32.2022.12
Corretta la decisione con la quale l'amministrazione ha confermato, in sede di revisione, il diritto a 3/4 di rendita per un grado AI del 69%
11 luglio 2022Italiano38 min
88bis cpv. 2 OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita, dell’assegno
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.12
cr/DC
Lugano
11 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 gennaio 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1970, in precedenza
attivo quale muratore, in data 25 maggio 2011 ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti, a seguito di una radicolopatia sensitiva L4-L5 e
L5-S1 (doc. 4).
Con progetto di decisione del 7 dicembre 2011 (doc. 29), poi confermato
con decisione del 26 gennaio 2012 (doc. 31), l’Ufficio AI ha rifiutato il
diritto ad una rendita, visto che dal novembre 2011 l’interessato ha ripreso la
propria attività in misura totale, con conseguente grado di invalidità nullo.
1.2. Il 14 ottobre 2015 l’assicurato,
che nel frattempo ha ottenuto l’AFC quale capo cantiere, ha presentato una
seconda domanda di prestazioni (doc. 35).
Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra i
quali una perizia pluridisciplinare a cura del __________ (doc. 110), con
progetto di decisione del 30 maggio 2018 (doc. 135), poi confermato con
decisione del 9 maggio 2019 (doc. 152), l’Ufficio AI ha assegnato
all’assicurato il diritto a tre quarti di rendita di invalidità (grado AI del
69%) dal 1° aprile 2016, poi aumentato ad una rendita intera (grado AI del
100%) dal 1° giugno 2017 e nuovamente ridotto a tre quarti di rendita di
invalidità (grado AI del 69%) dal 1° novembre 2017.
1.3. In data 22 gennaio 2021
l’assicurato ha presentato una domanda di revisione, facendo valere un peggioramento
del proprio stato di salute (doc. 169).
Con progetto di decisione del 12 agosto 2021 l’amministrazione ha
respinto la richiesta di aumento del grado di invalidità ritenendo che lo stato
di salute sia rimasto invariato rispetto alle valutazioni mediche precedenti (doc.
171).
A seguito delle obiezioni presentate dall’assicurato per il
tramite del RA 1, suo rappresentate legale (doc. 178), l’Ufficio AI, basandosi
sulle considerazioni espresse dal medico del SMR, con decisione del 21 gennaio
2022 ha confermato non essere dati i presupposti per una modifica del grado di
invalidità (del 69%), rispettivamente per un cambiamento di rendita, risultando
lo stato di salute dell’interessato invariato.
1.4. Con tempestivo ricorso del 22
febbraio 2022 l’assicurato, sempre rappresentato dal RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita intera
di invalidità, visto il peggioramento delle sue condizioni di salute.
Sostanzialmente l’insorgente
contesta la valutazione medica del SMR, il quale ha considerato lo stato di
salute sovrapponibile a quanto in precedenza valutato nella perizia __________
del 2017, nonostante l’insorgenza, nel frattempo, di numerose nuove patologie
non presenti al momento dell’apprezzamento peritale pluridisciplinare del __________.
A suo modo di vedere, l’insieme delle patologie che lo affliggono
avrebbero richiesto maggiori approfondimenti in ambito multidisciplinare, tanto
più che il medico curante ha attestato una totale inabilità al lavoro anche in
attività sedentarie e confacenti, con solo qualche risorsa, sfruttabile
unicamente nell’ambito di un laboratorio protetto, dove la resa lavorativa non
costituisce l’elemento determinante.
1.5. Con la risposta di causa
l’amministrazione ha confermato la correttezza della decisione impugnata e
chiesto la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto di
interesse, nei considerandi in diritto (doc. IV).
1.6. In data 4 aprile 2022 l’insorgente
ha ribadito di non essere in grado di esercitare un’attività lavorativa nelle
percentuali definite nella decisione impugnata, a causa delle proprie
condizioni di salute estremamente fragili e precarie, così come comprovato dall’ulteriore
documentazione medica allegata. Egli ha quindi chiesto di essere perlomeno
sottoposto ad ulteriori accertamenti stazionari da parte dell’amministrazione,
in modo tale da verificare che cosa sia in grado di fare e cosa no (doc. VIII +
1-6).
1.7. Con osservazioni del 2 maggio 2022
l’Ufficio AI, basandosi sulla presa di posizione del SMR (doc. X/1), ha
ritenuto che l’ulteriore documentazione medica prodotta dall’insorgente non
apporti nuovi elementi in grado di modificare le conclusioni contenute nella
decisione impugnata (doc. X).
1.8. In data 15 maggio 2022 l’insorgente
ha rilevato come sia l’insieme del suo quadro clinico a dover essere valutato,
e non la singola certificazione, al fine di verificare l’esistenza di una
modifica rilevante dello stato di salute, tale da modificare la capacità
lavorativa residua. Per tale ragione, egli ha chiesto di essere sottoposto
perlomeno ad un aggiornamento peritale, per definire una volta per tutte quali
siano i suoi impedimenti. Egli ha, inoltre, trasmesso gli esiti degli esami
vestibolari ai quali si è sottoposto. Infine, l’insorgente ha chiesto di essere
convocato “affinché possa descrivere il suo stato di salute, quali sono le
difficoltà che incontra nel suo ménage quotidiano, come passa le giornate, qual
è la sofferenza fisica e quali sono le cure/terapie attive e/o passive che
effettua costantemente” (doc. XII + B1-3).
1.9. Con osservazioni del 24 maggio
2022, l’Ufficio AI ha rilevato come la nuova documentazione medica prodotta dal
ricorrente sia stata sottoposta all’esame del SMR, il quale ha concluso che “la
documentazione medica aggiornata agli atti non aggiunge nuovi elementi e non
descrive uno stato clinico e funzionale modificato rispetto a quello valutato
nel RAF del 2018” (doc. XIV + 1). Tali considerazioni dell’amministrazione sono
state trasmesse all’assicurato (doc. XV), per conoscenza.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
correttamente l’Ufficio AI ha confermato il diritto dell’assicurato a tre
quarti di rendita (per un grado AI del 69%) in via di revisione.
2.2. Va qui rilevato che il 1° gennaio
2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che
concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre ricordare che per la
disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in
precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto
intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto, al ricorso contro la
decisione emanata il 21 gennaio 2022 – data che, di principio, delimita
temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – si
applicano le norme sostanziali in vigore dal 1° gennaio 2022.
Per cui ogni riferimento alle
norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel
tenore in vigore dal 1. gennaio 2022 (per dei casi analoghi, cfr. STCA
32.2022.14-15 del 28 aprile 2022; 32.2022.21 del 7 giugno 2022; 32.2022.20
dell’8 giugno 2022; 32.2022.22 del 22 giugno 2022).
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
La riforma dell’AI entrata in
vigore il 1° gennaio 2022 ha introdotto un sistema di rendite lineare (cfr.
UFAS, Comunicato stampa del 3 novembre 2021: “Al fine di incentivare l’aumento
dell’attività lucrativa, per i nuovi beneficiari di rendita sarà introdotto un
sistema di rendite lineare. Con l’attuale sistema, che prevede quattro frazioni
di rendita, molti beneficiari di una rendita AI non sono motivati a lavorare di
più, perché a causa degli effetti soglia il loro reddito disponibile non
aumenta. La rendita intera continuerà a essere concessa a partire da un grado
d’invalidità del 70 per cento. Con l’introduzione del sistema di rendite
lineare nell’AI nell’ambito della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, la rilevazione
precisa della percentuale del grado d’invalidità acquisterà un’importanza
maggiore, poiché ogni punto percentuale inciderà sull’importo della rendita.”).
Il
nuovo articolo 28b LAI stabilisce così al cpv. 1 che “l’importo della rendita è
determinato quale quota percentuale di una rendita intera”.
Se
il grado d’invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale
corrisponde al grado d’invalidità (cpv. 2).
Se
il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha
diritto a una rendita intera (cpv. 3).
Se
il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote
percentuali seguenti:
Grado d’invalidità
Quota percentuale
49%
47,5%
48%
45%
47%
42,5%
46%
40%
45%
37,5%
44%
35%
43%
32,5%
42%
30%
41%
27,5%
40%
25%
(cpv. 4).
Per
ogni grado d’invalidità supplementare la quota percentuale aumenta dunque del
2,5%.
Secondo le disposizioni
transitorie della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI) per
le persone che diventano invalide dopo l’entrata in vigore della modifica
legislativa, ovvero dopo il 31 dicembre 2021, si applica la nuova legge.
Per contro, agli assicurati che
al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa beneficiano di una
rendita d’invalidità e hanno compiuto 55 anni continua ad essere
applicata la LAI nel suo tenore fino al 31 dicembre 2021.
Per le persone tra i 30 e i 54
anni che già percepiscono una rendita al momento dell’entrata in vigore della
modifica di legge, come il caso dell’assicurato, il diritto alla rendita
precedente perdura fintanto che il grado d’invalidità non subisce una modifica
ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (modifica di almeno 5% o aumento al
100%). Il diritto alla rendita precedente perdura anche se quest’ultima diminuisce
in seguito ad un aumento del grado d’invalidità o aumenta in seguito ad una
diminuzione del grado d’invalidità.
Inoltre, la rendita
d’invalidità viene aumentata se risulta una rendita più alta a causa di un
aumento del grado d’invalidità.
Per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto i 30 anni ma che percepiscono già una rendita al
momento dell’entrata in vigore della modifica di legge in parola, solo dopo 10
anni dall’entrata in vigore di detta modifica sarà applicata una scala delle
rendite più dettagliata; se l’importo della rendita diminuisce dopo 10 anni a
causa dell’applicazione della scala delle rendite più dettagliata, l’importo
precedente continuerà ad essere pagato, configurando dunque un minimo.
In caso di modificazione
rilevante del grado d’invalidità (art. 17 cpv. 1 LPGA), sarà versata la rendita
corrispondente ad esso.
Sempre con riferimento al
contesto intertemporale, si rileva che le indennità giornaliere che all’entrata
in vigore della modifica legislativa sono versate in virtù dei previgenti artt.
22 cpv. 1bis e 23 cpv. 2 e 2bis continuano ad essere versate sino all’abbandono
o alla conclusione del provvedimento che le ha giustificate.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti
al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da
valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale
e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di
paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere
sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce
che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
Fatti
I principi giurisprudenziali
sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.
41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343,
consid. 3.5, pagg. 349-352).
La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STF
I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
Per stabilire in
una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
Queste norme sono applicabili non
soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013
dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STF 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
pag. 137).
Circa gli effetti, l’art.
88bis cpv. 2 OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita, dell’assegno
per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza è messa in atto: il più
presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione
(lett. a); retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione
determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la prestazione o ha
violato l’obbligo d’informare impostogli ragionevolmente dall’articolo 77,
indipendentemente dal fatto che la prestazione abbia continuato a essere
versata a causa dell’ottenimento indebito della medesima o della violazione
dell’obbligo di informare.
2.5. Al termine dell’istruttoria
eseguita dopo la domanda di prestazioni dell’ottobre 2015 l’Ufficio AI, come
accennato (cfr. consid. 1.2), con decisione del 9 maggio 2019 (doc. 152), ha
assegnato all’assicurato il diritto a tre quarti di rendita di invalidità
(grado AI del 69%) dal 1° aprile 2016, poi aumentato ad una rendita intera
(grado AI del 100%) dal 1° giugno 2017 e nuovamente ridotto a tre quarti di
rendita di invalidità (grado AI del 69%) dal 1° novembre 2017.
Tale decisione si fondava, dal
profilo medico, sulla valutazione della capacità lavorativa fornita dai periti
del __________ in ambito pluridisciplinare, dopo avere approfondito gli aspetti
reumatologico (dr. __________), neurologico (dr. __________), angiologico
(dr.ssa __________), urologico (dr. __________) e psichiatrico (dr. __________).
Gli specialisti del __________,
con referto peritale del 19 maggio 2017, avevano posto le diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1. Sindrome post-trombotica arto
inferiore ds con possibile claudicatio venosa; stato da trombosi venosa
profonda prossimale arto inferiore ds (duplex 1.4.2015 fecit dr. med. __________)
con/su: coinvolgimento vena femorale comune e prossimale, vena femorale
superficiale, vena poplitea e vene crurali; fattori di rischio: diminuita
mobilità, gastroenterite e probabile essicosi; anticoagulazione con Xarelto,
attualmente a dose profilattica fattore VIII elevato, persistente fattore V di
Leiden eterozigote, valutazione emostasiologica (dr. __________); trombosi vena
poplitea, fibulari e tibiali posteriori prossimali e mediali a sinistra; duplex
venoso arti inferiori bilaterale (23.03.2017): - a ds: insufficienza vena
femorale comune, vena femorale superficiale fino a poplitea con esiti
parietali, pervie e continenti vene tibiali posteriori, vene fibulari,
insufficienza vene del gastrocnemio mediale a ds (duplex 23.03.2017); - a sin:
insufficienza vena femorale comune, vena femorale superficiale pervia e
continente, materiale endoluminale a livello della vena poplitea delle vene
fibulari, delle vene tibiali prossimali ed intermedie. Crosse e tronco vena
safena magna pervi e continenti, vena safena parva pervia e continente
bilateralmente, prosegue sotto forma di vena femoro-poplitea”, mentre quali
diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4); sindrome lombospondilogena
cronica con/su: discopatia L4-L5 con sospetta minuscolo ernia senza
neurocompressione; discopatia L5-S1 con piccola fissurazione dell’anulo fibroso
laterale a sin. e sospetta minuscola ernia nella stessa localizzazione senza
neurocompressione; cefalea occipitale nell’ambito di contratture cervicali;
dolori testicolari bilaterali senza materia con/su: pregresse due infiltrazioni
a scopo antalgico del cordone spermatico, 2015; piccole cisti renali corticali
a ds asintomatiche; iperprolattinemia, trattata farmacologicamente;
dislipidemia; presenza di corpo estraneo metallico (proiettile) a livello del
pavimento della fossa cranica media; acufene su disfunzione tubarica;
tachicardie sinusali sotto trattamento farmacologico; tendinite a carico
dell’inserzione del muscolo gluteo medio di sin.” (doc. 110).
Quanto alla capacità lavorativa,
gli specialisti del __________ avevano considerato l’assicurato totalmente
inabile al lavoro quale capo cantiere, capo squadra e muratore, così come pure
in attività adatte, a causa del problema angiologico. Essi avevano comunque
indicato che “risoltasi la trombosi dell’arto inferiore sinistro è da prevedere
un miglioramento della capacità lavorativa in attività adatte. È da rivalutare,
a tre mesi dall’evento del marzo 2017. Si può prevedere una capacità lavorativa
del 40-50% in attività adatta, che dia la possibilità di cambiare le posizioni
frequentemente” (doc. 110 pag. 32).
Gli specialisti del __________ erano poi stati nuovamente
interpellati dal dr. __________ del SMR in data 30 gennaio 2018 (doc. 129), a
seguito delle osservazioni presentate dall’assicurato contro il progetto di
decisione dell’11 dicembre 2017 con il quale l’Ufficio AI gli aveva assegnato
il diritto a tre quarti di rendita di invalidità (grado AI del 69%) dal 1°
aprile 2016 (dopo un anno di attesa) poi aumentato ad una rendita intera (grado
AI del 100%) a partire dal 1° giugno 2017 (tre mesi dopo il cambiamento del
grado) (doc. 120).
Con rapporto del 15 marzo 2018, gli specialisti del __________,
presa visione delle obiezioni sollevate dall’insorgente in sede di osservazioni,
avevano confermato integralmente le loro precedenti valutazioni, ritenendo che
“in conclusione, i rapporti medici inviatici non permettono di modificare la
nostra valutazione espressa nella perizia __________ redatta il 19.5.2017. A
partire dal 3.7.2017 la capacità lavorativa è unicamente determinata da
sindrome post-trombotica con insufficienza venosa grado II secondo Widmer con
possibile claudicatio a ds. Dunque, da questa data, l’A. presenta una capacità lavorativa
del 40-50% in un’attività adatta. Sconsigliamo le attività di capo cantiere,
capo squadra e muratore e per questo valutiamo una capacità lavorativa dello
0%” (doc. 131).
A fronte di tali conclusioni, con
progetto di decisione del 30 maggio 2018 “che annulla e sostituisce il progetto
di decisione dell’11 dicembre 2017” (cfr. doc. 135), poi confermato con
decisione del 9 maggio 2019 (doc. 152), l’Ufficio AI aveva attribuito
all’interessato il diritto a tre quarti di rendita di invalidità (grado AI del
69%) dal 1° aprile 2016 (dopo un anno di attesa), poi aumentato ad una rendita
intera (grado AI del 100%) a partire dal 1° giugno 2017 (tre mesi dopo il
cambiamento del grado) e nuovamente ridotto a tre quarti di rendita (grado AI
del 69%) dal 1° novembre 2017 (tre mesi dopo il cambiamento del grado).
2.6. Nell’ambito della richiesta di
revisione del 2021, l’assicurato ha fatto valere un peggioramento delle proprie
condizioni di salute.
Con annotazione del 15 luglio
2021, il dr. __________ del SMR ha osservato:
" La
documentazione medica aggiornata agli atti (ORL, visita ambulatoriale del
06.05.2020) e la certificazione a firma del dr. __________ non aggiungono nuovi
elementi e non descrivono uno stato clinico e funzionale differente rispetto a
quello valutato nel RAF del 20.03.2018.
La condizione di “impingement bilaterale cronico delle spalle, la
tendinite inserzionale al bicipite femorale sinistro e minima lesione
osteocondrale con edema osseo del piatto tibiale mediale” non vengono indicate
come causa di un peggioramento della CL.” (Doc. 170)
A fronte del progetto di decisione del 12 agosto 2021 con il quale
l’amministrazione ha confermato il diritto a tre quarti di rendita di
invalidità per un grado AI del 69%, ritenendo che lo stato di salute sia
rimasto invariato, l’assicurato ha trasmesso all’Ufficio AI ulteriore
documentazione medica, oggetto di valutazione da parte del SMR. Con annotazione
del 14 gennaio 2022, il dr. __________ del SMR si è così espresso:
" Visita
ambulatoriale del 06.05.2020, Ospedale __________
Dall’anamnesi e l’esame clinico, non ho riscontrato elementi che
farebbero pensare a un processo infiammatorio autoimmune dei dolori riferiti
del signor RI 1. Dalle immagini a disposizione, non ci sono delle alterazioni
importanti che spiegherebbero i dolori riferiti dal signor RI 1. Sicuramente,
vi è una componente miofasciale secondaria, in parte legata al
decondizionamento generale. Visti tutti gli interventi, sia invasivi che
farmacologici, effettuati in passato che non hanno portato nessun miglioramento
della sintomatologia algica, è molto sospetto per una componente centrale dei
dolori. Eventualmente sarebbe da valutare l’introduzione di una terapia
antidepressiva con un effetto modulatore della soglia dei dolori, nonché il
training autogeno per gestire lo stress e l’esacerbazione algica.
Valutazione neuropsicologica, __________, 16 marzo 2021
Conclusioni:
la valutazione neuropsicologica odierna mette in luce un profilo
cognitivo globalmente nella norma per età e scolarità.
I test specifici per funzione cognitiva mostrano una lieve
riduzione delle abilità di memoria a breve termine e lievi défaillances di
carattere attentivo-esecutivo (affaticabilità, ridotta pianificazione, scarse
abilità di astrazione) in quadro cognitivo altrimenti globalmente entro i
limiti di cut-off.
Le prove che valutano le abilità di memoria a breve termine
mostrano adeguate capacità attenzionali di shifting, fonto-esecutive di go-nogo,
working, memory e fluenza. Anche le capacità visuo-spaziali sono nella norma.
Dalla compilazione di un questionario autosomministrato (HADS)
sensibile alla presenza di sintomatologia psicologica, non emergono stati di
ansia o depressione di significato patologico, sebbene il signor RI 1 riporti
di avvertire momenti di calo del tono timico.
Per parte nostra non prevediamo controlli, tuttavia rimaniamo
volentieri a disposizione.
Esame del 14.10.2021 RM colonna dorsale nativa
Conclusioni
Millimetrica protrusione discale focale paramediana destra D8-D9,
esercitante impronta sul contorno anteriore del midollo, che non presenta segni
di sofferenza. Non compressioni radicolari. Ipercifosi.
Per le motivazioni di cui sopra si confermano le conclusioni
espresse nella nota SMR del 15.07.2021, la nuova documentazione aggiornata agli
atti non aggiunge nuovi elementi e non descrive uno stato clinico e funzionale
modificato rispetto a quello valutato nel RAF del 2018.” (Doc. 179)
Per tali ragioni, con decisione
del 21 gennaio 2022, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di aumento della
rendita di invalidità in corso (tre quarti di rendita per un grado AI del 69%)
(doc. 180).
2.7. In sede ricorsuale l’assicurato ha
contestato il mancato riconoscimento da parte dell’Ufficio AI del peggioramento
delle proprie condizioni di salute, sottolineando come l’insorgere di nuove
patologie, non diagnosticate al momento della valutazione __________ del 2017 e
insorte nell’ambito di una condizione già precaria e di fragilità, non gli
consentano di sfruttare la capacità lavorativa nella misura stabilita
dall’amministrazione. A suo parere, l’insieme dei disturbi che concernono le
spalle, il bicipite femorale sinistro, la schiena e che impediscono la
deambulazione se non con l’ausilio di un bastone avrebbero quantomeno imposto
la messa in atto di una rivalutazione peritale in grado di stabilire con
precisione limitazioni funzionali e capacità lavorativa residua (doc. I).
In corso di causa l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione
medica a sostegno delle proprie tesi e meglio:
-
Certificato medico del 10 marzo 2022 del dr. __________, del seguente
tenore:
"
Riferisco brevemente a proposito del sopraccitato paziente che presenta
in modo persistente dolori polidistrettuali di origine neuromuscolare che si
accentuano a livello lombare e agli arti inferiori. Tale problematica gli
impedisce di fare sforzi della durata maggiore a 4 ore e con carico discontinuo.
Egli deve spesso cambiare posizione per attenuare tale sintomatologia. Tutti
gli accertamenti eseguiti non hanno evidenziato dal punto di vista obiettivo
segni che potessero spiegare tale clinica. Ritengo necessario rivalutare la
situazione e ridiscutere la perizia.” (Doc. VIII/1);
-
Referto dell’8 marzo 2022 del dr. __________, spec. FMH in reumatologia,
indirizzato al dr. __________, del seguente tenore:
"
Diagnosi:
o
dolori diffusi con
§
dorso-lombalgie in presenza di discopatia D8/9
§
gonalgia in presenza di condropatia
§
impingement alle 2 spalle
o
disestesie diffuse alle 2 spalle
Si tratta
di un paziente che ho già avuto modo di valutare nel marzo 2021. Egli lamenta
varie problematiche, è stato operato di un prolattinoma, ha presentato delle
trombosi venose in relazione con un disturbo della coagulazione. Dal punto di
vista osteo-articolare ha dei dolori al rachide, alle mani, ai piedi, al
ginocchio dx e alle spalle. Già valutato l’anno scorso in marzo con
l’esclusione di una malattia reumatica infiammatoria. Lamenta ancora dolori e
vi è una problematica anche di invalidità in paziente con un AI al 69%. Niente
in favore di un reumatismo infiammatorio, collagenosi o malattia auto-immune.
Non psoriasi.
All’esame
clinico: paziente in buono stato generale. Esame cursorio di medicina interna e
neurologico s.p. Esame osteo-articolare: lieve limitazione funzionale del
rachide dorso-lombare, dolente la palpazione dorsale media e lombosacrale.
Considerandi
Sacro-iliache indolenti. Articolazioni periferiche senza sinoviti né
versamenti. Punti di Smithe dolenti 11/18.
In
conclusione: il paziente presenta dei dolori diffusi senza limitazioni
funzionali evidenti. Non sinoviti né versamenti articolari. Come già descritto
in precedenza si tratta probabilmente di una problematica di sintomatologia
cronica in assenza di un correlato clinico evidente per una malattia reumatica
infiammatoria. Sulla base di queste constatazioni, il paziente può essere
considerato inabile in un lavoro pesante ma abile quanto meno in misura
parziale in lavoro leggero in cui possa variare le posizioni e non sia
obbligato di assumere posizioni inergonomiche del rachide lombosacrale.” (Doc.
VIII/2);
-
referto del 31 marzo 2022 con il quale il dr. __________ ha comunicato
al dr. __________ che:
"
Diagnosi
o
dolori diffusi con
§
dorso-lombalgie in presenza di discopatia D8/9
§
gonalgia in presenza di condropatia
§
impingement alle 2 spalle
o
disestesie diffuse alle 2 spalle
Mi
rifaccio alla mia precedente lettera del 08.03.2021. A parte le problematiche
internistiche a lei perfettamente note, il paziente dal punto di vista
osteo-articolare ha dolori al rachide, alle mani, ai piedi, ginocchia e spalle.
Già valutato nel 2021 con esclusione di una malattia reumatica infiammatoria.
Allora anche delle radiografie delle mani non avevano mostrato lesioni
particolari. Non psoriasi. Rivedo il paziente che mi fa vedere delle foto della
mamma che soffre chiaramente di un’artrosi delle dita delle mani. Come già
scritto nella precedenza si può escludere con buona probabilità una malattia
reumatica infiammatoria.
Un’origine
degenerativa in particolare una poliartrosi delle mani e piedi non può essere
esclusa vista la famigliarità positiva (madre), anche in assenza
radiologicamente di lesioni evidenti quanto meno l’anno scorso. Per questo
consiglio la prosecuzione dell’assunzione del Condrosulf® 2 volte all’anno per
un periodo di 3 mesi.
Sulla base
di queste constatazioni il paziente può essere considerato inabile al lavoro
pesante ma abile quanto meno in misura parziale in un lavoro leggero, in cui
possa variare posizioni, che non sia obbligato ad assumere posizioni
inergonomiche del rachide lombosacrale, non sia obbligato a camminare su
terreni dissestati, in salita o in discesa, che possa alternare le posizioni da
seduto ad in piedi e che non utilizzi oggetti pesanti con le mani. “(Doc.
VIII/3);
-
referto del CT rachide cervicale nativa del 21 marzo 2022, dal quale
risultano “piccole protrusioni discali cervicali di scarso significato come
sopra descritto” (doc. VIII/4);
-
convocazione del 22 marzo 2022 per l’esame PSG (polisonnografia) del 31
maggio 2022 e l’esame MSLT (test multiplo delle latenze del sonno) del 1 giugno
2022.
(doc. VIII/5).
Con annotazione del 7 aprile
2022, il dr. __________ del SMR ha confermato l’assenza di modifiche dello
stato di salute, con la seguente motivazione:
" (…)
IL riconosciute nel precedente RAF del 20.03.2018
100% in attività abituale
55%% in attività adeguata
0% in attività domestiche
Le valutazioni specialistiche del dr. __________ MC e del dr. __________
confermano e concordano con quanto definito e descritto nel RAF del 20.03.2018.
Per le motivazioni di cui sopra ed il raffronto delle valutazioni
che partono dal 2020 fino al 2022 confermano le conclusioni espresse nella nota
SMR del 15.07.2021 e nel RAF 20.03.2018:
“la documentazione medica
aggiornata agli atti (ORL, visita ambulatoriale del 06.05.2020) e la
certificazione a firma del dr. __________ e per finire la polisonnografia
prevista per il prossimo mese non aggiungono al momento nuovi elementi e non
descrivono uno stato clinico e funzionale differente rispetto a quello valutato
nel RAF del 20.03.2018. La condizione di “impingement bilaterale cronico delle
spalle, la tendinite inserzionale al bicipite femorale sinistro e minima
lesione osteocondrale con edema osseo del piatto tibiale mediale” non vengono
indicate come causa di un peggioramento della CL.”
Pertanto la nuova documentazione aggiornata agli atti non aggiunge
nuovi elementi e non descrive uno stato clinico e funzionale modificato
rispetto a quello valutato nel RAF del 2018.” (Doc. X/1)
Dopo aver preso visione dell’ulteriore documentazione medica
prodotta dall’insorgente (cfr. doc. XII/B1-2), con annotazione del 20 maggio
2022.
il dr. __________ del SMR ha osservato:
" Come da
nota SMR del 07.04.2022:
“la documentazione medica
aggiornata agli atti (ORL, visita ambulatoriale del 06.05.2020) e la
certificazione a firma del dr. __________ e per finire la polisonnografia
prevista per il prossimo mese non aggiungono al momento nuovi elementi e non
descrivono uno stato clinico e funzionale differente rispetto a quello valutato
nel RAF del 20.03.2018. La condizione di “impingement bilaterale cronico delle
spalle, la tendinite inserzionale al bicipite femorale sinistro e minima
lesione osteocondrale con edema osseo del piatto tibiale mediale” non vengono
indicate come causa di un peggioramento della CL.”
La documentazione aggiornata agli atti non aggiunge nuovi elementi
e non descrive uno stato clinico e funzionale modificato rispetto a quello
valutato nel RAF del 2018.” (Doc. XIV/1)
2.8
Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine
con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.9
Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare se il peggioramento dello stato di
salute addotto in sede di revisione sia stato accuratamente vagliato
dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, questo
Tribunale non ha motivo di mettere in dubbio le conclusioni alle quali è giunto
il dr. ___________ del SMR, da considerare pienamente probanti.
Il medico del SMR, difatti, dopo
attenta analisi di tutta la documentazione medica prodotta dall’assicurato a
supporto del preteso peggioramento delle proprie condizioni di salute, ha
ritenuto che i diversi referti prodotti dall’insorgente non apportano nuovi
elementi e non descrivono uno stato clinico e funzionale differente rispetto a
quello già valutato al momento della definizione della capacità lavorativa
all’origine della decisione di attribuzione di una rendita AI del 69% a partire
dal 1° novembre 2017.
In particolare, il dr. __________
del SMR ha considerato che “la condizione di “impingement bilaterale cronico
delle spalle, la tendinite inserzionale al bicipite femorale sinistro e minima
lesione osteocondrale con edema osseo del piatto tibiale mediale” non vengono
indicate come causa di un peggioramento della CL” (cfr. doc. XIV/1).
Il TCA non ha motivo per
discostarsi da queste motivate e convincenti conclusioni del medico del SMR, le
quali, del resto, non sono smentite dalla documentazione specialistica prodotta
dall’insorgente, ma anzi, al contrario, trovino in essa piena conferma.
A tale riguardo, questo Tribunale
evidenzia, difatti, che lo stesso dr. __________ - interpellato dal medico
curante dell’assicurato - nei referti dell’8 marzo 2022 (doc. VIII/2) e, poi,
del 31 marzo 2022, dopo avere escluso l’insorgenza di una malattia reumatica
infiammatoria, ha confermato che, tenuto conto dei dolori diffusi al rachide,
alle mani, ai piedi, ginocchia e spalle, l’insorgente va considerato dal profilo
della capacità lavorativa “totalmente inabile al lavoro pesante, ma abile
quanto meno in misura parziale in un lavoro leggero, in cui possa variare
posizioni, che non sia obbligato ad assumere posizioni inergonomiche del
rachide lombosacrale, non sia obbligato a camminare su terreni dissestati, in
salita o in discesa, che possa alternare le posizioni da seduto ad in piedi e
che non utilizzi oggetti pesanti con le mani“(cfr. doc. VIII/3, corsivo
della redattrice).
Tale parere specialistico -
concernente proprio le affezioni fatte valere dall’insorgente come invalidanti,
al fine di dimostrare la necessità a suo modo di vedere di procedere ad un
aumento del diritto alla rendita - coincide, quindi, con la valutazione del dr.
__________ del SMR posta alla base della decisione di conferma della rendita AI
in corso, in assenza di modifiche rilevanti della capacità lavorativa residua
dell’assicurato.
Questo
Tribunale non può quindi che confermare queste conclusioni.
All’assicurato va del resto
ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però
assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile -
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il
diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV
no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
Così stanti le cose, questo
Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari
e sufficienti per valutare l'incapacità al lavoro e al guadagno dell'assicurato
sino alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove,
fra le tante cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF
135.
V 465). La richiesta di eseguire una nuova perizia pluridisciplinare non può
quindi che venir disattesa.
Altrettanto dicasi con
riferimento alla richiesta dell’insorgente di essere convocato per descrivere
il suo stato di salute.
Giusta
l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid.
3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai
ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale
di prima istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122
V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di prove, così come
delle domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale,
a un interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un
sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. SVR 2009
IV Nr. 22 p. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127.
V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
Nella concreta evenienza -
contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - il ricorrente non ha
formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha
semplicemente chiesto di essere udito da questo Tribunale.
Posto che, come visto, la
refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per
valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del
querelato provvedimento, non si rende necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti.
Alla luce di quanto sopra
esposto, è quindi da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. tra le altre
le DTF 138 V 218 consid. 6, 125 V 195 consid. 2 e riferimenti) che, per lo meno
fino al momento della decisione impugnata (la
quale, come detto, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali, fra le tante cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con
rinvii; 129 V consid. 1.2), lo stato di salute del ricorrente non ha
subito un rilevante peggioramento rispetto al momento della precedente
decisione di attribuzione di una rendita del 69% dal 1° novembre 2017, tenuto
conto di un’inabilità lavorativa totale nella precedente attività lavorativa,
ma di un’abilità del 45% in attività leggere rispettose delle limitazioni
funzionali elencate nella perizia __________ (cfr. consid. 2.5.).
Ciò non esclude comunque che, in caso di peggioramento rilevante delle sue
condizioni di salute con ripercussioni sulla capacità lavorativa residua,
debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, l’assicurato possa
in futuro presentare
una nuova domanda di revisione del diritto a prestazioni.
Visto tutto quanto precede, la
decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.
2.10
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI in
vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con l’art. 69 let. a
e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura
di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico
dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di fr. 500
sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti