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Decisione

32.2021.78

Richiesta di prestazioni respinta in assenza di invalidità rilevante. Accertamenti medici ed economici sono ok. Decisione confermata malgrado la produzione con il ricorso di nuovi atti medici

20 dicembre 2021Italiano46 min

il periodo dal 6 febbraio al 30 giugno 2020, e, quindi, l’assenza di un’incapacità

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2021.78

FC

Lugano

20 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 27 aprile 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI

1, nata nel 1960, di professione ausiliaria di pulizie, nel maggio 2020, ha

presentato una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 1).

Eseguiti

Fatti

i necessari accertamenti medici ed economici, comprendenti il richiamo degli

atti dall’assicurazione disoccupazione, con decisione del 27 aprile 2021,

confermativa di un progetto del 25 febbraio 2021, l’Ufficio AI ha negato il

diritto a prestazioni avendo stabilito un’inabilità lavorativa unicamente per

il periodo dal 6 febbraio al 30 giugno 2020, e, quindi, l’assenza di un’incapacità

al lavoro di almeno il 40% in media durante un anno senza notevole interruzione

(doc. IV/1).

1.2. Con

ricorso al TCA l'assicurata, dapprima personalmente e quindi rappresentata

dall’avv. RA 1, contesta le conclusioni dell’Ufficio AI, producendo nuova documentazione

medica e chiedendo il rinvio degli atti all’Ufficio AI per nuovi accertamenti

(doc. I, VII).

1.3. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame,

confermando la valutazione medica posta alla base del provvedimento impugnato,

sulla base anche della presa di posizione del medico SMR (doc. IX). Con

osservazioni del 25 agosto 2021 la ricorrente, tramite il suo legale, si è dal

canto suo riconfermata nelle sue domande e allegazioni (doc. XI).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto a prestazioni

dell’assicurazione invalidità.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.

28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,

op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina

n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,

benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al

momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido

e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,

decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita

(DTF 129 V 222; STF I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del

13 giugno 2003, consid. 4.1).

Va

infine menzionato che ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI:

"

L’assicurato ha diritto ad una

rendita se:

a.

la sua capacità al guadagno o la

sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,

mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente

esigibili;

b.

ha avuto un’incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole

interruzione; e

c.

al termine di questo anno è

invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento."

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TF ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…) Tra i danni alla salute

psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non

costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni

della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di

buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere

apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in

quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,

esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto

conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale

attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STF I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).”

Secondo

la giurisprudenza del TF siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STF I 441/99 del 18 ottobre 1999; STF I 148/98 del 29 settembre 1998, consid.

3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio

2007).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)

provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

Con

una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,

l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa

giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la

DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

"

(…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen

entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des

invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70),

dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S.

150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

In

una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il

Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione

secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno

sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Infine,

in una sentenza del 30 novembre 2017 pubblicata in DTF 143 V 409, il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF

141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche

nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla

luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese

le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura

probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica

della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi

fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata

dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,

per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata

riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova

di un’inabilità lavorativa invalidante.

Infine,

val la pena ancora precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico

in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse

condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA

32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine

di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c;

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito

delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito della

procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono

state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria

piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),

poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Nella DTF 125 V

351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale

per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag.

95).

Le perizie

affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STF

I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Ricevuta

la domanda di prestazioni del maggio 2020, l’Ufficio AI ha interpellato

la curante dr.ssa __________, internista, la quale, nel rapporto del 10 aprile

2020, poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Ectropion

della mucosa emorroidale in: -st. da emorroidectomia see. Milligan Morgan

(1984), - st. da diversi interventi di emorroidectomia (almeno 3 volte), -st.

da ano-retto-sigmoidoscopia fino a 20 cm con esecuzione di sfinterotomia

sottocutanea secondo Parks a ore 5 (31.7.2012) per ragadi e spasmi sfinteriali,

Sindrome del colon irritabile, Disturbi depressivi reattivi a disadattamento

sociale”, ha dichiarato di non aver attestato inabilità lavorative, salvo

poi specificare il 16 aprile 2020 che la paziente era inabile in misura

completa nell’ultimo lavoro svolto di ausiliaria di pulizie (doc. AI pag. 22 e

45). La curante ha allegato documentazione relativa a consulti nel reparto di proctologia

dell’Ospedale __________, in relazione all’accertamento e alla cura dell’

Ectropion della mucosa emorroidale (doc. AI pag. 25 – 31), un rapporto medico del

2 dicembre 2015 del dr. __________, psichiatra (attestante una sindrome da

disadattamento con reazione ansioso depressiva ICD-10 F43.22; doc. AI pag. 34)

e rapporti radiologici della clinica __________ (MRI alla coscia e alla gamba

destra il 9 aprile 2014 e alla colonna lombare il 30 settembre 2013, RM al

rachide lombare sacrale il 9 ottobre 2013, TAC addominale il 28 giugno 2012;

doc. AI pag. 35-40). Il 18 maggio 2020 la curante ha confermato le medesime

diagnosi invalidanti precisando di aver attestato un’inabilità lavorativa quale

donna delle pulizie dal 6 febbraio al 31 maggio 2020 (doc. AI pag. 71).

Con

rapporto del 3 agosto 2020 la dr.ssa __________ del SMR, confermate le diagnosi

poste dalla curante, ha descritto come segue la situazione dell’assicurata:

"

60 enne, dipendente 100 %, ha

sempre lavorato nel ramo delle pulizie. Disoccupazione annunciata dal

25.03.2017 per ricerca lavoro al 100%. In assistenza da 01.2020.

L'A. è stata operata diverse volte per malattia

emorroidale come anche delle ragadi recidivanti su spasmi sfinteriali. Visto l'ipertono

sfinteriale con una grave dissinergia sono state prescritte delle sedute di

fisioterapia pelvica, ha eseguito solo due sedute viste le feste natalizie. Presa

in carico psichiatrica nel 2015 con il Dr. __________ a seguito di sindrome da disadattamento

con reazione ansiosa-depressiva (ICD10; F43.22) secondaria a burn-out.

L'A paziente riferisce che da novembre 2019 a oggi ha

avuto un solo evento di perdite ematiche, sta assumendo ancora Doxium non ha

più avuto dolori alla defecazione assume Metamucil al mattino. L'A è in attesa

di essere convocata dalla dietista, visti i dolori addominali spasmiformi su

probabile colon irritabile con meteorismo, con una probabile intolleranza al

lattosio e al glutine. Dal 6.02.2020 si è rivolta alla curante di base dr.ssa __________

per emorroidi sanguinanti con fastidio rettale importante, inoltre dolori

addominali, depressa, perché senza lavoro fisso. Psicoterapia delegata a

psicoterapeuta __________.”

Ha

quindi giudicato l’assicurata inabile in misura completa dal 6 febbraio 2020 (doc.

AI pag. 110).

Nel

febbraio 2021 l’amministrazione ha nuovamente interpellato la dr.ssa __________,

la quale, il 6 febbraio 2021, ha confermato le medesime diagnosi, attestando

un’inabilità lavorativa come donna di pulizie dal 6 febbraio al 30 giugno 2020,

precisando che la situazione era invariata e di aver visitato la paziente solo

una volta in dicembre 2020 per i medesimi disturbi addominali e perineali (doc.

AI pag. 123). La dr.ssa __________ dell’__________, chirurga, il 18 febbraio

2021 ha riferito di aver visitato la paziente per i problemi proctologici,

l’ultima volta il 13 gennaio 2020, non attestando alcuna inabilità lavorativa

per la patologia proctologica (doc. AI pag. 133).

Con

nuovo rapporto del 24 febbraio 2021 la dr.ssa __________ del SMR, confermate le

medesime diagnosi, ha concluso attestando un’inabilità lavorativa completa

unicamente nel periodo dal 6 febbraio al 30 giugno 2020 (doc. AI pag. 141).

Contestualmente

alle osservazioni al progetto di decisione del 25 febbraio 2021 (con il quale

veniva prospettata la reiezione della domanda di prestazioni, doc. AI pag.

143), l’assicurata ha prodotto una certificazione del 7 aprile 2021 della

curante, la quale ha affermato quanto segue:

"

Certifico che a causa delle sue

condizioni psicofisiche stabilizzate ormai dal mese di maggio 2020 senza

cambiamenti significativi la signora RI 1 non è in grado di lavorare al 100%,

come donna di pulizie. Il mio ultimo certificato medico rilasciato per

l’assicurazione disoccupazione certifica una inabilità lavorativa del 100% fino

al 30.08.2020. Valuto che la signora RI 1 dal 01.09.2020 può svolgere lavori di

pulizia leggeri per circa 4 ore lavorative al giorno.

Sarebbe auspicabile una ulteriore valutazione medica della

sua capacità lavorativa.” (doc. AI pag. 154)

Nelle

Annotazioni del 26 aprile 2021 la dr.ssa __________ del SMR, ha affermato

quanto segue:

"

(…)

Considerazioni:

Il quadro clinico presentato dall'A consiste ancora a

tutt'oggi in Ectropion della mucosa emorroidale

in:

- st.da emorroidectomia sec. Milligan Morgan (1984)

- st.da diversi interdenti di emorroidectomia ( almeno

3 volte)

- st.da ano-retto-sigmoidoscopia fino a 20 cm con

esecuzione di sfinterotomia sottocutanea secondo

Parks a ore 5 (31.7.2012) per ragadi e spasmi sfonteriali.

Colon spastico su stress emotivo.

Fino all'attualità non è posta alcuna indicazione

chirurgica.

Agli atti non esiste una presa in carico psichiatrica

ma unicamente un pregresso seguito psicoterapeutico con il signor __________,

senza ricorso a psicofarmacoterapia.

Inoltre dalla documentazione allegata in sede di

audizione (unicamente una relazione della curante

di base Dr.ssa __________ del 07.04.2021), si evince:

1) non esiste alcuna nuova diagnosi o alcun oggettivo

peggioramento dello stato di salute;

2) non esiste alcun ricovero e tanto meno accesso al

PS;

3) non esiste un esame obiettivo condotto sull'A che

documenti un peggioramento

aggettivo del

suo stato di salute;

4) non esiste un piano di terapia fisica,

farmacologica diversa da quella prescritta fino ad ora (che consiste in una

blanda terapia per le emorroidi: Daflon 500 mg 1-0-1, contiene sostanze con

proprietà toniche e protettive, benefiche nel trattamento di varie malattie a carico

dei vasi sanguigni ed è usato nel trattamento della malattia emorroidaria; olio

di paraffina usato per le sue proprietà lubrificanti, idratanti, emollienti,

lenitive, protettive, isolanti, lassative ammorbidendo le feci e favorendo la normale

regolarità intestinale; Proctosynalar: pomata indicata nelle emorroidi, negli

eczemi anali, nelle infiammazioni del retta, nel prurito all'ano; Kamillosan

-fitopreparato a base di olio essenziale della camomilla che agisce quale

antinfiammatorio, lenitivo, antipruriginoso, astringente e leggero

disinfettante con proprietà calmante e deodorante) riabilitativa ed anche

l'ipotesi di presa in carico psicoterapica ventilata dalI'A. in sede di

audizione non si è concretizzata a tutt'oggi;

5) non esiste alcun blocco articolare;

6) esiste una generica attestazione di incapacità

lavorativa.

Pertanto quanto emerso in sede di audizione non

impedisce lo svolgimento dell’attività di ausiliaria di pulizie, come già

richiesto all'ufficio disoccupazione e come certificato dalla Dr.ssa __________ allo stesso ufficio di

disoccupazione.” (doc. AI pag. 159)

Con

la decisione del 27 aprile 2021 l’amministrazione ha quindi negato il diritto a

prestazioni, con le seguenti motivazioni:

"

(…)

Esito degli accertamenti:

La documentazione acquisita all'incarto oggettiva

l'incapacità lavorativa per il periodo dal 06.02.2020

al 30.06.2020, in seguito viene ritenuta nuovamente abile al lavoro. Non è pertanto stato raggiunto l'anno d'attesa con

incapacità minima ed ininterrotta del 40%, dopo il quale sarebbe potuto

insorgere l'eventuale diritto a rendita, così come non permane perdita della

capacità al guadagno data da un danno alla salute che giustificherebbe rassegnazione di provvedimenti professionali.

Osservazioni

In merito alle osservazioni presentate con raccomandata

16.04.2021 precisiamo che la documentazione medica inoltrata è stata sottoposta

al vaglio del Servizio medico regionale, il quale ha concluso la sua

valutazione ritenendo che non vi sono le premesse per giungere ad una

differente valutazione rispetto a quella riportata sul progetto di decisione.”

(doc. AI pag. 43)

Con

la sua “richiesta di rivalutazione della decisione del 27 aprile 2021”, da

considerarsi alla stregua di un ricorso avverso la decisione di diniego, l’assicurata

ha contestato le conclusioni dell’amministrazione e ha prodotto nuova

documentazione medica, sulla quale si è pronunciato il SMR il 15 luglio 2021 (doc.

IX/1; cfr. al consid. 2.7).

2.7. Nel

caso concreto, tutto bene valutato e considerato, secondo questo giudice l’Ufficio

AI ha correttamente ritenuto, sulla base di un attento esame della

documentazione agli atti, comprendente le prese di posizione dei medici curanti

e i rapporti radiologici relativi agli accertamenti eseguiti, che se

l’assicurata aveva avuto un periodo di inabilità lavorativa completa a far

tempo dal mese di febbraio 2020, a dipendenza delle affezioni proctologiche, tuttavia

dalla fine del mese di maggio 2020 aveva riacquistato la piena capacità

lavorativa.

In

particolare questo giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente

sia stato accuratamente vagliato prima dell’emissione della decisione

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, non ha motivo

per mettere in dubbio la documentazione medica valutata dall’Ufficio AI,

comprendente le varie prese di posizione dei curanti e i referti relativi agli

accertamenti effettuati, da considerare dettagliati, approfonditi e quindi

rispecchianti i ricordati parametri giurisprudenziali.

Non

vi sono in effetti ragioni, innanzitutto, per scostarsi dalle convincenti e

approfondite considerazioni della dr.ssa __________ del SMR, la quale, nei

rapporti del 3 agosto 2020, 24 febbraio e 26 aprile 2021, dopo accurata valutazione

della documentazione agli atti, dell’anamnesi, ammesse le diagnosi poste dalla

curante di “Ectropion della mucosa emorroidale in: -st.da emorroidectomia

sec. Milligan Morgan (1984), -st.da diversi interventi di emorroidectomia (

almeno 3 volte), -st.da ano-retto-sigmoidoscopia fino a 20 cm con esecuzione di

sfinterotomia sottocutanea secondo Parks a ore 5 (31.7.2012) per ragadi e

spasmi sfinteriati”, ha ben descritto la situazione dell’assicurata, la quale

era stata operata diverse volte per malattia emorroidale e ragadi recidivanti

su spasmi sfinteriali ed era in cura presso la dr.ssa __________ dal febbraio

2020 per emmorroidi con perdite ematiche, dolori addominali spasmiformi e fastidio

rettale importante. Era inoltre depressa, perché senza lavoro fisso, essendo

stata in cura presso il dr. __________ nel 2015 per sindrome da disadattamento

con reazione ansiosa-depressiva (ICD10; F43.22) secondaria a burn-out, e in

seguito seguita dallo psicoterapeuta __________ (doc. AI pag. 110, rapporto del

3 agosto 2020).

Preso

atto delle ulteriori certificazioni della curante del febbraio 2021 (la quale

ha attestato un’inabilità lavorativa come donna di pulizie dal 6 febbraio al 30

giugno 2020 e precisato che la situazione era invariata; doc. AI pag. 123) e

della dr.ssa __________ dell’__________, chirurga (che non attestato inabilità,

ma ha riferito di aver visitato l’assicurata per i problemi proctologici; doc.

AI pag. 133), con il nuovo rapporto del 24 febbraio 2021 la dr.ssa __________

del SMR ha confermato le medesime diagnosi e riferito della problematica emorroidale,

osservato peraltro come la prescritta fisioterapia pelvica era stata eseguita

solo in due sedute. Quanto alla sfera psichica, ha rilevato che l’assicurata

era stata presa a carico nel 2015 dal dr. __________, psichiatra, a seguito di

sindrome da disadattamento con reazione ansiosa-depressiva (ICD10 F43.22)

secondaria a burn-out e la psicoterapia era quindi stata delegata allo

psicoterapeuta __________, venendo tuttavia poi “interrotta dall'assicurata

che non desidera assumere antidepressivi”. Ha pure ricordato che la

paziente aveva riferito “che da novembre 2019 a oggi ha avuto un solo evento

di perdite ematiche, sta assumendo ancora Doxium non ha più avuto dolori alla

defecazione, assume Metamucil al mattino. L'A è in attesa di essere convocata

dalla dietista, visti i dolori addominali spasmiformi su probabile colon

irritabile con meteorismo, con una probabile intolleranza al lattosio e al

glutine”. Ella si era rivolta inoltre il 6 febbraio 2020 alla curante di

base dr.ssa __________ “per emorroidi sanguinanti con fastidio rettale

importante, inoltre dolori addominali, depressa, perché senza lavoro fisso.

Ha quindi concluso attestando un’inabilità lavorativa completa unicamente nel

periodo dal 6 febbraio al 30 giugno 2020 (doc. AI pag. 141). Queste conclusioni

sono state confermate dalla dr.ssa __________ anche dopo aver esaminato la

certificazione del 7 aprile 2021 della curante (per al quale le condizioni

psicofisiche erano invariate e stabilizzate dal mese di maggio 2020 con

un’inabilità lavorativa come donna di pulizie completa fino al 30 agosto 2020 e

in seguito potendo lavorare in lavori leggeri per circa 4 ore lavorative al

giorno; doc. AI pag. 154), nelle Annotazioni del 26 aprile 2021, con le quali

ha fatto con pertinenza notare che dalla certificazione della curante non

emergevano nuove diagnosi e non era oggettivato alcun peggioramento, in assenza

peraltro di ricoveri o consultazioni d’urgenza e non essendoci, oltre

all’attuale “blanda terapia per le emorroidi”, alcun piano di terapia

fisica, farmacologica diversa da quella prescritta fino ad ora, o

riabilitativa, e l’attestazione di inabilità lavorativa fosse formulata in modo

generico. Per quanto riferito alla sfera psichiatrica, il medico SMR ha con

pertinenza fatto notare che non emergeva dagli atti l’esistenza di una presa a

carico psichiatrica, ma unicamente psicoterapeutica con lo psicologo __________,

senza ricorso a psicofarmacoterapia. Alla luce di queste riscontri, la dr.ssa __________

ha con pertinenza concluso che l’assicurata non era impedita nello svolgimento

dell’attività di ausiliaria di pulizie, come del resto era stato certificato

dalla dr.ssa __________ all’attenzione dell’ufficio di disoccupazione (doc. AI

pag. 159; cfr. al consid. 2.6 in esteso).

A

detta valutazione, che appare ben motivata ed approfondita, formulata sulla

base di un attento esame del caso, a ragione l’Ufficio AI ha fatto riferimento,

laddove ha concluso che dal 1. luglio 2020 andava ammessa di nuovo una capacità

lavorativa totale. A queste conclusioni questo giudice ritiene di doversi

conformare, la scarna attestazione di inabilità lavorativa della curante (totale

dal febbraio all’agosto 2020 e in seguito del 50%; doc. AI pag. 154), appare

formulata assai genericamente e sprovvista della necessaria motivazione e non

fornisce in tutta evidenza elementi nuovi che permettano di protrarre

l’inabilità lavorativa oltre la fine di giugno 2020, ricordato peraltro le

riserve che si impongono, giusta la giurisprudenza, nella valutazione delle

certificazioni dei curanti (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008 e DTF 125 V

353 consid. 3a)cc) con riferimenti; cfr. in esteso al consid. 2.8).

2.8. La

ricorrente ha contestato tali conclusioni di fronte a questo giudice,

producendo nuove certificazioni mediche. Ha avantutto prodotto uno scritto del

12 maggio 2021 del dr. __________, chirurgo della mano, che ha affermato:

"

(…)

Diagnosi

Artrosi trapezio-metacarpaie bilaterale sintomatica.

Anamnesi

Da anni la paziente soffre di dolori ai pollici con

progressiva limitazione in alcune attività manuali.

Esame obiettivo

Lieve tumefazione trapezio-metacarpale bilaterale,

prevalente a sinistra. Dolore e scroscio articolare alla mobilizzazione

trapezio-metacarpale. Deficit stenico alle pinze coi pollici,

Esami radiologici

Alle radiografie eseguite oggi si constata l'artrosi

trapezio-metacarpale, più avanzata a sinistra,

Valutazione e procedere

In considerazione della sintomatologia, potrebbe già

essere indicato un intervento chirurgico di trapeziectomia

ed artroplastica trapezio-metacarpale. La

paziente al momento vorrebbe soprassedere su tale trattamento e consiglio

pertanto dì recarsi in ergoterapia per eseguire delle applicazioni anti-infiammatorie

strumentali, per le istruzioni di ergonomia e l'eventuale utilizzo di tutori.” (doc.

A1)

Ha

inoltre prodotto un certificato del 15 febbraio 2019 della dr.ssa __________,

internista, attestante che “la paziente da ora è abile al lavoro ma non può

alzare pesi al di sopra dei 5 kg” (doc. A2). Inoltre varie certificazioni,

rese sempre dalla dr.ssa __________ (e dalla dr.ssa __________) all’attenzione

dell’assicurazione disoccupazione, certificanti inabilità lavorative totali in

alcuni giorni dal giugno al settembre 2017, dal 23 febbraio al 2 marzo, dal 12

marzo al 13 marzo, dal 2 luglio all’11 settembre 2018, il 15 novembre 2018, il

13 febbraio 2019 (doc. A/3-19), oltre ad uno scritto del 25 febbraio 2019 dell’assistente

sociale signora __________, dell’Organizzazione __________, che ha attestato alla

cassa di disoccupazione che l'assicurata era seguita, anche se non in modo regolare,

sia da lei che dalla psicologa __________ (doc. A/21), oltre ad un’attestazione

dello psicologo __________ del 19 aprile 2021 del seguente tenore:

"

La paziente in oggetto viene

inviata in consultazione dalla Dr.ssa __________, suo medico curante, nel mese

di febbraio 2020. I nostri incontri avvengono con cadenza regolare in studio e

a distanza a causa della pandemia. La signora RI 1 presenta sintomi depressivi

e d'ansia riconducibili alla sua storia di vita personale. Malgrado le

problematiche di salute certificate dal suo medico curante, esprime il

desiderio di potere riprendere un ruolo professionale attivo. Nonostante questa

volontà, le sue difficoltà non le permettono-di investire le energie necessarie

a riposizionarsi sul mercato del lavoro. Questa situazione esacerba la sua

sintomatologia influendo negativamente sul suo percorso terapeutico.

Il suo desiderio di uscire da questa situazione è

confermato dalla costanza dei nostri incontri, interrotti solo a causa di un

mio congedo (da agosto 2020) e ripresi in concomitanza con il mio ritorno

durante il mese di marzo 2021.” (doc.

A/20)

La

documentazione è stata sottoposta alla dr.ssa __________del SMR, la quale il 15

luglio 2021 si è espressa come segue:

"

Giunge agli atti la seguente

documentazione:

1) Osservazioni dell'A del 27.05.2021 che per la prima

volta sottolinea di essere affetta da

artrosi trapezio-metacarpale bilaterale sintomatica;

2) Rapporto medico del Dr. med. __________,

specialista in chirurgia della mano, del 12.05.2021 che attesta: (…)

"Trattasi di nuovo riscontro di cui non avevamo

alcuna nozione in precedenza circa una patologia degenerativa interessante le

mani, verosimilmente reperto congrua con l'età dell'A che determina progressiva

limitazione in alcune attività manuali con lieve tumefazione

trapezio-metacarpale bilaterale ... per la quale potrebbe già essere indicato

un intervento chirurgico di trapeziectomia ed artroplastica trapeziometacarpale.

Considerandi

II Dr. __________ certifica potrebbe già essere indicato

un intervento chirurgico ponendo l'accento sull'indicazione relativa

all'intervento suggerito, per il quale la paziente al momento vorrebbe soprassedere ... e per il quale l'A ancora a tutt'oggi, nonostante

la prescrizione dello specialista in chirurgia della mano non si è rivolta ad

un ergoterapista per eseguire delle applicazioni anti-infiammatorie

strumentali, per le istruzioni di

ergonomia e l'eventuale utilizzo di tutori.

Tutto ciò denota la scarsità dell'affezione e i modesti

limiti funzionali a questa correlati tanto da non indurre l'A a sottoporsi

neanche a banali applicazioni strumentali né tanto meno ad effettuare un

incontro con un ergoterapista per ricevere istruzioni per un corretto

atteggiamento ergoterapico ed eventuale uso di tutori;

3) Breve certificazione della Dr.ssa __________ del

15.02.2019

che attesta che l'A è abile al lavoro; limite di sollevamento 5 Kg.

•• Nel fascicolo

disoccupazione ai nostri atti non compare mai una certificazione

riportante un limite di sollevamento; qualora ne fosse

stata fatta menzione non avrei esitato a

riportarlo nel rapporto finale SMR del 24.02.2021 e non modifica nella sostanza

le conclusioni del rapporto SMR del 24.02.2021;

4) Numerose certificazioni mediche per la

disoccupazione indicanti:

IL 100% dal 26.06.2017 al 27.06.2017, compreso

IL 100% dal 28.06.2017 al 30.06.2017

IL 100% dal 20.07.2017 al 25.07.2017

IL 100% 28.07.2017 al 05.09.2017

IL 100% 25.09.2017

IL 100% dal 23.02.2018 al 02.03.2018

IL 100% dal 12.03.2018 al 13.03.2018

IL 100% dal 02.07.2018 al 13.07.2018 e dal 14.07.2018

al 04.09.2018 nuovamente e completamente

abile dal 05.09.2018

IL 100% dal 17.08.2018 al 11.09.2018,

IL 100% 15.11.2018; nuovamente e completamente abile

dal 16.11.2018

IL 100% 13.02.2019; nuovamente e completamente abile

dal 14.02.2019. Non può sollevare pesi

>5 Kg.

•• Si tratta di

brevi periodi di incapacità lavorativa anche solo di un giorno, ad eccezione dei periodi dal 28.07.2017 al 05.09.2017 e

dal 02.07.2018 al 11.09.2018 che esulano quindi dall'inizio di malattia di

lunga durata e di conseguenza dal periodo di

incapacità lavorativa indicato dall'A nel formulario ufficiale Al e certificato

dalla Dr.ssa __________;

5) Attestazione dello psicologo signor __________ del

19.04.2021

che recita:

(…)

Lo psicoterapeuta signor __________ evidenzia pertanto

la complessità dell'A a riposizionarsi sul

mercato del lavoro, le difficoltà personali dell'A nel riprendere un ruolo attivo legate verosimilmente anche all'età dell'A

stessa; tali elementi non possono essere

assunti a carattere di patologia psichica.

Infatti per il pregresso ed ancora attualmente non

esiste una presa in carico psichiatrica né la prescrizione di psicofarmaci; la

Dr.ssa __________ nel suo rapporto medico

per Assicurazioni Invalidità del 10.04.2020 non menziona alcuna patologia psichiatrica

ed attesta; Prognosi sulla capacità lavorativa: Sfavorevole (età, congiuntura, pandemia COVID) ... psicoterapia delegata psicoterapeuta

__________, ev. Farmacoterapia

antidepressiva; non certifica alcuna incapacità lavorativa e puntualizza inoltre: Attualmente quale attività può

svolgere la paziente? Tutte le attività precedentemente svolte.

Sempre la Dr.ssa __________ nel successivo rapporto

medico per Assicurazioni Invalidità del

18.05.2020

elenca in diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa: Disturbi

depressivi reattivi a

disadattamento sociale e conferma: prognosi sulla capacità lavorativa:

Sfavorevole (età, congiuntura, pandemia COVID) ... psicoterapia delegata psicoterapeuta __________, ev. Farmacoterapia

antidepressiva. Attesta un'inabilità lavorativa dal 06.02.2020 al 31.05.2020.

Nel rapporto medico per Al del 06.02.2021 la curante di

base Dr.ssa __________ attesta: IL 100% 06.02.2020-30.06.2020. Come

anticipato nel rapporto del 18.05.2020, si è rivolta a me dal 06.2020 per emorroidi sanguinanti con

fastidio rettale importante, dolori

addominali. Depressa perché senza lavoro fisso, la situazione non è cambiata in modo significativo nel corso dell'ultimo anno.

Situazione, sintomatologia medica attuale:

invariata rispetto al precedente rapporto del 18.05.2020: sanguinamento e fastidio

da emorroidi, dolori addominali, a volte scariche diarroiche, umore depresso, preoccupata

perché senza lavoro. Prescrizione medica attuale: Daflon 500 mg 1-0-1, olio di

paraffina, Proctosynalar, Kamillosan. lo non ho richiesto consulti

specialistici.

Prognosi sulla capacità lavorativa sfavorevole (età,

congiuntura, Pandemia Covid,

mancata formazione). La psicoterapia delegata è stata interrotta dalla

paziente; non desidera assumere antidepressivi.

Attualmente quale attività può svolgere la paziente?

Tutte le attività precedentemente svolte.

Nessun cambiamento sostanziale dal maggio 2020 (rapporto

precedente), visitata

so/o una volta in dicembre 2020 per medesimi disturbi

addominali perineali: mi ha

informato che in febbraio 2021 ci sarebbe stata la

revisione Al. Per il resto mi richiede solo ricette, ultima il 30. 12.2020.

Pertanto la Dr.ssa __________, a riprova dell'esiguità

dei disturbi patiti dall'A, oltre alla sua presa in carico del 02.2020 visita

solo una volta nel 12.2020 l'A stessa, riscontrando i consueti disturbi

dell'apparto gastrointestinale/proctologico, non invia l'A a consultazioni

specialistiche, non prescrive psicofarmaci, non formula una diagnosi ai sensi

dell'ICD 10 necessitante di una presa a carico specialistica psichiatrica e non

evidenzia patologie con influsso anche solo parziale e duraturo sulla capacità lavorativa;

6) Attestazione dell'assistente sociale signora __________

alla cassa di disoccupazione __________ del 25.02.2019 che comunica che l'A è

seguita, anche se non in modo regolare, sia da lei che dalla collega psicologa __________.

Rimaniamo pertanto a disposizione

in caso di necessità.

•• Tale attestazione non riveste alcun elemento clinica.

Considerazioni:

Il quadro clinico presentato dall'A consiste ancora a

tutt'oggi in Ectropion della mucosa emorroidale

in: st.da emorroidectomia sec. Milligan

Morgan (1984), -st.da diversi interventi

di emorroidectomia (almeno 3 volte), -st.da

ano-retto-sigmoidoscopia fino a 20 cm con esecuzione di sfinterotomia

sottocutanea secondo Parks a ore 5

(31.7.2012) per ragadi e spasmi sfinteriali. Colon spastico su stress emotivo.

Agli atti non esiste una presa in carico psichiatrica

ma unicamente un pregresso seguito psicoterapeutico con il signor __________ a

cui l'A si è nuovamente annunciata da marzo 2021, senza ricorso a

psicofarmacoterapia. Tutti questi elementi depongono per una scarsità dei disturbi

psichici patiti dall'A tanto da indurmi a non annoverare alcuna patologia

psichiatrica nel rapporto finale SMR del 24.02.2021. Ribadisco che non sono mai

segnalati segni e sintomi di un episodio depressivo come descritto ai sensi

ICD-10 o in altre classificazioni interazionali bensì è posto esclusivamente

l'accento su situazioni congiunturali e sociali (difficoltà a reperire un posto

di lavoro fisso) umanamente comprensibili ma che di per sé non costituiscono

uno stato di malattia ne possono essere curati con misure mediche.

Inoltre dalla documentazione allegata in sede di

audizione e di ricorso al TCA si evince:

a) Ad eccezione dell'artrosi alle mani di recente

riscontro (vedi punto 2) non esiste alcuna nuova diagnosi o alcun aggettivo

peggioramento dello stato di salute. Infatti riguardo le affezioni di carattere somatico la specialista in chirurgia

viscerale EBSQ Coloproctology Dr.ssa __________,

specialista nel campo dei disturbi lamentati dall'A che ha avuto in cura la stessa

dal 2016 al 2020, per un totale di solo 5 consultazioni elenca le diagnosi

patite dall'A così come integralmente riportate nel rapporto finale SMR sia del

03.08.2020

che del 24.02.2021.

La Dr.ssa __________ certifica: Visto l'ipertono sfinteriale

... prescrivevo delle sedute di fisioterapia pelvica, ... ha eseguito a solo

due sedute viste le feste natalizie. ...La paziente è in attesa di essere

convocata dalla dietista, visti dolori addominali spasmiformi su probabile colon irritabile con meteorismo.

È importante continuare con la fisioterapia pelvica,

eventualmente anche dei lavaggi con delle

perette. Rivedrò la paziente al termine delle sedute di fisioterapia pelvica,

per decidere se eseguire ... una manometria presso il Dr med. __________ ...

eventualmente una defeco-RM per escludere una progressione visto il disturbo

defecatorio della paziente.

L'A non ha mai dato seguito alle indicazioni prescritte

dalla Dr.ssa __________ per le affezioni di sua competenza, patologie senza

dubbio fastidiose, ma non classificabili come invalidanti.

Da ultimo la Dr.ssa __________ attesta: per la

patologia proctologica diagnosticata nel 2020 non sussiste incapacità.

Inoltre dal rapporto medico redatto in data 06.02.2021

dalla Dr.ssa __________ si apprende che l'A si è rivolta a me dal 06.2020

per emorroidi sanguinanti con fastidio rettale importante, dolori addominali, ma di entità tale da non indurre la curante di base ad inviare

nuovamente in consultazione l'A con la

specialista Dr.ssa __________ (io non ho richiesto consulti specialistici) e

di non dar seguito agli approfondimenti prescritti dalla specialista stessa nel

gennaio 2020;

b) non esiste alcun ricovero e tanto meno accesso al

PS; anche le consultazioni specialistiche di chirurgia proctologica sono state

estremamente esigue nel corso degli anni e l'A non ha dato mai seguito alle

indicazioni poste dalla specialista in chirurgia viscerale EBSQ Coloproctology

Dr.ssa __________; ciò ad ulteriore riprova della scarsità dei disturbi somatici

patiti dall'A che soffre di una patologia sicuramente fastidiosa ma non

invalidante;

c) non esiste un'attuale indicazione assoluta ad un

intervento chirurgico proctologico né tanto meno

di chirurgia della mano;

3) non esiste un esame obiettivo condotto sull'A che

documenti un peggioramento aggettivo del

suo stato di salute ad eccezione dell'artrosi alle mani di recente riscontro,

così come discusso in precedenza;

d) non esiste un piano di terapia fisica, farmacologica

diversa da quella prescritta fino ad ora (che consiste in una blanda terapia

per le emorroidi: Daflon 500 mg 1-0-1, contiene sostanze con proprietà toniche

e protettive, benefiche nel trattamento di varie malattie a carico dei vasi sanguigni

ed è usato nel trattamento della malattia emorroidaria; olio di paraffina usato

per le sue proprietà lubrificanti, idratanti, emollienti, lenitive, protettive,

isolanti, lassative ammorbidendo le feci e favorendo la normale regolarità

intestinale; Procto-synalar: pomata indicata nelle emorroidi, negli eczemi

anali, nelle infiammazioni del retto, nel prurito all'ano; Kamillosan-fitopreparato

a base di olio essenziale della camomilla che agisce quale antinfiammatorio,

lenitivo, antipruriginoso, astringente e leggero disinfettante con proprietà calmante

e deodorante) riabilitativa ed anche la presa in carico psicofarmacoterapica ventilata

dalla Dr.ssa __________ dal 04.2020 non si è concretizzata a tutt'oggi;

e) esiste unicamente una successiva attestazione di

incapacità lavorativa per la disoccupazione

redatta dalla Dr.ssa __________ con il 100% fino al 30.08.2020 e IL 50% dal 01.09.2020

con indicazione che l'A può svolgere lavori di pulizia leggeri per circa 4 ore

giorno.

Conclusioni

Tutta la documentazione presentata dall'assicurata sia

in sede di audizione che ricorsuale non

presenta fatti nuovi rispettivamente modificazioni significative rispetto a quanto

valutato nel rapporto finale SMR del 24.02.2021.” (doc. IX/1)

A

tale dettagliato e completo rapporto, reso dal medico SMR dopo accurato esame

dell’incarto, che prende approfondita e motivata posizione sulle singole

censure formulate dall’assicurato, sulle allegazioni del dr. __________, della

dr.ssa __________, dello psicologo __________ e dell’assistente sociale, può

interamente essere rinviato, non essendovi motivo di scostarsi.

Alle

conclusioni del medico SMR occorre aderire, ove peraltro si osservi che

l’assicurata non ha prodotto alcuna nuova certificazione della curante dr.ssa __________,

e questo a conferma della stabilità della situazione, peraltro confermata anche

dalla dr.ssa __________, la quale ha indicato un’abilità lavorativa completa

(con limite di sollevamento di 5 kg), salvo l’attestazione di sporadiche e brevi

inabilità lavorative. Rispetto alle certificazioni già prodotte in precedenza quelle

allegate al ricorso non aggiungono insomma, ad eccezione dell’artrosi alle mani

di recente riscontro e che in ogni modo non giustifica (per il momento) alcuna

inabilità lavorativa (doc. A/1), alcun elemento nuovo rilevante. L’assicurata nemmeno

adduce e sostanzia le ragioni per cui le conclusioni dell’amministrazione

sarebbero errate. In sostanza quindi tali certificazioni non permettono di

distanziarsi dalle conclusioni del SMR, non apportando nuovi elementi oggettivi

ignorati e vanno tutt’al più intese nel senso di una parziale diversa

valutazione della medesima situazione della ricorrente.

Le

motivazioni, approfondite e chiare, del medico SMR dr.ssa __________, appaiono dunque

convincenti e questo Tribunale ritiene di doverle condividere, anche

considerando come la ricorrente, rispettivamente i suoi curanti, non abbiano

fatto valere argomentazioni che possano in qualche modo smentirle. Richiamato

il principio giurisprudenziale per cui in ragione della diversità dell'incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008,

consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che

uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; cfr. sopra al consid. 2.5), le considerazioni

della dr.ssa __________e dello psicoterapeuta __________ non consentono, alla

luce delle coerenti e convincenti argomentazioni della dr.ssa __________ del

SMR, di scostarsi dalle conclusioni dell’Ufficio AI.

del resto l’assicurata ha prodotto documentazione attestante un danno alla

salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un

peggioramento successivo alle valutazioni del SMR e entro la data della

decisione contestata (ricordato che per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati

fino al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Questa

Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assi-curata sia stato

approfonditamente vagliato, prima dell'emanazione della decisione qui impugnata

(in concreto: 27 aprile 2021) data che, come detto, segna il limite temporale

del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti).

A

proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In

conclusione, rispecchiando le valutazioni del SMR del 3 agosto 2020, 24

febbraio e 26 aprile 2021 tutti i criteri di affidabilità e completezza

richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.5), richiamato pure

l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117.

V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti), è da ritenere dimostrato con

il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid.

8b) che se dal febbraio 2020 l’interessata aveva presentato un’inabilità

lavorativa a motivo delle affezioni gastroenterologiche, dal mese di luglio

2020.

tuttavia il suo stato di salute era migliorato ed era nuovamente

sovrapponibile a quello presente in precedenza con una capacità lavorativa

completa nella sua attività così come in ogni attività adeguata.

La

refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per

valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione della

decisione contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori

accertamenti. Al riguardo, va fatto

presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione

o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p.

28.

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). La richiesta

formulata dal legale dell’assicurata di eseguire ulteriori approfondimenti medici

va quindi respinta.

2.9

In

simili circostanze, ribadito il suesposto periodo di inabilità

lavorativa dal 6 febbraio al 30 giugno 2020, considerata dunque la

ripresa dell’abilità lavorativa completa a partire dal 1° luglio 2020, l’assicurata

non ha quindi presentato, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI, un

periodo ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa in

media e con un grado di invalidità di almeno il 40% alla scadenza dell’anno di

attesa (art. 28 LAI; cfr. anche art. 6 LPGA; cfr. al consid. 2.3), ragione per

cui non gli può essere riconosciuto il diritto ad una rendita di invalidità.

La

decisione contestata dell’Ufficio AI va quindi confermata, mentre il ricorso va

respinto.

All’assicurata va comunque fatto nuovamente presente che

in caso di peggioramento rilevante delle sue condizioni di salute, debitamente

comprovato da pertinente documentazione medica (segnatamente in relazione agli

addotti problemi alle mani e a quello proctologici), ella potrà in futuro

presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non

pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione

federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del

provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF

130.

V 140 e 129 V 4).

2.10

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in

vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione

transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis

LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese giudiziarie per fr. 500 sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura di fr. 500

sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti