32.2021.88
Nuova domanda di rendita. Confermata la perizia pluridisciplinare. Rinvio all'Ufficio AI per accertare concretamente le attività ancora esigibili, nonché eventuali provvedimenti professionali, tenuto conto dell'importante deficit visivo dell'assicurato
26 gennaio 2022Italiano28 min
attività di pittore ed una piena abilità al lavoro del 100% in attività adeguate.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.88
BS
Lugano
26 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 agosto 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 giugno 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, classe 1987, professionalmente attivo quale pittore/imbianchino, nel mese di
aprile 2015 ha inoltrato all’Ufficio AI una richiesta di prestazioni AI a
seguito di un’atrofia al nervo ottico bilaterale (doc. 4 inc. AI, se non
diversamente indicato i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio
AI prodotti con la risposta di causa).
Dopo un periodo di accertamento professionale, l’assicurato ha
beneficiato di una riformazione professionale in qualità di asfaltatore
stradale presso la ditta __________ di __________ dall’11 gennaio 2016 al 31
dicembre 2016 (cfr. la relativa garanzia del 26 gennaio 2016 in doc. 54).
Con
comunicazione 28 dicembre 2016 l’Ufficio AI, appurato come l’assicurato abbia
terminato con successo la riformazione professionale, ha ritenuto che egli
fosse pienamente integrato, senza diritto alla rendita. L’amministrazione ha
comunque rilevato di essere a disposizione per un eventuale aiuto al
collocamento (doc. 72).
A
seguito delle osservazioni 20 gennaio 2017 dell’assicurato (doc. 73), con
decisione 27 gennaio 2017 l’Ufficio AI, cresciuta in giudicato, ha confermato
quanto disposto con la succitata comunicazione (doc. 76).
1.2. Nel
maggio 2017 l’assicurato ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni (doc.
77).
Con
decisione del 12 luglio 2017, debitamente preavvisata (doc. 78), l’Ufficio AI
non è entrato nel merito della suddetta richiesta (doc. 79).
1.3. A
seguito della terza domanda di prestazioni inoltrata nel febbraio 2019 (doc.
94), l’Ufficio AI ha raccolto la documentazione medica necessaria.
Con
rapporto 16 luglio 2019 il dr. __________ del SMR (Servizio medico regionale
dell’AI) ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile in qualsiasi attività dal
luglio 2007, ma abile al 75% in attività adeguate dal mese di gennaio 2019
(doc. 114). Dopo aver proceduto al consueto raffronto dei redditi, con progetto
di decisione 12 agosto 2019 l’amministrazione ha preavvisato di non riconoscere
alcun diritto ad una rendita ed a provvedimenti professionali, presentando
l’assicurato un grado d’invalidità del 25% (doc. 116).
Avendo
l’assicurato prodotto nuova documentazione medica con osservazioni 16 settembre
2019 al citato progetto di decisione (doc. 122) e con scritto 24 ottobre 2019
(doc. 127), in data 29 ottobre 2019 il SMR ha ritenuto necessario
l’espletamento di una perizia pluridisciplinare in ambito internistico,
oftalmologico e psichiatrico (doc. 138). Il mandato è stato conferito, seguendo
la procedura aleatoria, al __________ (cfr. la relativa comunicazione 24 agosto
2020 all’assicurato in doc. 143).
Con
rapporto 29 marzo 2021 il __________ ha valutato l’assicurato inabile al 100%
dal luglio 2017, ma totalmente abile in attività adeguate sempre dal mese di
luglio 2017 (doc. 150).
La
perizia pluridisciplinare è stata fatta propria dal SMR (cfr. rapporto 31 marzo
2021 in doc. 152). Il 31 marzo 2021 il Servizio d’integrazione professionale ha
determinato il grado d’invalidità (doc. 151).
Con
progetto di decisione 1° aprile 2021, annullato il precedente del 12 agosto
2019, l’Ufficio AI ha preavvisato di respingere la domanda di prestazioni
poiché l’assicurato presenta un grado d’invalidità del 5% (doc. 154).
Ricevute
le osservazioni 11 novembre 2021 al progetto di decisione (doc. 154), dopo aver
raccolto la presa di posizione del proprio consulente in integrazione
professionale (consulente IP) in merito alle censure sollevate dal ricorrente
(doc. 162), con decisione 16 giugno 2021 l’Ufficio AI ha confermato il diniego
di prestazioni (doc. 164).
1.4. Per il tramite dell’avv. RA 1 è
tempestivamente insorto l’assicurato contro la suddetta decisione postulandone
l’annullamento ed il riconoscimento, dopo eventuale attuazione di provvedimenti
professionali, di una rendita d’invalidità del 50%.
Contestata è in particolare
la perizia oftalmologica. L’assicurato ritiene in sintesi che la valutazione
della perita in merito alla capacità lavorativa in attività adeguate, specialmente
in quella di asfaltatore, non rispecchi le reali esigenze lavorative che detta
professione necessita.
Parimenti egli contesta la
valutazione economica, ritenendo come a causa del danno alla salute non possa
svolgere sia la professionale appresa di asfaltatore che altre attività
adeguate.
Delle motivazioni verrà
detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Il ricorrente ha inoltre chiesto
di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
1.5. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione
contestata. In allegato ha prodotto le osservazioni del SMR in merito alla
nuova documentazione medica prodotta con il ricorso e quelle del consulente IP
sulle censure sollevate dall’insorgente.
1.6. Il 13 ottobre 2021 il
ricorrente ha preso posizione sulla risposta di causa (VIII).
1.7. Su
richiesta del TCA, in data 25 ottobre 2021 l’Ufficio AI ha inoltrato le proprie
osservazioni a quanto sostenuto dall’insorgente, ribadendo la richiesta di
reiezione del ricorso (X).
1.8. Infine,
l’8 novembre 2021 l’insorgente ha inoltrato delle osservazioni a quanto sostenuto
dall’amministrazione, confermando il proprio ricorso (XII).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha rifiutato
all’assicurato il diritto a prestazioni.
Va
rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione
impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI
che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre
tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità
eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole
generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le
disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In
concreto al ricorso contro la decisione emanata il 16 giugno 2021 – data che,
di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel
momento.
Per
cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione
contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007,
p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.
In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto
guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p.
1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Nel
caso concreto, con lo scopo di accertare l’abilità lavorativa dell’assicurato
nell’abituale professione ed in attività adeguate, l’Ufficio AI ha ordinato al __________
una perizia pluridisciplinare.
Dal
rapporto 29 marzo 2021 (doc. 150) si evince come egli sia stato visitato, oltre
dal perito __________ in medicina interna generale (dr. med. __________), anche
dagli specialisti esterni in oftalmologia (dr.ssa med. __________) e psichiatria
e psicoterapia (dr. med. __________). Riportato l’estratto degli atti, esposti
l'anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale, patologica e
sistemica), i disturbi soggettivi e le affezioni attuali, la descrizione della
giornata e la constatazione obiettiva, il rapporto espone le conclusioni peritali
che si fondano su un'esauriente discussione avvenuta il 28 settembre 2021 in
teleconferenza fra lo specialista in medicina interna del __________ e gli
specialisti in oftalmologia e psichiatria-psicoterapia.
Quale
diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa è stata esposta quella di
natura oftalmologica, ossia atrofia ottica autosomale dominante bilaterale
(ADOA). Sono state inoltre rilevate delle diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa dal profilo psichiatrico [sindrome da dipendenza da cocaina
(ICD 10 F60.30) e disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo
impulsivo (ICD 10 F60.30)], ed internistico (tabagismo cronico).
In
merito alle ripercussioni funzionali di queste diagnosi, i periti hanno
evidenziato:
"
Ripercussioni funzionali derivano
dalle patologie descritte in ambito oftalmologico: viene descritta la presenza
di un'atrofia ottica autosomale dominante bilaterale, che comporta una ridotta
acuità visiva, un ridotto campo visivo e difficoltà nella visione dei colori.
Secondo la nostra consulente l'A. può svolgere attività
che non necessitano di precisione o la visione dei colori, così come una
visione periferica (I'A. può necessitare dell'aiuto di terzi per le mansioni di
precisione e di sicurezza stradale), inoltre non è abile alla guida.
Dal punto di vista psichiatrico vi è una capacità
lavorativa piena in qualunque attività.
A prescindere dalle valutazioni allegate in ambito oftalmologico
e psichiatrico, le altre diagnosi internistiche non comportano una limitazione della
capacità lavorativa.”
Fatti
I
periti hanno poi valutato, dal luglio 2017, un’inabilità del 100% nell’abituale
attività di pittore ed una piena abilità al lavoro del 100% in attività adeguate.
In merito a quest’ultime, essi hanno rilevato che da alcuni anni l’assicurato svolge
la professione di asfaltatore e che da giugno 2020 lavora a tempo pieno presso
la ditta __________ con sede a __________. Hanno infine accertato una totale
inabilità in qualsiasi attiva durante la degenza dal 7 febbraio al 26 febbraio
2020 presso una clinica psichiatrica
Per
quel che concerne l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo in
un’attività adeguata, la specialista in oftalmologia, escluse ulteriori
terapie, ha ritenuto che la capacità lavorativa diminuirà nel tempo a causa
della progressione della patologia. Lo specialista in psichiatrica ha invece
consigliato una presa a carico specialistica visto il perdurare dei sentimenti
di disagio nelle relazioni interpersonali.
Con
rapporto 31 marzo 2021 il dr. __________ del SMR ha confermato le conclusioni
peritali (doc. 152).
Di
conseguenza, con la decisione impugnata l’assicurato è stato ritenuto inabile
al 100% nell’abituale attività di pittore, ma abile al 100% in attività
adeguate tenuto conto delle limitazioni oftalmologiche, il tutto con effetto
dal luglio 2017.
Con
il presente ricorso l’assicurato contesta la perizia __________, in particolare
la valutazione della perita in oftalmologia. Egli ritiene l’attività appresa di
asfaltatore non esigibile poiché a causa della patologia agli occhi non è
garantita la sicurezza sul posto di lavoro. Chiede pertanto una valutazione
concreta dell’esigibilità della citata professione, come pure in quelle
ritenute adeguate. Allegato al gravame egli ha prodotto della documentazione
medica concernente un incidente sul lavoro occorsogli in un cantiere nel luglio
2021.
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer / Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. Nella
fattispecie in esame, per quel che concerne la perizia __________, in
particolare la valutazione oftalmologica, va detto quanto segue.
In
primis va rilevato che, come risulta dal rapporto 14 ottobre 2021 (pagg, 444 –
463), quali limitazioni la perita in oftalmologia ha riscontrato un’acuità
visiva (molto) ridotta (pari allo 0,2 in entrambi gli occhi non migliorabile),
un campo visivo ridotto e delle difficoltà nella visione dei colori. Essa ha
pertanto ritenuto una totale inabilità lavorativa nell’abituale professione di
pittore. In attività adeguate la dr.ssa Giamboni ha sostenuto che “l’A. può
svolgere attività che non necessitano di precisione o la visione dei colori,
così come una visione periferica. L’A. non è abile alla guida” (pag. 461
inc. AI).
Implicitamente
la perita ha considerato l’attività appresa di asfaltatore pienamente
esigibile, visto che da diversi anni l’assicurato aveva svolto tale professione
– da ultimo dal mese di giugno 2020 presso la __________ di __________ – senza aver
riscontrato alcun problema di salute.
In
effetti, come si evince dagli atti, oltre ad essere stato ritenuto
adeguatamente reintegrato quale asfaltatore (cfr. decisione del 27 gennaio
2017, cresciuta in giudicato; doc. 766), da maggio a ottobre 2019 l’assicurato,
tramite una ditta di lavoro interinale (__________ di __________), ha lavorato
presso la società __________ come aiuto pavimentatore. Nel questionario,
compilato il 19 novembre 2019, l’allora datore di lavoro ha dichiarato di non
essere stato a conoscenza di alcun danno alla salute da parte dell’assicurato (doc.
136). N’è seguita poi, come detto, l’esperienza lavorativa presso la ditta __________
di __________. L’assicurato ha pertanto continuato a svolgere la professione di
pavimentatore, con anche periodi di disoccupazione (a sua detta dovuti alla
difficoltà di reperire un’attività adeguata al suo danno alla salute), senza
particolari problematiche mediche.
Tuttavia
va fatto presente che già nelle osservazioni 20 gennaio 2017 (cfr. consid. 1.1)
l’assicurato ha sostanzialmente rilevato degli impedimenti nell’attuazione
della formazione appresa di asfaltatore (doc. 73), poi ribaditi nelle
osservazioni 16 settembre 2019 (cfr. consid. 1.3) e pure con il presente
ricorso. In questo senso va evidenziato quanto riportato nel rapporto 12 luglio
2017 da parte dell’oftalmologo curante, dr. Nessi, il quale in relazione
all’attività di asfaltatore o manovale ha evidenziato come “l’assicurato ha
riportato delle difficoltà nelle attività di precisioni, come ad esempio il rilevamento
di segnali luminosi laser per le misurazioni delle quote dell’altezza
dell’asfalto e nella sicurezza durante l’organizzazione del traffico sui
cantieri (non vedeva bene il cartello rosso-verde”. Egli ha pertanto
ritenuto il suo paziente abile al lavoro, ma con le riserve esposte sopra, senza
tuttavia specificare la percentuale (doc. 158).
Il
30 aprile 2019 lo stesso specialista ha in particolare evidenziato un lento
peggioramento delle funzioni visive, che “porterà di pari passo ad una
diminuzione progressiva della capacità lavorativa” (doc. 248).
Con
rapporto 5 maggio 2019 la dr.ssa med. __________, Capo clinica al reparto di
oftalmologia dell’Ospedale __________ di __________, confermata una limitazione
per quanto riguarda attività di precisione – ad esempio misurazioni o utilizzo
di cartelli
colorati
–, ha tuttavia ritenuto che il grado d’invalidità può essere meglio valutato
direttamente sul posto di lavoro (“Der Grad der Arbeitsunfähigkeit wäre am
besten direkt vor Ort am Arbeitsplatz des Patienten zu beurteilen”; pag.
447 dell’inc. AI).
Da
ultimo, nel rapporto 9 ottobre 2019 il dr. med. __________, anch’egli specialista
in oftalmologia, ha riportato le difficoltà oftalmologiche riscontrate dal suo
paziente nell’attività di asfaltatore. Egli ha concluso che “questo
importante deficit visivo è chiaramente all’origine delle difficoltà
professionali descritte dal paziente nell’anamnesi. Un campo visivo cosiddetto
Considerandi
tubolare rende l’orientamento spaziale molto difficile della mancanza di
percezione dell’ambiente circostante; in questi casi le professioni su cantieri
stradali sono spesso sconsigliate. È chiaramente inoltre vietata la guida di
veicoli a motore” (pag. 332 inc. AI).
Va
poi evidenziato che nel luglio 2021 l’assicurato ha subìto un infortunio, con
conseguente inabilità lavorativa di due settimane (cfr. certificati del medico
curante, doc. A6 e A7) durante l’attività in un cantiere di demolizioni. Come
riportato nel certificato 8 agosto 2021 del dr. med. __________, l’assicurato “non
avrebbe visto degli ostacoli, inciampando sopra e procurandosi poi una
contusione al viso”. Dopo aver ripreso quanto descritto dal paziente in
merito alla sua attività, lo specialista ha reputato come “non ci siano i
presupposti di sicurezza adeguata, ne è prova il recente infortunio. Le
consiglio pertanto di non continuare tale attività” (doc. A 9).
Le
difficoltà riscontrate dall’assicurato nello svolgimento dell’attività di
asfaltatore e descritte nella perizia sono state ritenute dalla perita come “coerenti
con i reperti constati nell’esame oftalmologico” (pag. 463 inc. AI).
Visto
quanto sopra questo TCA ritiene non convincente considerare pienamente
adeguata, tenuto conto delle limitazioni oftalmologiche, l’attività di
asfaltatore o altre professioni sui cantieri edili.
Ciononostante
il complemento peritale chiesto dall’assicurato e volto a sapere se la
professione di asfaltatore possa essere ancora da lui svolta, e questo tenendo particolarmente
conto dell’aspetto della sicurezza sul posto di lavoro (tematica ampiamente
sviluppata nel ricorso), non è necessario.
Difatti,
fatta astrazione dalle problematiche oftalmologiche, l’assicurato è da ritenere
pienamente abile in attività adeguate non essendo state riscontrate, come
risulta dalla perizia __________, limitazioni d’ordine fisico e psichiatrico.
2.7
Occorre
ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario
(cfr. consid. 2.3), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.
2.7.1
Secondo
giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da
valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe
secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto
conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale
reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si
fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del
danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto
in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e
ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid.
4.1
pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).
Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni
riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo
salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli
sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di
persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto
definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già
delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo
stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali
norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il
posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla
salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità
(DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011
consid. 3.2).
Nel
caso concreto, l’amministrazione ha correttamente e incontestatamente preso in
considerazione i dati salariali statistici (categorie 41-43: costruzioni) relativi
all’abituale attività svolta dall’assicurato pari a fr. 70'292.--, aggiornati
al 2019.
2.7.2
Per
quel che concerne il reddito da invalido, esso è determinato sulla base della
situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,
in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da
lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella
determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti
statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si
riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro
(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un
reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia
spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei
due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello
di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente
conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di
reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In
una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito
da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo,
va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono
essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione
per circostanze personali e professionali (cfr. DTF 134 V 322; STF 9C_1038/2008
del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Nella
fattispecie concreta, “malgrado il danno alla salute e con una capacità
lavorativa del 100% nelle attività di pavimentatore e manovale edile” (cfr.
decisione contestata), l’Ufficio AI ha ritenuto che l’assicurato avrebbe
potuto conseguire un reddito statistico di fr. 70'292.--. Tenuto conto di una
riduzione sociale del 5%, il salario ipotetico è stato quantificato in fr.
66'777,40.
Come
esposto al considerando precedente, questo TCA non concorda con quanto concluso
dall’amministrazione, ossia che “l’attività di asfaltatore, nonché le
attività di manovalanza sono tuttora esigibili e il signor RI 1 può sfruttare
appieno la sua capacità lavorativa residua” (cfr. decisioni impugnata pag.
2).
Ora, con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha trasmesso una presa di posizione del consulente
IP datata 31 agosto 2021. In merito all’esigibilità in altre attività adeguate
egli ha fatto presente che “l’assicurato è inoltre in grado di sfruttare nel
mercato libero del lavoro la sua capacità lavorativa al 100% in altre attività
adeguate al suo stato di salute, attività semplici e ripetitive che non
richiedono l’adozione di ulteriori provvedimenti reintegrativi “. A titolo
di esempio, il consulente ha elencato le seguenti attività:
ricezionista/accoglienza cliente, addetto alla vendita, addetto al
confezionamento/imballaggio di prodotti e merci, aiuto magazziniere.
Nelle
osservazioni 13 ottobre 2021 l’assicurato ritiene le succitate attività non esigibili
senza una riqualifica professionale. In effetti, va ricordato che l’insorgente
ha svolto un apprendistato come pittore per quattro anni senza diploma,
lavorando poi in quel settore per diversi anni. Subentrato il danno alla
salute, egli ha svolto una riqualifica quale pavimentatore lavorando in quel
segmento economico (cfr. consid. 1.1; cfr. anche punto no. 3.2.3 perizia __________,
anamnesi professionale).
Di
conseguenza, per alcune professioni (ricezionista, addetto alla vendita, aiuto
magazziniere) necessiterebbe di un diploma AFC dopo il relativo apprendistato.
Inoltre, non va dimenticato il grave difetto alla vista che può essere di
ostacolo al relativo esercizio di suddette attività.
Certo, secondo la giurisprudenza riportata
nella risposta di causa, se è vero che
vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito, il TF ha in particolare già
ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale,
composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza
che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di
posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari
misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso,
d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. STF 8C_563/2012
del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).
Anche in
questo contesto, visto il grave danno agli occhi, non è scontato ritenere
esigibili le suddette attività. Ad esempio le mansioni di controllo e
sorveglianza necessitano di un’acuità visiva sufficiente.
Ciò che
manca è la valutazione concreta delle attività in cui l’assicurato, malgrado il
suo importante danno alla salute agli occhi, potrebbe mettere a maggior frutto
la sua residua capacità lavorativa.
Per
questi motivi il reddito da invalido preso in considerazione
dall’amministrazione non può essere confermato.
2.8
Considerato
quanto sopra, un accertamento risulta essere necessario affinché, nell’ambito delle
attività adeguate, l’Ufficio AI individui concretamente, visto il danno alla
salute, le attività che l’assicurato può ancora svolgere, non escludendo,
considerata la relativa giovane età, un nuovo percorso reintegrativo.
In queste condizioni, la
decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione
affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci sull’eventuale
diritto alla rendita.
2.9
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito, le spese di fr. 500 sono a carico dell’Ufficio AI.
2.10
Al ricorrente, rappresentato da un legale,
vanno riconosciuti fr. 1’800.-- di ripetibili, ciò che rende la domanda
di assistenza giudiziaria priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione 16 giugno 2021 è annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le
spese fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente
fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la
domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti