32.2021.87
Ricorso contro la decisione di riduzione del grado di invalidità. Valutazione incapacità lavorativa e calcolo grado AI confermate e l’impugnativa respinta. Negata richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo al ricorso
7 marzo 2022Italiano47 min
limiti reumatologici in quanto considerano entrambi la sindrome lombovertebrale.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.87
jv/gm
Lugano
7 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 luglio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1969 e da
ultimo attiva come cameriera, è dal 2015 al beneficio di una mezza rendita
d’invalidità con grado d’invalidità del 57% (docc. 109 e 111 incarto AI). Ella
è stata altresì presidente e segretaria con firma individuale dell’__________
fino al 2020 e, in seguito, membro e segretaria dell’associazione in parola
(cfr. estratto Registro di commercio informatizzato).
1.2. Sulla base della
documentazione medica inviata dal curante dell’assicurata all’UAI (doc. 120
incarto AI), il 23 dicembre 2019 il medico SMR ha ritenuto opportuno rivalutare
la situazione valetudinaria contestualmente ad una potenziale revisione della
precedente decisione (doc. 121 incarto AI).
1.3. Richiamati i formulari medici
dai curanti, dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) e dr. __________
(specialista in medicina interna) e vagliate le refertazioni mediche ivi
accluse, tenuto altresì conto del fatto che l’assicurata riferiva di un
peggioramento del suo stato psicofisico (docc. 125, 127, 128 incarto AI),
l’amministrazione ha chiesto al medico SMR di esprimersi circa l’attuale stato
di salute ed il termine per la prossima revisione (doc. 129 incarto AI).
Quest’ultimo ha ritenuto necessario far esperire una perizia pluridisciplinare
internistica, neurologica, psichiatrica e reumatologica, conferendo mandato in
tal senso al __________ il 12 maggio 2020 (docc. 131-134 incarto AI) nelle
persone della dr.ssa __________ (internista), __________ (neurologo), __________
(psichiatra e psicoterapista) e __________ (reumatologia), oltre ad incaricare
il sig. __________ per i test psicodiagnostici (docc. 137, 138 e 141 incarto
AI).
1.4. La perizia pluridisciplinare
è stata resa il 23 marzo 2021 (doc. 150 incarto AI). I periti hanno accertato
un’incapacità lavorativa globale del 50% nella attività precedente (cameriera)
e del 45% in attività adeguata, in entrambi i casi a far tempo dal 18 aprile
2020 e da intendersi come limitazione del rendimento (doc. 150, pagg. 496, 497
e 500 incarto AI).
Facendo proprie le conclusioni
peritali, il medico SMR ha allestito il rapporto finale del 25 marzo 2021.
L’UAI, con riferimento ai redditi statistici, ha determinato un reddito da
valido di fr. 51'587.75. Quo al reddito da invalido, esso è stato determinato
in fr. 30'338.60 senza deduzioni. Operata una riduzione dell’8% per attività
leggere e del 2% per non specificati svantaggi salariali derivanti da
contingenze particolari (riduzione complessiva del 10%) il reddito da invalido ammontava
a fr. 27'304.74. Dal confronto dei redditi ex art. 16 LPGA l’amministrazione ha
calcolato un grado d’invalidità del 47.07% (doc. 152 incarto AI).
Il consulente professionale,
considerate le indicazioni mediche – ivi incluse le limitazioni dell’assicurata
–, ha ritenuto la signora RI 1 reintegrabile professionalmente, indicando un
ampio ventaglio di attività consone al suo stato valetudinario e proponendole
una formazione di segretariato. L’assicurata ha tuttavia contestato la
valutazione medico-professionale, mostrandosi reticente nei confronti del
consulente AI e rifiutando ogni provvedimento professionale (doc. 153 e seg.
incarto AI).
1.5. Con progetto di decisione del
22 aprile 2021 (doc. 155) l’UAI – facendo proprio il rapporto finale SMR – ha
prospettato all’assicurata un aumento temporaneo e successiva riduzione della
rendita d’invalidità: dal 1. aprile 2020 (aggravamento della capacità di
guadagno) l’assicurata avrebbe percepito una rendita intera (grado AI del
100%), mentre a far tempo dal primo giorno del secondo mese della notifica
della decisione la rendita sarebbe stata ridotta ad ¼ alla luce di un grado
d’invalidità del 47% e quindi una capacità di guadagno residua del 53% (cfr.
supra consid. 1.4.). L’incapacità lavorativa (da intendersi come diminuzione
del rendimento) è così riassunta:
IL
in attività abituale
IL
in attività adeguata
Inizio
IL
Fine
IL
100%
10
gennaio 2020
17
aprile 2020
50%
18
aprile 2020
continua
100%
10
gennaio 2020
17
aprile 2020
45%
18
aprile 2020
continua
All’assicurata è altresì stato
fatto presente che ad un eventuale ricorso sarebbe stato negato l’effetto
sospensivo.
1.6. In sede di osservazioni al
progetto, con scritto del 21 maggio 2020 l’assicurata ha comunicato di aver
effettuato dei controlli medici presso i curanti, asserendo di non essere in
grado di riprendere l’attività lavorativa e prospettando un ricorso contro la
decisione amministrativa (doc. 155 e 156 incarto AI). Le osservazioni sono state
inoltrate al medico SMR, dr. __________, il quale ha concluso che “dall’attuale
documentazione non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute
rispetto alla valutazione __________.” (doc. 160 incarto AI).
1.7. Con decisione del 16 luglio
2021 l’UAI ha confermato che a partire dal 1. settembre 2021 (cfr. supra
consid. 1.5.) l’assicurata avrebbe presentato un grado d’invalidità del 47%.
Tuttavia, a seguito del decesso del di lei marito, ella avrebbe continuato a
beneficiare di una rendita d’invalidità intera comprensiva del supplemento di
vedovanza, ragione per cui l’importo mensile della rendita non sarebbe variato
(doc. A, doc. 166 incarto AI).
1.8. L’assicurata, rappresentata
dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 16
luglio 2021, postulando in via provvisionale il ripristino dell’effetto
sospensivo con conseguente differimento della riduzione del grado d’invalidità
del 47%; in via principale, postula l’annullamento della decisione impugnata,
subordinatamente il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda alla
completazione degli accertamenti concernenti in particolare il diabete,
l’artrite reumatoide, le ernie, l’osteoporosi, il diabete ed enfisema polmonare
(doc. I, petitum).
La ricorrente contesta la
valutazione medica della capacità lavorativa residua, evidenziando in
particolare asserite divergenze tra gli accertamenti peritali e quanto espresso
dallo psichiatra curante come pure il fatto che l’amministrazione non abbia
considerato che ella soffre di enfisema polmonare, diabete, cinque ernie,
artrite reumatoide e osteoporosi; a suo modo di vedere, ella sarebbe inabile al
lavoro in misura completa (doc. I, p.ti 5-7). Conseguentemente, visto che è al
beneficio di prestazioni complementari e considerata l’asserita inabilità
completa al lavoro, l’assicurata ritiene che in concreto non sia possibile
imputarle un reddito ipotetico teorico (doc. I, p.to 2; doc. B).
Circa il ripristino
dell’effetto sospensivo al ricorso, l’insorgente asserisce che qualora ciò non
avvenisse ella si ritroverebbe in una situazione di ulteriore disagio, sia per
le patologie di cui soffre, sia per la situazione economica in cui versa (doc.
I, p.to 3).
1.9. Con la risposta di causa,
l’UAI – in sintesi – ha confermato la correttezza della decisione impugnata e
la refertazione medica alla base della stessa, osservando come il dissenso
dell’assicurata circa l’aspetto medico fosse puramente soggettivo e che il
certificato del medico curante (doc. E), prodotto nelle more del ricorso e
debitamente vagliato dal medico SMR, non inficiava la valutazione medica del __________.
Circa l’aspetto economico, che
a mente dell’amministrazione non è stato contestato, l’UAI ha rinviato integralmente
al calcolo del grado d’invalidità esposto nella decisione.
Quo all’effetto sospensivo,
l’UAI ha avversato la richiesta di ripristino dello stesso formulata dalla
ricorrente.
In ragione di quanto precede,
l’UAI ha postulato la conferma della decisione impugnata e, conseguentemente, la
reiezione dell’impugnativa (doc. IV+1).
1.10. Con osservazioni del 29
ottobre 2021 (doc. VIII) l’insorgente ha contestato il fatto che la riduzione
della rendita fosse stata decisa “senza che siano stati raccolti pareri
medici, né che siano stati altrimenti constatati miglioramenti nel quadro
clinico generale, a far tempo dal 1.9.2021”. Inoltre, ella non condivide la
presa di posizione del medico SMR circa il rapporto del curante (doc. E; cfr.
supra consid. 1.9.), evidenziando nuovamente come quest’ultimo abbia
certificato un’incapacità lavorativa cronica ed un peggioramento dello stato
valetudinario. Per il resto la ricorrente ha confermato quanto già indicato nel
ricorso, presentando ulteriore refertazione medica (docc. F-M).
1.11. Con decreto dell’8 novembre
2021 il Vicepresidente del TCA ha respinto la domanda di ripristino
dell’effetto sospensivo (doc. X).
1.12. Dopo aver sottoposto la nuova
documentazione medica dell’insorgente al vaglio dei periti __________ come pure
al medico SMR e preso atto delle rispettive conclusioni, con scritto del 4
gennaio 2022 l’UAI ha ribadito quanto già espresso in sede di risposta (doc. XV
+1/2).
1.13. Con osservazioni del 24
gennaio 2022 l’insorgente ha preso atto del fatto che i periti __________ hanno
confermato le loro conclusioni peritali, osservando tuttavia che l’UAI, proprio
a seguito di tali accertamenti aveva riconosciuto la necessità di aumentare la
rendita da mezza a intera, retroattivamente da aprile 2020 a fine agosto 2021;
la ricorrente non comprende, dunque, come sia possibile che, basandosi sulle
medesime circostanze e diagnosi (rimaste invariate), “si possa oggi giungere
a conclusioni totalmente diverse e sostenere che la paziente sarebbe abile al
lavoro, addirittura al 70% […]” (doc. XVII).
Per il resto, l’insorgente si è
sostanzialmente confermata nella sua posizione, presentando altresì una mail
datata 24 gennaio 2022 del dr. __________ (nuovo medico curante).
considerato in diritto
2.1. Litigiosa è la questione di sapere se l’amministrazione era
legittimata – dopo avere in prima battuta aumentato temporaneamente la mezza
rendita con grado d’invalidità del 57% a rendita intera – a ridurre la rendita
ad un quarto (grado d’invalidità del 47%) dal 1. settembre 2021 in via di
revisione.
Va rilevato che il 1°
gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre tuttavia ricordare
che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già
insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del
diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore
al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto al ricorso contro
la decisione emanata il 16 luglio 2021 – data che, di principio, delimita
temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – si
applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.
Per cui ogni riferimento
alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.2. Giusta l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta.
Presupposto per una revisione della rendita è che il
grado dell’invalidità del beneficiario si sia modificato in modo rilevante per
il diritto (DTF 133 V 108; 130 V 343 consid. 3.5). A motivare una revisione
della rendita è qualunque modifica
rilevante delle circostanze di fatto, atta a influenzare il grado
dell’invalidità e, quindi, il diritto alla rendita. La rendita d’invalidità è
sottoposta a revisione non soltanto in caso di modifica rilevante delle condizioni
di salute ma pure laddove le conseguenze economiche di un danno alla salute
rimasto invariato si siano modificate notevolmente (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
La questione della notevole modifica delle circostanze di fatto viene valutata
confrontando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione
cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita
con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un
raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca
in cui è stata rilasciata la decisione litigiosa (DTF 130 V 71 consid. 3.2.3 e
133 V 108).
In questo contesto, è utile segnalare che,
secondo la giurisprudenza federale, non è sufficiente a fondare una revisione della rendita d’invalidità,
il fatto che una nuova perizia valuti diversamente (e, quindi, giunga ad altre
conclusioni) la fattispecie alla base dell’originaria decisione di rendita,
rispetto ai medici che si erano pronunciati nella procedura sfociata nella
precedente assegnazione di rendita. Sono invece necessari nuovi elementi di
natura fattuale, insorti dopo l’originaria decisione di rendita, che si sono
aggiunti alla fattispecie in essere a quel momento o che l’hanno modificata.
Una nuova valutazione basata su migliori conoscenze non basta (cfr. STF
8C_475/2012 del 25 ottobre 2012 consid. 3; consid. 3.2 non pubblicato della DTF
136 V 216, pubblicata in SVR IV n. 1 p. 1 consid. 3.2 [8C_972/2009]).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è
motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per
analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Al riguardo, nella DTF 140 V 2 l’Alta Corte ha stabilito che
se l'invalidità rinasce per motivi diversi da quelli che avevano giustificato
in passato l'erogazione di una rendita temporanea (nel frattempo soppressa) ci
si trova in presenza di un nuovo evento assicurato. In tal caso il versamento
della nuova rendita interviene al più presto dopo sei mesi dal nuovo annuncio
all'AI (art. 29 cpv. 1 LAI). L'art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI non è applicabile,
nemmeno per analogia.
L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al
momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già
un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012
del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STF 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Va ancora rilevato che nella STF 8C_237/2014 del 21 gennaio
2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il TF ha
stabilito che “(…) se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si
sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione
dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2;
9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova
valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla
spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una
rendita (consid. 5 e 6). (…)” (regesto della DTF 141 V 9).
2.3. Nella fattispecie in esame
l’UAI – entrato nel merito della domanda di revisione inoltrata
dall’assicurata per il tramite del medico curante il 17 dicembre 2019 (doc. 120
incarto AI) e vista la richiesta di perizia del 20 febbraio 2020 dei medici SMR
dr. __________ e dr. __________ (doc. 131 incarto AI) – ha ordinato una perizia
pluridisciplinare a cura del __________ (cfr. supra consid. 1.3.).
Dalla perizia
pluridisciplinare del __________ del 23 marzo 2021 (doc. 150 incarto AI),
risulta che l’amministrazione ha fatto capo a quattro consultazioni
specialistiche esterne, di natura internistica (dr.ssa __________), neurologica
(dr. __________), psichiatrica (dr.ssa __________) e reumatologica (dr. __________),
oltre ad un accertamento psicodiagnostico effettuato dal sig. __________ (cfr.
supra consid. 1.3.).
Posta la “Situazione
iniziale e aspetti formali” (doc. 150, pag. 448 e seg. incarto AI),
elencati gli atti (doc. 150, pagg. 450-457 incarto AI), descritte l’anamnesi
(famigliare, personale - sociale, professionale, patologica e sistemica; i
disturbi soggettivi con le affezioni attuali e la descrizione della giornata) (doc.
150, pagg. 457-477 incarto AI) e le constatazioni obiettive (doc. 150, pagg.
477-481 incarto AI), i periti non hanno ritenuto alcuna diagnosi internistica
con influenza sulla capacità lavorativa (doc. 150, pag. 494 incarto AI) e hanno
esposto la “Valutazione medica e medico-assicurativa”, l’“Elenco dei
quesiti peritali e relative risposte” e gli “Allegati” (doc. 150,
pagg. 481-487 incarto AI).
Nella “Struttura della
valutazione consensuale per perizie pluridisciplinari” – premesso
che “[…]
le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione plenaria
tra i medici periti del __________
[…]”–, i periti del __________
hanno esposto l’iter che ha portato l’amministrazione a ordinare la presente
perizia pluridisciplinare, hanno confermato le valutazioni specialistiche di
natura neurologica, psichiatrica, reumatologica e internistica (cfr. doc. 150,
pagg. 488-494 incarto AI) e posto le seguenti diagnosi:
“(…)
B Diagnosi rilevanti con e senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa
B.1 Diagnosi rilevanti con
ripercussioni sulla capacità lavorativa
Disturbo della personalità misto con prevalenti
aspetti istrionici e borderline (ICD-10 F61).
Uso dannoso di amfetamine a scopo dimagrante (ICD-10
F15.1).
Sindrome lombovertebrale con componente spondilogena
prevalentemente sul lato sin. con radicolopatia L5 sin. con lieve deficit di
forza dell’estensore lungo dell’alluce sin. e sintomatologia algica
corrispondente con/su:
-
ernia discale L4-L5 paramediana
laterale sin. in contatto recessale con la radice L5 sin.
Fibromialgia di tipo primario.
Gonalgia a sin. di non chiara origine.
B.2 Diagnosi rilevanti senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa
Cefalea muscolotensiva.
Sindrome del Tunnel carpale lieve ds.
Uso dannoso di cannabis (F12.1).
Alluce valgo bilaterale e tendenza a
dita a martello.
BPCO con componente reversibile di tipo
asmatiforme in trattamento
inalatorio topico.
Nota osteoporosi.
Diabete mellito tipo 2 con HbA1c nei
limiti, trattato con ADO.”
(doc. 150, pag. 494 e seg. incarto AI)
Dopo aver rilevato i
limiti funzionali, discusso gli aspetti della personalità rilevanti, i fattori
di stress e risorse e aver vagliato la coerenza delle affermazioni
dell’assicurata con le diagnosi e la sintomatologia oggettivata (doc. 150,
pagg.495 e segg. Incarto AI), i periti si sono così espressi circa la capacità
lavorativa residua della peritata:
" (…)
G Capacità lavorativa
nell'attività svolta finora, in relazione ad un’attività lavorativa svolta al
100%
Nell'attività finora svolta di cameriera la capacità
lavorativa medico-teorica globale viene ritenuta nella misura del 50%.
H Capacità lavorativa in
un'attività adeguata, in relazione ad un’attività lavorativa svolta al 100%
In attività adeguata, dal punto di vista
medico-teorico, l’A. può raggiungere una capacità lavorativa residua del 55%.
Fatti
I Motivazione della capacità e
dell'incapacità lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono
interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)
In attività lavorativa abituale ed adeguata le
incapacità lavorative per motivi neurologici, reumatologici e psichiatrici sono
parzialmente cumulabili, in quanto gli aspetti affettivi e somatici si
influenzano vicendevolmente. I limiti neurologici tengono pienamente conto dei
limiti reumatologici in quanto considerano entrambi la sindrome lombovertebrale.
Va considerata una maggior necessità di pause sull’arco di un’intera giornata
lavorativa sia per la problematica psichiatrica che somatica.
I.1 Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa
nel tempo nell’attività svolta
L’evoluzione
della capacità lavorativa dal 17.3.2015 (ultima
decisione
dell’Ufficio AI cresciuta in giudicato) viene valutata nel
modo
seguente:
- dal 17.3.2015 vale una
capacità lavorativa del 40% come cameriera (valutazione perizia __________ del
15.1.2015). Percentuale che risulta dall’integrazione dell’incapacità
lavorativa 60% per motivi psichiatrici e 10% per motivi reumatologici.
- Dal 20.5.2016 capacità
lavorativa 0% (esacerbazione ernia discale L 2 – L 3) per motivi reumatologici.
- Dal 21.8.2016 la capacità
lavorativa globale torna al 40% (come da perizia __________ del 15.1.2015).
- Dal 10.1.2020 si
giustifica una capacità lavorativa dello 0% per ernia irritativa fino a 3 mesi
dopo la dimissione dall’Ospedale __________ di __________ (17.4.2020).
- Dal 18.4.2020 e continua
riteniamo l’A. globalmente abile al 50% (percentuale che risulta da una somma
parziale delle incapacità lavorative del 40% per motivi neurologici, del 40%
per motivi psichiatrici e del 30% per motivi reumatologici).
I.2 Descrivere l’evoluzione della capacità
lavorativa nel tempo in un’attività adatta
Dal 17.3.2015 l’evoluzione
della capacità lavorativa globale viene così definita per un’attività adatta:
- dal 17.3.2015 abile al
40% (v. perizia __________ del 15.1.2015).
- Dal 20.5.2016 al
20.8.2016 è abile al 0% per motivi reumatologici.
- Dal 21.8.2016 la capacità
lavorativa torna al 40% (perizia __________ 15.1.2015).
- Dal 10.1.2020 al
17.4.2020 è abile allo 0% per motivi reumatologici.
-
Dal
18.4.2020 e continua si giudica l’A. abile al 55% (somma parziale
dell’incapacità lavorativa del 20% per motivi neurologici, del 20% per motivi
reumatologici e del 40% per motivi psichiatrici).”
Quo alla possibilità di
migliorare la capacità lavorativa tramite provvedimenti sanitari e terapie, i
periti hanno ritenuto possibile un miglioramento della capacità lavorativa fino
al 70% (diminuzione del rendimento) in circa 6-8 mesi qualora si procedesse
come da loro indicato, consigliando una rivalutazione peritale tra 12-18 mesi
(doc. 150, pag. 498 incarto AI).
Circa le domande particolari
riguardanti la revisione, i periti si sono così espressi:
" M Risposte
a domande particolari
Revisione (solo per i casi sottoposti
a revisione)
· Rispetto alla situazione documentata negli atti alla
base
della summenzionata decisione determinante, si è
verificato un cambiamento dello stato di salute? Quali cambiamenti emergono dai
reperti e dalle diagnosi pertinenti?
Per l’aspetto internistico vi è stato cambiamento
dello stato di salute circa 2 anni fa a partire dalla diagnosi di un diabete di
tipo 2 ben controllato sotto ADO e regime dietetico che non ha influsso sulla
capacità lavorativa.
Per l’aspetto reumatologico il Dr. med. __________
ritiene vi sia stato un peggioramento dei disturbi alla colonna lombare
rispetto alla valutazione peritale del Dr. med. __________ del 2014. In
particolar modo il manifestarsi nel 2016 di una ernia discale a livello L3-L4 e
nel 2020 a livello L4-L5.
Per l’aspetto neurologico il Dr. med. __________
rispetto alla prima visita effettuata all’A. nel 2014, si presenta ora anche il
quadro di una radicolopatia L5 sin., insorta all’incirca all’inizio dell’anno
2020, mentre la cefalea muscolotensiva appare invariata.
Per l’aspetto psichiatrico la Dr.ssa med. __________
ritiene che si è verificato un cambiamento dello stato di salute in quanto al
momento non risulta più soddisfatta la diagnosi di episodio depressivo.
Riconosce la presenza di un disturbo misto della personalità istrionico-borderline
(F61), e uso dannoso di amfetamine a scopo dimagrante (F15.1) con influsso
sulla capacità lavorativa.
· Quando è presumibilmente subentrato il cambiamento?
- Per le patologie di pertinenza
reumatologica il cambiamento è subentrato al momento della manifestazione
dell’ernia discale a livello L3-L4 nel 2016. Da questo episodio l’A. si è in parte
ripresa per avere nuovamente un peggioramento a seguito di un’ernia discale
L4-L5 diagnosticata nel gennaio 2020.
- Per le patologie di pertinenza
neurologica il cambiamento è subentrato dall’inizio dell’anno 2020.
- Per la patologia di pertinenza
internistica (diabete non insulino richiedente) il cambiamento è avvenuto circa
2 anni fa
- Per le patologie di pertinenza
psichiatriche datare con precisione la remissione del precedente episodio
depressivo (2015) appare difficile in quanto il riferito non appare sempre
attendibile, data la tendenza all’amplificazione, e non vi è una documentazione
relativa agli atti (vi è stata un’interruzione del percorso psichiatrico ed il
curante Dr. med. __________ avrebbe rivisto l’A. nel gennaio 2020). Sulla base
della ricostruzione anamnestica aveva già dismesso la terapia antidepressiva
intorno al 2016. È verosimile che a partire da gennaio 2020, come be descritto
dalla nostra consulente psichiatra Dr.ssa med. __________ sia subentrato un
miglioramento clinico con remissione del quadro depressivo, con influsso sulla
capacità lavorativa a partire da aprile 2020, dopo tre mesi di stabilizzazione
del quadro clinico.
· Il cambiamento dello stato di salute ha prodotto un
cambiamento dell’incapacità al lavoro nel quadro
dell’attività svolta e della capacità lavorativa in un’attività adeguata? In
caso affermativo, da quando e in che misura?
Il cambiamento della capacità lavorativa relativo al
quadro clinico precedentemente descritto ha prodotto una capacità lavorativa
dello 0% dal 20.5.2016 al 20.8.2016 e dal 10.1 fino al 17.4.2020 per
l’esacerbazione della problematica lombare.
A partire dal 18 aprile 2020 vale una capacità
lavorativa globale del 50% in attività svolta e del 55% in attività adatta.”
(doc. 150, pag. 499 e seg. incarto AI)
Come esposto in narrativa,
il medico SMR, dr. __________, si è allineato alle conclusioni peritali (cfr.
supra consid. 1.4.), le quali sono state successivamente confermate dai citati
periti anche a fronte della nuova documentazione medica presentata dall’assicurata
in sede ricorsuale (cfr. supra consid. 1.12.).
2.4. Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il compito del medico
consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale
misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel
fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo
2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG,
2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STF I 462/05 del 25 aprile 2007; STF U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio
delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10
febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27
giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);
Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto
che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pagg.
628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza
l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare,
secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]
Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg), in ambito psichiatrico l’esperto
deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita
27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.5. Nel 2015 il Tribunale
federale (TF) ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una
rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche
oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141
V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi
casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una
procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo
potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando
da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un
altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione
complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra
l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova
(cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30
novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che
la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui
la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie
psichiche.
Ciò significa, in
particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente
criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per
la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato
stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle succitate due
sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura
deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI
in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità
di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere
individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con
criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo
la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF
ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le
malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura
probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.6. Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente
vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata,
dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve confermare le
conclusioni dell’UAI.
2.6.1. La ricorrente rimprovera innanzitutto
all’amministrazione di aver determinato “in maniera del tutto arbitraria”
una capacità lavorativa residua esclusivamente sulla base della perizia
pluridisciplinare, senza tuttavia aver tenuto conto delle refertazioni mediche
del curante, dr. __________ (doc. D e doc. E) e senza aver interpellato il dr. __________
(pneumologo) circa l’enfisema polmonare e il dr. __________ circa la
problematica del diabete. Se l’UAI avesse proceduto in tal senso, a mente della
ricorrente l’amministrazione avrebbe accertato un’incapacità lavorativa
completa in ogni attività (doc. I, p.ti 5-7).
Ora, esaminati i rapporti
medici del dr. __________ datati 28 aprile 2021 (doc. D, pag. 4),
rispettivamente 10 agosto 2021 (doc. E), questa Corte conviene con il medico
SMR (doc. IV+1, annotazione SMR allegata) nel ritenere che essi si limitano ad
evocare della refertazione medica pregressa già presa in considerazione in sede
peritale (cfr. doc. XV 1) e che quanto descritto dal curante, che non si trova
d’accordo con le conclusioni peritali, configura una mera descrizione
soggettiva delle difficoltà della sua paziente, senza tuttavia un confronto
attivo con le conclusioni peritali che, pertanto non risultano inficiate. Per
il resto è sufficiente rinviare alla giurisprudenza suevocata circa il valore
probatorio dei rapporti dei medici curanti nel caso si scontrino con
refertazioni di medici indipendenti (cfr. supra consid. 2.4.).
La questione a sapere se, come
asserito dalla ricorrente, il fatto che l’amministrazione non abbia proceduto
ad interpellare gli altri medici menzionati possa comportare un’inadempienza e,
eventualmente, rendere necessario un complemento peritale risulta in concreto
eludibile, giacché l’insorgente ha potuto presentare con scritto del 29 ottobre
2021 tutte le prove che ha ritenuto pertinenti (doc. VIII) e i periti hanno
potuto determinarsi sulle stesse (doc. XV 1 e 2). A tal proposito si dirà, per
quanto necessario, nei seguenti considerandi (cfr. infra consid. 2.6.2. e
segg.). Ad ogni buon conto, si rileva fin d’ora che – contrariamente a quanto
asserito dalla ricorrente – dalle tavole processuali emerge che i periti hanno evidenziato
nelle loro diagnosi rilevanti il diabete, l’osteoporosi, la cefalea e la
problematica bronchiale, ritenendole ininfluenti sulla capacità lavorativa
(cfr. supra consid. 2.4., pag. 9).
2.6.2. Con scritto del 26 ottobre
2021 il curante, dr. __________, si è limitato a certificare che:
" (…) Conosciamo
la paziente dal 2007, ed è tutt’ora in nostra cura.
La paziente soffre da anni di un disturbo ricorrente depressivo
ICD10: F32 nel contesto di una struttura di personalità borderline.
I disturbi della Signora RI 1 la rendono inabile al lavoro. (…)” (doc.
F)
Di tutta evidenza, con tale
certificato il curante si limita a ribadire quanto già espresso precedentemente,
ovvero un disaccordo con le risultanze peritali senza nemmeno chinarsi e
confrontarsi attivamente con le stesse. A tal proposito, giova comunque esporre
la presa di posizione della perita dr.ssa __________ che, rinviando alla
perizia per i dettagli e confrontandosi attivamente, lei sì, con le
certificazioni del curante, così ha concluso:
" (…) in
sintesi, pur riconoscendo un’instabilità affettivo relazionale imputabile
all’organizzazione borderline e conferente vulnerabilità per depressione
documentata nel pregresso, non si riscontravano più in sede di valutazione
peritale i criteri sufficienti per porre diagnosi di episodio depressivo;
prevaleva invece un’instabilità timica di fondo con espressività aggravata da
concomitante consumo di amfetamine a scopo dimagrante.
Il dr. __________ non riporta nei suoi scritti alcuna
specificazione di gravità rispetto al supposto episodio attuale (indica
solo un disturbo ricorrente noto da anni, riconosciuto anche dalla scrivente
nel pregresso) né fornisce indicazioni rispetto all’attuale setting trattamentale
[…] o ad eventuali variazioni farmacologiche, ricordando che, al
tempo della valutazione peritale, la posologia della Duloxetina era decisamente
sotto dosata allo scopo antidepressivo e risultava prescritta infatti per i
dolori. A tale proposito si rammenta che mi ero espressa
sull’esigibilità della dismissione completa dal consumo di sostanze
anoressizzanti amfetaminiche, attraverso una presa in carico integrata
comprensiva anche di terapia farmacologica a dosaggi adeguati, reputando che
tale intervento potesse portare ad un miglioramento della CL almeno fino ad un
70% (diminuzione del rendimento).
In conclusione, tra la mia valutazione del 14.08.2021 e gli
ultimi scritti del curante del 10.08.2021 e 26.10.2021 non si evincono fatti
medici nuovi ma solo una differente valutazione diagnostica e valetudinaria del
medesimo quadro, confermo pertanto le conclusioni peritali. (…)” (doc.
XV 1, sottolineature del redattore)
In effetti, come desumibile dal
referto peritale, la perita non ha ignorato i vari episodi depressivi (cfr.
doc. 150, pagg. 533-536, 540 e seg. incarto AI), ma ha accertato che al momento
della perizia la signora RI 1 non presentava (più) i criteri sufficienti a
formulare la diagnosi di episodio depressivo in base all’ICD 10 e che, a fronte
delle risultanze del test SIMS (esame avente scopo di determinare se
l’esaminato simuli, rispettivamente, amplifichi la sintomatologia reale) lo
stato psichiatrico della peritata non fosse – oggettivamente – quello da
quest’ultima esternato, rispettivamente quello di cui alle precedenti
refertazioni del curante (doc. 150, pagg. 545, 546, 552 e segg. incarto AI).
Per il resto, questa Corte può
limitarsi a rinviare a quanto già stabilito al precedente considerando circa il
valore probatorio delle certificazioni dei curanti in caso di divergenze con le
refertazioni peritali.
2.6.3. La ricorrente ha presentato
altresì il referto del dr. __________ (specialista in medicina interna
generale) del 21 ottobre 2021 (doc. G) il cui contenuto è stato confermato il
24 gennaio 2022 (doc. O). Il nuovo curante della ricorrente, dopo aver visto la
paziente in un’unica occasione per una visita conoscitiva e di valutazione
generale il 20 ottobre 2021, nel proprio rapporto ha ritenuto che, a fronte
delle patologie elencate, delle limitazioni funzionali da lui accertate e della
refertazione medica a sua disposizione, ella non poteva contare con una ripresa
o un miglioramento della capacità lavorativa a lungo termine e, pertanto, ha concluso
come sia verosimile e giustificata la richiesta di un aumento della percentuale
di invalidità riconosciuta.
A tal proposito, giova esporre
la presa di posizione della perita dr.ssa __________:
" (…) Per
quanto concerne il rapporto medico del Dr. med. __________ (…), quest’ultimo,
che ha visitato l’A. in una sola occasione, elenca una lista di diagnosi, che
corrisponde alle diagnosi stilate nella perizia __________ redatta il
23.3.2021. Le diagnosi di tipo specialistico a livello psichiatrico e a livello
neurologico divergono rispetto alla perizia __________. Le nostre valutazioni
sono state poste da specialisti in neurologia e in psichiatrica.” (doc. XV 1,
pag. 5)
Ora, il rapporto del nuovo
curante della ricorrente difetta di un puntuale e preciso confronto attivo con
le risultanze peritali, segnatamente una precisa esposizione dei motivi per i
quali le conclusioni dei periti siano errate ed una motivazione del perché il
proprio rapporto sia preferibile alle stesse, ciò che ne relativizza il valore.
Inoltre, come rettamente rilevato dalla perita dr.ssa __________, non essendo
il dr. __________ specialista in psichiatria e neurologia, le diagnosi
formulate dai periti specialisti in tali ambiti prevalgono sulle sue. Per
tacere del fatto che il curante si è espresso non solo sulle diagnosi e
sull’insorgenza dell’incapacità lavorativa (nozioni mediche), ma altresì sul
calcolo del grado di invalidità (nozione giuridica), circostanza censurabile. A
titolo abbondanziale, si rammenta nuovamente che per costante giurisprudenza in
caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico
curante, anche se specialista (cfr. supra consid. 2.4.).
Ne consegue che il rapporto in
parola non è idoneo a mitigare il valore probatorio della perizia
pluridisciplinare e tantomeno ad inficiarlo.
2.6.4. La ricorrente si prevale del
rapporto datato 10 settembre 2021 del dr. __________, specialista in
neurologia, a cui il curante dr. __________ ha indirizzato la ricorrente (doc.
H, pag. 2: “Ringraziando ancora per l’invio della paziente Ti saluto molto
cordialmente.”). In sintesi, con tale rapporto lo specialista ha accertato
che “Nell’ultimo mese [l’assicurata, n.d.r.] ha ricominciato ad avere
cefalee quasi giornaliere.” (doc. H). A mente della ricorrente, tale
accertamento suffraga la sua tesi secondo cui il suo stato valetudinario non
sia migliorato, anzi.
Occorre preliminarmente
ricordare che per costante giurisprudenza il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali chiamato a valutare la legalità della decisione
deferitagli è limitato temporalmente alla fattispecie rilevante al momento
dell’emanazione di tale decisione (fra le tante cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con
rinvii; 129 V consid. 1.2), in concreto dunque il 16 luglio 2021 (cfr. supra
consid. 1.7.). Fatti verificatisi ulteriormente possono essere presi in
considerazione se permettono un accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e
129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; STCA 32.2019.63 del 27 aprile
2020, consid. 2.11).
Nel caso che ci occupa, lo specialista ha chiaramente indicato
come le cefalee della ricorrente si sono (ri)presentate nell’ultimo mese,
ovvero ad agosto 2021 e, quindi, successivamente all’emanazione della decisione
impugnata. Egli pur facendo riferimento ad un primo episodio di aura emicranica
nel contesto di un’emicrania cronica con abuso medicamentoso che ha comportato
un ricovero ad inizio dicembre 2016, non fornisce alcun elemento che permetta
di ipotizzare la rilevanza di tali disturbi prima dell’emanazione della
decisione impugnata, rispettivamente il loro influsso sulla capacità lavorativa
residua.
Prendendo posizione sul rapporto del collega, il perito dr. __________
ha rilevato in primo luogo che l’anamnesi di cui al rapporto diverge da quella
riferitagli dalla paziente in sede peritale quando la stessa “parlava invece
di cefalee 4-5 volte la settimana”, ciò che, secondo il perito,
confermerebbe la valutazione peritale secondo cui dalla cefalea non derivavano
incapacità lavorative. L’unica differenza tra le risultanze peritali e il
rapporto del dr. __________ consiste, così il perito, nel fatto che ora le
cefalee sarebbero anche pulsatili. In tal senso, soggiunge il perito, “potrebbe
esserci effettivamente una componente vasomotorica che la paziente aveva già in
passato ma comunque con dolori sempre piuttosto muscolotensivi.” Il dr. __________
conclude così la propria presa di posizione: “Sostanzialmente […] la
cefalea descritta attualmente [nel rapporto del dr. __________, n.d.r.] non
appare molto diversa rispetto a quella descritta nel 2020, in ogni caso se
effettivamente ora vi fosse una accentuazione della cefalea non è che da essa
derivi subito una invalidità persistente […]. Quindi al momento attuale
non vedo che la cefalea della paziente determini una incapacità lavorativa
persistente e permanente che possa giustificare un grado d’invalidità”
(doc. XV 1, pag. 4).
Visto quanto precede, questa Corte ritiene che il rapporto
del dr. __________, facente riferimento ad un asserito peggioramento delle
cefalee, avvenuto successivamente all’emanazione della decisione impugnata non
fornisce alcun nuovo elemento che possa mettere in dubbio le risultanze
peritali circa l’incapacità lavorativa della ricorrente (cfr. doc. 150, pagg.
506, 507, 526 e 561 incarto AI con doc. H); in effetti, lo specialista non si è
neppure espresso sull’incapacità lavorativa della ricorrente.
A titolo abbondanziale, si rileva che il dr. __________ aveva
prescritto dei farmaci per una terapia profilattica, ragione per cui anche se
per ipotesi di lavoro si fosse ammesso un peggioramento delle cefalee, la
prescrizione dello specialista lascia aperta l’ipotesi di una cura che, se
efficace, comporterebbe la scomparsa della sintomatologia (doc. H, pag. 2).
Per i motivi sovraesposti, il rapporto del dr. __________ non
è dunque idoneo ad inficiare le risultanze peritali.
2.6.5. Nelle more ricorsuali
l’insorgente ha presentato la relazione medica del dr. __________ (specialista
in fisiatria) datata 19 ottobre 2021 unitamente al alla RM alla colonna lombare
del 13 ottobre 2021 e al referto radiologico dell’11 ottobre 2021 (doc. I).
In sintesi, lo specialista,
sulla base della sintomatologia algica riferita dalla ricorrente visitata l’8
ottobre 2021, ha prescritto una RM della colonna lombare eseguita il 13 ottobre
2021 (doc. I, pag. 2) che ha evidenziato “un canale stretto marcato di
origine mista a livello L4-L5, con possibile conflitto radicolare con radice di
L5 bilateralmente all’emergenza del sacco tecale e con la Iva radice lombare
sinistra in sede extraforaminale. Per questo motivo avrei consigliato
un’infiltrazione periradicolare con cortisonico sotto guida TAC della IVa
radice lombare sinistra.” (doc. I, pag. 1).
Inoltre, la ricorrente ha
altresì presentato il rapporto del dr. __________ (specialista internista e in
malattie reumatiche), subentrato al precedente curante (doc. M; doc. 150, pag.
559 incarto AI), che ha formulato le seguenti diagnosi:
“Diagnosi
1. Sindrome del dolore cronico.
- DD: sindrome fibromialgica primaria, sindrome somatoforme.
Considerandi
2.
Sindrome lombovertebrale/-spondilogena cronica su:
- Alterazioni
degenerative soprattutto a livello L4-L5 con marcato restringimento del canale
spinale e possibili conflitti radicolari (vedi referto MRI del 13.10.2021).
- Leggere turbe statiche ed insufficienza muscolare.
3.
Sindrome
ansio-depressiva con tratti somatoformi in cura specialistica da anni.
4.
Asma bronchiale su tabagismo attivo.” (doc. M, pag. 1)
Il dr. __________ ha inoltre
accertato che sotto il profilo ortopedico-reumatologico la ricorrente fosse
inabile al lavoro nella misura del 50% in una professione fisicamente
medio-pesante che comporta “importanti sollecitazioni per la colonna
vertebrale, come il sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15kg, movimenti
ripetitivi di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati in
posizioni inergonomiche”, mentre in lavori leggeri, quali quelli in ambito
amministrativo, l’incapacità lavorativa sarebbe “attorno al 20%” (doc.
M, pag. 2).
Invitato ad esprimersi sul
rapporto dei menzionati specialisti, il perito dr. __________ si è così
espresso:
" (…) Avevo
espresso allora [in sede peritale, n.d.r.] le diagnosi con ripercussione sulla
capacità lavorativa di sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena
prevalentemente sul lato sinistro e possibile sindrome irritativa radicolare L5
sinistra con leggero deficit di estensione al piede sinistro, una sindrome di
tipo fibromialgico primario e una gonalgia a sinistra di non chiara origine.
Dalla documentazione che mi ha messo a disposizione rilevo che
essa [la paziente, n.d.r.] è stata valutata in ambito specialistico dal
fisiatra dr. med. __________ con sua lettera del 19.10.2021 e da parte del reumatologo
Dr. med. __________ con lettera del 18.10.2021.
Si tratta innanzitutto di valutazioni che si riferiscono a un anno
dopo la mia valutazione peritale del 2020.
Per quanto riguarda le diagnosi riportate queste si rifanno
esattamente a quanto da me descritto nella valutazione peritale e nelle
diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa. L’assicurata ha
presentato una nuova esacerbazione della sintomatologia dolorosa a carattere
irritativo alla gamba di sinistra nell’ambito delle conosciute problematiche
degenerative in particolar modo al segmento L4-L5. Una nuova risonanza
magnetica della colonna vertebrale del 13.10.2021 ha mostrato le discopatie già
rilevate.
Nell’ambito della valutazione del Dr. med. __________ si segnala
la presenza anche di un dolore cronico di origine multifattoriale che ben
rispecchia la mia valutazione della presenza di una fibromialgia di tipo
primario.
Posso comprendere nel decorso delle esacerbazioni a carattere
intercorrente della sintomatologia dolorosa alla gamba sinistra come già
avvenuto negli anni precedenti alla mia valutazione peritale.
Queste manifestazioni intercorrenti comunque non modificano quello
che è il decorso, a medio e lungo termine, della patologia alla colonna
lombare. Non modificano neppure quelle che sono le limitazioni funzionali da me
determinate nella mia valutazione peritale dell’11 agosto 2020.
Ritengo dunque che valgano ancora le capacità lavorative da me
espresse a quel momento.
Non concordo completamente con le valutazioni del Dr. med. __________
nell’ambito di una riduzione del 50% dell’attività lavorativa a lungo termine.
Reputo che in questa assicurata, per quanto riguarda le patologie
da me descritte, vi sia una capacità lavorativa per quanto riguarda l’attività
professionale svolta di cameriera, del 70% con una riduzione del rendimento del
30% come per altro descritto.” (scritto del dr. __________ del 29 novembre
2021, sub doc. XV 1)
Questa Corte rileva in primo
luogo la contraddizione contenuta nel rapporto del dr. __________: egli, pur
non essendo specializzato in psichiatria, formula/riporta tra le diagnosi la
“sindrome ansio-depressiva” mentre nella descrizione dello stato clinico della
ricorrente rileva:
" Paziente
quasi 52enne in buone condizioni generali, costituzione leggermente adiposa,
ben collaborante, apparentemente non depressa e senza particolari segni
di sovraccarico funzionale.” (doc. M, pag. 2, sottolineatura del redattore).
Quo all’aspetto psichiatrico,
questa Corte rinvia a quanto già espresso dalla perita dr.ssa __________ (cfr.
supra consid. 2.6.2.).
In secondo luogo, si rileva che
nella misura in cui le diagnosi formulate dal dr. __________ pertengono al suo
ambito di specializzazione, esse – come pure quelle del dr. __________ – si
allineano alle conclusioni peritali del dr. __________. Infatti, la sindrome da
dolore cronico (fibromialgia) è stata rilevata dal perito (doc. 150, pagg. 559,
563.
e 564 incarto AI), così come la sindrome lombovertebrale/-spondilogena
cronica con alterazioni degenerative e l’insufficienza muscolare (doc. 150,
pagg. 560, 562 e 564 incarto AI).
Per quanto attiene invece alla
diagnosi di asma bronchiale su tabagismo attivo, il dr. __________ medesimo,
nel valutare l’incapacità lavorativa della ricorrente, non ha indicato se e in
che misura tale diagnosi possa influire sull’incapacità lavorativa, ragione per
cui si presume che essa non abbia alcun influsso sulla stessa (cfr. doc. M,
pag. 2).
A ben vedere, la differenza di valutazione
tra il perito ed il dr. __________ concerne unicamente la capacità lavorativa
residua. A tal proposito questo Tribunale rileva che il rapporto dello
specialista descrive la situazione successivamente all’emanazione della
decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.7.) e che egli non si è neppure
confrontato con i referti peritali pertinenti.
Tutto bene considerato, il TCA
ritiene che i rapporti medici del dr. __________ e del dr. __________ non
forniscono alcuna informazione supplementare pertinente circa la situazione
valetudinaria della ricorrente sino al momento dell’emanazione della decisione
impugnata e che la valutazione peritale quo all’incapacità lavorativa sia
preferibile.
Pertanto, il pieno valore
probatorio della perizia rimane intatto.
2.6.6
La ricorrente presenta altresì
il rapporto del 18 ottobre 2021 del dr. __________ (specialista in pneumologia
e curante della ricorrente subentrato al dr. __________, cfr. doc. XVII, pag. 2)
e indirizzato al curante dr. __________, allegando il risultato di un esame
eseguito il 4 ottobre 2021 (doc. L). Il dr. __________ ha diagnosticato una “iniziale
fibrosi polmonare in tabagista”, osservando come fosse prioritario lo
svezzamento dall’abitudine tabagica e che il quadro polmonare andasse “integrato
nella fase di nuova rivalutazione del quadro sanitario della paziente ai fini
di un aggiornamento della percentuale di A.I.”.
A ben vedere, dunque, il dr. __________
non ha espresso se, e in che misura la sua diagnosi comportasse delle
limitazioni tali da avere influsso sulla capacità lavorativa, deferendo tale
valutazione a chi di dovere. A tal proposito giova esporre la presa di
posizione dei periti internisti del __________, dr.ssa __________ e dr.ssa __________
(cfr. supra consid. 1.3.):
" (…) Per
quanto attiene alla diagnosi di dispnea cronica, su disturbi multifattoriali e
polmonari come enfisema polmonare e fibrosi polmonare, seguiti dal Dr. med. __________,
nel suo rapporto medico del 18.10.2021 scrive, che il quadro polmonare va
integrato nella fase di nuova rivalutazione di un quadro sanitario della
paziente, al fine di un aggiornamento della percentuale di AI […]. Negli atti
medici per la valutazione dell’attuale perizia, in cui ci viene chiesto
l’andamento della capacità lavorativa da gennaio 2019, non è stato
presentato nessun documento pneumologico. […] Nel capitolo 3.2.5 disturbi
soggetti e affezioni attuali, l’A. non descrive dispnea o disturbi
respiratori. Nel capitolo 3.2.6. nell’anamnesi sistemica dei polmoni,
riferisce di essere seguita dal Dr. med. __________ regolarmente, riferisce
di respirare male, ma che pensa sia dovuto all’ansia e utilizza Symbicort spray
al bisogno. Tutto questo non fa pensare a una patologia polmonare di
tale gravità, da avere un influsso sulla capacità lavorativa.
Dispositivo
Per questi motivi, non riteniamo che questi due [il rapporto del
dr. __________ e quello del dr. __________, n.d.r.] documenti medici possano
cambiare la valutazione peritale del 23.3.2021.” (doc. XV, pag. 5,
sottolineature del redattore)
Avendo deferito la valutazione
della ripercussione del quadro polmonare della ricorrente all’amministrazione e
vista la presa di posizione dei periti internisti che escludono ripercussioni
dei problemi polmonari sulla capacità lavorativa residua, questo Tribunale non
può far altro che constatare l’irrilevanza, ai fini del presente giudizio, del
rapporto del dr. __________.
Peraltro, anche in questo caso
il rapporto del dr. __________ fa riferimento alla situazione valetudinaria
successiva all’emanazione della decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.7.).
Si rammenta che la problematica polmonare era stata rilevata dai periti tra le
diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa residua (cfr. supra
consid. 2.4.).
Tutto ben considerato, nemmeno
il referto del dr. __________ appare suscettibile di validamente supportare le
censure sollevate dall’insorgente.
In conclusione, dunque, non vi sono sufficienti elementi che
permettono di discostarsi dalle risultanze peritali e, dunque, dal medico SMR
circa lo stato valetudinario e la capacità lavorativa residua dell’assicurata
in attività che tengono conto dei limiti funzionali oggettivati.
2.7. Come rettamente rilevato
dall’UAI, la ricorrente non ha contestato il calcolo del grado d’invalidità
(cfr. supra consid. 1.9.) ma, piuttosto, ha asserito, sulla base delle
refertazioni mediche e argomentazioni presentate, che la sua incapacità
lavorativa fosse superiore a quella accertata in sede peritale e fatta propria
dall’amministrazione. Conseguentemente, nella misura in cui l’incapacità
lavorativa della ricorrente si fosse allineata alle prese di posizione dei
curanti si sarebbe dovuto procedere ad un nuovo calcolo del grado d’invalidità.
In concreto, tuttavia,
considerato che le conclusioni peritali non sono state inficiate dalla
refertazione medica e dalle argomentazioni della ricorrente, questo Tribunale
non può far altro che confermare il calcolo del grado d’invalidità operato
dall’amministrazione (cfr. supra consid. 1.5 e 1.7.).
In ragione di tutto quanto
precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va
integralmente respinto.
2.8. Per
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in
concreto (in virtù della disposizione transitoria dell'art. 82a LPGA a
contrario in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA,
anch'essi nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021), la procedura di ricorso
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie
relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra fr. 200 e fr. 1'000 franchi
in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF
133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 vanno poste a carico della
ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono
poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti