32.2021.89
Ricorso contro la decisione di rifiuto di una rendita, non presentando l’assicurato un grado AI pensionabile. Valutazione incapacità lavorativa e calcolo del grado AI confermate e l’impugnativa respinta. Negata la garanzia per provvedimenti d’integrazione. Negato gratuito patrocinio
7 marzo 2022Italiano62 min
alcuni oggettivabili e altri no. Mentre dal punto di vista ortopedico il dr. __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.89
jv/gm
Lugano
7 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Raffaele Guffi, astenuto)
redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 agosto 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 giugno 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1965, di
formazione meccanico d’automobili e da ultimo attivo quale custode, ha
presentato una prima domanda di prestazioni AI, poi ritirata, l’11 febbraio
2000 (doc. 2, pagg. 2, 5, 8; doc. 3, pag. 14 e doc. 48 incarto AI; STCA
35.2020.79 del 10 maggio 2021, consid. 1.1.).
1.2. Il 5 novembre 2014, allorché
attivo quale custode, il ricorrente è incorso in un primo infortunio
professionale (STCA 35.2020.79 del 10 maggio 2021, consid. 1.1.; doc. 68
incarto AI) a seguito del quale ha presentato domanda di prestazioni AI del 12/21
luglio 2015 (docc. 63-65 incarto AI).
1.3. Siccome l’incapacità
lavorativa dell’assicurato era limitata al periodo dal 5 novembre 2014 al 31
gennaio 2015 e, quindi, non essendo dato un grado d’invalidità pensionabile di
almeno il 40% per un periodo ininterrotto di un anno (cfr. art. 28 cpv. 1 lett.
b LAI), con progetto di decisione dell’8 ottobre 2015 l’UAI ha prospettato
all’assicurato il rifiuto di prestazioni; dagli accertamenti medici risultava
infatti che l’assicurato era abile al lavoro in misura completa ed in ogni
attività a far tempo dal 1. febbraio 2015 (doc. 84, doc. 94 incarto AI).
1.4. A titolo di osservazioni al
progetto di decisione, con scritto del 5 novembre 2015 l’assicurato ha
contestato le conclusioni dell’UAI, ritenendosi ancora “inabile al lavoro al
100%” sulla scorta delle refertazioni, dei rapporti e dei certificati
medici allegati, come pure sull’asserita necessità che sarebbe stata espressa
sia dagli specialisti dell’Ospedale __________ di __________ che dal dr. __________,
di un intervento chirurgico (doc. 86 incarto AI).
Chiamato dall’UAI ad
esprimersi circa le osservazioni dell’assicurato, il SMR ha ritenuto che la
nuova documentazione medica non apportava alcun nuovo elemento di natura
medica, confermando dunque il suo precedente rapporto (doc. 83 incarto AI) e
osservando che qualora il signor RI 1 si sottoponesse all’intervento di
chirurgico, il caso avrebbe dovuto essere rivalutato (docc. 88 e 89 incarto
AI). Conseguentemente, l’UAI per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha
emanato la decisione formale del 14 dicembre 2015, confermando integralmente il
progetto (doc. 94 incarto AI). Tale decisione è cresciuta incontestata in
giudicato.
1.5. In
data 3 dicembre 2016 il ricorrente è incorso in un secondo infortunio
professionale che ha coinvolto la schiena (doc. 95, pag. 271; docc. 96, 98,
101, pag. 292 e 109, pag. 326 incarto AI) e per il quale ha presentato domanda
di prestazioni AI del 20/30 maggio 2017 (docc. 101 - 103 incarto AI).
1.6. L’istruttoria
dell’amministrazione è avanzata a rilento a causa di plurimi fattori, tra cui
la trattazione parallela dell’incarto LAINF (tra gli altri: doc. 124, pag.
376-379; docc. 125-127, 173 e 174 incarto AI), dell’incarto disoccupazione (tra
gli altri: doc. 152-155 incarto AI), una corrispondenza particolarmente intensa
tra gli individui e istituti coinvolti e avvicendamenti tra i rappresentanti
dell’assicurato (docc. 139, 148, 165, 176 e 179 incarto AI). Tenuto conto della
nuova documentazione, il SMR ha confermato il suo precedente rapporto del 4
dicembre 2017 (doc. 135 incarto AI), rilevando come non erano emersi nuovi
elementi medici (doc. 181 incarto AI).
Pertanto,
con progetto di decisione del 22 novembre 2019 l’UAI ha prospettato il rifiuto
di prestazioni, giacché l’incapacità lavorativa e, di conseguenza, la perdita
di guadagno si estendeva per un periodo inferiore ad un anno e l’assicurato
risultava completamente abile al lavoro in ogni attività a far tempo dal 1.
dicembre 2017 (doc. 183 incarto AI).
Con osservazioni del 7 gennaio
2020 l’assicurato – per il tramite dell’allora rappresentante – ha contestato
la valutazione dell’amministrazione, limitandosi ad asserire di presentare “un’invalidità
continuativa del 100%” e chiedendo dunque “il riconoscimento
continuativo di una rendita intera AI”, come pure la trasmissione di copia dell’incarto
completo (doc. 185 incarto AI).
Il 21 gennaio 2020 l’UAI ha
emanato la decisione formale, confermando integralmente il progetto (doc. 186
incarto AI).
1.7. Con scritto del 27 gennaio
2020 l’assicurato asseriva che l’incapacità lavorativa si estendesse in realtà oltre
il 30 novembre 2017 e perdurasse nella misura dell’80%, ragione per cui egli
ribadiva il suo diritto ad una rendita intera (doc. 187 incarto AI). A supporto
della sua asserzione, l’assicurato presentava un certificato del curante dr.
Nobile (specialista in medicina interna generale) datato 7 ottobre 2019 (doc.
214 incarto AI) attestante un’incapacità lavorativa del 70% dal 1. gennaio 2019
al 31 gennaio 2019 e dell’80% dal 1. febbraio 2019 al 30 settembre 2019 (doc.
187, pag. 492 incarto AI), come pure il rapporto datato 25 ottobre 2019 del dr.
__________ (capoclinica di neurochirurgia presso l’Ospedale __________ di __________)
con il quale quest’ultimo certifica che “per ora permane un’inabilità del
80%” (doc. 187, pag. 493 incarto AI). Con scritto del 29 gennaio 2020
l’assicurato ha formulato richiesta di una nuova decisione che consideri quanto
sopra (doc. 189 incarto AI), richiesta ossequiata dall’amministrazione che ha
annullato la decisione del 21 gennaio 2020 (cfr. supra consid. 1.4. in fine) e riattivato
l’istruttoria (doc. 190 incarto AI).
1.8. Ritenuta la necessità di
ulteriori accertamenti, in particolare una perizia pluridisciplinare che accertasse
l’aspetto internistico, neurologico, ortopedico e psichiatrico (docc. 192 e 193
incarto AI), il 12 maggio 2020 (doc. 226, pag. 581 incarto AI) l’UAI ha
conferito mandato al __________ (di seguito: __________) di procedere in tal
senso (docc. 196 e 197 incarto AI). Per eseguire gli accertamenti medici sono
stati incaricati gli specialisti dr. __________ (internistica), dr.ssa __________
(neurologia), dr. __________ (ortopedia) dr. __________ (psichiatria e
psicoterapia) (docc. 198, 199 e 204 incarto AI).
Durante il periodo di
accertamento, l’assicurato ha presentato domanda di prestazioni assistenziali
all’USSI (doc. 220, pag. 573 incarto AI) che lo ha posto al beneficio di dette
prestazioni dal 1. gennaio 2020 (doc. 242 (non numerato), pag. 689 incarto AI)
come pure delle domande complementari alla perita dr.ssa Vogel (docc. 222-225
incarto AI).
Viste le conclusioni peritali
quo ai periodi di incapacità lavorativa accertati (doc. 226 incarto AI), l’SMR ha
formulato richiesta ai periti di motivare la ragione per cui, nonostante la
decisione del 14 dicembre 2015 – cresciuta incontestata in giudicato – con la
quale l’amministrazione ha accertato un periodo d’incapacità lavorativa
completa dal 5 novembre 2014 al 31 gennaio 2015 con ripresa lavorativa in
misura completa dal 1. febbraio 2015 (cfr. supra consid. 1.4.), i periti abbiano
accertato da dicembre 2014 un’incapacità lavorativa del 65% nell’attività
precedente e del 10% in attività adeguata, rispettivamente del 20% in attività
adeguata a far tempo dal 3 dicembre 2016 (docc.228; cfr. anche doc. 226, pag.
597 e seg. incarto AI). Tale richiesta è stata evasa dai periti con complemento
peritale del 28 ottobre 2020 (doc. 233 incarto AI) che ha permesso
l’allestimento del rapporto finale SMR del 5 novembre 2020 (doc. 234 incarto
AI).
1.9. Sulla
scorta degli accertamenti medici esperiti, in particolare la perizia
pluridisciplinare (cfr. supra consid. 1.8.), con progetto di decisione del 10
dicembre 2020 – che ha annullato e sostituito quello precedente (cfr. supra
consid. 1.6.) – l’UAI ha accertato i periodi di incapacità lavorativa, sia
nell’attività abituale che in attività adeguate, come da seguente riassunto:
% IL
(in attività precedente)
% IL
(in attività adeguata)
Periodi
65%
dal 3 dicembre 2016 e continua
20%
dal
3 dicembre 2016 e continua
L’amministrazione ha
determinato il reddito da valido in fr. 70'338.-- per il 2017, fr. 71'019.--
per il 2018 e fr. 72'183 per il 2019. Il reddito da invalido, determinato sulla
base dei dati statistici, è stato fissato a fr. 67'070.30 per il 2017 (anno
intero). Ritenuta un’attività (adeguata) all’80% ed applicando una riduzione
globale del 15% per attività leggere e per altri fattori, ne consegue un
reddito da invalido di fr. 45'607.80. L’UAI ha quindi calcolato un grado d’invalidità
non pensionabile del 35% dal 3 dicembre 2017, ovvero alla scadenza dell’anno
d’attesa ex art. 28 cpv. 2 lett. b LAI, fino al 2018 e del 36% dal 2019 al
momento dell’intimazione del progetto, prospettando all’assicurato il rifiuto
di prestazioni (doc. 243 incarto AI).
1.10. Con
osservazioni del 29 gennaio 2021 il rappresentante dell’assicurato ha asserito
che, contrariamente a quanto valutato dall’UAI, l’incapacità lavorativa e, di
conseguenza, il grado d’invalidità del signor RI 1 era (ed è tutt’ora) del
100%, chiedendo “il riconoscimento di una rendita intera AI” e la
trasmissione dell’incarto AI aggiornato per poter completare le osservazioni,
quest’ultima richiesta trovando accoglimento (docc. 244 - 246 incarto AI).
A seguito dell’avvicendamento
tra i patrocinatori dell’assicurato (docc. 247 e 248 incarto AI), la richiesta
di proroga per presentare osservazioni formulata dalla nuova ed attuale
rappresentante del signor RI 1 è stata accettata (docc. 250 - 254 incarto AI).
Con il complemento alle osservazioni al progetto l’assicurato ha chiesto il
conferimento di una rendita d’invalidità intera e, sussidiariamente, una “nuova
perizia che si determini sulla [sua] reale incapacità” (doc. 255
incarto AI). Alle osservazioni l’assicurato ha allegato la documentazione
medica dall’11 luglio 2019 al 5 marzo 2021 (doc. 255, pagg. 726 - 740 incarto
AI).
Viste le osservazioni al
progetto, l’amministrazione ha invitato l’__________ a prendere posizione circa
le critiche formulate dalla rappresentante dell’assicurato (doc. 258 incarto
AI), ciò che è avvenuto con gli scritti del 5, 7 e 8 giugno 2021 con i quali i
periti hanno ritenuto le stesse, in sintesi, inconferenti (doc. 262 incarto
AI). Il medico AI, condividendo le prese di posizione dei periti, ha ribadito
la correttezza del rapporto SMR (doc. 264 incarto AI).
Alla luce di quanto precede,
con decisione del 21 giugno 2021, l’UAI ha confermato integralmente il proprio
progetto (doc. 265 incarto AI; cfr. supra consid. 1.9.). Parimenti, il SIP,
confermando il suo precedente rapporto, ribadiva l’immediata reintegrabilità
dell’assicurato in attività adeguate (doc. 266 incarto AI).
1.11. L’assicurato, rappresentato
dalla RA 1 nella persona dell’avv. __________, ha interposto il presente
tempestivo ricorso contro la decisione del 21 giugno 2021, postulandone, in via
principale, l’annullamento, il riconoscimento di una rendita di invalidità
intera da dicembre 2014, la retrocessione dell’incarto all’UAI “per la messa
in opera di una misura professionale legata al lavoro di autista” ed il
beneficio dell’assistenza giudiziaria con eventuale protesta di tasse, spese e
ripetibili. In via subordinata, l’assicurato ha postulato l’annullamento della
decisione impugnata, l’allestimento di una (nuova) perizia pluridisciplinare ed
il beneficio dell’assistenza giudiziaria, con (eventuale) protesta di tasse, spese
e ripetibili (doc. I, pag. 21 e seg.).
Il ricorrente contesta sia
la valutazione medica, in particolare le refertazioni alla base della decisione
amministrativa, che quella economica, formulando altresì richiesta di presa a
carico dei costi per l’ottenimento della licenza di condurre per piccoli bus.
1.12. Rilevato
come le censure ricorsuali dell’assicurato ricalcavano le sue osservazioni al
progetto (cfr. supra consid. 1.10), con risposta del 15 settembre 2021 l’UAI ha
rinviato alla presa di posizione dei periti nel complemento peritale del 7
giugno 2021 (recte: 5, 7 e 8 giugno 2021, cfr. supra consid. 1.10) allegando
altresì l’annotazione SMR del 14 settembre 2021 (doc. IV 1) e, con riferimento
ai periodi di incapacità lavorativa, alla decisione del 2015 – cresciuta
incontestata in giudicato – di rifiuto di prestazioni (cfr. supra consid. 1.2.
– 1.4.), giustificando altresì la propria valutazione economica (doc. IV. pag.
2 e seg.). Circa i provvedimenti professionali, l’UAI ha rinviato ai rapporti
SIP (docc. 241 e 266 incarto AI).
L’UAI ha pertanto chiesto la
conferma della decisione impugnata e, conseguentemente, la reiezione
dell’impugnativa (doc. IV).
1.13. Con
scritto del 30 settembre 2021 il ricorrente, oltre alle censure già espresse
con l’allegato ricorsuale, ha rimproverato all’amministrazione di aver confuso il
momento dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa con quello della nascita del
diritto alle prestazioni e di non aver esaminato il proprio dovere di revisione
d’ufficio, relativizzando altresì la presa di posizione del medico SMR (cfr.
supra consid. 1.12.) e giustificando la mancata presentazione agli atti di un
rapporto medico psichiatrico (doc. VI).
1.14. Con scritto del 12 ottobre
2021 l’UAI ha evidenziato come né l’assicurato né il giudice possano imporre
all’amministrazione una riconsiderazione ex art. 53 cpv. 3 LPGA, osservando che
la decisione del 14 dicembre 2015 è stata emanata dall’UAIE (cfr. supra consid.
1.4.).
Avendo rilevato che, a ben
vedere, anche senza il danno alla salute l’assicurato non avrebbe continuato a
svolgere la precedente attività siccome licenziato con effetto al 31 ottobre
2017 (cfr. STA 52.2017.304 del 28 febbraio 2019), l’amministrazione ha
applicato un correttivo, determinando i redditi di riferimento su base
statistica e con riferimento ad attività semplici e ripetitive, con importo iniziale
stabilito in fr. 68'361.39 per il 2019 e di fr. 68'953.09 per il 2020. Il
raffronto dei redditi con la riduzione del 20% per inabilità medico-teorica e
ulteriore riduzione del 15% ha determinato un grado d’invalidità pari al 32%,
come da calcolazioni annesse (doc. VIII+1).
1.15. Con scritto del 21 ottobre
2021 il ricorrente, dopo essersi nuovamente chinato sulla questione della
revisione d’ufficio, ha osservato che il correttivo prospettato dall’UAI non
sarebbe conciliabile con l’accertamento dei periti, giacché questi ultimi hanno
ricondotto l’invalidità al 2014 e al 2016 a seconda delle problematiche. Per il
resto, il ricorrente ha ribadito l’inutilizzabilità delle risultanze peritali e
che – in sintesi – le problematiche che lo affliggevano si rispecchiavano anche
nelle circostanze che hanno comportato il suo licenziamento (doc. X).
1.16. Con lo scritto del 10 dicembre
2021 la rappresentante del ricorrente ha presentato la sua nota d’onorario
chiedendone l’accoglimento (doc. XII+1).
considerato, in diritto
2.1. Litigiosa è la questione di
sapere se è a giusta ragione che l’amministrazione ha negato all’assicurato il
diritto alla rendita, dopo aver accertato un grado d’invalidità non
pensionabile alla scadenza dell’anno di attesa, oppure no.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, pag. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia,
il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestaszioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei
18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica
l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo
determinante per la valutazione dell’invalidità.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).
Inoltre, nel confronto dei
redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di
fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325;
DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF]
con sentenza U 156/05 del 14 luglio
2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).
La misura dell’attività
ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale
dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi,
dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.3. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto
si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la
denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente, la nostra Massima Istanza ha
inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015
del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e alla 135 V 465).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una
rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze
tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei
dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;
STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.4. In concreto, ricevuta la
domanda di prestazioni, l’UAI ha emanato un primo progetto di decisione, poi
annullato a seguito della refertazione medica presentata dall’assicurato che
rendeva necessaria una perizia pluridisciplinare affidata al MGSG (cfr. supra
consid. 1.7. e seg.).
Nel suo rapporto peritale il dr.
__________ (ortopedico) ha indicato quale diagnosi con ripercussione sulla
capacità lavorativa “Lumboischialgie links bei Spondylolisthesis Grad II
nach Meyerding L5/S1 mit deutlicher Foramenstenose links (MRI 12/2014)”
(doc. 226, pag. 589 incarto AI).
Circa la capacità lavorativa
dell’assicurato, alla luce della diagnosi di cui sopra il perito ha accertato
un’incapacità lavorativa del 65% (intesa come diminuzione del rendimento)
nell’attività precedente da dicembre 2014, rispettivamente un’incapacità
lavorativa del 10% (intesa come diminuzione del rendimento) in attività
adeguate da dicembre 2014 (doc. 226, pag. 591 incarto AI).
Il dr. __________ (internista)
ha accertato che, dal profilo internistico, non vi è alcuna diagnosi con
ripercussione sulla capacità lavorativa del peritato, la quale è da ritenersi completa
in ogni attività (doc. 226, pag. 608 e seg. incarto AI).
Dal profilo neurologico, il perito
dr.ssa __________ indica quale diagnosi con ripercussione sulla capacità
lavorativa:
" Chronische
Hemikranie mit/Bei
- Posttraumatischer
Komponente (Schädelhirntrauma vom 03.12.2016)
- Kopfschmerz vom Spannungstyp und phasenweise zervikogen
- Ängstlich depressiver Stimmungslage
- Anhaltendem, chronischem Schmerzmittelgebrauch.”
Circa la capacità lavorativa
residua, la perita neurologa ha indicato un’incapacità lavorativa del 20%
(intesa come una riduzione del rendimento) in ogni attività dal 3 dicembre 2016
(doc. 226, pagg. 623 e 625 incarto AI).
Dal profilo psichiatrico, il
perito dr. __________ ha indicato quale diagnosi con ripercussione sulla
capacità lavorativa una “leichte depressive Episode (ICD-10: F32.0)”.
Circa la capacità lavorativa dell’assicurato, il perito ha indicato
un’incapacità lavorativa del 25% nell’attività precedente, rispettivamente del
20% in attività adeguata (intese come diminuzione del rendimento su una
giornata di lavoro intera a tempo pieno) a far tempo dal 3 dicembre 2016 (doc.
226, pagg. 644, 651 e seg. incarto AI).
A fronte delle diagnosi riportate
sopra, i periti hanno accertato un’incapacità lavorativa globale del 65%
(inteso come diminuzione del rendimento su una giornata di lavoro intera a
tempo pieno) dal dicembre 2014 nell’attività precedente.
In attività adeguate i periti
hanno accertato un’incapacità lavorativa globale del 10% (intesa come
diminuzione del rendimento su una giornata di lavoro intera a tempo pieno) dal
dicembre 2014, rispettivamente del 20% dal 3 dicembre 2016 (doc. 226, pag. 597
e seg. incarto AI). La successiva richiesta di chiarimenti del medico SMR è
stata evasa dai periti con complemento peritale del 28 ottobre 2020 (cfr. supra
consid. 1.8.).
Quanto precede è confluito nel
rapporto SMR del 5 novembre 2020 con il quale il medico AI ha accertato
un’incapacità lavorativa del 65% dal 3 dicembre 2016 nell’attività precedente e
del 20%, sempre dal 3 dicembre 2016, in attività adeguata (doc. 234, pag. 667
incarto AI). A tal proposito si rileva un’imprecisione: l’incapacità lavorativa,
come accertato dai periti, incide sul suo rendimento, non sulla sua presenza lavorativa
(cfr. doc. 234, pag. 667 con doc. 226, pag. 597 e seg. incarto AI).
Per il resto, l’iter da cui è
scaturita la presente vertenza è già stato esposto in narrativa (cfr. supra
consid. 1.9 e segg.).
Dal profilo medico,
l’insorgente contesta la correttezza del rapporto peritale (doc. I, pag. 11),
rilevando asserite incongruenze tra i periti nella desunzione dei fatti (doc.
I, pag. 11 e seg.), scarse conoscenze della sua situazione valetudinaria (doc. I,
pag. 11 e seg.), un’insufficiente motivazione dell’esclusione del disturbo di
personalità e dell’incapacità lavorativa accertata (doc. I, pag. 12 e seg.),
incongruenze nella datazione (doc. I, pag. 13 e seg.) e l’errata esclusione di
una SPECDO tra le possibili diagnosi (doc. I, pag. 14 e segg.), ragione per cui
il rapporto peritale in parola non solo non sarebbe corretto, ma non sarebbe
neppure fruibile quale base per la decisione amministrativa (doc. I, pag. 17).
2.5. Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente
vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata,
dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve confermare le
conclusioni dell’UAI.
2.5.1. Occorre in primo luogo
esaminare le contestazioni sollevate dal ricorrente avverse alla perizia e che,
a mente del ricorrente, la renderebbero inutilizzabile.
2.5.1.1. Sotto il cappello dell’asserito
“accertamento lacunoso dei fatti”, in prima battuta il ricorrente rimprovera ai
periti una scarsa conoscenza dell’incarto, ciò che si sarebbe palesato nello
scritto del 25 settembre 2020 dall’UAI al __________ (doc. 228, doc. 233, pag.
663 incarto AI). Con tale scritto l’amministrazione ha chiesto ai periti una
spiegazione per cui nonostante la decisione – cresciuta incontestata in
giudicato – del 14 dicembre 2015 con la quale essa ha rifiutato la richiesta di
prestazioni avendo accertato una capacità lavorativa completa dal 1. febbraio
2015 (cfr. supra consid. 1.3. e seg.; doc. 84, doc. 94 incarto AI), i periti
hanno accertato un’incapacità lavorativa da dicembre 2014 e continua (cfr.
supra consid. 1.8. in fine), data del primo infortunio (cfr. supra consid.
1.2.).
Con scritto del 28 ottobre 2020
l’__________, per il tramite del dr. __________, ha rilevato che:
" Auf Grund
der zu diesem Zeitpunkt [dicembre 2014, n.d.r.] nachgewiesenen
Spondylolisthesis L4/5 Grad II nach Mayerding mit ausgeprägter Foramenstenose
links ist die Arbeitsfähigkeit als Hauswart […] glaubhaft eingeschränkt” e che
“Wie im Gutachten dargelegt, können die lumbalen Schmerzen auf Grund des
radiologischen Befunds im Wesentlichen nachvollzogen werden. Es wurde ab diesem
Zeitpunkt [dicembre 2014, n.d.r.] eine Arbeitsfähigkeit von 35 % in bisheriger
Tätigkeit attestiert. Wenn Herr RI 1 nun bis 12/2016 wieder voll arbeitete, war
dies offenbar nur an der Grenze der Belastbarkeit möglich und der Unfall
12/2016 führte zwar zu keinen morphologischen Schaden, aber beendete dann schlagartig
die noch knapp erbrachte Leistung während 2 Jahren, was einen endgültigen
Zusammenbruch der körperlichen Leistungsfähigkeit signalisiert. Zugestanden
wäre ihm eben schon 2 Jahre vorher eine reduzierte Arbeitsfähigkeit in
bisheriger Tätigkeit.” (doc. 233 incarto AI).
Contrariamente a quanto
sostiene il ricorrente, lo scritto dell’amministrazione ai periti non evidenzia
una “misconoscenza” dell’incarto da parte di essi. Infatti, questi
ultimi si sono limitati ad operare in modo indipendente (cfr. supra consid.
2.3.) gli accertamenti necessari e, chiamati ad esprimersi circa la divergenza
con la decisione amministrativa del 2015, hanno ribadito in modo coerente e
sufficientemente sostanziato le proprie conclusioni relative alla ridotta
capacità lavorativa dell’assicurato a far tempo dal dicembre 2014.
Sul punto, dunque, la censura
del ricorrente risulta inconferente.
2.5.1.2. La legale del ricorrente rileva
altresì un’asserita “totale discrepanza tra quanto ritenuto dal perito
ortopedico e dal perito psichiatra, nel senso che è difficile credere che al
primo siano stati fatti presenti dolori […] che cod. medico li abbia
pure ritenuti invalidanti, mentre al secondo […] i dolori non sarebbero
stati abbastanza menzionati […].” A tal proposito, ella evidenzia le
frequenti visite al __________ per il trattamento del dolore (infiltrazioni,
fisioterapia, TENS, ecc.), circostanza che sarebbe passata inosservata allo
psichiatra (doc. I, pto. 2).
Dalle tavole processuali risulta
pacifico che l’assicurato soffra da diversi anni, tra l’altro, di dolori per i
quali è (stato) in trattamento (tra gli altri: doc. 61, doc. 86, pag. 255, doc.
107, doc. 111, pag. 333, doc. 112, doc. 122, pag. 371 e seg. e doc. 130 incarto
AI).
Tali dolori sono stati rilevati
dal perito ortopedico, sia sulla base di precedenti rapporti medici (doc. 226,
pag. 583 e seg.), sia tramite domande dirette al peritato: mentre i dolori alla
schiena sono stati considerati sufficientemente sostanziati e compatibili con
la diagnosi di lomboischialgia (cfr. supra consid. 2.4.), quelli cervicali e
alla spalla non sono stati sufficientemente oggettivati anche a causa del
rifiuto del peritato di sottoporsi ad una risonanza magnetica (doc. 226, pagg.
589 e 592 incarto AI). Inoltre, il perito ortopedico ha osservato nel suo
rapporto come l’assicurato fosse particolarmente logorroico (doc. 226, pag. 587
incarto AI). Non è pertanto preciso affermare, come fa la rappresentante
dell’assicurato, che i dolori del signor RI 1 siano stati ritenuti invalidanti
dall’ortopedico. Piuttosto, l’ortopedico ha distinto tra una diagnosi con
sintomatologia che si riflette in una capacità lavorativa ridotta e altri
dolori che non hanno alcun influsso sulla capacità lavorativa: i primi, essendo
compatibili con la diagnosi, sono stati giudicati oggettivabili, mentre i
secondi no.
Il perito psichiatra,
esprimendosi circa i dolori del peritato, ha indicato che:
" Das
Schmerzerleben spielt während des Interviews eine geringe Rolle, wird nicht
offensiv vorgetragen, muss erfragt werden; Diskrepanz zwischen anamnestischer
Bedeutung und Medikation einerseits und dem geringen Raum, den es in den
Mitteilungen während des Interviews einnimmt.” e che “Von dem Exploranden
werden Schmerzen wechselnder Intensität angegeben, die an anatomische Strukturen
gebunden sind (Kopfschmerzen, Rückenschmerzen). Während der Exploration trat
die Schmerzproblematik sowohl thematisch als auch auf der Handlungsebene kaum
in Erscheinung. Es lässt sich keine Verdeutlichungstendenz feststellen. Damit
finden sich trotz der Schmerzsymptomatik keine Hinweise für eine anhaltende
somatoforme Schmerzstörung, bei der die Schmerzen durch eine organische Störung
nicht vollständig erklärt werden können und in Verbindung mit emotionalen
Konflikten oder psychosozialen Problemen stehen. Es können (sic!) aus
psychiatrischer Sicht eine Aggravation mit überwiegender Wahrscheinlichkeit
augeschlossen werden.” (doc. 226, pagg. 640 e 646 incarto AI)
In sintesi, dunque, il perito
psichiatra – al pari del perito ortopedico – ha sì refertato i dolori
dell’assicurato ma ha osservato che nell’arco delle due ore di visita (doc.
226, pag. 628 incarto AI), essi non emergevano in modo tale da influire sulla
capacità lavorativa del peritato.
Questro Tribunale non rileva
alcuna manifesta incoerenza tra il rapporto dell’ortopedico e quello dello
psichiatra. Infatti – e contrariamente a quanto asserito dal ricorrente – entrambi
Fatti
i periti hanno rilevato in modo indipendente che l’assicurato soffre di dolori,
alcuni oggettivabili e altri no. Mentre dal punto di vista ortopedico il dr. __________
ha ritenuto che i dolori alla schiena erano riconducibili e conciliabili con la
diagnosi di lomboischialgia e che comportavano una riduzione della capacità
lavorativa, il dr. __________ ha rilevato che, dal profilo psichiatrico, i
dolori dell’assicurato non erano in primo piano e che non si riflettono in una
riduzione della capacità lavorativa. A tal proposito risulta pertinente la risposta
del __________ che, chiamato ad esprimersi circa la medesima censura sollevata
dalla ricorrente in sede di osservazioni, ha osservato che:
" Aufgabe
eines Gutachters ist, abzuklären, ob die subjektiven Beschwerden objektiviert
werden können, was auf Grund der klinischen und radiologischen Untersuchungen
nur bezüglich der lumbalen Schmerzen zu einem ursächlichen Zusammenhang führte.
[…] Nebenbei gesagt, ist es auch nicht Aufgabe des Psychiaters, Schmerzen des
Bewegungsapparates detailliert aufzulisten und zu einem TENS-Gerät Stellung zu
nehmen, das der Schmerzbekämpfung im Rahmen der Physiotherapie dient.”
(doc. 262, pag. 747; cfr. anche pag. 752 incarto AI)
Conseguentemente, anche questa
censura del ricorrente risulta inconferente.
2.5.1.3. Il ricorrente contesta l’asserzione
del perito secondo cui egli non avrebbe aderito ai trattamenti farmacologici prescritti
(c.d. non compliance). A suo modo di vedere, tale asserzione
dimostrerebbe una “misconoscenza totale della [sua] situazione di
salute” siccome l’anamnesi dimostrerebbe un antecedente abuso di farmaci
dovuto ai forti dolori (doc. I, p.to 2, pag. 12 e seg.).
Si rileva che, in prima battuta,
il ricorrente ha affermato di assumere regolarmente i medicamenti prescritti (doc.
226, pagg. 585 e seg., 637 e seg. incarto AI), venendo tuttavia smentito dai
risultati di laboratorio e, dunque, dai periti (doc. 226, pag. 591 incarto AI:
“Aufgrund der Laboruntersuchung kann davon ausgegangen werden, dass entgegen
den Angaben des Probanden das Tramal nicht regelmässig verwendet wird.”;
cfr. anche doc. 226, pagg. 637, 647 e seg., 642 e seg. incarto AI). Ne consegue
che la non compliance dell’assicurato è oggettiva. Del resto, la non
compliance non risulta neppure circoscritta all’assunzione dei farmaci
prescritti, giacché, come si evince dal rapporto del __________ dell’11 luglio
2017 (doc. 226, pag. 615 e seg. incarto AI), l’assicurato si era già dimostrato
restio all’uso prescritto dell’apparecchio TENS (dispositivo per il trattamento
del dolore).
Il ricorrente non contesta la non
compliance in sé, ma la giustifica con un antecedente abuso di farmaci
antidolorifici che non sarebbe stato preso in considerazione dal perito
psichiatra, ciò che indicherebbe una “misconoscenza totale della situazione
di salute”. A tal proposito, si rileva che nel rapporto peritale il “pregresso
uso eccessivo di farmaci” è stato sia riportato tra gli estratti della
documentazione medica vagliata dai periti (tra gli altri: doc. 226, pag. 649: “Im
Rahmen dieser psychiatrischen Gutachten wurden die in den Aktenunterlagen
vorliegenden Arztberichte und Gutachten in vollem Umfang berücksichtigt und in
die Beurteilung einbezogen […].”, pagg. 617 e 623 incarto AI), sia nell’accertamento
peritale medesimo, ivi incluso il rapporto del perito psichiatra (doc. 226, pagg.
597, 617, 645 in fine, 647 e seg. incarto AI)
Pertanto, contrariamente a
quanto asserito dalla legale del ricorrente, l’anamnesi farmacologica del
peritando è stata considerata dal perito psichiatra che ha altresì rilevato la non
compliance (doc. 226, pag. 647 e seg. incarto AI). Il fatto che
quest’ultimo abbia raccomandato di continuare con l’attuale trattamento
psicoterapeutico, combinato con un maggior dosaggio di medicamenti adeguati
(doc. 226, pag., 652 incarto AI), non può certo essere messo in dubbio dalla
patrocinatrice del ricorrente che, come rettamente osservato dai periti, è
profana in materia di medicina (doc. 262 incarto AI).
Ne consegue che anche questa
contestazione del ricorrente cade nel vuoto.
2.5.1.4. Il ricorrente contesta altresì
un’insufficiente motivazione della perizia psichiatrica. A suo dire, la
motivazione del perito con la quale ha escluso un disturbo di personalità non sarebbe
sufficiente per escludere detta malattia. Inoltre, il ricorrente non comprende
come i periti siano giunti ad un’incapacità lavorativa globale del 20% in ogni
attività a fronte delle singole incapacità rilevate.
Per quanto attiene alla
prima questione, nei rapporti medici del dr. __________ datati 6 novembre 2017
e 10 aprile 2018 (doc. 226, pag. 630 e seg. incarto AI) egli ha diagnosticato
un disturbo della personalità emotivamente instabile di tipo compulsivo (ICD 10
– F 60.30). Confrontatosi con tale diagnosi e sulla base degli accertamenti
oggettivi, il perito psichiatra ha ritenuto la stessa incorretta, giacché
trattasi di “Störungen […], die meist in der Kindheit oder in der
Adoleszenz in Erscheinung treten und während des Erwachenenalters
weiterbestehen […]; Der Explorand war mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit bis mindestens 2016 psychiatrisch unaffällig” (doc. 226,
pag. 649 e seg. incarto AI). Inoltre, con complemento peritale del 5 giugno
2021, il perito aveva già precisato che “[…] Gemäss ICD-10 ist es nicht
möglich, bei einem 54-jährigen Mann, der bis zum Alter von 50 Jahren psychiatrisch
unauffällig war, die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung nach ICD-10 zu
erheben.” (doc. 262, pag. 752 incarto AI).
In sintesi dunque, il perito ha
indicato due motivi oggettivi per ritenere errata la diagnosi del dr. Cruciani:
da una parte il disturbo in questione si presenta nella maggioranza dei casi
durante l’infanzia o l’adolescenza, ragione per cui, non avendo in casu il
signor RI 1 presentato alcuna sintomatologia psichiatrica fino al 2016, è
improbabile che fosse insorta soltanto a quel momento. Dall’altro, si tratta di
un disturbo strutturale (“terminale”, cfr. https://medcode.ch/ch/it/icds/ICD10-GM-2021/F60.30),
ragione per cui, non essendo stato riscontrato in sede peritale, è oltremodo
inverosimile che il ricorrente ne sia mai stato afflitto.
A mente del TCA, la motivazione
fornita dal perito non presta il fianco a critiche, essendo sufficientemente
chiara, coerente ed esaustiva. Del resto, il ricorrente non ha nemmeno fornito alcun
elemento oggettivo, come ad esempio una controperizia, per poter mettere in dubbio
la conclusione del perito, esaurendosi in una critica generica.
Pertanto, la censura del
ricorrente cade nel vuoto.
Per quanto attiene alla seconda
censura, preliminarmente giova ricordare che, come rettamente ravvisato dalla stessa
legale del ricorrente, il momento dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa è
una questione prettamente medica, non giuridica (doc. VI, pag. 1). Inoltre, il
ricorrente ha omesso di differenziare tra l’incapacità lavorativa accertata
nella precedente attività e in attività adeguate, confondendo le due (doc. I,
pag. 13 e seg.).
Per potersi esprimere circa
l’incapacità lavorativa globale i periti hanno dapprima formulato in modo
indipendente le proprie diagnosi e accertato l’incapacità lavorativa parziale
(10% in attività adeguate dal profilo ortopedico; 0% in ogni attività dal
profilo internistico, 20% in ogni attività dal profilo neurologico e 20% in
attività adeguata dal profilo psichiatrico) (doc. 226, pagg.591, 597, 609, 625,
651 e seg. incarto AI). Circa l’incapacità lavorativa globale (in attività
adeguate), i periti hanno quindi concordato quanto segue:
" Körperlich
leichte Tätigkeiten in temperierten Räumen, abwechselnd sitzend und stehend,
ohne häufige inklinierte, reklinierte und rotierte Körperhaltungen, können seit
12/2014 gesamthaft bei voller Stundenpräsenz zu 90% (Arbeitsunfähigkeit 10%)
zugemutet werden. Aufgrund der neurologischen Diagnose mit chronischem
Kopfschmerz besteht für jegliche Arbeitstätigkeit seit dem 03.12.2016
gesamthaft bei voller Stundenpräsenz eine 80 %ige Arbeitsfähigkeit
(Arbeitsunfähigkeit 20 %). Dabei sollte es sich aufgrund der psychiatischen
Diagnosen mit leichter depressiver Episode zusätzlich um Arbeiten in
wohlwollender zwischenmenschlicher Umgebung, mit der Möglichkeit von Austausch
in einem Team, ohne erhöhte emotionale Belastung, ohne Stressbelastung und ohne
erforderliche geistige Flexibilität und ohne überdurchschnittliche
Dauerbelastung handeln.” (doc. 226, pag. 597 e seg. incarto AI)
Da quanto precede si evince che
i periti non hanno cumulato le diverse incapacità lavorative parziali, ma le
hanno integrate, circostanza che rispetta peraltro quanto prescritto anche
dalla più recente direttiva dell’UFAS circa le perizie bi- e pluridisciplinari (cfr.
Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità (CPAI) valida dal
1. gennaio 2022, allegato V, p.to 4.5.). D’altra parte, i periti hanno debitamente
considerato i limiti funzionali del peritando, descrivendo l’ambito lavorativo
più idoneo alla sua situazione.
Questa Corte ritiene che le
conclusioni peritali circa l’incapacità lavorativa globale del ricorrente siano
sufficientemente motivate: anziché computarle, i periti hanno integrato le
singole capacità lavorative in una visione d’insieme che tenga conto anche dei
limiti funzionali e, di conseguenza, della tipologia e dell’ambiente di lavoro
idoneo, accertando un’incapacità lavorativa globale in attività adeguate del
10% dal dicembre 2014 e del 20% dal 3 dicembre 2016.
Anche questa obiezione ricorsuale
cade pertanto nel vuoto.
2.5.1.5. L’ultima contestazione del
ricorrente circa la perizia pluridisciplinare concerne (l’errata) esclusione di
una sindrome da dolore cronico (SPECDO) dalle diagnosi formulate dai periti (cfr.
supra consid. 2.4.). Il ricorrente sostiene che il perito psichiatra sia
incorso in una contraddizione avendo da una parte indicato che “il dolore
riferito è di intensità variabile e legato a strutture anatomiche (mal di
testa, mal di schiena)” mentre dall’altra aveva ritenuto che “il
problema del dolore non sarebbe dal ricorrente stato sufficientemente
menzionato”. Mediante rinvii giurisprudenziali, dottrinali e a materiale scientifico,
il ricorrente parrebbe sostenere che in concreto sia data una SPECDO sulla base
della sintomatologia indicata nel referto peritale.
Anche in questo caso giova
ricordare che la diagnostica è prerogativa medica, non giuridica, ragione per
cui né il ricorrente né la sua rappresentante (profani in medicina) possono sostituire
una diagnosi peritale con una loro opinione.
Ciò premesso, in concreto, non
si rileva alcuna contraddizione nella perizia psichiatrica: il dr. __________
ha semplicemente riportato l’affermazione del ricorrente secondo cui egli
soffre di dolori di intensità variabile legati alle strutture anatomiche (mal
di testa, mal di schiena), precisando tuttavia motu proprio che la problematica
concernente i dolori del peritato non è mai stata prevalente durante
l’accertamento peritale (doc. 226, pag. 646 incarto AI).
Pertanto, anche questa
contestazione del ricorrente risulta irrilevante.
Visto tutto quanto precede,
questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio la perizia
pluridisciplinare del __________ (doc. 226 incarto AI), la quale risulta
dettagliata, approfondita, coerente, lineare e sufficientemente motivata e
quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali (cfr. supra consid. 2.3.). A
tal proposito si rileva che gli scarni certificati medici del dr. __________ e
della dr.ssa Iorno (doc. C) prodotti dal ricorrente nelle more ricorsuali
risultano irrilevanti, giacché non si confrontano neppure con le conclusioni peritali,
limitandosi ad una prescrizione di farmaci (cfr. doc. IV 1).
Al referto peritale, sia per
quanto concerne il profilo diagnostico, sia per quanto concerne la valutazione
dell’incapacità lavorativa, può pertanto essere riconosciuto un sufficiente
valore probatorio.
2.5.2 Il ricorrente contesta il
fatto che sebbene i periti abbiano accertato l’insorgenza dell’incapacità
lavorativa (nozione medica) a far tempo dal dicembre 2014 (cfr. supra consid.
1.8. e 2.5.1.1.), il medico SMR ha indicato quale dies a quo per l’insorgenza
dell’incapacità lavorativa il 3 dicembre 2016 (doc. 234, pag. 667 incarto AI),
ciò che è confluito anche nella decisione amministrativa del 21 giugno 2021 (doc.
265, pag. 756 incarto AI). Così facendo, soggiunge il ricorrente,
l’amministrazione sarebbe incorsa in una contraddizione tra le conclusioni
peritali e la decisione impugnata. Per spiegare tale incongruenza,
l’amministrazione ha rinviato alla decisione – cresciuta incontestata in
giudicato – dell’UAIE del 14 dicembre 2015 con la quale all’assicurato è stato
negato il diritto ad una rendita (nozione giuridica) poiché l’incapacità
lavorativa era durata meno di un anno, ovvero dal 5 novembre 2014 al 31 gennaio
2015 (doc. 91 incarto AI).
La contestazione del ricorrente
risulta pertinente, benché irrilevante ai fini del presente giudizio. In
effetti, l’insorgenza dell’incapacità lavorativa è una questione prettamente
medica e, ritenuto che il referto peritale è da considerarsi integralmente
valido (cfr. supra consid. 2.5.1.5. in fine), non si può prescindere dal
riprendere l’accertamento peritale dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa
(dicembre 2014). In tal senso, il fatto che l’amministrazione si sia limitata
al rinvio alla decisione del 2015 non merita tutela e questa Corte si allinea
alle conclusioni peritali: pertanto, a far tempo dal dicembre 2014 il
ricorrente presentava un’incapacità lavorativa del 65% nella precedente
attività di custode, mentre in un’attività adeguata egli presentava
un’incapacità lavorativa del 10% dal dicembre 2014 e del 20% dal 3 dicembre
2016 (doc. 226, pag. 597 e seg.).
2.6. Circa la valutazione
economica, il ricorrente contesta i salari di riferimento usati per determinare
il reddito da valido (doc. I, pag. 14), l’incompatibilità del correttivo
dell’UAI con l’accertamento peritale (cfr. supra consid. 1.15; cfr. infra
consid. 2.6.1. e seg.), come pure un’insufficiente riduzione percentuale dal
reddito da invalido (doc. I, pag. 17; cfr. infra 2.6.3.).
2.6.1. Giusta l’art. 16 LPGA, per
valutare il grado d’invalidità il reddito che l’assicurato invalido potrebbe
conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura
medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto
di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Secondo la giurisprudenza
federale, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, cfr. STCA 35.2019.112 del 14 settembre
2020, consid. 2.2.2.), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza
preponderante come persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali
e delle circostanze personali. Tale reddito dev’essere determinato nel modo più
concreto possibile. Di regola, ci si baserà sull’ultimo reddito che la persona
assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo
all’evoluzione dei salari, o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile (cfr. STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.6.). Questo perché
normalmente, in base all’esperienza comune, la persona interessata avrebbe
continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (STF
9C_852/2018 del 5 marzo 2019, consid. 5.4.1.; DTF 139 V 28, consid. 3.3.2. e
129 V 222, consid. 4.3.1.). Le eccezioni al citato principio dell’esperienza
comune sono – dal profilo del grado probatorio – assoggettate al grado di
verosimiglianza preponderante (STF 8C_362/2014, consid. 5.2.3. con ulteriori
rinvii giurisprudenziali; RAMI 1993 no. U 168, pag. 97 e segg., consid. 5b; 4a,
b).
Qualora l’ultimo salario
percepito fosse superiore alla media, esso può essere preso come base per
determinare il reddito da valido solo se, sempre secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, è accertato che l’assicurato lo avrebbe
percepito anche successivamente senza il danno alla salute (tra le altre: STF
8C_362/2014 del 25 giugno 2014, consid. 5.2.3 in fine, 8C_671/2010 del 25
febbraio 20211, consid. 4.5.1., 9C_5/2009 del 16 luglio 2009, consid. 2.3. con
rinvii). Per poter determinarsi su tale questione, i tribunali devono valutare
tutte le circostanze del caso concreto (STF 8C_581/2020 e 8C_585/2020 del 3
febbraio 2021 consid. 6.3., pubblicata in SVR 7/2021, UV Nr. 26, pag. 123 e
segg.).
Inoltre, qualora l’ultimo salario percepito
presenti forti fluttuazioni in un arco temporale relativamente breve, ci si
dovrà basare sul reddito medio conseguito su una forchetta temporale più estesa
(STF 9C_14/2019 del 24 aprile 2019, consid. 2.2.2. con ulteriori rinvii
giurisprudenziali, 8C_443/2018 del 30 gennaio 2019, consid. 2.1. con ulteriori
rinvii giurisprudenziali).
Per costante giurisprudenza
federale, qualora l’assicurato, come persona sana, non sarebbe stato più attivo
presso il suo precedente posto di lavoro, il reddito da valido va determinato sulla
base dei valori statistici (STF 8C_581/2020 e 8C_585/2020 succitata).
L’utilizzo dei valori salariali
statistici è quindi sussidiario, ovvero il ricorso a tali dati avverrà solo se
non è possibile determinare il reddito da valido e/o da invalido sulla base e
in conformità alle circostanze specifiche del singolo caso (DTF 142 V 178,
consid. 2.5.7. con ulteriori rinvii giurisprudenziali; STCA 35.2020.49 del 25
gennaio 2021 consid. 1.6.).
Il TF ha stabilito che per la
determinazione del salario statistico sono di principio applicabili i dati
salariali nazionali di cui alla tabella RSS TA1 (STFA U 75/03 del 12 ottobre
2006 e I 222/04 del 5 settembre 2006).
2.6.2. Nella presente fattispecie l’UAI
ha desunto il reddito da valido per gli anni 2017 (fr. 70'338.-- p.a.; cfr.
doc. 113, pag. 341; doc. 239), 2018 (71'019.--; cfr. docc. 235, 236 e 238
incarto AI) e 2019 (72'183.--; docc. 235 – 237 incarto AI) sulla base delle
indicazioni dell’ultimo datore di lavoro.
Il reddito da invalido (tenuto
conto dell’incapacità lavorativa del 20% e applicando una riduzione percentuale
del 15%) è stato invece determinato sulla base dei dati statistici ed ammontava
a fr. 45'607.80 per il 2017 (doc. 239, doc. 265 incarto AI), fr. 46'081.34 per
il 2018 (doc. 238 incarto AI) e a fr. 46'485.74 (doc. 237 incarto AI) per il
2019. Dal confronto dei redditi ex art. 16 LPGA l’amministrazione ha calcolato
un grado d’invalidità del 35% per il 2017 e 2018 e del 36% per il 2019 fino al
21 giugno 2021 (docc. 237-239 e doc. 265, pag. 657 incarto AI). Nelle more
ricorsuali il ricorrente ha contestato il fatto che nonostante prima della
decisione impugnata fossero disponibili i dati statistici per il primo
trimestre 2021, l’amministrazione abbia fondato i propri calcoli sui dati del
2019 (doc. I, p.to 4, pag. 14 e doc. VI). Dal canto suo, l’UAI, avendo
constatato come il rapporto di lavoro fosse terminato con effetto al 31 ottobre
2017, ha apportato un correttivo al reddito da valido con riferimento ad attività
semplici e ripetitive con l’importo di partenza stabilito in fr. 68'361.39 per
il 2019 e fr. 68'953.09 per il 2020; operata una riduzione del 20% per
incapacità lavorativa parziale in attività adeguate e di un ulteriore 15%,
ottenendo un grado d’invalidità del 32% per attività leggere ed altri fattori
di riduzione per entrambi gli anni (doc. VIII+1, pag. 2). A tal proposito il
ricorrente ha asserito che “Il correttivo proposto […] per il salario
da valido può essere applicato soltanto se si ammette che la perizia alla base
della decisione […] non può essere utilizzata. Difatti sono gli stessi
periti a ritenere invalidanti le problematiche del ricorrente dal 2014 e dal
20216 (recte: 2016), a seconda delle problematiche.” (doc. X, pag.
2).
Considerandi
A proposito del mancato uso dei
dati del 2021, si conviene con il ricorrente che il 27 maggio 2021, dunque
prima dell’emanazione della decisione impugnata (21 giugno 2021, cfr. doc. 265
incarto AI), l’Ufficio federale di statistica aveva reso disponibile la prima
stima trimestrale (fino al 31 marzo 2021) dell’evoluzione dei salari nominali, ragione
per cui i redditi da valido e da invalido avrebbero dovuto essere aggiornati in
tal senso.
Tuttavia, nel corso della
procedura l’UAI ha ritenuto opportuno, a seguito del giustificato licenziamento
dell’assicurato nel 2017 dovuto – tra l’altro – ad un’aggressione verbale e
fisica, oltre alle gravi mancanze del signor RI 1 riconducibili già all’inizio
del rapporto di lavoro (STA 52.2017.304 del 28 febbraio 2019, consid. 5.2.
cresciuta incontestata in giudicato), applicare i dati statistici a partire dal
2019.
anche per il reddito da valido. Tale procedere risulta conforme ai dettami
giurisprudenziali (cfr. STF 8C_581/2020, consid. 6.1 e segg. con ulteriori
rinvii giurisprudenziali e dottrinali e 8C_585/2020, consid. 6.1. e segg.),
siccome in concreto anche senza il danno alla salute l’assicurato non avrebbe
continuato a lavorare presso il precedente datore di lavoro (cfr. STF
9C_81/2017 e 9C_92/2017 del 4 luglio 2017). A tal proposito si rileva che il
ricorrente non ha contestato la correttezza dei calcoli effettuati dall’UAI
(contestualmente al correttivo), limitandosi ad asserire come il correttivo fosse
incompatibile con l’eventuale fruibilità della perizia pluridisciplinare.
A proposito dell’asserita
incompatibilità della perizia pluridisciplinare con il correttivo prospettato
dall’UAI, il TCA ritiene invece tale perizia integralmente utilizzabile (cfr.
supra consid. 2.5.1.5.).
Il ricorrente asserisce inoltre
che dalla citata STA 52.2017.304 “ben si evince che l’ultimo lavoro del
ricorrente non era adatto alla sua situazione di salute, esso era per lui
stressante e per lui non benevolo. Si indica infatti che egli era inefficiente
e aveva scarsa iniziativa, ciò che, viste le problematiche psichiatriche
attestate (depressione in particolare), non stupisce affatto. Il ricorrente ha
poi spiegato al perito che sono le sue problematiche complessive a renderlo
aggressivo […]. Tale aggressività, così come le altre problematiche, è
stata constatata nella sentenza […], rendendo evidente il fatto che il
ricorrente non era più in grado di lavorare come in passato.” (doc. X, pag.
2).
Questa Corte ritiene che
l’asserzione del ricorrente, secondo cui è stata la sua situazione
valetudinaria l’unica causa delle sue mancanze e quindi del suo licenziamento,
contraddice manifestamente le risultanze processuali secondo cui tali mancanze
erano di molto precedenti al 2014, rispettivamente al 2016. A tal proposito,
giova riproporre parte delle conclusioni della sentenza del Tribunale
amministrativo:
" Dagli atti
emerge che il rapporto di impiego [cfr. doc 35. pag. 132 e seg. incarto AI] è
stato sin dal principio caratterizzato da una prestazione incostante e
da diversi episodi che hanno condotto a segnalazioni o lamentele da parte del
corpo docenti e della direzione […]. Già la prima valutazione del ricorrente dopo
sei mesi di lavoro aveva messo in luce lacune nel suo operato, come lavori
eseguiti all’ultimo momento, scarsa iniziativa, in particolare nella mansione
di custodire gli spazi e le infrastrutture e l’incostante qualità del lavoro
eseguito. Oltre a ciò è stata segnalata difficoltà nella comunicazione e scarsa
affidabilità, ciò che induceva i docenti a esitare dall’affidargli incarichi,
provvedendo da sé a diversi compiti di competenza del custode. […] i superiori
del ricorrente hanno espresso un parere complessivamente negativo e auspicato
un miglioramento (cfr. rapporto di valutazione del 1° gennaio 2007
prodotto dal Consiglio di Stato sub doc. E). Al decimo mese di lavoro i
superiori […] hanno confermato la presenza di diverse criticità nel rapporto di
impiego riscontrate nei mesi successivi alla prima valutazione. In particolare
[…] hanno segnalato che […] sembrava non comprendere la gravità delle
osservazioni espresse nella valutazione precedente e non aeva dato segni
evidenti di voler modificare concretamente la propria attitudine rispetto alle
manchevolezze riscontrate. Anzi: sembrava piuttosto attendere un cambiamento
nelle persone che gli conferivano incarichi, anziché interrogarsi sulle proprie
responsabilità rispetto alle lamentele segnalate.” E ancora: “Malgrado il
miglioramento […] negli anni seguenti l’operato del ricorrente ha dato adito a
parecchie critiche, che hanno interessato con frequenza le riunioni del
consiglio di direzione. Già nel 2009 il predetto consiglio aveva
avvertito la necessita di sottoporre il ricorrente a un controllo stretto […].
Il consiglio di direzione ha dato atto in altre occasioni del malcontento
generale espresso da parecchi docenti in relazione all’operato dell’insorgente.
Dal verbale della riunione del 20 aprile 2012 […] emerge che al medesimo
sono state esposte alcune problematiche che si trascinavano da tempo, come il
non rispetto delle attività pianificate […] e l’atteggiamento nei confronti di
altri collaboratori che talvolta risultava indisponente. Gli è inoltre stato
segnalato il bisogno di poter contare su una persona che si assuma la responsabilità
di custodire la scuola, che agisca in autonomia – senza necessitare di
reiterati controlli e di richieste scritte per ogni intervento – e si dimostri
disponibile e collaborante nei confronti degli altri colleghi. In
quell’occasione, è riportato a verbale di un acceso alterco nato tra il
ricorrente e un membro del consiglio di direzione. I una successiva riunione
del consiglio di direzione del 10 maggio 2012 è stata manifestata
preoccupazione per la situazione del ricorrente […]”
(STA 52.2017.304, consid. 5.1., sottolineature del redattore)
Come ben si evince da quanto
riportato, il comportamento come pure le croniche, sistematiche mancanze del
ricorrente erano presenti ben prima dell’accertata insorgenza dell’incapacità
lavorativa del 2014. A ciò si aggiunge il fatto che, come dichiarato
dall’assicurato medesimo al perito psichiatra, “er sei psychisch immer
gesund gewesen. Erst die Arbeitsunfälle 2014 und 2016 mit den nachfolgenden
Krankheitszeiten und vor allem die als ungerecht empfundene Kündigung seiner
Anstellung als Hausmeister habe ihm schwer zu schaffen gemacht und dem Hausarzt
Anlass für die Überweisung zum Psychiater gegeben.” (doc. 226, pag.
633.
incarto AI).
Dal profilo
diagnostico, il dr. __________ ha inoltre ritenuto che:
" Bis zum
Alter von ca. 50 Jahren sind beim Exploranden keine psychiatrichen
Erkrankungen nachweisbar. Den ersten Arbeitsunfall vom 05.11.2014 […] scheint
er ohne nennenswerte psychiatische Symptomatik überstanden zu haben.
Wahrscheinlich nach dem 2. Unfall am 3.12.2016, mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit nach der Kündigung der Arbeitsstelle Anfang 2017, zeigte er
Symptome einer Anpassungsstörung mit mittelschweren depressiven Symptomen […],
die im weiteren Verlauf in eine depressive Episode überging, die zum Zeitpunkt
der jetzigen Untersuchung leicht ausgeprägt war […].”
(doc. 226, pag. 644 incarto AI)
Del resto, la credibilità del
ricorrente risulta oltremodo dubbia giacché, nonostante quanto emerso dalla
sentenza del Tribunale amministrativo, egli affermava di fronte al perito
psichiatra che:
" Das
einschneidende Erlebnis der letzten Jahre sei der Verrat seiner Kollegen beim
Kanton gewesen, die nicht für ihn eingestanden seien, als er gekündigt werden
sollte. Er habe immer beste Zeugnisse erhalten. Die Kündigung sei nicht
nachvollziehbar gewesen. Er hätte sich gewünscht, dass sie die Wahrheit gesagt
hätten und für ihn eingestanden wären.”
(doc. 226, pag. 636 incarto AI, sottolineatura del redattore)
Tutto ciò ben considerato, il
TCA ritiene che la valutazione economica operata dall’amministrazione non
presta il fianco a critiche. Pertanto, rilevato come il ricorrente non abbia contestato
la correttezza del calcolo del grado d’invalidità operato dall’UAI con il
correttivo del 12 ottobre 2021 (doc. VIII+1, pag. 2 e allegato), esso può
essere fatto proprio da questa Corte.
Ne consegue che anche questa censura
del ricorrente cade nel vuoto.
2.6.3
Sempre sotto il profilo
economico, il ricorrente contesta l’entità della riduzione sociale applicata
dall’amministrazione (15%, cfr. supra consid. 1.9.) al reddito statistico da
invalido.
A tal proposito, va
ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Il TF ha inoltre precisato
che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante
in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr.
sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2).
Con sentenza 9C_179/2013
del 26 agosto 2013, la Corte federale ha infine confermato il principio posto
dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite
l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più
frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero
difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede
giudiziaria (consid. 5.4.). Questa giurisprudenza è stata confermata anche
nella STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.6.
Nella concreta evenienza, con
la decisione impugnata, l’UAI ha operato una riduzione del 15% sul reddito
statistico da invalido, e meglio 5% poiché l’assicurato è in grado di svolgere
soltanto delle attività leggere e 10% per, non meglio precisati, “svantaggi
salariali derivanti da contingenze particolari” (cfr. doc. I, allegato B, pag.
2; doc. 237 incarto AI).
Con la propria impugnativa, il
ricorrente pretende invece che gli venga riconosciuta una deduzione del 25%,
tenuto conto sia della sua nazionalità che delle limitazioni funzionali
accertate dal perito psichiatra (cfr. doc. I, p.to 7).
Chiamato ora a pronunciarsi in
proposito, il TCA ritiene che la pretesa decurtazione del 25% del reddito
statistico da invalido sia priva di fondamento.
Quo al primo aspetto, infatti,
il ricorrente risulta essere cittadino svizzero (docc. 69 e 99 incarto AI),
come rettamente rilevato dall’UAI (doc. VIII+1, pag. 2). Conseguentemente, in
casu il criterio della nazionalità non giustifica alcuna riduzione.
Per quanto attiene alle
limitazioni funzionali dell’insorgente, i periti hanno espresso la seguente
valutazione circa la capacità lavorativa residua in attività adeguata:
" […]
Aufgrund der neurologischen Diagnose mit chronischem Kopfschmerz besteht für
jegliche Arbeitstätigkeit seit dem 03.12.2016 gesamthaft bei voller
Stundenpräsenz eine 80 %ige Arbeitsfähigkeit (Arbeitsunfähigkeit 20 %). Dabei
sollte es sich aufgrund der psychiatrischen Diagnosen mit leichter depressiver
Episode zusätzlich um Arbeiten in wohlwollender zwischenmenschlicher
Umgebung, mit der Möglichkeit von Austausch in einem Team, ohne erhöhte
emotionale Belastung, ohne Stressbelastung und ohne erforderliche geistige
Flexibilität und ohne überdurchschnittliche Dauerbelastung handeln.”
(doc. 226, pag. 597 e seg. incarto AI, sottolineatura del
redattore)
Nel suo rapporto finale del 5
novembre 2020 il medico SMR ha indicato, quali limiti funzionali, un carico massimo
di 10 kg, la necessità di alternare la postura e, tra le osservazioni circa
l’attività adeguata, “attività leggere in aree temperate, possibilità di
cambiare spesso postura, senza posizioni obbligate in rotazione, inclinate o
reclinate” (doc. 234, pag. 666 e seg. incarto AI).
Il
consultente AI, riprendendo il rapporto del medico SMR, indicava quali limiti
funzionali:
" Attività
leggere in aree temperate, possibilità di cambiare spesso la postura, senza
posizioni obbligate in rotazione, inclinate o reclinate
Carico massimo in kg senza limitazioni: 10 kg”, soggiungendo che
“Dal lato medico teorico l’Assicurato è reintegrabile in qualsiasi attività
lavorativa rispettosa delle limitazioni espresse in sede medica. Possiamo
pensare ad attività nel settore industriale (operaio di fabbrica addetto alla
lavorazione di piccoli pezzi, addetto all’assemblaggio) così come al settore
dei servizi (autista fattorino addetto al trasporto di merce leggera, aiuto in
ambito amministrativo). Per tutte queste attività non è necessaria una
formazione specifica.” (doc. 241, pag. 686 e seg. incarto AI).
Chiamato ad esprimersi circa
l’incongruenza tra il proprio rapporto e quanto indicato dai periti, il medico
SMR ha osservato che “Per quanto concerne la presa di posizione […]
riguardo le limitazioni psichiatriche devo rilevare che si tratta di
limitazione generiche di lieve entità, così come la diagnosi definita dal
perito psichiatrico (si parla aspecificamente in perizia di stress e carico
emozionale limitati) di fatto attribuibili alle professioni leggere considerate
dal consulente in integrazione professionale.” (doc. IV+1, allegato).
Questa Corte, richiamata la
giurisprudenza suevocata concernente la riduzione per attività leggere,
conviene con la presa di posizione del medico SMR. In effetti, è presupposto di
pressocché ogni attività lavorativa quello di poter lavorare in un ambiente
benevolo e, nella misura in cui si tratti di un lavoratore dipendente – come
nel caso di specie – i contatti interpersonali sono giocoforza inevitabili. Inoltre,
le ulteriori limitazioni indicate dal perito psichiatra, ovvero il fatto che
l’ambiente lavorativo non comporti una tensione emotiva ed uno stress accresciuti
e che non richieda troppa flessibilità mentale o un cronico carico di lavoro
eccessivo sono manifestamente conciliabili con attività semplici e ripetitive,
le quali per definizione sono quelle che, oltre a non prevedere alcuna
qualifica specifica, incidono di meno sul lavoratore. A tal proposito, si
evidenzia che la tipologia delle attività prospettate dal consulente AI tengono
sufficientemente conto anche delle più specifiche limitazioni indicate dai
periti.
Visto quanto precede, questo
Tribunale ritiene che le limitazioni indicate dai periti, seppure non tutte
esplicitate nel rapporto SMR e del consulente AI, siano state debitamente
considerate e che la riduzione percentuale operata dall’UAI al salario da
invalido sia in concreto congrua.
A titolo abbondanziale, giova
ricordare che in una fattispecie che presentava diverse analogie con il caso di
specie, il Tribunale federale ha, in primo luogo, ribadito che anche in un
mercato del lavoro equilibrato vi sono posti di lavoro che prevedono un venir
incontro (ted. Entgegenkommen) al dipendente da parte del datore di
lavoro e, in secondo luogo, che non è sufficiente che con l’impugnativa il
ricorrente si limiti ad elencare singoli aspetti che potenzialmente potrebbero
giustificare una riduzione percentuale dal reddito da invalido, in particolare
se è stata accertata una capacità lavorativa residua del 70% in attività adeguata
che, così l’Alta Corte, permette comunque di gestire un carico di lavoro
rispettabile (cfr. STF 8C_190/2019 del 12 febbraio 2020, consid. 4.1. e seg.).
2.7
Il ricorrente chiede la
garanzia della presa a carico dei costi per ottenere la patente di autista di
bus di piccole dimensioni (doc I, p.to 8). Chiamato ad esprimersi a tal
proposito, l’UAI ha rinviato integralmente ai precedenti rapporti del SIP (doc.
IV+1, p.to 3.3.).
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LAI,
gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno
diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto (lett. a) essi siano
necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità
al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e (lett. b) le
condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.
Fanno parte dei provvedimenti
professionali necessari o idonei tutte le misure direttamente necessarie
all’integrazione nella vita professionale. La loro estensione non è definibile
in maniera astratta; occorre piuttosto tenere conto delle circostanze concrete
del singolo caso, in particolare delle capacità soggettive e oggettive
d’integrazione, che variano da persona a persona (stato di salute, capacità di
rendimento, idoneità all’istruzione, motivazione, ecc.; STFA I 529/01 del 19
marzo 2002, consid. 1a con riferimenti). Di principio, la persona assicurata ha
diritto unicamente ai provvedimenti idonei e necessari al raggiungimento del
singolo scopo integrativo prefissato, ma non ai migliori provvedimenti nel caso
di specie. Questo perché l’integrazione deve essere garantita solo nella misura
necessaria, ma anche sufficiente (DTF 124 V 108, consid. 2a;
Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, 2018, n. 6 e segg. ad art. 8 LAI).
Ora, preso atto del rapporto
finale SMR, il consulente AI ha ritenuto l’assicurato reintegrabile in
qualsiasi attività lavorativa rispettosa delle limitazioni espresse in sede
medica (cfr. supra consid. 2.6.3). Alla domanda a sapere se il caso fosse da
considerarsi chiuso o se si rendessero necessari dei provvedimenti d’integrazione
professionale, il consulente si è così espresso:
" […] non si
ritiene di dover mettere in atto formazioni specifiche in quanto l’assicurato è
da subito collocabile in attività adeguate e rispettose delle limitazioni
espresse in sede medica.” (doc. 241, pag. 688 incarto AI)
In considerazione della
capacità lavorativa residua in attività adeguate dell’insorgente (cfr. supra
consid. 2.5.2.), della giurisprudenza suevocata secondo cui l’assicurato ha
diritto a provvedimenti professionali solo nella misura necessaria o idonea
all’integrazione nella vita professionale, come pure della presa di posizione
del SIP, questo Tribunale ritiene che la domanda di provvedimenti professionali
vada respinta.
A titolo abbondanziale, la
conciliabilità della professione di autista di bus di piccole dimensioni
presuppone l’ottenimento della licenza di condurre D1; visti i requisiti per
tale licenza, in concreto risulta perlomeno dubbio che il signor RI 1 possa
ottenerla in considerazione dei plurimi elementi emersi dalle tavole
processuali, come ad esempio la necessità di cambiare spesso la postura (doc.
241, pag. 687 incarto AI), i dolori lombari e alla testa (doc. 226, pagg. 589,
591.
e 619 incarto AI), il fatto che l’insorgente medesimo ha asserito che i
dolori di cui soffre lo rendono nervoso, creando un deficit d’attenzione e di
concentrazione, circostanza che lo ha spinto a non guidare più l’auto
preferendo i mezzi pubblici (doc. 226, pag. 620 incarto AI).
2.8
Visto tutto quanto precede,
ne consegue che, confermata la decisione contestata, il ricorso è integralmente
respinto.
2.9
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.
a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura
di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza,
le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente, il quale ha chiesto di potere beneficiare
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
2.10
Come accennato, il ricorrente
chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio (doc. I, p.to 10).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f
LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di
farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere
diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la
disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2011.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13
pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,
aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20
settembre 2004).
Nella
presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole.
Tale presupposto difetta
quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di
condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275
consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli
atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata
all'insuccesso.
In effetti, visto il
tenore della perizia amministrativa (cfr. doc. 226 incarto AI) e le
precisazioni che sono state successivamente fornite dagli stessi esperti, ai
quali l’UAI aveva chiesto di prendere posizione sulle obiezioni sollevate in
sede di osservazioni al progetto di decisione (cfr. docc. 233 e 262 incarto AI),
considerato che, secondo la giurisprudenza federale, le perizie elaborate da
medici esterni all’amministrazione
hanno piena forza probante nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti ed è
consentito scostarsene soltanto in presenza di indizi concreti suscettibili
di far dubitare della loro fondatezza (e ciò diversamente dai rapporti
medici interni all’amministrazione, ove
è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza
degli stessi), alla
patrocinatrice dell’assicurato doveva apparire evidente che il rischio di
perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un
successo, ragione per la quale il requisito della probabilità esito favorevole va
giudicato inadempiuto.
In tali condizioni,
l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere
respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza
giudiziaria è respinta.
3. Le spese di fr. 500 sono
poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti