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Decisione

32.2021.99

Rifiuto prestazioni non può essere confermato. Rinvio atti all'amministrazione affinché valuti se la CL residua indicata dal perito possa realmente, nel rispetto dei limiti posti in sede peritale, essere sfruttata sul mercato equilibrato del lavoro oppure no

7 febbraio 2022Italiano41 min

del __________, pienamente condivisa dal SMR, e delle considerazioni del SIP, l’Ufficio

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.99

cr

Lugano

7 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 7 luglio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata, nel 1988, a quel

momento disoccupata e a carico della pubblica assistenza - dopo avere

abbandonato l’apprendistato di estetista (al termine di un solo semestre) e

avere lavorato dal 30.03.2008 al 6.02.2009 a tempo parziale quale ausiliaria

allo __________ a __________ tramite __________, poi licenziata per mancanza di

impegno e rendimento insufficiente (cfr. doc. 4) - nel mese di maggio 2009 ha

presentato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando quale danno alla

salute esistente dal 2006 “depressione, irritabilità, agitazione, disturbo

alimentare (anoressia-bulimia), sovrappeso” (doc. 3).

Esperita una valutazione psichiatrica da parte del dr. __________

del SMR – il quale ha proposto “la ripresa graduale di un’attività lavorativa

semplice, con un programma di accompagnamento, in cui l’assicurata sia

adeguatamente rassicurata” (doc. 22) – l’Ufficio AI ha accordato la garanzia

per l’accertamento della scelta professionale presso il Centro __________ (cfr.

doc. 55), seguita dalla garanzia per la prima formazione professionale quale

parrucchiera sotto la sorveglianza del __________ (cfr. doc. 72). Nel mese di giugno

2014 l’assicurata - inizialmente intenzionata ad ottenere l’attestato federale

di capacità, obiettivo poi accantonato alla luce delle difficoltà riscontrate

(cfr. doc. 88) - è riuscita a portare a termine la formazione biennale empirica

di parrucchiera. Non avendo trovato un posto di lavoro ella si è iscritta in

disoccupazione.

L’Ufficio AI ha poi predisposto un periodo di accertamento

nell’ambito della scelta professionale presso un parrucchiere (doc. 115), che

ha messo in evidenza importanti lacune. Per tali motivi, non essendo pronta per

il mercato del lavoro, il consulente IP ha concluso che “sebbene abbia concluso

la formazione da noi finanziata, al fine di evitare che essa vada sprecata,

offriamo alla nostra assicurata il seguente provvedimento professionale: aiuto

per la ricerca di un impiego in qualità di parrucchiera semplice, diplomata con

empirico” (doc. 119). In applicazione di detto provvedimento, le è stato

conferito un lavoro a titolo di prova presso un salone a __________ (cfr. doc.

125), interrotto tuttavia prima del termine da parte del datore di lavoro a

seguito di problemi relazionali e professionali (doc. 130).

Viste le esperienze negative riportate nell’ambito della professione

di parrucchiera, l’Ufficio AI ha proposto all’assicurata un ulteriore accertamento

professionale nel campo della vendita di prodotti di bellezza. L’amministrazione

ha assunto i costi di un accertamento professionale presso __________ (doc.

170. 173, 179), andato a buon fine e sfociato in una riformazione breve di 18

mesi presso __________ (doc. 182), affiancata dalla garanzia di ore di sostegno

nella lingua tedesca (doc. 188). A causa di problemi sia sul posto di lavoro,

sia a scuola, l’Ufficio AI ha pure assunto i costi di un corso di comunicazione

e conoscenza di sé (doc. 191). L’assicurata ha portato a termine la

riformazione, senza venire assunta da __________.

Con progetto di decisione del 15 dicembre 2017 (doc. 232), poi

confermato con decisione del 1° marzo 2018, l’Ufficio AI ha assegnato

all’interessata una rendita intera limitatamente ai periodi dal 1° dicembre

2007 al 29 febbraio 2008 e dal 1° febbraio 2009 al 31 ottobre 2010, poi

soppressa ritenendo che ella sia stata debitamente formata; abbia una piena

capacità lavorativa come parrucchiera e come assistente di vendita, sia

ricollocabile senza ulteriori provvedimenti professionali e non abbia diritto

ad una rendita non subendo perdita di guadagno alcuna. L’Ufficio AI ha aggiunto

che il dossier veniva segnalato al competente servizio per la messa in atto di

un aiuto al collocamento (doc. 240).

1.2. Nel mese di luglio 2020 il dr. __________

ha chiesto all’Ufficio AI di rivalutare il caso, dato che dopo due

apprendistati l’assicurata si è ritrovata senza un vero reinserimento

lavorativo, ciò che è sfociato in una nuova depressione (cfr. doc. 241).

Il 2 novembre 2020 l’assicurata ha dunque presentato una nuova

richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 248), facendo valere un peggioramento

del proprio stato di salute, comprovato da un referto con il quale la

psichiatra curante, dr.ssa __________, ha chiesto la riapertura del caso e la

valutazione delle “capacità residue e l’opportunità di un programma graduale di

reinserimento al lavoro con uno stretto accompagnamento da parte del consulente

in integrazione professionale” (doc. 246).

Dopo avere ordinato la messa in atto di un accertamento peritale

psichiatrico, affidato al Centro __________ (doc. 271), l’Ufficio AI, con

progetto di decisione del 25 maggio 2021, ha comunicato all’assicurata il

rifiuto delle prestazioni, alla luce di un grado di invalidità del 21%,

segnalando che, su richiesta scritta, è possibile conferire un aiuto al

collocamento (cfr. doc. 276).

A seguito delle contestazioni sollevate dalla psichiatra curante (doc.

279) e dopo avere preso atto delle considerazioni espresse al riguardo dal __________

(doc. 282), con decisione del 7 luglio 2021 l’Ufficio AI ha confermato il

rifiuto delle prestazioni, ribadendo di restare comunque a disposizione, su

richiesta scritta, per un aiuto al collocamento (cfr. doc. A2).

1.3. Con tempestivo ricorso del 13

settembre 2021 l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione impugnata e di essere posta al beneficio di una rendita

intera di invalidità o, in via subordinata, di una mezza rendita, a decorrere

dal primo maggio 2021.

La rappresentante legale

dell’assicurata ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).

Sostanzialmente l’insorgente ha contestato sia la quantificazione

del reddito senza invalidità, sia la sua reintegrabilità sul mercato

equilibrato del lavoro.

A proposito del reddito da valida, ha evidenziato come la scelta

dell’amministrazione di tenere conto di quanto ella avrebbe potuto guadagnare

come estetista appaia del tutto fuori luogo, alla luce della precoce insorgenza

del danno alla salute che ha condizionato la sua intera formazione, obbligatoria

e post-obbligatoria.

Le difficoltà di apprendimento, così come quelle di tipo comportamentale,

si sono infatti manifestate fin dalle scuole medie e pure all’inizio

dell’apprendistato quale estetista - che ella ha dovuto interrompere dopo solo

un semestre – e anche successivamente, sia durante l’apprendistato di

parrucchiera, sia in quello nella vendita.

Solo nei periodi durante i quali ella è stata strettamente accompagnata

(dagli operatori del __________ e dal consulente professionale AI) l’assicurata

ha conseguito una riuscita scolastica. Una volta terminati i sostegni, ella non

ha più saputo seguire una formazione, né mantenere un’attività lavorativa, come

dimostrato dall’abbandono dell’apprendistato di estetista e dal fallimento di

varie esperienze lavorative.

Per tali ragioni, l’assicurata ritiene di presentare un’invalidità

che ha compromesso fin dall’inizio le sue capacità di ottenere un AFC, motivo

per il quale, anche qualora dovesse essere considerata sufficientemente

formata, il reddito da valida dovrebbe essere determinato in applicazione

dell’art. 26 cpv. 1 OAI (fissandolo a fr. 83'500), con conseguente diritto ad

una mezza rendita di invalidità.

L’assicurata ha comunque rilevato di non potere essere considerata

reintegrabile sul mercato equilibrato del lavoro, e ciò a causa delle sue

patologie.

La sua storia professionale e sanitaria dimostra, a suo parere,

come emerge dalle risultanze peritali, l’esistenza di un funzionamento bipolare

a carattere cronico, con fasi depressive e maniacali di totale inabilità

lavorativa alternati ad altri di compenso, estremamente labili e fragili. Con

queste premesse la reintegrabilità appare “veramente poco realistica e richiede

un’analisi della questione più accurata”.

A suo modo di vedere, infatti, l’analisi eseguita dal consulente

in integrazione competente risulta superficiale e lacunosa, senza tenere conto

delle particolarità del caso concreto e delle limitazioni poste dal perito

psichiatra, le quali rendono il mercato del lavoro “non equilibrato ai sensi

della giurisprudenza, ma un posto di nicchia, in cui preparazione del datore di

lavoro, sensibilità e tatto sua, dei colleghi e dei clienti sono di

fondamentale importanza per permettere alla signora RI 1 di sfruttare la sua

capacità lavorativa restante, in cui il datore di lavoro accetti anche periodi

importanti di incapacità lavorativa conseguenti alla ciclicità del disturbo”.

Per tali motivi, ella ha concluso di non potere essere considerata reintegrabile

nel mercato equilibrato del lavoro e, pertanto, va posta al beneficio di una

rendita intera di invalidità (doc. I).

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio

AI, dopo avere richiesto una presa di posizione al consulente IP competente

(cfr. doc. IV/1), ha integralmente confermato la correttezza della decisione

impugnata, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei

considerandi in diritto (doc. IV).

1.5. In data 21 ottobre 2021 la

rappresentante dell’assicurata ha contestato la risposta di causa, ribadendo in

toto le critiche già espresse in sede ricorsuale (cfr. doc. VI).

1.6. Con osservazioni del 4 novembre

2021 l’amministrazione ha nuovamente confermato la decisione impugnata,

insistendo nel chiedere la reiezione del ricorso (doc. VIII).

Tale scritto è stato trasmesso all’assicurata (cfr. doc. IX), per

conoscenza.

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è sapere se l'assicurata, come preteso con il ricorso, abbia

diritto ad una rendita di invalidità oppure no, come ritenuto

dall’amministrazione.

Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce

il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la

giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale

dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al

guadagno. Secondo il TF i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c,

la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è

tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una

carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o

linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dal Tribunale federale con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.2. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TF ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…) Tra i danni alla salute

psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non

costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni

della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di

buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere

apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in

quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute

mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,

tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale

attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STF I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

Secondo

la giurisprudenza del TF siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STF I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid.

3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)

provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pagg. 254-257).

Con

una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,

l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (cfr.

Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata

progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. DTF 137 V 64 sull’ipersonnia).

In una sentenza 9C_492/2014 del 3

giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la

propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno

2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito

di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla

luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In

particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile è stata abbandonata.

In due sentenze del 30 novembre

2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla

conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora

essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI

in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di

depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa

del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla luce di questa nuova prassi,

dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino

a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su

indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente

giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi

erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una

“resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le

affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a

presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di

un’inabilità lavorativa invalidante.

Infine, nella sentenza pubblicata

in 145 V 215 (STF 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019) il Tribunale federale ha

stabilito che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora

essere applicata anche all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una

rendita AI in presenza di tossicomanie, fermo restando in ogni caso l’obbligo

dell’assicurato di ridurre il danno, ad esempio tramite partecipazione attiva a

dei trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la

riduzione delle prestazioni (cfr. comunicato stampa del 5 agosto

2019, in: www.bger.ch). Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per

tutte le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio l'alcolismo

[RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag.

115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di

nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]; STCA 32.2017.185 del 18 luglio 2018,

consid. 2.5) occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su

indicatori. Il Tribunale federale ha così modificato la sua precedente

giurisprudenza secondo la quale le tossicomanie erano ritenute invalidanti solo

nel caso in cui fossero causate da un danno alla salute fisica o mentale, o

avessero provocato una malattia o un infortunio. Decisiva è ora invece la

questione di sapere se la persona interessata riesca a fornire, sulla base di

un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa

invalidante (cfr. STF 9C_136/2019 del 19 agosto 2019, consid. 3 in fine),

fermo restando in ogni caso l’obbligo di ridurre il danno, sottoponendosi ai

trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione

delle prestazioni. Nella STF 9C_334/2019 del 6 settembre 2019, al consid. 5.2,

l’Alta Corte ha ricordato che di principio una nuova prassi si applica a tutti

Fatti

i casi pendenti al momento del cambia-mento (cfr. pure STF 8C_313/2018 del 10

agosto 2018, consid. 8 con rinvii; DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e DTF 132 V 368,

consid. 2.1 ivi citato).

2.3. Nel caso in esame, al fine di

accertare lo stato di salute dell’assicurata l’amministrazione ha disposto una

perizia psichiatrica a cura del Centro __________.

Con referto peritale del 24 marzo

2021 il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, posta la

diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome affettiva

bipolare attualmente in remissione (F31.7)”, ha considerato l’assicurata

totalmente inabile al lavoro a partire dal mese di luglio 2020 a causa di un

episodio depressivo di grado grave, mentre a partire dal mese di dicembre 2020

ella va ritenuta abile al lavoro al 70% (riduzione del tempo) vista la

remissione dell’episodio depressivo ed il recupero di uno stato eutimico.

Il perito ha precisato che “un’attività

adeguata è in un ambiente anche a contatto con il pubblico ma senza

conflittualità e tollerante rispetto alle possibili fluttuazioni timiche,

ancorché non sempre di grado grave”.

Il perito ha poi ritenuto

“possibile migliorare ancora in misura rilevante la CL mediante la modifica

della terapia stabilizzante l’umore, dal momento che quella attualmente in uso

non pare riuscire a prevenire le ricadute siano esse minori o maggiori”. Con

l’introduzione delle modifiche della terapia, lo specialista in psichiatria

ritiene che “l’assicurata potrebbe ulteriormente stabilizzarsi nell’arco di un

anno e, in questo modo, tollerare anche un pensum lavorativo dell’85%”.

Infine, il dr. __________ ha evidenziato

di ritenere “medicalmente molto indicati, se ancora possibili in base alle

vigenti Leggi, interventi dell’UAI come l’aiuto al collocamento o il lavoro a

titolo di prova in modo da permetterle di rientrare gradualmente e stabilmente

nel libero mercato del lavoro” (doc. 271 pag. 28).

Le conclusioni peritali sono

state condivise e fatte proprie dal dr. ____________ del SMR nel rapporto

finale dell’8 aprile 2021 (doc. 272).

Con rapporto finale SIP del 25

maggio 2021, il consulente IP incaricato si è così espresso:

" (…) Analisi

della reintegrabilità e valutazione attività esigibili adeguate senza

(ri)formazione specifica.

L’assicurata, di anni 33, presenta una capacità lavorativa

medico-teorica del 70% sia in attività abituale che in attività adeguata.

Siccome l’assicurata è molto brava nel suo mestiere di venditrice

qualificata nel settore della bellezza, riteniamo non sia opportuno cambiare

mestiere. Inoltre ora questa è la sua comfort-zone dove si trova sicura di sé

stessa e sa dare il massimo di sé.

Riconfermiamo pertanto che l’assicurata è reintegrabile nella

misura del 70% in attività abituale, rispettosa delle limitazioni date.” (Doc.

277)

Il consulente AI ha quindi concluso che all’assicurata “sono stati

autorizzati tutti PPR atti ad una sua reintegrazione nel mondo della vendita,

in particolare in quella della consulenza di prodotti di bellezza e profumi”,

aggiungendo che “se l’assicurata dovesse farne richiesta scritta, autorizzeremo

l’aiuto al collocamento” (doc. 277).

Sulla base della valutazione peritale

del __________, pienamente condivisa dal SMR, e delle considerazioni del SIP, l’Ufficio

AI, con progetto di decisione del 25 maggio 2021, ha rifiutato all’assicurata il

diritto ad una rendita, in presenza di un insufficiente grado di invalidità del

21% (doc. 276).

L’assicurata ha contestato le

conclusioni dell’amministrazione, producendo una presa di posizione della

propria psichiatra curante, dr.ssa __________, datata 4 giugno 2021, del

seguente tenore:

" Con la

presente la scrivente fa opposizione al progetto di decisione dello scorso 25

maggio 2021 ed attesta quanto segue.

L’osservazione clinica della paziente in epigrafe dal 30.07.2020 a

tutt’oggi ha continuato ad evidenziare importanti limiti funzionali (ridotta

caricabilità, ridotta persistenza, ridotta flessibilità, ridotta capacità

relazionale) che allo stato attuale non rendono esigibile una capacità

lavorativa in una attività a scopo lucrativo. Richiamo l’osservazione clinica

presso la Clinica diurna, riportata nel rapporto medico dello scorso 26 ottobre

2020, rispetto alla quale purtroppo la paziente non ha evidenziato a tutt’oggi

miglioramenti.

Per quanto concerne l’inabilità lavorativa pregressa, anteriore al

30.07.2020, dal 2.03.2018, la scrivente ha interpellato il dr. __________, che

allora era lo psichiatra curante della summenzionata. Il collega ha dichiarato

di avere visto troppo poco la paziente, dal 2.03.2018 a fine luglio 2020, per

esprimersi sulla capacità lavorativa in quell’intervallo di tempo. Il dr. __________

era a conoscenza che la paziente lavorava, ma non del rendimento lavorativo nei

vari posti di lavoro. La scrivente, previo svincolo firmato dalla paziente, si

è fatta mandare dall’Ufficio Regionale di Collocamento il rapporto finale

d’attività Periodo di pratica professionale c/o il datore di lavoro __________

dal 27.08.2018 al 26.02.2019 e dalla __________ l’attestato del datore di

lavoro della __________ per il periodo dal 1.06.2019 al 16.08.2019 con il

relativo contratto e la disdetta.

Le osservazioni di questi datori di lavoro confermano e permettono

di evidenziare per il periodo 2018-2019 gli stessi limiti funzionali dalla

scrivente osservati dal luglio 2020 a tutt’oggi. Pertanto la scrivente fa

richiesta che la capacità al lavoro al 70% come venditrice attestata dal Vostro

perito, dr. __________, possa essere verificata dal Vostro Ufficio in un

progetto di reinserimento professionale, strettamente monitorato dal consulente

in integrazione.

La paziente è molto motivata a iniziare un progetto di reinserimento,

totalmente acritica invece rispetto ai limiti funzionali nell’ambito del

disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo borderline, che è

pervasivo e incide in tutte le aree della personalità, con limitazione del

funzionamento psicosociale.” (Doc. 279)

Tale referto è stato sottoposto

dal dr. __________ del SMR al __________ per una presa di posizione.

Con referto complementare del 21

giugno 2021 il dr. __________ ha confermato la propria valutazione, osservando:

" Ho preso

visione dello scritto della Dr.ssa __________ del 04.06.2021 e degli allegati

relativi al rapporto finale di attività dell'assicurata presso __________ (__________.2018)

(con relativo commento dell’assicurata) e presso la ditta __________ del maggio

2019.

Rispetto a quest’ultima se ne era già presa visione e si era fatto

un accenno alla motivazione dell'interruzione lavorativa nella mia perizia a

pagina 28 (riga 29), mentre non vi era traccia agli atti del rapporto del

signor __________.

Dallo stesso si evince di fatto uno scarso impegno

dell'assicurata, una facile irritabilità che inficia il rapporto con clienti e

con il team, scarso interesse ad apprendere e spesso incomprensioni che

peraltro parrebbero emergere chiaramente nel differente punto di vista espresso

dall’assicurata nel suo "diario" allegato relativo alle due settimane

effettive di lavoro. Da questo la curante sembrerebbe far discendere la continuità

e non l'episodicità delle limitazioni funzionali che deporrebbero maggiormente

per un disturbo borderline rispetto ad un andamento fasico di tipo bipolare.

Come ho scritto in discussione (pagina 24 riga 2) tuttavia, anche nelle fasi intercritiche

del disturbo bipolare vi sono sintomi residui e la residualità postepisodica è

tanto più elevata, tanto più vi sono episodi numerosi e lunghi, come nel caso specifico.

Si tratta evidentemente di due diverse posizioni diagnostiche che

tuttavia hanno anche una differente ripercussione in termini di prognosi e di

funzionamento in termini non solo attuali ma anche prospettici. Infatti, a

fronte di una diagnosi di disturbo bipolare il trattamento farmacologico e la ricerca

del farmaco più efficace nello stabilizzare l'umore, può condurre ad un miglioramento

interepisodico al di là delle fasi acute che, in caso di efficacia del

trattamento, verrebbero rese paucisintomatiche e quindi meno impattanti sul

funzionamento. Nel caso della diagnosi di disturbo borderline di personalità lo

stato psichico, i comportamenti, la reattività ed i limiti sono invece indipendenti

dalle fasi timiche e dovute ad un ancora sconosciuto soggiacente processo

patologico, meno trattabile sul piano farmacologico e quindi a prognosi più infausta.

A mio avviso, come descritto in discussione, vi sono molti elementi che depongono

per un disturbo bipolare nell'assicurata e, per questo, avevo ritenuto esigibili

altre alternative farmacologiche che, evidentemente, la curante non prende in considerazione

dal momento che ritiene invece che debba essere ulteriormente valutata in

ambito di reinserimento professionale.

A mio avviso anche se ho valutato il quadro bipolare in remissione

ritengo del tutto fondamentale che prima di pensare ad eventuali misure, che

anch'io ritenevo molto indicate (pagina 28 riga 20 e seguenti), sia

fondamentale modificare il trattamento farmacologico.

In conclusione gli elementi apportati con il rapporto finale di

attività del signor __________ e lo scritto dell'assicurata non costituiscono

fatti nuovi che mi inducano a modificare la mia posizione sia in termini

diagnostici, prognostici che di stima della CL espressi in perizia.

Rimango a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.” (Doc.

282)

Con decisione del 7 luglio 2021

l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto delle prestazioni (cfr. doc. 283).

2.4. In sede ricorsuale, l’assicurata ha

contestato di potere essere considerata reintegrabile sul mercato equilibrato

del lavoro, sottolineando come la descrizione dell’attività adatta posta dal

perito del __________ avrebbe dovuto essere oggetto di un’accurata valutazione

da parte del consulente in integrazione incaricato, ciò che invece non è

avvenuto.

Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha confermato la propria

decisione, evidenziando come gli aspetti afferenti all’effettiva

reintegrabilità dell’interessata sul mercato equilibrato del lavoro siano stati

ribaditi dal consulente IP incaricato nella presa di posizione del 4 ottobre

2021, del seguente tenore:

" Presa di

posizione SIP su ricorso TCA del 14.9.2021, punto 4.3, come richiesto dalla

collega avv. __________.

Faccio riferimento a quanto riporta il punto 4.3:

"Invece l'analisi della reintegrabilità proposta dal

consulente professionale superficiale e lacunosa. Si limita ad evidenziare che

l'assicurata è molto brava nel suo mestiere di venditrice qualificata nel

settore della bellezza, che non sia opportuno cambiare mestiere e che questa è

la sua confort-zone dove si trova sicura di sé stessa e sa dare il massimo di

sé stessa.”

L'assicurata ha dimostrato di poter lavorare in modo indipendente

all'interno del settore vendita di prodotti di bellezza. Ho sempre ricevuto dei

buoni feedback dalla allora caporeparto signora __________.

Faccio per esempio riferimento ad uno degli ultimi verbali

allestiti, nel caso specifico a quello del 1 luglio 2016 dove si scrive:

Verbale del 1.7.2016

Emerge in particolare quanto segue:

L'incontro è stato richiesto dalla signora __________ (capo

reparto) di __________ che voleva conoscermi. Ho ricevuto ottimi feedback circa

__________. Pure lei è molto soddisfatta del percorso

che sta facendo...

Valutazione del 17.7.2017

In data 7.7.2017 è stata allestita una valutazione (ultima) presso

il datore di lavoro.

Complessivamente essa è buona, le uniche lacune riscontrate sono

I'"autocritica" e le "capacità risolutive" che sono due

punti "migliorabili". Pure presso persone in formazione senza

problemi di salute, dopo così poco tempo in formazione presentano queste criticità.

Ecco il commento finale della sua responsabile:

"complessivamente ottimo il contatto con la clientela ed il

servizio alla vendita, il potenziale nella gestione emotiva che è migliorata

già molto."

Feedback dell'assicurata del 8.3.2017

Buonasera __________, va tutto bene grazie! Per quanto riguarda __________

sempre meglio, per la scuola va abbastanza bene solo alcuni metodi diversi di

insegnamento da capire meglio!! Per il corso Interaziendale posso dire è andato

bene! Buona serata saluti RI 1!

Non risultano assenze rilevanti (con certificato medico) nel

periodo di riqualifica. lo mi rifaccio pertanto a quanto scritto da parte del

datore di lavoro che conferma comunque che l'assicurata è reintegrabile nella

professione di venditrice. Che sia la vendita/consulenza un settore di nicchia,

non posso dichiararlo in quanto effettivamente ci sono diversi datori di lavoro

che si occupano della consulenza e vendita di prodotti di bellezza (es. grandi

magazzini + boutiques + negozi specializzati come p.es. __________).

In alternativa la stessa assicurata potrebbe comunque lavorare in

un negozio di vestiti (o boutiques) dove il suo buon gusto e presenza fisica,

sono da tenere in considerazione.

Considerandi

Giustamente devo dire che NON vedrei l'assicurata a riempire

scaffali presso un grande magazzino ma anche in piccolo negozio di paese potrei

vederla integrata appunto per il suo essere sempre molto gentile e

servizievole, nonché competente.

Dopo aver detto ciò, posso riconfermare che secondo me

l'assicurata è reintegrabile in attività adeguata (negozio/boutiques) nella

misura del 70%, rispettando i limiti funzionali dati dai medici.” (Doc. IV/1)

Con osservazioni del 21 ottobre 2021, la patrocinatrice

dell’assicurata ha contestato la presa di posizione del consulente IP,

sottolineando come la stessa si fondi sulle valutazioni rese durante il

percorso formativo precedente il peggioramento dello stato di salute attestato

dalla perizia del __________. Inoltre, ella ha rilevato come il consulente IP

non abbia minimamente menzionato quali siano i “limiti funzionali dati dai

medici”, fornendone una analisi nell’ottica della reintegrabilità (doc. VI).

La patrocinatrice ha quindi, in particolare, concluso che:

" (…) Fondandomi

sulla valutazione peritale (vedi punti 4.1., 4.2. e 4.3 del ricorso) ricordo

che siamo confrontati con un’assicurata affetta da bipolarità, il cui

funzionamento è notevolmente variabile, con sintomi residui tra le due

polarità, il cui andamento è cronico, inabile nella fase depressiva e nella

fase ipomaniacale, con probabilità elevata che si ripresenti una o l’altra fase

(prognosi quindi altamente negativa), con sintomi residui che possono sempre

comportare difficoltà e incomprensioni sul lavoro, che a loro volta possono

perpetrare o peggiorare la vulnerabilità, il cui compenso rimane fragile. Come

evidenziato dal perito l’attività adeguata richiede un ambiente di lavoro senza

conflittualità e tollerante rispetto alle possibili fluttuazioni timiche. Ora,

figuriamoci se nel mercato del lavoro attuale, ed in particolare nel settore

della vendita altamente sotto pressione sia per quanto riguarda la redditività,

sia in seguito alla crescita esponenziale dello shop on line, sia per quanto

riguarda la concorrenzialità della manodopera, è possibile reperire non solo un

ambiente di lavoro non conflittuale, ma pure un ambiente che comprenda e

tolleri periodi importanti di inabilità lavorativa in corrispondenza al

ripresentarsi con probabilità elevata di una o l’altra fase, tollerante in

merito al funzionamento notevolmente variabile dell’assicurata, comprensivo nei

momenti di difficoltà e di incomprensioni onde evitare peggioramenti: in altre

parole un ambiente di lavoro che si adatti al funzionamento dell’assicurata.

Conformemente alla giurisprudenza federale questo non può essere ritenuto un

mercato equilibrato del lavoro. Per questo motivo l’assicurata non è

reintegrabile.” (Doc. VI)

2.5

Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che

le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6

Nella

fattispecie concreta, l’assicurata sostiene che, nonostante dal punto di vista psichiatrico

ella sia stata valutata abile al 70% in attività adeguate, non vi sia nel

libero mercato un’attività dove ella possa sfruttare la succitata residua

capacità lavorativa, sottolineando come l’amministrazione abbia omesso di

attentamente approfondire tale aspetto tramite una accurata e motivata analisi della

reintegrabilità da parte del competente consulente IP (cfr. doc. I e doc. VI).

A

ragione.

Il TCA rileva, infatti, che

compito del consulente in integrazione

professionale è quello di valutare, sulla scorta delle indicazioni e

limitazioni mediche, quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili. Spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di

chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle

attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute

e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29

marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274

consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni

mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili

(STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).

Al riguardo, va rilevato

che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato,

nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo

equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del

lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro

diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se

l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In

particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora

le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta

da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo

in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC

1991.

pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag.

67.

consid. 5c).

Ora, ritornando al caso in esame, questo Tribunale constata che nel

rapporto finale SIP del 25 maggio 2021 il consulente IP - dopo avere ripreso le

percentuali di inabilità lavorativa poste nel referto peritale del __________,

avere indicato non esservi limitazioni funzionali (“limitazioni funzionali: nessuna”)

e avere elencato quali siano le risorse presenti (e meglio osservando che “ulteriori

limiti e/o risorse: attualmente è in grado di rispettare regole e gerarchie,

questo non vale soprattutto nelle fasi ipomaniacali dove non trattiene mai il

suo parere, esprimendolo in modo diretto e potenzialmente aggressivo sulla base

di un’autostima alterata dal disturbo affettivo stesso; pur avendo coscienza di

malattia i livelli di insight fluttuano insieme all’umore e l’assicurata tende

a dare una lettura a volte poco obiettiva a causa del deficit metacognitivo che

persiste al di là delle fasi”) – si è limitato a concludere che l’assicurata è

“molto brava nel suo mestiere di venditrice qualificata nel settore della

bellezza”, che rappresenta ora “la sua comfort-zone dove si trova sicura di se

stessa e sa dare il massimo di sé”, ritenendola dunque “reintegrabile nella

misura del 70% in attività abituale, rispettosa delle limitazioni date” (doc.

277).

Nessun accenno è stato fatto dal consulente IP alle precise indicazioni

poste dal perito psichiatra per descrivere quali caratteristiche debba

presentare un posto di lavoro adatto al danno alla salute psichiatrico che

affligge l’assicurata. Come visto, infatti, il perito ha al riguardo

espressamente osservato che debba trattarsi di “un ambiente anche a contatto

con il pubblico ma senza conflittualità e tollerante rispetto alle possibili

fluttuazioni timiche, ancorché non sempre di grado grave” (cfr. doc. 271

pag. 28, il corsivo è della redattrice).

Parimenti del tutto assente nel rapporto finale SIP un’attenta analisi

di quali siano le attività esigibili adeguate, rispettose delle limitazioni

imposte dal disturbo psichiatrico che affligge l’interessata, e delle effettive

possibilità di reintegrabilità presenti sul mercato equilibrato del lavoro.

In tale ambito, non può essere considerato sufficiente osservare

che l’insorgente sia molto brava nel proprio lavoro (cfr. doc. 277), per

concludere che la stessa sia conseguentemente reintegrabile nel mercato equilibrato

del lavoro.

Nel rispetto del proprio ruolo, incombe(va) al consulente IP

verificare se l’interessata, nonostante il danno alla salute, possa mettere a profitto le sue residue capacità di

guadagno in un sufficiente numero di posti di lavoro concretamente

ipotizzabili, senza che le attività esigibili lo

siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta

lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le

possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non

realistiche.

Queste mancanze appaiono gravi e devono necessariamente, a mente

di questa Corte, essere colmate da parte del consulente IP competente, al quale

spetta il compito di accuratamente valutare se, alla luce del danno alla salute

psichico che la affligge e delle dettagliate limitazioni poste dal perito

psichiatra, l’interessata abbia realmente la possibilità di esercitare, per

motivi psichici, un'attività lucrativa sul mercato equilibrato del lavoro,

oppure no.

In tale contesto, spetterà al

consulente IP, nell’ambito degli ulteriori approfondimenti che si impongono,

debitamente tenere conto delle critiche sollevate nelle osservazioni del 21

ottobre 2021 dalla patrocinatrice dell’insorgente, la quale ha in particolare

posto l’accento sulla (a suo parere) impossibilità di reperire sul mercato

equilibrato del lavoro, nel settore della vendita “altamente sotto pressione

sia per quanto riguarda la redditività, sia in seguito alla crescita

esponenziale dello shop on line, sia per quanto riguarda la concorrenzialità

della manodopera”, un ambiente di lavoro non conflittuale e che comprenda e

tolleri importanti periodi di inabilità lavorativa “in corrispondenza al

ripresentarsi con probabilità elevata di una o l’altra fase, tollerante in

merito al funzionamento notevolmente variabile dell’assicurata, comprensivo nei

momenti di difficoltà e di incomprensioni onde evitare peggioramenti: in altre

parole un ambiente di lavoro che si adatti al funzionamento dell’assicurata”

(cfr. doc. VI riportato per esteso al consid. 2.4.).

Il TCA non ritiene risolutive le

considerazioni espresse dal consulente IP nella presa di posizione del 4

ottobre 2021, prodotta unitamente alla risposta di causa (cfr. doc. IV/1.). Egli

si è infatti limitato a riportare il parere espresso nel luglio 2017 dal datore

di lavoro in merito alla reintegrabilità e il feedback positivo fornito per

email in data 8 marzo 2017 dall’assicurata stessa circa il suo impiego. Di

tutta evidenza tali elementi - che si riferiscono al periodo precedente il

peggioramento riscontrato in sede peritale e che non tengono conto dei problemi

comportamentali e relazionali comunque verificatisi sul posto di lavoro (così

come del resto in tutti i precedenti impieghi), dipendenti dal suo disturbo

psichico bipolare cronico, il quale pure incide sulla sua percezione della

realtà, come ben evidenziato nel referto peritale (cfr. doc. 271) e

sottolineato dalla psichiatra curante (cfr. doc. 279, nel quale la dr.ssa __________

ha evidenziato come l’assicurata sia totalmente acritica rispetto ai limiti

funzionali nell’ambito del suo disturbo di personalità) - non possono essere

considerati una valida analisi ai sensi della giurisprudenza degli aspetti

reintegrativi da parte del consulente IP.

Tale approfondimento appare tanto più necessario, considerato come

nel referto del 4 giugno 2021 la psichiatra curante, dr.ssa ___________, abbia

espressamente concluso che le importanti limitazioni funzionali da ella

osservati dal 30 luglio 2020 in poi “non rendono esigibile una capacità

lavorativa in un’attività a scopo di lucro” (cfr. doc. 279, il corsivo è

della redattrice).

Spetterà dunque all’amministrazione, alla quale gli atti vanno

rinviati per un complemento istruttorio, stabilire se la capacità lavorativa

residua valutata dal perito psichiatra del __________ possa, nel rispetto delle

limitazioni poste nel referto peritale, essere sfruttata sul mercato

equilibrato del lavoro, oppure no.

2.7

L’assicurata

ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

Visto l'esito favorevole del ricorso,

l'assicurata, patrocinata dalla RA 1, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio

AI di fr. 2’000 a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

La

domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto

priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del

30.

settembre 2014 consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF

9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010

consid. 3).

2.8

Giusta l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.

a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura

di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009, STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza le

spese, per fr. 500, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§

La decisione impugnata del 7 luglio 2021 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.6..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 2’000 a titolo di ripetibili (IVA

inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e

gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti