32.2021.92
Rendita temporanea. Conferma della perizia psichiatrica ed il miglioramento dello stato di salute con piena abilità lavorativa nell'abituale attività (eccetto presso il precedente datore di lavoro) ed in quelle adeguate. Assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio respinta.
7 febbraio 2022Italiano48 min
attività adeguate l’Ufficio AI ha ordinato al __________ una perizia psichiatrica.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.92
BS/sc
Lugano
7 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 agosto 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 giugno 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1, classe 1968, da ultimo attiva
quale ausiliaria di cure, nel marzo 2020 ha inoltrato una domanda
di prestazioni AI facendo valere un danno alla salute extra-somatico (doc. 4 inc. AI, se non indicato diversamente i documenti citati si
riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).
1.2. Nell’ambito
dell’istruttoria di causa, l’amministrazione ha ordinato una perizia
psichiatrica presso il __________ (cfr. rapporto 26 gennaio e complemento
peritale dell’11 febbraio 2021 in doc. 36 e 39) e ha pure sottoposto il caso al
Servizio medico regionale (in seguito: SMR; cfr. le annotazioni 2 febbraio 2021
ed i rapporti finali del 3 e 5 marzo 2021, doc. 37, 40 e 41).
Accertata
inoltre l’assenza dei presupposti per l’attuazione di provvedimenti
professionali (cfr. rapporto del Servizio integrazione professionale dell’8
marzo 2021 in doc. 44), con progetto di decisione dell’11 marzo 2021 l’Ufficio
AI ha proposto l’attribuzione di una rendita intera dal 1° agosto al 30
novembre 2020, con versamento della prestazione dal 1° novembre 2020
trattandosi di una domanda tardiva (doc. 46).
Con
osservazioni del 30 aprile 2021 il dr. med. __________, psichiatra curante
dell’assicurata, ha criticato la valutazione peritale del __________,
sostenendo come la sua paziente sia totalmente inabile al lavoro dal mese di novembre
2019 (doc. 56).
Dopo
aver sottoposto le considerazioni dello psichiatra curante al __________, che
ha confermato la propria valutazione (cfr. rapporto del 27 maggio 2021; cfr.
anche le annotazioni SMR del 2 giugno 2021 di adesione al complemento peritale;
doc. 61 e 62), con decisione del 25 giugno 2021 l’Ufficio AI ha ribadito il
diritto dell’assicurata ad una rendita limitata nel tempo come da preavviso
(doc. 65, per le motivazioni cfr. doc. 63).
1.3. L’assicurata,
rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta contro la suddetta
decisione, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita
intera dal 25 agosto 2019. In via subordinata ha chiesto il rinvio degli atti
all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti.
In
sostanza l’insorgente contesta la valutazione medico-teorica del __________ che
la ritiene totalmente abile nella sua abituale professione ed in altre attività
adeguate. Fondandosi sulla valutazione dello psichiatra curante, essa sostiene invece
di non poter esercitare l’attività di assistente di cura e nemmeno altre
attività.
Contesta
inoltre l’importo della rendita intera.
Infine,
chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la
conferma della decisione contestata. Ribadisce la validità della perizia __________.
1.5. Il
27 settembre 2021 la ricorrente ha prodotto un nuovo rapporto del suo
psichiatra curante (VI).
1.6. In
data 26 ottobre 2021 l’Ufficio AI ha inoltrato le osservazioni del __________
in merito al suddetto rapporto, ribadendo la richiesta di reiezione del ricorso
(XII).
1.7. Da ultimo, il 10 novembre
2021 l’insorgente ha preso posizione in merito a quanto sostenuto dal __________,
confermando le censure ricorsuali (XIV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere
è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il
diritto ad una rendita temporanea.
Va rilevato che il 1° gennaio
2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore
una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto
alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre tuttavia ricordare
che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già
insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del
diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore
al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto al ricorso
contro la decisione emanata il 25 giugno 2021 – data che, di principio,
delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.
Per cui ogni riferimento
alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita
all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità
di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo
aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto
guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p.
1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Per costante giurisprudenza,
quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di
decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre
2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24
febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei
casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni
esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e
8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta
l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del
grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,
presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto
alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo
precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli
dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine,
una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer
1/06, pag. 64-65).
2.4. Nel caso concreto, per
accertare l’abilità lavorativa dell’assicurata nell’abituale professione ed in
attività adeguate l’Ufficio AI ha ordinato al __________ una perizia psichiatrica.
Con
rapporto 26 gennaio 2021 (doc. 36) – firmato per approvazione dalla dr.ssa __________,
direttrice del __________ –, la perita dr. ssa __________, specialista FMH in
psichiatria e psicoterapia, ha dapprima riassunto gli atti medici, esposto
l'anamnesi (familiare, socio-relazionale, lavorativa e somatica), proceduto
alla descrizione della giornata, riportato i sintomi soggettivi e spiegato il trattamento
psichiatrico attuale. Essa ha poi proseguito con le osservazioni
comportamentali, ha eseguito un esame clinico (secondo il sistema AMDP) e proceduto
con la discussione in merito ad eventuali incoerenze emerse. La perita ha posto
la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio depressivo
lieve (ICD 10 F.33.0) e “problemi correlati ad eventuali eventi di vita
negativi nell’infanzia: modalità alternate di relazioni familiari nell’infanzia
(ICD 10 Z61.2), quest’ultima senza ripercussioni sulla capacità lavorativa.
La
perita ha eseguito una dettagliata valutazione psichiatrica e
medico-assicurativa e ha quindi risposto ai quesiti peritali.
In
attività abituale il __________ ha concluso che “l’assicurata è da
considerarsi IL dal 01.11.2019 sino al 02.11.2020 in misura del 100%
esclusivamente presso la casa __________ di __________. Presso ed
esclusivamente solo questa struttura l’assicurata risulta inabile al rientro
lavorativo, pena ricaduta nello stato depressivo” (sottolineatura del
redattore).
In
attività adeguate, le perita ha evidenziato:
" (…) L'assicurata
è da considerarsi inabile al lavoro per malattia in misura del 100% dal
01.11.2019 al 02.11.2020 (data di dimissione dalla Clinica __________ di __________,
dove il personale curante stabiliva un miglioramento del quadro clinico).
È da considerarsi abile al lavoro in misura del 50% dal
03.11.2020.
Per consentire un adeguato rientro lavorativo, con l'attivazione
dei supporti dello psichiatra curante ed istituzionali (assistente sociale ed
Ufficio Al), ma soprattutto il cambio di mentalità dell'assicurata che è
rimasta inattiva a lungo, si propone di mantenere un’IL al 50% fino al
31.03,2021.
Successivamente è esigibile un aumento rapido (nell'arco di 2
mesi) fino al grado di abilità completo (abile al 100% da fine maggio 2021).
Per attività lavorativa adeguata si intende l'attività di ausiliaria
di cure in casa anziani, esclusi i turni notturni (che potrebbero vanificare lo
sforzo reintegrativo), l'attività di badante privata presso il domicilio di un
anziano, favorendo eventualmente la tutela dell'assicurata mediante un'agenzia
predisposta al collocamento del dipendente ed alla mediazione tra lo stesso e
la famiglia dell'anziano, affinché non vi sia sfruttamento, abuso del
dipendente, episodi di mancanza di rispetto.
Inoltre rassicurata si considera inseribile in attività di
ausiliaria di pulizie, se questo fosse il suo desiderio. Potrà portare a
termine il percorso formativo intrapreso. (…)” (pag. 145 incarto AI)
Quale
casalinga l’assicurata è stata valutata abile al 100%. Infine, la perita ha
considerato che “gli unici provvedimenti (sanitari n.d.r.) ancora de mettere
in atto sono quelli di riabilitazione ed accompagnamento al reinserimento
professionale”.
Con
annotazioni 2 febbraio 2021 lo psichiatra del SMR, dr. __________, ha chiesto
al __________ le seguenti delucidazioni:
" Nell'attività
abituale come definito al punto 8.1 della perizia, presso l'ultimo datore di
lavoro, la CL dell'assicurata è definita come assente dal 01.11 .2019 al
02.11.2020. Si chiede ai periti di prendere posizione esplicitando in termini
numerici la valutazione della CL dell'assicurata anche dal 03.11.2020 in poi
nell'attività abituate.
In considerazione della diagnosi formulata di episodio depressivo
lieve, nel contesto di una sindrome depressiva ricorrente e delle minime
limitazioni funzionali oggettivate dai periti e descritte al punto 7.4 della
perizia, si chiede ai periti se la valutazione di una CL del 50% dell'assicurata
dal 03.11.2020 in una attività sovrapponibile a quella abituale, fatto salvo il
differente datore di lavoro, sia da ritenere corretta o se trattasi di refuso.
Nel caso in cui non si tratti di refuso, si chiede ai periti di
motivare ['apparente incongruenza fra significativa limitazione della CL e
limitazioni funzionali aggettivate minime.
Si chiede ai periti di definire anche la CL dell'assicurata in una
attività adeguata allo stato di salute differente, ad esempio in una attività
semplice, di tipo pratico, ripetitiva, con basso carico di responsabilità, in
ambiente di lavoro poco stressante e non competitivo, con scarso
contatto con il pubblico, con mansioni ben definite.
Al punto 8.4 della perizia viene indicato come uniche misure da
mettere in atto quelle del servizio di integrazione professionale, quindi non
vengono indicate terapie tramite le quali rassicurata possa ragionevolmente
recuperare CL in un dato tempo. Al punto 8.2 i periti
definiscono come utile un cambio di mentalità dell'assicurata che
è rimasta inattiva a lungo e il supporto della rete terapeutica ed
eventualmente dell'AI. In considerazione del fatto che il cambio di mentalità
non rientra nella definizione della patologia da cui è affetta l’assicurata, i periti
intendono che, in considerazione della sintomatologia dell'assicurata è da lei
esigibile l'adesione a misure integrative/reintegrative professionali, nel
senso che se l’assicurata non aderisse non sarebbe a causa della patologia e
che tramite tali misure, nell'arco di 6 mesi, l’assicurata recupererà la
completa CL? Si chiede pertanto una presa di posizione ai periti volta a
chiarire questo punto. Si resta a disposizione dei periti per eventuali
chiarimenti.” (doc. 37)
In
data 11 febbraio 2021 la dr.ssa med. __________ ha risposto come segue
(sottolineatura del redattore):
" (…) Per
quanto riguarda rassicurata citata in epigrafe, confermo la capacità
lavorativa piena sia in attività adeguata che in attività abituale a far data
dal 03.11,2020 (ovvero confermo IL medico teorica dello 0% dal 03.11.2020),
fatto salvo il differente datore di lavoro.
Quello che intendevo esprimere nella perizia del 26.1.2021 era
questo: visto il lungo periodo trascorso senza attività lucrativa, mi
sembrava opportuno un reinserimento lavorativo graduale, che avrebbe potuto
aiutare l'assicurata; prendo atto che stare tanto tempo senza lavoro non è un fattore
indennizzabile dall'ufficio Al.
Al contempo mi sento comunque di proporre un riallenamento al
lavoro con i relativi aiuti da parte del UAI, per favorire un inserimento
lavorativo duraturo.
Infine confermo che sconsiglio di sottoporre rassicurata a turni
notturni, in quanto l'assenza di recupero del sonno potrebbe ricondurre ad uno
scompenso di tipo depressivo.” (doc. 39)
Con
rapporto di decorso del 30 aprile 2021 lo psichiatra curante ha evidenziato:
" (…) Vi
aggiorno volentieri in merito all'evoluzione dello stato di salute psichica
della signora RI 1.
In riferimento alta perizia redatta dalla psichiatra dottoressa __________
del mese di dicembre 2020, mi permetto di osservare quanto segue.
Viene confermata la mia diagnosi di sindrome depressiva ricorrente
che, al momento del colloquio con la perita, risulterebbe di entità lieve.
Ricordo che seguo la paziente con regolarità dal 23 gennaio 2014.
Ulteriore perplessità riguarda la certificazione dell'abilità lavorativa
del 100% dal 3 novembre 2020 retroattiva quindi rispetto alla valutazione
peritale del mese di dicembre 2020.
Quanto posso oggettivare durante gli incontri con la signora RI 1
è uno stato depressivo grave e cronicizzato almeno dal mese di novembre 2019.
La dottoressa Verzura riferisce inoltre della necessità di un reinserimento
lavorativo graduale, di un riallenamento al lavoro e sconsiglia i turni di
notte.
Questo è palesemente in contrasto con la diagnosi ICD 10 F33.0.
Il quadro clinico che persiste ormai da 18 mesi a questa parte è
riconducibile alla diagnosi ICD 10 F33.1-2.
La paziente presenta una marcata deflessione del tono dell'umore,
ansia pervasiva, ideazione suicidale spesso con progettualità, insonnia
ribelle, gravi disturbi delia memoria e della concentrazione, diminuzione
dell'appetito con calo ponderale, desiderio sessuale assente, mancanza di
progettualità, sentimenti di autosvalutazione, vergogna ed inutilità, grave
astenia. apatia ed anedonia.
Nonostante i diversi tentativi con antidepressivi e l'attuale
terapia con Fluoxetina 40 mg/die, il quadro psicopatologico non accenna a migliorare.
Non posso quindi che confermare un'inabilità lavorativa nella
misura del 100% dal mese di novembre 2019 ad oggi per qualsiasi attività.
Qualora la mia valutazione risultasse poco convincente, consiglio
una rivalutazione approfondita da parte vostra possibilmente in tempi brevi.”
(doc. 56)
Chiamata
dal SMR a prendere posizione in merito al suddetto rapporto di decorso, con
scritto 27 maggio 2021 la perita del __________ ha risposto come segue:
" In
riferimento alla sua richiesta di presa di posizione del 4 maggio 2021, con
riferimento al rapporto medico del Dr. __________, psichiatra curante
dell'assicurata citata in epigrafe, sono così a rispondere (riprendendo in
sequenza i punti del rapporto medico del Dr. __________):
1) Il Dr. __________
asserisce di seguire con regolarità rassicurata dal 23 gennaio 2014. Durante il
colloquio peritale l’assicurata stessa avrebbe detto che sarebbe stata seguita
nel 2014 dal Dr. __________ per una crisi causata dalla separazione e dal
cambio di nazione di residenza (trasferitasi in Svizzera dall'ltalia per
ragioni di lavoro); si è poi ripresa in breve tempo grazie alla Fluoxetina e avrebbe
interrotto il trattamento psichiatrico.
Ella avrebbe ripreso il trattamento
psichiatrico con il Dr. __________ a far data da settembre 2019, quindi ci sono
stati almeno 4 anni di interruzione detta presa a carico, secondo quanto
narrato dall'assicurata stessa.
2) II primo
colloquio peritale si è svolto in data 10 novembre 2020.
Il secondo colloquio peritale si è svolto in data 30
dicembre 2020.
L'abilità lavorativa è stata fatta
partire dal 3 novembre 2020, quindi si discosta di una settimana rispetto alla
prima valutazione peritale; inoltre è stata scelta la data del 03.11.2020, come
sottolineato dal Dr. __________, in quanto il giorno precedente la Signora era
stata dimessa dalla Clinica __________ di __________: il rapporto di dimissione
citava il miglioramento del tono dell'umore, dell'ipervigilanza ed il
ripristino del sonno alta dimissione; per tutti questi motivi è stata considerata
quella data come data aggettiva delta ripresa della capacità lavorativa.
3) Rispetto al
grado dello stato depressivo si riprende quanto scritto al punto 6 del rapporto
peritate, nella discussione diagnostica, ovvero: sono presenti i criteri del
punto B secondo ICD10, inoltre i seguenti punti concernenti il punto C:
pensieri ricorrenti di morte o suicidio, lamentazione di una diminuita capacità
di pensare e concentrarsi, nonché alterazioni del sonno.
Non sussistono quindi sufficienti
criteri di gravità per un episodio di grado medio (sono assenti la perdita di
autostima, il senso di colpa, anzi la colpa è attribuita a terzi, all'entourage
lavorativo, la modificazione dell'attività psicomotoria). La modificazione dell'appetito
non è stata annoverata nei criteri; la signora RIFERISCE di mangiare poco perchè
ha poco appetito, ciononostante va a fare le commissioni e cucina
prevalentemente verdure e pesce. Nel corso del colloquio peritale non è stato
descritto un calo ponderale.
Ricordo inoltre, come già specificato
nel rapporto peritale, che numerose fonti di malessere descritte
dall'assicurata non sono annoverabili tra i fattori indennizzabili
dall'assicurazione invalidità.
4) II perito aveva
specificato nella lettera con le osservazioni aggiuntive inviata al Dr. __________
in data 11 febbraio 2021, che sembrava opportuno un reinserimento lavorativo
graduale, in quanto questo avrebbe potuto aiutare rassicurata dopo un lungo
periodo di assenza di attività lavorativa.
Il perito prendeva atto però che stare
tanto tempo senza lavoro non era un fattore indennizzabile dall'ufficio AI.
Allo stesso tempo il perito si sentiva
comunque di proporre un riallenamento al lavoro con i relativi aiuti da parte
dell'UAI, per favorire un inserimento lavorativo duraturo. La sottoscritta sconsigliava
di sottoporre rassicurata a turni notturni, in quanto l'assenza di recupero del
sonno avrebbe potuto ricondurre ad uno scompenso di tipo depressivo (vedi
osservazioni aggiuntive dell'11 febbraio 2021 allegate). Inoltre l’assicurata
presso la casa anziani di Sementina già lavorava solo di giorno, prima
dell'insorgere dell'IL.
Quindi il reinserimento lavorativo
graduale, il riallenamento al lavoro e possibilmente l'astensione dai turni
notturni, sono un'agevolazione che il perito richiede per favorire l’assicurata,
per favorirne il reinserimento lavorativo duraturo, ma non una necessità
impellente e tassativa, dovuta dall'UAI.
5) Rispetto alla
durata dell'episodio depressivo, il perito considerava l'inabilità lavorativa
completa dal 01.11.2019, come scritto anche dal Dr. __________, fino al
02.11.2020 compresi.
6) II Dr. __________
cita fra i sintomi la marcata deflessione del tono dell'umore, l'ansia
pervasiva, l'ideazione suicidale spesso con progettualità, l'insonnia ribelle,
gravi disturbi delta memoria e della concentrazione, diminuzione dell'appetito
con calo ponderale, desiderio sessuale assente, mancanza di progettualità,
sentimenti di autosvalutazione, vergogna ed inutilità, grave astenia, apatia e
anedonia.
La valutazione peritale in questo
senso è in parziale disaccordo con la valutazione del curante. Il tono
dell'umore è deflesso, sì, ma non in maniera grave, e vi sono numerosi fattori
non indennizzabili dall'Ufficio Al che incidono sul tono dell'umore. L'ansia è
presente ma non è stata ritenuta pervasiva, l'ideazione suicidale è stata considerata
dal perito e descritta nell'esame psichico come: riferite idee suicidati, vaghe
e saltuarie, senza passaggio all'atto, con fattori protettivi la religiosità,
il pensiero rivolto ai figli.
Sono descritti 2-3 risvegli notturni per notte.
Nella perizia viene descritto come i
disturbi soggettivi della concentrazione e della memoria non presentano deficit
patologici.
Viene citato il calo dell'appetito,
ma non il calo ponderale, che non è stato descritto dall'assicurata durante il
colloquio peritale, cosi come nemmeno la mancanza del desiderio sessuale.
C'è stata la frequentazione del corso
da parte dell'assicurata come assistente di cure socio – sanitarie, da
settembre 2019 a giugno 2020 (mentre era certificata inabile al lavoro al
100%), con svolgimento regolare dell'esame scritto finale, e la volontà di
portare a termine il percorso di formazione intrapreso da parte dell'assicurata.
Inoltre l'assicurata aveva asserito in sede peritale che avrebbe potuto
considerare di riprendere a lavorare in casa __________ a __________ a patto di
venire remunerata secondo le sue aspettative. Questi aspetti sarebbero in
contrasto con i sintomi descritti dal medico curante, ovvero la mancanza di
progettualità, grave astenia, apatia ed anedonia, così come io stile di vita
dell'assicurata che non appare oltremodo ostacolato dal quadro clinico. La
sottoscritta aveva già descritto la tendenza al pessimismo e all'autocommiserazione,
con tendenza a peggiorare il quadro clinico. Quindi pur comprendendo le
difficoltà incorse durante t'infanzia, la delusione dei rapporti affettivi, lo
stress oggettivo sicuramente vissuto nell'ambiente lavorativo, e anche le varie
difficoltà dell'assicurata, si evince dai colloqui che la signora non è particolarmente
compromessa negli altri ambiti della vita: ha affrontato un trasloco, va a fare
la spesa e lo shopping, guida l'automobile, ne avrebbe recentemente acquistata
una nuova, ha affrontato un corso piuttosto impegnativo durante l'anno scolastico
2019 - 2020, eccetera.
7) Infine il perito
vuole osservare come i sentimenti di autosvalutazione, di vergogna ed inutilità
descritti dal curante, se presenti, derivino con buona probabilità proprio
dalla mancanza di attività lavorativa: al punto 7.2 del rapporto peritale la
sottoscritta sosteneva che sarebbe auspicabile interrompere il circolo vizioso
di tendenza al pessimismo, che porta all'assicurata preoccupazioni rispetto al
proprio sostentamento economico futuro, e riattivare invece l'assicurata dal
punto di vita lavorativo, almeno gradualmente, in quanto dai colloqui si è
evidenziato che l’assicurata ha un alto valore di sè stessa in quanto donna
professionalmente indipendente.
Quindi secondo il perito è
controproducente caldeggiare l'inabilità lavorativa dell’assicurata, sarebbe
molto più efficace, anche proprio per il tono dell'umore dell'assicurata,
incoraggiarla e instradarla verso una ripresa lavorativa quanto più rapida
possibile.” (doc. 61)
Vista
la succitata presa di posizione peritale, avvallata dal SMR con annotazioni del
2 giugno 2021 (doc. 62), con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha ritenuto
l’assicurata pienamente abile al 100% nella sua abituale attività e in altre
attività adeguate, il tutto dal 3 novembre 2020.
Per
quel che concerne i periodi precedenti – tenuto conto del piano assenze fornite
dall’ex datore di lavoro riportate nelle annotazioni 5 marzo 2021 dal
consulente IP (cfr. doc. 42) e confermate lo stesso giorno dal SMR (doc. 41) – l’assicurata
è stata considerata inabile al 100% dal 25 agosto 2019 al 1° settembre 2019, pienamente
abile dal 2 al 3 settembre 2019, di nuovo inabile al 100% il 4 settembre 2021 e
poi dal 25 settembre 2019 al 2 novembre 2020.
L’assicurata
contesta la valutazione medico-teorica, in particolare il pieno recupero della
capacità lavorativa dell’assicurata sia nella sua abituale professione di
assistente di cura che in altre attività, successivo alla degenza (dal 25
settembre 2019 al 2 novembre 2020) presso la Clinica __________. L’insorgente
ritiene invece una totale inabilità lavorativa quale assistente di cura ed in altre
attività almeno dal mese di novembre 2019.
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine
con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
Considerandi
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid.
3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6
Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta
Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale
federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una
rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche
oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141
V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi
casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura
probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale
di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato
i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i
fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva
commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro
l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30
novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che
la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui
la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche.
Ciò significa, in
particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente
criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per
la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle succitate due
sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura
deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in
presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di
depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere
individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con
criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo
la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF
ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le
malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una
procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha
confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle
STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del
2.
agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al
consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12
del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.7
Nella fattispecie in esame
questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurata è
stato accuratamente vagliato dal __________, non ha motivo per mettere in
dubbio le valutazioni formulate nella perizia psichiatrica del 26 gennaio 2021
(e il rispettivo complemento dell’11 febbraio 2021), poiché va considerata
dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
ricordati al consid. 2.5.
In
effetti, la perita del __________ ha considerato tutta la documentazione medica
agli atti e l’insorgente non ha prodotto documentazione specialistica atta a
mettere in dubbio le conclusioni a cui essa è giunta.
Innanzitutto per quanto
concerne la diagnosi, lo psichiatra curante e la Clinica __________ ritengono data
una sindrome depressiva di grado medio-grave, mentre la perita, facendo riferimento
alla perizia, nella presa di posizione 27 maggio 2021 (doc. 61, cfr. consid. 2.4)
ha convincentemente spiegato perché ritiene l’attuale episodio di grado lieve:
" (…)
3) Rispetto al
grado dello stato depressivo si riprende quanto scritto al punto 6 del rapporto
peritate, nella discussione diagnostica, ovvero: sono presenti i criteri del
punto B secondo ICD10, inoltre i seguenti punti concernenti il punto C:
pensieri ricorrenti di morte o suicidio, lamentazione di una diminuita capacità
di pensare e concentrarsi, nonché alterazioni del sonno.
Non sussistono quindi sufficienti
criteri di gravita per un episodio di grado medio (sono assenti la perdita di
autostima, il senso di colpa, anzi la colpa è attribuita a terzi, all'entourage
lavorativo, la modificazione dell'attività psicomotoria). La modificazione dell'appetito
non è stata annoverata nei criteri; la signora RIFERISCE di mangiare poco perchè
ha poco appetito, ciononostante va a fare le commissioni e cucina
prevalentemente verdure e pesce. Nel corso del colloquio peritale non è stato
descritto un calo ponderale.
Ricordo inoltre, come già specificato
nel rapporto peritale, che numerose fonti di malessere descritte
dall'assicurata non sono annoverabili tra i fattori indennizzabili
dall'assicurazione invalidità. (…)” (doc. 61 pag. 1-2)
Alla risposta no. 6 delle
citate osservazioni la perita del __________, sempre con riferimento al
rapporto 26 gennaio 2021, ha pertinentemente spiegato le divergenze con la
valutazione dello psichiatra curante (sottolineature del redattore):
" (…)
6) II Dr. __________
cita fra i sintomi la marcata deflessione del tono dell'umore, l'ansia
pervasiva, l'ideazione suicidale spesso con progettualità, l'insonnia ribelle,
gravi disturbi delta memoria e della concentrazione, diminuzione dell'appetito
con calo ponderale, desiderio sessuale assente, mancanza di progettualità,
sentimenti di autosvalutazione, vergogna ed inutilità, grave astenia, apatia e
anedonia.
La valutazione peritale in questo
senso è in parziale disaccordo con la valutazione del curante. Il tono
dell'umore è deflesso, sì, ma non in maniera grave, e vi sono numerosi fattori
non indennizzabili dall'Ufficio Al che incidono sul tono dell'umore.
L'ansia è presente ma non è stata
ritenuta pervasiva, l'ideazione suicidale è stata considerata dal perito e
descritta nell'esame psichico come: riferite idee suicidati, vaghe e saltuarie,
senza passaggio all'atto, con fattori protettivi la religiosità, il pensiero
rivolto ai figli.
Sono descritti 2-3 risvegli notturni per notte.
Nella perizia viene descritto come
i disturbi soggettivi della concentrazione e della memoria non presentano
deficit patologici.
Viene citato il calo
dell'appetito, ma non il calo ponderale, che non è stato descritto
dall'assicurata durante il colloquio peritale, cosi come nemmeno la
mancanza del desiderio sessuale.
C'è stata la frequentazione del corso
da parte dell'assicurata come assistente di cure socio – sanitarie, da
settembre 2019 a giugno 2020 (mentre era certificata inabile al lavoro al
100%), con svolgimento regolare dell'esame scritto finale, e la volontà di
portare a termine il percorso di formazione intrapreso da parte
dell'assicurata. Inoltre l'assicurata aveva asserito in sede peritale che avrebbe
potuto considerare di riprendere a lavorare in casa __________ a __________ a
patto di venire remunerata secondo le sue aspettative. Questi aspetti
sarebbero in contrasto con i sintomi descritti dal medico curante, ovvero la mancanza
di progettualità, grave astenia, apatia ed anedonia, così come io stile di vita
dell'assicurata che non appare oltremodo ostacolato dal quadro clinico. La
sottoscritta aveva già descritto la tendenza al pessimismo e all'autocommiserazione,
con tendenza a peggiorare il quadro clinico. Quindi pur comprendendo le
difficoltà incorse durante t'infanzia, la delusione dei rapporti affettivi, lo
stress oggettivo sicuramente vissuto nell'ambiente lavorativo, e anche le varie
difficoltà dell'assicurata, si evince dai colloqui che la signora non è
particolarmente compromessa negli altri ambiti della vita: ha affrontato un
trasloco, va a fare la spesa e lo shopping, guida l'automobile, ne avrebbe
recentemente acquistata una nuova, ha affrontato un corso piuttosto impegnativo
durante l'anno scolastico 2019 - 2020, eccetera. (…)” (doc. 61 pag. 2-3)
Il
__________ ha anche spiegato perché la piena abilità lavorativa è stata fissata
a partire dal 3 novembre 2020 (sottolineatura del redattore):
" (…)
2) II primo colloquio
peritale si è svolto in data 10 novembre 2020.
Il secondo colloquio peritale si è svolto in data 30
dicembre 2020.
L'abilità lavorativa stata fatta
partire dal 3 novembre 2020, quindi si discosta di una settimana rispetto alla
prima valutazione peritale; inoltre è stata scelta la data del 03.11.2020, come
sottolineato dal Dr. __________, in quanto il giorno precedente la Signora
era stata dimessa dalla Clinica __________ di __________: il rapporto di
dimissione citava il miglioramento del tono dell'umore, dell'ipervigilanza ed
il ripristino del sonno alla dimissione; per tutti questi motivi è stata considerata
quella data come data aggettiva delta ripresa della capacità lavorativa. (…)”
(doc. 61 pag. 1)
È
vero che in sede peritale è stato rilevato che “al secondo colloquio per il
17.12.2020
alle ore 11.00 l’assicurata non si presenta. Contatta l’ufficio __________
alle ore 11.30 sostenendo di essere bloccata nel traffico presso la rotonda di
Noranco (…). Interrogata al tal proposito nel corso del secondo colloquio,
l’assicurata riferisce di essersi smarrita, di essersi confusa con gli edifici
simili, e di aver proseguito superando il __________” (perizia punto no.
4.1, pag. 12). Questo singolo episodio di confusione, secondo il TCA, non mette
tuttavia in discussione, come invece sostenuto nel ricorso, quanto successivamente
rilevato dalla perita, ossia che l’assicurata “… ha continuato a spostarsi
liberamente in automobile anche oltre frontiera, ha continuato ad occuparsi
delle faccende domestiche, si è recata a fare la spesa ed ai centri commerciali
di __________, ha effettuato un trasloco, e tutto ciò, nonostante il timore per
il Coronavirus e nonostante il fatto di aver contratto il virus a suo volta …”
(perizia punto no. 13 pag. 14; pag. 141 inc. AI) e questo “nonostante il
curante certifichi il persistere della sintomatologia depressiva e nonostante
l’incidente automobilistico con tamponamento da tergo intercorso nel luglio
2020” (perizia punto no. 13 pag. 14). Non va poi dimenticato che al primo
colloquio l’assicurata era arriva in anticipo di mezz’ora presso il __________
senza problemi, avendo impostato il navigatore (perizia punto no. 4.1 pag. 11).
Con
riferimento al corso di cure socio-sanitarie frequentato da settembre 2019 a
giugno 2020 – come detto durante un periodo d’inabilità lavorativa certificata
–, la ricorrente evidenzia di non essere riuscita a terminarlo proprio a causa
della malattia psichica, oltre a non sapere l’esito dell’unico esame (orale) sostenuto.
Certo, l’assicurata avrebbe dovuto tenere l’esame pratico presso la casa __________
di riferimento, a quell’epoca quella del __________ di __________, ma essendo
in malattia non ha potuto presenziare (cfr. anamnesi lavorativa, pag. 9 della
perizia). Riguardo a quella struttura essa aveva infatti detto “di non
essere trovata affatto bene”, descrivendo le diverse situazioni difficili con
colleghi e pazienti (cfr. anamnesi lavorativa, pag. 8 della perizia, pag. 136
inc. AI). Per questo motivo la perita ha considerato la piena incapacità
lavorativa dal 1° novembre 2019 al 2 novembre 2020 “esclusivamente
presso la sola casa __________ di __________” e che “presso ed
esclusivamente solo questa struttura risulta inabile al rientro lavorativo,
pena una ricaduta nello stato depressivo” (sottolineatura del redattore; punto
no. 8.1. della perizia, pag. 17).
Determinante
è quanto rilevato dal __________ nella più volte citata presa di posizione del
27.
maggio 2021, ove alla risposta no. 6, la dr.ssa __________ ha precisato che
“l’assicurata aveva asserito in sede peritale che avrebbe potuto considerare
di riprendere a lavorare in casa anziani a __________ (precedente
all’esperienza lavorativa a __________; n.d.r.) a patto di venire remunerata
secondo le sue aspettative” e che “questi aspetti sarebbero in contrasto
con i sintomi descritti dal medico curante, ovvero la mancanza di
progettualità, grave astenia, apatia ed anedonia, così come lo stile di vita
dell’assicurata che non appare oltremodo ostacolato dal quadro clinico”.
L’assicurata
rileva che la perita l’ha considerata lucida ed orientata e che l’attenzione,
la concentrazione e memoria non presentano deficit patologici e che tuttavia
subito dopo la dr.ssa __________ ha riportato come la peritanda non si ricordi
il nome del medico e del medicinale che assume, che l’eloquio è rallentato e
spesso interrotto dal pianto. La ricorrente rileva inoltre che nel rapporto 20
agosto 2020 il consulente in integrazione professionale aveva riportato episodi
quali “il dimenticare i fuochi della cucina accesi, il dimenticarsi gli
appuntamenti con il fisioterapista, il fatto di dover riporre qualcosa nel
frigorifero e ritrovarsi ad andare al bagno “, pag. 81 inc. AI).
Ora,
nell’esame clinico del __________ è stato fatto presente che le difficoltà nel
ricordare il nome del medico curante e dell’antidepressivo assunto non rientrano
in un contesto patologico (punto no. 4.3.1 della perizia). Lo stesso vale anche
per le restanti descritte dimenticanze, visto che, come riportato sopra, la
perita non ha riscontrato dei deficit patologici della memoria,
concentrazione ed attenzione.
Rilevante
è che, sulla base della descrizione di risorse e capacità, in perizia è stato
concluso che (sottolineatura del redattore):
" (…) Considerate
le risorse citate in precedenza ed i punti di forza dell'assicurata (valutate
secondo lo schema Mini ICF-APP; n.d.r.), bisogna considerare al momento attuale
comunque una diminuita caricabilità e una diminuita capacità di affrontare lo
stress, dovuto soprattutto allo stato di fragilità e pessimismo attuali, allo
scoraggiamento che rassicurata avverte per quanto riguarda l'attività
lavorativa.
Andrebbe quindi sostenuta, incoraggiata e supportata sia dal
medico curante che dagli operatori dell'ufficio Al e dall'assistente sociale al
fine di ritrovare vigore, e stimolo per riprendere la strada nel mondo
lavorativo.
L'assicurata non si dice pronta adesso, forse anche perché si
sente tutelata dal fatto che le indennità di rendita per malattia non siano
ancora esaurite.
Per il futuro si vede capace di riprendere un lavoro nella casa __________
di __________ a patto di venire remunerata secondo le sue aspettative, si sente
pronta a concludere il percorso formativo intrapreso nel 2019, si vede
potenzialmente come badante presso una persona privata, si vede anche come
ausiliaria di pulizia in ambiti differenti.
Finché questi progetti possano realizzarsi, necessita di maggior
sostegno dalle figure di riferimento istituzionali, in quanto è proprio il
riferimento dei famigliari che le sta mancando in questo momento. (…)” (pag.
145.
punto no. 13)
In
tal senso, questo TCA condivide quanto riferito dalla perita alla risposta no.
7.
delle osservazioni 27 maggio 2021:
" (…)
7) Infine il perito
vuole osservare come i sentimenti di autosvalutazione, di vergogna ed inutilità
descritti dal curante, se presenti, derivino con buona probabilità proprio
dalla mancanza di attività lavorativa: al punto 7.2 del rapporto peritale la
sottoscritta sosteneva che sarebbe auspicabile interrompere il circolo vizioso
di tendenza al pessimismo, che porta all'assicurata preoccupazioni rispetto al
proprio sostentamento economico futuro, e riattivare invece l'assicurata dal
punto di vita lavorativo, almeno gradualmente, in quanto dai colloqui si è
evidenziato che l’assicurata ha un alto valore di sè stessa in quanto donna
professionalmente indipendente.
Quindi secondo il perito è
controproducente caldeggiare l'inabilità lavorativa dell’assicurata, sarebbe
molto più efficace, anche proprio per il tono dell'umore dell'assicurata,
incoraggiarla e instradarla verso una ripresa lavorativa quanto più rapida
possibile.” (doc. 61 pag. 3)
Da
ultimo va detto che lo scritto 23 settembre 2021 dello psichiatra curante
(VI/1), prodotto pendente causa, non permette di scostarsi dalle valutazioni
peritali.
A
ragione nella presa di posizione 18 ottobre 2021 la perita del __________ ha ritenuto
lo scritto analogo e sovrapponibile a quanto osservato dallo stesso medico il 30
aprile 2021, in merito al quale essa si era già esaurientemente espressa il 27
maggio 2021 (doc. XII/3).
In conclusione, vista l’affidabile
e concludente perizia __________, confermata dal SMR, richiamato inoltre
l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che
l’assicurata è abile nella sua abituale professione ed in altre adeguate dal mese
di novembre 2020.
Per
quel che concerne le precedenti incapacità lavorative in qualsiasi attività, va
fatto riferimento a quanto ripreso dal SMR nelle annotazioni 5 marzo 2021 (doc.
41, cfr. consid. 2.4).
2.8
Occorre ora procedere alla
graduazione dell’invalidità.
Dapprima
va rilevato che con rapporto 8 marzo 2021, fondandosi sul rapporto finale 5
marzo 2021 del SMR (che si basa sulla perizia __________), il consulente IP ha
rilevato che “(…) l’attività da ultimo svolta come ausiliaria di cure
risulta ancora esigibile in modo completo a partire dal 3 novembre 2020” e che
“non vengono stabilite limitazioni particolari neppure per quanto attiene lo svolgimento
di attività alternative”. Egli di conseguenza non ha ritenuto che “vi
sono le condizioni per la messa in opera di provvedimenti professionali”
(pag. 163 inc. AI).
Se
da una parte il consulente ha rettamente accertato che non vi sono gli estremi
per riconoscere eventuali provvedimenti professionali, dall’altra non va
misconosciuto che l’assicurata necessita, come d’altronde fatto presente dalla
perita, di altri aiuti – ossia da parte del medico curante e dell’assistente
sociale – per una ripresa lavorativa, ritenuto il cambio del datore di lavoro e
di evitare turni di notte.
Di conseguenza (considerata
che l’assicurata è stata considerata inabile al 100% dal 25 agosto 2019 al 1°
settembre 2019, pienamente abile dal 2 al 3 settembre 2019, di nuovo inabile al
100% il 4 settembre 2021 e poi dal 25 settembre 2019 al 2 novembre 2020), l’Ufficio
AI ha rettamente posto l’assicurata, scaduto l’anno di attesa, al beneficio di
una rendita intera dal 1° agosto 2020, con versamento dal 1° novembre 2020
trattandosi di una domanda tardiva (ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto
al versamento della rendita nasce al più presto sei mesi dopo la domanda, in
casu inoltrata nel maggio 2020) sino al 30 novembre 2020. Nel caso di specie l’amministrazione ha applicato la prima
frase dell’art. 88a cpv. 1 OAI ed il marg. 4016 della Circolare sull’invalidità
e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) per il quale
se le condizioni sono stabili, la rendita va ridotta o soppressa
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri (RCC
1984.
pag. 137, 1979 pag. 285). Ci si trova di fronte ad un caso di questo
genere quando l’attività lucrativa è ripresa dopo la guarigione da una malattia
di lunga durata oppure quando lo stato di salute è migliorato in modo tale che
in un prossimo futuro sarebbe esigibile l’esercizio di un’attività.
In concreto essendo il
miglioramento stato accertato con effetto dal 3 novembre 2021, in virtù
dell’art. 88a cpv. 1 OAI e del marg. 4016 CIGI l’amministrazione ha rettamente soppresso
il diritto alla rendita con effetto al 30 novembre 2020.
Ne
consegue che, confermata la decisione contestata, il ricorso è respinto.
2.9
L’assicurata contesta
l’ammontare della rendita intera di fr. 622 (l’unica, quella di novembre 2020),
sostenendo che si tratta di una cifra “(..) decisamente troppo contenuta
rispetto agli anni di contribuzione”, senza tuttavia motivare tale
contestazione.
Va ricordato che, ai sensi
dell’art. 36 cpv. 2 LAI, per il calcolo della rendita ordinaria dell’AI si
applicano per analogia le disposizioni della LAVS.
Il calcolo della rendita è
determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa,
nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio
successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31
dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (art. 29bis cpv. 1
LAVS).
Ora in sede di risposta,
l’Ufficio AI ha correttamente fatto presente che la decisione contestata
riporta le basi di calcolo che hanno determinato la rendita intera, ossia:
- totale degli anni di
contribuzione: 9 anni e 4 mesi;
- anni di classe di età:
31.
anni;
- scala di rendita
applicabile: 13 (rendita parziale);
- reddito annuo medio
determinante: fr. 65'412;
- durata contributiva
per il reddito anno medio: 8 anni e 8 mesi.
Altrettanto rettamente
l’amministrazione ha rilevato come l’esiguo importo della rendita sia dovuto al
fatto che l’assicurata presenta un periodo contributivo incompleto rispetto
agli assicurati della sua stessa classe di età. Pertanto essa non ha diritto ad
una rendita completa fondata su una scala di rendita 44 (cfr. art. 29 cpv. 2
lett. a, b LAVS, 29bis cpv.1, 29ter LAVS, 52 OAVS).
Non avendo l’insorgente
specificato e motivato quale elemento di calcolo sia criticabile, l’ammontare
della rendita va di conseguenza confermato.
2.10
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.
a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura
di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza,
le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente, la quale ha chiesto di potere beneficiare
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
2.11
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca
stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è
retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG],
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13
pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,
aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20
settembre 2004).
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un
esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente
vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso.
In effetti, viste la
perizia del __________ ed il complemento peritale, nonché le osservazioni 27
maggio 2021 della perita allo scritto 30 aprile 2021 del dr. med. __________,
l’assicurata, patrocinata da un avvocato, avrebbe dovuto debitamente
documentare un eventuale peggioramento della sua situazione valetudinaria. Il
rapporto 23 settembre 2021 dello psichiatra curante, come visto (cfr. consid.
2.7), non ha infatti apportato nuovi elementi di valutazione.
In simili condizioni,
l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere
respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le
spese di procedura fr. 500 sono poste
a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti