Lexipedia

Decisione

32.2021.80

Rifiuto garanzia per provvedimenti sanitari (psicoterapia), siccome assicurata era ultraventenne al momento della domanda. Limite d’età è da ricondurre ad esplicita volontà del legislatore e non viola il divieto di discriminazione ex artt. 8 Cost. e 14 CEDU

19 gennaio 2022Italiano17 min

sintesi, oltre a ritenersi discriminata e ad invocare un’imprecisata “violazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.80

jv/RG/gm

Lugano

19 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 giugno 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 15 giugno 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, nata nel 1992 e da ultimo attiva quale studentessa, nel mese di dicembre

2016 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (docc. 7-9 incarto AI).

1.2. Sulla

scorta dei rapporti medici del dr. __________, dr. __________ e dr. __________,

il medico SMR ha allestito il suo rapporto finale del 4 gennaio 2018 con il

quale ha accertato un’incapacità lavorativa completa in ogni attività dal 29

settembre al 10 ottobre 2014 e dal 20 aprile 2016 in avanti (doc. 16 incarto

AI). Parimenti, egli ha ritenuto che l’assicurata potesse trarre vantaggio da

una misura di reinserimento professionale, la quale – parallelamente alla

terapia farmacologica – avrebbe potuto ridurre del 50% l’incapacità lavorativa

(doc. 16, pag. 54 incarto AI).

1.3. L’assicurata

si è detta disponibile a partecipare ad una misura di reinserimento (doc. 18

incarto AI), firmando un accordo in tal senso (doc. 20 incarto AI). Ella era

altresì stata posta al beneficio di un’indennità giornaliera (doc. 21, pag. 66

e docc. 23-25, 27 incarto AI).

Con

scritto del 23 agosto 2018, l’assicurata ha comunicato all’amministrazione di

non riuscire più a dar seguito alla misura di reinserimento a causa di una

recrudescenza della sua patologia psichiatrica (doc. 26 incarto AI) che ha reso

necessario il suo ricovero e ha comportato la sospensione del provvedimento

reintegrativo il 7 settembre 2018 (docc. 28 e 29 incarto AI).

1.4. Ritenuto

fallito il tentativo di reinserimento, nel suo rapporto finale del 24 ottobre

2018 l’amministrazione ha accertato l’impossibilità di proseguire con un potenziamento

della capacità lavorativa e ha operato un calcolo economico (CGR) dal quale è

risultata una perdita di guadagno dell’82,39% (doc. 32; cfr. anche docc. 33-35

incarto AI). Ciò è confluito nel progetto d’assegnazione di rendita (intera)

del 13 novembre 2018 (docc. 36 e 38 incarto AI) e quindi nella decisione

formale del 2019 con la quale l’assicurata è stata posta al beneficio di una

rendita AI (doc. 40 incarto AI), con successivo riconoscimento di prestazioni complementari

(doc. 46 incarto AI).

Contestualmente

alla prevista – ma non attuata – revisione della rendita (doc. 35, pag. 91, docc.

37 e 46 incarto AI), esaminata la nuova documentazione medica, il medico SMR ha

concluso che la situazione dell’assicurata non permettesse una nuova misura di

reinserimento (atta ad aumentare la sua capacità lavorativa) prima di due anni

(doc. 47 incarto AI). La situazione concernente la rendita è rimasta pertanto

immutata (doc. 50 incarto AI).

1.5. Con scritto

del 21 aprile 2021 l’assicurata ha comunicato all’UAI di aver cambiato

psicoterapeuta e anche chi la segue in ambito farmacologico. L’assicurata ha

quindi chiesto all’UAI di assumere la copertura dei costi della psicoterapia

settimanale, asserendo che anche la propria cassa malati parteciperebbe ai costi

(doc. 48 incarto AI). Con scritto del 23 aprile 2021 l’UAI ha negato la

garanzia d’assunzione dei costi per la psicoterapia siccome l’assicurata aveva

superato i vent’anni d’età (doc. 49 incarto AI).

A ciò ha

fatto seguito un colloquio telefonico tra il rappresentante dell’assicurata e

l’UAI, ove il primo ha sollecitato l’amministrazione ad emanare una decisione

impugnabile in modo da ottenere in via giudiziaria la copertura dei costi della

psicoterapia (docc. 140-142 incarto AI).

1.6. Con progetto

di decisione dell’11 maggio 2021 l’UAI ha respinto la richiesta rinviando agli

artt. 12 e 13 LAI che prevedono il diritto a provvedimenti sanitari fino al

compimento dei vent’anni.

Con

osservazioni dell’11, del 17 maggio e del 10 giugno 2021 l’assicurata, esposti

Fatti

i fatti e il quadro giuridico da lei ritenuto applicabile, ha chiesto “che

l’assicurazione invalidità AI carichi con le spese della psicoterapeuta

dottoressa in psicologia __________ […].” (doc. 59, pag. 166; cfr. anche

doc. 58 incarto AI), sollecitando una decisione entro 8 giorni e prospettando

in caso contrario l’inoltro al TCA di “una istanza per denegata giustizia”

(doc. 61 incarto AI).

1.7. Con

decisione del 15 giugno 2021 l’UAI ha confermato la propria posizione anche

alla luce delle osservazioni dell’assicurata, rifiutando di accollarsi i costi

per le sedute di psicoterapia (doc. 62 incarto AI).

L’assicurata

ha interposto il presente tempestivo ricorso contro la decisione del 15 giugno

2021, postulandone, per quanto è dato di comprendere, l’annullamento e la presa

a carico da parte dell’AI dei costi per le sedute di psicoterapia (ricorso,

pag. 8; cfr. anche doc 59, pag. 166 incarto AI).

In

sintesi, oltre a ritenersi discriminata e ad invocare un’imprecisata “violazione

di accesso alla giustizia” (ricorso, p.ti 1-3), la ricorrente contesta

un’applicazione troppo severa degli artt. 12 e 13 LAI da parte

dell’amministrazione (ricorso, p.ti 4, 5 e 10), fa valere una violazione del

diritto di essere sentiti ex art. 29 cpv. 2 Cost. a seguito di un’asserita

mancanza di motivazione della decisione (ricorso, p.to 6), nonché una

violazione dell’art. 52 LPGA “che prevede una separazione personale e

gerarchica tra chi decide sull’opposizione […] e chi decide in decisione

[…] (ricorso, p.to 8). Per il resto, la ricorrente ha fatto presente che

siccome “La procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal

principio inquisitorio […]” sia compito del giudice “chiarire

d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Le

parti non hanno pertanto l’onere di produrre le prove […].” (ricorso,

p.to 8).

1.8. Con la

risposta di causa l’UAI ha confermato la correttezza della propria decisione,

asserendo che le disposizioni applicabili “non permettono il riconoscimento

di provvedimenti sanitari ad assicurati con più di 20 anni compiuti, rendendo

di conseguenza inattuabile qualsivoglia accertamento medico.” (risposta,

pag. 2).

1.9. Con scritto

del 26 agosto 2021 (doc. VI) la ricorrente, oltre a ribadire quanto già

evidenziato in sede ricorsuale e con le osservazioni al progetto di decisione

(cfr. supra consid. 1.6 e seg.), si esaurisce nella disamina teleologica della

giurisprudenza federale e delle future modifiche legislative e a richiedere “misure

cautelari che costringano al pagamento della terapia

all’assicurazione AI finché questo lodevole TCA avrà emesso una decisione per

non pregiudicare il proseguo della terapia” (doc. VI, pag. 3 in fine).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel

merito

2.2. Nella

fattispecie concreta occorre esaminare se l’UAI ha correttamente negato

all’assicurata la garanzia per l’assunzione dei costi della psicoterapia, non ritenendo

adempiuti i presupposti dell’art. 12 cpv. 1 LAI.

2.3. Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti

d’integrazione (cfr. art. 8 cpv. 3 LAI) per quanto essi siano necessari e

idonei a ripristinare, conservare o migliorare la capacità al guadagno o la

loro capacità di svolgere le mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il

diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b). Il cpv. 2 del

citato disposto prevede che il diritto alle prestazioni previste negli articoli

13 e 21 (relativi alle infermità congenite, risp., alla sostituzione della

prestazione) esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella

vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete.

Nel caso di

specie è pacifico che la ricorrente è da considerarsi invalida ai sensi

dell’art. 8 LPGA (cfr. supra consid. 1.4.). Ella chiede che l’AI garantisca la

copertura dei costi per le sedute di psicoterapia (cfr. supra consid. 1.5. e

segg.). I provvedimenti d’integrazione comprendono i provvedimenti sanitari

(art. 8 cpv. 3 lett. a LAI). Si conviene con la ricorrente che la psicoterapia

configura un provvedimento sanitario ai sensi del citato disposto (tra le altre:

STF 8C_805/2009 del 26 aprile 2018).

Tuttavia, contrariamente

a quanto sembra asserire la ricorrente (doc. 59, pag. 162 e seg. incarto AI),

sia che si applichi l’art. 8 LAI, che si applichi l’art. 8a LAI, la legge

prevede che debbano essere adempiuti i presupposti previsti dal singolo

provvedimento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b LAI), come peraltro desumibile dalla

dicitura in capo all’articolo medesimo (“Regola”). A tal proposito la

ricorrente invoca a torto l’art. 10 LAI: ella travisa che tale disposto si

limita a fornire i criteri circa la determinazione temporale dell’inizio e

l’estinzione del diritto al provvedimento, non i requisiti da adempiere; per

questi ultimi si deve valutare il singolo provvedimento, come previsto

dall’art. 8 cpv. 1 lett. b LAI. Ciò risulta rilevante ai fini del giudizio.

2.4. Ex art. 12 LAI i provvedimenti sanitari sono destinati non

alla cura vera e propria del male ma direttamente all’integrazione

professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete e atti a

migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o la capacità

di svolgere le mansioni consuete o a evitare una diminuzione notevole di tale

capacità. Di regola, per cura vera e propria dell’affezione si intende la

guarigione o il miglioramento di un fenomeno patologico labile. L’assicurazione

per l’invalidità, di principio, prende a proprio carico unicamente le misure

terapeutiche atte a eliminare o a correggere degli stati patologici stabili, o

perlomeno relativamente stabili, oppure delle perdite di funzione, a condizione

che tali misure permettano di prevedere un successo durevole e importante ai

sensi dell’art. 12 cpv. 1 LAI (DTF 120 V 277, consid. 3a con ulteriori rinvii

giurisprudenziali; Pratique VSI 6/2000, pag. 301, consid. 2a). Scopo del

summenzionato disposto è quello di delimitare il campo di applicazione

dell’assicurazione per l’invalidità, da una parte, da quello dell’assicurazione

contro le malattie e gli infortuni dall’altra. Tale delimitazione si fonda sul

principio secondo il quale la cura di una malattia o di una lesione, a

prescindere dalla durata dell’affezione, appartiene, in primo luogo, al campo

dell’assicurazione contro le malattie e gli infortuni (DTF 104 V 79, consid. 1

con rinvio giurisprudenziale; RCC 1981, pag. 519, consid. 3a).

Gli artt. 12

e 13 LAI limitano il diritto a provvedimenti sanitari a coloro che non hanno

ancora compiuto i vent’anni. L’art. 3 dell’Ordinanza sulle infermità congenite prevede

che il diritto alla cura di un’infermità congenita si estingue alla fine del

mese durante il quale l’assicurato ha compiuto i 20 anni, anche se un

provvedimento iniziato prima di questo termine viene continuato.

2.5. Nel

caso di specie, l’assicurata, nata nel 1992 (cfr. supra consid. 1.1.), ha

formulato richiesta di riconoscimento da parte dell’UAI dei costi per le sedute

di psicoterapia a cui ha già iniziato a sottoporsi nell’aprile del 2021 (cfr.

supra consid. 1.5.; cfr. anche doc. 59. pag. 168 e seg. incarto AI).

Rilevato

come l’assicurata avesse già superato i vent’anni e, di conseguenza, non

essendo adempiuto uno dei presupposti per il riconoscimento di provvedimenti

sanitari ex art. 12 cpv. 1 LAI, l’UAI ha negato la garanzia per provvedimenti

sanitari in base a tale norma, non ritenendo necessario alcun ulteriore

accertamento in tal senso (cfr. supra consid. 1.6. e 1.8.).

La

ricorrente, per il tramite del suo rappresentante, contesta tale rifiuto con argomentazioni

Considerandi

di cui si dirà, per quanto necessario, di seguito.

2.6

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale condivide la decisione con la quale

l’amministrazione ha considerato non adempiuti, nel caso di specie, i requisiti

di cui all’art. 12 cpv. 1 LAI.

La ricorrente

contesta – tra l’altro – un’applicazione errata, rispettivamente eccessivamente

severa degli artt. 12 e 13 LAI da parte dell’amministrazione (cfr. supra

consid. 1.7.), asserendo che sia “evidente che l’assicurazione AI deva

essere molto più elastica in casi che hanno a che fare con la psiche […].”

(doc. 59, pag. 160 incarto AI).

A tal

proposito, occorre da una parte rammentare che il diritto ad un provvedimento

reintegrativo è vincolato all’adempimento dei presupposti del provvedimento richiesto

(cfr. supra consid. 2.2.) e, dell’altra, esporre quanto la nostra Massima

istanza ha stabilito nella STF 9C_620/2019 del 24 aprile 2020 (le

sottolineature sono del redattore:

“Ex artt.

12.

cpv. 1 e 13 cpv. 1 LAI le persone assicurate possono beneficiare di

provvedimenti sanitari solo fino al compimento dei vent’anni.” (consid.

3.1.). “Giusta l’art. 13 cpv. 1 LAI

[concernente le infermità congenite,

n.d.r.] e la giurisprudenza ad esso applicabile, tale limite d’età

è da intendersi quale limite assoluto e l’interpretazione del disposto di legge

non lascia margine per eccezioni

[…]. A titolo esemplificativo,

un’operazione al cuore che viene effettuata dopo il compimento del ventesimo

anno d’età ed è successiva ad un trattamento antecedente meno invasivo, non può

essere posta a carico dell’assicurazione invalidità. Una richiesta in tal senso

non appare suffragata né dall’ipotesi di una lacuna involontaria del

legislatore, né dalla figura giuridica dell’ Austauschbefugnis […]. Il

fatto di prevedere un limite di età di vent’anni per l’erogazione di

prestazioni assicurative configura una

decisione di principio del

legislatore che il tribunale deve accettare” (consid. 3.2.1 con

ulteriori rinvii giurisprudenziali e dottrinali, in particolare alla DTF 120 V

277, consid. 2 e alla 129 V 207, consid. 3.3.). “Non vi è motivo per non

applicare la suevocata giurisprudenza federale anche all’art. 12 cpv. 1 LAI.”

(consid. 3.2.2. in initio).

Il TF ha poi

ricordato lo scopo e ripercorso l’iter legislativo che ha portato all’adozione

dell’attuale art. 12 cpv. 1 LAI, per concludere che “La volontà del

legislatore – che si riflette anche nel nuovo disposto di legge –

è di accollare

i costi per i provvedimenti sanitari che gli

assicurati che hanno compiuto vent’anni ponevano a carico dell’AI, alla

cassa malati […].” (consid. 3.2.2. in fine con rinvii giurisprudenziali

e al materiale legislativo).

Considerato

che al momento della presentazione della domanda di prestazioni la ricorrente aveva

28.

anni (cfr. supra consid. 1.1. e 1.5.) e richiamata la giurisprudenza

federale suevocata, è a giusta ragione che l’amministrazione ha rifiutato la

domanda di garanzia per la psicoterapia prospettata dalla signora RI 1, giacché

quest’ultima aveva ampiamente superato il limite d’età di vent’anni ex art. 12

cpv. 1 LAI. Non essendo adempiuto uno dei presupposti per il diritto al

provvedimento richiesto (cfr. supra consid. 2.2.), a ragione l’amministrazione

ha negato la richiesta di garanzia formulata dall’assicurata.

Stante

quanto sopra, le argomentazioni della ricorrente concernenti (future) modifiche

legislative e giurisprudenziali (doc. VI, p.ti 5, 7 e 10) e l’assenza di

accertamenti sulla necessità di una psicoterapia (tra gli altri: ricorso, p.ti

5.

e 10 e doc. VI, pag. 2) risultano inconferenti e non mette pertanto conto di esaminare

pertinenza e fondatezza delle censure ricorsuali concernenti la necessità o

meno di una psicoterapia.

2.7

La

ricorrente asserisce che l’art. 12 cpv. 1 LAI la discriminerebbe per via della

sua età, circostanza che violerebbe il divieto di discriminazione ex artt. 8

Cost. e 14 CEDU. Secondo la ricorrente “nessuna Legge deve da

per se

presentare articoli che condizionino l’individuo per età, nelle sue prestazioni”

(ricorso, p.ti 1 e 3).

A tal

proposito, questa Corte può rinviare integralmente alla già citata STF

9C_620/2019 del 24 aprile 2020 con la quale il TF ha stabilito che il limite

d’età di 20 anni è da intendersi quale limite assoluto riconducibile alla volontà

del legislatore (cfr. supra consid. 2.6.) e che il tribunale deve rispettare.

Conseguentemente,

anche questa contestazione della ricorrente risulta inconferente.

2.8

La

ricorrente sostiene che, siccome nullatenente, “qualsiasi richiesta di anticipo

spese non potrà essere sostenuta e di conseguenza ci sarebbe una violazione di

accesso alla giustizia garantito sempre dalla nostra Costituzione” (ricorso,

p.to 2).

A tal

proposito il TCA rileva che in concreto non è stato chiesto alcun anticipo spese,

ragione per cui la censura della ricorrente cade nel vuoto.

2.9

La

ricorrente contesta una violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost. siccome nella

motivazione della sua decisione l’UAI ha fatto “copia e incolla di soltanto

due articoli della LAI [artt. 12 e 13 LAI, n.d.r.] senza nemmeno

contrastare gli argomenti medici esposti nell’opposizione al progetto di

decisione e soprattutto senza una perizia che dimostri come la cura, per cui si

richiede il rimborso, sia necessaria o meno.” (ricorso, p.to 6).

Preliminarmente

all’esame della questione a sapere se la psicoterapia fosse necessaria o meno, l’amministrazione

ha esaminato i requisiti formali per la garanzia del provvedimento sanitario in

parola, rilevando come il limite d’età massima per poter beneficiarne fosse in

concreto ampiamente superato (cfr. supra consid. 2.6. e seg.). Pertanto, a

ragione l’amministrazione ha lasciato aperta la questione concernente

l’asserita necessità della psicoterapia.

Conseguentemente,

la censura della ricorrente cade anche qui nel vuoto.

2.10

La

ricorrente contesta altresì una “grave violazione procedurale”,

segnatamente dell’art. 52 LPGA. A mente della ricorrente il citato disposto “prevede

una separazione personale e gerarchica tra chi decide sull’opposizione al

progetto di decisione e chi decide in decisione su opposizione, nella

fattispecie tutti e due i documenti sono stati firmati da __________ (capo

gruppo) e __________ (addetto agli assicurati) […].” (ricorso, p.to 8).

Preliminarmente

si rileva che con la 5a revisione dell’AI in luogo dell’opposizione alla

decisione formale (che era assoggettata ai rimedi giuridici e alla crescita in

giudicato) è stata introdotta l’attuale procedura che prevede l’intimazione di un

progetto di decisione (preavviso) che precede la decisione formale; solo

quest’ultima può essere oggetto d’impugnazione, mentre l’assicurato può

presentare – nelle forme e tempistiche stabilite – le proprie osservazioni al

progetto, in ossequio al diritto di essere sentiti ex art. 42 LPGA. Lo scopo della

procedura vigente è di coinvolgere immediatamente ed in modo diretto

l’assicurato al fine di chiarire in modo esaustivo la fattispecie rilevante e

rendere la procedura più celere. Ciò, nelle intenzioni del legislatore, doveva

di riflesso comportare un’accresciuta accettazione della decisione

amministrativa da parte dell’assicurato (cfr. tra gli altri: Mosimann,

Vorbescheidsverfahren statt Einspracheverfahren in der IV, in: SZS 2006, pagg.

277-284 con rinvii giurisprudenziali, dottrinali e ai materiali legislativi).

Si tratta

dunque di una procedura diversa rispetto a quella vigente, ad esempio, in

ambito LAINF che tutt’ora prevede l’emanazione in prima battuta di una decisione

amministrativa assoggettata alla crescita in giudicato, rispettivamente ai

rimedi di diritto (leggasi: opposizione).

In ogni

caso, con riferimento alla separazione personale e gerarchica, già prima della

5a revisione dell’AI l’allora Tribunale federale delle assicurazioni aveva

avuto modo di stabilire che “Zwar mag es im Hinblick auf eine erhöhte

Objektivität des Einspracheentscheides sinnvoll sein, Verfügungs- und

Einsprachebehörde innerhalb des Versicherungsträgers personell zu trennen

[…]; eine bundesrechtliche Verpflichtung zu einer solchen, für das

Einspracheverfahren atypischen Zuständigkeitsordnung […] besteht

indessen nicht.” (STF C 6/04 del 16 febbraio 2005, consid. 2.7.).

L’operato

dell’amministrazione va pertanto confermato, la critica della ricorrente

risultando infondata.

2.11

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il gravame va integralmente respinto

e la decisione impugnata confermata.

L’emanazione

del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di “misure cautelari”

(cfr. supra consid. 1.9.).

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in

combinazione con l’art. 69 let. a e fbis LPGA nel tenore in vigore

dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr.

DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24

settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti