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Decisione

32.2021.85

Negata la rendita d'invalidità in assenza di un grado di invalidità sufficiente. Affezioni psichiche. Decisione confermata

26 novembre 2021Italiano34 min

non era stata determinata alcuna patologia invalidante con influsso sulla capacità

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.85

FC

Lugano

26 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 giugno 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 31 maggio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI

1, nato nel 1985, da ultimo attivo come assistente di cura, nel mese di aprile

2020, adducendo problemi psichici, ha presentato una domanda di prestazioni AI

per adulti.

Eseguiti

Fatti

i necessari accertamenti medici ed economici, inclusa una perizia psichiatrica

a cura del Centro __________, con decisione del 31 maggio 2021 - confermativa

di un progetto del 22 aprile 2021 -, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di

prestazioni considerato come dalla disamina degli atti acquisiti all’incarto

non era stata determinata alcuna patologia invalidante con influsso sulla capacità

lavorativa.

1.2. Con

uno scritto del 20 giugno 2021, indirizzato all’Ufficio AI, il dr. __________

ha contestato la decisione, sottolineando le precarie condizioni di salute di RI

1 e chiedendo in sostanza il riconoscimento di una rendita. Lo scritto,

dapprima sottoposto al medico SMR (il quale si è pronunciato in merito il 29

giugno 2021), è stato trasmesso dall’Ufficio AI al TCA a valere quale

tempestivo ricorso contro la decisione del 31 maggio 2021.

1.3. Con risposta di causa del 3

settembre 2021 l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma della

decisione contestata.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere

se correttamente l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una

prestazione d’invalidità.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di

attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono

essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra

professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione

d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere

giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita

se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni

consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art. 28

cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se

sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al

60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84).

Per la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.4. Per costante giurisprudenza

(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008) al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; DTF 115 V 133 consid. 2 pag. 134; DTF 114 V 310 consid. 3c pag. 314; DTF 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e DTF 122 V 160 consid. 1c).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9)

quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di

ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale

amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i

cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3,

4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4,

entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine, affinché un esame

medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse

condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti

dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,

in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]

Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto

deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una

rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto

insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; DTF 130 V 352).

2.5. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale

federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità

tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua

capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,

607; STF I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Nel

2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per

l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi

senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione

(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.

Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei

sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie

come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie

associate, lo sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale

della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei

diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la

persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF

del 14 dicembre 2017).

Inoltre,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),

pubblicate in DTF 143 V 409 e 418, il Tribunale federale ha stabilito che la

giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la

reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato

stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali sentenze il TF è

giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Con sentenza 9C_845/2016 del 27

dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e

8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie

raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro

valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del

singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche

sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di

prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al

diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e

32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa

giurisprudenza è stata confermata nella sentenza del TF 8C_409/2017 del 21

marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (cfr. anche STCA 32.2017.176 del 14

agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), 8C_309/2018 del 2 agosto

2018 (consid. 3.2) e 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine,

in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,

come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di

principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.6. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se nel caso di specie lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della

documentazione medica agli atti, non ha alcun motivo per scostarsi dalla

perizia del __________ del 5 marzo 2021 (doc. AI pag. 114-124) che ha concluso per

l’assenza di diagnosi psichiatriche con influsso sulla capacità lavorativa.

Nel

dettagliato referto i periti, dopo aver riassunto gli atti, l’anamnesi

famigliare, personale – sociale, professionale e patologica, i disturbi

soggettivi e le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica e le constatazioni

obiettive, dopo aver eseguito i necessari esami clinici e testali, hanno escluso

la presenza di una diagnosi psichiatrica con ripercussioni sulla capacità

lavorativa, ponendo soltanto la diagnosi, senza influenza sulla capacità

lavorativa, di “Disturbo da somatizzazione, in struttura temperamentale di

tipo impulsivo (ICD10: F45.0)”, e hanno quindi riassunto come segue l’esame

clinico effettuato secondo AMDP-System:

" L'assicurato si mostra lucido, orientato nel tempo,

nello spazio e sul Sé somatico e anche rispetto alla situazione peritale; non

emergono disturbi della concentrazione nè ne riferisce; inoltre non appare

affaticato a! termine dei due colloqui. Non sono presenti ideazioni

ipocondriache, ne vengono riferiti rituali ossessivi. Non sembrano essere mai

stati presenti disturbi del pensiero né della senso percezione, fenomeni dispercettivi,

ne episodi di disorientamento spaziotemporale. Non sono mai stati presenti

disturbi della coscienza dell'lo. L'umore attualmente è ai limiti inferiori

delta norma; durante le visite non apprezzo ansia libera, che invece viene

declinata marcata; mentre obiettivo le chiazze di alopecia, da verosimile

somatizzazione; l'infuturazione è propositiva; non presenta ruminazioni di

colpa, né di incapacità. Segnalati ridotti i propri interessi (anche se si

sente regolarmente con degli amici), non sono riferite anergia, anedonia e

apatia.

Il ritmo

sonno veglia attualmente è declinato alquanto disturbato, con modalità alquanto

teatrale. Non ideazione

autolesiva/anticonservativa.

L'aspetto

più evidente che emerge all'esame clinico secondo AMPD-System è una polarizzazione

del pensiero relativo alla conflittualità, che tuttora pare in parte attiva,

con l'ex compagna e alle limitazioni nell'incontrare la figlia (che avviene in

luogo protetto in presenza di un educatore) e il loro riverbero

"assolutamente" soggettivo sulla sua CL, che a mio avviso appare integra.” (doc.

AI pag. 120)

I

periti hanno poi effettuato un’accurata discussione diagnostica, illustrando

come segue lo sviluppo delle sue problematiche psichiatriche:

" L'assicurato è un cittadino svizzero di origine __________

e di religione __________ (minoranza __________), con storia psichiatrica

personale silente sino al 2018 e agli eventi di conflittualità famigliare che

hanno avuto un significativo riverbero sulla sua continuità lavorativa e sulla

capacità del sig. RI 1 di lavorare. La curante, Dr.ssa __________ avrebbe intravisto

nella personalità dell'assicurato elementi temperamentali che rimandano ad

aspetti di esplosività comportamentale. E' proprio tale condotta, come raccolto

in anamnesi, che ha portato rassicurato ad agiti dissociali nei confronti della

compagna e per quel riferito nei confronti del nuovo affetto di lei, che hanno

esitato nelle significative limitazioni nel veder la figlia, per un tempo ridotto

durante la settimana ed in ambiente protetto (in un luogo e presenza di figura

educativa, con funzione di osservazione-vigilanza); tutto ciò non è, a

tutt'oggi accennato dall'assicurato e da ciò il riverbero sulla sua

quotidianità e sul lavoro, con le assenze, diventate sempre più significative e

con l'inevitabile 'exitus' del licenziamento. Dal punto di vista psicologico,

la fine di una relazione è un processo evolutivo, dinamico, che cambia la forma

delle interazioni umane senza dissolverle. Infatti la fine di una relazione può

essere un'occasione per una maturazione e una trasformazione dei partners come

individui e delle relazioni sociali che ruotavano intorno alla coppia. La

separazione però è solo l'esito di una crisi in cui i vissuti da superare sono

legati alla rottura di un patto relazionale, al sentimento di fallimento, ai

vissuti di perdita e tutta la rete di relazioni è coinvolta in questi vissuti.

La separazione è la conseguenza di una frattura che si inserisce entro un

contesto di perdita e spesso, determina un processo evolutivo, il rischio che

si corre è quello di attuare delle risposte involutive e regressive, generando

così odio e discordia e mettendo profondamente alla prova la famiglia lasciando

tracce profonde nella vita dei suoi membri. La separazione può essere intesa come

un processo che comporta un'evoluzione dell'individuo e delle relazioni

familiari sul piano affettivo, su quello genitoriale, su quello delle relazioni

sociali e dell'intera comunità. Ogni individuo, infatti deve essere considerato

come membro di un sistema dinamico. Nel caso di specie rassicurato non è

riuscito per suoi limiti temperamentali ad evolversi, non è riuscito a superare

uno degli stadi tipici della separazione dall'ex partner determinando le

problematiche psicologiche, che si sono riverberate sul lavoro. In particolare

il RI 1 non ha superato la fase definitiva di divorzio psichico; cioè non ha

mai superato la separazione di sé dall'influenza della personalità dell'ex

partner; l’assicurato non ha imparato a vivere senza l'altro, valutandosi come soggetto

indipendente; il RI 1 è restato legato all'ex partner, che ritiene responsabile

del fallimento della propria vita e si preclude la possibilità di proseguire

nella stessa; ma ciò come ben sappiamo non è un elemento indennizzabile; l’assicurato

sta vivendo quello che può essere definito come un legame disperante, quel

legame che non consente di raggiungere il 'divorzio psichico'. L'assicurato non

riesce a vivere: "né con te né senza di te. come diceva Ovidio; l’assicurato

mette in atto un comportamento di volontaria autodistruzione, nel tentativo di ottenere

un risarcimento dei torti subiti. Tutto ciò, non ha peraltro caratteristiche di

indennizzabilità.” (doc. AI pag. 121)

Hanno

di seguito effettuato un’accurata valutazione di capacità, risorse e problemi

secondo lo schema Mini ICF – APP, con i seguenti esiti:

" Descrizione di risorse e deficit - secondo schema Mini

ICF-APP

In

attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute

infortunistico

1. Rispetto delle regole: grado di disabilita

assente: non emergono disturbi psicopatologici che non lo facciano ritenere

in grado di rispettare le regole di un'organizzazione.

Considerandi

2.

Organizzazione dei compiti: grado di

disabilita lieve: la polarizzazione e l'attenzione ai sintomi somatici fa

adattare le attività prioritariamente alle sensazioni provenienti dal proprio corpo (alopecia).

3.

Flessibilità: grado di disabilita lieve:

l'energia psichica disponibile è in parte assorbita dall'attenzione alla

vicenda conflittuale con la ex compagna e le limitazioni nell'assicurato, in

questo campo sono legate alle poche strategie di coping alternative, da mettere

in gioco e che possano permettergli di

distrarsi maggiormente.

4.

Competenze: grado di disabilita assente:

in questo caso l'attenzione non è inficiata dai sintomi da somatizzazione.

5.

Giudizio: grado di disabilita assente:

esame di realtà integro, anche in relazione alla conflittualità con l'ex

compagna è ben consapevole che il suo tratto temperamentale, non ha favorito e non sta favorendo il riavvicinamento con

la figlia.

6.

Persistenza: grado di disabilita assente:

non è presente anergia depressiva o facile faticabilità

su base depressiva.

7.

Assertività: grado di disabilita lieve:

l'immagine di sé è quella di una persona svantaggiata dopo la separazione dalla

compagna, comunque in assenza di vissuti di vergogna, che non ha sviluppato una sintomatologia depressiva.

8.

Contatto con gli altri: grado di disabilita

assente: presenta una buona colloquiabilità, non vi è significativo ritiro sociale, non è disforico o

evitante.

9.

Integrazione nel gruppo: grado di disabilita

assente: è in grado di integrarsi in un gruppo, comprendere gli obiettivi e porsi in modo adeguato

verso gli altri.

10.

Relazioni intime: grado di disabilita lieve:

rete famigliare d'origine presente; non ha in atto un nuovo legame affettivo.

11.

Attività spontanee: grado di disabilita assente:

non parla di particolari hobbies e che gli stessi

si siano modificati nell'ultimo periodo.

12.

Cura

di sé: grado di disabilità assente: ben curato nella persona e nell’aspetto

13.

Mobilità: grado di disabilita assente:

utilizza l'auto ed è giunto con la stessa alle valutazioni peritali.

Sul piano

psichico un cognitivo integro, una buona capacità relazionale, l'assenza

attuale di depressione e di elevate quote di ansia sono indubbiamente risorse

ancora spendibili nel libero mercato del

lavoro.

In

definitiva non vi sono dimensioni attualmente inficiate da psicopatologia e l’assicurato

parrebbe idoneo, anche in linea con quanto segnalato dalla curante, sul piano

psichiatrico, allo svolgimento di attività

abituale e adeguata.” (doc. AI pag. 123)

Sulla

base di questa valutazione, di conseguenza, i periti hanno concluso come segue

in merito alla capacità lavorativa:

" (…)

8.1

CL

nell'attività abituale

Nell'attività

abituale dal punto di vista psichiatrico l’assicurato, potrebbe avere risorse

per riprendere il lavoro, non avendo necessità di apprendere una nuova professione

o nuove mansioni, già acquisite da tempo (e a luì gradite), per cui non

dovrebbe impiegare particolari energie

psichiche.

Pertanto,

dal punto di vista psichiatrico, la CL nell'attività abituale è da considerarsi

piena.

8.2

CL

in attività adeguata

In

un'altra attività confacente, ritengo che per soli motivi psichiatrici, non vi

sia una riduzione del rendimento, quindi anche in attività adeguata, la CL va

considerata conservata.

8.3

CL

in attività assimilabile a quella di casalinga

Anche

nelle attività domestiche, sul piano prettamente medico teorico, non vi è

limitazione della CL.

8.4

Provvedimenti sanitari e terapie con ripercussione sulla CL

L'irregolarità

della frequentazione del trattamento proposto dall'__________ di __________

(visite

psichiatriche,

terapie farmacologiche specifiche, supporto psicologico) ed una sua eventuale ripresa

a pieno regime non avrebbe alcun riverbero sulla CL dell'assicurato,

attualmente già totalmente conservata.

Infine

non sono medicalmente indicati interventi di reintegrazione professionale.”

(doc. AI

pag. 124)

Richiesto

in merito all’evoluzione in passato delle problematiche psichiatriche, con

complemento peritale del 22 marzo 2021, il __________ ha affermato:

" Egregio Dr __________,

in relazione

alla Sua richiesta di precisazioni se la patologia psichiatrica diagnosticata

non ha avuto ripercussioni sulla CL dell'assicurato, sono a precisare e

ribadire, come riportato nella discussione peritale, che la patologia

riscontrata nell'assicurato e cioè disturbo da somatizzazione, in struttura temperamentale

di tipo impulsivo (ICD 10: F45.0), non ha avuto anche in passato ripercussioni

sulla sua capacità lavorativa e come ho descritto nella discussione del caso: "In

particolare il RI 1 non ha superato la fase definitiva di divorzio psichico:

cioè non ha mai superato la separazione di sé

dall'influenza

della personalità dell'ex partner; rassicurato non ha imparato a vivere senza

l'altro, valutandosi come soggetto indipendente; il RI 1 è restato legato

all'ex partner, che ritiene responsabile

del fallimento della propria vita e sì preclude la possibilità di proseguire

nella stessa; ma ciò come ben sappiamo non è un elemento indennizzabile;

rassicurato sta vivendo quello che può essere definito come un legame disperante, quel legame che non consente

di raggiungere il 'divorzio psichico'.

L’assicurato non riesce a vivere: "né con te ne senza di te, come diceva

Ovidio; l’assicurato mette in atto

un comportamento di volontaria autodistruzione, nel tentativo di ottenere un

risarcimento dei torti subiti.

Tutto ciò, non ha peraltro caratteristiche di indennizzabilità.” (doc. AI pag. 127)

Tutto

ben considerato, il referto del __________ è da considerare dettagliato,

approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati ai

considerandi 2.4 e 2.5. Esso è stato allestito sulla base di due colloqui

svolti presso il __________ e anche dopo aver consultato telefonicamente la

dr.ssa __________ del __________ di __________ (curante dell’assicurato dal

febbraio 2018 che pure ha riferito non solo che il paziente aveva avuto in

passato una frequentazione “alquanto irregolare, assolutamente incostante

nell'approccio farmacologico e di rifiuto della proposta di un sostegno

psicoterapico”, ma ha affermato che a suo avviso “la situazione di

stallo dell'assicurato è legata prevalentemente ad un tratto temperamentale

piuttosto che ad una emergente patologia psichica, con reale e significativa

influenza sulla CL; anzi è sua convinzione che l’assicurato dovrebbe rimettersi

in gioco nel libero mercato del lavoro, per evitare di concentrarsi sulla

conflittualità con l'ex compagna e suoi i provvedimenti di visita protetta che

gli sono stati imposti, stante i suoi comportamenti”; cfr. perizia pag. 8,

doc. AI pag. 121). Le conclusioni del __________ sono state pienamente

condivise senza riserve anche dal dr. __________del SMR nel rapporto del 20

aprile 2021 (doc. AI pag. 129). Gli specialisti del __________ si sono espressi

sulle affezioni psichiche lamentate dall’assicurato, hanno esaminato

accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno

valutato la sua capacità lavorativa sulla base delle indicazioni risultanti

dalle due visite effettuate. I medici hanno inoltre esaminato approfonditamente

l’evolversi dello stato di salute, prendendo in considerazione tutta la

documentazione medica prodotta ed acquisita nel corso della procedura

amministrativa. La valutazione clinica effettuata è risultata approfondita e non

ha tralasciato alcun elemento di rilievo, avendo eseguito gli esami più

appropriati e studiato la documentazione agli atti, descritto nei particolari

l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che

tengono conto degli indicatori standard posti dal Tribunale federale nella

sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 (cfr. pag. 504-521

incarto AI) ed estesa con una sentenza del 30 novembre 2017 a tutte le malattie

psichiche (cfr. DTF 143 V 409 e le citazioni sopra al consid. 2.5).

Secondo questo Tribunale

alla perizia del __________ va quindi attribuita piena forza probante.

2.7

Le

conclusioni tratte dall’amministrazione sulla base della citata perizia

psichiatrica non sono state peraltro smentite da altra documentazione

medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle

patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia del

__________ e entro la data della decisione contestata, ritenuto che per la giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino alla

resa del provvedimento contestato (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Dalle

ben motivate conclusioni della perizia __________ e del SMR non è in effetti

possibile scostarsi sulla base dell’unica certificazione prodotta dall’assicurato,

ovvero quella del dr. __________ del 20 giugno 2021, nella quale il curante ha

affermato:

" (…) L'A.I. come

istituto di tutela previdenziale di soccorso ai meno abbienti soprattutto se

sopraffatti da difficoltà economiche, con perdita del lavoro, istituto AI che

non ha per fondamento il sistema della carità o della beneficienza, ma che sa

esprimere esaurientemente un concetto di tutela ausiliaria a chi si ritrova in

difficoltà economiche per cause di disturbi psico-fisici importanti, non può

non preoccuparsi del caso del signor RI 1, sopraffatto al momento da complessi problemi

familiari sia con la moglie e soprattutto con la figlia che ne soggiogano il

carattere e lo stato psichico tanto da trascinarlo in forti crisi di

depressione paranoica con un vissuto continuo fonte di stress, rischi che gli

impediscono di accedere ad un rapporto di lavoro normale, tanto più rischi aggravati

e connessi pure alla crisi economica in atto dovuta alla pandemia da Covid-19,

e di conseguenza obbligato a ricorrere all'assistenza sociale non avendo altra

via di uscita. Si dovrà considerare il soccorso dell'aiuto A.I. per il caso del

signor RI 1, che al momento non ha più quel sostegno familiare che gli può

garantire quella importante tranquillità di spirito di cui avrebbe bisogno, mentre

al contrario le manifestazioni di ansia, i disturbi del sonno, i timori

costanti di inadeguatezza e di autosvalutazione che lo allontanano da quelle

occupazioni confacenti alle sue abitudini usuali, alle sue cognizioni tecniche a

quelle sue caratteristiche professionali, individuali, economiche e sociali che

lo possono rendere idoneo alla esplicazione di una o più attività da cui derivi

un guadagno. Il signor RI 1 vive una situazione di infermità psico-fisica che

lo rende incapace di guadagno e di sostentamento autonomi.” (doc. C)

La

certificazione è stata sottoposta al medico SMR dr. __________, che il 29

giugno 2021 così si è espresso:

" Ho preso visione del dossier e della documentazione

medica. Nel certificato medico del dr. med. __________, FMH in chirurgia, del

20.06.2021

(GED 22.06.2021), sono descritte le problematiche sociali, familiari

ed economiche dell'assicurato che alimentano la sintomatologia psichiatrica.

Tali problematiche sono state adeguatamente valutate in sede peritale (GED

15.03.2021). Anche se umanamente e professionalmente non si può che essere

solidali con l’assicurato, che sta attraversando un periodo difficile della sua

esistenza, dal punto di vista medico-assicurativo si tratta di fattori

extra-assicurativi che non determinano il diritto a prestazioni dell'AI. Nel

certificato medico del dr. med. __________ non si evidenziano fatti nuovi o

modificazioni significative di fatti noti che consentano di modificare la

precedente presa di posizione dell'Ufficio, che dal punto di vista medico

rimane pertanto confermata.” (doc. IV)

Questa presa di posizione, con

la quale il medico SMR ha concluso che la documentazione del dr. __________ non

apportava elementi idonei a modificare le conclusioni della perizia del __________

del 5 marzo 2021, basata su un approfondito

esame del caso, va confermata.

Come ben descritto dal SMR,

in effetti, delle problematiche illustrate dal curante - che toccano delicati

aspetti sociali, familiari ed economici interessanti l’assicurato e che senza

dubbio alimentano la sintomatologia psichiatrica - è stato adeguatamente tenuto

con-to in sede peritale. D’altra parte, va nondimeno sottolineato che si tratta

di fattori extra-assicurativi che non possono di per sé giustificare la

concessione di prestazioni dell'AI.

Le allegazioni del SMR, ben

motivate e che hanno preso attenta posizione sulle affermazioni del dr. __________,

appaiono quindi convincenti e meritano di essere confermate senza riserve. Non

sono in effetti state nemmeno rese verosimili diagnosi o problematiche che non

siano già state approfonditamente valutate dal __________, e nemmeno elementi

che permettano in qualche modo di far apparire le conclusioni del __________

errate o necessitanti di ulteriore approfondimento. In realtà il dr. __________,

che nemmeno ha posto una diagnosi psichiatrica secondo una classificazione riconosciuta,

come preteso dalla giurisprudenza (fra le tante: DTF 127 V 294 e cfr. al

consid.2.5), si limita sostanzialmente ad esprimere un dissenso soggettivo, non

suffragato da argomentazioni che possano in qualche modo permettere di

distanziarsi dalle conclusioni del __________ e del SMR.

Ribadite

altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità

delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr.

STF U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. con-sid. 2.4; sia pure evidenziato che

il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il

fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto

dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto

valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al

contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la

necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami

che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per

cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso

di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del

rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del

10.

febbraio 2017, consid. 4.2)) l’unica certificazione prodotta dal

ricorrente, segnatamente quelle del dr. __________, non consente in alcun modo di

dipartirsi dalle conclusioni del __________ e del SMR che si sono espressi in

modo coerente e privo di contraddizioni.

All’assicurato

va del resto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con

riferimenti).

Così

stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti

contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurato sino alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante

cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V

465).

Pertanto,

visto quanto sopra, ritenuta la perizia psichiatrica del __________ del 5 marzo

2021, alla quale va quindi attribuita piena forza probante, e il complemento

del 22 marzo 2021 nonché gli affidabili pareri del medico SMR (cfr. in

particolare le annotazioni del 16 marzo, 20 aprile e 29 giugno 2021; doc. AI

pag. 125, 129 e 146; sul valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR cfr. STF I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra

al consid. 2.4) e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente

sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della decisione contestata del 31

maggio 2021, il TCA

ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2

e i riferimenti ivi citati) che l’assicurato non è portatore di alcuna

patologia invalidante con influsso sula capacità lavorativa.

2.8

In assenza quindi di

un’inabilità lavorativa e di una conseguente incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) di almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione (art. 28 cpv. 1 LAI; cfr. sopra al consid. 2.3), a ragione

con la decisione censurata l'Ufficio AI non ha riconosciuto al ricorrente

alcuna prestazione AI.

Ne

consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso

(DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24

settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese giudiziarie per fr. 500.-- andrebbero poste a

carico del ricorrente, il quale tuttavia, vista la sua situazione personale e

finanziaria (egli è sottoposto a curatela di rappresentanza con amministrazione

di beni ed è al beneficio di prestazioni assistenziali, doc. AI pag. 31, 33 e

43; doc. IX), viene esonerato dal versamento delle spese che vengono per il

momento assunte dallo Stato, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora

la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art.

61.

lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9

Lag; STFA I 569/02 del 15 luglio 2003; U 234/00 del 23 maggio 2002).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura di fr. 500.-- sono a carico del ricorrente. Conformemente al

consid. 2.8 esse sono per il momento assunte dallo Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti