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Decisione

32.2021.91

Riduzione rendita in via di revisione. Necessari ulteriori accertamenti per valutare globalmente la capacità lavorativa residua avuto riguardo a tutti gli aspetti medici (somatici e extra somatici). Rinvio atti

15 novembre 2021Italiano13 min

2. Le

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n.

32.2021.91

FS

Lugano

15 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 agosto 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 24 giugno 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. Dal

1. marzo 2010 RI 1 beneficia di una rendita intera per un grado d’invalidità

del 100% (doc. AI 45/122-124 e 44/119-121). Nell’ambito delle revisioni

intraprese nel giugno 2011 (doc. AI 48/131 e 50/133-134) e nell’ottobre 2012

(doc. AI 59/186 e 61/189-193) il diritto alla rendita intera è stato confermato

con “Comunicazione” del 15 novembre 2011 (doc. AI 58/184-185) rispettivamente

del 24 aprile 2013 (doc. AI 68/216-217).

1.2. In

esito agli accertamenti medici ed economici esperiti nell’ambito della procedura

di revisione intrapresa d’ufficio nel mese di luglio 2019 (doc. AI 79/236 e

83/252-256), per decisione 24 giugno 2021, oggetto della presente vertenza e preavvisata

il 24 novembre 2020 (doc. AI 114/366-370), l’amministrazione ha ridotto il

diritto alla rendita da intera a un quarto, l’assicurata presentando – dopo

raffronto dei redditi – un grado d’invalidità complessivo del 46.4% (doc. AI

137/452-458 = doc. D).

1.3. Contro

la suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. RA 1.

Contesta – producendo nuova refertazione medica (doc. A) – sia la valutazione

medica posta alla base del querelato provvedimento che i dati economici

utilizzati ai fini della graduazione dell’invalidità, postulando l’annullamento

della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto ad una rendita

intera. Contestualmente chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.4. Con

la risposta di causa – dopo proroga

del termine e adducendo che “(…) dopo aver riesaminato la pratica con il Dr.

__________ del SMR, è emersa effettivamente la necessità di rivalutare la

capacità lavorativa residua dell’assicurata anche dal lato somatico (…)”

(VIII, pag. 2) – l’Ufficio AI

propone il rinvio degli atti per completare l’aspetto medico.

1.5. Invitata

dal TCA a prendere posizione in merito alla proposta dell’Ufficio AI (IX), con

scritto 11 ottobre 2021 la patrocinatrice della ricorrente ha dichiarato che “(…)

nulla osta a che l’incarto venga ritornato all’Ufficio, a condizione che la

decisione sub judice venga annullata e che tasse e spese siano accollate a

quest’ultimo e alla ricorrente riconosciuto un congruo importo a titolo di

ripetibili, che quantifico in CHF 2'726.75 (IVA 7.7% inclusa), come a specifica

acclusa (…)” (X).

considerato in

diritto

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

2.2. Giusta

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibili di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA. I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di

revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili

anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg.

349-352). La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di

una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze

dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto

immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5,

113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è

intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di

fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con

quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.

3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30). L’Alta

Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per valutare se

si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo

di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel

caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si

fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF

9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole

(art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid.

4.1 e STF 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). Circa gli effetti

della modifica del diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per

grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che

la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi

invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che

segue la notifica della decisione.

2.3. Nel caso in esame, contrariamente a quanto stabilito nel provvedimento

impugnato, dagli atti all’inserto (in specie dalla valutazione reumatologica 28

maggio 2021 del dr. __________, prodotta con il ricorso sub doc. A) emerge

effettivamente la necessità – come ammesso dall’autorità intimata nella

risposta di causa sulla scorta del parere del medico SMR (cfr. consid. 1.4) –

di ulteriori accertamenti per valutare globalmente la capacità lavorativa

residua avuto riguardo a tutti gli aspetti medici (somatico e extra somatico).

Ciò al fine di addivenire ad un chiaro ed affidabile giudizio circa l’effettiva

modifica della situazione invalidante. Va qui ricordato che, per quanto riguarda l’eventuale cumulabilità delle singole incapacità

lavorative, occorre procedere ad una discussione plenaria. Secondo

giurisprudenza, infatti, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un

assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare

le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che

scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti

interessati (STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012, STF 9C_913/2012 del 9

aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15; STCA 32.2011.236 del 17 giugno 2013; nella STF

9C_262/2013 del 5 giugno 2013 il TF ha precisato che la valutazione globale

delle patologie può anche essere effettuata per via di circolazione; nella STCA

32.2014.112 del 24 novembre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, questa

Corte ha avuto modo di considerare corretta una discussione plenaria eseguita

dai periti del __________ per il tramite di teleconferenza; cfr. anche STCA

32.2012.55 del 29 gennaio 2015).

2.4. Nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale

federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire

direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti

all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in

precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o

perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi

erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache zurückzuweisen, wenn lediglich

eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In

concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dal-l’amministrazione

risultino incompleti, si giustifica, in accoglimento del gravame e dopo

annullamento dell’avversata decisione, il rinvio degli atti affinché l’Ufficio

AI proceda nel senso sopra indicato, segnatamente istruendo la causa anche dal

profilo medico somatico ed eventualmente, se necessario, anche da quello

economico. Quanto a quest’ultimo aspetto – ricordato che i dati

economici utilizzati ai fini della graduazione dell’invalidità sono stati

contestati (cfr. consid. 1.3) – questo Tribunale rileva che al momento

attuale, visto che l’evoluzione della capacità lavorativa deve ancora essere

compiutamente acclarata, una valutazione economica appare prematura.

In

esito all’istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art.

57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 segg.

LPGA nel cui ambito l’assicurata potrà far valere rispettivamente riproporre

ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto.

2.5. Giusta

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

2.6. Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria (STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid.

11.1 pag. 312 e 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimenti), la ricorrente,

rappresentata da un avvocato e vittoriosa in causa, ha diritto a

un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).

La

patrocinatrice dell’insorgente ha prodotto una “Nota onorari e spese” di

complessivi fr. 2'726.75, di cui fr. 2'290.-- quale “Onorari” e fr.

241.80 quali spese, oltre all’IVA del 7.7% (X/1).

L’importo

delle ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla

complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61

lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce

per le pratiche senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di

riferimento, rimandando per il resto all’applicazione analogica dell’art. 11

cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento

al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla commisurazione

delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 numeri 71-75, pagg. 609

seg.). Per quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di

spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione

dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il

quale al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per

cento dell’onorario.

Dagli

atti risulta che la patrocinatrice dell’assicurata ha steso un atto ricorsuale

di 9 pagine (I) e due scritti di una pagina ciascuno per comunicare al TCA di

aderire alla proposta formulata dall’Ufficio AI e per produrre la

“Nota onorari e spese”.

L’avv.

RA 1 ha esposto la somma di fr. 2'290.-- quale “Onorari” senza

specificare le ore complessive di lavoro conteggiate.

In

merito alle ore di patrocinio va ricordato che nella STF I 50/01 del 26 ottobre

2001 la Corte federale ha stabilito che per trattare una vertenza relativa alla

revisione di una rendita AI (aumento del grado d'invalidità) 6 o 7 ore di

lavoro sono troppo poche, mentre 12,5 potrebbero essere troppe. Dal canto suo

questo Tribunale, con decreto del 18 febbraio 2011 (inc. 32.2010.192), ha

ridotto da 7 a 5 ore l’impegno lavorativo necessario per una causa di media

difficoltà dove l’interessato chiedeva di essere messo al beneficio di una

rendita AI; il 23 agosto 2012 il TCA ha confermato un dispendio di 11 ore ed 1

minuto per una causa in cui l’insorgente, sentito nel corso di un’udienza

svolta innanzi al Tribunale, ha chiesto di essere messo al beneficio di una

rendita AI o di una riqualifica professionale (inc. 32.2011.202) e con decreto

del 3 maggio 2013 (inc. 32.2012.189), in cui si è trattato di stabilire se vi è

stato un peggioramento dello stato di salute della ricorrente sulla base di una

perizia del __________ e dove non è stata indetta alcuna udienza, questo

Tribunale ha ridotto da 20 ore e trenta minuti a 10 ore il tempo lavorativo del

legale che si è occupato della causa.

Nel

caso concreto, ritenuta la non complessità della causa, stante il principio

indagatorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che allevia il

lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e

considerato il tempo effettivamente necessario ad un legale mediamente

diligente per lo svolgimento del mandato di patrocinio quale quello in

disamina, appare in concreto giustificato riconoscere ripetibili (per onorario

e spese) di complessivi fr. 2'000.-- (IVA inclusa e di cui fr. 169.-- di spese ex

art. 6 cpv. 1 del Regolamento).

2.7. L’assegnazione

di ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (DTF

124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014

consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5 e 9C_206/2011 del 16 agosto

2011 consid. 5).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 24 giugno 2021 è annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

Fatti

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, che

rifonderà alla ricorrente fr. 2'000.-- (IVA inclusa) per

ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

Considerandi

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti