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Decisione

32.2021.95

Nuova domanda di prestazioni. Confermata la perizia pluridisciplinare. Confermata pura la valutazione economica, in particolare l'esigibilità in attività adeguate e la determinazione dei redditi da valido ed da invalido

21 febbraio 2022Italiano51 min

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2021.95

BS/sc

Lugano

21 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 settembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 13 luglio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1972, da ultimo

attivo quale magazziniere, nell’aprile 2011 inoltrava una prima domanda di

prestazioni, indicando quale danno alla salute una patologia al polso destro

(doc. 11, inc. AI, se non indicato diversamente i documenti

citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di

causa). Con decisione 7 febbraio 2012 l’Ufficio AI, ritenendo non dati i

presupposti per riconoscere provvedimenti professionali, respingeva la richiesta

poiché l’assicurato presentava un grado d’invalidità del 15% (doc. 36).

1.2. Con

decisione dell’8 ottobre 2012 l’Ufficio AI non entrava nel merito di una seconda

domanda di prestazione (doc. 43).

1.3. Nel

marzo 2013 l’assicurato inoltrava una terza domanda di prestazioni per

intervenuti nuovi infortuni (doc. 47). Dopo un iniziale progetto di decisione

di non entrata nel merito (cfr. doc. 48), l’amministrazione predisponeva un

accertamento professionale dal 7 ottobre al 4 novembre 2013 presso il __________

di __________ (cfr. il relativo rapporto in doc. 77). Una volta accertata

l’esigibilità in attività adeguate ed esclusi altri provvedimenti

professionali, con decisione 4 febbraio 2014 l’amministrazione respingeva

nuovamente la domanda di prestazioni, essendo il grado d’invalidità inferiore

al 40% (doc. 95). Con comunicazione 7 febbraio 2014 l’Ufficio AI conferiva un

assegno per un periodo d’introduzione al lavoro presso la __________ (doc. 97),

con erogazione della relativa indennità (doc. 98 – 104)

1.4. Nel

maggio 2015 l’assicurato – terminato un periodo lavorativo quale addetto alle

pulizie (allrounder) presso la succitata società (cfr. questionario dell’ex

datore di lavoro del 19 settembre 2015 (doc. 127), dopo un infortunio ed un

intervento chirurgico al polso sinistro – inoltrava un’altra domanda di

prestazioni (doc. 117). Accertato un temporaneo peggioramento dopo espletamento

della valutazione peritale reumatologica del 13 settembre 2016 a cura del dr.

med. __________ (doc. 167), con decisione del 28 dicembre 2017 l’Ufficio AI

riconosceva all’assicurato una rendita intera dal 1° gennaio 2016 al 31

dicembre 2016, ossia tre mesi dopo il miglioramento attestato nella perizia

(doc. 209, per le motivazioni cfr. doc. 207).

1.5. Nell’ambito

dell’istruttoria a seguito di un’altra richiesta di prestazioni inoltrata

nell’agosto 2018 (doc. 218), l’Ufficio AI ha ordinato al __________ una perizia

pluridisciplinare. Con rapporto 22 maggio 2020 (doc. 251) e con complemento del

28 ottobre 2020 (doc. 258) i periti del __________ hanno ritenuto una totale inabilità

nell’abituale attività di magazziniere e quella da ultima esercitata di

ausiliario di pulizie. In attività adeguate i periti hanno sostanzialmente

confermato la piena abilità dal settembre 2016 attestata nella perizia del dr.

med. __________, riconoscendo tuttavia un’incapacità lavorativa dal 18 aprile

2018 al 18 luglio 2018 per motivi psichiatrici. La perizia del __________ è

stata recepita dal dr. med. __________ del Servizio medico regionale (SMR)

(doc. 255).

L’amministrazione

ha poi tenuto poi conto del rapporto 3 novembre 2020 redatto dal consulente in

integrazione professionale (consulente IP), il quale, facendo riferimento a

quello precedente del 12 luglio 2017 (doc. 182) ed escludendo l’adozione di

provvedimenti professionali, ha ritenuto che l’assicurato può accedere ad un

mercato sufficientemente ampio costituito da attività semplici e ripetitive

(doc. 259).

Con

progetto di decisione 11 novembre 2020 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di

prestazioni (doc. 260).

A

seguito delle osservazioni dell’assicurato e dei diversi rapporti medici

prodotti successivamente al progetto di decisione, l’Ufficio AI ha sottoposto

la nuova documentazione al vaglio del __________. Con rapporto del 9 luglio

2021 i periti hanno sostanzialmente confermato la perizia 16 ottobre 2020 (doc.

294). Il 12 luglio 2021 il SMR ha avallato il complemento peritale (doc. 293).

Di

conseguenza, con decisione del 13 luglio 2021 l’Ufficio AI ha confermato il

diniego di prestazioni (doc. 295).

1.6. L’assicurato,

rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto contro la decisione,

postulandone l’annullamento con conseguente riconoscimento di una rendita

intera. Contesta la valutazione medico-teorica, come pure quella economica. Delle

singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

Contestualmente

il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.7. L’11

ottobre 2021 l’insorgente ha prodotto un rapporto datato 28 settembre 2021

della __________ (VI), trasmesso all’amministrazione ai fini della risposta.

1.8. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la

conferma della decisione contestata, informando di essere in attesa di un riscontro

da parte del __________ al quale è stata inviata la nuova documentazione

prodotta.

1.9. Il

13 dicembre 2021 l’assicurato ha allegato un certificato del medico curante e

chiesto l’allestimento di una perizia giudiziaria (XIV).

1.10 In

data 4 gennaio 2021 l’amministrazione ha prodotto le osservazioni del __________

in merito ai nuovi documenti (XVI).

1.11. Il

13 dicembre 2021 l’assicurato ha chiesto l’allestimento di una perizia

giudiziaria (XIV).

1.12. Da

ultimo, con osservazioni 19 gennaio 2021 l’insorgente ha chiesto la conferma

del ricorso (XVIII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni

inoltrata dall’assicurato il 20 agosto 2018.

Va rilevato che il 1°

gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre tuttavia ricordare

che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già

insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del

diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore

al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto al ricorso

contro la decisione emanata il 13 luglio 2021 – data che, di principio,

delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.

Per cui ogni riferimento

alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse

divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere

sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il

Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta

Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale

federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una

rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura

probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale

di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato

Fatti

i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30

novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche.

Ciò significa, in

particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente

criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per

la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle succitate due

sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura

deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI

in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità

di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF

ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.4. Nel caso concreto, a seguito

dell’ultima domanda di prestazioni l’Ufficio AI ha conferito mandato al __________

di allestire una perizia pluridisciplinare.

Dal

rapporto datato 16 maggio 2020 (doc. 231) risulta che i periti, oltre ad aver

proceduto ad una valutazione internistica dell’assicurato, hanno fatto capo a

consultazioni specialistiche esterne di natura reumatologica (dr. med. __________),

psichiatrica (dr. med. __________) e neurologica (dr. med. __________). Dopo

aver esposto la consueta anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale,

patologica e sistemica), i disturbi soggettivi e le affezioni attuali e dopo

aver proceduto alla descrizione della giornata e continuato con le constatazioni

obiettive, i periti, fondandosi su un'esauriente discussione, hanno posto le seguenti

diagnosi:

" (…)

B.1 Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità

lavorativa

Nessuna dal punto di vista internistico.

Artrosi dell'articolazione radiocarpica bilaterale in stato dopo

escissione di ganglio perineurale ulnare del polso ds. e Slac Wrist stadio IV

in data 27.05.2010 nonché intervento di denervazione per Slac Wrist sintomatico

a destra il 04.07.2011. Stato dopo intervento chirurgico Slac Wrist di denervazione

totale del polso sinistro con osteotomia di resezione dello stiloide radiale a

sin. con dissociazione scafo-lunata cronica a sin.

Intervento di resezione della prima filiera del carpo a sin. In

data 26.01.2016.

Sindrome lombovertebrale cronica su alterazioni statiche con

appiattimento della cifosi e lordosi fisiologica, leggera scoliosi

destroconvessa, nonché alterazioni degenerative soprattutto bisegmentali a

livello L4-L5 e L5-S1. (…)” (pag. 724 punto B.1)

Sono state inoltre rilevate delle diagnosi senza influsso sulla

capacità lavorativa, quali:

" (…)

B.2 Diagnosi

rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

Ipercolesterolemia con colesterolo LDL 3,0 mmol/l.

Pregressa iperuricemia trattata con attuate valore di acido urico

a 398 umol/l, in assenza di episodi clinici di artrite.

Possibile problematica della crescita con difficoltà alla

deambulazione in età infantile?

Pregressa ipovitaminosi B12:

- attuale valore

308 pmol/l.

Uso inadeguato di etile (l'A riferisce di assumere

quotidianamente; 1 bottiglia di vino e 1 superalcolico) con CDT a 2,56%.

Stato dopo varie distorsioni alle caviglie bilateralmente con

residui dolorosi soprattutto al malleolo laterale ds.

Piede piatto, piano transverso e alluce valgo a ds. più che a sin.

Sindrome lombovertebrale cronica con stato da ernia discale L4-L5

a ds. (MRI lombare del 3.10.2017) attualmente non sintomatica.

Dolori ai carpi bilateralmente, alle caviglie e all'alluce sin.

non spiegati da patologia neurologica. (…)” (pag. 734 punto B.2).

In merito alle limitazioni

dovute alle succitate affezioni, i periti del __________ hanno rilevato:

" (…)

C Ripercussioni funzionali dei reperti / delle diagnosi

Per il nostro consulente Dr. med. __________, l'A. è limitato in

attività lavorative pesanti soprattutto per quanto riguarda le problematiche ai

polsi. Limitato nell'utilizzare le mani in attività ripetitive, in cui debba

eseguire movimenti di flessione ed estensione del polso, nonché di abduzione e

adduzione. Limitato nel tenere oggetti pesanti superiori ai 3 kg.

Limitato nell’utilizzare degli attrezzi con forza e contro

resistenza. In attività manuali fini, nella scrittura e nell'utilizzo del

computer non vi sono delle limitazioni significative. Anche per quanto riguarda

l'utilizzo delle dita delle mani, se non è interessata l'articolazione radiocarpica

direttamente, non vi sono limitazioni. Nessuna limitazione per quanto riguarda

i gomiti e le spalle. Per la colonna lombare è limitato in attività statiche,

in cui debba mantenere la posizione in piedi fermo per alcuni minuti. La

posizione cambiando appoggio può essere mantenuta per diverse ore e quella

seduta per almeno un'ora. La deambulazione non è particolarmente limitata.

Limitato in attività lavorative non ergonomiche per la colonna vertebrale, per

cui debba ripetutamente eseguire flessioni ed estensioni della stessa. Nessuna

limitazione per quanto riguarda i problemi a livello dei piedi e delle

caviglie.

Per il consulente Dr. med. __________, pur denotando una piena

dotazione di risorse a sua disposizione, si constatano nell'A. lievi riduzioni

della resistenza, della tenuta e della capacità di tolleranza nei confronti

dello stress. (…)” (pag. 735 punto C)

Dal punto di vista

neurologico non è stata riscontrata nessuna limitazione.

I periti hanno in seguito

proceduto alla verifica della coerenza dei dati.

Globalmente essi hanno infine

concluso per una piena inabilità lavorativa quale ausiliario di pulizia,

tecnico sanitario e magazziniere. In attività adeguate, rispettose dei limiti

funzionali riportate dal perito reumatologo, l’assicurato è stato ritenuto

abile al 100%, con rendimento pieno.

Con complemento 28 ottobre

2020 il __________, esaminato il rapporto 15 ottobre 2020 del __________, ha

concluso che la funzione renale è ancora nei limiti e che quindi non vi sono motivi

per discostarsi dalla perizia del 16 ottobre 2020 (doc. 256).

La perizia e il relativo

complemento sono stati avvallati dal SMR con rapporto 29 ottobre 2020 (doc.

255).

Successivamente al

progetto di decisione 11 novembre 2020, con il quale l’Ufficio AI ha

preavvisato la reiezione della domanda di prestazione, l’assicurato ha

inoltrato le proprie osservazioni alla perizia psichiatrica e prodotto, per il

tramite del suo rappresentante, numerosa documentazione (doc. 261, 268, 268,

281 – 288, 292). L’amministrazione ha inoltrato tale documentazione al __________.

Con rapporto 9 luglio 2021

il __________, riassumendo i nuovi documenti, ha allegato le singole prese di

posizione dei periti specialisti, i quali sostanzialmente hanno confermato le

loro valutazioni riportate nella perizia del 16 ottobre 2020 (doc. 294).

Contestata è la perizia __________,

in particolare la valutazione reumatologica e psichiatrica.

Pendente causa l’assicurato ha

inoltre prodotto il rapporto 6 settembre 2021 della __________ (VI).

Con osservazioni 4 gennaio 2022

l’Ufficio AI ha prodotto:

-

lo scritto 28 novembre 2021 del __________ in cui sono state allegate le

osservazioni del perito dr. med. __________ allo scritto 7 dicembre 2020 della

psichiatria curante, in merito al quale egli non si era espresso nel

complemento peritale del 9 luglio 2021 (XVI/1);

-

la lettera 7 dicembre 2021 del SMR con allegate le osservazioni del

perito reumatologo sul rapporto della __________ (XVI/2);

- le

annotazioni 30 dicembre 2020 del dr. med. __________ del SMR che, viste le

osservazioni del __________, ha confermato il suo precedente rapporto del 29

ottobre 2020 (XVI/3).

2.5. Per costante giurisprudenza

(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6. Nella fattispecie in esame

questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurata è

stato accuratamente vagliato dal __________, non ha motivo per mettere in

dubbio le valutazioni formulate nella perizia pluridisciplinare del 16 ottobre

2020 (e nei complementi peritali del 28 ottobre 2020 e del 9 luglio 2021),

poiché la stessa va considerata dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando

precedente.

In

effetti, i periti hanno considerato tutta la documentazione medica agli atti e

l’insorgente non ha prodotto documentazione specialistica atta a mettere in

dubbio le conclusioni a cui essi sono giunti.

2.6.1. Dal punto di vista reumatologico,

con rapporto 24 febbraio 2020 (pagg. 764-780) il dr. med. __________ ha

riportato le diagnosi con e senza influenza della capacità lavorativa elencate

ai punti B.1 e B.2 del rapporto __________ (cfr. consid. 2.4). Dopo aver esaminato

gli atti presenti nell’inserto e proceduto alla consueta anamnesi, alla

valutazione dei reperti soggettivi ed oggettivi, lo specialista ha individuato

le limitazioni fisiche riportate nella perizia __________ al punto C,

limitazioni invalidanti circoscritte sostanzialmente ad entrambi i polsi ad

alla colonna lombo-vertebrale.

In merito alle

ripercussioni sulla capacità lavorativa il perito ha concluso:

" (…)

8.1 Capacità lavorativa nell'attività finora svolta

Per quanto riguarda le attività svolte di montatore di impianti

sanitari, magazziniere e ausiliario di pulizie l'assicurato presenta una

capacità lavorativa dello 0% come già determinato nelle valutazioni peritali

precedenti in particolar modo nella valutazione per l'Ufficio

dell'Assicurazione Invalidità del Canton Ticino eseguita dal collega

reumatologo Dr. med. __________ in data 14.0.2016.

Per l'attività di casalingo lo ritengo abile al lavoro nella forma

completa da sempre, tenendo in considerazione che si tratta di un'economia

domestica di due persone adulte e che l'assicurato può aiutare nell'ambito

delle sue possibilità la compagna.

8.2 Capacità lavorativa in un'attività adeguata

Ritengo che, per quanto riguarda un'attività lavorativa adeguata

che tenga in considerazione le limitazioni funzionali da me sopraelencate,

l'assicurato presenti come per altro già determinato dal Dr. med. __________

nella sua valutazione peritale del 14.09.2016 una capacità lavorativa nella

forma completa.

A questo proposito ricordo che l'assicurato è già stato valutato

anche in ambito __________ di __________ per l'Ufficio dell'Assicurazione

Invalidità del Canton Ticino. Venivano determinati allora dei limiti funzionali

inerenti soprattutto le problematiche di artrosi radiocarpica bilaterale

segnalando dei deficit di forza e presa delle mani bilateralmente

con carico massimo di2 kg con entrambe le mani.

L'assicurato durante l'anamnesi ha dichiarato che con la mano

destra, che è la sinistra dominante, ha maggior forza rispetto a sinistra e può

alzare anche 5 kg per esempio quando va a fare la spesa. Anche nell'utilizzo di

oggetti se non particolarmente pesanti la mano destra è ancora efficiente,

seppur limitata nella mobilità. A sinistra ha più problemi per una certa

instabilità e debolezza e deve utilizzare una stecca metallica di sostegno.

Si tratta di una capacità lavorativa per un'attività da svolgere

sull'arco di un'intera giornata con un rendimento al 100%.

Si può far riferire questa capacità lavorativa a partire dalla

valutazione peritale del 14.09.2016 del Dr. med. __________.

La prognosi per quanto riguarda i disturbi ai polsi è da

considerarsi attualmente moderatamente favorevole, tendenzialmente stazionaria

in questi anni. In particolar modo dal 2016 via.

Alla colonna lombare vi è sicuramente dal punto ªdi vista

radiologico, la possibilità dì un ulteriore peggioramento delle disc6jpàtie e

5ielle problematiche artrosiche L'aspetto favorevole è da riscontrare nel fatto

che per il momento l'assicurato non sia mai avuto irradiazioni significative

alle estremità inferiori.

Le incapacità lavorative da me determinate potranno essere in

parte sommate nell'ambito delle altre valutazioni peritali eseguite (…)” (pag.

760-761 incarto AI).

L’assicurato ritiene necessario

un aggiornamento della valutazione reumatologica, in quando il perito lo aveva visitato

il 18 febbraio 2020. A torto.

Certo, nella presa di

posizione 12 maggio 2021 sul rapporto 6 aprile 2021 del dr. med. __________

concernete le sequele della distorsione della caviglia destra con lesione del

legamento fibulo-talare avvenuta il 23 aprile 2020, il perito ha fatto presente

che “l’evento è comunque posteriore alla mia valutazione peritale del

gennaio 2020. Ricordo di aver visitato l’assicurato il 18.02.2020. Le mie

considerazioni e conclusioni comprendenti la capacità e limitazioni funzionali

sono da riferire a questa data” (pag. 915)

Ciò non significa tuttavia

che occorra una perizia di decorso, avendo il perito potuto valutare i referti

riguardanti l’infortunio. In tal senso già con scritto 6 ottobre 2020 egli si

era espresso (“Non ritengo comunque che queste patologie siano da considerare

di entità tale da provocare delle limitazioni funzionali a medio-lungo termine

e quindi anche modificare la capacità dell’assicurato nella sua ultima attività

professionale e in un’attività lavorativa adeguata”; pag. 782).

Nella presa di posizione

del 26 aprile 2021 ai rapporti 20 novembre 2020 del dr. __________ e del dr.

med. __________ il perito ha concluso che “non vi sono modifiche direzionali

per quanto riguarda queste patologie all’apparato muscolo-scheletrico. Non vi

sono quindi indicazioni che portano a dover modificare le limitazioni

funzionali e la capacità lavorativa dell’assicurato come da espressa nel mio

rapporto peritale del 24.02.2020 (pag. 914)”.

Infine, con riferimento al

rapporto 9 giugno 2021 di decorso del dr. med. __________ in merito alla

problematica dei polsi con proposte terapeutiche e interventi, nello scritto 5

luglio 2021 il perito ha valutato che “si tratta quindi di una problematica

di tipo di degenerativo in ulteriore evoluzione in stato dopo vari interventi

da me già descritti. Situazione che evolverà anche nei prossimi mesi”,

rilevano comunque che “per il momento non vi sono indizi che portino a

modificare la mia valutazione peritale risalente a più di un anno fa”. Egli

ha ritenuto “… che si debba concludere in modo definitivo questa valutazione

in ambito __________ riferendosi ai dati oggettivi e ai reperti riscontrati

durante la visita avvenuta all’inizio dell’anno 2020” (pag. 916). Quindi non

intravvedendo alcun nuovo e rilevante elemento, il perito ha ribadito la sua

valutazione.

Va poi evidenziato che nel

frattempo non risulta subentrato un peggioramento dello stato di salute. Questo

lo si desume dalla presa di posizione 1° dicembre 2021 del perito in merito al

rapporto 28 settembre 2021 della __________ di __________, reparto Chirurgia

della mano. Con riferimento a quel referto, il dr. med. __________ evidenzia infatti

che “si ritorna sulle diagnosi conosciute, per quanto riguarda le

problematiche alle articolazioni radiocarpiche bilateralmente vengono proposti

degli approcci terapeutici. Per il momento comunque non è stata intrapreso

nessun passo in questo senso. Come per altro elencato dai colleghi della __________

di __________ un intervento a destra potrebbe portare a un miglioramento della

sintomatologia dolorosa, mentre a sinistra per il momento la funzionalità

dell’articolazione è ancora sorprendentemente buona per cui si eviterebbe

qualsiasi tipo di approccio terapeutico. Si tratta considerazioni che non

modificano le mie valutazioni peritali per altro già risalenti al mese di

febbraio del 2020”. (sottolineatura del redattore; XVI/3).

Da ultimo va segnalato che

l’assicurato non ha prodotto documentazione medica atta a mettere in dubbio le

valutazioni del perito reumatologo. In tal senso non lo è il certificato 25

novembre 2021 del medico curante attestante una totale inabilità lavorativa dal

1° novembre 2021 continua (XIV/1), non essendo motivato.

Ne consegue che la

valutazione reumatologica va confermata, senza che sia necessaria una perizia

di decorso.

2.6.2. Nell’ambito della perizia __________

l’aspetto psichiatrico è stato valutato dal dr. med. __________. Nella

sua dettagliata perizia del 26 febbraio 2020 lo specialista in psichiatrica e

psicoterapia, dopo aver visto l’assicurato due volte (il 12 febbraio 2020 ed il

26 febbraio 2020), riportato un estratto degli atti relativi alla sfera

psichiatrica e le costatazioni obiettive, ha diagnosticato una sindrome

ansioso-depressiva (ICD 10- F41.2) senza influsso sulla capacità lavorativa.

Ha poi proceduto alla

valutazione medica:

" (…)

7.1 Sintesi della storia personale, professionale e

sanitaria

dell'assicurato e descrizione

della sua situazione psichica, sociale e medica attuale

A seguito degli eventi infortunistici

e della serie degli interventi che non hanno purtroppo avuto l'esito sperato

l'A. se da un lato ha avvertito una sensazione di impotenza a porre per conto

suo rimedio alla situazione venutasi a creare dall'altro si è sentito

abbandonato e disorientato rimanendo di fatto in balia della spiacevole

percezione che nessuno lo voleva aiutare mostrando per quanto perlomeno

risultava alla sua impressione un minimo interesse verso di lui.

L'insorgenza della sintomatologia

ansioso depressiva di ordine reattivo e la conseguenza presa di coscienza della

sua impotenza e della impossibilità di trovare una via di uscita dalla

situazione nella quale si era venuto a trovare specie per via del forte

coinvolgimento emotivo creatosi dopo la diagnosi oncologica fatta alla compagna

lo ha quindi indotto a richiedere al proprio medico curante una presa a carico

specialistica basata su colloqui di sostegno psicologico e sulla prescrizione

di una terapia antidepressiva che a ben vedere ha aiutato l'A. alleviando il

Considerandi

carico della sua sofferenza la quale appare anche alla luce del test di

attendibilità della sintomatologia in una certa misura enfatizzata specie sul

versante dell'umore e della percezione dei dolori a carico dell'apparato

locomotore.

7.2

Valutazione

del percorso precedente di terapie, riabilitazioni, provvedimenti

d'integrazione ecc. e discussione delle possibilità di guarigione

- Parere sul percorso delle

terapie, motivazione per l'interruzione di interventi: l'A. continua ad

essere seguito ambulatorialmente dalla sua psichiatra di riferimento.

- Se del caso, determinare se i

problemi di cooperazione siano da ricondurre alla malattia o alla mancanza di

risorse: l'A. è stato in generale aderente alle proposte terapeutiche che

sono state proposte dalla sua psichiatra di riferimento. Confrontato però con

il dato relativo al basso tasso di antidepressivo (excitalopram) riscontrato

agli esami di laboratorio l'A. ha asserito di assumere comunque regolarmente il

farmaco che gli è stato prescritto dalla psichiatra di riferimento.

- Per la valutazione del

potenziale d'integrazione stabilire se i trattamenti eseguiti fino a quel

momento siano stati adeguati e siano state esaurite tutte le possibilità

terapeutiche: i provvedimenti terapeutici sono stati adeguati e hanno

portato a mio parere a significativi miglioramenti della condizione clinica

accusata dall'A.

- Valutare la prognosi sul decorso

della malattia: la prognosi tenuto conto dell'evoluzione fin qui osservata

è favorevole.

- Se del caso, indicare ulteriori

opzioni di trattamento: il trattamento specialistico in atto è adeguato e

va continuato per un consolidamento dello stato di salute.

7.3

Valutazione della coerenza e della plausibilità

Non ho messo in luce discrepanze tra

quanto esposto dall'A. e gli elementi messi in evidenza all'esame clinico e

desunti dalla valutazione degli atti a disposizione.

7.4

Valutazione di capacità, risorse e problemi

Pur denotando una piena dotazione di

risorse a sua disposizione si constatano nell'A. lievi riduzioni della

resistenza, della tenuta e della capacità di tolleranza nei confronti dello

stress. (…)” (pag. 758-759 incarto AI)

Contestando la perizia, l’assicurato

fa riferimento alla presa di posizione 7 dicembre 2020 della sua psichiatra

curante, dr.ssa med. __________, la quale ha evidenziato:

" (…)

- il paziente

risulta essere tutt'oggi in mia cura a partire dal mese di aprile 2018 tramite

una presa a carico psichiatrica regolare e continua, sulla base della quale ho oggettivato

a livello diagnostico un episodio depressivo medio-grave di tipo endoreattivo

(ICD-10; F32.2), scaturito nell'ambito di un disturbo disadattivo in

concomitanza al peggioramento della nota patologia reumatologica (v. rapporto medico

del 20.07.2018);

- da parte del

Dr. __________ sulla base delle visite effettuate in data 12.02.2020 di un'ora

e 26.02.2020 di mezz'ora, viene invece rilevata una sindrome ansiosa depressiva

(F41.2) senza influsso sulla capacità lavorativa, se non fatta eccezione per la

durata di tre mesi a partire da aprile 2018 nella misura del 100% dalla data

della presa a carico psichiatrica, ritenendo che i provvedimenti terapeutici

sono stati adeguati e hanno portato a suo avviso a significativi miglioramenti

della condizione clinica accusata dall'Assicurato;

- il Dr. __________

ha però basato la sua valutazione limitandosi a due colloqui molto ravvicinati

nel tempo con il paziente (12.02.2020 e 26.02.2020), periodo durante il quale

il suo disturbo poteva apparire in fase di remissione; senza considerare

inoltre lo stato clinico oggettivato nei miei rapporti medici basati su una presa

a carico psichiatrica regolare e continua, il perito ha formulato la diagnosi

di sindrome ansiosa depressiva!

- da

considerare che il paziente si è dovuto inoltre confrontare ad inizio anno 2019

con una situazione di ulteriore stress emotivo e psicologico, legata al

subentrare della grave malattia tumorale della moglie di carcinoma squamocellulare

rettale metastatizzante;

- tutto ciò ha

comportato un aggravamento dei sintomi ansiosodepressivi, sia in concomitanza

alla diagnosi di malattia tumorale della moglie, sia al suo peggioramento per

cui ha necessitato un intervento chirurgico nel mese di luglio 2020, tutt’oggi

quindi in trattamento, con prognosi riservata;

- il quadro

psicopatologico ha dunque presentato un decorso persistente intermittente ed

irregolare, caratterizzato da ripetuti episodi depressivi di intensità

variabile da lieve a medio/grave, senza recupero interepisodico, ascrivibile a

livello diagnostico nell’ambito di un disturbo depressivo ricorrente,

attualmente caratterizzato da un assetto psichico molto precario ed instabile,

con una marcala labilità e vulnerabilità emotiva, facile esauribilità

psicofisica, limitata capacità di resistenza agli stimoli e scarsa tolleranza a

fattori stressanti anche di lieve entità;

- da segnalare

che il paziente ha vissuto in modo motto stressante la perizia psichiatrica per

non essersi sentito adeguatamente e sufficientemente valutato, unitamente alta

comunicazione negativa da parte vostra, il tutto ha fortemente destabilizzato

il proprio equilibrio psicofisico con conseguente recrudescenza dei sintomi ansiosodepressivi;

- tenuto conto

delle oscillazioni del tono dell’umore, che il paziente manifesta sia in senso

positivo, sia in senso negativo, la perizia psichiatrica avrebbe quindi dovuto

estendersi su di un lasso di tempo più lungo con un numero maggiore di

osservazioni e colloqui per permettere una valutazione più accurata.

Sulla base delle considerazioni finora esposte confermo pertanto

un'incapacità lavorativa nella misura completa e continua differendo dalle

conclusioni del Dr. __________, sia per quanto riguarda l'aspetto

diagnostico, sia per la sua capacità lavorativa, in quanto non

valutate in modo adeguato.” (pag. 834-835 incarto AI)

In data 26 novembre 2011

il perito ha risposto a quanto osservato dalla psichiatra curante:

" Ho preso visione

dello scritto del 07.12.2020 redatto dalla collega psichiatra Dr.ssa __________.

Per quanto attiene alla parte strettamente psichiatrica rilevo che

la psichiatra curante differisce rispetto a quanto da me riscontrato a livello

diagnostico ma riferendosi ad una situazione che appare sovrapponibile a quella

da me valutata al momento della effettuazione dei colloqui peritali in quanto

non aggiunge nuovi elementi clinici tali da poter ingenerare dubbi rispetto al

livello di gravità della patologia ragione per cui non ritengo indicato

procedere con una valutazione di aggiornamento. Confermo perciò in toto quanto

da mei riportato nella perizia. Per quanto riguarda infine le altre

osservazioni poste la Dr.ssa __________ fa riferimento in modo particolare alle

modalità con le quali ho proceduto nella effettuazione della valutazione

psichiatrica che, tengo a precisare, è stata svolta così come da vostre

direttive e cioè seguendo il medesimo schema che viene applicato a tutti gli

assicurati per cui non ravviso incongruità a questo proposito.” (doc. XVI/2)

Esaminata attentamente la

documentazione agli atti, questo TCA non può che confermare la perizia

psichiatrica.

Per quanto riguarda la

diagnosi, la curante ha posto un episodio depressivo medio-grave di tipo

endoreattivo (ICD-10; F.32.2) in concomitanza della patologia reumatologica.

Il perito invece ha ritenuto data una sindrome ansioso depressiva

(ICD10, F 41.2) non invalidante.

Ora va fatto presente che nell’ambito dell’esame psichiatrico

(cfr. punto no. 4.3 della perizia) il perito non ha riscontrato elementi per

ritenere un quadro depressivo importante. In effetti ha rilevato che “l’assicurato

appare curato nella persona e nell’abbigliamento, lucido ed orientato nei

quattro parametri:

" (…)

L’A. appare curate nella persona e nell’abbigliamento.

È’ lucido ed orientato nei quattro parametri.

L’espressione del visto è normale e non lascia trasparire delle

emozioni particolari.

La gestualità appare normale.

Le funzioni cognitive sono intatte.

L'intelligenza è normale.

L'atteggiamento è collaborante, gentile, educato.

Il comportamento è senza alcuna particolarità.

Denota una buona capacità di autocontrollo.

La comprensione è buona.

L'eloquio è fluido e privo di incoerenze.

Le comunicazioni sono di buona qualità, precise e sufficientemente

informative.

Non si constatano alterazioni della forma e del contenuto del pensiero.

I nessi associativi appaiono intatti.

Non si osservano allucinazioni.

La capacità critica è mantenuta.

La presa sulla realtà è valida.

Il tono dell'umore è lievemente deflesso.

La quota ansiosa risulta leggermente incrementata.

L'istinto vitale è conservato.

Non verbalizza intenzioni suicidali. (…)” (pag. 755-756 incarto

AI)

Dalla “descrizione della

giornata” (punto n. 3.2.7 della perizia) non risulta un ritiro sociale, una

perdita di appetito, un’insonnia, tantomeno difficoltà nel gestire la giornata:

" (…) L'A. è

solito svegliarsi verso le 8.30-9.00. Riferisce alla domanda diretta difficoltà

nell'alzarsi dal latto causa problematiche algiche alla schiena. La mattina non

fa colazione, beve solo un caffè, esce di casa per andare ad acquistare il

giornale in edicola, rientrato a casa passa la mattina leggendo il quotidiano,

leggendo notizie al computer come pure le email ricevute. Regolarmente si reca

a pranzo dalla mamma a Paradiso. Due-tre volte alla settimana nel pomeriggio va

a

nuotare a Lugano, altre volte aiuta la compagna andando a fare la

spesa recandosi in Italia a Marchirolo. Altre volte svolge in casa qualche

piccola faccenda domestica, racconta anche di recarsi in discarica a Lamone. Il

pasto della cena viene preparato dalla compagna, dopo cena gioca a carte con lei,

guardano assieme programmi televisivi, soprattutto programmi in lingua tedesca

di intrattenimento. L'A. si corica a dormire verso le 23.0-24.00, racconta di

un sonno discontinuo soprattutto per i dolori a carico di polsi e schiena. Per

conciliare il sonno l'A. assume una compressa di Co-Dafalgan. Durante il fine

settimana non è solito svolgere altre attività particolari. (pag. 754 incarto

AI)

Il perito ha pertanto ritenuto “un quadro clinico di lieve

entità”, che, “senza un trattamento farmacologico adeguato (n.d.r.: gli

esami di laboratorio hanno evidenziato un valore del tasso dell’exitalopram al

di sotto del range terapeutico atteso in caso di assunzione regolare del

farmaco, cfr. perizia punto. 4.3.2), non mostra criteri di gravità”,

motivo per cui “va considerata una capacità lavorativa piena ...” (pag.

760).

La psichiatra curante non ha aggiunto alcun nuovo elemento clinico

che il perito non abbia valutato. Quest’ultimo ha in particolare tenuto conto

della problematica tumorale di cui la compagna dell’assicurato soffre, oltre

alle problematiche ai polsi ed alla colonna lombare (cfr. punto no. 7.1 della

perizia).

Del resto, il dr. med. __________,

anche se non specialista in psichiatria, ha potuto osservare che “l’assicurato

ha sviluppato una leggera forma di tipo depressivo. Vi sono episodi di ansia,

legati anche alle condizioni di salute della compagna” (pag. 779)

Nel citato scritto 7 dicembre 2020 la psichiatra curante segnala al

__________ che “il paziente ha vissuto in modo molto stressante la

perizia psichiatrica per non essersi sentito adeguatamente e sufficientemente

valutato, unitamente alta comunicazione negativa da parte vostra, il tutto ha

fortemente destabilizzato il proprio equilibrio psicofisico con conseguente

recrudescenza dei sintomi ansiosodepressivi” (pag. 835). Tale asserzione è

stata implicitamente smentita dal perito nelle succitate osservazioni 26

novembre 2021 al __________, nelle quali egli ha rilevato che “per quanto

riguarda infine le altre osservazioni poste la Dr.ssa __________ fa riferimento

in modo particolare alle modalità con le quali ho proceduto nella

effettuazione della valutazione psichiatrica che, tengo a precisare, è stata

svolta così come da vostre direttive e cioè seguendo il medesimo schema che

viene applicato a tutti gli assicurati per cui non ravviso incongruità a questo

proposito” (XVI/2). Questo TCA non ha motivo per discostarsi da quanto

sostenuto dal perito. Dal rapporto peritale non risulta una simile reazione

dell’assicurato, anzi il dr. med. __________ ha potuto osservare come il

peritando “si è comportato in maniera tranquilla…” (pag. 755).

La psichiatra curante

riporta una condizione psichiatrica fluttuante e che durante la valutazione

peritale il disturbo del paziente “poteva apparire in fase di remissione”.

Ritiene pertanto che l’esame peritale non doveva limitarsi a soli due incontri

ravvicinati nel tempo, ma comprendere un periodo di tempo più lungo. Va qui

fatto presente che nei precedenti rapporti 20 novembre 2018 e 6 dicembre 2019,

esaminati dal perito, la curante non aveva posto una diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente [ICD-10, F.33, suddivisa in episodi tipici lievi (F32.0), di media gravità (F32.1) o

gravi (F32.2 e F32.3)]. Né del resto il perito ha ritenuto necessario

estendere il periodo di osservazione.

Non da ultimo, nelle

citate osservazioni 26 novembre 2021 il perito non ha ritenuto necessaria una “valutazione

di aggiornamento”.

Come rilevato dall’assicurato

nel ricorso, nella presa di posizione 14 aprile 2021 il perito neurologo dr.

med. __________ ha scritto che “Sono comunque d’accoro con la proposta della

Dott.ssa __________ di effettuare una valutazione di decorso reumatologica e

psichiatrica ma senza una ulteriore valutazione neurologica in assenza di nuovi

elementi di competenza neurologica” (pag. 919). Ora, a prescindere dal

fatto che simile affermazione non trova riscontro nello scritto 9 luglio 2021

del __________ (doc. 294), come visto sopra nelle allegate prese di posizioni il

perito reumatologo e quello psichiatra, dopo aver esaminato i nuovi atti

medici, non hanno ritenuto necessaria una valutazione di decorso.

2.6.3

Dal punto di vista neurologico,

con rapporto 24 febbraio 2020 pagg. 742 - 748) il perito dr. med. __________ non

ha riscontrato alcuna inabilità lavorativa. Questa valutazione è rimasta

incontestata.

2.6.4

In

conclusione, viste le affidabili e concludenti risultanze della perizia

pluridisciplinare __________ del 16 ottobre 2020 e dei relativi complementi 28

ottobre 2020 e 9 luglio 2021, ai quali va conferito valore probatorio pieno

(cfr. consid. 2.5), richiamato inoltre l'obbligo che incombe alla persona

assicurata di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati) che l’assicurato è totalmente inabile nella sua

abituale attività dal 12 settembre 2014. In attività adeguate con le

limitazioni d’ordine reumatologico, l’assicurato è abile al 100% dal 18 aprile

2018, eccetto un’abilità dello 0% dal 18 aprile al 18 luglio 2018. Per il

periodo precedente il 2018, sempre per quel che concerne le attività adeguate,

fa stato quanto accertato nella decisione 28 dicembre 2017 (inabilità del 100%

sino al 31 marzo 2015 e dal 25 gennaio 2016 al 13 settembre 2016), cresciuta in

giudicato.

2.7

Occorre ora esaminare le

conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

2.7.1

In

primo luogo l’assicurato sostiene che considerato il danno alla salute non esistano

lavori alternativi esigibili, tenuto conto dei limiti attestati dal __________

e del fallito reinserimento lavorativo presso la __________. Inoltre il

consulente AI non avrebbe indicato attività alternative.

Va ricordato che il

concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato,

nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo

equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del

lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro

diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se

l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In

particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora

le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta

da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo

in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto

2014.

consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989

pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Va altresì sottolineato

che il consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni

e limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili. Spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di

chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle

attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute

e l'età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5

luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto

riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre

2011.

consid. 3.5, 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3; vedi anche

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).

Secondo la giurisprudenza,

se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato

che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel

settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,

compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI

1998.

pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Le difficoltà del mercato

del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti,

secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per

valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c;

RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se,

malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è

reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la

quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né

l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a

rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Da

aggiungere, per inciso, quanto ad eventuali difficoltà nel riuscire a reperire

un’attività lavorativa, che il TCA non ignora evidentemente le difficoltà

esistenti attualmente sul nostro mercato del lavoro. Tuttavia, ciò rappresenta

un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al

massimo le sue capacità di guadagno (STF inedita del 10 settembre 1998 nella

causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106

consid. 5b e riferimenti).

Se,

malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è

reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la

quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né

assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a

rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c;

RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).

In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. ad esempio STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012).

In una STF 9C_248/2018 del 19 settembre 2018 il

Tribunale federale ha evidenziato che il concetto di mercato equilibrato

del lavoro è diverso rispetto a quello di mercato concreto del lavoro, nozione

quest’ultima che compete all’assicurazione contro la disoccupazione e non

all’AI.

Ritornando

al caso in esame, per quanto concerne la __________, è vero che i periti del __________

hanno ritenuto l’attività svolta non idonea. Tuttavia, nel rapporto 14 novembre

2013.

il __________ aveva individuato le attività esigibili (pag. 215), tant’è

che, come visto (cfr. consid. 1.1), con decisione del 4 febbraio 2014,

respingendo la domanda di prestazioni, l’Ufficio AI aveva ritenuto esigibili “…

quelle attività non qualificate che rispettano i limiti funzionali, attività

che non richiedono una preparazione professionale specifica ma che possono

essere esercitate dopo una semplice introduzione in un posto di lavoro e un

breve periodo di adeguamento” (pag. 247).

Inoltre,

nel rapporto 3 novembre 2020 il consulente IP, con riferimento al suo

precedente rapporto 12 luglio 2017 (doc. 182), ha concluso che “nonostante

il danno alla salute dell’A. sono possibili numerose attività semplici e non

qualificate che fanno riferimento alla categoria delle statistiche 4.2 nelle

quali dopo un breve periodo d’introduzione l’attività potrà essere svolta in

autonomia” (doc. 182).

2.7.2

Per

il reddito da valido l’Ufficio AI ha preso in considerazione un salario di

fr. 55'922 quantificato nella decisione 7 febbraio 2012 (cresciuta in

giudicato), aggiornando il dato salariale al 2019 per giungere ad un importo di

fr. 59'452 (cfr. doc. 257).

Questo

Tribunale non ha motivo per scostarsi da questo importo, rimasto del resto incontestato.

Per quanto riguarda invece

il salario da invalido, l’Ufficio AI si è fondato sui dati statistici

nazionali, utilizzando la tabella TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level

Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica riferita al settore

privato svizzero (cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 142 V 178, in particolare

consid. 2.5.7; DTF 128 V 174; sulla rilevanza delle condizioni salariali nel

settore privato, cfr. anche RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15,

pagg. 47ss.).

Ha preso quindi in

considerazione, in corretta applicazione dei salari statistici applicabili

(tabella 2018), un importo di fr. 68'361,39 pari al

salario statistico conseguibile da personale maschile in un’attività

semplice e ripetitiva, valore mediano nel settore privato svizzero.

Tenuto conto di

un’esigibilità del 100%, l’Ufficio AI ha poi riconosciuto una riduzione del

reddito del 15% (di cui un 10% per attività leggera) fissando il reddito da

invalido a fr. 58'107 (cfr. doc. 257).

Dal

raffronto tra il reddito da valido con quello da invalido è quindi emerso un

grado d’invalidità del 2.26%

L’assicurato sostiene che

l’amministrazione non abbia considerato che il salario da valido era inferiore

alla media, ciò che impone un parallelismo dei redditi, rispettivamente un

riconoscimento di un gap salariale del 14% circa, così come è stato applicato

nella decisione del 7 febbraio 2012.

A tal riguardo va

ricordato che se un assicurato, per motivi estranei

all'invalidità (per esempio a causa della sua carente formazione scolastica o

professionale, delle sue carenti competenze linguistiche, delle limitate

possibilità di assunzione dovute a uno statuto di lavoratore stagionale, ecc.),

ha realizzato un reddito da valido considerevolmente inferiore alla media dei

salari nazionali conseguibili nello stesso ambito professionale - tale limite

essendo stato fissato al 5% - senza che vi si sia spontaneamente accontentato,

si procede a un parallelismo dei due redditi di paragone per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297).

Ora, rettamente in sede di

risposta di causa l’Ufficio AI ha fatto presente che nella decisione del 7

febbraio 2012 non era stato applicato un gap salariale (doc. 36).

Del resto, altrettanto

correttamente l’amministrazione ha evidenziato che anche con un ipotetico gap

del 14% (da riconoscere sarebbe unicamente l’eccedenza del 5%, n.d.r.),

l’assicurato non raggiungerebbe un grado minimo d’invalidità pensionabile. Infatti,

la differenza tra l’invalidità del 2,26% (riconosciuta con la decisione

impugnata) e quella del 40% sarebbe troppo importante per essere “colmata”

dall’eventuale gap salariale.

In queste circostanze,

visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di

prestazioni.

Ne consegue che,

confermata la decisione contestata, il ricorso va respinto.

2.8

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza,

le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente, il quale ha tuttavia chiesto “la dispensa dalle

spese giudiziarie e gratuito patrocinio”.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

Secondo l’art. 28 cpv. 2

Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio è retta dalla

Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art.

2.

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, prevede che “l’assistenza giudiziaria

garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura

o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle

autorità giudiziarie e amministrative”. Inoltre

secondo l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

Il

gratuito patrocinio, sia in procedura ricorsuale che amministrativa, di principio

può essere riconosciuto solo ad un avvocato patentato (STF 8C_399/2007 del 23

aprile 2008 consid. 9.2; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2, citata in

DTF 132 V 201 consid. 4.2 e 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un

avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità

pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006

IV Nr. 50 pag. 181; in DTF 132 V 200 il TF ha stabilito che a meno che non

siano impiegati presso un'organizzazione riconosciuta di utilità pubblica, sono

autorizzati a assistere gratuitamente ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LPGA

unicamente gli avvocati che soddisfano per analogia le condizioni personali di

iscrizione al registro ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 della legge federale sulla

libera circolazione degli avvocati).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria, intesa

quale da esonero da spese

processuali, sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il

processo non è palesemente privo di esito positivo; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti; cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).

Per valutare se un

assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si

tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48

consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un

supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella presente fattispecie

lo stato d’indigenza del ricorrente risulta dalla sua presa a carico da parte

della pubblica assistenza, così come risulta dalla documentazione allegata al

certificato municipale rilasciato il 23 febbraio 2021 e della relativa

decisione di accoglimento della prestazione assistenziale (doc. E).

Ritenuto inoltre che l’assicurato non

possiede le necessarie conoscenze giuridiche e che il ricorso non

appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di

possibilità di esito sfavorevole,

la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio merita

accoglimento, riservato l'obbligo di rimborso, qualora la situazione economica

dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (DTF 124 V 309, 122 I 5;

art. 6 Lag).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.

3.

Le spese di fr. 500 sono a carico del

ricorrente. A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio, le stesse sono per il momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti