una incipiente borsite subacromion-deltoide” (doc. C). Questa, nuova

circostanza è emersa dopo la decisione contestata, come rettamente evidenziato

nelle osservazioni 25 ottobre 2021 dell’Ufficio AI (XIX) e quindi non è

rilevante per il presente giudizio. A tal riguardo va ricordato che per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della

decisione contestata (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con

rinvii; 129 V consid. 1.2), in casu il 14 giugno 2021.

Visto quanto sopra, non

avendo l’assicurata prodotto documentazione atta a modificare le risultanze

della dettagliata e convincente perizia reumatologica, l’assicurata va ritenuta

dal punto di vista reumatologico abile al 75% nella sua attività di venditrice

ed in attività adeguate.

2.7.2

Dal punto di vista oftalmologico,

l’assicurata è stata peritata dal dr. med. __________. Dopo un’accurata visita

oculistica, riportate le informazioni utili per la valutazione, lo specialista

ha posto quale diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa una sindrome

sicca. Egli ha valutato un’inabilità del 20% in attività di ufficio che

necessitano un impegno visivo prolungato, per il resto non ha riscontrato alcun

impedimento oftalmologico.

Anche il dr. med. __________,

Capoclinica all’Ospedale __________ di __________, nel rapporto 28 settembre

2020.

ha diagnosticato una sindrome sicca, con sospetta sindrome Sjögren, quest’ultima

accertata anche dal dr. med. __________ senza influenza sull’abilità

lavorativa. L’oftalmologo curante ha escluso segni patologici di nuova

insorgenza, facendo presente di attendere dalla Cassa malati l’autorizzazione “per

un’eventuale terapia con siero autologo da embricare alla già in uso terapia

artificiali” (pag. 572). Quanto sopra non modifica la valutazione del dr.

med. __________, come del resto egli stesso ha fatto sapere al __________ nel suo

scritto 26 gennaio 2021 (pag. 601).

Altra documentazione di

natura oftalmologica non è stata prodotta, motivo per cui la perizia specialistica

merita conferma.

2.7.3

Infine, nell’ambito della

perizia __________ l’aspetto psichiatrico è stato valutato dal dr. med. __________.

Nella sua dettagliata perizia del 12 febbraio 2021 lo specialista in

psichiatrica e psicoterapia non ha riscontrato alcun danno alla salute a

carattere invalidante. La documentazione prodotta in causa dall’assicurata non concerne

l’aspetto extra-somatico e non permette quindi di modificare la valutazione del

dr. med. __________. Del resto l’insorgente non ha sostenuto di soffrire di una

patologia psichiatrica. Va fatto presente che la perizia è stata eseguita, come

risulta dalle annotazioni 4 marzo 2021 del dr. __________ del SMR, in quanto

all’assicurata è stata diagnosticata una fibromialgia (doc. 151). A tal

proposito, secondo giurisprudenza, per valutare le incidenze sulla capacità

lavorativa di una fibromialgia è necessario, di regola, un apprezzamento del

reumatologo e dello psichiatra (cfr. DTF 132 V 72).

2.7.4

Dal

punto di vista globale i periti del __________ hanno ritenuto che:

" (…) Per

l’aspetto internistico, psichiatrico e oftalmologico nell’ultimo impiego di

venditrice l’A. non presenta limiti funzionali.

Per quanto riguarda la valutazione reumatologica secondo il Dr.

med. __________ l’A. mostra delle limitazioni significative dei movimenti della

colonna cervicale associati a importanti episodi di tipo vertiginoso ai

movimenti. Fatto questo non spiegabile però nell’ambito di una malattia

psoriasica o di una spondilartropatia sieronegativa. Molto più spiegabili

questi nell’ambito di problematiche funzionali associate al quadro fibromialgico

dove per altro sono presenti anche altri indizi di tipo funzionale come i

disturbi del sonno, l’affaticamento rapido e la stanchezza cronica.

L’incapacità lavorativa del 25% riconosciuta per ogni attività dal consulente

in reumatologia tiene conto e si riferisce alla stanchezza cronica, all’affaticamento

rapido e ai dolori a carattere diffuso che diminuiscono il rendimento dell’A.

in questa percentuale.

Segnaliamo dal lato oftalmologico come l’A. dovrebbe evitare

attività con impego visivo prolungato altrimenti prevedere possibilità di

pause. L’A. presenta un rendimento limitato di ca. al 20% per attività, che

necessitano di impegno visivo prolungato come l’uso del PC (come per l’attività

di agente di viaggio). (…)” (inc. AI pag. 413)

Di

conseguenza, viste le affidabili e concludenti risultanze della perizia

pluridisciplinare del 22 maggio 2021, confermata dal SMR (cfr. doc. 116) e alla

quale va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.5), richiamato

inoltre l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati) che l’assicurata è inabile al 100% in qualsiasi

attività dal 15 gennaio 2017, ma inabile al 25% – dal 27 febbraio 2020 – nell’attività

di venditrice e in attività adeguate ed al 30% in attività d’ufficio con uso

prolungato del computer.

2.8

Occorre ora procedere alla

graduazione dell’invalidità.

In

primo luogo va fatto presente che con rapporto 7 agosto 2020 il consulente IP, tenuto

conto delle indicazioni mediche, ha ritenuto che l’assicurata “mantiene una

capacità lavorativa del 75% nella sua abituale attività di venditrice e in

qualsiasi altre. Anche per la precedente attività di agente di viaggio si

ritiene ancora l’idoneità evitando di effettuare periodi troppo prolungati

davanti uno schermo con pause supplementari”. Egli ha poi indicato diverse

altre attività ritenute esigibili, escludendo l’adozione di provvedimenti

professionali (doc. 129).

Siccome

la ricorrente può mettere a maggior frutto la sua residua capacità nell’ultima

attività di venditrice ed in altre attività, ai fini della determinazione del

grado d’invalidità l’Ufficio AI ha optato per il raffronto percentuale dei

redditi (“Prozentvegleich”; DTF

137.

V 337 consid. 3.1.1 con riferimento a DTF 114 V 313 consid. 3a e

riferimenti; STF 9C_627/2017 dell'11 dicembre 2017 consid. 4.2 con

riferimenti; 9C_526/2017 del 14 novembre 2017 consid. 5.3).

9C_225/2016 del

14.

luglio 2016; 9C_856/2010 del 27

giugno 2011; I 759/2005 del 21 agosto 2006; cfr. anche STCA 32.2016.68 del

28.

agosto 2017; 32.2016.80 del 6 aprile 2017, 32.2012.28 del 5 novembre 2012).

Di

conseguenza, trascorso l’anno di attesa, dal 1° gennaio 2018 il grado

d’invalidità risulta essere del 100% e del 25% dal 27 febbraio 2020.

L’Ufficio

AI ha quindi rettamente posto l’assicurata al beneficio di una rendita intera

dal 1° gennaio 2018 sino al 31 maggio 2020 tre mesi dal miglioramento, così

come prescritto dall’art. 88a cpv. 1 LAI.

Ne

consegue che, confermata la decisione contestata, il ricorso è respinto.

2.9

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.

a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura

di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, la

quale ha tuttavia chiesto “la

dispensa dalle spese giudiziarie e gratuito patrocinio”.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

Secondo l’art. 28 cpv. 2

Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio è retta dalla

Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art.

2.

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, prevede che “l’assistenza giudiziaria

garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura

o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle

autorità giudiziarie e amministrative”. Inoltre

secondo l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

Il

gratuito patrocinio, sia in procedura ricorsuale che amministrativa, di

principio può essere riconosciuto solo ad un avvocato patentato (STF

8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 9.2; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005

consid. 4.2, citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e 132 V 206 consid. 5.1.4; per

quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta

di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4

= SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; in DTF 132 V 200 il TF ha stabilito che a meno

che non siano impiegati presso un'organizzazione riconosciuta di utilità

pubblica, sono autorizzati a assistere gratuitamente ai sensi dell'art. 37 cpv.

4.

LPGA unicamente gli avvocati che soddisfano per analogia le condizioni

personali di iscrizione al registro ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 della legge

federale sulla libera circolazione degli avvocati).

Nel caso in esame, l’istanza

della ricorrente – non patrocinata in causa da un avvocato patentato – può

pertanto essere intesa unicamente quale domanda di esonero dalle spese di

procedura.

Ora,

i presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria,

intesa quale da esonero da spese processuali,

sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti; cfr.

anche artt. 2 e 3 Lag.).

Per valutare se un

assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si

tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48

consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un

supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella presente fattispecie

lo stato d’indigenza della ricorrente risulta dalla sua presa a carico da parte

della pubblica assistenza, così come risulta dalla documentazione allegata al certificato

municipale rilasciato il 15 giugno 2021 (cfr. doc. X).

Ritenuto

inoltre che il ricorso non appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto

privo di possibilità di esito sfavorevole, la domanda di assistenza giudiziaria

intesa quale istanza di esonero dalle spese processuali merita accoglimento,

riservato l'obbligo di rimborso qualora la situazione economica dell'assicurata

dovesse in futuro migliorare (DTF 124 V 309, 122 I 5; art. 6 Lag).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza

giudiziaria

(intesa quale esenzione dalle tasse e spese processuali) è accolta.

3.

L'istanza tendente alla

concessione del gratuito patrocinio è respinta.

4. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese di fr. 500, sono a carico della ricorrente. A seguito della

concessione dell’assistenza giudiziaria (intesa

quale esenzione dalle tasse e spese processuali),

le stesse sono per il momento assunte dallo Stato.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Prima domanda di prestazioni. Conferma della perizia pluridisciplinare. Conferma della decisione di erogazione di una rendita temporanea | Lexipedia