32.2021.97
Conferma della decisione incidentale di nomina del perito. In concreto è necessario allestire una perizia psichiatrica
8 novembre 2021Italiano43 min
l’assicurato ha prodotto, una presa di posizione del 1° settembre 2021 della curante,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.97
cs
Lugano
8 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 (recte: 7) settembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’8 luglio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 4 novembre
2010 l’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito: UAI), dopo aver acquisito
una perizia del 23 dicembre 2009 allestita dal dr. med. __________ per il
tramite del __________, ha posto RI 1, nato nel 1974, al beneficio di una
rendita intera d’invalidità dal 1° aprile 2010.
1.2. Nel corso del mese di
febbraio 2013 l’UAI ha avviato una procedura di revisione, al termine della
quale ha confermato il diritto alla rendita con scritto del 6 agosto 2013.
Un’ulteriore revisione ha dato il medesimo esito in data 6 novembre 2014.
1.3. L’amministrazione ha avviato
una nuova procedura di revisione nel corso del mese di marzo 2015.
1.4. Con comunicazione del 23
giugno 2016 l’UAI ha informato RI 1 circa la necessità di procedere ad una
rivalutazione del suo stato di salute e lo ha convocato per una visita peritale
da tenersi il 9 agosto presso il dr. med. __________ del __________ di __________.
1.5. Il 21 luglio 2016 il medico
curante dell’assicurato, Dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, ha chiesto all’UAI di posticipare l’appuntamento, ciò che
l’amministrazione, sulla base del parere del medico SMR, dr. med. __________,
del 27 luglio 2016, ha negato. In seguito alla mancata presenza di RI 1
all’appuntamento del 9 agosto 2016, il 19 agosto 2016 l’assicurato è stato
diffidato a dichiarare in forma scritta entro il 6 settembre se intendeva o
meno sottoporsi all’accertamento medico. Il 6 settembre 2016 l’interessato ha
scritto via e-mail al dr. med. __________, medico SMR, senza prendere
posizione. Il 7 settembre 2016 l’UAI ha assegnato a RI 1 un termine scadente il
26 settembre 2016 per informare l’amministrazione circa la disponibilità a
sottoporsi alla perizia.
1.6. Con progetto di decisione del
12 ottobre 2016, scaduto infruttuoso il termine assegnato all’assicurato, l’UAI
ha soppresso la rendita AI.
1.7. In seguito alle osservazioni
prodotte da RI 1, il 4 novembre 2016 l’UAI ha informato l’interessato che
avrebbe dovuto ritornare la dichiarazione circa la volontà di sottoporsi al
citato accertamento, entro il 14 novembre 2016, pena la soppressione della
rendita.
1.8. Con e-mail del 13 novembre
2016 RI 1 si è detto disposto a presentarsi agli accertamenti peritali. Il 15
novembre 2016 l’UAI ha trasmesso all’assicurato la preposta dichiarazione da
ritornare entro il 25 novembre 2016. A causa di un disguido non imputabile
all’assicurato, la dichiarazione è nuovamente stata inviata il 21 novembre
2016. L’assicurato l’ha ritornata il 29 novembre 2016 debitamente firmata.
1.9. Con scritto del 6 dicembre
2016 l’UAI ha di conseguenza fissato due nuovi appuntamenti, il 17 gennaio 2017
ed il 27 gennaio 2017.
1.10. Con lettera del 2 gennaio
2017, cui ha allegato un certificato del 20 dicembre 2016 della dr.ssa med. __________,
RI 1, ha chiesto l’annullamento degli appuntamenti e la continuazione del
versamento della rendita.
1.11. Il 10 gennaio 2017
l’amministrazione, ripercorsa l’intera fattispecie, ha mantenuto gli
appuntamenti fissati per il mese di gennaio 2017, ritenuto che in caso di
assenza dell’assicurato, la prestazione sarebbe stata soppressa.
1.12. Con e-mail del 17 gennaio 2017
delle ore 16.23 RI 1 ha informato l’UAI di essere impossibilitato a presenziare
all’accertamento medico ed ha allegato un certificato della dr.ssa med. __________,
__________ __________ che ha attestato come l’interessato “è stato visitato
al Pronto Soccorso. Si ritiene indicato riposo a casa per la giornata odierna”
(pag. 306 incarto AI).
1.13. Con decisione del 23 gennaio
2017 l’UAI ha soppresso la rendita AI (pag. 309 incarto AI).
1.14. RI 1, allora rappresentato
dall’avv. __________, è insorto al TCA contro la predetta decisione. Con
sentenza 36.2017.27 dell’11 settembre 2017 il TCA ha respinto il ricorso ed ha
accolto l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.15. Il 2 maggio 2018 RI 1 ha
inoltrato una nuova domanda di prestazioni ed ha chiesto di poter visionare
l’incarto.
1.16. Acquisita la documentazione
medica ritenuta necessaria, il parere del 17 luglio 2018 e del 18 febbraio 2019
del medico SMR, dr. med. __________ e lo svincolo da parte del __________,
l’UAI ha informato RI 1 che la sua richiesta di esame degli atti sarebbe stata
evasa nel senso che l’incarto sarebbe stato trasmesso al medico curante, previa
indicazione dei dati del professionista cui trasmettere la documentazione.
1.17. Nel frattempo, dopo aver
ottenuto ulteriori atti medici, tra cui la valutazione peritale del 17 giugno
2018 della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, allestita su
richiesta della __________ in seguito ad un ricovero coatto dal 4 giugno 2018
presso la Clinica __________, e dopo aver sottoposto la documentazione al
medico SMR, dr. med. __________ in data 11 ottobre 2018, l’UAI, il 12 febbraio
2019, ha informato RI 1 della necessità di allestire una perizia psichiatrica.
1.18. In seguito ad un’email
dell’assicurato che chiedeva di poter avere accesso direttamente a tutti gli
atti senza passare tramite il proprio medico curante, il 19 febbraio 2019
l’amministrazione ha chiesto al dr. med. __________ di tenere in sospeso
l’accertamento peritale.
1.19. In data 22 febbraio 2019 l’UAI
ha emesso una decisone incidentale con la quale ha confermato la necessità di
consultazione indiretta dell’incarto ed ha segnalato che sino all’effettiva
consultazione degli atti la procedura di accertamento peritale di cui alla
comunicazione del 12 febbraio 2019 (e i relativi termini di contestazione)
sarebbe stata sospesa. Al fine di una rapida conclusione della procedura
l’amministrazione ha invitato l’interessato a sottoscrivere la procura
inviatagli ed allegata alla decisione per permettere l’invio dell’incarto al
medico scelto.
1.20. Il 4 aprile 2019 l’UAI ha
scritto a RI 1, indicando che avrebbe proceduto con l’allestimento della
perizia e gli ha assegnato un termine scadente il 2 maggio 2019 per sollevare
eventuali obiezioni fondate circa il nome del perito e per porre eventuali
domande complementari.
1.21. In seguito ad una
contestazione dell’8 aprile 2019 di RI 1, l’UAI ha ammesso di essere incorsa in
un disguido ed ha assegnato all’assicurato un termine scadente il 2 maggio 2019
per comunicare l’indirizzo del medico a cui trasmettere gli atti.
1.22. Dopo ulteriori scambi di
corrispondenza, il 31 maggio 2019 l’UAI ha trasmesso l’incarto all’allora
rappresentante dell’assicurato, avv. __________, sconsigliandone la visione
diretta da parte dell’assicurato ed ha riattivato la procedura peritale,
assegnando un termine scadente il 14 giugno 2019, poi prorogato fino al 15
luglio 2019, per eventualmente presentare obiezioni nei confronti della
comunicazione del 12 febbraio 2019.
1.23. Ottenute le osservazioni
dell’avv. __________ e acquisito il parere del medico SMR, dr. med. __________,
con decisione incidentale del 18 luglio 2019 l’UAI ha confermato la necessità
di un accertamento medico, del perito e della sede dell’accertamento.
1.24. Dopo aver contattato a più
riprese la curante, dr.ssa med. __________, per sincerarsi circa la presenza
dell’assicurato alla valutazione peritale, ed aver ricevuto, il 17 settembre
2019, per il tramite della curante, la disponibilità dell’assicurato a
sottoporsi all’accertamento medico, il 30 settembre 2019 l’UAI ha convocato RI
1 per lunedì 2 dicembre 2019 alle 10:00 presso il dr. med. __________.
1.25. Con e-mail del 1°dicembre 2019
(domenica) delle ore 16:47 RI 1 ha informato l’UAI di essere ricoverato in
clinica. Interpellato in merito, l’assicurato martedì 3 dicembre 2019 ha
affermato di essersi recato al pronto soccorso dell’Ospedale __________ venerdì
sera, di essere stato trasferito all’__________ di __________ con
un’autoambulanza dove è giunto alle 01:00 circa di sabato e di essere rimasto
degente 3 giorni, fino a lunedì sera.
1.26. Dopo aver acquisito il
rapporto di dimissione della Clinica __________ dell’11 dicembre 2019 e la
valutazione del 27 dicembre 2019 del medico SMR, dr. med. __________, con
decisione del 4 marzo 2020, preavvisata dal progetto del 22 gennaio 2020, l’UAI
ha respinto la richiesta di prestazioni con le seguenti motivazioni:
" Con
decisione del 23.01.2017 (confermata dal TCA tramite Sentenza dell’11.09.2017)
le è stata soppressa la rendita intera con grado AI del 100% in corso dal
01.04.2010 in quanto non si è attenuto all’obbligo di collaborare.
Con decisione incidentale del 18.07.2019 per tramite del suo ex
rappresentante legale è stato informato sulle conseguenze qualora l’obbligo di
collaborare non venisse, nuovamente, adempiuto.
Considerato come lei non si sia presentato al previsto
appuntamento del 02.12.2019 presso il Dr. __________ si rifiuta il diritto a
prestazioni causa il persistere dell’infrazione dell’obbligo di collaborare
(art. 43 LPGA).
Osservazioni al progetto di decisione del 22.01.2020:
Abbiamo ricevuto le sue mail del 26.02.2020 e del 18.02.2020.
Come già comunicatole via posta elettronica il 28.01.2020
ribadiamo che il nostro Servizio Medico Regionale (SMR) ha ritenuto che il
ricovero dal mattino del 30.11.2019 al pomeriggio del 02.12.2019 non era
medicalmente giustificato e lei dunque avrebbe potuto benissimo presentarsi
all’accertamento peritale previsto lunedì 2 dicembre 2019 alle ore 10:00.”
1.27. RI 1, rappresentato dall’avv. RA
1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento.
1.28. Con sentenza 32.2020.54 del 22
ottobre 2020, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha respinto il
ricorso ed ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio. Al consid. 2.8 il TCA ha precisato:
" Con il
ricorso l’assicurato afferma di “volersi sottoporre agli accertamenti
d’autorità necessari” (doc. I, pag. 12).
Il Tribunale federale ha rammentato che un
ricorso nel quale l’insorgente si dichiara d’accordo di sottoporsi alla perizia
prospettata deve, se del caso, essere considerato come una nuova domanda
(sentenza 9C_477/2018 del 28 agosto 2018).
L’incarto deve pertanto essere trasmesso
all’UAI affinché si pronunci su questa nuova richiesta di prestazioni.
Il ricorrente, da parte sua, è invitato a
dar seguito all’eventuale convocazione peritale, ciò che del resto è nel suo
interesse.”
1.29. In seguito alla crescita in
giudicato della STCA 32.2020.54 del 22 ottobre 2020, l’UAI ha trasmesso
all’interessato il formulario per la nuova domanda di prestazioni, che
l’amministrazione ha ricevuto di ritorno in data 15 gennaio 2021. Dopo aver
acquisito il referto del 26 marzo 2021 della curante, dr.ssa med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia ed il rapporto dell’8 giugno 2021 dei medici SMR,
dr. med. __________ e dr. med. __________, che hanno ritenuto indicato
l’allestimento di una perizia psichiatrica, il 25 giugno 2021 l’amministrazione
ha comunicato a RI 1 che si sarebbe dovuto sottoporre all’esame peritale presso
il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia.
1.30. In seguito ad un messaggio di
posta elettronica del 2 luglio 2021 con cui RI 1 ha contestato l’allestimento
di un nuovo referto medico, con decisione incidentale dell’8 luglio 2021 l’UAI
ha confermato la necessità di effettuare una perizia psichiatrica presso il dr.
med. __________.
1.31. RI 1, ora rappresentato
dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone
l’annullamento e domandando contestualmente di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. I).
Il ricorrente “fa
istanza” al Tribunale di “autorizzare la perizia specialistica
psichiatrica sugli atti – anche ai sensi degli artt. 183 e ss. c.p.c. – per
valutare se dall’incarto disponibile medico e non (di oltre 1000 pagine),
sentita anche la specialista che ha in cura il ricorrente (Dr. ssa __________),
valutata ogni testimonianza e condotta utile: - in prima ipotesi, in relazione
all’incarto se il ricorrente abbia o meno diritto alla rendita di invalidità
richiesta; - in subordine se lo stesso sia idoneo a sottoporsi ad una perizia e
se tale esame gli possa causare ulteriori danni, con aggravio della situazione
vigente; - in via ulteriormente gradata, se sia possibile l’emissione di una
decisione sul diritto alla rendita da parte dell’UAI senza un’ulteriore
perizia, ma solo assumendo informazioni da terzi e in primis dal suo medico
specialista”.
L’insorgente sostiene di
non poter essere sottoposto ad una perizia poiché potrebbe causargli ulteriori
danni con conseguente peggioramento della situazione valetudinaria e produce un
rapporto del 1° settembre 2021 della dr.ssa med. __________, di cui chiede
l’audizione.
1.32. Con risposta del 15 settembre
2021, cui ha allegato un’annotazione del 10 settembre 2021 del medico SMR, dr.
med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, l’UAI propone la reiezione del
ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso
di motivazione (doc. IV).
1.33. Il 28 settembre 2021
l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni, unitamente ad un rapporto del
27 settembre 2021 della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia
(doc. VI), su cui l’UAI ha preso posizione l’11 ottobre 2021 (doc. VIII). Lo
scritto è stato trasmesso al ricorrente il 13 ottobre 2021 con facoltà di
presentare eventuali osservazioni scritte entro 5 giorni (doc. IX), presentate
in data 20 ottobre 2021 (doc. X).
in diritto
2.1. Oggetto del ricorso è il
provvedimento con cui l’Ufficio AI ha confermato la necessità di un
accertamento medico ed il nome del perito (doc. A2).
Si tratta di una decisione
incidentale ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LPGA in relazione con gli articoli 5
cpv. 2 e 46 PA, la quale può essere impugnata direttamente con ricorso al
tribunale cantonale delle assicurazioni, se causa un pregiudizio irreparabile
(art. 46 cpv. 1 lett. a PA; DTF 132 V 93 consid. 6.1).
2.2. Giusta
l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio
Fatti
i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le
informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
Per
l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami
medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve
sottoporvisi.
Se
l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante
un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere
d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e
avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato
termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e
decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).
2.3. Come
accennato, presupposto per un ricorso contro una decisione incidentale, in
particolare in relazione all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un
danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a PA (DTF 138 V 275
consid. 1.2.1).
Un
pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica che non può essere
riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole
al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1 pag. 291).
Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della
procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato
irreparabile.
La
giurisprudenza ha anche precisato che un danno irreparabile è dato quando gli
accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante
sull’integrità fisica o psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276
consid. 1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.).
Nella
DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7, il Tribunale federale (TF) ha stabilito che una
perizia ingiustificata può di regola causare un pregiudizio giuridico, e non
soltanto di fatto. Di conseguenza, in caso d’impugnazione di una disposizione
di perizia contestata, si deve ammettere l’adempimento del presupposto
d’entrata in materia del pregiudizio irreparabile.
Un
pregiudizio irreparabile può essere dato se una prospettata perizia non è
necessaria a fronte di una fattispecie già completamente accertata, perizia che
corrisponde dunque soltanto a una “seconda opinione” (DTF 141 V 330 consid.
5.2).
La
persona assicurata non è tenuta a sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la
fattispecie è già stata sufficientemente chiarita. Secondo la giurisprudenza, i
principi procedurali della LPGA non conferiscono all’assicuratore il diritto di
ordinare una “seconda opinione” in presenza di una fattispecie già
chiarita mediante perizia, nel caso in cui esso non sia soddisfatto delle
relative risultanze. Pertanto, una persona assicurata deve potersi rifiutare di
sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata chiarita a
sufficienza e la sua disposizione condurrebbe a un’inammissibile “seconda
opinione” (DTF 136 V 156 consid. 3.3).
2.4. Nell’evenienza
concreta l’insorgente ritiene in sostanza che gli aspetti determinanti in
ambito medico, sarebbero già stati sufficientemente ed esaurientemente chiariti
sia tramite la perizia del dr. med. __________ del 23 dicembre 2009, sia
tramite le prese di posizione della sua curante, dr.ssa med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, ritenuto che un accertamento peritale potrebbe
essere controproducente e dannoso per la sua salute. Egli domanda di
conseguenza una perizia sulla sola base degli atti.
L’insorgente
non contesta invece, di per sé, il nome del perito ed il luogo
dell’accertamento.
Dagli
atti di causa risulta quanto segue.
L’assicurato è stato posto
al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° aprile 2010. La
prestazione è stata assegnata in seguito ad una procedura sfociata
nell’allestimento, il 23 dicembre 2009, di una perizia psichiatrica ad opera
del __________ ad opera del dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e
psicoterapia che aveva diagnosticato un disturbo psicotico non specificato
(F20.9; pag. 123 incarto AI) ed aveva messo in rilievo numerosi elementi (tra
cui la privazione, ad entrambi i genitori, dell’affidamento delle due bambine
[nate nel 1998 e 2001] nell’estate del 2006 sulla base della perizia sulle
capacità genitoriali del 30 settembre 2006 della dr.ssa __________), che
facevano propendere per una totale incapacità lavorativa. Il perito ha proposto
una presa a carico tramite farmacoterapia antipsicotica con farmaci di nuova
generazione e la necessità di rivalutare il caso periodicamente.
La prestazione è stata
confermata il 6 agosto 2013 ed il 6 novembre 2014 sulla base delle valutazioni
della curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia.
L’amministrazione ha
avviato una nuova procedura di revisione nel corso del mese di marzo 2015 e con
decisione del 23 gennaio 2017, confermata dalla STCA 32.2017.27 dell’11
settembre 2017, ha soppresso la rendita a causa di una durevole mancata
collaborazione nel presenziare al predisposto nuovo accertamento peritale di
ordine psichiatrico.
Nella citata sentenza, al
consid. 2.7.1, il Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva rilevato che
non vi era “alcun motivo giustificativo alla base della mancata apparizione
del ricorrente alla visita del 17 gennaio 2017 presso il perito”.
Il 2 maggio 2018 RI 1 ha
inoltrato una nuova domanda di prestazioni. Con decisione del 4 marzo 2020,
confermata dalla STCA 32.2020.54 del 22 ottobre 2020, l’UAI ha rifiutato la
richiesta poiché l’assicurato non si è presentato alla visita peritale.
Nella presente procedura,
avviata in seguito STCA del 22 ottobre 2020, l’UAI ha acquisito un rapporto del
26 marzo 2021 della dr.ssa med. __________ che, posta la diagnosi di sindrome
schizotipica (F21), ha confermato la completa incapacità lavorativa
dell’interessato (790-794 incarto AI). I medici SMR, dr. med__________ e dr.
med. __________, dopo aver visionato il referto, hanno confermato la necessità
di una perizia medica (pag. 801-802 incarto AI).
Con il ricorso
l’assicurato ha prodotto, una presa di posizione del 1° settembre 2021 della curante,
dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha affermato:
" (…) Ho in
regolare cura il paziente summenzionato dal 2012, l’ultima consultazione risale
al 13.07.2021.
Considerata la patologia
di base cronica ed invalidante più volte descritta ed agli atti, il suo stato
psichico è perennemente compromesso, ma negli anni era riuscito a trovare una
certa stabilità.
Dal 2016, quando
l’ufficio AI su richiesta della pretura (recte: procura) ha avviato una
revisione della rendita AI chiedendo l’allestimento di una perizia, il suo
stato è scompensato.
L’obbligo di
presentarsi ad una perizia – fatto che trova assolutamente ingiusto poiché il
procedimento è stato avviato dalla pretura (recte; procura) dopo un
interrogatorio per lui altrettanto ingiusto – gli suscita grosse paure, ansie e
un’ideazione persecutoria, che gli impediscono anche di capire il senso di una
tale visita. Per lui è una grande ingiustizia e un’ulteriore prova di una
persecuzione nei suoi confronti da parte dello stato.
Negli anni il signor RI
1 è stato convocato più volte senza che fosse riuscito a presentarsi subendo il
fatto che la rendita AI sia stata soppressa d’ufficio.
Ogni convocazione gli
provoca un peggioramento dello stato psichico in quanto non riesce a
confrontarsi con questa problematica se non in modalità persecutoria e
distruttiva.” (doc. A4)
Il
10 settembre 2021 il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, ha affermato:
"
(…) La certificazione della Dr.ssa med. __________ del 01.09.2021
riprende i temi già noti dai precedenti certificati della stessa curante e non
dimostra un cambiamento della situazione valetudinaria dell’assicurato tale da
dover annullare la perizia rispettivamente è sempre data l’esigibilità da parte
dello stesso a sottoporsi all’accertamento peritale in questione;
La perizia psichiatrica
non comporta un aggravio che incide in maniera rilevante sull’integrità fisica
o psichica della persona da peritare;
La fattispecie va
assolutamente chiarita mediante l’allestimento di una nuova perizia
psichiatrica in quanto gli atti presenti all’inserto non sono sufficienti per
poter statuire in merito alla nuova domanda di prestazioni.” (doc. IV/A)
Il 27 settembre 2021 la
dr.ssa med. __________ ha aggiunto:
" (…) Seguo
regolarmente il signor RI 1 dal 2012. Anche all’occasione dell’ultima
consultazione del 21.09.21 ho avuto modo di constatare come egli reputi il
dover sottoporsi ad una perizia una grandissima ingiustizia e come questa
convinzione sia irremovibile in quanto affrontata in modalità persecutoria.
Ribadisco quindi che
una perizia da parte dell’AI peggiorerebbe ancora il suo stato di salute e non
apporterebbe informazioni non già presenti negli atti.” (doc.VI/B)
Nell’annotazione
del 4 ottobre 2021 il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, ha affermato di “aver preso visione di un ulteriore breve
certificato della Dr.ssa __________ del 27.09.2021 che riprende temi già noti e
da me considerati nelle mie numerose prese di posizione all’incarto. Confermo
la mia presa di posizione riguardo la necessità dell’accertamento peritale”
(doc. VIII/1).
2.5. In
concreto, questo Tribunale deve confermare le valutazioni del medico SMR, dr.
med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, poiché non sono stati
oggettivati cambiamenti dello stato di salute, anche rispetto a quanto
accertato da questo Tribunale nell’ambito delle precedenti procedure, tali da
rendere superfluo l’allestimento di una perizia psichiatrica specialistica.
Infatti,
va rammentato che nella STCA 32.2017.27 dell’11 settembre 2017, il TCA aveva accertato:
" (…)
2.7.1. Nel caso concreto la decisione tramite la quale
l’UAI il 23 giugno 2016 ha stabilito la necessità di un accertamento medico è
cresciuta incontestata in giudicato (pag. 255 incarto AI). Lo stesso
insorgente, in sede amministrativa, si è detto d’accordo di sottoporsi ad una
perizia (pag. 291 incarto AI). Del resto, visto il tempo trascorso dall’ultimo
referto (23 dicembre 2009) e ritenuto che il medesimo perito, dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, aveva indicato la necessità di rivalutare il caso
periodicamente (pag. 126 incarto AI), l’allestimento di una nuova perizia si
impone.
L’assicurato tuttavia, con il suo atteggiamento, ha di
fatto impedito l’allestimento del referto giudiziario, rendendo in sostanza
impossibile all’amministrazione verificare il suo stato di salute (cfr. anche
sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017, consid. 3.2).
Dapprima, il 9 agosto 2016, non si è presentato al
primo appuntamento fissato presso il dr. med. __________, malgrado l’UAI avesse
spiegato per quale motivo le riflessioni della curante contenute nel
certificato del 21 luglio 2016 non sarebbero state sufficienti a rinviare la
visita peritale (pag. 261 incarto AI).
In seguito l’assicurato, interpellato in due occasioni
dall’amministrazione circa la sua volontà di sottoporsi o meno al previsto
accertamento medico (pag. 266 e 276 incarto AI), e reso attento circa le
conseguenze di un suo rifiuto (pag. 266 e 276 incarto AI), non ha ritornato la
dichiarazione allegata, ma in un primo tempo si è limitato ad una generica
presa di posizione sulla fattispecie tramite e-mail (del 6 settembre 2016 [pag.
275 incarto AI]) e successivamente è rimasto silente.
Solo dopo aver ricevuto il progetto di decisione di
soppressione della rendita (pag. 279 incarto AI) e, in seguito alle sue
osservazioni, una nuova dichiarazione atta a stabilire la sua volontà o meno di
sottoporsi alla perizia, l’insorgente si è detto disposto ad essere visitato da
un medico incaricato dall’UAI (pag. 291 incarto AI).
Sennonché, un paio di settimane prima della visita del
17 gennaio 2017, l’insorgente ha chiesto l’annullamento degli appuntamenti
fissati (pag. 296 incarto AI), facendo valere motivi medici riassunti dalla
curante nel certificato del 20 dicembre 2016 (pag. 299). Dopo che l’UAI ha
ribadito la necessità dell’accertamento del 17 gennaio 2017, sostenendo, sulla
base delle valutazioni del medico SMR, dr. med. __________, che i motivi medici
fatti valere non erano sufficienti per annullare le visite previste nel corso
del mese di gennaio (pag. 303 incarto AI), lo stesso ricorrente, il giorno
dell’accertamento, ha trasmesso un e-mail all’amministrazione cui ha allegato
un certificato di medesima data del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________
che riteneva “indicato”, un giorno di “riposo
a casa per la
giornata odierna” (pag. 307 incarto AI).
Alla luce del comportamento dell’insorgente, che ha
impedito l’accertamento peritale, occorre esaminare se vi sono motivi medici
giustificanti il rinvio delle visite mediche. Ciò è quanto ritiene
l’interessato sulla base dei referti del 20 dicembre 2016 (pag. 299 incarto AI)
e del 23 febbraio 2017 (doc. D) della curante, dr.ssa med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia e del certificato del 17 gennaio 2017 del Pronto
Soccorso dell’Ospedale __________ (pag. 307 incarto AI).
Per quanto concerne il certificato del 17 gennaio 2017
della dr.ssa med. __________, __________ presso il Pronto Soccorso
dell’Ospedale __________, questo TCA evidenzia che la specialista si è limitata
ad affermare che l’insorgente “è stato visitato in Pronto Soccorso” e
che “si ritiene
indicato riposo a casa per la giornata odierna”,
senza tuttavia fornire alcuna spiegazione medica relativamente alla patologia
sofferta dall’assicurato (pag. 307 incarto AI), che del resto neppure è menzionata
nel successivo certificato del 23 febbraio 2017 della curante (doc. D).
Nel certificato non figura pertanto alcun elemento
medico oggettivo atto a ritenere che l’insorgente non avrebbe potuto
presentarsi per la visita peritale.
Del resto il Pronto Soccorso dell’Ospedale __________,
sito in via __________ a __________, è contiguo allo studio del perito, dr.
med. __________, che si trova in via __________, sempre a __________ e dal
quale dista, facendo un giro “lungo”, al massimo 650 metri a piedi, ossia
due minuti (cfr. __________).
Ora, non si vede per quale motivo il 17 gennaio 2017
il ricorrente ha potuto lasciare la casa di __________ (a 7,3 km dall’Ospedale __________,
ossia 15 minuti in macchina), dove abita, recarsi presso l’Ospedale __________
per farsi visitare e rilasciare un certificato dove figura che è “indicato
un riposo a casa per la giornata”, scansionarlo e mandarlo tramite e-mail
il giorno stesso all’UAI (pag. 306 incarto AI) e non è invece stato in grado di
andare dal perito che si trova nel palazzo che costeggia il medesimo nosocomio,
dall’altra parte della strada.
Certo, l’interessato evidenzia come nella perizia del
23 dicembre 2009 il dr. med. __________ aveva precisato che “non ha la
capacità di fronteggiare da solo neppure i minimi stress, come quello di
organizzarsi autonomamente il viaggio per la visita peritale” (pag. 124
incarto AI, punto 8.1. della perizia). Questa circostanza tuttavia non è stata
sollevata dalla curante, la quale si è limitata, e solo nel certificato del 21
luglio 2016, a chiedere lo spostamento delle visite ad un periodo in cui le non
fosse in vacanza (pag. 258 incarto AI). Ora, non risulta dagli atti, né è stato
fatto valere che la dr.ssa med. __________ il 17 gennaio 2017 fosse assente per
vacanza.
Neppure i certificati del 20 dicembre 2016 e del 23
febbraio 2017 della curante contengono elementi medici oggettivi atti a far
ritenere che l’interessato non poteva sottoporsi ad una perizia.
La dr.ssa med. __________ sostiene in primo luogo che
sottoporsi ad una perizia farebbe riaffiorare nel ricorrente il trauma del
referto allestito allorquando l’interessato è stato privato dell’autorità sulle
figlie. Come evidenziato anche dal medico SMR, il referto è stato allestito il
30 settembre 2006 (doc. 2 atti diversi) e ciò non gli ha impedito di sottoporsi
alla perizia del __________ nel dicembre 2009. Inoltre, se così fosse,
l’assicurato non potrebbe mai più essere sottoposto a visita peritale.
Neppure la circostanza di aver subito, quasi un anno
prima, nel febbraio 2016, un interrogatorio __________, motivo peraltro non
sollevato nel certificato del 21 luglio 2016 della curante (pag. 258 incarto
AI), può essere una ragione valida per sfuggire all’obbligo di collaborare. Il
fatto che le vicissitudini passate abbiano scatenato una rabbia ed un senso di
persecuzione nel ricorrente, ossia sintomi soggettivi, non è sufficiente per
non procedere con un approfondimento medico.
Non può neanche essere dato seguito alla richiesta di
attendere la fine del procedimento penale. A prescindere dalla circostanza che
la procedura penale non concerne, per quanto emerge dagli atti, la questione
della rendita AI e dunque non ha nulla a che vedere con la presente procedura,
se si volesse dar seguito a questa richiesta, sarebbe in sostanza l’interessato
a poter decidere fino a quando percepire la rendita senza più essere sottoposto
ad alcun accertamento di tipo medico. Anche perché in caso di ricorsi alle
istanze superiori la procedura penale potrebbe protrarsi per lungo tempo, in
contrasto con il principio generale valido nelle assicurazioni sociali di una
procedura semplice e celere.
L’interessato non può essere seguito neppure laddove
afferma che l’UAI ed il medico SMR non hanno interpellato la curante, dr.ssa
med. __________ ed i medici del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________.
Infatti, di norma, una valutazione sulla base dei soli
atti medici (“Aktegutachten”) è possibile se l’SMR dispone, come in
concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali
Considerandi
(cfr., nel caso di una perizia, sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008;
sentenza 8C_659/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5; sentenza 8C_947/2011 del
27.
gennaio 2012; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013, consid. 2.5).
In concreto il dr. med. __________, SMR, ha potuto
stabilire, sulla base degli atti dell’incarto, che non vi sono motivi medici
oggettivi che avrebbero impedito l’interessato di presentarsi all’appuntamento
peritale (doc. VI/1).
Ne segue che non vi è alcun motivo giustificativo alla
base della mancata apparizione del ricorrente alla visita del 17 gennaio 2017
presso il perito.”
Inoltre,
nella sentenza 32.2020.54 del 22 ottobre 2020 il TCA ha rilevato:
" (…) In
concreto con comunicazione del 12 febbraio 2019 l’UAI ha informato l’insorgente
della necessità di un accertamento medico, ordinando una perizia psichiatrica
ad opera del dr. med. __________ e, conformemente a quanto previsto dall’art.
43.
cpv. 3 LPGA, tramite ingiunzione contenuta nel medesimo provvedimento, ha
reso attento l’assicurato che “se egli rifiuta in modo ingiustificato di
compiere il suo dovere di informare o di collaborare, l’ufficio AI può
decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in
materia (art. 43 LPGA)” (doc. 188, incarto AI, pag. 555 incarto AI,
sottolineatura del redattore).
L’insorgente è pertanto stato reso attento circa il suo obbligo di
collaborare e delle conseguenze in caso di rifiuto ingiustificato.
La procedura di accertamento peritale, sospesa in seguito alla
richiesta dell’assicurato di poter previamente esaminare gli atti (pag. 571
incarto AI), è stata riattivata il 31 maggio 2019 (pag. 591 incarto AI), in
seguito alla richiesta dell’allora rappresentante dell’assicurato (pag. 589 incarto
AI).
Quest’ultimo, dopo la concessione di una proroga, ha preso
posizione il 15 luglio 2019 sul previsto accertamento medico, allegando un
certificato della curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, sostenendo l’impossibilità e l’inesigibilità per il ricorrente di
sottoporsi ad una nuova perizia e domandandone in sostanza l’annullamento (pag.
601-602 incarto AI).
Acquisito il parere del medico SMR, dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, l’UAI in data 18 luglio 2019 ha emesso una
decisione incidentale in cui, alla luce del rifiuto di collaborare, ha
confermato la necessità di un accertamento medico, ha confermato il nome del
perito ed ha confermato la sede dell’accertamento. L’amministrazione,
conformemente a quanto previsto dall’art. 43 cpv. 3 LPGA, ha in sostanza
diffidato l’insorgente a sottoporsi alla perizia, evidenziando che in caso di
assenza alla visita medica o di mancata collaborazione attiva, avrebbe violato
il suo dovere di collaborazione e in tal caso l’UAI avrebbe rifiutato la
richiesta di prestazioni del 2 maggio 2018. L’amministrazione ha indicato
all’assicurato che avrebbe avuto 30 giorni di tempo per interporre ricorso
contro la predetta decisione se non fosse stato d’accordo.
Così facendo l’UAI ha assegnato contestualmente anche un termine
di riflessione.
L’amministrazione ha così ossequiato alle condizioni previste
dall’art. 43 cpv. 3 LPGA.
Del resto l’insorgente ha rinunciato ad impugnare il provvedimento
(cfr. pag. 608 incarto AI) e si è detto disponibile a presentarsi alla perizia
psichiatrica (cfr. pag. 614 e 616 incarto AI).
2.6
Accertato che l’UAI ha applicato correttamente l’art. 43 LPGA e
che infine l’assicurato non ha opposto resistenza alla decisione
dell’amministrazione di sottoporlo ad un accertamento specialistico in ambito
psichiatrico, resta da esaminare se l’assenza alla visita peritale del 2
dicembre 2019 alle ore 10:00 presso il dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, è stata giustificata.
La risposta è negativa.
Dagli atti emerge che domenica 1° dicembre 2019 delle ore 16:47
l’insorgente ha informato l’UAI di essere ricoverato in clinica (pag. 626
incarto AI). Martedì 3 dicembre 2019 il ricorrente ha sostenuto di essersi
recato al pronto soccorso dell’Ospedale __________ venerdì sera, di essere
stato trasferito all’__________ di __________ con un’autoambulanza dove è
giunto alle 01:00 circa di sabato e di essere rimasto degente 3 giorni, fino a
lunedì sera (pag. 628 incarto AI).
Dal referto dell’11 dicembre 2019 della Clinica __________ emerge
che si è trattato di un ricovero volontario (pag. 631 incarto AI: “[…]
ricovero volontario su indicazione della Dr.ssa med. __________. Giunge in
ambulanza proveniente dall’Ospedale __________ di __________”) e che
l’insorgente non è stato sottoposto a trattamenti specifici (pag. 632 incarto
AI: ”[…] Consulti internistici richiesti Non sono stati richiesti o
effettuati consulti internistici”; “[…] Esami di laboratorio o
strumentali Non effettuati”) o diversi rispetto al trattamento
farmacologico dichiarato all’ingresso, che del resto è il medesimo di quello
indicato dalla curante, dr.ssa med. __________, nel rapporto medico del 5
settembre 2018 (cfr. pag. 533 incarto AI).
Egli, all’arrivo all’ospedale __________, era vigile, lucido,
orientato nei quattro domini, collaborante e accessibile al colloquio e ai
vissuti. Non vi era ansia critica o somatizzata, era adeguato nella relazione.
Il pensiero era corretto nella forma e nel contenuto, l’umore non era
francamente orientato e l’affettività era sintona. Non vi era aggressività
autoeterodiretta, discontrollo degli impulsi o reattività verbale. Non era
presente una suicidalità attiva (pag. 632 incarto AI).
Il ricorrente ha lasciato di sua spontanea volontà il nosocomio
nel pomeriggio del 2 dicembre 2019, ossia poche ore dopo la prevista visita
presso il dr. med. __________ ed il 5 dicembre 2019 ha telefonato informando il
nosocomio di non avere intenzione di voler rientrare in Clinica (pag. 632 incarto
AI).
Alla luce dello svolgimento dei fatti ed alla lettura del referto
della Clinica __________ non vi sono pertanto elementi medici oggettivi per
ritenere che l’assenza alla visita peritale fosse giustificata da motivi
valetudinari (tra cui l’asserita, ma non comprovata, assenza o diminuita
capacità di discernimento) e che l’insorgente si trovasse nell’impossibilità,
dal lato medico, di recarsi all’appuntamento del 2 dicembre 2019. Sia il
ricovero che la dimissione dal nosocomio sono avvenuti su base volontaria e la
degenza non ha comportato esami di laboratorio o strumentali (pag. 632 incarto
AI), né la modifica della terapia farmacologica (che è rimasta quella
prescritta dalla curante; cfr. pag. 533 incarto AI).
Neppure vi sono motivi per ritenere che il comportamento sia
dovuto alla patologia di cui è affetto il ricorrente. Come evidenzia l’UAI in
sede di risposta, le difficoltà di insight derivano da un limite funzionale
della nota sindrome schizotipica (ICD 10 F 21.0; cfr. pag. 533 incarto AI, punto
2.2
e punto 2.5) che non hanno impedito all’insorgente, in passato, di essere
sottoposto a perizie mediche.
Non può essere d’aiuto all’insorgente la circostanza che
l’amministrazione ha rifiutato l’invio diretto degli atti all’assicurato,
sostenendo che ciò avrebbe potuto ripercuotersi sfavorevolmente suo stato di
salute. Il fatto che l’interessato sia affetto da una patologia, non lo rende
ancora incapace di sottoporsi ad una perizia.
Ne segue che non vi è alcun motivo giustificativo alla base della
mancata apparizione del ricorrente alla visita del 2 dicembre 2019 presso il
perito.”
2.6
Nell’evenienza
concreta la situazione non è cambiata.
Oltre
allo scarno rapporto medico del 26 marzo 2021 della dr.ssa med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, richiesto dall’UAI, che si esaurisce in una
descrizione della nota patologia e dei farmaci assunti dall’interessato (pag.
790-794 incarto AI), agli atti vi sono infatti solo due brevi certificati della
medesima curante del 1° settembre 2021 (doc. A4) e del 27 settembre 2021 (doc.
VI/B), prodotti nelle more processuali e che si limitano in gran parte a descrivere
i sentimenti soggettivi del ricorrente (doc. A4: “[…] l’obbligo di
presentarsi ad una perizia – fatto che trova assolutamente ingiusto poiché il
procedimento è stato avviato dalla pretura dopo un interrogatorio per lui
altrettanto ingiusto […] Per lui è una grande ingiustizia ed un’ulteriore prova
di una persecuzione nei suoi confronti da parte dello stato […]”; VI/B: “[…]
ho avuto modo di constatare come egli reputi il dover sottoporsi ad una perizia
una grandissima ingiustizia e come questa convinzione sia irremovibile in
quanto affrontata in modalità persecutoria”).
Essi
non contengono invece elementi di novità atti ad oggettivare una sostanziale
modifica dello stato di salute dell’assicurato rispetto a quanto già stabilito
nell’ambito delle precedenti procedure e, da soli, non permettono certo di
poter decidere circa un eventuale diritto alla rendita unicamente sulla base
degli atti.
Nell’ambito
della procedura 32.2020.54, sfociata nella sentenza del 22 ottobre 2020, il
ricorrente aveva già prodotto dei brevi certificati in cui la curante, come in
questo caso, aveva affermato che “a causa del disturbo psichico di base e
delle sue esperienze passate – il dover sottoporsi ad una perizia suscita
grosse paure, ansie ed idee di persecuzione”, che l’insorgente “dal
punto di vista psichiatrico” era “inidoneo a sottoporsi ad una perizia”
e che “da una nuova perizia non c’è da aspettarsi un risultato molto
differente dal passato” (certificato medico del 3 luglio 2019, pag. 603
incarto AI), ma che non erano stati ritenuti sufficienti per sfuggire all’allestimento
di una perizia. Il Tribunale aveva inoltre stabilito che il senso di
persecuzione e la rabbia scatenata dalle vicissitudini passate non impedivano
di procedere con un approfondimento medico (STCA 32.2017.27 dell’11 settembre
2017).
Non
va poi dimenticato che la curante il 21 luglio 2016 aveva sostenuto che “il
dover sottoporsi ad una perizia è un evento traumatico, che riporta loro alla
mente le valutazioni genitoriali fatte anni fa, sulla base delle quali sono
state tolte loro le figlie” (pag. 258 incarto AI) ed il Tribunale cantonale
aveva rilevato come il referto che lo aveva privato dell’autorità sulle figlie
era stato allestito il 31 settembre 2006, ciò che non gli aveva impedito di
essere sottoposto alla perizia del __________ del dicembre 2009 (STCA
32.2017.27
dell’11 settembre 2017).
Nel
frattempo, nel mese di giugno 2018, lo stesso assicurato è poi stato sottoposto
ad una valutazione peritale ad opera della dr.ssa med. __________, durante una
degenza presso la Clinica __________, allo scopo di valutare la modalità di
proseguimento del ricovero (volontario o coatto), senza che ciò abbia inciso
particolarmente sul suo stato di salute (cfr. pag. 544 e seguenti incarto AI).
Non vi sono di conseguenza neppure elementi che facciano ritenere che
un’eventuale visita peritale possa peggiorare lo stato di salute
dell’interessato.
Nelle
precedenti procedure è inoltre più volte stato rammentato che alla luce del
lungo tempo trascorso dall’ultima perizia psichiatrica avente quale scopo
l’esame della capacità lavorativa del ricorrente, redatta il 23 dicembre 2009,
dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, per poter stabilire la
presenza di un’eventuale inabilità ed il grado dell’eventuale incapacità
lavorativa, è necessario effettuare un nuovo accertamento medico specialistico.
Il Tribunale aveva confermato la decisione di sopprimere la rendita proprio in
funzione della necessità di procedere con l’allestimento di una nuova perizia
ed aveva escluso che si potesse decidere sulla sola base delle attestazioni
della curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (cfr.,
circa il ruolo del medico curante: cfr. sentenza 9C_757/2016 del 10 febbraio
2017; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza
9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio
2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Per
cui una valutazione sulla sola base degli atti non è possibile. Altrimenti,
come già rilevato nelle precedenti vertenze, l’assicurato non potrebbe mai più
essere sottoposto a visita peritale, sottraendosi in tal modo ad ogni ulteriore
verifica circa il suo stato di salute.
Ciò
è del resto quanto stabilito anche dal medico SMR, dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia.
A
proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto
come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di
fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto
alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative,
sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona
assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze
tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni
dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un
assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con
riferimenti).
Del
resto, l’evoluzione giurisprudenziale di questi ultimi anni nell’ambito del
diritto ad una rendita in presenza di una patologia psichica, impone, di
principio, l’allestimento di perizie strutturate, da effettuarsi sulla base di
indicatori ben precisi (cfr. DTF 141 V 281, DTF 143 V 409, DTF 143 V 418).
Il Tribunale federale ha
infatti stabilito che la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso
una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare
l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata,
considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del
potenziale, da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in
una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, lo
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). La persona assicurata sopporta l'onere
della prova (cfr. DTF 143 V 409 e 143 V 418).
Le malattie psichiche
possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in
maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è
necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo
giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la
questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione
delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento
non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona
toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve
essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in
presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi
probatori. Eventualmente si dovrà, secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori, provvedere ad alcuni adattamenti. Per
motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
La
questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base
di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al
guadagno invalidante.
In
concreto pertanto è a giusta ragione che l’UAI ha stabilito la necessità di una
perizia psichiatrica strutturata.
La decisione impugnata
merita di conseguenza conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.7
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale rinuncia pertanto a sentire
la curante, dr.ssa med. __________. Ella infatti non potrebbe che ribadire, per
l’ennesima volta, quanto già più volte dichiarato nei numerosi certificati
medici prodotti dal ricorrente nel corso degli anni e che non sono mai stati
ritenuti sufficienti, in assenza di elementi medici oggettivi, a ritenere
inidoneo l’allestimento di un referto specialistico in ambito psichiatrico.
Va qui rammentato che
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.8
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021), la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;
STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Vista la soccombenza del
ricorrente, le spese di fr. 500.-- sono poste a suo carico.
Egli chiede tuttavia di
essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. RA 1.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale
(DTF 110 V 362).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il
diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal
pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in
cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta
quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di
condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF U 220/99 del 26 settembre
2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità
di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si
debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005;
STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re
A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di
perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente
inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza
esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267
consid. 2b).
Nel caso concreto, alla luce dell’esito delle precedenti
procedure (STCA 32.2017.27 dell’11 settembre 2017 e 32.2020.54 del 22
ottobre 2020) e ritenuto che l’insorgente si è
limitato a produrre due certificati della propria curante, dr.ssa med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, con un contenuto in gran parte simile a quello
di referti prodotti nelle precedenti vertenze, che questo Tribunale aveva già
minuziosamente ed approfonditamente esaminato, il rischio di perdere il
processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo,
ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va
giudicato inadempiuto.
Il ricorrente
infatti non ha apportato particolari elementi di novità rispetto a quanto già
più volte sostenuto in passato (cfr. STCA 32.2017.27 dell’11 settembre
2017.
e 32.2020.54 del 22 ottobre 2020), limitandosi a ribadire tesi già note ed
esaminate più volte dal TCA.
Facendo
quindi difetto anche solo uno dei presupposti necessari per ottenere
l'assistenza giudiziaria, la richiesta va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese, per complessivi
fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta
in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti