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Decisione

32.2021.88

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 gennaio 2022Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I

periti hanno poi valutato, dal luglio 2017, un’inabilità del 100% nell’abituale

attività di pittore ed una piena abilità al lavoro del 100% in attività adeguate.

In merito a quest’ultime, essi hanno rilevato che da alcuni anni l’assicurato svolge

la professione di asfaltatore e che da giugno 2020 lavora a tempo pieno presso

la ditta __________ con sede a __________. Hanno infine accertato una totale

inabilità in qualsiasi attiva durante la degenza dal 7 febbraio al 26 febbraio

2020 presso una clinica psichiatrica

Per

quel che concerne l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo in

un’attività adeguata, la specialista in oftalmologia, escluse ulteriori

terapie, ha ritenuto che la capacità lavorativa diminuirà nel tempo a causa

della progressione della patologia. Lo specialista in psichiatrica ha invece

consigliato una presa a carico specialistica visto il perdurare dei sentimenti

di disagio nelle relazioni interpersonali.

Con

rapporto 31 marzo 2021 il dr. __________ del SMR ha confermato le conclusioni

peritali (doc. 152).

Di

conseguenza, con la decisione impugnata l’assicurato è stato ritenuto inabile

al 100% nell’abituale attività di pittore, ma abile al 100% in attività

adeguate tenuto conto delle limitazioni oftalmologiche, il tutto con effetto

dal luglio 2017.

Con

il presente ricorso l’assicurato contesta la perizia __________, in particolare

la valutazione della perita in oftalmologia. Egli ritiene l’attività appresa di

asfaltatore non esigibile poiché a causa della patologia agli occhi non è

garantita la sicurezza sul posto di lavoro. Chiede pertanto una valutazione

concreta dell’esigibilità della citata professione, come pure in quelle

ritenute adeguate. Allegato al gravame egli ha prodotto della documentazione

medica concernente un incidente sul lavoro occorsogli in un cantiere nel luglio

2021.

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer / Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6. Nella

fattispecie in esame, per quel che concerne la perizia __________, in

particolare la valutazione oftalmologica, va detto quanto segue.

In

primis va rilevato che, come risulta dal rapporto 14 ottobre 2021 (pagg, 444 –

463), quali limitazioni la perita in oftalmologia ha riscontrato un’acuità

visiva (molto) ridotta (pari allo 0,2 in entrambi gli occhi non migliorabile),

un campo visivo ridotto e delle difficoltà nella visione dei colori. Essa ha

pertanto ritenuto una totale inabilità lavorativa nell’abituale professione di

pittore. In attività adeguate la dr.ssa Giamboni ha sostenuto che “l’A. può

svolgere attività che non necessitano di precisione o la visione dei colori,

così come una visione periferica. L’A. non è abile alla guida” (pag. 461

inc. AI).

Implicitamente

la perita ha considerato l’attività appresa di asfaltatore pienamente

esigibile, visto che da diversi anni l’assicurato aveva svolto tale professione

– da ultimo dal mese di giugno 2020 presso la __________ di __________ – senza aver

riscontrato alcun problema di salute.

In

effetti, come si evince dagli atti, oltre ad essere stato ritenuto

adeguatamente reintegrato quale asfaltatore (cfr. decisione del 27 gennaio

2017, cresciuta in giudicato; doc. 766), da maggio a ottobre 2019 l’assicurato,

tramite una ditta di lavoro interinale (__________ di __________), ha lavorato

presso la società __________ come aiuto pavimentatore. Nel questionario,

compilato il 19 novembre 2019, l’allora datore di lavoro ha dichiarato di non

essere stato a conoscenza di alcun danno alla salute da parte dell’assicurato (doc.

136). N’è seguita poi, come detto, l’esperienza lavorativa presso la ditta __________

di __________. L’assicurato ha pertanto continuato a svolgere la professione di

pavimentatore, con anche periodi di disoccupazione (a sua detta dovuti alla

difficoltà di reperire un’attività adeguata al suo danno alla salute), senza

particolari problematiche mediche.

Tuttavia

va fatto presente che già nelle osservazioni 20 gennaio 2017 (cfr. consid. 1.1)

l’assicurato ha sostanzialmente rilevato degli impedimenti nell’attuazione

della formazione appresa di asfaltatore (doc. 73), poi ribaditi nelle

osservazioni 16 settembre 2019 (cfr. consid. 1.3) e pure con il presente

ricorso. In questo senso va evidenziato quanto riportato nel rapporto 12 luglio

2017 da parte dell’oftalmologo curante, dr. Nessi, il quale in relazione

all’attività di asfaltatore o manovale ha evidenziato come “l’assicurato ha

riportato delle difficoltà nelle attività di precisioni, come ad esempio il rilevamento

di segnali luminosi laser per le misurazioni delle quote dell’altezza

dell’asfalto e nella sicurezza durante l’organizzazione del traffico sui

cantieri (non vedeva bene il cartello rosso-verde”. Egli ha pertanto

ritenuto il suo paziente abile al lavoro, ma con le riserve esposte sopra, senza

tuttavia specificare la percentuale (doc. 158).

Il

30 aprile 2019 lo stesso specialista ha in particolare evidenziato un lento

peggioramento delle funzioni visive, che “porterà di pari passo ad una

diminuzione progressiva della capacità lavorativa” (doc. 248).

Con

rapporto 5 maggio 2019 la dr.ssa med. __________, Capo clinica al reparto di

oftalmologia dell’Ospedale __________ di __________, confermata una limitazione

per quanto riguarda attività di precisione – ad esempio misurazioni o utilizzo

di cartelli

colorati

–, ha tuttavia ritenuto che il grado d’invalidità può essere meglio valutato

direttamente sul posto di lavoro (“Der Grad der Arbeitsunfähigkeit wäre am

besten direkt vor Ort am Arbeitsplatz des Patienten zu beurteilen”; pag.

447 dell’inc. AI).

Da

ultimo, nel rapporto 9 ottobre 2019 il dr. med. __________, anch’egli specialista

in oftalmologia, ha riportato le difficoltà oftalmologiche riscontrate dal suo

paziente nell’attività di asfaltatore. Egli ha concluso che “questo

importante deficit visivo è chiaramente all’origine delle difficoltà

professionali descritte dal paziente nell’anamnesi. Un campo visivo cosiddetto

Considerandi

tubolare rende l’orientamento spaziale molto difficile della mancanza di

percezione dell’ambiente circostante; in questi casi le professioni su cantieri

stradali sono spesso sconsigliate. È chiaramente inoltre vietata la guida di

veicoli a motore” (pag. 332 inc. AI).

Va

poi evidenziato che nel luglio 2021 l’assicurato ha subìto un infortunio, con

conseguente inabilità lavorativa di due settimane (cfr. certificati del medico

curante, doc. A6 e A7) durante l’attività in un cantiere di demolizioni. Come

riportato nel certificato 8 agosto 2021 del dr. med. __________, l’assicurato “non

avrebbe visto degli ostacoli, inciampando sopra e procurandosi poi una

contusione al viso”. Dopo aver ripreso quanto descritto dal paziente in

merito alla sua attività, lo specialista ha reputato come “non ci siano i

presupposti di sicurezza adeguata, ne è prova il recente infortunio. Le

consiglio pertanto di non continuare tale attività” (doc. A 9).

Le

difficoltà riscontrate dall’assicurato nello svolgimento dell’attività di

asfaltatore e descritte nella perizia sono state ritenute dalla perita come “coerenti

con i reperti constati nell’esame oftalmologico” (pag. 463 inc. AI).

Visto

quanto sopra questo TCA ritiene non convincente considerare pienamente

adeguata, tenuto conto delle limitazioni oftalmologiche, l’attività di

asfaltatore o altre professioni sui cantieri edili.

Ciononostante

il complemento peritale chiesto dall’assicurato e volto a sapere se la

professione di asfaltatore possa essere ancora da lui svolta, e questo tenendo particolarmente

conto dell’aspetto della sicurezza sul posto di lavoro (tematica ampiamente

sviluppata nel ricorso), non è necessario.

Difatti,

fatta astrazione dalle problematiche oftalmologiche, l’assicurato è da ritenere

pienamente abile in attività adeguate non essendo state riscontrate, come

risulta dalla perizia __________, limitazioni d’ordine fisico e psichiatrico.

2.7

Occorre

ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario

(cfr. consid. 2.3), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.

2.7.1

Secondo

giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe

secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto

conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale

reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto

in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e

ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid.

4.1

pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).

Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni

riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo

salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli

sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di

persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto

definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già

delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo

stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali

norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il

posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla

salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità

(DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011

consid. 3.2).

Nel

caso concreto, l’amministrazione ha correttamente e incontestatamente preso in

considerazione i dati salariali statistici (categorie 41-43: costruzioni) relativi

all’abituale attività svolta dall’assicurato pari a fr. 70'292.--, aggiornati

al 2019.

2.7.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, esso è determinato sulla base della

situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,

in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da

lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella

determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti

statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si

riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro

(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un

reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia

spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei

due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello

di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente

conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di

reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In

una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito

da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo,

va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono

essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione

per circostanze personali e professionali (cfr. DTF 134 V 322; STF 9C_1038/2008

del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Nella

fattispecie concreta, “malgrado il danno alla salute e con una capacità

lavorativa del 100% nelle attività di pavimentatore e manovale edile” (cfr.

decisione contestata), l’Ufficio AI ha ritenuto che l’assicurato avrebbe

potuto conseguire un reddito statistico di fr. 70'292.--. Tenuto conto di una

riduzione sociale del 5%, il salario ipotetico è stato quantificato in fr.

66'777,40.

Come

esposto al considerando precedente, questo TCA non concorda con quanto concluso

dall’amministrazione, ossia che “l’attività di asfaltatore, nonché le

attività di manovalanza sono tuttora esigibili e il signor RI 1 può sfruttare

appieno la sua capacità lavorativa residua” (cfr. decisioni impugnata pag.

2).

Ora, con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha trasmesso una presa di posizione del consulente

IP datata 31 agosto 2021. In merito all’esigibilità in altre attività adeguate

egli ha fatto presente che “l’assicurato è inoltre in grado di sfruttare nel

mercato libero del lavoro la sua capacità lavorativa al 100% in altre attività

adeguate al suo stato di salute, attività semplici e ripetitive che non

richiedono l’adozione di ulteriori provvedimenti reintegrativi “. A titolo

di esempio, il consulente ha elencato le seguenti attività:

ricezionista/accoglienza cliente, addetto alla vendita, addetto al

confezionamento/imballaggio di prodotti e merci, aiuto magazziniere.

Nelle

osservazioni 13 ottobre 2021 l’assicurato ritiene le succitate attività non esigibili

senza una riqualifica professionale. In effetti, va ricordato che l’insorgente

ha svolto un apprendistato come pittore per quattro anni senza diploma,

lavorando poi in quel settore per diversi anni. Subentrato il danno alla

salute, egli ha svolto una riqualifica quale pavimentatore lavorando in quel

segmento economico (cfr. consid. 1.1; cfr. anche punto no. 3.2.3 perizia __________,

anamnesi professionale).

Di

conseguenza, per alcune professioni (ricezionista, addetto alla vendita, aiuto

magazziniere) necessiterebbe di un diploma AFC dopo il relativo apprendistato.

Inoltre, non va dimenticato il grave difetto alla vista che può essere di

ostacolo al relativo esercizio di suddette attività.

Certo, secondo la giurisprudenza riportata

nella risposta di causa, se è vero che

vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, il TF ha in particolare già

ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale,

composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza

che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di

posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari

misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. STF 8C_563/2012

del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Anche in

questo contesto, visto il grave danno agli occhi, non è scontato ritenere

esigibili le suddette attività. Ad esempio le mansioni di controllo e

sorveglianza necessitano di un’acuità visiva sufficiente.

Ciò che

manca è la valutazione concreta delle attività in cui l’assicurato, malgrado il

suo importante danno alla salute agli occhi, potrebbe mettere a maggior frutto

la sua residua capacità lavorativa.

Per

questi motivi il reddito da invalido preso in considerazione

dall’amministrazione non può essere confermato.

2.8

Considerato

quanto sopra, un accertamento risulta essere necessario affinché, nell’ambito delle

attività adeguate, l’Ufficio AI individui concretamente, visto il danno alla

salute, le attività che l’assicurato può ancora svolgere, non escludendo,

considerata la relativa giovane età, un nuovo percorso reintegrativo.

In queste condizioni, la

decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione

affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci sull’eventuale

diritto alla rendita.

2.9

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito, le spese di fr. 500 sono a carico dell’Ufficio AI.

2.10

Al ricorrente, rappresentato da un legale,

vanno riconosciuti fr. 1’800.-- di ripetibili, ciò che rende la domanda

di assistenza giudiziaria priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione 16 giugno 2021 è annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le

spese fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente

fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la

domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti