32.2021.82
Dopo una precedente soppressione di rendita, nuova domanda respinta in assenza di un'invalidità sufficiente. Affezioni psichiche. Ricorso respinto
6 dicembre 2021Italiano61 min
medico SMR dr. __________, nel rapporto finale 1. marzo 2021, ha condiviso le conclusioni
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.82
FC
Lugano
6 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 maggio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1 Una
prima domanda di prestazioni presentata nel giugno 2001 da RI 1, nato nel 1970,
da ultimo attivo come operaio pulitore, è stata accolta mediante decisione del
13 novembre 2003 dall’Ufficio AI, il quale gli ha riconosciuto una rendita intera
d’invalidità dal 1. gennaio 2002 dopo esecuzione di una perizia reumatologia da
parte del dr. __________. La prestazione è stata confermata, dopo revisione e
dopo nuova valutazione del medesimo reumatologo, mediante provvedimento del 5
novembre 2007 e, quindi, nuovamente con comunicazione del 27 dicembre 2010 in esito
ad una nuova revisione predisposta nel novembre 2010.
Nel
maggio 2015 è stata avviata una nuova revisione, nel corso della quale è stata
eseguita una perizia a cura del dr. __________, reumatologo, alla luce delle
cui conclusioni l’Ufficio AI, mediante decisione del 20 novembre 2017, ammesso
un miglioramento delle condizioni dell’assicurato, almeno in attività leggere
adeguate, dal settembre 2007 (abilità lavorativa completa, con grado
d’invalidità dello 0%) e un nuovo peggioramento dal giugno 2016 (abilità del
50% con grado d’invalidità del 27%), ha soppresso la prestazione a far tempo
dal 31 dicembre 2017 (doc. AI pag. 458).
Nel
giugno 2018 l’assicurato, lamentando un peggioramento delle sue condizioni, ha
chiesto il ripristino delle prestazioni. La richiesta è stata evasa mediante
una decisione di non entrata nel merito del 30 agosto 2018 (doc. AI pag. 486).
Una
nuova domanda di prestazioni è stata presentata nel dicembre 2018. Mediante
decisione del 1. luglio 2019 l’Ufficio AI, ammesso un peggioramento solo temporaneo
(inabilità completa nel periodo dal febbraio al novembre 2018), ha respinto la
richiesta di prestazioni (doc. AI pag. 565).
1.2 Nel
dicembre 2019 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni,
corredata da un rapporto di degenza dal 23 settembre al 23 ottobre 2019 presso
l’ospedale __________ per problematiche psichiatriche, e chiedendo una rivalutazione
del caso. Effettuati i necessari accertamenti, comprendenti anche una perizia
psichiatrica a cura del dr. __________, con decisione del 27 maggio 2021,
confermativa di un progetto del 19 aprile precedente, l’Ufficio AI ha rifiutato
il diritto a prestazioni. Secondo l’amministrazione la documentazione acquisita
agli atti aveva permesso di oggettivare dal 23 settembre 2019 un peggioramento
che gli aveva causato un’inabilità lavorativa del 100% in ogni attività, con
ripresa, dal 24 ottobre 2019, di un’abilità del 50% nell’attività abituale, e
del 70% in attività adeguate, con un conseguente grado di invalidità del 21%, comunque
insufficiente per la concessione di una rendita (doc. AI 66).
1.3 Con
ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato da RA 1, contesta le conclusioni
dell’amministrazione in merito alla capacità lavorativa medico teorica,
sottolineando le sue precarie condizioni di salute e chiedendo una rivalutazione
mediante una valutazione pluridisciplinare.
1.4 Con
risposta di causa del 17 agosto 2021 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del
gravame, confermando la valutazione medica ed economica posta alla base del provvedimento
impugnato, sulla base dell’allegata annotazione del SMR.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
nel
merito
2.2 Oggetto
del contendere è sapere se la nuova richiesta di prestazioni presentata nel
dicembre 2019 dall’assicurato, già beneficiario di una rendita intera
d’invalidità dal 1. gennaio 2002 sino alla soppressione con effetto dal 31
dicembre 2017 (cfr. consid. 1.1), debba venir accolta.
2.3 Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina
n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al
momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido
e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STF I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del
13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4 Un
danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità
tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua
capacità lavorativa sul mercato del lavoro (DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al
riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia.
Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della
capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona
volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata
nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale
misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,
esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto
conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale
attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STF I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
In
particolare, secondo la giurisprudenza del TF, un disturbo somatoforme da
dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della
ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Nella
DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF
9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio
2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso
la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità,
intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali
criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in
tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza
possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente
l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico
(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali
o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti
riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130
V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e
del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique
VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser / Schlauri
[editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76 segg. e 80
segg.).
L’Alta
Corte, nella DTF 131 V 49, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto
invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa
della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si
devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza
dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se
le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa
giurisprudenza è stata estesa anche al caso della fibromialgia (STFA I 873/05
del 19 maggio 2006) e, nella DTF 137 V 64, oltre ad estenderla anche all’ipersonnia
(sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di
sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed
eziologico, l’Alta si è così espressa:
"
(…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen
entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des
invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70),
dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S.
150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)" (DTF 137 V 64, consid.
4.2, pag. 68)
Va
qui evidenziato che il TF, nella STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata
in DTF 141 V 281, ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle
affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr.
comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch) stabilendo in sostanza
che la capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in
cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze
del caso particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in
particolare stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono
generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile è stata abbandonata. In una sentenza del 30 novembre 2017 pubblicata
in DTF 143 V 409, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova
procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di
tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi
psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a
medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in:
www.bger.ch). Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le
malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi,
occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò
comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF
per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute
invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle
terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche,
quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di
un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa
invalidante.
Infine,
val la pena ancora precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico
in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse
condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole
deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto
deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto,
un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i
quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27
settembre 2001).
2.5 Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle
circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul
diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2 e 133 V 108). Da
questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che
la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi
è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
Va
ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in
DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha
stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita
si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione
dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2 e
9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova
valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla
spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una
rendita (consid. 5 e 6).
Nella
STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una
riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di
natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si
sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag.
349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la
situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della
fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante (STF
9C_158/2012 del 5 aprile 2013 e 9C_418/2010, consid. 3.1; SVR 2012 IV n. 18
pag. 181; cfr. anche la STF 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).
2.6 Va
ancora rilevato che con STF 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF
141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito
che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono
modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello
stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2;
9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova
valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla
spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una
rendita (consid. 5 e 6). Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 è stato
rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le
circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il
diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130
V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere
probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una
modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di
verosimiglianza preponderante (STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV
n. 18 pag. 181, 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche STF 9C_32/2012 del 23
gennaio 2013, consid. 2).
2.7 Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c;
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine).
A proposito delle perizie mediche esterne
(art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V
161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33
segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,
di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli
indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il
medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31;
RAMI 1993 pag. 95).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Va infine evidenziato che
in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento
anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla
posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15
gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile
2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.8 Secondo
la giurisprudenza, il punto di riferimento temporale per valutare se si è in
presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettibile di
incidere notevolmente sul diritto alla prestazione (cfr. consid. 2.5) è
costituito dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un
esame materiale del diritto alla rendita. Vanno quindi paragonati i fatti
esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti
nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 133 V 108, 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010,
pag. 379).
In
concreto, come meglio si illustrerà al consid. 2.9, con decisione 1. luglio
2019 l’amministrazione, pronunciandosi sulla nuova richiesta di prestazioni presentata
nel dicembre 2018 dall’assicurato (il quale era stato precedentemente beneficiario
di una rendita intera d’invalidità dal 1. gennaio 2002 al 31 dicembre 2017,
prestazione soppressa mediante decisione del 20 novembre 2017 a seguito del
miglioramento delle sue condizioni), l’ha respinta, ritenuto che sulla base
degli accertamenti esperiti occorreva ammettere un peggioramento dello stato di
salute soltanto temporaneo, con un’inabilità completa dal 6 febbraio al 30
novembre 2018, mentre che dal 1. dicembre 2018 la situazione era da considerare
sovrapponibile alle conclusioni stabilite in occasione della decisione del 20
novembre 2017 (abilità lavorativa del 50% nel lavoro abituale e del 100% in
attività adeguate; doc. AI pag. 565).
Questo
Giudice è, quindi, chiamato a valutare se successivamente alla decisione del 1.
luglio 2019 lo stato di salute del ricorrente sia peggiorato in misura tale da
giustificare nuovamente la concessione di prestazioni.
2.9 Dagli
atti di causa risulta che l’assicurato è stato beneficiario di una rendita intera
d’invalidità dal 1. gennaio 2002 al 31 dicembre 2017 (soppressione della
prestazione con decisione del 20 novembre 2017). La prestazione era da
ricondurre a inabilità causate da una sindrome algica residuale alla gamba
destra di natura mista, da una sindrome lombovertebrale cronica e dagli esiti della
meniscectomia parziale artroscopica e plastica del legamento crociato anteriore
al ginocchio (oltre a obesità e diabete mellito II; doc. AI pag. 88).
Nell’ambito
della revisione avviata nel settembre 2015, valutata la documentazione medica
richiamata agli atti, nel rapporto finale del 16 gennaio 2017 il medico SMR,
confermate le diagnosi invalidanti di “sindrome lomboradicolare
destra di natura mista spondilogena/neurologica in esiti di discectomia extraforaminale
L4-5 destra per ernia discale, fibrosi epidurale, turbe statiche del rachide,
alterazioni degenerative, stato dopo M. di Scheuermann, esiti di meniscectomia
parziale artroscopica 1995 e plastica del legamento crociato anteriore al
ginocchio sinistro con attuale recupero funzionale” (doc. AI pag. 372), aveva
concluso per una persistente inabilità completa nell’attività abituale, mentre
che in un’attività adeguata dal settembre 2007 l’assicurato doveva essere
considerato abile completamente e dal 17 giugno 2016 (data della visita presso
il dr. __________) nella misura del 50% (doc. AI pag. 374). A seguito delle
osservazioni dell’assicurato al progetto di decisione del 16 giugno 2017,
l’amministrazione ha quindi fatto peritare l’assicurato dal dr. __________, il
quale, nella perizia del 18 ottobre 2017, poste le diagnosi invalidanti di “•
Sindrome lombospondilogena cronica su/con: Alterazioni degenerative con
protrusione discale e spondilartrosi L3/L4 e L4/L5 con contatto con le radici
di L4 bilaterale, Stato dopo discectomia L4/L5 a destra, Stato dopo M:, di
Scheuermann toracolombare, • Periartropatia omero scapolare a drt su/con:
Tendinite del sopraspinato”, aveva ammesso un miglioramento delle
condizioni rispetto alle valutazioni del dr. __________ del 2001 e 2008. Tale
miglioramento era originato “probabilmente, più che dall'intervento
operatorio a livello della colonna lombare, dall'importante calo ponderale e
dal fatto che il paziente abbia ripreso a fare attività sportive”. In
merito all’abilità lavorativa il perito aveva concluso che andava confermata
l’inabilità completa dal 2002, come attestato dalle valutazioni del dr. __________
del 2002 e 2008, e almeno sino all'intervento di posa del by-pass gastrico
prossimale (causa obesità grado 2) del 26 aprile 2012. Dopo circa un anno da
quest’ultimo intervento, vale a dire dal maggio 2013, l’assicurato era per
contro da considerare abile al 50% nell’attività abituale medio-pesante di
impiegato in impresa di pulizie e al 100% in un’attività leggera adeguata,
ossia rispettosa delle limitazioni funzionali elencate (“Il paziente è abile
al lavoro al 100% in qualsiasi attività dove non debba sollevare o
rarissimamente pesi superiori ai 15kg, raramente pesi superiori ai 10kg, è in
grado di stare seduto 2 ore, in piedi cambiando fra posizione eretta e statica
almeno 2-3 ore, deambulazione per anche 3-4 ore, è in grado di lavorare in
anteflessione per circa 15 minuti, camminare anche su terreni sconnessi”
(doc. AI pag. 443).
Sulla
base di questa valutazione, ripresa e condivisa dal SMR, con la decisione del 20
novembre 2017 l’Ufficio AI ha stabilito:
"
(…)
Esito
degli accertamenti:
Esaminati
gli atti acquisiti in sede d'istruttoria, segnatamente sotto il profilo
medico-teorico, risulta giustificato riconoscere che lo stato di salute
dell'assicurato sia invariato nella sua attività abituale, ma che sia
migliorato da settembre 2007 non comportandogli più alcuna limitazione
funzionale invalidante in attività adeguata, mentre a partire dal 17.06.2016
c'è un peggioramento dello stato di salute che gli comporta un'inabilità
lavorativa del 50%.
Su tali
presupposti medici abbiamo effettuato il calcolo del grado d'invalidità in
considerazione delle limitazioni funzionali definite in ambito medico.
Qui di
seguito viene illustrato il metodo utilizzato per calcolare il grado
d'impedimento per l'attività professionale:
Reddito
da valido:
per poter
trovare il reddito da valido dell'assicurato abbiamo aggiornato statisticamente
il reddito annuo del 2000, in quanto l'ex datore di lavoro è in liquidazione.
Pertanto per il 2015 l’assicurato avrebbe potuto guadagnare un reddito annuo di
CHF 41'141.-.
Reddito
da invalido - tabelle RSS:
A seguito
della sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte
plenaria del Tribunale Federale delle assicurazioni è stata stabilita
('inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati
utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da
invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali
(tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata
dall'Ufficio federale di Statistica lei nel 2015 avrebbe potuto realizzare un
salario mensile di Fr. 5'351.30 (attività semplici e ripetitive, valore
mediano). Riportando questo dato su 41.7 ore esso ammonta a Fr. 66'944.95
per
l'intero anno.
Considerando
un'attività al 50% ed effettuando una riduzione totale del 10% per attività leggere,
ne deriva un reddito da invalido di Fr. 30'125.20.
Grado
di invalidità
(41'141
– 30'125.20) x 100 = 27%
41'141
Il Sig. RI
1 presenta quindi una capacità di guadagno residua del 73% ed un grado
d'invalidità del 27%.
Essendo
il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita si estingue.
Inoltre
abbiamo sottoposto la pratica ad un nostro consulente in integrazione
professionale il quale indica che: contrariamente a quanto indicato in passato,
a seguito del miglioramento dello stato di salute subentrato nel 2007, si
reputa il Sig. RI 1, dopo attenta valutazione medica, in grado di poter
svolgere numerose attività semplici e ripetitive e non qualificate, nelle quali
dopo un periodo d'introduzione risulterebbe in grado di svolgere delle attività
in modo autonomo.
Non si
propone una riqualifica professionale, ma si resta a disposizione per
finanziare un periodo d'introduzione al lavoro "mini riqualifica pratica
ad hoc" della durata di 3-6 mesi (da stabile dettagliatamente in presenza
di un concreto posto di lavoro), qualora vi fosse un posto vacante e tale
provvedimento potesse consentire un sensibile aumento della capacità di guadagno.
Oltre a
ciò, su esplicita richiesta scritta, si rimane comunque a disposizione per un
eventuale aiuto al collocamento da parte del nostro Servizio al collocamento.
Osservazioni
al progetto di decisione del 16.06.2017:
In data
03.07.2017 abbiamo ricevuto delle osservazioni al progetto del 16.06.2017,
contestandolo
sia dal lato medico che da quello economico, senza però allegare alcun giustificativo,
ma spiegando la situazione attuale dell'assicurato.
Abbiamo
comunque sottoposto la pratica al nostro Servizio Medico Regionale (SMR) il
quale ha ritenuto necessario far esperire una perizia reumatologica dal Dr. __________
di __________, effettuata in data 17.10.2017.
Di
seguito riportiamo le conclusioni del Perito con le nuove inabilità lavorative.
in
attività abituale
80% da gennaio
2001 a Aprile 2013
50% da maggio
2013 a continua
In
attività adeguata alle limitazioni funzionali
0% da marzo
2007 a continua
Qui di
seguito viene rifatto il calcolo per il grado d'invalidità:
Reddito
da valido:
Prendiamo
le Tabelle RSS 2014 categoria 96 altre attività di servizio personali (ultima
attività svolta dall'assicurato come addetto alle pulizie), attività semplici e
ripetitive, valore mediano (3'898.- /40x 41.8 x 12 = Fr. 48'880.90), reddito
aggiornato al 2016 = Fr. 49'392.-.
Reddito
da invalido - tabelle RSS:
A seguito
della sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni delta Corte
plenaria del Tribunale Federale delle assicurazioni è stata stabilita
l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati
utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da
invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali
(tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata
dall'Ufficio federale di Statistica lei nel 2016 avrebbe potuto realizzare un
salario mensile di Fr. 5'367.55 (attività semplici e ripetitive, valore mediano).
Riportando questo dato su 41.7 ore esso ammonta a Fr. 67'148.20
per
l'intero anno.
Considerando
un'attività al 100% ed effettuando una riduzione totale del 5% per attività leggere,
ne deriva un reddito da invalido di Fr. 63’790.80.
Si evince
come non vi sia un discapito economico.
Pertanto,
il Sig. RI 1 presenta una capacità di guadagno residua del 100% ed un grado
d'invalidità nulla.
Essendo
il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita si estingue.
Per
questi motivi si conferma la soppressione della rendita.” (doc. AI pag. 459)
Questa
decisione è cresciuta in giudicato.
La
successiva domanda di prestazioni del 2 giugno 2018 è stata evasa mediante
decisione di non entrata nel merito del 30 agosto 2018 e quindi senza esame materiale
(doc. AI pag. 486).
Con
la successiva decisione del 1. luglio 2019 l’amministrazione ha respinto
l’ulteriore domanda di prestazioni presentata nel dicembre 2018. Esaminati la
certificazione della curante dr.ssa __________ del 28 dicembre 2018 (doc. AI
pag. 520), i rapporti del dr. __________, ortopedico (riferenti dell’intervento
di artroscopia alla spalla destra eseguito il 6 febbraio 2018; doc. AI pag.
522) e il rapporto del dr. __________, psichiatra curante da novembre 2018 (doc.
AI pag. pag. 551), dopo aver sentito il SMR, con la citata decisione l’Ufficio
AI ha respinto la richiesta di prestazioni, motivando come segue:
"
Esito degli accertamenti:
Esaminati
gli atti acquisiti in sede d'istruttoria, segnatamente sotto il profilo medico
- teorico, si può giustificare un peggioramento dello stato di salute
temporaneo, dell'assicurato, a partire dal 06.02.2018 e fino al 30.11.2018
(inabilità lavorativa del 100%), mentre a partire dal 01.12.2018 la situazione
del Sig. RI 1 è sovrapponibile alle conclusioni già stabilite in sede di
decisione del 20.11.2017 e cioè:
in
attività abituale:
50% dal
01.12.2018 a continua
in
attività adeguata alle limitazioni funzionali:
0% dal
01.12.2018 a continua
Pertanto
a decorrere dal 01.12.2018 il Sig. RI 1 presenta nuovamente una capacità di guadagno
residua del 100% ed un grado d'invalidità nulla, ed essendo il grado Al
inferiore al 40%, il diritto alla rendita non sussiste.
Visto e
considerato che rassicurato non ha presentato un nuovo periodo ininterrotto di
un anno almeno con inabilità del 40%, prestazioni sotto forma di rendita non
possono essere erogate, secondo l'art. 28 LAI.
Osservazioni
al progetto di decisione del 22.05.2019
L'11.06.2019
giunge a dossier una contestazione alla proposta di decisione emanata dall'Ufficio
Al. Nella contestazione viene sollevata una censura relativa alla mancata
istruttoria documentale, sotto il profilo medico, per quanto attiene la presa
di posizione del Dr. __________.
Tale
rimostranza tuttavia risulta infondata in quanto la presa di posizione del
sopra citato medico è pervenuta alla nostra attenzione in data 22.01.2019 ed è
stata sottoposta al Servizio Medico Regionale (SMR) insieme agli atti acquisiti
in fase d'istruttoria documentale. In considerazione di tale aspetto e
ricordando che l'onore di dimostrare che una valutazione Al è incompleta /
errata spetta alla Persona Assicurata, in assenza di nuovi elementi, non ci
sono motivi per discostarci da quanto indicato nel progetto datato 22.05.2019,
che trova conferma nella presente decisione.” (doc. AI pag. 565)
Anche
questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
In
occasione della presentazione della nuova domanda di prestazioni del dicembre
2019 è stato prodotto un rapporto d’uscita dall’Ospedale __________ di __________,
reparto psichiatria, relativo al ricovero dell’assicurato dal 23 settembre al
23 ottobre 2019 “a causa di un episodio depressivo di grado medio
caratterizzato da apatia, abulia, disturbo del sonno di tipo insonnia iniziale
e di mantenimento, ritiro sociale e comparsa di deficit cognitivi quali il disturbo
della memoria, deficit di concentrazione e attenzione. L’esordio della
sintomatologia depressiva risalirebbe al dicembre 2017 dopo che il paziente ha
ricevuto la notizia di revoca della rendita AI (…)”. I sanitari della
Clinica hanno riferito delle terapie dispensate durante il ricovero, e della
valutazione del quadro cognitivo del paziente da parte della psicologa __________,
dalla quale era emerso “un QIT di 62 con competenze deficitarie in tutte le
aree del ragionamento con una particolare compromissione per quanto riguarda
l'area relativa alla memoria di lavoro e quella della velocità d] elaborazione.
In particolare, i punteggi ottenuti delineano un profilo cognitivo con delle
competenze globali al di sotto della norma che si situano nell'area del ritardo
cognitivo di lieve gravità”, e hanno concluso per un “progressivo
miglioramento del quadro psichico con risalita del tono dell'umore e
ridimensionamento dei sentimenti di inadeguatezza” e quindi delle
dimissioni “in uno stato di soddisfacente compenso psichico”, ritenendo
nondimeno “allo stato attuale il paziente inabile al lavoro al 100%” (doc.
AI pag. 572segg).
Il dr. __________,
psichiatra curante, nel suo rapporto del 3 febbraio 2020, ha posto la diagnosi
di “disturbo depressivo di grado medio in ritardo mentale di grado lieve ICD
10 F92.8” e concluso per un’inabilità totale dal 9 novembre 2018 (doc. AI
pag. 600).
Sentito il SMR,
l’amministrazione ha quindi ritenuto opportuno sottoporre l’assicurato ad una valutazione
psichiatrica. Nella perizia dell’11 febbraio 2021 il dr. __________,
psichiatra, ha posto quale diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
quella di “ICD 10 F 34: Distimia, che si inserisce su un ritardo mentale
lieve (F70)” e ha ritenuto che il richiedente era abile nell'attività
svolta in precedenza e in attività adeguate nella misura di “8 ore al giorno
di presenza”, con una “limitazione della capacità di rendimento del 30%,
conseguente alla distimia che si inserisce su un ritardo mentale lieve”.
L’assicurato era quindi abile al lavoro al 70%, una completa inabilità essendo
da riconoscere soltanto durante il periodo di degenza a __________, mentre che “per
Fatti
i mesi precedenti, visti i certificati dello psichiatra curante, non è
possibile avallare l'inabilità lavorativa al 100%”. Richiesto in merito ad
un’attività adeguata, il perito ha affermato che “un'attività adeguata deve
essere compatibile con il ritardo mentale lieve, quindi deve essere semplice e
ripetitiva” (doc. AI pag. 649).
Il
medico SMR dr. __________, nel rapporto finale 1. marzo 2021, ha condiviso le conclusioni
peritali e, considerate anche le affezioni somatiche con influsso sulla
capacità lavorativa (quali “Esiti di artroscopia per lesione della cuffia
rotatoria spalla destra il 6.2.2018 e sindrome lombare cronica dopo discectomia
L4/5 nel passato”, come dalle precedenti valutazioni esperite e alla base
dell’ultimo provvedimento di diniego del 1. luglio 2019, comportanti
un’inabilità lavorativa del 50% nell’attività usuale e dello 0% in attività
adeguate), ha concluso per un’inabilità completa in ogni attività dal 23
settembre 2019, mentre che dal 24 ottobre 2019 l’inabilità era del 50% nell’attività
abituale e del 30% in attività adeguate (doc. AI pag. 669).
È
quindi stato interpellato il consulente professionale che nel rapporto del 15
aprile 2021, dopo aver esposto le inabilità lavorative stabilite dai medici, ha
affermato quanto segue:
" (…) Il compito dell'assicurazione è limitato a
stabilire se, in una situazione di equilibrio perfetto del mercato, una persona
può ancora accedere ad un mercato del lavoro sufficientemente esteso. Secondo
la valutazione medica teorica, l'assicurato dispone ancora di una capacità
lavorativa del 50% nell’attività abituale di addetto alle pulizie e del 70% in attività
rispettose dei limiti funzionali e adeguate allo stato di salute.
Sulla
base delle limitazioni indicate a livello medico-teorico, esistono attività esigibili,
riconducibili alla categoria delle statistiche svizzere RSS in riferimento ad
attività semplici e non qualificate alle quali l'assicurato avrebbe potenzialmente
accesso.
A titolo
puramente di esempio e non esaustivo, si possono citare le seguenti attività,
non necessitanti di alcuna formazione e per le quali l'assicurato sarebbe
direttamente reintegrabile. Penso in particolare ad attività quali:
-addetto
alla qualità o imballaggio
-operaio
generico nell'industria alimentare ad esempio nella produzione di bibite, nel
centro della produzione che prevede il controllo che í fluidi continuino a
scorrere e l'avviso dei tecnici in caso di guasti
-operaio
non qualificato nell'industria manifatturiera, ad esempio di piccole viti o
bulloni.
-autista/fattorino
per consegna a domicilio di farmaci o fiori
-addetto
alla sorveglianza video di strutture amministrative o industriali, senza ronda
e quindi senza esposizione ad agenti atmosferici o a sforzi fisici
Le
attività citate rispettano tutte i limiti funzionali posti a livello medico
teorico e consentirebbero fino da subito la reintegrazione dell'assicurato per
il tramite di una breve istruzione interna all'azienda.
In base
alle diverse opzioni indicate l'assicurato potrebbe svolgere, a livello medico-teorico,
un ampio ventaglio di attività sul mercato del lavoro in equilibrio.
(…).
In
conclusione per tutte le ragioni esposte e unicamente per ciò che attiene una
valutazione del Servizio Integrazione Professionale, ritengo non esistano le
premesse per la concessione di nessun provvedimento di natura professionale.”
(doc. AI pag. 677)
Con
la decisione contestata del 27 maggio 2021 è quindi stato negato il diritto a
prestazioni, con la motivazione:
"
Esito degli accertamenti
Con
decisione del 01.07.2019 all'assicurato sono stati rifiutati provvedimenti
professionali e rendita d'invalidità risultando avere un grado d'invalidità
nullo.
Con la
nuova domanda del 17.12.2019 è stata richiesta una rivalutazione del grado
d'invalidità dell'assicurato a seguito di un presunto peggioramento del suo
stato di salute. Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria,
segnatamente sotto l'aspetto medico-teorico, risulta giustificato riconoscere
un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato a decorrere dal 23.09.2019
che gli ha comportato le seguenti incapacità lavorative:
in
attività abituale di operaio pulitore
100% dal
23.09.2019 al 23.10.2019
50% dal
24.10.2019 a continua
in attività
adeguata alle limitazioni funzionali
100% dal
23.09.2019 al 23.10.2019
30% dal
24.10.2019 a continua
(da
intendersi come presenza a tempo pieno con riduzione di rendimento).
Su tali
presupposti medici abbiamo rieffettuato il calcolo del grado d'invalidità in
considerazione
delle limitazioni funzionali definite in ambito medico.
Qui di
seguito viene illustrato il metodo utilizzato per calcolare il grado d'invalidità:
Reddito
da valido:
Prendiamo
come riferimento le Tabelle RSS 2018; categoria 96 altre attività di servizi
personali,
attività semplici e ripetitive: 4'291sal cat / 40 ore x 41.8 ore cat x 12 = Fr 53'809.14,
aggiornato al 2019 = Fr. 54'299.70.
Reddito
da invalido - tabelle RSS:
A seguito
della sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte
plenaria del Tribunale Federale delle assicurazioni è stata stabilita
l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati
utilizzati finora. La giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido
vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella
TA1).
Utilizzando
i dati fomiti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di
Statistica rassicurato nel 2019 avrebbe potuto realizzare un salario mensile di
Fr. 5'466.40 (attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando
questo dato su 41.69 ore esso ammonta a Fr. 68'361.40 per l'intero anno.
Considerando
Considerandi
un'attività al 70% ed effettuando una riduzione totale del 10% per attività leggere
e per altri fattori di riduzione, ne deriva un reddito da invalido di Fr.
43'067.65.
Grado
di invalidità
(54'299.70
- 43'067.65) x 100 = 21%
54'299.70
Il Sig. RI
1.
presenta quindi una capacità di guadagno residua del 79% ed un grado d'invalidità
del 21%.
Essendo
il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non sussiste.
Siccome rassicurato
presenta un grado Al superiore al 20% abbiamo sottoposto la sua pratica ad una
nostra consulente in integrazione professionale la quale indica che:
Sulla
base delle limitazioni indicate a livello medico-teorico esistono attività
esigibili in riferimento alle attività semplici e non qualificate come ad
esempio:
Addetto
alla qualità o imballaggio, Operaio generico nell'industria alimentare, Operaio
non qualificato nell'industria manifatturiera, Autista/fattorino per consegna a
domicilio di farmaci o fiori, Addetto alla sorveglianza video di strutture
amministrative o industriali, senza ronda.
In base
alle diverse opzioni indicate l’assicurato potrebbe svolgere un ampio ventaglio
di attività sul mercato del lavoro. Visto quanto indicato si ritiene che non
esistano le premesse per la concessione di alcun provvedimenti di natura
professionale. (…)”
Di
fronte a questo Tribunale l’assicurato ha contestato le conclusioni sulla
capacità lavorativa medico-teorica, senza produrre nuova documentazione medica.
2.10
Nella
concreta fattispecie, dopo attento esame della documentazione agli atti,
rammentato che la situazione giuridica precedente deve permanere se una
modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di
verosimiglianza preponderante (STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 e 9C_418/2010,
consid. 3.1; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181; cfr. anche 9C_32/2012 del 23 gennaio
2013, consid. 2; cfr. sopra al consid. 2.6), questo Tribunale, per i motivi che
seguono, non può che confermare la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio
AI ha ammesso l’intervento di un peggioramento delle condizioni di salute dal
punto di vista psichiatrico dal 23 settembre 2019 (data del ricovero presso la
Clinica di __________). Tale peggioramento comportava un’inabilità completa in
ogni attività sino al 23 ottobre 2019, e dal 24 ottobre 2019 un’abilità
nell’attività abituale sempre del 50%, come stabilito nella decisione del 1.
luglio 2019, mentre che in attività adeguate la limitazione era del 30% dalla
medesima data, in luogo dello 0% stabilito nella precedente decisione. A
seguito di questo peggioramento l’amministrazione ha rieffettuato il calcolo
del grado d’invalidità che ha portato a concludere per un grado di invalidità del
21% a fronte di un’abilità lavorativa del 70% in attività adeguate.
Rispetto
all’ultima decisione di diniego di prestazioni del 1. luglio 2019 vi è quindi
stato un peggioramento delle condizioni di salute rispettivamente della capacità
lavorativa dell’assicurato, ma tale aggravamento non è sufficiente per giustificare
l’attribuzione di prestazioni. Queste conclusioni vanno confermate.
Occorre
rammentare che in occasione della decisione del 1. luglio 2019
l’amministrazione aveva respinto la domanda di prestazioni del dicembre 2018,
dopo aver esaminato le certificazioni dei curanti. In particolare la dr.ssa __________
il 28 dicembre 2018 aveva attestato la presenza di “1. Esiti di sutura del
tendine sovraspinato e sottoscapolare spalla destra il 6.2.2018 per lesione del
sovraspinato e terzo superiore del sottoscapolare, 2. Sindrome lombo-radicolare
destra di natura mista spondilogena/neurogena in esiti di discectomia
extraforamidale L4-5 destra per ernia discale, fibrosi epidurale, turbe statiche
del rachide, alterazioni degenerative, esiti di M. Sheuermann; 3. Esiti di
meniscectomia parziale artroscopica 1995 e plastica del legamento crociato
anteriore per lesione inveterata del ginocchio sinistro con recupero funzionale
completo; 4. Diabete mellito NID con ottimo bilancio glicemico 5. Esiti di
by-pass gastrico prossimale in laparoscopia 2012 per obesità grado III,
evoluzione sodisfacente con importante calo ponderale e raggiungimento del peso
forma; 6. sindrome ansioso-depressiva”, e aveva riferito che nell’ultimo
anno il paziente aveva sviluppato una sintomatologia algica alla spalla destra
che aveva richiesto un intervento di revisione del tendine del sovraspinato e
del sottoscapolare, con decorso favorevole; inoltre egli aveva sviluppato anche
una sindrome ansioso-depressiva (doc. AI pag. 520). Il dr. __________,
ortopedico che aveva operato l’assicurato alla spalla destra il 6 febbraio 2018,
aveva attestato un’inabilità lavorativa sino al 1. dicembre 2018 (doc. AI pag.
522). Lo psichiatra dr. __________, nel rapporto medico all’AI del 21 gennaio
2019, aveva dal canto suo indicato di aver visto il paziente unicamente in due
occasioni, il 9 e 30 novembre 2018 (doc. AI pag. pag. 551). Dopo aver
interpellato il SMR (doc. AI pag. 554), con la citata decisione
l’amministrazione aveva respinto la richiesta di prestazioni, considerando come
dagli accertamenti esperiti si poteva ammettere un peggioramento dello stato di
salute temporaneo, con un’inabilità completa dal 6 febbraio fino al 30 novembre
2018, mentre che in seguito la situazione era sovrapponibile alle conclusioni
già stabilite in sede di decisione del 20 novembre 2017 (che aveva concluso per
un’inabilità del 50% nell’attività abituale e dello 0% in attività adeguate con
un conseguente grado d’invalidità nullo; cfr. in esteso al consid. 2.9; doc. AI
pag. 565).
In
occasione della presentazione della nuova domanda di prestazioni del dicembre
2019, gli accertamenti esperiti hanno mostrato una situazione solo
moderatamente differente, con l’intervento di un peggioramento, dal lato
psichiatrico, che tuttavia non era tale da giustificare la concessione di
prestazioni AI.
Mentre
infatti la situazione dal punto di vista somatico - in relazione alle diagnosi
da ultimo poste anche dalla dr.ssa __________ nel dianzi menzionato certificato
del 28 dicembre 2018 (doc. AI pag. 520) e fatte proprie anche dal dr. __________
del SMR nel rapporto del 20 maggio 2019 (doc. AI pag. 553) - è apparsa
sostanzialmente invariata, non essendo stato fatto valere alcun cambiamento,
l’interessato ha segnalato un peggioramento della sfera psichica, producendo la
lettera di dimissioni dalla Clinica di __________ al termine di un ricovero in
ambito psichiatrico dal 23 settembre al 23 ottobre 2019 a motivo di un episodio
depressivo e nel cui contesto era emerso pure un quadro cognitivo con lieve
ritardo (cfr. in esteso al consid. 2.9; doc. AI pag. 577).
Dal
canto suo il dr. __________, psichiatra curante, nel suo rapporto del 3
febbraio 2020, ha posto la diagnosi di “disturbo depressivo di grado medio
in ritardo mentale di grado lieve ICD 10 F92.8” e concluso per un’inabilità
lavorativa totale dal 9 novembre 2018 (doc. AI pag. 600).
L’assicurato
è quindi stato peritato psichiatricamente dal dr. __________, il quale, nella dettagliata
perizia dell’11 febbraio 2021, eseguita sulla base di due colloqui con
l’assicurato, un accurato esame degli atti e esami specifici, dopo aver
ripercorso l’anamnesi, l’evoluzione della malattia, descritto i disturbi
soggettivi e gli elementi emersi, ha posto quale diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa quella di “ICD 10 F 34: Distimia, che si inserisce su un
ritardo mentale lieve (F70)”, e esposto la seguente valutazione
medico-assicurativa:
"
(…)
7.3
Valutazione della coerenza e della plausibilità
Il
periziando non presenta delle incoerenze nelle sue affermazioni e nel suo modo
di porsi con il perito. Egli è stato anche testato con un questionano specifico
per la simulazione, dal quale è risultato uno stile di risposta onesto. Il
suddetto test non è stato somministrato tanto per il tema simulatorio, sul quale
non avevo dubbi, ma piuttosto perché offre anche la possibilità di capire se un
individuo abbia avuto uno stile di risposta acquiescente verso il perito. Nel
caso di un ritardo mentale è molto importate escludere che il soggetto, per
sentirsi accettato, abbia fornito delle risposte "migliorative", per
dare un'immagine di sé più funzionale di quanto realmente essa sia. Questa
evenienza è stata quindi concretamente esclusa e le risposte fomite dal soggetto
durante l'esame peritale sono attendibili ed equilibrate.
Le incoerenze
sono semmai ravvisabili nel dossier, soprattutto nella certificazione
psichiatrica parzialmente incongruente, nei modi e nei tempi della presa a
carico. Il periziando inizia dichiarando che il suggerimento di andare dallo
psichiatra sarebbe giunto, in primis, dal suo rappresentante legate. Cure
psichiatriche ambulatoriali non sarebbero mai state necessarie nella sua vita,
fino a quando è stata sospesa la rendita AI. Ma il primo contatto con lo
psichiatra è avvenuto ben un anno dopo la sospensione della rendita di
invalidità e, in realtà, la causa scatenante sembra essere stata il problema con
la prima figlia durante gli ultimi due anni, la quale avrebbe preso a frequentare
delle "cattive compagnie".
Il primo
certificato del Dr. __________ non riportava inoltre alcuna inabilità
lavorativa, diceva che non era chiara la richiesta rivolta dal paziente e dalla
moglie allo specialista, consigliava una perizia giustamente per indagare il
quoziente intellettivo.
Il
ricovero a __________ segnalava quindi una diagnosi di episodio depressivo di
grado medio all'ammissione e un netto miglioramento con le cure specialistiche
al momento della dimissione. Veniva infine accertato il noto ritardo mentale. È
ovvio che durante il ricovero il soggetto fosse inabile al lavoro al 100%, ma
per il seguito la valutazione veniva rimandata allo psichiatra curante.
Considerato
che la terapia psichiatrica è rimasta invariata, che un altro ricovero
psichiatrico non si è reso necessario, che i miglioramenti sono ammessi
esplicitamente sia dalla clinica che dal periziando, che nessun incremento
posologico ha offerto un beneficio ulteriore sull'umore, che il ritardo mentale
è presente sin dalla nascita, non si comprende su che basi si possa certificare
un'inabilità lavorativa al 100% dopo il ricovero al __________. Uno screzio
depressivo lieve può essere riconosciuto, anche se più coerentemente
bisognerebbe parlare di difficoltà esistenziali e di adattamento a delle
situazioni di vita stressanti. Combinando questi lievi sintomi psichici con le
basse risorse intellettive si può persino giungere a riconoscere un limite di
rendimento in un nuovo lavoro. Questo limite non può tuttavia ragionevolmente
superare il 30% di riduzione di rendimento, che sembra già una percentuale
abbondante, poiché non è per nulla preponderante la patologia psichiatrica, ma
ci sono soprattutto dei problemi di reintegrazione, in una persona con un
ritardo mentale presente dalla nascita, che però ha sempre fatto dei lavori
semplici come manovale, netturbino o addetto alle pulizie. (…)”
Si
è quindi espresso come segue sulla capacità lavorativa:
"
7.4
Valutazione di capacità,
risorse e problemi
Il
periziando non presenta delle incoerenze nelle sue affermazioni e nel suo modo
di porsi con il perito.
Egli ha
descritto in modo attendibile cosa sia il suo "nervosismo", quali
siano i suoi motivi di tristezza e di preoccupazione, tutti i limiti cognitivi
che lo concernono. Si è mostrato ben consapevole di non avere un problema
psichiatrico, quanto piuttosto un problema osteoarticolare, motivo per quale ha
sempre ricevuto la rendita.
Ha
affermato che, dal suo punto di vista, "di testa" lui sarebbe capace
di fare dei lavori semplici, ma fisicamente non reggerebbe, come ha dimostrato
la prova del passato. Ha ammesso i benefici delle cure psichiatriche e del
ricovero rispetto al superamento del suo periodo di crisi, coerentemente con
quanto emerge anche dagli atti stessi della clinica. Ha spiegato che la terapia
psichiatrica assunta è più efficace e tollerabile a bassi dosaggi, altrimenti
prevalgono in lui effetti collaterali come stanchezza e sonnolenza diurna.
Si è
mostrato ben consapevole dei suoi limiti cognitivi, del fatto che la sua bassa
intelligenza lo ostacoli nel reperimento di un lavoro adeguato, dell'evidente
problema legato alla sua età, della selettività del mercato del lavoro reale,
del rischio che nessuno lo assuma sapendo dei suoi problemi di schiena, della
sua difficoltà a riprendere a lavorare dopo quasi vent'anni trascorsi nella
condizione di invalido.
Con
questi presupposti, il problema non è principalmente di tipo psichiatrico, ma
va risolto dal personale dell'AI qualificato in integrazione professionale, esprimendosi
sull'esigibilità o meno di una reintegrazione professionale, per una persona
che ha un ritardo mentale lieve e documentato, che ha questa storia di vita e
che si porta appresso le limitazioni fisiche note. Uno screzio depressivo lieve
e persistente, che giustifica la diagnosi di distimia, può essere riconosciuto,
anche se più coerentemente si dovrebbe forse parlare di difficoltà esistenziali
e di problemi
di
adattamento a situazioni di vita stressanti. Combinando i lievi sintomi
psichici con le basse risorse intellettive si può persino giungere, a titolo
abbondanziale, a riconoscere un limite di rendimento in un nuovo futuro lavoro
adattato.
Questo
limite non può tuttavia ragionevolmente superare il 30% di riduzione di
rendimento, che sembra già una percentuale ampia, poiché non è per nulla
preponderante la patologia psichiatrica, ma ci sono soprattutto dei problemi di
reintegrazione, in una persona con un ritardo mentale presente dalla nascita,
che però ha sempre fatto dei lavori semplici come manovale, netturbino o
addetto alle pulizie. Trasferire la soluzione di questo problema nel campo
della psichiatria, "patologizzando" in maniera estrema l'individuo, è
un'operazione che non può essere ammessa. Un disagio psichiatrico reattivo permane,
gli si può anche dare un peso, ma esso è minimo rispetto alla vera problematica
reintegrativa che è stata enunciata sopra.” (doc. AI pag. 634)
Ha
quindi concluso che l’assicurato era abile nell'attività svolta in precedenza
nella misura di “8 ore al giorno di presenza”, con una “limitazione
della capacità di rendimento del 30%, conseguente alla distimia che si
inserisce su un ritardo mentale lieve.” L’assicurato era quindi abile al
lavoro al 70%, una completa inabilità essendo da riconoscere soltanto durante
il periodo di degenza a __________, mentre che “per i mesi precedenti, visti
i certificati dello psichiatra curante, non è possibile avallare l'inabilità
lavorativa al 100%”. Richiesto in merito ad un’attività adeguata, il perito
ha affermato che “un'attività adeguata deve essere compatibile con il
ritardo mentale lieve, quindi deve essere semplice e ripetitiva” e “in
un'attività di questo tipo l’assicurato potrebbe garantire 8 ore di presenza al
giorno” con “una limitazione della capacità di rendimento del 30%” (doc.
AI pag. 649).
Tutto
ben considerato, il referto del dr. __________, allestito sulla base di due
colloqui svolti presso il suo studio medico (con esecuzione il 5 febbraio 2021
di una “structured interview of Reported Symptoms-2”), e l’accurata
valutazione degli atti e degli esami effettuati, e le cui conclusioni sono
state pienamente condivise anche dal dr. __________ del SMR nei rapporti del 1.
marzo e 5 luglio 2021 (doc. AI pag. 666 e doc. VI), è da considerare
dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
ricordati ai considerandi 2.4 e 2.7. Lo specialista si è espresso sulle
affezioni psichiche lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta
la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la sua capacità
lavorativa sulla base delle indicazioni risultanti dalle due visite effettuate
e dagli esami esperiti. Lo specialista ha inoltre esaminato approfonditamente
l’evolversi dello stato di salute del ricorrente, prendendo in considerazione
tutta la documentazione medica prodotta ed acquisita nel corso della procedura
amministrativa. La valutazione clinica effettuata è risultata approfondita e non
ha tralasciato alcun elemento di rilievo, avendo eseguito gli esami più
appropriati e studiato la documentazione agli atti, descritto nei particolari
l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che
tengono conto degli indicatori standard posti dal Tribunale federale nella
sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 ed estesa
con una sentenza del 30 novembre 2017 a tutte le malattie psichiche (cfr. DTF
143.
V 409 e le citazioni sopra ai consid. 2.4 e 2.7).
Secondo
questo Tribunale alla perizia del dr. __________ va quindi attribuita piena
forza probante.
2.11
Alle
conclusioni tratte dall’amministrazione sulla base della citata perizia
psichiatrica si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel
prosieguo, le stesse non sono state smentite da altra documentazione
medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle
patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia del
dr. __________ e entro la data della decisione contestata, ritenuto che per la giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino alla
resa del provvedimento contestato (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).
Dalle
ben motivate conclusioni della perizia e del SMR non è in effetti possibile
scostarsi sulla base del rapporto del dr. __________ del 3 febbraio 2020, nella
quale il curante ha concluso per un’inabilità lavorativa completa dal 9
novembre 2018, ponendo la diagnosi di disturbo depressivo di grado medio in
ritardo mentale (ICD-10 F 92.8), senza tuttavia motivare le sue conclusioni
(doc. AI pag. 603). Egli del resto non ha in seguito formulato più alcuna presa
di posizione in merito né alla perizia del dr. __________ né alla decisione
dell’amministrazione.
Il
ricorrente non ha in sostanza prodotto alcuna documentazione in grado di apportare
elementi idonei a modificare le conclusioni della perizia del dr. __________, il
cui valore probante non va quindi messo in
discussione.
Non
sono del resto state nemmeno rese verosimili diagnosi o problematiche che non
siano già state approfonditamente valutate dal perito e dal SMR, e nemmeno
elementi che permettano in qualche modo di far apparire le conclusioni del dr. __________
errate o necessitanti di ulteriore approfondimento. In realtà il dr. __________
si limita sostanzialmente ad esprimere un dissenso soggettivo, giacché non
suffragato da argomentazioni che possano in qualche modo permettere di
distanziarsi dalle conclusioni del dr. __________ e del SMR.
Né
del resto il ricorrente produce in questa sede nuova documentazione che attesti
una sostanziale modifica dello stato di salute, rispetto alla valutazione operata
dall’amministrazione, nemmeno dal punto di vista somatico, intervenuta entro il
momento decisivo della resa della decisione contestata. Per quanto riguarda le
diagnosi extra psichiatriche, a ragione quindi il SMR, nel rapporto del 1.
marzo 2021, ha sostanzialmente confermato le conclusioni che erano state tratte
nell’ambito dell’ultima decisione di merito del 1. luglio 2019 - in occasione
della quale l’amministrazione aveva concluso che, a fronte della diagnosi invalidante
di “6 febbraio 2018 artroscopia per lesione della cuffia rotatoria spalla
destra”, l’assicurato era da considerare dal 1. dicembre 2018 abile nella
misura del 50% nell’attività abituale e del 100% in attività adeguate (doc. AI
pag. 554) - ammettendo altresì la diagnosi di “sindrome lombare cronica dopo
discectomia L4/5 nel passato” (doc. AI pag. 667).
Considerando
anche le conclusioni del dr. __________, per il quale a motivo psichiatrico
andava ammessa un’inabilità lavorativa del 30% anche nelle attività adeguate,
il SMR ha quindi concluso che dal 24 ottobre 2019 andava confermata l’inabilità
del 50% nell’attività abituale, come già in occasione della decisione del 1.
luglio 2019, ma andava corretta l’abilità in attività adeguate, non più completa,
ma del 70% a causa del peggioramento psichiatrico. Questo TCA deve confermare
queste conclusioni.
All’assicurato
va del resto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione
comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura
della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover
sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con
riferimenti).
Così
stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti
contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno
dell'assicurato sino alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante
cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V
465). La richiesta di eseguire una
perizia pluridisciplinare non può quindi che venir disattesa.
Pertanto,
visto quanto sopra, ritenuta la perizia psichiatrica del dr. __________ dell’11
febbraio 2021 - la quale rispecchia tutti i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.7) e alla
quale va quindi attribuita piena forza probante -, e gli affidabili pareri del
medico SMR (cfr. in particolare le annotazioni del 1. marzo e 5 luglio 2021;
doc. AI pag. 666 e doc. VI; sul valore probatorio delle
opinioni espresse dai medici SMR cfr. STF I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche
sopra al consid. 2.4 e 2.7) e non essendo provato un peggioramento duraturo e
incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della decisione
contestata del 27 maggio 2021 (la quale delimita, come detto, il
potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali), il TCA
ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6, 125 V
195.
consid. 2 e 126 V
360) che lo stato di salute dell’assicurato ha subito un peggioramento,
rispetto al momento della precedente decisione di diniego di prestazioni del 1.
luglio 2019, e meglio a decorrere dal 23 settembre 2019, che gli ha comportato
un’inabilità lavorativa totale in ogni attività, con un successivo nuovo
miglioramento dal 24 ottobre 2019 con un’inabilità del 50% nell’attività
abituale e del 30% in attività adeguate.
Le
conclusioni in merito alla capacità lavorativa e
all’intervenuto peggioramento dal 23 settembre 2019 di cui alla decisione
contestata vanno quindi confermate.
2.12
Per
quel che concerne l’aspetto economico, il calcolo del grado d’invalidità
operato dall’amministrazione – rimasto peraltro incontestato – non può che
essere confermato.
Ammesso
per il periodo dal 23 settembre al 24 ottobre 2019 (ricovero presso la Clinica
di __________) un grado di invalidità del 100%, per determinare il grado di
invalidità dal 24 ottobre 2019, ossia dal momento in cui vi è stato un nuovo
parziale miglioramento delle condizioni con un’abilità lavorativa del 50%
nell’attività abituale e del 70% in attività leggere adeguate, l’Ufficio AI ha
proceduto al raffronto dei redditi mediante il metodo ordinario (cfr. consid.
2.3).
L’amministrazione
ha quindi correttamente determinato il grado di invalidità raffrontando un reddito da valido di fr. 54’299
(salario lordo medio nazionale statistico mediamente percepito dagli
uomini per un'attività nella categoria 96 relativo ad altre attività di servizi
personali, attività semplici e ripetitive, riportato su un orario medio di
lavoro settimanale nelle aziende di 41,8 ore computabili nel 2018 nel settore
privato, inclusa la tredicesima e aggiornato al 2019) con quello da invalido di fr. 43'067 [ottenuto deducendo da fr. 68'361 (pari al
salario lordo medio nazionale statistico mediamente percepito dagli
uomini per un'attività semplice e ripetitiva, riportato su un orario medio di
lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2018 nel settore
privato, inclusa la tredicesima e aggiornato al 2019) il 30% (inabilità
lavorativa) e un ulteriore 10% per
fattori di riduzione] e ottenendo
quindi un grado d’invalidità del 21% (54’299 – 43'067
x 100 : 54’299).
Tale modo di
procedere è rispettoso della giurisprudenza in materia, avendo segnatamente applicato correttamente i
dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica giusta la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. in particolare
la STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013: cfr. anche DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti; 142
V 178, in particolare consid. 2.5.7; 128 V 174; STFA I 222/04 del 5 settembre
2006).
Anche
per quanto riguarda la riduzione del 10% applicata dall’amministrazione al
salario da invalido, segnatamente per il fattore “attività leggere” e
svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari [in base alla giurisprudenza
federale per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale
o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale (del 25% al massimo) sul salario teorico statistico
(cfr. fra le tante DTF 126 V 80 consid. 5b/cc)], tenuto conto del riserbo di
cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V
393.
consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 10%,
l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento, ma
anzi abbia debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla
salute di cui è affetto l'assicurato e non può di conseguenza ammettere
una decurtazione maggiore. Del resto, nell’ipotesi in cui si volesse
tener conto di un’ulteriore riduzione del 15%, e quindi raffrontare il reddito
da valido di fr. 54’299 con uno da
invalido di fr. 35’889 (68’361
– 30% – 25%), si otterrebbe un tasso d’invalidità del 33% che
pure non darebbe diritto ad una rendita.
Ritenuto
che il grado d’invalidità corrispondente ad un’incapacità lavorativa del 50%
rispettivamente del 30% in un’attività adeguata non raggiunge il tasso minimo
pensionabile (40%), non vi sono i presupposti per concedere il diritto a
prestazioni, malgrado l’accertato peggioramento delle condizioni.
2.13
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, l’Ufficio AI ha correttamente
negato all’assicurato una rendita d’invalidità.
La
decisione contestata va quindi confermata, mentre che il ricorso va respinto.
Giusta
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in
combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in fun-zione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009, STF 8C_393/2008
del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di fr.
500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti