32.2021.91
Riduzione rendita in via di revisione. Necessari ulteriori accertamenti per valutare globalmente la capacità lavorativa residua avuto riguardo a tutti gli aspetti medici (somatici e extra somatici). Rinvio atti
15 novembre 2021Italiano13 min
2. Le
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.91
FS
Lugano
15 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 agosto 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 giugno 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Dal
1. marzo 2010 RI 1 beneficia di una rendita intera per un grado d’invalidità
del 100% (doc. AI 45/122-124 e 44/119-121). Nell’ambito delle revisioni
intraprese nel giugno 2011 (doc. AI 48/131 e 50/133-134) e nell’ottobre 2012
(doc. AI 59/186 e 61/189-193) il diritto alla rendita intera è stato confermato
con “Comunicazione” del 15 novembre 2011 (doc. AI 58/184-185) rispettivamente
del 24 aprile 2013 (doc. AI 68/216-217).
1.2. In
esito agli accertamenti medici ed economici esperiti nell’ambito della procedura
di revisione intrapresa d’ufficio nel mese di luglio 2019 (doc. AI 79/236 e
83/252-256), per decisione 24 giugno 2021, oggetto della presente vertenza e preavvisata
il 24 novembre 2020 (doc. AI 114/366-370), l’amministrazione ha ridotto il
diritto alla rendita da intera a un quarto, l’assicurata presentando – dopo
raffronto dei redditi – un grado d’invalidità complessivo del 46.4% (doc. AI
137/452-458 = doc. D).
1.3. Contro
la suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. RA 1.
Contesta – producendo nuova refertazione medica (doc. A) – sia la valutazione
medica posta alla base del querelato provvedimento che i dati economici
utilizzati ai fini della graduazione dell’invalidità, postulando l’annullamento
della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto ad una rendita
intera. Contestualmente chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Con
la risposta di causa – dopo proroga
del termine e adducendo che “(…) dopo aver riesaminato la pratica con il Dr.
__________ del SMR, è emersa effettivamente la necessità di rivalutare la
capacità lavorativa residua dell’assicurata anche dal lato somatico (…)”
(VIII, pag. 2) – l’Ufficio AI
propone il rinvio degli atti per completare l’aspetto medico.
1.5. Invitata
dal TCA a prendere posizione in merito alla proposta dell’Ufficio AI (IX), con
scritto 11 ottobre 2021 la patrocinatrice della ricorrente ha dichiarato che “(…)
nulla osta a che l’incarto venga ritornato all’Ufficio, a condizione che la
decisione sub judice venga annullata e che tasse e spese siano accollate a
quest’ultimo e alla ricorrente riconosciuto un congruo importo a titolo di
ripetibili, che quantifico in CHF 2'726.75 (IVA 7.7% inclusa), come a specifica
acclusa (…)” (X).
considerato in
diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
2.2. Giusta
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibili di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA. I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di
revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili
anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg.
349-352). La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di
una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze
dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto
immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5,
113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è
intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di
fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con
quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.
3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30). L’Alta
Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per valutare se
si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo
di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel
caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si
fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF
9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid.
4.1 e STF 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). Circa gli effetti
della modifica del diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che
la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi
invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che
segue la notifica della decisione.
2.3. Nel caso in esame, contrariamente a quanto stabilito nel provvedimento
impugnato, dagli atti all’inserto (in specie dalla valutazione reumatologica 28
maggio 2021 del dr. __________, prodotta con il ricorso sub doc. A) emerge
effettivamente la necessità – come ammesso dall’autorità intimata nella
risposta di causa sulla scorta del parere del medico SMR (cfr. consid. 1.4) –
di ulteriori accertamenti per valutare globalmente la capacità lavorativa
residua avuto riguardo a tutti gli aspetti medici (somatico e extra somatico).
Ciò al fine di addivenire ad un chiaro ed affidabile giudizio circa l’effettiva
modifica della situazione invalidante. Va qui ricordato che, per quanto riguarda l’eventuale cumulabilità delle singole incapacità
lavorative, occorre procedere ad una discussione plenaria. Secondo
giurisprudenza, infatti, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un
assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare
le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che
scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti
interessati (STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012, STF 9C_913/2012 del 9
aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15; STCA 32.2011.236 del 17 giugno 2013; nella STF
9C_262/2013 del 5 giugno 2013 il TF ha precisato che la valutazione globale
delle patologie può anche essere effettuata per via di circolazione; nella STCA
32.2014.112 del 24 novembre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, questa
Corte ha avuto modo di considerare corretta una discussione plenaria eseguita
dai periti del __________ per il tramite di teleconferenza; cfr. anche STCA
32.2012.55 del 29 gennaio 2015).
2.4. Nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale
federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire
direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti
all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in
precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o
perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi
erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache zurückzuweisen, wenn lediglich
eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In
concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dal-l’amministrazione
risultino incompleti, si giustifica, in accoglimento del gravame e dopo
annullamento dell’avversata decisione, il rinvio degli atti affinché l’Ufficio
AI proceda nel senso sopra indicato, segnatamente istruendo la causa anche dal
profilo medico somatico ed eventualmente, se necessario, anche da quello
economico. Quanto a quest’ultimo aspetto – ricordato che i dati
economici utilizzati ai fini della graduazione dell’invalidità sono stati
contestati (cfr. consid. 1.3) – questo Tribunale rileva che al momento
attuale, visto che l’evoluzione della capacità lavorativa deve ancora essere
compiutamente acclarata, una valutazione economica appare prematura.
In
esito all’istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art.
57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 segg.
LPGA nel cui ambito l’assicurata potrà far valere rispettivamente riproporre
ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto.
2.5. Giusta
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in
combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
2.6. Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria (STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid.
11.1 pag. 312 e 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimenti), la ricorrente,
rappresentata da un avvocato e vittoriosa in causa, ha diritto a
un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).
La
patrocinatrice dell’insorgente ha prodotto una “Nota onorari e spese” di
complessivi fr. 2'726.75, di cui fr. 2'290.-- quale “Onorari” e fr.
241.80 quali spese, oltre all’IVA del 7.7% (X/1).
L’importo
delle ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla
complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61
lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce
per le pratiche senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di
riferimento, rimandando per il resto all’applicazione analogica dell’art. 11
cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento
al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla commisurazione
delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 numeri 71-75, pagg. 609
seg.). Per quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di
spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il
quale al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per
cento dell’onorario.
Dagli
atti risulta che la patrocinatrice dell’assicurata ha steso un atto ricorsuale
di 9 pagine (I) e due scritti di una pagina ciascuno per comunicare al TCA di
aderire alla proposta formulata dall’Ufficio AI e per produrre la
“Nota onorari e spese”.
L’avv.
RA 1 ha esposto la somma di fr. 2'290.-- quale “Onorari” senza
specificare le ore complessive di lavoro conteggiate.
In
merito alle ore di patrocinio va ricordato che nella STF I 50/01 del 26 ottobre
2001 la Corte federale ha stabilito che per trattare una vertenza relativa alla
revisione di una rendita AI (aumento del grado d'invalidità) 6 o 7 ore di
lavoro sono troppo poche, mentre 12,5 potrebbero essere troppe. Dal canto suo
questo Tribunale, con decreto del 18 febbraio 2011 (inc. 32.2010.192), ha
ridotto da 7 a 5 ore l’impegno lavorativo necessario per una causa di media
difficoltà dove l’interessato chiedeva di essere messo al beneficio di una
rendita AI; il 23 agosto 2012 il TCA ha confermato un dispendio di 11 ore ed 1
minuto per una causa in cui l’insorgente, sentito nel corso di un’udienza
svolta innanzi al Tribunale, ha chiesto di essere messo al beneficio di una
rendita AI o di una riqualifica professionale (inc. 32.2011.202) e con decreto
del 3 maggio 2013 (inc. 32.2012.189), in cui si è trattato di stabilire se vi è
stato un peggioramento dello stato di salute della ricorrente sulla base di una
perizia del __________ e dove non è stata indetta alcuna udienza, questo
Tribunale ha ridotto da 20 ore e trenta minuti a 10 ore il tempo lavorativo del
legale che si è occupato della causa.
Nel
caso concreto, ritenuta la non complessità della causa, stante il principio
indagatorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che allevia il
lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e
considerato il tempo effettivamente necessario ad un legale mediamente
diligente per lo svolgimento del mandato di patrocinio quale quello in
disamina, appare in concreto giustificato riconoscere ripetibili (per onorario
e spese) di complessivi fr. 2'000.-- (IVA inclusa e di cui fr. 169.-- di spese ex
art. 6 cpv. 1 del Regolamento).
2.7. L’assegnazione
di ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (DTF
124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014
consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5 e 9C_206/2011 del 16 agosto
2011 consid. 5).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 24 giugno 2021 è annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
Fatti
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, che
rifonderà alla ricorrente fr. 2'000.-- (IVA inclusa) per
ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
Considerandi
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti