32.2021.85
Negata la rendita d'invalidità in assenza di un grado di invalidità sufficiente. Affezioni psichiche. Decisione confermata
26 novembre 2021Italiano34 min
non era stata determinata alcuna patologia invalidante con influsso sulla capacità
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.85
FC
Lugano
26 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 31 maggio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI
1, nato nel 1985, da ultimo attivo come assistente di cura, nel mese di aprile
2020, adducendo problemi psichici, ha presentato una domanda di prestazioni AI
per adulti.
Eseguiti
Fatti
i necessari accertamenti medici ed economici, inclusa una perizia psichiatrica
a cura del Centro __________, con decisione del 31 maggio 2021 - confermativa
di un progetto del 22 aprile 2021 -, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di
prestazioni considerato come dalla disamina degli atti acquisiti all’incarto
non era stata determinata alcuna patologia invalidante con influsso sulla capacità
lavorativa.
1.2. Con
uno scritto del 20 giugno 2021, indirizzato all’Ufficio AI, il dr. __________
ha contestato la decisione, sottolineando le precarie condizioni di salute di RI
1 e chiedendo in sostanza il riconoscimento di una rendita. Lo scritto,
dapprima sottoposto al medico SMR (il quale si è pronunciato in merito il 29
giugno 2021), è stato trasmesso dall’Ufficio AI al TCA a valere quale
tempestivo ricorso contro la decisione del 31 maggio 2021.
1.3. Con risposta di causa del 3
settembre 2021 l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma della
decisione contestata.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere
se correttamente l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una
prestazione d’invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra
professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione
d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita
se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art. 28
cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84).
Per la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Per costante giurisprudenza
(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008) al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; DTF 115 V 133 consid. 2 pag. 134; DTF 114 V 310 consid. 3c pag. 314; DTF 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e DTF 122 V 160 consid. 1c).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9)
quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di
ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale
amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i
cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3,
4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4,
entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, affinché un esame
medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse
condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti
dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,
in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima
sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In
particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]
Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto
deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una
rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze
tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei
dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti
dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto
insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente
psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; DTF 130 V 352).
2.5. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale
federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità
tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua
capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STF I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Nel
2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per
l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi
senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,
occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla
persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di
diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione
(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.
Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei
sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie
come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie
associate, lo sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale
della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei
diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la
persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF
del 14 dicembre 2017).
Inoltre,
in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),
pubblicate in DTF 143 V 409 e 418, il Tribunale federale ha stabilito che la
giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la
reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a
medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”
come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato
stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali sentenze il TF è
giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata
all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di
disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione
lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e
dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri
oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la
scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Con sentenza 9C_845/2016 del 27
dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e
8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie
raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro
valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del
singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche
sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di
prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al
diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e
32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa
giurisprudenza è stata confermata nella sentenza del TF 8C_409/2017 del 21
marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (cfr. anche STCA 32.2017.176 del 14
agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), 8C_309/2018 del 2 agosto
2018 (consid. 3.2) e 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine,
in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,
come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di
principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.6. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se nel caso di specie lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della
documentazione medica agli atti, non ha alcun motivo per scostarsi dalla
perizia del __________ del 5 marzo 2021 (doc. AI pag. 114-124) che ha concluso per
l’assenza di diagnosi psichiatriche con influsso sulla capacità lavorativa.
Nel
dettagliato referto i periti, dopo aver riassunto gli atti, l’anamnesi
famigliare, personale – sociale, professionale e patologica, i disturbi
soggettivi e le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica e le constatazioni
obiettive, dopo aver eseguito i necessari esami clinici e testali, hanno escluso
la presenza di una diagnosi psichiatrica con ripercussioni sulla capacità
lavorativa, ponendo soltanto la diagnosi, senza influenza sulla capacità
lavorativa, di “Disturbo da somatizzazione, in struttura temperamentale di
tipo impulsivo (ICD10: F45.0)”, e hanno quindi riassunto come segue l’esame
clinico effettuato secondo AMDP-System:
" L'assicurato si mostra lucido, orientato nel tempo,
nello spazio e sul Sé somatico e anche rispetto alla situazione peritale; non
emergono disturbi della concentrazione nè ne riferisce; inoltre non appare
affaticato a! termine dei due colloqui. Non sono presenti ideazioni
ipocondriache, ne vengono riferiti rituali ossessivi. Non sembrano essere mai
stati presenti disturbi del pensiero né della senso percezione, fenomeni dispercettivi,
ne episodi di disorientamento spaziotemporale. Non sono mai stati presenti
disturbi della coscienza dell'lo. L'umore attualmente è ai limiti inferiori
delta norma; durante le visite non apprezzo ansia libera, che invece viene
declinata marcata; mentre obiettivo le chiazze di alopecia, da verosimile
somatizzazione; l'infuturazione è propositiva; non presenta ruminazioni di
colpa, né di incapacità. Segnalati ridotti i propri interessi (anche se si
sente regolarmente con degli amici), non sono riferite anergia, anedonia e
apatia.
Il ritmo
sonno veglia attualmente è declinato alquanto disturbato, con modalità alquanto
teatrale. Non ideazione
autolesiva/anticonservativa.
L'aspetto
più evidente che emerge all'esame clinico secondo AMPD-System è una polarizzazione
del pensiero relativo alla conflittualità, che tuttora pare in parte attiva,
con l'ex compagna e alle limitazioni nell'incontrare la figlia (che avviene in
luogo protetto in presenza di un educatore) e il loro riverbero
"assolutamente" soggettivo sulla sua CL, che a mio avviso appare integra.” (doc.
AI pag. 120)
I
periti hanno poi effettuato un’accurata discussione diagnostica, illustrando
come segue lo sviluppo delle sue problematiche psichiatriche:
" L'assicurato è un cittadino svizzero di origine __________
e di religione __________ (minoranza __________), con storia psichiatrica
personale silente sino al 2018 e agli eventi di conflittualità famigliare che
hanno avuto un significativo riverbero sulla sua continuità lavorativa e sulla
capacità del sig. RI 1 di lavorare. La curante, Dr.ssa __________ avrebbe intravisto
nella personalità dell'assicurato elementi temperamentali che rimandano ad
aspetti di esplosività comportamentale. E' proprio tale condotta, come raccolto
in anamnesi, che ha portato rassicurato ad agiti dissociali nei confronti della
compagna e per quel riferito nei confronti del nuovo affetto di lei, che hanno
esitato nelle significative limitazioni nel veder la figlia, per un tempo ridotto
durante la settimana ed in ambiente protetto (in un luogo e presenza di figura
educativa, con funzione di osservazione-vigilanza); tutto ciò non è, a
tutt'oggi accennato dall'assicurato e da ciò il riverbero sulla sua
quotidianità e sul lavoro, con le assenze, diventate sempre più significative e
con l'inevitabile 'exitus' del licenziamento. Dal punto di vista psicologico,
la fine di una relazione è un processo evolutivo, dinamico, che cambia la forma
delle interazioni umane senza dissolverle. Infatti la fine di una relazione può
essere un'occasione per una maturazione e una trasformazione dei partners come
individui e delle relazioni sociali che ruotavano intorno alla coppia. La
separazione però è solo l'esito di una crisi in cui i vissuti da superare sono
legati alla rottura di un patto relazionale, al sentimento di fallimento, ai
vissuti di perdita e tutta la rete di relazioni è coinvolta in questi vissuti.
La separazione è la conseguenza di una frattura che si inserisce entro un
contesto di perdita e spesso, determina un processo evolutivo, il rischio che
si corre è quello di attuare delle risposte involutive e regressive, generando
così odio e discordia e mettendo profondamente alla prova la famiglia lasciando
tracce profonde nella vita dei suoi membri. La separazione può essere intesa come
un processo che comporta un'evoluzione dell'individuo e delle relazioni
familiari sul piano affettivo, su quello genitoriale, su quello delle relazioni
sociali e dell'intera comunità. Ogni individuo, infatti deve essere considerato
come membro di un sistema dinamico. Nel caso di specie rassicurato non è
riuscito per suoi limiti temperamentali ad evolversi, non è riuscito a superare
uno degli stadi tipici della separazione dall'ex partner determinando le
problematiche psicologiche, che si sono riverberate sul lavoro. In particolare
il RI 1 non ha superato la fase definitiva di divorzio psichico; cioè non ha
mai superato la separazione di sé dall'influenza della personalità dell'ex
partner; l’assicurato non ha imparato a vivere senza l'altro, valutandosi come soggetto
indipendente; il RI 1 è restato legato all'ex partner, che ritiene responsabile
del fallimento della propria vita e si preclude la possibilità di proseguire
nella stessa; ma ciò come ben sappiamo non è un elemento indennizzabile; l’assicurato
sta vivendo quello che può essere definito come un legame disperante, quel
legame che non consente di raggiungere il 'divorzio psichico'. L'assicurato non
riesce a vivere: "né con te né senza di te. come diceva Ovidio; l’assicurato
mette in atto un comportamento di volontaria autodistruzione, nel tentativo di ottenere
un risarcimento dei torti subiti. Tutto ciò, non ha peraltro caratteristiche di
indennizzabilità.” (doc. AI pag. 121)
Hanno
di seguito effettuato un’accurata valutazione di capacità, risorse e problemi
secondo lo schema Mini ICF – APP, con i seguenti esiti:
" Descrizione di risorse e deficit - secondo schema Mini
ICF-APP
In
attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute
infortunistico
1. Rispetto delle regole: grado di disabilita
assente: non emergono disturbi psicopatologici che non lo facciano ritenere
in grado di rispettare le regole di un'organizzazione.
Considerandi
2.
Organizzazione dei compiti: grado di
disabilita lieve: la polarizzazione e l'attenzione ai sintomi somatici fa
adattare le attività prioritariamente alle sensazioni provenienti dal proprio corpo (alopecia).
3.
Flessibilità: grado di disabilita lieve:
l'energia psichica disponibile è in parte assorbita dall'attenzione alla
vicenda conflittuale con la ex compagna e le limitazioni nell'assicurato, in
questo campo sono legate alle poche strategie di coping alternative, da mettere
in gioco e che possano permettergli di
distrarsi maggiormente.
4.
Competenze: grado di disabilita assente:
in questo caso l'attenzione non è inficiata dai sintomi da somatizzazione.
5.
Giudizio: grado di disabilita assente:
esame di realtà integro, anche in relazione alla conflittualità con l'ex
compagna è ben consapevole che il suo tratto temperamentale, non ha favorito e non sta favorendo il riavvicinamento con
la figlia.
6.
Persistenza: grado di disabilita assente:
non è presente anergia depressiva o facile faticabilità
su base depressiva.
7.
Assertività: grado di disabilita lieve:
l'immagine di sé è quella di una persona svantaggiata dopo la separazione dalla
compagna, comunque in assenza di vissuti di vergogna, che non ha sviluppato una sintomatologia depressiva.
8.
Contatto con gli altri: grado di disabilita
assente: presenta una buona colloquiabilità, non vi è significativo ritiro sociale, non è disforico o
evitante.
9.
Integrazione nel gruppo: grado di disabilita
assente: è in grado di integrarsi in un gruppo, comprendere gli obiettivi e porsi in modo adeguato
verso gli altri.
10.
Relazioni intime: grado di disabilita lieve:
rete famigliare d'origine presente; non ha in atto un nuovo legame affettivo.
11.
Attività spontanee: grado di disabilita assente:
non parla di particolari hobbies e che gli stessi
si siano modificati nell'ultimo periodo.
12.
Cura
di sé: grado di disabilità assente: ben curato nella persona e nell’aspetto
13.
Mobilità: grado di disabilita assente:
utilizza l'auto ed è giunto con la stessa alle valutazioni peritali.
Sul piano
psichico un cognitivo integro, una buona capacità relazionale, l'assenza
attuale di depressione e di elevate quote di ansia sono indubbiamente risorse
ancora spendibili nel libero mercato del
lavoro.
In
definitiva non vi sono dimensioni attualmente inficiate da psicopatologia e l’assicurato
parrebbe idoneo, anche in linea con quanto segnalato dalla curante, sul piano
psichiatrico, allo svolgimento di attività
abituale e adeguata.” (doc. AI pag. 123)
Sulla
base di questa valutazione, di conseguenza, i periti hanno concluso come segue
in merito alla capacità lavorativa:
" (…)
8.1
CL
nell'attività abituale
Nell'attività
abituale dal punto di vista psichiatrico l’assicurato, potrebbe avere risorse
per riprendere il lavoro, non avendo necessità di apprendere una nuova professione
o nuove mansioni, già acquisite da tempo (e a luì gradite), per cui non
dovrebbe impiegare particolari energie
psichiche.
Pertanto,
dal punto di vista psichiatrico, la CL nell'attività abituale è da considerarsi
piena.
8.2
CL
in attività adeguata
In
un'altra attività confacente, ritengo che per soli motivi psichiatrici, non vi
sia una riduzione del rendimento, quindi anche in attività adeguata, la CL va
considerata conservata.
8.3
CL
in attività assimilabile a quella di casalinga
Anche
nelle attività domestiche, sul piano prettamente medico teorico, non vi è
limitazione della CL.
8.4
Provvedimenti sanitari e terapie con ripercussione sulla CL
L'irregolarità
della frequentazione del trattamento proposto dall'__________ di __________
(visite
psichiatriche,
terapie farmacologiche specifiche, supporto psicologico) ed una sua eventuale ripresa
a pieno regime non avrebbe alcun riverbero sulla CL dell'assicurato,
attualmente già totalmente conservata.
Infine
non sono medicalmente indicati interventi di reintegrazione professionale.”
(doc. AI
pag. 124)
Richiesto
in merito all’evoluzione in passato delle problematiche psichiatriche, con
complemento peritale del 22 marzo 2021, il __________ ha affermato:
" Egregio Dr __________,
in relazione
alla Sua richiesta di precisazioni se la patologia psichiatrica diagnosticata
non ha avuto ripercussioni sulla CL dell'assicurato, sono a precisare e
ribadire, come riportato nella discussione peritale, che la patologia
riscontrata nell'assicurato e cioè disturbo da somatizzazione, in struttura temperamentale
di tipo impulsivo (ICD 10: F45.0), non ha avuto anche in passato ripercussioni
sulla sua capacità lavorativa e come ho descritto nella discussione del caso: "In
particolare il RI 1 non ha superato la fase definitiva di divorzio psichico:
cioè non ha mai superato la separazione di sé
dall'influenza
della personalità dell'ex partner; rassicurato non ha imparato a vivere senza
l'altro, valutandosi come soggetto indipendente; il RI 1 è restato legato
all'ex partner, che ritiene responsabile
del fallimento della propria vita e sì preclude la possibilità di proseguire
nella stessa; ma ciò come ben sappiamo non è un elemento indennizzabile;
rassicurato sta vivendo quello che può essere definito come un legame disperante, quel legame che non consente
di raggiungere il 'divorzio psichico'.
L’assicurato non riesce a vivere: "né con te ne senza di te, come diceva
Ovidio; l’assicurato mette in atto
un comportamento di volontaria autodistruzione, nel tentativo di ottenere un
risarcimento dei torti subiti.
Tutto ciò, non ha peraltro caratteristiche di indennizzabilità.” (doc. AI pag. 127)
Tutto
ben considerato, il referto del __________ è da considerare dettagliato,
approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati ai
considerandi 2.4 e 2.5. Esso è stato allestito sulla base di due colloqui
svolti presso il __________ e anche dopo aver consultato telefonicamente la
dr.ssa __________ del __________ di __________ (curante dell’assicurato dal
febbraio 2018 che pure ha riferito non solo che il paziente aveva avuto in
passato una frequentazione “alquanto irregolare, assolutamente incostante
nell'approccio farmacologico e di rifiuto della proposta di un sostegno
psicoterapico”, ma ha affermato che a suo avviso “la situazione di
stallo dell'assicurato è legata prevalentemente ad un tratto temperamentale
piuttosto che ad una emergente patologia psichica, con reale e significativa
influenza sulla CL; anzi è sua convinzione che l’assicurato dovrebbe rimettersi
in gioco nel libero mercato del lavoro, per evitare di concentrarsi sulla
conflittualità con l'ex compagna e suoi i provvedimenti di visita protetta che
gli sono stati imposti, stante i suoi comportamenti”; cfr. perizia pag. 8,
doc. AI pag. 121). Le conclusioni del __________ sono state pienamente
condivise senza riserve anche dal dr. __________del SMR nel rapporto del 20
aprile 2021 (doc. AI pag. 129). Gli specialisti del __________ si sono espressi
sulle affezioni psichiche lamentate dall’assicurato, hanno esaminato
accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno
valutato la sua capacità lavorativa sulla base delle indicazioni risultanti
dalle due visite effettuate. I medici hanno inoltre esaminato approfonditamente
l’evolversi dello stato di salute, prendendo in considerazione tutta la
documentazione medica prodotta ed acquisita nel corso della procedura
amministrativa. La valutazione clinica effettuata è risultata approfondita e non
ha tralasciato alcun elemento di rilievo, avendo eseguito gli esami più
appropriati e studiato la documentazione agli atti, descritto nei particolari
l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che
tengono conto degli indicatori standard posti dal Tribunale federale nella
sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 (cfr. pag. 504-521
incarto AI) ed estesa con una sentenza del 30 novembre 2017 a tutte le malattie
psichiche (cfr. DTF 143 V 409 e le citazioni sopra al consid. 2.5).
Secondo questo Tribunale
alla perizia del __________ va quindi attribuita piena forza probante.
2.7
Le
conclusioni tratte dall’amministrazione sulla base della citata perizia
psichiatrica non sono state peraltro smentite da altra documentazione
medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle
patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia del
__________ e entro la data della decisione contestata, ritenuto che per la giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino alla
resa del provvedimento contestato (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).
Dalle
ben motivate conclusioni della perizia __________ e del SMR non è in effetti
possibile scostarsi sulla base dell’unica certificazione prodotta dall’assicurato,
ovvero quella del dr. __________ del 20 giugno 2021, nella quale il curante ha
affermato:
" (…) L'A.I. come
istituto di tutela previdenziale di soccorso ai meno abbienti soprattutto se
sopraffatti da difficoltà economiche, con perdita del lavoro, istituto AI che
non ha per fondamento il sistema della carità o della beneficienza, ma che sa
esprimere esaurientemente un concetto di tutela ausiliaria a chi si ritrova in
difficoltà economiche per cause di disturbi psico-fisici importanti, non può
non preoccuparsi del caso del signor RI 1, sopraffatto al momento da complessi problemi
familiari sia con la moglie e soprattutto con la figlia che ne soggiogano il
carattere e lo stato psichico tanto da trascinarlo in forti crisi di
depressione paranoica con un vissuto continuo fonte di stress, rischi che gli
impediscono di accedere ad un rapporto di lavoro normale, tanto più rischi aggravati
e connessi pure alla crisi economica in atto dovuta alla pandemia da Covid-19,
e di conseguenza obbligato a ricorrere all'assistenza sociale non avendo altra
via di uscita. Si dovrà considerare il soccorso dell'aiuto A.I. per il caso del
signor RI 1, che al momento non ha più quel sostegno familiare che gli può
garantire quella importante tranquillità di spirito di cui avrebbe bisogno, mentre
al contrario le manifestazioni di ansia, i disturbi del sonno, i timori
costanti di inadeguatezza e di autosvalutazione che lo allontanano da quelle
occupazioni confacenti alle sue abitudini usuali, alle sue cognizioni tecniche a
quelle sue caratteristiche professionali, individuali, economiche e sociali che
lo possono rendere idoneo alla esplicazione di una o più attività da cui derivi
un guadagno. Il signor RI 1 vive una situazione di infermità psico-fisica che
lo rende incapace di guadagno e di sostentamento autonomi.” (doc. C)
La
certificazione è stata sottoposta al medico SMR dr. __________, che il 29
giugno 2021 così si è espresso:
" Ho preso visione del dossier e della documentazione
medica. Nel certificato medico del dr. med. __________, FMH in chirurgia, del
20.06.2021
(GED 22.06.2021), sono descritte le problematiche sociali, familiari
ed economiche dell'assicurato che alimentano la sintomatologia psichiatrica.
Tali problematiche sono state adeguatamente valutate in sede peritale (GED
15.03.2021). Anche se umanamente e professionalmente non si può che essere
solidali con l’assicurato, che sta attraversando un periodo difficile della sua
esistenza, dal punto di vista medico-assicurativo si tratta di fattori
extra-assicurativi che non determinano il diritto a prestazioni dell'AI. Nel
certificato medico del dr. med. __________ non si evidenziano fatti nuovi o
modificazioni significative di fatti noti che consentano di modificare la
precedente presa di posizione dell'Ufficio, che dal punto di vista medico
rimane pertanto confermata.” (doc. IV)
Questa presa di posizione, con
la quale il medico SMR ha concluso che la documentazione del dr. __________ non
apportava elementi idonei a modificare le conclusioni della perizia del __________
del 5 marzo 2021, basata su un approfondito
esame del caso, va confermata.
Come ben descritto dal SMR,
in effetti, delle problematiche illustrate dal curante - che toccano delicati
aspetti sociali, familiari ed economici interessanti l’assicurato e che senza
dubbio alimentano la sintomatologia psichiatrica - è stato adeguatamente tenuto
con-to in sede peritale. D’altra parte, va nondimeno sottolineato che si tratta
di fattori extra-assicurativi che non possono di per sé giustificare la
concessione di prestazioni dell'AI.
Le allegazioni del SMR, ben
motivate e che hanno preso attenta posizione sulle affermazioni del dr. __________,
appaiono quindi convincenti e meritano di essere confermate senza riserve. Non
sono in effetti state nemmeno rese verosimili diagnosi o problematiche che non
siano già state approfonditamente valutate dal __________, e nemmeno elementi
che permettano in qualche modo di far apparire le conclusioni del __________
errate o necessitanti di ulteriore approfondimento. In realtà il dr. __________,
che nemmeno ha posto una diagnosi psichiatrica secondo una classificazione riconosciuta,
come preteso dalla giurisprudenza (fra le tante: DTF 127 V 294 e cfr. al
consid.2.5), si limita sostanzialmente ad esprimere un dissenso soggettivo, non
suffragato da argomentazioni che possano in qualche modo permettere di
distanziarsi dalle conclusioni del __________ e del SMR.
Ribadite
altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità
delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr.
STF U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. con-sid. 2.4; sia pure evidenziato che
il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il
fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto
dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto
valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al
contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la
necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami
che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per
cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso
di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del
rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del
10.
febbraio 2017, consid. 4.2)) l’unica certificazione prodotta dal
ricorrente, segnatamente quelle del dr. __________, non consente in alcun modo di
dipartirsi dalle conclusioni del __________ e del SMR che si sono espressi in
modo coerente e privo di contraddizioni.
All’assicurato
va del resto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione
comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura
della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover
sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con
riferimenti).
Così
stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti
contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno
dell'assicurato sino alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante
cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V
465).
Pertanto,
visto quanto sopra, ritenuta la perizia psichiatrica del __________ del 5 marzo
2021, alla quale va quindi attribuita piena forza probante, e il complemento
del 22 marzo 2021 nonché gli affidabili pareri del medico SMR (cfr. in
particolare le annotazioni del 16 marzo, 20 aprile e 29 giugno 2021; doc. AI
pag. 125, 129 e 146; sul valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR cfr. STF I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra
al consid. 2.4) e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente
sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della decisione contestata del 31
maggio 2021, il TCA
ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2
e i riferimenti ivi citati) che l’assicurato non è portatore di alcuna
patologia invalidante con influsso sula capacità lavorativa.
2.8
In assenza quindi di
un’inabilità lavorativa e di una conseguente incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) di almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione (art. 28 cpv. 1 LAI; cfr. sopra al consid. 2.3), a ragione
con la decisione censurata l'Ufficio AI non ha riconosciuto al ricorrente
alcuna prestazione AI.
Ne
consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in
combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso
(DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24
settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese giudiziarie per fr. 500.-- andrebbero poste a
carico del ricorrente, il quale tuttavia, vista la sua situazione personale e
finanziaria (egli è sottoposto a curatela di rappresentanza con amministrazione
di beni ed è al beneficio di prestazioni assistenziali, doc. AI pag. 31, 33 e
43; doc. IX), viene esonerato dal versamento delle spese che vengono per il
momento assunte dallo Stato, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora
la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art.
61.
lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9
Lag; STFA I 569/02 del 15 luglio 2003; U 234/00 del 23 maggio 2002).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura di fr. 500.-- sono a carico del ricorrente. Conformemente al
consid. 2.8 esse sono per il momento assunte dallo Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti