32.2021.83
Seconda domanda di prestazioni respinta. Affezioni psichiche e concetto di lavoro in ambiente protetto. Ricorso accolto e rinvio per accertamenti ulteriori
30 marzo 2022Italiano67 min
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.83
FC
Lugano
30 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 luglio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 giugno 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1999, affetto da una
sindrome congenita di tipo ancora non definitivamente classificato, con ritardo
mentale, sin dal 2005 è stato messo al beneficio di garanzie per educazione
precoce (scolarizzazione speciale) e provvedimenti sanitari per la cura
dell’infermità congenita cifra 121, segnatamente nella forma della psicoterapia
ambulatoriale. Nel luglio 2016 l’assicurato ha presentato una nuova richiesta
di provvedimenti sanitari e di integrazione professionale, segnatamente nella
forma di una prima formazione professionale. Esperiti gli accertamenti del
caso, ritenuta esigibile la diffida dal consumo di sostanze stupefacenti da
documentare per almeno tre mesi, considerate assenti le premesse necessarie per
attuare un progetto formativo, mediante decisione del 13 gennaio 2020 l’Ufficio
AI ha respinto la domanda di prestazioni in assenza di affezioni invalidanti
atte a pregiudicare la capacità lavorativa dell’assicurato.
1.2. L’assicurato, tramite il curatore __________,
ha presentato una nuova richiesta di prestazioni nell’ottobre 2020,
sottolineando le affezioni psichiatriche e la nota patologia congenita con
ridotto funzionamento cognitivo. Effettuati i necessari accertamenti, con decisione
del 22 giugno 2021, confermativa di un progetto del 12 febbraio 2021 (dopo
valutazione delle osservazioni presentate dalla psichiatra curante del RA 1 il
10 marzo 2021), l’Ufficio AI ha nuovamente rifiutato il diritto a prestazioni.
Secondo l’amministrazione dalla nuova documentazione agli atti non era stato
possibile dedurre affezioni invalidanti atte a pregiudicare la capacità
lavorativa dell’assicurato, il quale era da considerare totalmente abile in
un’attività generica non qualificata (doc. A1).
1.3. Con ricorso al TCA l'assicurato,
rappresentato dagli psichiatri del RA 1, contesta le conclusioni
dell’amministrazione in merito alla capacità lavorativa medico teorica,
sottolineando le sue precarie condizioni di salute, visti i limiti funzionali e
cognitivi, e chiedendo una rivalutazione del caso anche economica (I).
1.4. Con risposta di causa del 29 luglio
2021 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la
valutazione medica ed economica alla base del provvedimento impugnato, rinviando
all’allegata annotazione del SMR (V). Con osservazioni del 29 ottobre 2021 i
sanitari del RA 1 si sono ribaditi nelle loro posizioni, postulando
l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare (VIII). L’Ufficio AI si è riconfermato
nella sua richiesta di reiezione del ricorso con scritto del 15 novembre 2021
(IX).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
la nuova richiesta di prestazioni presentata nell’ottobre 2020 dall’assicurato,
già beneficiario di provvedimenti sanitari e d’integrazione (cfr. consid. 1.1),
debba venir accolta.
Va rilevato che il 1° gennaio
2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore
una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto
alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre tuttavia ricordare che
per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già
insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del
diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore
al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto al ricorso contro la
decisione emanata il 22 giugno 2021 – data che, di principio, delimita
temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr.
DTF 132 V 220 consid. 3.1.1) – si applicano le norme sostanziali in vigore fino
a quel momento. Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo
indicazione contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2021.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,
Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina
n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al proposito va precisato che, secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STF I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.3. Un danno alla salute psichica può
portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente
esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato
del lavoro (DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha
sottolineato che:
" (…) Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e
dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STF I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
In particolare, secondo la
giurisprudenza del TF, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di
regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata
della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi
dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare
un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico
nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da
parte dell’assicurato.
Nella DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29
luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha
precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di
una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la
presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza
di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso
patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione
duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita,
(3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano
terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal
processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla
malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso
di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché
di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung,
in: Schaffhauser / Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San
Gallo 2003, p. 76 segg. e 80 segg.).
L’Alta
Corte, nella DTF 131 V 49, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto
invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa
della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si
devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza
dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se
le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è stata
estesa anche al caso della fibromialgia (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006) e,
nella DTF 137 V 64, oltre ad estenderla anche all’ipersonnia (sonnolenza
diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato
organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico,
l’Alta si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der
somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden
rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von
Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und
Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic
Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie
(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010
Fatti
E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen
Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog
angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich
ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung
beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)" (DTF 137 V 64, consid. 4.2, pag. 68)
Va qui evidenziato che il TF,
nella STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281, ha
modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,
compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno
2015, in: www.bger.ch) stabilendo in sostanza che la capacità di lavoro deve
essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in
maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza
risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la
presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati
con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata. In una
sentenza del 30 novembre 2017 pubblicata in DTF 143 V 409, il Tribunale
federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF
141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche
nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato
stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch). Alla luce di questa nuova
prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da
lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata
su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente
giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi
erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una
“resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le
affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a
presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di
un’inabilità lavorativa invalidante.
Infine, val la pena ancora
precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo
una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un
rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali
le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.4. Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul
grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una
revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di
revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione
concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in
particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale
iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova
decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2 e 133 V 108). Da questo punto di vista
un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non
è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato
migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime,
all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si
può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso
tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione
notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita,
ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata
nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI
prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo
di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
Va ancora rilevato che con
sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5
2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti
per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire
una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione,
il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti
accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni
dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_378/2014 del 21
ottobre 2014 consid. 4.2 e 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa
ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della
capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico
esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).
Nella STF 9C_158/2012 del 5
aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o
soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura
valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono
modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349
con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la
situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della
fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante
(STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 e 9C_418/2010, consid. 3.1; SVR 2012 IV n.
18 pag. 181; cfr. anche la STF 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr.
sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid.
4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228
seg.).
Quanto alla valenza probante di
un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid.
3a; 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine).
A proposito delle perizie mediche
esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il
TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2;
SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in ragione
della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di
perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del
medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF
9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo
fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che
il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. Secondo la giurisprudenza, il punto
di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica
rilevante del grado di invalidità suscettibile di incidere notevolmente sul
diritto alla prestazione è costituito dall’ultima decisione cresciuta in
giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Vanno
quindi paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale
con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF
133 V 108, 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento
che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF
125 V 369, 109 V 262; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,
2010, pag. 379).
In concreto, come meglio si
illustrerà al consid. 2.7, con decisione 13 gennaio 2020 l’amministrazione,
pronunciandosi sulla richiesta di prestazioni presentata nel luglio 2016, l’ha
respinta, ritenuto che sulla base degli accertamenti esperiti occorreva
ammettere che l’assicurato fosse abile al lavoro in misura completa in assenza
di affezioni invalidanti atte a pregiudicarne la capacità lavorativa (doc. AI pag.
309).
Questo Tribunale è quindi
chiamato a valutare se successivamente a tale decisione le condizioni
dell’assicurato siano cambiate in misura tale da giustificare la concessione di
prestazioni.
2.7.
2.7.1. Dagli atti di causa risulta che
l’assicurato, a seguito di disturbi dello sviluppo globale, ha beneficiato della
garanzia per educazione precoce per gli anni 2005-2006. Egli ha inoltre
frequentato le scuole speciali e ha beneficiato della garanzia per la cura
dell’infermità congenita n. 121 (affezioni sistemiche dello scheletro) e per
psicoterapia (comunicazioni del 24 e 31 ottobre 2012, 11 novembre 2013, 30
luglio 2015, 22 novembre 2018, doc. AI 24-26, 34, 39, 89). Inoltrata una nuova
richiesta di provvedimenti sanitari e d’integrazione professionale nel luglio 2016
(con la quale il medico curante dr. __________ ha posto la diagnosi di acrodisostosi
genetica, con ritardo psicomotorio e di comportamento), l’amministrazione ha
fatto allestire una valutazione testistica neuropsicologica a cura della
psicologa e psicoterapeuta __________, la quale ha presentato la sua
valutazione WAIS IV e neuropsicologica il 27 ottobre 2016, corredata anche da
un rapporto dettagliato dei test sulle funzioni esecutive somministrati
all’assicurato il 29 e 30 settembre 2016. Nel rapporto peritale la psicologa,
affermato che “i risultati ottenuti dal Sig. RI 1 permettono di
evidenziare un'intelligenza che si situa al limite della deficitarietà (70-79).
Il soggetto ottiene infatti un QI totale (QIT) pari a 77”, ha tra l’altro
concluso:
" (…) All'interno
del profilo si osserva una certa eterogeneità tra le prestazioni ottenute alle
varie scale del test. I punteggi globali ottenuti alle diverse scale variano
tra il limite della deficitarietà e la fascia normale. I punti di debolezza del
profilo cognitivo del soggetto sono rappresentati dai processi implicati nella comprensione
verbale (ICV) e da quelli legati alle funzioni della memoria di lavoro (IML). Sulla
base dei risultati ottenuti si potrebbe ipotizzare che nella vita quotidiana
per il Sig. RI 1 possa essere particolarmente difficoltoso e dispendioso
comprendere fatti presentati verbalmente, esprimere i propri ragionamenti, mantenere
una concentrazione e un'attenzione sostenuta, mantenere in memoria il punto
successivo in una negoziazione ed eseguire dei compiti aritmetici a mente. Il
soggetto sembrerebbe invece presentare una maggiore facilità nelle situazioni
che richiedono l'utilizzo di abilità visuo-spaziali e visuo-costruttive, della
memoria visiva e del ragionamento non verbale (capacità nella norma).” (doc. AI
pag. 152, cfr. anche pag. 180)
Il dr. __________ del SMR, specialista
in psichiatria, nei rapporti del 19 e 21 gennaio 2017, poste le diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di “acrodisostosi” e “livello
intellettivo limite ICD 10 Q01”, stante un’inabilità lavorativa in ogni
attività “da determinare al termine delle misure”, ha descritto come
segue le “limitazioni funzionali necessarie per l’integrazione professionale”:
" I punti di
debolezza del profilo cognitivo del soggetto sono rappresentati dai processi
implicati nella comprensione verbale (ICV) e da quelli legati alle funzioni
della memoria di lavoro (IML). Sulla base dei risultati ottenuti si potrebbe
ipotizzare che nella vita quotidiana per il Sig. RI 1 possa essere
particolarmente difficoltoso e dispendioso comprendere fatti presentati
verbalmente, esprimere i propri ragionamenti, mantenere una concentrazione e
un'attenzione sostenuta, mantenere in memoria il punto successivo in una
negoziazione ed eseguire dei compiti aritmetici a mente. Il soggetto
sembrerebbe invece presentare una maggiore facilità nelle situazioni che
richiedono l'utilizzo di abilità visuo-spaziali e visuo-costruttive, della
memoria visiva e del ragionamento non verbale (capacità nella norma).” (doc. AI
pag 195)
Quali osservazioni conclusive il
medico SMR ha affermato che l’assicurato “ha un danno alla salute che ha
ritardato o prolungato la formazione scolastica, che ha imposto l'interruzione
della formazione precedentemente intrapresa o che limita la scelta
professionale. Il danno alla salute determina l'entrata in materia per una
formazione Al. La possibile riduzione nella frequenza delle attività è da
tenere in conto. Il caso dovrà essere ripresentato al SMR qualora emergessero
difficoltà e/o imprevisti al momento non valutabili” (doc. AI pag. 196).
Agli atti sono stati versati i
rapporti relativi al progetto di pre-formazione professionale presso l’Istituto
__________ di __________, ai cui incontri informativi presenziava di norma anche
il consulente del Servizio di integrazione professionale dell’AI (cfr. doc. AI pag.
200 segg e 235). Nell’ambito dello svolgimento di tale percorso formativo è
emerso che l’assicurato consumava cannabis (THC). Nel corso dell’incontro di rete
svoltosi presso il menzionato Istituto il 28 settembre 2018, in presenza anche
della psicoterapeuta, è emerso quanto segue:
" (…) Durante
l'incontro di rete, la Signora __________ ci ha informato che la presenza di RI
1 al progetto di preformazione sarà unicamente, dal 01.10.2018, di una giornata
o mezza giornata a settimana presso l'istituto. Questo in quanto la motivazione
di RI 1 verso il progetto è diminuita e il rischio sarebbe di compromettere
tutto il progetto. Durante l'estate sembra che RI 1 abbia fatto una breve
esperienza in vendemmia. la psicoterapista afferma che durante questo stage ha
visto un RI 1 meno depresso. La Psicoterapista e RI 1 hanno valutato come lo
studio per la patente di guida possa essere un buon obiettivo per í prossimi mesi
e pertanto spinge il giovane in questa direzione. Riguardo al futuro
formativo/professionale, RI 1 vorrebbe lavorare in cucina e/o pasticceria. Secondo
il mio parere, i limiti funzionali sembrerebbero però non autorizzare questa formazione.
Informo la rete dell'importanza di far fare stage esterni sia nel libero
mercato, ma anche in laboratori protetti, così da valutare effettivamente la
fattibilità di un evt prima formazione professionale - e valutare le varie
limitazioni. È stata istituita una curatela amministrativa a favore di __________
- siamo in attesa di ricevere la risoluzione da ARP di __________. (…)” (doc.
AI pag. 235)
Con annotazione del 29 ottobre
2018 il SMR ha confermato che il precedente rapporto finale era da considerare
ancora valido, osservando che “alla luce dell’emerso consumo di THC
da parte dell'assicurato, occorre diffidarlo, per incrementare le possibilità
di successo delle misure SIP è necessario che sia preso a carico da un medico
specialista psichiatra e che si mantenga astinente dal consumo di THC,
documentandolo tramite screening tossicologici a campione delle urine
(settimanali) per un periodo di non meno di 3 mesi. Al termine dei 3 mesi sarà
opportuno rivalutare la possibilità di beneficiare dell'intervento del SIP”
(doc. AI pag. 240).
Mediante comunicazione del 22
novembre 2018 l’Ufficio AI, dopo aver interpellato anche la pediatra del SMR dr.ssa
__________ (doc. AI pag. 244), ha quindi rinnovato la garanzia per psicoterapia
ambulatoriale (doc. AI pag. 245).
Con rapporto 22 maggio 2019 il
dr. __________, psichiatra del RA 1, ha concluso per un’inabilità lavorativa
completa dal 15 gennaio 2019 (momento della presa a carico dell’assicurato) “dato
il quadro psicopatologico depressivo in atto”, per la diagnosi con influsso
sulla capacità lavorativa di “Ritardo mentale lieve: Nessun o minimo
disturbo del comportamento (ICD-10: F70.0), Sindrome depressiva ricorrente, episodio
attuale di media gravità, con sintomi "biologici' (ICD-1 0: F33.1 1 )”,
e descritto come segue la sintomatologia medica attuale:
" L'anamnesi
psicopatologica, l'esame dello stato mentale attuale, l'approfondimento testistico
e psicodiagnostico effettuati, padano a favore dì una sindrome depressiva ricorrente
con attuale episodio depressivo dì moderata gravita con sintomi biologici, morbido
ad un funzionamento cognitivo limite, in assenza di significative alterazioni
del comportamento. Al momento attuale non è chiaro se il profilo cognitivo
limite del paziente è legato alla sindrome genetica, o indipendente da essa.
A nostro giudizio il quadro psicopatologico depressivo, esordito in
adolescenza, è di tipo cronico, con ricorrenze di malattia a cadenza variabile di
media gravità, prevalentemente reattive. Non ha mai assunto per tale patologia terapie
farmacologiche. In anamnesi non vi sono pregresse ospedalizzazioni né pregressi
tentativi di suicidio. Nega disturbi psichiatrici maggiori nel gentilizio. II
quadro depressivo cronico è sostenuto in maniera preponderante dalle implicazioni
psicologiche e socio-ambientali derivanti dalla sindrome displastica genetica.
Tali fattori hanno contribuito alla formazione di tratti di personalità disfunzionali,
senza configurare un franco disturbo della personalità. Il paziente presenta
infatti una scarsa autostima di base ea un scarso senso di autoefficacia e
scarsa resilienza, tratti permanenti e costitutivi della personalità che
predispongono a recidive depressive di malattia, unitamente al funzionamento cognitivo
limite. In tale quadro psicopatologico complesso, si innesta un consumo di THC
secondario e reattivo alle perturbazioni dell'equilibrio timico-affettivo presenti
di base nel paziente.
Di fatto, dopo una presa in carico psichiatrica integrata intensa
e l'impostazione di una farmacoterapia antidepressiva, il consumo è avvenuto sporadico.
Attualmente dunque non si ravvedono le caratteristiche cliniche a favore di una
sindrome da dipendenza da cannabinoidi.” (doc. AI pag. 266)
Ha quindi affermato che “la
prognosi sulla capacità lavorativa è da ritenersi complessivamente sfavorevole,
sia per la cronicità della patologia psichiatrica di base, sia per il
funzionamento cognitivo limitato del paziente, sia per i tratti personologici
sopra descritti”, descrivendo le limitazioni nel senso che l’assicurato “attualmente
presenta una sintomatologia di tipo depressivo, associata a calo della
concentrazione e della memoria, che ne limitano il funzionamento, unitamente al
profilo cognitivo di base già descritto”. Dopo aver precisato che “al
momento attuale non è esigibile alcuna attività”, ha precisato che “in
condizione di stabilità psichica, sostenuto da adeguati presidi terapeutici,
verosimilmente è esigibile un'attività lavorativa adeguata alle limitazioni del
paziente nella misura del 50%”.
Richiesto sulle possibilità di
integrazione lo psichiatra ha affermato che “come già in precedenza
descritto, il funzionamento cognitivo di base limitato, di per sé rappresenta
un fattore prognostico negativo; inoltre devono essere presi in considerazione
la cronicità della patologia psichiatrica di base ed i tratti di personalità
costitutivi del paziente. Ulteriore fattore di impedimento all'integrazione è
rappresentato dall'aderenza ai trattamenti proposti, che allo stato attuale
risulta soddisfacente” (doc. AI pag. 269).
Agli atti è stato prodotto il
rapporto relativo ad un test proiettivo psicologico somministratogli il 18
febbraio 2019, le cui conclusioni sono state descritte come segue dal dr. __________,
psichiatra, come segue:
" (…) Nell'approccio
alle tavole il paziente sembra utilizzare dei meccanismi di difesa quali la
negazione, l'evitamento, la banalizzazione e il rovesciamento nell'opposto, in
una messa a distanza della propria dimensione emotiva, con la quale il ragazzo
fatica ad entrare in contatto. Tuttavia, il giovane fa emergere mano a mano un
aspetto depressivo con una sottostante pulsione aggressiva che viene espressa
tramite un meccanismo di proiezione mediante le tavole. Si denotano anche
tratti fobici sintomatici di un sentimento di insicurezza e di inadeguatezza. Dal
protocollo emerge una carenza di mentalizzazione e di rappresentazione così
come una ridotta consapevolezza interpretativa. Il paziente fatica ad immaginare
dei contenuti, anche nella presentazione della tav. 16 (bianca): appare dunque
difeso, con delle difficoltà iniziali nel lasciarsi andare a delle proiezioni,
le quali spesso emergono unicamente in un secondo momento. Questi aspetti
metterebbero in evidenza un esame di realtà altalenante e una tendenza
all'evitamento, che cela una percezione di sé caratterizzata da insicurezza e
inadeguatezza. Le tavole che sollecitano le relazioni oggettuali evidenziano
che il paziente tende a mettere una distanza relazionale con una confusività di
ruoli. La relazione con il materno e il paterno non sembrano essere
caratterizzate da una vicinanza affettiva. Quando l'espressione libidica della
coppia (amanti) è presente, essa appare negata.
Per quanto riguarda inoltre una dimensione pulsionale si evince
una difficoltà del paziente nella rappresentazione e proiezione della pulsione
sessuale mentre per quanto concerne la pulsione aggressiva mostra una facilità
di proiezione dato che tale pulsionalità lo caratterizza in quanto presente nel
nucleo depressivo come pulsione aggressiva repressa.” (doc. AI pag. 277)
Gli allegati test SCID II e WAIS
IV hanno concluso:
" l
risultati ottenuti dal soggetto non soddisfano alcun criterio inerente a un disturbo
specifico di personalità, tuttavia i tratti di personalità emersi riguardano l'ambito
dell'autostima, delle relazioni sociali e dell'attitudine malinconia, all'interno
di un'immaturità affettiva inserita in una cornice di limiti cognitivi che hanno
reso difficoltosa t'interpretazione del test. Si evincono sentimenti di vuoto
spesso associati a noia, senso di inutilità, solitudine e un'assenza di
un'identità definita. Tali tratti vengono però descritti in maniere
egosintonica.” (doc. AI pag. 279)
" In
conclusione, dai risultati del test emerge un quadro intellettivo
caratterizzato da un funzionamento medio-inferiore; il paziente pare dimostrare
maggiori criticità dinanzi a compiti che testano la comprensione verbale. l
punti di forza invece appaiono distribuiti entro la velocità di elaborazione e
il ragionamento visuo-percettivo, ad indicare buone abilità nell'analizzare e sintetizzare
visivamente i dati fomiti, riuscendo a pianificare processi logici e induttivi
in breve tempo. La capacità generate della memoria di lavoro risulta nella
media inferiore, tuttavia permette al paziente di approcciarsi ai compiti con
discreta capacità e accuratezza.” (doc. AI pag. 282)
Con annotazione 4 giugno 2019 il
dr. __________ del SMR si è così espresso:
" Ho preso
visione del dossier e della documentazione medica.
Con nota del 29.10.2018 veniva indicato di diffidare l’assicurato,
per incrementare le possibilità di successo delle misure SIP, in modo che fosse
preso a carico da un medico specialista psichiatra e che si mantenesse
astinente dal consumo di THC, documentandolo tramite screening tossicologici a
campione delle urine (settimanali) per un periodo di non meno di 3 mesi. Come
risulta anche dall’ultimo rapporto medico del dr. med. __________ e del dr. med.
__________, l’assicurato continua a consumare THC, tale consumo con
verosimiglianza preponderante è la causa della sintomatologia depressiva
descritta dal dr. med. __________. Peraltro, nello stesso rapporto medico, l’assicurato
viene descritto come critico rispetto alla sua malattia, con un comportamento
adeguato e finalistico, pertanto da lui è sicuramente esigibile che si mantenga
astinente dal consumo di THC e che, dopo un congruo periodo di astensione,
possa aderire a misure SIP. Non ho elementi per discostarmi dalle precedenti
prese di posizione.” (doc. AI pag. 283)
Il consulente professionale
dell’AI, nella nota del 3 ottobre 2019, ha quindi affermato:
" Non si
intravvedono attualmente possibilità di attivare provvedimenti professionali in
quanto l’assicurato non ha mai smesso il consumo di THC, vedi rapporto Dr. __________.
Il nostro SMR aveva da sempre indicato come l’assicurato avrebbe
dovuto avere una presa a carico da un medico specialista in psichiatria come
pure si mantenesse astinente dal consumo di THC, documentandolo tramite
screening tossicologici a campione delle urine (settimanali) per un periodo di
non meno di 3 mesi Purtroppo, a parte la presunta presa a carico regolare da un
medico specialista in psichiatria, l’assicurato non ha mai fornito
documentazione che attesti l'astensione al consumo. La Curatrice __________ ha
sempre affermato che l’assicurato non può permettersi, a livello finanziario, i
suddetti costi. Pertanto, a livello di Servizio Integrazione Professionale,
attualmente non siamo in grado di poter lavorare su dei progetti concreti. Si
chiede di definire la capacità lavorativa in sede medico-teorica.” (doc. AI
pag. 285)
Il 9 ottobre 2019 il direttore
dell’Istituto __________ ha confermato che il percorso di preformazione
professionale iniziato nell’agosto 2015 era stato interrotto il 14 giugno 2019,
allegando il rapporto educativo di fine anno (doc. AI pag. 286).
Nel rapporto finale “valutazione
per prima formazione” del 13 novembre 2019 il dr. __________ del SMR, poste
quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “ICD10 F12
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di cannabinoidi,
Acrodisostosi, livello intellettivo limite”, ha affermato:
" Con nota
del 29.10.2018 veniva indicato di diffidare l’assicurato, per incrementare le
possibilità di successo delle misure SIP, in modo che fosse preso a carico da
un medico specialista in psichiatra e che si mantenesse astinente dal consumo
di THC, documentandolo tramite screening tossicologici a campione delle urine
(settimanali) per un periodo di non meno di 3 mesi. Come risulta anche
dall'ultimo rapporto medico 22.05.2019 del dr. med. __________ e del dr. med. __________,
l’assicurato continua a consumare THC, malgrado non risulti diagnosticata una
sindrome da dipendenza, che viene anzi esclusa dal medico curante (punto 2.2
del rapporto medico citato). Ciò vuoi dire che l’assicurato è perfettamente in grado
di evitare di consumare la sostanza, se vuole. Peraltro, nello stesso rapporto
medico, l’assicurato viene descritto come critico rispetto alla sua malattia,
con un comportamento adeguato e finalistico, pertanto da lui era ed è
sicuramente esigibile che si mantenga astinente dal consumo di THC e che, dopo
un congruo periodo di astensione, possa aderire a misure SIP. Per tali ragioni,
si evince come l’assicurato abbia scelto di non dare seguito alla diffida, venendo
meno al suo dovere di collaborare per ridurre il danno alla salute. Tale consumo,
con verosimiglianza preponderante, è la causa della sintomatologia depressiva
descritta dal dr. med. __________, che comunque non aggettiva una sindrome
depressiva ricorrente. Non risultano evidenti i segni e sintomi caratteristici
che consentono di formulare tale diagnosi secondo il manuale diagnostico ICD10.
Dalla valutazione testistica allegata al rapporto medico del dr. med. __________,
Considerandi
si evidenzia come la diagnosi di ritardo mentale lieve formulata dai curanti,
non trova oggettivazione. Il Ql=86 risultato dalla somministrazione del test
WAIS-IV non consente di formulare tale diagnosi. Pertanto, in una attività
generica, non qualificata non è possibile aggettivare limitazioni della CL.”
Egli ha quindi negato ogni
inabilità o “limitazione funzionale, in assenza del consumo di THC”, con
prognosi positiva “in assenza del consumo di sostanze psicotrope”,
concludendo nel senso che “allo stato attuale nessuna IL causata da
patologia è oggettivabile. L'assenza del consumo di sostanze psicotrope è
esigibile dall'assicurato, che in passato non ha ottemperato ai termini della
diffida” (doc. AI pag. 302).
Sulla base di questa valutazione,
con la decisione del 13 gennaio 2020, l’Ufficio AI ha negato il diritto a una
rendita o a provvedimenti professionali, con la motivazione che “Dalla
documentazione medica non emergono affezioni invalidanti atte a pregiudicare la
capacità lavorativa dell'assicurato, viene pertanto ritenuto totalmente abile”
(doc. AI pag. 309). La decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
2.7.2
Nell’ottobre 2020 è stata presentata
una nuova domanda di prestazioni tramite __________, curatore dell’assicurato da
gennaio 2020, il quale ha motivato la richiesta adducendo la presenza di “sindrome
e depressiva ricorrente con attuale episodio depressivo di media gravità
associato a ridotto funzionamento cognitivo in nota sindrome malformativa
congenita in fase di accertamento” (doc. AI pag. 341).
Nel rapporto del 27 ottobre 2010,
il dr. __________, poste le diagnosi psichiatriche con ripercussione sulla
capacità lavorativa di “Ritardo mentale lieve: Nessun o minimo disturbo del
comportamento, ICD-10:l F70.0; Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale
di media gravita, con sintomi biologici, ICD-10: F33.11”, ha precisato che
il consumo di THC si era “completamente arrestato da un anno a questa parte”
e ha concluso per un’incapacità lavorativa completa dal 15 gennaio 2019
(momento delle presa a carico del paziente). La prognosi sulla capacità
lavorativa era a suo avviso sfavorevole, sia per la cronicità della patologia
psichiatrica di base, sia per il funzionamento cognitivo limitato del paziente,
sia per i tratti personologici, e questo malgrado dal gennaio 2019 egli fosse
in cura regolare presso il RA 1 di __________ e malgrado l’astinenza dal
consumo di THC; doc. AI pag. 352; cfr. al consid. 2.8.2).
Il dr. __________, generalista
curante dal novembre 2019, il 20 novembre 2020, riguardo alle affezioni con
influsso sulla capacità lavorativa ha precisato che oltre ad un certo ritardo
mentale “Penso che si tratti di una ipocondroplasia. La diagnosi non è stata
per ora confermata anche dopo consultazione di genetica medica (06.04.2019,
Dr.ssa Med. __________)” e affermato che “credo che possa essere
unicamente considerata una professione in un ambiente protetto” (doc. AI
pag. 387).
Dopo aver interpellato il dr. __________
del SMR (il quale nell’annotazione del 10 febbraio 2021 ha affermato: “Ho
preso visione del dossier e della documentazione medica. Nell'ultimo rapporto
medico del dr. med. __________ (GED 30.10.2020) è descritto come l’assicurato
stia seguendo una terapia regolare e come da oltre un anno si stia mantenendo
astinente dal consumo di THC. Come esplicitato. nel rapporto finale SMR del
13.11.2019, non è aggettivata una sindrome depressiva ricorrente. Dalla
valutazione testistica allegata ai precedenti rapporti medici del dr. med. __________,
si evidenzia come la diagnosi di ritardo mentale lieve formulata dai curanti,
non trova aggettivazione. Il Ql=86 risultato dalla somministrazione del test
WAIS-IV non consente di formulare tale diagnosi. Pertanto, in una attività
generica, non qualificata non è possibile aggettivare limitazioni della CL.
Peraltro, a conferma indiretta di ciò, nel punto 2.2. dell'ultimo rapporto
medico del dr. med. __________ (GED 23.11.2020) è descritto come il paziente
sia asintomatico”, doc. AI pag. 390), con progetto di decisione del
12.
febbraio 2021 l’Ufficio AI ha proposto la reiezione della richiesta di
prestazioni (doc. AI pag. 391).
In fase di osservazioni la dr.ssa
__________, psichiatra del RA 1, sottolineato come l’assicurato fosse
attualmente astinente da THC e altre sostanze, ha affermato:
" (…) Il
paziente è noto ai vostri uffici per infermità congenita con ritardo dello
sviluppo globale (influenzante crescita e sviluppo cognitivo) necessitante di
provvedimenti di educazione precoce presso il __________ già in giovane età. Il
danno alla salute era riconosciuto tra le infermità congenite ai sensi dell'OAI
cifra 121 quale condrodistrofìa congenita, diagnosticata presso la divisione di
genetica medica del __________ (crescita ridotta, dismorfismo, ridotto sviluppo
di mani e piedi, fessura labiale e/o palatina) per cui erano stati riconosciuti
provvedimenti.
RI 1 è primogenito di una coppia conflittuale, separatesi quando
il bimbo aveva 3-4 anni, il padre manteneva verso moglie e figli un
comportamento violento sia a livello verbale che fisico e la madre, affetta
verosimilmente dalla medesima infermità congenita, è risultata una figura
fragile. Le importanti difficoltà familiari sono state riconosciute dall'ARP di
competenza con nomina di un curatore (2013).
La presenza dell'infermità congenita unita al contesto familiare
destabilizzante e poco supportivo, ha comportato difficoltà scolastiche e la
necessità di un collocamento in esternato presso l'istituto __________. Dopo le
scuole elementari il paziente, così come il fratello, vengono avviati alle scuole
speciali e nel 2015/2016 RI 1 viene inserito presso l'istituto __________ con
un percorso in preformazione professionale. Inizialmente presentando numerose
assenze fino ad arrivare alla non presenza e alla necessità di richiedere una
presenza in internato. Il percorso termina nel 2019 con esito non positivo a
causa di assenze aumentate legate ad un malessere profondo e un blocco
nell'investimento sul progetto (rapporto finale).
Nel 2016 è stata da voi richiesta una valutazione psicodiagnostica,
eseguita dalla psicologa __________ che mostrava la presenza di un livello
intellettivo situato nella fascia al limite della defìcitarietà (70-79) con un
QIT pari a 77 (febbraio 2019 Ql 86).
(…).
Oltre alle limitazioni cognitive in adolescenza esordiva un quadro
psicopatologico depressivo, tant'è che nel 2018, nel rapporto intermedio della
consulente Al (sig.a __________) emergeva una preoccupazione per l'apatia, la
non motivazione e l’uso di sostanze. Il pediatra curante, Dr. med. __________
segnalava nello stesso anno episodi depressivi di media gravita con problemi
comportamentali nel contesto scolastico. Il ragazzo inoltre, non riuscendo ad
investire e rispettare le regole con uso di sostanze, è stato allontanato dall’istituto.
(…).
Risulta pertanto difficilmente sostenibile, visti i limiti
funzionali e cognitivi, un'abilità lavorativa generica. Già la consulente Al
nel settembre 2018 proponeva stage sia nel libero mercato ma anche in
laboratori protetti al fine di valutare le varie limitazioni. Chiediamo
pertanto la possibilità di rivalutare il caso al fine di un inserimento in
ambito protetto (come anche sostenuto dal generalista, Dr. med. __________ -
rapporto medico 11.2020).” (doc. AI pag. 399)
Dopo aver sottoposto tale presa
di posizione al SMR (per il quale il nuovo rapporto medico non conteneva “elementi
che consentano di discostarsi dalla precedente presa di posizione dell'Ufficio”;
doc. AI pag. 401), con la decisione contestata l’Ufficio AI ha rifiutato
l’erogazione di prestazioni motivando:
" Decidiamo
pertanto:
La richiesta di prestazioni è respinta.
Esito degli accertamenti:
Dalla nuova documentazione medica acquisita all'incarto non
emergono affezioni invalidanti atte a pregiudicare la capacità lavorativa del
Signor RI 1, che viene sempre ritenuto totalmente abile in un'attività
generica, non qualificata.
AUDIZIONE
In sede di audizione in data 15.03.2021 otteniamo osservazioni al
progetto da parte del Dr. __________ e della Dr.ssa __________.
Le stesse sono state sottoposte al vaglio del nostro Servizio
Medico Regionale, il quale afferma non sussistono elementi che consentano di
discostarsi dalla presa di posizione assunta. Ne discende l'integrate conferma
del contenuto del progetto di decisione del 12.02.2021.” (doc. AI pag. 402)
Di fronte a questo Tribunale
l’assicurato, tramite la psichiatra dr.ssa __________, ha contestato la
decisione, chiedendo la rivalutazione del caso, quantomeno al fine di un
inserimento professionale in ambito protetto, allegando nuovamente le
valutazioni psicologiche testistiche eseguite nel febbraio 2019 e ribadendo
che per l’assicurato, “affetto da infermità congenita con conseguenti
disturbi somatici (anche visibili, mani e piedi molto piccoli, scoliosi,
particolare fenotipo), livello intellettivo al limite della deficitarietà
(ICD-10: F70.0), sindrome depressiva ricorrente (ICD-10: F33)”, con un’importante
difficoltà di scolarizzazione, risultava “difficilmente sostenibile, visti i
limiti funzionali e cognitivi, un'abilità lavorativa generica” (doc. I).
2.8
Nel caso concreto, questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, non
può concordare con la conclusione dell’Ufficio AI, ma ritiene indispensabile
che, onde addivenire ad un affidabile giudizio sul diritto a prestazioni
dell’assicurato, vengano preliminarmente messi in atto ulteriori
approfondimenti medico-specialistici e, quindi, economici.
In effetti, la documentazione
agli atti non consente con la necessaria chiarezza di giungere a conclusioni
complete sull’effettiva capacità lavorativa dell’assicurato.
Questo
per i motivi che seguono.
2.8.1
Risulta che in occasione della
precedente domanda di prestazioni l’amministrazione, con la decisione del 13
gennaio 2020, ha negato il diritto a prestazioni considerato come dagli atti
acquisiti non emergevano affezioni invalidanti atte a pregiudicare la capacità
lavorativa dell'assicurato (doc. AI pag. 309). Tale conclusione si era
sostanzialmente basata sulle conclusioni finali del dr. __________ del SMR, il
quale, nel rapporto finale del 13 novembre 2019, poste le diagnosi (senza
influsso sulla capacità lavorativa) di “ICD10 F.12 Disturbi psichici e
comportamentali dovuti all’uso di cannabinoidi, Acrodisostosi, livello
intellettivo limite”, aveva sostanzialmente concluso che qualora
l’assicurato, che da tempo era consumatore di THC, si fosse mantenuto astinente
dal consumo di tale sostanza, non avrebbe avuto alcuna limitazione rilevante
della capacità lavorativa e avrebbe quindi potuto esercitare un’attività
lavorativa generica. A suo avviso in effetti il consumo di THC era “con verosimiglianza
preponderante” la causa della sintomatologia depressiva descritta come
invalidante dal dr. __________. Inoltre non era a suo avviso oggettivabile,
date le circostanze, una sindrome depressiva ricorrente con segni e sintomi
caratteristici secondo il manuale diagnostico ICD10. Considerato peraltro come
l’assicurato avesse continuato a consumare le sostanze stupefacenti, malgrado
non risultasse diagnosticata una sindrome da dipendenza, e quindi fosse da lui esigibile
che si mantenesse astinente dal consumo di THC, non ottemperando pertanto alla
precedente diffida dell’amministrazione, egli andava considerato abile
pienamente. Giusta il SMR pertanto, non era ammissibile “nessuna limitazione
funzionale, in assenza del consumo di THC”, con prognosi positiva in
assenza del consumo di sostanze psicotrope, concludendo nel senso che “allo
stato attuale nessuna IL causata da patologia è oggettivabile. L'assenza del
consumo di sostanze psicotrope è esigibile dall'assicurato, che in passato non
ha ottemperato ai termini della diffida” (doc. AI pag. 301).
Del resto il medico SMR si era
basato anche sulle indicazioni del consulente professionale, il quale, nella
nota del 3 ottobre 2019, aveva concluso che “non si intravvedono
attualmente possibilità di attivare provvedimenti professionali in quanto l’assicurato
non ha mai smesso il consumo di THC, vedi rapporto Dr. __________” (doc. AI
pag. 285).
Sulla base di questa valutazione,
con la decisione del 13 gennaio 2020, cresciuta in giudicato, l’Ufficio AI ha quindi
negato il diritto a una rendita o a provvedimenti professionali, ritenendo
l’assicurato “totalmente abile”, visto che “dalla documentazione
medica non emergono affezioni invalidanti atte a pregiudicare la capacità
lavorativa dell'assicurato” (doc. AI pag. 309).
2.8.2
Nell’ambito della nuova domanda di prestazioni
dell’ottobre 2020, adducendo la presenza di “sindrome e depressiva
ricorrente con attuale episodio depressivo di media gravità associato a ridotto
funzionamento cognitivo in nota sindrome malformativa congenita in fase di
accertamento” (doc. AI pag. 341), il dr. __________ del RA 1, nel rapporto
medico del 27 ottobre 2020, ha confermato la completa cessazione del consumo di
THC dal gennaio 2020 e il fatto che l’assicurato fosse in cura regolare presso
il RA 1 di __________ da gennaio 2019, ribadendo nondimeno le diagnosi
psichiatriche con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Ritardo
mentale lieve: Nessun o minimo disturbo del comportamento, ICD-10: F70.0;
Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravita, con sintomi
biologici, ICD-10: F33.11”, e concluso per un’incapacità lavorativa
completa dal 15 gennaio 2019 (momento delle presa a carico del paziente). Ha
quindi affermato che il quadro psicopatologico depressivo, esordito in
adolescenza, era da qualificare come di tipo cronico e “sostenuto in maniera
preponderante dalle implicazioni psicologiche e socio-ambientali derivanti
dalla acrodisostosi genetica famigliare”. Egli ha precisato che “tali
fattori hanno contribuito alla formazione di tratti di personalità
disfunzionali, senza configurare un franco disturbo della personalità. Il
paziente presenta infatti una scarsa autostima di base ed un scarso senso di autoefficacia
e scarsa resilienza, fratti permanenti e costitutivi della personalità che predispongono
a recidive depressive di malattia, unitamente al funzionamento cognitivo limite”.
Con riferimento alla capacità
lavorativa il dr. __________ ha sottolineato “le limitazioni del
funzionamento cognitivo-intellettivo che limitano le normali capacità di base
utili in ambito lavorativo (apprendimento, organizzazione) unitamente a tratti
disfunzionali personologici come descritto in precedenza”, con prognosi sfavorevole,
per la cronicità della patologia psichiatrica di base, per il funzionamento
cognitivo limitato del paziente e per i tratti personologici sopra descritti (doc.
AI pag. 352). Contrariamente alla precedente attestazione del 22 maggio 2019
(nella cui sede egli aveva dichiarato che “in condizione di stabilità
psichica, sostenuto da adeguati presidi terapeutici, verosimilmente è esigibile
un'attività lavorativa adeguata alle limitazioni del paziente nella misura del
50%”; doc. AI pag. 269; cfr. al consid. 2.7), in questa sede egli si è
quindi espresso più negativamente circa un possibile progresso futuro
dell’abilità lavorativa.
In sintesi dunque, secondo lo
psichiatra curante l’incapacità lavorativa era dovuta “al quadro
psicopatologico depressivo”, alle limitazioni del funzionamento
cognitivo-intellettivo che limitano le normali capacità di base utili in ambito
lavorativo (apprendimento, organizzazione) unitamente a tratti disfunzionali
personologici. La prognosi era sfavorevole (doc. AI pag. 352).
D’altra parte, il dr. __________,
generalista curante, il 20 novembre 2020 ha menzionato quali diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa la “ipocondroplasia” e il ritardo
mentale,
osservato inoltre che a suo avviso era ipotizzabile soltanto “una
professione in un ambiente protetto” (doc. AI pag. 387).
2.8.3
Chiamato a prendere posizione sul
rapporto del curante, il dr. __________ del SMR, nell’annotazione del 10
febbraio 2021, senza predisporre alcun accertamento ulteriore, si è limitato a
prendere atto che l’assicurato fosse “da oltre un anno” astinente dal
consumo di THC e seguisse una terapia regolare, negando tuttavia nuovamente, ma
senza motivazione, la presenza di una sindrome depressiva ricorrente (doc. AI
pag. 390).
Nonostante l’esplicito rinvio al
suo precedente rapporto del 13 novembre 2019 lo psichiatra del SMR non ha preso
posizione sul fatto che malgrado l’assicurato fosse ora (e da oltre un anno) regolarmente
sotto cura psichiatrica specialistica e soprattutto si mantenesse astinente dal
consumo di THC, continuasse nondimeno a presentare, tra l’altro, un quadro di Sindrome
depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravita, con sintomi
biologici, ICD-10: F33.11”, che lo rendevano secondo i curanti inabile in
misura completa, con prognosi rivista negativamente, rispetto a quanto
attestato nel maggio 2019 (doc. AI pag. 269 e 353).
Ora, considerato come il medesimo
dr. __________ del SMR, nell’annotazione del 4 giugno 2019 e ancora nel (da lui
espressamente richiamato) rapporto SMR del 13 novembre 2019, aveva affermato
che il consumo di THC “con verosimiglianza preponderante è la causa della
sintomatologia depressiva descritta dal dr. __________” (doc. AI pag. 283,
299), il fatto che nella sua presa di posizione egli si sia essenzialmente
limitato a brevemente rinviare a quanto già affermato nel medesimo rapporto
finale (anche per quanto riguarda la diagnosi di ritardo mentale lieve
formulata dai curanti),
senza chinarsi sui nuovi elementi presentati dai
curanti dell’assicurato, fra i quali il riuscito abbandono dal consumo di THC o
altre sostanze, non appare condivisibile (doc. AI pag. 390).
Il medico del SMR non ha ritenuto
di procedere ad ulteriori chiarimenti nemmeno alla luce delle dettagliate
osservazioni al progetto di decisione del 12 febbraio 2021 presentate il 10
marzo 2021 dalla dr.ssa __________ del RA 1. In tale sede la specialista, dopo
aver elencato nel dettaglio le vicissitudini famigliari, scolastiche e
formative dell’assicurato (e in particolare il percorso formativo presso
l’istituto __________ terminato con esito negativo nel 2019) così come la contemporanea
presenza invalidante dell’infermità congenita, ha innanzitutto ribadito che la valutazione
psicodiagnostica fatta eseguire nel 2016 dall’Ufficio AI aveva permesso di
mostrare la presenza di un livello intellettivo situato nella fascia al limite
della defìcitarietà (70-79) con un QIT pari a 77 (febbraio 2019 Ql 86), quadro
che comportava “una maggior difficoltà e dispendio nel comprendere fatti
presentati verbalmente, esprimere propri ragionamenti, mantenere una
concentrazione e un'attenzione sostenuta, mantenere in memoria il punto
successivo in una negoziazione ed eseguire dei compiti aritmetici a mente”.
La dr.ssa __________ ha inoltre ricordato che in aggiunta alle limitazioni
cognitive, a partire dall’adolescenza era insorto un quadro psicopatologico depressivo,
con episodi depressivi di media gravità. La psichiatra ha quindi fornito un
quadro estremamente precario dell’attuale situazione dell’assicurato, il quale,
benché astinente da THC e altre sostanze, viveva “in autonomia con il
fratello, affetto verosimilmente dalla stessa patologia genetica, con giornata
destrutturata, isolamento sociale, apatia, mancanza di prospettive future, il
pensiero appare focalizzato su sentimenti di fallimento e difficoltà ad
accettare i propri limiti riconosciuti solo parzialmente”. Ha quindi
concluso affermando che “il paziente è affetto da infermità congenita con
conseguenti disturbi somatici e livello intellettivo al limite della deficitarietà,
disturbo depressivo ricorrente, sostenuto da una curatela. Dall'anamnesi emerge
un'importante difficoltà di scolarizzazione, t'incapacità di portare a termine
anche un percorso di scuole speciali e un percorso dì preformazione
professionale in ambito protetto presso l'istituto __________. Risulta pertanto
difficilmente sostenibile, visti i limiti funzionali e cognitivi, un'abilità
lavorativa generica” (doc. AI pag. 398; cfr. in esteso al consid. 2.7.2).
Malgrado tale dettagliata presa
di posizione, e l’insistenza con cui, quindi, gli psichiatri curanti abbiano
sottolineato le difficoltà dell’assicurato, con conseguente inabilità
lavorativa anche in attività lavorative generiche, il medico SMR, chiamato ad
esprimersi, il 16 giugno 2021 si è limitato a negare la presenza di “elementi
che consentano di discostarsi dalla precedente presa di posizione dell'Ufficio”
(doc. AI pag. 401).
A mente del TCA, posto di fronte
a precise, contestualizzate e oggettivate contestazioni da parte degli
psichiatri curanti circa le problematiche che affliggono l’assicurato, il medico
SMR non poteva liquidare in modo generico e stringato le osservazioni dei
colleghi curanti senza confrontarsi in modo preciso con le contestazioni
sollevate, a maggior ragione se si considera che sia il dr. __________ che la
dr.ssa __________ sono giunti a conclusioni totalmente opposte circa
l’incapacità lavorativa dell’assicurato.
Un migliore approfondimento si
sarebbe imposto a maggior ragione laddove si considera che, come ricordato
dalla dr.ssa __________, nel gennaio 2017 il dr. __________ stesso aveva riconosciuto
un danno alla salute che aveva ritardato o prolungato la formazione scolastica,
che aveva imposto l'interruzione della formazione precedentemente intrapresa o
che limitava la scelta professionale (cfr. il rapporto 21 gennaio 2017, doc. AI
pag. 196, citato in esteso al consid. 2.7.1).
Prescindendo da tale confronto,
il dr. __________ non ha fugato i dubbi sollevati ripetutamente dai curanti
circa le reali condizioni dell’assicurato e le patologie di cui soffre dal
profilo innanzitutto psichiatrico e, di riflesso, le ripercussioni sulla sua
capacità lavorativa.
In particolare, il SMR, di fronte
a tali certificazioni che hanno costantemente ribadito la sussistenza di una
situazione gravemente inabilitante malgrado da un anno l’assicurato fosse
seguito dagli psichiatri e dagli psicologi e fosse astinente da sostanze
stupefacenti, avrebbe dovuto quantomeno procedere ad acquisire un rapporto specialistico
esterno e rispettoso dei parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi
2.3
e 2.5 e si pronunciasse in modo chiaro sulle affezioni psichiche lamentate
dall’assicurato e valutasse la sua capacità lavorativa. A maggior ragione ove
si consideri che l’interessato non è mai stato fino ad ora sottoposto ad alcun accertamento
medico specialistico né interno né esterno all’Ufficio AI, malgrado il suo
particolare stato di salute.
Inoltre, dalla documentazione
agli atti emerge che anche la questione somatica necessita di ulteriore chiarimento.
Come ricordato nuovamente dalla dr.ssa __________, l’assicurato è affetto da
un’infermità congenita con ritardo dello sviluppo globale (influenzante la crescita
e lo sviluppo cognitivo). Il danno alla salute è stato ricondotto all’infermità
congenita cifra 121 della lista OAI e ad una condrodistrofia congenita, inizialmente
diagnosticata presso la divisione di genetica medica del __________ (con crescita
ridotta, dismorfismo, ridotto sviluppo di mani e piedi, fessura labiale e/o
palatina; doc. AI pag. 125), ma da quanto riferito dai dr. __________ e __________
tuttora in fase di chiarimento radiologico e genetico (doc. AI pag. 351, 367,
387; cfr. anche le certificazioni del 16 aprile 2019 e 19 ottobre 2020 della
dr.ssa __________ del Servizio di Genetica medica dell’__________; doc. AI pag.
259.
e 367). D’altra parte la valutazione psicodiagnostica eseguita nel 2016 per
conto dell’AI, aveva concluso per un livello intellettivo situato nella fascia
al limite della defìcitarietà (70-79) con un QIT pari a 77 (secondo i test
somministrati nel febbraio 2019 Ql 86; doc. AI pag. 152 e 278).
Dal punto di vista strettamente
somatico, la patologia congenita di cui è portatore comporta limitazioni anche
fisiche non indifferenti per l’assicurato, che si presenta di bassa statura,
con mani e piedi molto piccoli e con una scoliosi (doc. AI pag. 259).
In merito, nell’Annotazione del
28.
luglio 2021 il medico SMR dr. ____________ si è limitato ad affermare che l’assicurato
presentava dal lato somatico “ le seguenti limitazioni funzionali dovuti
alla patologia congenita: non lavori di precisione con le mani, non lavori
tisicamente pesanti in particolare con le mani, possibilità di alternare
posizione seduta/eretta, non spostamenti prolungati su terreni accidentati, non
lavori su scale a pioli o impalcature”, concludendo affermando che “dal
punto di vista fisico un'attività adatta può essere svolta con orario e
rendimento normale” (doc. V/2).
Ora, tale conclusione, avvenuta
sulla base dei soli pochi atti all’inserto concernenti le affezioni somatiche
di cui soffre il ricorrente e sprovvista di qualsivoglia accertamento specifico
o visita clinica, appare decisamente affrettata e insufficiente per dare un
quadro preciso ed esaustivo circa non solo le effettive affezioni di cui soffre
l’assicurato, ma anche le conseguenti eventuali limitazioni nell’esercizio di
un’attività lavorativa. A maggior ragione ove si ricordi che già in occasione
della valutazione nel settembre 2018 la consulente professionale aveva escluso
la possibilità di approcciare professioni in cucina o pasticceria a causa dei limiti
funzionali, visto anche che l’assicurato aveva sperimentato tali mansioni e non
le aveva portate a termine per le algie ai piedi conseguenti ad una posizione
eretta per lunghi periodi e alle deformità congenite ai piedi (doc. AI pag. 235,
pag. 399).
Del resto anche il dr. __________,
nelle sue valutazioni del 22 maggio 2019 e 27 ottobre 2020, aveva sottolineato
come non fosse chiaro “se il profilo cognitivo limite del paziente è legato
alla sindrome genetica, o indipendente da essa” (doc. AI pag. 266 e 351),
sottolineando quindi nel rapporto del 27 ottobre 2020 ulteriormente che “Sebbene
esuli dal contesto specialistico psichiatrico, segnaliamo inoltre limitazioni
dal punto di vista somatico correlate alla sospetta acrodisostosi famigliare,
che necessiterebbero di ulteriori approfondimenti” (doc. AI pag. 355).
Appare quindi imprescindibile
procedere ad ulteriori chiarimenti intesi a chiarire non solo l’esatta natura
della patologia congenita di cui è affetto il ricorrente (secondo il dr. __________
la stessa è ancora oggetto di esame; doc. AI pag. 386), ma anche l’entità e la
misura dei disturbi somatici che ne conseguono.
2.8.4
Tutto ben considerato quindi, sia
per quanto riguarda il quadro psichiatrico che quello somatico, le conclusioni
tratte il 10 febbraio 2021 dal dr. __________ del SMR, e ribadite espressamente
nelle annotazioni del 16 giugno 2021, dopo avere esaminato i referti prodotti
sia prima sia dopo il progetto di decisione quale osservazioni, non danno un
quadro chiaro, completo e non contraddittorio delle condizioni di salute del
ricorrente e dell’effettiva capacità lavorativa.
Ora, se è vero che la
giurisprudenza federale impone che in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista, dall’altra
l’Alta Corte impone che, qualora sussistano indizi concreti che minano
l’attendibilità delle perizie degli specialisti indipendenti, segnatamente in
caso di rapporti medici contraddittori, il giudice – tenuto a valutare l’intero
materiale probatorio – in caso di dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza
dei pareri medici non può fondarsi su questi ultimi, anche se, precisa la
nostra Massima istanza, il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dall’amministrazione o a imporre nuovi accertamenti (cfr.
supra consid. 2.5).
Il TCA ricorda pure che se è vero
che il Tribunale federale ha posto il principio secondo cui alle certificazioni
del medico curante, anche se specialista, va riconosciuto un valore di prova
limitato in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr.
consid. 2.5), d'altra parte l'Alta Corte ha sottolineato in diverse occasioni
che non va dimenticata la potenziale forza probante dei rapporti del medico
curante, derivante dal fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il
paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e STF
9C_468/2009 del 9 settembre 2009 e riferimenti, tuttora in vigore, come
ricordato ad es. in STF 8C_168/2019 del 9 settembre 2019, mettendo comunque in
rilievo anche la differenza esistente tra mandato di cura e mandato peritale;
D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales,
in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).
Nella
fattispecie il TCA non dispone degli elementi necessari per stabilire, con la
sufficiente tranquillità, se sia condivisibile, oppure no, la decisione
impugnata con la quale l’amministrazione ha stabilito per l’assicurato una
completa abilità lavorativa in attività generiche non qualificate, sulla base
del parere del SMR.
Come con pertinenza fatto valere
dalla dr.ssa __________ nelle osservazioni del 29 ottobre 2021 con cui ha
postulato l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare (ritenuto come “Tale
valutazione potrebbe meglio chiarire tutti gli elementi che rendono
difficoltoso un reinserimento professionale e documentare le reali capacità
lavorative del paziente. Riteniamo che una valutazione aggettiva e completa
debba includere sia gli elementi somatici che psichici e che un percorso in
ambito protetto potrebbe evitare la cronicizzazione delle problematiche
favorendo una strutturazione”, doc. VII), si rende necessario un accurato
accertamento peritale di natura pluridisciplinare che, unitamente ad un’approfondita
valutazione genetica volta a chiarire l’esatta natura della patologia congenita
di cui è affetto, permetta di far luce sulle varie problematiche, psichiche e
non, di cui è portatore l’assicurato e ne determini chiaramente le eventuali
conseguenti limitazioni sulla capacità lavorativa.
2.9
Inoltre, va pure evidenziato come
la dr.ssa __________ritenga indispensabile che venga sufficientemente indagata
l’eventualità, nell’ambito dei tentativi di intraprendere un’attività
lavorativa, di inserire l’assicurato “in ambito protetto”, aspetto
quest’ultimo che del resto era già stato evidenziato dalla consulente
professionale in occasione della valutazione del settembre 2018 (verbale
incontro con il consulente professionale del 28 settembre 2018, doc. AI pag.
235.
citato al consid. 2.7.1), e dal dr. __________ (“credo che possa essere
unicamente considerata una professione in un ambiente protetto”, rapporto
medico del 20 novembre 2020, doc. AI pag. 386), ma che non è finora mai stato
oggetto di adeguato approfondimento. I curanti hanno in sostanza più volte
sostenuto che difficilmente vi sarebbero nel libero mercato attività dove
l’assicurato possa sfruttare la sua capacità lavorativa, considerata la
sintomatologia depressiva persistente, di grado medio, ma anche le limitazioni
derivanti dai particolari tratti personologici, dal ritardo mentale con calo
della concentrazione e della memoria.
Ora, quanto alla sfruttabilità
della capacità lavorativa dell’assicurato, come anche premesso al consid. 2.5, il consulente in integrazione professionale, sulla
scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta essenzialmente al
consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere
una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di
conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre
2013.
consid. 3.3; 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; 9C_949/2010 del 5
luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto
riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre
2011.
consid. 3.5).
Al
riguardo va rilevato che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del
lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una
parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra,
un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire
se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In
particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora
le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta
da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo
in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin
dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC
1991.
pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag.
67.
consid. 5c).
Al riguardo questo TCA ricorda
che nella STF 9C_683/2011 del 9 gennaio 2012 l’Alta Corte, nell’apprezzare la
residua capacità lavorativa di un assicurato con grave patologia psichiatrica,
aveva tra l’altro rilevato che: “ L'aumento della produttività in seno alle imprese, la pressione circa
la redditività o ancora le necessità derivanti dalla gestione dei costi
salariali pesano sugli impiegati che devono dimostrare impegno e efficacia,
integrarsi in una struttura aziendale e quindi mostrare una capacità di
adattamento importante (sentenza 9C_984/2008 del 4
maggio 2009 consid. 6.2).
Va pure ricordata la
giurisprudenza sull'impossibilità di esercitare, per motivi psichici,
un'attività lucrativa sul mercato equilibrato del lavoro (cfr. la STCA
32.2013.28
del 7 agosto 2013). Nella sentenza federale 9C_658/2013 del 26
dicembre 2013, parzialmente pubblicata in DTF 140 V 2, la perizia psichiatrica
eseguita dal SMR aveva concluso che l’assicurato conservava una parziale
capacità lavorativa residua, ma solo in un ambiente protetto, ritenuto
che “l’assicurato presenta uno stato di ansia scarsamente compatibile con
un’occupazione sul mercato libero, se non al massimo 3 ore al giorno in un
ambiente accogliente e poco stressante”.
Nella fattispecie oggetto della
STF 8C_683/2011 del 16 agosto 2012, il perito psichiatra aveva espressamente
indicato che la capacità lavorativa è nulla per qualsiasi attività che non
abbia un carattere puramente occupazionale, che non pretenda dall’interessato
assiduità, produttività, precisione.
Sia menzionata anche la STCA
32.2011.254
dell'8 agosto 2012, nella quale il TCA ha considerato che le
condizioni poste dai periti medici a proposito del lavoro “ideale” –
corrispondente “ad un ambiente di lavoro che riesca a tollerare i limiti
dettati dal disturbo di personalità dell’interessata, quindi sereno e non
conflittuale, con possibilità di lavorare in maniera autonoma, in assenza di
colleghi competitivi ed in generale dove non sia indispensabile essere in grado
di inserirsi in uno spirito di gruppo”- erano irrealistiche considerate le
esigenze poste attualmente dal mercato del lavoro”.
Nella STF 9C_984/2008 del 4
maggio 2009, concernente un assicurato il cui disturbo della personalità
(personalità borderline) implicava la necessità di lavorare in un ambiente
confinato e protetto, fuori da ogni stress professionale e sociale, il TF
ha ritenuto che le concessioni smisurate che verrebbero richieste a un
potenziale datore di lavoro, rendano l’esercizio di un’attività lucrativa
incompatibile con le esigenze attuali del mondo economico.
Infine, con la STF 9C_910/2011
del 30 marzo 2012 l’Alta Corte ha considerato non realistiche, su un mercato
equilibrato del lavoro, le possibilità occupazionali per un assicurato,
ritenuto, da un punto di vista medico, ancora abile al lavoro in maniera
completa solo in un determinato ambiente lavorativo, nel quale sia chiamato a
svolgere compiti meno complessi, senza tempi assillanti, in un clima lavorativo
familiare e tollerante (le sottolineature sono della redattrice).
Ora, nel caso concreto, alla luce
quindi di quanto verrà meglio accertato nell’ambito degli accertamenti medici
pluridisciplinari che verranno predisposti, l’amministrazione si chinerà pure
sulla questione della necessità per l’assicurato, il quale non ha prima d’ora
in sostanza maturato alcuna competenza lavorativa, di far capo ad un ambito
professionale protetto o meno.
Non va dimenticato che
l’assicurato soffre di una depressione di media gravità nonché di un ritardo
mentale con limitazione del funzionamento cognitivo-intellettivo e che in base
alla valutazione psicologica eseguita nell’ottobre 2016 per l’interessato nella
vita quotidiana potrebbe “essere particolarmente difficoltoso e dispendioso
comprendere fatti presentati verbalmente, esprimere i propri ragionamenti,
mantenere una concentrazione e un'attenzione sostenuta, mantenere in memoria il
punto successivo in una negoziazione ed eseguire dei compiti aritmetici a mente”
(doc. AI pag. 151), limitazioni queste che peraltro erano state espressamente
condivise e recepite anche dal dr. __________ del SMR, nei rapporti del 19 e 21
gennaio 2017, in sede di descrizione delle “limitazioni funzionali
necessarie per l’integrazione professionale” (doc. AI pag. 195).
In queste circostanze, richiamata
la succitata giurisprudenza sulle potenziali difficoltà di esercitare, per
motivi psichici (e somatici), un'attività lucrativa sul mercato equilibrato del
lavoro, alla luce dei più completi accertamenti pluridisciplinari che verranno
eseguiti, sarà da adeguatamente esaminare se la capacità lavorativa
dell’assicurato sia sfruttabile in un mercato libero, seppur equilibrato, o
solo in un circuito lavorativo protetto.
2.10
Visto tutto quanto precede, questo
Tribunale non può escludere con la dovuta certezza e serenità che (sino) al
momento della decisione dell’UAI il ricorrente presentava una - quantomeno
parziale - incapacità lavorativa. In tal senso, il TCA ritiene indispensabile
che vengano esperiti ulteriori accertamenti medici pluridisciplinari e, quindi,
economici, nel senso sopra indicato al fine di chiarire la situazione
invalidante dell’assicurato fino al momento dell’emanazione della decisione
impugnata.
Vista la necessità di rinviare
gli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti, la decisione impugnata deve
essere annullata e il ricorso accolto.
2.11
Il TCA, di norma, rinvia l’incarto
all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione
o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt
es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)
unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;
cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In una
sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata
in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni,
il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in
particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti
allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se
ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti
all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la
procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471)." (STF 8C_59/2011
consid. 5.2)
L’Alta Corte è giunta alla stessa
conclusione in una sentenza ancor più recente, 8C_943/2010 del 9 novembre 2011,
concernente una fattispecie in cui l’aspetto della residua capacità lavorativa
era stato oggetto di valutazioni discordanti tra il medico fiduciario
dell’assicuratore infortuni ed i sanitari della clinica di riabilitazione dove
l’assicurato aveva soggiornato tempo prima. In quella pronunzia, il TF ha
rinviato la causa all’amministrazione affinché disponesse un complemento
istruttorio da parte di un medico indipendente ossequiando la procedura di cui
all’art. 44 LPGA.
In concreto, rilevato come, per
quanto precede, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, stante
quindi la necessità di completare gli accertamenti già esperiti
dall’amministrazione, annullata la decisione impugnata si giustifica il rinvio
degli atti affinché essa proceda nel senso indicato sopra e quindi metta in
atto gli accertamenti medici ed economici necessari a chiarire quale sia
l’effettivo stato di salute dell’assicurato e le ripercussioni dello stesso
sulla sua capacità lavorativa e si determini in seguito nuovamente sul diritto
a prestazioni.
2.12
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in
vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la
disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.
a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura
di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito del ricorso, le
spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 22 giugno 2021 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti