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Decisione

32.2021.84

Conferma del diritto ad una mezza rendita di invalidità in sede di revisione. Mancano tuttavia approfondimenti dal profilo medico, necessaria una perizia pluridisciplinare. Atti rinviati per complemento istruttorio e nuova decisione

18 ottobre 2021Italiano8 min

quello psicologico, richiedendo persino un ricovero presso la Clinica __________

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.84

cr

Lugano

18 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 luglio 2021 di

RI 1

contro

la decisione del 18 giugno 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato, in fatto e in diritto

che 1.1. Dal 1° aprile 2015 RI 1, nato nel 1975,

beneficia di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 52% (doc. AI 127).

In esito agli accertamenti medici

ed economici esperiti nell’ambito dell’ultima procedura di revisione iniziata

nel dicembre 2020 (doc. AI 139), per decisione del 18 giugno 2021, preavvisata

il 14 maggio 2021, l’amministrazione ha confermato il diritto alla mezza rendita

in corso, considerando non essere intervenuto alcun cambiamento in riferimento

alla rendita erogata (doc. A).

Fatti

1.2 Contro la suddetta decisione l’assicurato

si è aggravato al TCA, postulando una rivalutazione della propria situazione,

andata vieppiù peggiorando nel corso degli anni, sia dal profilo fisico, che da

quello psicologico, richiedendo persino un ricovero presso la Clinica __________

di __________ (doc. I).

1.3 Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha

postulato la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici e ciò

sulla scorta della presa di posizione del medico SMR del 29 luglio 2021 avente

il seguente tenore:

"

Alla luce della discordanza

valutativa (della dr.ssa med. __________) emersa in ambito psichiatrico ed in

considerazione dell’assenza di oggettive rivalutazioni psichiche UAI dal

15.09.2015 (data della perizia psichiatrica __________), si rende necessaria

una globale rivalutazione dello stato di salute dell’A. tramite una perizia

pluridisciplinare, rispettivamente nelle discipline psichiatrica, pneumologica

ed internistica.” (Doc. VI/1)

1.4 Con scritto del 1° settembre 2021 l’insorgente

ha dichiarato di aderire alla proposta dell’Ufficio AI (doc. VIII).

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 Giusta l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il

grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole

modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente

o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle

circostanze suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul

diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è

intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di

fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con

quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.

3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz

über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pp. 379-380). L’Alta Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale

per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di

invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è

costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in

giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133

V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al

Considerandi

guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1.

OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2

OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della

rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STF 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). Circa

gli effetti della modifica del diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un

assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

2.3

Nel caso in esame, contrariamente

a quanto stabilito nel provvedimento impugnato, dagli atti all’inserto (in

specie dalle certificazioni della dr.ssa __________, doc. 141) emerge

effettivamente la necessità – come richiesto con il ricorso e come ammesso

dall’autorità intimata nella risposta di causa sulla scorta della valutazione

SMR sopra riportata (cfr. supra consid. 1.3) – di ulteriori accertamenti volti

a maggiormente chiarire la fattispecie, segnatamente tramite l’esperimento di

una perizia pluridisciplinare. Ciò al fine di addivenire ad un chiaro ed

affidabile giudizio circa l’eventuale modifica della situazione invalidante

sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento, che per

giurisprudenza (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 140 e 129 V 4) segna il limite tempo-rale del potere cognitivo del giudice.

In STF 9C_243/2010

del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali

casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria

e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare

l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti

peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre

2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti

dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del

27.

ottobre 2011).

In concreto,

considerato come gli accertamenti eseguiti dal-l’amministrazione risultino

incompleti, si giustifica, in accoglimento del gravame e dopo annullamento

dell’avversata decisione, il rinvio degli atti affinché l’Ufficio AI proceda

nel senso sopra indicato, segnatamente istruendo la causa dal profilo medico ed

eventualmente, se necessario, anche da quello economico. In esito all’istruttoria

dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova

decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA nel cui am-bito

l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura

di fatto e di diritto.

2.4

Giusta l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.

a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura

di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in fun-zione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009, STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Vista la soccombenza dell’Ufficio

AI, le spese di fr. 500 sono poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione del 18 giugno 2021 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai

considerandi e si pronunci nuovamente, in via di revisione, sul

diritto di RI 1 alla rendita.

2.- Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti