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Decisione

32.2021.90

Respinta richiesta di revisione di prestazioni in assenza di un grado di invalidità sufficiente. Ricorso accolto e rinvio all'ammnistrazione per nuovi accertamenti, anche su proprosta dell'Ufficio AI

16 novembre 2021Italiano12 min

guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.90

FC

Lugano

16 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 agosto 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 15 luglio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - per decisione 23 aprile 2015

l’Ufficio AI – esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, comprendenti

anche una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico

(SAM) del 3 novembre 2014 – ha accolto la domanda di prestazioni presentata nel

mese di febbraio 2013 da RI 1, nata nel 1966, riconoscendole un quarto di

rendita di invalidità (grado AI del 45%) dal 1. novembre 2014 (doc. 68 e 73

inc. AI).

Il quarto di rendita è stato

in seguito confermato con decisione 20 febbraio 2017 (doc. 98 inc. AI),

preavvisata il 18 novembre 2016 (doc. 94 inc. AI). La decisione è cresciuta in

giudicato;

- mediante

decisione 4 settembre 2020 l’Ufficio AI non è entrato nel merito di una

richiesta di revisione presentata nel giugno 2020 dall’assicurata; detto

provvedimento, impugnato dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, è stato

confermato mediante pronuncia del 1. febbraio 2021, con la quale il TCA ha

nondimeno rinviato i documenti medici prodotti dalla ricorrente all’Ufficio AI affinché

li trattasse alla stregua di una nuova domanda di revisione e si pronunciasse

nel merito, dopo aver proceduto agli accertamenti del caso (STCA 32.2020.120);

- mediante

decisione del 15 luglio 2021, preavvisata il 28 maggio 2021, l’Ufficio AI ha

respinto la richiesta di aumento della rendita di invalidità, non rilevando

dalla nuova documentazione medica prodotta alcun elemento nuovo che non fosse

già stato considerato nella perizia medica del __________ rispettivamente che

comprovasse l’esistenza di un impedimento nello svolgimento di un’attività consona

al suo stato di salute;

- contro

la succitata decisione l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, è

tempestivamente insorta chiedendone l’annullamento e la trasmissione degli atti

all’amministrazione affinché proceda ad una nuova valutazione pluridisciplinare

e, quindi, alla resa di una nuova decisione in merito alla domanda di revisione

della prestazione; l’insorgente chiede inoltre di essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio;

- con

la risposta di causa – sulla base dell’annotazione 24 agosto 2021 con

cui il medico SMR ha osservato che, in considerazione della documentazione medica

all’incarto e del lungo tempo trascorso dall’ultima perizia specialistica

effettuata dall’amministrazione, appariva necessario procedere ad una perizia

pluridisciplinare di decorso; doc. IV/1 – l’amministrazione ha postulato

la retrocessione degli atti per procedere ad ulteriori accertamenti medici (cfr.

doc. IV);

- con scritto 17 settembre

2021 il rappresentante dell’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta

dell’amministrazione (doc. VI);

- la presente vertenza non

pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi

dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010

dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art.

28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto

un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno

senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è

invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28

LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié

pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in

cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente

all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

-

l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta.

Fatti

I principi giurisprudenziali

sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.

41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343,

consid. 3.5, pagg. 349-352). La rendita può essere oggetto di

revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di

salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi

pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64). Se la capacità al

guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante

sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento

in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in

ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI);

- nel caso concreto, come chiesto con il gravame e come indicato in

risposta di causa, alla luce degli atti medici all’inserto v’è effettivamente

da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla

situazione invalidante dell’assicurata, la situazione medica vada ulteriormente

e nuovamente indagata, in particolare dal profilo psichiatrico, ginecologico e

urologico. Tale conclusione si impone secondo quanto indicato nella sua

Annotazione del 24 agosto 2021 dal medico SMR dr. __________, il quale, dopo

aver visionato la documentazione agli atti – comprendente in particolare anche le

recenti certificazioni del 21 agosto 2020 del dr. med. __________ attestante

“dolori importanti con una sindrome del dolore uretrale, vulvodinia,

disuria, pollochiuria, urgenza, nicturia ed occasionale incontinenza” oltre

“occasionale incontinenza” e nicturia; dell’8 giugno 2020 del dr. __________

che ha affermato che “si tratta di un caso piuttosto complesso di questa

paziente perimenopausale che lamenta di dolori perineali invalidanti con

disuria e incontinenza urinaria da urgenza” e che la paziente “soffre di

una evidente pollachiuria ed il movimento le causa forti dolori in sede

perineale che la spingono poi ad una urgenza immediata e perdita di urina. La

condizione è per la paziente molto invalidante”; oltre alla certificazione

del 22 febbraio 2020 della dr.ssa __________, ginecologa, attestante “sintomi

di prolasso con sensazione di corpo strano vaginale”, e proponente “un

ri-intervento chirurgico con colporaffia anteriore +/- isterectomia vaginale

con alternativa di un trattamento conservativo con fisioterapia pelvica” –

ha ritenuto che “ritenuto altresì il lungo tempo trascorso

Considerandi

dall'ultima perizia specialistica effettuata dall'amministrazione (novembre

2014), è opportuno procedere per il tramite di una perizia pluridisciplinare __________

di decorso (di natura ginecologica, urologica e psichiatrica) al fine di

definire con precisione l'incapacità lavorativa della Signora RI 1 nel corso

del tempo” (doc. IV/1);

- sulla base di tali

conclusioni del SMR, l’Ufficio AI nella sua risposta, ha quindi concluso che “alla

luce di quanto precede, si propone pertanto a codesto TCA di voler retrocedere

gli atti all’Ufficio AI del Canton Ticino (UAI) al fine di espletare i

necessari accertamenti medici conformemente a quanto indicato dal SMR

all’interno dell’annotazione 24 agosto 2021” (doc. IV). A tale richiesta ha

sostanzialmente aderito la ricorrente tramite il suo patrocinatore in data 17

settembre 2021 affermando che “si è concordi che l’incarto venga rinviato

all’Ufficio Invalidità per gli accertamenti non svolti in precedenza (…)” (doc

VI);

- in STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché

vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011);

- nel

caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono

incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa

proceda nel senso sopra indicato. In esito alla nuova

istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI,

una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli

artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurata potrà riproporre ogni censura

di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a quella

economica;

- giusta l'art.

69.

cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008

del 24 settembre 2008);

- visto l'esito della lite, le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

- vincente in causa e patrocinata dall’avv. RA 1, la ricorrente ha

diritto ad un'indennità per ripetibili che appare equo stabilire in fr. 1'800 (art.

61.

lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca), ciò che rende priva di oggetto la

domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio formulata nel

ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 15

luglio 2021 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr.

500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI, il quale rifonderà alla ricorrente

fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la

domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

3.- Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti