32.2021.93
Richiesta prestazioni respinta in assenza di un'invalidità rilevante. Ricorso respinto non essendo stati fatti valere elementi nuovi rilevanti. Istanza di esenzione dal pagamento delle spese accolta
11 gennaio 2022Italiano38 min
2021, confermativa di un progetto del 19 maggio precedente, l’Ufficio AI ha negato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.93
FC
Lugano
11 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 agosto 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 giugno 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, nata nel 1975, di professione cameriera/cassiera, nell’ottobre 2020 ha
presentato una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 1).
Eseguiti
Fatti
i necessari accertamenti medici ed economici, dopo aver concesso la garanzia di
copertura dei costi per un corso di formazione, con decisione del 28 giugno
2021, confermativa di un progetto del 19 maggio precedente, l’Ufficio AI ha negato
il diritto a prestazioni avendo stabilito un’inabilità lavorativa dal 6
febbraio 2020 unicamente nell’abituale attività di collaboratrice bar/mensa
presso l’attuale datore di lavoro (la __________), mentre che in altri ambienti
di lavoro non vi era alcuna inabilità, sia nell’abituale che in altre attività
lavorative. Stante l’assenza di un’incapacità al lavoro e, quindi, di guadagno,
non era dato alcun diritto a prestazioni.
1.2. Con
ricorso al TCA l'assicurata, dapprima tramite i sanitari dell’Ospedale __________
di __________ e in seguito tramite RA 1, assistente sociale del Comune di __________
(doc. XIII), contesta le conclusioni dell’Ufficio AI, producendo documentazione
medica e chiedendo l’attribuzione di una rendita d’invalidità dal febbraio 2021
e l’esenzione dal pagamento delle spese di causa (doc. I, VII).
1.3. Con
la risposta di causa l.fficio AI ha chiesto la reiezione del gravame,
confermando la valutazione medica posta alla base del provvedimento impugnato,
sulla base anche della presa di posizione del medico SMR (doc. IX). Con
osservazioni del 4 ottobre 2021 la ricorrente, tramite la signora RA 1, si è
riconfermata nelle sue allegazioni e richieste, ribadendo la sua inabilità
lavorativa, sulla base di una nuova certificazione della dr.ssa __________,
psichiatra (doc. XIII). Con le sue osservazioni del 18 ottobre 2021 l’Ufficio
AI, facendo riferimento all’allegata presa di posizione del medico SMR, ha
ribadito la sua richiesta di reiezione del gravame, ritenuto che l’addotto
peggioramento delle condizioni era intervenuto in epoca successiva alla
decisione contestata (doc. XV).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto a prestazioni
dell’assicurazione invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia
cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa
essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina
n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
Va
infine menzionato che ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI:
"
L’assicurato ha diritto ad una
rendita se:
a.
la sua capacità al guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente
esigibili;
b.
ha avuto un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole
interruzione; e
c.
al termine di questo anno è
invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento."
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TF ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…) Tra i danni alla salute
psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non
costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni
della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale
misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,
esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto
conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale
attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).”
Secondo
la giurisprudenza del TF siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STF I 441/99 del 18
ottobre 1999; STF I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio
2007).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)
provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con
una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,
l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con
riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa
giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la
DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
"
(…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen
entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des
invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70),
dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S.
150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
In
una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il
Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso
particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione
secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno
sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine,
in una sentenza del 30 novembre 2017 pubblicata in DTF 143 V 409, il Tribunale
federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF
141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche
nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.
comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla
luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese
le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura
probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica
della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi
fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata
dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,
per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata
riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova
di un’inabilità lavorativa invalidante.
Infine,
val la pena ancora precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico
in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse
condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27
settembre 2001).
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c;
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito
delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito della
procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono
state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria
piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),
poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Nella DTF 125 V
351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale
per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag.
95).
Le perizie
affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Ricevuta
nell’ottobre 2020 la domanda di prestazioni dell’assicurata, a quei tempi
attiva professionalmente quale cameriera/cassiera presso la __________
(rapporto lavorativo poi concluso consensualmente con effetto al 30 giugno
2021, doc. AI pag. 126), l’Ufficio AI ha preso atto di varie
certificazioni di inabilità lavorativa relative al periodo dal febbraio al
settembre 2020 rese dai curanti dr. __________, internista, e dr. __________,
psichiatra, oltre a referti relativi a risonanze magnetiche celebrali, alla
colonna cervicale e un’ecografia alla tiroide (doc. AI pag. 1-28). Ha quindi
interpellato il dr. __________, il quale il 18 novembre 2020, posta la diagnosi
di “Sindrome da disadattamento con altri disturbi delle emozioni e del
comportamento, conseguente a grave conflittualità lavorativa”, ha attestato
un’inabilità lavorativa dal 9 marzo 2020, specificando che tale attestazione di
inabilità valeva “solo ed esclusivamente per l’ultimo contesto lavorativo”
e precisando che “dal punto di vista psichiatrico non si è ravvisata alcuna
malattia invalidante, ma è emersa una gravissima conflittualità sul posto di
lavoro con il proprio diretto superiore che contribuiva ad esasperare la
sintomatologia somatica” e che “in altri ambienti di lavoro diversi
rispetto all’ultimo non sono ammissibili limiti dal punto di vista psichiatrico”
(doc. AI pag. 73). Sentito il consulente professionale, l’Ufficio AI ha assunto
i costi di corsi di contabilità con Banana e di approfondimento della
contabilità come provvedimenti nell’ambito dell’intervento tempestivo (doc. AI
pag. 101, 120). Con rapporto del 27 aprile 2021 il dr. __________ ha confermato
la diagnosi di “Sindrome da disadattamento con altri disturbi delle emozioni
e del comportamento, conseguente a grave conflittualità lavorativa” e
nuovamente attestato un’inabilità lavorativa dal 9 marzo 2020, ma “solo ed
esclusivamente per l’ultimo contesto
lavorativo”, precisando che “dal
punto di vista psichiatrico non si è ravvisata alcuna malattia invalidante, ma
è emersa una gravissima conflittualità sul posto di lavoro con il proprio
diretto superiore che contribuiva ad esasperare la sintomatologia somatica. Da
Considerandi
aprile ha firmato un accordo di uscita da __________ a far conto dal 30.6.2021”
e che “in altri ambienti di lavoro diversi rispetto all’ultimo non sono
ammissibili limiti dal punto di vista psichiatrico”, concludendo quindi per
un’abilità piena per qualsiasi attività lavorativa dal 1. luglio 2021 (doc. AI
pag. 134).
Con
rapporto del 18 maggio 2021 il dr. __________ del SMR, confermata la diagnosi
di “Sindrome da disadattamento con altri disturbi delle emozioni e del
comportamento, conseguente a grave conflittualità lavorativa”, premesso come
fosse “emersa una grave conflittualità sul posto di lavoro che contribuiva
ad esasperare la sintomatologia somatica. L’attuale rapporto di lavoro verrà
interrotto il 30.06.2021. In altri ambienti di lavoro diversi rispetto
all’ultimo non sono ammissibili limiti dal punto di vista psichiatrico”, ha
concluso ammettendo un’inabilità completa unicamente nell’attività lavorativa abituale
dal 6 febbraio al 30 giugno 2021 (doc. AI pag. 140).
Con
la decisione impugnata del 28 giugno 2021 l’amministrazione ha quindi negato il
diritto a prestazioni, con le seguenti motivazioni:
"
(…)
Esito degli accertamenti:
Abbiamo esaminato la documentazione medico-assicurativa
in merito alla richiesta di prestazioni inoltrata in ottobre 2020.
Dal profilo medico, risulta una completa incapacità
lavorativa nell'abituale attività di collaboratrice
__________ presso l'attuale datore di lavoro dal 06.02.2020.
Tuttavia, in altri ambienti di lavoro, sia
nell'abituale attività sia in attività adeguate, non vi è un'incapacità lavorativa. Di conseguenza, non vi è
neppure una perdita di guadagno.
Non vi sono i presupposti per concedere provvedimenti
professionali in quanto lei è abile in misura
completa.” (doc. AI pag. 154)
Con
il suo gravame l’assicurata ha contestato le conclusioni dell’amministrazione e
ha prodotto nuova documentazione medica, sulla quale si è pronunciato il SMR il
1.
settembre e 7 ottobre 2021 (doc. IX/1 e XV/1; cfr. al consid. 2.7).
2.7
Nel
caso concreto, tutto bene valutato e considerato, secondo questo giudice l’Ufficio
AI ha correttamente ritenuto, sulla base di un attento esame della
documentazione agli atti, che l’assicurata aveva avuto un periodo di inabilità
lavorativa completa a far tempo dal mese di febbraio 2020, inabilità tuttavia
circoscritta al solo ambiente di lavoro in cui era attiva a quell’epoca. Lo
psichiatra __________ ha in effetti attestato, il 18 novembre 2020 e nuovamente
il 27 aprile 2021, la diagnosi di “Sindrome da disadattamento con altri
disturbi delle emozioni e del comportamento, conseguente a grave conflittualità
lavorativa”, precisando che la relativa inabilità lavorativa dal 9 marzo
2020.
(data della prima consultazione) era riferita soltanto ed esclusivamente all’ultimo
contesto lavorativo, essendo da ricondurre non ad una “malattia invalidante”,
ma ad una “gravissima conflittualità sul posto di lavoro con il proprio
diretto superiore che contribuiva ad esasperare la sintomatologia somatica”.
Secondo lo psichiatra curante, “in altri ambienti di lavoro diversi rispetto
all’ultimo non sono ammissibili limiti dal punto di vista psichiatrico”
(doc. AI pag. 73). Considerato come dalla fine di giugno 2021 il rapporto di
lavoro con la __________ veniva a terminare, dal 1. luglio 2021 l’assicurata
era da considerare abile in misura completa in ogni attività, ritenuto che in
ogni caso “in altri ambienti di lavoro diversi rispetto all’ultimo non sono
ammissibili limiti dal punto di vista psichiatrico” (doc. AI pag. 73 e 134).
A
ragione quindi, alla luce di tali certificazioni e del fatto che l’assicurata
non aveva fatto valere l’esistenza di altre problematiche invalidanti – le
certificazioni di inabilità lavorative del dr. __________, internista, avevano
attestato, peraltro in maniera del tutto generica, inabilità unicamente nel
periodo dal 6 febbraio al 15 marzo 2020 e dai referti radiologici del 24
luglio, 19 e 24 agosto 2020 non emergeva alcuna inabilità lavorativa; cfr. doc.
AI pag. 1-3 e 26-29) – con rapporto del 18 maggio 2021 il dr. __________ del
SMR, confermata la diagnosi di “Sindrome da disadattamento con altri
disturbi delle emozioni e del comportamento, conseguente a grave conflittualità
lavorativa”, ha concluso ammettendo un’inabilità lavorativa completa
unicamente nell’attività abituale dal 6 febbraio (come da certificato del 10
febbraio 2020 del dr. __________, doc. AI pag. 1) al 30 giugno 2021 (doc. AI
pag. 140).
Questo
giudice, non ha motivo per mettere in dubbio la documentazione medica valutata
dall’Ufficio AI, comprendente le varie prese di posizione dei curanti e i
referti relativi agli accertamenti effettuati, da considerare dettagliati,
approfonditi e quindi rispecchianti i ricordati parametri giurisprudenziali.
A
tali conclusioni, formulate dal SMR sulla base di un’attenta valutazione del
caso, questo giudice ritiene di doversi conformare.
2.8
La
ricorrente ha contestato queste conclusioni, producendo nuove certificazioni
mediche. Nel ricorso del 24 agosto 2021 il dr. __________, psichiatra
dell’Ospedale __________, ha comunicato che dal 30 giugno 2021 l’assicurata era
ricoverata presso la struttura “dato l'aggravarsi del quadro clinico” e
che durante il ricovero era stata introdotta una terapia farmacologica adeguata
ed erano state definite le diagnosi di “Episodio depressivo di grado medio
(ICD-10; F32.1) e Disturbo di personalità misto con tratti dipendenti, evitanti
e schizotipici (ICD-10: F61.o)”. Ha quindi concluso ritenendo che l'assicurata
non era al momento reintegrabile sul mercato del lavoro ed era da considerare
inabile completamente (doc. I).
Ha
quindi prodotto una “valutazione personologica” della psicologa __________,
che ha affermato:
"
(…) La Signora RI 1 viene segnalata al reparto nel contesto di una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado medio.
Durante la degenza viene indirizzata dallo psichiatra
di riferimento, Dr. __________, per un approfondimento clinico-diagnostico
necessario al ricorso di una pratica inerente all'AI. Si è quindi proceduto
alla somministrazione del Millon Clinical
Multiaxial lnventory-111 (MCMI-111), avvenuta in data 18.08.2021.
(…)
Risultati
(…)
Asse I, Sindromi cliniche
Per quanto riguarda le scale Sindromi Cliniche,
emergono svariati elementi. In primo luogo, emerge in maniera molto importante
un punteggio alto sia per quanta riguarda l'ansia (Scala A, BR=104) che un
disturbo somatoforme (Scala H, BR=100). Questo risultato evidenzia quindi la
predominanza di una sindrome ansiosa e
somatoforme. In particolare, quest'ultimo viene confermato dalle molteplici risposte rilevanti affermative indicanti la presenza di
"preoccupazioni riferite allo stato di salute" (1, 4, 11, 37, 55, 74,
75, 130, 149), come per esempio "mi sento debole e stanco per la maggior parte del tempo" e “ultimamente sudo
moltissimo e mi sento molto teso". Inoltre, il punteggio ottenuto alla
Scala D (BR = 81) indica la presenza di un
disturbo distimico.
Di rilievo sono anche i punteggi ottenuti alla Scala R
[BR=75) che indicano la
presenza di un disturbo post-traumatico da stress. Di
seguito alcuni esempi degli item a cui ha risposto affermativamente: "il
ricordo di un'esperienza molto sconvolgente del
mio passato continua a tornare e ossessiona i miei pensieri" e "mi
sento nervoso e ho difficoltà a prendere sonno a causa di dolorosi ricordi di
eventi passati che mi girano perla
testa".
Infine, lo score ottenuto alla scala CC (BR = 85) mette
in evidenza la predominanza di una
sindrome depressiva maggiore.
Asse II, disturbi di personalità
Le scale dei pattern di personalità indicano la
presenza di un disturbo dipendente di personalità (Scala 3, BR=88) e di un
disturbo masochista (Scala 8B, BR = 85). Inoltre, i risultati al test
permettono di mettere in evidenza dei tratti evitanti (Scalo 2A, BR=76), depressivi
(Scala 2B, BR=77). Inoltre, è utile sottolineare che per la scala S, "Schizotipica",
la paziente ottiene un BR di 75, indicando la possibilità che possieda tratti
del costrutto schizotipico di personalità. A titolo di esempio, ha risposto affermativamente, fra altri, ai seguenti quesiti:
"Mi perdo spesso nei miei pensieri e dimentico cosa stia accadendo attorno
a me"; "Continuo ad avere strani pensieri dei quali vorrei potermi liberare"; "Tanto
tempo fa ho deciso che la miglior cosa è avere
poco a che fare con le persone".
Tra gli item riportati come risposte rilevanti, si
possono osservare delle risposte affermative
per gli item riguardanti l'alienazione nei rapporti interpersonali (48, 69, 92,
99, 105, 161), come per esempio "tanto tempo fa ho deciso che la miglior
cosa è avere poco a che fare con le
persone" e "ho l'impressione di creare con gli altri situazioni nelle
quali vengo offeso o mi sento respinto". Inoltre, la paziente risponde "vero"
a item indicanti discontrollo emotivo (34, 83, 124, 134; ad esempio "i
miei stati d'animo sembrano cambiare
moltissimo da un giorno all'altro" e "quando sono solo e lontano da
casa mi sento teso e molto agitato") e potenziale autodistruttivo (24, 44,142, 150, 151; ad esempio "sento spesso che non
c'è niente dentro di me, come se fossi vuoto o svuotato" e "ogni
giorno guardare al futuro mi fa sentire terribilmente depresso").
Conclusioni
In conclusione, la Signora RI 1 si è dimostrata
globalmente disponibile e collaborante
alla valutazione testistica, sebbene a tratti sia apparsa reticente e diffidente. Negli
indici di Modifica del test (Scala X, Y, Z) i risultati hanno evidenziato un'apertura
sincera e autentica e l'assenza di desiderabilità sociale, ma anche una forte attitudine all'autosvalutazione.
Da un punto di vista complessivo, i punteggi ricavati
al MCMI-111 sono ritenuti validi (Scala V)
e mettono in evidenza un'organizzazione di personalità fragile. Sul piano clinico vi sono più condizioni di rilievo che
mettono in evidenza, dal punto di vista
dell'Asse II la presenza di un disturbo di personalità dipendente e masochista associate
a tratti depressivi ed evitanti. Sempre a livello di questo Asse, i risultati indicano
la possibilità che la paziente possieda tratti del costrutto schizotipico di personalità. A
livello delle sindromi cliniche dell'Asse l, di rilievo appare la predominanza
delle sindromi ansiosa, somatoforme, oltre che di una depressione maggiore.
Sono inoltre emersi elementi attribuibili
alla presenza di un disturbo post-traumatico da stress.
A livello relazionale notiamo nella paziente degli
aspetti di dipendenza in cui l'altro è indispensabile
come appoggio, l'affettività appare tendenzialmente labile, la capacità di mentalizzazione globalmente scarsa.” (doc.
B)
Ha
inoltre prodotto un certificato steso l’8 settembre 2021 dal dr. __________,
assistente a __________, che ha riferito che la paziente sarebbe stata dimessa
l’11 settembre 2021 con una certificazione
di inabilità lavorativa al 100% per ulteriori due settimane, ossia fino al 27
settembre 2021 quando sarebbe stata rivalutata (doc. VII/1).
Il
dr. __________, psichiatra del SMR, il 1. settembre 2021 si è espresso come
segue sulla documentazione prodotta:
"
Ho preso visione della
documentazione di interesse psichiatrico presentata in sede di ricorso al TCA. È
menzionato un aggravamento dello stato clinico che ha reso necessario un
ricovero stazionario il 30.06.2021 e non sono fornite indicazioni diverse sul
decorso pregresso rispetto a quanto a suo tempo certificato dal Dr. __________.
Emerge che, almeno fino alla data della decisione impugnata del 28 06.2021, si
possono confermare le conclusioni cui è giunto il rapporto SMR finale del
18.05.2021, ovvero il peggioramento dello stato di salute dell'assicurata (cfr.
il ricovero del 30.06.2021 presso l'Ospedale __________ di __________) è
intervenuto in epoca successiva rispetto alla data della decisione impugnata
(28.06.2021) e dovrà pertanto formare oggetto di una domanda di revisione.”
(doc. IX/1)
L’assicurata
ha fatto ancora pervenire un certificato del 2 ottobre 2021 della dr.ssa __________,
psichiatra curante dal giugno 2021, che si è espressa come segue:
"
Con la presente mi permetto di
inviare le mie osservazioni riguardo la paziente citata a margine.
La Sig.ra RI 1 è seguita dalla psicologa __________ dal
mese di dicembre 2020 e dalla sottoscritta dal mese di giugno 2021. Come
terapeuti abbiamo potuto verificare una condizione di estrema fragilità a
livello psicopatologico come depressione maggiore con somatizzazioni a vari
livelli, inserita nell'ambito di un disturbo di personalità. Bisogna dire che la depressione insorta circa 1,5 anno fa si è
sviluppata nell'ambito di un contesto lavorativo difficile e conflittuale; ma
sicuramente su una base personologica già molto fragile. Questi due elementi contribuiscono ad un quadro psicopatologico
complesso che non solo non permette alla paziente di rientrare nel precedente
posto di lavoro, ma compromette in misura
importante la sua capacità di recuperare l'abilità lavorativa in generate. Nel mese di giugno 2021 si è presentata una
situazione acuta e ingestibile al domicilio che ha richiesto un ricovero in
ambiente protetto. Dopo il ricovero la paziente mostra un miglioramento della
sintomatologia ansioso depressiva acuta, ma tutt'ora permane un importante livello
di ansia invalidante, difficoltà ad affrontare le banali attività quotidiane,
apatia e isolamento sociale con dolori cronici permanenti. Nel contesto di questo
quadro clinico e ai fini di una previsione per il futuro vi è assolutamente da considerare
l'importante disturbo di personalità misto (dipendente-schizotipico) che contribuisce in maniera consistente alla
cronicizzazione del disturbo e alla difficoltà a trovare le risorse, e a recuperare la capacità lavorativa a breve-medio
termine. In questo stato la paziente non è in grado di rimettersi sul mercato
di lavoro ed è da considerare un’inabilità
lavorativa completa.” (doc. XIII/1)
Il
dr. __________ del SMR si è espresso in merito il 7 ottobre 2021 nel senso che
“la dr.ssa __________ certifica chiaramente un peggioramento intervenuto a
giugno 2021 cioè intervenuto in epoca successiva rispetto alla data della
decisione impugnata e dovrà pertanto formare l'oggetto di una domanda di
revisione” (doc. XV/1).
Alle
conclusioni del medico SMR, specialista in psichiatria, formulate dopo accurato
esame dell’incarto, che prende motivata posizione sulle certificazioni dei
curanti, questo giudice ritiene di poter aderire, non essendovi motivo di
scostarsi.
Del
resto le certificazioni degli psichiatri che hanno in cura l’assicurata dal
giugno 2021, ossia dal momento del suo peggioramento avvenuto a dipendenza di una
“situazione acuta e ingestibile al domicilio” (doc. XIII/1), si limitano
a descrivere le condizioni dell’assicurata al momento del ricovero e le cure
dispensate, ma rispetto alla situazione precedente e alle valutazioni del dr. __________
non aggiungono alcun elemento nuovo rilevante e nemmeno adducono ragioni per
cui le conclusioni dell’amministrazione potrebbero essere considerate errate.
In sostanza quindi tali certificazioni non permettono di distanziarsi dalle
conclusioni tratte dal SMR sulla base delle certificazioni acquisite agli atti
(fino alla data determinante della resa della decisione contestata), non
apportando nuovi elementi oggettivi ignorati e vanno quindi tutt’al più intese
nel senso di una parziale diversa valutazione della medesima situazione della
ricorrente.
Nè
del resto l’assicurata ha prodotto documentazione attestante un danno alla
salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un
peggioramento successivo alle valutazioni del SMR e entro la data della
decisione contestata (ricordato che per costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati
fino al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid.
3.1.1).
Le
motivazioni, approfondite e chiare, del medico SMR, appaiono dunque convincenti
e questo Tribunale ritiene di doverle condividere. Richiamato il principio
giurisprudenziale per cui in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art.
28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati; cfr. sopra al consid. 2.5), le certificazioni del dr. __________,
del dr. __________ e della dr.ssa __________ e della psicoterapeuta __________
non consentono, alla luce delle coerenti e convincenti argomentazioni del dr. __________
e del dr. __________ del SMR, di scostarsi dalle conclusioni dell’Ufficio AI.
Occorre
quindi concludere che l’assicurata non ha prodotto documentazione rilevante o
fornito elementi che consentano in qualche modo a questo Tribunale di
considerare inattendibili le conclusioni del SMR e, quindi, dell’Ufficio AI,
dalle cui conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione
contestata non è quindi possibile dipartirsi. Va qui ricordato che se da una
parte la procedura davanti al
TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva
che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata
dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158
consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di
collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –
ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo
alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264.
consid. 3b con riferimenti).
Questa
Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assi-curata sia stato
approfonditamente vagliato, prima dell'emanazione della decisione qui impugnata
(in concreto: 28 giugno 2021) data che segna il limite temporale del potere
cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid.
3.1.1
e riferimenti).
A
proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
In
conclusione, rispecchiando le valutazioni del SMR del 18 maggio, 1. settembre e
7.
ottobre 2021 tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.5), richiamato pure l'obbligo che incombe
all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno
alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400
e riferimenti), è da ritenere dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che se dal
febbraio 2020 l’interessata aveva presentato un’inabilità lavorativa a motivo di
problematiche psichiche, tale incapacità era tuttavia riferita soltanto
all’ultima attività lavorativa di collaboratrice bar/mensa presso l’allora
datore di lavoro (con il quale ha poi interrotto il rapporto di lavoro con
effetto dal 30 giugno 2021), mentre che i altri ambienti di lavoro, sia
nell’attività abituale che in altre adeguate, non vi era alcuna inabilità
lavorativa.
La
refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per
valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione della
contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti. Al riguardo, va fatto
presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare
il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata
delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p.
28.
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
Per
quanto infine riguarda al peggioramento segnalato dal 30 giugno 2021, con un ricovero
presso l’Ospedale __________ protrattosi sino all’11 settembre 2021 e relativa
certificazione di inabilità lavorativa (doc. I, VII/1), detto peggioramento
è successivo alla decisione contestata e non può quindi trovare considerazione
in questa sede, ma dovrà se del caso, come giustamente osservato dall’Ufficio
AI nella sua risposta di causa (doc. IX), essere valutato nell’ambito di una
nuova domanda di prestazioni che l’assicurata ha la facoltà di presentare.
2.9
In
assenza quindi di un’inabilità lavorativa e di una conseguente incapacità
al lavoro (art. 6 LPGA) di almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione (art. 28 cpv. 1 LAI; cfr. sopra al consid. 2.3), a
ragione con la decisione censurata l'Ufficio AI non ha riconosciuto alla
ricorrente alcuna prestazione AI.
Ne
consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
Come già anticipato, all’assicurata va comunque fatto nuovamente
presente che il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti
nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca
successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il
potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.10
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal
1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria
dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis
LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 andrebbero poste a carico della
ricorrente, la quale tuttavia ha postulato l’esenzione dal pagamento delle
spese di causa facendo pervenire il 28 settembre 2021 l’apposito certificato
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dall’autorità comunale.
Con
riferimento quindi alla richiesta di esonero dal pagamento di tasse e spese
processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul
patrocinio d’ufficio [LAG]), va detto che i presupposti (cumulativi) per la
concessione dell’assistenza giudiziaria sono dati se il richiedente, non patrocinato
da un avvocato, si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover
avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag.
48.
consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto
un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nel
caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assi-stenza giudiziaria
risulta che la ricorrente vive sola, è senza attività lucrativa,
non possiede alcuna sostanza e ha presentato richiesta di prestazioni
assistenziali nel settembre 2021 (doc. VI/1 e XI/1). Inoltre, vista anche la
documentazione prodotta, di primo acchito il ricorso non pareva poter essere considerato
manifestamente privo di fondamento.
Essendo
dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la sua concessione,
l'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata va concessa, riservato
l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la sua situazione economica dovesse in
futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; cfr. Kieser, Kommentar ATSG,
2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio
nella procedura davanti al TF cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STF I 569/02 del 15
luglio 2003; U 234/00 del 23 maggio 2002; DTF 128 V 174 e 124 V 301, consid.
6). Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento
delle spese processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno
2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente all’esonero dalle spese di giustizia è accolta.
3. Le
spese, per complessivi fr. 500, sono poste a carico della ricorrente.
Conformemente al consid. 2.10., esse sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti