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Decisione

32.2021.79

Assicurata casalinga. Negato il diritto a rendita in assenza di un grado di invalidità sufficiente. Assicurata contesta valutazione degli impedimenti al domicilio. Ricorso respinto

17 novembre 2021Italiano50 min

rapporto della psichiatra curante è pure stato chiamato a pronunciarsi il dr. __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.79

FC

Lugano

17 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2021 di

RI 1

contro

la decisione del 18 maggio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI

1, nata nel 1979, nel settembre 2019 ha inoltrato una richiesta di

prestazioni AI per adulti lamentando stanchezza cronica e vari disturbi a

dipendenza di “problemi alle ghiandole surrenali che non lavorano” (doc.

AI 2).

1.2. Raccolta

la documentazione medica ed economica del caso, considerata l’assicurata quale

casalinga ed eseguita quindi un’inchiesta per le persone che si occupano

dell’economia domestica il 18 febbraio 2021, che ha concluso per un grado di

impedimento nello svolgere le mansioni di casalinga del 33%, con decisione 18

maggio 2021 (preavvisata il 1. marzo precedente) l’Ufficio AI ha respinto la

domanda di prestazioni, essendo il grado di impedimento inferiore alla soglia

minima pensionabile del 40%.

1.3. Contro

la decisione l’assicurata ha interposto il 18 giugno 2021 ricorso, contestando

in sostanza la valutazione degli impedimenti nell’esercizio delle attività

domestiche, con argomentazioni di cui si dirà, ove necessario, in seguito (doc.

I).

1.4. Con

la risposta di causa l’amministrazione, confermate le conclusioni tratte dal

SMR circa un’abilità lavorativa del 20-30% nello svolgimento dell’attività

casalinga e rinviando all’allegato scritto dell’assistente sociale che ha

confermato le risultanze dell’inchiesta economica svolta al domicilio nel mese

di febbraio 2021, ha chiesto di respingere il ricorso (doc. IV).

1.5. In

data 10 agosto 2021 l’assicurata ha prodotto copia della conversazione svoltasi

via email con l’assistente sociale, in merito alla quale quest’ultima si è

espressa il 12 agosto 2021, riconfermandosi nelle proprie conclusioni con

argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nel merito (VI e VIII).

In

data 26 agosto 2021 è pervenuta una certificazione del 17 agosto 2021 del dr. __________,

endocrinologo curante, sulla quale si è pronunciato il medico SMR in

un’Annotazione del 30 agosto 2021 (doc. X e XIV). Il 31 agosto 2021 la

ricorrente ha ulteriormente puntualizzato la sua posizione in merito

all’inchiesta domiciliare (doc. XII).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel

merito

2.2. Il

TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente o meno

rifiutato di assegnare una rendita di invalidità alla ricorrente, la quale non

contesta la qualifica di casalinga, ma censura primariamente le conclusioni

dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica.

2.3. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, pag. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art.

28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia,

il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui

l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art.

29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei

18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In

virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che

esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio

federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell'invalidità.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del

raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;

Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di

essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità

di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non

può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se

non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC

1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

In

questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato

che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal

quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa

è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di

svolgere le mansioni consuete.

L’art.

27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017,

precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività

lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli

usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e

di pubblica utilità.

Secondo

la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività

assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di

patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del

tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande

invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere

fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un

confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta

domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si

paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances

sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

1994, pag. 145).

Di

regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se

l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno

parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia

essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è

ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei

lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali.

Si

distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o

altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge

collabora nell'impresa dell'altro.

Nel

nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che

per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati

occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché

la cura e l'assistenza ai familiari.

Il

nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo

l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni

attività svolta nella comunità.

Con

la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle

mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr.

R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in

Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 segg. (45-46)).

Come

emerge dalle spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (UFAS) alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961

sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli

assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo

misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti

l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte

europea dei diritto dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento

sulle attività che possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi

dell’art. 7 cpv. 2 LAI.

Si

tratta delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in

caso di impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere

tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte

al di fuori dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica

utilità, non possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi

riconosciute come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360

consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo

generale dall’OAI e pertanto non sono più espressamente menzionate

nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).

Come

evidenziato dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr.

punto III pag. 9), dal 1. gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi

l’accento sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad

un’attività lucrativa.

Per

stabilire se un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere

equiparata a un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e

quindi bisogna chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da

terzi (persone o ditte) dietro pagamento. È per esempio il caso di lavori

domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione

dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della

cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il

bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli

altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste

attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di

servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la

cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa

economia domestica dell’assicurato.

Va

ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza

ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da

terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che

vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno

alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a

proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per

queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che

continuano ad essere svolte da terzi come prima.

Ritenuto

come la modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha

dunque lo scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia

domestica, le attività puramente ricreative - le attività artistiche e di

pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non

possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le

attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157

consid. 5c/bb).

Le

nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare

sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità

(CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale

nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in

generale.

2.5. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede

d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In

una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,

pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un

rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Tuttavia,

nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con

riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

2.6. Nella

fattispecie in esame, è innanzitutto pacifica e non oggetto di contestazione –

l’interessata medesima, su esplicita domanda dell’assistente sociale, ha

affermato che se non fosse intervenuto il danno alla salute non eserciterebbe

un’attività lavorativa e che dopo la nascita del primo figlio ha sempre svolto l’attività

di casalinga a tempo pieno (cfr. doc. AI pag. 65) – la qualifica di

casalinga a tempo pieno operata dall’amministrazione e, conseguentemente, la

valutazione del grado di invalidità in applicazione del metodo specifico di

calcolo.

Il

TCA concorda con tale modo di procedere, visto che l’invalidità

delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell’economia

domestica va stabilita, come ricordato al consid. 2.4, confrontando le singole

attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita

AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

2.7. Dalle

tavole processuali emerge che l’amministrazione, ricevuta la domanda di

prestazioni, ha dapprima interpellato il dr. __________, endocrinologo curante

dell’assicurata, il quale, nel rapporto del 21 febbraio 2020, poste le diagnosi

di “Insufficienza surrenale primitiva, stato ansioso-depressivo”, dopo

aver descritto la situazione, precisando che era stata introdotta una

sostituzione corticotropa con un netto miglioramento della condizione fisica,

restando tuttavia d’ostacolo lo stato ansioso depressivo, ha concluso che “la

prognosi in sé è buona nel senso che una volta che la paziente avrà imparato

ad adattare le dosi di corticoterapia alla situazione di stress e sarà in grado

di gestire lo stato ansioso, potrà svolgere attività lavorative senza limiti”.

Lo specialista ha pure affermato che “a mio avviso la paziente è in grado di

svolgere la sua attività di venditrice o di assistente di cure una volta

assunta la presa a carico psicologica”, dovendo l’assicurata evitare la “pratica

di lavori pesanti casalinghi, sforzi fisici di media-grande intensità” e definendo

la prognosi “buona nella misura in cui potrà beneficiare del sostegno

psicologico e sarà in grado di adattare in modo adeguato la posologia della

corticoterapia” (doc. AI pag. 53).

La

pratica è stata sottoposta alla dr.ssa. __________ del SMR, la quale, nel

rapporto del 8 aprile 2020, sulla base della documentazione medica agli atti,

ha posto le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Insufficienza

surrenale primitiva autoimmune, sostituzione con idro- e

mineralo-corticosteroidi; Stato ansioso da anni, non risulta in psicoterapia” oltre

a quelle, senza influsso sulla capacità lavorativa, di “peso corporeo al

limite inferiore (49kg, 1.65m, BMI 18), Rinite vasomotoria, Varicosi pelvica,

Tagli casari 1999 e 2015”. La dr.ssa __________ ha quindi concluso che

l’assicurata andava considerata inabile totalmente sia nell’attività abituale

che in altra attività lavorativa, osservando nondimeno che “l'endocrinologo

Dr. S. __________ ritiene che – una volta la paziente possa gestire il suo stato

ansioso aiutata da una presa a carico psicologica ed imparasse ad adattare le

dosi di corticoterapia alla situazione di stress - ella sarebbe abile al 100%

come venditrice o assistente di cura. Nell’attività casalinga l’assicurata

era per contro da considerare inabile nella misura del 20-30% dal 15 dicembre

2018, ritenuto che il dr. __________ sconsigliava sforzi fisici di media-grande

entità. Ha pure osservato che “un miglioramento dello stato clinico è

possibile: Dr. __________ ritiene che con una presa a carico psicoterapeutica

l’assicurata potrebbe gestire meglio lo stato d'ansia ed imparare come adattare

la posologia della corticoterapia alle situazioni di stress, che a sua volta

consentirebbe una piena capacità lavorativa” (doc. AI pag. 57).

L’amministrazione

ha quindi fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica in data 18 febbraio 2021, che ha concluso per una

limitazione complessiva del 33% (doc. AI pag. 64; cfr. in esteso al consid.

2.9.2) e ha quindi reso il progetto di decisione del 1. marzo 2021 prospettante

il rifiuto delle prestazioni (doc. AI pag. 69). In fase di osservazioni al

progetto di decisione il dr. __________ ha preso posizione in data 26 marzo

2021 come segue:

"

Gentile signora __________,

con la presente le inoltro le mie osservazioni in

merito al progetto di decisione formulato

il 01.3.2021 nei confronti della summenzionata paziente, numero AVS __________.

Ella presenta un'inabilità lavorativa di almeno il 50%

derivante da:

. difficoltà di gestione dell'adattamento posologico

dell'idrocortisone nella realtà quotidiana (stress fisico, emotivo, malattie

intercorrenti), incapacità senza altre ragioni già di almeno il 50%.

. stato psichico attualmente problematico per il

quale è seguita dai Colleghi del Servizio di Psichiatria e Psicologia Medica in

__________, in particolare la Dottoressa __________.

Non mi risulta che l'aspetto psichiatrico sia stato

contemplato nella valutazione della capacità lavorativa della paziente.

Non dispongo attualmente di rapporti ufficiali in

merito al problema psichico; invio pertanto copia del presente scritto alla

menzionata Collega per eventuale presa di posizione qualora a voi necessaria.”

(doc. AI pag. 77)

L’amministrazione

ha quindi interpellato la psichiatra curante dr.ssa __________, la quale, il 4

maggio 2021, ha indicato di avere in cura l’assicurata dal 3 febbraio 2021, con

cadenza mensile, per “attacchi di panico e difficoltà di gestire carichi di

stress anche blandi a seguito della patologia somatica di cui soffre”, in “paziente

angosciata, apatica, inappetente, insonne che tende ad isolarsi in casa uscendo

solo per appuntamenti medici o per accompagnare il figlio di 5 anni”. Poste

le diagnosi “ICD10 F41.0, E 27.1”, la specialista ha affermato che “la

paziente svolge con grande difficoltà le varie attività della vita quotidiana

legate sia al prendersi cura del figlio che della casa” e che nelle

mansioni domestiche riferiva “facilità di affaticamento anche dopo poche ore

conseguentemente alla patologia somatica con incremento dell’ansia e frustrazione

nel faticare a gestire il figlio minore” (doc. AI pag. 86).

Fatti

I

due rapporti dei curanti sono stati sottoposti alla dr.ssa __________ del SMR,

la quale, nell’annotazione del 14 maggio 2021, ha concluso affermando che “Dal

lato medico non risultano nuovi fatti clinici che potrebbero cambiare il RAF

08.04.2020 - nel quale viene riportato la presa a carico psicoterapica

auspicata da parte dell'endocrinologo curante - o la valutazione dettagliata

dell'inchiesta casalinga effettuata in data 18.02.2021” (doc. AI pag. 89).

Sul

rapporto della psichiatra curante è pure stato chiamato a pronunciarsi il dr. __________,

psichiatra del SMR, il quale, nell’annotazione del 18 maggio 2021, ha affermato

che “in ambito psichiatrico non emergono fatti nuovi né modificazioni

significative di fatti noti tali da modificare la precedente presa di posizione

SMR” (doc. AI pag. 95).

Sulla

base di queste conclusioni, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha

respinto la richiesta di prestazioni, motivando come segue:

" (…)

Decidiamo pertanto:

La richiesta di prestazioni è respinta.

Esito degli accertamenti:

Dagli atti acquisiti all'incarto si evince che lei

almeno dall'anno 2004 si dedica esclusivamente alla propria economica

domestica, non svolgendo alcuna attività lucrativa. Il grado d'invalidità viene

pertanto definito in base al metodo specifico dei campi di attività per le

persone occupate nell'economia domestica.

Dal lato medico è aggettivata un'incapacità lavorativa

a partire dal mese di dicembre 2018.

Tenuto debito conto delle diagnosi invalidanti e dei

limiti funzionali presenti, la nostra assistente sociale ha esperito

un'inchiesta domiciliare volta a verificare in quale misura il danno alla

salute influisce sulla conduzione della sua economia domestica.

Dall'inchiesta avuta luogo il 18.02.2021 è emerso che

dal lato pratico lei presenta un impedimento del 33% come casalinga, e più

precisamente come da specchietto sottostante:

campo di attività importanza

percentuale

assegnata

degli impedimenti d’invalidità

Pasti 35% 40% 14%

Pulizia, ordine

dell’alloggio 20% 40% 8%

Acquisti

e altre commissioni 10% 20% 2%

Considerandi

Bucato e cura vestiti 15% 20% 3%

Cura e assistenza ai figli 20% 30% 6%

e/o familiari

Totale delle attività: 100% 33%

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il

diritto alla rendita non esiste.

Audizione - Osservazioni al progetto di decisione del

01.03.2021

Con scritto del 10.03.2021 lei si è opposta al progetto

di decisione ed ha riferito che avrebbe fatto pervenire un rapporto medico del

Dr. med. __________. In sede di audizione riceviamo il rapporto medico del Dr.

med. __________ datato 26.03.2021. L'amministrazione ha inoltre richiesto la

compilazione di un rapporto medico Al alla Dr.ssa med. __________, che ci è

giunto in data 10.05.2021. La citata documentazione medica è stata sottoposta

per competenza al vaglio del nostro Servizio Medico Regionale (SMR), il quale

ha avuto così modo di riesaminare anche gli atti dell'incarto già

precedentemente consultati. L'esito di tale giudizio ha tuttavia messo in luce

l'assenza di elementi particolari atti ad imporre all'amministrazione una valutazione

diversa rispetto alla situazione clinica già apprezzata antecedentemente in

modo approfondito o alla valutazione dettagliata dell'inchiesta domiciliare

effettuata in data 18.02.2021.

Il contenuto del progetto di decisione del 01.03.2021

viene pertanto confermato.” (doc. A)

Di

fronte al TCA è pervenuto uno scritto del 17 agosto 2021 del dr. __________ del

seguente tenore:

"

La seguo dall'aprile-maggio 2018

allorché in condizioni di ricovero a causa di stato astenico ingravescente,

presso il Servizio di Medicina Interna dell'Ospedale __________ di __________, __________,

fu posta la diagnosi di insufficienza surrenalica primitiva autoimmune.

Da allora la paziente necessita sostituzione

corticotropa (Hydrocortisone Galepharm 10 mg prima, Plenadren ora) e

mineralotropa (Florinef 0,1 mg) per disporre delle dosi quotidiane di cortisone

e di aldosterone necessarie.

Ha necessitato più mesi per acquisire le conoscenze

pratiche di convivenza con questo deficit funzionale: il trattamento

sostitutivo a base di cortisone necessita un periodo di

"apprendistato" nel saper adattare le dosi di ormone in funzione

dello stato di stress (fisico in caso di attività muscolare aumentata, stress

emotivo, concomitanza di malattie intercorrenti), gestione attualmente abbastanza

ben posseduta dalla paziente.

Alla scoperta della malattia surrenalica autoimmune,

complici verosimilmente i mesi prodromi caratterizzati da importante stato di

prostrazione, la paziente ebbe una reazione di incredulità e di rifiuto

psicologico iniziale della malattia stessa quindi entrò nel percorso di

accettazione della malattia; purtroppo questo percorso non è ancora giunto alla

fase di accettazione vera e propria ma ad una forma di pseudoaccettazione ciò

che la condiziona nell'agire quotidiano in quanto timorosa di non riuscire ad

affrontare in modo adeguato le varie attività e situazioni di vita ordinaria.

Accanto a questo processo di pseudoaccettazione va considerata anche la

struttura personale della paziente caratterizzata da importante stato ansioso e

tendente alla somatizzazione ma al tempo stesso restia nei confronti del corpo

Dispositivo

medico perché insicura e timorosa nel concedere la fiducia. Per questi motivi

chiesi l'aiuto del Servizio di Psicologia e Psichiatria medica, presso il quale

la paziente fu vista e trattata con misure farmacologiche (la paziente è stata

seguita dal dicembre 2018 al dicembre 2019 dalla Dr.ssa __________ per la parte

farmacologica e dalla Dr.ssa __________ per la parte psicologica; nel febbraio

2021 fu nuovamente vista dalla Dr.ssa __________).

Purtroppo la paziente non diede seguito regolare agli

incontri previsti e non sopportò gli psicofarmaci prescritti per cui ad oggi

risulta difficile avanzare nel processo di accettazione della malattia ed

acquisire uno stato psicofisico che le permetta di vivere normalmente.

Ella nel corso di questi anni ha accusato calo

ponderale ingravescente con sintomatologia a carico del sistema digerente,

nonché sintomatologia algica retrosternale ricorrente, sintomatologia

investigata in modo approfondito che ad oggi non ha permesso di evidenziare

patologia organica evidente.

Parimenti un programma di fisioterapia riabilitativa

per sarcopenia (conseguente, al calo ponderale) non ha dato frutti.

Penso che sia di aiuto, onde capire con maggior

precisione il reale grado di invalidità della paziente (a mio avviso legato in

primis all'aspetto sicologico), sottoporre la stessa a nuova valutazione da

parte dei psicoterapeuti che già la conoscono." (doc. X)

2.8. Per

quanto concerne l’aspetto medico, questo Tribunale non ha motivo per mettere in

dubbio la correttezza della valutazione dell’amministrazione, e meglio del SMR

che nell’Annotazione dell’8 aprile 2021 ha posto un’inabilità lavorativa come

casalinga del 20-30% dal dicembre 2018 (doc. AI 14). Il 18 febbraio 2021 è

quindi stata esperita l’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica che ha concluso per una limitazione complessiva del 33%

(doc. AI 19; cfr. nel dettaglio al consid. 2.9.2).

Tale

conclusione (presenza da dicembre 2018 di una limitazione del 20-30% come

casalinga) deve essere confermata da questo giudice che non ha motivo per

mettere in dubbio la valutazione del SMR, da considerare approfondita e

rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando 2.5. che

precede. Del resto la medesima, che si è basata sulle certificazioni dei

curanti, non è stata smentita da certificati medici attestanti la presenza di patologie

maggiormente invalidanti.

La

stessa è peraltro rimasta di fatto incontestata dalla ricorrente, la quale si è

in definitiva limitata a censurare le conclusioni tratte dall’assistente

sociale in sede di inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica.

Del

resto il medico SMR, nella sua Annotazione del 14 maggio 2021, ha confermato le

sue conclusioni anche dopo attenta valutazione della certificazione del dr. __________

del 26 marzo 2021 (doc. AI pag. 77 e pag. 89).

Anche

l’aspetto psichico è in ogni modo stato fatto oggetto di attenta valutazione

mediante interpellazione della psichiatra curante dr.ssa __________, le cui

conclusioni del 4 maggio 2021 sono pure state sottoposte per valutazione allo

psichiatra del SMR dr. __________, il quale, nell’Annotazione del 18 maggio

2021, ha affermato che “il rapporto della dr.ssa __________ conferma l’IL

completa in ogni attività lucrativa già emersa nel rapporto SMR finale del

8.04.2021. Tuttavia essendo l’assicurata considerata casalinga al 100%, le

difficolta evocate dalla psichiatra curante nelle mansioni consuete emergono

chiaramente dall’inchiesta a domicilio del 24.2.2021. In conclusione, in ambito

psichiatrico non emergono fatti nuovi né modificazioni significative di fatti

noti tali da modificare la precedente presa di posizione SMR” (doc. AI pag.

95). A tali conclusioni, tratte da uno specialista, non vi è motivo per non

aderire.

L’insorgente

si è in sostanza limitata a chiedere ulteriori accertamenti medici senza tuttavia

produrre la benché minima documentazione medica che ne attestasse la necessità.

Va

qui ricordato che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al

Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato

nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una

mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli

elementi oggettivi – segnatamente di natura medica – a sostegno delle proprie

argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria

rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di

salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente

richiamando dei referti medici – magari addirittura in possesso

dell’interessato medesimo –, quando alla base della lamentela del ricorrente vi

sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto

peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA 32.2018.151 del 3

luglio 2019, consid. 2.5 con ulteriori rinvii).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente sulla base dello scritto del 17 agosto

2021 del dr. __________ inoltrato in corso di causa (cfr. in esteso al consid.

2.7). Tale scritto del curante è stato accuratamente valutato dal medico SMR

dr.ssa __________, la quale nell’annotazione del 30 agosto 2021 ha escluso la

presenza di nuovi elementi clinici che consentirebbero una rivalutazione della

precedente presa di posizione SMR (doc. XIV/1).

Al

riguardo questo Tribunale può fare proprio quanto addotto dall’Ufficio AI nelle

osservazioni del 10 settembre 2021 e meglio che in sostanza la nuova documentazione

medica prodotta in questa sede non ha apportato elementi clinici determinanti

una diversa valutazione del caso (XIV).

Stante

quanto precede – ricordato, da una

parte che il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene

necessario, ritenuto che l’assenza di propri esami diretti non costituisce, di

per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso

soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute

(STF 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56 pag. 174; vedi anche STF

9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1 e 9C_294/2011 del 24 febbraio

2012, consid. 4.2) e, dall’altra parte, che nel caso in cui sussista anche il

minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_839/2016

del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3

entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465) –, non essendoci alcun motivo per

distanziarsi, secondo questo Tribunale le suesposte valutazioni dei medici SMR

dr.ssa __________ e dr. __________ vanno quindi confermate (in argomento vedi

anche la STF 9C_404/2018 del 22 agosto 2018).

Del

resto sia osservato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

2010, ad art. 28a, p. 353).

2.9. Ritenuta

l’assicurata casalinga al 100% (cfr. consid. 2.6), va ora esaminato se il grado

d’invalidità è stato calcolato correttamente.

2.9.1. L'invalidità

delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia

domestica, è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al

richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella

Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l'UFAS ha previsto

una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un massimo –

che nel caso concreto risultano essere stati rispettati – attribuibile a

ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3087 CIGI prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori

di una persona sana occupata nell’economia domestica comprendono le seguenti

attività usuali:

Attività

Massimo %

1. Pasti (pulire/pelare/sbucciare, cucinare,

apparec-

chiare, effettuare la pulizia quotidiana della

cucina, gestire le scorte)

50

2. Pulizia e ordine dell’alloggio (riordinare,

spol-

verare, passare l’aspirapolvere, lavare i pavi-

menti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola,

effet-

tuare pulizie approfondite, curare le piante, il

giardino e le aree adiacenti, eliminare i

rifiuti) e

cura di animali domestici

40

3. Acquisti (acquisti quotidiani e spesa

settimana-

le) e altre commissioni (posta,

assicurazioni,

uffici pubblici)

10

4. Bucato e cura dei vestiti

(lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare,

ram-

mendare, pulire le scarpe

20

5. Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari*

50

* Nella cerchia dei familiari rientrano il coniuge,

il partner registrato o il convivente di fatto (partner) dell’assicurato. Sono

considerati familiari anche tutti i parenti in linea retta con l’assicurato o

il suo coniuge/partner e i minori accolti nella famiglia a scopo di

affiliazione. "

Le

cifre 3088 e 3089 CIGI dispongono:

"

Di norma, vanno applicati la

ripartizione delle attività e i rispettivi limiti massimi di cui al N. 3087.

Devono sempre essere prese in considerazione tutte le attività (ad eccezione

del n. 5). Si può procedere a una ponderazione diversa soltanto in caso di

divergenze molto forti dallo schema (I 469/99; RCC 1986 pag. 244). In ogni caso

il totale delle attività dev'essere sempre del 100 per cento (Pratique VSI 1997

pag. 298).

[…] (esposto un esempio)

Nell’ambito della determinazione delle limitazioni

nelle mansioni consuete a seguito del danno alla salute non si può tenere conto

dei servizi forniti all'assicurato nell'economia domestica da terzi (p. es.

familiari, vicini, personale ausiliario), gratuitamente o a pagamento, già

prima dell'insorgere del danno alla salute. Questi servizi non vanno dunque

considerati né nell’elenco delle attività, né per la ponderazione di queste

ultime e nemmeno per la determinazione delle limitazioni."

Infine,

la cifra 3090 CIGI prevede:

"

In virtù dell’obbligo di ridurre

il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire

quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa

(p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi

domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). Un maggiore dispendio di tempo può

essere riconosciuto soltanto se l'assicurato non è in grado di svolgere la

totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita

dunque dell'aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L'interessato deve

inoltre ripartire il suo lavoro in funzione della nuova situazione e ricorrere

all'aiuto dei familiari. L'aiuto di questi ultimi va oltre quello usuale che ci

si potrebbe attendere da loro qualora l'assicurato non avesse subito un danno

alla salute (DTF 133 V 504, consid. 4.2). L'inadempienza parziale o totale

dell’obbligo di ridurre il danno da parte dell'assicurato ha conseguenze per la

determinazione delle limitazioni nelle varie attività."

Il

Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che – in linea di massima e

senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni

delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di

collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali

inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d;

RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STF I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STF I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

Il

TF, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1

della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente

confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, 1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144

consid. 5).

L’Alta

Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si

esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e

meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto

con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF

8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto

che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle

singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato

soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute

fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di

disturbi psichici (STF I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio

2003).

Con

riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella

sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012

IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia

specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto

all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica,

giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni

derivanti dalla patologia psichica (cfr. la STCA 32.2018.189 del 14 ottobre

2019, consid. 2.14).

2.9.2. Nella

presente fattispecie, l’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica del 18 febbraio 2021, sfociata nel rapporto del 24

febbraio seguente (doc. AI pag. 64-68), tenendo conto delle limitazioni

evidenziate dal profilo medico nel rapporto finale del SMR dell’8 aprile 2020 (doc.

AI pag. 58, il quale valutava, dal profilo medico-teorico, la percentuale di

impedimenti in ambito domestico nel 20-30% dal 15 dicembre 2018 e continua), ha

stabilito quanto segue:

" (…)

5. ATTIVITÀ

- descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Pasti

Pulire/pelare/sbuccia-re, cucinare, apparec- chiare, effettuare

la pulizia quotidiana della cucina, gestire le scorte

importanza assegnata

35%

percentuale degli impedimenti

40%

percentuale di invalidità

14%

La signora RI 1 afferma che in passato si occupava di

persona della preparazione dei pasti.

In seguito all'insorgere dei problemi di salute, ha

dovuto modificare le sue abitudini e optare per piatti semplici, che non

richiedono lunghi tempi di preparazione. Dichiara di non avere più le energie né

la forza per dedicarsi a lunghi preparativi; fatica a organizzare l'attività, a

gestire i tempi di cottura e a concentrarsi per seguire ricette. Descrive un

importante rallentamento esecutivo. Durante la settimana, quando il figlio __________

è alla scuola dell'infanzia, si reca a pranzo dalla madre, che spesso prepara

in modo da avere degli avanzi che la signora RI 1 può riscaldare alla sera. Non

presenta limitazioni nell'apparecchiare o sbarazzare, considerato anche che

spesso consuma a casa solo la cena e normalmente è presente solo il figlio più

piccolo. L'assicurata afferma inoltre di non riscontrare limitazioni nel

rassettare la cucina, il piano cottura o nel lavare i piatti. Anche se tali

azioni sono eseguite in modo frammentato da piccole pause.

L'assicurata, nonostante il danno alla salute, ha

mantenuto la capacità di dedicarsi alla preparazione dei pasti adottando una

cucina semplice, con conseguente diminuzione dell'impegno. Seppur con

difficoltà, come si evince dalle sue dichiarazioni,

provvede altresì al riassetto e alla pulizia quotidiana

della cucina. La percentuale proposta tiene in considerazione dei limiti

funzionali a dossier, il contributo da parte del figlio non viene attualmente

prese in considerazione.

5.2 Pulizia

e ordine dell’alloggio

Riordinare, spolvera- re, passare l’aspira- polvere,

lavare i pavi- menti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola, effettuare

pulizie ap- profondite, curare le piante, il giardino e le aree adiacenti,

elimi- nare i rifiuti e cura di animali domestici

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

40%

percentuale di invalidità

8%

La signora RI 1 si impegna a svolgere le mansioni più

leggere occupandosi di spolverare, della pulizia e dell'igiene dei lavelli in

bagno e dei vari ripiani. Una collaboratrice domestica si reca settimanalmente

a domicilio per provvedere a tutte le altre mansioni: passare l'aspirapolvere o

fare lo straccio, cambiare la biancheria del letto; a suo carico sono anche i

lavori più impegnativi come la pulizia di vetri e finestre, lavare le tende e

provvedere all'igiene approfondita del bagno (pulire la vasca, il WC e le piastrelle).

Il figlio maggiore, quando le fa visita, si occupa di portare i rifiuti in

discarica.

Tenendo in considerazione dei limiti funzionali descritti

nel rapporto finale SMR; si valuta un impedimento del 40%. Il contributo da

parte del figlio __________ non viene attualmente preso in considerazione.

5.3 Acquisti e altre commissioni

Acquisti quotidiani, spesa settimanale e posta,

assicurazioni, uffici pubblici

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale di invalidità

2%

La signora RI 1 possiede la licenza di condurre ma non

un'automobile, che le viene comunque prestata regolarmente dall'ex compagno

(padre del figlio __________). Nei momenti positivi, quindi, provvede in modo

autonomo alla spesa quotidiana. È in grado di recarsi presso i supermercati che

si trovano nelle vicinanze e viene aiutata dal figlio maggiore per il trasporto

delle merci pesanti. L'assicurata segnala, tuttavia, anche la presenza di

periodi in cui, a causa del disagio e dell'umore spesso deflesso, non se la

sente di uscire di casa né tantomeno di recarsi nei negozi. Non vengono

segnalati impedimenti di rilievo nel disbrigo dei pagamenti che vengono eseguiti

allo sportello, eventualmente dal figlio maggiore.

Tenuto conto dei limiti funzionali a dossier e

dell'effettiva capacità ridotta, da parte dell'assicurata, nel provvedere in

maniera autonoma alle spese; si propone una percentuale di impedimento pari al

20%. L'esigibilità di collaborazione del figlio maggiore è stata considerata ma

solo in piccola parte, non essendo presente a domicilio in modo regolare.

5.4 Bucato e cura vestiti

Lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare,

rammendare, pulire le scarpe

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale di invalidità

3%

L'assicurata usufruisce della lavanderia in comune,

situata nel seminterrato e raggiungibile con l'ascensore. Comunica di non avere

turni prefissati ma di poter fare il bucato quando trova una lavatrice libera.

Questa modalità risulta vantaggiosa poiché può eseguire tale mansione quando se

la sente e quando il marito è disponibile per aiutarla. Tuttavia, se in quel

momento le macchine sono occupate, deve giocoforza rimandare. Stira unicamente

lo stretto indispensabile e solo quando se la sente, delega altrimenti questa

incombenza alla signora che esegue le pulizie a domicilio.

Tenendo conto delle limitazioni descritte nel rapporto

finale SMR si propone una percentuale di impedimento pari al 20%.

5.5 Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari

Il coniuge, il partner registrato o il convivente di

fatto (partner) dell’assicurato; tutti i parenti in linea diretta con

l’assicurato o il coniuge/partner e i minore accolti nella famiglia a scopo

di affiliazione

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

30%

percentuale di invalidità

6%

La signora RI 1 ha un figlio di cinque anni del quale

si è sempre occupata di persona, sin dalla sua nascita. L'assicurata tiene

molto a questo aspetto e afferma di non voler lasciare a terze persone il

compito di crescerlo ed educarlo. Conserva il ruolo genitoriale in modo

adeguato, anche se, afferma, non sempre riesce a seguire il figlio come

vorrebbe. Dichiara di affaticarsi repentinamente e di non trovare la forza e la

concentrazione per giocare insieme a lui e per intrattenerlo come

desidererebbe.

Considerando le limitazioni descritte nel rapporto

finale SMR si propone una percentuale di impedimento pari al 30%.

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

33%

n

Chi esegue i lavori, che a causa

della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia

domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela,

genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario

versato

Collaboratrice domestica.

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni

sulla capacità al lavoro?

Dal 2018" (doc. AI pag. 68 ss.)

2.9.3. Sulla

base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver

fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente

sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 33%.

L’assicurata,

con il suo ricorso, ha contestato la valutazione dell’assistente sociale,

adducendo:

"

(…) Lo specchietto in evidenza nel Vostro scritto decisionale del 18.05.2021

e il relativo risultato riguardo la percentuale di invalidità, non rispecchia,

a mio parere, la reale situazione che vivo quotidianamente.

Nello specifico:

. Pulizia e ordine dell'alloggio, bucato e cura

dei vestiti: una persona alle pulizie domestiche, viene come aiuto con

cadenza quindicinale e questo ovviamente è insufficiente in quanto la casa la

pulisco giornalmente e vista la mia situazione è un carico molto gravoso che

fisicamente mi abbatte notevolmente;

. Pasti, acquisti e altre commissioni: non

avendo nessun aiuto e nessuno che mi porti dove avrei necessità di andare, sono

costretta a recarmi nei negozi più vicini per qualsivoglia esigenza, da sola e

a piedi, visto che le fermate dei mezzi pubblici sono relativamente distanti e,

causa capogiri e dolori addominali, non sempre sono in grado di farlo;

. Cura e assistenza ai figli: il mio bambino,

come tutti gli altri bambini, ha bisogno di attenzione, di disponibilità e di

tempo prezioso per la sua crescita; settimanalmente devo accompagnare mio

figlio a fare terapia logopedica ed ergoterapia a __________ e a __________ e,

senza alcun aiuto, mi devo spostare dalla mia abitazione e portarlo dove

necessita andare. Inoltre, le terapiste danno dei "compiti" da

svolgere a casa per far sì che migliori sempre di più sia in ambito

linguistico, che motorio che prassico; tutto questo, giustamente, occupa ancor

di più la mia giornata.

. Somministrazione del cortisone: non sono

assolutamente d'accordo con ciò che ha scritto il medico curante; non è

verificabile da parte sua anche perché sono una mamma molto attenta che segue

le prescrizioni mediche per far sì che non mi accada nulla visto che un bimbo

piccolo e tutto ciò che faccio è soprattutto per il bene di mio figlio.” (doc.

I)

Interpellata

al riguardo dall’amministrazione, l’assistente sociale, signora __________,

nella presa di posizione del 5 luglio 2021, ha puntualizzato come segue:

"

A seguito al ricorso al TCA del 18

giugno 2021 contro la decisione formale del 18 maggio 2021 e alle obiezioni

apportate dalla signora RI 1, si prende posizione come segue:

La ripartizione percentuale delle singole mansioni

domestiche è basata sull'apprezzamento del tipo di struttura familiare (nel

caso specifico questa è composta da una persona adulta ed un minorenne di

cinque anni) e sul contesto abitativo (nel caso in esame, appartamento di 3.5

locali).

Per quanto attiene alla valutazione delle percentuali

di impedimento assegnate alle singole voci, va tenuto debitamente conto delle indicazioni

dell'assicurata (fornite in prima istanza), della loro diretta correlazione con

le patologie presentate e le conseguenti limitazioni funzionali che non sono

cambiate rispetto all'inchiesta svolta in data 18 febbraio 2021. A tal

proposito si rende attenti a come gli elementi evidenziati in fase di ricorso,

non hanno di fatto modificato la presa di posizione SMR (si veda Annotazioni

per/da SMR del 14 e 18 maggio 2021) e soprattutto non hanno influito sui limiti

funzionali indicati in precedenza (Rapporto finale SMR dell'8 aprile 2021).

Si rileva inoltre che nella valutazione della

percentuale di impedimento va altresì considerato l'obbligo di ridurre il

danno: una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a

migliorare la propria capacità lavorativa, deve cioè ripartire meglio il suo

lavoro (distribuendolo ad esempio su più momenti, ricorrere ad apparecchiature

domestiche adeguate e all'aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore

rispetto a chi non ha problemi di salute).

Sulla base di quanta redatto, si conferma integralmente

in contenuto della precedente valutazione.” (doc. IV)

In

data 12 agosto 2021 la signora __________ ha ulteriormente osservato:

"

A seguito delle ulteriori

osservazioni apportate dalla signora RI 1, si prende posizione come segue:

Nella valutazione della percentuale di impedimento

assegnata nelle varie mansioni relative all'attività di casalinga l'obbligo di

ridurre il danno è stato Valutato conformemente all' marginale 3090 della

Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI):

" In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una

persona attiva nell'economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente

possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p, es. metodo di lavoro

con facente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048

e 3044 segg.). Un maggiore dispendio di tempo può essere riconosciuto soltanto

se rassicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici

durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell'aiuto di terzi.

L'interessato deve inoltre ripartire il suo lavoro in funzione della nuova

situazione e ricorrere all'aiuto dei familiari. L'aiuto di questi ultimi va

oltre quello usuale che ci si potrebbe attendere da loro qualora l’assicurato

non avesse subito un danno alla salute. L'inadempienza parziale o totale

dell'obbligo di ridurre il danno da parte dell'assicurato ha conseguenze per la

determinazione delle limitazioni nelle varie attività."

Come si evince dalla lettura del rapporto, l'aiuto da

parte dei famigliari è stato considerato

solo al punto "5.3 Acquisti e altre commissioni"' dove si è ritenuto

esigibile, ma solo in minima parte, il

contributo apportato, secondo quanto dichiarato in sede di inchiesta dalla

stessa assicurata, dal figlio maggiore che, quando presente a domicilio, fornisce

il suo aiuto in questo ambito. Diversamente da quanto espresso dalla signora RI

1 non è mai stato preso in considerazione il contributo della madre né

tantomeno quello dei fratelli.

Per quanto concerne l'obbligo di ripartire il lavoro,

rassicurata esegue le mansioni domestiche, effettuando

pause e distribuendo le attività durante l'arco della giornata o della

settimana.

La valutazione non contempla infatti ulteriori

riduzioni in questo senso, ma tiene conto dell'effettiva capacità lavorativa

mantenuta grazie all'applicazione degli accorgimenti esigibili. Alla luce delle

precisazioni di sui sopra confermo integralmente il mio rapporto d'inchiesta del 24.02.2021. (…)” (doc. VIII/1)

2.9.4. Innanzitutto

va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei

parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito

dell'economia domestica.

Questo

aspetto non è, del resto, stato contestato.

In

secondo luogo occorre prendere in considerazione l’aiuto dei familiari nelle

faccende domestiche. A questo proposito va evidenziato che nella fattispecie

particolare, come precisato dall’assistente sociale nelle puntualizzazioni del

12 agosto 2021, l'aiuto da parte dei famigliari è stato considerato solo

minimamente e meglio al punto "5.3 Acquisti e altre commissioni"'

dove si è ritenuto esigibile, ma solo in minima parte, il contributo apportato

dal figlio maggiore che, quando presente a domicilio, fornisce il suo aiuto in

questo ambito. Del resto l’assistente sociale ha sottolineato come tale

deduzione sia stata tratta sulla base di quanto affermato dalla stessa

assicurata in sede di inchiesta domiciliare. Né peraltro, la circostanza che il

figlio si rechi solo occasionalmente a trovare la madre, come peraltro già

dichiarato in occasione dell’inchiesta al domicilio, o che egli eseguisse un

lavoro estivo o, infine, che egli fosse in procinto di iniziare a frequentare

la scuola __________ di __________ (doc. XII), mutano alle pertinenti

conclusioni dell’assistente sociale. Inoltre, diversamente da quanto sembra

pretendere la ricorrente, non è mai stato preso in considerazione il contributo

della madre né tantomeno quello dei fratelli.

Per

quanto concerne l'obbligo di ripartire il lavoro, l’assistente sociale ha con

pertinenza osservato che l’assicurata esegue le mansioni domestiche,

effettuando pause e distribuendo le attività durante l'arco della giornata o

della settimana, con la precisazione che “la valutazione non contempla

infatti ulteriori riduzioni in questo senso, ma tiene conto dell'effettiva capacità

lavorativa mantenuta grazie all'applicazione degli accorgimenti esigibili” (doc.

VIII/1).

A

tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo

per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di

tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; STFA I 407/92 e I 35/00; STCA 32.2019.189 del 14 ottobre 2019).

Pertanto,

tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di assistenza familiare e

ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di

mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali

in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito

consiste nel procedere a tali inchieste la valutazione di cui all’inchiesta del

18 febbraio 2021 va di principio confermata. Un intervento da parte dell'autorità

giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si

giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128

V 93 consid. 4; STF I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2; STCA 32.2018.189

del 14 ottobre 2019, consid. 2.16).

Inoltre,

le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche sono

in concreto del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in

sede medica dal medico SMR (che, val qui la pena di sottolineare, ha fissato

un’inabilità, medico-teorica, del 20-30% nell’attività di casalinga dal 15

dicembre 2018 e continua; cfr. doc. 38 incarto AI), in particolare

dell’impossibilità di svolgere attività pesanti (cfr. DTF 128 V 93; cfr. anche

STF 9C_568/2017 dell’11 gennaio 2018; 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 consid.

4.1; STCA 32.2018.209 del 14 ottobre 2019, consid. 2.15).

In

siffatte circostanze, con riferimento alle osservazioni sollevate dalla

ricorrente nel ricorso e nelle ulteriori prese di posizione del 10 e 31 agosto

2021 (cfr. doc. I, VI e XII), il TCA non ha motivo di scostarsi dalle

dettagliate, approfondite, motivate e convincenti considerazioni

dell'assistente sociale, che si basa sulle indicazioni fornite dall'assicurata

nell'ambito dell'inchiesta domiciliare (durante la quale non è richiesto un

esame pratico di verifica per essere attendibile bensì è l'occasione di

esprimere liberamente gli impedimenti nello svolgere le mansioni consuete), sui

vari aspetti rilevanti quali la condizione familiare, le caratteristiche

dell'abitazione e, principalmente, sui limiti funzionali indicati a dossier,

tenendo presente il già menzionato obbligo di ridurre il danno.

Di conseguenza, il tasso complessivo di impedimento del 33% per l’attività di

casalinga, accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in

materia, va posto alla base del presente giudizio.

Quanto

all’asserito (ma in alcun modo comprovato tramite la necessaria documentazione

medica) peggioramento dello stato di salute –

“(…) Negli

ultimi tre mesi sono dimagrita sei chili, sono arrivata a pesare 42 kg. Mia

madre, quando mio figlio __________ è a pranzo alla S.I., mi fa andare a pranzo

da lei, sia per farmi mangiare vista la mia inappetenza sempre causata dalla

patologia, sia perché così ho le forze sufficienti per poi poter stare al

meglio con mio figlio quando rientriamo a casa dopo l'asilo (…)” (I)

– questo giudice si limita ad osservare che in caso di peggioramento

rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente

documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di

prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti

nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva del

provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF

130 V 140 e 129 V 4).

2.10. Visto

quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso

respinto.

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della

ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese di procedura di fr. 500.--

sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti