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Decisione

32.2021.92

Rendita temporanea. Conferma della perizia psichiatrica ed il miglioramento dello stato di salute con piena abilità lavorativa nell'abituale attività (eccetto presso il precedente datore di lavoro) ed in quelle adeguate. Assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio respinta.

7 febbraio 2022Italiano48 min

attività adeguate l’Ufficio AI ha ordinato al __________ una perizia psichiatrica.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.92

BS/sc

Lugano

7 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 agosto 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 25 giugno 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1, classe 1968, da ultimo attiva

quale ausiliaria di cure, nel marzo 2020 ha inoltrato una domanda

di prestazioni AI facendo valere un danno alla salute extra-somatico (doc. 4 inc. AI, se non indicato diversamente i documenti citati si

riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).

1.2. Nell’ambito

dell’istruttoria di causa, l’amministrazione ha ordinato una perizia

psichiatrica presso il __________ (cfr. rapporto 26 gennaio e complemento

peritale dell’11 febbraio 2021 in doc. 36 e 39) e ha pure sottoposto il caso al

Servizio medico regionale (in seguito: SMR; cfr. le annotazioni 2 febbraio 2021

ed i rapporti finali del 3 e 5 marzo 2021, doc. 37, 40 e 41).

Accertata

inoltre l’assenza dei presupposti per l’attuazione di provvedimenti

professionali (cfr. rapporto del Servizio integrazione professionale dell’8

marzo 2021 in doc. 44), con progetto di decisione dell’11 marzo 2021 l’Ufficio

AI ha proposto l’attribuzione di una rendita intera dal 1° agosto al 30

novembre 2020, con versamento della prestazione dal 1° novembre 2020

trattandosi di una domanda tardiva (doc. 46).

Con

osservazioni del 30 aprile 2021 il dr. med. __________, psichiatra curante

dell’assicurata, ha criticato la valutazione peritale del __________,

sostenendo come la sua paziente sia totalmente inabile al lavoro dal mese di novembre

2019 (doc. 56).

Dopo

aver sottoposto le considerazioni dello psichiatra curante al __________, che

ha confermato la propria valutazione (cfr. rapporto del 27 maggio 2021; cfr.

anche le annotazioni SMR del 2 giugno 2021 di adesione al complemento peritale;

doc. 61 e 62), con decisione del 25 giugno 2021 l’Ufficio AI ha ribadito il

diritto dell’assicurata ad una rendita limitata nel tempo come da preavviso

(doc. 65, per le motivazioni cfr. doc. 63).

1.3. L’assicurata,

rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta contro la suddetta

decisione, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita

intera dal 25 agosto 2019. In via subordinata ha chiesto il rinvio degli atti

all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti.

In

sostanza l’insorgente contesta la valutazione medico-teorica del __________ che

la ritiene totalmente abile nella sua abituale professione ed in altre attività

adeguate. Fondandosi sulla valutazione dello psichiatra curante, essa sostiene invece

di non poter esercitare l’attività di assistente di cura e nemmeno altre

attività.

Contesta

inoltre l’importo della rendita intera.

Infine,

chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la

conferma della decisione contestata. Ribadisce la validità della perizia __________.

1.5. Il

27 settembre 2021 la ricorrente ha prodotto un nuovo rapporto del suo

psichiatra curante (VI).

1.6. In

data 26 ottobre 2021 l’Ufficio AI ha inoltrato le osservazioni del __________

in merito al suddetto rapporto, ribadendo la richiesta di reiezione del ricorso

(XII).

1.7. Da ultimo, il 10 novembre

2021 l’insorgente ha preso posizione in merito a quanto sostenuto dal __________,

confermando le censure ricorsuali (XIV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere

è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il

diritto ad una rendita temporanea.

Va rilevato che il 1° gennaio

2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore

una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto

alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre tuttavia ricordare

che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già

insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del

diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore

al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto al ricorso

contro la decisione emanata il 25 giugno 2021 – data che, di principio,

delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.

Per cui ogni riferimento

alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita

all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità

di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,

provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo

aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita

se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno

al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto

guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p.

1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Per costante giurisprudenza,

quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un

certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di

decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;

SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre

2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24

febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei

casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni

esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e

8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta

l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del

grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,

presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto

alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo

precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli

dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine,

una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer

1/06, pag. 64-65).

2.4. Nel caso concreto, per

accertare l’abilità lavorativa dell’assicurata nell’abituale professione ed in

attività adeguate l’Ufficio AI ha ordinato al __________ una perizia psichiatrica.

Con

rapporto 26 gennaio 2021 (doc. 36) – firmato per approvazione dalla dr.ssa __________,

direttrice del __________ –, la perita dr. ssa __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia, ha dapprima riassunto gli atti medici, esposto

l'anamnesi (familiare, socio-relazionale, lavorativa e somatica), proceduto

alla descrizione della giornata, riportato i sintomi soggettivi e spiegato il trattamento

psichiatrico attuale. Essa ha poi proseguito con le osservazioni

comportamentali, ha eseguito un esame clinico (secondo il sistema AMDP) e proceduto

con la discussione in merito ad eventuali incoerenze emerse. La perita ha posto

la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio depressivo

lieve (ICD 10 F.33.0) e “problemi correlati ad eventuali eventi di vita

negativi nell’infanzia: modalità alternate di relazioni familiari nell’infanzia

(ICD 10 Z61.2), quest’ultima senza ripercussioni sulla capacità lavorativa.

La

perita ha eseguito una dettagliata valutazione psichiatrica e

medico-assicurativa e ha quindi risposto ai quesiti peritali.

In

attività abituale il __________ ha concluso che “l’assicurata è da

considerarsi IL dal 01.11.2019 sino al 02.11.2020 in misura del 100%

esclusivamente presso la casa __________ di __________. Presso ed

esclusivamente solo questa struttura l’assicurata risulta inabile al rientro

lavorativo, pena ricaduta nello stato depressivo” (sottolineatura del

redattore).

In

attività adeguate, le perita ha evidenziato:

" (…) L'assicurata

è da considerarsi inabile al lavoro per malattia in misura del 100% dal

01.11.2019 al 02.11.2020 (data di dimissione dalla Clinica __________ di __________,

dove il personale curante stabiliva un miglioramento del quadro clinico).

È da considerarsi abile al lavoro in misura del 50% dal

03.11.2020.

Per consentire un adeguato rientro lavorativo, con l'attivazione

dei supporti dello psichiatra curante ed istituzionali (assistente sociale ed

Ufficio Al), ma soprattutto il cambio di mentalità dell'assicurata che è

rimasta inattiva a lungo, si propone di mantenere un’IL al 50% fino al

31.03,2021.

Successivamente è esigibile un aumento rapido (nell'arco di 2

mesi) fino al grado di abilità completo (abile al 100% da fine maggio 2021).

Per attività lavorativa adeguata si intende l'attività di ausiliaria

di cure in casa anziani, esclusi i turni notturni (che potrebbero vanificare lo

sforzo reintegrativo), l'attività di badante privata presso il domicilio di un

anziano, favorendo eventualmente la tutela dell'assicurata mediante un'agenzia

predisposta al collocamento del dipendente ed alla mediazione tra lo stesso e

la famiglia dell'anziano, affinché non vi sia sfruttamento, abuso del

dipendente, episodi di mancanza di rispetto.

Inoltre rassicurata si considera inseribile in attività di

ausiliaria di pulizie, se questo fosse il suo desiderio. Potrà portare a

termine il percorso formativo intrapreso. (…)” (pag. 145 incarto AI)

Quale

casalinga l’assicurata è stata valutata abile al 100%. Infine, la perita ha

considerato che “gli unici provvedimenti (sanitari n.d.r.) ancora de mettere

in atto sono quelli di riabilitazione ed accompagnamento al reinserimento

professionale”.

Con

annotazioni 2 febbraio 2021 lo psichiatra del SMR, dr. __________, ha chiesto

al __________ le seguenti delucidazioni:

" Nell'attività

abituale come definito al punto 8.1 della perizia, presso l'ultimo datore di

lavoro, la CL dell'assicurata è definita come assente dal 01.11 .2019 al

02.11.2020. Si chiede ai periti di prendere posizione esplicitando in termini

numerici la valutazione della CL dell'assicurata anche dal 03.11.2020 in poi

nell'attività abituate.

In considerazione della diagnosi formulata di episodio depressivo

lieve, nel contesto di una sindrome depressiva ricorrente e delle minime

limitazioni funzionali oggettivate dai periti e descritte al punto 7.4 della

perizia, si chiede ai periti se la valutazione di una CL del 50% dell'assicurata

dal 03.11.2020 in una attività sovrapponibile a quella abituale, fatto salvo il

differente datore di lavoro, sia da ritenere corretta o se trattasi di refuso.

Nel caso in cui non si tratti di refuso, si chiede ai periti di

motivare ['apparente incongruenza fra significativa limitazione della CL e

limitazioni funzionali aggettivate minime.

Si chiede ai periti di definire anche la CL dell'assicurata in una

attività adeguata allo stato di salute differente, ad esempio in una attività

semplice, di tipo pratico, ripetitiva, con basso carico di responsabilità, in

ambiente di lavoro poco stressante e non competitivo, con scarso

contatto con il pubblico, con mansioni ben definite.

Al punto 8.4 della perizia viene indicato come uniche misure da

mettere in atto quelle del servizio di integrazione professionale, quindi non

vengono indicate terapie tramite le quali rassicurata possa ragionevolmente

recuperare CL in un dato tempo. Al punto 8.2 i periti

definiscono come utile un cambio di mentalità dell'assicurata che

è rimasta inattiva a lungo e il supporto della rete terapeutica ed

eventualmente dell'AI. In considerazione del fatto che il cambio di mentalità

non rientra nella definizione della patologia da cui è affetta l’assicurata, i periti

intendono che, in considerazione della sintomatologia dell'assicurata è da lei

esigibile l'adesione a misure integrative/reintegrative professionali, nel

senso che se l’assicurata non aderisse non sarebbe a causa della patologia e

che tramite tali misure, nell'arco di 6 mesi, l’assicurata recupererà la

completa CL? Si chiede pertanto una presa di posizione ai periti volta a

chiarire questo punto. Si resta a disposizione dei periti per eventuali

chiarimenti.” (doc. 37)

In

data 11 febbraio 2021 la dr.ssa med. __________ ha risposto come segue

(sottolineatura del redattore):

" (…) Per

quanto riguarda rassicurata citata in epigrafe, confermo la capacità

lavorativa piena sia in attività adeguata che in attività abituale a far data

dal 03.11,2020 (ovvero confermo IL medico teorica dello 0% dal 03.11.2020),

fatto salvo il differente datore di lavoro.

Quello che intendevo esprimere nella perizia del 26.1.2021 era

questo: visto il lungo periodo trascorso senza attività lucrativa, mi

sembrava opportuno un reinserimento lavorativo graduale, che avrebbe potuto

aiutare l'assicurata; prendo atto che stare tanto tempo senza lavoro non è un fattore

indennizzabile dall'ufficio Al.

Al contempo mi sento comunque di proporre un riallenamento al

lavoro con i relativi aiuti da parte del UAI, per favorire un inserimento

lavorativo duraturo.

Infine confermo che sconsiglio di sottoporre rassicurata a turni

notturni, in quanto l'assenza di recupero del sonno potrebbe ricondurre ad uno

scompenso di tipo depressivo.” (doc. 39)

Con

rapporto di decorso del 30 aprile 2021 lo psichiatra curante ha evidenziato:

" (…) Vi

aggiorno volentieri in merito all'evoluzione dello stato di salute psichica

della signora RI 1.

In riferimento alta perizia redatta dalla psichiatra dottoressa __________

del mese di dicembre 2020, mi permetto di osservare quanto segue.

Viene confermata la mia diagnosi di sindrome depressiva ricorrente

che, al momento del colloquio con la perita, risulterebbe di entità lieve.

Ricordo che seguo la paziente con regolarità dal 23 gennaio 2014.

Ulteriore perplessità riguarda la certificazione dell'abilità lavorativa

del 100% dal 3 novembre 2020 retroattiva quindi rispetto alla valutazione

peritale del mese di dicembre 2020.

Quanto posso oggettivare durante gli incontri con la signora RI 1

è uno stato depressivo grave e cronicizzato almeno dal mese di novembre 2019.

La dottoressa Verzura riferisce inoltre della necessità di un reinserimento

lavorativo graduale, di un riallenamento al lavoro e sconsiglia i turni di

notte.

Questo è palesemente in contrasto con la diagnosi ICD 10 F33.0.

Il quadro clinico che persiste ormai da 18 mesi a questa parte è

riconducibile alla diagnosi ICD 10 F33.1-2.

La paziente presenta una marcata deflessione del tono dell'umore,

ansia pervasiva, ideazione suicidale spesso con progettualità, insonnia

ribelle, gravi disturbi delia memoria e della concentrazione, diminuzione

dell'appetito con calo ponderale, desiderio sessuale assente, mancanza di

progettualità, sentimenti di autosvalutazione, vergogna ed inutilità, grave

astenia. apatia ed anedonia.

Nonostante i diversi tentativi con antidepressivi e l'attuale

terapia con Fluoxetina 40 mg/die, il quadro psicopatologico non accenna a migliorare.

Non posso quindi che confermare un'inabilità lavorativa nella

misura del 100% dal mese di novembre 2019 ad oggi per qualsiasi attività.

Qualora la mia valutazione risultasse poco convincente, consiglio

una rivalutazione approfondita da parte vostra possibilmente in tempi brevi.”

(doc. 56)

Chiamata

dal SMR a prendere posizione in merito al suddetto rapporto di decorso, con

scritto 27 maggio 2021 la perita del __________ ha risposto come segue:

" In

riferimento alla sua richiesta di presa di posizione del 4 maggio 2021, con

riferimento al rapporto medico del Dr. __________, psichiatra curante

dell'assicurata citata in epigrafe, sono così a rispondere (riprendendo in

sequenza i punti del rapporto medico del Dr. __________):

1) Il Dr. __________

asserisce di seguire con regolarità rassicurata dal 23 gennaio 2014. Durante il

colloquio peritale l’assicurata stessa avrebbe detto che sarebbe stata seguita

nel 2014 dal Dr. __________ per una crisi causata dalla separazione e dal

cambio di nazione di residenza (trasferitasi in Svizzera dall'ltalia per

ragioni di lavoro); si è poi ripresa in breve tempo grazie alla Fluoxetina e avrebbe

interrotto il trattamento psichiatrico.

Ella avrebbe ripreso il trattamento

psichiatrico con il Dr. __________ a far data da settembre 2019, quindi ci sono

stati almeno 4 anni di interruzione detta presa a carico, secondo quanto

narrato dall'assicurata stessa.

2) II primo

colloquio peritale si è svolto in data 10 novembre 2020.

Il secondo colloquio peritale si è svolto in data 30

dicembre 2020.

L'abilità lavorativa è stata fatta

partire dal 3 novembre 2020, quindi si discosta di una settimana rispetto alla

prima valutazione peritale; inoltre è stata scelta la data del 03.11.2020, come

sottolineato dal Dr. __________, in quanto il giorno precedente la Signora era

stata dimessa dalla Clinica __________ di __________: il rapporto di dimissione

citava il miglioramento del tono dell'umore, dell'ipervigilanza ed il

ripristino del sonno alta dimissione; per tutti questi motivi è stata considerata

quella data come data aggettiva delta ripresa della capacità lavorativa.

3) Rispetto al

grado dello stato depressivo si riprende quanto scritto al punto 6 del rapporto

peritate, nella discussione diagnostica, ovvero: sono presenti i criteri del

punto B secondo ICD10, inoltre i seguenti punti concernenti il punto C:

pensieri ricorrenti di morte o suicidio, lamentazione di una diminuita capacità

di pensare e concentrarsi, nonché alterazioni del sonno.

Non sussistono quindi sufficienti

criteri di gravità per un episodio di grado medio (sono assenti la perdita di

autostima, il senso di colpa, anzi la colpa è attribuita a terzi, all'entourage

lavorativo, la modificazione dell'attività psicomotoria). La modificazione dell'appetito

non è stata annoverata nei criteri; la signora RIFERISCE di mangiare poco perchè

ha poco appetito, ciononostante va a fare le commissioni e cucina

prevalentemente verdure e pesce. Nel corso del colloquio peritale non è stato

descritto un calo ponderale.

Ricordo inoltre, come già specificato

nel rapporto peritale, che numerose fonti di malessere descritte

dall'assicurata non sono annoverabili tra i fattori indennizzabili

dall'assicurazione invalidità.

4) II perito aveva

specificato nella lettera con le osservazioni aggiuntive inviata al Dr. __________

in data 11 febbraio 2021, che sembrava opportuno un reinserimento lavorativo

graduale, in quanto questo avrebbe potuto aiutare rassicurata dopo un lungo

periodo di assenza di attività lavorativa.

Il perito prendeva atto però che stare

tanto tempo senza lavoro non era un fattore indennizzabile dall'ufficio AI.

Allo stesso tempo il perito si sentiva

comunque di proporre un riallenamento al lavoro con i relativi aiuti da parte

dell'UAI, per favorire un inserimento lavorativo duraturo. La sottoscritta sconsigliava

di sottoporre rassicurata a turni notturni, in quanto l'assenza di recupero del

sonno avrebbe potuto ricondurre ad uno scompenso di tipo depressivo (vedi

osservazioni aggiuntive dell'11 febbraio 2021 allegate). Inoltre l’assicurata

presso la casa anziani di Sementina già lavorava solo di giorno, prima

dell'insorgere dell'IL.

Quindi il reinserimento lavorativo

graduale, il riallenamento al lavoro e possibilmente l'astensione dai turni

notturni, sono un'agevolazione che il perito richiede per favorire l’assicurata,

per favorirne il reinserimento lavorativo duraturo, ma non una necessità

impellente e tassativa, dovuta dall'UAI.

5) Rispetto alla

durata dell'episodio depressivo, il perito considerava l'inabilità lavorativa

completa dal 01.11.2019, come scritto anche dal Dr. __________, fino al

02.11.2020 compresi.

6) II Dr. __________

cita fra i sintomi la marcata deflessione del tono dell'umore, l'ansia

pervasiva, l'ideazione suicidale spesso con progettualità, l'insonnia ribelle,

gravi disturbi delta memoria e della concentrazione, diminuzione dell'appetito

con calo ponderale, desiderio sessuale assente, mancanza di progettualità,

sentimenti di autosvalutazione, vergogna ed inutilità, grave astenia, apatia e

anedonia.

La valutazione peritale in questo

senso è in parziale disaccordo con la valutazione del curante. Il tono

dell'umore è deflesso, sì, ma non in maniera grave, e vi sono numerosi fattori

non indennizzabili dall'Ufficio Al che incidono sul tono dell'umore. L'ansia è

presente ma non è stata ritenuta pervasiva, l'ideazione suicidale è stata considerata

dal perito e descritta nell'esame psichico come: riferite idee suicidati, vaghe

e saltuarie, senza passaggio all'atto, con fattori protettivi la religiosità,

il pensiero rivolto ai figli.

Sono descritti 2-3 risvegli notturni per notte.

Nella perizia viene descritto come i

disturbi soggettivi della concentrazione e della memoria non presentano deficit

patologici.

Viene citato il calo dell'appetito,

ma non il calo ponderale, che non è stato descritto dall'assicurata durante il

colloquio peritale, cosi come nemmeno la mancanza del desiderio sessuale.

C'è stata la frequentazione del corso

da parte dell'assicurata come assistente di cure socio – sanitarie, da

settembre 2019 a giugno 2020 (mentre era certificata inabile al lavoro al

100%), con svolgimento regolare dell'esame scritto finale, e la volontà di

portare a termine il percorso di formazione intrapreso da parte dell'assicurata.

Inoltre l'assicurata aveva asserito in sede peritale che avrebbe potuto

considerare di riprendere a lavorare in casa __________ a __________ a patto di

venire remunerata secondo le sue aspettative. Questi aspetti sarebbero in

contrasto con i sintomi descritti dal medico curante, ovvero la mancanza di

progettualità, grave astenia, apatia ed anedonia, così come io stile di vita

dell'assicurata che non appare oltremodo ostacolato dal quadro clinico. La

sottoscritta aveva già descritto la tendenza al pessimismo e all'autocommiserazione,

con tendenza a peggiorare il quadro clinico. Quindi pur comprendendo le

difficoltà incorse durante t'infanzia, la delusione dei rapporti affettivi, lo

stress oggettivo sicuramente vissuto nell'ambiente lavorativo, e anche le varie

difficoltà dell'assicurata, si evince dai colloqui che la signora non è particolarmente

compromessa negli altri ambiti della vita: ha affrontato un trasloco, va a fare

la spesa e lo shopping, guida l'automobile, ne avrebbe recentemente acquistata

una nuova, ha affrontato un corso piuttosto impegnativo durante l'anno scolastico

2019 - 2020, eccetera.

7) Infine il perito

vuole osservare come i sentimenti di autosvalutazione, di vergogna ed inutilità

descritti dal curante, se presenti, derivino con buona probabilità proprio

dalla mancanza di attività lavorativa: al punto 7.2 del rapporto peritale la

sottoscritta sosteneva che sarebbe auspicabile interrompere il circolo vizioso

di tendenza al pessimismo, che porta all'assicurata preoccupazioni rispetto al

proprio sostentamento economico futuro, e riattivare invece l'assicurata dal

punto di vita lavorativo, almeno gradualmente, in quanto dai colloqui si è

evidenziato che l’assicurata ha un alto valore di sè stessa in quanto donna

professionalmente indipendente.

Quindi secondo il perito è

controproducente caldeggiare l'inabilità lavorativa dell’assicurata, sarebbe

molto più efficace, anche proprio per il tono dell'umore dell'assicurata,

incoraggiarla e instradarla verso una ripresa lavorativa quanto più rapida

possibile.” (doc. 61)

Vista

la succitata presa di posizione peritale, avvallata dal SMR con annotazioni del

2 giugno 2021 (doc. 62), con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha ritenuto

l’assicurata pienamente abile al 100% nella sua abituale attività e in altre

attività adeguate, il tutto dal 3 novembre 2020.

Per

quel che concerne i periodi precedenti – tenuto conto del piano assenze fornite

dall’ex datore di lavoro riportate nelle annotazioni 5 marzo 2021 dal

consulente IP (cfr. doc. 42) e confermate lo stesso giorno dal SMR (doc. 41) – l’assicurata

è stata considerata inabile al 100% dal 25 agosto 2019 al 1° settembre 2019, pienamente

abile dal 2 al 3 settembre 2019, di nuovo inabile al 100% il 4 settembre 2021 e

poi dal 25 settembre 2019 al 2 novembre 2020.

L’assicurata

contesta la valutazione medico-teorica, in particolare il pieno recupero della

capacità lavorativa dell’assicurata sia nella sua abituale professione di

assistente di cura che in altre attività, successivo alla degenza (dal 25

settembre 2019 al 2 novembre 2020) presso la Clinica __________. L’insorgente

ritiene invece una totale inabilità lavorativa quale assistente di cura ed in altre

attività almeno dal mese di novembre 2019.

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine

con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

Considerandi

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid.

3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6

Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta

Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale

federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una

rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura

probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale

di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato

i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30

novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche.

Ciò significa, in

particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente

criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per

la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle succitate due

sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura

deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in

presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di

depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF

ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha

confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle

STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del

2.

agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al

consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12

del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.7

Nella fattispecie in esame

questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurata è

stato accuratamente vagliato dal __________, non ha motivo per mettere in

dubbio le valutazioni formulate nella perizia psichiatrica del 26 gennaio 2021

(e il rispettivo complemento dell’11 febbraio 2021), poiché va considerata

dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

ricordati al consid. 2.5.

In

effetti, la perita del __________ ha considerato tutta la documentazione medica

agli atti e l’insorgente non ha prodotto documentazione specialistica atta a

mettere in dubbio le conclusioni a cui essa è giunta.

Innanzitutto per quanto

concerne la diagnosi, lo psichiatra curante e la Clinica __________ ritengono data

una sindrome depressiva di grado medio-grave, mentre la perita, facendo riferimento

alla perizia, nella presa di posizione 27 maggio 2021 (doc. 61, cfr. consid. 2.4)

ha convincentemente spiegato perché ritiene l’attuale episodio di grado lieve:

" (…)

3) Rispetto al

grado dello stato depressivo si riprende quanto scritto al punto 6 del rapporto

peritate, nella discussione diagnostica, ovvero: sono presenti i criteri del

punto B secondo ICD10, inoltre i seguenti punti concernenti il punto C:

pensieri ricorrenti di morte o suicidio, lamentazione di una diminuita capacità

di pensare e concentrarsi, nonché alterazioni del sonno.

Non sussistono quindi sufficienti

criteri di gravita per un episodio di grado medio (sono assenti la perdita di

autostima, il senso di colpa, anzi la colpa è attribuita a terzi, all'entourage

lavorativo, la modificazione dell'attività psicomotoria). La modificazione dell'appetito

non è stata annoverata nei criteri; la signora RIFERISCE di mangiare poco perchè

ha poco appetito, ciononostante va a fare le commissioni e cucina

prevalentemente verdure e pesce. Nel corso del colloquio peritale non è stato

descritto un calo ponderale.

Ricordo inoltre, come già specificato

nel rapporto peritale, che numerose fonti di malessere descritte

dall'assicurata non sono annoverabili tra i fattori indennizzabili

dall'assicurazione invalidità. (…)” (doc. 61 pag. 1-2)

Alla risposta no. 6 delle

citate osservazioni la perita del __________, sempre con riferimento al

rapporto 26 gennaio 2021, ha pertinentemente spiegato le divergenze con la

valutazione dello psichiatra curante (sottolineature del redattore):

" (…)

6) II Dr. __________

cita fra i sintomi la marcata deflessione del tono dell'umore, l'ansia

pervasiva, l'ideazione suicidale spesso con progettualità, l'insonnia ribelle,

gravi disturbi delta memoria e della concentrazione, diminuzione dell'appetito

con calo ponderale, desiderio sessuale assente, mancanza di progettualità,

sentimenti di autosvalutazione, vergogna ed inutilità, grave astenia, apatia e

anedonia.

La valutazione peritale in questo

senso è in parziale disaccordo con la valutazione del curante. Il tono

dell'umore è deflesso, sì, ma non in maniera grave, e vi sono numerosi fattori

non indennizzabili dall'Ufficio Al che incidono sul tono dell'umore.

L'ansia è presente ma non è stata

ritenuta pervasiva, l'ideazione suicidale è stata considerata dal perito e

descritta nell'esame psichico come: riferite idee suicidati, vaghe e saltuarie,

senza passaggio all'atto, con fattori protettivi la religiosità, il pensiero

rivolto ai figli.

Sono descritti 2-3 risvegli notturni per notte.

Nella perizia viene descritto come

i disturbi soggettivi della concentrazione e della memoria non presentano

deficit patologici.

Viene citato il calo

dell'appetito, ma non il calo ponderale, che non è stato descritto

dall'assicurata durante il colloquio peritale, cosi come nemmeno la

mancanza del desiderio sessuale.

C'è stata la frequentazione del corso

da parte dell'assicurata come assistente di cure socio – sanitarie, da

settembre 2019 a giugno 2020 (mentre era certificata inabile al lavoro al

100%), con svolgimento regolare dell'esame scritto finale, e la volontà di

portare a termine il percorso di formazione intrapreso da parte

dell'assicurata. Inoltre l'assicurata aveva asserito in sede peritale che avrebbe

potuto considerare di riprendere a lavorare in casa __________ a __________ a

patto di venire remunerata secondo le sue aspettative. Questi aspetti

sarebbero in contrasto con i sintomi descritti dal medico curante, ovvero la mancanza

di progettualità, grave astenia, apatia ed anedonia, così come io stile di vita

dell'assicurata che non appare oltremodo ostacolato dal quadro clinico. La

sottoscritta aveva già descritto la tendenza al pessimismo e all'autocommiserazione,

con tendenza a peggiorare il quadro clinico. Quindi pur comprendendo le

difficoltà incorse durante t'infanzia, la delusione dei rapporti affettivi, lo

stress oggettivo sicuramente vissuto nell'ambiente lavorativo, e anche le varie

difficoltà dell'assicurata, si evince dai colloqui che la signora non è

particolarmente compromessa negli altri ambiti della vita: ha affrontato un

trasloco, va a fare la spesa e lo shopping, guida l'automobile, ne avrebbe

recentemente acquistata una nuova, ha affrontato un corso piuttosto impegnativo

durante l'anno scolastico 2019 - 2020, eccetera. (…)” (doc. 61 pag. 2-3)

Il

__________ ha anche spiegato perché la piena abilità lavorativa è stata fissata

a partire dal 3 novembre 2020 (sottolineatura del redattore):

" (…)

2) II primo colloquio

peritale si è svolto in data 10 novembre 2020.

Il secondo colloquio peritale si è svolto in data 30

dicembre 2020.

L'abilità lavorativa stata fatta

partire dal 3 novembre 2020, quindi si discosta di una settimana rispetto alla

prima valutazione peritale; inoltre è stata scelta la data del 03.11.2020, come

sottolineato dal Dr. __________, in quanto il giorno precedente la Signora

era stata dimessa dalla Clinica __________ di __________: il rapporto di

dimissione citava il miglioramento del tono dell'umore, dell'ipervigilanza ed

il ripristino del sonno alla dimissione; per tutti questi motivi è stata considerata

quella data come data aggettiva delta ripresa della capacità lavorativa. (…)”

(doc. 61 pag. 1)

È

vero che in sede peritale è stato rilevato che “al secondo colloquio per il

17.12.2020

alle ore 11.00 l’assicurata non si presenta. Contatta l’ufficio __________

alle ore 11.30 sostenendo di essere bloccata nel traffico presso la rotonda di

Noranco (…). Interrogata al tal proposito nel corso del secondo colloquio,

l’assicurata riferisce di essersi smarrita, di essersi confusa con gli edifici

simili, e di aver proseguito superando il __________” (perizia punto no.

4.1, pag. 12). Questo singolo episodio di confusione, secondo il TCA, non mette

tuttavia in discussione, come invece sostenuto nel ricorso, quanto successivamente

rilevato dalla perita, ossia che l’assicurata “… ha continuato a spostarsi

liberamente in automobile anche oltre frontiera, ha continuato ad occuparsi

delle faccende domestiche, si è recata a fare la spesa ed ai centri commerciali

di __________, ha effettuato un trasloco, e tutto ciò, nonostante il timore per

il Coronavirus e nonostante il fatto di aver contratto il virus a suo volta …”

(perizia punto no. 13 pag. 14; pag. 141 inc. AI) e questo “nonostante il

curante certifichi il persistere della sintomatologia depressiva e nonostante

l’incidente automobilistico con tamponamento da tergo intercorso nel luglio

2020” (perizia punto no. 13 pag. 14). Non va poi dimenticato che al primo

colloquio l’assicurata era arriva in anticipo di mezz’ora presso il __________

senza problemi, avendo impostato il navigatore (perizia punto no. 4.1 pag. 11).

Con

riferimento al corso di cure socio-sanitarie frequentato da settembre 2019 a

giugno 2020 – come detto durante un periodo d’inabilità lavorativa certificata

–, la ricorrente evidenzia di non essere riuscita a terminarlo proprio a causa

della malattia psichica, oltre a non sapere l’esito dell’unico esame (orale) sostenuto.

Certo, l’assicurata avrebbe dovuto tenere l’esame pratico presso la casa __________

di riferimento, a quell’epoca quella del __________ di __________, ma essendo

in malattia non ha potuto presenziare (cfr. anamnesi lavorativa, pag. 9 della

perizia). Riguardo a quella struttura essa aveva infatti detto “di non

essere trovata affatto bene”, descrivendo le diverse situazioni difficili con

colleghi e pazienti (cfr. anamnesi lavorativa, pag. 8 della perizia, pag. 136

inc. AI). Per questo motivo la perita ha considerato la piena incapacità

lavorativa dal 1° novembre 2019 al 2 novembre 2020 “esclusivamente

presso la sola casa __________ di __________” e che “presso ed

esclusivamente solo questa struttura risulta inabile al rientro lavorativo,

pena una ricaduta nello stato depressivo” (sottolineatura del redattore; punto

no. 8.1. della perizia, pag. 17).

Determinante

è quanto rilevato dal __________ nella più volte citata presa di posizione del

27.

maggio 2021, ove alla risposta no. 6, la dr.ssa __________ ha precisato che

“l’assicurata aveva asserito in sede peritale che avrebbe potuto considerare

di riprendere a lavorare in casa anziani a __________ (precedente

all’esperienza lavorativa a __________; n.d.r.) a patto di venire remunerata

secondo le sue aspettative” e che “questi aspetti sarebbero in contrasto

con i sintomi descritti dal medico curante, ovvero la mancanza di

progettualità, grave astenia, apatia ed anedonia, così come lo stile di vita

dell’assicurata che non appare oltremodo ostacolato dal quadro clinico”.

L’assicurata

rileva che la perita l’ha considerata lucida ed orientata e che l’attenzione,

la concentrazione e memoria non presentano deficit patologici e che tuttavia

subito dopo la dr.ssa __________ ha riportato come la peritanda non si ricordi

il nome del medico e del medicinale che assume, che l’eloquio è rallentato e

spesso interrotto dal pianto. La ricorrente rileva inoltre che nel rapporto 20

agosto 2020 il consulente in integrazione professionale aveva riportato episodi

quali “il dimenticare i fuochi della cucina accesi, il dimenticarsi gli

appuntamenti con il fisioterapista, il fatto di dover riporre qualcosa nel

frigorifero e ritrovarsi ad andare al bagno “, pag. 81 inc. AI).

Ora,

nell’esame clinico del __________ è stato fatto presente che le difficoltà nel

ricordare il nome del medico curante e dell’antidepressivo assunto non rientrano

in un contesto patologico (punto no. 4.3.1 della perizia). Lo stesso vale anche

per le restanti descritte dimenticanze, visto che, come riportato sopra, la

perita non ha riscontrato dei deficit patologici della memoria,

concentrazione ed attenzione.

Rilevante

è che, sulla base della descrizione di risorse e capacità, in perizia è stato

concluso che (sottolineatura del redattore):

" (…) Considerate

le risorse citate in precedenza ed i punti di forza dell'assicurata (valutate

secondo lo schema Mini ICF-APP; n.d.r.), bisogna considerare al momento attuale

comunque una diminuita caricabilità e una diminuita capacità di affrontare lo

stress, dovuto soprattutto allo stato di fragilità e pessimismo attuali, allo

scoraggiamento che rassicurata avverte per quanto riguarda l'attività

lavorativa.

Andrebbe quindi sostenuta, incoraggiata e supportata sia dal

medico curante che dagli operatori dell'ufficio Al e dall'assistente sociale al

fine di ritrovare vigore, e stimolo per riprendere la strada nel mondo

lavorativo.

L'assicurata non si dice pronta adesso, forse anche perché si

sente tutelata dal fatto che le indennità di rendita per malattia non siano

ancora esaurite.

Per il futuro si vede capace di riprendere un lavoro nella casa __________

di __________ a patto di venire remunerata secondo le sue aspettative, si sente

pronta a concludere il percorso formativo intrapreso nel 2019, si vede

potenzialmente come badante presso una persona privata, si vede anche come

ausiliaria di pulizia in ambiti differenti.

Finché questi progetti possano realizzarsi, necessita di maggior

sostegno dalle figure di riferimento istituzionali, in quanto è proprio il

riferimento dei famigliari che le sta mancando in questo momento. (…)” (pag.

145.

punto no. 13)

In

tal senso, questo TCA condivide quanto riferito dalla perita alla risposta no.

7.

delle osservazioni 27 maggio 2021:

" (…)

7) Infine il perito

vuole osservare come i sentimenti di autosvalutazione, di vergogna ed inutilità

descritti dal curante, se presenti, derivino con buona probabilità proprio

dalla mancanza di attività lavorativa: al punto 7.2 del rapporto peritale la

sottoscritta sosteneva che sarebbe auspicabile interrompere il circolo vizioso

di tendenza al pessimismo, che porta all'assicurata preoccupazioni rispetto al

proprio sostentamento economico futuro, e riattivare invece l'assicurata dal

punto di vita lavorativo, almeno gradualmente, in quanto dai colloqui si è

evidenziato che l’assicurata ha un alto valore di sè stessa in quanto donna

professionalmente indipendente.

Quindi secondo il perito è

controproducente caldeggiare l'inabilità lavorativa dell’assicurata, sarebbe

molto più efficace, anche proprio per il tono dell'umore dell'assicurata,

incoraggiarla e instradarla verso una ripresa lavorativa quanto più rapida

possibile.” (doc. 61 pag. 3)

Da

ultimo va detto che lo scritto 23 settembre 2021 dello psichiatra curante

(VI/1), prodotto pendente causa, non permette di scostarsi dalle valutazioni

peritali.

A

ragione nella presa di posizione 18 ottobre 2021 la perita del __________ ha ritenuto

lo scritto analogo e sovrapponibile a quanto osservato dallo stesso medico il 30

aprile 2021, in merito al quale essa si era già esaurientemente espressa il 27

maggio 2021 (doc. XII/3).

In conclusione, vista l’affidabile

e concludente perizia __________, confermata dal SMR, richiamato inoltre

l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che

l’assicurata è abile nella sua abituale professione ed in altre adeguate dal mese

di novembre 2020.

Per

quel che concerne le precedenti incapacità lavorative in qualsiasi attività, va

fatto riferimento a quanto ripreso dal SMR nelle annotazioni 5 marzo 2021 (doc.

41, cfr. consid. 2.4).

2.8

Occorre ora procedere alla

graduazione dell’invalidità.

Dapprima

va rilevato che con rapporto 8 marzo 2021, fondandosi sul rapporto finale 5

marzo 2021 del SMR (che si basa sulla perizia __________), il consulente IP ha

rilevato che “(…) l’attività da ultimo svolta come ausiliaria di cure

risulta ancora esigibile in modo completo a partire dal 3 novembre 2020” e che

“non vengono stabilite limitazioni particolari neppure per quanto attiene lo svolgimento

di attività alternative”. Egli di conseguenza non ha ritenuto che “vi

sono le condizioni per la messa in opera di provvedimenti professionali”

(pag. 163 inc. AI).

Se

da una parte il consulente ha rettamente accertato che non vi sono gli estremi

per riconoscere eventuali provvedimenti professionali, dall’altra non va

misconosciuto che l’assicurata necessita, come d’altronde fatto presente dalla

perita, di altri aiuti – ossia da parte del medico curante e dell’assistente

sociale – per una ripresa lavorativa, ritenuto il cambio del datore di lavoro e

di evitare turni di notte.

Di conseguenza (considerata

che l’assicurata è stata considerata inabile al 100% dal 25 agosto 2019 al 1°

settembre 2019, pienamente abile dal 2 al 3 settembre 2019, di nuovo inabile al

100% il 4 settembre 2021 e poi dal 25 settembre 2019 al 2 novembre 2020), l’Ufficio

AI ha rettamente posto l’assicurata, scaduto l’anno di attesa, al beneficio di

una rendita intera dal 1° agosto 2020, con versamento dal 1° novembre 2020

trattandosi di una domanda tardiva (ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto

al versamento della rendita nasce al più presto sei mesi dopo la domanda, in

casu inoltrata nel maggio 2020) sino al 30 novembre 2020. Nel caso di specie l’amministrazione ha applicato la prima

frase dell’art. 88a cpv. 1 OAI ed il marg. 4016 della Circolare sull’invalidità

e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) per il quale

se le condizioni sono stabili, la rendita va ridotta o soppressa

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri (RCC

1984.

pag. 137, 1979 pag. 285). Ci si trova di fronte ad un caso di questo

genere quando l’attività lucrativa è ripresa dopo la guarigione da una malattia

di lunga durata oppure quando lo stato di salute è migliorato in modo tale che

in un prossimo futuro sarebbe esigibile l’esercizio di un’attività.

In concreto essendo il

miglioramento stato accertato con effetto dal 3 novembre 2021, in virtù

dell’art. 88a cpv. 1 OAI e del marg. 4016 CIGI l’amministrazione ha rettamente soppresso

il diritto alla rendita con effetto al 30 novembre 2020.

Ne

consegue che, confermata la decisione contestata, il ricorso è respinto.

2.9

L’assicurata contesta

l’ammontare della rendita intera di fr. 622 (l’unica, quella di novembre 2020),

sostenendo che si tratta di una cifra “(..) decisamente troppo contenuta

rispetto agli anni di contribuzione”, senza tuttavia motivare tale

contestazione.

Va ricordato che, ai sensi

dell’art. 36 cpv. 2 LAI, per il calcolo della rendita ordinaria dell’AI si

applicano per analogia le disposizioni della LAVS.

Il calcolo della rendita è

determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa,

nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio

successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31

dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (art. 29bis cpv. 1

LAVS).

Ora in sede di risposta,

l’Ufficio AI ha correttamente fatto presente che la decisione contestata

riporta le basi di calcolo che hanno determinato la rendita intera, ossia:

- totale degli anni di

contribuzione: 9 anni e 4 mesi;

- anni di classe di età:

31.

anni;

- scala di rendita

applicabile: 13 (rendita parziale);

- reddito annuo medio

determinante: fr. 65'412;

- durata contributiva

per il reddito anno medio: 8 anni e 8 mesi.

Altrettanto rettamente

l’amministrazione ha rilevato come l’esiguo importo della rendita sia dovuto al

fatto che l’assicurata presenta un periodo contributivo incompleto rispetto

agli assicurati della sua stessa classe di età. Pertanto essa non ha diritto ad

una rendita completa fondata su una scala di rendita 44 (cfr. art. 29 cpv. 2

lett. a, b LAVS, 29bis cpv.1, 29ter LAVS, 52 OAVS).

Non avendo l’insorgente

specificato e motivato quale elemento di calcolo sia criticabile, l’ammontare

della rendita va di conseguenza confermato.

2.10

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.

a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura

di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza,

le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente, la quale ha chiesto di potere beneficiare

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

2.11

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca

stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è

retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG],

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un

esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente

vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso.

In effetti, viste la

perizia del __________ ed il complemento peritale, nonché le osservazioni 27

maggio 2021 della perita allo scritto 30 aprile 2021 del dr. med. __________,

l’assicurata, patrocinata da un avvocato, avrebbe dovuto debitamente

documentare un eventuale peggioramento della sua situazione valetudinaria. Il

rapporto 23 settembre 2021 dello psichiatra curante, come visto (cfr. consid.

2.7), non ha infatti apportato nuovi elementi di valutazione.

In simili condizioni,

l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere

respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese di procedura fr. 500 sono poste

a carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti