32.2021.90
Respinta richiesta di revisione di prestazioni in assenza di un grado di invalidità sufficiente. Ricorso accolto e rinvio all'ammnistrazione per nuovi accertamenti, anche su proprosta dell'Ufficio AI
16 novembre 2021Italiano12 min
guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.90
FC
Lugano
16 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 agosto 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 luglio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 23 aprile 2015
l’Ufficio AI – esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, comprendenti
anche una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico
(SAM) del 3 novembre 2014 – ha accolto la domanda di prestazioni presentata nel
mese di febbraio 2013 da RI 1, nata nel 1966, riconoscendole un quarto di
rendita di invalidità (grado AI del 45%) dal 1. novembre 2014 (doc. 68 e 73
inc. AI).
Il quarto di rendita è stato
in seguito confermato con decisione 20 febbraio 2017 (doc. 98 inc. AI),
preavvisata il 18 novembre 2016 (doc. 94 inc. AI). La decisione è cresciuta in
giudicato;
- mediante
decisione 4 settembre 2020 l’Ufficio AI non è entrato nel merito di una
richiesta di revisione presentata nel giugno 2020 dall’assicurata; detto
provvedimento, impugnato dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, è stato
confermato mediante pronuncia del 1. febbraio 2021, con la quale il TCA ha
nondimeno rinviato i documenti medici prodotti dalla ricorrente all’Ufficio AI affinché
li trattasse alla stregua di una nuova domanda di revisione e si pronunciasse
nel merito, dopo aver proceduto agli accertamenti del caso (STCA 32.2020.120);
- mediante
decisione del 15 luglio 2021, preavvisata il 28 maggio 2021, l’Ufficio AI ha
respinto la richiesta di aumento della rendita di invalidità, non rilevando
dalla nuova documentazione medica prodotta alcun elemento nuovo che non fosse
già stato considerato nella perizia medica del __________ rispettivamente che
comprovasse l’esistenza di un impedimento nello svolgimento di un’attività consona
al suo stato di salute;
- contro
la succitata decisione l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, è
tempestivamente insorta chiedendone l’annullamento e la trasmissione degli atti
all’amministrazione affinché proceda ad una nuova valutazione pluridisciplinare
e, quindi, alla resa di una nuova decisione in merito alla domanda di revisione
della prestazione; l’insorgente chiede inoltre di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio;
- con
la risposta di causa – sulla base dell’annotazione 24 agosto 2021 con
cui il medico SMR ha osservato che, in considerazione della documentazione medica
all’incarto e del lungo tempo trascorso dall’ultima perizia specialistica
effettuata dall’amministrazione, appariva necessario procedere ad una perizia
pluridisciplinare di decorso; doc. IV/1 – l’amministrazione ha postulato
la retrocessione degli atti per procedere ad ulteriori accertamenti medici (cfr.
doc. IV);
- con scritto 17 settembre
2021 il rappresentante dell’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta
dell’amministrazione (doc. VI);
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art.
28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in
cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
-
l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta.
Fatti
I principi giurisprudenziali
sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.
41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343,
consid. 3.5, pagg. 349-352). La rendita può essere oggetto di
revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005
pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64). Se la capacità al
guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante
sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento
in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in
ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI);
- nel caso concreto, come chiesto con il gravame e come indicato in
risposta di causa, alla luce degli atti medici all’inserto v’è effettivamente
da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla
situazione invalidante dell’assicurata, la situazione medica vada ulteriormente
e nuovamente indagata, in particolare dal profilo psichiatrico, ginecologico e
urologico. Tale conclusione si impone secondo quanto indicato nella sua
Annotazione del 24 agosto 2021 dal medico SMR dr. __________, il quale, dopo
aver visionato la documentazione agli atti – comprendente in particolare anche le
recenti certificazioni del 21 agosto 2020 del dr. med. __________ attestante
“dolori importanti con una sindrome del dolore uretrale, vulvodinia,
disuria, pollochiuria, urgenza, nicturia ed occasionale incontinenza” oltre
“occasionale incontinenza” e nicturia; dell’8 giugno 2020 del dr. __________
che ha affermato che “si tratta di un caso piuttosto complesso di questa
paziente perimenopausale che lamenta di dolori perineali invalidanti con
disuria e incontinenza urinaria da urgenza” e che la paziente “soffre di
una evidente pollachiuria ed il movimento le causa forti dolori in sede
perineale che la spingono poi ad una urgenza immediata e perdita di urina. La
condizione è per la paziente molto invalidante”; oltre alla certificazione
del 22 febbraio 2020 della dr.ssa __________, ginecologa, attestante “sintomi
di prolasso con sensazione di corpo strano vaginale”, e proponente “un
ri-intervento chirurgico con colporaffia anteriore +/- isterectomia vaginale
con alternativa di un trattamento conservativo con fisioterapia pelvica” –
ha ritenuto che “ritenuto altresì il lungo tempo trascorso
Considerandi
dall'ultima perizia specialistica effettuata dall'amministrazione (novembre
2014), è opportuno procedere per il tramite di una perizia pluridisciplinare __________
di decorso (di natura ginecologica, urologica e psichiatrica) al fine di
definire con precisione l'incapacità lavorativa della Signora RI 1 nel corso
del tempo” (doc. IV/1);
- sulla base di tali
conclusioni del SMR, l’Ufficio AI nella sua risposta, ha quindi concluso che “alla
luce di quanto precede, si propone pertanto a codesto TCA di voler retrocedere
gli atti all’Ufficio AI del Canton Ticino (UAI) al fine di espletare i
necessari accertamenti medici conformemente a quanto indicato dal SMR
all’interno dell’annotazione 24 agosto 2021” (doc. IV). A tale richiesta ha
sostanzialmente aderito la ricorrente tramite il suo patrocinatore in data 17
settembre 2021 affermando che “si è concordi che l’incarto venga rinviato
all’Ufficio Invalidità per gli accertamenti non svolti in precedenza (…)” (doc
VI);
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché
vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011);
- nel
caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono
incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa
proceda nel senso sopra indicato. In esito alla nuova
istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI,
una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli
artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurata potrà riproporre ogni censura
di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a quella
economica;
- giusta l'art.
69.
cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in
concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008
del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della lite, le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- vincente in causa e patrocinata dall’avv. RA 1, la ricorrente ha
diritto ad un'indennità per ripetibili che appare equo stabilire in fr. 1'800 (art.
61.
lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca), ciò che rende priva di oggetto la
domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio formulata nel
ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 15
luglio 2021 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI, il quale rifonderà alla ricorrente
fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la
domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti