32.2021.80
Rifiuto garanzia per provvedimenti sanitari (psicoterapia), siccome assicurata era ultraventenne al momento della domanda. Limite d’età è da ricondurre ad esplicita volontà del legislatore e non viola il divieto di discriminazione ex artt. 8 Cost. e 14 CEDU
19 gennaio 2022Italiano17 min
sintesi, oltre a ritenersi discriminata e ad invocare un’imprecisata “violazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.80
jv/RG/gm
Lugano
19 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 giugno 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nata nel 1992 e da ultimo attiva quale studentessa, nel mese di dicembre
2016 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (docc. 7-9 incarto AI).
1.2. Sulla
scorta dei rapporti medici del dr. __________, dr. __________ e dr. __________,
il medico SMR ha allestito il suo rapporto finale del 4 gennaio 2018 con il
quale ha accertato un’incapacità lavorativa completa in ogni attività dal 29
settembre al 10 ottobre 2014 e dal 20 aprile 2016 in avanti (doc. 16 incarto
AI). Parimenti, egli ha ritenuto che l’assicurata potesse trarre vantaggio da
una misura di reinserimento professionale, la quale – parallelamente alla
terapia farmacologica – avrebbe potuto ridurre del 50% l’incapacità lavorativa
(doc. 16, pag. 54 incarto AI).
1.3. L’assicurata
si è detta disponibile a partecipare ad una misura di reinserimento (doc. 18
incarto AI), firmando un accordo in tal senso (doc. 20 incarto AI). Ella era
altresì stata posta al beneficio di un’indennità giornaliera (doc. 21, pag. 66
e docc. 23-25, 27 incarto AI).
Con
scritto del 23 agosto 2018, l’assicurata ha comunicato all’amministrazione di
non riuscire più a dar seguito alla misura di reinserimento a causa di una
recrudescenza della sua patologia psichiatrica (doc. 26 incarto AI) che ha reso
necessario il suo ricovero e ha comportato la sospensione del provvedimento
reintegrativo il 7 settembre 2018 (docc. 28 e 29 incarto AI).
1.4. Ritenuto
fallito il tentativo di reinserimento, nel suo rapporto finale del 24 ottobre
2018 l’amministrazione ha accertato l’impossibilità di proseguire con un potenziamento
della capacità lavorativa e ha operato un calcolo economico (CGR) dal quale è
risultata una perdita di guadagno dell’82,39% (doc. 32; cfr. anche docc. 33-35
incarto AI). Ciò è confluito nel progetto d’assegnazione di rendita (intera)
del 13 novembre 2018 (docc. 36 e 38 incarto AI) e quindi nella decisione
formale del 2019 con la quale l’assicurata è stata posta al beneficio di una
rendita AI (doc. 40 incarto AI), con successivo riconoscimento di prestazioni complementari
(doc. 46 incarto AI).
Contestualmente
alla prevista – ma non attuata – revisione della rendita (doc. 35, pag. 91, docc.
37 e 46 incarto AI), esaminata la nuova documentazione medica, il medico SMR ha
concluso che la situazione dell’assicurata non permettesse una nuova misura di
reinserimento (atta ad aumentare la sua capacità lavorativa) prima di due anni
(doc. 47 incarto AI). La situazione concernente la rendita è rimasta pertanto
immutata (doc. 50 incarto AI).
1.5. Con scritto
del 21 aprile 2021 l’assicurata ha comunicato all’UAI di aver cambiato
psicoterapeuta e anche chi la segue in ambito farmacologico. L’assicurata ha
quindi chiesto all’UAI di assumere la copertura dei costi della psicoterapia
settimanale, asserendo che anche la propria cassa malati parteciperebbe ai costi
(doc. 48 incarto AI). Con scritto del 23 aprile 2021 l’UAI ha negato la
garanzia d’assunzione dei costi per la psicoterapia siccome l’assicurata aveva
superato i vent’anni d’età (doc. 49 incarto AI).
A ciò ha
fatto seguito un colloquio telefonico tra il rappresentante dell’assicurata e
l’UAI, ove il primo ha sollecitato l’amministrazione ad emanare una decisione
impugnabile in modo da ottenere in via giudiziaria la copertura dei costi della
psicoterapia (docc. 140-142 incarto AI).
1.6. Con progetto
di decisione dell’11 maggio 2021 l’UAI ha respinto la richiesta rinviando agli
artt. 12 e 13 LAI che prevedono il diritto a provvedimenti sanitari fino al
compimento dei vent’anni.
Con
osservazioni dell’11, del 17 maggio e del 10 giugno 2021 l’assicurata, esposti
Fatti
i fatti e il quadro giuridico da lei ritenuto applicabile, ha chiesto “che
l’assicurazione invalidità AI carichi con le spese della psicoterapeuta
dottoressa in psicologia __________ […].” (doc. 59, pag. 166; cfr. anche
doc. 58 incarto AI), sollecitando una decisione entro 8 giorni e prospettando
in caso contrario l’inoltro al TCA di “una istanza per denegata giustizia”
(doc. 61 incarto AI).
1.7. Con
decisione del 15 giugno 2021 l’UAI ha confermato la propria posizione anche
alla luce delle osservazioni dell’assicurata, rifiutando di accollarsi i costi
per le sedute di psicoterapia (doc. 62 incarto AI).
L’assicurata
ha interposto il presente tempestivo ricorso contro la decisione del 15 giugno
2021, postulandone, per quanto è dato di comprendere, l’annullamento e la presa
a carico da parte dell’AI dei costi per le sedute di psicoterapia (ricorso,
pag. 8; cfr. anche doc 59, pag. 166 incarto AI).
In
sintesi, oltre a ritenersi discriminata e ad invocare un’imprecisata “violazione
di accesso alla giustizia” (ricorso, p.ti 1-3), la ricorrente contesta
un’applicazione troppo severa degli artt. 12 e 13 LAI da parte
dell’amministrazione (ricorso, p.ti 4, 5 e 10), fa valere una violazione del
diritto di essere sentiti ex art. 29 cpv. 2 Cost. a seguito di un’asserita
mancanza di motivazione della decisione (ricorso, p.to 6), nonché una
violazione dell’art. 52 LPGA “che prevede una separazione personale e
gerarchica tra chi decide sull’opposizione […] e chi decide in decisione
[…] (ricorso, p.to 8). Per il resto, la ricorrente ha fatto presente che
siccome “La procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal
principio inquisitorio […]” sia compito del giudice “chiarire
d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Le
parti non hanno pertanto l’onere di produrre le prove […].” (ricorso,
p.to 8).
1.8. Con la
risposta di causa l’UAI ha confermato la correttezza della propria decisione,
asserendo che le disposizioni applicabili “non permettono il riconoscimento
di provvedimenti sanitari ad assicurati con più di 20 anni compiuti, rendendo
di conseguenza inattuabile qualsivoglia accertamento medico.” (risposta,
pag. 2).
1.9. Con scritto
del 26 agosto 2021 (doc. VI) la ricorrente, oltre a ribadire quanto già
evidenziato in sede ricorsuale e con le osservazioni al progetto di decisione
(cfr. supra consid. 1.6 e seg.), si esaurisce nella disamina teleologica della
giurisprudenza federale e delle future modifiche legislative e a richiedere “misure
cautelari che costringano al pagamento della terapia
all’assicurazione AI finché questo lodevole TCA avrà emesso una decisione per
non pregiudicare il proseguo della terapia” (doc. VI, pag. 3 in fine).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
nel
merito
2.2. Nella
fattispecie concreta occorre esaminare se l’UAI ha correttamente negato
all’assicurata la garanzia per l’assunzione dei costi della psicoterapia, non ritenendo
adempiuti i presupposti dell’art. 12 cpv. 1 LAI.
2.3. Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti
d’integrazione (cfr. art. 8 cpv. 3 LAI) per quanto essi siano necessari e
idonei a ripristinare, conservare o migliorare la capacità al guadagno o la
loro capacità di svolgere le mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il
diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b). Il cpv. 2 del
citato disposto prevede che il diritto alle prestazioni previste negli articoli
13 e 21 (relativi alle infermità congenite, risp., alla sostituzione della
prestazione) esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella
vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete.
Nel caso di
specie è pacifico che la ricorrente è da considerarsi invalida ai sensi
dell’art. 8 LPGA (cfr. supra consid. 1.4.). Ella chiede che l’AI garantisca la
copertura dei costi per le sedute di psicoterapia (cfr. supra consid. 1.5. e
segg.). I provvedimenti d’integrazione comprendono i provvedimenti sanitari
(art. 8 cpv. 3 lett. a LAI). Si conviene con la ricorrente che la psicoterapia
configura un provvedimento sanitario ai sensi del citato disposto (tra le altre:
STF 8C_805/2009 del 26 aprile 2018).
Tuttavia, contrariamente
a quanto sembra asserire la ricorrente (doc. 59, pag. 162 e seg. incarto AI),
sia che si applichi l’art. 8 LAI, che si applichi l’art. 8a LAI, la legge
prevede che debbano essere adempiuti i presupposti previsti dal singolo
provvedimento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b LAI), come peraltro desumibile dalla
dicitura in capo all’articolo medesimo (“Regola”). A tal proposito la
ricorrente invoca a torto l’art. 10 LAI: ella travisa che tale disposto si
limita a fornire i criteri circa la determinazione temporale dell’inizio e
l’estinzione del diritto al provvedimento, non i requisiti da adempiere; per
questi ultimi si deve valutare il singolo provvedimento, come previsto
dall’art. 8 cpv. 1 lett. b LAI. Ciò risulta rilevante ai fini del giudizio.
2.4. Ex art. 12 LAI i provvedimenti sanitari sono destinati non
alla cura vera e propria del male ma direttamente all’integrazione
professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete e atti a
migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o la capacità
di svolgere le mansioni consuete o a evitare una diminuzione notevole di tale
capacità. Di regola, per cura vera e propria dell’affezione si intende la
guarigione o il miglioramento di un fenomeno patologico labile. L’assicurazione
per l’invalidità, di principio, prende a proprio carico unicamente le misure
terapeutiche atte a eliminare o a correggere degli stati patologici stabili, o
perlomeno relativamente stabili, oppure delle perdite di funzione, a condizione
che tali misure permettano di prevedere un successo durevole e importante ai
sensi dell’art. 12 cpv. 1 LAI (DTF 120 V 277, consid. 3a con ulteriori rinvii
giurisprudenziali; Pratique VSI 6/2000, pag. 301, consid. 2a). Scopo del
summenzionato disposto è quello di delimitare il campo di applicazione
dell’assicurazione per l’invalidità, da una parte, da quello dell’assicurazione
contro le malattie e gli infortuni dall’altra. Tale delimitazione si fonda sul
principio secondo il quale la cura di una malattia o di una lesione, a
prescindere dalla durata dell’affezione, appartiene, in primo luogo, al campo
dell’assicurazione contro le malattie e gli infortuni (DTF 104 V 79, consid. 1
con rinvio giurisprudenziale; RCC 1981, pag. 519, consid. 3a).
Gli artt. 12
e 13 LAI limitano il diritto a provvedimenti sanitari a coloro che non hanno
ancora compiuto i vent’anni. L’art. 3 dell’Ordinanza sulle infermità congenite prevede
che il diritto alla cura di un’infermità congenita si estingue alla fine del
mese durante il quale l’assicurato ha compiuto i 20 anni, anche se un
provvedimento iniziato prima di questo termine viene continuato.
2.5. Nel
caso di specie, l’assicurata, nata nel 1992 (cfr. supra consid. 1.1.), ha
formulato richiesta di riconoscimento da parte dell’UAI dei costi per le sedute
di psicoterapia a cui ha già iniziato a sottoporsi nell’aprile del 2021 (cfr.
supra consid. 1.5.; cfr. anche doc. 59. pag. 168 e seg. incarto AI).
Rilevato
come l’assicurata avesse già superato i vent’anni e, di conseguenza, non
essendo adempiuto uno dei presupposti per il riconoscimento di provvedimenti
sanitari ex art. 12 cpv. 1 LAI, l’UAI ha negato la garanzia per provvedimenti
sanitari in base a tale norma, non ritenendo necessario alcun ulteriore
accertamento in tal senso (cfr. supra consid. 1.6. e 1.8.).
La
ricorrente, per il tramite del suo rappresentante, contesta tale rifiuto con argomentazioni
Considerandi
di cui si dirà, per quanto necessario, di seguito.
2.6
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale condivide la decisione con la quale
l’amministrazione ha considerato non adempiuti, nel caso di specie, i requisiti
di cui all’art. 12 cpv. 1 LAI.
La ricorrente
contesta – tra l’altro – un’applicazione errata, rispettivamente eccessivamente
severa degli artt. 12 e 13 LAI da parte dell’amministrazione (cfr. supra
consid. 1.7.), asserendo che sia “evidente che l’assicurazione AI deva
essere molto più elastica in casi che hanno a che fare con la psiche […].”
(doc. 59, pag. 160 incarto AI).
A tal
proposito, occorre da una parte rammentare che il diritto ad un provvedimento
reintegrativo è vincolato all’adempimento dei presupposti del provvedimento richiesto
(cfr. supra consid. 2.2.) e, dell’altra, esporre quanto la nostra Massima
istanza ha stabilito nella STF 9C_620/2019 del 24 aprile 2020 (le
sottolineature sono del redattore:
“Ex artt.
12.
cpv. 1 e 13 cpv. 1 LAI le persone assicurate possono beneficiare di
provvedimenti sanitari solo fino al compimento dei vent’anni.” (consid.
3.1.). “Giusta l’art. 13 cpv. 1 LAI
[concernente le infermità congenite,
n.d.r.] e la giurisprudenza ad esso applicabile, tale limite d’età
è da intendersi quale limite assoluto e l’interpretazione del disposto di legge
non lascia margine per eccezioni
[…]. A titolo esemplificativo,
un’operazione al cuore che viene effettuata dopo il compimento del ventesimo
anno d’età ed è successiva ad un trattamento antecedente meno invasivo, non può
essere posta a carico dell’assicurazione invalidità. Una richiesta in tal senso
non appare suffragata né dall’ipotesi di una lacuna involontaria del
legislatore, né dalla figura giuridica dell’ Austauschbefugnis […]. Il
fatto di prevedere un limite di età di vent’anni per l’erogazione di
prestazioni assicurative configura una
decisione di principio del
legislatore che il tribunale deve accettare” (consid. 3.2.1 con
ulteriori rinvii giurisprudenziali e dottrinali, in particolare alla DTF 120 V
277, consid. 2 e alla 129 V 207, consid. 3.3.). “Non vi è motivo per non
applicare la suevocata giurisprudenza federale anche all’art. 12 cpv. 1 LAI.”
(consid. 3.2.2. in initio).
Il TF ha poi
ricordato lo scopo e ripercorso l’iter legislativo che ha portato all’adozione
dell’attuale art. 12 cpv. 1 LAI, per concludere che “La volontà del
legislatore – che si riflette anche nel nuovo disposto di legge –
è di accollare
i costi per i provvedimenti sanitari che gli
assicurati che hanno compiuto vent’anni ponevano a carico dell’AI, alla
cassa malati […].” (consid. 3.2.2. in fine con rinvii giurisprudenziali
e al materiale legislativo).
Considerato
che al momento della presentazione della domanda di prestazioni la ricorrente aveva
28.
anni (cfr. supra consid. 1.1. e 1.5.) e richiamata la giurisprudenza
federale suevocata, è a giusta ragione che l’amministrazione ha rifiutato la
domanda di garanzia per la psicoterapia prospettata dalla signora RI 1, giacché
quest’ultima aveva ampiamente superato il limite d’età di vent’anni ex art. 12
cpv. 1 LAI. Non essendo adempiuto uno dei presupposti per il diritto al
provvedimento richiesto (cfr. supra consid. 2.2.), a ragione l’amministrazione
ha negato la richiesta di garanzia formulata dall’assicurata.
Stante
quanto sopra, le argomentazioni della ricorrente concernenti (future) modifiche
legislative e giurisprudenziali (doc. VI, p.ti 5, 7 e 10) e l’assenza di
accertamenti sulla necessità di una psicoterapia (tra gli altri: ricorso, p.ti
5.
e 10 e doc. VI, pag. 2) risultano inconferenti e non mette pertanto conto di esaminare
pertinenza e fondatezza delle censure ricorsuali concernenti la necessità o
meno di una psicoterapia.
2.7
La
ricorrente asserisce che l’art. 12 cpv. 1 LAI la discriminerebbe per via della
sua età, circostanza che violerebbe il divieto di discriminazione ex artt. 8
Cost. e 14 CEDU. Secondo la ricorrente “nessuna Legge deve da
per se
presentare articoli che condizionino l’individuo per età, nelle sue prestazioni”
(ricorso, p.ti 1 e 3).
A tal
proposito, questa Corte può rinviare integralmente alla già citata STF
9C_620/2019 del 24 aprile 2020 con la quale il TF ha stabilito che il limite
d’età di 20 anni è da intendersi quale limite assoluto riconducibile alla volontà
del legislatore (cfr. supra consid. 2.6.) e che il tribunale deve rispettare.
Conseguentemente,
anche questa contestazione della ricorrente risulta inconferente.
2.8
La
ricorrente sostiene che, siccome nullatenente, “qualsiasi richiesta di anticipo
spese non potrà essere sostenuta e di conseguenza ci sarebbe una violazione di
accesso alla giustizia garantito sempre dalla nostra Costituzione” (ricorso,
p.to 2).
A tal
proposito il TCA rileva che in concreto non è stato chiesto alcun anticipo spese,
ragione per cui la censura della ricorrente cade nel vuoto.
2.9
La
ricorrente contesta una violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost. siccome nella
motivazione della sua decisione l’UAI ha fatto “copia e incolla di soltanto
due articoli della LAI [artt. 12 e 13 LAI, n.d.r.] senza nemmeno
contrastare gli argomenti medici esposti nell’opposizione al progetto di
decisione e soprattutto senza una perizia che dimostri come la cura, per cui si
richiede il rimborso, sia necessaria o meno.” (ricorso, p.to 6).
Preliminarmente
all’esame della questione a sapere se la psicoterapia fosse necessaria o meno, l’amministrazione
ha esaminato i requisiti formali per la garanzia del provvedimento sanitario in
parola, rilevando come il limite d’età massima per poter beneficiarne fosse in
concreto ampiamente superato (cfr. supra consid. 2.6. e seg.). Pertanto, a
ragione l’amministrazione ha lasciato aperta la questione concernente
l’asserita necessità della psicoterapia.
Conseguentemente,
la censura della ricorrente cade anche qui nel vuoto.
2.10
La
ricorrente contesta altresì una “grave violazione procedurale”,
segnatamente dell’art. 52 LPGA. A mente della ricorrente il citato disposto “prevede
una separazione personale e gerarchica tra chi decide sull’opposizione al
progetto di decisione e chi decide in decisione su opposizione, nella
fattispecie tutti e due i documenti sono stati firmati da __________ (capo
gruppo) e __________ (addetto agli assicurati) […].” (ricorso, p.to 8).
Preliminarmente
si rileva che con la 5a revisione dell’AI in luogo dell’opposizione alla
decisione formale (che era assoggettata ai rimedi giuridici e alla crescita in
giudicato) è stata introdotta l’attuale procedura che prevede l’intimazione di un
progetto di decisione (preavviso) che precede la decisione formale; solo
quest’ultima può essere oggetto d’impugnazione, mentre l’assicurato può
presentare – nelle forme e tempistiche stabilite – le proprie osservazioni al
progetto, in ossequio al diritto di essere sentiti ex art. 42 LPGA. Lo scopo della
procedura vigente è di coinvolgere immediatamente ed in modo diretto
l’assicurato al fine di chiarire in modo esaustivo la fattispecie rilevante e
rendere la procedura più celere. Ciò, nelle intenzioni del legislatore, doveva
di riflesso comportare un’accresciuta accettazione della decisione
amministrativa da parte dell’assicurato (cfr. tra gli altri: Mosimann,
Vorbescheidsverfahren statt Einspracheverfahren in der IV, in: SZS 2006, pagg.
277-284 con rinvii giurisprudenziali, dottrinali e ai materiali legislativi).
Si tratta
dunque di una procedura diversa rispetto a quella vigente, ad esempio, in
ambito LAINF che tutt’ora prevede l’emanazione in prima battuta di una decisione
amministrativa assoggettata alla crescita in giudicato, rispettivamente ai
rimedi di diritto (leggasi: opposizione).
In ogni
caso, con riferimento alla separazione personale e gerarchica, già prima della
5a revisione dell’AI l’allora Tribunale federale delle assicurazioni aveva
avuto modo di stabilire che “Zwar mag es im Hinblick auf eine erhöhte
Objektivität des Einspracheentscheides sinnvoll sein, Verfügungs- und
Einsprachebehörde innerhalb des Versicherungsträgers personell zu trennen
[…]; eine bundesrechtliche Verpflichtung zu einer solchen, für das
Einspracheverfahren atypischen Zuständigkeitsordnung […] besteht
indessen nicht.” (STF C 6/04 del 16 febbraio 2005, consid. 2.7.).
L’operato
dell’amministrazione va pertanto confermato, la critica della ricorrente
risultando infondata.
2.11
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il gravame va integralmente respinto
e la decisione impugnata confermata.
L’emanazione
del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di “misure cautelari”
(cfr. supra consid. 1.9.).
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in
concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in
combinazione con l’art. 69 let. a e fbis LPGA nel tenore in vigore
dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale
delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr.
DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24
settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti