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Decisione

32.2022.10

Rifiuto rendita in assenza di invalidità rilevante. Data competenza dell'UAI Ticino, anche se assicurato domiciliato in Svizzera francese, poiché l'assicurato al momento dell'inoltro della richiesta di prestazioni era domiciliato in Ticino. Ricorso respinto

28 novembre 2022Italiano83 min

applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento. Ne discende che ogni

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.10

FC

Lugano

28 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1. febbraio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 22 dicembre 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1972, da ultimo

attimo come supervisore di magazzino presso una ditta farmaceutica, nel luglio

2020 ha presentato una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 1).

Eseguiti i necessari accertamenti

medici ed economici, comprendenti il richiamo degli atti dall’assicurazione

infortuni (__________) e dell’assicuratore per perdita di guadagno dell’ultimo

datore di lavoro, con decisione del 22 dicembre 2021, confermativa di un

progetto del 21 ottobre 2021, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni

avendo stabilito diversi periodi di inabilità lavorativa per differenti gradi

di impedimento dal 13 dicembre 2019 (infortunio con caduta e lesioni alla

schiena) e, quindi, un’inabilità totale nell’attività precedentemente svolta,

con ripresa dal 27 ottobre 2020 di un’abilità totale in attività adeguate alle limitazioni

funzionali (limite di carico e necessità di alternanza della postura). Attuato il

raffronto dei redditi per determinare il grado di invalidità al 13 dicembre

2020 (dopo un anno di attesa), ha concluso per l’assenza di una perdita di

guadagno e, quindi, negato il diritto a prestazioni dell’AI.

1.2. Con ricorso al TCA l'assicurato,

assistito dall’avv. RA 1, contesta la decisione, chiedendo il rinvio degli atti

all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici pluridisciplinari (doc. I,

VII).

1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio

AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione medica posta

alla base del provvedimento impugnato, sulla base anche delle prese di

posizione del medico SMR (doc. IV).

Con scritti del 21 marzo, 6

aprile e 8 giugno, 28 luglio, 9 settembre e 10 ottobre 2022 il ricorrente,

tramite il suo legale, ha prodotto nuovi atti medici (doc. XIX, XXII), sui

quali si è espresso l’Ufficio AI il 19 agosto e 19 ottobre 2022, allegando due prese

di posizione del SMR, ribadendo la correttezza delle proprie conclusioni (doc.

XVI, XXIV).

considerato in diritto

in ordine

2.1.

2.1.1. L'art. 55 LAI (Competenza degli

Uffici Al) dispone che "per

principio, l’ufficio Al

competente è quello del Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della

richiesta delle prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce la competenza nei

casi speciali” (cpv. 1) precisando inoltre al suo capoverso 2 che "Il

Consiglio

federale può emanare

prescrizioni nell’ambito della

composizione delle

controversie riguardo alla competenza

territoriale e derogare in

tale contesto all’articolo 35 LPGA".

L'art. 40 OAI (competenza degli

Uffici Al) stabilisce quanto

segue:

" 1

Per la ricezione e l'esame delle richieste è competente:

a. L'Ufficio Al nel

cui campo d'attività gli assicurati hanno il loro domicilio;

b. L'Ufficio Al per

gli assicurati residenti all'estero, fatti salvi i capoversi 2 e 2bis, se gli

assicurati sono domiciliati all'estero.

2 Per la ricezione e l'esame delle richieste dei

frontalieri è competente l'ufficio Al nel cui campo d'attività essi esercitano

un'attività lucrativa. Questa regola si applica anche ai vecchi frontalieri, a

condizione che al momento della richiesta il loro domicilio abituale si trovi

ancora nella zona di frontiera e il danno alla salute risalga all'epoca della

loro attività frontaliera. L'ufficio Al per gli assicurati residenti all'estero

notifica le decisioni.

2bis Per gli assicurati domiciliati all'estero ma che

dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 cpv. 2 LPGA), la ricezione e l'esame

delle richieste sono di competenza dell'ufficio Al nel cui campo d'attività gli

assicurati hanno la loro dimora abituale. Se, durante la procedura, un

assicurato cessa di avere la sua dimora abituale in

Svizzera, la competenza passa all'ufficio Al per gli assicurati

residenti all'estero.

2ter Se, durante la procedura, un assicurato

domiciliato all'estero trasferisce la sua dimora abituale o il suo domicilio in

Svizzera, la competenza passa all'ufficio Al nel cui campo d'attività

rassicurato ha la sua dimora abituale o il suo domicilio conformemente al

capoverso 1 lettera a.

2quater Se, durante la procedura, un assicurato

domiciliato in Svizzera trasferisce il suo domicilio all'estero, la competenza

passa all'ufficio Al per gli assicurati residenti all'estero.

3 L'ufficio Al competente al momento della

registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura, con riserva

dei capoversi 2bis-2quater.

4 In caso di conflitto di competenza, l'UFAS designa

l'ufficio Al competente.”

La Circolare sulla procedura

nell'assicurazione per l'invalidità (CPAI), valida dal 1. gennaio 2022, precisa

che la procedura inizia con la registrazione della richiesta da parte

dell'ufficio Al e termina con l'autorità di cosa giudicata della decisione. Di

solito non ha luogo nessun cambiamento dell'ufficio Al durante la procedura

(art. 40 cpv. 3 OAI; Cifre marginali 7010 e 7011).

2.1.2. Nella concreta evenienza, dalle

tavole processuali si evince che RI 1 ha inoltrato la sua domanda di

prestazioni Al nel luglio 2020 e in quel momento era domiciliato a __________.

Tale fatto ha decretato la

competenza dell'Ufficio Al del Cantone Ticino giusta l'art. 55 cpv. 1 LAI.

Inoltre, in applicazione del

citato art. 40 cpv. 3 OAI l'Ufficio Al del Cantone Ticino, in quanto competente

al momento della registrazione della domanda, lo è rimasto per tutta la durata

della procedura sino alla resa della decisione sulle prestazioni, malgrado il

cambio di domicilio dell'assicurato con il suo trasferimento, dal 1. novembre

2020, a __________ nel Canton __________ (doc. Al pag. 195).

nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se

l’amministrazione ha correttamente o meno rifiutato di assegnare all’assicurato

una rendita di invalidità.

2.3. Va rilevato che il 1. gennaio 2022,

ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, ma precedentemente a codesto

giudizio, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre ricordare che per la

disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in

precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente

o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg.

con riferimento a DTF 130 V 329).

Nella DTF 148 V 162 consid.

3.2.1. il Tribunale federale formulato le seguenti precisazioni circa il

diritto intertemporale:

" Gemäss einer allgemeinen prozessualen Grundregel wird das anwendbare

Recht durch den Zeitpunkt der Verfügung respektive – sofern diese angefochten

ist – den Zeitpunkt des Einspracheentscheides bestimmt […]. Bei Sachverhalten

mit intertemporalem Bezug greift diese Grundregel jedoch zu kurz. In solchen

Konstellationen sind weitere Aspekte mit zu berücksichtigen. So stellt sich

insbesondere die Frage nach dem zeitlichen Geltungs- sowie dem zeitlichen

Anwendungsbereich einer Bestimmung. Der zeitliche Geltungsbereich ist die

“Lebensdauer” einer Rechtsnorm. Diese wird durch deren In- und

Ausserkrafttreten bestimmt. Die eingangs genannte prozessuale Grundregel

bezieht sich vorab auf den zeitlichen Geltungsbereich. Davon zu unterscheiden

ist der zeitliche Anwendungsbereich einer Norm; dieser bestimmt den Zeitraum,

in dem sich die vom Tatbestand erfassten Sachverhalte ereignet haben müssen

[…]. Zeitlicher Geltungsbereich und zeitlicher Anwendungsbereich können

zusammenfallen, müssen dies aber nicht; insbesondere bei Dauersachverhalten

sind sie zu unterscheiden. Weil das intertemporale Rechtsetzungsprimat beim

Gesetzgeber liegt […], ist in einem ersten Schritt stets zu prüfen, ob die

anwendbare Rechtsgrundlage Kollisionsnormen enthält. Fehlen solche, kommen auch

hier allgemeine Grundsätze zur Anwendung. Diesbezüglich besagt der

intertemporale Hauptsatz, dass in zeitlicher Hinsicht diejenigen Rechtssätze

massgebend sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu

Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben. Für zeitlich offene

Dauersachverhalte bedeutet dies, dass sie grundsätzlich nach den jeweils

geltenden rechtlichen Grundlagen zu beurteilen sind. Es ist somit bis zum

Inkrafttreten einer Rechtsänderung das alte Recht und danach (ex nunc et pro

futuro) – sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind – das neue Recht

anwendbar (unechte Rückwirkung […]).”

La Circolare sull’invalidità e

sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio

2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la

decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio

2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili

le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2021”. Il marginale 9102, afferente, tra l’altro, alla prima concessione di

rendite a tempo determinato, prevede che “Se la modifica determinante

[miglioramento o peggioramento della capacità di guadagno, n.d.r.] avviene

prima del 1. gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI o dell’OAI

nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

Fatti

I marginali 1007 e seg. della

Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore

sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS,

stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:

"

Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite

AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo

l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.

Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e

quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici

(se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è

retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o

successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le

rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è

nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

- in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del

diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita → DR

[diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio

2022 e

il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

- in caso di nascita del diritto alla rendita secondo

l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in

vigore dal 1°

gennaio 2022.”

Inoltre, il marginale 6002 di

quest’ultima Circolare prevede che “La prestazione transitoria dipende per

principio dalla rendita AI soppressa o ridotta. È pertanto fissata in base al

diritto applicabile alla rendita AI soppressa o ridotta. Se il diritto alla

rendita AI è nato prima del 1° gennaio 2022, è applicabile il diritto vigente

fino al 31 dicembre 2021”.

Secondo le citate circolari,

dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita temporanea,

l’asserita invalidità, l’eventuale diritto alla rendita e la modifica

determinante sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile

il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022.

Con scritto del 7 settembre 2022

destinato agli uffici AI (21/2022 Informativa per gli uffici AI: diritto

transitorio per la valutazione del grado d’invalidità e la determinazione del

diritto alla rendita (riforma Ulteriore sviluppo dell’AI)) ed inoltrato –

dietro richiesta – il 5 ottobre 2022 al TCA, l’UFAS ha confermato che:

"

(…) in caso di prima concessione di una rendita si applicano le

disposizioni in vigore al momento della nascita del diritto alla rendita”, ad

eccezione dei casi di “prima concessione di una rendita con variazione del

grado di invalidità o limitata nel tempo e nei casi di revisione, a

quest’ultima fattispecie applicandosi le disposizioni in vigore al momento

della modifica determinante. Nelle ultime settimane i tribunali cantonali hanno

emanato diverse sentenze che hanno confermato, direttamente o indirettamente,

la summenzionata regolamentazione di diritto intertemporale. Da queste sentenze

si evince inoltre che i tribunali considerano il momento dell’emanazione della

decisione impugnata quale limite temporale importante per l’esame dei fatti;

tuttavia, non si può concludere su questa base che anche la determinazione del

diritto applicabile dipenda dal momento dell’emanazione della decisione. In

questo contesto, anzi, il momento aleatorio dell’emanazione della decisione è

irrilevante per la determinazione del diritto applicabile, dato che presenta

sempre un certo grado di arbitrarietà (DTF 139 V 263). Nell’ottica di

un’applicazione uniforme del diritto a livello nazionale, vi chiediamo pertanto

di esaminare le sentenze cantonali prestando particolare attenzione alla

corretta interpretazione della menzionata regolamentazione di diritto

intertemporale e, in caso di decisioni che vi derogassero, di vagliarne

l’impugnazione dinanzi al Tribunale federale.”

In concreto non vi è dubbio che al

ricorso contro la decisione emanata il 22 dicembre 2021, che si è pronunciata

su una domanda di prestazioni presentata dall’assicurato nel luglio 2020, si

applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento. Ne discende che ogni

riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va

inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la

giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido

con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la

residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita e suscettibili di incidere sul diritto alla

rendita (DTF 129 V 222; STF I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

Va infine menzionato che ai sensi

dell'art. 28 cpv. 1 LAI:

" L’assicurato ha diritto ad una

rendita se:

a. la sua capacità al

guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,

mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente

esigibili;

b. ha avuto un’incapacità

al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza

notevole interruzione; e

c. al termine di

questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento."

2.5. Per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b).

Al riguardo l’Alta Corte ha

inoltre avuto modo di precisare che:

" (…) Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

In una sentenza I 384/06 del 4

luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla

salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007). Nella DTF

130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STFA I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o

simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha

modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in

presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori

somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato

stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione

sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria

strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di

rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i

fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Inoltre, in due sentenze del 30

novembre 2017 (STF 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e

143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata

per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e

di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di

indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non

vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla

conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti

i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia

in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di

principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento non

emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata.

È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere

applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione

dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti

dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento

probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto.

La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità

probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere

essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame

complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa

in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare

conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della

capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della

persona toccata.

Secondo

la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera

assoluta.

Ora

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la

persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione

oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La

possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi

fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre

2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito

che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di

per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto

dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e

delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente

sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no

conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid.

2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata

confermata con la sentenza pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14

agosto 2018, consid. 2.6). Del resto, il Tribunale federale ha confermato la

giurisprudenza anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), 8C_309/2018 del 2 agosto

2018 (consid. 3.2) e 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Deve essere pure precisato che in

una recente sentenza del 17 novembre 2021 (STF 8C_280/2021

pubblicata in

DTF 148 V 49) il Tribunale federale, dopo aver ribadito che di principio solo

un grave disturbo psichico è considerato invalidante in senso giuridico (DTF

143 V 418 consid. 5.2.2. e 141 V 281 consid. 4.3.1.2), esprimendosi

sulla valenza invalidante di disturbi

depressivi di grado leggero fino a medio, ha precisato che un disturbo

depressivo di grado leggero fino a medio senza interferenza notevole con una

comorbidità psichiatrica non può essere generalmente definito come una malattia

psichica grave. Se al riguardo dovesse esserci inoltre un potenziale

terapeutico significativo, ne risulta che è messo in discussione in modo

particolare anche il carattere durevole del danno alla salute. È compito degli

specialisti di indicare poiché, malgrado la presenza di una depressione leggera

o medio grave e del potenziale terapeutico, nel caso particolare ne risultino

delle limitazioni funzionali che si ripercuotono sulla capacità lavorativa (DTF

143 V 409 consid. 4.5.2). In tale eventualità devono sussistere valide ragioni

affinché si possa comunque ammettere la presenza di una malattia invalidante.

Se, in questa costellazione, gli specialisti in psichiatria attestano senza

spiegazione concludente (eventualmente in seguito a una domanda) una diminuzione

considerevole della capacità lavorativa malgrado la negazione di un disturbo

psichico grave, l'assicuratore o il tribunale dispongono di un motivo per

negare la valenza giuridica alla medesima valutazione medico-psichiatrica

dell'impatto del disturbo psichico sulla capacità lavorativa (consid. 6.2.2).

2.6. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,

dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti

a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'AI, l'Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è

incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di

partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'AI; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e

4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; sul valore probatorio

delle certificazioni dei medici curanti cfr. al consid. 2.9).

Va poi rilevato che, affinché un

esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere

diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in

particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta

Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo

questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita

d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una

rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001 e

32.2019.174 del 13 luglio 2020; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in

DTF 130 V 352; STCA, consid. 2.10).

A

proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito

della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR

1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),

poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato

si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette

già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STF

I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Ricevuta la domanda

di prestazioni del luglio 2020 (con la quale l’assicurato, vittima di un

infortunio domestico il 13 dicembre 2019, lamentava un trauma al

bacino e alla colonna vertebrale, erniazione discale subacuta, depressione e

ipertensione arteriosa; doc. AI pag. 90), l’Ufficio AI ha acquisito agli

atti l’incarto dell’assicurazione perdita di guadagno __________ e della __________

e la documentazione medica e radiologica.

L’assicurato ha in particolare

prodotto certificati del curante dr. __________, internista, il quale, senza

indicazione di diagnosi, ha attestato un’inabilità lavorativa del 50% dal 30

dicembre 2019 al 24 novembre 2020 (doc. AI pag. 25, 29, 135, 145, 163, 189 e

190).

A seguito del suo trasferimento

di domicilio nel Canton __________ nel novembre 2020, l’assicurato è stato

preso in cura dalla dr.ssa __________, internista, la quale ha certificato un’inabilità

lavorativa del 50% dal 24 novembre 2020, quindi del 100% dal 17 dicembre al 7

maggio 2021, e dell’80% in seguito (doc. AI pag. 214 segg, 327).

Il 27 gennaio 2021 l’assicurato

ha avuto un consulto presso il Centro del dolore presso l’Ospedale __________

di __________ che gli ha prescritto due ulteriori infiltrazioni lombari e

dorsali, eseguite quindi l’11 febbraio e 11 marzo 2021 (doc. AI pag. 276, 289).

All’inserto è pervenuto un rapporto

medico del dr. __________ del 2 febbraio 2021, del servizio di anestesiologia dell’Ospedale

di __________, che ha posto la diagnosi di “Dolore cervicale cronico come

parte di una sindrome degenerativa da C4 a C7, Sindrome delle faccette

toraciche da T9 a T12 e lombari da L2 a L5, impingement sacroiliaco bilaterale

moderato”. Lo specialista ha riferito che l’esame non aveva mostrato alcuna

diminuzione delle capacità motorie negli arti superiori e inferiori, senza Lasègue

o retro-Lasègue, ma dolore nella zona sacroiliaca sinistra al sollevamento della

gamba, dolore alla palpazione dei processi spinosi da T9 a T12 e da L2 a L5,

test FABER positivo bilateralmente. Nemmeno l'esame cervicale mostrava dolore,

senza deficit sensoriale negli arti superiori e inferiori (doc. AI pag. 288).

Sempre il dr. __________, l’11

febbraio e 8 marzo 2021, ha riferito dell’evoluzione e l’effettuazione delle

infiltrazioni “del blocco branca mediale bilateralmente a L4-L5-S1” e ha

precisato che l’assicurato non poteva eseguire il “trasporto di carichi

pesanti, movimenti ripetitivi che coinvolgono la rotazione dell'asse del

tronco, ma anche movimenti di flessione/estensione di quest'ultimo e posizioni

in piedi prolungate”, tralasciando tuttavia di esprimersi sulla capacità

lavorativa (doc. AI pag. 303 e 309).

Dal canto suo il dr. __________,

psichiatra curante, interpellato dall’Ufficio AI, nel rapporto del 3 maggio

2021, non ha diagnosticato affezioni psichiatriche invalidanti, ma unicamente

la presenza di “F 43.21 Troubles de l’adaptation, reaction dépressive

prolongé” (doc. AI pag. 320).

La dr.ssa __________, il 1.

settembre 2021, ha dal canto suo posto le diagnosi di Cervicalgia cronica su

sindrome degenerativa C4-C7 e sindrome faccettaria toracica e lombare e

concluso per un’inabilità del 50% dal 24 novembre 2020, del 100% dal 17

dicembre 2020 e dell’80% dal 16 aprile 2021 (doc. AI pag. 361).

Il dr. __________, psichiatra

curante fino al trasferimento a __________, ha certificato un’inabilità del

100% dal 3 giugno al 1. settembre 2020 per “F41.2 Sindrome mista ansioso

depressiva da fine 2019” (doc. AI pag. 368).

Come anticipato,

l’amministrazione ha richiamato gli atti dell’assicuratore __________. Fra

questi innanzitutto la perizia eseguita l’11 luglio 2020 dalla dr.ssa __________,

psichiatra (con relativo complemento peritale del 10 agosto 2020, doc. AI pag.

753), la quale, posta la diagnosi di “sindrome mista ansioso- depressiva ICD

10 F41.2 reattiva problemi legati all’occupazione e alla sindrome algica

cervicale, dorsale lombare”, ha rilevato che si trattava di un disturbo

psichico in cui sintomi ansiosi depressivi erano entrambi presenti, ma né gli

uni né gli altri se considerati separatamente erano sufficienti per una

diagnosi. Ha poi osservato che l’assicurato non presentava deficit delle

funzioni dell'lo esecutive, percettive, decisionali, previsionali,

consequenziali, e nemmeno presentava, giusta il test Mini ICF APP, un deficit

delle competenze, dell’assertività, del giudizio, della relazione con gli

altri, della mobilità, ma solo un lieve deficit della persistenza della

flessibilità. Esso non era in ogni modo invalidante. Di conseguenza, dal lato

psichiatrico l’assicurato era abile al 100% (doc. AI pag. 741 e 753).

Agli atti dell’assicuratore __________

figura inoltre una valutazione internistica del 28 luglio 2020 a cura del dr. __________,

il quale, posta la diagnosi invalidante di “Sindrome cervicospondilogena

cronica e sindrome lombospondilogena cronica su processi degenerativi del

rachide, Ipertensione arteriosa, Sindrome ansioso-depressiva, Stato dopo trauma

contusivo della schiena 13.12.2019”, aveva concluso che per le conseguenze

della caduta egli era abile al lavoro dalla fine di marzo 2020. Per le

patologie somatiche, egli era ancora da considerare inabile al lavoro al 50% “almeno

sino alla fine del prossimo mese di agosto” (doc. AI pag. 749).

L’assicurato è pure stato

peritato per __________ dal dr. __________, reumatologo, il quale il 26 ottobre

2020, poste le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome

panvertebrale con componente cervicospondilogena cronica a sinistra e

lombospondilogena cronica bilaterale, in Alterazioni degenerative

plurisegmentali del rachide cervicale (ernia discale C4/C5 mediana paramediana

a destra, discopatia C5/C6, ernia discale C6/C7 mediana paramediana),

Alterazioni degenerative lombari (osteocondrosi con bulging discale L1/L2 con

leggero restringimento del canale spinale, moderate discopatie da L2 a L5)”

oltre a quelle non invalidanti di “disturbi statici della colonna vertebrale

(ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento della

lardosi lombare, minima emigibbosità lombare a sinistra), Decondizionamento e

sbilancio muscolare, Tendenza fibromialgica (5 su 18 punti fibromialgici

positivi), Genua vara, Obesità”, ha effettuato un accurato esame clinico e

strumentale, illustrando l’anamnesi personale e clinica dell’assicurato. Ha

quindi descritto i vari dolori lamentati, in uno stato con “colonna

cervicale moderatamente ridotta alla flesso-estensione, alle lateroflessioni,

con dolori a fine corsa, accentuati al l'estensione, altamente limitata alla

rotazione globale passiva verso sinistra, oderatainente ridotta a quella verso destra,

sempre con dolori a fine corsa”. Assenti deficit cervicoradicolari, o

indizi per una neuropatia compressiva ai solchi dei nervi ulnari rispettivamente

ai canali carpali dalle due parti. La muscolatura deltoidea omerale appariva

molto ben sviluppata, mobilità passiva delle spalle libera, senza

sintomatologia di attrito, ma con dolori riferiti al rachide dorsale. Quanto ai

dolori lombari lamentati lo specialista ha osservato nondimeno che durante la

visita l’assicurato era rimasto seduto tranquillamente, senza ricercare

posizioni antalgiche e che la colonna dorsale appariva altamente limitata alla

flessione attiva, all'estensione passiva, con deficit lomboradicolari.

L'assicurato lamentava anche dolori inguinali a destra, tuttavia la marcia

avveniva senza zoppia, con segno di Trendelenburg negativo dalle due parti,

mobilità delle anche libera. Tutto ben considerato quindi il perito ha concluso

che “i disturbi accusati dall'assicurato, i deficit funzionali riferiti, in

parte constatabili anche durante l'esame clinico funzionale peritale, si

spiegano parzialmente con le alterazioni strutturali finora evidenziate”.

Poste le menzionate diagnosi, egli ha quindi concluso che l’assicurato non era

più in grado di esercitare la sua professione di magazziniere, ma poteva

esercitare in misura piena un’attività rispettosa delle seguenti limitazioni

funzionali:

" Egli può

molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi,

di rado tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltrepassanti 10 kg

fino all'altezza dei fianchi; rassicurato può molto spesso sollevare pesi fino

a 2 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi tra 2-5 kg sopra l'altezza del

petto, mai pesi oltrepassanti 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurato può

molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare

attrezzi molto leggeri, molto spesso maneggiare attrezzi leggeri, talvolta maneggiare

attrezzi di media entità, mai maneggiare attrezzi pesanti. La rotazione manuale

è normale. L'assicurato può di rado effettuare lavori al di sopra della testa,

di rado effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione

seduta ed inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi ed inclinata in

avanti, può spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare

la flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata.

L'assicurato può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta

la posizione in piedi di lunga durata, dovendo tuttavia avere la possibilità di

alternare le posizioni corporee al bisogno. L'assicurato può molto spesso

camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per

lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può

talvolta salire le scale, mai salire su scale a pioli.”

Il

dr. __________ ha quindi concluso che “in un lavoro adatto allo stato

di salute, tenente pienamente conto delle risorse fisiche dell'assicurato

sopraindicate, lo giudico abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa

normale di 8-9 ore con rendimento massimo del 100 %, al più tardi a decorrere

dal 27.10,2020, giorno seguente la valutazione peritale reumatologica”.

In un complemento peritale del

6 aprile 2021 il medesimo reumatologo, chiamato a pronunciarsi sulle conclusioni

della curante dr.ssa __________ (per la quale l’assicurato a dipendenza delle

discopatie e ai relativi dolori, oltre che di un quadro depressivo, non era in

grado di lavorare) e sulle certificazioni dei sanitari del centro per la

terapia del dolore di __________, ha affermato che la nuova documentazione non

conteneva elementi oggettivi in grado di modificare la sua valutazione delle

risorse fisiche presenti nell'assicurato e, di conseguenza, la sua valutazione

della capacità lavorativa (doc. AI pag. 757).

Con rapporto del 18 ottobre

2021 la dr.ssa __________ del SMR, riassunta ed esaminata tutta la

documentazione agli atti, ha posto le diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa di:

" - Sindrome

mista ansioso-depressiva ICD 10 F 41.2 reattiva a

problemi legati all'occupazione Z56 e

alla sindrome algica cervicale, dorsale e lombare.

- Sindrome

panvertebrale con componente cervicospondilogena cronica a sinistra e Iombospondilogena

cronica bilaterale, in Alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide

cervicale (ernia discale C4/C5 mediana paramediana a destra, discopatia C5/C6, ernia

discale C6/C7 mediana paramediana) e in Alterazioni degenerative lombari

(osteocondrosi con bulging discale L1/L2 con leggero restringimento del canale

spinale, moderate discopatie da L2 a L5).

- St.d. trauma contusivo della schiena (13.12.2019).”

E quelle senza ripercussioni sulla

capacità lavorativa di:

" Disturbi

statici della colonna vertebrale (ipercifosi della dorsale alta con protrazione

del capo, appiattimento della lordosi lombare, minima emigibbosità lombare a

sinistra), Decondizionamento e sbilancio muscolare, Tendenza fibromialgica (5

su 18 punti fibromialgici positivi), Obesità (peso: 93,4 kg / statura: 177,5

cm), Genua vara, Lieve ipercolesterolemia, Ernia iatale (2013), Tachicardia atriale

parossistica in 10.2019, Lipoma coscia sinistra benigno, ipertensione arteriosa

trattata.”

Ha quindi posto le seguenti

limitazioni i funzionali:

" L'assicurato

può molto spesso sollevare pesi fino a 2 kg sopra l'altezza del petto, talvolta

pesi tra 2-5 kg sopra l'altezza del petto, mai pesi oltrepassanti 5 kg sopra

l'altezza del petto. L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di

precisione, molto spesso maneggiare attrezzi molto leggeri, molto spesso

maneggiare attrezzi leggeri, talvolta maneggiare attrezzi di media entità, mai

maneggiare attrezzi pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurato può

di rado effettuare lavori al di sopra della testa, di rado effettuare la

rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione seduta ed inclinata in

avanti, di rado la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può spesso

assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle

ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata. L'assicurato può assumere

talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di

lunga durata, dovendo tuttavia avere la possibilità di alternare le posizioni corporee

al bisogno. L'assicurato può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto

spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure

talvolta camminare su terreno accidentato, può talvolta salire le scale, mai

salire su scale a pioli.” (doc. AI pag. 382)

Ha quindi concluso per inabilità

variabili dal 13 dicembre 2019, ritenuto tuttavia che dal 27 ottobre 2020

l’assicurato restava inabile totalmente nell’attività esercitata in precedenza,

ma era da considerare abile in misura completa in attività adeguate rispettose

delle citate limitazioni funzionali (doc. AI pag. 380).

Interpellato il consulente

professionale ed eseguito il confronto dei redditi (concludente per un grado di

invalidità nullo; doc. AI pag. 383), con progetto di decisione del 21 ottobre

2021 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di prestazioni (doc. AI pag.

390).

L’assicurato ha quindi

presentato, tramite il suo legale, le sue osservazioni (doc. AI pag. 401),

sulle quali la dr.ssa __________ del SMR il 30 novembre 2021 si è espressa, confermando

il precedente rapporto SMR del 18 ottobre 2021 “in assenza di fatti

nuovi certi rispettivamente modificazioni significative di fatti noti”, affermando,

tra l’altro:

" (…)

Considerazioni

Pertanto nella documentazione giunta agli atti successivamente

alla presa di posizione di __________:

- non esiste un

esame obiettivo condotto sull'A che evidenzi una diagnosi ai sensi dell'ICD 10 diversa

da quelle poste dal Dr. __________ nella sua valutazione peritale del

26.10.2020 e successivo complemento peritale del 06.04.2021; - non esiste la

prescrizione di una nuova terapia farmacologica; la terapia fisica, fisiatrica,

riabilitativa non è diversa da quella finora seguita dall'A per mantenere un

buon trofismo muscolare; - non viene attestato nessun nuovo blocco funzionale; -

non esiste alcuna attestazione di ricovero ospedaliere e/o accesso al pronto

soccorso; - lo psichiatra curante Dr. __________ non annovera attualmente

alcuna patologia psichiatrica con influsso sulla CL ma attesta unicamente una

Sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata., senza influsso

sulla CL e non certifica alcuna incapacità lavorativa, confermando nella

sostanza la presa di posizione contenuta nella valutazione fiduciaria esperita

dalla Dr.ssa __________.” (doc. AI pag. 413)

Sull’ulteriore certificazione del

dr. __________ del 30 novembre 2021 prodotta dall’assicurato (doc. AI pag. 416;

cfr. al consid. 2.8) la dr.ssa __________, con Annotazione del 16 dicembre 2021,

ha fatto osservare che il dr. __________ non documentava alcun esame obiettivo,

che evidenziasse un significativo peggioramento dello stato clinico-valetudinario

o nuove diagnosi rispetto alla valutazione del dr. __________, ma si basava su approfondimenti

diagnostici radiografici già esaminati dal perito reumatologo e non poneva l’indicazione

a trattamenti terapeutici nuovi. Inoltre non indicava alcun nuovo blocco

funzionale o l’attestazione di ricovero ospedaliero e/o accesso al pronto

soccorso.

Di conseguenza, ha concluso nel

senso che “in assenza di fatti nuovi certi rispettivamente modificazioni

significative di fatti noti, il rapporto SMR del 8.10.2021 è confermato”

(doc. AI pag. 418).

Con la decisione del 22 dicembre 2021

l’amministrazione ha quindi negato il diritto a prestazioni, considerando che la

documentazione medica acquisita agli atti aveva permesso di stabilire periodi

di inabilità variabili in ogni attività (100% dal 13 dicembre 2019, 0% dal 19

dicembre 2019, 50% dal 30 dicembre 2019, 100% dal 20 gennaio 2020, 50% dal 13

febbraio 2020, 100% dal 3 giugno 2020, 50% dal 16 luglio 2020), ma dal 27

ottobre 2020, pur perdurando l’inabilità completa nell’attività abituale, era presente

una totale capacità in attività adeguate con una conseguente perdita di

guadagno nulla (doc. B).

Con il suo ricorso, l’assicurato

ha contestato le conclusioni dell’amministrazione e ha prodotto nuova documentazione

medica (doc. IX/1; cfr. al consid. 2.7).

2.8. Nel caso concreto, tutto bene

valutato e considerato, secondo questo Tribunale l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto

che se l’assicurato aveva avuto periodi di inabilità lavorativa (completa dal 13

al 18 dicembre 2019, del 50% dal 30 dicembre 2019, completa dal 20 gennaio

2020, del 50% dal 13 febbraio 2020, completa dal 3 giugno 2020 e del 50% dal 16

luglio al 26 ottobre 2020), tuttavia a far tempo dal 27 ottobre 2020 aveva

riacquistato una piena capacità lavorativa in attività adeguate rispettose dei

limiti funzionali posti dalla valutazione reumatologica e da quella del SMR.

In particolare questo Tribunale, chiamato

a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato

prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della

documentazione agli atti, comprendente le valutazioni fatte esperire da __________,

le prese di posizione dei medici curanti, i rapporti radiologici relativi agli

accertamenti eseguiti e i diversi rapporti allestiti dal SMR, da considerare

dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i ricordati parametri

giurisprudenziali, non può che condividere le conclusioni tratte dall’Ufficio

AI.

Deve essere premesso che

l’assicurato – di professione supervisore di magazzino presso una ditta

farmaceutica, con un contratto di lavoro a tempo pieno sciolto con effetto alla

fine del 2020, è quindi stato iscritto alla disoccupazione, percependo le

relative indennità dal mese di aprile 2021 – da alcuni anni lamenta una

sintomatologia dolorosa al rachide cervicale e lombare acuitasi dopo una caduta

nel dicembre 2019 con trauma contusivo alla colonna cervico-lombare ed al

bacino. Conseguentemente ha pure sviluppato una sintomatologia ansiosa e

depressiva con presa in carico psichiatrica dal febbraio 2020.

Ora, questo Tribunale ritiene

in particolare che alle conclusioni del medico SMR, chiamato a valutare la

situazione dell’assicurato sulla base dell’ampia documentazione agli atti, vada

prestata adesione.

Non vi sono in effetti ragioni,

per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni della dr.ssa __________

del SMR, la quale, nei rapporti del 18 ottobre, 29, 30 novembre e 16 dicembre

2021 (doc. AI pag. 377, 406, 410, 419), dopo accurata valutazione della

documentazione agli atti e dell’anamnesi, ammesse le diagnosi invalidanti di “Sindrome

mista ansioso-depressiva ICD 10 F 41.2 reattiva a problemi legati

all'occupazione Z56 e alla sindrome algica cervicale, dorsale e lombare, Sindrome

panvertebrale con componente cervicospondilogena cronica a sinistra e

Iombospondilogena cronica bilaterale, in Alterazioni degenerative

plurisegmentali del rachide cervicale (ernia discale C4/C5 mediana paramediana

a destra, discopatia C5/C6, ernia discale C6/C7 mediana paramediana),

Alterazioni degenerative lombari (osteocondrosi con bulging discale L1/L2 con

leggero restringimento del canale spinale, moderate discopatie da L2 a L5),

St.d. trauma contusivo della schiena (13.12.2019)”, ha ben descritto la

situazione dell’assicurato, illustrando i vari accertamenti medici effettuati per

conto della __________ (doc. AI pag. 378).

Ha in particolare ricordato che la

dr.ssa __________, nelle sue valutazioni dell’11 luglio e 10 agosto 2020 aveva

diagnosticato la presenza di una sindrome mista ansioso- depressiva ICD 10

F41.2 reattiva a problemi legati all’occupazione e alla sindrome algica

cervicale, dorsale lombare, ma aveva negato che la stessa avesse effetti

invalidanti.

D’altra parte, il dr. __________

perito della __________, nella dettagliata valutazione del 26 ottobre 2020

(doc. AI pag. 757), aveva ammesso quali affezioni con influenza sulla capacità

lavorativa “Sindrome panvertebrale con componente cervicospondilogena

cronica a sinistra e lombospondilogena cronica bilaterale, in Alterazioni

degenerative plurisegmentali del rachide cervicale (ernia discale C4/C5

mediana paramediana a destra, discopatia C5/C6, ernia discale C6/C7 mediana

paramediana), Alterazioni degenerative lombari (osteocondrosi con bulging

discale L1/L2 con leggero restringimento del canale spinale, moderate

discopatie da L2 a L5)” , negando invece una valenza invalidante a quelle

di “disturbi statici della colonna vertebrale (ipercifosi della dorsale alta

con protrazione del capo, appiattimento della lardosi lombare, minima

emigibbosità lombare a sinistra), Decondizionamento e sbilancio muscolare,

Tendenza fibromialgica (5 su 18 punti fibromialgici positivi), Genua vara,

Obesità”. Nel suo rapporto il dr. __________, sulla base di un’attenta

valutazione clinica e radiologica ed un accurato esame dell’anamnesi sociale e

clinica, aveva concluso che “i disturbi accusati dall'assicurato, i deficit

funzionali riferiti, in parte constatabili anche durante l'esame clinico

funzionale peritale, si spiegano parzialmente con le alterazioni strutturali

finora evidenziate” (doc. AI pag. 419).

La dr.ssa __________ del SMR ha quindi

condiviso le conclusioni dello specialista reumatologo per il quale

l’assicurato dal 27 ottobre 2020 (giorno della valutazione reumatologica) andava

considerato inabile in misura completa nella sua attività di magazziniere, ma

abile in misura completa in un’attività adeguata nel quale egli potesse

osservare le limitazioni funzionali elencate legate al sollevamento dei pesi,

il maneggiare attrezzi pesanti, l’effettuazione di lavori al di sopra della

testa, il mantenimento di determinate posizioni o il salire su scale a pioli

(cfr. in esteso al consid. 2.7). Queste conclusioni sono del resto state

confermate dal dr. __________ anche dopo valutazione dei vari certificati

prodotti dall’assicurato nell’ulteriore rapporto del 6 aprile 2021 (doc. AI

pag. 789).

La dr.ssa __________ ha pure

opportunamente e nel dettaglio esaminato le svariate certificazioni dei curanti

prodotte agli atti, segnatamente quelle degli psichiatri curanti dr. __________

e, quindi, dr. __________ (del 3 maggio 2021, che non attestava alcuna

inabilità lavorativa, doc. AI pag. 323), e quelle del Centro della terapia del

dolore di __________ (dell’8 e 24 marzo 2021), presso il quale

l’assicurato aveva subito delle infiltrazioni, e della clinica ortopedica di __________

(del 25 maggio 2021), della curante dr.ssa __________ (del 1. settembre 2021)

che annoverava le varie diagnosi invalidanti certificando inabilità lavorative

variabili (80% dal 16 aprile 2021; doc. AI pag. 380).

Queste conclusioni sono state ulteriormente

confermate dalla dr.ssa __________, anche dopo accurata valutazione delle osservazioni

dell’assicurato al progetto di decisione del 21 ottobre 2021, in particolare in

relazione alle problematiche cardiache, neurologiche e psichiatriche lamentate,

alle quali ha negato valenza invalidante (cfr. annotazione del 30 novembre 2021;

doc. AI pag. 410).

Sulla patologia cardiaca

ha con pertinenza fatto osservare che dai rapporti medici agli atti, in

particolare quelli del dr. __________ (del 2 febbraio 2021) non si evincevano

problematiche con influenza sulla capacità lavorativa, trattandosi di patologia

cardiaca anamnestica e senza influsso sulla capacità lavorativa e risultando

peraltro che l’assicurato era da alcuni anni in cura farmacologica per

ipertensione arteriosa in buon compenso cardiovascolare, dopo l’episodio di

fibrillazione atriale dell'ottobre 2019. La patologia cardiaca era quindi attualmente

ben controllata dalla terapia farmacologica e non aveva influsso sulla capacità

lavorativa.

Quanto all’aspetto neurologico

e in particolare agli improvvisi svenimenti menzionati dall’assicurato,

a ragione il SMR, esaminata attentamente la documentazione agli atti

(segnatamente il rapporto del pronto soccorso del 13 dicembre 2019, e il rapporto

del dr. __________, anestesista, del 2 febbraio 2021), ha osservato che si

trattava di “un'affezione benigna senza influsso sulla CL”. In effetti

il primo evento (il 13 dicembre 2019) si riferiva ad una caduta accidentale

senza perdita di coscienza, senza disorientamento e con ricordi intatti

dell'accaduto, senza che fossero stati documentati segni neurologici patologici

allo status clinico. Il secondo episodio del luglio 2020 era invece da

ricondurre ad una transitoria perdita di coscienza determinata da una reazione

neuromediata dal nervo Vago, come si può verificare a seguito di vari stimoli

(emozionali o ortostatici), nel caso particolare verosimilmente a causa

dell’infiltrazione alla schiena subita (doc. AI pag. 416).

Quanto alle patologie reumatologiche

accertate, a ragione il SMR ha concluso che non erano stati evidenziati

elementi che permettessero di porre diagnosi diverse da quelle menzionate dal

dr. __________, non essendo peraltro stata prescritta alcuna nuova terapia

farmacologica o fisioterapica e non essendoci stato alcun nuovo ricovero e/o

accesso al pronto soccorso.

Nemmeno dal punto di vista psichiatrico

poteva essere concluso diversamente, lo psichiatra dr. __________ non avendo annoverato

patologie psichiatriche con influsso sulla capacità lavorativa, ma confermando

nella sostanza la presa di posizione della dr.ssa __________ (doc. AI pag. 413;

cfr. al consid. 2.7).

Queste conclusioni,

approfondite e ben motivate, sono del resto state confermate dalla dr.ssa __________

nuovamente il 16 dicembre 2021, dopo valutazione delle ulteriori osservazioni

del legale dell’assicurato e la certificazione del dr. __________,

neurochirurgo, del 30 novembre 2021 (doc. AI pag. 416). Quest’ultimo, valutate

le certificazioni radiologiche che già erano state valutate dal dr. __________,

riportate le diagnosi di disturbi degenerativi cervicali e lombari con

probabile sindrome delle faccette lombari, Malattia del disco C4-5, L5-6

(leggasi: C5-6 = errore di battitura) e C6-7, Stato dopo il trattamento

conservativo di un'ernia C6-7 nel 2012, ha riferito che per il dolore lombare

il paziente poteva trarre giovamento della denegazione delle faccette, mentre

che per la cervicale andava meglio pianificato il procedere, con infiltrazioni,

discografie con blocchi discali ed un’eventuale spondilodesi cervicale (doc. AI

pag. 416).

La dr.ssa __________ ha in

merito osservato quanto segue:

" Relativamente

alla proposta terapeutica d'infiltrazioni, eventualmente discografìe con

blocchi discali per discutere una possibile spondilodesi cervicale proposta dal

Dr. __________ ricordo come il Dr. __________ (26.10.2020), sottolinei:

Il 27.1.2020 veniva redatto un rapporto medico da parte del

centro per la terapia del dolore all'attenzione del medico curante con il quale

si segnalava che l’assicurato era stato valutato il 27.1.2020 con diagnosi di

sindrome degenerativa cervicale a livello C4-C7; all'esame clinico non vi era

limitazione della flesso-estensione, della lateroflessione e della rotazione

laterale del capo. Veniva descritta la risonanza magnetica del rachide

cervicale del 5. 12.2019; veniva discusso con il paziente che a quel momento

non voleva sottoporsi ai test faccettari, per cui si tentava con un U-neck. ...

Il 3.4.2020 veniva redatto un rapporto medico da parte del centro

per la terapia del dolore dell'__________: si riferiva che l’assicurato traeva

un lieve beneficio dall'uso dell'U-neck ma purtroppo i dolori erano sempre

presenti, a volte più intensi che perturbavano il sonno di notte; si concordava

di effettuare dei test faccettari cervicali non appena la situazione sanitaria era

migliorata. Tale infiltrazione presso il centro per la terapia del dolore in

Ticino non è mai stata eseguita.

Infiltrazione dell'11.02.2021 sotto radioscopia infiltrazione MBB

(Medial Branch Block) L4-L5-S1 bilaterale eseguita dal Dr. __________ del centro

del dolore di __________. Anche la seconda infiltrazione del centro per la

terapia del dolore di __________ preventivata per l'11.03.2021 ma mai stata

eseguita.

Dal complemento di perizia del Dr. __________ del 06.04.2021 si

apprende:

Scritto del servizio di anestesiologia e rianimazione

dell'ospedale cantonate di __________ Dr. __________ centro del dolore

(08.03.2021) al RL dell'A:

indicava di aver esaminato l’assicurato il 27.1 e di aver

eseguito una prima infiltrazione l'11.2.2021; l'anestesista osservava che tutti

i documenti a sua disposizione erano in lingua italiana; non essendo

quest'ultima la sua lingua materna, ha cercato di capire il contenuto di questi

documenti che non erano stati tradotti in precedenza; il medico affermava che

il signor RI 1 soffriva di cervicalgie di lunga durata in un quadra di ernie

discali conosciute ai livelli C4-C5 e C6-C7; soffriva pure di lombalgie che

erano peggiorate al momento in cui era caduto a domicilio a dicembre 2019;

descriveva anche dolori alle articolazioni sacroiliache; il centro intravvedeva

in prima luogo una sindrome faccettarla toracolombare dei livelli TH9-L5,

inoltre un conflitto sacroiliaco bilaterale; era ancora in corso un consulto

neurochirurgico presso il Dr. __________ presso l'ospedale cantonale di __________,

su

richiesta del paziente. Per quanto riguardava l'incapacità

lavorativa, i medici del centro per la terapia del dolore affermavano che

l’assicurato non poteva svolgere lavori richiedenti il sollevamento di carichi

pesanti, caratterizzati da movimenti ripetitivi con rotazione del tronco

rispettivamente con anteflessione ed estensione della colonna vertebrale, non

poteva assumere la posizione eretta prolungata; II medico affermava di non

potersi pronunciare sulla durata dell'incapacità lavorativa in corso

pianificata fino al 14.3.2021 in quanto questa decisione era stata presa dal

suo medico curante, prevedendo di rivedere l'assicuratol'11.3.2021 per una

rivalutazione del primo gesto svolto ossia un'in filtrazione di tipo mediai

branch block lombare tra L4 e S1 bilateralel'11.2.2021; affermava che la

consultazione seguente avrebbe permesso una rivalutazione, ma anche di

realizzare probabilmente ii secondo gesto previsto già in Ticino; per quanto

riguardava la prognosi i medici non potevano esprimersi in quanto il paziente

lamentava problemi in diverse regioni del corpo e anche per il fatto che la

valutazione del rachide cervicale sarebbe ancora avvenuta dal Dr. __________;

veniva anche posta la domanda dal giurista se vi fosse stato un peggioramento

dello stato di salute a confronto con la valutazione del 2020; il medico

affermava di avere incontrato il signor RI 1 per la prima volta nel gennaio

2021, per cui non era in grado di rispondere a questa domanda.

Considerandi

II Dr. __________ così concludeva:

In sintesi, la documentazione medica giunta ora alla mia

attenzione, dopo la mia valutazione peritale del 26.10.2020, non contiene

elementi oggettivi a me non già noti a quel momento, soprattutto oggettività in

grado di modificare la mia valutazione delle risorse fisiche presenti

nell'assicurato; di conseguenza la mia valutazione della capacità lavorativa

per un lavoro adatto allo stato di salute, espressa nello scritto peritale in

questione, non subisce cambiamenti. Va ricordato che il 26.10.2020 giudicavo

rassicurato nella sua ultima attività lavorativa espletata come magazziniere,

con il mansionario a mia disposizione, inabile al lavoro al 100% in via

definitiva.

Riassumendo il Dr. __________ non documenta alcun esame obiettivo,

non esegue alcuna manovra semeiologica, elenca le note diagnosi, visiona

approfondimenti diagnostici radiografici già esaminati dalla valutazione

fiduciaria del Dr. __________ e relativo complemento peritale e pone indicazione

a trattamenti terapeutici conservativi ed eventualmente anche invasivi, già

antecedentemente consigliati dagli altri curanti e disattesi dall'A.

Considerazioni

Anche per tale documentazione giunta agli atti successivamente

alla presa di posizione di __________:

- non esiste un

esame obiettivo condotto sull'A che evidenzi un significativo peggioramento

dello stato clinico-valetudinario o una diagnosi ai sensi dell'ICD 10 diversa

da quelle poste dal Dr. __________ nella sua valutazione peritale del 26.10.2020

e successivo complemento peritale del 06.04.2021;

- vengono

proposti trattamenti terapeutici conservativi ed eventualmente invasivi, già antecedentemente

consigliati dagli altri curanti e disattesi dall'A;

- non viene attestato nessun nuovo blocco funzionale;

- non esiste

alcuna attestazione di ricovero ospedaliere e/o accesso al pronto soccorso;

- in ogni caso

quanto emerso dalla relazione del Dr. __________ non impedisce lo svolgimento

di un'attività consona allo stato di salute attuale dell'A, così come valutato

dal Dr. __________.” (doc. AI pag. 418)

Sulla base di queste

dettagliate e ben motivate considerazioni il SMR ha quindi concluso confermando

pienamente il precedente rapporto del 18 ottobre 2021, considerata l’assenza “di

fatti nuovi certi rispettivamente modificazioni significative di fatti noti”

(doc. AI pag. 421).

Queste conclusioni, ben

motivate e che attentamente prendono posizione sulle allegazioni e censure del

ricorrente, vanno confermate.

Alla valutazione del SMR va del

resto prestata adesione malgrado l’assenza di una visita clinica

dell’assicurato. La giurisprudenza ha in effetti più volte ricordato che di norma una valutazione medica basata sui

soli atti (“Aktengutachten”), senza visitare l’assicurato, esplica

validamente i suoi effetti se si dispone di sufficienti elementi risultanti da

altri accertamenti personali e se si tratta di valutare la fattispecie sulla

base di dati medici oggettivi già accertati, di modo che la valutazione medica

diretta della persona assicurata viene messa in secondo piano (cfr. STF 9C_524/2017

del 21 marzo 2018, consid. 5.1; 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5;

9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).

Nella

fattispecie l’amministrazione a ragione ha ritenuto di poter esaurientemente

valutare la situazione valetudinaria dell’assicurato, anche senza ordinare

l’esecuzione di una perizia medica, ritenuto che le valutazioni del SMR, basate

su un approfondito esame della corposa documentazione medica agli atti,

richiamata da __________ e prodotta dall’assicurato, erano da considerare senza

dubbio concludenti, complete e ben motivate.

Alla valutazione della dr.ssa __________,

che appare ben motivata ed approfondita e formulata sulla base di un attento

esame del caso, questo Tribunale ritiene di doversi conformare, considerato

anche come le scarne attestazioni di inabilità lavorativa dell’80% della

curante dr.ssa __________ appaiano formulate assai genericamente e sprovviste

della necessaria motivazione e non forniscono elementi nuovi che permettano di

protrarre l’inabilità lavorativa oltre la fine di ottobre 2020, ricordato

peraltro le riserve che si impongono, giusta la giurisprudenza, nella

valutazione delle certificazioni dei curanti (cfr. STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008 e DTF 125 V 353 consid. 3a con riferimenti; cfr. in esteso al

consid. 2.8).

2.9

Il ricorrente ha contestato tali conclusioni

di fronte a questo Tribunale, producendo nuove certificazioni mediche, e meglio

innanzitutto un referto di una MRI eseguita il 15 giugno 2022 del tratto lombare

che riscontra la presenza di “: Chondropathie étagée, protrusion

circonférentielle du disque L1-L2 a predominance gauche rétrécissant le

neuroforamen gauche. Protrusion discale foraminale gauche en L4-L5, probable

contact avec la racine L4 gauche”, oltre ad un referto di una MRI del

rachide cervicale di medesima data che attesta “Discarthrose étagée de C3 a

C7 rétrécissant les trous de conjugaison” (doc. X/1 e XII/2).

In merito la dr.ssa __________

del SMR, con Annotazione del 9 agosto 2022, ha osservato che “la

nuova documentazione radiografica presentata in sede di ricorso al TCA ed

analizzata dal dr. __________ non riscontra patologie nuove; globalmente i

quadri radiologici cervicale e lombare sono rimasti invariati rispetto i

precedenti del 05.12.2019 e 31.01.2020” (doc. XVI/1). Tale conclusione, che

effettivamente conferma i reperti radiologici agli atti, tratta dalla

dottoressa del SMR che ha più volte analizzato la documentazione medica

all’inserto, va senza dubbio condivisa, ove oltretutto si osservi che i

documenti in oggetto nemmeno si pronunciano sulla capacità lavorativa del

ricorrente.

Il ricorrente ha inoltre

prodotto una certificazione del 7 luglio 2022 del dr. __________, che, posta la

diagnosi di “troubles dégénératifs probablement asymptomatiques cervicaux et

lombaires”, ha invitato i colleghi dell’anestesiologia a convocare il paziente

per una valutazione, affermando quanto segue:

" Monsieur RI 1 présente des douleurs multiples en particulier de

l'hémicorps gauche, sans topographie correspondant aux lésions visualisées sur

les IRM. L'IRM Lombaire peut être considérée comme normale hormis une

discopathie L1-2 non compressive, l'IRM cervicale présente des troubles dégénératifs

cervicaux non compressifs avec des discopathies compatibles avec l'âge du patient.

Aucune des lésions visualisées sur l'IRM ne peut

expliquer les symptômes de Monsieur RI 1. Il existe évidemment plusieurs

diagnostics différentiels dont celui d'une fibromyalgie, celui de troubles

psychosomatiques, ou alors de troubles rhumatismaux sous-jacents qui n’ont pas été

élucidés, de maladies inflammatoires chroniques. Je pense qu’une recherche

large devrait être envisagés, il est par contre très clair pour moi qu'il n'y a

aucun geste agressif à programmer et il ne faut plus non plus prévoir d'infiltration

ou dénervation comme cela avait été proposé à la Consultation de la douleur de

l'Hôpital Cantonal. ” (doc. XII/3)

In merito, la dr.ssa __________ del

SMR, nella già citata annotazione del 9 agosto 2022, dopo aver ricordato che

agli atti erano già presenti una MRI del 5 dicembre 2019 alla colonna cervicale

nativa (che riscontrava: al segmento C4-C5 una riduzione minima

dell'ampiezza dello spazio intervertebrale, una desidratazione del disco, una

fessurazione discale posteriormente, una focale erniazione paramediana destra

con estrusione cranio-caudale di circa 10 mm con impronta minima sul midollo

spinale, vi è anche un piccolo focolaio di edema osseo livello dello spigolo

posterosuperiore del soma di C5; al segmento C5-C6 si vede una riduzione minima

dell'ampiezza dello spazio intervertebrale, una desidratazione discale, una

fessurazione discale posteriormente, un'erniazione ad ampio raggio con impronta

minima sul sacco midollare; all'ultimo segmento C6-C7 viene descritta una

riduzione minima dell'ampiezza dello spazio intervertebrale, una desidratazione

discale, un'erniazione minima ad ampio raggio accentuata sinistra con impronta

minima sul sacco midollare, un'osteocondrosi posteriore Madie II.) oltre a

una MRI del 31 gennaio 2020 al rachide lombare (che attestava moderata

discopatia tra L2 e L5 ed una marcata discopatia nel segmento L1-L2 senza

compressioni di strutture nervose. Non fratture livello dell'osso esaminato),

ha osservato:

" Il Dr.

med. __________ precisa che i disturbi neurologici patiti dall'A non hanno

nessun correlato anatomo-topografico (come normalmente avviene) con le lesioni

visualizzate alle MRI cervicale e lombare ed anzi più nel dettaglio la

risonanza magnetica lombare può essere considerata normale, ad eccezione di una

profusione circonferenziale L1-2° quindi non compressiva; la risonanza magnetica

cervicale mostra disturbi degenerativi cervicali non compressivi con malattia

discale compatibile con l'età del paziente. Nessuna delle lesioni visualizzate

dalla risonanza magnetica può spiegare i sintomi del signor RI 1. È

necessario ancora una volta sottolineare che le algie accusate dall'assicurato

al Dr. med. __________ sono state tenute in debito conto dai periti Dr. med. __________

e Dr.ssa med. __________.

La psichiatra Dr.ssa med. __________,

dopo aver ampiamente ripercorso anche l'anamnesi dolorosa somatica dell'A, a

ricomprendere gli accertamenti, le cure relative e la sintomatologia accusata

in relazione ai disturbi somatici cervicali, lombari nonché l'evoluzione

dell'infortunio con caduta sul podice del13.12.2019. Infatti nella diagnosi la

Dr.ssa __________ pone: sindrome mista ansiosodepressiva ICD 10 41.2

reattiva problemi legati all'occupazione Z56 e alla sindrome algica cervicale,

dorsale lombare.

Il reumatologo Dr. med. __________

riporta la tendenza fibriomialgica (5 su 18 punti fìbromialgici positivi)

presentata dall'A. A tal proposito il Dr. __________ attesta: Vi è una

tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli con 5 su 18 punti

fibromialgici positivi, in grado di mantenere un quadro algico cronico, poco

modulabile, scarsamente accessibile alle cure farmacologiche fisiatriche improntate.

Così come il Dr. med. __________ anche

il Dr. med. __________ aveva evidenziato come nessuna delle lesioni documentate

dagli accertamenti paraclinici potesse spiegare i sintomi accusati dal signor RI

1.

Infatti il Dr. __________ attestando: i

disturbi accusati dall'assicurato, deficit funzionali riferiti, in parte

constatabili anche durante l'esame clinico funzionale peritale, si spiegano parzialmente

con le alterazioni strutturali finora evidenziate, sottolineava la tendenza

fìbromialgica presentata dall'A.

Similmente si pronuncia il Dr. med. __________ che attesta: Aucune des lesions visualisées sur l'IRM

ne peut expliquer les symptomes de Monsieur RI 1. Il existe évidemment plusieurs

diagnostics différentiels dont celui d'une fibromyalgie, celui de troubles psychosomatiques.

Da ultimo, così come il Dr. Med. __________

attestava: “Non ho proposte terapeutiche da formulare, in grado di

migliorare le risorse fisiche dell'assicurato, anche il Dr. Med. __________

non ravvisa la necessità di ulteriori misure di ordine neurochirurgico.

Infatti: ... il

est... très clair pour moi qu'il n'y a aucun geste agressif a programmer et il ne

faut plus non plus prévoir d'infiltration ou dénervation comme cela avait été proposé

a la Consultation de la douleur de l'Hôpital Cantonal.

Conclusioni: Riassumendo, la

documentazione medica giunta in fase ricorsuale al TCA, non contiene elementi oggettivi

nuovi. Da tale documentazione non emergono oggettività in grado di modificare

le conclusioni della valutazione e delle risorse fisiche residue presentate

dall'A, contenute nel Rapporto Finale SMR del 18.10.2021. Di conseguenza la mia

valutazione della capacità lavorativa per un lavoro adatto allo stato di

salute, espressa nel sopracitato Rapporto finale SMR del 18.10.2021 resta immodificata,

con inabilità lavorativa definitiva in attività abituale di supervisore di magazzino.”

(doc. XVI/1)

A tale dettagliato e completo

rapporto, reso dal medico SMR dopo accurato esame e che prende approfondita e

motivata posizione sulle singole censure formulate dall’assicurato e sulle

allegazioni del dr. __________, può interamente essere rinviato, non essendovi

motivo di scostarsi. Del resto, i disturbi sottolineati dal dr. __________ erano

già stati approfonditi dai medici incaricati da __________, dr.ssa __________ e

dr. __________, e dalla dr.ssa __________ del SMR nei vari rapporti allestiti

all’attenzione dell’amministrazione e di cui sopra.

Rispetto alle certificazioni già

prodotte in precedenza quelle allegate al ricorso non aggiungono alcun elemento

nuovo rilevante.

L’assicurato peraltro nemmeno

adduce e sostanzia le ragioni per cui le conclusioni dell’amministrazione

sarebbero errate. In sostanza quindi tali certificazioni non permettono di

distanziarsi dalle conclusioni del SMR, non apportando nuovi elementi oggettivi

ignorati e vanno tutt’al più intese nel senso di una parziale diversa

valutazione della medesima situazione.

Quanto infine all’ulteriore certificazione

prodotta dal ricorrente, il dr. __________, psichiatra curante dell’assicurato

dal 10 maggio 2022, ha attestato quanto segue:

" (…) Nous avons constaté les limitations fonctionnelles suivantes qui

affectent le fonctionnement quotidien du patient, les limitations physiques

dues à la douleur chronique, ayant retrouve dans les études d'imagerie

certaines altérations structurelles au niveau cervical et lombaire (IRM

cervicale et lombaire du 15 juin 2022) comme pour Ia port de charges et le

maintien prolongé d'une même position, et des limitations fonctionnelles

psychiques telles que la capacité de concentration, la capacité d'endurance et

une certaine psychorigidité qui a favorisé une difficulté d'adaptation, qui a

conditionné une détérioration progressive de son état psychique, accentuant la

symptomatologie anxiodepressive.

Nous apprécions le rapport médical du 7 juillet

2022.

du Dr __________, neurochirurgien, où il ouvre un éventail de possibilités

diagnostiques, dont nous attendons toujours les évaluations et rapports des différents

spécialistes concernés pour exclure une autre cause première de douleur, étant

le cas de l'unité de neurologie, rhumatologie et douleur.

Mais aussi, on peut exprimer la possibilité que

dans révolution du tableau décrit, le patient ait présente des postures et un

comportement antalgique de compensation, ayant développé un autre type de douleur

qui n'est pas lie au niveau des lésions mises en évidence dans l'IRM, mais cela

reste douloureux. Nous ne pouvons pas exclure

catégoriquement que le syndrome douloureux présente par le patient ait un

certain type de relation avec les altérations structurelles trouvées à l'IRM/qui

pourraient donner une symptomatologie algique. Deux affections douloureuses peuvent être envisagées en

concomitance, un syndrome douloureux primaire qui respecte les niveaux et les

dermatomes en relation avec les lésions mises en évidence dans la colonne vertébrale, et un syndrome douloureux secondaire,

d'origine multifactorielle probable, de postures antalgiques compensatrices et

d'expression psychosomatique en rapport avec I’ intensité du stress ressenti par le patient. L'évolution

a montré que le comportement antalgique compensatoire et d'évitement des

efforts modérés-sévères effectués par le patient a été favorable, réduisant les

hernies discales mises en évidence dans l'IRM cervicale du 21 novembre 2012,

par rapport a l'IRM actuelle. IRM cervicale du 21 novembre 2012 : « Hernie

discale subaiguë ou exacerbation subaiguë d'une hernie luxée latente au niveau

C6-C7 du côté gauche. Répercussion directe surtout sur la moelle épinière et sur la racine (foraminal et intraspinal) de C7 gauche. De plus, une réaction

inflammatoire s'étendant dans le récessus antérolatéral

du C8 gauche. Hernie paramédiane droite au niveau C4-C5». Pour tout ce qui a

été décrit, nous considérons que l'état actuel du patient ne lui permet pas de travailler

normalement, mais dans un travail adapté à ses compétences et ressources, il

pourra probablement travailler à 30 % maximum compte tenu de l'altération de la

capacité de concentration, de l'endurance et de la

douleur chronique." (doc. XXII/1)

È inoltre stato prodotto un

nuovo scritto indirizzato al paziente dalla curante dr.ssa __________ del 4

ottobre 2022 che afferma:

" (…)

Votre état de sante me préoccupe sur deux aspects

;

1) Vous

présentez un syndrome douloureux chronique, dont t'étiologie première retenue

était une discopathie pluri étagée notamment au niveau cervical et lombaire,

documentée lors de plusieurs IRM (dernier examen le 15 juillet 2022) et ayant

motive une prise en charge initiale au Centre de la douleur de l'hôpital

cantonal de __________. Les infiltrations n'ayant permis de soulager vos

douleurs que de manière transitoire un avis neuro chirurgical a été demandé au

Professeur __________ (hernie discale luxée en C6-C7 documentée sur une IRM en

novembre o022). Ce dernier conclut que vos douleurs ne sont pas expliquées par

les altérations décrites au niveau du rachis et qu'un bilan plus exhaustif soit

être effectué.

Un bilan sanguin est

effectué le 18 aout mettant en évidence un syndrome inflammatoire nouveau,

faisant évoquer ainsi la possibilité d'une maladie rhumatismale sous-jacente.

Nous attendons les conclusions de l'expertise rhumatologique du 7 octobre

prochain.

2)

Hormis les limitations fonctionnelles notoires consécutives à vos douleurs

chroniques, votre état psychique est préoccupant et a motivé une prise en

charge spécialisée au Centre __________. Je vous ai vu à plusieurs reprises en

situation de crise tant sur le plan physique que psychique, les douleurs étant

à l'origine de troubles du sommeil, d'une fatigue chronique et d'un trouble de

l'humeur.

Je vous ai mis au bénéfice d'une incapacité de

travail pour les motifs ci-dessus et je maintiens qu'une activité maximale de

30.

% peut être exigée à ce jour." (doc. XXII/2)

In merito si è nuovamente

pronunciata la dr.ssa __________ del SMR, il 18 ottobre 2022, come segue:

" (….)

Considerazioni

- Non esiste un

esame obiettivo condotto sull'A che evidenzi una diagnosi ai sensi dell'ICD 10

diversa da quelle poste ne dal Dr. __________ nella sua valutazione peritale del

26.10.2020

e successivo complemento peritale del 06.04.2021, né dalla

psichiatra Dr.ssa __________ (11.07.2020) né tanto meno dal perito di medicina

interna Dr. __________ (28.07.2020);

- non esiste la

prescrizione di una nuova terapia farmacologica né tanto meno un nuovo

programma di terapia fisica, fisiatrica e riabilitativa;

- non viene attestato nessun nuovo blocco funzionale;

- non esiste

alcuna attestazione di ricovero ospedaliere e/o accesso al pronto soccorso;

- l'ennesimo

attuale psichiatra curante Dr. __________ a cui l'A viene avviato soltanto nel

maggio 2022, documentata un'evoluzione favorevole dell'aspetto somatico con miglioramento

rispetto alle immagini iconografiche del 2012, con riduzione delle ernie discali

rispetto a quelle evidenziate attualmente ed esprime la propria valutazione soggettiva

e di curante circa la capacità lavorativa residua presentata dall'A.

Conclusioni

Riassumendo, anche l'ulteriore documentazione medica giunta in

fase ricorsuale al TCA, non contiene elementi aggettivi nuovi. Da tale

documentazione non emergono oggettività in grado di modificare le conclusioni

della valutazione e delle risorse fisiche residue presentate dall'A, contenute

nel Rapporto Finale SMR del 18.10.2021.

Di conseguenza, anche in questa occasione, la mia valutazione

della capacità lavorativa per un lavoro adatto allo stato di salute, espressa

nel sopracitato Rapporto finale SMR del 18,10.2021 resta immodificata, con

inabilità lavorativa definitiva in attività abituale di supervisore di magazzino.”

(doc. XXIV/1)

Le

motivazioni, approfondite e chiare, del medico SMR dr.ssa __________, appaiono

anche in questo caso convincenti.

Occorre avantutto sottolineare

che la documentazione prodotta dal ricorrente si riferisce ad accertamenti radiologici

del giugno 2022 e valutazioni mediche eseguite nel luglio, settembre e ottobre

2022.

e, quindi, riferiti ad una situazione ampiamente successiva alla data di

emanazione della decisione contestata (del 22 dicembre 2021), la quale, per

giurisprudenza consolidata, delimita il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e

riferimenti). Già per tale motivo la stessa non appare in questa sede

rilevante.

Ma a prescindere da questa

considerazione, come detto, la stessa non evidenzia elementi che possano

modificare la valutazione operata dall’amministrazione sino al momento

determinante del provvedimento contestato.

A prescindere dal fatto che,

secondo giurisprudenza per l’assicurazione invalidità non è importante la

diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF

9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla

giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche

scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle

prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr.

STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231

consid. 5.3 pag. 234), come ben concluso dalla dr.ssa __________ il 18 ottobre

2022, nei documenti prodotti dal ricorrente non vengono sostanzialmente poste

diagnosi diverse da quelle indicate dal dr. __________ o dalla dr.ssa __________

o dal dr. __________. Inoltre non solo non è stato eseguito alcun ricovero

ospedaliero, ma nemmeno è stata prescritta una nuova terapia farmacologica, fisiatrica

e riabilitativa.

Quanto in particolare alla

certificazione del 20 settembre 2022 del dr. __________, psichiatra che segue

il ricorrente da maggio 2022 (e quindi ben 5 mesi successivamente alla

decisione contestata), la stessa documenta un'evoluzione favorevole

dell'aspetto somatico con miglioramento rispetto alle immagini iconografiche

del 2012 e riduzione delle ernie discali e si limita in ogni modo ad esprimere

una valutazione soggettiva circa la capacità lavorativa residua dell’assicurato.

A ragione l’amministrazione

sottolinea comunque che l’eventuale peggioramento dello stato di salute del

ricorrente, che avrebbe determinato trattamenti o valutazioni successive alla data

determinante della resa della decisione contestata (segnatamente l’eventuale

insorgenza di una possibile malattia reumatologica ipotizzata dalla dr.ssa __________

alla luce degli esiti dell’esame del sangue del 18 agosto 2022, cfr. doc.

XXII/2) dovrà, se del caso, fare oggetto di una nuova domanda di prestazioni,

corredata dalla necessaria documentazione medica.

Questa Corte ritiene pertanto che

lo stato di salute dell’assicurato sia stato approfonditamente vagliato, prima

dell'emanazione della decisione qui impugnata (in concreto: 22 dicembre 2021)

data che, come detto, segna il limite temporale del potere cognitivo del

giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1

e riferimenti).

Questo Tribunale ritiene di dover

condividere le conclusioni del medico SMR, anche considerando come il ricorrente,

rispettivamente i suoi curanti, non abbiano fatto valere argomentazioni che

possano in qualche modo smentirle. Richiamato il già citato principio

giurisprudenziale per cui in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),

poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del

23.

aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4; cfr.

sopra al consid. 2.6), le considerazioni dei curanti dr. __________, __________

e dr.ssa __________, non consentono, alla luce delle coerenti e convincenti

argomentazioni della dr.ssa __________ del SMR, di scostarsi dalle conclusioni

dell’Ufficio AI.

Né del resto l’assicurato ha

prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la

presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alle

valutazioni del SMR e entro la data della decisione contestata.

Va qui ricordato che se da una parte

la procedura davanti al TCA è

retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264.

consid. 3b con riferimenti).

A proposito del medico SMR non va

dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come

pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare

capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative,

sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona

assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze

tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del

SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da

un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con

riferimenti).

In conclusione, rispecchiando le

valutazioni del SMR del 18 ottobre, 29 novembre, 30 novembre, 16 dicembre 2021,

9.

agosto e 18 ottobre 2022 (doc. AI pag. 377, 406, 410, 418; doc. XVI/1 e

XXIV/1), tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.5 e 2.6), richiamato pure l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno

alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400

e riferimenti), è da ritenere dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che se dal dicembre

2019.

l’assicurato aveva presentato un’inabilità lavorativa, perdurata, a gradi

alterni e diversi, sino al 26 ottobre 2020, dal 27 ottobre 2020 tuttavia il suo

stato di salute era migliorato con una ripresa della capacità lavorativa

completa in attività adeguate.

La refertazione medica agli atti

contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurato sino all'emanazione della decisione contestata, senza che si

renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d). La richiesta formulata dal legale

dell’assicurato di eseguire ulteriori approfondimenti medici pluridisciplinari va

quindi respinta. Sia peraltro osservato, quanto al richiesto approfondimento neurologico,

che a ragione l’amministrazione non ne ha ravvisato l’opportunità, nessun

documento agli atti avendo evidenziato la presenza di patologie neurologiche

necessitanti di essere acclarate ulteriormente.

2.10

Quanto, infine, alla censura

sollevata dal ricorrente in merito al fatto che l’amministrazione si sia

sostanzialmente riferita a referti di visite medico-fiduciarie allestite da __________,

assicuratore per indennità perdita di guadagno per malattia dell’ex datore di

lavoro, ossia nell’ambito di un contratto retto dal diritto privato (LCA), va

detto quanto segue.

A questo proposito, nella recente

sentenza 9C_667/2020 del 29 dicembre 2020, citata anche dal ricorrente, il

Tribunale federale ha rammentato che al momento dell’inoltro di una domanda di

prestazioni, l’Ufficio AI non interviene come parte alla procedura ma come

organo amministrativo incaricato di applicare la legge. Conformemente al

principio del libero apprezzamento delle prove, applicabile in virtù dell’art.

40.

PC, in combinazione con gli art. 55 cpv. 1 LPGA e 19 PA, l’Ufficio AI non è

vincolato a regole formali, ma deve esaminare in maniera oggettiva tutti i

mezzi di prova, quale ne sia la provenienza e poi decidere se i documenti a

disposizione permettono di giungere ad un giudizio valido circa il diritto

litigioso (DTF 125 V consid. 3).

Il TF ha poi rilevato che, di

conseguenza, il codice di procedura civile, ed in particolare l’art. 168 CPC,

non regolamenta la maniera in cui l’Ufficio AI deve apprezzare le conclusioni

di un rapporto medico in una procedura concernente il diritto delle

assicurazioni sociali (sentenza 8C_240/2016 del 13 luglio 2016, consid. 5.2;

cfr. DTF 141 III 433, consid. 2.6).

Nel caso giudicato dall’Alta

Corte, l’amministrazione non aveva fatto allestire alcuna perizia esterna, né

era intervenuta nella realizzazione del referto redatto dall’esperto incaricato

dall’assicuratore privato, ma lo aveva acquisito agli atti. Il Tribunale

federale ha evidenziato che in tal caso i diritti procedurali previsti

dall’art. 44 LPGA non avevano trovato applicazione ed il referto del medico

incaricato dall’assicuratore privato non poteva essere qualificato come perizia

medica (esterna all’assicuratore sociale) ai sensi di questo disposto.

Tuttavia l’Alta Corte ha rilevato

che nel caso concreto la ricorrente aveva avuto conoscenza del rapporto medico,

nei confronti del quale aveva quindi potuto far valere le sue critiche, e che

aveva del resto contestato in sede di osservazioni al progetto di decisione.

Ella avrebbe pertanto già potuto sollevare in quella procedura le lacune

evidenti (“lacunes criardes”) di cui si era poi lamentata in sede

federale.

Il Tribunale federale ha

rammentato che in ogni caso nell’ambito della procedura AI la valutazione dello

psichiatra incaricato dall’assicuratore privato è uno dei tanti documenti

medici che sia l’Ufficio AI che il Tribunale cantonale devono includere nel

loro apprezzamento delle prove.

Nella misura in cui la ricorrente

aveva unicamente evidenziato gli effetti dei medicamenti sulla sua capacità di

lavoro, ella non aveva sollevato dei minimi dubbi tali da mettere in discussione

la correttezza e la pertinenza delle conclusioni mediche del referto allestito

su incarico dell’assicuratore malattie, fatte proprie dal Tribunale cantonale,

ed in presenza dei quali sarebbe stato necessario allestire una perizia ad

opera di un medico esterno all’UAI (art. 44 LPGA, DTF 135 V 465, consid. 4.4).

In queste condizioni il Tribunale federale ha stabilito che non vi era pertanto

alcun motivo per scostarsi dalle costatazioni del Tribunale cantonale.

Nella fattispecie, analogamente

a quanto giudicato dalla Corte federale, se anche l’Ufficio AI non ha fatto

allestire alcuna perizia esterna e non è intervenuto nella realizzazione dei

referti redatti dagli esperti incaricati da __________, ovvero dai dr. __________,

__________ e __________, che ha acquisito agli atti, dovendo quindi ammettere

che i diritti procedurali previsti dall’art. 44 LPGA non hanno trovato

applicazione e non potendosi quindi i medesimi referti essere qualificati come

perizie mediche (esterne all’assicuratore sociale) ai sensi del medesimo

articolo, tuttavia va ribadito che il ricorrente ha tempestivamente avuto

conoscenza di tali rapporti medici, nei confronti dei quali ha quindi potuto

far valere le sue critiche, già in sede di osservazioni al progetto di

decisione.

Ora, considerato come l’assicurato

si è sostanzialmente limitato a contestazioni soggettive, sostenendo di essere

maggiormente inabile al lavoro, senza tuttavia addurre validi elementi o dubbi

tali da mettere in discussione la correttezza e la pertinenza delle conclusioni

mediche deducibili dai referti allestiti su incarico dell’assicuratore __________,

ed in presenza dei quali sarebbe stato necessario allestire una perizia ad

opera di un medico esterno all’Ufficio AI (art. 44 LPGA, DTF 135 V 465, consid.

4.4), questo Tribunale ritiene che non vi è alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni

dell’Ufficio AI.

Le censure riproposte in questa

sede dal ricorrente, mosse segnatamente nei confronti dei referti allestiti a

suo dire in modo affrettato dai dr. __________ e __________, non sono sorrette

da alcuna documentazione che possa anche solo far ipotizzare la presenza di

patologie diverse da quelle attestate dai medici interpellati

dall’amministrazione o che ne comprovino un peggioramento sostanziale. Come

ampiamente esposto sopra, del resto la documentazione prodotta dall’assicurato

non evidenzia nemmeno l’introduzione di trattamenti terapeutici diversi e

nemmeno si evincono ricoveri ospedalieri. Pure si è detto che nemmeno i più

recenti accertamenti radiologici eseguiti nell’estate 2022 hanno evidenziato

patologie nuove a livello delle affezioni cervicali e lombari (cfr. doc.

XVI/1). Sia peraltro ancora osservato che le affezioni lamentate dal ricorrente

hanno trovato opportuna e approfondita considerazione, compresa un’adeguata

valutazione della componente psichica per tener conto della “tendenza

fibromialgica” diagnosticata dal dr. __________ (cfr. consid. 2.5 e 2.6), tanto

che l’amministrazione ha in ogni modo concluso per l’inesigibilità

dell’attività lavorativa precedentemente eseguita e per la necessità di

rispettare determinate limitazioni funzionali nell’esercizio di un’adeguata

attività lavorativa.

In ogni modo, per quel che

concerne la durata dei consulti effettuati dai medici incaricati da __________,

val la pena di sottolineare che, secondo la giurisprudenza, il

valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata

della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. STF

9C_722/2018 del 12 dicembre 2018, consid. 4.2; 9C_133/2012 del 29 agosto 2012,

consid. 3.2.1; 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, STFA I 1094/06 del 14

novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti; cfr. anche

STCA 32.2018.11 del 14 giugno 2018). E questo a prescindere dal fatto che il

tempo investito normalmente dai periti medici non è riferito solo all'esame

clinico, ma comprende anche l'anamnesi, la valutazione e l'insieme della documentazione

radiologica e di laboratorio presente agli atti.

Deve comunque essere

sottolineato che nell’ambito della procedura AI le valutazioni dei dr. __________,

__________ e della dr.ssa __________, non sono che alcuni dei tanti documenti

medici che l’Ufficio AI ha incluso nel suo apprezzamento, al fine di giungere

ad una conclusione chiara e ben motivata circa la capacità lavorativa

dell’assicurato, che peraltro, come detto, si è basata sulle valide e

approfondite conclusioni tratte dalla dr.ssa __________ del SMR.

2.11

Per quel

che concerne l’aspetto economico (rimasto sostanzialmente incontestato), alla

valutazione esperita dall’Ufficio AI va prestata integrale adesione. Stante al

13.

dicembre 2020 (ossia dopo un anno di attesa conformemente all’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI) un’inabilità lavorativa completa nella precedente attività, ma

un’abilità completa in attività leggere adeguate, l’amministrazione ha

proceduto al raffronto dei redditi per determinare il grado d’invalidità. Conformemente

all’art. 16 LPGA (cfr. consid. 2.4), la stessa ha in effetti correttamente

raffrontato un reddito da valido quale “supervisore magazzino” per il

2020.

di fr. 58’500.- (determinato sulla base dei dati

forniti nel questionario per il datore di lavoro del 16 luglio 2020 dalla __________

di __________, doc. AI pag. 128), a un reddito da invalido di fr. 58’610.- (determinato partendo dai fr. 69'953.-

statisticamente conseguibili nel 2020 da personale maschile in attività

semplici e ripetitive, valore mediano, ritenute esigibili dall’assicurato in

base alle suesposte conclusioni medico teoriche, e riducendo tale importo del 15%

per tenere conto della necessità di effettuare attività leggere e per svantaggi

salariali derivanti da contingenze particolari), ottenendo un grado

d’invalidità dello 0% ([58’500- 58’610] x 100 : 58’610 = 0%), che non conferisce

il diritto ad una rendita d’invalidità.

Tale calcolo, rimasto come detto

incontestato, ha applicato correttamente le norme applicabili sino al 31

dicembre 2021 (per quanto riguarda le nuove norme valide dal 1. gennaio 2022 in

materia di valutazione del grado di invalidità cfr. gli art. 28a LAI, art.

25-26bis OAI; cfr. anche la giurisprudenza del TF riassunta nella STF 9C_501/2013

del 28 novembre 2013), facendo peraltro giustamente capo, per quanto riguarda i

salari applicati, ai dati salariali statistici ufficiali (riguardo

all’applicabilità dei dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati

salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio

federale di statistica di Berna, cfr. anche la giurisprudenza del TF, in

particolare DTF 142 V 178 consid. 2.5.7, 128 V 174; a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. anche RAMI 2001 U 439,

pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss).

2.12

In simili circostanze, ribaditi i suesposti periodi di inabilità lavorativa dal 13 dicembre 2019 al 26

ottobre 2020, considerata dunque la ripresa dell’abilità lavorativa

completa in attività adeguate a partire dal 27 ottobre 2020, con un conseguente

grado di invalidità nullo, l’assicurato non ha quindi presentato, ai sensi

dell’art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI, un periodo ininterrotto di un anno con

almeno il 40% di inabilità lavorativa in media e con un grado di invalidità di

almeno il 40% alla scadenza dell’anno di attesa (art. 28 LAI; cfr. anche art. 6

LPGA; cfr. al consid. 2.4), ragione per cui non gli può essere riconosciuto il

diritto ad una rendita di invalidità.

La decisione impugnata merita pertanto

conferma, mentre il ricorso va respinto.

Come già anticipato, all’assicurato va comunque fatto presente

che in caso di peggioramento rilevante delle sue condizioni di salute,

debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in

futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non

pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’AI insorti in

epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato.

2.13

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in

vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione

transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis

LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a

carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti