Lexipedia

Decisione

32.2021.97

Conferma della decisione incidentale di nomina del perito. In concreto è necessario allestire una perizia psichiatrica

8 novembre 2021Italiano43 min

l’assicurato ha prodotto, una presa di posizione del 1° settembre 2021 della curante,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.97

cs

Lugano

8 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 (recte: 7) settembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell’8 luglio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 4 novembre

2010 l’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito: UAI), dopo aver acquisito

una perizia del 23 dicembre 2009 allestita dal dr. med. __________ per il

tramite del __________, ha posto RI 1, nato nel 1974, al beneficio di una

rendita intera d’invalidità dal 1° aprile 2010.

1.2. Nel corso del mese di

febbraio 2013 l’UAI ha avviato una procedura di revisione, al termine della

quale ha confermato il diritto alla rendita con scritto del 6 agosto 2013.

Un’ulteriore revisione ha dato il medesimo esito in data 6 novembre 2014.

1.3. L’amministrazione ha avviato

una nuova procedura di revisione nel corso del mese di marzo 2015.

1.4. Con comunicazione del 23

giugno 2016 l’UAI ha informato RI 1 circa la necessità di procedere ad una

rivalutazione del suo stato di salute e lo ha convocato per una visita peritale

da tenersi il 9 agosto presso il dr. med. __________ del __________ di __________.

1.5. Il 21 luglio 2016 il medico

curante dell’assicurato, Dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, ha chiesto all’UAI di posticipare l’appuntamento, ciò che

l’amministrazione, sulla base del parere del medico SMR, dr. med. __________,

del 27 luglio 2016, ha negato. In seguito alla mancata presenza di RI 1

all’appuntamento del 9 agosto 2016, il 19 agosto 2016 l’assicurato è stato

diffidato a dichiarare in forma scritta entro il 6 settembre se intendeva o

meno sottoporsi all’accertamento medico. Il 6 settembre 2016 l’interessato ha

scritto via e-mail al dr. med. __________, medico SMR, senza prendere

posizione. Il 7 settembre 2016 l’UAI ha assegnato a RI 1 un termine scadente il

26 settembre 2016 per informare l’amministrazione circa la disponibilità a

sottoporsi alla perizia.

1.6. Con progetto di decisione del

12 ottobre 2016, scaduto infruttuoso il termine assegnato all’assicurato, l’UAI

ha soppresso la rendita AI.

1.7. In seguito alle osservazioni

prodotte da RI 1, il 4 novembre 2016 l’UAI ha informato l’interessato che

avrebbe dovuto ritornare la dichiarazione circa la volontà di sottoporsi al

citato accertamento, entro il 14 novembre 2016, pena la soppressione della

rendita.

1.8. Con e-mail del 13 novembre

2016 RI 1 si è detto disposto a presentarsi agli accertamenti peritali. Il 15

novembre 2016 l’UAI ha trasmesso all’assicurato la preposta dichiarazione da

ritornare entro il 25 novembre 2016. A causa di un disguido non imputabile

all’assicurato, la dichiarazione è nuovamente stata inviata il 21 novembre

2016. L’assicurato l’ha ritornata il 29 novembre 2016 debitamente firmata.

1.9. Con scritto del 6 dicembre

2016 l’UAI ha di conseguenza fissato due nuovi appuntamenti, il 17 gennaio 2017

ed il 27 gennaio 2017.

1.10. Con lettera del 2 gennaio

2017, cui ha allegato un certificato del 20 dicembre 2016 della dr.ssa med. __________,

RI 1, ha chiesto l’annullamento degli appuntamenti e la continuazione del

versamento della rendita.

1.11. Il 10 gennaio 2017

l’amministrazione, ripercorsa l’intera fattispecie, ha mantenuto gli

appuntamenti fissati per il mese di gennaio 2017, ritenuto che in caso di

assenza dell’assicurato, la prestazione sarebbe stata soppressa.

1.12. Con e-mail del 17 gennaio 2017

delle ore 16.23 RI 1 ha informato l’UAI di essere impossibilitato a presenziare

all’accertamento medico ed ha allegato un certificato della dr.ssa med. __________,

__________ __________ che ha attestato come l’interessato “è stato visitato

al Pronto Soccorso. Si ritiene indicato riposo a casa per la giornata odierna”

(pag. 306 incarto AI).

1.13. Con decisione del 23 gennaio

2017 l’UAI ha soppresso la rendita AI (pag. 309 incarto AI).

1.14. RI 1, allora rappresentato

dall’avv. __________, è insorto al TCA contro la predetta decisione. Con

sentenza 36.2017.27 dell’11 settembre 2017 il TCA ha respinto il ricorso ed ha

accolto l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.15. Il 2 maggio 2018 RI 1 ha

inoltrato una nuova domanda di prestazioni ed ha chiesto di poter visionare

l’incarto.

1.16. Acquisita la documentazione

medica ritenuta necessaria, il parere del 17 luglio 2018 e del 18 febbraio 2019

del medico SMR, dr. med. __________ e lo svincolo da parte del __________,

l’UAI ha informato RI 1 che la sua richiesta di esame degli atti sarebbe stata

evasa nel senso che l’incarto sarebbe stato trasmesso al medico curante, previa

indicazione dei dati del professionista cui trasmettere la documentazione.

1.17. Nel frattempo, dopo aver

ottenuto ulteriori atti medici, tra cui la valutazione peritale del 17 giugno

2018 della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, allestita su

richiesta della __________ in seguito ad un ricovero coatto dal 4 giugno 2018

presso la Clinica __________, e dopo aver sottoposto la documentazione al

medico SMR, dr. med. __________ in data 11 ottobre 2018, l’UAI, il 12 febbraio

2019, ha informato RI 1 della necessità di allestire una perizia psichiatrica.

1.18. In seguito ad un’email

dell’assicurato che chiedeva di poter avere accesso direttamente a tutti gli

atti senza passare tramite il proprio medico curante, il 19 febbraio 2019

l’amministrazione ha chiesto al dr. med. __________ di tenere in sospeso

l’accertamento peritale.

1.19. In data 22 febbraio 2019 l’UAI

ha emesso una decisone incidentale con la quale ha confermato la necessità di

consultazione indiretta dell’incarto ed ha segnalato che sino all’effettiva

consultazione degli atti la procedura di accertamento peritale di cui alla

comunicazione del 12 febbraio 2019 (e i relativi termini di contestazione)

sarebbe stata sospesa. Al fine di una rapida conclusione della procedura

l’amministrazione ha invitato l’interessato a sottoscrivere la procura

inviatagli ed allegata alla decisione per permettere l’invio dell’incarto al

medico scelto.

1.20. Il 4 aprile 2019 l’UAI ha

scritto a RI 1, indicando che avrebbe proceduto con l’allestimento della

perizia e gli ha assegnato un termine scadente il 2 maggio 2019 per sollevare

eventuali obiezioni fondate circa il nome del perito e per porre eventuali

domande complementari.

1.21. In seguito ad una

contestazione dell’8 aprile 2019 di RI 1, l’UAI ha ammesso di essere incorsa in

un disguido ed ha assegnato all’assicurato un termine scadente il 2 maggio 2019

per comunicare l’indirizzo del medico a cui trasmettere gli atti.

1.22. Dopo ulteriori scambi di

corrispondenza, il 31 maggio 2019 l’UAI ha trasmesso l’incarto all’allora

rappresentante dell’assicurato, avv. __________, sconsigliandone la visione

diretta da parte dell’assicurato ed ha riattivato la procedura peritale,

assegnando un termine scadente il 14 giugno 2019, poi prorogato fino al 15

luglio 2019, per eventualmente presentare obiezioni nei confronti della

comunicazione del 12 febbraio 2019.

1.23. Ottenute le osservazioni

dell’avv. __________ e acquisito il parere del medico SMR, dr. med. __________,

con decisione incidentale del 18 luglio 2019 l’UAI ha confermato la necessità

di un accertamento medico, del perito e della sede dell’accertamento.

1.24. Dopo aver contattato a più

riprese la curante, dr.ssa med. __________, per sincerarsi circa la presenza

dell’assicurato alla valutazione peritale, ed aver ricevuto, il 17 settembre

2019, per il tramite della curante, la disponibilità dell’assicurato a

sottoporsi all’accertamento medico, il 30 settembre 2019 l’UAI ha convocato RI

1 per lunedì 2 dicembre 2019 alle 10:00 presso il dr. med. __________.

1.25. Con e-mail del 1°dicembre 2019

(domenica) delle ore 16:47 RI 1 ha informato l’UAI di essere ricoverato in

clinica. Interpellato in merito, l’assicurato martedì 3 dicembre 2019 ha

affermato di essersi recato al pronto soccorso dell’Ospedale __________ venerdì

sera, di essere stato trasferito all’__________ di __________ con

un’autoambulanza dove è giunto alle 01:00 circa di sabato e di essere rimasto

degente 3 giorni, fino a lunedì sera.

1.26. Dopo aver acquisito il

rapporto di dimissione della Clinica __________ dell’11 dicembre 2019 e la

valutazione del 27 dicembre 2019 del medico SMR, dr. med. __________, con

decisione del 4 marzo 2020, preavvisata dal progetto del 22 gennaio 2020, l’UAI

ha respinto la richiesta di prestazioni con le seguenti motivazioni:

" Con

decisione del 23.01.2017 (confermata dal TCA tramite Sentenza dell’11.09.2017)

le è stata soppressa la rendita intera con grado AI del 100% in corso dal

01.04.2010 in quanto non si è attenuto all’obbligo di collaborare.

Con decisione incidentale del 18.07.2019 per tramite del suo ex

rappresentante legale è stato informato sulle conseguenze qualora l’obbligo di

collaborare non venisse, nuovamente, adempiuto.

Considerato come lei non si sia presentato al previsto

appuntamento del 02.12.2019 presso il Dr. __________ si rifiuta il diritto a

prestazioni causa il persistere dell’infrazione dell’obbligo di collaborare

(art. 43 LPGA).

Osservazioni al progetto di decisione del 22.01.2020:

Abbiamo ricevuto le sue mail del 26.02.2020 e del 18.02.2020.

Come già comunicatole via posta elettronica il 28.01.2020

ribadiamo che il nostro Servizio Medico Regionale (SMR) ha ritenuto che il

ricovero dal mattino del 30.11.2019 al pomeriggio del 02.12.2019 non era

medicalmente giustificato e lei dunque avrebbe potuto benissimo presentarsi

all’accertamento peritale previsto lunedì 2 dicembre 2019 alle ore 10:00.”

1.27. RI 1, rappresentato dall’avv. RA

1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento.

1.28. Con sentenza 32.2020.54 del 22

ottobre 2020, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha respinto il

ricorso ed ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio. Al consid. 2.8 il TCA ha precisato:

" Con il

ricorso l’assicurato afferma di “volersi sottoporre agli accertamenti

d’autorità necessari” (doc. I, pag. 12).

Il Tribunale federale ha rammentato che un

ricorso nel quale l’insorgente si dichiara d’accordo di sottoporsi alla perizia

prospettata deve, se del caso, essere considerato come una nuova domanda

(sentenza 9C_477/2018 del 28 agosto 2018).

L’incarto deve pertanto essere trasmesso

all’UAI affinché si pronunci su questa nuova richiesta di prestazioni.

Il ricorrente, da parte sua, è invitato a

dar seguito all’eventuale convocazione peritale, ciò che del resto è nel suo

interesse.”

1.29. In seguito alla crescita in

giudicato della STCA 32.2020.54 del 22 ottobre 2020, l’UAI ha trasmesso

all’interessato il formulario per la nuova domanda di prestazioni, che

l’amministrazione ha ricevuto di ritorno in data 15 gennaio 2021. Dopo aver

acquisito il referto del 26 marzo 2021 della curante, dr.ssa med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia ed il rapporto dell’8 giugno 2021 dei medici SMR,

dr. med. __________ e dr. med. __________, che hanno ritenuto indicato

l’allestimento di una perizia psichiatrica, il 25 giugno 2021 l’amministrazione

ha comunicato a RI 1 che si sarebbe dovuto sottoporre all’esame peritale presso

il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia.

1.30. In seguito ad un messaggio di

posta elettronica del 2 luglio 2021 con cui RI 1 ha contestato l’allestimento

di un nuovo referto medico, con decisione incidentale dell’8 luglio 2021 l’UAI

ha confermato la necessità di effettuare una perizia psichiatrica presso il dr.

med. __________.

1.31. RI 1, ora rappresentato

dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone

l’annullamento e domandando contestualmente di essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. I).

Il ricorrente “fa

istanza” al Tribunale di “autorizzare la perizia specialistica

psichiatrica sugli atti – anche ai sensi degli artt. 183 e ss. c.p.c. – per

valutare se dall’incarto disponibile medico e non (di oltre 1000 pagine),

sentita anche la specialista che ha in cura il ricorrente (Dr. ssa __________),

valutata ogni testimonianza e condotta utile: - in prima ipotesi, in relazione

all’incarto se il ricorrente abbia o meno diritto alla rendita di invalidità

richiesta; - in subordine se lo stesso sia idoneo a sottoporsi ad una perizia e

se tale esame gli possa causare ulteriori danni, con aggravio della situazione

vigente; - in via ulteriormente gradata, se sia possibile l’emissione di una

decisione sul diritto alla rendita da parte dell’UAI senza un’ulteriore

perizia, ma solo assumendo informazioni da terzi e in primis dal suo medico

specialista”.

L’insorgente sostiene di

non poter essere sottoposto ad una perizia poiché potrebbe causargli ulteriori

danni con conseguente peggioramento della situazione valetudinaria e produce un

rapporto del 1° settembre 2021 della dr.ssa med. __________, di cui chiede

l’audizione.

1.32. Con risposta del 15 settembre

2021, cui ha allegato un’annotazione del 10 settembre 2021 del medico SMR, dr.

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, l’UAI propone la reiezione del

ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso

di motivazione (doc. IV).

1.33. Il 28 settembre 2021

l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni, unitamente ad un rapporto del

27 settembre 2021 della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia

(doc. VI), su cui l’UAI ha preso posizione l’11 ottobre 2021 (doc. VIII). Lo

scritto è stato trasmesso al ricorrente il 13 ottobre 2021 con facoltà di

presentare eventuali osservazioni scritte entro 5 giorni (doc. IX), presentate

in data 20 ottobre 2021 (doc. X).

in diritto

2.1. Oggetto del ricorso è il

provvedimento con cui l’Ufficio AI ha confermato la necessità di un

accertamento medico ed il nome del perito (doc. A2).

Si tratta di una decisione

incidentale ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LPGA in relazione con gli articoli 5

cpv. 2 e 46 PA, la quale può essere impugnata direttamente con ricorso al

tribunale cantonale delle assicurazioni, se causa un pregiudizio irreparabile

(art. 46 cpv. 1 lett. a PA; DTF 132 V 93 consid. 6.1).

2.2. Giusta

l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio

Fatti

i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le

informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

Per

l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami

medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve

sottoporvisi.

Se

l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante

un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere

d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e

avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato

termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e

decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).

2.3. Come

accennato, presupposto per un ricorso contro una decisione incidentale, in

particolare in relazione all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un

danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a PA (DTF 138 V 275

consid. 1.2.1).

Un

pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica che non può essere

riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole

al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1 pag. 291).

Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della

procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato

irreparabile.

La

giurisprudenza ha anche precisato che un danno irreparabile è dato quando gli

accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante

sull’integrità fisica o psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276

consid. 1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.).

Nella

DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7, il Tribunale federale (TF) ha stabilito che una

perizia ingiustificata può di regola causare un pregiudizio giuridico, e non

soltanto di fatto. Di conseguenza, in caso d’impugnazione di una disposizione

di perizia contestata, si deve ammettere l’adempimento del presupposto

d’entrata in materia del pregiudizio irreparabile.

Un

pregiudizio irreparabile può essere dato se una prospettata perizia non è

necessaria a fronte di una fattispecie già completamente accertata, perizia che

corrisponde dunque soltanto a una “seconda opinione” (DTF 141 V 330 consid.

5.2).

La

persona assicurata non è tenuta a sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la

fattispecie è già stata sufficientemente chiarita. Secondo la giurisprudenza, i

principi procedurali della LPGA non conferiscono all’assicuratore il diritto di

ordinare una “seconda opinione” in presenza di una fattispecie già

chiarita mediante perizia, nel caso in cui esso non sia soddisfatto delle

relative risultanze. Pertanto, una persona assicurata deve potersi rifiutare di

sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata chiarita a

sufficienza e la sua disposizione condurrebbe a un’inammissibile “seconda

opinione” (DTF 136 V 156 consid. 3.3).

2.4. Nell’evenienza

concreta l’insorgente ritiene in sostanza che gli aspetti determinanti in

ambito medico, sarebbero già stati sufficientemente ed esaurientemente chiariti

sia tramite la perizia del dr. med. __________ del 23 dicembre 2009, sia

tramite le prese di posizione della sua curante, dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, ritenuto che un accertamento peritale potrebbe

essere controproducente e dannoso per la sua salute. Egli domanda di

conseguenza una perizia sulla sola base degli atti.

L’insorgente

non contesta invece, di per sé, il nome del perito ed il luogo

dell’accertamento.

Dagli

atti di causa risulta quanto segue.

L’assicurato è stato posto

al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° aprile 2010. La

prestazione è stata assegnata in seguito ad una procedura sfociata

nell’allestimento, il 23 dicembre 2009, di una perizia psichiatrica ad opera

del __________ ad opera del dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e

psicoterapia che aveva diagnosticato un disturbo psicotico non specificato

(F20.9; pag. 123 incarto AI) ed aveva messo in rilievo numerosi elementi (tra

cui la privazione, ad entrambi i genitori, dell’affidamento delle due bambine

[nate nel 1998 e 2001] nell’estate del 2006 sulla base della perizia sulle

capacità genitoriali del 30 settembre 2006 della dr.ssa __________), che

facevano propendere per una totale incapacità lavorativa. Il perito ha proposto

una presa a carico tramite farmacoterapia antipsicotica con farmaci di nuova

generazione e la necessità di rivalutare il caso periodicamente.

La prestazione è stata

confermata il 6 agosto 2013 ed il 6 novembre 2014 sulla base delle valutazioni

della curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia.

L’amministrazione ha

avviato una nuova procedura di revisione nel corso del mese di marzo 2015 e con

decisione del 23 gennaio 2017, confermata dalla STCA 32.2017.27 dell’11

settembre 2017, ha soppresso la rendita a causa di una durevole mancata

collaborazione nel presenziare al predisposto nuovo accertamento peritale di

ordine psichiatrico.

Nella citata sentenza, al

consid. 2.7.1, il Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva rilevato che

non vi era “alcun motivo giustificativo alla base della mancata apparizione

del ricorrente alla visita del 17 gennaio 2017 presso il perito”.

Il 2 maggio 2018 RI 1 ha

inoltrato una nuova domanda di prestazioni. Con decisione del 4 marzo 2020,

confermata dalla STCA 32.2020.54 del 22 ottobre 2020, l’UAI ha rifiutato la

richiesta poiché l’assicurato non si è presentato alla visita peritale.

Nella presente procedura,

avviata in seguito STCA del 22 ottobre 2020, l’UAI ha acquisito un rapporto del

26 marzo 2021 della dr.ssa med. __________ che, posta la diagnosi di sindrome

schizotipica (F21), ha confermato la completa incapacità lavorativa

dell’interessato (790-794 incarto AI). I medici SMR, dr. med__________ e dr.

med. __________, dopo aver visionato il referto, hanno confermato la necessità

di una perizia medica (pag. 801-802 incarto AI).

Con il ricorso

l’assicurato ha prodotto, una presa di posizione del 1° settembre 2021 della curante,

dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha affermato:

" (…) Ho in

regolare cura il paziente summenzionato dal 2012, l’ultima consultazione risale

al 13.07.2021.

Considerata la patologia

di base cronica ed invalidante più volte descritta ed agli atti, il suo stato

psichico è perennemente compromesso, ma negli anni era riuscito a trovare una

certa stabilità.

Dal 2016, quando

l’ufficio AI su richiesta della pretura (recte: procura) ha avviato una

revisione della rendita AI chiedendo l’allestimento di una perizia, il suo

stato è scompensato.

L’obbligo di

presentarsi ad una perizia – fatto che trova assolutamente ingiusto poiché il

procedimento è stato avviato dalla pretura (recte; procura) dopo un

interrogatorio per lui altrettanto ingiusto – gli suscita grosse paure, ansie e

un’ideazione persecutoria, che gli impediscono anche di capire il senso di una

tale visita. Per lui è una grande ingiustizia e un’ulteriore prova di una

persecuzione nei suoi confronti da parte dello stato.

Negli anni il signor RI

1 è stato convocato più volte senza che fosse riuscito a presentarsi subendo il

fatto che la rendita AI sia stata soppressa d’ufficio.

Ogni convocazione gli

provoca un peggioramento dello stato psichico in quanto non riesce a

confrontarsi con questa problematica se non in modalità persecutoria e

distruttiva.” (doc. A4)

Il

10 settembre 2021 il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, ha affermato:

"

(…) La certificazione della Dr.ssa med. __________ del 01.09.2021

riprende i temi già noti dai precedenti certificati della stessa curante e non

dimostra un cambiamento della situazione valetudinaria dell’assicurato tale da

dover annullare la perizia rispettivamente è sempre data l’esigibilità da parte

dello stesso a sottoporsi all’accertamento peritale in questione;

La perizia psichiatrica

non comporta un aggravio che incide in maniera rilevante sull’integrità fisica

o psichica della persona da peritare;

La fattispecie va

assolutamente chiarita mediante l’allestimento di una nuova perizia

psichiatrica in quanto gli atti presenti all’inserto non sono sufficienti per

poter statuire in merito alla nuova domanda di prestazioni.” (doc. IV/A)

Il 27 settembre 2021 la

dr.ssa med. __________ ha aggiunto:

" (…) Seguo

regolarmente il signor RI 1 dal 2012. Anche all’occasione dell’ultima

consultazione del 21.09.21 ho avuto modo di constatare come egli reputi il

dover sottoporsi ad una perizia una grandissima ingiustizia e come questa

convinzione sia irremovibile in quanto affrontata in modalità persecutoria.

Ribadisco quindi che

una perizia da parte dell’AI peggiorerebbe ancora il suo stato di salute e non

apporterebbe informazioni non già presenti negli atti.” (doc.VI/B)

Nell’annotazione

del 4 ottobre 2021 il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, ha affermato di “aver preso visione di un ulteriore breve

certificato della Dr.ssa __________ del 27.09.2021 che riprende temi già noti e

da me considerati nelle mie numerose prese di posizione all’incarto. Confermo

la mia presa di posizione riguardo la necessità dell’accertamento peritale”

(doc. VIII/1).

2.5. In

concreto, questo Tribunale deve confermare le valutazioni del medico SMR, dr.

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, poiché non sono stati

oggettivati cambiamenti dello stato di salute, anche rispetto a quanto

accertato da questo Tribunale nell’ambito delle precedenti procedure, tali da

rendere superfluo l’allestimento di una perizia psichiatrica specialistica.

Infatti,

va rammentato che nella STCA 32.2017.27 dell’11 settembre 2017, il TCA aveva accertato:

" (…)

2.7.1. Nel caso concreto la decisione tramite la quale

l’UAI il 23 giugno 2016 ha stabilito la necessità di un accertamento medico è

cresciuta incontestata in giudicato (pag. 255 incarto AI). Lo stesso

insorgente, in sede amministrativa, si è detto d’accordo di sottoporsi ad una

perizia (pag. 291 incarto AI). Del resto, visto il tempo trascorso dall’ultimo

referto (23 dicembre 2009) e ritenuto che il medesimo perito, dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, aveva indicato la necessità di rivalutare il caso

periodicamente (pag. 126 incarto AI), l’allestimento di una nuova perizia si

impone.

L’assicurato tuttavia, con il suo atteggiamento, ha di

fatto impedito l’allestimento del referto giudiziario, rendendo in sostanza

impossibile all’amministrazione verificare il suo stato di salute (cfr. anche

sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017, consid. 3.2).

Dapprima, il 9 agosto 2016, non si è presentato al

primo appuntamento fissato presso il dr. med. __________, malgrado l’UAI avesse

spiegato per quale motivo le riflessioni della curante contenute nel

certificato del 21 luglio 2016 non sarebbero state sufficienti a rinviare la

visita peritale (pag. 261 incarto AI).

In seguito l’assicurato, interpellato in due occasioni

dall’amministrazione circa la sua volontà di sottoporsi o meno al previsto

accertamento medico (pag. 266 e 276 incarto AI), e reso attento circa le

conseguenze di un suo rifiuto (pag. 266 e 276 incarto AI), non ha ritornato la

dichiarazione allegata, ma in un primo tempo si è limitato ad una generica

presa di posizione sulla fattispecie tramite e-mail (del 6 settembre 2016 [pag.

275 incarto AI]) e successivamente è rimasto silente.

Solo dopo aver ricevuto il progetto di decisione di

soppressione della rendita (pag. 279 incarto AI) e, in seguito alle sue

osservazioni, una nuova dichiarazione atta a stabilire la sua volontà o meno di

sottoporsi alla perizia, l’insorgente si è detto disposto ad essere visitato da

un medico incaricato dall’UAI (pag. 291 incarto AI).

Sennonché, un paio di settimane prima della visita del

17 gennaio 2017, l’insorgente ha chiesto l’annullamento degli appuntamenti

fissati (pag. 296 incarto AI), facendo valere motivi medici riassunti dalla

curante nel certificato del 20 dicembre 2016 (pag. 299). Dopo che l’UAI ha

ribadito la necessità dell’accertamento del 17 gennaio 2017, sostenendo, sulla

base delle valutazioni del medico SMR, dr. med. __________, che i motivi medici

fatti valere non erano sufficienti per annullare le visite previste nel corso

del mese di gennaio (pag. 303 incarto AI), lo stesso ricorrente, il giorno

dell’accertamento, ha trasmesso un e-mail all’amministrazione cui ha allegato

un certificato di medesima data del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________

che riteneva “indicato”, un giorno di “riposo

a casa per la

giornata odierna” (pag. 307 incarto AI).

Alla luce del comportamento dell’insorgente, che ha

impedito l’accertamento peritale, occorre esaminare se vi sono motivi medici

giustificanti il rinvio delle visite mediche. Ciò è quanto ritiene

l’interessato sulla base dei referti del 20 dicembre 2016 (pag. 299 incarto AI)

e del 23 febbraio 2017 (doc. D) della curante, dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia e del certificato del 17 gennaio 2017 del Pronto

Soccorso dell’Ospedale __________ (pag. 307 incarto AI).

Per quanto concerne il certificato del 17 gennaio 2017

della dr.ssa med. __________, __________ presso il Pronto Soccorso

dell’Ospedale __________, questo TCA evidenzia che la specialista si è limitata

ad affermare che l’insorgente “è stato visitato in Pronto Soccorso” e

che “si ritiene

indicato riposo a casa per la giornata odierna”,

senza tuttavia fornire alcuna spiegazione medica relativamente alla patologia

sofferta dall’assicurato (pag. 307 incarto AI), che del resto neppure è menzionata

nel successivo certificato del 23 febbraio 2017 della curante (doc. D).

Nel certificato non figura pertanto alcun elemento

medico oggettivo atto a ritenere che l’insorgente non avrebbe potuto

presentarsi per la visita peritale.

Del resto il Pronto Soccorso dell’Ospedale __________,

sito in via __________ a __________, è contiguo allo studio del perito, dr.

med. __________, che si trova in via __________, sempre a __________ e dal

quale dista, facendo un giro “lungo”, al massimo 650 metri a piedi, ossia

due minuti (cfr. __________).

Ora, non si vede per quale motivo il 17 gennaio 2017

il ricorrente ha potuto lasciare la casa di __________ (a 7,3 km dall’Ospedale __________,

ossia 15 minuti in macchina), dove abita, recarsi presso l’Ospedale __________

per farsi visitare e rilasciare un certificato dove figura che è “indicato

un riposo a casa per la giornata”, scansionarlo e mandarlo tramite e-mail

il giorno stesso all’UAI (pag. 306 incarto AI) e non è invece stato in grado di

andare dal perito che si trova nel palazzo che costeggia il medesimo nosocomio,

dall’altra parte della strada.

Certo, l’interessato evidenzia come nella perizia del

23 dicembre 2009 il dr. med. __________ aveva precisato che “non ha la

capacità di fronteggiare da solo neppure i minimi stress, come quello di

organizzarsi autonomamente il viaggio per la visita peritale” (pag. 124

incarto AI, punto 8.1. della perizia). Questa circostanza tuttavia non è stata

sollevata dalla curante, la quale si è limitata, e solo nel certificato del 21

luglio 2016, a chiedere lo spostamento delle visite ad un periodo in cui le non

fosse in vacanza (pag. 258 incarto AI). Ora, non risulta dagli atti, né è stato

fatto valere che la dr.ssa med. __________ il 17 gennaio 2017 fosse assente per

vacanza.

Neppure i certificati del 20 dicembre 2016 e del 23

febbraio 2017 della curante contengono elementi medici oggettivi atti a far

ritenere che l’interessato non poteva sottoporsi ad una perizia.

La dr.ssa med. __________ sostiene in primo luogo che

sottoporsi ad una perizia farebbe riaffiorare nel ricorrente il trauma del

referto allestito allorquando l’interessato è stato privato dell’autorità sulle

figlie. Come evidenziato anche dal medico SMR, il referto è stato allestito il

30 settembre 2006 (doc. 2 atti diversi) e ciò non gli ha impedito di sottoporsi

alla perizia del __________ nel dicembre 2009. Inoltre, se così fosse,

l’assicurato non potrebbe mai più essere sottoposto a visita peritale.

Neppure la circostanza di aver subito, quasi un anno

prima, nel febbraio 2016, un interrogatorio __________, motivo peraltro non

sollevato nel certificato del 21 luglio 2016 della curante (pag. 258 incarto

AI), può essere una ragione valida per sfuggire all’obbligo di collaborare. Il

fatto che le vicissitudini passate abbiano scatenato una rabbia ed un senso di

persecuzione nel ricorrente, ossia sintomi soggettivi, non è sufficiente per

non procedere con un approfondimento medico.

Non può neanche essere dato seguito alla richiesta di

attendere la fine del procedimento penale. A prescindere dalla circostanza che

la procedura penale non concerne, per quanto emerge dagli atti, la questione

della rendita AI e dunque non ha nulla a che vedere con la presente procedura,

se si volesse dar seguito a questa richiesta, sarebbe in sostanza l’interessato

a poter decidere fino a quando percepire la rendita senza più essere sottoposto

ad alcun accertamento di tipo medico. Anche perché in caso di ricorsi alle

istanze superiori la procedura penale potrebbe protrarsi per lungo tempo, in

contrasto con il principio generale valido nelle assicurazioni sociali di una

procedura semplice e celere.

L’interessato non può essere seguito neppure laddove

afferma che l’UAI ed il medico SMR non hanno interpellato la curante, dr.ssa

med. __________ ed i medici del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________.

Infatti, di norma, una valutazione sulla base dei soli

atti medici (“Aktegutachten”) è possibile se l’SMR dispone, come in

concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali

Considerandi

(cfr., nel caso di una perizia, sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008;

sentenza 8C_659/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5; sentenza 8C_947/2011 del

27.

gennaio 2012; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013, consid. 2.5).

In concreto il dr. med. __________, SMR, ha potuto

stabilire, sulla base degli atti dell’incarto, che non vi sono motivi medici

oggettivi che avrebbero impedito l’interessato di presentarsi all’appuntamento

peritale (doc. VI/1).

Ne segue che non vi è alcun motivo giustificativo alla

base della mancata apparizione del ricorrente alla visita del 17 gennaio 2017

presso il perito.”

Inoltre,

nella sentenza 32.2020.54 del 22 ottobre 2020 il TCA ha rilevato:

" (…) In

concreto con comunicazione del 12 febbraio 2019 l’UAI ha informato l’insorgente

della necessità di un accertamento medico, ordinando una perizia psichiatrica

ad opera del dr. med. __________ e, conformemente a quanto previsto dall’art.

43.

cpv. 3 LPGA, tramite ingiunzione contenuta nel medesimo provvedimento, ha

reso attento l’assicurato che “se egli rifiuta in modo ingiustificato di

compiere il suo dovere di informare o di collaborare, l’ufficio AI può

decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in

materia (art. 43 LPGA)” (doc. 188, incarto AI, pag. 555 incarto AI,

sottolineatura del redattore).

L’insorgente è pertanto stato reso attento circa il suo obbligo di

collaborare e delle conseguenze in caso di rifiuto ingiustificato.

La procedura di accertamento peritale, sospesa in seguito alla

richiesta dell’assicurato di poter previamente esaminare gli atti (pag. 571

incarto AI), è stata riattivata il 31 maggio 2019 (pag. 591 incarto AI), in

seguito alla richiesta dell’allora rappresentante dell’assicurato (pag. 589 incarto

AI).

Quest’ultimo, dopo la concessione di una proroga, ha preso

posizione il 15 luglio 2019 sul previsto accertamento medico, allegando un

certificato della curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, sostenendo l’impossibilità e l’inesigibilità per il ricorrente di

sottoporsi ad una nuova perizia e domandandone in sostanza l’annullamento (pag.

601-602 incarto AI).

Acquisito il parere del medico SMR, dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, l’UAI in data 18 luglio 2019 ha emesso una

decisione incidentale in cui, alla luce del rifiuto di collaborare, ha

confermato la necessità di un accertamento medico, ha confermato il nome del

perito ed ha confermato la sede dell’accertamento. L’amministrazione,

conformemente a quanto previsto dall’art. 43 cpv. 3 LPGA, ha in sostanza

diffidato l’insorgente a sottoporsi alla perizia, evidenziando che in caso di

assenza alla visita medica o di mancata collaborazione attiva, avrebbe violato

il suo dovere di collaborazione e in tal caso l’UAI avrebbe rifiutato la

richiesta di prestazioni del 2 maggio 2018. L’amministrazione ha indicato

all’assicurato che avrebbe avuto 30 giorni di tempo per interporre ricorso

contro la predetta decisione se non fosse stato d’accordo.

Così facendo l’UAI ha assegnato contestualmente anche un termine

di riflessione.

L’amministrazione ha così ossequiato alle condizioni previste

dall’art. 43 cpv. 3 LPGA.

Del resto l’insorgente ha rinunciato ad impugnare il provvedimento

(cfr. pag. 608 incarto AI) e si è detto disponibile a presentarsi alla perizia

psichiatrica (cfr. pag. 614 e 616 incarto AI).

2.6

Accertato che l’UAI ha applicato correttamente l’art. 43 LPGA e

che infine l’assicurato non ha opposto resistenza alla decisione

dell’amministrazione di sottoporlo ad un accertamento specialistico in ambito

psichiatrico, resta da esaminare se l’assenza alla visita peritale del 2

dicembre 2019 alle ore 10:00 presso il dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, è stata giustificata.

La risposta è negativa.

Dagli atti emerge che domenica 1° dicembre 2019 delle ore 16:47

l’insorgente ha informato l’UAI di essere ricoverato in clinica (pag. 626

incarto AI). Martedì 3 dicembre 2019 il ricorrente ha sostenuto di essersi

recato al pronto soccorso dell’Ospedale __________ venerdì sera, di essere

stato trasferito all’__________ di __________ con un’autoambulanza dove è

giunto alle 01:00 circa di sabato e di essere rimasto degente 3 giorni, fino a

lunedì sera (pag. 628 incarto AI).

Dal referto dell’11 dicembre 2019 della Clinica __________ emerge

che si è trattato di un ricovero volontario (pag. 631 incarto AI: “[…]

ricovero volontario su indicazione della Dr.ssa med. __________. Giunge in

ambulanza proveniente dall’Ospedale __________ di __________”) e che

l’insorgente non è stato sottoposto a trattamenti specifici (pag. 632 incarto

AI: ”[…] Consulti internistici richiesti Non sono stati richiesti o

effettuati consulti internistici”; “[…] Esami di laboratorio o

strumentali Non effettuati”) o diversi rispetto al trattamento

farmacologico dichiarato all’ingresso, che del resto è il medesimo di quello

indicato dalla curante, dr.ssa med. __________, nel rapporto medico del 5

settembre 2018 (cfr. pag. 533 incarto AI).

Egli, all’arrivo all’ospedale __________, era vigile, lucido,

orientato nei quattro domini, collaborante e accessibile al colloquio e ai

vissuti. Non vi era ansia critica o somatizzata, era adeguato nella relazione.

Il pensiero era corretto nella forma e nel contenuto, l’umore non era

francamente orientato e l’affettività era sintona. Non vi era aggressività

autoeterodiretta, discontrollo degli impulsi o reattività verbale. Non era

presente una suicidalità attiva (pag. 632 incarto AI).

Il ricorrente ha lasciato di sua spontanea volontà il nosocomio

nel pomeriggio del 2 dicembre 2019, ossia poche ore dopo la prevista visita

presso il dr. med. __________ ed il 5 dicembre 2019 ha telefonato informando il

nosocomio di non avere intenzione di voler rientrare in Clinica (pag. 632 incarto

AI).

Alla luce dello svolgimento dei fatti ed alla lettura del referto

della Clinica __________ non vi sono pertanto elementi medici oggettivi per

ritenere che l’assenza alla visita peritale fosse giustificata da motivi

valetudinari (tra cui l’asserita, ma non comprovata, assenza o diminuita

capacità di discernimento) e che l’insorgente si trovasse nell’impossibilità,

dal lato medico, di recarsi all’appuntamento del 2 dicembre 2019. Sia il

ricovero che la dimissione dal nosocomio sono avvenuti su base volontaria e la

degenza non ha comportato esami di laboratorio o strumentali (pag. 632 incarto

AI), né la modifica della terapia farmacologica (che è rimasta quella

prescritta dalla curante; cfr. pag. 533 incarto AI).

Neppure vi sono motivi per ritenere che il comportamento sia

dovuto alla patologia di cui è affetto il ricorrente. Come evidenzia l’UAI in

sede di risposta, le difficoltà di insight derivano da un limite funzionale

della nota sindrome schizotipica (ICD 10 F 21.0; cfr. pag. 533 incarto AI, punto

2.2

e punto 2.5) che non hanno impedito all’insorgente, in passato, di essere

sottoposto a perizie mediche.

Non può essere d’aiuto all’insorgente la circostanza che

l’amministrazione ha rifiutato l’invio diretto degli atti all’assicurato,

sostenendo che ciò avrebbe potuto ripercuotersi sfavorevolmente suo stato di

salute. Il fatto che l’interessato sia affetto da una patologia, non lo rende

ancora incapace di sottoporsi ad una perizia.

Ne segue che non vi è alcun motivo giustificativo alla base della

mancata apparizione del ricorrente alla visita del 2 dicembre 2019 presso il

perito.”

2.6

Nell’evenienza

concreta la situazione non è cambiata.

Oltre

allo scarno rapporto medico del 26 marzo 2021 della dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, richiesto dall’UAI, che si esaurisce in una

descrizione della nota patologia e dei farmaci assunti dall’interessato (pag.

790-794 incarto AI), agli atti vi sono infatti solo due brevi certificati della

medesima curante del 1° settembre 2021 (doc. A4) e del 27 settembre 2021 (doc.

VI/B), prodotti nelle more processuali e che si limitano in gran parte a descrivere

i sentimenti soggettivi del ricorrente (doc. A4: “[…] l’obbligo di

presentarsi ad una perizia – fatto che trova assolutamente ingiusto poiché il

procedimento è stato avviato dalla pretura dopo un interrogatorio per lui

altrettanto ingiusto […] Per lui è una grande ingiustizia ed un’ulteriore prova

di una persecuzione nei suoi confronti da parte dello stato […]”; VI/B: “[…]

ho avuto modo di constatare come egli reputi il dover sottoporsi ad una perizia

una grandissima ingiustizia e come questa convinzione sia irremovibile in

quanto affrontata in modalità persecutoria”).

Essi

non contengono invece elementi di novità atti ad oggettivare una sostanziale

modifica dello stato di salute dell’assicurato rispetto a quanto già stabilito

nell’ambito delle precedenti procedure e, da soli, non permettono certo di

poter decidere circa un eventuale diritto alla rendita unicamente sulla base

degli atti.

Nell’ambito

della procedura 32.2020.54, sfociata nella sentenza del 22 ottobre 2020, il

ricorrente aveva già prodotto dei brevi certificati in cui la curante, come in

questo caso, aveva affermato che “a causa del disturbo psichico di base e

delle sue esperienze passate – il dover sottoporsi ad una perizia suscita

grosse paure, ansie ed idee di persecuzione”, che l’insorgente “dal

punto di vista psichiatrico” era “inidoneo a sottoporsi ad una perizia”

e che “da una nuova perizia non c’è da aspettarsi un risultato molto

differente dal passato” (certificato medico del 3 luglio 2019, pag. 603

incarto AI), ma che non erano stati ritenuti sufficienti per sfuggire all’allestimento

di una perizia. Il Tribunale aveva inoltre stabilito che il senso di

persecuzione e la rabbia scatenata dalle vicissitudini passate non impedivano

di procedere con un approfondimento medico (STCA 32.2017.27 dell’11 settembre

2017).

Non

va poi dimenticato che la curante il 21 luglio 2016 aveva sostenuto che “il

dover sottoporsi ad una perizia è un evento traumatico, che riporta loro alla

mente le valutazioni genitoriali fatte anni fa, sulla base delle quali sono

state tolte loro le figlie” (pag. 258 incarto AI) ed il Tribunale cantonale

aveva rilevato come il referto che lo aveva privato dell’autorità sulle figlie

era stato allestito il 31 settembre 2006, ciò che non gli aveva impedito di

essere sottoposto alla perizia del __________ del dicembre 2009 (STCA

32.2017.27

dell’11 settembre 2017).

Nel

frattempo, nel mese di giugno 2018, lo stesso assicurato è poi stato sottoposto

ad una valutazione peritale ad opera della dr.ssa med. __________, durante una

degenza presso la Clinica __________, allo scopo di valutare la modalità di

proseguimento del ricovero (volontario o coatto), senza che ciò abbia inciso

particolarmente sul suo stato di salute (cfr. pag. 544 e seguenti incarto AI).

Non vi sono di conseguenza neppure elementi che facciano ritenere che

un’eventuale visita peritale possa peggiorare lo stato di salute

dell’interessato.

Nelle

precedenti procedure è inoltre più volte stato rammentato che alla luce del

lungo tempo trascorso dall’ultima perizia psichiatrica avente quale scopo

l’esame della capacità lavorativa del ricorrente, redatta il 23 dicembre 2009,

dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, per poter stabilire la

presenza di un’eventuale inabilità ed il grado dell’eventuale incapacità

lavorativa, è necessario effettuare un nuovo accertamento medico specialistico.

Il Tribunale aveva confermato la decisione di sopprimere la rendita proprio in

funzione della necessità di procedere con l’allestimento di una nuova perizia

ed aveva escluso che si potesse decidere sulla sola base delle attestazioni

della curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (cfr.,

circa il ruolo del medico curante: cfr. sentenza 9C_757/2016 del 10 febbraio

2017; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza

9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio

2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Per

cui una valutazione sulla sola base degli atti non è possibile. Altrimenti,

come già rilevato nelle precedenti vertenze, l’assicurato non potrebbe mai più

essere sottoposto a visita peritale, sottraendosi in tal modo ad ogni ulteriore

verifica circa il suo stato di salute.

Ciò

è del resto quanto stabilito anche dal medico SMR, dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia.

A

proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative,

sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona

assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze

tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni

dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un

assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con

riferimenti).

Del

resto, l’evoluzione giurisprudenziale di questi ultimi anni nell’ambito del

diritto ad una rendita in presenza di una patologia psichica, impone, di

principio, l’allestimento di perizie strutturate, da effettuarsi sulla base di

indicatori ben precisi (cfr. DTF 141 V 281, DTF 143 V 409, DTF 143 V 418).

Il Tribunale federale ha

infatti stabilito che la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso

una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare

l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata,

considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del

potenziale, da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in

una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, lo

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). La persona assicurata sopporta l'onere

della prova (cfr. DTF 143 V 409 e 143 V 418).

Le malattie psichiche

possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in

maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è

necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo

giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la

questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione

delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento

non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona

toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve

essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà, secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori, provvedere ad alcuni adattamenti. Per

motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

La

questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base

di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al

guadagno invalidante.

In

concreto pertanto è a giusta ragione che l’UAI ha stabilito la necessità di una

perizia psichiatrica strutturata.

La decisione impugnata

merita di conseguenza conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.7

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale rinuncia pertanto a sentire

la curante, dr.ssa med. __________. Ella infatti non potrebbe che ribadire, per

l’ennesima volta, quanto già più volte dichiarato nei numerosi certificati

medici prodotti dal ricorrente nel corso degli anni e che non sono mai stati

ritenuti sufficienti, in assenza di elementi medici oggettivi, a ritenere

inidoneo l’allestimento di un referto specialistico in ambito psichiatrico.

Va qui rammentato che

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.8

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021), la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;

STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Vista la soccombenza del

ricorrente, le spese di fr. 500.-- sono poste a suo carico.

Egli chiede tuttavia di

essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio dell’avv. RA 1.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(DTF 110 V 362).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in

cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.

Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF U 220/99 del 26 settembre

2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità

di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005;

STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re

A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di

perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente

inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza

esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267

consid. 2b).

Nel caso concreto, alla luce dell’esito delle precedenti

procedure (STCA 32.2017.27 dell’11 settembre 2017 e 32.2020.54 del 22

ottobre 2020) e ritenuto che l’insorgente si è

limitato a produrre due certificati della propria curante, dr.ssa med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, con un contenuto in gran parte simile a quello

di referti prodotti nelle precedenti vertenze, che questo Tribunale aveva già

minuziosamente ed approfonditamente esaminato, il rischio di perdere il

processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo,

ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va

giudicato inadempiuto.

Il ricorrente

infatti non ha apportato particolari elementi di novità rispetto a quanto già

più volte sostenuto in passato (cfr. STCA 32.2017.27 dell’11 settembre

2017.

e 32.2020.54 del 22 ottobre 2020), limitandosi a ribadire tesi già note ed

esaminate più volte dal TCA.

Facendo

quindi difetto anche solo uno dei presupposti necessari per ottenere

l'assistenza giudiziaria, la richiesta va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti