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Decisione

32.2021.83

Seconda domanda di prestazioni respinta. Affezioni psichiche e concetto di lavoro in ambiente protetto. Ricorso accolto e rinvio per accertamenti ulteriori

30 marzo 2022Italiano67 min

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.83

FC

Lugano

30 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 luglio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 22 giugno 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1999, affetto da una

sindrome congenita di tipo ancora non definitivamente classificato, con ritardo

mentale, sin dal 2005 è stato messo al beneficio di garanzie per educazione

precoce (scolarizzazione speciale) e provvedimenti sanitari per la cura

dell’infermità congenita cifra 121, segnatamente nella forma della psicoterapia

ambulatoriale. Nel luglio 2016 l’assicurato ha presentato una nuova richiesta

di provvedimenti sanitari e di integrazione professionale, segnatamente nella

forma di una prima formazione professionale. Esperiti gli accertamenti del

caso, ritenuta esigibile la diffida dal consumo di sostanze stupefacenti da

documentare per almeno tre mesi, considerate assenti le premesse necessarie per

attuare un progetto formativo, mediante decisione del 13 gennaio 2020 l’Ufficio

AI ha respinto la domanda di prestazioni in assenza di affezioni invalidanti

atte a pregiudicare la capacità lavorativa dell’assicurato.

1.2. L’assicurato, tramite il curatore __________,

ha presentato una nuova richiesta di prestazioni nell’ottobre 2020,

sottolineando le affezioni psichiatriche e la nota patologia congenita con

ridotto funzionamento cognitivo. Effettuati i necessari accertamenti, con decisione

del 22 giugno 2021, confermativa di un progetto del 12 febbraio 2021 (dopo

valutazione delle osservazioni presentate dalla psichiatra curante del RA 1 il

10 marzo 2021), l’Ufficio AI ha nuovamente rifiutato il diritto a prestazioni.

Secondo l’amministrazione dalla nuova documentazione agli atti non era stato

possibile dedurre affezioni invalidanti atte a pregiudicare la capacità

lavorativa dell’assicurato, il quale era da considerare totalmente abile in

un’attività generica non qualificata (doc. A1).

1.3. Con ricorso al TCA l'assicurato,

rappresentato dagli psichiatri del RA 1, contesta le conclusioni

dell’amministrazione in merito alla capacità lavorativa medico teorica,

sottolineando le sue precarie condizioni di salute, visti i limiti funzionali e

cognitivi, e chiedendo una rivalutazione del caso anche economica (I).

1.4. Con risposta di causa del 29 luglio

2021 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la

valutazione medica ed economica alla base del provvedimento impugnato, rinviando

all’allegata annotazione del SMR (V). Con osservazioni del 29 ottobre 2021 i

sanitari del RA 1 si sono ribaditi nelle loro posizioni, postulando

l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare (VIII). L’Ufficio AI si è riconfermato

nella sua richiesta di reiezione del ricorso con scritto del 15 novembre 2021

(IX).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

la nuova richiesta di prestazioni presentata nell’ottobre 2020 dall’assicurato,

già beneficiario di provvedimenti sanitari e d’integrazione (cfr. consid. 1.1),

debba venir accolta.

Va rilevato che il 1° gennaio

2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore

una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto

alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre tuttavia ricordare che

per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già

insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del

diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore

al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto al ricorso contro la

decisione emanata il 22 giugno 2021 – data che, di principio, delimita

temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr.

DTF 132 V 220 consid. 3.1.1) – si applicano le norme sostanziali in vigore fino

a quel momento. Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo

indicazione contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2021.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,

Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2

LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,

op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina

n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire

se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,

benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Al proposito va precisato che, secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e

suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STF I 600/01

del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.3. Un danno alla salute psichica può

portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente

esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato

del lavoro (DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte ha

sottolineato che:

" (…) Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia.

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e

dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STF I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

In particolare, secondo la

giurisprudenza del TF, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di

regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata

della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi

dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare

un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico

nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da

parte dell’assicurato.

Nella DTF 130 V 352 (confermata

in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29

luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha

precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di

una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la

presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza

di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso

patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione

duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita,

(3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano

terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal

processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla

malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso

di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché

di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona

assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der

Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung,

in: Schaffhauser / Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San

Gallo 2003, p. 76 segg. e 80 segg.).

L’Alta

Corte, nella DTF 131 V 49, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto

invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa

della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si

devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza

dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se

le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è stata

estesa anche al caso della fibromialgia (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006) e,

nella DTF 137 V 64, oltre ad estenderla anche all’ipersonnia (sonnolenza

diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato

organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico,

l’Alta si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der

somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden

rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von

Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und

Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic

Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie

(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010

Fatti

E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen

Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog

angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich

ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung

beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)" (DTF 137 V 64, consid. 4.2, pag. 68)

Va qui evidenziato che il TF,

nella STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281, ha

modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno

2015, in: www.bger.ch) stabilendo in sostanza che la capacità di lavoro deve

essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in

maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza

risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la

presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati

con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata. In una

sentenza del 30 novembre 2017 pubblicata in DTF 143 V 409, il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF

141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche

nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato

stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch). Alla luce di questa nuova

prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da

lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata

su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente

giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi

erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una

“resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le

affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a

presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di

un’inabilità lavorativa invalidante.

Infine, val la pena ancora

precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo

una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un

rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali

le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001).

2.4. Se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante

sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul

grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una

revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di

revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di

salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi

pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione

concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in

particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale

iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova

decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2 e 133 V 108). Da questo punto di vista

un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non

è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato

migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime,

all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si

può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso

tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione

notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita,

ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata

nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della

modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per

grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o

la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in

atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI

prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per

grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo

di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

Va ancora rilevato che con

sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5

2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti

per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire

una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione,

il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti

accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni

dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_378/2014 del 21

ottobre 2014 consid. 4.2 e 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa

ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della

capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico

esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).

Nella STF 9C_158/2012 del 5

aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o

soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura

valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono

modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349

con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la

situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della

fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante

(STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 e 9C_418/2010, consid. 3.1; SVR 2012 IV n.

18 pag. 181; cfr. anche la STF 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

2.5. Per costante giurisprudenza (cfr.

sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid.

4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228

seg.).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid.

3a; 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine).

A proposito delle perizie mediche

esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il

TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2;

SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va poi evidenziato che in ragione

della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di

perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del

medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF

9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6. Secondo la giurisprudenza, il punto

di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica

rilevante del grado di invalidità suscettibile di incidere notevolmente sul

diritto alla prestazione è costituito dall’ultima decisione cresciuta in

giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Vanno

quindi paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale

con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF

133 V 108, 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento

che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF

125 V 369, 109 V 262; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,

2010, pag. 379).

In concreto, come meglio si

illustrerà al consid. 2.7, con decisione 13 gennaio 2020 l’amministrazione,

pronunciandosi sulla richiesta di prestazioni presentata nel luglio 2016, l’ha

respinta, ritenuto che sulla base degli accertamenti esperiti occorreva

ammettere che l’assicurato fosse abile al lavoro in misura completa in assenza

di affezioni invalidanti atte a pregiudicarne la capacità lavorativa (doc. AI pag.

309).

Questo Tribunale è quindi

chiamato a valutare se successivamente a tale decisione le condizioni

dell’assicurato siano cambiate in misura tale da giustificare la concessione di

prestazioni.

2.7.

2.7.1. Dagli atti di causa risulta che

l’assicurato, a seguito di disturbi dello sviluppo globale, ha beneficiato della

garanzia per educazione precoce per gli anni 2005-2006. Egli ha inoltre

frequentato le scuole speciali e ha beneficiato della garanzia per la cura

dell’infermità congenita n. 121 (affezioni sistemiche dello scheletro) e per

psicoterapia (comunicazioni del 24 e 31 ottobre 2012, 11 novembre 2013, 30

luglio 2015, 22 novembre 2018, doc. AI 24-26, 34, 39, 89). Inoltrata una nuova

richiesta di provvedimenti sanitari e d’integrazione professionale nel luglio 2016

(con la quale il medico curante dr. __________ ha posto la diagnosi di acrodisostosi

genetica, con ritardo psicomotorio e di comportamento), l’amministrazione ha

fatto allestire una valutazione testistica neuropsicologica a cura della

psicologa e psicoterapeuta __________, la quale ha presentato la sua

valutazione WAIS IV e neuropsicologica il 27 ottobre 2016, corredata anche da

un rapporto dettagliato dei test sulle funzioni esecutive somministrati

all’assicurato il 29 e 30 settembre 2016. Nel rapporto peritale la psicologa,

affermato che “i risultati ottenuti dal Sig. RI 1 permettono di

evidenziare un'intelligenza che si situa al limite della deficitarietà (70-79).

Il soggetto ottiene infatti un QI totale (QIT) pari a 77”, ha tra l’altro

concluso:

" (…) All'interno

del profilo si osserva una certa eterogeneità tra le prestazioni ottenute alle

varie scale del test. I punteggi globali ottenuti alle diverse scale variano

tra il limite della deficitarietà e la fascia normale. I punti di debolezza del

profilo cognitivo del soggetto sono rappresentati dai processi implicati nella comprensione

verbale (ICV) e da quelli legati alle funzioni della memoria di lavoro (IML). Sulla

base dei risultati ottenuti si potrebbe ipotizzare che nella vita quotidiana

per il Sig. RI 1 possa essere particolarmente difficoltoso e dispendioso

comprendere fatti presentati verbalmente, esprimere i propri ragionamenti, mantenere

una concentrazione e un'attenzione sostenuta, mantenere in memoria il punto

successivo in una negoziazione ed eseguire dei compiti aritmetici a mente. Il

soggetto sembrerebbe invece presentare una maggiore facilità nelle situazioni

che richiedono l'utilizzo di abilità visuo-spaziali e visuo-costruttive, della

memoria visiva e del ragionamento non verbale (capacità nella norma).” (doc. AI

pag. 152, cfr. anche pag. 180)

Il dr. __________ del SMR, specialista

in psichiatria, nei rapporti del 19 e 21 gennaio 2017, poste le diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa di “acrodisostosi” e “livello

intellettivo limite ICD 10 Q01”, stante un’inabilità lavorativa in ogni

attività “da determinare al termine delle misure”, ha descritto come

segue le “limitazioni funzionali necessarie per l’integrazione professionale”:

" I punti di

debolezza del profilo cognitivo del soggetto sono rappresentati dai processi

implicati nella comprensione verbale (ICV) e da quelli legati alle funzioni

della memoria di lavoro (IML). Sulla base dei risultati ottenuti si potrebbe

ipotizzare che nella vita quotidiana per il Sig. RI 1 possa essere

particolarmente difficoltoso e dispendioso comprendere fatti presentati

verbalmente, esprimere i propri ragionamenti, mantenere una concentrazione e

un'attenzione sostenuta, mantenere in memoria il punto successivo in una

negoziazione ed eseguire dei compiti aritmetici a mente. Il soggetto

sembrerebbe invece presentare una maggiore facilità nelle situazioni che

richiedono l'utilizzo di abilità visuo-spaziali e visuo-costruttive, della

memoria visiva e del ragionamento non verbale (capacità nella norma).” (doc. AI

pag 195)

Quali osservazioni conclusive il

medico SMR ha affermato che l’assicurato “ha un danno alla salute che ha

ritardato o prolungato la formazione scolastica, che ha imposto l'interruzione

della formazione precedentemente intrapresa o che limita la scelta

professionale. Il danno alla salute determina l'entrata in materia per una

formazione Al. La possibile riduzione nella frequenza delle attività è da

tenere in conto. Il caso dovrà essere ripresentato al SMR qualora emergessero

difficoltà e/o imprevisti al momento non valutabili” (doc. AI pag. 196).

Agli atti sono stati versati i

rapporti relativi al progetto di pre-formazione professionale presso l’Istituto

__________ di __________, ai cui incontri informativi presenziava di norma anche

il consulente del Servizio di integrazione professionale dell’AI (cfr. doc. AI pag.

200 segg e 235). Nell’ambito dello svolgimento di tale percorso formativo è

emerso che l’assicurato consumava cannabis (THC). Nel corso dell’incontro di rete

svoltosi presso il menzionato Istituto il 28 settembre 2018, in presenza anche

della psicoterapeuta, è emerso quanto segue:

" (…) Durante

l'incontro di rete, la Signora __________ ci ha informato che la presenza di RI

1 al progetto di preformazione sarà unicamente, dal 01.10.2018, di una giornata

o mezza giornata a settimana presso l'istituto. Questo in quanto la motivazione

di RI 1 verso il progetto è diminuita e il rischio sarebbe di compromettere

tutto il progetto. Durante l'estate sembra che RI 1 abbia fatto una breve

esperienza in vendemmia. la psicoterapista afferma che durante questo stage ha

visto un RI 1 meno depresso. La Psicoterapista e RI 1 hanno valutato come lo

studio per la patente di guida possa essere un buon obiettivo per í prossimi mesi

e pertanto spinge il giovane in questa direzione. Riguardo al futuro

formativo/professionale, RI 1 vorrebbe lavorare in cucina e/o pasticceria. Secondo

il mio parere, i limiti funzionali sembrerebbero però non autorizzare questa formazione.

Informo la rete dell'importanza di far fare stage esterni sia nel libero

mercato, ma anche in laboratori protetti, così da valutare effettivamente la

fattibilità di un evt prima formazione professionale - e valutare le varie

limitazioni. È stata istituita una curatela amministrativa a favore di __________

- siamo in attesa di ricevere la risoluzione da ARP di __________. (…)” (doc.

AI pag. 235)

Con annotazione del 29 ottobre

2018 il SMR ha confermato che il precedente rapporto finale era da considerare

ancora valido, osservando che “alla luce dell’emerso consumo di THC

da parte dell'assicurato, occorre diffidarlo, per incrementare le possibilità

di successo delle misure SIP è necessario che sia preso a carico da un medico

specialista psichiatra e che si mantenga astinente dal consumo di THC,

documentandolo tramite screening tossicologici a campione delle urine

(settimanali) per un periodo di non meno di 3 mesi. Al termine dei 3 mesi sarà

opportuno rivalutare la possibilità di beneficiare dell'intervento del SIP”

(doc. AI pag. 240).

Mediante comunicazione del 22

novembre 2018 l’Ufficio AI, dopo aver interpellato anche la pediatra del SMR dr.ssa

__________ (doc. AI pag. 244), ha quindi rinnovato la garanzia per psicoterapia

ambulatoriale (doc. AI pag. 245).

Con rapporto 22 maggio 2019 il

dr. __________, psichiatra del RA 1, ha concluso per un’inabilità lavorativa

completa dal 15 gennaio 2019 (momento della presa a carico dell’assicurato) “dato

il quadro psicopatologico depressivo in atto”, per la diagnosi con influsso

sulla capacità lavorativa di “Ritardo mentale lieve: Nessun o minimo

disturbo del comportamento (ICD-10: F70.0), Sindrome depressiva ricorrente, episodio

attuale di media gravità, con sintomi "biologici' (ICD-1 0: F33.1 1 )”,

e descritto come segue la sintomatologia medica attuale:

" L'anamnesi

psicopatologica, l'esame dello stato mentale attuale, l'approfondimento testistico

e psicodiagnostico effettuati, padano a favore dì una sindrome depressiva ricorrente

con attuale episodio depressivo dì moderata gravita con sintomi biologici, morbido

ad un funzionamento cognitivo limite, in assenza di significative alterazioni

del comportamento. Al momento attuale non è chiaro se il profilo cognitivo

limite del paziente è legato alla sindrome genetica, o indipendente da essa.

A nostro giudizio il quadro psicopatologico depressivo, esordito in

adolescenza, è di tipo cronico, con ricorrenze di malattia a cadenza variabile di

media gravità, prevalentemente reattive. Non ha mai assunto per tale patologia terapie

farmacologiche. In anamnesi non vi sono pregresse ospedalizzazioni né pregressi

tentativi di suicidio. Nega disturbi psichiatrici maggiori nel gentilizio. II

quadro depressivo cronico è sostenuto in maniera preponderante dalle implicazioni

psicologiche e socio-ambientali derivanti dalla sindrome displastica genetica.

Tali fattori hanno contribuito alla formazione di tratti di personalità disfunzionali,

senza configurare un franco disturbo della personalità. Il paziente presenta

infatti una scarsa autostima di base ea un scarso senso di autoefficacia e

scarsa resilienza, tratti permanenti e costitutivi della personalità che

predispongono a recidive depressive di malattia, unitamente al funzionamento cognitivo

limite. In tale quadro psicopatologico complesso, si innesta un consumo di THC

secondario e reattivo alle perturbazioni dell'equilibrio timico-affettivo presenti

di base nel paziente.

Di fatto, dopo una presa in carico psichiatrica integrata intensa

e l'impostazione di una farmacoterapia antidepressiva, il consumo è avvenuto sporadico.

Attualmente dunque non si ravvedono le caratteristiche cliniche a favore di una

sindrome da dipendenza da cannabinoidi.” (doc. AI pag. 266)

Ha quindi affermato che “la

prognosi sulla capacità lavorativa è da ritenersi complessivamente sfavorevole,

sia per la cronicità della patologia psichiatrica di base, sia per il

funzionamento cognitivo limitato del paziente, sia per i tratti personologici

sopra descritti”, descrivendo le limitazioni nel senso che l’assicurato “attualmente

presenta una sintomatologia di tipo depressivo, associata a calo della

concentrazione e della memoria, che ne limitano il funzionamento, unitamente al

profilo cognitivo di base già descritto”. Dopo aver precisato che “al

momento attuale non è esigibile alcuna attività”, ha precisato che “in

condizione di stabilità psichica, sostenuto da adeguati presidi terapeutici,

verosimilmente è esigibile un'attività lavorativa adeguata alle limitazioni del

paziente nella misura del 50%”.

Richiesto sulle possibilità di

integrazione lo psichiatra ha affermato che “come già in precedenza

descritto, il funzionamento cognitivo di base limitato, di per sé rappresenta

un fattore prognostico negativo; inoltre devono essere presi in considerazione

la cronicità della patologia psichiatrica di base ed i tratti di personalità

costitutivi del paziente. Ulteriore fattore di impedimento all'integrazione è

rappresentato dall'aderenza ai trattamenti proposti, che allo stato attuale

risulta soddisfacente” (doc. AI pag. 269).

Agli atti è stato prodotto il

rapporto relativo ad un test proiettivo psicologico somministratogli il 18

febbraio 2019, le cui conclusioni sono state descritte come segue dal dr. __________,

psichiatra, come segue:

" (…) Nell'approccio

alle tavole il paziente sembra utilizzare dei meccanismi di difesa quali la

negazione, l'evitamento, la banalizzazione e il rovesciamento nell'opposto, in

una messa a distanza della propria dimensione emotiva, con la quale il ragazzo

fatica ad entrare in contatto. Tuttavia, il giovane fa emergere mano a mano un

aspetto depressivo con una sottostante pulsione aggressiva che viene espressa

tramite un meccanismo di proiezione mediante le tavole. Si denotano anche

tratti fobici sintomatici di un sentimento di insicurezza e di inadeguatezza. Dal

protocollo emerge una carenza di mentalizzazione e di rappresentazione così

come una ridotta consapevolezza interpretativa. Il paziente fatica ad immaginare

dei contenuti, anche nella presentazione della tav. 16 (bianca): appare dunque

difeso, con delle difficoltà iniziali nel lasciarsi andare a delle proiezioni,

le quali spesso emergono unicamente in un secondo momento. Questi aspetti

metterebbero in evidenza un esame di realtà altalenante e una tendenza

all'evitamento, che cela una percezione di sé caratterizzata da insicurezza e

inadeguatezza. Le tavole che sollecitano le relazioni oggettuali evidenziano

che il paziente tende a mettere una distanza relazionale con una confusività di

ruoli. La relazione con il materno e il paterno non sembrano essere

caratterizzate da una vicinanza affettiva. Quando l'espressione libidica della

coppia (amanti) è presente, essa appare negata.

Per quanto riguarda inoltre una dimensione pulsionale si evince

una difficoltà del paziente nella rappresentazione e proiezione della pulsione

sessuale mentre per quanto concerne la pulsione aggressiva mostra una facilità

di proiezione dato che tale pulsionalità lo caratterizza in quanto presente nel

nucleo depressivo come pulsione aggressiva repressa.” (doc. AI pag. 277)

Gli allegati test SCID II e WAIS

IV hanno concluso:

" l

risultati ottenuti dal soggetto non soddisfano alcun criterio inerente a un disturbo

specifico di personalità, tuttavia i tratti di personalità emersi riguardano l'ambito

dell'autostima, delle relazioni sociali e dell'attitudine malinconia, all'interno

di un'immaturità affettiva inserita in una cornice di limiti cognitivi che hanno

reso difficoltosa t'interpretazione del test. Si evincono sentimenti di vuoto

spesso associati a noia, senso di inutilità, solitudine e un'assenza di

un'identità definita. Tali tratti vengono però descritti in maniere

egosintonica.” (doc. AI pag. 279)

" In

conclusione, dai risultati del test emerge un quadro intellettivo

caratterizzato da un funzionamento medio-inferiore; il paziente pare dimostrare

maggiori criticità dinanzi a compiti che testano la comprensione verbale. l

punti di forza invece appaiono distribuiti entro la velocità di elaborazione e

il ragionamento visuo-percettivo, ad indicare buone abilità nell'analizzare e sintetizzare

visivamente i dati fomiti, riuscendo a pianificare processi logici e induttivi

in breve tempo. La capacità generate della memoria di lavoro risulta nella

media inferiore, tuttavia permette al paziente di approcciarsi ai compiti con

discreta capacità e accuratezza.” (doc. AI pag. 282)

Con annotazione 4 giugno 2019 il

dr. __________ del SMR si è così espresso:

" Ho preso

visione del dossier e della documentazione medica.

Con nota del 29.10.2018 veniva indicato di diffidare l’assicurato,

per incrementare le possibilità di successo delle misure SIP, in modo che fosse

preso a carico da un medico specialista psichiatra e che si mantenesse

astinente dal consumo di THC, documentandolo tramite screening tossicologici a

campione delle urine (settimanali) per un periodo di non meno di 3 mesi. Come

risulta anche dall’ultimo rapporto medico del dr. med. __________ e del dr. med.

__________, l’assicurato continua a consumare THC, tale consumo con

verosimiglianza preponderante è la causa della sintomatologia depressiva

descritta dal dr. med. __________. Peraltro, nello stesso rapporto medico, l’assicurato

viene descritto come critico rispetto alla sua malattia, con un comportamento

adeguato e finalistico, pertanto da lui è sicuramente esigibile che si mantenga

astinente dal consumo di THC e che, dopo un congruo periodo di astensione,

possa aderire a misure SIP. Non ho elementi per discostarmi dalle precedenti

prese di posizione.” (doc. AI pag. 283)

Il consulente professionale

dell’AI, nella nota del 3 ottobre 2019, ha quindi affermato:

" Non si

intravvedono attualmente possibilità di attivare provvedimenti professionali in

quanto l’assicurato non ha mai smesso il consumo di THC, vedi rapporto Dr. __________.

Il nostro SMR aveva da sempre indicato come l’assicurato avrebbe

dovuto avere una presa a carico da un medico specialista in psichiatria come

pure si mantenesse astinente dal consumo di THC, documentandolo tramite

screening tossicologici a campione delle urine (settimanali) per un periodo di

non meno di 3 mesi Purtroppo, a parte la presunta presa a carico regolare da un

medico specialista in psichiatria, l’assicurato non ha mai fornito

documentazione che attesti l'astensione al consumo. La Curatrice __________ ha

sempre affermato che l’assicurato non può permettersi, a livello finanziario, i

suddetti costi. Pertanto, a livello di Servizio Integrazione Professionale,

attualmente non siamo in grado di poter lavorare su dei progetti concreti. Si

chiede di definire la capacità lavorativa in sede medico-teorica.” (doc. AI

pag. 285)

Il 9 ottobre 2019 il direttore

dell’Istituto __________ ha confermato che il percorso di preformazione

professionale iniziato nell’agosto 2015 era stato interrotto il 14 giugno 2019,

allegando il rapporto educativo di fine anno (doc. AI pag. 286).

Nel rapporto finale “valutazione

per prima formazione” del 13 novembre 2019 il dr. __________ del SMR, poste

quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “ICD10 F12

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di cannabinoidi,

Acrodisostosi, livello intellettivo limite”, ha affermato:

" Con nota

del 29.10.2018 veniva indicato di diffidare l’assicurato, per incrementare le

possibilità di successo delle misure SIP, in modo che fosse preso a carico da

un medico specialista in psichiatra e che si mantenesse astinente dal consumo

di THC, documentandolo tramite screening tossicologici a campione delle urine

(settimanali) per un periodo di non meno di 3 mesi. Come risulta anche

dall'ultimo rapporto medico 22.05.2019 del dr. med. __________ e del dr. med. __________,

l’assicurato continua a consumare THC, malgrado non risulti diagnosticata una

sindrome da dipendenza, che viene anzi esclusa dal medico curante (punto 2.2

del rapporto medico citato). Ciò vuoi dire che l’assicurato è perfettamente in grado

di evitare di consumare la sostanza, se vuole. Peraltro, nello stesso rapporto

medico, l’assicurato viene descritto come critico rispetto alla sua malattia,

con un comportamento adeguato e finalistico, pertanto da lui era ed è

sicuramente esigibile che si mantenga astinente dal consumo di THC e che, dopo

un congruo periodo di astensione, possa aderire a misure SIP. Per tali ragioni,

si evince come l’assicurato abbia scelto di non dare seguito alla diffida, venendo

meno al suo dovere di collaborare per ridurre il danno alla salute. Tale consumo,

con verosimiglianza preponderante, è la causa della sintomatologia depressiva

descritta dal dr. med. __________, che comunque non aggettiva una sindrome

depressiva ricorrente. Non risultano evidenti i segni e sintomi caratteristici

che consentono di formulare tale diagnosi secondo il manuale diagnostico ICD10.

Dalla valutazione testistica allegata al rapporto medico del dr. med. __________,

Considerandi

si evidenzia come la diagnosi di ritardo mentale lieve formulata dai curanti,

non trova oggettivazione. Il Ql=86 risultato dalla somministrazione del test

WAIS-IV non consente di formulare tale diagnosi. Pertanto, in una attività

generica, non qualificata non è possibile aggettivare limitazioni della CL.”

Egli ha quindi negato ogni

inabilità o “limitazione funzionale, in assenza del consumo di THC”, con

prognosi positiva “in assenza del consumo di sostanze psicotrope”,

concludendo nel senso che “allo stato attuale nessuna IL causata da

patologia è oggettivabile. L'assenza del consumo di sostanze psicotrope è

esigibile dall'assicurato, che in passato non ha ottemperato ai termini della

diffida” (doc. AI pag. 302).

Sulla base di questa valutazione,

con la decisione del 13 gennaio 2020, l’Ufficio AI ha negato il diritto a una

rendita o a provvedimenti professionali, con la motivazione che “Dalla

documentazione medica non emergono affezioni invalidanti atte a pregiudicare la

capacità lavorativa dell'assicurato, viene pertanto ritenuto totalmente abile”

(doc. AI pag. 309). La decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

2.7.2

Nell’ottobre 2020 è stata presentata

una nuova domanda di prestazioni tramite __________, curatore dell’assicurato da

gennaio 2020, il quale ha motivato la richiesta adducendo la presenza di “sindrome

e depressiva ricorrente con attuale episodio depressivo di media gravità

associato a ridotto funzionamento cognitivo in nota sindrome malformativa

congenita in fase di accertamento” (doc. AI pag. 341).

Nel rapporto del 27 ottobre 2010,

il dr. __________, poste le diagnosi psichiatriche con ripercussione sulla

capacità lavorativa di “Ritardo mentale lieve: Nessun o minimo disturbo del

comportamento, ICD-10:l F70.0; Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale

di media gravita, con sintomi biologici, ICD-10: F33.11”, ha precisato che

il consumo di THC si era “completamente arrestato da un anno a questa parte”

e ha concluso per un’incapacità lavorativa completa dal 15 gennaio 2019

(momento delle presa a carico del paziente). La prognosi sulla capacità

lavorativa era a suo avviso sfavorevole, sia per la cronicità della patologia

psichiatrica di base, sia per il funzionamento cognitivo limitato del paziente,

sia per i tratti personologici, e questo malgrado dal gennaio 2019 egli fosse

in cura regolare presso il RA 1 di __________ e malgrado l’astinenza dal

consumo di THC; doc. AI pag. 352; cfr. al consid. 2.8.2).

Il dr. __________, generalista

curante dal novembre 2019, il 20 novembre 2020, riguardo alle affezioni con

influsso sulla capacità lavorativa ha precisato che oltre ad un certo ritardo

mentale “Penso che si tratti di una ipocondroplasia. La diagnosi non è stata

per ora confermata anche dopo consultazione di genetica medica (06.04.2019,

Dr.ssa Med. __________)” e affermato che “credo che possa essere

unicamente considerata una professione in un ambiente protetto” (doc. AI

pag. 387).

Dopo aver interpellato il dr. __________

del SMR (il quale nell’annotazione del 10 febbraio 2021 ha affermato: “Ho

preso visione del dossier e della documentazione medica. Nell'ultimo rapporto

medico del dr. med. __________ (GED 30.10.2020) è descritto come l’assicurato

stia seguendo una terapia regolare e come da oltre un anno si stia mantenendo

astinente dal consumo di THC. Come esplicitato. nel rapporto finale SMR del

13.11.2019, non è aggettivata una sindrome depressiva ricorrente. Dalla

valutazione testistica allegata ai precedenti rapporti medici del dr. med. __________,

si evidenzia come la diagnosi di ritardo mentale lieve formulata dai curanti,

non trova aggettivazione. Il Ql=86 risultato dalla somministrazione del test

WAIS-IV non consente di formulare tale diagnosi. Pertanto, in una attività

generica, non qualificata non è possibile aggettivare limitazioni della CL.

Peraltro, a conferma indiretta di ciò, nel punto 2.2. dell'ultimo rapporto

medico del dr. med. __________ (GED 23.11.2020) è descritto come il paziente

sia asintomatico”, doc. AI pag. 390), con progetto di decisione del

12.

febbraio 2021 l’Ufficio AI ha proposto la reiezione della richiesta di

prestazioni (doc. AI pag. 391).

In fase di osservazioni la dr.ssa

__________, psichiatra del RA 1, sottolineato come l’assicurato fosse

attualmente astinente da THC e altre sostanze, ha affermato:

" (…) Il

paziente è noto ai vostri uffici per infermità congenita con ritardo dello

sviluppo globale (influenzante crescita e sviluppo cognitivo) necessitante di

provvedimenti di educazione precoce presso il __________ già in giovane età. Il

danno alla salute era riconosciuto tra le infermità congenite ai sensi dell'OAI

cifra 121 quale condrodistrofìa congenita, diagnosticata presso la divisione di

genetica medica del __________ (crescita ridotta, dismorfismo, ridotto sviluppo

di mani e piedi, fessura labiale e/o palatina) per cui erano stati riconosciuti

provvedimenti.

RI 1 è primogenito di una coppia conflittuale, separatesi quando

il bimbo aveva 3-4 anni, il padre manteneva verso moglie e figli un

comportamento violento sia a livello verbale che fisico e la madre, affetta

verosimilmente dalla medesima infermità congenita, è risultata una figura

fragile. Le importanti difficoltà familiari sono state riconosciute dall'ARP di

competenza con nomina di un curatore (2013).

La presenza dell'infermità congenita unita al contesto familiare

destabilizzante e poco supportivo, ha comportato difficoltà scolastiche e la

necessità di un collocamento in esternato presso l'istituto __________. Dopo le

scuole elementari il paziente, così come il fratello, vengono avviati alle scuole

speciali e nel 2015/2016 RI 1 viene inserito presso l'istituto __________ con

un percorso in preformazione professionale. Inizialmente presentando numerose

assenze fino ad arrivare alla non presenza e alla necessità di richiedere una

presenza in internato. Il percorso termina nel 2019 con esito non positivo a

causa di assenze aumentate legate ad un malessere profondo e un blocco

nell'investimento sul progetto (rapporto finale).

Nel 2016 è stata da voi richiesta una valutazione psicodiagnostica,

eseguita dalla psicologa __________ che mostrava la presenza di un livello

intellettivo situato nella fascia al limite della defìcitarietà (70-79) con un

QIT pari a 77 (febbraio 2019 Ql 86).

(…).

Oltre alle limitazioni cognitive in adolescenza esordiva un quadro

psicopatologico depressivo, tant'è che nel 2018, nel rapporto intermedio della

consulente Al (sig.a __________) emergeva una preoccupazione per l'apatia, la

non motivazione e l’uso di sostanze. Il pediatra curante, Dr. med. __________

segnalava nello stesso anno episodi depressivi di media gravita con problemi

comportamentali nel contesto scolastico. Il ragazzo inoltre, non riuscendo ad

investire e rispettare le regole con uso di sostanze, è stato allontanato dall’istituto.

(…).

Risulta pertanto difficilmente sostenibile, visti i limiti

funzionali e cognitivi, un'abilità lavorativa generica. Già la consulente Al

nel settembre 2018 proponeva stage sia nel libero mercato ma anche in

laboratori protetti al fine di valutare le varie limitazioni. Chiediamo

pertanto la possibilità di rivalutare il caso al fine di un inserimento in

ambito protetto (come anche sostenuto dal generalista, Dr. med. __________ -

rapporto medico 11.2020).” (doc. AI pag. 399)

Dopo aver sottoposto tale presa

di posizione al SMR (per il quale il nuovo rapporto medico non conteneva “elementi

che consentano di discostarsi dalla precedente presa di posizione dell'Ufficio”;

doc. AI pag. 401), con la decisione contestata l’Ufficio AI ha rifiutato

l’erogazione di prestazioni motivando:

" Decidiamo

pertanto:

La richiesta di prestazioni è respinta.

Esito degli accertamenti:

Dalla nuova documentazione medica acquisita all'incarto non

emergono affezioni invalidanti atte a pregiudicare la capacità lavorativa del

Signor RI 1, che viene sempre ritenuto totalmente abile in un'attività

generica, non qualificata.

AUDIZIONE

In sede di audizione in data 15.03.2021 otteniamo osservazioni al

progetto da parte del Dr. __________ e della Dr.ssa __________.

Le stesse sono state sottoposte al vaglio del nostro Servizio

Medico Regionale, il quale afferma non sussistono elementi che consentano di

discostarsi dalla presa di posizione assunta. Ne discende l'integrate conferma

del contenuto del progetto di decisione del 12.02.2021.” (doc. AI pag. 402)

Di fronte a questo Tribunale

l’assicurato, tramite la psichiatra dr.ssa __________, ha contestato la

decisione, chiedendo la rivalutazione del caso, quantomeno al fine di un

inserimento professionale in ambito protetto, allegando nuovamente le

valutazioni psicologiche testistiche eseguite nel febbraio 2019 e ribadendo

che per l’assicurato, “affetto da infermità congenita con conseguenti

disturbi somatici (anche visibili, mani e piedi molto piccoli, scoliosi,

particolare fenotipo), livello intellettivo al limite della deficitarietà

(ICD-10: F70.0), sindrome depressiva ricorrente (ICD-10: F33)”, con un’importante

difficoltà di scolarizzazione, risultava “difficilmente sostenibile, visti i

limiti funzionali e cognitivi, un'abilità lavorativa generica” (doc. I).

2.8

Nel caso concreto, questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, non

può concordare con la conclusione dell’Ufficio AI, ma ritiene indispensabile

che, onde addivenire ad un affidabile giudizio sul diritto a prestazioni

dell’assicurato, vengano preliminarmente messi in atto ulteriori

approfondimenti medico-specialistici e, quindi, economici.

In effetti, la documentazione

agli atti non consente con la necessaria chiarezza di giungere a conclusioni

complete sull’effettiva capacità lavorativa dell’assicurato.

Questo

per i motivi che seguono.

2.8.1

Risulta che in occasione della

precedente domanda di prestazioni l’amministrazione, con la decisione del 13

gennaio 2020, ha negato il diritto a prestazioni considerato come dagli atti

acquisiti non emergevano affezioni invalidanti atte a pregiudicare la capacità

lavorativa dell'assicurato (doc. AI pag. 309). Tale conclusione si era

sostanzialmente basata sulle conclusioni finali del dr. __________ del SMR, il

quale, nel rapporto finale del 13 novembre 2019, poste le diagnosi (senza

influsso sulla capacità lavorativa) di “ICD10 F.12 Disturbi psichici e

comportamentali dovuti all’uso di cannabinoidi, Acrodisostosi, livello

intellettivo limite”, aveva sostanzialmente concluso che qualora

l’assicurato, che da tempo era consumatore di THC, si fosse mantenuto astinente

dal consumo di tale sostanza, non avrebbe avuto alcuna limitazione rilevante

della capacità lavorativa e avrebbe quindi potuto esercitare un’attività

lavorativa generica. A suo avviso in effetti il consumo di THC era “con verosimiglianza

preponderante” la causa della sintomatologia depressiva descritta come

invalidante dal dr. __________. Inoltre non era a suo avviso oggettivabile,

date le circostanze, una sindrome depressiva ricorrente con segni e sintomi

caratteristici secondo il manuale diagnostico ICD10. Considerato peraltro come

l’assicurato avesse continuato a consumare le sostanze stupefacenti, malgrado

non risultasse diagnosticata una sindrome da dipendenza, e quindi fosse da lui esigibile

che si mantenesse astinente dal consumo di THC, non ottemperando pertanto alla

precedente diffida dell’amministrazione, egli andava considerato abile

pienamente. Giusta il SMR pertanto, non era ammissibile “nessuna limitazione

funzionale, in assenza del consumo di THC”, con prognosi positiva in

assenza del consumo di sostanze psicotrope, concludendo nel senso che “allo

stato attuale nessuna IL causata da patologia è oggettivabile. L'assenza del

consumo di sostanze psicotrope è esigibile dall'assicurato, che in passato non

ha ottemperato ai termini della diffida” (doc. AI pag. 301).

Del resto il medico SMR si era

basato anche sulle indicazioni del consulente professionale, il quale, nella

nota del 3 ottobre 2019, aveva concluso che “non si intravvedono

attualmente possibilità di attivare provvedimenti professionali in quanto l’assicurato

non ha mai smesso il consumo di THC, vedi rapporto Dr. __________” (doc. AI

pag. 285).

Sulla base di questa valutazione,

con la decisione del 13 gennaio 2020, cresciuta in giudicato, l’Ufficio AI ha quindi

negato il diritto a una rendita o a provvedimenti professionali, ritenendo

l’assicurato “totalmente abile”, visto che “dalla documentazione

medica non emergono affezioni invalidanti atte a pregiudicare la capacità

lavorativa dell'assicurato” (doc. AI pag. 309).

2.8.2

Nell’ambito della nuova domanda di prestazioni

dell’ottobre 2020, adducendo la presenza di “sindrome e depressiva

ricorrente con attuale episodio depressivo di media gravità associato a ridotto

funzionamento cognitivo in nota sindrome malformativa congenita in fase di

accertamento” (doc. AI pag. 341), il dr. __________ del RA 1, nel rapporto

medico del 27 ottobre 2020, ha confermato la completa cessazione del consumo di

THC dal gennaio 2020 e il fatto che l’assicurato fosse in cura regolare presso

il RA 1 di __________ da gennaio 2019, ribadendo nondimeno le diagnosi

psichiatriche con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Ritardo

mentale lieve: Nessun o minimo disturbo del comportamento, ICD-10: F70.0;

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravita, con sintomi

biologici, ICD-10: F33.11”, e concluso per un’incapacità lavorativa

completa dal 15 gennaio 2019 (momento delle presa a carico del paziente). Ha

quindi affermato che il quadro psicopatologico depressivo, esordito in

adolescenza, era da qualificare come di tipo cronico e “sostenuto in maniera

preponderante dalle implicazioni psicologiche e socio-ambientali derivanti

dalla acrodisostosi genetica famigliare”. Egli ha precisato che “tali

fattori hanno contribuito alla formazione di tratti di personalità

disfunzionali, senza configurare un franco disturbo della personalità. Il

paziente presenta infatti una scarsa autostima di base ed un scarso senso di autoefficacia

e scarsa resilienza, fratti permanenti e costitutivi della personalità che predispongono

a recidive depressive di malattia, unitamente al funzionamento cognitivo limite”.

Con riferimento alla capacità

lavorativa il dr. __________ ha sottolineato “le limitazioni del

funzionamento cognitivo-intellettivo che limitano le normali capacità di base

utili in ambito lavorativo (apprendimento, organizzazione) unitamente a tratti

disfunzionali personologici come descritto in precedenza”, con prognosi sfavorevole,

per la cronicità della patologia psichiatrica di base, per il funzionamento

cognitivo limitato del paziente e per i tratti personologici sopra descritti (doc.

AI pag. 352). Contrariamente alla precedente attestazione del 22 maggio 2019

(nella cui sede egli aveva dichiarato che “in condizione di stabilità

psichica, sostenuto da adeguati presidi terapeutici, verosimilmente è esigibile

un'attività lavorativa adeguata alle limitazioni del paziente nella misura del

50%”; doc. AI pag. 269; cfr. al consid. 2.7), in questa sede egli si è

quindi espresso più negativamente circa un possibile progresso futuro

dell’abilità lavorativa.

In sintesi dunque, secondo lo

psichiatra curante l’incapacità lavorativa era dovuta “al quadro

psicopatologico depressivo”, alle limitazioni del funzionamento

cognitivo-intellettivo che limitano le normali capacità di base utili in ambito

lavorativo (apprendimento, organizzazione) unitamente a tratti disfunzionali

personologici. La prognosi era sfavorevole (doc. AI pag. 352).

D’altra parte, il dr. __________,

generalista curante, il 20 novembre 2020 ha menzionato quali diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa la “ipocondroplasia” e il ritardo

mentale,

osservato inoltre che a suo avviso era ipotizzabile soltanto “una

professione in un ambiente protetto” (doc. AI pag. 387).

2.8.3

Chiamato a prendere posizione sul

rapporto del curante, il dr. __________ del SMR, nell’annotazione del 10

febbraio 2021, senza predisporre alcun accertamento ulteriore, si è limitato a

prendere atto che l’assicurato fosse “da oltre un anno” astinente dal

consumo di THC e seguisse una terapia regolare, negando tuttavia nuovamente, ma

senza motivazione, la presenza di una sindrome depressiva ricorrente (doc. AI

pag. 390).

Nonostante l’esplicito rinvio al

suo precedente rapporto del 13 novembre 2019 lo psichiatra del SMR non ha preso

posizione sul fatto che malgrado l’assicurato fosse ora (e da oltre un anno) regolarmente

sotto cura psichiatrica specialistica e soprattutto si mantenesse astinente dal

consumo di THC, continuasse nondimeno a presentare, tra l’altro, un quadro di Sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravita, con sintomi

biologici, ICD-10: F33.11”, che lo rendevano secondo i curanti inabile in

misura completa, con prognosi rivista negativamente, rispetto a quanto

attestato nel maggio 2019 (doc. AI pag. 269 e 353).

Ora, considerato come il medesimo

dr. __________ del SMR, nell’annotazione del 4 giugno 2019 e ancora nel (da lui

espressamente richiamato) rapporto SMR del 13 novembre 2019, aveva affermato

che il consumo di THC “con verosimiglianza preponderante è la causa della

sintomatologia depressiva descritta dal dr. __________” (doc. AI pag. 283,

299), il fatto che nella sua presa di posizione egli si sia essenzialmente

limitato a brevemente rinviare a quanto già affermato nel medesimo rapporto

finale (anche per quanto riguarda la diagnosi di ritardo mentale lieve

formulata dai curanti),

senza chinarsi sui nuovi elementi presentati dai

curanti dell’assicurato, fra i quali il riuscito abbandono dal consumo di THC o

altre sostanze, non appare condivisibile (doc. AI pag. 390).

Il medico del SMR non ha ritenuto

di procedere ad ulteriori chiarimenti nemmeno alla luce delle dettagliate

osservazioni al progetto di decisione del 12 febbraio 2021 presentate il 10

marzo 2021 dalla dr.ssa __________ del RA 1. In tale sede la specialista, dopo

aver elencato nel dettaglio le vicissitudini famigliari, scolastiche e

formative dell’assicurato (e in particolare il percorso formativo presso

l’istituto __________ terminato con esito negativo nel 2019) così come la contemporanea

presenza invalidante dell’infermità congenita, ha innanzitutto ribadito che la valutazione

psicodiagnostica fatta eseguire nel 2016 dall’Ufficio AI aveva permesso di

mostrare la presenza di un livello intellettivo situato nella fascia al limite

della defìcitarietà (70-79) con un QIT pari a 77 (febbraio 2019 Ql 86), quadro

che comportava “una maggior difficoltà e dispendio nel comprendere fatti

presentati verbalmente, esprimere propri ragionamenti, mantenere una

concentrazione e un'attenzione sostenuta, mantenere in memoria il punto

successivo in una negoziazione ed eseguire dei compiti aritmetici a mente”.

La dr.ssa __________ ha inoltre ricordato che in aggiunta alle limitazioni

cognitive, a partire dall’adolescenza era insorto un quadro psicopatologico depressivo,

con episodi depressivi di media gravità. La psichiatra ha quindi fornito un

quadro estremamente precario dell’attuale situazione dell’assicurato, il quale,

benché astinente da THC e altre sostanze, viveva “in autonomia con il

fratello, affetto verosimilmente dalla stessa patologia genetica, con giornata

destrutturata, isolamento sociale, apatia, mancanza di prospettive future, il

pensiero appare focalizzato su sentimenti di fallimento e difficoltà ad

accettare i propri limiti riconosciuti solo parzialmente”. Ha quindi

concluso affermando che “il paziente è affetto da infermità congenita con

conseguenti disturbi somatici e livello intellettivo al limite della deficitarietà,

disturbo depressivo ricorrente, sostenuto da una curatela. Dall'anamnesi emerge

un'importante difficoltà di scolarizzazione, t'incapacità di portare a termine

anche un percorso di scuole speciali e un percorso dì preformazione

professionale in ambito protetto presso l'istituto __________. Risulta pertanto

difficilmente sostenibile, visti i limiti funzionali e cognitivi, un'abilità

lavorativa generica” (doc. AI pag. 398; cfr. in esteso al consid. 2.7.2).

Malgrado tale dettagliata presa

di posizione, e l’insistenza con cui, quindi, gli psichiatri curanti abbiano

sottolineato le difficoltà dell’assicurato, con conseguente inabilità

lavorativa anche in attività lavorative generiche, il medico SMR, chiamato ad

esprimersi, il 16 giugno 2021 si è limitato a negare la presenza di “elementi

che consentano di discostarsi dalla precedente presa di posizione dell'Ufficio”

(doc. AI pag. 401).

A mente del TCA, posto di fronte

a precise, contestualizzate e oggettivate contestazioni da parte degli

psichiatri curanti circa le problematiche che affliggono l’assicurato, il medico

SMR non poteva liquidare in modo generico e stringato le osservazioni dei

colleghi curanti senza confrontarsi in modo preciso con le contestazioni

sollevate, a maggior ragione se si considera che sia il dr. __________ che la

dr.ssa __________ sono giunti a conclusioni totalmente opposte circa

l’incapacità lavorativa dell’assicurato.

Un migliore approfondimento si

sarebbe imposto a maggior ragione laddove si considera che, come ricordato

dalla dr.ssa __________, nel gennaio 2017 il dr. __________ stesso aveva riconosciuto

un danno alla salute che aveva ritardato o prolungato la formazione scolastica,

che aveva imposto l'interruzione della formazione precedentemente intrapresa o

che limitava la scelta professionale (cfr. il rapporto 21 gennaio 2017, doc. AI

pag. 196, citato in esteso al consid. 2.7.1).

Prescindendo da tale confronto,

il dr. __________ non ha fugato i dubbi sollevati ripetutamente dai curanti

circa le reali condizioni dell’assicurato e le patologie di cui soffre dal

profilo innanzitutto psichiatrico e, di riflesso, le ripercussioni sulla sua

capacità lavorativa.

In particolare, il SMR, di fronte

a tali certificazioni che hanno costantemente ribadito la sussistenza di una

situazione gravemente inabilitante malgrado da un anno l’assicurato fosse

seguito dagli psichiatri e dagli psicologi e fosse astinente da sostanze

stupefacenti, avrebbe dovuto quantomeno procedere ad acquisire un rapporto specialistico

esterno e rispettoso dei parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi

2.3

e 2.5 e si pronunciasse in modo chiaro sulle affezioni psichiche lamentate

dall’assicurato e valutasse la sua capacità lavorativa. A maggior ragione ove

si consideri che l’interessato non è mai stato fino ad ora sottoposto ad alcun accertamento

medico specialistico né interno né esterno all’Ufficio AI, malgrado il suo

particolare stato di salute.

Inoltre, dalla documentazione

agli atti emerge che anche la questione somatica necessita di ulteriore chiarimento.

Come ricordato nuovamente dalla dr.ssa __________, l’assicurato è affetto da

un’infermità congenita con ritardo dello sviluppo globale (influenzante la crescita

e lo sviluppo cognitivo). Il danno alla salute è stato ricondotto all’infermità

congenita cifra 121 della lista OAI e ad una condrodistrofia congenita, inizialmente

diagnosticata presso la divisione di genetica medica del __________ (con crescita

ridotta, dismorfismo, ridotto sviluppo di mani e piedi, fessura labiale e/o

palatina; doc. AI pag. 125), ma da quanto riferito dai dr. __________ e __________

tuttora in fase di chiarimento radiologico e genetico (doc. AI pag. 351, 367,

387; cfr. anche le certificazioni del 16 aprile 2019 e 19 ottobre 2020 della

dr.ssa __________ del Servizio di Genetica medica dell’__________; doc. AI pag.

259.

e 367). D’altra parte la valutazione psicodiagnostica eseguita nel 2016 per

conto dell’AI, aveva concluso per un livello intellettivo situato nella fascia

al limite della defìcitarietà (70-79) con un QIT pari a 77 (secondo i test

somministrati nel febbraio 2019 Ql 86; doc. AI pag. 152 e 278).

Dal punto di vista strettamente

somatico, la patologia congenita di cui è portatore comporta limitazioni anche

fisiche non indifferenti per l’assicurato, che si presenta di bassa statura,

con mani e piedi molto piccoli e con una scoliosi (doc. AI pag. 259).

In merito, nell’Annotazione del

28.

luglio 2021 il medico SMR dr. ____________ si è limitato ad affermare che l’assicurato

presentava dal lato somatico “ le seguenti limitazioni funzionali dovuti

alla patologia congenita: non lavori di precisione con le mani, non lavori

tisicamente pesanti in particolare con le mani, possibilità di alternare

posizione seduta/eretta, non spostamenti prolungati su terreni accidentati, non

lavori su scale a pioli o impalcature”, concludendo affermando che “dal

punto di vista fisico un'attività adatta può essere svolta con orario e

rendimento normale” (doc. V/2).

Ora, tale conclusione, avvenuta

sulla base dei soli pochi atti all’inserto concernenti le affezioni somatiche

di cui soffre il ricorrente e sprovvista di qualsivoglia accertamento specifico

o visita clinica, appare decisamente affrettata e insufficiente per dare un

quadro preciso ed esaustivo circa non solo le effettive affezioni di cui soffre

l’assicurato, ma anche le conseguenti eventuali limitazioni nell’esercizio di

un’attività lavorativa. A maggior ragione ove si ricordi che già in occasione

della valutazione nel settembre 2018 la consulente professionale aveva escluso

la possibilità di approcciare professioni in cucina o pasticceria a causa dei limiti

funzionali, visto anche che l’assicurato aveva sperimentato tali mansioni e non

le aveva portate a termine per le algie ai piedi conseguenti ad una posizione

eretta per lunghi periodi e alle deformità congenite ai piedi (doc. AI pag. 235,

pag. 399).

Del resto anche il dr. __________,

nelle sue valutazioni del 22 maggio 2019 e 27 ottobre 2020, aveva sottolineato

come non fosse chiaro “se il profilo cognitivo limite del paziente è legato

alla sindrome genetica, o indipendente da essa” (doc. AI pag. 266 e 351),

sottolineando quindi nel rapporto del 27 ottobre 2020 ulteriormente che “Sebbene

esuli dal contesto specialistico psichiatrico, segnaliamo inoltre limitazioni

dal punto di vista somatico correlate alla sospetta acrodisostosi famigliare,

che necessiterebbero di ulteriori approfondimenti” (doc. AI pag. 355).

Appare quindi imprescindibile

procedere ad ulteriori chiarimenti intesi a chiarire non solo l’esatta natura

della patologia congenita di cui è affetto il ricorrente (secondo il dr. __________

la stessa è ancora oggetto di esame; doc. AI pag. 386), ma anche l’entità e la

misura dei disturbi somatici che ne conseguono.

2.8.4

Tutto ben considerato quindi, sia

per quanto riguarda il quadro psichiatrico che quello somatico, le conclusioni

tratte il 10 febbraio 2021 dal dr. __________ del SMR, e ribadite espressamente

nelle annotazioni del 16 giugno 2021, dopo avere esaminato i referti prodotti

sia prima sia dopo il progetto di decisione quale osservazioni, non danno un

quadro chiaro, completo e non contraddittorio delle condizioni di salute del

ricorrente e dell’effettiva capacità lavorativa.

Ora, se è vero che la

giurisprudenza federale impone che in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista, dall’altra

l’Alta Corte impone che, qualora sussistano indizi concreti che minano

l’attendibilità delle perizie degli specialisti indipendenti, segnatamente in

caso di rapporti medici contraddittori, il giudice – tenuto a valutare l’intero

materiale probatorio – in caso di dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza

dei pareri medici non può fondarsi su questi ultimi, anche se, precisa la

nostra Massima istanza, il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dall’amministrazione o a imporre nuovi accertamenti (cfr.

supra consid. 2.5).

Il TCA ricorda pure che se è vero

che il Tribunale federale ha posto il principio secondo cui alle certificazioni

del medico curante, anche se specialista, va riconosciuto un valore di prova

limitato in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr.

consid. 2.5), d'altra parte l'Alta Corte ha sottolineato in diverse occasioni

che non va dimenticata la potenziale forza probante dei rapporti del medico

curante, derivante dal fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il

paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e STF

9C_468/2009 del 9 settembre 2009 e riferimenti, tuttora in vigore, come

ricordato ad es. in STF 8C_168/2019 del 9 settembre 2019, mettendo comunque in

rilievo anche la differenza esistente tra mandato di cura e mandato peritale;

D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales,

in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

Nella

fattispecie il TCA non dispone degli elementi necessari per stabilire, con la

sufficiente tranquillità, se sia condivisibile, oppure no, la decisione

impugnata con la quale l’amministrazione ha stabilito per l’assicurato una

completa abilità lavorativa in attività generiche non qualificate, sulla base

del parere del SMR.

Come con pertinenza fatto valere

dalla dr.ssa __________ nelle osservazioni del 29 ottobre 2021 con cui ha

postulato l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare (ritenuto come “Tale

valutazione potrebbe meglio chiarire tutti gli elementi che rendono

difficoltoso un reinserimento professionale e documentare le reali capacità

lavorative del paziente. Riteniamo che una valutazione aggettiva e completa

debba includere sia gli elementi somatici che psichici e che un percorso in

ambito protetto potrebbe evitare la cronicizzazione delle problematiche

favorendo una strutturazione”, doc. VII), si rende necessario un accurato

accertamento peritale di natura pluridisciplinare che, unitamente ad un’approfondita

valutazione genetica volta a chiarire l’esatta natura della patologia congenita

di cui è affetto, permetta di far luce sulle varie problematiche, psichiche e

non, di cui è portatore l’assicurato e ne determini chiaramente le eventuali

conseguenti limitazioni sulla capacità lavorativa.

2.9

Inoltre, va pure evidenziato come

la dr.ssa __________ritenga indispensabile che venga sufficientemente indagata

l’eventualità, nell’ambito dei tentativi di intraprendere un’attività

lavorativa, di inserire l’assicurato “in ambito protetto”, aspetto

quest’ultimo che del resto era già stato evidenziato dalla consulente

professionale in occasione della valutazione del settembre 2018 (verbale

incontro con il consulente professionale del 28 settembre 2018, doc. AI pag.

235.

citato al consid. 2.7.1), e dal dr. __________ (“credo che possa essere

unicamente considerata una professione in un ambiente protetto”, rapporto

medico del 20 novembre 2020, doc. AI pag. 386), ma che non è finora mai stato

oggetto di adeguato approfondimento. I curanti hanno in sostanza più volte

sostenuto che difficilmente vi sarebbero nel libero mercato attività dove

l’assicurato possa sfruttare la sua capacità lavorativa, considerata la

sintomatologia depressiva persistente, di grado medio, ma anche le limitazioni

derivanti dai particolari tratti personologici, dal ritardo mentale con calo

della concentrazione e della memoria.

Ora, quanto alla sfruttabilità

della capacità lavorativa dell’assicurato, come anche premesso al consid. 2.5, il consulente in integrazione professionale, sulla

scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta essenzialmente al

consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere

una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di

conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre

2013.

consid. 3.3; 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; 9C_949/2010 del 5

luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto

riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre

2011.

consid. 3.5).

Al

riguardo va rilevato che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del

lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una

parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra,

un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire

se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In

particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora

le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta

da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo

in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC

1991.

pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag.

67.

consid. 5c).

Al riguardo questo TCA ricorda

che nella STF 9C_683/2011 del 9 gennaio 2012 l’Alta Corte, nell’apprezzare la

residua capacità lavorativa di un assicurato con grave patologia psichiatrica,

aveva tra l’altro rilevato che: “ L'aumento della produttività in seno alle imprese, la pressione circa

la redditività o ancora le necessità derivanti dalla gestione dei costi

salariali pesano sugli impiegati che devono dimostrare impegno e efficacia,

integrarsi in una struttura aziendale e quindi mostrare una capacità di

adattamento importante (sentenza 9C_984/2008 del 4

maggio 2009 consid. 6.2).

Va pure ricordata la

giurisprudenza sull'impossibilità di esercitare, per motivi psichici,

un'attività lucrativa sul mercato equilibrato del lavoro (cfr. la STCA

32.2013.28

del 7 agosto 2013). Nella sentenza federale 9C_658/2013 del 26

dicembre 2013, parzialmente pubblicata in DTF 140 V 2, la perizia psichiatrica

eseguita dal SMR aveva concluso che l’assicurato conservava una parziale

capacità lavorativa residua, ma solo in un ambiente protetto, ritenuto

che “l’assicurato presenta uno stato di ansia scarsamente compatibile con

un’occupazione sul mercato libero, se non al massimo 3 ore al giorno in un

ambiente accogliente e poco stressante”.

Nella fattispecie oggetto della

STF 8C_683/2011 del 16 agosto 2012, il perito psichiatra aveva espressamente

indicato che la capacità lavorativa è nulla per qualsiasi attività che non

abbia un carattere puramente occupazionale, che non pretenda dall’interessato

assiduità, produttività, precisione.

Sia menzionata anche la STCA

32.2011.254

dell'8 agosto 2012, nella quale il TCA ha considerato che le

condizioni poste dai periti medici a proposito del lavoro “ideale” –

corrispondente “ad un ambiente di lavoro che riesca a tollerare i limiti

dettati dal disturbo di personalità dell’interessata, quindi sereno e non

conflittuale, con possibilità di lavorare in maniera autonoma, in assenza di

colleghi competitivi ed in generale dove non sia indispensabile essere in grado

di inserirsi in uno spirito di gruppo”- erano irrealistiche considerate le

esigenze poste attualmente dal mercato del lavoro”.

Nella STF 9C_984/2008 del 4

maggio 2009, concernente un assicurato il cui disturbo della personalità

(personalità borderline) implicava la necessità di lavorare in un ambiente

confinato e protetto, fuori da ogni stress professionale e sociale, il TF

ha ritenuto che le concessioni smisurate che verrebbero richieste a un

potenziale datore di lavoro, rendano l’esercizio di un’attività lucrativa

incompatibile con le esigenze attuali del mondo economico.

Infine, con la STF 9C_910/2011

del 30 marzo 2012 l’Alta Corte ha considerato non realistiche, su un mercato

equilibrato del lavoro, le possibilità occupazionali per un assicurato,

ritenuto, da un punto di vista medico, ancora abile al lavoro in maniera

completa solo in un determinato ambiente lavorativo, nel quale sia chiamato a

svolgere compiti meno complessi, senza tempi assillanti, in un clima lavorativo

familiare e tollerante (le sottolineature sono della redattrice).

Ora, nel caso concreto, alla luce

quindi di quanto verrà meglio accertato nell’ambito degli accertamenti medici

pluridisciplinari che verranno predisposti, l’amministrazione si chinerà pure

sulla questione della necessità per l’assicurato, il quale non ha prima d’ora

in sostanza maturato alcuna competenza lavorativa, di far capo ad un ambito

professionale protetto o meno.

Non va dimenticato che

l’assicurato soffre di una depressione di media gravità nonché di un ritardo

mentale con limitazione del funzionamento cognitivo-intellettivo e che in base

alla valutazione psicologica eseguita nell’ottobre 2016 per l’interessato nella

vita quotidiana potrebbe “essere particolarmente difficoltoso e dispendioso

comprendere fatti presentati verbalmente, esprimere i propri ragionamenti,

mantenere una concentrazione e un'attenzione sostenuta, mantenere in memoria il

punto successivo in una negoziazione ed eseguire dei compiti aritmetici a mente”

(doc. AI pag. 151), limitazioni queste che peraltro erano state espressamente

condivise e recepite anche dal dr. __________ del SMR, nei rapporti del 19 e 21

gennaio 2017, in sede di descrizione delle “limitazioni funzionali

necessarie per l’integrazione professionale” (doc. AI pag. 195).

In queste circostanze, richiamata

la succitata giurisprudenza sulle potenziali difficoltà di esercitare, per

motivi psichici (e somatici), un'attività lucrativa sul mercato equilibrato del

lavoro, alla luce dei più completi accertamenti pluridisciplinari che verranno

eseguiti, sarà da adeguatamente esaminare se la capacità lavorativa

dell’assicurato sia sfruttabile in un mercato libero, seppur equilibrato, o

solo in un circuito lavorativo protetto.

2.10

Visto tutto quanto precede, questo

Tribunale non può escludere con la dovuta certezza e serenità che (sino) al

momento della decisione dell’UAI il ricorrente presentava una - quantomeno

parziale - incapacità lavorativa. In tal senso, il TCA ritiene indispensabile

che vengano esperiti ulteriori accertamenti medici pluridisciplinari e, quindi,

economici, nel senso sopra indicato al fine di chiarire la situazione

invalidante dell’assicurato fino al momento dell’emanazione della decisione

impugnata.

Vista la necessità di rinviare

gli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti, la decisione impugnata deve

essere annullata e il ricorso accolto.

2.11

Il TCA, di norma, rinvia l’incarto

all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione

o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt

es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;

cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In una

sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata

in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni,

il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in

particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti

allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se

ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti

all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471)." (STF 8C_59/2011

consid. 5.2)

L’Alta Corte è giunta alla stessa

conclusione in una sentenza ancor più recente, 8C_943/2010 del 9 novembre 2011,

concernente una fattispecie in cui l’aspetto della residua capacità lavorativa

era stato oggetto di valutazioni discordanti tra il medico fiduciario

dell’assicuratore infortuni ed i sanitari della clinica di riabilitazione dove

l’assicurato aveva soggiornato tempo prima. In quella pronunzia, il TF ha

rinviato la causa all’amministrazione affinché disponesse un complemento

istruttorio da parte di un medico indipendente ossequiando la procedura di cui

all’art. 44 LPGA.

In concreto, rilevato come, per

quanto precede, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, stante

quindi la necessità di completare gli accertamenti già esperiti

dall’amministrazione, annullata la decisione impugnata si giustifica il rinvio

degli atti affinché essa proceda nel senso indicato sopra e quindi metta in

atto gli accertamenti medici ed economici necessari a chiarire quale sia

l’effettivo stato di salute dell’assicurato e le ripercussioni dello stesso

sulla sua capacità lavorativa e si determini in seguito nuovamente sul diritto

a prestazioni.

2.12

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in

vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la

disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.

a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura

di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito del ricorso, le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 22 giugno 2021 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti