32.2021.78
Richiesta di prestazioni respinta in assenza di invalidità rilevante. Accertamenti medici ed economici sono ok. Decisione confermata malgrado la produzione con il ricorso di nuovi atti medici
20 dicembre 2021Italiano46 min
il periodo dal 6 febbraio al 30 giugno 2020, e, quindi, l’assenza di un’incapacità
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2021.78
FC
Lugano
20 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 aprile 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, nata nel 1960, di professione ausiliaria di pulizie, nel maggio 2020, ha
presentato una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 1).
Eseguiti
Fatti
i necessari accertamenti medici ed economici, comprendenti il richiamo degli
atti dall’assicurazione disoccupazione, con decisione del 27 aprile 2021,
confermativa di un progetto del 25 febbraio 2021, l’Ufficio AI ha negato il
diritto a prestazioni avendo stabilito un’inabilità lavorativa unicamente per
il periodo dal 6 febbraio al 30 giugno 2020, e, quindi, l’assenza di un’incapacità
al lavoro di almeno il 40% in media durante un anno senza notevole interruzione
(doc. IV/1).
1.2. Con
ricorso al TCA l'assicurata, dapprima personalmente e quindi rappresentata
dall’avv. RA 1, contesta le conclusioni dell’Ufficio AI, producendo nuova documentazione
medica e chiedendo il rinvio degli atti all’Ufficio AI per nuovi accertamenti
(doc. I, VII).
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame,
confermando la valutazione medica posta alla base del provvedimento impugnato,
sulla base anche della presa di posizione del medico SMR (doc. IX). Con
osservazioni del 25 agosto 2021 la ricorrente, tramite il suo legale, si è dal
canto suo riconfermata nelle sue domande e allegazioni (doc. XI).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto a prestazioni
dell’assicurazione invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina
n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al
momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido
e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STF I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del
13 giugno 2003, consid. 4.1).
Va
infine menzionato che ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI:
"
L’assicurato ha diritto ad una
rendita se:
a.
la sua capacità al guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente
esigibili;
b.
ha avuto un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole
interruzione; e
c.
al termine di questo anno è
invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento."
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TF ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…) Tra i danni alla salute
psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non
costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni
della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,
esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto
conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale
attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STF I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).”
Secondo
la giurisprudenza del TF siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STF I 441/99 del 18 ottobre 1999; STF I 148/98 del 29 settembre 1998, consid.
3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio
2007).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)
provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con
una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,
l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa
giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la
DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
"
(…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen
entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des
invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70),
dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S.
150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
In
una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il
Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso
particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione
secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno
sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine,
in una sentenza del 30 novembre 2017 pubblicata in DTF 143 V 409, il Tribunale
federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF
141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche
nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.
comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla
luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese
le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura
probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica
della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi
fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata
dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,
per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata
riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova
di un’inabilità lavorativa invalidante.
Infine,
val la pena ancora precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico
in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse
condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA
32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c;
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito
delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito della
procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono
state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria
piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),
poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Nella DTF 125 V
351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale
per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag.
95).
Le perizie
affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STF
I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Ricevuta
la domanda di prestazioni del maggio 2020, l’Ufficio AI ha interpellato
la curante dr.ssa __________, internista, la quale, nel rapporto del 10 aprile
2020, poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Ectropion
della mucosa emorroidale in: -st. da emorroidectomia see. Milligan Morgan
(1984), - st. da diversi interventi di emorroidectomia (almeno 3 volte), -st.
da ano-retto-sigmoidoscopia fino a 20 cm con esecuzione di sfinterotomia
sottocutanea secondo Parks a ore 5 (31.7.2012) per ragadi e spasmi sfinteriali,
Sindrome del colon irritabile, Disturbi depressivi reattivi a disadattamento
sociale”, ha dichiarato di non aver attestato inabilità lavorative, salvo
poi specificare il 16 aprile 2020 che la paziente era inabile in misura
completa nell’ultimo lavoro svolto di ausiliaria di pulizie (doc. AI pag. 22 e
45). La curante ha allegato documentazione relativa a consulti nel reparto di proctologia
dell’Ospedale __________, in relazione all’accertamento e alla cura dell’
Ectropion della mucosa emorroidale (doc. AI pag. 25 – 31), un rapporto medico del
2 dicembre 2015 del dr. __________, psichiatra (attestante una sindrome da
disadattamento con reazione ansioso depressiva ICD-10 F43.22; doc. AI pag. 34)
e rapporti radiologici della clinica __________ (MRI alla coscia e alla gamba
destra il 9 aprile 2014 e alla colonna lombare il 30 settembre 2013, RM al
rachide lombare sacrale il 9 ottobre 2013, TAC addominale il 28 giugno 2012;
doc. AI pag. 35-40). Il 18 maggio 2020 la curante ha confermato le medesime
diagnosi invalidanti precisando di aver attestato un’inabilità lavorativa quale
donna delle pulizie dal 6 febbraio al 31 maggio 2020 (doc. AI pag. 71).
Con
rapporto del 3 agosto 2020 la dr.ssa __________ del SMR, confermate le diagnosi
poste dalla curante, ha descritto come segue la situazione dell’assicurata:
"
60 enne, dipendente 100 %, ha
sempre lavorato nel ramo delle pulizie. Disoccupazione annunciata dal
25.03.2017 per ricerca lavoro al 100%. In assistenza da 01.2020.
L'A. è stata operata diverse volte per malattia
emorroidale come anche delle ragadi recidivanti su spasmi sfinteriali. Visto l'ipertono
sfinteriale con una grave dissinergia sono state prescritte delle sedute di
fisioterapia pelvica, ha eseguito solo due sedute viste le feste natalizie. Presa
in carico psichiatrica nel 2015 con il Dr. __________ a seguito di sindrome da disadattamento
con reazione ansiosa-depressiva (ICD10; F43.22) secondaria a burn-out.
L'A paziente riferisce che da novembre 2019 a oggi ha
avuto un solo evento di perdite ematiche, sta assumendo ancora Doxium non ha
più avuto dolori alla defecazione assume Metamucil al mattino. L'A è in attesa
di essere convocata dalla dietista, visti i dolori addominali spasmiformi su
probabile colon irritabile con meteorismo, con una probabile intolleranza al
lattosio e al glutine. Dal 6.02.2020 si è rivolta alla curante di base dr.ssa __________
per emorroidi sanguinanti con fastidio rettale importante, inoltre dolori
addominali, depressa, perché senza lavoro fisso. Psicoterapia delegata a
psicoterapeuta __________.”
Ha
quindi giudicato l’assicurata inabile in misura completa dal 6 febbraio 2020 (doc.
AI pag. 110).
Nel
febbraio 2021 l’amministrazione ha nuovamente interpellato la dr.ssa __________,
la quale, il 6 febbraio 2021, ha confermato le medesime diagnosi, attestando
un’inabilità lavorativa come donna di pulizie dal 6 febbraio al 30 giugno 2020,
precisando che la situazione era invariata e di aver visitato la paziente solo
una volta in dicembre 2020 per i medesimi disturbi addominali e perineali (doc.
AI pag. 123). La dr.ssa __________ dell’__________, chirurga, il 18 febbraio
2021 ha riferito di aver visitato la paziente per i problemi proctologici,
l’ultima volta il 13 gennaio 2020, non attestando alcuna inabilità lavorativa
per la patologia proctologica (doc. AI pag. 133).
Con
nuovo rapporto del 24 febbraio 2021 la dr.ssa __________ del SMR, confermate le
medesime diagnosi, ha concluso attestando un’inabilità lavorativa completa
unicamente nel periodo dal 6 febbraio al 30 giugno 2020 (doc. AI pag. 141).
Contestualmente
alle osservazioni al progetto di decisione del 25 febbraio 2021 (con il quale
veniva prospettata la reiezione della domanda di prestazioni, doc. AI pag.
143), l’assicurata ha prodotto una certificazione del 7 aprile 2021 della
curante, la quale ha affermato quanto segue:
"
Certifico che a causa delle sue
condizioni psicofisiche stabilizzate ormai dal mese di maggio 2020 senza
cambiamenti significativi la signora RI 1 non è in grado di lavorare al 100%,
come donna di pulizie. Il mio ultimo certificato medico rilasciato per
l’assicurazione disoccupazione certifica una inabilità lavorativa del 100% fino
al 30.08.2020. Valuto che la signora RI 1 dal 01.09.2020 può svolgere lavori di
pulizia leggeri per circa 4 ore lavorative al giorno.
Sarebbe auspicabile una ulteriore valutazione medica della
sua capacità lavorativa.” (doc. AI pag. 154)
Nelle
Annotazioni del 26 aprile 2021 la dr.ssa __________ del SMR, ha affermato
quanto segue:
"
(…)
Considerazioni:
Il quadro clinico presentato dall'A consiste ancora a
tutt'oggi in Ectropion della mucosa emorroidale
in:
- st.da emorroidectomia sec. Milligan Morgan (1984)
- st.da diversi interdenti di emorroidectomia ( almeno
3 volte)
- st.da ano-retto-sigmoidoscopia fino a 20 cm con
esecuzione di sfinterotomia sottocutanea secondo
Parks a ore 5 (31.7.2012) per ragadi e spasmi sfonteriali.
Colon spastico su stress emotivo.
Fino all'attualità non è posta alcuna indicazione
chirurgica.
Agli atti non esiste una presa in carico psichiatrica
ma unicamente un pregresso seguito psicoterapeutico con il signor __________,
senza ricorso a psicofarmacoterapia.
Inoltre dalla documentazione allegata in sede di
audizione (unicamente una relazione della curante
di base Dr.ssa __________ del 07.04.2021), si evince:
1) non esiste alcuna nuova diagnosi o alcun oggettivo
peggioramento dello stato di salute;
2) non esiste alcun ricovero e tanto meno accesso al
PS;
3) non esiste un esame obiettivo condotto sull'A che
documenti un peggioramento
aggettivo del
suo stato di salute;
4) non esiste un piano di terapia fisica,
farmacologica diversa da quella prescritta fino ad ora (che consiste in una
blanda terapia per le emorroidi: Daflon 500 mg 1-0-1, contiene sostanze con
proprietà toniche e protettive, benefiche nel trattamento di varie malattie a carico
dei vasi sanguigni ed è usato nel trattamento della malattia emorroidaria; olio
di paraffina usato per le sue proprietà lubrificanti, idratanti, emollienti,
lenitive, protettive, isolanti, lassative ammorbidendo le feci e favorendo la normale
regolarità intestinale; Proctosynalar: pomata indicata nelle emorroidi, negli
eczemi anali, nelle infiammazioni del retta, nel prurito all'ano; Kamillosan
-fitopreparato a base di olio essenziale della camomilla che agisce quale
antinfiammatorio, lenitivo, antipruriginoso, astringente e leggero
disinfettante con proprietà calmante e deodorante) riabilitativa ed anche
l'ipotesi di presa in carico psicoterapica ventilata dalI'A. in sede di
audizione non si è concretizzata a tutt'oggi;
5) non esiste alcun blocco articolare;
6) esiste una generica attestazione di incapacità
lavorativa.
Pertanto quanto emerso in sede di audizione non
impedisce lo svolgimento dell’attività di ausiliaria di pulizie, come già
richiesto all'ufficio disoccupazione e come certificato dalla Dr.ssa __________ allo stesso ufficio di
disoccupazione.” (doc. AI pag. 159)
Con
la decisione del 27 aprile 2021 l’amministrazione ha quindi negato il diritto a
prestazioni, con le seguenti motivazioni:
"
(…)
Esito degli accertamenti:
La documentazione acquisita all'incarto oggettiva
l'incapacità lavorativa per il periodo dal 06.02.2020
al 30.06.2020, in seguito viene ritenuta nuovamente abile al lavoro. Non è pertanto stato raggiunto l'anno d'attesa con
incapacità minima ed ininterrotta del 40%, dopo il quale sarebbe potuto
insorgere l'eventuale diritto a rendita, così come non permane perdita della
capacità al guadagno data da un danno alla salute che giustificherebbe rassegnazione di provvedimenti professionali.
Osservazioni
In merito alle osservazioni presentate con raccomandata
16.04.2021 precisiamo che la documentazione medica inoltrata è stata sottoposta
al vaglio del Servizio medico regionale, il quale ha concluso la sua
valutazione ritenendo che non vi sono le premesse per giungere ad una
differente valutazione rispetto a quella riportata sul progetto di decisione.”
(doc. AI pag. 43)
Con
la sua “richiesta di rivalutazione della decisione del 27 aprile 2021”, da
considerarsi alla stregua di un ricorso avverso la decisione di diniego, l’assicurata
ha contestato le conclusioni dell’amministrazione e ha prodotto nuova
documentazione medica, sulla quale si è pronunciato il SMR il 15 luglio 2021 (doc.
IX/1; cfr. al consid. 2.7).
2.7. Nel
caso concreto, tutto bene valutato e considerato, secondo questo giudice l’Ufficio
AI ha correttamente ritenuto, sulla base di un attento esame della
documentazione agli atti, comprendente le prese di posizione dei medici curanti
e i rapporti radiologici relativi agli accertamenti eseguiti, che se
l’assicurata aveva avuto un periodo di inabilità lavorativa completa a far
tempo dal mese di febbraio 2020, a dipendenza delle affezioni proctologiche, tuttavia
dalla fine del mese di maggio 2020 aveva riacquistato la piena capacità
lavorativa.
In
particolare questo giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente
sia stato accuratamente vagliato prima dell’emissione della decisione
impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, non ha motivo
per mettere in dubbio la documentazione medica valutata dall’Ufficio AI,
comprendente le varie prese di posizione dei curanti e i referti relativi agli
accertamenti effettuati, da considerare dettagliati, approfonditi e quindi
rispecchianti i ricordati parametri giurisprudenziali.
Non
vi sono in effetti ragioni, innanzitutto, per scostarsi dalle convincenti e
approfondite considerazioni della dr.ssa __________ del SMR, la quale, nei
rapporti del 3 agosto 2020, 24 febbraio e 26 aprile 2021, dopo accurata valutazione
della documentazione agli atti, dell’anamnesi, ammesse le diagnosi poste dalla
curante di “Ectropion della mucosa emorroidale in: -st.da emorroidectomia
sec. Milligan Morgan (1984), -st.da diversi interventi di emorroidectomia (
almeno 3 volte), -st.da ano-retto-sigmoidoscopia fino a 20 cm con esecuzione di
sfinterotomia sottocutanea secondo Parks a ore 5 (31.7.2012) per ragadi e
spasmi sfinteriati”, ha ben descritto la situazione dell’assicurata, la quale
era stata operata diverse volte per malattia emorroidale e ragadi recidivanti
su spasmi sfinteriali ed era in cura presso la dr.ssa __________ dal febbraio
2020 per emmorroidi con perdite ematiche, dolori addominali spasmiformi e fastidio
rettale importante. Era inoltre depressa, perché senza lavoro fisso, essendo
stata in cura presso il dr. __________ nel 2015 per sindrome da disadattamento
con reazione ansiosa-depressiva (ICD10; F43.22) secondaria a burn-out, e in
seguito seguita dallo psicoterapeuta __________ (doc. AI pag. 110, rapporto del
3 agosto 2020).
Preso
atto delle ulteriori certificazioni della curante del febbraio 2021 (la quale
ha attestato un’inabilità lavorativa come donna di pulizie dal 6 febbraio al 30
giugno 2020 e precisato che la situazione era invariata; doc. AI pag. 123) e
della dr.ssa __________ dell’__________, chirurga (che non attestato inabilità,
ma ha riferito di aver visitato l’assicurata per i problemi proctologici; doc.
AI pag. 133), con il nuovo rapporto del 24 febbraio 2021 la dr.ssa __________
del SMR ha confermato le medesime diagnosi e riferito della problematica emorroidale,
osservato peraltro come la prescritta fisioterapia pelvica era stata eseguita
solo in due sedute. Quanto alla sfera psichica, ha rilevato che l’assicurata
era stata presa a carico nel 2015 dal dr. __________, psichiatra, a seguito di
sindrome da disadattamento con reazione ansiosa-depressiva (ICD10 F43.22)
secondaria a burn-out e la psicoterapia era quindi stata delegata allo
psicoterapeuta __________, venendo tuttavia poi “interrotta dall'assicurata
che non desidera assumere antidepressivi”. Ha pure ricordato che la
paziente aveva riferito “che da novembre 2019 a oggi ha avuto un solo evento
di perdite ematiche, sta assumendo ancora Doxium non ha più avuto dolori alla
defecazione, assume Metamucil al mattino. L'A è in attesa di essere convocata
dalla dietista, visti i dolori addominali spasmiformi su probabile colon
irritabile con meteorismo, con una probabile intolleranza al lattosio e al
glutine”. Ella si era rivolta inoltre il 6 febbraio 2020 alla curante di
base dr.ssa __________ “per emorroidi sanguinanti con fastidio rettale
importante, inoltre dolori addominali, depressa, perché senza lavoro fisso.
Ha quindi concluso attestando un’inabilità lavorativa completa unicamente nel
periodo dal 6 febbraio al 30 giugno 2020 (doc. AI pag. 141). Queste conclusioni
sono state confermate dalla dr.ssa __________ anche dopo aver esaminato la
certificazione del 7 aprile 2021 della curante (per al quale le condizioni
psicofisiche erano invariate e stabilizzate dal mese di maggio 2020 con
un’inabilità lavorativa come donna di pulizie completa fino al 30 agosto 2020 e
in seguito potendo lavorare in lavori leggeri per circa 4 ore lavorative al
giorno; doc. AI pag. 154), nelle Annotazioni del 26 aprile 2021, con le quali
ha fatto con pertinenza notare che dalla certificazione della curante non
emergevano nuove diagnosi e non era oggettivato alcun peggioramento, in assenza
peraltro di ricoveri o consultazioni d’urgenza e non essendoci, oltre
all’attuale “blanda terapia per le emorroidi”, alcun piano di terapia
fisica, farmacologica diversa da quella prescritta fino ad ora, o
riabilitativa, e l’attestazione di inabilità lavorativa fosse formulata in modo
generico. Per quanto riferito alla sfera psichiatrica, il medico SMR ha con
pertinenza fatto notare che non emergeva dagli atti l’esistenza di una presa a
carico psichiatrica, ma unicamente psicoterapeutica con lo psicologo __________,
senza ricorso a psicofarmacoterapia. Alla luce di queste riscontri, la dr.ssa __________
ha con pertinenza concluso che l’assicurata non era impedita nello svolgimento
dell’attività di ausiliaria di pulizie, come del resto era stato certificato
dalla dr.ssa __________ all’attenzione dell’ufficio di disoccupazione (doc. AI
pag. 159; cfr. al consid. 2.6 in esteso).
A
detta valutazione, che appare ben motivata ed approfondita, formulata sulla
base di un attento esame del caso, a ragione l’Ufficio AI ha fatto riferimento,
laddove ha concluso che dal 1. luglio 2020 andava ammessa di nuovo una capacità
lavorativa totale. A queste conclusioni questo giudice ritiene di doversi
conformare, la scarna attestazione di inabilità lavorativa della curante (totale
dal febbraio all’agosto 2020 e in seguito del 50%; doc. AI pag. 154), appare
formulata assai genericamente e sprovvista della necessaria motivazione e non
fornisce in tutta evidenza elementi nuovi che permettano di protrarre
l’inabilità lavorativa oltre la fine di giugno 2020, ricordato peraltro le
riserve che si impongono, giusta la giurisprudenza, nella valutazione delle
certificazioni dei curanti (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008 e DTF 125 V
353 consid. 3a)cc) con riferimenti; cfr. in esteso al consid. 2.8).
2.8. La
ricorrente ha contestato tali conclusioni di fronte a questo giudice,
producendo nuove certificazioni mediche. Ha avantutto prodotto uno scritto del
12 maggio 2021 del dr. __________, chirurgo della mano, che ha affermato:
"
(…)
Diagnosi
Artrosi trapezio-metacarpaie bilaterale sintomatica.
Anamnesi
Da anni la paziente soffre di dolori ai pollici con
progressiva limitazione in alcune attività manuali.
Esame obiettivo
Lieve tumefazione trapezio-metacarpale bilaterale,
prevalente a sinistra. Dolore e scroscio articolare alla mobilizzazione
trapezio-metacarpale. Deficit stenico alle pinze coi pollici,
Esami radiologici
Alle radiografie eseguite oggi si constata l'artrosi
trapezio-metacarpale, più avanzata a sinistra,
Valutazione e procedere
In considerazione della sintomatologia, potrebbe già
essere indicato un intervento chirurgico di trapeziectomia
ed artroplastica trapezio-metacarpale. La
paziente al momento vorrebbe soprassedere su tale trattamento e consiglio
pertanto dì recarsi in ergoterapia per eseguire delle applicazioni anti-infiammatorie
strumentali, per le istruzioni di ergonomia e l'eventuale utilizzo di tutori.” (doc.
A1)
Ha
inoltre prodotto un certificato del 15 febbraio 2019 della dr.ssa __________,
internista, attestante che “la paziente da ora è abile al lavoro ma non può
alzare pesi al di sopra dei 5 kg” (doc. A2). Inoltre varie certificazioni,
rese sempre dalla dr.ssa __________ (e dalla dr.ssa __________) all’attenzione
dell’assicurazione disoccupazione, certificanti inabilità lavorative totali in
alcuni giorni dal giugno al settembre 2017, dal 23 febbraio al 2 marzo, dal 12
marzo al 13 marzo, dal 2 luglio all’11 settembre 2018, il 15 novembre 2018, il
13 febbraio 2019 (doc. A/3-19), oltre ad uno scritto del 25 febbraio 2019 dell’assistente
sociale signora __________, dell’Organizzazione __________, che ha attestato alla
cassa di disoccupazione che l'assicurata era seguita, anche se non in modo regolare,
sia da lei che dalla psicologa __________ (doc. A/21), oltre ad un’attestazione
dello psicologo __________ del 19 aprile 2021 del seguente tenore:
"
La paziente in oggetto viene
inviata in consultazione dalla Dr.ssa __________, suo medico curante, nel mese
di febbraio 2020. I nostri incontri avvengono con cadenza regolare in studio e
a distanza a causa della pandemia. La signora RI 1 presenta sintomi depressivi
e d'ansia riconducibili alla sua storia di vita personale. Malgrado le
problematiche di salute certificate dal suo medico curante, esprime il
desiderio di potere riprendere un ruolo professionale attivo. Nonostante questa
volontà, le sue difficoltà non le permettono-di investire le energie necessarie
a riposizionarsi sul mercato del lavoro. Questa situazione esacerba la sua
sintomatologia influendo negativamente sul suo percorso terapeutico.
Il suo desiderio di uscire da questa situazione è
confermato dalla costanza dei nostri incontri, interrotti solo a causa di un
mio congedo (da agosto 2020) e ripresi in concomitanza con il mio ritorno
durante il mese di marzo 2021.” (doc.
A/20)
La
documentazione è stata sottoposta alla dr.ssa __________del SMR, la quale il 15
luglio 2021 si è espressa come segue:
"
Giunge agli atti la seguente
documentazione:
1) Osservazioni dell'A del 27.05.2021 che per la prima
volta sottolinea di essere affetta da
artrosi trapezio-metacarpale bilaterale sintomatica;
2) Rapporto medico del Dr. med. __________,
specialista in chirurgia della mano, del 12.05.2021 che attesta: (…)
"Trattasi di nuovo riscontro di cui non avevamo
alcuna nozione in precedenza circa una patologia degenerativa interessante le
mani, verosimilmente reperto congrua con l'età dell'A che determina progressiva
limitazione in alcune attività manuali con lieve tumefazione
trapezio-metacarpale bilaterale ... per la quale potrebbe già essere indicato
un intervento chirurgico di trapeziectomia ed artroplastica trapeziometacarpale.
Considerandi
II Dr. __________ certifica potrebbe già essere indicato
un intervento chirurgico ponendo l'accento sull'indicazione relativa
all'intervento suggerito, per il quale la paziente al momento vorrebbe soprassedere ... e per il quale l'A ancora a tutt'oggi, nonostante
la prescrizione dello specialista in chirurgia della mano non si è rivolta ad
un ergoterapista per eseguire delle applicazioni anti-infiammatorie
strumentali, per le istruzioni di
ergonomia e l'eventuale utilizzo di tutori.
Tutto ciò denota la scarsità dell'affezione e i modesti
limiti funzionali a questa correlati tanto da non indurre l'A a sottoporsi
neanche a banali applicazioni strumentali né tanto meno ad effettuare un
incontro con un ergoterapista per ricevere istruzioni per un corretto
atteggiamento ergoterapico ed eventuale uso di tutori;
3) Breve certificazione della Dr.ssa __________ del
15.02.2019
che attesta che l'A è abile al lavoro; limite di sollevamento 5 Kg.
•• Nel fascicolo
disoccupazione ai nostri atti non compare mai una certificazione
riportante un limite di sollevamento; qualora ne fosse
stata fatta menzione non avrei esitato a
riportarlo nel rapporto finale SMR del 24.02.2021 e non modifica nella sostanza
le conclusioni del rapporto SMR del 24.02.2021;
4) Numerose certificazioni mediche per la
disoccupazione indicanti:
IL 100% dal 26.06.2017 al 27.06.2017, compreso
IL 100% dal 28.06.2017 al 30.06.2017
IL 100% dal 20.07.2017 al 25.07.2017
IL 100% 28.07.2017 al 05.09.2017
IL 100% 25.09.2017
IL 100% dal 23.02.2018 al 02.03.2018
IL 100% dal 12.03.2018 al 13.03.2018
IL 100% dal 02.07.2018 al 13.07.2018 e dal 14.07.2018
al 04.09.2018 nuovamente e completamente
abile dal 05.09.2018
IL 100% dal 17.08.2018 al 11.09.2018,
IL 100% 15.11.2018; nuovamente e completamente abile
dal 16.11.2018
IL 100% 13.02.2019; nuovamente e completamente abile
dal 14.02.2019. Non può sollevare pesi
>5 Kg.
•• Si tratta di
brevi periodi di incapacità lavorativa anche solo di un giorno, ad eccezione dei periodi dal 28.07.2017 al 05.09.2017 e
dal 02.07.2018 al 11.09.2018 che esulano quindi dall'inizio di malattia di
lunga durata e di conseguenza dal periodo di
incapacità lavorativa indicato dall'A nel formulario ufficiale Al e certificato
dalla Dr.ssa __________;
5) Attestazione dello psicologo signor __________ del
19.04.2021
che recita:
(…)
Lo psicoterapeuta signor __________ evidenzia pertanto
la complessità dell'A a riposizionarsi sul
mercato del lavoro, le difficoltà personali dell'A nel riprendere un ruolo attivo legate verosimilmente anche all'età dell'A
stessa; tali elementi non possono essere
assunti a carattere di patologia psichica.
Infatti per il pregresso ed ancora attualmente non
esiste una presa in carico psichiatrica né la prescrizione di psicofarmaci; la
Dr.ssa __________ nel suo rapporto medico
per Assicurazioni Invalidità del 10.04.2020 non menziona alcuna patologia psichiatrica
ed attesta; Prognosi sulla capacità lavorativa: Sfavorevole (età, congiuntura, pandemia COVID) ... psicoterapia delegata psicoterapeuta
__________, ev. Farmacoterapia
antidepressiva; non certifica alcuna incapacità lavorativa e puntualizza inoltre: Attualmente quale attività può
svolgere la paziente? Tutte le attività precedentemente svolte.
Sempre la Dr.ssa __________ nel successivo rapporto
medico per Assicurazioni Invalidità del
18.05.2020
elenca in diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa: Disturbi
depressivi reattivi a
disadattamento sociale e conferma: prognosi sulla capacità lavorativa:
Sfavorevole (età, congiuntura, pandemia COVID) ... psicoterapia delegata psicoterapeuta __________, ev. Farmacoterapia
antidepressiva. Attesta un'inabilità lavorativa dal 06.02.2020 al 31.05.2020.
Nel rapporto medico per Al del 06.02.2021 la curante di
base Dr.ssa __________ attesta: IL 100% 06.02.2020-30.06.2020. Come
anticipato nel rapporto del 18.05.2020, si è rivolta a me dal 06.2020 per emorroidi sanguinanti con
fastidio rettale importante, dolori
addominali. Depressa perché senza lavoro fisso, la situazione non è cambiata in modo significativo nel corso dell'ultimo anno.
Situazione, sintomatologia medica attuale:
invariata rispetto al precedente rapporto del 18.05.2020: sanguinamento e fastidio
da emorroidi, dolori addominali, a volte scariche diarroiche, umore depresso, preoccupata
perché senza lavoro. Prescrizione medica attuale: Daflon 500 mg 1-0-1, olio di
paraffina, Proctosynalar, Kamillosan. lo non ho richiesto consulti
specialistici.
Prognosi sulla capacità lavorativa sfavorevole (età,
congiuntura, Pandemia Covid,
mancata formazione). La psicoterapia delegata è stata interrotta dalla
paziente; non desidera assumere antidepressivi.
Attualmente quale attività può svolgere la paziente?
Tutte le attività precedentemente svolte.
Nessun cambiamento sostanziale dal maggio 2020 (rapporto
precedente), visitata
so/o una volta in dicembre 2020 per medesimi disturbi
addominali perineali: mi ha
informato che in febbraio 2021 ci sarebbe stata la
revisione Al. Per il resto mi richiede solo ricette, ultima il 30. 12.2020.
Pertanto la Dr.ssa __________, a riprova dell'esiguità
dei disturbi patiti dall'A, oltre alla sua presa in carico del 02.2020 visita
solo una volta nel 12.2020 l'A stessa, riscontrando i consueti disturbi
dell'apparto gastrointestinale/proctologico, non invia l'A a consultazioni
specialistiche, non prescrive psicofarmaci, non formula una diagnosi ai sensi
dell'ICD 10 necessitante di una presa a carico specialistica psichiatrica e non
evidenzia patologie con influsso anche solo parziale e duraturo sulla capacità lavorativa;
6) Attestazione dell'assistente sociale signora __________
alla cassa di disoccupazione __________ del 25.02.2019 che comunica che l'A è
seguita, anche se non in modo regolare, sia da lei che dalla collega psicologa __________.
Rimaniamo pertanto a disposizione
in caso di necessità.
•• Tale attestazione non riveste alcun elemento clinica.
Considerazioni:
Il quadro clinico presentato dall'A consiste ancora a
tutt'oggi in Ectropion della mucosa emorroidale
in: st.da emorroidectomia sec. Milligan
Morgan (1984), -st.da diversi interventi
di emorroidectomia (almeno 3 volte), -st.da
ano-retto-sigmoidoscopia fino a 20 cm con esecuzione di sfinterotomia
sottocutanea secondo Parks a ore 5
(31.7.2012) per ragadi e spasmi sfinteriali. Colon spastico su stress emotivo.
Agli atti non esiste una presa in carico psichiatrica
ma unicamente un pregresso seguito psicoterapeutico con il signor __________ a
cui l'A si è nuovamente annunciata da marzo 2021, senza ricorso a
psicofarmacoterapia. Tutti questi elementi depongono per una scarsità dei disturbi
psichici patiti dall'A tanto da indurmi a non annoverare alcuna patologia
psichiatrica nel rapporto finale SMR del 24.02.2021. Ribadisco che non sono mai
segnalati segni e sintomi di un episodio depressivo come descritto ai sensi
ICD-10 o in altre classificazioni interazionali bensì è posto esclusivamente
l'accento su situazioni congiunturali e sociali (difficoltà a reperire un posto
di lavoro fisso) umanamente comprensibili ma che di per sé non costituiscono
uno stato di malattia ne possono essere curati con misure mediche.
Inoltre dalla documentazione allegata in sede di
audizione e di ricorso al TCA si evince:
a) Ad eccezione dell'artrosi alle mani di recente
riscontro (vedi punto 2) non esiste alcuna nuova diagnosi o alcun aggettivo
peggioramento dello stato di salute. Infatti riguardo le affezioni di carattere somatico la specialista in chirurgia
viscerale EBSQ Coloproctology Dr.ssa __________,
specialista nel campo dei disturbi lamentati dall'A che ha avuto in cura la stessa
dal 2016 al 2020, per un totale di solo 5 consultazioni elenca le diagnosi
patite dall'A così come integralmente riportate nel rapporto finale SMR sia del
03.08.2020
che del 24.02.2021.
La Dr.ssa __________ certifica: Visto l'ipertono sfinteriale
... prescrivevo delle sedute di fisioterapia pelvica, ... ha eseguito a solo
due sedute viste le feste natalizie. ...La paziente è in attesa di essere
convocata dalla dietista, visti dolori addominali spasmiformi su probabile colon irritabile con meteorismo.
È importante continuare con la fisioterapia pelvica,
eventualmente anche dei lavaggi con delle
perette. Rivedrò la paziente al termine delle sedute di fisioterapia pelvica,
per decidere se eseguire ... una manometria presso il Dr med. __________ ...
eventualmente una defeco-RM per escludere una progressione visto il disturbo
defecatorio della paziente.
L'A non ha mai dato seguito alle indicazioni prescritte
dalla Dr.ssa __________ per le affezioni di sua competenza, patologie senza
dubbio fastidiose, ma non classificabili come invalidanti.
Da ultimo la Dr.ssa __________ attesta: per la
patologia proctologica diagnosticata nel 2020 non sussiste incapacità.
Inoltre dal rapporto medico redatto in data 06.02.2021
dalla Dr.ssa __________ si apprende che l'A si è rivolta a me dal 06.2020
per emorroidi sanguinanti con fastidio rettale importante, dolori addominali, ma di entità tale da non indurre la curante di base ad inviare
nuovamente in consultazione l'A con la
specialista Dr.ssa __________ (io non ho richiesto consulti specialistici) e
di non dar seguito agli approfondimenti prescritti dalla specialista stessa nel
gennaio 2020;
b) non esiste alcun ricovero e tanto meno accesso al
PS; anche le consultazioni specialistiche di chirurgia proctologica sono state
estremamente esigue nel corso degli anni e l'A non ha dato mai seguito alle
indicazioni poste dalla specialista in chirurgia viscerale EBSQ Coloproctology
Dr.ssa __________; ciò ad ulteriore riprova della scarsità dei disturbi somatici
patiti dall'A che soffre di una patologia sicuramente fastidiosa ma non
invalidante;
c) non esiste un'attuale indicazione assoluta ad un
intervento chirurgico proctologico né tanto meno
di chirurgia della mano;
3) non esiste un esame obiettivo condotto sull'A che
documenti un peggioramento aggettivo del
suo stato di salute ad eccezione dell'artrosi alle mani di recente riscontro,
così come discusso in precedenza;
d) non esiste un piano di terapia fisica, farmacologica
diversa da quella prescritta fino ad ora (che consiste in una blanda terapia
per le emorroidi: Daflon 500 mg 1-0-1, contiene sostanze con proprietà toniche
e protettive, benefiche nel trattamento di varie malattie a carico dei vasi sanguigni
ed è usato nel trattamento della malattia emorroidaria; olio di paraffina usato
per le sue proprietà lubrificanti, idratanti, emollienti, lenitive, protettive,
isolanti, lassative ammorbidendo le feci e favorendo la normale regolarità
intestinale; Procto-synalar: pomata indicata nelle emorroidi, negli eczemi
anali, nelle infiammazioni del retto, nel prurito all'ano; Kamillosan-fitopreparato
a base di olio essenziale della camomilla che agisce quale antinfiammatorio,
lenitivo, antipruriginoso, astringente e leggero disinfettante con proprietà calmante
e deodorante) riabilitativa ed anche la presa in carico psicofarmacoterapica ventilata
dalla Dr.ssa __________ dal 04.2020 non si è concretizzata a tutt'oggi;
e) esiste unicamente una successiva attestazione di
incapacità lavorativa per la disoccupazione
redatta dalla Dr.ssa __________ con il 100% fino al 30.08.2020 e IL 50% dal 01.09.2020
con indicazione che l'A può svolgere lavori di pulizia leggeri per circa 4 ore
giorno.
Conclusioni
Tutta la documentazione presentata dall'assicurata sia
in sede di audizione che ricorsuale non
presenta fatti nuovi rispettivamente modificazioni significative rispetto a quanto
valutato nel rapporto finale SMR del 24.02.2021.” (doc. IX/1)
A
tale dettagliato e completo rapporto, reso dal medico SMR dopo accurato esame
dell’incarto, che prende approfondita e motivata posizione sulle singole
censure formulate dall’assicurato, sulle allegazioni del dr. __________, della
dr.ssa __________, dello psicologo __________ e dell’assistente sociale, può
interamente essere rinviato, non essendovi motivo di scostarsi.
Alle
conclusioni del medico SMR occorre aderire, ove peraltro si osservi che
l’assicurata non ha prodotto alcuna nuova certificazione della curante dr.ssa __________,
e questo a conferma della stabilità della situazione, peraltro confermata anche
dalla dr.ssa __________, la quale ha indicato un’abilità lavorativa completa
(con limite di sollevamento di 5 kg), salvo l’attestazione di sporadiche e brevi
inabilità lavorative. Rispetto alle certificazioni già prodotte in precedenza quelle
allegate al ricorso non aggiungono insomma, ad eccezione dell’artrosi alle mani
di recente riscontro e che in ogni modo non giustifica (per il momento) alcuna
inabilità lavorativa (doc. A/1), alcun elemento nuovo rilevante. L’assicurata nemmeno
adduce e sostanzia le ragioni per cui le conclusioni dell’amministrazione
sarebbero errate. In sostanza quindi tali certificazioni non permettono di
distanziarsi dalle conclusioni del SMR, non apportando nuovi elementi oggettivi
ignorati e vanno tutt’al più intese nel senso di una parziale diversa
valutazione della medesima situazione della ricorrente.
Le
motivazioni, approfondite e chiare, del medico SMR dr.ssa __________, appaiono dunque
convincenti e questo Tribunale ritiene di doverle condividere, anche
considerando come la ricorrente, rispettivamente i suoi curanti, non abbiano
fatto valere argomentazioni che possano in qualche modo smentirle. Richiamato
il principio giurisprudenziale per cui in ragione della diversità dell'incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008,
consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che
uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; cfr. sopra al consid. 2.5), le considerazioni
della dr.ssa __________e dello psicoterapeuta __________ non consentono, alla
luce delle coerenti e convincenti argomentazioni della dr.ssa __________ del
SMR, di scostarsi dalle conclusioni dell’Ufficio AI.
Nè
del resto l’assicurata ha prodotto documentazione attestante un danno alla
salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un
peggioramento successivo alle valutazioni del SMR e entro la data della
decisione contestata (ricordato che per costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati
fino al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Questa
Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assi-curata sia stato
approfonditamente vagliato, prima dell'emanazione della decisione qui impugnata
(in concreto: 27 aprile 2021) data che, come detto, segna il limite temporale
del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti).
A
proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
In
conclusione, rispecchiando le valutazioni del SMR del 3 agosto 2020, 24
febbraio e 26 aprile 2021 tutti i criteri di affidabilità e completezza
richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.5), richiamato pure
l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,
117.
V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti), è da ritenere dimostrato con
il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid.
8b) che se dal febbraio 2020 l’interessata aveva presentato un’inabilità
lavorativa a motivo delle affezioni gastroenterologiche, dal mese di luglio
2020.
tuttavia il suo stato di salute era migliorato ed era nuovamente
sovrapponibile a quello presente in precedenza con una capacità lavorativa
completa nella sua attività così come in ogni attività adeguata.
La
refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per
valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione della
decisione contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti. Al riguardo, va fatto
presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare
il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata
delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p.
28.
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). La richiesta
formulata dal legale dell’assicurata di eseguire ulteriori approfondimenti medici
va quindi respinta.
2.9
In
simili circostanze, ribadito il suesposto periodo di inabilità
lavorativa dal 6 febbraio al 30 giugno 2020, considerata dunque la
ripresa dell’abilità lavorativa completa a partire dal 1° luglio 2020, l’assicurata
non ha quindi presentato, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI, un
periodo ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa in
media e con un grado di invalidità di almeno il 40% alla scadenza dell’anno di
attesa (art. 28 LAI; cfr. anche art. 6 LPGA; cfr. al consid. 2.3), ragione per
cui non gli può essere riconosciuto il diritto ad una rendita di invalidità.
La
decisione contestata dell’Ufficio AI va quindi confermata, mentre il ricorso va
respinto.
All’assicurata va comunque fatto nuovamente presente che
in caso di peggioramento rilevante delle sue condizioni di salute, debitamente
comprovato da pertinente documentazione medica (segnatamente in relazione agli
addotti problemi alle mani e a quello proctologici), ella potrà in futuro
presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non
pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione
federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del
provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF
130.
V 140 e 129 V 4).
2.10
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in
vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione
transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis
LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese giudiziarie per fr. 500 sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di fr. 500
sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti