32.2021.79
Assicurata casalinga. Negato il diritto a rendita in assenza di un grado di invalidità sufficiente. Assicurata contesta valutazione degli impedimenti al domicilio. Ricorso respinto
17 novembre 2021Italiano50 min
rapporto della psichiatra curante è pure stato chiamato a pronunciarsi il dr. __________,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.79
FC
Lugano
17 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2021 di
RI 1
contro
la decisione del 18 maggio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, nata nel 1979, nel settembre 2019 ha inoltrato una richiesta di
prestazioni AI per adulti lamentando stanchezza cronica e vari disturbi a
dipendenza di “problemi alle ghiandole surrenali che non lavorano” (doc.
AI 2).
1.2. Raccolta
la documentazione medica ed economica del caso, considerata l’assicurata quale
casalinga ed eseguita quindi un’inchiesta per le persone che si occupano
dell’economia domestica il 18 febbraio 2021, che ha concluso per un grado di
impedimento nello svolgere le mansioni di casalinga del 33%, con decisione 18
maggio 2021 (preavvisata il 1. marzo precedente) l’Ufficio AI ha respinto la
domanda di prestazioni, essendo il grado di impedimento inferiore alla soglia
minima pensionabile del 40%.
1.3. Contro
la decisione l’assicurata ha interposto il 18 giugno 2021 ricorso, contestando
in sostanza la valutazione degli impedimenti nell’esercizio delle attività
domestiche, con argomentazioni di cui si dirà, ove necessario, in seguito (doc.
I).
1.4. Con
la risposta di causa l’amministrazione, confermate le conclusioni tratte dal
SMR circa un’abilità lavorativa del 20-30% nello svolgimento dell’attività
casalinga e rinviando all’allegato scritto dell’assistente sociale che ha
confermato le risultanze dell’inchiesta economica svolta al domicilio nel mese
di febbraio 2021, ha chiesto di respingere il ricorso (doc. IV).
1.5. In
data 10 agosto 2021 l’assicurata ha prodotto copia della conversazione svoltasi
via email con l’assistente sociale, in merito alla quale quest’ultima si è
espressa il 12 agosto 2021, riconfermandosi nelle proprie conclusioni con
argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nel merito (VI e VIII).
In
data 26 agosto 2021 è pervenuta una certificazione del 17 agosto 2021 del dr. __________,
endocrinologo curante, sulla quale si è pronunciato il medico SMR in
un’Annotazione del 30 agosto 2021 (doc. X e XIV). Il 31 agosto 2021 la
ricorrente ha ulteriormente puntualizzato la sua posizione in merito
all’inchiesta domiciliare (doc. XII).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
nel
merito
2.2. Il
TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente o meno
rifiutato di assegnare una rendita di invalidità alla ricorrente, la quale non
contesta la qualifica di casalinga, ma censura primariamente le conclusioni
dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica.
2.3. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, pag. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia,
il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui
l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art.
29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei
18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In
virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che
esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio
federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità
di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC
1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In
questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato
che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa
è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di
svolgere le mansioni consuete.
L’art.
27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017,
precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività
lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli
usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e
di pubblica utilità.
Secondo
la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività
assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di
patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del
tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande
invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere
fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un
confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta
domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si
paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances
sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se
l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia
essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è
ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei
lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali.
Si
distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o
altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge
collabora nell'impresa dell'altro.
Nel
nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che
per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati
occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché
la cura e l'assistenza ai familiari.
Il
nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo
l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni
attività svolta nella comunità.
Con
la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle
mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr.
R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in
Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 segg. (45-46)).
Come
emerge dalle spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS) alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961
sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli
assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo
misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti
l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte
europea dei diritto dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento
sulle attività che possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi
dell’art. 7 cpv. 2 LAI.
Si
tratta delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in
caso di impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere
tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte
al di fuori dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica
utilità, non possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi
riconosciute come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360
consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo
generale dall’OAI e pertanto non sono più espressamente menzionate
nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).
Come
evidenziato dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr.
punto III pag. 9), dal 1. gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi
l’accento sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad
un’attività lucrativa.
Per
stabilire se un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere
equiparata a un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e
quindi bisogna chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da
terzi (persone o ditte) dietro pagamento. È per esempio il caso di lavori
domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione
dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della
cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il
bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli
altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste
attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di
servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la
cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa
economia domestica dell’assicurato.
Va
ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza
ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da
terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che
vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno
alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a
proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per
queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che
continuano ad essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto
come la modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha
dunque lo scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia
domestica, le attività puramente ricreative - le attività artistiche e di
pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non
possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le
attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157
consid. 5c/bb).
Le
nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare
sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità
(CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale
nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in
generale.
2.5. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede
d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In
una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,
pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un
rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Tuttavia,
nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla
concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile
fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con
riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto
che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
2.6. Nella
fattispecie in esame, è innanzitutto pacifica e non oggetto di contestazione –
l’interessata medesima, su esplicita domanda dell’assistente sociale, ha
affermato che se non fosse intervenuto il danno alla salute non eserciterebbe
un’attività lavorativa e che dopo la nascita del primo figlio ha sempre svolto l’attività
di casalinga a tempo pieno (cfr. doc. AI pag. 65) – la qualifica di
casalinga a tempo pieno operata dall’amministrazione e, conseguentemente, la
valutazione del grado di invalidità in applicazione del metodo specifico di
calcolo.
Il
TCA concorda con tale modo di procedere, visto che l’invalidità
delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell’economia
domestica va stabilita, come ricordato al consid. 2.4, confrontando le singole
attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita
AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
2.7. Dalle
tavole processuali emerge che l’amministrazione, ricevuta la domanda di
prestazioni, ha dapprima interpellato il dr. __________, endocrinologo curante
dell’assicurata, il quale, nel rapporto del 21 febbraio 2020, poste le diagnosi
di “Insufficienza surrenale primitiva, stato ansioso-depressivo”, dopo
aver descritto la situazione, precisando che era stata introdotta una
sostituzione corticotropa con un netto miglioramento della condizione fisica,
restando tuttavia d’ostacolo lo stato ansioso depressivo, ha concluso che “la
prognosi in sé è buona nel senso che una volta che la paziente avrà imparato
ad adattare le dosi di corticoterapia alla situazione di stress e sarà in grado
di gestire lo stato ansioso, potrà svolgere attività lavorative senza limiti”.
Lo specialista ha pure affermato che “a mio avviso la paziente è in grado di
svolgere la sua attività di venditrice o di assistente di cure una volta
assunta la presa a carico psicologica”, dovendo l’assicurata evitare la “pratica
di lavori pesanti casalinghi, sforzi fisici di media-grande intensità” e definendo
la prognosi “buona nella misura in cui potrà beneficiare del sostegno
psicologico e sarà in grado di adattare in modo adeguato la posologia della
corticoterapia” (doc. AI pag. 53).
La
pratica è stata sottoposta alla dr.ssa. __________ del SMR, la quale, nel
rapporto del 8 aprile 2020, sulla base della documentazione medica agli atti,
ha posto le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Insufficienza
surrenale primitiva autoimmune, sostituzione con idro- e
mineralo-corticosteroidi; Stato ansioso da anni, non risulta in psicoterapia” oltre
a quelle, senza influsso sulla capacità lavorativa, di “peso corporeo al
limite inferiore (49kg, 1.65m, BMI 18), Rinite vasomotoria, Varicosi pelvica,
Tagli casari 1999 e 2015”. La dr.ssa __________ ha quindi concluso che
l’assicurata andava considerata inabile totalmente sia nell’attività abituale
che in altra attività lavorativa, osservando nondimeno che “l'endocrinologo
Dr. S. __________ ritiene che – una volta la paziente possa gestire il suo stato
ansioso aiutata da una presa a carico psicologica ed imparasse ad adattare le
dosi di corticoterapia alla situazione di stress - ella sarebbe abile al 100%
come venditrice o assistente di cura. Nell’attività casalinga l’assicurata
era per contro da considerare inabile nella misura del 20-30% dal 15 dicembre
2018, ritenuto che il dr. __________ sconsigliava sforzi fisici di media-grande
entità. Ha pure osservato che “un miglioramento dello stato clinico è
possibile: Dr. __________ ritiene che con una presa a carico psicoterapeutica
l’assicurata potrebbe gestire meglio lo stato d'ansia ed imparare come adattare
la posologia della corticoterapia alle situazioni di stress, che a sua volta
consentirebbe una piena capacità lavorativa” (doc. AI pag. 57).
L’amministrazione
ha quindi fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica in data 18 febbraio 2021, che ha concluso per una
limitazione complessiva del 33% (doc. AI pag. 64; cfr. in esteso al consid.
2.9.2) e ha quindi reso il progetto di decisione del 1. marzo 2021 prospettante
il rifiuto delle prestazioni (doc. AI pag. 69). In fase di osservazioni al
progetto di decisione il dr. __________ ha preso posizione in data 26 marzo
2021 come segue:
"
Gentile signora __________,
con la presente le inoltro le mie osservazioni in
merito al progetto di decisione formulato
il 01.3.2021 nei confronti della summenzionata paziente, numero AVS __________.
Ella presenta un'inabilità lavorativa di almeno il 50%
derivante da:
. difficoltà di gestione dell'adattamento posologico
dell'idrocortisone nella realtà quotidiana (stress fisico, emotivo, malattie
intercorrenti), incapacità senza altre ragioni già di almeno il 50%.
. stato psichico attualmente problematico per il
quale è seguita dai Colleghi del Servizio di Psichiatria e Psicologia Medica in
__________, in particolare la Dottoressa __________.
Non mi risulta che l'aspetto psichiatrico sia stato
contemplato nella valutazione della capacità lavorativa della paziente.
Non dispongo attualmente di rapporti ufficiali in
merito al problema psichico; invio pertanto copia del presente scritto alla
menzionata Collega per eventuale presa di posizione qualora a voi necessaria.”
(doc. AI pag. 77)
L’amministrazione
ha quindi interpellato la psichiatra curante dr.ssa __________, la quale, il 4
maggio 2021, ha indicato di avere in cura l’assicurata dal 3 febbraio 2021, con
cadenza mensile, per “attacchi di panico e difficoltà di gestire carichi di
stress anche blandi a seguito della patologia somatica di cui soffre”, in “paziente
angosciata, apatica, inappetente, insonne che tende ad isolarsi in casa uscendo
solo per appuntamenti medici o per accompagnare il figlio di 5 anni”. Poste
le diagnosi “ICD10 F41.0, E 27.1”, la specialista ha affermato che “la
paziente svolge con grande difficoltà le varie attività della vita quotidiana
legate sia al prendersi cura del figlio che della casa” e che nelle
mansioni domestiche riferiva “facilità di affaticamento anche dopo poche ore
conseguentemente alla patologia somatica con incremento dell’ansia e frustrazione
nel faticare a gestire il figlio minore” (doc. AI pag. 86).
Fatti
I
due rapporti dei curanti sono stati sottoposti alla dr.ssa __________ del SMR,
la quale, nell’annotazione del 14 maggio 2021, ha concluso affermando che “Dal
lato medico non risultano nuovi fatti clinici che potrebbero cambiare il RAF
08.04.2020 - nel quale viene riportato la presa a carico psicoterapica
auspicata da parte dell'endocrinologo curante - o la valutazione dettagliata
dell'inchiesta casalinga effettuata in data 18.02.2021” (doc. AI pag. 89).
Sul
rapporto della psichiatra curante è pure stato chiamato a pronunciarsi il dr. __________,
psichiatra del SMR, il quale, nell’annotazione del 18 maggio 2021, ha affermato
che “in ambito psichiatrico non emergono fatti nuovi né modificazioni
significative di fatti noti tali da modificare la precedente presa di posizione
SMR” (doc. AI pag. 95).
Sulla
base di queste conclusioni, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha
respinto la richiesta di prestazioni, motivando come segue:
" (…)
Decidiamo pertanto:
La richiesta di prestazioni è respinta.
Esito degli accertamenti:
Dagli atti acquisiti all'incarto si evince che lei
almeno dall'anno 2004 si dedica esclusivamente alla propria economica
domestica, non svolgendo alcuna attività lucrativa. Il grado d'invalidità viene
pertanto definito in base al metodo specifico dei campi di attività per le
persone occupate nell'economia domestica.
Dal lato medico è aggettivata un'incapacità lavorativa
a partire dal mese di dicembre 2018.
Tenuto debito conto delle diagnosi invalidanti e dei
limiti funzionali presenti, la nostra assistente sociale ha esperito
un'inchiesta domiciliare volta a verificare in quale misura il danno alla
salute influisce sulla conduzione della sua economia domestica.
Dall'inchiesta avuta luogo il 18.02.2021 è emerso che
dal lato pratico lei presenta un impedimento del 33% come casalinga, e più
precisamente come da specchietto sottostante:
campo di attività importanza
percentuale
assegnata
degli impedimenti d’invalidità
Pasti 35% 40% 14%
Pulizia, ordine
dell’alloggio 20% 40% 8%
Acquisti
e altre commissioni 10% 20% 2%
Considerandi
Bucato e cura vestiti 15% 20% 3%
Cura e assistenza ai figli 20% 30% 6%
e/o familiari
Totale delle attività: 100% 33%
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il
diritto alla rendita non esiste.
Audizione - Osservazioni al progetto di decisione del
01.03.2021
Con scritto del 10.03.2021 lei si è opposta al progetto
di decisione ed ha riferito che avrebbe fatto pervenire un rapporto medico del
Dr. med. __________. In sede di audizione riceviamo il rapporto medico del Dr.
med. __________ datato 26.03.2021. L'amministrazione ha inoltre richiesto la
compilazione di un rapporto medico Al alla Dr.ssa med. __________, che ci è
giunto in data 10.05.2021. La citata documentazione medica è stata sottoposta
per competenza al vaglio del nostro Servizio Medico Regionale (SMR), il quale
ha avuto così modo di riesaminare anche gli atti dell'incarto già
precedentemente consultati. L'esito di tale giudizio ha tuttavia messo in luce
l'assenza di elementi particolari atti ad imporre all'amministrazione una valutazione
diversa rispetto alla situazione clinica già apprezzata antecedentemente in
modo approfondito o alla valutazione dettagliata dell'inchiesta domiciliare
effettuata in data 18.02.2021.
Il contenuto del progetto di decisione del 01.03.2021
viene pertanto confermato.” (doc. A)
Di
fronte al TCA è pervenuto uno scritto del 17 agosto 2021 del dr. __________ del
seguente tenore:
"
La seguo dall'aprile-maggio 2018
allorché in condizioni di ricovero a causa di stato astenico ingravescente,
presso il Servizio di Medicina Interna dell'Ospedale __________ di __________, __________,
fu posta la diagnosi di insufficienza surrenalica primitiva autoimmune.
Da allora la paziente necessita sostituzione
corticotropa (Hydrocortisone Galepharm 10 mg prima, Plenadren ora) e
mineralotropa (Florinef 0,1 mg) per disporre delle dosi quotidiane di cortisone
e di aldosterone necessarie.
Ha necessitato più mesi per acquisire le conoscenze
pratiche di convivenza con questo deficit funzionale: il trattamento
sostitutivo a base di cortisone necessita un periodo di
"apprendistato" nel saper adattare le dosi di ormone in funzione
dello stato di stress (fisico in caso di attività muscolare aumentata, stress
emotivo, concomitanza di malattie intercorrenti), gestione attualmente abbastanza
ben posseduta dalla paziente.
Alla scoperta della malattia surrenalica autoimmune,
complici verosimilmente i mesi prodromi caratterizzati da importante stato di
prostrazione, la paziente ebbe una reazione di incredulità e di rifiuto
psicologico iniziale della malattia stessa quindi entrò nel percorso di
accettazione della malattia; purtroppo questo percorso non è ancora giunto alla
fase di accettazione vera e propria ma ad una forma di pseudoaccettazione ciò
che la condiziona nell'agire quotidiano in quanto timorosa di non riuscire ad
affrontare in modo adeguato le varie attività e situazioni di vita ordinaria.
Accanto a questo processo di pseudoaccettazione va considerata anche la
struttura personale della paziente caratterizzata da importante stato ansioso e
tendente alla somatizzazione ma al tempo stesso restia nei confronti del corpo
Dispositivo
medico perché insicura e timorosa nel concedere la fiducia. Per questi motivi
chiesi l'aiuto del Servizio di Psicologia e Psichiatria medica, presso il quale
la paziente fu vista e trattata con misure farmacologiche (la paziente è stata
seguita dal dicembre 2018 al dicembre 2019 dalla Dr.ssa __________ per la parte
farmacologica e dalla Dr.ssa __________ per la parte psicologica; nel febbraio
2021 fu nuovamente vista dalla Dr.ssa __________).
Purtroppo la paziente non diede seguito regolare agli
incontri previsti e non sopportò gli psicofarmaci prescritti per cui ad oggi
risulta difficile avanzare nel processo di accettazione della malattia ed
acquisire uno stato psicofisico che le permetta di vivere normalmente.
Ella nel corso di questi anni ha accusato calo
ponderale ingravescente con sintomatologia a carico del sistema digerente,
nonché sintomatologia algica retrosternale ricorrente, sintomatologia
investigata in modo approfondito che ad oggi non ha permesso di evidenziare
patologia organica evidente.
Parimenti un programma di fisioterapia riabilitativa
per sarcopenia (conseguente, al calo ponderale) non ha dato frutti.
Penso che sia di aiuto, onde capire con maggior
precisione il reale grado di invalidità della paziente (a mio avviso legato in
primis all'aspetto sicologico), sottoporre la stessa a nuova valutazione da
parte dei psicoterapeuti che già la conoscono." (doc. X)
2.8. Per
quanto concerne l’aspetto medico, questo Tribunale non ha motivo per mettere in
dubbio la correttezza della valutazione dell’amministrazione, e meglio del SMR
che nell’Annotazione dell’8 aprile 2021 ha posto un’inabilità lavorativa come
casalinga del 20-30% dal dicembre 2018 (doc. AI 14). Il 18 febbraio 2021 è
quindi stata esperita l’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica che ha concluso per una limitazione complessiva del 33%
(doc. AI 19; cfr. nel dettaglio al consid. 2.9.2).
Tale
conclusione (presenza da dicembre 2018 di una limitazione del 20-30% come
casalinga) deve essere confermata da questo giudice che non ha motivo per
mettere in dubbio la valutazione del SMR, da considerare approfondita e
rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando 2.5. che
precede. Del resto la medesima, che si è basata sulle certificazioni dei
curanti, non è stata smentita da certificati medici attestanti la presenza di patologie
maggiormente invalidanti.
La
stessa è peraltro rimasta di fatto incontestata dalla ricorrente, la quale si è
in definitiva limitata a censurare le conclusioni tratte dall’assistente
sociale in sede di inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica.
Del
resto il medico SMR, nella sua Annotazione del 14 maggio 2021, ha confermato le
sue conclusioni anche dopo attenta valutazione della certificazione del dr. __________
del 26 marzo 2021 (doc. AI pag. 77 e pag. 89).
Anche
l’aspetto psichico è in ogni modo stato fatto oggetto di attenta valutazione
mediante interpellazione della psichiatra curante dr.ssa __________, le cui
conclusioni del 4 maggio 2021 sono pure state sottoposte per valutazione allo
psichiatra del SMR dr. __________, il quale, nell’Annotazione del 18 maggio
2021, ha affermato che “il rapporto della dr.ssa __________ conferma l’IL
completa in ogni attività lucrativa già emersa nel rapporto SMR finale del
8.04.2021. Tuttavia essendo l’assicurata considerata casalinga al 100%, le
difficolta evocate dalla psichiatra curante nelle mansioni consuete emergono
chiaramente dall’inchiesta a domicilio del 24.2.2021. In conclusione, in ambito
psichiatrico non emergono fatti nuovi né modificazioni significative di fatti
noti tali da modificare la precedente presa di posizione SMR” (doc. AI pag.
95). A tali conclusioni, tratte da uno specialista, non vi è motivo per non
aderire.
L’insorgente
si è in sostanza limitata a chiedere ulteriori accertamenti medici senza tuttavia
produrre la benché minima documentazione medica che ne attestasse la necessità.
Va
qui ricordato che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al
Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato
nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una
mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli
elementi oggettivi – segnatamente di natura medica – a sostegno delle proprie
argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria
rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di
salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente
richiamando dei referti medici – magari addirittura in possesso
dell’interessato medesimo –, quando alla base della lamentela del ricorrente vi
sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto
peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA 32.2018.151 del 3
luglio 2019, consid. 2.5 con ulteriori rinvii).
Nemmeno
è possibile concludere differentemente sulla base dello scritto del 17 agosto
2021 del dr. __________ inoltrato in corso di causa (cfr. in esteso al consid.
2.7). Tale scritto del curante è stato accuratamente valutato dal medico SMR
dr.ssa __________, la quale nell’annotazione del 30 agosto 2021 ha escluso la
presenza di nuovi elementi clinici che consentirebbero una rivalutazione della
precedente presa di posizione SMR (doc. XIV/1).
Al
riguardo questo Tribunale può fare proprio quanto addotto dall’Ufficio AI nelle
osservazioni del 10 settembre 2021 e meglio che in sostanza la nuova documentazione
medica prodotta in questa sede non ha apportato elementi clinici determinanti
una diversa valutazione del caso (XIV).
Stante
quanto precede – ricordato, da una
parte che il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene
necessario, ritenuto che l’assenza di propri esami diretti non costituisce, di
per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso
soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute
(STF 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56 pag. 174; vedi anche STF
9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1 e 9C_294/2011 del 24 febbraio
2012, consid. 4.2) e, dall’altra parte, che nel caso in cui sussista anche il
minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_839/2016
del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3
entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465) –, non essendoci alcun motivo per
distanziarsi, secondo questo Tribunale le suesposte valutazioni dei medici SMR
dr.ssa __________ e dr. __________ vanno quindi confermate (in argomento vedi
anche la STF 9C_404/2018 del 22 agosto 2018).
Del
resto sia osservato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
2010, ad art. 28a, p. 353).
2.9. Ritenuta
l’assicurata casalinga al 100% (cfr. consid. 2.6), va ora esaminato se il grado
d’invalidità è stato calcolato correttamente.
2.9.1. L'invalidità
delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia
domestica, è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al
richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella
Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per
l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l'UFAS ha previsto
una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un massimo –
che nel caso concreto risultano essere stati rispettati – attribuibile a
ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3087 CIGI prevede:
"
Di regola, si ammette che i lavori
di una persona sana occupata nell’economia domestica comprendono le seguenti
attività usuali:
Attività
Massimo %
1. Pasti (pulire/pelare/sbucciare, cucinare,
apparec-
chiare, effettuare la pulizia quotidiana della
cucina, gestire le scorte)
50
2. Pulizia e ordine dell’alloggio (riordinare,
spol-
verare, passare l’aspirapolvere, lavare i pavi-
menti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola,
effet-
tuare pulizie approfondite, curare le piante, il
giardino e le aree adiacenti, eliminare i
rifiuti) e
cura di animali domestici
40
3. Acquisti (acquisti quotidiani e spesa
settimana-
le) e altre commissioni (posta,
assicurazioni,
uffici pubblici)
10
4. Bucato e cura dei vestiti
(lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare,
ram-
mendare, pulire le scarpe
20
5. Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari*
50
* Nella cerchia dei familiari rientrano il coniuge,
il partner registrato o il convivente di fatto (partner) dell’assicurato. Sono
considerati familiari anche tutti i parenti in linea retta con l’assicurato o
il suo coniuge/partner e i minori accolti nella famiglia a scopo di
affiliazione. "
Le
cifre 3088 e 3089 CIGI dispongono:
"
Di norma, vanno applicati la
ripartizione delle attività e i rispettivi limiti massimi di cui al N. 3087.
Devono sempre essere prese in considerazione tutte le attività (ad eccezione
del n. 5). Si può procedere a una ponderazione diversa soltanto in caso di
divergenze molto forti dallo schema (I 469/99; RCC 1986 pag. 244). In ogni caso
il totale delle attività dev'essere sempre del 100 per cento (Pratique VSI 1997
pag. 298).
[…] (esposto un esempio)
Nell’ambito della determinazione delle limitazioni
nelle mansioni consuete a seguito del danno alla salute non si può tenere conto
dei servizi forniti all'assicurato nell'economia domestica da terzi (p. es.
familiari, vicini, personale ausiliario), gratuitamente o a pagamento, già
prima dell'insorgere del danno alla salute. Questi servizi non vanno dunque
considerati né nell’elenco delle attività, né per la ponderazione di queste
ultime e nemmeno per la determinazione delle limitazioni."
Infine,
la cifra 3090 CIGI prevede:
"
In virtù dell’obbligo di ridurre
il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire
quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa
(p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi
domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). Un maggiore dispendio di tempo può
essere riconosciuto soltanto se l'assicurato non è in grado di svolgere la
totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita
dunque dell'aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L'interessato deve
inoltre ripartire il suo lavoro in funzione della nuova situazione e ricorrere
all'aiuto dei familiari. L'aiuto di questi ultimi va oltre quello usuale che ci
si potrebbe attendere da loro qualora l'assicurato non avesse subito un danno
alla salute (DTF 133 V 504, consid. 4.2). L'inadempienza parziale o totale
dell’obbligo di ridurre il danno da parte dell'assicurato ha conseguenze per la
determinazione delle limitazioni nelle varie attività."
Il
Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che – in linea di massima e
senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni
delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di
collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali
inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d;
RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STF I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia
chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STF I 681/02 dell’11 agosto 2003
consid. 2).
Il
TF, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1
della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente
confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo
dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività
domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni
nelle circostanze concrete.
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, 1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144
consid. 5).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si
esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e
meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto
con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF
8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto
che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle
singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato
soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute
fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di
disturbi psichici (STF I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio
2003).
Con
riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella
sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012
IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia
specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto
all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica,
giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni
derivanti dalla patologia psichica (cfr. la STCA 32.2018.189 del 14 ottobre
2019, consid. 2.14).
2.9.2. Nella
presente fattispecie, l’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica del 18 febbraio 2021, sfociata nel rapporto del 24
febbraio seguente (doc. AI pag. 64-68), tenendo conto delle limitazioni
evidenziate dal profilo medico nel rapporto finale del SMR dell’8 aprile 2020 (doc.
AI pag. 58, il quale valutava, dal profilo medico-teorico, la percentuale di
impedimenti in ambito domestico nel 20-30% dal 15 dicembre 2018 e continua), ha
stabilito quanto segue:
" (…)
5. ATTIVITÀ
- descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Pasti
Pulire/pelare/sbuccia-re, cucinare, apparec- chiare, effettuare
la pulizia quotidiana della cucina, gestire le scorte
importanza assegnata
35%
percentuale degli impedimenti
40%
percentuale di invalidità
14%
La signora RI 1 afferma che in passato si occupava di
persona della preparazione dei pasti.
In seguito all'insorgere dei problemi di salute, ha
dovuto modificare le sue abitudini e optare per piatti semplici, che non
richiedono lunghi tempi di preparazione. Dichiara di non avere più le energie né
la forza per dedicarsi a lunghi preparativi; fatica a organizzare l'attività, a
gestire i tempi di cottura e a concentrarsi per seguire ricette. Descrive un
importante rallentamento esecutivo. Durante la settimana, quando il figlio __________
è alla scuola dell'infanzia, si reca a pranzo dalla madre, che spesso prepara
in modo da avere degli avanzi che la signora RI 1 può riscaldare alla sera. Non
presenta limitazioni nell'apparecchiare o sbarazzare, considerato anche che
spesso consuma a casa solo la cena e normalmente è presente solo il figlio più
piccolo. L'assicurata afferma inoltre di non riscontrare limitazioni nel
rassettare la cucina, il piano cottura o nel lavare i piatti. Anche se tali
azioni sono eseguite in modo frammentato da piccole pause.
L'assicurata, nonostante il danno alla salute, ha
mantenuto la capacità di dedicarsi alla preparazione dei pasti adottando una
cucina semplice, con conseguente diminuzione dell'impegno. Seppur con
difficoltà, come si evince dalle sue dichiarazioni,
provvede altresì al riassetto e alla pulizia quotidiana
della cucina. La percentuale proposta tiene in considerazione dei limiti
funzionali a dossier, il contributo da parte del figlio non viene attualmente
prese in considerazione.
5.2 Pulizia
e ordine dell’alloggio
Riordinare, spolvera- re, passare l’aspira- polvere,
lavare i pavi- menti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola, effettuare
pulizie ap- profondite, curare le piante, il giardino e le aree adiacenti,
elimi- nare i rifiuti e cura di animali domestici
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
40%
percentuale di invalidità
8%
La signora RI 1 si impegna a svolgere le mansioni più
leggere occupandosi di spolverare, della pulizia e dell'igiene dei lavelli in
bagno e dei vari ripiani. Una collaboratrice domestica si reca settimanalmente
a domicilio per provvedere a tutte le altre mansioni: passare l'aspirapolvere o
fare lo straccio, cambiare la biancheria del letto; a suo carico sono anche i
lavori più impegnativi come la pulizia di vetri e finestre, lavare le tende e
provvedere all'igiene approfondita del bagno (pulire la vasca, il WC e le piastrelle).
Il figlio maggiore, quando le fa visita, si occupa di portare i rifiuti in
discarica.
Tenendo in considerazione dei limiti funzionali descritti
nel rapporto finale SMR; si valuta un impedimento del 40%. Il contributo da
parte del figlio __________ non viene attualmente preso in considerazione.
5.3 Acquisti e altre commissioni
Acquisti quotidiani, spesa settimanale e posta,
assicurazioni, uffici pubblici
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
20%
percentuale di invalidità
2%
La signora RI 1 possiede la licenza di condurre ma non
un'automobile, che le viene comunque prestata regolarmente dall'ex compagno
(padre del figlio __________). Nei momenti positivi, quindi, provvede in modo
autonomo alla spesa quotidiana. È in grado di recarsi presso i supermercati che
si trovano nelle vicinanze e viene aiutata dal figlio maggiore per il trasporto
delle merci pesanti. L'assicurata segnala, tuttavia, anche la presenza di
periodi in cui, a causa del disagio e dell'umore spesso deflesso, non se la
sente di uscire di casa né tantomeno di recarsi nei negozi. Non vengono
segnalati impedimenti di rilievo nel disbrigo dei pagamenti che vengono eseguiti
allo sportello, eventualmente dal figlio maggiore.
Tenuto conto dei limiti funzionali a dossier e
dell'effettiva capacità ridotta, da parte dell'assicurata, nel provvedere in
maniera autonoma alle spese; si propone una percentuale di impedimento pari al
20%. L'esigibilità di collaborazione del figlio maggiore è stata considerata ma
solo in piccola parte, non essendo presente a domicilio in modo regolare.
5.4 Bucato e cura vestiti
Lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare,
rammendare, pulire le scarpe
importanza assegnata
15%
percentuale degli impedimenti
20%
percentuale di invalidità
3%
L'assicurata usufruisce della lavanderia in comune,
situata nel seminterrato e raggiungibile con l'ascensore. Comunica di non avere
turni prefissati ma di poter fare il bucato quando trova una lavatrice libera.
Questa modalità risulta vantaggiosa poiché può eseguire tale mansione quando se
la sente e quando il marito è disponibile per aiutarla. Tuttavia, se in quel
momento le macchine sono occupate, deve giocoforza rimandare. Stira unicamente
lo stretto indispensabile e solo quando se la sente, delega altrimenti questa
incombenza alla signora che esegue le pulizie a domicilio.
Tenendo conto delle limitazioni descritte nel rapporto
finale SMR si propone una percentuale di impedimento pari al 20%.
5.5 Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari
Il coniuge, il partner registrato o il convivente di
fatto (partner) dell’assicurato; tutti i parenti in linea diretta con
l’assicurato o il coniuge/partner e i minore accolti nella famiglia a scopo
di affiliazione
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
30%
percentuale di invalidità
6%
La signora RI 1 ha un figlio di cinque anni del quale
si è sempre occupata di persona, sin dalla sua nascita. L'assicurata tiene
molto a questo aspetto e afferma di non voler lasciare a terze persone il
compito di crescerlo ed educarlo. Conserva il ruolo genitoriale in modo
adeguato, anche se, afferma, non sempre riesce a seguire il figlio come
vorrebbe. Dichiara di affaticarsi repentinamente e di non trovare la forza e la
concentrazione per giocare insieme a lui e per intrattenerlo come
desidererebbe.
Considerando le limitazioni descritte nel rapporto
finale SMR si propone una percentuale di impedimento pari al 30%.
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100%
percentuale di invalidità
33%
n
Chi esegue i lavori, che a causa
della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia
domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela,
genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario
versato
Collaboratrice domestica.
Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni
sulla capacità al lavoro?
Dal 2018" (doc. AI pag. 68 ss.)
2.9.3. Sulla
base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver
fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente
sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 33%.
L’assicurata,
con il suo ricorso, ha contestato la valutazione dell’assistente sociale,
adducendo:
"
(…) Lo specchietto in evidenza nel Vostro scritto decisionale del 18.05.2021
e il relativo risultato riguardo la percentuale di invalidità, non rispecchia,
a mio parere, la reale situazione che vivo quotidianamente.
Nello specifico:
. Pulizia e ordine dell'alloggio, bucato e cura
dei vestiti: una persona alle pulizie domestiche, viene come aiuto con
cadenza quindicinale e questo ovviamente è insufficiente in quanto la casa la
pulisco giornalmente e vista la mia situazione è un carico molto gravoso che
fisicamente mi abbatte notevolmente;
. Pasti, acquisti e altre commissioni: non
avendo nessun aiuto e nessuno che mi porti dove avrei necessità di andare, sono
costretta a recarmi nei negozi più vicini per qualsivoglia esigenza, da sola e
a piedi, visto che le fermate dei mezzi pubblici sono relativamente distanti e,
causa capogiri e dolori addominali, non sempre sono in grado di farlo;
. Cura e assistenza ai figli: il mio bambino,
come tutti gli altri bambini, ha bisogno di attenzione, di disponibilità e di
tempo prezioso per la sua crescita; settimanalmente devo accompagnare mio
figlio a fare terapia logopedica ed ergoterapia a __________ e a __________ e,
senza alcun aiuto, mi devo spostare dalla mia abitazione e portarlo dove
necessita andare. Inoltre, le terapiste danno dei "compiti" da
svolgere a casa per far sì che migliori sempre di più sia in ambito
linguistico, che motorio che prassico; tutto questo, giustamente, occupa ancor
di più la mia giornata.
. Somministrazione del cortisone: non sono
assolutamente d'accordo con ciò che ha scritto il medico curante; non è
verificabile da parte sua anche perché sono una mamma molto attenta che segue
le prescrizioni mediche per far sì che non mi accada nulla visto che un bimbo
piccolo e tutto ciò che faccio è soprattutto per il bene di mio figlio.” (doc.
I)
Interpellata
al riguardo dall’amministrazione, l’assistente sociale, signora __________,
nella presa di posizione del 5 luglio 2021, ha puntualizzato come segue:
"
A seguito al ricorso al TCA del 18
giugno 2021 contro la decisione formale del 18 maggio 2021 e alle obiezioni
apportate dalla signora RI 1, si prende posizione come segue:
La ripartizione percentuale delle singole mansioni
domestiche è basata sull'apprezzamento del tipo di struttura familiare (nel
caso specifico questa è composta da una persona adulta ed un minorenne di
cinque anni) e sul contesto abitativo (nel caso in esame, appartamento di 3.5
locali).
Per quanto attiene alla valutazione delle percentuali
di impedimento assegnate alle singole voci, va tenuto debitamente conto delle indicazioni
dell'assicurata (fornite in prima istanza), della loro diretta correlazione con
le patologie presentate e le conseguenti limitazioni funzionali che non sono
cambiate rispetto all'inchiesta svolta in data 18 febbraio 2021. A tal
proposito si rende attenti a come gli elementi evidenziati in fase di ricorso,
non hanno di fatto modificato la presa di posizione SMR (si veda Annotazioni
per/da SMR del 14 e 18 maggio 2021) e soprattutto non hanno influito sui limiti
funzionali indicati in precedenza (Rapporto finale SMR dell'8 aprile 2021).
Si rileva inoltre che nella valutazione della
percentuale di impedimento va altresì considerato l'obbligo di ridurre il
danno: una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a
migliorare la propria capacità lavorativa, deve cioè ripartire meglio il suo
lavoro (distribuendolo ad esempio su più momenti, ricorrere ad apparecchiature
domestiche adeguate e all'aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore
rispetto a chi non ha problemi di salute).
Sulla base di quanta redatto, si conferma integralmente
in contenuto della precedente valutazione.” (doc. IV)
In
data 12 agosto 2021 la signora __________ ha ulteriormente osservato:
"
A seguito delle ulteriori
osservazioni apportate dalla signora RI 1, si prende posizione come segue:
Nella valutazione della percentuale di impedimento
assegnata nelle varie mansioni relative all'attività di casalinga l'obbligo di
ridurre il danno è stato Valutato conformemente all' marginale 3090 della
Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per
l'invalidità (CIGI):
" In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una
persona attiva nell'economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente
possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p, es. metodo di lavoro
con facente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048
e 3044 segg.). Un maggiore dispendio di tempo può essere riconosciuto soltanto
se rassicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici
durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell'aiuto di terzi.
L'interessato deve inoltre ripartire il suo lavoro in funzione della nuova
situazione e ricorrere all'aiuto dei familiari. L'aiuto di questi ultimi va
oltre quello usuale che ci si potrebbe attendere da loro qualora l’assicurato
non avesse subito un danno alla salute. L'inadempienza parziale o totale
dell'obbligo di ridurre il danno da parte dell'assicurato ha conseguenze per la
determinazione delle limitazioni nelle varie attività."
Come si evince dalla lettura del rapporto, l'aiuto da
parte dei famigliari è stato considerato
solo al punto "5.3 Acquisti e altre commissioni"' dove si è ritenuto
esigibile, ma solo in minima parte, il
contributo apportato, secondo quanto dichiarato in sede di inchiesta dalla
stessa assicurata, dal figlio maggiore che, quando presente a domicilio, fornisce
il suo aiuto in questo ambito. Diversamente da quanto espresso dalla signora RI
1 non è mai stato preso in considerazione il contributo della madre né
tantomeno quello dei fratelli.
Per quanto concerne l'obbligo di ripartire il lavoro,
rassicurata esegue le mansioni domestiche, effettuando
pause e distribuendo le attività durante l'arco della giornata o della
settimana.
La valutazione non contempla infatti ulteriori
riduzioni in questo senso, ma tiene conto dell'effettiva capacità lavorativa
mantenuta grazie all'applicazione degli accorgimenti esigibili. Alla luce delle
precisazioni di sui sopra confermo integralmente il mio rapporto d'inchiesta del 24.02.2021. (…)” (doc. VIII/1)
2.9.4. Innanzitutto
va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente
stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei
parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del
100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito
dell'economia domestica.
Questo
aspetto non è, del resto, stato contestato.
In
secondo luogo occorre prendere in considerazione l’aiuto dei familiari nelle
faccende domestiche. A questo proposito va evidenziato che nella fattispecie
particolare, come precisato dall’assistente sociale nelle puntualizzazioni del
12 agosto 2021, l'aiuto da parte dei famigliari è stato considerato solo
minimamente e meglio al punto "5.3 Acquisti e altre commissioni"'
dove si è ritenuto esigibile, ma solo in minima parte, il contributo apportato
dal figlio maggiore che, quando presente a domicilio, fornisce il suo aiuto in
questo ambito. Del resto l’assistente sociale ha sottolineato come tale
deduzione sia stata tratta sulla base di quanto affermato dalla stessa
assicurata in sede di inchiesta domiciliare. Né peraltro, la circostanza che il
figlio si rechi solo occasionalmente a trovare la madre, come peraltro già
dichiarato in occasione dell’inchiesta al domicilio, o che egli eseguisse un
lavoro estivo o, infine, che egli fosse in procinto di iniziare a frequentare
la scuola __________ di __________ (doc. XII), mutano alle pertinenti
conclusioni dell’assistente sociale. Inoltre, diversamente da quanto sembra
pretendere la ricorrente, non è mai stato preso in considerazione il contributo
della madre né tantomeno quello dei fratelli.
Per
quanto concerne l'obbligo di ripartire il lavoro, l’assistente sociale ha con
pertinenza osservato che l’assicurata esegue le mansioni domestiche,
effettuando pause e distribuendo le attività durante l'arco della giornata o
della settimana, con la precisazione che “la valutazione non contempla
infatti ulteriori riduzioni in questo senso, ma tiene conto dell'effettiva capacità
lavorativa mantenuta grazie all'applicazione degli accorgimenti esigibili” (doc.
VIII/1).
A
tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo
per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale
delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di
tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono
contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,
al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio
le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura
usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; STFA I 407/92 e I 35/00; STCA 32.2019.189 del 14 ottobre 2019).
Pertanto,
tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di assistenza familiare e
ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di
mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali
in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito
consiste nel procedere a tali inchieste la valutazione di cui all’inchiesta del
18 febbraio 2021 va di principio confermata. Un intervento da parte dell'autorità
giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si
giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128
V 93 consid. 4; STF I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2; STCA 32.2018.189
del 14 ottobre 2019, consid. 2.16).
Inoltre,
le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche sono
in concreto del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in
sede medica dal medico SMR (che, val qui la pena di sottolineare, ha fissato
un’inabilità, medico-teorica, del 20-30% nell’attività di casalinga dal 15
dicembre 2018 e continua; cfr. doc. 38 incarto AI), in particolare
dell’impossibilità di svolgere attività pesanti (cfr. DTF 128 V 93; cfr. anche
STF 9C_568/2017 dell’11 gennaio 2018; 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 consid.
4.1; STCA 32.2018.209 del 14 ottobre 2019, consid. 2.15).
In
siffatte circostanze, con riferimento alle osservazioni sollevate dalla
ricorrente nel ricorso e nelle ulteriori prese di posizione del 10 e 31 agosto
2021 (cfr. doc. I, VI e XII), il TCA non ha motivo di scostarsi dalle
dettagliate, approfondite, motivate e convincenti considerazioni
dell'assistente sociale, che si basa sulle indicazioni fornite dall'assicurata
nell'ambito dell'inchiesta domiciliare (durante la quale non è richiesto un
esame pratico di verifica per essere attendibile bensì è l'occasione di
esprimere liberamente gli impedimenti nello svolgere le mansioni consuete), sui
vari aspetti rilevanti quali la condizione familiare, le caratteristiche
dell'abitazione e, principalmente, sui limiti funzionali indicati a dossier,
tenendo presente il già menzionato obbligo di ridurre il danno.
Di conseguenza, il tasso complessivo di impedimento del 33% per l’attività di
casalinga, accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in
materia, va posto alla base del presente giudizio.
Quanto
all’asserito (ma in alcun modo comprovato tramite la necessaria documentazione
medica) peggioramento dello stato di salute –
“(…) Negli
ultimi tre mesi sono dimagrita sei chili, sono arrivata a pesare 42 kg. Mia
madre, quando mio figlio __________ è a pranzo alla S.I., mi fa andare a pranzo
da lei, sia per farmi mangiare vista la mia inappetenza sempre causata dalla
patologia, sia perché così ho le forze sufficienti per poi poter stare al
meglio con mio figlio quando rientriamo a casa dopo l'asilo (…)” (I)
– questo giudice si limita ad osservare che in caso di peggioramento
rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente
documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di
prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti
nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva del
provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF
130 V 140 e 129 V 4).
2.10. Visto
quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso
respinto.
2.11. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in
concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008
del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della
ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese di procedura di fr. 500.--
sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti