32.2021.84
Conferma del diritto ad una mezza rendita di invalidità in sede di revisione. Mancano tuttavia approfondimenti dal profilo medico, necessaria una perizia pluridisciplinare. Atti rinviati per complemento istruttorio e nuova decisione
18 ottobre 2021Italiano8 min
quello psicologico, richiedendo persino un ricovero presso la Clinica __________
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.84
cr
Lugano
18 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 luglio 2021 di
RI 1
contro
la decisione del 18 giugno 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato, in fatto e in diritto
che 1.1. Dal 1° aprile 2015 RI 1, nato nel 1975,
beneficia di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 52% (doc. AI 127).
In esito agli accertamenti medici
ed economici esperiti nell’ambito dell’ultima procedura di revisione iniziata
nel dicembre 2020 (doc. AI 139), per decisione del 18 giugno 2021, preavvisata
il 14 maggio 2021, l’amministrazione ha confermato il diritto alla mezza rendita
in corso, considerando non essere intervenuto alcun cambiamento in riferimento
alla rendita erogata (doc. A).
Fatti
1.2 Contro la suddetta decisione l’assicurato
si è aggravato al TCA, postulando una rivalutazione della propria situazione,
andata vieppiù peggiorando nel corso degli anni, sia dal profilo fisico, che da
quello psicologico, richiedendo persino un ricovero presso la Clinica __________
di __________ (doc. I).
1.3 Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha
postulato la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici e ciò
sulla scorta della presa di posizione del medico SMR del 29 luglio 2021 avente
il seguente tenore:
"
Alla luce della discordanza
valutativa (della dr.ssa med. __________) emersa in ambito psichiatrico ed in
considerazione dell’assenza di oggettive rivalutazioni psichiche UAI dal
15.09.2015 (data della perizia psichiatrica __________), si rende necessaria
una globale rivalutazione dello stato di salute dell’A. tramite una perizia
pluridisciplinare, rispettivamente nelle discipline psichiatrica, pneumologica
ed internistica.” (Doc. VI/1)
1.4 Con scritto del 1° settembre 2021 l’insorgente
ha dichiarato di aderire alla proposta dell’Ufficio AI (doc. VIII).
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 Giusta l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il
grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle
circostanze suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul
diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è
intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di
fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con
quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.
3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pp. 379-380). L’Alta Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale
per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di
invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è
costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in
giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133
V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al
Considerandi
guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1.
OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2
OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STF 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). Circa
gli effetti della modifica del diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un
assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.3
Nel caso in esame, contrariamente
a quanto stabilito nel provvedimento impugnato, dagli atti all’inserto (in
specie dalle certificazioni della dr.ssa __________, doc. 141) emerge
effettivamente la necessità – come richiesto con il ricorso e come ammesso
dall’autorità intimata nella risposta di causa sulla scorta della valutazione
SMR sopra riportata (cfr. supra consid. 1.3) – di ulteriori accertamenti volti
a maggiormente chiarire la fattispecie, segnatamente tramite l’esperimento di
una perizia pluridisciplinare. Ciò al fine di addivenire ad un chiaro ed
affidabile giudizio circa l’eventuale modifica della situazione invalidante
sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento, che per
giurisprudenza (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 140 e 129 V 4) segna il limite tempo-rale del potere cognitivo del giudice.
In STF 9C_243/2010
del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali
casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria
e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare
l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti
peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre
2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del
27.
ottobre 2011).
In concreto,
considerato come gli accertamenti eseguiti dal-l’amministrazione risultino
incompleti, si giustifica, in accoglimento del gravame e dopo annullamento
dell’avversata decisione, il rinvio degli atti affinché l’Ufficio AI proceda
nel senso sopra indicato, segnatamente istruendo la causa dal profilo medico ed
eventualmente, se necessario, anche da quello economico. In esito all’istruttoria
dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova
decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA nel cui am-bito
l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura
di fatto e di diritto.
2.4
Giusta l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.
a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura
di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in fun-zione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009, STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Vista la soccombenza dell’Ufficio
AI, le spese di fr. 500 sono poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione del 18 giugno 2021 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai
considerandi e si pronunci nuovamente, in via di revisione, sul
diritto di RI 1 alla rendita.
2.- Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti