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Decisione

32.2021.82

Dopo una precedente soppressione di rendita, nuova domanda respinta in assenza di un'invalidità sufficiente. Affezioni psichiche. Ricorso respinto

6 dicembre 2021Italiano61 min

medico SMR dr. __________, nel rapporto finale 1. marzo 2021, ha condiviso le conclusioni

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.82

FC

Lugano

6 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 giugno 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 27 maggio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1 Una

prima domanda di prestazioni presentata nel giugno 2001 da RI 1, nato nel 1970,

da ultimo attivo come operaio pulitore, è stata accolta mediante decisione del

13 novembre 2003 dall’Ufficio AI, il quale gli ha riconosciuto una rendita intera

d’invalidità dal 1. gennaio 2002 dopo esecuzione di una perizia reumatologia da

parte del dr. __________. La prestazione è stata confermata, dopo revisione e

dopo nuova valutazione del medesimo reumatologo, mediante provvedimento del 5

novembre 2007 e, quindi, nuovamente con comunicazione del 27 dicembre 2010 in esito

ad una nuova revisione predisposta nel novembre 2010.

Nel

maggio 2015 è stata avviata una nuova revisione, nel corso della quale è stata

eseguita una perizia a cura del dr. __________, reumatologo, alla luce delle

cui conclusioni l’Ufficio AI, mediante decisione del 20 novembre 2017, ammesso

un miglioramento delle condizioni dell’assicurato, almeno in attività leggere

adeguate, dal settembre 2007 (abilità lavorativa completa, con grado

d’invalidità dello 0%) e un nuovo peggioramento dal giugno 2016 (abilità del

50% con grado d’invalidità del 27%), ha soppresso la prestazione a far tempo

dal 31 dicembre 2017 (doc. AI pag. 458).

Nel

giugno 2018 l’assicurato, lamentando un peggioramento delle sue condizioni, ha

chiesto il ripristino delle prestazioni. La richiesta è stata evasa mediante

una decisione di non entrata nel merito del 30 agosto 2018 (doc. AI pag. 486).

Una

nuova domanda di prestazioni è stata presentata nel dicembre 2018. Mediante

decisione del 1. luglio 2019 l’Ufficio AI, ammesso un peggioramento solo temporaneo

(inabilità completa nel periodo dal febbraio al novembre 2018), ha respinto la

richiesta di prestazioni (doc. AI pag. 565).

1.2 Nel

dicembre 2019 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni,

corredata da un rapporto di degenza dal 23 settembre al 23 ottobre 2019 presso

l’ospedale __________ per problematiche psichiatriche, e chiedendo una rivalutazione

del caso. Effettuati i necessari accertamenti, comprendenti anche una perizia

psichiatrica a cura del dr. __________, con decisione del 27 maggio 2021,

confermativa di un progetto del 19 aprile precedente, l’Ufficio AI ha rifiutato

il diritto a prestazioni. Secondo l’amministrazione la documentazione acquisita

agli atti aveva permesso di oggettivare dal 23 settembre 2019 un peggioramento

che gli aveva causato un’inabilità lavorativa del 100% in ogni attività, con

ripresa, dal 24 ottobre 2019, di un’abilità del 50% nell’attività abituale, e

del 70% in attività adeguate, con un conseguente grado di invalidità del 21%, comunque

insufficiente per la concessione di una rendita (doc. AI 66).

1.3 Con

ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato da RA 1, contesta le conclusioni

dell’amministrazione in merito alla capacità lavorativa medico teorica,

sottolineando le sue precarie condizioni di salute e chiedendo una rivalutazione

mediante una valutazione pluridisciplinare.

1.4 Con

risposta di causa del 17 agosto 2021 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del

gravame, confermando la valutazione medica ed economica posta alla base del provvedimento

impugnato, sulla base dell’allegata annotazione del SMR.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel

merito

2.2 Oggetto

del contendere è sapere se la nuova richiesta di prestazioni presentata nel

dicembre 2019 dall’assicurato, già beneficiario di una rendita intera

d’invalidità dal 1. gennaio 2002 sino alla soppressione con effetto dal 31

dicembre 2017 (cfr. consid. 1.1), debba venir accolta.

2.3 Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.

28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,

op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina

n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al

momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido

e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,

decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita

(DTF 129 V 222; STF I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del

13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.4 Un

danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità

tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua

capacità lavorativa sul mercato del lavoro (DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al

riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i

danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia.

Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della

capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona

volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata

nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale

misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,

esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto

conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale

attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STF I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

In

particolare, secondo la giurisprudenza del TF, un disturbo somatoforme da

dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale

disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo

specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della

ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

Nella

DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF

9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio

2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso

la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità,

intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali

criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in

tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza

possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente

l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico

(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali

o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti

riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130

V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e

del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique

VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der

Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich

für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser / Schlauri

[editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76 segg. e 80

segg.).

L’Alta

Corte, nella DTF 131 V 49, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto

invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa

della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si

devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza

dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se

le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa

giurisprudenza è stata estesa anche al caso della fibromialgia (STFA I 873/05

del 19 maggio 2006) e, nella DTF 137 V 64, oltre ad estenderla anche all’ipersonnia

(sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di

sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed

eziologico, l’Alta si è così espressa:

"

(…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen

entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des

invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70),

dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S.

150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)" (DTF 137 V 64, consid.

4.2, pag. 68)

Va

qui evidenziato che il TF, nella STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata

in DTF 141 V 281, ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle

affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr.

comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch) stabilendo in sostanza

che la capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in

cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze

del caso particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in

particolare stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile è stata abbandonata. In una sentenza del 30 novembre 2017 pubblicata

in DTF 143 V 409, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova

procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di

tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi

psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a

medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in:

www.bger.ch). Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le

malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi,

occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò

comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF

per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute

invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle

terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche,

quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di

un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa

invalidante.

Infine,

val la pena ancora precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico

in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse

condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole

deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto

deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto,

un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i

quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27

settembre 2001).

2.5 Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,

per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o

su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle

circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul

diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2 e 133 V 108). Da

questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che

la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi

è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

Va

ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in

DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha

stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita

si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione

dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2 e

9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova

valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla

spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una

rendita (consid. 5 e 6).

Nella

STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una

riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di

natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si

sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag.

349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la

situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della

fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante (STF

9C_158/2012 del 5 aprile 2013 e 9C_418/2010, consid. 3.1; SVR 2012 IV n. 18

pag. 181; cfr. anche la STF 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

2.6 Va

ancora rilevato che con STF 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF

141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito

che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono

modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello

stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2;

9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova

valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla

spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una

rendita (consid. 5 e 6). Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 è stato

rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le

circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il

diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130

V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere

probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una

modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di

verosimiglianza preponderante (STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV

n. 18 pag. 181, 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche STF 9C_32/2012 del 23

gennaio 2013, consid. 2).

2.7 Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine

di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c;

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine).

A proposito delle perizie mediche esterne

(art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V

161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33

segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli

indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il

medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31;

RAMI 1993 pag. 95).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va infine evidenziato che

in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento

anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla

posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.8 Secondo

la giurisprudenza, il punto di riferimento temporale per valutare se si è in

presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettibile di

incidere notevolmente sul diritto alla prestazione (cfr. consid. 2.5) è

costituito dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un

esame materiale del diritto alla rendita. Vanno quindi paragonati i fatti

esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti

nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 133 V 108, 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010,

pag. 379).

In

concreto, come meglio si illustrerà al consid. 2.9, con decisione 1. luglio

2019 l’amministrazione, pronunciandosi sulla nuova richiesta di prestazioni presentata

nel dicembre 2018 dall’assicurato (il quale era stato precedentemente beneficiario

di una rendita intera d’invalidità dal 1. gennaio 2002 al 31 dicembre 2017,

prestazione soppressa mediante decisione del 20 novembre 2017 a seguito del

miglioramento delle sue condizioni), l’ha respinta, ritenuto che sulla base

degli accertamenti esperiti occorreva ammettere un peggioramento dello stato di

salute soltanto temporaneo, con un’inabilità completa dal 6 febbraio al 30

novembre 2018, mentre che dal 1. dicembre 2018 la situazione era da considerare

sovrapponibile alle conclusioni stabilite in occasione della decisione del 20

novembre 2017 (abilità lavorativa del 50% nel lavoro abituale e del 100% in

attività adeguate; doc. AI pag. 565).

Questo

Giudice è, quindi, chiamato a valutare se successivamente alla decisione del 1.

luglio 2019 lo stato di salute del ricorrente sia peggiorato in misura tale da

giustificare nuovamente la concessione di prestazioni.

2.9 Dagli

atti di causa risulta che l’assicurato è stato beneficiario di una rendita intera

d’invalidità dal 1. gennaio 2002 al 31 dicembre 2017 (soppressione della

prestazione con decisione del 20 novembre 2017). La prestazione era da

ricondurre a inabilità causate da una sindrome algica residuale alla gamba

destra di natura mista, da una sindrome lombovertebrale cronica e dagli esiti della

meniscectomia parziale artroscopica e plastica del legamento crociato anteriore

al ginocchio (oltre a obesità e diabete mellito II; doc. AI pag. 88).

Nell’ambito

della revisione avviata nel settembre 2015, valutata la documentazione medica

richiamata agli atti, nel rapporto finale del 16 gennaio 2017 il medico SMR,

confermate le diagnosi invalidanti di “sindrome lomboradicolare

destra di natura mista spondilogena/neurologica in esiti di discectomia extraforaminale

L4-5 destra per ernia discale, fibrosi epidurale, turbe statiche del rachide,

alterazioni degenerative, stato dopo M. di Scheuermann, esiti di meniscectomia

parziale artroscopica 1995 e plastica del legamento crociato anteriore al

ginocchio sinistro con attuale recupero funzionale” (doc. AI pag. 372), aveva

concluso per una persistente inabilità completa nell’attività abituale, mentre

che in un’attività adeguata dal settembre 2007 l’assicurato doveva essere

considerato abile completamente e dal 17 giugno 2016 (data della visita presso

il dr. __________) nella misura del 50% (doc. AI pag. 374). A seguito delle

osservazioni dell’assicurato al progetto di decisione del 16 giugno 2017,

l’amministrazione ha quindi fatto peritare l’assicurato dal dr. __________, il

quale, nella perizia del 18 ottobre 2017, poste le diagnosi invalidanti di “•

Sindrome lombospondilogena cronica su/con: Alterazioni degenerative con

protrusione discale e spondilartrosi L3/L4 e L4/L5 con contatto con le radici

di L4 bilaterale, Stato dopo discectomia L4/L5 a destra, Stato dopo M:, di

Scheuermann toracolombare, • Periartropatia omero scapolare a drt su/con:

Tendinite del sopraspinato”, aveva ammesso un miglioramento delle

condizioni rispetto alle valutazioni del dr. __________ del 2001 e 2008. Tale

miglioramento era originato “probabilmente, più che dall'intervento

operatorio a livello della colonna lombare, dall'importante calo ponderale e

dal fatto che il paziente abbia ripreso a fare attività sportive”. In

merito all’abilità lavorativa il perito aveva concluso che andava confermata

l’inabilità completa dal 2002, come attestato dalle valutazioni del dr. __________

del 2002 e 2008, e almeno sino all'intervento di posa del by-pass gastrico

prossimale (causa obesità grado 2) del 26 aprile 2012. Dopo circa un anno da

quest’ultimo intervento, vale a dire dal maggio 2013, l’assicurato era per

contro da considerare abile al 50% nell’attività abituale medio-pesante di

impiegato in impresa di pulizie e al 100% in un’attività leggera adeguata,

ossia rispettosa delle limitazioni funzionali elencate (“Il paziente è abile

al lavoro al 100% in qualsiasi attività dove non debba sollevare o

rarissimamente pesi superiori ai 15kg, raramente pesi superiori ai 10kg, è in

grado di stare seduto 2 ore, in piedi cambiando fra posizione eretta e statica

almeno 2-3 ore, deambulazione per anche 3-4 ore, è in grado di lavorare in

anteflessione per circa 15 minuti, camminare anche su terreni sconnessi”

(doc. AI pag. 443).

Sulla

base di questa valutazione, ripresa e condivisa dal SMR, con la decisione del 20

novembre 2017 l’Ufficio AI ha stabilito:

"

(…)

Esito

degli accertamenti:

Esaminati

gli atti acquisiti in sede d'istruttoria, segnatamente sotto il profilo

medico-teorico, risulta giustificato riconoscere che lo stato di salute

dell'assicurato sia invariato nella sua attività abituale, ma che sia

migliorato da settembre 2007 non comportandogli più alcuna limitazione

funzionale invalidante in attività adeguata, mentre a partire dal 17.06.2016

c'è un peggioramento dello stato di salute che gli comporta un'inabilità

lavorativa del 50%.

Su tali

presupposti medici abbiamo effettuato il calcolo del grado d'invalidità in

considerazione delle limitazioni funzionali definite in ambito medico.

Qui di

seguito viene illustrato il metodo utilizzato per calcolare il grado

d'impedimento per l'attività professionale:

Reddito

da valido:

per poter

trovare il reddito da valido dell'assicurato abbiamo aggiornato statisticamente

il reddito annuo del 2000, in quanto l'ex datore di lavoro è in liquidazione.

Pertanto per il 2015 l’assicurato avrebbe potuto guadagnare un reddito annuo di

CHF 41'141.-.

Reddito

da invalido - tabelle RSS:

A seguito

della sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte

plenaria del Tribunale Federale delle assicurazioni è stata stabilita

('inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati

utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da

invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali

(tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata

dall'Ufficio federale di Statistica lei nel 2015 avrebbe potuto realizzare un

salario mensile di Fr. 5'351.30 (attività semplici e ripetitive, valore

mediano). Riportando questo dato su 41.7 ore esso ammonta a Fr. 66'944.95

per

l'intero anno.

Considerando

un'attività al 50% ed effettuando una riduzione totale del 10% per attività leggere,

ne deriva un reddito da invalido di Fr. 30'125.20.

Grado

di invalidità

(41'141

– 30'125.20) x 100 = 27%

41'141

Il Sig. RI

1 presenta quindi una capacità di guadagno residua del 73% ed un grado

d'invalidità del 27%.

Essendo

il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita si estingue.

Inoltre

abbiamo sottoposto la pratica ad un nostro consulente in integrazione

professionale il quale indica che: contrariamente a quanto indicato in passato,

a seguito del miglioramento dello stato di salute subentrato nel 2007, si

reputa il Sig. RI 1, dopo attenta valutazione medica, in grado di poter

svolgere numerose attività semplici e ripetitive e non qualificate, nelle quali

dopo un periodo d'introduzione risulterebbe in grado di svolgere delle attività

in modo autonomo.

Non si

propone una riqualifica professionale, ma si resta a disposizione per

finanziare un periodo d'introduzione al lavoro "mini riqualifica pratica

ad hoc" della durata di 3-6 mesi (da stabile dettagliatamente in presenza

di un concreto posto di lavoro), qualora vi fosse un posto vacante e tale

provvedimento potesse consentire un sensibile aumento della capacità di guadagno.

Oltre a

ciò, su esplicita richiesta scritta, si rimane comunque a disposizione per un

eventuale aiuto al collocamento da parte del nostro Servizio al collocamento.

Osservazioni

al progetto di decisione del 16.06.2017:

In data

03.07.2017 abbiamo ricevuto delle osservazioni al progetto del 16.06.2017,

contestandolo

sia dal lato medico che da quello economico, senza però allegare alcun giustificativo,

ma spiegando la situazione attuale dell'assicurato.

Abbiamo

comunque sottoposto la pratica al nostro Servizio Medico Regionale (SMR) il

quale ha ritenuto necessario far esperire una perizia reumatologica dal Dr. __________

di __________, effettuata in data 17.10.2017.

Di

seguito riportiamo le conclusioni del Perito con le nuove inabilità lavorative.

in

attività abituale

80% da gennaio

2001 a Aprile 2013

50% da maggio

2013 a continua

In

attività adeguata alle limitazioni funzionali

0% da marzo

2007 a continua

Qui di

seguito viene rifatto il calcolo per il grado d'invalidità:

Reddito

da valido:

Prendiamo

le Tabelle RSS 2014 categoria 96 altre attività di servizio personali (ultima

attività svolta dall'assicurato come addetto alle pulizie), attività semplici e

ripetitive, valore mediano (3'898.- /40x 41.8 x 12 = Fr. 48'880.90), reddito

aggiornato al 2016 = Fr. 49'392.-.

Reddito

da invalido - tabelle RSS:

A seguito

della sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni delta Corte

plenaria del Tribunale Federale delle assicurazioni è stata stabilita

l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati

utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da

invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali

(tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata

dall'Ufficio federale di Statistica lei nel 2016 avrebbe potuto realizzare un

salario mensile di Fr. 5'367.55 (attività semplici e ripetitive, valore mediano).

Riportando questo dato su 41.7 ore esso ammonta a Fr. 67'148.20

per

l'intero anno.

Considerando

un'attività al 100% ed effettuando una riduzione totale del 5% per attività leggere,

ne deriva un reddito da invalido di Fr. 63’790.80.

Si evince

come non vi sia un discapito economico.

Pertanto,

il Sig. RI 1 presenta una capacità di guadagno residua del 100% ed un grado

d'invalidità nulla.

Essendo

il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita si estingue.

Per

questi motivi si conferma la soppressione della rendita.” (doc. AI pag. 459)

Questa

decisione è cresciuta in giudicato.

La

successiva domanda di prestazioni del 2 giugno 2018 è stata evasa mediante

decisione di non entrata nel merito del 30 agosto 2018 e quindi senza esame materiale

(doc. AI pag. 486).

Con

la successiva decisione del 1. luglio 2019 l’amministrazione ha respinto

l’ulteriore domanda di prestazioni presentata nel dicembre 2018. Esaminati la

certificazione della curante dr.ssa __________ del 28 dicembre 2018 (doc. AI

pag. 520), i rapporti del dr. __________, ortopedico (riferenti dell’intervento

di artroscopia alla spalla destra eseguito il 6 febbraio 2018; doc. AI pag.

522) e il rapporto del dr. __________, psichiatra curante da novembre 2018 (doc.

AI pag. pag. 551), dopo aver sentito il SMR, con la citata decisione l’Ufficio

AI ha respinto la richiesta di prestazioni, motivando come segue:

"

Esito degli accertamenti:

Esaminati

gli atti acquisiti in sede d'istruttoria, segnatamente sotto il profilo medico

- teorico, si può giustificare un peggioramento dello stato di salute

temporaneo, dell'assicurato, a partire dal 06.02.2018 e fino al 30.11.2018

(inabilità lavorativa del 100%), mentre a partire dal 01.12.2018 la situazione

del Sig. RI 1 è sovrapponibile alle conclusioni già stabilite in sede di

decisione del 20.11.2017 e cioè:

in

attività abituale:

50% dal

01.12.2018 a continua

in

attività adeguata alle limitazioni funzionali:

0% dal

01.12.2018 a continua

Pertanto

a decorrere dal 01.12.2018 il Sig. RI 1 presenta nuovamente una capacità di guadagno

residua del 100% ed un grado d'invalidità nulla, ed essendo il grado Al

inferiore al 40%, il diritto alla rendita non sussiste.

Visto e

considerato che rassicurato non ha presentato un nuovo periodo ininterrotto di

un anno almeno con inabilità del 40%, prestazioni sotto forma di rendita non

possono essere erogate, secondo l'art. 28 LAI.

Osservazioni

al progetto di decisione del 22.05.2019

L'11.06.2019

giunge a dossier una contestazione alla proposta di decisione emanata dall'Ufficio

Al. Nella contestazione viene sollevata una censura relativa alla mancata

istruttoria documentale, sotto il profilo medico, per quanto attiene la presa

di posizione del Dr. __________.

Tale

rimostranza tuttavia risulta infondata in quanto la presa di posizione del

sopra citato medico è pervenuta alla nostra attenzione in data 22.01.2019 ed è

stata sottoposta al Servizio Medico Regionale (SMR) insieme agli atti acquisiti

in fase d'istruttoria documentale. In considerazione di tale aspetto e

ricordando che l'onore di dimostrare che una valutazione Al è incompleta /

errata spetta alla Persona Assicurata, in assenza di nuovi elementi, non ci

sono motivi per discostarci da quanto indicato nel progetto datato 22.05.2019,

che trova conferma nella presente decisione.” (doc. AI pag. 565)

Anche

questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

In

occasione della presentazione della nuova domanda di prestazioni del dicembre

2019 è stato prodotto un rapporto d’uscita dall’Ospedale __________ di __________,

reparto psichiatria, relativo al ricovero dell’assicurato dal 23 settembre al

23 ottobre 2019 “a causa di un episodio depressivo di grado medio

caratterizzato da apatia, abulia, disturbo del sonno di tipo insonnia iniziale

e di mantenimento, ritiro sociale e comparsa di deficit cognitivi quali il disturbo

della memoria, deficit di concentrazione e attenzione. L’esordio della

sintomatologia depressiva risalirebbe al dicembre 2017 dopo che il paziente ha

ricevuto la notizia di revoca della rendita AI (…)”. I sanitari della

Clinica hanno riferito delle terapie dispensate durante il ricovero, e della

valutazione del quadro cognitivo del paziente da parte della psicologa __________,

dalla quale era emerso “un QIT di 62 con competenze deficitarie in tutte le

aree del ragionamento con una particolare compromissione per quanto riguarda

l'area relativa alla memoria di lavoro e quella della velocità d] elaborazione.

In particolare, i punteggi ottenuti delineano un profilo cognitivo con delle

competenze globali al di sotto della norma che si situano nell'area del ritardo

cognitivo di lieve gravità”, e hanno concluso per un “progressivo

miglioramento del quadro psichico con risalita del tono dell'umore e

ridimensionamento dei sentimenti di inadeguatezza” e quindi delle

dimissioni “in uno stato di soddisfacente compenso psichico”, ritenendo

nondimeno “allo stato attuale il paziente inabile al lavoro al 100%” (doc.

AI pag. 572segg).

Il dr. __________,

psichiatra curante, nel suo rapporto del 3 febbraio 2020, ha posto la diagnosi

di “disturbo depressivo di grado medio in ritardo mentale di grado lieve ICD

10 F92.8” e concluso per un’inabilità totale dal 9 novembre 2018 (doc. AI

pag. 600).

Sentito il SMR,

l’amministrazione ha quindi ritenuto opportuno sottoporre l’assicurato ad una valutazione

psichiatrica. Nella perizia dell’11 febbraio 2021 il dr. __________,

psichiatra, ha posto quale diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

quella di “ICD 10 F 34: Distimia, che si inserisce su un ritardo mentale

lieve (F70)” e ha ritenuto che il richiedente era abile nell'attività

svolta in precedenza e in attività adeguate nella misura di “8 ore al giorno

di presenza”, con una “limitazione della capacità di rendimento del 30%,

conseguente alla distimia che si inserisce su un ritardo mentale lieve”.

L’assicurato era quindi abile al lavoro al 70%, una completa inabilità essendo

da riconoscere soltanto durante il periodo di degenza a __________, mentre che “per

Fatti

i mesi precedenti, visti i certificati dello psichiatra curante, non è

possibile avallare l'inabilità lavorativa al 100%”. Richiesto in merito ad

un’attività adeguata, il perito ha affermato che “un'attività adeguata deve

essere compatibile con il ritardo mentale lieve, quindi deve essere semplice e

ripetitiva” (doc. AI pag. 649).

Il

medico SMR dr. __________, nel rapporto finale 1. marzo 2021, ha condiviso le conclusioni

peritali e, considerate anche le affezioni somatiche con influsso sulla

capacità lavorativa (quali “Esiti di artroscopia per lesione della cuffia

rotatoria spalla destra il 6.2.2018 e sindrome lombare cronica dopo discectomia

L4/5 nel passato”, come dalle precedenti valutazioni esperite e alla base

dell’ultimo provvedimento di diniego del 1. luglio 2019, comportanti

un’inabilità lavorativa del 50% nell’attività usuale e dello 0% in attività

adeguate), ha concluso per un’inabilità completa in ogni attività dal 23

settembre 2019, mentre che dal 24 ottobre 2019 l’inabilità era del 50% nell’attività

abituale e del 30% in attività adeguate (doc. AI pag. 669).

È

quindi stato interpellato il consulente professionale che nel rapporto del 15

aprile 2021, dopo aver esposto le inabilità lavorative stabilite dai medici, ha

affermato quanto segue:

" (…) Il compito dell'assicurazione è limitato a

stabilire se, in una situazione di equilibrio perfetto del mercato, una persona

può ancora accedere ad un mercato del lavoro sufficientemente esteso. Secondo

la valutazione medica teorica, l'assicurato dispone ancora di una capacità

lavorativa del 50% nell’attività abituale di addetto alle pulizie e del 70% in attività

rispettose dei limiti funzionali e adeguate allo stato di salute.

Sulla

base delle limitazioni indicate a livello medico-teorico, esistono attività esigibili,

riconducibili alla categoria delle statistiche svizzere RSS in riferimento ad

attività semplici e non qualificate alle quali l'assicurato avrebbe potenzialmente

accesso.

A titolo

puramente di esempio e non esaustivo, si possono citare le seguenti attività,

non necessitanti di alcuna formazione e per le quali l'assicurato sarebbe

direttamente reintegrabile. Penso in particolare ad attività quali:

-addetto

alla qualità o imballaggio

-operaio

generico nell'industria alimentare ad esempio nella produzione di bibite, nel

centro della produzione che prevede il controllo che í fluidi continuino a

scorrere e l'avviso dei tecnici in caso di guasti

-operaio

non qualificato nell'industria manifatturiera, ad esempio di piccole viti o

bulloni.

-autista/fattorino

per consegna a domicilio di farmaci o fiori

-addetto

alla sorveglianza video di strutture amministrative o industriali, senza ronda

e quindi senza esposizione ad agenti atmosferici o a sforzi fisici

Le

attività citate rispettano tutte i limiti funzionali posti a livello medico

teorico e consentirebbero fino da subito la reintegrazione dell'assicurato per

il tramite di una breve istruzione interna all'azienda.

In base

alle diverse opzioni indicate l'assicurato potrebbe svolgere, a livello medico-teorico,

un ampio ventaglio di attività sul mercato del lavoro in equilibrio.

(…).

In

conclusione per tutte le ragioni esposte e unicamente per ciò che attiene una

valutazione del Servizio Integrazione Professionale, ritengo non esistano le

premesse per la concessione di nessun provvedimento di natura professionale.”

(doc. AI pag. 677)

Con

la decisione contestata del 27 maggio 2021 è quindi stato negato il diritto a

prestazioni, con la motivazione:

"

Esito degli accertamenti

Con

decisione del 01.07.2019 all'assicurato sono stati rifiutati provvedimenti

professionali e rendita d'invalidità risultando avere un grado d'invalidità

nullo.

Con la

nuova domanda del 17.12.2019 è stata richiesta una rivalutazione del grado

d'invalidità dell'assicurato a seguito di un presunto peggioramento del suo

stato di salute. Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria,

segnatamente sotto l'aspetto medico-teorico, risulta giustificato riconoscere

un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato a decorrere dal 23.09.2019

che gli ha comportato le seguenti incapacità lavorative:

in

attività abituale di operaio pulitore

100% dal

23.09.2019 al 23.10.2019

50% dal

24.10.2019 a continua

in attività

adeguata alle limitazioni funzionali

100% dal

23.09.2019 al 23.10.2019

30% dal

24.10.2019 a continua

(da

intendersi come presenza a tempo pieno con riduzione di rendimento).

Su tali

presupposti medici abbiamo rieffettuato il calcolo del grado d'invalidità in

considerazione

delle limitazioni funzionali definite in ambito medico.

Qui di

seguito viene illustrato il metodo utilizzato per calcolare il grado d'invalidità:

Reddito

da valido:

Prendiamo

come riferimento le Tabelle RSS 2018; categoria 96 altre attività di servizi

personali,

attività semplici e ripetitive: 4'291sal cat / 40 ore x 41.8 ore cat x 12 = Fr 53'809.14,

aggiornato al 2019 = Fr. 54'299.70.

Reddito

da invalido - tabelle RSS:

A seguito

della sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte

plenaria del Tribunale Federale delle assicurazioni è stata stabilita

l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati

utilizzati finora. La giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido

vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella

TA1).

Utilizzando

i dati fomiti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di

Statistica rassicurato nel 2019 avrebbe potuto realizzare un salario mensile di

Fr. 5'466.40 (attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando

questo dato su 41.69 ore esso ammonta a Fr. 68'361.40 per l'intero anno.

Considerando

Considerandi

un'attività al 70% ed effettuando una riduzione totale del 10% per attività leggere

e per altri fattori di riduzione, ne deriva un reddito da invalido di Fr.

43'067.65.

Grado

di invalidità

(54'299.70

- 43'067.65) x 100 = 21%

54'299.70

Il Sig. RI

1.

presenta quindi una capacità di guadagno residua del 79% ed un grado d'invalidità

del 21%.

Essendo

il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non sussiste.

Siccome rassicurato

presenta un grado Al superiore al 20% abbiamo sottoposto la sua pratica ad una

nostra consulente in integrazione professionale la quale indica che:

Sulla

base delle limitazioni indicate a livello medico-teorico esistono attività

esigibili in riferimento alle attività semplici e non qualificate come ad

esempio:

Addetto

alla qualità o imballaggio, Operaio generico nell'industria alimentare, Operaio

non qualificato nell'industria manifatturiera, Autista/fattorino per consegna a

domicilio di farmaci o fiori, Addetto alla sorveglianza video di strutture

amministrative o industriali, senza ronda.

In base

alle diverse opzioni indicate l’assicurato potrebbe svolgere un ampio ventaglio

di attività sul mercato del lavoro. Visto quanto indicato si ritiene che non

esistano le premesse per la concessione di alcun provvedimenti di natura

professionale. (…)”

Di

fronte a questo Tribunale l’assicurato ha contestato le conclusioni sulla

capacità lavorativa medico-teorica, senza produrre nuova documentazione medica.

2.10

Nella

concreta fattispecie, dopo attento esame della documentazione agli atti,

rammentato che la situazione giuridica precedente deve permanere se una

modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di

verosimiglianza preponderante (STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 e 9C_418/2010,

consid. 3.1; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181; cfr. anche 9C_32/2012 del 23 gennaio

2013, consid. 2; cfr. sopra al consid. 2.6), questo Tribunale, per i motivi che

seguono, non può che confermare la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio

AI ha ammesso l’intervento di un peggioramento delle condizioni di salute dal

punto di vista psichiatrico dal 23 settembre 2019 (data del ricovero presso la

Clinica di __________). Tale peggioramento comportava un’inabilità completa in

ogni attività sino al 23 ottobre 2019, e dal 24 ottobre 2019 un’abilità

nell’attività abituale sempre del 50%, come stabilito nella decisione del 1.

luglio 2019, mentre che in attività adeguate la limitazione era del 30% dalla

medesima data, in luogo dello 0% stabilito nella precedente decisione. A

seguito di questo peggioramento l’amministrazione ha rieffettuato il calcolo

del grado d’invalidità che ha portato a concludere per un grado di invalidità del

21% a fronte di un’abilità lavorativa del 70% in attività adeguate.

Rispetto

all’ultima decisione di diniego di prestazioni del 1. luglio 2019 vi è quindi

stato un peggioramento delle condizioni di salute rispettivamente della capacità

lavorativa dell’assicurato, ma tale aggravamento non è sufficiente per giustificare

l’attribuzione di prestazioni. Queste conclusioni vanno confermate.

Occorre

rammentare che in occasione della decisione del 1. luglio 2019

l’amministrazione aveva respinto la domanda di prestazioni del dicembre 2018,

dopo aver esaminato le certificazioni dei curanti. In particolare la dr.ssa __________

il 28 dicembre 2018 aveva attestato la presenza di “1. Esiti di sutura del

tendine sovraspinato e sottoscapolare spalla destra il 6.2.2018 per lesione del

sovraspinato e terzo superiore del sottoscapolare, 2. Sindrome lombo-radicolare

destra di natura mista spondilogena/neurogena in esiti di discectomia

extraforamidale L4-5 destra per ernia discale, fibrosi epidurale, turbe statiche

del rachide, alterazioni degenerative, esiti di M. Sheuermann; 3. Esiti di

meniscectomia parziale artroscopica 1995 e plastica del legamento crociato

anteriore per lesione inveterata del ginocchio sinistro con recupero funzionale

completo; 4. Diabete mellito NID con ottimo bilancio glicemico 5. Esiti di

by-pass gastrico prossimale in laparoscopia 2012 per obesità grado III,

evoluzione sodisfacente con importante calo ponderale e raggiungimento del peso

forma; 6. sindrome ansioso-depressiva”, e aveva riferito che nell’ultimo

anno il paziente aveva sviluppato una sintomatologia algica alla spalla destra

che aveva richiesto un intervento di revisione del tendine del sovraspinato e

del sottoscapolare, con decorso favorevole; inoltre egli aveva sviluppato anche

una sindrome ansioso-depressiva (doc. AI pag. 520). Il dr. __________,

ortopedico che aveva operato l’assicurato alla spalla destra il 6 febbraio 2018,

aveva attestato un’inabilità lavorativa sino al 1. dicembre 2018 (doc. AI pag.

522). Lo psichiatra dr. __________, nel rapporto medico all’AI del 21 gennaio

2019, aveva dal canto suo indicato di aver visto il paziente unicamente in due

occasioni, il 9 e 30 novembre 2018 (doc. AI pag. pag. 551). Dopo aver

interpellato il SMR (doc. AI pag. 554), con la citata decisione

l’amministrazione aveva respinto la richiesta di prestazioni, considerando come

dagli accertamenti esperiti si poteva ammettere un peggioramento dello stato di

salute temporaneo, con un’inabilità completa dal 6 febbraio fino al 30 novembre

2018, mentre che in seguito la situazione era sovrapponibile alle conclusioni

già stabilite in sede di decisione del 20 novembre 2017 (che aveva concluso per

un’inabilità del 50% nell’attività abituale e dello 0% in attività adeguate con

un conseguente grado d’invalidità nullo; cfr. in esteso al consid. 2.9; doc. AI

pag. 565).

In

occasione della presentazione della nuova domanda di prestazioni del dicembre

2019, gli accertamenti esperiti hanno mostrato una situazione solo

moderatamente differente, con l’intervento di un peggioramento, dal lato

psichiatrico, che tuttavia non era tale da giustificare la concessione di

prestazioni AI.

Mentre

infatti la situazione dal punto di vista somatico - in relazione alle diagnosi

da ultimo poste anche dalla dr.ssa __________ nel dianzi menzionato certificato

del 28 dicembre 2018 (doc. AI pag. 520) e fatte proprie anche dal dr. __________

del SMR nel rapporto del 20 maggio 2019 (doc. AI pag. 553) - è apparsa

sostanzialmente invariata, non essendo stato fatto valere alcun cambiamento,

l’interessato ha segnalato un peggioramento della sfera psichica, producendo la

lettera di dimissioni dalla Clinica di __________ al termine di un ricovero in

ambito psichiatrico dal 23 settembre al 23 ottobre 2019 a motivo di un episodio

depressivo e nel cui contesto era emerso pure un quadro cognitivo con lieve

ritardo (cfr. in esteso al consid. 2.9; doc. AI pag. 577).

Dal

canto suo il dr. __________, psichiatra curante, nel suo rapporto del 3

febbraio 2020, ha posto la diagnosi di “disturbo depressivo di grado medio

in ritardo mentale di grado lieve ICD 10 F92.8” e concluso per un’inabilità

lavorativa totale dal 9 novembre 2018 (doc. AI pag. 600).

L’assicurato

è quindi stato peritato psichiatricamente dal dr. __________, il quale, nella dettagliata

perizia dell’11 febbraio 2021, eseguita sulla base di due colloqui con

l’assicurato, un accurato esame degli atti e esami specifici, dopo aver

ripercorso l’anamnesi, l’evoluzione della malattia, descritto i disturbi

soggettivi e gli elementi emersi, ha posto quale diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa quella di “ICD 10 F 34: Distimia, che si inserisce su un

ritardo mentale lieve (F70)”, e esposto la seguente valutazione

medico-assicurativa:

"

(…)

7.3

Valutazione della coerenza e della plausibilità

Il

periziando non presenta delle incoerenze nelle sue affermazioni e nel suo modo

di porsi con il perito. Egli è stato anche testato con un questionano specifico

per la simulazione, dal quale è risultato uno stile di risposta onesto. Il

suddetto test non è stato somministrato tanto per il tema simulatorio, sul quale

non avevo dubbi, ma piuttosto perché offre anche la possibilità di capire se un

individuo abbia avuto uno stile di risposta acquiescente verso il perito. Nel

caso di un ritardo mentale è molto importate escludere che il soggetto, per

sentirsi accettato, abbia fornito delle risposte "migliorative", per

dare un'immagine di sé più funzionale di quanto realmente essa sia. Questa

evenienza è stata quindi concretamente esclusa e le risposte fomite dal soggetto

durante l'esame peritale sono attendibili ed equilibrate.

Le incoerenze

sono semmai ravvisabili nel dossier, soprattutto nella certificazione

psichiatrica parzialmente incongruente, nei modi e nei tempi della presa a

carico. Il periziando inizia dichiarando che il suggerimento di andare dallo

psichiatra sarebbe giunto, in primis, dal suo rappresentante legate. Cure

psichiatriche ambulatoriali non sarebbero mai state necessarie nella sua vita,

fino a quando è stata sospesa la rendita AI. Ma il primo contatto con lo

psichiatra è avvenuto ben un anno dopo la sospensione della rendita di

invalidità e, in realtà, la causa scatenante sembra essere stata il problema con

la prima figlia durante gli ultimi due anni, la quale avrebbe preso a frequentare

delle "cattive compagnie".

Il primo

certificato del Dr. __________ non riportava inoltre alcuna inabilità

lavorativa, diceva che non era chiara la richiesta rivolta dal paziente e dalla

moglie allo specialista, consigliava una perizia giustamente per indagare il

quoziente intellettivo.

Il

ricovero a __________ segnalava quindi una diagnosi di episodio depressivo di

grado medio all'ammissione e un netto miglioramento con le cure specialistiche

al momento della dimissione. Veniva infine accertato il noto ritardo mentale. È

ovvio che durante il ricovero il soggetto fosse inabile al lavoro al 100%, ma

per il seguito la valutazione veniva rimandata allo psichiatra curante.

Considerato

che la terapia psichiatrica è rimasta invariata, che un altro ricovero

psichiatrico non si è reso necessario, che i miglioramenti sono ammessi

esplicitamente sia dalla clinica che dal periziando, che nessun incremento

posologico ha offerto un beneficio ulteriore sull'umore, che il ritardo mentale

è presente sin dalla nascita, non si comprende su che basi si possa certificare

un'inabilità lavorativa al 100% dopo il ricovero al __________. Uno screzio

depressivo lieve può essere riconosciuto, anche se più coerentemente

bisognerebbe parlare di difficoltà esistenziali e di adattamento a delle

situazioni di vita stressanti. Combinando questi lievi sintomi psichici con le

basse risorse intellettive si può persino giungere a riconoscere un limite di

rendimento in un nuovo lavoro. Questo limite non può tuttavia ragionevolmente

superare il 30% di riduzione di rendimento, che sembra già una percentuale

abbondante, poiché non è per nulla preponderante la patologia psichiatrica, ma

ci sono soprattutto dei problemi di reintegrazione, in una persona con un

ritardo mentale presente dalla nascita, che però ha sempre fatto dei lavori

semplici come manovale, netturbino o addetto alle pulizie. (…)”

Si

è quindi espresso come segue sulla capacità lavorativa:

"

7.4

Valutazione di capacità,

risorse e problemi

Il

periziando non presenta delle incoerenze nelle sue affermazioni e nel suo modo

di porsi con il perito.

Egli ha

descritto in modo attendibile cosa sia il suo "nervosismo", quali

siano i suoi motivi di tristezza e di preoccupazione, tutti i limiti cognitivi

che lo concernono. Si è mostrato ben consapevole di non avere un problema

psichiatrico, quanto piuttosto un problema osteoarticolare, motivo per quale ha

sempre ricevuto la rendita.

Ha

affermato che, dal suo punto di vista, "di testa" lui sarebbe capace

di fare dei lavori semplici, ma fisicamente non reggerebbe, come ha dimostrato

la prova del passato. Ha ammesso i benefici delle cure psichiatriche e del

ricovero rispetto al superamento del suo periodo di crisi, coerentemente con

quanto emerge anche dagli atti stessi della clinica. Ha spiegato che la terapia

psichiatrica assunta è più efficace e tollerabile a bassi dosaggi, altrimenti

prevalgono in lui effetti collaterali come stanchezza e sonnolenza diurna.

Si è

mostrato ben consapevole dei suoi limiti cognitivi, del fatto che la sua bassa

intelligenza lo ostacoli nel reperimento di un lavoro adeguato, dell'evidente

problema legato alla sua età, della selettività del mercato del lavoro reale,

del rischio che nessuno lo assuma sapendo dei suoi problemi di schiena, della

sua difficoltà a riprendere a lavorare dopo quasi vent'anni trascorsi nella

condizione di invalido.

Con

questi presupposti, il problema non è principalmente di tipo psichiatrico, ma

va risolto dal personale dell'AI qualificato in integrazione professionale, esprimendosi

sull'esigibilità o meno di una reintegrazione professionale, per una persona

che ha un ritardo mentale lieve e documentato, che ha questa storia di vita e

che si porta appresso le limitazioni fisiche note. Uno screzio depressivo lieve

e persistente, che giustifica la diagnosi di distimia, può essere riconosciuto,

anche se più coerentemente si dovrebbe forse parlare di difficoltà esistenziali

e di problemi

di

adattamento a situazioni di vita stressanti. Combinando i lievi sintomi

psichici con le basse risorse intellettive si può persino giungere, a titolo

abbondanziale, a riconoscere un limite di rendimento in un nuovo futuro lavoro

adattato.

Questo

limite non può tuttavia ragionevolmente superare il 30% di riduzione di

rendimento, che sembra già una percentuale ampia, poiché non è per nulla

preponderante la patologia psichiatrica, ma ci sono soprattutto dei problemi di

reintegrazione, in una persona con un ritardo mentale presente dalla nascita,

che però ha sempre fatto dei lavori semplici come manovale, netturbino o

addetto alle pulizie. Trasferire la soluzione di questo problema nel campo

della psichiatria, "patologizzando" in maniera estrema l'individuo, è

un'operazione che non può essere ammessa. Un disagio psichiatrico reattivo permane,

gli si può anche dare un peso, ma esso è minimo rispetto alla vera problematica

reintegrativa che è stata enunciata sopra.” (doc. AI pag. 634)

Ha

quindi concluso che l’assicurato era abile nell'attività svolta in precedenza

nella misura di “8 ore al giorno di presenza”, con una “limitazione

della capacità di rendimento del 30%, conseguente alla distimia che si

inserisce su un ritardo mentale lieve.” L’assicurato era quindi abile al

lavoro al 70%, una completa inabilità essendo da riconoscere soltanto durante

il periodo di degenza a __________, mentre che “per i mesi precedenti, visti

i certificati dello psichiatra curante, non è possibile avallare l'inabilità

lavorativa al 100%”. Richiesto in merito ad un’attività adeguata, il perito

ha affermato che “un'attività adeguata deve essere compatibile con il

ritardo mentale lieve, quindi deve essere semplice e ripetitiva” e “in

un'attività di questo tipo l’assicurato potrebbe garantire 8 ore di presenza al

giorno” con “una limitazione della capacità di rendimento del 30%” (doc.

AI pag. 649).

Tutto

ben considerato, il referto del dr. __________, allestito sulla base di due

colloqui svolti presso il suo studio medico (con esecuzione il 5 febbraio 2021

di una “structured interview of Reported Symptoms-2”), e l’accurata

valutazione degli atti e degli esami effettuati, e le cui conclusioni sono

state pienamente condivise anche dal dr. __________ del SMR nei rapporti del 1.

marzo e 5 luglio 2021 (doc. AI pag. 666 e doc. VI), è da considerare

dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

ricordati ai considerandi 2.4 e 2.7. Lo specialista si è espresso sulle

affezioni psichiche lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta

la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la sua capacità

lavorativa sulla base delle indicazioni risultanti dalle due visite effettuate

e dagli esami esperiti. Lo specialista ha inoltre esaminato approfonditamente

l’evolversi dello stato di salute del ricorrente, prendendo in considerazione

tutta la documentazione medica prodotta ed acquisita nel corso della procedura

amministrativa. La valutazione clinica effettuata è risultata approfondita e non

ha tralasciato alcun elemento di rilievo, avendo eseguito gli esami più

appropriati e studiato la documentazione agli atti, descritto nei particolari

l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che

tengono conto degli indicatori standard posti dal Tribunale federale nella

sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 ed estesa

con una sentenza del 30 novembre 2017 a tutte le malattie psichiche (cfr. DTF

143.

V 409 e le citazioni sopra ai consid. 2.4 e 2.7).

Secondo

questo Tribunale alla perizia del dr. __________ va quindi attribuita piena

forza probante.

2.11

Alle

conclusioni tratte dall’amministrazione sulla base della citata perizia

psichiatrica si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel

prosieguo, le stesse non sono state smentite da altra documentazione

medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle

patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia del

dr. __________ e entro la data della decisione contestata, ritenuto che per la giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino alla

resa del provvedimento contestato (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Dalle

ben motivate conclusioni della perizia e del SMR non è in effetti possibile

scostarsi sulla base del rapporto del dr. __________ del 3 febbraio 2020, nella

quale il curante ha concluso per un’inabilità lavorativa completa dal 9

novembre 2018, ponendo la diagnosi di disturbo depressivo di grado medio in

ritardo mentale (ICD-10 F 92.8), senza tuttavia motivare le sue conclusioni

(doc. AI pag. 603). Egli del resto non ha in seguito formulato più alcuna presa

di posizione in merito né alla perizia del dr. __________ né alla decisione

dell’amministrazione.

Il

ricorrente non ha in sostanza prodotto alcuna documentazione in grado di apportare

elementi idonei a modificare le conclusioni della perizia del dr. __________, il

cui valore probante non va quindi messo in

discussione.

Non

sono del resto state nemmeno rese verosimili diagnosi o problematiche che non

siano già state approfonditamente valutate dal perito e dal SMR, e nemmeno

elementi che permettano in qualche modo di far apparire le conclusioni del dr. __________

errate o necessitanti di ulteriore approfondimento. In realtà il dr. __________

si limita sostanzialmente ad esprimere un dissenso soggettivo, giacché non

suffragato da argomentazioni che possano in qualche modo permettere di

distanziarsi dalle conclusioni del dr. __________ e del SMR.

del resto il ricorrente produce in questa sede nuova documentazione che attesti

una sostanziale modifica dello stato di salute, rispetto alla valutazione operata

dall’amministrazione, nemmeno dal punto di vista somatico, intervenuta entro il

momento decisivo della resa della decisione contestata. Per quanto riguarda le

diagnosi extra psichiatriche, a ragione quindi il SMR, nel rapporto del 1.

marzo 2021, ha sostanzialmente confermato le conclusioni che erano state tratte

nell’ambito dell’ultima decisione di merito del 1. luglio 2019 - in occasione

della quale l’amministrazione aveva concluso che, a fronte della diagnosi invalidante

di “6 febbraio 2018 artroscopia per lesione della cuffia rotatoria spalla

destra”, l’assicurato era da considerare dal 1. dicembre 2018 abile nella

misura del 50% nell’attività abituale e del 100% in attività adeguate (doc. AI

pag. 554) - ammettendo altresì la diagnosi di “sindrome lombare cronica dopo

discectomia L4/5 nel passato” (doc. AI pag. 667).

Considerando

anche le conclusioni del dr. __________, per il quale a motivo psichiatrico

andava ammessa un’inabilità lavorativa del 30% anche nelle attività adeguate,

il SMR ha quindi concluso che dal 24 ottobre 2019 andava confermata l’inabilità

del 50% nell’attività abituale, come già in occasione della decisione del 1.

luglio 2019, ma andava corretta l’abilità in attività adeguate, non più completa,

ma del 70% a causa del peggioramento psichiatrico. Questo TCA deve confermare

queste conclusioni.

All’assicurato

va del resto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con

riferimenti).

Così

stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti

contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurato sino alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante

cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V

465). La richiesta di eseguire una

perizia pluridisciplinare non può quindi che venir disattesa.

Pertanto,

visto quanto sopra, ritenuta la perizia psichiatrica del dr. __________ dell’11

febbraio 2021 - la quale rispecchia tutti i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.7) e alla

quale va quindi attribuita piena forza probante -, e gli affidabili pareri del

medico SMR (cfr. in particolare le annotazioni del 1. marzo e 5 luglio 2021;

doc. AI pag. 666 e doc. VI; sul valore probatorio delle

opinioni espresse dai medici SMR cfr. STF I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche

sopra al consid. 2.4 e 2.7) e non essendo provato un peggioramento duraturo e

incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della decisione

contestata del 27 maggio 2021 (la quale delimita, come detto, il

potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali), il TCA

ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6, 125 V

195.

consid. 2 e 126 V

360) che lo stato di salute dell’assicurato ha subito un peggioramento,

rispetto al momento della precedente decisione di diniego di prestazioni del 1.

luglio 2019, e meglio a decorrere dal 23 settembre 2019, che gli ha comportato

un’inabilità lavorativa totale in ogni attività, con un successivo nuovo

miglioramento dal 24 ottobre 2019 con un’inabilità del 50% nell’attività

abituale e del 30% in attività adeguate.

Le

conclusioni in merito alla capacità lavorativa e

all’intervenuto peggioramento dal 23 settembre 2019 di cui alla decisione

contestata vanno quindi confermate.

2.12

Per

quel che concerne l’aspetto economico, il calcolo del grado d’invalidità

operato dall’amministrazione – rimasto peraltro incontestato – non può che

essere confermato.

Ammesso

per il periodo dal 23 settembre al 24 ottobre 2019 (ricovero presso la Clinica

di __________) un grado di invalidità del 100%, per determinare il grado di

invalidità dal 24 ottobre 2019, ossia dal momento in cui vi è stato un nuovo

parziale miglioramento delle condizioni con un’abilità lavorativa del 50%

nell’attività abituale e del 70% in attività leggere adeguate, l’Ufficio AI ha

proceduto al raffronto dei redditi mediante il metodo ordinario (cfr. consid.

2.3).

L’amministrazione

ha quindi correttamente determinato il grado di invalidità raffrontando un reddito da valido di fr. 54’299

(salario lordo medio nazionale statistico mediamente percepito dagli

uomini per un'attività nella categoria 96 relativo ad altre attività di servizi

personali, attività semplici e ripetitive, riportato su un orario medio di

lavoro settimanale nelle aziende di 41,8 ore computabili nel 2018 nel settore

privato, inclusa la tredicesima e aggiornato al 2019) con quello da invalido di fr. 43'067 [ottenuto deducendo da fr. 68'361 (pari al

salario lordo medio nazionale statistico mediamente percepito dagli

uomini per un'attività semplice e ripetitiva, riportato su un orario medio di

lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2018 nel settore

privato, inclusa la tredicesima e aggiornato al 2019) il 30% (inabilità

lavorativa) e un ulteriore 10% per

fattori di riduzione] e ottenendo

quindi un grado d’invalidità del 21% (54’299 – 43'067

x 100 : 54’299).

Tale modo di

procedere è rispettoso della giurisprudenza in materia, avendo segnatamente applicato correttamente i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica giusta la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. in particolare

la STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013: cfr. anche DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti; 142

V 178, in particolare consid. 2.5.7; 128 V 174; STFA I 222/04 del 5 settembre

2006).

Anche

per quanto riguarda la riduzione del 10% applicata dall’amministrazione al

salario da invalido, segnatamente per il fattore “attività leggere” e

svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari [in base alla giurisprudenza

federale per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale

o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale (del 25% al massimo) sul salario teorico statistico

(cfr. fra le tante DTF 126 V 80 consid. 5b/cc)], tenuto conto del riserbo di

cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 10%,

l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento, ma

anzi abbia debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla

salute di cui è affetto l'assicurato e non può di conseguenza ammettere

una decurtazione maggiore. Del resto, nell’ipotesi in cui si volesse

tener conto di un’ulteriore riduzione del 15%, e quindi raffrontare il reddito

da valido di fr. 54’299 con uno da

invalido di fr. 35’889 (68’361

– 30% – 25%), si otterrebbe un tasso d’invalidità del 33% che

pure non darebbe diritto ad una rendita.

Ritenuto

che il grado d’invalidità corrispondente ad un’incapacità lavorativa del 50%

rispettivamente del 30% in un’attività adeguata non raggiunge il tasso minimo

pensionabile (40%), non vi sono i presupposti per concedere il diritto a

prestazioni, malgrado l’accertato peggioramento delle condizioni.

2.13

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, l’Ufficio AI ha correttamente

negato all’assicurato una rendita d’invalidità.

La

decisione contestata va quindi confermata, mentre che il ricorso va respinto.

Giusta

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in fun-zione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009, STF 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura di fr.

500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti