32.2021.77
Prima domanda di prestazioni. Conferma della perizia pluridisciplinare. Conferma della decisione di erogazione di una rendita temporanea
17 gennaio 2022Italiano37 min
consultazioni specialistiche esterne di natura psichiatrica (dr. med. __________),
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.77
BS/sc
Lugano
17 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 giugno 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 maggio 2021
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1, classe 1968, da ultimo attiva
quale venditrice, nel marzo 2017, ha inoltrato una domanda di
prestazioni AI per adulti (doc. 9 inc. AI, se non indicato
diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI
prodotti con la risposta di causa).
1.2. Nell’ambito
dell’istruttoria, l’amministrazione ha ordinato una perizia pluridisciplinare. Con
rapporto 22 maggio 2020 il __________ ha valutato l’assicurata, dal 15 gennaio
2017, inabile al 100% in qualsiasi attività. Dal 27 febbraio 2020 abile al 75%
nell’abituale attività di venditrice e in attività adeguate, nonché al 70%
quale impiegata di ufficio o per un’agenzia di viaggio (doc. 115). Questa valutazione
è stata fatta propria dal SMR con rapporto 26 maggio 2020 (doc. 156).
Con
complemento del 22 luglio 2020 il __________ ha confermato, sulla base della
presa di posizione del perito reumatologo, l’inizio della parziale incapacità
al lavoro con effetto dal 27 febbraio 2020, giorno della visita reumatologica (doc.
126) ed il 23 luglio 2020 il SMR ha dato il suo assenso a quanto riportato
(doc. 124).
L’Ufficio
AI ha poi disposto una valutazione economica a cura del proprio consulente in
integrazione professionale (in seguito: consulente IP), il quale, escludendo
l’adozione di provvedimenti professionali, con rapporto 7 agosto 2020 ha
ritenuto che l’assicurata può accedere ad un mercato sufficientemente ampio di
attività semplici e ripetitive, elencando a titolo di esempio alcune di esse
(doc. 129).
Con
progetto di decisione del 7 ottobre 2018 l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al
beneficio di una rendita intera dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2020 (doc. 128).
Con
osservazioni 7 settembre e 5 ottobre 2020 l’assicurata, rappresentata dal RA 1,
ha contestato la valutazione medico-teorica (doc. 132 e 136). Allegata diversa
nuova documentazione medica, essa, sostenendo un peggioramento delle condizioni
di salute, ha chiesto un riesame del progetto di decisione nel senso di
riconoscere un’inabilità lavorativa rispettivamente un grado d’invalidità tra
il 50-60% sia nell’abituale attività sia in attività adeguate.
Con
rapporto 5 marzo 2021 il __________ ha ritenuto che la nuova documentazione inoltrata
non fosse in grado di modificare le valutazioni peritali (doc. 152).
Di
conseguenza, con decisione del 14 maggio 2021 l’Ufficio AI ha confermato la
rendita intera temporanea.
1.3. L’assicurata,
sempre rappresentata dal RA 1, è tempestivamente insorta contro la suddetta
decisione, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di un grado
d’incapacità lavorativa – rispettivamente d’invalidità – del 60% sia nell’abituale
attività lavorativa sia in attività adeguate. A sostegno delle proprie tesi, l’assicurata
ha prodotto ulteriore documentazione, in parte già prodotta con le osservazioni
al progetto di decisione.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la
conferma della decisione contestata. In allegato ha prodotto le osservazioni
del __________ in merito alla nuova documentazione.
1.5. Il
20 agosto 2021 la ricorrente ha preso posizione sulla risposta di causa,
contestandola, e ha prodotto ulteriori atti medici (XI).
1.6. In
data 30 settembre 2021 l’Ufficio AI ha prodotto le osservazioni 27 settembre
2021 del __________ in merito all’ulteriore documentazione ed ha ribadito la
richiesta di reiezione del ricorso (XV).
1.7. In data 12 ottobre 2021
l’assicurata ha prodotto un recente referto radiologico e confermato la
richiesta ricorsuale (XVII).
1.8. Da
ultimo, il 26 ottobre 2021 l’amministrazione ha preso posizione sul nuovo
documento (XIX).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Per quanto riguarda la
tempestività del ricorso, il rappresentante dell’assicurata rileva di aver
ricevuto la decisione contestata il 17 maggio 2021 (cfr. timbro di ricezione
sulla pronunzia impugnata in doc. A2).
Secondo la giurisprudenza,
l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe
all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la
notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la
versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).
Nel caso concreto, nella
risposta di causa l’Ufficio AI ha fatto presente di non essere in grado di
accertare la data di ricezione della decisione contestata da parte
dell’assicurata poiché non inviata per raccomandata, ma per posta semplice.
Siccome non vi sono motivi
per dubitare della versione del rappresentante dell’assicurata, il presente
ricorso è da ritenere tempestivo essendo stato inoltrato il 15 giugno 2021,
ossia entro i 30 giorni (art. 60 cpv.1 LPGA) dall’avvenuta notifica della
decisione impugnata.
Ne consegue che il ricorso
è tempestivo.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha limitato il diritto alla rendita
intera di RI 1 dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2020.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine
di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi
da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Per costante giurisprudenza,
quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di
decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre
2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24
febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei
casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni
esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e
8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta
l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del
grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,
presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto
alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo
precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli
dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine,
una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer
1/06, pag. 64-65).
2.5. Nel
caso concreto, l’Ufficio AI ha conferito mandato al __________ (__________) di
allestire una perizia pluridisciplinare.
Dal
rapporto datato 22 maggio 2020 (doc. 115) risulta che i periti, oltre ad aver
proceduto ad una valutazione internistica dell’assicurata, hanno fatto capo a
consultazioni specialistiche esterne di natura psichiatrica (dr. med. __________),
oftalmologica (dr. med. __________) e reumatologica (dr. med. __________). Esposti
l'anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale, patologica e
sistemica), i disturbi soggettivi e le affezioni attuali, la descrizione della
giornata e le constatazioni obiettive, il referto riporta le conclusioni
peritali che si fondano su un'esauriente discussione avvenuta il 19 maggio 2021
fra gli specialisti coinvolti.
Quali diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa sono
state poste: fibromialgia DD di tipo primario o secondario; artropatia di tipo
psoriasica HLD-B27 positiva con manifestazioni oligo-articolari, attualmente
con leggera sinovite dell’articolazione MCP I a destra; sindrome sicca
bilateralmente, test di Schirmer patologico. Sono state inoltre rilevate delle
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa.
I periti hanno escluso una patologia psichiatrica invalidante,
confermando un danno alla salute di natura reumatologica e oftalmologica.
Evidenziate le ripercussioni funzionali delle succitate patologie,
discussi gli aspetti della personalità eventualmente rilevanti, i fattori di
stress e verificata la coerenza delle sintomatologie, i periti hanno globalmente
valutato un’incapacità lavorativa del 25% nell’attività di venditrice dovuta
alla problematica reumatologica. Come impiegata d’ufficio o per un’agenzia di
viaggio e in attività con la necessità di stare a lungo davanti al computer, la
capacità lavorativa medico-teorica è stata invece valutata, per motivi
reumatologici ed oftalmologici, al 70%.
Nel descrivere l'evoluzione nel tempo della capacità lavorativa,
gli esperti hanno in particolare indicato una totale inabilità lavorativa dal
15 gennaio 2017 sino alla valutazione reumatologica (27 febbraio 2020), seguita
da un’abilità del 75% quale venditrice ed in attività adeguate e del 70% in
attività d’ufficio e simili che necessitano l’uso prolungato del computer.
Con rapporto 26 maggio 2021 il
dr. __________ del SMR ha confermato le conclusioni peritali (doc. 116).
Nel complemento peritale 22
luglio 2021 i periti del __________ hanno allegato lo scritto 8 luglio 2021 del
perito reumatologo nel quale ha confermato l’inizio della decorrenza della sua
valutazione medico-teorica (doc. 126).
Con scritto 3 marzo 2021 il __________,
riassunta la nuova documentazione medica prodotta dall’assicurata dopo il
progetto di decisione, ha allegato le osservazioni dei periti esterni.
Trattandosi prevalentemente di atti relativi alla problematica reumatologica, i
dr. med. __________ e __________ hanno pertanto confermato le loro conclusioni
specialistiche.
Con osservazioni 10 dicembre
2020 e 13 gennaio 2021 il dr. med. __________, esaminati in particolare i
rapporti 16 settembre 2020 e 9 dicembre 2020 dei dr. med. __________ e __________,
ha ritenuto che quanto prodotto non è in grado di modificare la sua valutazione
peritale (doc. 152).
Contestata è la perizia __________,
in particolare la valutazione reumatologica. A tal riguardo con il ricorso e
pendente causa l’assicurata ha prodotto diversa documentazione medica.
2.6. Per costante giurisprudenza
(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.7. Nella fattispecie in esame
questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurata è
stato accuratamente vagliato dal __________, non ha motivo per mettere in
dubbio le valutazioni formulate nella perizia pluridisciplinare del 22 maggio 2021,
poiché la stessa va considerata dettagliata, approfondita e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente.
In
effetti, i periti hanno considerato tutta la documentazione medica agli atti e
l’insorgente non ha prodotto documentazione specialistica atta a mettere in
dubbio le conclusioni a cui essi sono giunti.
2.7.1. Dal punto di vista reumatologico,
con rapporto 12 marzo 2020 (pagg. 420-438) il dr. med. __________ ha riportato le
diagnosi invalidanti di fibromialgia DD di tipo primario o secondario e di
artropatia di tipo psoriasica HLD-B27 positiva con manifestazioni
oligo-articolari, attualmente con leggera sinovite dell’articolazione MCP I a
destra. Quali diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa ha individuato
una sindrome cervico-vertebrale su minime alterazioni degenerative di tipo
osteocondrosico C5-C6 e C6-7, una sindrome lombo-vertebrale su discopatia L5-S1
e piede piatto transverso con tendenza a piede piatto e alluce valgo
bilaterale.
Lo specialista, esaminati
gli atti medici e dopo aver proceduto ad una visita dell’assicurata, ha
evidenziato che “l’assicurata è limitata per quanto riguarda i disturbi a
carattere diffuso all’apparato muscolo scheletrico, dai disturbi del sonno e
dall’affaticamento rapido. Minimamente dalla leggera sinovite all’articolazione
metacarpo-falangea I di destra”.
In merito alle
ripercussioni sulla capacità lavorativa il perito ha concluso:
" (…)
8.1 Capacità lavorativa nell’attività svolta finora
Per quanto riguarda l’attività da ultimo svolta di venditrice
l’assicurata può essere considerata a partire dalla mia visita abile al lavoro
nella forma del 75%.
Capacità lavorativa che si estende anche all’attività dapprima
svolta di impiegata di una agenzia di viaggi.
Vi è una riduzione del rendimento del 25% da riferire alla
necessità dell’assicurata di pause più prolungate e un rallentamento della sua
rapidità nello svolgere le attività professionali.
Per l’attività di casalinga la ritengo abile al lavoro da sempre
nella forma completa.
Questa mia valutazione della capacità lavorativa si discosta dalla
valutazione antecedentemente posta dal collega Dr. med. __________ che aveva
ritenuto l’assicurata nella sua valutazione peritale del 28.0.2017 inabile al
lavoro nella forma completa.
Personalmente ritengo al momento attuale una incapacità lavorativa
completa nelle attività professionali svolte sovrastimata. Questa mia
valutazione si rifà a un decorso della malattia di ulteriori due anni. In
questo periodo sono stati sospesi sia la terapia medicamentosa corticosteroidea
come pure la terapia di base con Plaquenil. Il decorso è stato stazionario. La
sintomatologia dolorosa, è da riferire soprattutto alla problematica fibromialgica
di tipo primario e non a un’eventuale evoluzione cronica distruttiva o
compromettiva di una artrite psoriasica, che clinicamente e radiologicamente
appare molto blanda e limitata e non spiega i dolori invalidizzanti.
Per questo motivo ritengo attualmente che l’assicurata possa
svolgere le sue attività professionali in maniera superiore rispetto a quanto
determinato dal Dr. med. __________.
8.2 Capacità lavorativa in un’attività adeguata
Ritengo le attività sopraelencate e svolte dall’assicurata finora
adeguate alle sue condizioni di salute.
Anche in altre attività da considerare più leggere e più
ergonomiche e con meno carico al polso e al pollice di destra l’assicurata
presenta una capacità lavorativa del 75%.
Anche in un’attività lavorativa di tipo più leggero subentrano le
limitazioni da me determinate riferite alla stanchezza cronica, all’affaticamento
rapido e ai dolori a carattere diffuso riducendo il rendimento del 25%.
La prognosi per quanto riguarda l’artrite psoriasica è da
considerarsi particolarmente favorevole, vista l’evoluzione in questi cinque
anni.
Per i disturbi dell’assicurata decisamente sfavorevole vista e
consideratala cronicizzazione della sintomatologia dolorosa e una
manifestazione particolarmente invalidante per lei di tipo funzionale
nell’ambito vertiginoso.
Le incapacità lavorative da me determinate potranno essere in
parte sommate con quelle determinate dagli altri periti che hanno visitato
l’assicurata. (…)” (inc. pag. pag. 436-437)
Il dr. med. __________ ha
poi indicato i provvedimenti sanitari volti a migliorare la capacità lavorativa
dell’assicurata.
La documentazione prodotta
dall’assicurata durante la procedura amministrativa, dopo il progetto di
decisione, non è idonea a mettere in dubbio le conclusioni della perizia
pluridisciplinare, specialmente la valutazione reumatologica. Come detto (cfr.
consid. 1.2), i nuovi atti medici sono stati esaminati dal __________, il quale
con rapporto 3 marzo 2021 ha fra l’altro allegato le presa di posizione del
perito reumatologo datate 10 dicembre 2020 e 13 gennaio 2021.
Nella prima presa di
posizione, esaminata la documentazione, il dr. med. __________ ha ritenuto che
la stessa non modifica le sue valutazioni, né quella diagnostica né quella
inerente alle limitazioni funzionali e nemmeno per quanto riguarda la
valutazione della capacità lavorativa.
Con riferimento al
rapporto 16 settembre 2020 del dr. med. __________, reumatologo presso
l’Ospedale __________ di __________, con scritto 10 dicembre 2020 il perito dr.
med. __________ ha affermato che la valutazione del suo collega “conferma la
diagnosi di artrite psoriasica oligo-articolare”. Segue poi un confronto
con il reumatologo curante in merito alle terapie da seguire. Il perito,
concludendo, ritiene “che si debba attualmente prendere una decisione definitiva
su questo caso. Se l’artrite psoriasica, come possibile, continuerà nella sua
evoluzione, non si potrà o non si vorrà intervenire in modo diverso dal punto
di vista terapeutico (il perito, a tal riguardo, propone una terapia di base immunosoppressiva
per l’artrite e da valutare un intervento di sinoviortesi radioattiva n.d.r.) e
vi sarà un peggioramento delle limitazioni funzionali dell’assicurata, si potrà
in un futuro rivedere il caso”.
A quanto sopra va data
adesione, non risultando infatti nuovi elementi che non sono stati già
valutati.
Riguardo al rapporto 9
dicembre 2020 del dr. med. __________, specialista in reumatologica e di
medicina interna, il perito reumatologo con scritto 13 gennaio 2021 ha
osservato:
" (…) Ho
letto il rapporto del Dr. med. __________, specialista di reumatologia e di
medicina interna del 9 dicembre 2020.
Considerandi
Si ritorna sulle diagnosi note.
Segnalo comunque che dalle indagini riferite sarebbe stata
eseguita una nuova RM delle articolazioni sacro-iliache e della colonna
lombare.
Il collega reumatologo segnala alle indagini radiologiche una
apposizione a carico dei somi vertebrali e una sacroileite evoluta
manolateralmente a sinistra. Fatto questo da me non riscontrato nella
documentazione messami a disposizione alla visita peritale dove avevo avuto a
disposizione un’indagine di RM della colonna vertebrale e delle articolazioni
sacro-iliache del 28.12.2016 eseguita dal Dr. med. __________ che aveva escluso
la presenza di sacroileiti o di interessamento infiammatorio alla rachide.
Il collega reumatologo consiglia inoltre una valutazione in ambito
della chirurgia della mano per una sublussazione dell’articolazione
metacarpo-falange I a destra.
Si tratta quindi di un’evoluzione di questa malattia reumatica a
carattere infiammatorio.
Purtroppo non sono in possesso del reperto radiologico della
colonna lombare e delle sacroiliache. Questo fatto sembrerebbe piuttosto
mostrare un’evoluzione di questa malattia reumatica infiammatoria con
interessamento anche assiale e quindi l’indicazione di affrontare la
problematica col potenziamento della terapia medicamentosa con l’introduzione
di un farmaco di base.
In questo senso mi rifaccio alla mia lettera del 10 dicembre 2020.
I nuovi aspetti non modificano le limitazioni funzionali e la
capacità lavorativa da me determinate antecedentemente. (…)” (sottolineatura
del redattore; inc. AI pag. 600-601).
Il perito ha quindi rilevato
un’evoluzione della malattia reumatico-infiammatoria, circostanza che lo ha
spinto a considerare un potenziamento della terapia di base, confermando comunque
la sua valutazione in merito l’abilità lavorativa dell’assicurata. Del resto,
dal rapporto 9 dicembre 2020 del dr. med. __________ non risulta alcuna indicazione
in merito alle limitazioni funzionali (cfr. pag. 583).
Altrettanto non idonei a
sovvertire le conclusioni del perito reumatologo sono i nuovi atti medici
prodotti con il ricorso, vale a dire le relazioni 4 maggio 2021, 10 maggio
2021, 25 maggio 2021 e 1° giugno 2021 del dr. med. __________ (doc. A20 – A 23),
i risultati di laboratorio eseguiti il 20 maggio 2021 (doc. A24), lo scritto 19
novembre 2018 del dr. med. __________ (doc. A 26), i certificati 7 gennaio 2021
e 11 maggio 2021 del dr. med. __________ (doc. A27 e A29) e, infine, il
rapporto 10 giugno 2021 della dr.ssa med. __________ (doc. A 30).
La succitata
documentazione è stata sottoposta dall’Ufficio AI per una valutazione al __________,
il quale con scritto 8 luglio 2021 ha prodotto le osservazioni 5 luglio 2021 del
dr. med. __________, facendole proprie (doc. VIII/1).
Il perito reumatologo ha dapprima
riscontrato che gli esami di laboratorio del 20 maggio 2021 riferiscono di “una
VES di 8 mm la prima ora e una PCR < al 5. Fatto questo che indica una
situazione stabile della malattia senza gravi segni di tipo
infiammatorio”
(sottolineature del redattore).”
Con riferimento alle
relazioni delle visite mediche dell’assicurata presso il dr. med. __________,
nelle medesime osservazioni il perito ha rilevato che “l'assicurata nel
frattempo è stata sottoposta a delle infiltrazioni alla spalla sinistra che
hanno portato a un miglioramento dei disturbi, questo in merito a quanto
determinato dal Dr. med __________, medico aggiunto presso il servizio di
ortopedia e traumatologia, dell’__________, nella sua lettera del 1 º giugno
2021.
Anche per quanto riguarda l'infiltrazione alla caviglia sinistra si assiste
a un miglioramento dei disturbi dopo la 3ª e ultima infiltrazione. Ricordo
che per quanto riguarda la spalla sinistra l'esame sonografico effettuato non
aveva mostrato lesioni della cuffia ma una borsite e una tendinosi. Persistono
alterazioni alla mano destra già per altro conosciute alla testa del Iº
metacarpo e alla base della falange prossimale” (sottolineature del
redattore). Sono quindi emersi elementi che comunque non indicano un
peggioramento e tantomeno risultano nuovi rilevanti aspetti non trattati.
In merito al rapporto 19
novembre 2018 del dr. med. __________, nella suddetta presa di posizione il
perito ha indicato che la stessa “non apporta nuove informazioni”.
Infatti, tale rapporto fa riferimento ad uno stato di salute già noto.
Per quel che concerne il
certificato 11 maggio 2021 del medico curante dr. med. __________ (doc. A19),
si rileva che egli non ha apportato nuove diagnosi rispetto a quelle
riscontrate nell’ambito della perizia __________. Lo stesso vale anche per
quello datato 7 gennaio 2021 (doc. A29), dove il medico curante certifica che
l’assicurata necessita un aiuto domiciliare per la sua paziente senza spiegarne
il motivo.
Da ultimo, anche il
rapporto 10 giugno 2021 della dr.ssa __________ non apporta nessun nuovo
elemento medico. Infatti, oltre a consigliare d’iniziare con un farmaco
biotecnologico (come del resto proposto anche dal perito nelle osservazioni 5
luglio 2021: “…in ogni caso si dovrà tentare una remissione della malattia
introducendo una terapia medicamentosa di base immunosoppressiva che non sembra
essere stata eseguita”), la succitata sanitaria ha concluso che l’assicurata
è affetta da un’artrite psoriasica HLA B27 positivo, già nota.
In sostanza, vanno
sicuramente condivise le conclusioni del dr. med. __________ esposte nella già
citata presa di posizione del 5 luglio 2021, ossia che “… ci troviamo di
fronte ad una malattia reumatica a carattere infiammatorio e all’evoluzione
piuttosto cronica con una localizzazione comunque limitata”.
Con osservazioni 20 agosto
2021.
l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione medica parzialmente già
esibita.
Nuovi risultano i rapporti
5.
e 26 luglio 2021 del dr. med. __________ (doc. B4 e B5), il rapporto 15
luglio 2021 del dr. med. __________ della Clinica reumatologica dell’Ospedale Universitario
di __________ (doc. B6), le foto relative ad entrambi i piedi, al ginocchio
destro e alle mani destra e sinistra, il rapporto (incompleto) 11 agosto 2021
del dr. med. __________, ed il referto degli esami del sangue del 9 luglio 2021
(doc. B7).
La succitata
documentazione è stata nuovamente sottoposta dal __________ all’esame del
perito reumatologo, il quale con lettera 20 settembre 2021 ha evidenziato:
" Ho preso
atto della nuova documentazione che ci è stata messa a disposizione.
In particolar modo mi rifaccio alla valutazione in ambito
reumatologico avvenuto presso I’Ospedale Universitario di __________ eseguita
in data 15.07.2021. l colleghi giungono alle conclusioni di una artropatia
psoriasica con componente di entesopatie con Antigene HLAB27 positivo. Questi
non rilevano dal punto di vista clinico indicazioni per una artrite attiva per
una psoriasis cutanea florida o per un interessamento delle unghie.
Non vengono riscontrati segni per una eventuale sindrome fibromialgica.
Viene consigliata della fisioterapia ambulatoriale, delle
applicazioni di ultrasuoni e di terapia a onde d'urto per il gomito destro,
terapia con anti-infiammatori non steroidali per orali. Non viene consigliata
una terapia immunosoppressiva, per il momento. Si sconsiglia pure di continuare
con delle infiltrazioni locali di corticosteroidi.
Penso che questa valutazione non mostri una progressione della
problematica infiammatoria articolare e dell'attività della malattia reumatica
di per sé.
Rispetto alla mia valutazione del marzo 2020 e quindi da più di
un anno di distanza non si apprezzano patologie di entità tale da considerare
un peggioramento delle condizioni di salute dell'assicurata in particolar modo
delle alterazioni che possano coincidere con un peggioramento delle limitazioni
funzionali e della capacità lavorativa. In questo senso non ritengo che i
nuovi dati messi a disposizione, soprattutto la valutazione reumatologica in
ambito universitario, modifichi quelle che sono state le mie prese
di posizione per quanto riguarda la capacità lavorativa nell'ultima attività
professionale svolta e in un'attività lavorativa adatta.” (sottolineature del
redattore)
Alle conclusioni del
perito va prestata adesione, non trattandosi verosimilmente di un peggioramento
della patologia reumatologica, come ben spiegato nella succitata presa di
posizione. In particolare, lo specialista universitario dr. med. __________ non
ha riscontrato una sinovite, nemmeno un’artrite attiva tantomeno una psoriasis
cutanea florida con interessamento delle unghie e neppure un’eventuale sindrome
fibromialgica (“Keine Synovitididen. Kein florider
Psoriasihaut/-nagelbefall. Tenderpoints negativ”). Tant’è che al momento
della visita, escludendo, appunto, la presenza di un’artrite e di una entesite
grave, lo specialista zurighese ha sconsigliato una terapia immunosoppressiva
(“Da ich zum Zeitpuntk der Vorstellung keine Arithritis und auch keine hochgradige
Enthesithis festestellen konnte, besteht aktuell keine Therapieindicaktion für
eine Immunsupression”).
Il 12 ottobre 2021 la ricorrente
ha da ultimo prodotto il referto radiologico 6 ottobre 2021 di una RM alla
spalla sinistra, dal quale emerge che i segni radiologici sono “compatibili
con una incipiente borsite subacromion-deltoide” (doc. C). Questa, nuova
circostanza è emersa dopo la decisione contestata, come rettamente evidenziato
nelle osservazioni 25 ottobre 2021 dell’Ufficio AI (XIX) e quindi non è
rilevante per il presente giudizio. A tal riguardo va ricordato che per costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della
decisione contestata (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con
rinvii; 129 V consid. 1.2), in casu il 14 giugno 2021.
Visto quanto sopra, non
avendo l’assicurata prodotto documentazione atta a modificare le risultanze
della dettagliata e convincente perizia reumatologica, l’assicurata va ritenuta
dal punto di vista reumatologico abile al 75% nella sua attività di venditrice
ed in attività adeguate.
2.7.2
Dal punto di vista oftalmologico,
l’assicurata è stata peritata dal dr. med. __________. Dopo un’accurata visita
oculistica, riportate le informazioni utili per la valutazione, lo specialista
ha posto quale diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa una sindrome
sicca. Egli ha valutato un’inabilità del 20% in attività di ufficio che
necessitano un impegno visivo prolungato, per il resto non ha riscontrato alcun
impedimento oftalmologico.
Anche il dr. med. __________,
Capoclinica all’Ospedale __________ di __________, nel rapporto 28 settembre
2020.
ha diagnosticato una sindrome sicca, con sospetta sindrome Sjögren, quest’ultima
accertata anche dal dr. med. __________ senza influenza sull’abilità
lavorativa. L’oftalmologo curante ha escluso segni patologici di nuova
insorgenza, facendo presente di attendere dalla Cassa malati l’autorizzazione “per
un’eventuale terapia con siero autologo da embricare alla già in uso terapia
artificiali” (pag. 572). Quanto sopra non modifica la valutazione del dr.
med. __________, come del resto egli stesso ha fatto sapere al __________ nel suo
scritto 26 gennaio 2021 (pag. 601).
Altra documentazione di
natura oftalmologica non è stata prodotta, motivo per cui la perizia specialistica
merita conferma.
2.7.3
Infine, nell’ambito della
perizia __________ l’aspetto psichiatrico è stato valutato dal dr. med. __________.
Nella sua dettagliata perizia del 12 febbraio 2021 lo specialista in
psichiatrica e psicoterapia non ha riscontrato alcun danno alla salute a
carattere invalidante. La documentazione prodotta in causa dall’assicurata non concerne
l’aspetto extra-somatico e non permette quindi di modificare la valutazione del
dr. med. __________. Del resto l’insorgente non ha sostenuto di soffrire di una
patologia psichiatrica. Va fatto presente che la perizia è stata eseguita, come
risulta dalle annotazioni 4 marzo 2021 del dr. __________ del SMR, in quanto
all’assicurata è stata diagnosticata una fibromialgia (doc. 151). A tal
proposito, secondo giurisprudenza, per valutare le incidenze sulla capacità
lavorativa di una fibromialgia è necessario, di regola, un apprezzamento del
reumatologo e dello psichiatra (cfr. DTF 132 V 72).
2.7.4
Dal
punto di vista globale i periti del __________ hanno ritenuto che:
" (…) Per
l’aspetto internistico, psichiatrico e oftalmologico nell’ultimo impiego di
venditrice l’A. non presenta limiti funzionali.
Per quanto riguarda la valutazione reumatologica secondo il Dr.
med. __________ l’A. mostra delle limitazioni significative dei movimenti della
colonna cervicale associati a importanti episodi di tipo vertiginoso ai
movimenti. Fatto questo non spiegabile però nell’ambito di una malattia
psoriasica o di una spondilartropatia sieronegativa. Molto più spiegabili
questi nell’ambito di problematiche funzionali associate al quadro fibromialgico
dove per altro sono presenti anche altri indizi di tipo funzionale come i
disturbi del sonno, l’affaticamento rapido e la stanchezza cronica.
L’incapacità lavorativa del 25% riconosciuta per ogni attività dal consulente
in reumatologia tiene conto e si riferisce alla stanchezza cronica, all’affaticamento
rapido e ai dolori a carattere diffuso che diminuiscono il rendimento dell’A.
in questa percentuale.
Segnaliamo dal lato oftalmologico come l’A. dovrebbe evitare
attività con impego visivo prolungato altrimenti prevedere possibilità di
pause. L’A. presenta un rendimento limitato di ca. al 20% per attività, che
necessitano di impegno visivo prolungato come l’uso del PC (come per l’attività
di agente di viaggio). (…)” (inc. AI pag. 413)
Di
conseguenza, viste le affidabili e concludenti risultanze della perizia
pluridisciplinare del 22 maggio 2021, confermata dal SMR (cfr. doc. 116) e alla
quale va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.5), richiamato
inoltre l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere
dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati) che l’assicurata è inabile al 100% in qualsiasi
attività dal 15 gennaio 2017, ma inabile al 25% – dal 27 febbraio 2020 – nell’attività
di venditrice e in attività adeguate ed al 30% in attività d’ufficio con uso
prolungato del computer.
2.8
Occorre ora procedere alla
graduazione dell’invalidità.
In
primo luogo va fatto presente che con rapporto 7 agosto 2020 il consulente IP, tenuto
conto delle indicazioni mediche, ha ritenuto che l’assicurata “mantiene una
capacità lavorativa del 75% nella sua abituale attività di venditrice e in
qualsiasi altre. Anche per la precedente attività di agente di viaggio si
ritiene ancora l’idoneità evitando di effettuare periodi troppo prolungati
davanti uno schermo con pause supplementari”. Egli ha poi indicato diverse
altre attività ritenute esigibili, escludendo l’adozione di provvedimenti
professionali (doc. 129).
Siccome
la ricorrente può mettere a maggior frutto la sua residua capacità nell’ultima
attività di venditrice ed in altre attività, ai fini della determinazione del
grado d’invalidità l’Ufficio AI ha optato per il raffronto percentuale dei
redditi (“Prozentvegleich”; DTF
137.
V 337 consid. 3.1.1 con riferimento a DTF 114 V 313 consid. 3a e
riferimenti; STF 9C_627/2017 dell'11 dicembre 2017 consid. 4.2 con
riferimenti; 9C_526/2017 del 14 novembre 2017 consid. 5.3).
9C_225/2016 del
14.
luglio 2016; 9C_856/2010 del 27
giugno 2011; I 759/2005 del 21 agosto 2006; cfr. anche STCA 32.2016.68 del
28.
agosto 2017; 32.2016.80 del 6 aprile 2017, 32.2012.28 del 5 novembre 2012).
Di
conseguenza, trascorso l’anno di attesa, dal 1° gennaio 2018 il grado
d’invalidità risulta essere del 100% e del 25% dal 27 febbraio 2020.
L’Ufficio
AI ha quindi rettamente posto l’assicurata al beneficio di una rendita intera
dal 1° gennaio 2018 sino al 31 maggio 2020 tre mesi dal miglioramento, così
come prescritto dall’art. 88a cpv. 1 LAI.
Ne
consegue che, confermata la decisione contestata, il ricorso è respinto.
2.9
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.
a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura
di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, la
quale ha tuttavia chiesto “la
dispensa dalle spese giudiziarie e gratuito patrocinio”.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare.
Secondo l’art. 28 cpv. 2
Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio è retta dalla
Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art.
2.
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, prevede che “l’assistenza giudiziaria
garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura
o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle
autorità giudiziarie e amministrative”. Inoltre
secondo l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
Il
gratuito patrocinio, sia in procedura ricorsuale che amministrativa, di
principio può essere riconosciuto solo ad un avvocato patentato (STF
8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 9.2; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005
consid. 4.2, citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e 132 V 206 consid. 5.1.4; per
quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta
di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4
= SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; in DTF 132 V 200 il TF ha stabilito che a meno
che non siano impiegati presso un'organizzazione riconosciuta di utilità
pubblica, sono autorizzati a assistere gratuitamente ai sensi dell'art. 37 cpv.
4.
LPGA unicamente gli avvocati che soddisfano per analogia le condizioni
personali di iscrizione al registro ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 della legge
federale sulla libera circolazione degli avvocati).
Nel caso in esame, l’istanza
della ricorrente – non patrocinata in causa da un avvocato patentato – può
pertanto essere intesa unicamente quale domanda di esonero dalle spese di
procedura.
Ora,
i presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria,
intesa quale da esonero da spese processuali,
sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti; cfr.
anche artt. 2 e 3 Lag.).
Per valutare se un
assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si
tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48
consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un
supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella presente fattispecie
lo stato d’indigenza della ricorrente risulta dalla sua presa a carico da parte
della pubblica assistenza, così come risulta dalla documentazione allegata al certificato
municipale rilasciato il 15 giugno 2021 (cfr. doc. X).
Ritenuto
inoltre che il ricorso non appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto
privo di possibilità di esito sfavorevole, la domanda di assistenza giudiziaria
intesa quale istanza di esonero dalle spese processuali merita accoglimento,
riservato l'obbligo di rimborso qualora la situazione economica dell'assicurata
dovesse in futuro migliorare (DTF 124 V 309, 122 I 5; art. 6 Lag).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza
giudiziaria
(intesa quale esenzione dalle tasse e spese processuali) è accolta.
3.
L'istanza tendente alla
concessione del gratuito patrocinio è respinta.
4. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese di fr. 500, sono a carico della ricorrente. A seguito della
concessione dell’assistenza giudiziaria (intesa
quale esenzione dalle tasse e spese processuali),
le stesse sono per il momento assunte dallo Stato.
5. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti