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32.2021.89

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 marzo 2022Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

i periti hanno rilevato in modo indipendente che l’assicurato soffre di dolori,

alcuni oggettivabili e altri no. Mentre dal punto di vista ortopedico il dr. __________

ha ritenuto che i dolori alla schiena erano riconducibili e conciliabili con la

diagnosi di lomboischialgia e che comportavano una riduzione della capacità

lavorativa, il dr. __________ ha rilevato che, dal profilo psichiatrico, i

dolori dell’assicurato non erano in primo piano e che non si riflettono in una

riduzione della capacità lavorativa. A tal proposito risulta pertinente la risposta

del __________ che, chiamato ad esprimersi circa la medesima censura sollevata

dalla ricorrente in sede di osservazioni, ha osservato che:

" Aufgabe

eines Gutachters ist, abzuklären, ob die subjektiven Beschwerden objektiviert

werden können, was auf Grund der klinischen und radiologischen Untersuchungen

nur bezüglich der lumbalen Schmerzen zu einem ursächlichen Zusammenhang führte.

[…] Nebenbei gesagt, ist es auch nicht Aufgabe des Psychiaters, Schmerzen des

Bewegungsapparates detailliert aufzulisten und zu einem TENS-Gerät Stellung zu

nehmen, das der Schmerzbekämpfung im Rahmen der Physiotherapie dient.”

(doc. 262, pag. 747; cfr. anche pag. 752 incarto AI)

Conseguentemente, anche questa

censura del ricorrente risulta inconferente.

2.5.1.3. Il ricorrente contesta l’asserzione

del perito secondo cui egli non avrebbe aderito ai trattamenti farmacologici prescritti

(c.d. non compliance). A suo modo di vedere, tale asserzione

dimostrerebbe una “misconoscenza totale della [sua] situazione di

salute” siccome l’anamnesi dimostrerebbe un antecedente abuso di farmaci

dovuto ai forti dolori (doc. I, p.to 2, pag. 12 e seg.).

Si rileva che, in prima battuta,

il ricorrente ha affermato di assumere regolarmente i medicamenti prescritti (doc.

226, pagg. 585 e seg., 637 e seg. incarto AI), venendo tuttavia smentito dai

risultati di laboratorio e, dunque, dai periti (doc. 226, pag. 591 incarto AI:

“Aufgrund der Laboruntersuchung kann davon ausgegangen werden, dass entgegen

den Angaben des Probanden das Tramal nicht regelmässig verwendet wird.”;

cfr. anche doc. 226, pagg. 637, 647 e seg., 642 e seg. incarto AI). Ne consegue

che la non compliance dell’assicurato è oggettiva. Del resto, la non

compliance non risulta neppure circoscritta all’assunzione dei farmaci

prescritti, giacché, come si evince dal rapporto del __________ dell’11 luglio

2017 (doc. 226, pag. 615 e seg. incarto AI), l’assicurato si era già dimostrato

restio all’uso prescritto dell’apparecchio TENS (dispositivo per il trattamento

del dolore).

Il ricorrente non contesta la non

compliance in sé, ma la giustifica con un antecedente abuso di farmaci

antidolorifici che non sarebbe stato preso in considerazione dal perito

psichiatra, ciò che indicherebbe una “misconoscenza totale della situazione

di salute”. A tal proposito, si rileva che nel rapporto peritale il “pregresso

uso eccessivo di farmaci” è stato sia riportato tra gli estratti della

documentazione medica vagliata dai periti (tra gli altri: doc. 226, pag. 649: “Im

Rahmen dieser psychiatrischen Gutachten wurden die in den Aktenunterlagen

vorliegenden Arztberichte und Gutachten in vollem Umfang berücksichtigt und in

die Beurteilung einbezogen […].”, pagg. 617 e 623 incarto AI), sia nell’accertamento

peritale medesimo, ivi incluso il rapporto del perito psichiatra (doc. 226, pagg.

597, 617, 645 in fine, 647 e seg. incarto AI)

Pertanto, contrariamente a

quanto asserito dalla legale del ricorrente, l’anamnesi farmacologica del

peritando è stata considerata dal perito psichiatra che ha altresì rilevato la non

compliance (doc. 226, pag. 647 e seg. incarto AI). Il fatto che

quest’ultimo abbia raccomandato di continuare con l’attuale trattamento

psicoterapeutico, combinato con un maggior dosaggio di medicamenti adeguati

(doc. 226, pag., 652 incarto AI), non può certo essere messo in dubbio dalla

patrocinatrice del ricorrente che, come rettamente osservato dai periti, è

profana in materia di medicina (doc. 262 incarto AI).

Ne consegue che anche questa

contestazione del ricorrente cade nel vuoto.

2.5.1.4. Il ricorrente contesta altresì

un’insufficiente motivazione della perizia psichiatrica. A suo dire, la

motivazione del perito con la quale ha escluso un disturbo di personalità non sarebbe

sufficiente per escludere detta malattia. Inoltre, il ricorrente non comprende

come i periti siano giunti ad un’incapacità lavorativa globale del 20% in ogni

attività a fronte delle singole incapacità rilevate.

Per quanto attiene alla

prima questione, nei rapporti medici del dr. __________ datati 6 novembre 2017

e 10 aprile 2018 (doc. 226, pag. 630 e seg. incarto AI) egli ha diagnosticato

un disturbo della personalità emotivamente instabile di tipo compulsivo (ICD 10

– F 60.30). Confrontatosi con tale diagnosi e sulla base degli accertamenti

oggettivi, il perito psichiatra ha ritenuto la stessa incorretta, giacché

trattasi di “Störungen […], die meist in der Kindheit oder in der

Adoleszenz in Erscheinung treten und während des Erwachenenalters

weiterbestehen […]; Der Explorand war mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit bis mindestens 2016 psychiatrisch unaffällig” (doc. 226,

pag. 649 e seg. incarto AI). Inoltre, con complemento peritale del 5 giugno

2021, il perito aveva già precisato che “[…] Gemäss ICD-10 ist es nicht

möglich, bei einem 54-jährigen Mann, der bis zum Alter von 50 Jahren psychiatrisch

unauffällig war, die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung nach ICD-10 zu

erheben.” (doc. 262, pag. 752 incarto AI).

In sintesi dunque, il perito ha

indicato due motivi oggettivi per ritenere errata la diagnosi del dr. Cruciani:

da una parte il disturbo in questione si presenta nella maggioranza dei casi

durante l’infanzia o l’adolescenza, ragione per cui, non avendo in casu il

signor RI 1 presentato alcuna sintomatologia psichiatrica fino al 2016, è

improbabile che fosse insorta soltanto a quel momento. Dall’altro, si tratta di

un disturbo strutturale (“terminale”, cfr. https://medcode.ch/ch/it/icds/ICD10-GM-2021/F60.30),

ragione per cui, non essendo stato riscontrato in sede peritale, è oltremodo

inverosimile che il ricorrente ne sia mai stato afflitto.

A mente del TCA, la motivazione

fornita dal perito non presta il fianco a critiche, essendo sufficientemente

chiara, coerente ed esaustiva. Del resto, il ricorrente non ha nemmeno fornito alcun

elemento oggettivo, come ad esempio una controperizia, per poter mettere in dubbio

la conclusione del perito, esaurendosi in una critica generica.

Pertanto, la censura del

ricorrente cade nel vuoto.

Per quanto attiene alla seconda

censura, preliminarmente giova ricordare che, come rettamente ravvisato dalla stessa

legale del ricorrente, il momento dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa è

una questione prettamente medica, non giuridica (doc. VI, pag. 1). Inoltre, il

ricorrente ha omesso di differenziare tra l’incapacità lavorativa accertata

nella precedente attività e in attività adeguate, confondendo le due (doc. I,

pag. 13 e seg.).

Per potersi esprimere circa

l’incapacità lavorativa globale i periti hanno dapprima formulato in modo

indipendente le proprie diagnosi e accertato l’incapacità lavorativa parziale

(10% in attività adeguate dal profilo ortopedico; 0% in ogni attività dal

profilo internistico, 20% in ogni attività dal profilo neurologico e 20% in

attività adeguata dal profilo psichiatrico) (doc. 226, pagg.591, 597, 609, 625,

651 e seg. incarto AI). Circa l’incapacità lavorativa globale (in attività

adeguate), i periti hanno quindi concordato quanto segue:

" Körperlich

leichte Tätigkeiten in temperierten Räumen, abwechselnd sitzend und stehend,

ohne häufige inklinierte, reklinierte und rotierte Körperhaltungen, können seit

12/2014 gesamthaft bei voller Stundenpräsenz zu 90% (Arbeitsunfähigkeit 10%)

zugemutet werden. Aufgrund der neurologischen Diagnose mit chronischem

Kopfschmerz besteht für jegliche Arbeitstätigkeit seit dem 03.12.2016

gesamthaft bei voller Stundenpräsenz eine 80 %ige Arbeitsfähigkeit

(Arbeitsunfähigkeit 20 %). Dabei sollte es sich aufgrund der psychiatischen

Diagnosen mit leichter depressiver Episode zusätzlich um Arbeiten in

wohlwollender zwischenmenschlicher Umgebung, mit der Möglichkeit von Austausch

in einem Team, ohne erhöhte emotionale Belastung, ohne Stressbelastung und ohne

erforderliche geistige Flexibilität und ohne überdurchschnittliche

Dauerbelastung handeln.” (doc. 226, pag. 597 e seg. incarto AI)

Da quanto precede si evince che

i periti non hanno cumulato le diverse incapacità lavorative parziali, ma le

hanno integrate, circostanza che rispetta peraltro quanto prescritto anche

dalla più recente direttiva dell’UFAS circa le perizie bi- e pluridisciplinari (cfr.

Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità (CPAI) valida dal

1. gennaio 2022, allegato V, p.to 4.5.). D’altra parte, i periti hanno debitamente

considerato i limiti funzionali del peritando, descrivendo l’ambito lavorativo

più idoneo alla sua situazione.

Questa Corte ritiene che le

conclusioni peritali circa l’incapacità lavorativa globale del ricorrente siano

sufficientemente motivate: anziché computarle, i periti hanno integrato le

singole capacità lavorative in una visione d’insieme che tenga conto anche dei

limiti funzionali e, di conseguenza, della tipologia e dell’ambiente di lavoro

idoneo, accertando un’incapacità lavorativa globale in attività adeguate del

10% dal dicembre 2014 e del 20% dal 3 dicembre 2016.

Anche questa obiezione ricorsuale

cade pertanto nel vuoto.

2.5.1.5. L’ultima contestazione del

ricorrente circa la perizia pluridisciplinare concerne (l’errata) esclusione di

una sindrome da dolore cronico (SPECDO) dalle diagnosi formulate dai periti (cfr.

supra consid. 2.4.). Il ricorrente sostiene che il perito psichiatra sia

incorso in una contraddizione avendo da una parte indicato che “il dolore

riferito è di intensità variabile e legato a strutture anatomiche (mal di

testa, mal di schiena)” mentre dall’altra aveva ritenuto che “il

problema del dolore non sarebbe dal ricorrente stato sufficientemente

menzionato”. Mediante rinvii giurisprudenziali, dottrinali e a materiale scientifico,

il ricorrente parrebbe sostenere che in concreto sia data una SPECDO sulla base

della sintomatologia indicata nel referto peritale.

Anche in questo caso giova

ricordare che la diagnostica è prerogativa medica, non giuridica, ragione per

cui né il ricorrente né la sua rappresentante (profani in medicina) possono sostituire

una diagnosi peritale con una loro opinione.

Ciò premesso, in concreto, non

si rileva alcuna contraddizione nella perizia psichiatrica: il dr. __________

ha semplicemente riportato l’affermazione del ricorrente secondo cui egli

soffre di dolori di intensità variabile legati alle strutture anatomiche (mal

di testa, mal di schiena), precisando tuttavia motu proprio che la problematica

concernente i dolori del peritato non è mai stata prevalente durante

l’accertamento peritale (doc. 226, pag. 646 incarto AI).

Pertanto, anche questa

contestazione del ricorrente risulta irrilevante.

Visto tutto quanto precede,

questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio la perizia

pluridisciplinare del __________ (doc. 226 incarto AI), la quale risulta

dettagliata, approfondita, coerente, lineare e sufficientemente motivata e

quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali (cfr. supra consid. 2.3.). A

tal proposito si rileva che gli scarni certificati medici del dr. __________ e

della dr.ssa Iorno (doc. C) prodotti dal ricorrente nelle more ricorsuali

risultano irrilevanti, giacché non si confrontano neppure con le conclusioni peritali,

limitandosi ad una prescrizione di farmaci (cfr. doc. IV 1).

Al referto peritale, sia per

quanto concerne il profilo diagnostico, sia per quanto concerne la valutazione

dell’incapacità lavorativa, può pertanto essere riconosciuto un sufficiente

valore probatorio.

2.5.2 Il ricorrente contesta il

fatto che sebbene i periti abbiano accertato l’insorgenza dell’incapacità

lavorativa (nozione medica) a far tempo dal dicembre 2014 (cfr. supra consid.

1.8. e 2.5.1.1.), il medico SMR ha indicato quale dies a quo per l’insorgenza

dell’incapacità lavorativa il 3 dicembre 2016 (doc. 234, pag. 667 incarto AI),

ciò che è confluito anche nella decisione amministrativa del 21 giugno 2021 (doc.

265, pag. 756 incarto AI). Così facendo, soggiunge il ricorrente,

l’amministrazione sarebbe incorsa in una contraddizione tra le conclusioni

peritali e la decisione impugnata. Per spiegare tale incongruenza,

l’amministrazione ha rinviato alla decisione – cresciuta incontestata in

giudicato – dell’UAIE del 14 dicembre 2015 con la quale all’assicurato è stato

negato il diritto ad una rendita (nozione giuridica) poiché l’incapacità

lavorativa era durata meno di un anno, ovvero dal 5 novembre 2014 al 31 gennaio

2015 (doc. 91 incarto AI).

La contestazione del ricorrente

risulta pertinente, benché irrilevante ai fini del presente giudizio. In

effetti, l’insorgenza dell’incapacità lavorativa è una questione prettamente

medica e, ritenuto che il referto peritale è da considerarsi integralmente

valido (cfr. supra consid. 2.5.1.5. in fine), non si può prescindere dal

riprendere l’accertamento peritale dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa

(dicembre 2014). In tal senso, il fatto che l’amministrazione si sia limitata

al rinvio alla decisione del 2015 non merita tutela e questa Corte si allinea

alle conclusioni peritali: pertanto, a far tempo dal dicembre 2014 il

ricorrente presentava un’incapacità lavorativa del 65% nella precedente

attività di custode, mentre in un’attività adeguata egli presentava

un’incapacità lavorativa del 10% dal dicembre 2014 e del 20% dal 3 dicembre

2016 (doc. 226, pag. 597 e seg.).

2.6. Circa la valutazione

economica, il ricorrente contesta i salari di riferimento usati per determinare

il reddito da valido (doc. I, pag. 14), l’incompatibilità del correttivo

dell’UAI con l’accertamento peritale (cfr. supra consid. 1.15; cfr. infra

consid. 2.6.1. e seg.), come pure un’insufficiente riduzione percentuale dal

reddito da invalido (doc. I, pag. 17; cfr. infra 2.6.3.).

2.6.1. Giusta l’art. 16 LPGA, per

valutare il grado d’invalidità il reddito che l’assicurato invalido potrebbe

conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura

medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto

di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è

confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse

diventato invalido (reddito da valido).

Secondo la giurisprudenza

federale, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, cfr. STCA 35.2019.112 del 14 settembre

2020, consid. 2.2.2.), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza

preponderante come persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali

e delle circostanze personali. Tale reddito dev’essere determinato nel modo più

concreto possibile. Di regola, ci si baserà sull’ultimo reddito che la persona

assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo

all’evoluzione dei salari, o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile (cfr. STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.6.). Questo perché

normalmente, in base all’esperienza comune, la persona interessata avrebbe

continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (STF

9C_852/2018 del 5 marzo 2019, consid. 5.4.1.; DTF 139 V 28, consid. 3.3.2. e

129 V 222, consid. 4.3.1.). Le eccezioni al citato principio dell’esperienza

comune sono – dal profilo del grado probatorio – assoggettate al grado di

verosimiglianza preponderante (STF 8C_362/2014, consid. 5.2.3. con ulteriori

rinvii giurisprudenziali; RAMI 1993 no. U 168, pag. 97 e segg., consid. 5b; 4a,

b).

Qualora l’ultimo salario

percepito fosse superiore alla media, esso può essere preso come base per

determinare il reddito da valido solo se, sempre secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, è accertato che l’assicurato lo avrebbe

percepito anche successivamente senza il danno alla salute (tra le altre: STF

8C_362/2014 del 25 giugno 2014, consid. 5.2.3 in fine,8C_671/2010 del 25

febbraio 20211, consid. 4.5.1.,9C_5/2009 del 16 luglio 2009, consid. 2.3. con

rinvii). Per poter determinarsi su tale questione, i tribunali devono valutare

tutte le circostanze del caso concreto (STF 8C_581/2020 e 8C_585/2020 del 3

febbraio 2021 consid. 6.3., pubblicata in SVR 7/2021, UV Nr. 26, pag. 123 e

segg.).

Inoltre, qualora l’ultimo salario percepito

presenti forti fluttuazioni in un arco temporale relativamente breve, ci si

dovrà basare sul reddito medio conseguito su una forchetta temporale più estesa

(STF 9C_14/2019 del 24 aprile 2019, consid. 2.2.2. con ulteriori rinvii

giurisprudenziali,8C_443/2018 del 30 gennaio 2019, consid. 2.1. con ulteriori

rinvii giurisprudenziali).

Per costante giurisprudenza

federale, qualora l’assicurato, come persona sana, non sarebbe stato più attivo

presso il suo precedente posto di lavoro, il reddito da valido va determinato sulla

base dei valori statistici (STF 8C_581/2020 e 8C_585/2020 succitata).

L’utilizzo dei valori salariali

statistici è quindi sussidiario, ovvero il ricorso a tali dati avverrà solo se

non è possibile determinare il reddito da valido e/o da invalido sulla base e

in conformità alle circostanze specifiche del singolo caso (DTF 142 V 178,

consid. 2.5.7. con ulteriori rinvii giurisprudenziali; STCA 35.2020.49 del 25

gennaio 2021 consid. 1.6.).

Il TF ha stabilito che per la

determinazione del salario statistico sono di principio applicabili i dati

salariali nazionali di cui alla tabella RSS TA1 (STFA U 75/03 del 12 ottobre

2006 e I 222/04 del 5 settembre 2006).

2.6.2. Nella presente fattispecie l’UAI

ha desunto il reddito da valido per gli anni 2017 (fr. 70'338.-- p.a.; cfr.

doc. 113, pag. 341; doc. 239), 2018 (71'019.--; cfr. docc. 235, 236 e 238

incarto AI) e 2019 (72'183.--; docc. 235 – 237 incarto AI) sulla base delle

indicazioni dell’ultimo datore di lavoro.

Il reddito da invalido (tenuto

conto dell’incapacità lavorativa del 20% e applicando una riduzione percentuale

del 15%) è stato invece determinato sulla base dei dati statistici ed ammontava

a fr. 45'607.80 per il 2017 (doc. 239, doc. 265 incarto AI), fr. 46'081.34 per

il 2018 (doc. 238 incarto AI) e a fr. 46'485.74 (doc. 237 incarto AI) per il

2019. Dal confronto dei redditi ex art. 16 LPGA l’amministrazione ha calcolato

un grado d’invalidità del 35% per il 2017 e 2018 e del 36% per il 2019 fino al

21 giugno 2021 (docc. 237-239 e doc. 265, pag. 657 incarto AI). Nelle more

ricorsuali il ricorrente ha contestato il fatto che nonostante prima della

decisione impugnata fossero disponibili i dati statistici per il primo

trimestre 2021, l’amministrazione abbia fondato i propri calcoli sui dati del

2019 (doc. I, p.to 4, pag. 14 e doc. VI). Dal canto suo, l’UAI, avendo

constatato come il rapporto di lavoro fosse terminato con effetto al 31 ottobre

2017, ha apportato un correttivo al reddito da valido con riferimento ad attività

semplici e ripetitive con l’importo di partenza stabilito in fr. 68'361.39 per

il 2019 e fr. 68'953.09 per il 2020; operata una riduzione del 20% per

incapacità lavorativa parziale in attività adeguate e di un ulteriore 15%,

ottenendo un grado d’invalidità del 32% per attività leggere ed altri fattori

di riduzione per entrambi gli anni (doc. VIII+1, pag. 2). A tal proposito il

ricorrente ha asserito che “Il correttivo proposto […] per il salario

da valido può essere applicato soltanto se si ammette che la perizia alla base

della decisione […] non può essere utilizzata. Difatti sono gli stessi

periti a ritenere invalidanti le problematiche del ricorrente dal 2014 e dal

20216 (recte: 2016), a seconda delle problematiche.” (doc. X, pag.

2).

Considerandi

A proposito del mancato uso dei

dati del 2021, si conviene con il ricorrente che il 27 maggio 2021, dunque

prima dell’emanazione della decisione impugnata (21 giugno 2021, cfr. doc. 265

incarto AI), l’Ufficio federale di statistica aveva reso disponibile la prima

stima trimestrale (fino al 31 marzo 2021) dell’evoluzione dei salari nominali, ragione

per cui i redditi da valido e da invalido avrebbero dovuto essere aggiornati in

tal senso.

Tuttavia, nel corso della

procedura l’UAI ha ritenuto opportuno, a seguito del giustificato licenziamento

dell’assicurato nel 2017 dovuto – tra l’altro – ad un’aggressione verbale e

fisica, oltre alle gravi mancanze del signor RI 1 riconducibili già all’inizio

del rapporto di lavoro (STA 52.2017.304 del 28 febbraio 2019, consid. 5.2.

cresciuta incontestata in giudicato), applicare i dati statistici a partire dal

2019.

anche per il reddito da valido. Tale procedere risulta conforme ai dettami

giurisprudenziali (cfr. STF 8C_581/2020, consid. 6.1 e segg. con ulteriori

rinvii giurisprudenziali e dottrinali e 8C_585/2020, consid. 6.1. e segg.),

siccome in concreto anche senza il danno alla salute l’assicurato non avrebbe

continuato a lavorare presso il precedente datore di lavoro (cfr. STF

9C_81/2017 e 9C_92/2017 del 4 luglio 2017). A tal proposito si rileva che il

ricorrente non ha contestato la correttezza dei calcoli effettuati dall’UAI

(contestualmente al correttivo), limitandosi ad asserire come il correttivo fosse

incompatibile con l’eventuale fruibilità della perizia pluridisciplinare.

A proposito dell’asserita

incompatibilità della perizia pluridisciplinare con il correttivo prospettato

dall’UAI, il TCA ritiene invece tale perizia integralmente utilizzabile (cfr.

supra consid. 2.5.1.5.).

Il ricorrente asserisce inoltre

che dalla citata STA 52.2017.304 “ben si evince che l’ultimo lavoro del

ricorrente non era adatto alla sua situazione di salute, esso era per lui

stressante e per lui non benevolo. Si indica infatti che egli era inefficiente

e aveva scarsa iniziativa, ciò che, viste le problematiche psichiatriche

attestate (depressione in particolare), non stupisce affatto. Il ricorrente ha

poi spiegato al perito che sono le sue problematiche complessive a renderlo

aggressivo […]. Tale aggressività, così come le altre problematiche, è

stata constatata nella sentenza […], rendendo evidente il fatto che il

ricorrente non era più in grado di lavorare come in passato.” (doc. X, pag.

2).

Questa Corte ritiene che

l’asserzione del ricorrente, secondo cui è stata la sua situazione

valetudinaria l’unica causa delle sue mancanze e quindi del suo licenziamento,

contraddice manifestamente le risultanze processuali secondo cui tali mancanze

erano di molto precedenti al 2014, rispettivamente al 2016. A tal proposito,

giova riproporre parte delle conclusioni della sentenza del Tribunale

amministrativo:

" Dagli atti

emerge che il rapporto di impiego [cfr. doc 35. pag. 132 e seg. incarto AI] è

stato sin dal principio caratterizzato da una prestazione incostante e

da diversi episodi che hanno condotto a segnalazioni o lamentele da parte del

corpo docenti e della direzione […]. Già la prima valutazione del ricorrente dopo

sei mesi di lavoro aveva messo in luce lacune nel suo operato, come lavori

eseguiti all’ultimo momento, scarsa iniziativa, in particolare nella mansione

di custodire gli spazi e le infrastrutture e l’incostante qualità del lavoro

eseguito. Oltre a ciò è stata segnalata difficoltà nella comunicazione e scarsa

affidabilità, ciò che induceva i docenti a esitare dall’affidargli incarichi,

provvedendo da sé a diversi compiti di competenza del custode. […] i superiori

del ricorrente hanno espresso un parere complessivamente negativo e auspicato

un miglioramento (cfr. rapporto di valutazione del 1° gennaio 2007

prodotto dal Consiglio di Stato sub doc. E). Al decimo mese di lavoro i

superiori […] hanno confermato la presenza di diverse criticità nel rapporto di

impiego riscontrate nei mesi successivi alla prima valutazione. In particolare

[…] hanno segnalato che […] sembrava non comprendere la gravità delle

osservazioni espresse nella valutazione precedente e non aeva dato segni

evidenti di voler modificare concretamente la propria attitudine rispetto alle

manchevolezze riscontrate. Anzi: sembrava piuttosto attendere un cambiamento

nelle persone che gli conferivano incarichi, anziché interrogarsi sulle proprie

responsabilità rispetto alle lamentele segnalate.” E ancora: “Malgrado il

miglioramento […] negli anni seguenti l’operato del ricorrente ha dato adito a

parecchie critiche, che hanno interessato con frequenza le riunioni del

consiglio di direzione. Già nel 2009 il predetto consiglio aveva

avvertito la necessita di sottoporre il ricorrente a un controllo stretto […].

Il consiglio di direzione ha dato atto in altre occasioni del malcontento

generale espresso da parecchi docenti in relazione all’operato dell’insorgente.

Dal verbale della riunione del 20 aprile 2012 […] emerge che al medesimo

sono state esposte alcune problematiche che si trascinavano da tempo, come il

non rispetto delle attività pianificate […] e l’atteggiamento nei confronti di

altri collaboratori che talvolta risultava indisponente. Gli è inoltre stato

segnalato il bisogno di poter contare su una persona che si assuma la responsabilità

di custodire la scuola, che agisca in autonomia – senza necessitare di

reiterati controlli e di richieste scritte per ogni intervento – e si dimostri

disponibile e collaborante nei confronti degli altri colleghi. In

quell’occasione, è riportato a verbale di un acceso alterco nato tra il

ricorrente e un membro del consiglio di direzione. I una successiva riunione

del consiglio di direzione del 10 maggio 2012 è stata manifestata

preoccupazione per la situazione del ricorrente […]”

(STA 52.2017.304, consid. 5.1., sottolineature del redattore)

Come ben si evince da quanto

riportato, il comportamento come pure le croniche, sistematiche mancanze del

ricorrente erano presenti ben prima dell’accertata insorgenza dell’incapacità

lavorativa del 2014. A ciò si aggiunge il fatto che, come dichiarato

dall’assicurato medesimo al perito psichiatra, “er sei psychisch immer

gesund gewesen. Erst die Arbeitsunfälle 2014 und 2016 mit den nachfolgenden

Krankheitszeiten und vor allem die als ungerecht empfundene Kündigung seiner

Anstellung als Hausmeister habe ihm schwer zu schaffen gemacht und dem Hausarzt

Anlass für die Überweisung zum Psychiater gegeben.” (doc. 226, pag.

633.

incarto AI).

Dal profilo

diagnostico, il dr. __________ ha inoltre ritenuto che:

" Bis zum

Alter von ca. 50 Jahren sind beim Exploranden keine psychiatrichen

Erkrankungen nachweisbar. Den ersten Arbeitsunfall vom 05.11.2014 […] scheint

er ohne nennenswerte psychiatische Symptomatik überstanden zu haben.

Wahrscheinlich nach dem 2. Unfall am 3.12.2016, mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit nach der Kündigung der Arbeitsstelle Anfang 2017, zeigte er

Symptome einer Anpassungsstörung mit mittelschweren depressiven Symptomen […],

die im weiteren Verlauf in eine depressive Episode überging, die zum Zeitpunkt

der jetzigen Untersuchung leicht ausgeprägt war […].”

(doc. 226, pag. 644 incarto AI)

Del resto, la credibilità del

ricorrente risulta oltremodo dubbia giacché, nonostante quanto emerso dalla

sentenza del Tribunale amministrativo, egli affermava di fronte al perito

psichiatra che:

" Das

einschneidende Erlebnis der letzten Jahre sei der Verrat seiner Kollegen beim

Kanton gewesen, die nicht für ihn eingestanden seien, als er gekündigt werden

sollte. Er habe immer beste Zeugnisse erhalten. Die Kündigung sei nicht

nachvollziehbar gewesen. Er hätte sich gewünscht, dass sie die Wahrheit gesagt

hätten und für ihn eingestanden wären.”

(doc. 226, pag. 636 incarto AI, sottolineatura del redattore)

Tutto ciò ben considerato, il

TCA ritiene che la valutazione economica operata dall’amministrazione non

presta il fianco a critiche. Pertanto, rilevato come il ricorrente non abbia contestato

la correttezza del calcolo del grado d’invalidità operato dall’UAI con il

correttivo del 12 ottobre 2021 (doc. VIII+1, pag. 2 e allegato), esso può

essere fatto proprio da questa Corte.

Ne consegue che anche questa censura

del ricorrente cade nel vuoto.

2.6.3

Sempre sotto il profilo

economico, il ricorrente contesta l’entità della riduzione sociale applicata

dall’amministrazione (15%, cfr. supra consid. 1.9.) al reddito statistico da

invalido.

A tal proposito, va

ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Il TF ha inoltre precisato

che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante

in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr.

sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2).

Con sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013, la Corte federale ha infine confermato il principio posto

dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite

l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più

frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero

difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede

giudiziaria (consid. 5.4.). Questa giurisprudenza è stata confermata anche

nella STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.6.

Nella concreta evenienza, con

la decisione impugnata, l’UAI ha operato una riduzione del 15% sul reddito

statistico da invalido, e meglio 5% poiché l’assicurato è in grado di svolgere

soltanto delle attività leggere e 10% per, non meglio precisati, “svantaggi

salariali derivanti da contingenze particolari” (cfr. doc. I, allegato B, pag.

2; doc. 237 incarto AI).

Con la propria impugnativa, il

ricorrente pretende invece che gli venga riconosciuta una deduzione del 25%,

tenuto conto sia della sua nazionalità che delle limitazioni funzionali

accertate dal perito psichiatra (cfr. doc. I, p.to 7).

Chiamato ora a pronunciarsi in

proposito, il TCA ritiene che la pretesa decurtazione del 25% del reddito

statistico da invalido sia priva di fondamento.

Quo al primo aspetto, infatti,

il ricorrente risulta essere cittadino svizzero (docc. 69 e 99 incarto AI),

come rettamente rilevato dall’UAI (doc. VIII+1, pag. 2). Conseguentemente, in

casu il criterio della nazionalità non giustifica alcuna riduzione.

Per quanto attiene alle

limitazioni funzionali dell’insorgente, i periti hanno espresso la seguente

valutazione circa la capacità lavorativa residua in attività adeguata:

" […]

Aufgrund der neurologischen Diagnose mit chronischem Kopfschmerz besteht für

jegliche Arbeitstätigkeit seit dem 03.12.2016 gesamthaft bei voller

Stundenpräsenz eine 80 %ige Arbeitsfähigkeit (Arbeitsunfähigkeit 20 %). Dabei

sollte es sich aufgrund der psychiatrischen Diagnosen mit leichter depressiver

Episode zusätzlich um Arbeiten in wohlwollender zwischenmenschlicher

Umgebung, mit der Möglichkeit von Austausch in einem Team, ohne erhöhte

emotionale Belastung, ohne Stressbelastung und ohne erforderliche geistige

Flexibilität und ohne überdurchschnittliche Dauerbelastung handeln.”

(doc. 226, pag. 597 e seg. incarto AI, sottolineatura del

redattore)

Nel suo rapporto finale del 5

novembre 2020 il medico SMR ha indicato, quali limiti funzionali, un carico massimo

di 10 kg, la necessità di alternare la postura e, tra le osservazioni circa

l’attività adeguata, “attività leggere in aree temperate, possibilità di

cambiare spesso postura, senza posizioni obbligate in rotazione, inclinate o

reclinate” (doc. 234, pag. 666 e seg. incarto AI).

Il

consultente AI, riprendendo il rapporto del medico SMR, indicava quali limiti

funzionali:

" Attività

leggere in aree temperate, possibilità di cambiare spesso la postura, senza

posizioni obbligate in rotazione, inclinate o reclinate

Carico massimo in kg senza limitazioni: 10 kg”, soggiungendo che

“Dal lato medico teorico l’Assicurato è reintegrabile in qualsiasi attività

lavorativa rispettosa delle limitazioni espresse in sede medica. Possiamo

pensare ad attività nel settore industriale (operaio di fabbrica addetto alla

lavorazione di piccoli pezzi, addetto all’assemblaggio) così come al settore

dei servizi (autista fattorino addetto al trasporto di merce leggera, aiuto in

ambito amministrativo). Per tutte queste attività non è necessaria una

formazione specifica.” (doc. 241, pag. 686 e seg. incarto AI).

Chiamato ad esprimersi circa

l’incongruenza tra il proprio rapporto e quanto indicato dai periti, il medico

SMR ha osservato che “Per quanto concerne la presa di posizione […]

riguardo le limitazioni psichiatriche devo rilevare che si tratta di

limitazione generiche di lieve entità, così come la diagnosi definita dal

perito psichiatrico (si parla aspecificamente in perizia di stress e carico

emozionale limitati) di fatto attribuibili alle professioni leggere considerate

dal consulente in integrazione professionale.” (doc. IV+1, allegato).

Questa Corte, richiamata la

giurisprudenza suevocata concernente la riduzione per attività leggere,

conviene con la presa di posizione del medico SMR. In effetti, è presupposto di

pressocché ogni attività lavorativa quello di poter lavorare in un ambiente

benevolo e, nella misura in cui si tratti di un lavoratore dipendente – come

nel caso di specie – i contatti interpersonali sono giocoforza inevitabili. Inoltre,

le ulteriori limitazioni indicate dal perito psichiatra, ovvero il fatto che

l’ambiente lavorativo non comporti una tensione emotiva ed uno stress accresciuti

e che non richieda troppa flessibilità mentale o un cronico carico di lavoro

eccessivo sono manifestamente conciliabili con attività semplici e ripetitive,

le quali per definizione sono quelle che, oltre a non prevedere alcuna

qualifica specifica, incidono di meno sul lavoratore. A tal proposito, si

evidenzia che la tipologia delle attività prospettate dal consulente AI tengono

sufficientemente conto anche delle più specifiche limitazioni indicate dai

periti.

Visto quanto precede, questo

Tribunale ritiene che le limitazioni indicate dai periti, seppure non tutte

esplicitate nel rapporto SMR e del consulente AI, siano state debitamente

considerate e che la riduzione percentuale operata dall’UAI al salario da

invalido sia in concreto congrua.

A titolo abbondanziale, giova

ricordare che in una fattispecie che presentava diverse analogie con il caso di

specie, il Tribunale federale ha, in primo luogo, ribadito che anche in un

mercato del lavoro equilibrato vi sono posti di lavoro che prevedono un venir

incontro (ted. Entgegenkommen) al dipendente da parte del datore di

lavoro e, in secondo luogo, che non è sufficiente che con l’impugnativa il

ricorrente si limiti ad elencare singoli aspetti che potenzialmente potrebbero

giustificare una riduzione percentuale dal reddito da invalido, in particolare

se è stata accertata una capacità lavorativa residua del 70% in attività adeguata

che, così l’Alta Corte, permette comunque di gestire un carico di lavoro

rispettabile (cfr. STF 8C_190/2019 del 12 febbraio 2020, consid. 4.1. e seg.).

2.7

Il ricorrente chiede la

garanzia della presa a carico dei costi per ottenere la patente di autista di

bus di piccole dimensioni (doc I, p.to 8). Chiamato ad esprimersi a tal

proposito, l’UAI ha rinviato integralmente ai precedenti rapporti del SIP (doc.

IV+1, p.to 3.3.).

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LAI,

gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno

diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto (lett. a) essi siano

necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità

al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e (lett. b) le

condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.

Fanno parte dei provvedimenti

professionali necessari o idonei tutte le misure direttamente necessarie

all’integrazione nella vita professionale. La loro estensione non è definibile

in maniera astratta; occorre piuttosto tenere conto delle circostanze concrete

del singolo caso, in particolare delle capacità soggettive e oggettive

d’integrazione, che variano da persona a persona (stato di salute, capacità di

rendimento, idoneità all’istruzione, motivazione, ecc.; STFA I 529/01 del 19

marzo 2002, consid. 1a con riferimenti). Di principio, la persona assicurata ha

diritto unicamente ai provvedimenti idonei e necessari al raggiungimento del

singolo scopo integrativo prefissato, ma non ai migliori provvedimenti nel caso

di specie. Questo perché l’integrazione deve essere garantita solo nella misura

necessaria, ma anche sufficiente (DTF 124 V 108, consid. 2a;

Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, 2018, n. 6 e segg. ad art. 8 LAI).

Ora, preso atto del rapporto

finale SMR, il consulente AI ha ritenuto l’assicurato reintegrabile in

qualsiasi attività lavorativa rispettosa delle limitazioni espresse in sede

medica (cfr. supra consid. 2.6.3). Alla domanda a sapere se il caso fosse da

considerarsi chiuso o se si rendessero necessari dei provvedimenti d’integrazione

professionale, il consulente si è così espresso:

" […] non si

ritiene di dover mettere in atto formazioni specifiche in quanto l’assicurato è

da subito collocabile in attività adeguate e rispettose delle limitazioni

espresse in sede medica.” (doc. 241, pag. 688 incarto AI)

In considerazione della

capacità lavorativa residua in attività adeguate dell’insorgente (cfr. supra

consid. 2.5.2.), della giurisprudenza suevocata secondo cui l’assicurato ha

diritto a provvedimenti professionali solo nella misura necessaria o idonea

all’integrazione nella vita professionale, come pure della presa di posizione

del SIP, questo Tribunale ritiene che la domanda di provvedimenti professionali

vada respinta.

A titolo abbondanziale, la

conciliabilità della professione di autista di bus di piccole dimensioni

presuppone l’ottenimento della licenza di condurre D1; visti i requisiti per

tale licenza, in concreto risulta perlomeno dubbio che il signor RI 1 possa

ottenerla in considerazione dei plurimi elementi emersi dalle tavole

processuali, come ad esempio la necessità di cambiare spesso la postura (doc.

241, pag. 687 incarto AI), i dolori lombari e alla testa (doc. 226, pagg. 589,

591.

e 619 incarto AI), il fatto che l’insorgente medesimo ha asserito che i

dolori di cui soffre lo rendono nervoso, creando un deficit d’attenzione e di

concentrazione, circostanza che lo ha spinto a non guidare più l’auto

preferendo i mezzi pubblici (doc. 226, pag. 620 incarto AI).

2.8

Visto tutto quanto precede,

ne consegue che, confermata la decisione contestata, il ricorso è integralmente

respinto.

2.9

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.

a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura

di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza,

le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente, il quale ha chiesto di potere beneficiare

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

2.10

Come accennato, il ricorrente

chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (doc. I, p.to 10).

Ai sensi dell’art. 61 lett. f

LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di

farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere

diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la

disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2011.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Nella

presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole.

Tale presupposto difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275

consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli

atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata

all'insuccesso.

In effetti, visto il

tenore della perizia amministrativa (cfr. doc. 226 incarto AI) e le

precisazioni che sono state successivamente fornite dagli stessi esperti, ai

quali l’UAI aveva chiesto di prendere posizione sulle obiezioni sollevate in

sede di osservazioni al progetto di decisione (cfr. docc. 233 e 262 incarto AI),

considerato che, secondo la giurisprudenza federale, le perizie elaborate da

medici esterni all’amministrazione

hanno piena forza probante nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti ed è

consentito scostarsene soltanto in presenza di indizi concreti suscettibili

di far dubitare della loro fondatezza (e ciò diversamente dai rapporti

medici interni all’amministrazione, ove

è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza

degli stessi), alla

patrocinatrice dell’assicurato doveva apparire evidente che il rischio di

perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un

successo, ragione per la quale il requisito della probabilità esito favorevole va

giudicato inadempiuto.

In tali condizioni,

l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere

respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Le spese di fr. 500 sono

poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti