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Decisione

32.2022.13

Concessione di una rendita d'invalidità per un periodo limitato in assenza di un grado d'invalidità sufficiente oltre una determinata data. Coordinazione con assicuratore infortuni. Non concessi provvedimenti professionali, assicurato fa valere il fattore età. Decisione confermata

14 settembre 2022Italiano107 min

precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.13

FC

Lugano

14 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 18 gennaio 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato

nel 1960, già attivo come giardiniere, è stato vittima di due infortuni il 4

novembre 2017 e 6 febbraio 2019, per le conseguenze dei quali l’Ufficio AI,

mediante decisione del 20 marzo 2020, in accoglimento di una prima domanda di

prestazioni presentata dall’assicurato nel maggio 2018, ammesse inabilità

lavorative variabili dal 6 novembre 2017 con ripresa totale dal 2 settembre

2019, gli ha attribuito una mezza rendita di invalidità dal 1. agosto 2018 al

30 settembre 2019 (doc. AI pag. 112).

Il 19

novembre 2020, facendo valere una ricaduta, RI 1 ha presentato una nuova domanda

di prestazioni.

L’Ufficio

AI, effettuati i necessari accertamenti medici ed economici, acquisiti in

particolare gli atti dalla __________, mediante progetto del 1. ottobre 2021

dapprima e decisione del 18 gennaio 2022 poi, ha accolto la

domanda di prestazioni accordando all’assicurato una mezza rendita di

invalidità dal 1. febbraio 2020 (con versamento dal 1. maggio 2021), aumentata

ad intera dal 1. ottobre 2020, limitatamente al 31 ottobre 2021. Ammessi

periodi di inabilità lavorativa del 50% dal 3 febbraio 2020, del 100% dal 27

luglio 2020, del 50% dall’8 marzo 2021, dell’80% dal 2 aprile 2021, ha concluso

che a far capo dal 1. ottobre 2021 l’assicurato era da considerare nuovamente

abile al lavoro nella misura completa sia nella sua attività di giardiniere che

in altre attività adeguate leggere e mediamente pesanti, rispettando le

limitazioni funzionali stabilite dagli accertamenti medici effettuati dalla __________.

A fronte quindi di un’abilità completa in attività lavorative adeguate,

l’assicurato presentava un grado di invalidità del 35%, insufficiente per la

concessione di prestazioni assicurative oltre il 31 ottobre 2021 (doc.

AI 283).

1.2. Con

ricorso al TCA l'assicurato, dapprima direttamente e quindi rappresentato

dall’avv. RA 1, ha contestato il provvedimento, censurando in particolare il

fatto che l’amministrazione non avrebbe sufficientemente istruito le sue

condizioni di salute, trascurando in particolare l’esistenza anche di patologie

extra infortunistiche, chiedendo l’attribuzione di almeno un quarto di rendita

anche successivamente al 31 ottobre 2021, e in via subordinata l’annullamento

del provvedimento contestato e il rinvio degli atti all’Ufficio AI per

ulteriori accertamenti medici e nuova decisione (doc. I). Delle ulteriori

allegazioni ricorsuali si dirà, nella misura del necessario, nel merito.

1.3. Con

risposta di causa del 5 aprile 2022 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del

gravame, confermando la correttezza della procedura così come della valutazione

medica e economica poste alla base del provvedimento impugnato (VIII).

L’assicurato,

tramite il suo legale, ha fatto pervenire nuova documentazione medica (doc. D4

e E), e ulteriori osservazioni con scritti del 13 e 27 maggio, 13 giugno e 18

luglio 2022 (doc. XIV, XXII, XXVII e XXIX), sulle quali si è espresso l’Ufficio

AI, riferendosi anche alla presa di posizione del 19 maggio 2022 del SMR, il 20

e 24 maggio e 3 giugno 2022 (doc. XVIII, XX, XXV). Delle relative motivazioni

si dirà, per quanto di rilievo, nel merito.

considerato in

diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

l’assicurato ha diritto ad una rendita, anche successivamente al 31 ottobre

2021 e se del caso in che misura.

Va anzitutto rilevato che il 1°

gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata

in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

Occorre tuttavia ricordare che

per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già

insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del

diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore

al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

Sempre con riferimento alla

menzionata modifica legislativa, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui

diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato

secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità

subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%

o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in

vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55

anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19

giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die

Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses»

Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle

Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).

Per contro, qualora al momento

dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già

compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida

del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della

protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita

dalla citata disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche

dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10;

Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in:

Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht

zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.];

Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e

aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza

professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP,

Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses

Rentensystem, pto. 3.2.).

In casu la disposizione

transitoria lett. b. non trova applicazione, poiché, anche se il diritto alla

rendita era sorto precedentemente alla modifica legislativa (cfr. supra consid.

1.1.), e il grado d’invalidità ha subito, come asserito dall’amministrazione

nella decisione impugnata, una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA

(per lo meno) a partire dal 1. novembre 2021 (cfr. supra consid. 1.1.),

l’assicurato al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa,

ossia il 1. gennaio 2022, era già 61 enne. (cfr. supra consid. 1.1.).

Pertanto, al ricorso contro la

decisione del 18 gennaio 2022 si applicano le norme sostanziali in vigore fino

al 31 dicembre 2021, ragione per cui ogni riferimento alle norme applicabili,

salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino a tale data.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,

Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2

LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,

op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a piè pagina

n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

2.3. Va ricordato che la nozione di

invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF

(e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa,

anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale,

addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un

uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti).

Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario

dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per

evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori

apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V

120).

Ciononostante,

il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado

d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri

accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso

dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso

da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti

valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292; 119 V 471). In tal senso, in DTF 126 V

128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss) l’Alta Corte ha avuto modo di

precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve

in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in

giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi

pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che

una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino

equivalente (DTF 131 V 123).

In

una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che

l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore

AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal

profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi

dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla

valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo

abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag.

170).

L'aspetto del coordinamento è

in seguito stato relativizzato in alcune sentenze nelle quali il Tribunale

federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte

dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invalidità per l'altro

assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02];

cfr. inoltre STFA U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133

V 549). L’Alta Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è

legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su

opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale

o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione

per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V

367 consid. 2.2.).

Il

medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento

alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (DTF 133 V 549).

Successivamente

il Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non

è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli

infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6;

STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, 32.2016.90 del 10 aprile

2017, consid. 2.2 e 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; 32.2017.60 del

19 febbraio 2018, consid. 2.4).

2.4. Per costante giurisprudenza, quando

l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo

periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di

decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;

SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre

2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24

febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei

casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni

esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e

8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta

l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del

grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,

presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto

alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo

precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art.

28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine,

una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer

1/06, pag. 64-65).

2.5. Nel caso

concreto, a seguito di due infortuni professionali interessanti la spalla destra

(il 4 novembre 2017) e quella sinistra (il 6 febbraio 2019) l’assicurato ha

presentato una richiesta di prestazioni all’Ufficio AI, il quale ha richiamato

l’intero fascicolo dalla __________. Nel rapporto allestito per la __________

il 13 marzo 2018 il dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica e

traumatologica, aveva indicato le diagnosi di competenza __________ di “Stato

dopo distorsione spalla destra il 04.11.2017, Stato dopo rottura completa

trasmurale del sovraspinato con retrazione di circa 17mm (RM del 07.12.2017)”

(doc. AI pag. 355). A seguito del secondo infortunio alla spalla sinistra, è

stata posta la diagnosi di “Artroptia degenerativa ipertrofica

acromion-claveare, acromion a configurazione ricurva (tipo il) in quadro

d'impigement sub-acromiale, distacco completo del tendine sovraspinato con

retrazione del moncone di grado l (2. 1 cm). Aspetto disomogeneo dei

tendini sottoscapolare ed infra-spinato nei tratti pre-inserzionali e del

tendine capo lungo del bicipite. Fissurazione labrale antero-superiore SLAP II”

(doc. __________).

La __________ ha preso a carico

le prestazioni per entrambi gli infortuni, riconoscendo i seguenti periodi

d'incapacità lavorativa:

Infortunio del 4.11.2017

6.11.2017 / 21.11.2017 100%

22.11.2017 / 07.12.2017 50%

08.12.2017 / 04.02.2018 100%

05.02.2018 / 22.04.2018 50%

23.04.2018 / 05.08.2018 0%

06.08.2018 / 01.01.2019 100%

02.01.2019 / 03.03.2019 50%

04.03.2019 / illimitato 0%

Infortunio del 6.02.2019

06.02.2019 / 03.03.2019 50%

04.03.2019 / 31.03.2019 100%

01.04.2019 / 14.05.2019 80%

15.05.2019 / 01.09.2019 50%

02.09.2019 / illimitato 0%

Sulla base della documentazione della

__________, l’Ufficio AI, mediante decisione del 20 marzo 2020, fatti propri i

suddetti periodi di inabilità lavorativa e ammessa una ripresa totale dell’abilità

a far tempo dal 2 settembre 2019, ha accordato all’assicurato una mezza rendita

d'invalidità dal 1. agosto al 30 settembre 2019. La decisione è cresciuta in

giudicato.

Adducendo una ricaduta

dell'infortunio alla spalla sinistra il 31 gennaio 2020, con attestazione di

una nuova inabilità lavorativa dal 3 febbraio 2020, nel novembre 2020 l’assicurato

ha presentato all’Ufficio AI una nuova domanda di prestazioni.

L’Ufficio

AI ha predisposto l’aggiornamento degli atti __________. Dagli stessi emerge

che il dr. __________, curante dell’assicurato, ha attestato inabilità

lavorative variabili dal gennaio 2020 (del 50% sino al luglio 2020, quindi del

100%, nuovamente del 50% dal marzo 2021 e quindi dell’80% dal 2 aprile 2021;

inc. __________ agli atti AI). Il 27 luglio 2020 il medesimo dr. __________ ha

sottoposto l’assicurato a “Artroscopia della spalla sinistra con tenotomia

del capo lungo del bicipite e ricostruzione della lesione” presso la Clinica

__________ per la diagnosi di "Lesione della cuffia dei rotatori spalla

sx (SSP Trasmurale, ISP metà apicale)” (doc. AI pag. 603).

Professionalmente risulta che

l’assicurato, giardiniere, dall’8 marzo 2021 (sei mesi dopo l'intervento) ha

fatto un tentativo di ripresa lavorativa al 50% che tuttavia è stato interrotto

avendo egli addotto importanti algie e limitazioni funzionali, ragione per cui

il curante dr. __________, con certificati del 20 aprile e 27 maggio 2021, ne

ha nuovamente attestato l’inabilità lavorativa all'80% (doc. AI pag. 680, 683,

696).

Al fine di meglio appurare le

effettive condizioni dell’assicurato la __________ ha quindi predisposto un

accertamento medico presso la Clinica __________ di __________, con un periodo

di fisioterapia intensiva giornaliera e una valutazione delle capacità funzionali

(EFL), dal 28 giugno al 12 luglio 2021 (doc. AI pag. 729).

In vista del day hospital

l’assicurato è stato valutato dal dr. __________, reumatologo, il quale, nella

sua valutazione del 25 giugno 2021, ha posto le seguenti diagnosi:

" - Periartropatia

omeroscapolare residua bilaterale su/con:

. stato dopo

artroscopia spalla dx con acromioplastica, resezione dello sperone inferiore

della clavicola e ricostruzione della cuffia il 06.08.2018

. stato dopo

artroscopia della spalla sx con tenotomia del capolungo del bicipite e

ricostruzione della lesione del sovraspinato e dell'infraspinato il 27.07.2020

. deficit di forza delle due spalle

- Sindrome lombo-vertebrale sino sindrome lombo-spondilogena

su/con:

. grossa ernia

espulsa lussata caudalmente L4/L5 nel recesso laterale di dx con compressione

di L5 dx, condrosi sino osteocondrosi L5/S1 con contatto disco-radicolare

intraforaminale bilaterale sull'emergenza di L5

. lieve insufficienza muscolare in rapporto al peso.”

Ha quindi descritto i precedenti

clinici dell’assicurato, riferendo che “il suo problema sono le spalle”,

indicando che l'evoluzione post operativa era stata favorevole, ma il paziente aveva

poi sofferto dei problemi del lockdown con una netta mancanza di fisioterapia e

riferiva di aver provato a riprendere a lavorare al 50% con però

riesacerbazione dei dolori, soprattutto sotto sforzo e l'impossibilità di

sollevare pesi con le due braccia. Ha quindi concluso attestando una residua

periartropatia omero scapolare (doc. AI pag. 727).

Al termine della degenza il dr. __________

ha nuovamente visitato l’assicurato e in data 9 luglio 2021 ha così attestato:

" Ho

rivisitato il paziente al termine del Day-Hospital il 09.07.2021. Si è

comportato con discreto impegno ma al momento abbiamo avuto solo minimi

miglioramenti non tanto nel dolore che è comunque sopportabile ma soprattutto

nella forza che è molto limitata. Il paziente riferisce infatti ancora di far

fatica a sollevare dei pesi in quanto sente subito affaticamento e astenia (v.

anche il rapporto del fisioterapista).

All'esame clinico colonna toracale e cervicale normomovibile, non

dolenzie alla spalla sx, anteversione 140, abduzione 140°, rotazione 40°, test

di Jobe e Lifì-Off tenuti. Fatica poi a sollevare dei pesi con il braccio teso.

A livello neurologico riflessi simmetrici e normoreattivi, non deficit di

sensibilità. Il paziente sembra essere giunto al limite di quanto si possa fare

con la fisioterapia, anche il Day Hospital non ha più portato a grandi

miglioramenti. Il paziente avrà nei prossimi giorni una valutazione EFL per

quanto riguarda la restante capacità lavorativa. Non so fino a che punto

ulteriori sedute di fisioterapia potrebbero ulteriormente migliorare il quadro

clinico.” (doc. AI pag. 730)

Nel rapporto di chiusura del trattamento

fisioterapico, la fisioterapista __________ il 9 luglio 2021 ha confermato le

diagnosi poste dal dr. __________ e attestato che il paziente riferiva dolori alla

spalla sinistra soprattutto durante i movimenti attivi e con poco carico (pochi

kg). Ha quindi descritto i reperti (con, tra l’altro, movimenti attivi/passivi

conservati, limitazione nell’elevazione, difficoltà nel timing di attivazione

muscolare, facilmente affaticabile), e concluso riferendo che il paziente

lamentava una sintomatologia invariata, con tuttavia dolore sopportabile e non

necessitante di copertura farmacologica (doc. AI pag. 729).

Il dr. __________, reumatologo,

coadiuvato dal fisioterapista, il 16 luglio 2021 ha quindi allestito una dettagliata

“Valutazione della capacità funzionale (VCF)”, nella quale, descritta

l’anamnesi, lo status e gli esami eseguiti, ha posto le diagnosi seguenti:

" Lesione

della cuffia dei rotatori alla spalla sinistra (sopraspinato transmurale e metà

apicale dell'infraspinato) – 27.7.2020 artroscopia con tenotomia del capolungo

del bicipite e ricostruzione della lesione

Stato dopo artroscopia della spalla destra con acromioplastica,

resezione di uno sperone inferiore della clavicola e ricostruzione della cuffia

a 8/2018

Ipertensione arteriosa

Ipercolesterolemia”

E esposto, tra l'altro, quanto

segue:

" Anamnesi

attuale in base al racconto dell'assicurato

A riguardo della situazione attuale l’assicurato definisce i

movimenti della spalla sinistra come soddisfacenti fino a normali. La forza è

tuttavia diminuita in modo importante. Con la sinistra l’assicurato non riesce

a alzare più di 5 kg. Il dolore è poco e si manifesta essenzialmente sotto sforzo

anche se qualche volta di notte si sveglia per il dolore quando è girato sulla

spalla sinistra. II dolore riguarda tutto il braccio fino al gomito. Il dolore

non è molto importante ma è limitante nei lavori intensivi che dovrebbe

svolgere come giardiniere e particolarmente per quanto riguarda la costruzione

dei giardini. La spalla destra non viene citata come ulteriore fattore

limitante. L'assicurato ha 2 discopatie che non sono mai state importanti o

costanti o limitanti.

(...).

Valutazione/raccomandazioni da un punto di vista medico

Siamo a ca. un anno dalla riparazione della cuffia dei rotatori a

sinistra. La sonografia non mostra una ri-rottura. Da un punto di vista

soggettivo rassicurato riferisce una mobilità soddisfacente ma una forza

nettamente ridotta (sollevamento massimo 5 kg con il braccio sinistro),

importanti difficoltà per i lavori sopra l'altezza delle spalle, dolori agli

sforzi. Da un punto di vista aggettivo la mobilità è ottimale. La forza è

ridotta in modo non del tutto congruente (l’assicurato mostra una diminuzione

della forza anche per stringere la mano).

Per quanto riguarda la questione professionale, l’assicurato ha

sempre svolto personalmente lavori di costruzione di giardini con sforzi che

corrispondono a un lavoro nell'edilizia. Alla domanda se potesse ora occuparsi

solo della direzione dei lavori l’assicurato ritiene ci sia lavoro solo per un

20 % in queste mansioni non fisiche. Riguardo alla possibilità di svolgere anche

lavori di manutenzione leggeri (tagliare l'erba, potature sotto l'altezza delle

spalle, strappare erbacce ecc.), l’assicurato ritiene di non avere le

competenze per farlo e di non essere in grado a causa dei problemi della spalla

sinistra. L'assicurato è destrimane.

Da un punto di vista medico-teorico, viste le scarse limitazioni

alla spalla destra operata nel 2018 per la stessa patologia e le limitazioni

alla spalla sinistra che hanno ancora un potenziale di ulteriore recupero, l’assicurato

potrebbe senz'altro svolgere lavori di giardinaggio fino a un certo limite.

Dovrebbero essere evitati lavori molto ripetitivi sopra l'altezza delle spalle

o lavori con decespugliatori e altri attrezzi pesanti. Dovrebbero essere

evitati il sollevamento e il trasporto di pesi superiori a un certo limite

(vedi risultati dei test). Da evitare lavori pesanti e ripetitivi come i lavori

di pala e piccone. Senz'altro possibili lavori di giardinaggio meno impegnativi

(vedi lista non esaustiva). Per quanto riguarda i test ergonomici ha mostrato

un'amplificazione di sintomi. L'assicurato si è autolimitato affermando di

avere dolori e di fare fatica; il secondo giorno di avere capogiri, prima che

la soglia funzionale osservabile sia raggiunta.

Conclusioni e proposte

Problemi rilevanti oggettivi inerenti il lavoro

- lavori molto ripetitivi sopra l'altezza delle spalle, lavori con

attrezzi pesanti. Dovrebbero essere evitati il sollevamento e il trasporto di

pesi superiori a 15

Kg. Da evitare lavori pesanti e ripetitivi come i lavori di pala e

piccone.

Comportamento dell'assicurato: gestione del dolore,

disponibilità allo sforzo e consistenza

La valutazione standardizzata nell'ambito 'descrizione del dolore

e limitazioni, 'comportamento in relazione al dolore', 'comportamento in

relazione allo sforzo' e 'consistenza' ha dato i risultati riassunti di

seguito: importante amplificazione di sintomi.

Esigibilità e prospettive di reinserimento professionale

A causa di un'amplificazione, di un'autolimitazione e di

discordanze tra le esternazioni dell'assicurato e la nostra osservazione, i risultati

dei test che riguardano le prestazioni fisiche sono da interpretare con

prudenza per la valutazione della caricabilità esigibile. Si deve dedurre che,

con un certo impegno, l’assicurato possa ottenere una prestazione migliore rispetto

a quella dimostrata nei test.

Le limitazioni fisiche dimostrate non sono spiegabili con i

reperti oggettivi patologici, con i risultati degli esami strumentali o con le

diagnosi somatiche.

La valutazione dell'esigibilità si basa quindi primariamente

soprattutto su considerazioni medico-teoriche, pur sempre con riferimento alle

osservazioni durante il test. Una maggiore limitazione della caricabilità non è

giustificata da un punto di vista medico-teorico. La seguente valutazione

dell'esigibilità è basata sul rapporto di causalità con l'infortunio in questione.

Esigibilità per l'attività lavorativa come: giardiniere

(costruzione)

Tempo di lavoro: tutto il giorno

L'assicurato potrebbe ancora svolgere numerosi lavori di

giardinaggio se volesse farlo, oltre alla direzione lavori che pratica

attualmente. Ricordiamo che è destrimane e non ha limitazioni maggiori con

l'arto superiore destro.

Lavori fattibili con le limitazioni a sinistra sono ad esempio

(lista non esaustiva):

-

Potatura con la mano destra dominante di arbusti, cespugli, rosai,

piante da frutto con portainnesti debole che non richiedano l'uso di scale

(deve potersi tenere in sicurezza con la mano sinistra se utilizza una scala)

-

Manutenzione di un vigneto

-

Trattamenti fitosanitari con qualunque spruzzatore

-

Ripulire aiuole, strappare erbacce

-

Impianti di fiori e arbusti di dimensioni non eccessive

-

Semina

-

Cura di un orto

-

Annaffiare

-

Falciatura dei prati con falciatrice di dimensioni non eccessive,

rastrellare o utilizzare un soffiatore

-

Concimare

-

Ogni lavoro ordinario leggero a mediamente pesante di manutenzione

giardini

-

Guida furgoni e manutenzione furgoni

-

Guida piccoli escavatori e relativa pulizia e manutenzione

-

Riordino del materiale, pulizia del materiale, manutenzione e pulizia

degli strumenti e apparecchi da giardinaggio

-

Gestione e riordino del magazzino

-

Andare dal vivaista/grossista di materiale a scegliere e caricare piante

e materiali da giardinaggio

-

Posa e regolazione nonché manutenzione di impianti di irrigazione, robot

da giardino

-

Ogni lavoro amministrativo nella gestione del. personale, contatto con i

clienti, comanda di materiale

Limitazioni particolari:

-

Lavori di muratura e lavori pesanti manuali nella costruzione di

giardini

-

Scavare a mano fossati e lavorare di pala e piccone

-

Martello penumatico e altri strumenti vibranti pesanti

-

Decespugliatori e potatura siepi

-

Spostare sacchi di cemento, fare a mano il cemento, spostare secchi di

cemento e sacchi di sabbia

-

Spostare sassi

-

Impiantare piante di grandi dimensioni e peso superiore a 15 kg

-

Salire e scendere in sicurezza scale a pioli su alberi alti

-

Scaricare oggetti pesanti da furgoni

-

Ogni altro lavoro pesante

-

Ogni lavoro sopra l'altezza delle spalle in modo molto ripetitivo o di

forza con la mano sinistra

Esigibilità per altre attività lavorative (secondo le categorie

DOT1):

Attività leggere a mediamente pesanti.

Proposte/procedere da un punto di vista professionale:

Stesso posto di lavoro con ripresa al 100%” (doc. AI pag. 738)

Alla valutazione è quindi stato

allegato il dettaglio della valutazione della capacità di carico in relazione

al lavoro suddiviso nelle varie mansioni professionali (doc. AI pag. 739).

Alla luce di questa valutazione,

il dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell'apparato locomotore, medico di circondario __________, con rapporto del 30

luglio 2021 ha esposto il seguente apprezzamento finale:

" Decorso

secondo gli atti

(…).

16.07.2021 EFL Clinica __________:

dal punto di vista anamnestico viene descritto un movimento alla

spalla sinistra come da soddisfacente fino a normale, ma un deficit di forza

che determina una difficoltà ad alzare pesi superiori ai 5 kg. La spalla destra

non è considerata un fattore Iimitante. Viene eseguita una sonografia

funzionale il 13.07.2021 che evidenzia un tendine sovraspinato disomogeneo, assottigliato

ma correttamente inserito in esiti di ricostruzione, infra-spinato e

sottoscapolare senza particolarità, capo lungo bicipite in sede con struttura

omogenea. Muscolo deltoide con struttura ed ecogenicità nella norma.

Obbiettivamente la spalla destra ha una mobilità normale ed indolore.

La spalla sinistra non mostra un'importante atrofia della

muscolatura con una rotazione esterna di 45º, elevazione senza particolarità,

un deficit di forza del sovra-spinoso, rotazione interna fino al passaggio

lombosacrale. In conclusione al termine dell'iter riabilitativo la spalla ha

una buona mobilità ma un deficit di forza. In considerazione dell'attività

eseguita dal paziente di giardiniere si ritiene che essa sia in parte non più

esigibile. Sono esigibili molte attività tipiche di questo paziente, ma in

alcune situazioni presenta delle limitazioni soprattutto per lavori pesanti di

muratura e manuali, per l'uso di strumenti vibranti e di decespugliatori e

potatori di siepi, così come il sollevamento e porto di pesi importanti. Appare

anche non esigibile la salita

e discesa di scale a pioli o di alberi alti e ogni altro lavoro

estremamente pesante. II paziente viene quindi ritenuto abile in attività

leggere e mediamente pesanti sullo stesso posto lavoro con ripresa al 100% con

limitazione in alcune attività. Si rimanda al relativo rapporto per le

particolarità.

Apprezzamento

Siamo di fronte ad un assicurato che ha subito un trauma alla

spalla destra e uno alla spalla sinistra in due epoche successive. In entrambi

i casi è stato eseguito un trattamento chirurgico artroscopico di ricostruzione

cuffia dei rotatori sempre dal dr. med. __________.

L'assicurato è destrimane.

La spalla destra è guarita senza apparenti limitazioni, così come

riferito dallo specialista di riferimento dr. med. __________ e come evidente

dai rapporti del fisiatra dr. med. __________ e dal rapporto EFL. Essa non pare

condizionare in modo apprezzabile l'attività e non presenta deficit di

funzionalità di nota.

Per quanto riguarda la spalla sinistra essa ha recuperato una

buona articolarità, presenta però un deficit di forza e una difficoltà ad

eseguire sollevamento e porto di pesi importanti specie a sbalzo.

In occasione dell'EFL eseguito a __________ è stata valutata una

esigibilità dettagliata cui si rimanda per le particolarità. Essa appare

accurata e condivisibile.

Pertanto per quanto riguarda la capacità lavorativa, in considerazione

della situazione globale dell'assicurato, l'attività precedentemente in essere

è esigibile solo in misura parziale con esclusione delle attività più pesanti.

Si redige un'esigibilità al lavoro sulla scorta della valutazione

EFL eseguita a __________.

L'assicurato presenta limitazioni al sollevamento e porto di pesi

con due braccia all'altezza dei fianchi che è possibile molto spesso per pesi

leggeri fino a 10 kg, spesso per pesi medi da 10 a 25 kg, ma non più per pesi

superiori. È inoltre in grado di sollevare fino oltre l'altezza del petto pesi

fino a 5 kg e oltre 5 kg talvolta con le limitazioni sopra esposte. II maneggio

di attrezzi è possibile molto spesso per attrezzi leggeri e di precisione;

talvolta per attrezzi medi, non è più esigibile per attrezzi pesanti e molto

pesanti. La rotazione della mano è possibile molto spesso.

Posizione e mobilità: i lavori sopra la testa sono esigibili solo

di rado. Non vi è limitazione per altre posizioni come la rotazione del busto,

la posizione seduta e inclinata in avanti, la posizione in piedi e inclinata in

avanti, la posizione inginocchiata e con flessione delle ginocchia. Per quanto

riguarda la posizione di lunga durata essa è possibile molto spesso sia per la

posizione seduta che per la posizione in piedi e per la posizione a libera

scelta. Per quanto riguarda lo spostamento l'assicurato è in grado di camminare

per lunghi tratti su terreno accidentato e di salire le scale molto spesso, non

è più esigibile la salita su scale a pioli. L'uso delle due mani è possibile,

equilibrio e stare in equilibrio possibile. In particolare non sono ritenuti esigibili

l'utilizzo di strumenti vibranti e l'arrampicata in condizioni di equilibrio

instabile richiedente l'utilizzo di entrambe le braccia.

L'assicurato in un lavoro che rispetti l'esigibilità espressa è da

ritenersi abile in misura completa con rendimento completo e senza pause

supplementari.

Per quanto riguarda il diritto ad IMI per la spalla sinistra si

detta un rapporto separato a parte. Non vi è diritto ad IMI per la spalla

destra.” (doc. AI pag. 773)

Sulla base di questa

valutazione la __________ ha fissato un’indennità di menomazione dell’integrità

pari al 10% (doc. AI pag. 771) e mediante comunicazione del 27 agosto 2021 ha sospeso

le prestazioni a titolo di cura e d'indennità giornaliera a partire dal 1. ottobre

2021, ritenendo l’assicurato da questa data abile completamente in un lavoro adeguato

(doc. AI pag. 222).

Alla luce di questi accertamenti,

l’Ufficio AI, in evasione della domanda di prestazioni del 19 novembre 2020, ha

sottoposto la pratica alla consulente professionale dell’AI, la quale, con

rapporto finale del 24 settembre 2021, dopo aver elencato le limitazioni da

osservare dall’assicurato in base alla valutazione eseguita dalla __________ (“L'assicurato

presenta limitazioni al sollevamento e porto di pesi con due braccia

all'altezza dei fianchi che è possibile molto spesso per pesi leggeri fino a 10

kg, spesso per pesi medi da 10 a 25 kg, ma non più per pesi superiori. È

inoltre in grado di sollevare fino oltre rattezza del petto pesi fino a 5 kg e

oltre 5 kg talvolta con le limitazioni sopra esposte. Il maneggio di attrezzi è

possibile molto spesso per attrezzi leggeri e di precisione: talvolta per

attrezzi medi, non è più esigibile per attrezzi pesanti e molto pesanti. La

rotazione della mano è possibile molto spesso. Posizione e mobilità: i lavori

sopra la testa sono esigibili solo di rado. Non vi è limitazione per altre

posizioni come la rotazione del busto, la posizione seduta e inclinata in

avanti, la posizione in piedi e inclinata in avanti, la posizione inginocchiata

e con flessione delle ginocchia. Per quanto riguarda la posiziono di lunga

durata essa è possibile molto spesso sia perla posizione seduta che per

posizione a libera scelta. Per quanto riguarda lo spostamento rassicurato è in

grado di camminare per lunghi tratti su terreno accidentato e di salire scale

molto spesso, non è più esigibile la salita su scale a poli. L'uso delle due

mani è possibile, equilibrio e stare in equilibrio possibile. In particolare

non sono ritenuti esigibili l'utilizzo di strumenti vibranti l'arrampicata in

condizioni di equilibrio instabile richiedente l'utilizzo di entrambe le

braccia. L'assicurato in un lavoro che rispetti l'esigibilità espressa è da

ritenersi abile in misura completa con rendimento completo senza pause

supplementari”, esposta l’analisi della reintegrabilità, ha ritenuto che “allo

stato attuale non si ritiene vi siano le premesse per la concessione di

provvedimenti d’integrazione” (doc. AI pag. 201). Ha quindi stabilito un

grado d'invalidità Al del 35% non indennizzabile.

Mediante la decisione contestata

del 18 gennaio 2022, confermativa di un progetto del 1. ottobre 2021, l’Ufficio

AI ha pertanto respinto la domanda di prestazioni, motivando:

" (…)

Decidiamo pertanto:

Dal 01.02.2020 (art. 29bis OAI) risorge il diritto ad una mezza

rendita d'invalidità con grado del 50%, mentre dal 01.10.2020 (art. 88a cpv. 2

OAI) la rendita è aumentata ad intera (dapprima con grado del 100% e poi con

grado dell'80% dal 01.08.2021) per un periodo limitato fino al 31.10.2021 (art.

88° cpv. 1 OAI).

In applicazione dell'art. 29 cpv. 1 LAI il versamento della rendita

può tuttavia avvenire unicamente a decorrere dal 01.05.2021, ossia sei mesi

dopo il deposito della nuova domanda di prestazioni Al presso il nostro

Ufficio.

Esito degli accertamenti:

Con decisione del 20.03.2020 le è stato riconosciuto il diritto ad

una rendita temporanea, con grado del 50% dal 01.08.2019 al 30.09.2019, a

seguito dei postumi infortunistici riconducibili all'evento del 06.02.2019.

Oggetto della presente valutazione è la nuova domanda di

prestazioni Al da lei depositata in data 20.11.2020.

Dall'esame di tutta la documentazione acquisita all'incarto in

sede d'istruttoria, ed in particolar modo dagli atti dell'assicuratore contro

gli infortuni __________, si evince che lei ha presentato le seguenti

incapacità lavorative dovute alla ricaduta dell'infortunio del 06.02.2019:

50% dal 03.02.2020 al 26.07.2020

100% dal 27.07.2020 al 07.03.2021

50% dal 08.03.2021 al 01.04.2021

80% dal 02.04.2021 al 30.09.2021

Dal 10.06.2020 al 16.07.2020 vi è poi stata in concomitanza

un'inabilità lavorativa del 50% anche in relazione ad un nuovo infortunio del

09.06.2020.

A fare capo dal 01.10.2021 lei è considerato abile al lavoro nella

misura massima possibile. In base agli accertamenti medici eseguiti dalla __________

e dall'apprezzamento del loro medico di circondario del 30.07.2021 è stata

infatti definita la sua esigibilità lavorativa.

Medicalmente l'attività precedentemente svolta risulta esigibile

solo in misura parziale con l'esclusione delle attività più pesanti. Attività

leggere e mediamente pesanti, rispettose di tutte le limitazioni funzionali,

sono invece esigibili in misura completa con rendimento completo e senza pause

supplementari.

Sulla scorta delle risultanze mediche il nostro Ufficio ha in

seguito valutato l'incidenza del danno alia salute sulla capacità di guadagno.

Il grado d'invalidità viene infatti determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro conseguibile attualmente senza invalidità e

quello ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile dopo la

manifestazione dell'invalidità. L'ammontare della perdita di guadagno determina

il grado d'invalidità in percentuale (art. 16 della Legge federale sulla parte

generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA)).

Per la determinazione del grado d'invalidità è ininfluente il

fatto che un'attività esigibile venga effettivamente svolta o meno. Al fine di

determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far riferimento

ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente

dall'Ufficio federale di statistica. A seguito della sentenza del Tribunale

cantonale delle assicurazioni del 12 giugno 2006 e delle indicazioni delia

Corte plenaria del Tribunale federale è stata stabilita l'inapplicabilità dei

valori regionali (tabella TA13). La giurisprudenza impone infatti che il reddito

da invalido vada determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella

TA1).

Su tale importo può ancora essere operata una riduzione fino ad un

massimo del 25% ad assicurati che, a causa della particolare situazione personale

e professionale, non possono mettere a frutto la loro capacità di guadagno

residua e che pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei safari

sul mercato.

Facendo riferimento ai dati statistici forniti dalla sopraccitata

tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica (RSS, TA1, media dei

redditi di tutte le categorie professionali, attività semplici e ripetitive,

settore maschile, anno 2018 aggiornato al 2019), considerando una capacità

lavorativa del 100% ed applicando una riduzione salariale globale del 10% per

attività leggera, risulta che lei potrebbe ancora conseguire un reddito annuo

lordo di Fr. 61'525.25 svolgendo un'attività idonea allo stato di salute.

Confrontando questo reddito con quello realizzabile nella precedente attività

svolta in assenza del danno alla salute, pari a fr. 94'000 annui lordi (in base

alle indicazioni fomite dal datore di lavoro), ne risulta un discapito

economico, rispettivamente un grado Al, del 35%.

Confronto dei redditi;

Reddito da valido CHF 94’000

Reddito da invalido CHF 61'525.25

Perdita di guadagno CHF 32'474.75

Limitazione 35%

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla

rendita non sussiste.

In considerazione del lungo periodo d'incapacità lavorativa e di

guadagno presentato, insorge il diritto ad una rendita d'invalidità temporanea.

Conformemente all'art. 29bis GAI se la rendita è stata soppressa a

causa dell'abbassamento del grado d'invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado d'invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d'attesa impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Nella fattispecie, dal 01.02.2020 risorge il diritto ad una mezza

rendita d'invalidità con grado del 50%.

A partire dal 01.10.2020 (tre mesi dopo il peggioramento dello

stato di salute - art. 88a cpv 2 OAI) la rendita è aumentata ad intera,

dapprima con grado del 100% ed in seguito con grado dell’80% dal 01.08.2021

(art. 88a cpv. 1 OAI).

Il diritto alla rendita è tuttavia limitato al 31.10.2021 (tre

mesi __________ che ha definito l'esigibilità lavorativa-art. 88a cpv. 1 OAI).

Il versamento delia prestazione pecuniaria può invece avvenire

solo dal 01.05.2021 (art. 29 cpv. 1 LAI).

Provvedimenti di reintegrazione professionale non sono ritenuti

applicabili. L'esame della pratica da parte della nostra consulente Al ha

infatti portato a concludere che sul mercato del lavoro in equilibrio esistono

sufficienti attività per le quali lei sarebbe direttamente reintegrabile senza

l'ausilio di provvedimenti Al.

Su esplicita richiesta scritta, si rimane comunque a disposizione

per valutare la messa in atto di misure di aiuto al collocamento.” (doc. AI

pag. 215)

Di

fronte al TCA l’assicurato contestata la valutazione medica ed economica

operata dall'amministrazione e chiede il riconoscimento di almeno un quarto di

rendita d'invalidità anche dopo il 31 ottobre 2021 o, in via subordinata, che

siano ritornati gli atti all’Ufficio Al affinché effettui nuovi accertamenti

medici e renda una nuova decisione.

In corso di causa ha prodotto

uno scritto dell’11 maggio 2022 del dr. __________, del servizio di

neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. D4), un certificato

del 12 maggio 2022 del dr. __________ (doc. E), sui quali si è espresso il

medico SMR con Annotazione del 19 maggio 2022 (doc. XVIII).

2.6. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede

d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In

una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,

pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un

rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Tuttavia,

nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente

a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

2.7.

2.7.1 Nel

caso concreto, come esposto al consid. 2.5, l’assicurato ha subito nel novembre

2017 e febbraio 2019 due infortuni con lesioni ad entrambe le spalle, per le

conseguenze dei quali la __________ aveva riconosciuto periodi d'incapacità

lavorativa variabili nel periodo dal novembre 2017 al 2 settembre 2019, momento

a partire dal quale era stata ammessa la ripresa di una capacità lavorativa

piena (cfr. nel dettaglio al consid. 2.5).

Richiamata

la documentazione della __________, l’Ufficio AI, mediante decisione del 20

marzo 2020, fatti propri i relativi periodi di inabilità lavorativa, ha

accordato all’assicurato una mezza rendita d'invalidità temporanea dal 1.

agosto al 30 settembre 2019. Tale decisione è cresciuta in giudicato

incontestata ed è quindi da considerare vincolante.

Oggetto della decisione

contestata in questa sede è la nuova domanda di prestazioni presentata nel

novembre 2020 a seguito di una ricaduta avvenuta il 31 gennaio 2020 alla spalla

sinistra.

Ora,

tutto ben considerato, secondo il TCA l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto

che, malgrado la ricaduta dell’infortunio e il peggioramento intervenuto dal

febbraio 2020, e le diagnosi evidenziate, dopo periodi di nuova inabilità

lavorativa (50% dal 3 febbraio 2020, del 100% dal 27 luglio 2020

(intervento alla spalla), del 50% dall’8 marzo 2021, 80% dal 2 aprile 2021 al

30 settembre 2021), dal mese di ottobre 2021 e sino al momento decisivo

della decisione impugnata (cfr. DTF 132 V 220, 130 V 140), l’assicurato andava

ritenuto nuovamente abile in misura completa sia nell’attività abituale di giardiniere

che in attività medio-leggere, nel rispetto dei limiti funzionali menzionati

dalle perizie del luglio 2021.

In

particolare questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente

sia stato accuratamente vagliato prima dell’emissione della decisione

impugnata, dopo attenta analisi degli atti, non ha motivo per mettere in dubbio

la documentazione medica acquisita dall’Ufficio AI, comprendente le varie prese

di posizione dei curanti e i referti fatti allestire dalla __________, da

considerare dettagliati, approfonditi e rispecchianti i parametri

giurisprudenziali.

In

effetti, per quanto riguarda innanzitutto la valutazione del dr. __________, lo

specialista reumatologo, nella perizia del 25 giugno 2021 per la __________, ha

posto le diagnosi di “periartropatia omeroscapolare residua bilaterale e sindrome

lombo-vertebrale sino sindrome lombo-spondilogena” e dopo aver precisato

che il paziente sottolineava che “il suo problema sono le spalle”, soprattutto

sotto sforzo e con impossibilità di sollevare pesi con le braccia, ha osservato

che l’evoluzione post operativa era stata favorevole, ma che il paziente aveva sofferto

dei problemi del lockdown con una netta mancanza di fisioterapia e quindi una

persistenza soprattutto di debolezza. Egli riferiva di aver provato a

riprendere a lavorare al 50% con però riesacerbazione dei dolori, motivo per

cui il curante aveva nuovamente attestato un'inabilità lavorativa dell'80%. Lo specialista

ha concluso attestando unicamente la presenza di “una residua periartropatia

omero scapolare in stato dopo intervento di ricostruzione” (doc. AI pag.

727).

Il dr. __________ ha nuovamente

visitato l’assicurato al termine della degenza e affermato che egli aveva

mostrato un impegno “discreto”, con minimi miglioramenti “non tanto

nel dolore che è comunque sopportabile ma soprattutto nella forza che è molto

limitata”. All'esame clinico i reperti erano sostanzialmente nella norma,

senza evidenze neurologiche (doc. AI pag. 730).

Nel rapporto di chiusura del

trattamento fisioterapico, la fisioterapista __________ il 9 luglio 2021 ha confermato

la presenza di “Periartropatia omeroscapolare bilaterale e sindrome lombovertebrale

con ernia L4-L5” e, dopo aver descritto il trattamento dispensato

all’assicurato, ha concluso affermando che la sintomatologia rimaneva invariata,

pur essendo comunque il dolore sopportabile e non necessitante di una copertura

farmacologica (doc. AI pag. 729).

La valutazione finale della __________

si è basata quindi sulla perizia allestita dal dr. __________, reumatologo. La

“Valutazione della capacità funzionale (VCF)” del 16 luglio 2021 si è

basata su una valutazione clinico/funzionale approfondita e sull’esame degli atti

medici e radiologici, corredata dalle opportune costatazioni del fisioterapista

responsabile, sviluppata sulla base del modello del Gruppo di lavoro svizzero

per la riabilitazione e finalizzata a valutare il carico di lavoro fisicamente

esigibile, effettuata al termine di un periodo di degenza di due settimane (dal

28 giugno al 12 luglio 2021, doc. AI pag. 729) alla Clinica di __________ con

fisioterapia intensiva giornaliera.

La stessa si rileva completa,

approfondita e rispettosa dei criteri probatori enunciati al considerando che

precede.

Più

precisamente, la perizia, dopo aver dettagliatamente esposto la situazione personale

e l’anamnesi clinica, in base agli atti e al racconto dell’assicurato, oltre

che l’anamnesi professionale e sociale, dopo aver esposto lo status (a livello

comportamentale, internistico, neurologico), eseguita quindi un’approfondita

valutazione di tutte le problematiche presenti, ha concluso che sulla base

degli atti, dell'anamnesi richiesta e dell'esame clinico, era possibile porre

le diagnosi elencate al considerando 2.5, quali “Lesione della cuffia dei

rotatori alla spalla sinistra (sopraspinato transmurale e metà apicale

dell'infraspinato) 27.7.2020 artroscopia con tenotomia del capolungo del

bicipite e ricostruzione della lesione, Stato dopo artroscopia della spalla

destra con acromioplastica, resezione di uno sperone inferiore della clavicola

e ricostruzione della cuffia a 8/2018, Ipertensione arteriosa,

Ipercolesterolemia”.

Ha

quindi rilevato che l’interessato definiva i movimenti della spalla sinistra

(che ad un anno dalla riparazione della cuffia dei rotatori non mostrava alla

sonografia una ri-rottura) come soddisfacenti fino a normali, pur con diminuita

forza e limitazioni per i lavori sopra l'altezza delle spalle, ma con poco

dolore, mentre che la spalla destra non veniva citata come ulteriore fattore

limitante. Da un punto di vista oggettivo lo specialista ha rilevato che la

mobilità era ottimale e che la forza era ridotta “in modo non del tutto

congruente (l’assicurato mostra una diminuzione della forza anche per stringere

la mano)”, osservando che nei test ergonomici l’assicurato aveva mostrato “un'importante

amplificazione di sintomi”, essendosi “autolimitato affermando di avere

dolori e di fare fatica; il secondo giorno di avere capogiri, prima che la

soglia funzionale osservabile sia raggiunta”.

Per quanto riguardava quindi la

capacità lavorativa, sulla base di un’accurata valutazione del caso, da un

punto di vista medico-teorico, viste le scarse limitazioni alla spalla destra

operata nel 2018 per la stessa patologia e le limitazioni alla spalla sinistra

che avevano ancora un potenziale di ulteriore recupero, secondo il perito l’assicurato

poteva svolgere lavori di giardinaggio fino a un certo limite. In particolare

erano da evitare lavori molto ripetitivi sopra l'altezza delle spalle o lavori

con decespugliatori e altri attrezzi pesanti, il sollevamento e il trasporto di

pesi superiori a un certo limite, lavori pesanti e ripetitivi come i lavori di

pala e piccone. Il perito ha anche sottolineato che “a causa di

un'amplificazione, di un'autolimitazione e di discordanze tra le esternazioni

dell'assicurato e la nostra osservazione, i risultati dei test che riguardano

le prestazioni fisiche sono da interpretare con prudenza per la valutazione

della caricabilità esigibile. Si deve dedurre che, con un certo impegno,

l’assicurato possa ottenere una prestazione migliore rispetto a quella

dimostrata nei test”, osservando che “le limitazioni fisiche dimostrate

non sono spiegabili con i reperti oggettivi patologici, con i risultati degli

esami strumentali o con le diagnosi somatiche”.

Ha poi elencato nel dettaglio

l’esigibilità come giardiniere, da svolgere a tempo pieno, ribadendo che egli potrebbe

“ancora svolgere numerosi lavori di giardinaggio se volesse farlo, oltre

alla direzione lavori che pratica attualmente. Ricordiamo che è destrimane e

non ha limitazioni maggiori con l'arto superiore destro.” (per la lista dei

lavori fattibili malgrado le limitazioni e le limitazioni particolari da

osservare cfr. in esteso al consid. 2.5).

In conclusione, sulla base di

accertamenti rigorosi e ben motivati, erano esigibili in misura completa tutte

le attività da leggere a mediamente pesanti, incluse quelle nel suo posto di

lavoro (doc. AI pag. 738)

Dette approfondite conclusioni,

supportate da un’accurata indagine clinica, corredate dal dettaglio della

valutazione della capacità di carico in relazione al lavoro suddiviso nelle

varie mansioni professionali (doc. AI pag. 739), dall’esame della cospicua

documentazione clinica e radiologica, meritano conferma, in quanto giungono a risultati concludenti, in

ossequio ai succitati (cfr. consid. 2.6) requisiti posti dalla giurisprudenza

in materia di valutazione dei mezzi di prova, non sussistendo del resto indizi

concreti idonei a mettere in forse la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008).

Le stesse sono state del resto

confermate pienamente anche dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, medico __________ __________,

che nell’apprezzamento finale del 30 luglio 2021, dopo aver riepilogato

puntualmente il decorso secondo gli atti, le diagnosi poste, riassunte le

conclusioni tratte a seguito dell’accertamenti della valutazione della capacità

funzionale alla Clinica __________, a ragione ha concluso ammettendo che

l’assicurato era da ritenersi pienamente abile in un lavoro rispettoso delle

indicate limitazioni, con rendimento completo e senza pause supplementari. L’attività

precedentemente eseguita come giardiniere, in considerazione della situazione

globale dell'assicurato, era esigibile solo in misura parziale, ossia con

esclusione delle attività più pesanti e nel rispetto delle limitazioni definite

nel rapporto sulla valutazione della capacità funzionale del 16 luglio 2021, da

considerarsi accurato e condivisibile.

In effetti, la spalla destra

dell’assicurato, destrimane, era guarita senza limitazioni, così come ammesso

anche dal curante dr. __________ e come si evinceva dai rapporti del dr. __________

e dal rapporto EFL. Per quanto riferito alla spalla sinistra, la stessa aveva

recuperato una buona articolarità, ma presentava un deficit di forza e una

difficoltà ad eseguire il sollevamento e il porto di pesi importanti specie a

sbalzo (doc. pag. 773).

Sulla base di questa

valutazione la __________ ha fissato un’indennità di menomazione dell’integrità

per la spalla sinistra pari al 10% (doc. AI pag. 771) e, mediante comunicazione

del 27 agosto 2021 e quindi decisione formale del 29 novembre 2021 – rimasta incontestata

– ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni a partire dal

1. ottobre 2021 e il rifiuto di una rendita di invalidità considerato come “i

postumi infortunistici non influiscono sulla capacità di guadagno” (doc. AI

pag. 222).

Alla luce di questi accertamenti,

che appaiono senza dubbio ben motivati ed approfonditi, a ragione l’Ufficio AI,

mediante la decisione contestata del 18 gennaio 2022, ha attribuito

all’assicurato prestazioni limitate al 31 ottobre 2021, ammettendo inabilità

lavorative variabili nel periodo dal febbraio 2020, ma una ripresa di

un’abilità completa e con rendimento completo e senza pause supplementari, a

far tempo dal 1. ottobre 2021 anche nell’attività precedentemente svolta, con

l'esclusione delle attività più pesanti, mentre che attività leggere e

mediamente pesanti, rispettose delle limitazioni funzionali, erano da

considerare esigibili in misura completa (doc. AI pag. 215).

A queste conclusioni questa Corte

ritiene di doversi conformare, le divergenti attestazioni di inabilità

lavorativa del curante dr. __________, il quale condivide sostanzialmente le

diagnosi invalidanti, ma ne trae una conclusione di inabilità lavorativa

dell’80% (dal 2 aprile 2021, doc. AI pag. 666, 671, 689), apparendo formulate

genericamente e sprovviste della necessaria motivazione e non fornendo in tutta

evidenza elementi nuovi che permettano di protrarre l’inabilità lavorativa

oltre la fine del mese di settembre 2021. Lo specialista non si è peraltro mai

pronunciato sulla diversa conclusione in merito alla capacità lavorativa

rispetto agli specialisti interpellati dalla __________. Siano peraltro ricordate

le riserve che si impongono, giusta la giurisprudenza, nella valutazione delle

certificazioni dei curanti (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008 e DTF 125 V

353 consid. 3a)cc) con riferimenti; cfr. in esteso al consid. 2.7.2).

2.7.2 A tali conclusioni si deve aderire,

ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo, la valutazione effettuata

dalla __________ e fatta propria dall’Ufficio AI non è stata smentita da altra

documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa

valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo

alla perizia sulla capacità funzionale del 16 luglio 2021 e a quella del dr. __________

del 30 luglio 2021 e entro la data della decisione contestata, ricordato come

per costante giurisprudenza il

giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono

realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220

consid. 3.1.1).

In effetti il ricorrente ha

contestato tali conclusioni producendo uno scritto dell’11 maggio 2022 del dr. __________,

del servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. D4)

e un nuovo certificato del 12 maggio 2022 del dr. __________ (doc. E).

Ora, sulle allegazioni ricorsuali

e sulla nuova documentazione prodotta si è espresso il medico SMR con

Annotazione del 19 maggio 2022, come segue:

" Caso con

problematica di pertinenza __________

Siamo di fronte ad un assicurato che ha subito un trauma alla

spalla destra e uno alla spalla sinistra in due epoche successive. In entrambi

i casi è stato eseguito un trattamento chirurgico artroscopico di ricostruzione

cuffia dei rotatori sempre dal dr. med. __________.

Si redige un'esigibilità al lavoro sulla scorta della

valutazione EFL eseguita a __________ 16.7.2021:

A riguardo della situazione attuale l’assicurato definisce i

movimenti della spalla sinistra come soddisfacenti fino a normali. La forza è

tuttavia diminuita in modo importante. Con la sinistra rassicurato non riesce a

alzare più di 5 kg. Il dolore è poco e si manifesta essenzialmente sotto sforzo

anche se qualche volta di notte si sveglia per il dolore quando è girato sulla

spalla sinistra. Il dolore riguarda tutto il braccio fino al gomito. Il dolore

non è molto importante ma è limitante nei lavori intensivi che dovrebbe

svolgere come giardiniere e particolarmente per quanto riguarda la costruzione

dei giardini. La spalla destra non viene citata come ulteriore fattore

limitante.

L'assicurato ha 2 discopatie che non sono mai state importanti o

costanti o limitanti.

Attuale ricorso contro decisione UAI del 18.1.2022; Rapporto

dr. __________ dell’11.5.2022

Da un mese circa avvertirebbe nuovamente un dolore di tipo

cruralgico a sinistra con interessamento della superficie antero-laterale della

coscia, sporadicamente con estensione della regione algica lateralmente al

ginocchio e alla superficie laterale della gamba a sinistra. La RM attuale del

25.04.2022 mostra una protrusione discale ad ampio raggio in L3-L4 che

determina, a sinistra una stenosi recessuale, quindi all'emergenza della radice

L3; reperto simile in L4/L5 a sinistra, ma meno pronunciato.

Valutazione:

In occasione dell’esame EFL una discopatia anamnestica era nota ma

non sintomatica. L’esigibilità lavorativa definita in occasione dell’esame EFL

tiene conto sia di problematiche postinfortunistiche che di tipo degenerativo.

Solo da aprile 2022 risulta documentata una problematica lombare

sintomatica. L’evoluzione della sintomatologia algica risulta aperta. Al momento

si consiglia trattamento antiinfiammatorio ed ev. trattamento infiltrativo.

Fino marzo 2022 l’assicurato presentava quindi una esigibilità

lavorativa come da esame EFL.” (doc. XVIII)

Tutto ben ponderato, a tale

dettagliato e completo rapporto, reso dal medico SMR dopo accurato esame

dell’incarto, che prende motivata posizione sulle censure formulate dal

ricorrente e su quanto attestato dal dr. __________, può interamente essere

rinviato, non essendovi motivo di scostarsi. Il dr. __________, che peraltro

nemmeno si esprime sulla capacità lavorativa dell’assicurato, riferisce in

effetti di un reperto di discopatia che, come meglio si dirà nel prosieguo, già

era noto al momento della valutazione della capacità funzionale del luglio 2021.

A ragione l’amministrazione

osserva del resto in riferimento alla menzionata problematica legata alla

protusione discale con radicolopatia e dolore lombare, che in base alla scarna

documentazione agli atti - che peraltro neppure attesta una conseguente

inabilità lavorativa - l’evoluzione dell’addotta sintomatologia algica risulta

aperta. Al momento è stato in effetti consigliato unicamente un trattamento

antiinfiammatorio ed eventualmente infiltrativo. Tale affezione, sulla base degli

atti, non appare quindi chiaramente in grado di mettere in dubbio le

conclusioni in merito all’esigibilità lavorativa tratte fino al momento della

resa della decisione contestata. Ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base

della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa - in

concreto il 18 gennaio 2022 -, quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2;

DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1) -, gli eventuali effetti sulla capacità lavorativa

di tale affezione, la cui insorgenza sintomatica appare peraltro documentata

solo da aprile 2022 (cfr. rapporto 19 maggio 2022 del dr. __________ del SMR,

doc. XVIII), e quindi posteriormente alla resa del provvedimento contestato,

non possono quindi essere presi in considerazione.

Quanto

d’altra parte al certificato del 12 maggio 2022 del dr. __________ (doc. E), dallo

stesso non è possibile evincere un significativo peggioramento delle condizioni

dell’assicurato rispetto a quanto approfonditamente appurato prima della resa

Considerandi

della decisione impugnata. Il curante ortopedico infatti, dopo aver confermato

le già note diagnosi si è limitato a ripercorrere l’evoluzione dei postumi del

trauma alla spalla sinistra subito dall’assicurato, il quale all’ultima visita

il 28 aprile 2022 riferirebbe, tra l’altro, mancanza di forza, difficoltà a

sollevare pesi. Il curante attesta quindi all'esame clinico una riduzione della

forza della cuffia “per tutti e tre i tendini senza debolezza importante a

livello del sopraspinato”, precisando che “un recente controllo mediante

risonanza magnetica mostra una ri-rottura completa del sovraspinato con

retrazione tendinea intorno a 4 cm” (doc. E).

Da tale certificazione, che peraltro

nemmeno si pronuncia sulla capacità lavorativa dell’assicurato, non si evince

in tutta evidenza una sostanziale modifica della situazione che è stata

approfonditamente chiarita prima della resa della decisione impugnata. E questo

a prescindere dal fatto che la stessa è stata redatta a cinque mesi dalla resa

della decisione contestata, la quale, come detto, delimita il potere cognitivo

del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Per quanto riguarda in

particolare alla “ri-rottura completa del sovraspinato con retrazione

tendinea intorno a 4 cm” attestata dal curante (doc. E), a prescindere dal

fatto che la stessa non viene documentata da alcun referto radiologico, in

particolare della citata risonanza magnetica, tale complicanza, di cui peraltro

non si conosce l’eventuale valenza invalidante, sarebbe in ogni modo subentrata

in epoca successiva alla data rilevante della decisione contestata, la quale,

come detto, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1). In occasione della valutazione

peritale della capacità funzionale del 16 luglio 2021 era stato in effetti

espressamente precisato che la sonografia non mostrava una ri-rottura della

cuffia dei rotatori (doc. AI pag. 738).

Del resto il dr. __________,

pur avendo sostanzialmente condiviso le diagnosi poste dai periti interpellati

dall’amministrazione, già in precedenza aveva concluso per una capacità

lavorativa dell’80% (doc. AI pag. 666 e 680) e questo in aperto – ma non

motivato – contrasto con le conclusioni peritali del dr. __________ e del dr. __________.

La sua valutazione configura quindi in sostanza tutt’al più una differente

valutazione delle ripercussioni invalidanti delle medesime affezioni.

In ogni modo la certificazione

del curante non contiene elementi che possano in qualche modo smentire le

pertinenti conclusioni peritali sulle quali si è basato l’Ufficio AI nella sua

decisione.

Richiamato il principio

giurisprudenziale per cui in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),

poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del

23.

aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art.

28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati;

cfr. sopra al consid. 2.5), le considerazioni del dr. __________ (e quelle del

dr. __________) non consentono di scostarsi dalle conclusioni dell’Ufficio AI.

Quanto alla censura

dell’assicurato per cui la valutazione operata dall'amministrazione, fondata

sugli accertamenti eseguiti dalla __________, non avrebbe preso in

considerazione le patologie extra-infortunistiche di cui soffre, segnatamente i

dolori alla schiena, la stessa appare sprovvista di fondamento.

Come anticipato, la diagnosi di

"Sindrome lombo-vertebrale sino sindrome lombo-spondilogena su/con:

grossa ernia espulsa lussata caudalmente L4/L5 nel recesso laterale di dx con

compressione di L5 dx, condrosi sino osteocondrosi L5/S1 con contatto

disco-radicolare intraforaminale bilaterale sull'emergenza di L5” era già stata

indicata dal dr. __________ nel suo rapporto del 25 giugno 2021 (doc. Al pag.

727). Tuttavia alla stessa non è mai stata correlata alcuna inabilità

lavorativa. Lo specialista aveva peraltro precisato che l’assicurato aveva

riferito che “il suo problema sono le spalle” e che “ultimamente”

aveva presentato anche dei problemi alla schiena su ernia discale (doc. Al pag.

727).

Fatta eccezione per lo scarno

già menzionato certificato del dr. __________ dell’11 maggio 2022 (che peraltro

non certifica inabilità lavorative), nessuna attestazione di accertamenti in

merito è tuttavia stata prodotta, e tantomeno certificati di inabilità.

Nell’ambito dell’accertamento delle condizioni dell’assicurato l’UAI non aveva

pertanto ragione per effettuare specifici accertamenti in merito, rilevato pure

come l’assicurato stesso, nella domanda di prestazioni del novembre 2020, aveva

menzionato unicamente la problematica alle spalle.

Risulta pure che la

fisioterapista __________, nel certificato reso a chiusura del trattamento

fisioterapico del 9 luglio 2021, già aveva menzionato nelle diagnosi la “sindrome

lombovertebrale con ernia L4-L5”, a conferma che la valutazione della

capacità funzionale aveva tenuto conto dell’integralità delle affezioni

lamentate dall’assicurato (doc. AI pag. 729).

Del resto, nel suo rapporto

peritale del 16 luglio 2021, nella descrizione dell’anamnesi personale, anche

il dr. __________ aveva riportato che “l’assicurato ha 2 discopatie che non

sono mai state importanti o costanti o limitanti” con la precisazione che

l’assicurato “non ha altri problemi di salute”, con reperti di rachide “mobilità

conforme all’età” e paziente “in

buono stato generale” (doc.

AI pag. 733; cfr. in esteso al consid. 2.5).

Tutto ben considerato, questo

Tribunale deve quindi concludere che il ricorrente non ha comprovato, né in

fase amministrativa né in questa sede, che le asserite patologie extra-infortunistiche,

segnatamente le affezioni alla schiena, abbiano o abbiano avuto un rilevante

influsso sulla capacità lavorativa, quantomeno sino al momento determinante

della resa della decisione contestata. Come detto, nessun certificato di

inabilità lavorativa è stato prodotto e del resto le medesime affezioni, per

quanto di rilievo, hanno trovato opportuna considerazione nell’ambito degli

accertamenti eseguiti dalla __________ e fatti propri dall’Ufficio AI.

Va respinta pure la censura

ricorsuale per la quale l’Ufficio AI avrebbe dovuto effettuare ulteriori

chiarimenti anziché affidarsi unicamente agli accertamenti esperiti dalla __________.

Ora, val la pena di nuovamente

ricordare che per la giurisprudenza in merito alla valenza probante di un

rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato

in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto

medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di

prova, né la

denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125.

V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

D’altra parte, le perizie

affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Inoltre

va pure osservato che se è vero che, come esposto al consid. 2.3, di principio

l’assicuratore AI non è vincolato agli accertamenti dell’assicuratore infortuni

(e viceversa), tuttavia, considerato come la nozione di invalidità in ambito AI

coincida di massima con quella vigente in ambito LAINF, è anche vero che l'assicuratore

infortuni non deve scostarsi dalla valutazione medica e professionale dell'assicuratore

AI (e viceversa), fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione

approfondita (STF U183/98 dell'8 luglio 1999, AHI-Praxis 1998 pag. 170).

Nella fattispecie, per le ragioni

già ampiamente esposte, alle valutazioni effettuate dalla __________, in

particolare alla perizia circa la valutazione delle capacità funzionali redatta

dal dr. __________ il 16 luglio 2021 (doc. AI pag. 731) e alla valutazione

conclusiva del 30 luglio 2021 del dr. __________ (doc. AI pag. 773), va

conferita piena forza probatoria poiché le stesse risultano essere complete,

concludenti, e prive di contraddizioni e di elementi che possano far dubitare

sulla loro attendibilità (DTF 125 V 351). Non vi è quindi ragione per cui

l’Ufficio AI, chiamato ad esprimersi sulla capacità lavorativa a dipendenza

delle medesime affezioni alla salute, non si riferisca a tali atti probatori.

Le motivazioni, approfondite e

chiare, dell’Ufficio AI e del medico SMR dr. __________, appaiono dunque convincenti

e questo Tribunale ritiene di doverle condividere, anche considerando come il ricorrente,

rispettivamente i suoi curanti, abbiano manifestato un dissenso puramente

soggettivo nei confronti della valutazione operata dall'amministrazione e non

abbiano fatto valere elementi o argomentazioni che possano in qualche modo

smentirle. Richiamato nuovamente il principio giurisprudenziale per cui in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del

29.

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati; cfr. sopra al consid. 2.5), le considerazioni del dr. __________ e

dr. __________ non consentono di scostarsi dalle conclusioni dell’Ufficio AI.

Né del resto l’assicurato ha

prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la

presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alle

valutazioni della __________ e entro la data della decisione contestata

(ricordato che per la giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si

basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del

provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Va poi qui ricordato che se da

una parte la procedura davanti al

TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva

che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata

dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158

consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264.

consid. 3b con riferimenti).

In conclusione, rispecchiando le

valutazioni della __________ agli atti tutti i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), richiamato pure

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V

278.

consid. 2b, 400 e riferimenti), e non essendo provato un

peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto dopo

la resa della perizia del 16 luglio 2021 e prima della decisione contestata del

18.

gennaio 2022 (la quale delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice

delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3), è da ritenere

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142

consid. 8b) che se, a dipendenza della ricaduta dell’infortunio alla spalla

sinistra, l’interessato aveva subito un peggioramento delle condizioni con un’inabilità

lavorativa del 50% dal 3 febbraio 2020, del 100% dal 27 luglio

2020, del 50% dall’8 marzo 2021, dell’80% dal 2 aprile 2021, tuttavia

dal 1. ottobre 2021 il suo stato di salute era migliorato ed era nuovamente

sovrapponibile a quello presente in precedenza con una capacità lavorativa

completa nella sua attività così come in ogni attività leggere e

mediamente pesanti, rispettose delle limitazioni funzionali elencate dai

medici.

La refertazione medica agli atti

contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurato sino all'emanazione della decisione contestata, senza che si

renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d). La richiesta formulata dal legale

dell’assicurato di eseguire ulteriori approfondimenti medici va quindi

respinta.

Ciò

non toglie che, ribadito come il presente giudizio non pregiudica eventuali

diritti nei confronti dell’AI insorti successivamente alla data del

provvedimento in lite, resta aperta la possibilità al ricorrente di far valer

se del caso in futuro un peggioramento delle sue condizioni.

2.8

Per

quel che concerne la definizione del grado d’invalidità mediante il metodo

ordinario del confronto dei redditi (cfr. al consid. 2.2) – che di principio è

rimasta incontestata – nelle motivazioni della decisione contestata sono

indicati i parametri utilizzati dall’amministrazione per definire i redditi sia

da valido che da invalido, a cui va fatto riferimento.

2.8.1

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre

stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana. il TF nella sentenza 9C_

501/2013 del 28 novembre 2013 ha rilevato che occorre stabilire quanto la

stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto

alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle

circostanze personali. Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente

possibile.

Di regola

ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima

del danno alla salute, se del caso adeguandolo all’evoluzione dei salari.

Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo

valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall’ISS (v. DTF 134 V 322

consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo

sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti

l’ultima attività professionale dell’assicurato o se l’ultimo salario da lui

percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in

grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per

esempio se l’assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace

al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà

professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o

ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra

ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della

persona assicurata prima dell’insorgenza del danno alla salute non esiste più

al momento determinante della valutazione dell’invalidità (DTF 134 V 322

consid. 4.1 pag. 325; cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid.

3.2).

In

proposito va detto che l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto d’indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04). In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale

federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare,

l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), senza

alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le sentenze

UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle

assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid.

4.6.2

del Tribunale amministrativo del Canton Berna). Con sentenza 9C_767/2015

del 19 aprile 2016, il Tribunale federale ha confermato l'applicazione da parte

del Tribunale amministrativo federale, per la determinazione dei redditi da

raffrontare, dell'edizione 2010 della rilevazione della struttura dei salari

(RSS), considerato che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa

il 4 gennaio 2013 e l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la

cui pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr.

lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la

quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento

della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4).

In concreto, quale reddito da valido nella decisione impugnata è

stato computato il reddito di fr. 94’000 per il 2019, in base alle informazioni

del datore di lavoro dell’assicurato, la __________ di __________. Tale importo,

rimasto sostanzialmente incontestato, va confermato.

2.8.2

Per quel che concerne il reddito da

invalido, lo stesso è determinato

sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,

che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485

consid. 3b).

Come

anticipato, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level

Svizzera 2012, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna

nell’ottobre 2014), più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level

(NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il

ramo economico, il livello di competenze e il sesso ( cfr., a quest'ultimo

proposito, DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174).

Nella

fattispecie, per definire il salario da invalido, l’amministrazione si è con

pertinenza riferita a tale tabella, dalla quale emerge che il salario lordo nazionale

mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di

tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze), e relativa a

personale maschile in una professione semplice che presuppone qualifiche inferiori

e comporta attività semplici e ripetitive (categoria 4) nel settore privato

svizzero, già riportato su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende

di 41,7 ore computabili nel 2018 e 2019 (cfr. i precitati riferimenti, ad

esempio STF I 203/03 del 21 luglio 2003 e la citata tabella B9.2), ammonta a

fr. 68’361.-- (fr. 5’466.- mensili), inclusa la tredicesima (STF U 274/98 del

18.

febbraio 1999 (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel

settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg.

47ss.), già correttamente aggiornato al 2019.Tale ammontare va confermato.

Su tale importo l’UAI ha quindi

applicato una riduzione del 10%, per il fattore “attività leggere” (doc.

AI pag. 194).

In effetti, secondo la giurisprudenza

federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione

personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione

globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle

varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4. il TF ha confermato il

principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve

avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero

difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede

giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal

TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

Infine,

con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato

che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante

in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

In

una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la

questione del potere d'esame del TF e dei tribunali cantonali delle

assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per

l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido

accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75. L'Alta

Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de

l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce

contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision

administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne

l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si

une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée

dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes

généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet

égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,

substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit

s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 81).”

Val

qui la pena inoltre di ribadire che la riduzione massima consentita ammonta al

25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie

particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF

126.

V 80 consid. 5b/cc). A detta della nostra Massima Istanza, è soltanto l’adempimento

pieno di tutte le condizioni del caso (limitazione addebitabile al danno alla

salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012

del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Reichmuth Marco, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux

Basile, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed.,

Zurigo 2014, ad art. 28a n. 100 e segg.).

Il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica

ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea

di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né

un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione

particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U

15.

p. 49 consid. 3b).

Inoltre, l’Alta Corte ha ribadito che in caso d’applicazione del livello di

qualifiche 4 dei dati salariali statistici sono già considerate le carenti

conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari il fattore età non

gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari (cfr. STF 8C_482/2016

del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).

Il TF

ha pure ribadito che allorquando vi è una capacità lavorativa a tempo pieno, ma

con una flessione del rendimento, quest’ultima viene presa in considerazione

nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di effettuare un

ulteriore riduzione per la stessa ragione: “(…) En

ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique, la

jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein

temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en

considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu,

en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet

2013.

consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).

(…)” (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4;

cfr. anche STF 9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3).

Fatte

queste premesse, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice

delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte

ritiene che, operando una – peraltro non trascurabile – decurtazione del 10%,

l’amministrazione non abbia abusato del suo potere di apprezzamento. In

particolare, mediante la riduzione in questione, l'UAI ha debitamente tenuto

conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato,

il quale può ancora esercitare al 100% sia la propria attività sia un’attività

adeguata, nel rispetto di limitazioni fisiche non oltremodo gravose.

Questo

Tribunale ritiene quindi di non doversi scostare dalla valutazione

dell’amministrazione, l’assicurato non avendo addotto motivi pertinenti che gli

permettano di sostituire il suo apprezzamento (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V

80.

consid. 5b), rispettivamente altre circostanze personali che potrebbero

giustificare una decurtazione maggiore sul reddito statistico da invalido non

emergono dagli atti all’inserto.

Non

meritano in particolare accoglimento le censure sollevate in modo generico dal

ricorrente, il quale ritiene che l’Ufficio AI dovrebbe applicare al reddito

ipotetico da invalido deduzioni sociali nella misura massima del 25% “per

tenere adeguatamente conto di tutte le difficoltà concrete che il ricorrente

avrebbe per ottenere un reddito da invalido statistico pieno”. Egli sottolinea l’importanza delle deduzioni sociali da operare sui

redditi statistici “al fine di concretizzare quanto possibile il reddito da

invalido e di rispettare il principio del parallelismo dei redditi”, e

considerare “diverse caratteristiche personali e professionali che

giustificano una riduzione del salario mediano nel caso specifico”. A

sostegno della sua tesi egli richiama la STF del 9 marzo 2022 (STF 8C_256/2021)

pubblicata il DTF 148 V 174 in tema di determinazione del grado

d’invalidità sulla base dei salari delle tabelle RSS 7 (cfr. doc. XXV).

Ora,

da tale riferimento giurisprudenziale nulla può dedurre il ricorrente a suo favore.

Con la citata sentenza la Corte federale ha in effetti preso esaustiva

posizione in materia giungendo tuttavia alla conclusione che la giurisprudenza

attualmente applicabile (e ricordata sopra e alla quale ha fatto rigorosamente

riferimento l’Ufficio AI nel calcolo del grado d’invalidità del ricorrente)

merita conferma, escludendo di apportare delle modifiche, segnatamente con

riferimento al tema del calcolo del grado d’invalidità sulla base dei salari

determinati con le tabelle RSS. Nel comunicato stampa reso il 9

marzo 2022 in merito a tale pronuncia il TF ha affermato:

" Determinazione

del grado d’invalidità sulla base dei salari delle tabelle RSS 7 cambiamento di

giurisprudenza non opportuno.

Il Tribunale federale non ritiene opportuno un cambiamento della

sua giurisprudenza in vigore finora relativa al computo del grado d’invalidità

sulla base dei salari determinati con le tabelle RSS. Non vi sono serie ragioni

oggettive per una modifica della prassi. Gli strumenti di correzione applicati

finora sono di importanza fondamentale per la corretta determinazione del grado

d'invalidità. Un cambiamento dì prassi in questo momento, con riferimento alle

modifiche entrate in vigore il 1. gennaio 2022 della legge federale e

dell'ordinanza sull’assicurazione per l'invalidità, non sarebbe comunque

opportuno.

Il grado d'invalidità di una persona è di regola determinato

mediante un confronto dei redditi: il reddito che la persona invalida

effettivamente guadagna o potrebbe guadagnare dopo l'insorgere dell'invalidità

con un'attività ragionevole (reddito da invalido) viene confrontato con il

reddito che tale persona avrebbe potuto conseguire se non fosse' divenuta

invalida (reddito da valido). Il grado d’invalidità è determinato sulla base

della perdita di guadagno calcolata in questo modo. Se sono disponibili cifre concrete

- ovvero se la persona interessata esercitava un'attività lucrativa prima o

l'esercita dopo l'insorgere dell'invalidità - queste cifre sono generalmente

utilizzate come base. Se invece la persona invalida non lavora o non ci si può ragionevolmente

attendere che lavori, si può ricorrere, conformemente alla giurisprudenza

vigente, alle tabelle dei salari previsti dalla RSS (Rilevazione della

struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica, che ha luogo ogni

due anni). Il valore mediano dei salari lordi standardizzati è di regola da

prendere come base (valore mediano = valore centrale, la metà guadagna meno,

l'altra metà guadagna di più). Quando si applicano le tabelle dei salari per

determinare il reddito da invalido, per legge si prende come base un

"mercato del lavoro equilibrato” (equilibrio tra domanda e offerta di

forze lavoro) e non la situazione concreta del mercato del lavoro. Tenendo

conto del caso individuale, una deduzione sociale ("deduzione per

circostanze personali e professionali") può essere operata dal reddito

derivante dalle tabelle fino, a un massimo del 25 %. Un'ulteriore correzione è

possibile se la persona interessata, prima che si verificasse l'invalidità,

percepiva già involontariamente un reddito significativamente inferiore alla

media per motivi non legati all'invalidità ("parallelismo”). Nel caso in

rassegna, una persona censura la determinazione del suo grado d'invalidità

stabilito secondo questa prassi in applicazione del diritto Al in vigore fino

al 31 dicembre 2021. Essa sostiene che la giurisprudenza in questo ambito è

discriminatoria. Secondo gli studi scientifici più recenti, le persone disabili

si troverebbero sistematicamente in una situazione peggiore con l'applicazione

del valore mediano dei salari RSS. I salari della tabella rifletterebbero in

gran parte i salari delle persone sane. Per tener conto adeguatamente delle

conseguenze della disabilità in termini di reddito da invalido ipotetico, gli

esperti suggeriscono, tra l'altro, di utilizzare il quartile più basso dei

salari della tabella (quartile più basso = valore del quarto, un quarto

guadagna meno, tre quarti guadagnano di più) invece del valore mediano.

Inoltre, le tabelle dovrebbero essere redatte sulla base di attività adeguate e

le deduzioni chiare e realistiche dal salario della tabella dovrebbero essere

stabilite immediatamente. Nella sua deliberazione pubblica di mercoledì, il

Tribunale federale respinge il ricorso. Le ragioni addotte non giustificano un

cambiamento di giurisprudenza. La determinazione del grado d'invalidità è in

linea di principio disciplinata dalla legge. Con il concetto di un mercato del

lavoro equilibrato (secondo l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale

del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone

fondamentalmente che un lavoro corrispondente alle loro capacità sia

disponibile anche per le persone con problemi di salute. Questo concetto

giuridico non può essere derogato utilizzando invece opportunità di lavoro

concretamente esistenti o condizioni concrete del mercato del lavoro. Il

computo del valore del reddito da valido e da invalido non era stato fino ad

ora disciplinato in dettaglio dalla legge. Principalmente, in conformità della

giurisprudenza finora in vigore, vengono prese in considerazione le circostanze

concrete, ovvero il salario effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio

dell'invalidità. Solo se questo non è possibile si usano i dati statistici

salariali, di solito quelli risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per

determinare l'invalidità è quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su

un sondaggio condotto ogni due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi

su dati completi e concreti del mercato del lavoro reale. Il salario mediano

dei salari lordi standardizzati della RSS, che deve essere preso come base

secondo la prassi finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di

principio adatto come valore di partenza per determinare il reddito da

invalido. Per tener conto del fatto che una persona invalida può essere in

grado di utilizzare la sua capacità Lavorativa residua solo con un successo

inferiore alla media, anche in un mercato del lavoro equilibrato, la

giurisprudenza vigente prevede la possibilità di una decurtazione ("deduzione

per circostanze personali e professionali") fino al 25 % dal salario

tabellare.

Questa deduzione è di fondamentale importanza come strumento di

correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto

possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per circostanze

personali e professionali, il Tribunale federale ha finora espressamente

rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore della tabella.

Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi. Questo serve

anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano i

redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da

invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per

mezzo degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.

Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento di prassi

non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza -

segnatamente in considerazione della modifica dal 1. gennaio 2022 della legge

federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità - non possa

svilupparsi ulteriormente. Un cambia merito della giurisprudenza in questo

momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione

ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali

per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione

il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna.”

Una modifica

dell’attuale prassi di calcolo del grado di invalidità non appare pertanto

(ancora) opportuna.

Per quanto

riguarda la presente fattispecie, nulla quindi ne può dedurre il ricorrente. Come

detto, mediante la non trascurabile decurtazione del 10% apportata sul

reddito statistico da invalido l’amministrazione ha debitamente tenuto conto

degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato, e,

quindi, delle circostanze personali giustificanti una riduzione del salario

statistico mediano.

Questo Tribunale ritiene di non

doversi scostare da tale valutazione che appare rispettosa della giurisprudenza

in materia, confermata dalla recente sentenza del TF.

2.8.3

L’insorgente sostiene

inoltre che l’assunzione quale “tutto fare” dipendente presso la __________, di

proprietà dei suoi figli sia sostanzialmente da inquadrare quale tentativo da

parte di questi ultimi di aiutarlo, concedendogli una retribuzione di fatto

superiore rispetto al valore della sua prestazione lavorativa (doc. I; cfr.

anche doc. X).

Egli ricorda di aver fondato la

ditta __________ nel gennaio 2010 e di averla quindi ceduta ai figli nel

gennaio 2019, allorquando vi ricopriva la funzione di dirigente, venendo da

loro impiegato a tempo pieno, inizialmente in qualità di capo giardiniere e dal

1.

ottobre 2021, visto che non era più in grado di proseguire la sua attività usuale

di giardiniere, “per permettere il suo reintegro professionale” come

collaboratore tuttofare (cfr. dichiarazione del datore di lavoro del 14 marzo 2022,

doc. C5). Egli adduce che tuttavia, a causa di “importanti algie e

affaticabilità”, “anche in questa attività pur considerata adeguata” il

suo rendimento non supera il 70%,

malgrado la presenza sul posto di

lavoro al 100%. Egli rileva che “per tener conto delle esigenze economiche

del signor RI 1, preservando in particolare le sue prestazioni pensionistiche

(ricordiamo che compie 62 anni tra pochi giorni) e dei lunghi anni di

collaborazione, il datore di lavoro, per quanto consapevole del fatto che la

sua resa non era e, non è a tutt'oggi, né quella precedente in attività usuale né

quella medico-teorica in ambito adeguato, ha continuando a corrispondere il

salario pieno”.

Ha

rilevato che il contratto di lavoro quale giardiniere non è mai stato

interrotto/modificato malgrado il cambio di mansioni e, che, di conseguenza,

anche il reddito è per il momento restato invariato. Ritiene quindi che in base

alle dichiarazioni del datore di lavoro si possa evincere che una parte del

salario versatogli sia da considerare de facto un "Soziallohn".

Aggiunge ancora che sia “realistico pensare” che, una volta definito

l'aspetto assicurativo, il datore di lavoro formalizzerà la nuova mansione e la

percentuale lavorativa in funzione “delle sue reali risorse”. Per quanto

riguarda quindi il salario da invalido da imputare, “viste le dichiarazioni

assolutamente attendibili del datore di lavoro sia per quel che riguarda la

resa del signor RI 1 sia per quel che riguarda la situazione salariale concreta,

vista la situazione professionale stabile, visto che il signor RI 1 in tale

attività sfrutta di tutta evidenza, visti gli sforzi profusi, il massimo delle

sue possibilità lavorative e di guadagno, s'impone pertanto di prendere in

considerazione quale reddito da invalido quello che effettivamente

guadagnerebbe il signor RI 1 con un pensum lavorativo al 70% nell'attività

effettivamente svolta di tuttofare”. In effetti, sarebbe a suo avviso “altamente

improbabile che il signor RI 1, tenuto conto del suo percorso scolastico e

professionale esclusivamente nel settore del giardinaggio, possa realmente

sperare reintegrarsi in un'altra realtà professionale con un maggior pensum

lavorativo” (doc. V).

Ora, in merito va innanzitutto

detto che la giurisprudenza pone dei requisiti severi circa l’ammissione di un

salario sociale (valendo il principio secondo cui il salario percepito

corrisponde alla prestazione lavorativa effettiva) e che, come da nota

marginale 3201 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita

nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) in vigore dal 1. gennaio 2022 “Le

componenti del salario per le quali la persona assicurata non fornisce nessuna

controprestazione a causa della limitata capacità al lavoro (salario sociale)

sono computate quale reddito nella misura in cui su di esse sono stati

prelevati contributi AVS” (doc. VIII, pag. 2 e 3).

Il reddito da invalido è da

determinare in primo luogo sulla base della situazione professionale concreta

dell’interessato, a condizione però che quest’ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall’attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

cosiddetto salario sociale (“Soziallohn”) (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti; STCA 32.2021.67 del 7 marzo 2022 consid. 2.7.5.). Per salario

sociale si intende una retribuzione superiore al valore della controprestazione

lavorativa (cfr. Riemer-Kafka, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 7a

ed., 2019, pag. 264; Senti, Gratisarbeit und Soziallohn: Folgen eines «falschen»

Lohnes, in: AJP/PJA 2016, pag. 59 e segg.). Con

sentenza 9C_745/2012 del 30 aprile 2013 al consid. 5.2., citata al marginale

3059.

CIGI, il TF ha precisato che:

" (…)

5.2

Per determinare il reddito da invalido […] fa

stato in primo luogo la situazione salariale concreta dell'assicurato, a

condizione che cumulativamente il rapporto di lavoro sia particolarmente

stabile, egli sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua, il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato

e non costituisca un salario sociale […]. A quest'ultimo proposito va rilevato

che per determinare il reddito da invalido decisivo è il valore in denaro della

prestazione fornita. Se quindi l'assicurato riceve un salario più elevato (il

cosiddetto salario sociale), è determinante solo la parte che rappresenta la

retribuzione del suo effettivo rendimento. Non fanno dunque parte del reddito

da lavoro determinante per la valutazione dell'invalidità le componenti

salariali per le quali è dimostrato che il lavoratore a causa della limitata

capacità lavorativa non è in grado di fornire (alcuna controprestazione (cfr.

art. 25 cpv. 1 lett. b OAI [nel suo tenore vigente fino al 31 dicembre 2021,

n.d.r.]). Secondo l'esperienza generale della vita è poco verosimile che un

datore di lavoro paghi per anni a un lavoratore invalido uno stipendio senza

che questi fornisca una (adeguata) controprestazione. La prova

dell'esistenza di un salario sociale è pertanto sottoposta a requisiti severi,

valendo il principio che i salari pagati equivalgono alla prestazione

lavorativa (DTF 117 V 8 consid. 2c/aa pag. 18; RCC 1980 pag. 321 consid. 2b; cfr. pure sentenza

2A.236/2006 del 28 settembre 2006 consid. 5.4). Nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove si deve pure considerare che i datori di lavoro

potrebbero essere interessati a dichiarare il versamento di un salario sociale.”

(sottolineature della redattrice)

Il

grado probatorio necessario per ammettere un salario sociale è quello della

verosimiglianza preponderante (STF non pubbl. 8C_779/2017 del 25 aprile 2018,

consid. 5.2.).

Inoltre,

un rapporto di parentela tra il datore di lavoro e l’assicurato e/o un rapporto

di lavoro di lungo corso possono costituire indizi a favore di una prestazione

sociale su base volontaria (freiwillige Sozialleistung) (STFA I 106/05

del 2 agosto 2005 consid. 4.2.3. con riferimenti).

Nell’evenienza concreta, valutati

attentamente gli elementi e la documentazione agli atti, il TCA ritiene che il

grado probatorio sancito dalla giurisprudenza per ammettere un salario sociale

in concreto non sia stato raggiunto.

Innanzitutto, né la __________ né

il ricorrente hanno prodotto – e dagli atti neppure emerge – un contratto di

lavoro dal quale si possa desumere una componente sociale della retribuzione.

In effetti, è solo successivamente alla presentazione della seconda domanda di

prestazioni e a diversi mesi dalla ripresa dell’attività lavorativa dopo

l’intervento alla spalla del luglio 2020, che l’assicurato è stato riassunto

dalla società con diverse mansioni. D’altronde, l’unico documento che fa

riferimento ad una retribuzione con componente sociale è stato allestito dalla società,

per mano dei figli del ricorrente – rendendone pertanto quantomeno opinabile la

relativa obbiettività e imparzialità –, nelle more della presente causa, il 14

marzo 2022, tre anni dopo la cessione della società e l’assunzione da parte dei

figli e diversi mesi dopo l’addotta modifica del suo mansionario (doc. C5), circostanza

che ne relativizza il valore probatorio.

Del resto effettivamente la

stessa non indica in alcun modo quali sarebbero le mansioni che l’assicurato

avrebbe svolto e/o starebbe svolgendo quale "tuttofare" e nelle quali

egli presenterebbe una riduzione del rendimento del 30%.

Oltre a ciò, la congruità della

retribuzione per rapporto alla prestazione lavorativa non appare inconciliabile

con le conclusioni tratte dalla valutazione della capacità funzionale del 16

luglio 2021 (doc. AI pag. 731; cfr. in esteso al consid. 2.5), conclusioni

fatte proprie dall’Ufficio AI e attestanti una capacità lavorativa piena in

attività rispettose dei limiti funzionali accertati.

A proposito si rileva peraltro che

il datore di lavoro non ha indicato il mansionario e le attività affidate al

ricorrente, ma si è limitato a precisare che in sostanza le stesse fossero

modulate in funzione delle sue limitazioni (doc. C5).

Certo, non si può completamente

escludere che la retribuzione dell’insorgente includa, per lo meno nelle

intenzioni, una componente “sociale” liberamente versata dai figli, per il

tramite della società, e questo malgrado tuttavia nemmeno sia addotta e

tantomeno comprovate una situazione debitoria precaria. Tuttavia in concreto la

documentazione agli atti non risulta sufficiente per poter ammettere un salario

sociale e tantomeno per determinarne l’effettivo ammontare.

Nemmeno del resto appare di

conseguenza percorribile la variante suggerita dal ricorrente che vorrebbe che

venisse considerato quale reddito da invalido “quello che effettivamente

guadagnerebbe il signor RI 1 con un pensum lavorativo al 70% nell'attività

effettivamente svolta di tuttofare” (doc. V pag. 11), laddove ritiene che

quale salario in una simile attività andrebbe ammesso quello statistico (RSS TA

1) conseguibile in un'attività semplice ripetitiva, settore maschile, come

quello ammesso dall’Ufficio AI (fr. 68'361, operati i relativi aggiornamenti),

operando tuttavia una riduzione del 30% per considerare l’effettiva

abilità lavorativa in base alle costatazioni del datore di lavoro circa la

reale resa sul lavoro dell’assicurato.

A prescindere dal fatto che,

come dianzi ampiamente esposto, dagli accertamenti medici esperiti, ed in particolare

dal rapporto del 30 luglio 2021 del dr. __________ (doc. AI pag. 773) – che ha

fatto proprie le conclusioni del referto peritale del 16 luglio 2021 circa la

capacità funzionale (doc. AI pag. 731) – al quale va conferita piena forza

probatoria, emerge che l’assicurato sia da considerare abile al 100% in

attività adatte rispettose dei limiti funzionali elencati, e che in ogni caso

l’attestazione del datore di lavoro non indica quali sarebbero le mansioni che l’assicurato

avrebbe svolto e/o starebbe svolgendo quale "tuttofare" e nelle quali

egli presenterebbe una riduzione del rendimento del 30%, va detto che la consulente

in integrazione professionale __________, specialista in materia, nel suo rapporto

finale del 24 settembre 2021 per quanto riguarda la valutazione delle attività

esigibili adeguate ha indicato una serie di attività esigibili dall’assicurato,

come ad esempio “un'attività di logistica in magazzino di medie o grandi dimensioni,

l'attività di manutentore” oppure “sorvegliante/tuttofare”,

sottolineando come sul mercato del lavoro in equilibrio esistano dunque

sufficienti attività per le quali l’assicurato sarebbe direttamente reintegrabile

(doc. Al pag. 201).

Sia in proposito pure

nuovamente ricordato, per quel che concerne il reddito da invalido, che lo stesso è determinato sulla base della

situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione tuttavia che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti), condizione che nella

fattispecie non parrebbe assolta nell’eventualità, evocata dal ricorrente, che

egli svolga un’attività, come quella che svolge attualmente, nella quale egli

avrebbe un rendimento di solo il 70%.

A nulla mutano infine i richiami dell’insorgente ad una presunta “situazione

professionale stabile”, che andrebbe mantenuta, considerato come non sia in

alcun modo comprovato che egli nell’attività svolta per la ditta del figlio sfrutti

il massimo delle sue possibilità lavorative e di guadagno. Alla luce delle

citate conclusioni medico teoriche sulla sua capacità lavorativa e di quanto

affermato dalla consulente professionale, pare vero piuttosto il contrario.

Del resto, in base alle conclusioni

peritali, al ricorrente sarebbe pure possibile eseguire l’attività di

giardiniere, potendo ancora svolgere numerosi lavori di giardinaggio, oltre

alla direzione lavori che ha già praticato, evitando lavori molto ripetitivi

sopra l'altezza delle spalle o lavori con decespugliatori e altri attrezzi

pesanti, il sollevamento e il trasporto di pesi superiori a un certo limite,

lavori pesanti e ripetitivi come i lavori di pala e piccone.

Infine, nemmeno il fatto, fatto

valere dal ricorrente, che in futuro il datore di lavoro del ricorrente

potrebbe modificare il contratto di lavoro in funzione “delle sue reali

risorse”, appare rilevante nella fattispecie, trattandosi di questioni

afferenti il rapporto lavorativo. Val la pena nuovamente sottolineare che ai fini

dell’attribuzione delle prestazioni assicurative dell’AI le problematiche

inerenti al mercato occupazionale non sono di rilievo, per le stesse assumendo esclusiva

rilevanza la capacità lavorativa, rispettivamente la perdita di guadagno che ne

deriva, mentre che l’eventuale mancata occupazione di per sé dovrebbe se del

caso essere oggetto di esame da parte di altri enti assicurativi, segnatamente

dell’assicurazione contro la disoccupazione

A ragione quindi l’amministrazione si è basata, per definire il reddito

da invalido, sui rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale

di statistica (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p.

485.

consid. 3b). Inammissibile si avvera in effetti l’allegazione del

ricorrente per il quale sarebbe “sproporzionata l'esigenza che

l’assicurato abbandoni un'attività che può essere considerata adeguata per

un'ipotetica attività teoricamente "ancor più adeguata" sperando

ch'egli riesca, sempre teoricamente, a svolgerla al 100%”. In merito va in

effetti nuovamente ricordato l’obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la

sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi che discende

dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità

lavorativa, vige infatti il principio secondo cui l'assicurato è tenuto

all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla

salute. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto

è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua

residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V

22.

consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non

è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado

di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.

4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Quindi, malgrado il danno alla

salute, l’assicurato è in grado, giusta gli approfonditi accertamenti medici di

cui si è detto sopra, di mettere a frutto la sua capacità lavorativa piena sia

nella propria attività di giardiniere che in un’attività rispettosa delle

limitazioni poste dagli specialisti. Se l’attività attualmente effettuata quale

“tutto fare”, di cui peraltro non se ne conoscono le effettive mansioni, non

gli permette di autointegrarsi nella misura che gli è possibile, ciò non

impedisce che nella valutazione del grado di invalidità l’amministrazione possa

legittimamente computare il reddito conseguibile sfruttando in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua.

E questo a prescindere dal

fatto che nella valutazione peritale pure è stata segnalata la presenza di una

“importante amplificazione dei sintomi” e “un'autolimitazione”, dimostrate

dall’assicurato, ritenuto che a detta dei periti “con un certo impegno,

l’assicurato possa ottenere una prestazione migliore rispetto a quella

dimostrata nei test” (doc. AI pag. 736).

Del resto, va rilevato che la

giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire

che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi

qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici e che non richiedono

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale

formazione né un’esperienza

professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. DTF

137.

V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del

3.

aprile 2009 consid. 2.3).

Infine,

con riferimento alla censura ricorsuale riguardante l’età dell’assicurato – che

è nato il __________ 1960 e quindi al momento della resa della decisione

contestata aveva 61 anni – a ragione l’amministrazione ha concluso che egli sia

in grado di trovare un’occupazione sul mercato equilibrato

del lavoro.

A tal riguardo occorre infatti ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato

del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da

una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e,

dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma

di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in

caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità

di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita.

In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata

qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente

ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano

reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali

appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276

consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer

1995.

no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Va poi sottolineato

che, il TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare

l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre

procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se,

realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul

mercato equilibrato del lavoro. Quindi, indipendentemente dall’esame della

condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre

stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente

ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili

a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro,

della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue

capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi

padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile

durata del rapporto di lavoro (DTF 138 V 457; STFA I 401/01 del 4 aprile 2002; I 617/02 del 10 marzo 2003; I 462/02 del 26 maggio 2003 = SVR 2003 IV Nr. 35, p.

107; I 376/05 del 5 agosto 2005; I 293/05 del 17 luglio 2006; I 831/05 del 21

agosto 2006; I 304/06 del 22 gennaio 2007).

In particolare, l’Alta Corte ha

ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne

al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in

attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi

limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5

anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia (STFA I 293/05 del 17 luglio 2006).

Ancora, in una pronuncia I 359/06

del 22 giugno 2007, il Tribunale federale ha ritenuto esigibile lo sfruttamento

della residua capacità (del 100%) sul mercato equilibrato del lavoro da parte

di un assicurato, 58enne al momento della decisione dell’amministrazione, dato

che, dal profilo dell’età, non erano realizzate le condizioni per ammettere una

totale incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne

la residua capacità.

Di analogo tenore anche la STF 9C

124/2010 del 21 settembre 2010 concernente un assicurato di 61 anni e mezzo al

momento della decisione. Con tale pronuncia il TF, annullando il giudizio

cantonale che aveva ritenuto che la residua capacità lavorativa dell’assicurato

non era più sfruttabile sul mercato del lavoro, ha ritenuto esigibile lo

sfruttamento della residua capacità sul mercato equilibrato del lavoro

sottolineando come il fattore dell’età avanzata costituisce essenzialmente

“solo” uno dei diversi fattori personali che influiscono sulle concrete

opportunità professionali. Ai fini dell’esame della sfruttabilità assume un

ruolo rilevante la capacità lavorativa residua, ritenuto come la possibilità di

prestare ancora un’attività a tempo pieno, pur in considerazione di determinate

limitazioni funzionali (segnatamente con riferimento alle attività pesanti o

alla posizione da osservare durante il lavoro) gioca un ruolo importante

nell’esame della reintegrabilità dell’assicurato (cfr. anche la STF I 376/05

del 5 agosto 2005 concernente un assicurato di 60 anni). Tale giurisprudenza è

stata anche confermata nella STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 (assicurato di 59

anni), nella STF I 336/03 dell’8 gennaio 2004 (di 58 anni) e nella STF I 246/02

del 7 novembre 2003 riguardante un assicurato di 58 anni e 10 mesi.

Per quanto riguarda la

giurisprudenza del TCA si citino la STCA 32.2012.77 concernente un assicurato

59.

enne, le STCA 32.2007.312 e 32.2006.66 riguardanti un assicurato di 59

rispettivamente 60 anni (cfr. anche la STF del 22 gennaio 2007

nella causa S., I 304/06: trattasi di un assicurato di 60 anni totalmente

inabile nella sua precedente attività di saldatore ma abile a svolgere nel

corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una flessione del

rendimento del 30% - per problemi reumatologici e cardiologici; il TF lo ha

ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato

equilibrato sviluppando).

In concreto, considerato come l’assicurato

sia, come visto, abile al lavoro in misura completa, in attività

rispettose delle limitazioni elencate dai medici, a ragione l’amministrazione

ha ritenuto da parte sua esigibile lo sfruttamento della sua residua capacità

(del 100%) sul mercato equilibrato del lavoro.

2.8.4

Visto quanto precede, è a ragione

che l’Ufficio AI ha calcolato la capacità di guadagno residua ex art. 16 LPGA paragonando

il reddito da valido percepito dall'assicurato prima dell'insorgere del danno

alla salute (di fr. 94'000; cfr. consid. 2.8.1) al reddito da invalido definito

su base statistica per attività leggere adeguate, nel quale egli è abile in

misura completa, decurtato del 10% per la necessità di effettuare lavori

leggeri (fr. 61'525), giungendo

ad un grado d'invalidità del 35% (94’000 – 61’525.-- x 100 : 94’000) che non

dà diritto a una rendita.

Sia

ancora osservato che tale grado d’invalidità va ritenuto, anche considerando

che è verosimilmente nello svolgimento di attività leggere adeguate che vi è il

minor discapito economico, richiamato nuovamente l’obbligo per l’assicurato di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico derivante dal danno alla salute (cfr. DTF

123.

V 233).

2.9

2.9.1

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati

d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto essi

siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro

capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a)

e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett.

b).

Per

stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della

vita professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).

Fra i

provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i

provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale

(art. 8 cpv. 3 lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3

lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la

prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale

(art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b

LAI).

Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del

15.

gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei lediglich

um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid.

2b). La soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente

diritto a provvedimenti di riformazione professionale è quindi del 20%.

Secondo

l'art. 6 cpv. 1 OAI, per riformazione professionale vanno intesi i

provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di

guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di

un'attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa

dell'invalidità. Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in

particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a

procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente

equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti

atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno

(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid.

2a; 122 V 79 consid. 3b/bb).

Infine,

la circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP)

prevede:

"

4010.

Le seguenti condizioni devono

essere adempiute cumulativamente:

- a causa di un’invalidità imminente o

esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente

professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;

- l’assicurato deve essere idoneo

all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di

sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;

- la formazione deve essere

compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato.

Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno

pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate

le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa

economicamente valorizzabile.

(…).

4013.

Se un assicurato è sufficientemente integrato o

se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una

formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”

Infine,

con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata

invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto) aveva chiesto

di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura

professionale, ha affermato che:

"

(…) Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio

impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel

momento determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un

ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco

qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze

9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009

consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo

motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento. (…)"

(STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6)

D’altra

parte l’art. 15 LAI prevede che gli assicurati, cui l’invalidità rende

difficile la scelta della professione o impedisce l’esercizio dell’attività

svolta fino ad allora da essi, hanno diritto all’orientamento professionale.

L’art.

18.

LAI prima frase dispone che gli assicurati che presentano un’incapacità al

lavoro e che sono idonei all’integrazione, hanno diritto a un sostegno attivo

nella ricerca di un posto di lavoro appropriato nonché a una consulenza

costante al fine di conservare il loro posto di lavoro.

L’applicazione

di tale articolo presuppone che l’assicurato sia invalido ai sensi dell’art. 4

cpv. 1 LAI. Il diritto all’orientamento professionale presuppone dunque che

l’assicurato dev’essere intralciato nella ricerca di lavoro a causa del danno

alla salute. Ad esempio, una persona che non può affrontare un colloquio di

lavoro perché muta o con difficoltà motorie oppure se a causa del danno alla

salute necessita di particolari provvedimenti sul posto di lavoro (quale mezzi

ausiliari ottici) o di particolari esigenze nei confronti del datore di lavoro

(per esempio, tolleranza per le pause rese necessarie dall’invalidità

dell’assicurato) (Pratique VSI 2003 pag. 270). Il TFA ha poi precisato che

siccome il servizio di collocamento non rappresenta un provvedimento

d’integrazione particolarmente costoso, per motivarne il diritto è sufficiente

avere, nella ricerca di un nuovo lavoro, difficoltà relativamente piccole

dovute alla salute. Se invece la ricerca del posto di lavoro è resa

problematica per altre ragioni non legate all’invalidità, come l’assenza di

posti disponibili sul mercato del lavoro, l’età dell’assicurato ecc., l’AI non

deve intervenire ma, a dipendenza del caso, l’interessato dev’essere collocato

dall’assicurazione contro la disoccupazione (Pratique VSI 2000 pag. 71; sulla

differenza tra servizio di collocamento dell’AI e dell’assicurazione contro la

disoccupazione cfr. DTF 116 V 85).

Infine,

secondo l’Alta Corte, l’assicurato con una capacità lavorativa al 100% in

attività leggere adeguate non ha diritto all’aiuto al collocamento a meno che

sussista una limitazione supplementare nella ricerca del lavoro (Pratique VSI

2003.

pag. 270; critico Cattaneo, op.cit., RDAT 2003 I pag. 598).

D’altra

parte, l’art. 18a LAI (Lavoro a titolo di prova), nella sua versione in vigore

dal 1 gennaio 2012 prevede che l’AI può assegnare all'assicurato un posto di

lavoro a titolo di prova per al massimo 180 giorni (lavoro a titolo di prova),

al fine di appurare le sue capacità effettive sul mercato del lavoro.

2.9.2

Nella

fattispecie, nel suo ricorso l’assicurato censura il fatto di non essere stato

messo al beneficio di una riformazione professionale, allegando di non avere competenze

al di fuori della sua professione come giardiniere (doc. I pag. 14).

Ora,

come ben ricordato anche dall’amministrazione nella risposta di causa, in

proposito occorre ancora ricordare che a seguito delle conclusioni tratte dai

periti interpellati dalla __________ (valutazione della capacità funzionale del

dr. __________ del 16 luglio 2021, doc. AI pag. 731) concludenti per una

completa abilità lavorativa nell’attività di giardiniere rispettando le

limitazioni indicate e in ogni attività adeguata, con rapporto del 24 settembre

2021.

(doc. Al pag. 201) il Servizio integrazione professionale (SIP) ha

concluso che sul mercato del lavoro in equilibrio esistevano sufficienti

attività per le quali l’assicurato sarebbe direttamente reintegrabile senza

l'ausilio del nostro Ufficio. In tale rapporto la consulente professionale ha

in effetti esposto che “l’assicurato di 61 anni, che ha sempre svolto la sua

attività professionale nell’ambito del giardinaggio. Nonostante le limitazioni

funzionali l’assicurato è ancora in misura di svolgere un lavoro da medio a

leggero. Ad esempio potrebbe svolgere un’attività di logistica in magazzino di

medie o grandi dimensioni, l’attività di manutentore sarebbe pure fattibile,

come pure quella di sorvegliante/tuttofare. Sul mercato del lavoro in

equilibrio esistono dunque sufficienti attività per le quali l’assicurato

sarebbe direttamente reintegrabile senza l’ausilio del nostro ufficio”, e

ritenuto che “allo stato attuale non si ritiene vi siano le premesse per la

concessione di provvedimenti d’integrazione. Su richiesta si rimane a

disposizione per un aiuto al collocamento” (doc. AI pag. 202).

Ora,

questo Tribunale conferma che l’insorgente, senza dover intraprendere una

specifica riqualifica professionale, potrebbe svolgere a pieno regime attività

semplici e ripetitive dal profilo fisico leggero o medio-leggero (cfr. anche

sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011; cfr. per analogia sentenze

9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009

consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). All’assicurato può in

effetti essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in

quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni

semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale

specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto

di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente

nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi

sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai

leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per

esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di

controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura

(cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

Secondo

la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato

che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel

settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,

compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI

1998.

pag. 296 consid. 3b).

Ne

segue che a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti

professionali (riqualifica/riformazione professionale), ritenuto che

l’interessato gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non

richiedono particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. anche le

STCA 32.2015.83 del 4 maggio 2016, 32.2014.17 del 27 luglio 2015; cfr. anche STF

9C_734/2010 del 18 maggio 2011).

Infine, l’amministrazione ha giustamente indicato

che rimane aperta per l’assicurato la possibilità di far capo ad un aiuto al collocamento (cfr. anche DTF 116 V 85 con

riferimenti).

Spetta

dunque all’assicurato, se del caso, attivarsi in questo senso e ricontattare l’amministrazione

(cfr. STCA 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

2.10

Visto tutto quanto precede la decisione impugnata deve essere

confermata ed il ricorso respinto.

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso

(DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24

settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese, per complessivi fr. 500,

sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti