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Decisione

32.2022.12

Corretta la decisione con la quale l'amministrazione ha confermato, in sede di revisione, il diritto a 3/4 di rendita per un grado AI del 69%

11 luglio 2022Italiano38 min

88bis cpv. 2 OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita, dell’assegno

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.12

cr/DC

Lugano

11 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 21 gennaio 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1970, in precedenza

attivo quale muratore, in data 25 maggio 2011 ha presentato una richiesta di

prestazioni AI per adulti, a seguito di una radicolopatia sensitiva L4-L5 e

L5-S1 (doc. 4).

Con progetto di decisione del 7 dicembre 2011 (doc. 29), poi confermato

con decisione del 26 gennaio 2012 (doc. 31), l’Ufficio AI ha rifiutato il

diritto ad una rendita, visto che dal novembre 2011 l’interessato ha ripreso la

propria attività in misura totale, con conseguente grado di invalidità nullo.

1.2. Il 14 ottobre 2015 l’assicurato,

che nel frattempo ha ottenuto l’AFC quale capo cantiere, ha presentato una

seconda domanda di prestazioni (doc. 35).

Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra i

quali una perizia pluridisciplinare a cura del __________ (doc. 110), con

progetto di decisione del 30 maggio 2018 (doc. 135), poi confermato con

decisione del 9 maggio 2019 (doc. 152), l’Ufficio AI ha assegnato

all’assicurato il diritto a tre quarti di rendita di invalidità (grado AI del

69%) dal 1° aprile 2016, poi aumentato ad una rendita intera (grado AI del

100%) dal 1° giugno 2017 e nuovamente ridotto a tre quarti di rendita di

invalidità (grado AI del 69%) dal 1° novembre 2017.

1.3. In data 22 gennaio 2021

l’assicurato ha presentato una domanda di revisione, facendo valere un peggioramento

del proprio stato di salute (doc. 169).

Con progetto di decisione del 12 agosto 2021 l’amministrazione ha

respinto la richiesta di aumento del grado di invalidità ritenendo che lo stato

di salute sia rimasto invariato rispetto alle valutazioni mediche precedenti (doc.

171).

A seguito delle obiezioni presentate dall’assicurato per il

tramite del RA 1, suo rappresentate legale (doc. 178), l’Ufficio AI, basandosi

sulle considerazioni espresse dal medico del SMR, con decisione del 21 gennaio

2022 ha confermato non essere dati i presupposti per una modifica del grado di

invalidità (del 69%), rispettivamente per un cambiamento di rendita, risultando

lo stato di salute dell’interessato invariato.

1.4. Con tempestivo ricorso del 22

febbraio 2022 l’assicurato, sempre rappresentato dal RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita intera

di invalidità, visto il peggioramento delle sue condizioni di salute.

Sostanzialmente l’insorgente

contesta la valutazione medica del SMR, il quale ha considerato lo stato di

salute sovrapponibile a quanto in precedenza valutato nella perizia __________

del 2017, nonostante l’insorgenza, nel frattempo, di numerose nuove patologie

non presenti al momento dell’apprezzamento peritale pluridisciplinare del __________.

A suo modo di vedere, l’insieme delle patologie che lo affliggono

avrebbero richiesto maggiori approfondimenti in ambito multidisciplinare, tanto

più che il medico curante ha attestato una totale inabilità al lavoro anche in

attività sedentarie e confacenti, con solo qualche risorsa, sfruttabile

unicamente nell’ambito di un laboratorio protetto, dove la resa lavorativa non

costituisce l’elemento determinante.

1.5. Con la risposta di causa

l’amministrazione ha confermato la correttezza della decisione impugnata e

chiesto la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto di

interesse, nei considerandi in diritto (doc. IV).

1.6. In data 4 aprile 2022 l’insorgente

ha ribadito di non essere in grado di esercitare un’attività lavorativa nelle

percentuali definite nella decisione impugnata, a causa delle proprie

condizioni di salute estremamente fragili e precarie, così come comprovato dall’ulteriore

documentazione medica allegata. Egli ha quindi chiesto di essere perlomeno

sottoposto ad ulteriori accertamenti stazionari da parte dell’amministrazione,

in modo tale da verificare che cosa sia in grado di fare e cosa no (doc. VIII +

1-6).

1.7. Con osservazioni del 2 maggio 2022

l’Ufficio AI, basandosi sulla presa di posizione del SMR (doc. X/1), ha

ritenuto che l’ulteriore documentazione medica prodotta dall’insorgente non

apporti nuovi elementi in grado di modificare le conclusioni contenute nella

decisione impugnata (doc. X).

1.8. In data 15 maggio 2022 l’insorgente

ha rilevato come sia l’insieme del suo quadro clinico a dover essere valutato,

e non la singola certificazione, al fine di verificare l’esistenza di una

modifica rilevante dello stato di salute, tale da modificare la capacità

lavorativa residua. Per tale ragione, egli ha chiesto di essere sottoposto

perlomeno ad un aggiornamento peritale, per definire una volta per tutte quali

siano i suoi impedimenti. Egli ha, inoltre, trasmesso gli esiti degli esami

vestibolari ai quali si è sottoposto. Infine, l’insorgente ha chiesto di essere

convocato “affinché possa descrivere il suo stato di salute, quali sono le

difficoltà che incontra nel suo ménage quotidiano, come passa le giornate, qual

è la sofferenza fisica e quali sono le cure/terapie attive e/o passive che

effettua costantemente” (doc. XII + B1-3).

1.9. Con osservazioni del 24 maggio

2022, l’Ufficio AI ha rilevato come la nuova documentazione medica prodotta dal

ricorrente sia stata sottoposta all’esame del SMR, il quale ha concluso che “la

documentazione medica aggiornata agli atti non aggiunge nuovi elementi e non

descrive uno stato clinico e funzionale modificato rispetto a quello valutato

nel RAF del 2018” (doc. XIV + 1). Tali considerazioni dell’amministrazione sono

state trasmesse all’assicurato (doc. XV), per conoscenza.

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

correttamente l’Ufficio AI ha confermato il diritto dell’assicurato a tre

quarti di rendita (per un grado AI del 69%) in via di revisione.

2.2. Va qui rilevato che il 1° gennaio

2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che

concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre ricordare che per la

disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in

precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto, al ricorso contro la

decisione emanata il 21 gennaio 2022 – data che, di principio, delimita

temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – si

applicano le norme sostanziali in vigore dal 1° gennaio 2022.

Per cui ogni riferimento alle

norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel

tenore in vigore dal 1. gennaio 2022 (per dei casi analoghi, cfr. STCA

32.2022.14-15 del 28 aprile 2022; 32.2022.21 del 7 giugno 2022; 32.2022.20

dell’8 giugno 2022; 32.2022.22 del 22 giugno 2022).

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

La riforma dell’AI entrata in

vigore il 1° gennaio 2022 ha introdotto un sistema di rendite lineare (cfr.

UFAS, Comunicato stampa del 3 novembre 2021: “Al fine di incentivare l’aumento

dell’attività lucrativa, per i nuovi beneficiari di rendita sarà introdotto un

sistema di rendite lineare. Con l’attuale sistema, che prevede quattro frazioni

di rendita, molti beneficiari di una rendita AI non sono motivati a lavorare di

più, perché a causa degli effetti soglia il loro reddito disponibile non

aumenta. La rendita intera continuerà a essere concessa a partire da un grado

d’invalidità del 70 per cento. Con l’introduzione del sistema di rendite

lineare nell’AI nell’ambito della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, la rilevazione

precisa della percentuale del grado d’invalidità acquisterà un’importanza

maggiore, poiché ogni punto percentuale inciderà sull’importo della rendita.”).

Il

nuovo articolo 28b LAI stabilisce così al cpv. 1 che “l’importo della rendita è

determinato quale quota percentuale di una rendita intera”.

Se

il grado d’invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale

corrisponde al grado d’invalidità (cpv. 2).

Se

il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha

diritto a una rendita intera (cpv. 3).

Se

il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote

percentuali seguenti:

Grado d’invalidità

Quota percentuale

49%

47,5%

48%

45%

47%

42,5%

46%

40%

45%

37,5%

44%

35%

43%

32,5%

42%

30%

41%

27,5%

40%

25%

(cpv. 4).

Per

ogni grado d’invalidità supplementare la quota percentuale aumenta dunque del

2,5%.

Secondo le disposizioni

transitorie della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI) per

le persone che diventano invalide dopo l’entrata in vigore della modifica

legislativa, ovvero dopo il 31 dicembre 2021, si applica la nuova legge.

Per contro, agli assicurati che

al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa beneficiano di una

rendita d’invalidità e hanno compiuto 55 anni continua ad essere

applicata la LAI nel suo tenore fino al 31 dicembre 2021.

Per le persone tra i 30 e i 54

anni che già percepiscono una rendita al momento dell’entrata in vigore della

modifica di legge, come il caso dell’assicurato, il diritto alla rendita

precedente perdura fintanto che il grado d’invalidità non subisce una modifica

ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (modifica di almeno 5% o aumento al

100%). Il diritto alla rendita precedente perdura anche se quest’ultima diminuisce

in seguito ad un aumento del grado d’invalidità o aumenta in seguito ad una

diminuzione del grado d’invalidità.

Inoltre, la rendita

d’invalidità viene aumentata se risulta una rendita più alta a causa di un

aumento del grado d’invalidità.

Per gli assicurati che non

hanno ancora compiuto i 30 anni ma che percepiscono già una rendita al

momento dell’entrata in vigore della modifica di legge in parola, solo dopo 10

anni dall’entrata in vigore di detta modifica sarà applicata una scala delle

rendite più dettagliata; se l’importo della rendita diminuisce dopo 10 anni a

causa dell’applicazione della scala delle rendite più dettagliata, l’importo

precedente continuerà ad essere pagato, configurando dunque un minimo.

In caso di modificazione

rilevante del grado d’invalidità (art. 17 cpv. 1 LPGA), sarà versata la rendita

corrispondente ad esso.

Sempre con riferimento al

contesto intertemporale, si rileva che le indennità giornaliere che all’entrata

in vigore della modifica legislativa sono versate in virtù dei previgenti artt.

22 cpv. 1bis e 23 cpv. 2 e 2bis continuano ad essere versate sino all’abbandono

o alla conclusione del provvedimento che le ha giustificate.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti

al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da

valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale

e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di

paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere

sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce

che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta

l’art. 17 LPGA.

Fatti

I principi giurisprudenziali

sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.

41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343,

consid. 3.5, pagg. 349-352).

La rendita può essere

oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello

stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi

pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STF

I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

Per stabilire in

una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

Queste norme sono applicabili non

soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013

dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STF 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984

pag. 137).

Circa gli effetti, l’art.

88bis cpv. 2 OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita, dell’assegno

per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza è messa in atto: il più

presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione

(lett. a); retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione

determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la prestazione o ha

violato l’obbligo d’informare impostogli ragionevolmente dall’articolo 77,

indipendentemente dal fatto che la prestazione abbia continuato a essere

versata a causa dell’ottenimento indebito della medesima o della violazione

dell’obbligo di informare.

2.5. Al termine dell’istruttoria

eseguita dopo la domanda di prestazioni dell’ottobre 2015 l’Ufficio AI, come

accennato (cfr. consid. 1.2), con decisione del 9 maggio 2019 (doc. 152), ha

assegnato all’assicurato il diritto a tre quarti di rendita di invalidità

(grado AI del 69%) dal 1° aprile 2016, poi aumentato ad una rendita intera

(grado AI del 100%) dal 1° giugno 2017 e nuovamente ridotto a tre quarti di

rendita di invalidità (grado AI del 69%) dal 1° novembre 2017.

Tale decisione si fondava, dal

profilo medico, sulla valutazione della capacità lavorativa fornita dai periti

del __________ in ambito pluridisciplinare, dopo avere approfondito gli aspetti

reumatologico (dr. __________), neurologico (dr. __________), angiologico

(dr.ssa __________), urologico (dr. __________) e psichiatrico (dr. __________).

Gli specialisti del __________,

con referto peritale del 19 maggio 2017, avevano posto le diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1. Sindrome post-trombotica arto

inferiore ds con possibile claudicatio venosa; stato da trombosi venosa

profonda prossimale arto inferiore ds (duplex 1.4.2015 fecit dr. med. __________)

con/su: coinvolgimento vena femorale comune e prossimale, vena femorale

superficiale, vena poplitea e vene crurali; fattori di rischio: diminuita

mobilità, gastroenterite e probabile essicosi; anticoagulazione con Xarelto,

attualmente a dose profilattica fattore VIII elevato, persistente fattore V di

Leiden eterozigote, valutazione emostasiologica (dr. __________); trombosi vena

poplitea, fibulari e tibiali posteriori prossimali e mediali a sinistra; duplex

venoso arti inferiori bilaterale (23.03.2017): - a ds: insufficienza vena

femorale comune, vena femorale superficiale fino a poplitea con esiti

parietali, pervie e continenti vene tibiali posteriori, vene fibulari,

insufficienza vene del gastrocnemio mediale a ds (duplex 23.03.2017); - a sin:

insufficienza vena femorale comune, vena femorale superficiale pervia e

continente, materiale endoluminale a livello della vena poplitea delle vene

fibulari, delle vene tibiali prossimali ed intermedie. Crosse e tronco vena

safena magna pervi e continenti, vena safena parva pervia e continente

bilateralmente, prosegue sotto forma di vena femoro-poplitea”, mentre quali

diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4); sindrome lombospondilogena

cronica con/su: discopatia L4-L5 con sospetta minuscolo ernia senza

neurocompressione; discopatia L5-S1 con piccola fissurazione dell’anulo fibroso

laterale a sin. e sospetta minuscola ernia nella stessa localizzazione senza

neurocompressione; cefalea occipitale nell’ambito di contratture cervicali;

dolori testicolari bilaterali senza materia con/su: pregresse due infiltrazioni

a scopo antalgico del cordone spermatico, 2015; piccole cisti renali corticali

a ds asintomatiche; iperprolattinemia, trattata farmacologicamente;

dislipidemia; presenza di corpo estraneo metallico (proiettile) a livello del

pavimento della fossa cranica media; acufene su disfunzione tubarica;

tachicardie sinusali sotto trattamento farmacologico; tendinite a carico

dell’inserzione del muscolo gluteo medio di sin.” (doc. 110).

Quanto alla capacità lavorativa,

gli specialisti del __________ avevano considerato l’assicurato totalmente

inabile al lavoro quale capo cantiere, capo squadra e muratore, così come pure

in attività adatte, a causa del problema angiologico. Essi avevano comunque

indicato che “risoltasi la trombosi dell’arto inferiore sinistro è da prevedere

un miglioramento della capacità lavorativa in attività adatte. È da rivalutare,

a tre mesi dall’evento del marzo 2017. Si può prevedere una capacità lavorativa

del 40-50% in attività adatta, che dia la possibilità di cambiare le posizioni

frequentemente” (doc. 110 pag. 32).

Gli specialisti del __________ erano poi stati nuovamente

interpellati dal dr. __________ del SMR in data 30 gennaio 2018 (doc. 129), a

seguito delle osservazioni presentate dall’assicurato contro il progetto di

decisione dell’11 dicembre 2017 con il quale l’Ufficio AI gli aveva assegnato

il diritto a tre quarti di rendita di invalidità (grado AI del 69%) dal 1°

aprile 2016 (dopo un anno di attesa) poi aumentato ad una rendita intera (grado

AI del 100%) a partire dal 1° giugno 2017 (tre mesi dopo il cambiamento del

grado) (doc. 120).

Con rapporto del 15 marzo 2018, gli specialisti del __________,

presa visione delle obiezioni sollevate dall’insorgente in sede di osservazioni,

avevano confermato integralmente le loro precedenti valutazioni, ritenendo che

“in conclusione, i rapporti medici inviatici non permettono di modificare la

nostra valutazione espressa nella perizia __________ redatta il 19.5.2017. A

partire dal 3.7.2017 la capacità lavorativa è unicamente determinata da

sindrome post-trombotica con insufficienza venosa grado II secondo Widmer con

possibile claudicatio a ds. Dunque, da questa data, l’A. presenta una capacità lavorativa

del 40-50% in un’attività adatta. Sconsigliamo le attività di capo cantiere,

capo squadra e muratore e per questo valutiamo una capacità lavorativa dello

0%” (doc. 131).

A fronte di tali conclusioni, con

progetto di decisione del 30 maggio 2018 “che annulla e sostituisce il progetto

di decisione dell’11 dicembre 2017” (cfr. doc. 135), poi confermato con

decisione del 9 maggio 2019 (doc. 152), l’Ufficio AI aveva attribuito

all’interessato il diritto a tre quarti di rendita di invalidità (grado AI del

69%) dal 1° aprile 2016 (dopo un anno di attesa), poi aumentato ad una rendita

intera (grado AI del 100%) a partire dal 1° giugno 2017 (tre mesi dopo il

cambiamento del grado) e nuovamente ridotto a tre quarti di rendita (grado AI

del 69%) dal 1° novembre 2017 (tre mesi dopo il cambiamento del grado).

2.6. Nell’ambito della richiesta di

revisione del 2021, l’assicurato ha fatto valere un peggioramento delle proprie

condizioni di salute.

Con annotazione del 15 luglio

2021, il dr. __________ del SMR ha osservato:

" La

documentazione medica aggiornata agli atti (ORL, visita ambulatoriale del

06.05.2020) e la certificazione a firma del dr. __________ non aggiungono nuovi

elementi e non descrivono uno stato clinico e funzionale differente rispetto a

quello valutato nel RAF del 20.03.2018.

La condizione di “impingement bilaterale cronico delle spalle, la

tendinite inserzionale al bicipite femorale sinistro e minima lesione

osteocondrale con edema osseo del piatto tibiale mediale” non vengono indicate

come causa di un peggioramento della CL.” (Doc. 170)

A fronte del progetto di decisione del 12 agosto 2021 con il quale

l’amministrazione ha confermato il diritto a tre quarti di rendita di

invalidità per un grado AI del 69%, ritenendo che lo stato di salute sia

rimasto invariato, l’assicurato ha trasmesso all’Ufficio AI ulteriore

documentazione medica, oggetto di valutazione da parte del SMR. Con annotazione

del 14 gennaio 2022, il dr. __________ del SMR si è così espresso:

" Visita

ambulatoriale del 06.05.2020, Ospedale __________

Dall’anamnesi e l’esame clinico, non ho riscontrato elementi che

farebbero pensare a un processo infiammatorio autoimmune dei dolori riferiti

del signor RI 1. Dalle immagini a disposizione, non ci sono delle alterazioni

importanti che spiegherebbero i dolori riferiti dal signor RI 1. Sicuramente,

vi è una componente miofasciale secondaria, in parte legata al

decondizionamento generale. Visti tutti gli interventi, sia invasivi che

farmacologici, effettuati in passato che non hanno portato nessun miglioramento

della sintomatologia algica, è molto sospetto per una componente centrale dei

dolori. Eventualmente sarebbe da valutare l’introduzione di una terapia

antidepressiva con un effetto modulatore della soglia dei dolori, nonché il

training autogeno per gestire lo stress e l’esacerbazione algica.

Valutazione neuropsicologica, __________, 16 marzo 2021

Conclusioni:

la valutazione neuropsicologica odierna mette in luce un profilo

cognitivo globalmente nella norma per età e scolarità.

I test specifici per funzione cognitiva mostrano una lieve

riduzione delle abilità di memoria a breve termine e lievi défaillances di

carattere attentivo-esecutivo (affaticabilità, ridotta pianificazione, scarse

abilità di astrazione) in quadro cognitivo altrimenti globalmente entro i

limiti di cut-off.

Le prove che valutano le abilità di memoria a breve termine

mostrano adeguate capacità attenzionali di shifting, fonto-esecutive di go-nogo,

working, memory e fluenza. Anche le capacità visuo-spaziali sono nella norma.

Dalla compilazione di un questionario autosomministrato (HADS)

sensibile alla presenza di sintomatologia psicologica, non emergono stati di

ansia o depressione di significato patologico, sebbene il signor RI 1 riporti

di avvertire momenti di calo del tono timico.

Per parte nostra non prevediamo controlli, tuttavia rimaniamo

volentieri a disposizione.

Esame del 14.10.2021 RM colonna dorsale nativa

Conclusioni

Millimetrica protrusione discale focale paramediana destra D8-D9,

esercitante impronta sul contorno anteriore del midollo, che non presenta segni

di sofferenza. Non compressioni radicolari. Ipercifosi.

Per le motivazioni di cui sopra si confermano le conclusioni

espresse nella nota SMR del 15.07.2021, la nuova documentazione aggiornata agli

atti non aggiunge nuovi elementi e non descrive uno stato clinico e funzionale

modificato rispetto a quello valutato nel RAF del 2018.” (Doc. 179)

Per tali ragioni, con decisione

del 21 gennaio 2022, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di aumento della

rendita di invalidità in corso (tre quarti di rendita per un grado AI del 69%)

(doc. 180).

2.7. In sede ricorsuale l’assicurato ha

contestato il mancato riconoscimento da parte dell’Ufficio AI del peggioramento

delle proprie condizioni di salute, sottolineando come l’insorgere di nuove

patologie, non diagnosticate al momento della valutazione __________ del 2017 e

insorte nell’ambito di una condizione già precaria e di fragilità, non gli

consentano di sfruttare la capacità lavorativa nella misura stabilita

dall’amministrazione. A suo parere, l’insieme dei disturbi che concernono le

spalle, il bicipite femorale sinistro, la schiena e che impediscono la

deambulazione se non con l’ausilio di un bastone avrebbero quantomeno imposto

la messa in atto di una rivalutazione peritale in grado di stabilire con

precisione limitazioni funzionali e capacità lavorativa residua (doc. I).

In corso di causa l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione

medica a sostegno delle proprie tesi e meglio:

-

Certificato medico del 10 marzo 2022 del dr. __________, del seguente

tenore:

"

Riferisco brevemente a proposito del sopraccitato paziente che presenta

in modo persistente dolori polidistrettuali di origine neuromuscolare che si

accentuano a livello lombare e agli arti inferiori. Tale problematica gli

impedisce di fare sforzi della durata maggiore a 4 ore e con carico discontinuo.

Egli deve spesso cambiare posizione per attenuare tale sintomatologia. Tutti

gli accertamenti eseguiti non hanno evidenziato dal punto di vista obiettivo

segni che potessero spiegare tale clinica. Ritengo necessario rivalutare la

situazione e ridiscutere la perizia.” (Doc. VIII/1);

-

Referto dell’8 marzo 2022 del dr. __________, spec. FMH in reumatologia,

indirizzato al dr. __________, del seguente tenore:

"

Diagnosi:

o

dolori diffusi con

§

dorso-lombalgie in presenza di discopatia D8/9

§

gonalgia in presenza di condropatia

§

impingement alle 2 spalle

o

disestesie diffuse alle 2 spalle

Si tratta

di un paziente che ho già avuto modo di valutare nel marzo 2021. Egli lamenta

varie problematiche, è stato operato di un prolattinoma, ha presentato delle

trombosi venose in relazione con un disturbo della coagulazione. Dal punto di

vista osteo-articolare ha dei dolori al rachide, alle mani, ai piedi, al

ginocchio dx e alle spalle. Già valutato l’anno scorso in marzo con

l’esclusione di una malattia reumatica infiammatoria. Lamenta ancora dolori e

vi è una problematica anche di invalidità in paziente con un AI al 69%. Niente

in favore di un reumatismo infiammatorio, collagenosi o malattia auto-immune.

Non psoriasi.

All’esame

clinico: paziente in buono stato generale. Esame cursorio di medicina interna e

neurologico s.p. Esame osteo-articolare: lieve limitazione funzionale del

rachide dorso-lombare, dolente la palpazione dorsale media e lombosacrale.

Considerandi

Sacro-iliache indolenti. Articolazioni periferiche senza sinoviti né

versamenti. Punti di Smithe dolenti 11/18.

In

conclusione: il paziente presenta dei dolori diffusi senza limitazioni

funzionali evidenti. Non sinoviti né versamenti articolari. Come già descritto

in precedenza si tratta probabilmente di una problematica di sintomatologia

cronica in assenza di un correlato clinico evidente per una malattia reumatica

infiammatoria. Sulla base di queste constatazioni, il paziente può essere

considerato inabile in un lavoro pesante ma abile quanto meno in misura

parziale in lavoro leggero in cui possa variare le posizioni e non sia

obbligato di assumere posizioni inergonomiche del rachide lombosacrale.” (Doc.

VIII/2);

-

referto del 31 marzo 2022 con il quale il dr. __________ ha comunicato

al dr. __________ che:

"

Diagnosi

o

dolori diffusi con

§

dorso-lombalgie in presenza di discopatia D8/9

§

gonalgia in presenza di condropatia

§

impingement alle 2 spalle

o

disestesie diffuse alle 2 spalle

Mi

rifaccio alla mia precedente lettera del 08.03.2021. A parte le problematiche

internistiche a lei perfettamente note, il paziente dal punto di vista

osteo-articolare ha dolori al rachide, alle mani, ai piedi, ginocchia e spalle.

Già valutato nel 2021 con esclusione di una malattia reumatica infiammatoria.

Allora anche delle radiografie delle mani non avevano mostrato lesioni

particolari. Non psoriasi. Rivedo il paziente che mi fa vedere delle foto della

mamma che soffre chiaramente di un’artrosi delle dita delle mani. Come già

scritto nella precedenza si può escludere con buona probabilità una malattia

reumatica infiammatoria.

Un’origine

degenerativa in particolare una poliartrosi delle mani e piedi non può essere

esclusa vista la famigliarità positiva (madre), anche in assenza

radiologicamente di lesioni evidenti quanto meno l’anno scorso. Per questo

consiglio la prosecuzione dell’assunzione del Condrosulf® 2 volte all’anno per

un periodo di 3 mesi.

Sulla base

di queste constatazioni il paziente può essere considerato inabile al lavoro

pesante ma abile quanto meno in misura parziale in un lavoro leggero, in cui

possa variare posizioni, che non sia obbligato ad assumere posizioni

inergonomiche del rachide lombosacrale, non sia obbligato a camminare su

terreni dissestati, in salita o in discesa, che possa alternare le posizioni da

seduto ad in piedi e che non utilizzi oggetti pesanti con le mani. “(Doc.

VIII/3);

-

referto del CT rachide cervicale nativa del 21 marzo 2022, dal quale

risultano “piccole protrusioni discali cervicali di scarso significato come

sopra descritto” (doc. VIII/4);

-

convocazione del 22 marzo 2022 per l’esame PSG (polisonnografia) del 31

maggio 2022 e l’esame MSLT (test multiplo delle latenze del sonno) del 1 giugno

2022.

(doc. VIII/5).

Con annotazione del 7 aprile

2022, il dr. __________ del SMR ha confermato l’assenza di modifiche dello

stato di salute, con la seguente motivazione:

" (…)

IL riconosciute nel precedente RAF del 20.03.2018

100% in attività abituale

55%% in attività adeguata

0% in attività domestiche

Le valutazioni specialistiche del dr. __________ MC e del dr. __________

confermano e concordano con quanto definito e descritto nel RAF del 20.03.2018.

Per le motivazioni di cui sopra ed il raffronto delle valutazioni

che partono dal 2020 fino al 2022 confermano le conclusioni espresse nella nota

SMR del 15.07.2021 e nel RAF 20.03.2018:

“la documentazione medica

aggiornata agli atti (ORL, visita ambulatoriale del 06.05.2020) e la

certificazione a firma del dr. __________ e per finire la polisonnografia

prevista per il prossimo mese non aggiungono al momento nuovi elementi e non

descrivono uno stato clinico e funzionale differente rispetto a quello valutato

nel RAF del 20.03.2018. La condizione di “impingement bilaterale cronico delle

spalle, la tendinite inserzionale al bicipite femorale sinistro e minima

lesione osteocondrale con edema osseo del piatto tibiale mediale” non vengono

indicate come causa di un peggioramento della CL.”

Pertanto la nuova documentazione aggiornata agli atti non aggiunge

nuovi elementi e non descrive uno stato clinico e funzionale modificato

rispetto a quello valutato nel RAF del 2018.” (Doc. X/1)

Dopo aver preso visione dell’ulteriore documentazione medica

prodotta dall’insorgente (cfr. doc. XII/B1-2), con annotazione del 20 maggio

2022.

il dr. __________ del SMR ha osservato:

" Come da

nota SMR del 07.04.2022:

“la documentazione medica

aggiornata agli atti (ORL, visita ambulatoriale del 06.05.2020) e la

certificazione a firma del dr. __________ e per finire la polisonnografia

prevista per il prossimo mese non aggiungono al momento nuovi elementi e non

descrivono uno stato clinico e funzionale differente rispetto a quello valutato

nel RAF del 20.03.2018. La condizione di “impingement bilaterale cronico delle

spalle, la tendinite inserzionale al bicipite femorale sinistro e minima

lesione osteocondrale con edema osseo del piatto tibiale mediale” non vengono

indicate come causa di un peggioramento della CL.”

La documentazione aggiornata agli atti non aggiunge nuovi elementi

e non descrive uno stato clinico e funzionale modificato rispetto a quello

valutato nel RAF del 2018.” (Doc. XIV/1)

2.8

Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine

con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.9

Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare se il peggioramento dello stato di

salute addotto in sede di revisione sia stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, questo

Tribunale non ha motivo di mettere in dubbio le conclusioni alle quali è giunto

il dr. ___________ del SMR, da considerare pienamente probanti.

Il medico del SMR, difatti, dopo

attenta analisi di tutta la documentazione medica prodotta dall’assicurato a

supporto del preteso peggioramento delle proprie condizioni di salute, ha

ritenuto che i diversi referti prodotti dall’insorgente non apportano nuovi

elementi e non descrivono uno stato clinico e funzionale differente rispetto a

quello già valutato al momento della definizione della capacità lavorativa

all’origine della decisione di attribuzione di una rendita AI del 69% a partire

dal 1° novembre 2017.

In particolare, il dr. __________

del SMR ha considerato che “la condizione di “impingement bilaterale cronico

delle spalle, la tendinite inserzionale al bicipite femorale sinistro e minima

lesione osteocondrale con edema osseo del piatto tibiale mediale” non vengono

indicate come causa di un peggioramento della CL” (cfr. doc. XIV/1).

Il TCA non ha motivo per

discostarsi da queste motivate e convincenti conclusioni del medico del SMR, le

quali, del resto, non sono smentite dalla documentazione specialistica prodotta

dall’insorgente, ma anzi, al contrario, trovino in essa piena conferma.

A tale riguardo, questo Tribunale

evidenzia, difatti, che lo stesso dr. __________ - interpellato dal medico

curante dell’assicurato - nei referti dell’8 marzo 2022 (doc. VIII/2) e, poi,

del 31 marzo 2022, dopo avere escluso l’insorgenza di una malattia reumatica

infiammatoria, ha confermato che, tenuto conto dei dolori diffusi al rachide,

alle mani, ai piedi, ginocchia e spalle, l’insorgente va considerato dal profilo

della capacità lavorativa “totalmente inabile al lavoro pesante, ma abile

quanto meno in misura parziale in un lavoro leggero, in cui possa variare

posizioni, che non sia obbligato ad assumere posizioni inergonomiche del

rachide lombosacrale, non sia obbligato a camminare su terreni dissestati, in

salita o in discesa, che possa alternare le posizioni da seduto ad in piedi e

che non utilizzi oggetti pesanti con le mani“(cfr. doc. VIII/3, corsivo

della redattrice).

Tale parere specialistico -

concernente proprio le affezioni fatte valere dall’insorgente come invalidanti,

al fine di dimostrare la necessità a suo modo di vedere di procedere ad un

aumento del diritto alla rendita - coincide, quindi, con la valutazione del dr.

__________ del SMR posta alla base della decisione di conferma della rendita AI

in corso, in assenza di modifiche rilevanti della capacità lavorativa residua

dell’assicurato.

Questo

Tribunale non può quindi che confermare queste conclusioni.

All’assicurato va del resto

ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però

assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile -

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV

no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

Così stanti le cose, questo

Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari

e sufficienti per valutare l'incapacità al lavoro e al guadagno dell'assicurato

sino alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove,

fra le tante cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF

135.

V 465). La richiesta di eseguire una nuova perizia pluridisciplinare non può

quindi che venir disattesa.

Altrettanto dicasi con

riferimento alla richiesta dell’insorgente di essere convocato per descrivere

il suo stato di salute.

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid.

3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai

ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale

di prima istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122

V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di prove, così come

delle domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale,

a un interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un

sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. SVR 2009

IV Nr. 22 p. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

Nella concreta evenienza -

contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - il ricorrente non ha

formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha

semplicemente chiesto di essere udito da questo Tribunale.

Posto che, come visto, la

refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per

valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del

querelato provvedimento, non si rende necessario l'esperimento di ulteriori

accertamenti.

Alla luce di quanto sopra

esposto, è quindi da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. tra le altre

le DTF 138 V 218 consid. 6, 125 V 195 consid. 2 e riferimenti) che, per lo meno

fino al momento della decisione impugnata (la

quale, come detto, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali, fra le tante cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con

rinvii; 129 V consid. 1.2), lo stato di salute del ricorrente non ha

subito un rilevante peggioramento rispetto al momento della precedente

decisione di attribuzione di una rendita del 69% dal 1° novembre 2017, tenuto

conto di un’inabilità lavorativa totale nella precedente attività lavorativa,

ma di un’abilità del 45% in attività leggere rispettose delle limitazioni

funzionali elencate nella perizia __________ (cfr. consid. 2.5.).

Ciò non esclude comunque che, in caso di peggioramento rilevante delle sue

condizioni di salute con ripercussioni sulla capacità lavorativa residua,

debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, l’assicurato possa

in futuro presentare

una nuova domanda di revisione del diritto a prestazioni.

Visto tutto quanto precede, la

decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI in

vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con l’art. 69 let. a

e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura

di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico

dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura di fr. 500

sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti