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Decisione

32.2021.87

Ricorso contro la decisione di riduzione del grado di invalidità. Valutazione incapacità lavorativa e calcolo grado AI confermate e l’impugnativa respinta. Negata richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo al ricorso

7 marzo 2022Italiano47 min

limiti reumatologici in quanto considerano entrambi la sindrome lombovertebrale.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.87

jv/gm

Lugano

7 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 agosto 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 16 luglio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1969 e da

ultimo attiva come cameriera, è dal 2015 al beneficio di una mezza rendita

d’invalidità con grado d’invalidità del 57% (docc. 109 e 111 incarto AI). Ella

è stata altresì presidente e segretaria con firma individuale dell’__________

fino al 2020 e, in seguito, membro e segretaria dell’associazione in parola

(cfr. estratto Registro di commercio informatizzato).

1.2. Sulla base della

documentazione medica inviata dal curante dell’assicurata all’UAI (doc. 120

incarto AI), il 23 dicembre 2019 il medico SMR ha ritenuto opportuno rivalutare

la situazione valetudinaria contestualmente ad una potenziale revisione della

precedente decisione (doc. 121 incarto AI).

1.3. Richiamati i formulari medici

dai curanti, dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) e dr. __________

(specialista in medicina interna) e vagliate le refertazioni mediche ivi

accluse, tenuto altresì conto del fatto che l’assicurata riferiva di un

peggioramento del suo stato psicofisico (docc. 125, 127, 128 incarto AI),

l’amministrazione ha chiesto al medico SMR di esprimersi circa l’attuale stato

di salute ed il termine per la prossima revisione (doc. 129 incarto AI).

Quest’ultimo ha ritenuto necessario far esperire una perizia pluridisciplinare

internistica, neurologica, psichiatrica e reumatologica, conferendo mandato in

tal senso al __________ il 12 maggio 2020 (docc. 131-134 incarto AI) nelle

persone della dr.ssa __________ (internista), __________ (neurologo), __________

(psichiatra e psicoterapista) e __________ (reumatologia), oltre ad incaricare

il sig. __________ per i test psicodiagnostici (docc. 137, 138 e 141 incarto

AI).

1.4. La perizia pluridisciplinare

è stata resa il 23 marzo 2021 (doc. 150 incarto AI). I periti hanno accertato

un’incapacità lavorativa globale del 50% nella attività precedente (cameriera)

e del 45% in attività adeguata, in entrambi i casi a far tempo dal 18 aprile

2020 e da intendersi come limitazione del rendimento (doc. 150, pagg. 496, 497

e 500 incarto AI).

Facendo proprie le conclusioni

peritali, il medico SMR ha allestito il rapporto finale del 25 marzo 2021.

L’UAI, con riferimento ai redditi statistici, ha determinato un reddito da

valido di fr. 51'587.75. Quo al reddito da invalido, esso è stato determinato

in fr. 30'338.60 senza deduzioni. Operata una riduzione dell’8% per attività

leggere e del 2% per non specificati svantaggi salariali derivanti da

contingenze particolari (riduzione complessiva del 10%) il reddito da invalido ammontava

a fr. 27'304.74. Dal confronto dei redditi ex art. 16 LPGA l’amministrazione ha

calcolato un grado d’invalidità del 47.07% (doc. 152 incarto AI).

Il consulente professionale,

considerate le indicazioni mediche – ivi incluse le limitazioni dell’assicurata

–, ha ritenuto la signora RI 1 reintegrabile professionalmente, indicando un

ampio ventaglio di attività consone al suo stato valetudinario e proponendole

una formazione di segretariato. L’assicurata ha tuttavia contestato la

valutazione medico-professionale, mostrandosi reticente nei confronti del

consulente AI e rifiutando ogni provvedimento professionale (doc. 153 e seg.

incarto AI).

1.5. Con progetto di decisione del

22 aprile 2021 (doc. 155) l’UAI – facendo proprio il rapporto finale SMR – ha

prospettato all’assicurata un aumento temporaneo e successiva riduzione della

rendita d’invalidità: dal 1. aprile 2020 (aggravamento della capacità di

guadagno) l’assicurata avrebbe percepito una rendita intera (grado AI del

100%), mentre a far tempo dal primo giorno del secondo mese della notifica

della decisione la rendita sarebbe stata ridotta ad ¼ alla luce di un grado

d’invalidità del 47% e quindi una capacità di guadagno residua del 53% (cfr.

supra consid. 1.4.). L’incapacità lavorativa (da intendersi come diminuzione

del rendimento) è così riassunta:

IL

in attività abituale

IL

in attività adeguata

Inizio

IL

Fine

IL

100%

10

gennaio 2020

17

aprile 2020

50%

18

aprile 2020

continua

100%

10

gennaio 2020

17

aprile 2020

45%

18

aprile 2020

continua

All’assicurata è altresì stato

fatto presente che ad un eventuale ricorso sarebbe stato negato l’effetto

sospensivo.

1.6. In sede di osservazioni al

progetto, con scritto del 21 maggio 2020 l’assicurata ha comunicato di aver

effettuato dei controlli medici presso i curanti, asserendo di non essere in

grado di riprendere l’attività lavorativa e prospettando un ricorso contro la

decisione amministrativa (doc. 155 e 156 incarto AI). Le osservazioni sono state

inoltrate al medico SMR, dr. __________, il quale ha concluso che “dall’attuale

documentazione non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute

rispetto alla valutazione __________.” (doc. 160 incarto AI).

1.7. Con decisione del 16 luglio

2021 l’UAI ha confermato che a partire dal 1. settembre 2021 (cfr. supra

consid. 1.5.) l’assicurata avrebbe presentato un grado d’invalidità del 47%.

Tuttavia, a seguito del decesso del di lei marito, ella avrebbe continuato a

beneficiare di una rendita d’invalidità intera comprensiva del supplemento di

vedovanza, ragione per cui l’importo mensile della rendita non sarebbe variato

(doc. A, doc. 166 incarto AI).

1.8. L’assicurata, rappresentata

dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 16

luglio 2021, postulando in via provvisionale il ripristino dell’effetto

sospensivo con conseguente differimento della riduzione del grado d’invalidità

del 47%; in via principale, postula l’annullamento della decisione impugnata,

subordinatamente il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda alla

completazione degli accertamenti concernenti in particolare il diabete,

l’artrite reumatoide, le ernie, l’osteoporosi, il diabete ed enfisema polmonare

(doc. I, petitum).

La ricorrente contesta la

valutazione medica della capacità lavorativa residua, evidenziando in

particolare asserite divergenze tra gli accertamenti peritali e quanto espresso

dallo psichiatra curante come pure il fatto che l’amministrazione non abbia

considerato che ella soffre di enfisema polmonare, diabete, cinque ernie,

artrite reumatoide e osteoporosi; a suo modo di vedere, ella sarebbe inabile al

lavoro in misura completa (doc. I, p.ti 5-7). Conseguentemente, visto che è al

beneficio di prestazioni complementari e considerata l’asserita inabilità

completa al lavoro, l’assicurata ritiene che in concreto non sia possibile

imputarle un reddito ipotetico teorico (doc. I, p.to 2; doc. B).

Circa il ripristino

dell’effetto sospensivo al ricorso, l’insorgente asserisce che qualora ciò non

avvenisse ella si ritroverebbe in una situazione di ulteriore disagio, sia per

le patologie di cui soffre, sia per la situazione economica in cui versa (doc.

I, p.to 3).

1.9. Con la risposta di causa,

l’UAI – in sintesi – ha confermato la correttezza della decisione impugnata e

la refertazione medica alla base della stessa, osservando come il dissenso

dell’assicurata circa l’aspetto medico fosse puramente soggettivo e che il

certificato del medico curante (doc. E), prodotto nelle more del ricorso e

debitamente vagliato dal medico SMR, non inficiava la valutazione medica del __________.

Circa l’aspetto economico, che

a mente dell’amministrazione non è stato contestato, l’UAI ha rinviato integralmente

al calcolo del grado d’invalidità esposto nella decisione.

Quo all’effetto sospensivo,

l’UAI ha avversato la richiesta di ripristino dello stesso formulata dalla

ricorrente.

In ragione di quanto precede,

l’UAI ha postulato la conferma della decisione impugnata e, conseguentemente, la

reiezione dell’impugnativa (doc. IV+1).

1.10. Con osservazioni del 29

ottobre 2021 (doc. VIII) l’insorgente ha contestato il fatto che la riduzione

della rendita fosse stata decisa “senza che siano stati raccolti pareri

medici, né che siano stati altrimenti constatati miglioramenti nel quadro

clinico generale, a far tempo dal 1.9.2021”. Inoltre, ella non condivide la

presa di posizione del medico SMR circa il rapporto del curante (doc. E; cfr.

supra consid. 1.9.), evidenziando nuovamente come quest’ultimo abbia

certificato un’incapacità lavorativa cronica ed un peggioramento dello stato

valetudinario. Per il resto la ricorrente ha confermato quanto già indicato nel

ricorso, presentando ulteriore refertazione medica (docc. F-M).

1.11. Con decreto dell’8 novembre

2021 il Vicepresidente del TCA ha respinto la domanda di ripristino

dell’effetto sospensivo (doc. X).

1.12. Dopo aver sottoposto la nuova

documentazione medica dell’insorgente al vaglio dei periti __________ come pure

al medico SMR e preso atto delle rispettive conclusioni, con scritto del 4

gennaio 2022 l’UAI ha ribadito quanto già espresso in sede di risposta (doc. XV

+1/2).

1.13. Con osservazioni del 24

gennaio 2022 l’insorgente ha preso atto del fatto che i periti __________ hanno

confermato le loro conclusioni peritali, osservando tuttavia che l’UAI, proprio

a seguito di tali accertamenti aveva riconosciuto la necessità di aumentare la

rendita da mezza a intera, retroattivamente da aprile 2020 a fine agosto 2021;

la ricorrente non comprende, dunque, come sia possibile che, basandosi sulle

medesime circostanze e diagnosi (rimaste invariate), “si possa oggi giungere

a conclusioni totalmente diverse e sostenere che la paziente sarebbe abile al

lavoro, addirittura al 70% […]” (doc. XVII).

Per il resto, l’insorgente si è

sostanzialmente confermata nella sua posizione, presentando altresì una mail

datata 24 gennaio 2022 del dr. __________ (nuovo medico curante).

considerato in diritto

2.1. Litigiosa è la questione di sapere se l’amministrazione era

legittimata – dopo avere in prima battuta aumentato temporaneamente la mezza

rendita con grado d’invalidità del 57% a rendita intera – a ridurre la rendita

ad un quarto (grado d’invalidità del 47%) dal 1. settembre 2021 in via di

revisione.

Va rilevato che il 1°

gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre tuttavia ricordare

che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già

insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del

diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore

al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto al ricorso contro

la decisione emanata il 16 luglio 2021 – data che, di principio, delimita

temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – si

applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.

Per cui ogni riferimento

alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.2. Giusta l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta.

Presupposto per una revisione della rendita è che il

grado dell’invalidità del beneficiario si sia modificato in modo rilevante per

il diritto (DTF 133 V 108; 130 V 343 consid. 3.5). A motivare una revisione

della rendita è qualunque modifica

rilevante delle circostanze di fatto, atta a influenzare il grado

dell’invalidità e, quindi, il diritto alla rendita. La rendita d’invalidità è

sottoposta a revisione non soltanto in caso di modifica rilevante delle condizioni

di salute ma pure laddove le conseguenze economiche di un danno alla salute

rimasto invariato si siano modificate notevolmente (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

La questione della notevole modifica delle circostanze di fatto viene valutata

confrontando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione

cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita

con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un

raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca

in cui è stata rilasciata la decisione litigiosa (DTF 130 V 71 consid. 3.2.3 e

133 V 108).

In questo contesto, è utile segnalare che,

secondo la giurisprudenza federale, non è sufficiente a fondare una revisione della rendita d’invalidità,

il fatto che una nuova perizia valuti diversamente (e, quindi, giunga ad altre

conclusioni) la fattispecie alla base dell’originaria decisione di rendita,

rispetto ai medici che si erano pronunciati nella procedura sfociata nella

precedente assegnazione di rendita. Sono invece necessari nuovi elementi di

natura fattuale, insorti dopo l’originaria decisione di rendita, che si sono

aggiunti alla fattispecie in essere a quel momento o che l’hanno modificata.

Una nuova valutazione basata su migliori conoscenze non basta (cfr. STF

8C_475/2012 del 25 ottobre 2012 consid. 3; consid. 3.2 non pubblicato della DTF

136 V 216, pubblicata in SVR IV n. 1 p. 1 consid. 3.2 [8C_972/2009]).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è

motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,

tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che

il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per

analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Al riguardo, nella DTF 140 V 2 l’Alta Corte ha stabilito che

se l'invalidità rinasce per motivi diversi da quelli che avevano giustificato

in passato l'erogazione di una rendita temporanea (nel frattempo soppressa) ci

si trova in presenza di un nuovo evento assicurato. In tal caso il versamento

della nuova rendita interviene al più presto dopo sei mesi dal nuovo annuncio

all'AI (art. 29 cpv. 1 LAI). L'art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI non è applicabile,

nemmeno per analogia.

L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al

momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già

un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012

del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STF 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Va ancora rilevato che nella STF 8C_237/2014 del 21 gennaio

2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il TF ha

stabilito che “(…) se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si

sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione

dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2;

9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova

valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla

spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una

rendita (consid. 5 e 6). (…)” (regesto della DTF 141 V 9).

2.3. Nella fattispecie in esame

l’UAI – entrato nel merito della domanda di revisione inoltrata

dall’assicurata per il tramite del medico curante il 17 dicembre 2019 (doc. 120

incarto AI) e vista la richiesta di perizia del 20 febbraio 2020 dei medici SMR

dr. __________ e dr. __________ (doc. 131 incarto AI) – ha ordinato una perizia

pluridisciplinare a cura del __________ (cfr. supra consid. 1.3.).

Dalla perizia

pluridisciplinare del __________ del 23 marzo 2021 (doc. 150 incarto AI),

risulta che l’amministrazione ha fatto capo a quattro consultazioni

specialistiche esterne, di natura internistica (dr.ssa __________), neurologica

(dr. __________), psichiatrica (dr.ssa __________) e reumatologica (dr. __________),

oltre ad un accertamento psicodiagnostico effettuato dal sig. __________ (cfr.

supra consid. 1.3.).

Posta la “Situazione

iniziale e aspetti formali” (doc. 150, pag. 448 e seg. incarto AI),

elencati gli atti (doc. 150, pagg. 450-457 incarto AI), descritte l’anamnesi

(famigliare, personale - sociale, professionale, patologica e sistemica; i

disturbi soggettivi con le affezioni attuali e la descrizione della giornata) (doc.

150, pagg. 457-477 incarto AI) e le constatazioni obiettive (doc. 150, pagg.

477-481 incarto AI), i periti non hanno ritenuto alcuna diagnosi internistica

con influenza sulla capacità lavorativa (doc. 150, pag. 494 incarto AI) e hanno

esposto la “Valutazione medica e medico-assicurativa”, l’“Elenco dei

quesiti peritali e relative risposte” e gli “Allegati” (doc. 150,

pagg. 481-487 incarto AI).

Nella “Struttura della

valutazione consensuale per perizie pluridisciplinari” – premesso

che “[…]

le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione plenaria

tra i medici periti del __________

[…]”–, i periti del __________

hanno esposto l’iter che ha portato l’amministrazione a ordinare la presente

perizia pluridisciplinare, hanno confermato le valutazioni specialistiche di

natura neurologica, psichiatrica, reumatologica e internistica (cfr. doc. 150,

pagg. 488-494 incarto AI) e posto le seguenti diagnosi:

“(…)

B Diagnosi rilevanti con e senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa

B.1 Diagnosi rilevanti con

ripercussioni sulla capacità lavorativa

Disturbo della personalità misto con prevalenti

aspetti istrionici e borderline (ICD-10 F61).

Uso dannoso di amfetamine a scopo dimagrante (ICD-10

F15.1).

Sindrome lombovertebrale con componente spondilogena

prevalentemente sul lato sin. con radicolopatia L5 sin. con lieve deficit di

forza dell’estensore lungo dell’alluce sin. e sintomatologia algica

corrispondente con/su:

-

ernia discale L4-L5 paramediana

laterale sin. in contatto recessale con la radice L5 sin.

Fibromialgia di tipo primario.

Gonalgia a sin. di non chiara origine.

B.2 Diagnosi rilevanti senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa

Cefalea muscolotensiva.

Sindrome del Tunnel carpale lieve ds.

Uso dannoso di cannabis (F12.1).

Alluce valgo bilaterale e tendenza a

dita a martello.

BPCO con componente reversibile di tipo

asmatiforme in trattamento

inalatorio topico.

Nota osteoporosi.

Diabete mellito tipo 2 con HbA1c nei

limiti, trattato con ADO.”

(doc. 150, pag. 494 e seg. incarto AI)

Dopo aver rilevato i

limiti funzionali, discusso gli aspetti della personalità rilevanti, i fattori

di stress e risorse e aver vagliato la coerenza delle affermazioni

dell’assicurata con le diagnosi e la sintomatologia oggettivata (doc. 150,

pagg.495 e segg. Incarto AI), i periti si sono così espressi circa la capacità

lavorativa residua della peritata:

" (…)

G Capacità lavorativa

nell'attività svolta finora, in relazione ad un’attività lavorativa svolta al

100%

Nell'attività finora svolta di cameriera la capacità

lavorativa medico-teorica globale viene ritenuta nella misura del 50%.

H Capacità lavorativa in

un'attività adeguata, in relazione ad un’attività lavorativa svolta al 100%

In attività adeguata, dal punto di vista

medico-teorico, l’A. può raggiungere una capacità lavorativa residua del 55%.

Fatti

I Motivazione della capacità e

dell'incapacità lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono

interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)

In attività lavorativa abituale ed adeguata le

incapacità lavorative per motivi neurologici, reumatologici e psichiatrici sono

parzialmente cumulabili, in quanto gli aspetti affettivi e somatici si

influenzano vicendevolmente. I limiti neurologici tengono pienamente conto dei

limiti reumatologici in quanto considerano entrambi la sindrome lombovertebrale.

Va considerata una maggior necessità di pause sull’arco di un’intera giornata

lavorativa sia per la problematica psichiatrica che somatica.

I.1 Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa

nel tempo nell’attività svolta

L’evoluzione

della capacità lavorativa dal 17.3.2015 (ultima

decisione

dell’Ufficio AI cresciuta in giudicato) viene valutata nel

modo

seguente:

- dal 17.3.2015 vale una

capacità lavorativa del 40% come cameriera (valutazione perizia __________ del

15.1.2015). Percentuale che risulta dall’integrazione dell’incapacità

lavorativa 60% per motivi psichiatrici e 10% per motivi reumatologici.

- Dal 20.5.2016 capacità

lavorativa 0% (esacerbazione ernia discale L 2 – L 3) per motivi reumatologici.

- Dal 21.8.2016 la capacità

lavorativa globale torna al 40% (come da perizia __________ del 15.1.2015).

- Dal 10.1.2020 si

giustifica una capacità lavorativa dello 0% per ernia irritativa fino a 3 mesi

dopo la dimissione dall’Ospedale __________ di __________ (17.4.2020).

- Dal 18.4.2020 e continua

riteniamo l’A. globalmente abile al 50% (percentuale che risulta da una somma

parziale delle incapacità lavorative del 40% per motivi neurologici, del 40%

per motivi psichiatrici e del 30% per motivi reumatologici).

I.2 Descrivere l’evoluzione della capacità

lavorativa nel tempo in un’attività adatta

Dal 17.3.2015 l’evoluzione

della capacità lavorativa globale viene così definita per un’attività adatta:

- dal 17.3.2015 abile al

40% (v. perizia __________ del 15.1.2015).

- Dal 20.5.2016 al

20.8.2016 è abile al 0% per motivi reumatologici.

- Dal 21.8.2016 la capacità

lavorativa torna al 40% (perizia __________ 15.1.2015).

- Dal 10.1.2020 al

17.4.2020 è abile allo 0% per motivi reumatologici.

-

Dal

18.4.2020 e continua si giudica l’A. abile al 55% (somma parziale

dell’incapacità lavorativa del 20% per motivi neurologici, del 20% per motivi

reumatologici e del 40% per motivi psichiatrici).”

Quo alla possibilità di

migliorare la capacità lavorativa tramite provvedimenti sanitari e terapie, i

periti hanno ritenuto possibile un miglioramento della capacità lavorativa fino

al 70% (diminuzione del rendimento) in circa 6-8 mesi qualora si procedesse

come da loro indicato, consigliando una rivalutazione peritale tra 12-18 mesi

(doc. 150, pag. 498 incarto AI).

Circa le domande particolari

riguardanti la revisione, i periti si sono così espressi:

" M Risposte

a domande particolari

Revisione (solo per i casi sottoposti

a revisione)

· Rispetto alla situazione documentata negli atti alla

base

della summenzionata decisione determinante, si è

verificato un cambiamento dello stato di salute? Quali cambiamenti emergono dai

reperti e dalle diagnosi pertinenti?

Per l’aspetto internistico vi è stato cambiamento

dello stato di salute circa 2 anni fa a partire dalla diagnosi di un diabete di

tipo 2 ben controllato sotto ADO e regime dietetico che non ha influsso sulla

capacità lavorativa.

Per l’aspetto reumatologico il Dr. med. __________

ritiene vi sia stato un peggioramento dei disturbi alla colonna lombare

rispetto alla valutazione peritale del Dr. med. __________ del 2014. In

particolar modo il manifestarsi nel 2016 di una ernia discale a livello L3-L4 e

nel 2020 a livello L4-L5.

Per l’aspetto neurologico il Dr. med. __________

rispetto alla prima visita effettuata all’A. nel 2014, si presenta ora anche il

quadro di una radicolopatia L5 sin., insorta all’incirca all’inizio dell’anno

2020, mentre la cefalea muscolotensiva appare invariata.

Per l’aspetto psichiatrico la Dr.ssa med. __________

ritiene che si è verificato un cambiamento dello stato di salute in quanto al

momento non risulta più soddisfatta la diagnosi di episodio depressivo.

Riconosce la presenza di un disturbo misto della personalità istrionico-borderline

(F61), e uso dannoso di amfetamine a scopo dimagrante (F15.1) con influsso

sulla capacità lavorativa.

· Quando è presumibilmente subentrato il cambiamento?

- Per le patologie di pertinenza

reumatologica il cambiamento è subentrato al momento della manifestazione

dell’ernia discale a livello L3-L4 nel 2016. Da questo episodio l’A. si è in parte

ripresa per avere nuovamente un peggioramento a seguito di un’ernia discale

L4-L5 diagnosticata nel gennaio 2020.

- Per le patologie di pertinenza

neurologica il cambiamento è subentrato dall’inizio dell’anno 2020.

- Per la patologia di pertinenza

internistica (diabete non insulino richiedente) il cambiamento è avvenuto circa

2 anni fa

- Per le patologie di pertinenza

psichiatriche datare con precisione la remissione del precedente episodio

depressivo (2015) appare difficile in quanto il riferito non appare sempre

attendibile, data la tendenza all’amplificazione, e non vi è una documentazione

relativa agli atti (vi è stata un’interruzione del percorso psichiatrico ed il

curante Dr. med. __________ avrebbe rivisto l’A. nel gennaio 2020). Sulla base

della ricostruzione anamnestica aveva già dismesso la terapia antidepressiva

intorno al 2016. È verosimile che a partire da gennaio 2020, come be descritto

dalla nostra consulente psichiatra Dr.ssa med. __________ sia subentrato un

miglioramento clinico con remissione del quadro depressivo, con influsso sulla

capacità lavorativa a partire da aprile 2020, dopo tre mesi di stabilizzazione

del quadro clinico.

· Il cambiamento dello stato di salute ha prodotto un

cambiamento dell’incapacità al lavoro nel quadro

dell’attività svolta e della capacità lavorativa in un’attività adeguata? In

caso affermativo, da quando e in che misura?

Il cambiamento della capacità lavorativa relativo al

quadro clinico precedentemente descritto ha prodotto una capacità lavorativa

dello 0% dal 20.5.2016 al 20.8.2016 e dal 10.1 fino al 17.4.2020 per

l’esacerbazione della problematica lombare.

A partire dal 18 aprile 2020 vale una capacità

lavorativa globale del 50% in attività svolta e del 55% in attività adatta.”

(doc. 150, pag. 499 e seg. incarto AI)

Come esposto in narrativa,

il medico SMR, dr. __________, si è allineato alle conclusioni peritali (cfr.

supra consid. 1.4.), le quali sono state successivamente confermate dai citati

periti anche a fronte della nuova documentazione medica presentata dall’assicurata

in sede ricorsuale (cfr. supra consid. 1.12.).

2.4. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG,

2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STF I 462/05 del 25 aprile 2007; STF U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27

giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);

Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va poi rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pagg.

628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza

l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare,

secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]

Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg), in ambito psichiatrico l’esperto

deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.5. Nel 2015 il Tribunale

federale (TF) ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una

rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una

procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo

potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando

da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un

altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione

complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra

l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova

(cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30

novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie

psichiche.

Ciò significa, in

particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente

criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per

la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato

stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle succitate due

sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura

deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI

in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità

di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF

ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura

probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.6. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata,

dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve confermare le

conclusioni dell’UAI.

2.6.1. La ricorrente rimprovera innanzitutto

all’amministrazione di aver determinato “in maniera del tutto arbitraria”

una capacità lavorativa residua esclusivamente sulla base della perizia

pluridisciplinare, senza tuttavia aver tenuto conto delle refertazioni mediche

del curante, dr. __________ (doc. D e doc. E) e senza aver interpellato il dr. __________

(pneumologo) circa l’enfisema polmonare e il dr. __________ circa la

problematica del diabete. Se l’UAI avesse proceduto in tal senso, a mente della

ricorrente l’amministrazione avrebbe accertato un’incapacità lavorativa

completa in ogni attività (doc. I, p.ti 5-7).

Ora, esaminati i rapporti

medici del dr. __________ datati 28 aprile 2021 (doc. D, pag. 4),

rispettivamente 10 agosto 2021 (doc. E), questa Corte conviene con il medico

SMR (doc. IV+1, annotazione SMR allegata) nel ritenere che essi si limitano ad

evocare della refertazione medica pregressa già presa in considerazione in sede

peritale (cfr. doc. XV 1) e che quanto descritto dal curante, che non si trova

d’accordo con le conclusioni peritali, configura una mera descrizione

soggettiva delle difficoltà della sua paziente, senza tuttavia un confronto

attivo con le conclusioni peritali che, pertanto non risultano inficiate. Per

il resto è sufficiente rinviare alla giurisprudenza suevocata circa il valore

probatorio dei rapporti dei medici curanti nel caso si scontrino con

refertazioni di medici indipendenti (cfr. supra consid. 2.4.).

La questione a sapere se, come

asserito dalla ricorrente, il fatto che l’amministrazione non abbia proceduto

ad interpellare gli altri medici menzionati possa comportare un’inadempienza e,

eventualmente, rendere necessario un complemento peritale risulta in concreto

eludibile, giacché l’insorgente ha potuto presentare con scritto del 29 ottobre

2021 tutte le prove che ha ritenuto pertinenti (doc. VIII) e i periti hanno

potuto determinarsi sulle stesse (doc. XV 1 e 2). A tal proposito si dirà, per

quanto necessario, nei seguenti considerandi (cfr. infra consid. 2.6.2. e

segg.). Ad ogni buon conto, si rileva fin d’ora che – contrariamente a quanto

asserito dalla ricorrente – dalle tavole processuali emerge che i periti hanno evidenziato

nelle loro diagnosi rilevanti il diabete, l’osteoporosi, la cefalea e la

problematica bronchiale, ritenendole ininfluenti sulla capacità lavorativa

(cfr. supra consid. 2.4., pag. 9).

2.6.2. Con scritto del 26 ottobre

2021 il curante, dr. __________, si è limitato a certificare che:

" (…) Conosciamo

la paziente dal 2007, ed è tutt’ora in nostra cura.

La paziente soffre da anni di un disturbo ricorrente depressivo

ICD10: F32 nel contesto di una struttura di personalità borderline.

I disturbi della Signora RI 1 la rendono inabile al lavoro. (…)” (doc.

F)

Di tutta evidenza, con tale

certificato il curante si limita a ribadire quanto già espresso precedentemente,

ovvero un disaccordo con le risultanze peritali senza nemmeno chinarsi e

confrontarsi attivamente con le stesse. A tal proposito, giova comunque esporre

la presa di posizione della perita dr.ssa __________ che, rinviando alla

perizia per i dettagli e confrontandosi attivamente, lei sì, con le

certificazioni del curante, così ha concluso:

" (…) in

sintesi, pur riconoscendo un’instabilità affettivo relazionale imputabile

all’organizzazione borderline e conferente vulnerabilità per depressione

documentata nel pregresso, non si riscontravano più in sede di valutazione

peritale i criteri sufficienti per porre diagnosi di episodio depressivo;

prevaleva invece un’instabilità timica di fondo con espressività aggravata da

concomitante consumo di amfetamine a scopo dimagrante.

Il dr. __________ non riporta nei suoi scritti alcuna

specificazione di gravità rispetto al supposto episodio attuale (indica

solo un disturbo ricorrente noto da anni, riconosciuto anche dalla scrivente

nel pregresso) né fornisce indicazioni rispetto all’attuale setting trattamentale

[…] o ad eventuali variazioni farmacologiche, ricordando che, al

tempo della valutazione peritale, la posologia della Duloxetina era decisamente

sotto dosata allo scopo antidepressivo e risultava prescritta infatti per i

dolori. A tale proposito si rammenta che mi ero espressa

sull’esigibilità della dismissione completa dal consumo di sostanze

anoressizzanti amfetaminiche, attraverso una presa in carico integrata

comprensiva anche di terapia farmacologica a dosaggi adeguati, reputando che

tale intervento potesse portare ad un miglioramento della CL almeno fino ad un

70% (diminuzione del rendimento).

In conclusione, tra la mia valutazione del 14.08.2021 e gli

ultimi scritti del curante del 10.08.2021 e 26.10.2021 non si evincono fatti

medici nuovi ma solo una differente valutazione diagnostica e valetudinaria del

medesimo quadro, confermo pertanto le conclusioni peritali. (…)” (doc.

XV 1, sottolineature del redattore)

In effetti, come desumibile dal

referto peritale, la perita non ha ignorato i vari episodi depressivi (cfr.

doc. 150, pagg. 533-536, 540 e seg. incarto AI), ma ha accertato che al momento

della perizia la signora RI 1 non presentava (più) i criteri sufficienti a

formulare la diagnosi di episodio depressivo in base all’ICD 10 e che, a fronte

delle risultanze del test SIMS (esame avente scopo di determinare se

l’esaminato simuli, rispettivamente, amplifichi la sintomatologia reale) lo

stato psichiatrico della peritata non fosse – oggettivamente – quello da

quest’ultima esternato, rispettivamente quello di cui alle precedenti

refertazioni del curante (doc. 150, pagg. 545, 546, 552 e segg. incarto AI).

Per il resto, questa Corte può

limitarsi a rinviare a quanto già stabilito al precedente considerando circa il

valore probatorio delle certificazioni dei curanti in caso di divergenze con le

refertazioni peritali.

2.6.3. La ricorrente ha presentato

altresì il referto del dr. __________ (specialista in medicina interna

generale) del 21 ottobre 2021 (doc. G) il cui contenuto è stato confermato il

24 gennaio 2022 (doc. O). Il nuovo curante della ricorrente, dopo aver visto la

paziente in un’unica occasione per una visita conoscitiva e di valutazione

generale il 20 ottobre 2021, nel proprio rapporto ha ritenuto che, a fronte

delle patologie elencate, delle limitazioni funzionali da lui accertate e della

refertazione medica a sua disposizione, ella non poteva contare con una ripresa

o un miglioramento della capacità lavorativa a lungo termine e, pertanto, ha concluso

come sia verosimile e giustificata la richiesta di un aumento della percentuale

di invalidità riconosciuta.

A tal proposito, giova esporre

la presa di posizione della perita dr.ssa __________:

" (…) Per

quanto concerne il rapporto medico del Dr. med. __________ (…), quest’ultimo,

che ha visitato l’A. in una sola occasione, elenca una lista di diagnosi, che

corrisponde alle diagnosi stilate nella perizia __________ redatta il

23.3.2021. Le diagnosi di tipo specialistico a livello psichiatrico e a livello

neurologico divergono rispetto alla perizia __________. Le nostre valutazioni

sono state poste da specialisti in neurologia e in psichiatrica.” (doc. XV 1,

pag. 5)

Ora, il rapporto del nuovo

curante della ricorrente difetta di un puntuale e preciso confronto attivo con

le risultanze peritali, segnatamente una precisa esposizione dei motivi per i

quali le conclusioni dei periti siano errate ed una motivazione del perché il

proprio rapporto sia preferibile alle stesse, ciò che ne relativizza il valore.

Inoltre, come rettamente rilevato dalla perita dr.ssa __________, non essendo

il dr. __________ specialista in psichiatria e neurologia, le diagnosi

formulate dai periti specialisti in tali ambiti prevalgono sulle sue. Per

tacere del fatto che il curante si è espresso non solo sulle diagnosi e

sull’insorgenza dell’incapacità lavorativa (nozioni mediche), ma altresì sul

calcolo del grado di invalidità (nozione giuridica), circostanza censurabile. A

titolo abbondanziale, si rammenta nuovamente che per costante giurisprudenza in

caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico

curante, anche se specialista (cfr. supra consid. 2.4.).

Ne consegue che il rapporto in

parola non è idoneo a mitigare il valore probatorio della perizia

pluridisciplinare e tantomeno ad inficiarlo.

2.6.4. La ricorrente si prevale del

rapporto datato 10 settembre 2021 del dr. __________, specialista in

neurologia, a cui il curante dr. __________ ha indirizzato la ricorrente (doc.

H, pag. 2: “Ringraziando ancora per l’invio della paziente Ti saluto molto

cordialmente.”). In sintesi, con tale rapporto lo specialista ha accertato

che “Nell’ultimo mese [l’assicurata, n.d.r.] ha ricominciato ad avere

cefalee quasi giornaliere.” (doc. H). A mente della ricorrente, tale

accertamento suffraga la sua tesi secondo cui il suo stato valetudinario non

sia migliorato, anzi.

Occorre preliminarmente

ricordare che per costante giurisprudenza il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali chiamato a valutare la legalità della decisione

deferitagli è limitato temporalmente alla fattispecie rilevante al momento

dell’emanazione di tale decisione (fra le tante cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con

rinvii; 129 V consid. 1.2), in concreto dunque il 16 luglio 2021 (cfr. supra

consid. 1.7.). Fatti verificatisi ulteriormente possono essere presi in

considerazione se permettono un accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e

129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; STCA 32.2019.63 del 27 aprile

2020, consid. 2.11).

Nel caso che ci occupa, lo specialista ha chiaramente indicato

come le cefalee della ricorrente si sono (ri)presentate nell’ultimo mese,

ovvero ad agosto 2021 e, quindi, successivamente all’emanazione della decisione

impugnata. Egli pur facendo riferimento ad un primo episodio di aura emicranica

nel contesto di un’emicrania cronica con abuso medicamentoso che ha comportato

un ricovero ad inizio dicembre 2016, non fornisce alcun elemento che permetta

di ipotizzare la rilevanza di tali disturbi prima dell’emanazione della

decisione impugnata, rispettivamente il loro influsso sulla capacità lavorativa

residua.

Prendendo posizione sul rapporto del collega, il perito dr. __________

ha rilevato in primo luogo che l’anamnesi di cui al rapporto diverge da quella

riferitagli dalla paziente in sede peritale quando la stessa “parlava invece

di cefalee 4-5 volte la settimana”, ciò che, secondo il perito,

confermerebbe la valutazione peritale secondo cui dalla cefalea non derivavano

incapacità lavorative. L’unica differenza tra le risultanze peritali e il

rapporto del dr. __________ consiste, così il perito, nel fatto che ora le

cefalee sarebbero anche pulsatili. In tal senso, soggiunge il perito, “potrebbe

esserci effettivamente una componente vasomotorica che la paziente aveva già in

passato ma comunque con dolori sempre piuttosto muscolotensivi.” Il dr. __________

conclude così la propria presa di posizione: “Sostanzialmente […] la

cefalea descritta attualmente [nel rapporto del dr. __________, n.d.r.] non

appare molto diversa rispetto a quella descritta nel 2020, in ogni caso se

effettivamente ora vi fosse una accentuazione della cefalea non è che da essa

derivi subito una invalidità persistente […]. Quindi al momento attuale

non vedo che la cefalea della paziente determini una incapacità lavorativa

persistente e permanente che possa giustificare un grado d’invalidità”

(doc. XV 1, pag. 4).

Visto quanto precede, questa Corte ritiene che il rapporto

del dr. __________, facente riferimento ad un asserito peggioramento delle

cefalee, avvenuto successivamente all’emanazione della decisione impugnata non

fornisce alcun nuovo elemento che possa mettere in dubbio le risultanze

peritali circa l’incapacità lavorativa della ricorrente (cfr. doc. 150, pagg.

506, 507, 526 e 561 incarto AI con doc. H); in effetti, lo specialista non si è

neppure espresso sull’incapacità lavorativa della ricorrente.

A titolo abbondanziale, si rileva che il dr. __________ aveva

prescritto dei farmaci per una terapia profilattica, ragione per cui anche se

per ipotesi di lavoro si fosse ammesso un peggioramento delle cefalee, la

prescrizione dello specialista lascia aperta l’ipotesi di una cura che, se

efficace, comporterebbe la scomparsa della sintomatologia (doc. H, pag. 2).

Per i motivi sovraesposti, il rapporto del dr. __________ non

è dunque idoneo ad inficiare le risultanze peritali.

2.6.5. Nelle more ricorsuali

l’insorgente ha presentato la relazione medica del dr. __________ (specialista

in fisiatria) datata 19 ottobre 2021 unitamente al alla RM alla colonna lombare

del 13 ottobre 2021 e al referto radiologico dell’11 ottobre 2021 (doc. I).

In sintesi, lo specialista,

sulla base della sintomatologia algica riferita dalla ricorrente visitata l’8

ottobre 2021, ha prescritto una RM della colonna lombare eseguita il 13 ottobre

2021 (doc. I, pag. 2) che ha evidenziato “un canale stretto marcato di

origine mista a livello L4-L5, con possibile conflitto radicolare con radice di

L5 bilateralmente all’emergenza del sacco tecale e con la Iva radice lombare

sinistra in sede extraforaminale. Per questo motivo avrei consigliato

un’infiltrazione periradicolare con cortisonico sotto guida TAC della IVa

radice lombare sinistra.” (doc. I, pag. 1).

Inoltre, la ricorrente ha

altresì presentato il rapporto del dr. __________ (specialista internista e in

malattie reumatiche), subentrato al precedente curante (doc. M; doc. 150, pag.

559 incarto AI), che ha formulato le seguenti diagnosi:

“Diagnosi

1. Sindrome del dolore cronico.

- DD: sindrome fibromialgica primaria, sindrome somatoforme.

Considerandi

2.

Sindrome lombovertebrale/-spondilogena cronica su:

- Alterazioni

degenerative soprattutto a livello L4-L5 con marcato restringimento del canale

spinale e possibili conflitti radicolari (vedi referto MRI del 13.10.2021).

- Leggere turbe statiche ed insufficienza muscolare.

3.

Sindrome

ansio-depressiva con tratti somatoformi in cura specialistica da anni.

4.

Asma bronchiale su tabagismo attivo.” (doc. M, pag. 1)

Il dr. __________ ha inoltre

accertato che sotto il profilo ortopedico-reumatologico la ricorrente fosse

inabile al lavoro nella misura del 50% in una professione fisicamente

medio-pesante che comporta “importanti sollecitazioni per la colonna

vertebrale, come il sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15kg, movimenti

ripetitivi di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati in

posizioni inergonomiche”, mentre in lavori leggeri, quali quelli in ambito

amministrativo, l’incapacità lavorativa sarebbe “attorno al 20%” (doc.

M, pag. 2).

Invitato ad esprimersi sul

rapporto dei menzionati specialisti, il perito dr. __________ si è così

espresso:

" (…) Avevo

espresso allora [in sede peritale, n.d.r.] le diagnosi con ripercussione sulla

capacità lavorativa di sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena

prevalentemente sul lato sinistro e possibile sindrome irritativa radicolare L5

sinistra con leggero deficit di estensione al piede sinistro, una sindrome di

tipo fibromialgico primario e una gonalgia a sinistra di non chiara origine.

Dalla documentazione che mi ha messo a disposizione rilevo che

essa [la paziente, n.d.r.] è stata valutata in ambito specialistico dal

fisiatra dr. med. __________ con sua lettera del 19.10.2021 e da parte del reumatologo

Dr. med. __________ con lettera del 18.10.2021.

Si tratta innanzitutto di valutazioni che si riferiscono a un anno

dopo la mia valutazione peritale del 2020.

Per quanto riguarda le diagnosi riportate queste si rifanno

esattamente a quanto da me descritto nella valutazione peritale e nelle

diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa. L’assicurata ha

presentato una nuova esacerbazione della sintomatologia dolorosa a carattere

irritativo alla gamba di sinistra nell’ambito delle conosciute problematiche

degenerative in particolar modo al segmento L4-L5. Una nuova risonanza

magnetica della colonna vertebrale del 13.10.2021 ha mostrato le discopatie già

rilevate.

Nell’ambito della valutazione del Dr. med. __________ si segnala

la presenza anche di un dolore cronico di origine multifattoriale che ben

rispecchia la mia valutazione della presenza di una fibromialgia di tipo

primario.

Posso comprendere nel decorso delle esacerbazioni a carattere

intercorrente della sintomatologia dolorosa alla gamba sinistra come già

avvenuto negli anni precedenti alla mia valutazione peritale.

Queste manifestazioni intercorrenti comunque non modificano quello

che è il decorso, a medio e lungo termine, della patologia alla colonna

lombare. Non modificano neppure quelle che sono le limitazioni funzionali da me

determinate nella mia valutazione peritale dell’11 agosto 2020.

Ritengo dunque che valgano ancora le capacità lavorative da me

espresse a quel momento.

Non concordo completamente con le valutazioni del Dr. med. __________

nell’ambito di una riduzione del 50% dell’attività lavorativa a lungo termine.

Reputo che in questa assicurata, per quanto riguarda le patologie

da me descritte, vi sia una capacità lavorativa per quanto riguarda l’attività

professionale svolta di cameriera, del 70% con una riduzione del rendimento del

30% come per altro descritto.” (scritto del dr. __________ del 29 novembre

2021, sub doc. XV 1)

Questa Corte rileva in primo

luogo la contraddizione contenuta nel rapporto del dr. __________: egli, pur

non essendo specializzato in psichiatria, formula/riporta tra le diagnosi la

“sindrome ansio-depressiva” mentre nella descrizione dello stato clinico della

ricorrente rileva:

" Paziente

quasi 52enne in buone condizioni generali, costituzione leggermente adiposa,

ben collaborante, apparentemente non depressa e senza particolari segni

di sovraccarico funzionale.” (doc. M, pag. 2, sottolineatura del redattore).

Quo all’aspetto psichiatrico,

questa Corte rinvia a quanto già espresso dalla perita dr.ssa __________ (cfr.

supra consid. 2.6.2.).

In secondo luogo, si rileva che

nella misura in cui le diagnosi formulate dal dr. __________ pertengono al suo

ambito di specializzazione, esse – come pure quelle del dr. __________ – si

allineano alle conclusioni peritali del dr. __________. Infatti, la sindrome da

dolore cronico (fibromialgia) è stata rilevata dal perito (doc. 150, pagg. 559,

563.

e 564 incarto AI), così come la sindrome lombovertebrale/-spondilogena

cronica con alterazioni degenerative e l’insufficienza muscolare (doc. 150,

pagg. 560, 562 e 564 incarto AI).

Per quanto attiene invece alla

diagnosi di asma bronchiale su tabagismo attivo, il dr. __________ medesimo,

nel valutare l’incapacità lavorativa della ricorrente, non ha indicato se e in

che misura tale diagnosi possa influire sull’incapacità lavorativa, ragione per

cui si presume che essa non abbia alcun influsso sulla stessa (cfr. doc. M,

pag. 2).

A ben vedere, la differenza di valutazione

tra il perito ed il dr. __________ concerne unicamente la capacità lavorativa

residua. A tal proposito questo Tribunale rileva che il rapporto dello

specialista descrive la situazione successivamente all’emanazione della

decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.7.) e che egli non si è neppure

confrontato con i referti peritali pertinenti.

Tutto bene considerato, il TCA

ritiene che i rapporti medici del dr. __________ e del dr. __________ non

forniscono alcuna informazione supplementare pertinente circa la situazione

valetudinaria della ricorrente sino al momento dell’emanazione della decisione

impugnata e che la valutazione peritale quo all’incapacità lavorativa sia

preferibile.

Pertanto, il pieno valore

probatorio della perizia rimane intatto.

2.6.6

La ricorrente presenta altresì

il rapporto del 18 ottobre 2021 del dr. __________ (specialista in pneumologia

e curante della ricorrente subentrato al dr. __________, cfr. doc. XVII, pag. 2)

e indirizzato al curante dr. __________, allegando il risultato di un esame

eseguito il 4 ottobre 2021 (doc. L). Il dr. __________ ha diagnosticato una “iniziale

fibrosi polmonare in tabagista”, osservando come fosse prioritario lo

svezzamento dall’abitudine tabagica e che il quadro polmonare andasse “integrato

nella fase di nuova rivalutazione del quadro sanitario della paziente ai fini

di un aggiornamento della percentuale di A.I.”.

A ben vedere, dunque, il dr. __________

non ha espresso se, e in che misura la sua diagnosi comportasse delle

limitazioni tali da avere influsso sulla capacità lavorativa, deferendo tale

valutazione a chi di dovere. A tal proposito giova esporre la presa di

posizione dei periti internisti del __________, dr.ssa __________ e dr.ssa __________

(cfr. supra consid. 1.3.):

" (…) Per

quanto attiene alla diagnosi di dispnea cronica, su disturbi multifattoriali e

polmonari come enfisema polmonare e fibrosi polmonare, seguiti dal Dr. med. __________,

nel suo rapporto medico del 18.10.2021 scrive, che il quadro polmonare va

integrato nella fase di nuova rivalutazione di un quadro sanitario della

paziente, al fine di un aggiornamento della percentuale di AI […]. Negli atti

medici per la valutazione dell’attuale perizia, in cui ci viene chiesto

l’andamento della capacità lavorativa da gennaio 2019, non è stato

presentato nessun documento pneumologico. […] Nel capitolo 3.2.5 disturbi

soggetti e affezioni attuali, l’A. non descrive dispnea o disturbi

respiratori. Nel capitolo 3.2.6. nell’anamnesi sistemica dei polmoni,

riferisce di essere seguita dal Dr. med. __________ regolarmente, riferisce

di respirare male, ma che pensa sia dovuto all’ansia e utilizza Symbicort spray

al bisogno. Tutto questo non fa pensare a una patologia polmonare di

tale gravità, da avere un influsso sulla capacità lavorativa.

Dispositivo

Per questi motivi, non riteniamo che questi due [il rapporto del

dr. __________ e quello del dr. __________, n.d.r.] documenti medici possano

cambiare la valutazione peritale del 23.3.2021.” (doc. XV, pag. 5,

sottolineature del redattore)

Avendo deferito la valutazione

della ripercussione del quadro polmonare della ricorrente all’amministrazione e

vista la presa di posizione dei periti internisti che escludono ripercussioni

dei problemi polmonari sulla capacità lavorativa residua, questo Tribunale non

può far altro che constatare l’irrilevanza, ai fini del presente giudizio, del

rapporto del dr. __________.

Peraltro, anche in questo caso

il rapporto del dr. __________ fa riferimento alla situazione valetudinaria

successiva all’emanazione della decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.7.).

Si rammenta che la problematica polmonare era stata rilevata dai periti tra le

diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa residua (cfr. supra

consid. 2.4.).

Tutto ben considerato, nemmeno

il referto del dr. __________ appare suscettibile di validamente supportare le

censure sollevate dall’insorgente.

In conclusione, dunque, non vi sono sufficienti elementi che

permettono di discostarsi dalle risultanze peritali e, dunque, dal medico SMR

circa lo stato valetudinario e la capacità lavorativa residua dell’assicurata

in attività che tengono conto dei limiti funzionali oggettivati.

2.7. Come rettamente rilevato

dall’UAI, la ricorrente non ha contestato il calcolo del grado d’invalidità

(cfr. supra consid. 1.9.) ma, piuttosto, ha asserito, sulla base delle

refertazioni mediche e argomentazioni presentate, che la sua incapacità

lavorativa fosse superiore a quella accertata in sede peritale e fatta propria

dall’amministrazione. Conseguentemente, nella misura in cui l’incapacità

lavorativa della ricorrente si fosse allineata alle prese di posizione dei

curanti si sarebbe dovuto procedere ad un nuovo calcolo del grado d’invalidità.

In concreto, tuttavia,

considerato che le conclusioni peritali non sono state inficiate dalla

refertazione medica e dalle argomentazioni della ricorrente, questo Tribunale

non può far altro che confermare il calcolo del grado d’invalidità operato

dall’amministrazione (cfr. supra consid. 1.5 e 1.7.).

In ragione di tutto quanto

precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va

integralmente respinto.

2.8. Per

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (in virtù della disposizione transitoria dell'art. 82a LPGA a

contrario in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA,

anch'essi nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021), la procedura di ricorso

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie

relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra fr. 200 e fr. 1'000 franchi

in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF

133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 vanno poste a carico della

ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti