32.2021.95
Nuova domanda di prestazioni. Confermata la perizia pluridisciplinare. Confermata pura la valutazione economica, in particolare l'esigibilità in attività adeguate e la determinazione dei redditi da valido ed da invalido
21 febbraio 2022Italiano51 min
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2021.95
BS/sc
Lugano
21 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 luglio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1972, da ultimo
attivo quale magazziniere, nell’aprile 2011 inoltrava una prima domanda di
prestazioni, indicando quale danno alla salute una patologia al polso destro
(doc. 11, inc. AI, se non indicato diversamente i documenti
citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di
causa). Con decisione 7 febbraio 2012 l’Ufficio AI, ritenendo non dati i
presupposti per riconoscere provvedimenti professionali, respingeva la richiesta
poiché l’assicurato presentava un grado d’invalidità del 15% (doc. 36).
1.2. Con
decisione dell’8 ottobre 2012 l’Ufficio AI non entrava nel merito di una seconda
domanda di prestazione (doc. 43).
1.3. Nel
marzo 2013 l’assicurato inoltrava una terza domanda di prestazioni per
intervenuti nuovi infortuni (doc. 47). Dopo un iniziale progetto di decisione
di non entrata nel merito (cfr. doc. 48), l’amministrazione predisponeva un
accertamento professionale dal 7 ottobre al 4 novembre 2013 presso il __________
di __________ (cfr. il relativo rapporto in doc. 77). Una volta accertata
l’esigibilità in attività adeguate ed esclusi altri provvedimenti
professionali, con decisione 4 febbraio 2014 l’amministrazione respingeva
nuovamente la domanda di prestazioni, essendo il grado d’invalidità inferiore
al 40% (doc. 95). Con comunicazione 7 febbraio 2014 l’Ufficio AI conferiva un
assegno per un periodo d’introduzione al lavoro presso la __________ (doc. 97),
con erogazione della relativa indennità (doc. 98 – 104)
1.4. Nel
maggio 2015 l’assicurato – terminato un periodo lavorativo quale addetto alle
pulizie (allrounder) presso la succitata società (cfr. questionario dell’ex
datore di lavoro del 19 settembre 2015 (doc. 127), dopo un infortunio ed un
intervento chirurgico al polso sinistro – inoltrava un’altra domanda di
prestazioni (doc. 117). Accertato un temporaneo peggioramento dopo espletamento
della valutazione peritale reumatologica del 13 settembre 2016 a cura del dr.
med. __________ (doc. 167), con decisione del 28 dicembre 2017 l’Ufficio AI
riconosceva all’assicurato una rendita intera dal 1° gennaio 2016 al 31
dicembre 2016, ossia tre mesi dopo il miglioramento attestato nella perizia
(doc. 209, per le motivazioni cfr. doc. 207).
1.5. Nell’ambito
dell’istruttoria a seguito di un’altra richiesta di prestazioni inoltrata
nell’agosto 2018 (doc. 218), l’Ufficio AI ha ordinato al __________ una perizia
pluridisciplinare. Con rapporto 22 maggio 2020 (doc. 251) e con complemento del
28 ottobre 2020 (doc. 258) i periti del __________ hanno ritenuto una totale inabilità
nell’abituale attività di magazziniere e quella da ultima esercitata di
ausiliario di pulizie. In attività adeguate i periti hanno sostanzialmente
confermato la piena abilità dal settembre 2016 attestata nella perizia del dr.
med. __________, riconoscendo tuttavia un’incapacità lavorativa dal 18 aprile
2018 al 18 luglio 2018 per motivi psichiatrici. La perizia del __________ è
stata recepita dal dr. med. __________ del Servizio medico regionale (SMR)
(doc. 255).
L’amministrazione
ha poi tenuto poi conto del rapporto 3 novembre 2020 redatto dal consulente in
integrazione professionale (consulente IP), il quale, facendo riferimento a
quello precedente del 12 luglio 2017 (doc. 182) ed escludendo l’adozione di
provvedimenti professionali, ha ritenuto che l’assicurato può accedere ad un
mercato sufficientemente ampio costituito da attività semplici e ripetitive
(doc. 259).
Con
progetto di decisione 11 novembre 2020 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni (doc. 260).
A
seguito delle osservazioni dell’assicurato e dei diversi rapporti medici
prodotti successivamente al progetto di decisione, l’Ufficio AI ha sottoposto
la nuova documentazione al vaglio del __________. Con rapporto del 9 luglio
2021 i periti hanno sostanzialmente confermato la perizia 16 ottobre 2020 (doc.
294). Il 12 luglio 2021 il SMR ha avallato il complemento peritale (doc. 293).
Di
conseguenza, con decisione del 13 luglio 2021 l’Ufficio AI ha confermato il
diniego di prestazioni (doc. 295).
1.6. L’assicurato,
rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto contro la decisione,
postulandone l’annullamento con conseguente riconoscimento di una rendita
intera. Contesta la valutazione medico-teorica, come pure quella economica. Delle
singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
Contestualmente
il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.7. L’11
ottobre 2021 l’insorgente ha prodotto un rapporto datato 28 settembre 2021
della __________ (VI), trasmesso all’amministrazione ai fini della risposta.
1.8. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la
conferma della decisione contestata, informando di essere in attesa di un riscontro
da parte del __________ al quale è stata inviata la nuova documentazione
prodotta.
1.9. Il
13 dicembre 2021 l’assicurato ha allegato un certificato del medico curante e
chiesto l’allestimento di una perizia giudiziaria (XIV).
1.10 In
data 4 gennaio 2021 l’amministrazione ha prodotto le osservazioni del __________
in merito ai nuovi documenti (XVI).
1.11. Il
13 dicembre 2021 l’assicurato ha chiesto l’allestimento di una perizia
giudiziaria (XIV).
1.12. Da
ultimo, con osservazioni 19 gennaio 2021 l’insorgente ha chiesto la conferma
del ricorso (XVIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni
inoltrata dall’assicurato il 20 agosto 2018.
Va rilevato che il 1°
gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre tuttavia ricordare
che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già
insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del
diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore
al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto al ricorso
contro la decisione emanata il 13 luglio 2021 – data che, di principio,
delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.
Per cui ogni riferimento
alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere
sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il
Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta
Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale
federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una
rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche
oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141
V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi
casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura
probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale
di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato
Fatti
i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i
fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva
commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro
l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30
novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che
la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui
la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche.
Ciò significa, in
particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente
criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per
la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle succitate due
sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura
deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI
in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità
di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere
individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con
criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo
la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF
ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le
malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una
procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.4. Nel caso concreto, a seguito
dell’ultima domanda di prestazioni l’Ufficio AI ha conferito mandato al __________
di allestire una perizia pluridisciplinare.
Dal
rapporto datato 16 maggio 2020 (doc. 231) risulta che i periti, oltre ad aver
proceduto ad una valutazione internistica dell’assicurato, hanno fatto capo a
consultazioni specialistiche esterne di natura reumatologica (dr. med. __________),
psichiatrica (dr. med. __________) e neurologica (dr. med. __________). Dopo
aver esposto la consueta anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale,
patologica e sistemica), i disturbi soggettivi e le affezioni attuali e dopo
aver proceduto alla descrizione della giornata e continuato con le constatazioni
obiettive, i periti, fondandosi su un'esauriente discussione, hanno posto le seguenti
diagnosi:
" (…)
B.1 Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità
lavorativa
Nessuna dal punto di vista internistico.
Artrosi dell'articolazione radiocarpica bilaterale in stato dopo
escissione di ganglio perineurale ulnare del polso ds. e Slac Wrist stadio IV
in data 27.05.2010 nonché intervento di denervazione per Slac Wrist sintomatico
a destra il 04.07.2011. Stato dopo intervento chirurgico Slac Wrist di denervazione
totale del polso sinistro con osteotomia di resezione dello stiloide radiale a
sin. con dissociazione scafo-lunata cronica a sin.
Intervento di resezione della prima filiera del carpo a sin. In
data 26.01.2016.
Sindrome lombovertebrale cronica su alterazioni statiche con
appiattimento della cifosi e lordosi fisiologica, leggera scoliosi
destroconvessa, nonché alterazioni degenerative soprattutto bisegmentali a
livello L4-L5 e L5-S1. (…)” (pag. 724 punto B.1)
Sono state inoltre rilevate delle diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa, quali:
" (…)
B.2 Diagnosi
rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa
Ipercolesterolemia con colesterolo LDL 3,0 mmol/l.
Pregressa iperuricemia trattata con attuate valore di acido urico
a 398 umol/l, in assenza di episodi clinici di artrite.
Possibile problematica della crescita con difficoltà alla
deambulazione in età infantile?
Pregressa ipovitaminosi B12:
- attuale valore
308 pmol/l.
Uso inadeguato di etile (l'A riferisce di assumere
quotidianamente; 1 bottiglia di vino e 1 superalcolico) con CDT a 2,56%.
Stato dopo varie distorsioni alle caviglie bilateralmente con
residui dolorosi soprattutto al malleolo laterale ds.
Piede piatto, piano transverso e alluce valgo a ds. più che a sin.
Sindrome lombovertebrale cronica con stato da ernia discale L4-L5
a ds. (MRI lombare del 3.10.2017) attualmente non sintomatica.
Dolori ai carpi bilateralmente, alle caviglie e all'alluce sin.
non spiegati da patologia neurologica. (…)” (pag. 734 punto B.2).
In merito alle limitazioni
dovute alle succitate affezioni, i periti del __________ hanno rilevato:
" (…)
C Ripercussioni funzionali dei reperti / delle diagnosi
Per il nostro consulente Dr. med. __________, l'A. è limitato in
attività lavorative pesanti soprattutto per quanto riguarda le problematiche ai
polsi. Limitato nell'utilizzare le mani in attività ripetitive, in cui debba
eseguire movimenti di flessione ed estensione del polso, nonché di abduzione e
adduzione. Limitato nel tenere oggetti pesanti superiori ai 3 kg.
Limitato nell’utilizzare degli attrezzi con forza e contro
resistenza. In attività manuali fini, nella scrittura e nell'utilizzo del
computer non vi sono delle limitazioni significative. Anche per quanto riguarda
l'utilizzo delle dita delle mani, se non è interessata l'articolazione radiocarpica
direttamente, non vi sono limitazioni. Nessuna limitazione per quanto riguarda
i gomiti e le spalle. Per la colonna lombare è limitato in attività statiche,
in cui debba mantenere la posizione in piedi fermo per alcuni minuti. La
posizione cambiando appoggio può essere mantenuta per diverse ore e quella
seduta per almeno un'ora. La deambulazione non è particolarmente limitata.
Limitato in attività lavorative non ergonomiche per la colonna vertebrale, per
cui debba ripetutamente eseguire flessioni ed estensioni della stessa. Nessuna
limitazione per quanto riguarda i problemi a livello dei piedi e delle
caviglie.
Per il consulente Dr. med. __________, pur denotando una piena
dotazione di risorse a sua disposizione, si constatano nell'A. lievi riduzioni
della resistenza, della tenuta e della capacità di tolleranza nei confronti
dello stress. (…)” (pag. 735 punto C)
Dal punto di vista
neurologico non è stata riscontrata nessuna limitazione.
I periti hanno in seguito
proceduto alla verifica della coerenza dei dati.
Globalmente essi hanno infine
concluso per una piena inabilità lavorativa quale ausiliario di pulizia,
tecnico sanitario e magazziniere. In attività adeguate, rispettose dei limiti
funzionali riportate dal perito reumatologo, l’assicurato è stato ritenuto
abile al 100%, con rendimento pieno.
Con complemento 28 ottobre
2020 il __________, esaminato il rapporto 15 ottobre 2020 del __________, ha
concluso che la funzione renale è ancora nei limiti e che quindi non vi sono motivi
per discostarsi dalla perizia del 16 ottobre 2020 (doc. 256).
La perizia e il relativo
complemento sono stati avvallati dal SMR con rapporto 29 ottobre 2020 (doc.
255).
Successivamente al
progetto di decisione 11 novembre 2020, con il quale l’Ufficio AI ha
preavvisato la reiezione della domanda di prestazione, l’assicurato ha
inoltrato le proprie osservazioni alla perizia psichiatrica e prodotto, per il
tramite del suo rappresentante, numerosa documentazione (doc. 261, 268, 268,
281 – 288, 292). L’amministrazione ha inoltrato tale documentazione al __________.
Con rapporto 9 luglio 2021
il __________, riassumendo i nuovi documenti, ha allegato le singole prese di
posizione dei periti specialisti, i quali sostanzialmente hanno confermato le
loro valutazioni riportate nella perizia del 16 ottobre 2020 (doc. 294).
Contestata è la perizia __________,
in particolare la valutazione reumatologica e psichiatrica.
Pendente causa l’assicurato ha
inoltre prodotto il rapporto 6 settembre 2021 della __________ (VI).
Con osservazioni 4 gennaio 2022
l’Ufficio AI ha prodotto:
-
lo scritto 28 novembre 2021 del __________ in cui sono state allegate le
osservazioni del perito dr. med. __________ allo scritto 7 dicembre 2020 della
psichiatria curante, in merito al quale egli non si era espresso nel
complemento peritale del 9 luglio 2021 (XVI/1);
-
la lettera 7 dicembre 2021 del SMR con allegate le osservazioni del
perito reumatologo sul rapporto della __________ (XVI/2);
- le
annotazioni 30 dicembre 2020 del dr. med. __________ del SMR che, viste le
osservazioni del __________, ha confermato il suo precedente rapporto del 29
ottobre 2020 (XVI/3).
2.5. Per costante giurisprudenza
(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. Nella fattispecie in esame
questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurata è
stato accuratamente vagliato dal __________, non ha motivo per mettere in
dubbio le valutazioni formulate nella perizia pluridisciplinare del 16 ottobre
2020 (e nei complementi peritali del 28 ottobre 2020 e del 9 luglio 2021),
poiché la stessa va considerata dettagliata, approfondita e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando
precedente.
In
effetti, i periti hanno considerato tutta la documentazione medica agli atti e
l’insorgente non ha prodotto documentazione specialistica atta a mettere in
dubbio le conclusioni a cui essi sono giunti.
2.6.1. Dal punto di vista reumatologico,
con rapporto 24 febbraio 2020 (pagg. 764-780) il dr. med. __________ ha
riportato le diagnosi con e senza influenza della capacità lavorativa elencate
ai punti B.1 e B.2 del rapporto __________ (cfr. consid. 2.4). Dopo aver esaminato
gli atti presenti nell’inserto e proceduto alla consueta anamnesi, alla
valutazione dei reperti soggettivi ed oggettivi, lo specialista ha individuato
le limitazioni fisiche riportate nella perizia __________ al punto C,
limitazioni invalidanti circoscritte sostanzialmente ad entrambi i polsi ad
alla colonna lombo-vertebrale.
In merito alle
ripercussioni sulla capacità lavorativa il perito ha concluso:
" (…)
8.1 Capacità lavorativa nell'attività finora svolta
Per quanto riguarda le attività svolte di montatore di impianti
sanitari, magazziniere e ausiliario di pulizie l'assicurato presenta una
capacità lavorativa dello 0% come già determinato nelle valutazioni peritali
precedenti in particolar modo nella valutazione per l'Ufficio
dell'Assicurazione Invalidità del Canton Ticino eseguita dal collega
reumatologo Dr. med. __________ in data 14.0.2016.
Per l'attività di casalingo lo ritengo abile al lavoro nella forma
completa da sempre, tenendo in considerazione che si tratta di un'economia
domestica di due persone adulte e che l'assicurato può aiutare nell'ambito
delle sue possibilità la compagna.
8.2 Capacità lavorativa in un'attività adeguata
Ritengo che, per quanto riguarda un'attività lavorativa adeguata
che tenga in considerazione le limitazioni funzionali da me sopraelencate,
l'assicurato presenti come per altro già determinato dal Dr. med. __________
nella sua valutazione peritale del 14.09.2016 una capacità lavorativa nella
forma completa.
A questo proposito ricordo che l'assicurato è già stato valutato
anche in ambito __________ di __________ per l'Ufficio dell'Assicurazione
Invalidità del Canton Ticino. Venivano determinati allora dei limiti funzionali
inerenti soprattutto le problematiche di artrosi radiocarpica bilaterale
segnalando dei deficit di forza e presa delle mani bilateralmente
con carico massimo di2 kg con entrambe le mani.
L'assicurato durante l'anamnesi ha dichiarato che con la mano
destra, che è la sinistra dominante, ha maggior forza rispetto a sinistra e può
alzare anche 5 kg per esempio quando va a fare la spesa. Anche nell'utilizzo di
oggetti se non particolarmente pesanti la mano destra è ancora efficiente,
seppur limitata nella mobilità. A sinistra ha più problemi per una certa
instabilità e debolezza e deve utilizzare una stecca metallica di sostegno.
Si tratta di una capacità lavorativa per un'attività da svolgere
sull'arco di un'intera giornata con un rendimento al 100%.
Si può far riferire questa capacità lavorativa a partire dalla
valutazione peritale del 14.09.2016 del Dr. med. __________.
La prognosi per quanto riguarda i disturbi ai polsi è da
considerarsi attualmente moderatamente favorevole, tendenzialmente stazionaria
in questi anni. In particolar modo dal 2016 via.
Alla colonna lombare vi è sicuramente dal punto ªdi vista
radiologico, la possibilità dì un ulteriore peggioramento delle disc6jpàtie e
5ielle problematiche artrosiche L'aspetto favorevole è da riscontrare nel fatto
che per il momento l'assicurato non sia mai avuto irradiazioni significative
alle estremità inferiori.
Le incapacità lavorative da me determinate potranno essere in
parte sommate nell'ambito delle altre valutazioni peritali eseguite (…)” (pag.
760-761 incarto AI).
L’assicurato ritiene necessario
un aggiornamento della valutazione reumatologica, in quando il perito lo aveva visitato
il 18 febbraio 2020. A torto.
Certo, nella presa di
posizione 12 maggio 2021 sul rapporto 6 aprile 2021 del dr. med. __________
concernete le sequele della distorsione della caviglia destra con lesione del
legamento fibulo-talare avvenuta il 23 aprile 2020, il perito ha fatto presente
che “l’evento è comunque posteriore alla mia valutazione peritale del
gennaio 2020. Ricordo di aver visitato l’assicurato il 18.02.2020. Le mie
considerazioni e conclusioni comprendenti la capacità e limitazioni funzionali
sono da riferire a questa data” (pag. 915)
Ciò non significa tuttavia
che occorra una perizia di decorso, avendo il perito potuto valutare i referti
riguardanti l’infortunio. In tal senso già con scritto 6 ottobre 2020 egli si
era espresso (“Non ritengo comunque che queste patologie siano da considerare
di entità tale da provocare delle limitazioni funzionali a medio-lungo termine
e quindi anche modificare la capacità dell’assicurato nella sua ultima attività
professionale e in un’attività lavorativa adeguata”; pag. 782).
Nella presa di posizione
del 26 aprile 2021 ai rapporti 20 novembre 2020 del dr. __________ e del dr.
med. __________ il perito ha concluso che “non vi sono modifiche direzionali
per quanto riguarda queste patologie all’apparato muscolo-scheletrico. Non vi
sono quindi indicazioni che portano a dover modificare le limitazioni
funzionali e la capacità lavorativa dell’assicurato come da espressa nel mio
rapporto peritale del 24.02.2020 (pag. 914)”.
Infine, con riferimento al
rapporto 9 giugno 2021 di decorso del dr. med. __________ in merito alla
problematica dei polsi con proposte terapeutiche e interventi, nello scritto 5
luglio 2021 il perito ha valutato che “si tratta quindi di una problematica
di tipo di degenerativo in ulteriore evoluzione in stato dopo vari interventi
da me già descritti. Situazione che evolverà anche nei prossimi mesi”,
rilevano comunque che “per il momento non vi sono indizi che portino a
modificare la mia valutazione peritale risalente a più di un anno fa”. Egli
ha ritenuto “… che si debba concludere in modo definitivo questa valutazione
in ambito __________ riferendosi ai dati oggettivi e ai reperti riscontrati
durante la visita avvenuta all’inizio dell’anno 2020” (pag. 916). Quindi non
intravvedendo alcun nuovo e rilevante elemento, il perito ha ribadito la sua
valutazione.
Va poi evidenziato che nel
frattempo non risulta subentrato un peggioramento dello stato di salute. Questo
lo si desume dalla presa di posizione 1° dicembre 2021 del perito in merito al
rapporto 28 settembre 2021 della __________ di __________, reparto Chirurgia
della mano. Con riferimento a quel referto, il dr. med. __________ evidenzia infatti
che “si ritorna sulle diagnosi conosciute, per quanto riguarda le
problematiche alle articolazioni radiocarpiche bilateralmente vengono proposti
degli approcci terapeutici. Per il momento comunque non è stata intrapreso
nessun passo in questo senso. Come per altro elencato dai colleghi della __________
di __________ un intervento a destra potrebbe portare a un miglioramento della
sintomatologia dolorosa, mentre a sinistra per il momento la funzionalità
dell’articolazione è ancora sorprendentemente buona per cui si eviterebbe
qualsiasi tipo di approccio terapeutico. Si tratta considerazioni che non
modificano le mie valutazioni peritali per altro già risalenti al mese di
febbraio del 2020”. (sottolineatura del redattore; XVI/3).
Da ultimo va segnalato che
l’assicurato non ha prodotto documentazione medica atta a mettere in dubbio le
valutazioni del perito reumatologo. In tal senso non lo è il certificato 25
novembre 2021 del medico curante attestante una totale inabilità lavorativa dal
1° novembre 2021 continua (XIV/1), non essendo motivato.
Ne consegue che la
valutazione reumatologica va confermata, senza che sia necessaria una perizia
di decorso.
2.6.2. Nell’ambito della perizia __________
l’aspetto psichiatrico è stato valutato dal dr. med. __________. Nella
sua dettagliata perizia del 26 febbraio 2020 lo specialista in psichiatrica e
psicoterapia, dopo aver visto l’assicurato due volte (il 12 febbraio 2020 ed il
26 febbraio 2020), riportato un estratto degli atti relativi alla sfera
psichiatrica e le costatazioni obiettive, ha diagnosticato una sindrome
ansioso-depressiva (ICD 10- F41.2) senza influsso sulla capacità lavorativa.
Ha poi proceduto alla
valutazione medica:
" (…)
7.1 Sintesi della storia personale, professionale e
sanitaria
dell'assicurato e descrizione
della sua situazione psichica, sociale e medica attuale
A seguito degli eventi infortunistici
e della serie degli interventi che non hanno purtroppo avuto l'esito sperato
l'A. se da un lato ha avvertito una sensazione di impotenza a porre per conto
suo rimedio alla situazione venutasi a creare dall'altro si è sentito
abbandonato e disorientato rimanendo di fatto in balia della spiacevole
percezione che nessuno lo voleva aiutare mostrando per quanto perlomeno
risultava alla sua impressione un minimo interesse verso di lui.
L'insorgenza della sintomatologia
ansioso depressiva di ordine reattivo e la conseguenza presa di coscienza della
sua impotenza e della impossibilità di trovare una via di uscita dalla
situazione nella quale si era venuto a trovare specie per via del forte
coinvolgimento emotivo creatosi dopo la diagnosi oncologica fatta alla compagna
lo ha quindi indotto a richiedere al proprio medico curante una presa a carico
specialistica basata su colloqui di sostegno psicologico e sulla prescrizione
di una terapia antidepressiva che a ben vedere ha aiutato l'A. alleviando il
Considerandi
carico della sua sofferenza la quale appare anche alla luce del test di
attendibilità della sintomatologia in una certa misura enfatizzata specie sul
versante dell'umore e della percezione dei dolori a carico dell'apparato
locomotore.
7.2
Valutazione
del percorso precedente di terapie, riabilitazioni, provvedimenti
d'integrazione ecc. e discussione delle possibilità di guarigione
- Parere sul percorso delle
terapie, motivazione per l'interruzione di interventi: l'A. continua ad
essere seguito ambulatorialmente dalla sua psichiatra di riferimento.
- Se del caso, determinare se i
problemi di cooperazione siano da ricondurre alla malattia o alla mancanza di
risorse: l'A. è stato in generale aderente alle proposte terapeutiche che
sono state proposte dalla sua psichiatra di riferimento. Confrontato però con
il dato relativo al basso tasso di antidepressivo (excitalopram) riscontrato
agli esami di laboratorio l'A. ha asserito di assumere comunque regolarmente il
farmaco che gli è stato prescritto dalla psichiatra di riferimento.
- Per la valutazione del
potenziale d'integrazione stabilire se i trattamenti eseguiti fino a quel
momento siano stati adeguati e siano state esaurite tutte le possibilità
terapeutiche: i provvedimenti terapeutici sono stati adeguati e hanno
portato a mio parere a significativi miglioramenti della condizione clinica
accusata dall'A.
- Valutare la prognosi sul decorso
della malattia: la prognosi tenuto conto dell'evoluzione fin qui osservata
è favorevole.
- Se del caso, indicare ulteriori
opzioni di trattamento: il trattamento specialistico in atto è adeguato e
va continuato per un consolidamento dello stato di salute.
7.3
Valutazione della coerenza e della plausibilità
Non ho messo in luce discrepanze tra
quanto esposto dall'A. e gli elementi messi in evidenza all'esame clinico e
desunti dalla valutazione degli atti a disposizione.
7.4
Valutazione di capacità, risorse e problemi
Pur denotando una piena dotazione di
risorse a sua disposizione si constatano nell'A. lievi riduzioni della
resistenza, della tenuta e della capacità di tolleranza nei confronti dello
stress. (…)” (pag. 758-759 incarto AI)
Contestando la perizia, l’assicurato
fa riferimento alla presa di posizione 7 dicembre 2020 della sua psichiatra
curante, dr.ssa med. __________, la quale ha evidenziato:
" (…)
- il paziente
risulta essere tutt'oggi in mia cura a partire dal mese di aprile 2018 tramite
una presa a carico psichiatrica regolare e continua, sulla base della quale ho oggettivato
a livello diagnostico un episodio depressivo medio-grave di tipo endoreattivo
(ICD-10; F32.2), scaturito nell'ambito di un disturbo disadattivo in
concomitanza al peggioramento della nota patologia reumatologica (v. rapporto medico
del 20.07.2018);
- da parte del
Dr. __________ sulla base delle visite effettuate in data 12.02.2020 di un'ora
e 26.02.2020 di mezz'ora, viene invece rilevata una sindrome ansiosa depressiva
(F41.2) senza influsso sulla capacità lavorativa, se non fatta eccezione per la
durata di tre mesi a partire da aprile 2018 nella misura del 100% dalla data
della presa a carico psichiatrica, ritenendo che i provvedimenti terapeutici
sono stati adeguati e hanno portato a suo avviso a significativi miglioramenti
della condizione clinica accusata dall'Assicurato;
- il Dr. __________
ha però basato la sua valutazione limitandosi a due colloqui molto ravvicinati
nel tempo con il paziente (12.02.2020 e 26.02.2020), periodo durante il quale
il suo disturbo poteva apparire in fase di remissione; senza considerare
inoltre lo stato clinico oggettivato nei miei rapporti medici basati su una presa
a carico psichiatrica regolare e continua, il perito ha formulato la diagnosi
di sindrome ansiosa depressiva!
- da
considerare che il paziente si è dovuto inoltre confrontare ad inizio anno 2019
con una situazione di ulteriore stress emotivo e psicologico, legata al
subentrare della grave malattia tumorale della moglie di carcinoma squamocellulare
rettale metastatizzante;
- tutto ciò ha
comportato un aggravamento dei sintomi ansiosodepressivi, sia in concomitanza
alla diagnosi di malattia tumorale della moglie, sia al suo peggioramento per
cui ha necessitato un intervento chirurgico nel mese di luglio 2020, tutt’oggi
quindi in trattamento, con prognosi riservata;
- il quadro
psicopatologico ha dunque presentato un decorso persistente intermittente ed
irregolare, caratterizzato da ripetuti episodi depressivi di intensità
variabile da lieve a medio/grave, senza recupero interepisodico, ascrivibile a
livello diagnostico nell’ambito di un disturbo depressivo ricorrente,
attualmente caratterizzato da un assetto psichico molto precario ed instabile,
con una marcala labilità e vulnerabilità emotiva, facile esauribilità
psicofisica, limitata capacità di resistenza agli stimoli e scarsa tolleranza a
fattori stressanti anche di lieve entità;
- da segnalare
che il paziente ha vissuto in modo motto stressante la perizia psichiatrica per
non essersi sentito adeguatamente e sufficientemente valutato, unitamente alta
comunicazione negativa da parte vostra, il tutto ha fortemente destabilizzato
il proprio equilibrio psicofisico con conseguente recrudescenza dei sintomi ansiosodepressivi;
- tenuto conto
delle oscillazioni del tono dell’umore, che il paziente manifesta sia in senso
positivo, sia in senso negativo, la perizia psichiatrica avrebbe quindi dovuto
estendersi su di un lasso di tempo più lungo con un numero maggiore di
osservazioni e colloqui per permettere una valutazione più accurata.
Sulla base delle considerazioni finora esposte confermo pertanto
un'incapacità lavorativa nella misura completa e continua differendo dalle
conclusioni del Dr. __________, sia per quanto riguarda l'aspetto
diagnostico, sia per la sua capacità lavorativa, in quanto non
valutate in modo adeguato.” (pag. 834-835 incarto AI)
In data 26 novembre 2011
il perito ha risposto a quanto osservato dalla psichiatra curante:
" Ho preso visione
dello scritto del 07.12.2020 redatto dalla collega psichiatra Dr.ssa __________.
Per quanto attiene alla parte strettamente psichiatrica rilevo che
la psichiatra curante differisce rispetto a quanto da me riscontrato a livello
diagnostico ma riferendosi ad una situazione che appare sovrapponibile a quella
da me valutata al momento della effettuazione dei colloqui peritali in quanto
non aggiunge nuovi elementi clinici tali da poter ingenerare dubbi rispetto al
livello di gravità della patologia ragione per cui non ritengo indicato
procedere con una valutazione di aggiornamento. Confermo perciò in toto quanto
da mei riportato nella perizia. Per quanto riguarda infine le altre
osservazioni poste la Dr.ssa __________ fa riferimento in modo particolare alle
modalità con le quali ho proceduto nella effettuazione della valutazione
psichiatrica che, tengo a precisare, è stata svolta così come da vostre
direttive e cioè seguendo il medesimo schema che viene applicato a tutti gli
assicurati per cui non ravviso incongruità a questo proposito.” (doc. XVI/2)
Esaminata attentamente la
documentazione agli atti, questo TCA non può che confermare la perizia
psichiatrica.
Per quanto riguarda la
diagnosi, la curante ha posto un episodio depressivo medio-grave di tipo
endoreattivo (ICD-10; F.32.2) in concomitanza della patologia reumatologica.
Il perito invece ha ritenuto data una sindrome ansioso depressiva
(ICD10, F 41.2) non invalidante.
Ora va fatto presente che nell’ambito dell’esame psichiatrico
(cfr. punto no. 4.3 della perizia) il perito non ha riscontrato elementi per
ritenere un quadro depressivo importante. In effetti ha rilevato che “l’assicurato
appare curato nella persona e nell’abbigliamento, lucido ed orientato nei
quattro parametri:
" (…)
L’A. appare curate nella persona e nell’abbigliamento.
È’ lucido ed orientato nei quattro parametri.
L’espressione del visto è normale e non lascia trasparire delle
emozioni particolari.
La gestualità appare normale.
Le funzioni cognitive sono intatte.
L'intelligenza è normale.
L'atteggiamento è collaborante, gentile, educato.
Il comportamento è senza alcuna particolarità.
Denota una buona capacità di autocontrollo.
La comprensione è buona.
L'eloquio è fluido e privo di incoerenze.
Le comunicazioni sono di buona qualità, precise e sufficientemente
informative.
Non si constatano alterazioni della forma e del contenuto del pensiero.
I nessi associativi appaiono intatti.
Non si osservano allucinazioni.
La capacità critica è mantenuta.
La presa sulla realtà è valida.
Il tono dell'umore è lievemente deflesso.
La quota ansiosa risulta leggermente incrementata.
L'istinto vitale è conservato.
Non verbalizza intenzioni suicidali. (…)” (pag. 755-756 incarto
AI)
Dalla “descrizione della
giornata” (punto n. 3.2.7 della perizia) non risulta un ritiro sociale, una
perdita di appetito, un’insonnia, tantomeno difficoltà nel gestire la giornata:
" (…) L'A. è
solito svegliarsi verso le 8.30-9.00. Riferisce alla domanda diretta difficoltà
nell'alzarsi dal latto causa problematiche algiche alla schiena. La mattina non
fa colazione, beve solo un caffè, esce di casa per andare ad acquistare il
giornale in edicola, rientrato a casa passa la mattina leggendo il quotidiano,
leggendo notizie al computer come pure le email ricevute. Regolarmente si reca
a pranzo dalla mamma a Paradiso. Due-tre volte alla settimana nel pomeriggio va
a
nuotare a Lugano, altre volte aiuta la compagna andando a fare la
spesa recandosi in Italia a Marchirolo. Altre volte svolge in casa qualche
piccola faccenda domestica, racconta anche di recarsi in discarica a Lamone. Il
pasto della cena viene preparato dalla compagna, dopo cena gioca a carte con lei,
guardano assieme programmi televisivi, soprattutto programmi in lingua tedesca
di intrattenimento. L'A. si corica a dormire verso le 23.0-24.00, racconta di
un sonno discontinuo soprattutto per i dolori a carico di polsi e schiena. Per
conciliare il sonno l'A. assume una compressa di Co-Dafalgan. Durante il fine
settimana non è solito svolgere altre attività particolari. (pag. 754 incarto
AI)
Il perito ha pertanto ritenuto “un quadro clinico di lieve
entità”, che, “senza un trattamento farmacologico adeguato (n.d.r.: gli
esami di laboratorio hanno evidenziato un valore del tasso dell’exitalopram al
di sotto del range terapeutico atteso in caso di assunzione regolare del
farmaco, cfr. perizia punto. 4.3.2), non mostra criteri di gravità”,
motivo per cui “va considerata una capacità lavorativa piena ...” (pag.
760).
La psichiatra curante non ha aggiunto alcun nuovo elemento clinico
che il perito non abbia valutato. Quest’ultimo ha in particolare tenuto conto
della problematica tumorale di cui la compagna dell’assicurato soffre, oltre
alle problematiche ai polsi ed alla colonna lombare (cfr. punto no. 7.1 della
perizia).
Del resto, il dr. med. __________,
anche se non specialista in psichiatria, ha potuto osservare che “l’assicurato
ha sviluppato una leggera forma di tipo depressivo. Vi sono episodi di ansia,
legati anche alle condizioni di salute della compagna” (pag. 779)
Nel citato scritto 7 dicembre 2020 la psichiatra curante segnala al
__________ che “il paziente ha vissuto in modo molto stressante la
perizia psichiatrica per non essersi sentito adeguatamente e sufficientemente
valutato, unitamente alta comunicazione negativa da parte vostra, il tutto ha
fortemente destabilizzato il proprio equilibrio psicofisico con conseguente
recrudescenza dei sintomi ansiosodepressivi” (pag. 835). Tale asserzione è
stata implicitamente smentita dal perito nelle succitate osservazioni 26
novembre 2021 al __________, nelle quali egli ha rilevato che “per quanto
riguarda infine le altre osservazioni poste la Dr.ssa __________ fa riferimento
in modo particolare alle modalità con le quali ho proceduto nella
effettuazione della valutazione psichiatrica che, tengo a precisare, è stata
svolta così come da vostre direttive e cioè seguendo il medesimo schema che
viene applicato a tutti gli assicurati per cui non ravviso incongruità a questo
proposito” (XVI/2). Questo TCA non ha motivo per discostarsi da quanto
sostenuto dal perito. Dal rapporto peritale non risulta una simile reazione
dell’assicurato, anzi il dr. med. __________ ha potuto osservare come il
peritando “si è comportato in maniera tranquilla…” (pag. 755).
La psichiatra curante
riporta una condizione psichiatrica fluttuante e che durante la valutazione
peritale il disturbo del paziente “poteva apparire in fase di remissione”.
Ritiene pertanto che l’esame peritale non doveva limitarsi a soli due incontri
ravvicinati nel tempo, ma comprendere un periodo di tempo più lungo. Va qui
fatto presente che nei precedenti rapporti 20 novembre 2018 e 6 dicembre 2019,
esaminati dal perito, la curante non aveva posto una diagnosi di sindrome
depressiva ricorrente [ICD-10, F.33, suddivisa in episodi tipici lievi (F32.0), di media gravità (F32.1) o
gravi (F32.2 e F32.3)]. Né del resto il perito ha ritenuto necessario
estendere il periodo di osservazione.
Non da ultimo, nelle
citate osservazioni 26 novembre 2021 il perito non ha ritenuto necessaria una “valutazione
di aggiornamento”.
Come rilevato dall’assicurato
nel ricorso, nella presa di posizione 14 aprile 2021 il perito neurologo dr.
med. __________ ha scritto che “Sono comunque d’accoro con la proposta della
Dott.ssa __________ di effettuare una valutazione di decorso reumatologica e
psichiatrica ma senza una ulteriore valutazione neurologica in assenza di nuovi
elementi di competenza neurologica” (pag. 919). Ora, a prescindere dal
fatto che simile affermazione non trova riscontro nello scritto 9 luglio 2021
del __________ (doc. 294), come visto sopra nelle allegate prese di posizioni il
perito reumatologo e quello psichiatra, dopo aver esaminato i nuovi atti
medici, non hanno ritenuto necessaria una valutazione di decorso.
2.6.3
Dal punto di vista neurologico,
con rapporto 24 febbraio 2020 pagg. 742 - 748) il perito dr. med. __________ non
ha riscontrato alcuna inabilità lavorativa. Questa valutazione è rimasta
incontestata.
2.6.4
In
conclusione, viste le affidabili e concludenti risultanze della perizia
pluridisciplinare __________ del 16 ottobre 2020 e dei relativi complementi 28
ottobre 2020 e 9 luglio 2021, ai quali va conferito valore probatorio pieno
(cfr. consid. 2.5), richiamato inoltre l'obbligo che incombe alla persona
assicurata di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere
dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati) che l’assicurato è totalmente inabile nella sua
abituale attività dal 12 settembre 2014. In attività adeguate con le
limitazioni d’ordine reumatologico, l’assicurato è abile al 100% dal 18 aprile
2018, eccetto un’abilità dello 0% dal 18 aprile al 18 luglio 2018. Per il
periodo precedente il 2018, sempre per quel che concerne le attività adeguate,
fa stato quanto accertato nella decisione 28 dicembre 2017 (inabilità del 100%
sino al 31 marzo 2015 e dal 25 gennaio 2016 al 13 settembre 2016), cresciuta in
giudicato.
2.7
Occorre ora esaminare le
conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
2.7.1
In
primo luogo l’assicurato sostiene che considerato il danno alla salute non esistano
lavori alternativi esigibili, tenuto conto dei limiti attestati dal __________
e del fallito reinserimento lavorativo presso la __________. Inoltre il
consulente AI non avrebbe indicato attività alternative.
Va ricordato che il
concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato,
nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo
equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del
lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro
diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se
l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In
particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora
le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta
da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo
in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin
dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto
2014.
consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989
pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Va altresì sottolineato
che il consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni
e limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili. Spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di
chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle
attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute
e l'età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5
luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto
riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre
2011.
consid. 3.5, 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3; vedi anche
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).
Secondo la giurisprudenza,
se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato
che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel
settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,
compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI
1998.
pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Le difficoltà del mercato
del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti,
secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per
valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c;
RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se,
malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è
reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la
quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né
l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a
rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Da
aggiungere, per inciso, quanto ad eventuali difficoltà nel riuscire a reperire
un’attività lavorativa, che il TCA non ignora evidentemente le difficoltà
esistenti attualmente sul nostro mercato del lavoro. Tuttavia, ciò rappresenta
un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e
giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al
massimo le sue capacità di guadagno (STF inedita del 10 settembre 1998 nella
causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106
consid. 5b e riferimenti).
Se,
malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è
reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la
quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né
assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a
rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c;
RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).
In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. ad esempio STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012).
In una STF 9C_248/2018 del 19 settembre 2018 il
Tribunale federale ha evidenziato che il concetto di mercato equilibrato
del lavoro è diverso rispetto a quello di mercato concreto del lavoro, nozione
quest’ultima che compete all’assicurazione contro la disoccupazione e non
all’AI.
Ritornando
al caso in esame, per quanto concerne la __________, è vero che i periti del __________
hanno ritenuto l’attività svolta non idonea. Tuttavia, nel rapporto 14 novembre
2013.
il __________ aveva individuato le attività esigibili (pag. 215), tant’è
che, come visto (cfr. consid. 1.1), con decisione del 4 febbraio 2014,
respingendo la domanda di prestazioni, l’Ufficio AI aveva ritenuto esigibili “…
quelle attività non qualificate che rispettano i limiti funzionali, attività
che non richiedono una preparazione professionale specifica ma che possono
essere esercitate dopo una semplice introduzione in un posto di lavoro e un
breve periodo di adeguamento” (pag. 247).
Inoltre,
nel rapporto 3 novembre 2020 il consulente IP, con riferimento al suo
precedente rapporto 12 luglio 2017 (doc. 182), ha concluso che “nonostante
il danno alla salute dell’A. sono possibili numerose attività semplici e non
qualificate che fanno riferimento alla categoria delle statistiche 4.2 nelle
quali dopo un breve periodo d’introduzione l’attività potrà essere svolta in
autonomia” (doc. 182).
2.7.2
Per
il reddito da valido l’Ufficio AI ha preso in considerazione un salario di
fr. 55'922 quantificato nella decisione 7 febbraio 2012 (cresciuta in
giudicato), aggiornando il dato salariale al 2019 per giungere ad un importo di
fr. 59'452 (cfr. doc. 257).
Questo
Tribunale non ha motivo per scostarsi da questo importo, rimasto del resto incontestato.
Per quanto riguarda invece
il salario da invalido, l’Ufficio AI si è fondato sui dati statistici
nazionali, utilizzando la tabella TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level
Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica riferita al settore
privato svizzero (cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 142 V 178, in particolare
consid. 2.5.7; DTF 128 V 174; sulla rilevanza delle condizioni salariali nel
settore privato, cfr. anche RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15,
pagg. 47ss.).
Ha preso quindi in
considerazione, in corretta applicazione dei salari statistici applicabili
(tabella 2018), un importo di fr. 68'361,39 pari al
salario statistico conseguibile da personale maschile in un’attività
semplice e ripetitiva, valore mediano nel settore privato svizzero.
Tenuto conto di
un’esigibilità del 100%, l’Ufficio AI ha poi riconosciuto una riduzione del
reddito del 15% (di cui un 10% per attività leggera) fissando il reddito da
invalido a fr. 58'107 (cfr. doc. 257).
Dal
raffronto tra il reddito da valido con quello da invalido è quindi emerso un
grado d’invalidità del 2.26%
L’assicurato sostiene che
l’amministrazione non abbia considerato che il salario da valido era inferiore
alla media, ciò che impone un parallelismo dei redditi, rispettivamente un
riconoscimento di un gap salariale del 14% circa, così come è stato applicato
nella decisione del 7 febbraio 2012.
A tal riguardo va
ricordato che se un assicurato, per motivi estranei
all'invalidità (per esempio a causa della sua carente formazione scolastica o
professionale, delle sue carenti competenze linguistiche, delle limitate
possibilità di assunzione dovute a uno statuto di lavoratore stagionale, ecc.),
ha realizzato un reddito da valido considerevolmente inferiore alla media dei
salari nazionali conseguibili nello stesso ambito professionale - tale limite
essendo stato fissato al 5% - senza che vi si sia spontaneamente accontentato,
si procede a un parallelismo dei due redditi di paragone per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297).
Ora, rettamente in sede di
risposta di causa l’Ufficio AI ha fatto presente che nella decisione del 7
febbraio 2012 non era stato applicato un gap salariale (doc. 36).
Del resto, altrettanto
correttamente l’amministrazione ha evidenziato che anche con un ipotetico gap
del 14% (da riconoscere sarebbe unicamente l’eccedenza del 5%, n.d.r.),
l’assicurato non raggiungerebbe un grado minimo d’invalidità pensionabile. Infatti,
la differenza tra l’invalidità del 2,26% (riconosciuta con la decisione
impugnata) e quella del 40% sarebbe troppo importante per essere “colmata”
dall’eventuale gap salariale.
In queste circostanze,
visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni.
Ne consegue che,
confermata la decisione contestata, il ricorso va respinto.
2.8
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza,
le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente, il quale ha tuttavia chiesto “la dispensa dalle
spese giudiziarie e gratuito patrocinio”.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare.
Secondo l’art. 28 cpv. 2
Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio è retta dalla
Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art.
2.
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, prevede che “l’assistenza giudiziaria
garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura
o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle
autorità giudiziarie e amministrative”. Inoltre
secondo l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
Il
gratuito patrocinio, sia in procedura ricorsuale che amministrativa, di principio
può essere riconosciuto solo ad un avvocato patentato (STF 8C_399/2007 del 23
aprile 2008 consid. 9.2; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2, citata in
DTF 132 V 201 consid. 4.2 e 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un
avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità
pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006
IV Nr. 50 pag. 181; in DTF 132 V 200 il TF ha stabilito che a meno che non
siano impiegati presso un'organizzazione riconosciuta di utilità pubblica, sono
autorizzati a assistere gratuitamente ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LPGA
unicamente gli avvocati che soddisfano per analogia le condizioni personali di
iscrizione al registro ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 della legge federale sulla
libera circolazione degli avvocati).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria, intesa
quale da esonero da spese
processuali, sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il
processo non è palesemente privo di esito positivo; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti; cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).
Per valutare se un
assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si
tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48
consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un
supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella presente fattispecie
lo stato d’indigenza del ricorrente risulta dalla sua presa a carico da parte
della pubblica assistenza, così come risulta dalla documentazione allegata al
certificato municipale rilasciato il 23 febbraio 2021 e della relativa
decisione di accoglimento della prestazione assistenziale (doc. E).
Ritenuto inoltre che l’assicurato non
possiede le necessarie conoscenze giuridiche e che il ricorso non
appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di
possibilità di esito sfavorevole,
la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio merita
accoglimento, riservato l'obbligo di rimborso, qualora la situazione economica
dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (DTF 124 V 309, 122 I 5;
art. 6 Lag).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.
3.
Le spese di fr. 500 sono a carico del
ricorrente. A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio, le stesse sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti