32.2022.13
Concessione di una rendita d'invalidità per un periodo limitato in assenza di un grado d'invalidità sufficiente oltre una determinata data. Coordinazione con assicuratore infortuni. Non concessi provvedimenti professionali, assicurato fa valere il fattore età. Decisione confermata
14 settembre 2022Italiano107 min
precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.13
FC
Lugano
14 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 gennaio 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1960, già attivo come giardiniere, è stato vittima di due infortuni il 4
novembre 2017 e 6 febbraio 2019, per le conseguenze dei quali l’Ufficio AI,
mediante decisione del 20 marzo 2020, in accoglimento di una prima domanda di
prestazioni presentata dall’assicurato nel maggio 2018, ammesse inabilità
lavorative variabili dal 6 novembre 2017 con ripresa totale dal 2 settembre
2019, gli ha attribuito una mezza rendita di invalidità dal 1. agosto 2018 al
30 settembre 2019 (doc. AI pag. 112).
Il 19
novembre 2020, facendo valere una ricaduta, RI 1 ha presentato una nuova domanda
di prestazioni.
L’Ufficio
AI, effettuati i necessari accertamenti medici ed economici, acquisiti in
particolare gli atti dalla __________, mediante progetto del 1. ottobre 2021
dapprima e decisione del 18 gennaio 2022 poi, ha accolto la
domanda di prestazioni accordando all’assicurato una mezza rendita di
invalidità dal 1. febbraio 2020 (con versamento dal 1. maggio 2021), aumentata
ad intera dal 1. ottobre 2020, limitatamente al 31 ottobre 2021. Ammessi
periodi di inabilità lavorativa del 50% dal 3 febbraio 2020, del 100% dal 27
luglio 2020, del 50% dall’8 marzo 2021, dell’80% dal 2 aprile 2021, ha concluso
che a far capo dal 1. ottobre 2021 l’assicurato era da considerare nuovamente
abile al lavoro nella misura completa sia nella sua attività di giardiniere che
in altre attività adeguate leggere e mediamente pesanti, rispettando le
limitazioni funzionali stabilite dagli accertamenti medici effettuati dalla __________.
A fronte quindi di un’abilità completa in attività lavorative adeguate,
l’assicurato presentava un grado di invalidità del 35%, insufficiente per la
concessione di prestazioni assicurative oltre il 31 ottobre 2021 (doc.
AI 283).
1.2. Con
ricorso al TCA l'assicurato, dapprima direttamente e quindi rappresentato
dall’avv. RA 1, ha contestato il provvedimento, censurando in particolare il
fatto che l’amministrazione non avrebbe sufficientemente istruito le sue
condizioni di salute, trascurando in particolare l’esistenza anche di patologie
extra infortunistiche, chiedendo l’attribuzione di almeno un quarto di rendita
anche successivamente al 31 ottobre 2021, e in via subordinata l’annullamento
del provvedimento contestato e il rinvio degli atti all’Ufficio AI per
ulteriori accertamenti medici e nuova decisione (doc. I). Delle ulteriori
allegazioni ricorsuali si dirà, nella misura del necessario, nel merito.
1.3. Con
risposta di causa del 5 aprile 2022 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del
gravame, confermando la correttezza della procedura così come della valutazione
medica e economica poste alla base del provvedimento impugnato (VIII).
L’assicurato,
tramite il suo legale, ha fatto pervenire nuova documentazione medica (doc. D4
e E), e ulteriori osservazioni con scritti del 13 e 27 maggio, 13 giugno e 18
luglio 2022 (doc. XIV, XXII, XXVII e XXIX), sulle quali si è espresso l’Ufficio
AI, riferendosi anche alla presa di posizione del 19 maggio 2022 del SMR, il 20
e 24 maggio e 3 giugno 2022 (doc. XVIII, XX, XXV). Delle relative motivazioni
si dirà, per quanto di rilievo, nel merito.
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
l’assicurato ha diritto ad una rendita, anche successivamente al 31 ottobre
2021 e se del caso in che misura.
Va anzitutto rilevato che il 1°
gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata
in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
Occorre tuttavia ricordare che
per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già
insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del
diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore
al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Sempre con riferimento alla
menzionata modifica legislativa, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui
diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato
secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità
subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%
o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in
vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55
anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19
giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die
Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses»
Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle
Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per contro, qualora al momento
dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già
compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida
del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della
protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita
dalla citata disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche
dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10;
Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in:
Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht
zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.];
Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e
aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza
professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP,
Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses
Rentensystem, pto. 3.2.).
In casu la disposizione
transitoria lett. b. non trova applicazione, poiché, anche se il diritto alla
rendita era sorto precedentemente alla modifica legislativa (cfr. supra consid.
1.1.), e il grado d’invalidità ha subito, come asserito dall’amministrazione
nella decisione impugnata, una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA
(per lo meno) a partire dal 1. novembre 2021 (cfr. supra consid. 1.1.),
l’assicurato al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa,
ossia il 1. gennaio 2022, era già 61 enne. (cfr. supra consid. 1.1.).
Pertanto, al ricorso contro la
decisione del 18 gennaio 2022 si applicano le norme sostanziali in vigore fino
al 31 dicembre 2021, ragione per cui ogni riferimento alle norme applicabili,
salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino a tale data.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,
Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a piè pagina
n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.3. Va ricordato che la nozione di
invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF
(e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa,
anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale,
addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un
uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti).
Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario
dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per
evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori
apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V
120).
Ciononostante,
il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado
d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri
accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso
dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso
da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti
valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292; 119 V 471). In tal senso, in DTF 126 V
128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss) l’Alta Corte ha avuto modo di
precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve
in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in
giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi
pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che
una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino
equivalente (DTF 131 V 123).
In
una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che
l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore
AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal
profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi
dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla
valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo
abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag.
170).
L'aspetto del coordinamento è
in seguito stato relativizzato in alcune sentenze nelle quali il Tribunale
federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte
dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invalidità per l'altro
assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02];
cfr. inoltre STFA U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133
V 549). L’Alta Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è
legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su
opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale
o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione
per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V
367 consid. 2.2.).
Il
medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento
alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (DTF 133 V 549).
Successivamente
il Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non
è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli
infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6;
STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, 32.2016.90 del 10 aprile
2017, consid. 2.2 e 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; 32.2017.60 del
19 febbraio 2018, consid. 2.4).
2.4. Per costante giurisprudenza, quando
l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo
periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di
decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre
2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24
febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei
casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni
esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e
8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta
l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del
grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,
presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto
alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo
precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art.
28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine,
una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer
1/06, pag. 64-65).
2.5. Nel caso
concreto, a seguito di due infortuni professionali interessanti la spalla destra
(il 4 novembre 2017) e quella sinistra (il 6 febbraio 2019) l’assicurato ha
presentato una richiesta di prestazioni all’Ufficio AI, il quale ha richiamato
l’intero fascicolo dalla __________. Nel rapporto allestito per la __________
il 13 marzo 2018 il dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica e
traumatologica, aveva indicato le diagnosi di competenza __________ di “Stato
dopo distorsione spalla destra il 04.11.2017, Stato dopo rottura completa
trasmurale del sovraspinato con retrazione di circa 17mm (RM del 07.12.2017)”
(doc. AI pag. 355). A seguito del secondo infortunio alla spalla sinistra, è
stata posta la diagnosi di “Artroptia degenerativa ipertrofica
acromion-claveare, acromion a configurazione ricurva (tipo il) in quadro
d'impigement sub-acromiale, distacco completo del tendine sovraspinato con
retrazione del moncone di grado l (2. 1 cm). Aspetto disomogeneo dei
tendini sottoscapolare ed infra-spinato nei tratti pre-inserzionali e del
tendine capo lungo del bicipite. Fissurazione labrale antero-superiore SLAP II”
(doc. __________).
La __________ ha preso a carico
le prestazioni per entrambi gli infortuni, riconoscendo i seguenti periodi
d'incapacità lavorativa:
Infortunio del 4.11.2017
6.11.2017 / 21.11.2017 100%
22.11.2017 / 07.12.2017 50%
08.12.2017 / 04.02.2018 100%
05.02.2018 / 22.04.2018 50%
23.04.2018 / 05.08.2018 0%
06.08.2018 / 01.01.2019 100%
02.01.2019 / 03.03.2019 50%
04.03.2019 / illimitato 0%
Infortunio del 6.02.2019
06.02.2019 / 03.03.2019 50%
04.03.2019 / 31.03.2019 100%
01.04.2019 / 14.05.2019 80%
15.05.2019 / 01.09.2019 50%
02.09.2019 / illimitato 0%
Sulla base della documentazione della
__________, l’Ufficio AI, mediante decisione del 20 marzo 2020, fatti propri i
suddetti periodi di inabilità lavorativa e ammessa una ripresa totale dell’abilità
a far tempo dal 2 settembre 2019, ha accordato all’assicurato una mezza rendita
d'invalidità dal 1. agosto al 30 settembre 2019. La decisione è cresciuta in
giudicato.
Adducendo una ricaduta
dell'infortunio alla spalla sinistra il 31 gennaio 2020, con attestazione di
una nuova inabilità lavorativa dal 3 febbraio 2020, nel novembre 2020 l’assicurato
ha presentato all’Ufficio AI una nuova domanda di prestazioni.
L’Ufficio
AI ha predisposto l’aggiornamento degli atti __________. Dagli stessi emerge
che il dr. __________, curante dell’assicurato, ha attestato inabilità
lavorative variabili dal gennaio 2020 (del 50% sino al luglio 2020, quindi del
100%, nuovamente del 50% dal marzo 2021 e quindi dell’80% dal 2 aprile 2021;
inc. __________ agli atti AI). Il 27 luglio 2020 il medesimo dr. __________ ha
sottoposto l’assicurato a “Artroscopia della spalla sinistra con tenotomia
del capo lungo del bicipite e ricostruzione della lesione” presso la Clinica
__________ per la diagnosi di "Lesione della cuffia dei rotatori spalla
sx (SSP Trasmurale, ISP metà apicale)” (doc. AI pag. 603).
Professionalmente risulta che
l’assicurato, giardiniere, dall’8 marzo 2021 (sei mesi dopo l'intervento) ha
fatto un tentativo di ripresa lavorativa al 50% che tuttavia è stato interrotto
avendo egli addotto importanti algie e limitazioni funzionali, ragione per cui
il curante dr. __________, con certificati del 20 aprile e 27 maggio 2021, ne
ha nuovamente attestato l’inabilità lavorativa all'80% (doc. AI pag. 680, 683,
696).
Al fine di meglio appurare le
effettive condizioni dell’assicurato la __________ ha quindi predisposto un
accertamento medico presso la Clinica __________ di __________, con un periodo
di fisioterapia intensiva giornaliera e una valutazione delle capacità funzionali
(EFL), dal 28 giugno al 12 luglio 2021 (doc. AI pag. 729).
In vista del day hospital
l’assicurato è stato valutato dal dr. __________, reumatologo, il quale, nella
sua valutazione del 25 giugno 2021, ha posto le seguenti diagnosi:
" - Periartropatia
omeroscapolare residua bilaterale su/con:
. stato dopo
artroscopia spalla dx con acromioplastica, resezione dello sperone inferiore
della clavicola e ricostruzione della cuffia il 06.08.2018
. stato dopo
artroscopia della spalla sx con tenotomia del capolungo del bicipite e
ricostruzione della lesione del sovraspinato e dell'infraspinato il 27.07.2020
. deficit di forza delle due spalle
- Sindrome lombo-vertebrale sino sindrome lombo-spondilogena
su/con:
. grossa ernia
espulsa lussata caudalmente L4/L5 nel recesso laterale di dx con compressione
di L5 dx, condrosi sino osteocondrosi L5/S1 con contatto disco-radicolare
intraforaminale bilaterale sull'emergenza di L5
. lieve insufficienza muscolare in rapporto al peso.”
Ha quindi descritto i precedenti
clinici dell’assicurato, riferendo che “il suo problema sono le spalle”,
indicando che l'evoluzione post operativa era stata favorevole, ma il paziente aveva
poi sofferto dei problemi del lockdown con una netta mancanza di fisioterapia e
riferiva di aver provato a riprendere a lavorare al 50% con però
riesacerbazione dei dolori, soprattutto sotto sforzo e l'impossibilità di
sollevare pesi con le due braccia. Ha quindi concluso attestando una residua
periartropatia omero scapolare (doc. AI pag. 727).
Al termine della degenza il dr. __________
ha nuovamente visitato l’assicurato e in data 9 luglio 2021 ha così attestato:
" Ho
rivisitato il paziente al termine del Day-Hospital il 09.07.2021. Si è
comportato con discreto impegno ma al momento abbiamo avuto solo minimi
miglioramenti non tanto nel dolore che è comunque sopportabile ma soprattutto
nella forza che è molto limitata. Il paziente riferisce infatti ancora di far
fatica a sollevare dei pesi in quanto sente subito affaticamento e astenia (v.
anche il rapporto del fisioterapista).
All'esame clinico colonna toracale e cervicale normomovibile, non
dolenzie alla spalla sx, anteversione 140, abduzione 140°, rotazione 40°, test
di Jobe e Lifì-Off tenuti. Fatica poi a sollevare dei pesi con il braccio teso.
A livello neurologico riflessi simmetrici e normoreattivi, non deficit di
sensibilità. Il paziente sembra essere giunto al limite di quanto si possa fare
con la fisioterapia, anche il Day Hospital non ha più portato a grandi
miglioramenti. Il paziente avrà nei prossimi giorni una valutazione EFL per
quanto riguarda la restante capacità lavorativa. Non so fino a che punto
ulteriori sedute di fisioterapia potrebbero ulteriormente migliorare il quadro
clinico.” (doc. AI pag. 730)
Nel rapporto di chiusura del trattamento
fisioterapico, la fisioterapista __________ il 9 luglio 2021 ha confermato le
diagnosi poste dal dr. __________ e attestato che il paziente riferiva dolori alla
spalla sinistra soprattutto durante i movimenti attivi e con poco carico (pochi
kg). Ha quindi descritto i reperti (con, tra l’altro, movimenti attivi/passivi
conservati, limitazione nell’elevazione, difficoltà nel timing di attivazione
muscolare, facilmente affaticabile), e concluso riferendo che il paziente
lamentava una sintomatologia invariata, con tuttavia dolore sopportabile e non
necessitante di copertura farmacologica (doc. AI pag. 729).
Il dr. __________, reumatologo,
coadiuvato dal fisioterapista, il 16 luglio 2021 ha quindi allestito una dettagliata
“Valutazione della capacità funzionale (VCF)”, nella quale, descritta
l’anamnesi, lo status e gli esami eseguiti, ha posto le diagnosi seguenti:
" Lesione
della cuffia dei rotatori alla spalla sinistra (sopraspinato transmurale e metà
apicale dell'infraspinato) – 27.7.2020 artroscopia con tenotomia del capolungo
del bicipite e ricostruzione della lesione
Stato dopo artroscopia della spalla destra con acromioplastica,
resezione di uno sperone inferiore della clavicola e ricostruzione della cuffia
a 8/2018
Ipertensione arteriosa
Ipercolesterolemia”
E esposto, tra l'altro, quanto
segue:
" Anamnesi
attuale in base al racconto dell'assicurato
A riguardo della situazione attuale l’assicurato definisce i
movimenti della spalla sinistra come soddisfacenti fino a normali. La forza è
tuttavia diminuita in modo importante. Con la sinistra l’assicurato non riesce
a alzare più di 5 kg. Il dolore è poco e si manifesta essenzialmente sotto sforzo
anche se qualche volta di notte si sveglia per il dolore quando è girato sulla
spalla sinistra. II dolore riguarda tutto il braccio fino al gomito. Il dolore
non è molto importante ma è limitante nei lavori intensivi che dovrebbe
svolgere come giardiniere e particolarmente per quanto riguarda la costruzione
dei giardini. La spalla destra non viene citata come ulteriore fattore
limitante. L'assicurato ha 2 discopatie che non sono mai state importanti o
costanti o limitanti.
(...).
Valutazione/raccomandazioni da un punto di vista medico
Siamo a ca. un anno dalla riparazione della cuffia dei rotatori a
sinistra. La sonografia non mostra una ri-rottura. Da un punto di vista
soggettivo rassicurato riferisce una mobilità soddisfacente ma una forza
nettamente ridotta (sollevamento massimo 5 kg con il braccio sinistro),
importanti difficoltà per i lavori sopra l'altezza delle spalle, dolori agli
sforzi. Da un punto di vista aggettivo la mobilità è ottimale. La forza è
ridotta in modo non del tutto congruente (l’assicurato mostra una diminuzione
della forza anche per stringere la mano).
Per quanto riguarda la questione professionale, l’assicurato ha
sempre svolto personalmente lavori di costruzione di giardini con sforzi che
corrispondono a un lavoro nell'edilizia. Alla domanda se potesse ora occuparsi
solo della direzione dei lavori l’assicurato ritiene ci sia lavoro solo per un
20 % in queste mansioni non fisiche. Riguardo alla possibilità di svolgere anche
lavori di manutenzione leggeri (tagliare l'erba, potature sotto l'altezza delle
spalle, strappare erbacce ecc.), l’assicurato ritiene di non avere le
competenze per farlo e di non essere in grado a causa dei problemi della spalla
sinistra. L'assicurato è destrimane.
Da un punto di vista medico-teorico, viste le scarse limitazioni
alla spalla destra operata nel 2018 per la stessa patologia e le limitazioni
alla spalla sinistra che hanno ancora un potenziale di ulteriore recupero, l’assicurato
potrebbe senz'altro svolgere lavori di giardinaggio fino a un certo limite.
Dovrebbero essere evitati lavori molto ripetitivi sopra l'altezza delle spalle
o lavori con decespugliatori e altri attrezzi pesanti. Dovrebbero essere
evitati il sollevamento e il trasporto di pesi superiori a un certo limite
(vedi risultati dei test). Da evitare lavori pesanti e ripetitivi come i lavori
di pala e piccone. Senz'altro possibili lavori di giardinaggio meno impegnativi
(vedi lista non esaustiva). Per quanto riguarda i test ergonomici ha mostrato
un'amplificazione di sintomi. L'assicurato si è autolimitato affermando di
avere dolori e di fare fatica; il secondo giorno di avere capogiri, prima che
la soglia funzionale osservabile sia raggiunta.
Conclusioni e proposte
Problemi rilevanti oggettivi inerenti il lavoro
- lavori molto ripetitivi sopra l'altezza delle spalle, lavori con
attrezzi pesanti. Dovrebbero essere evitati il sollevamento e il trasporto di
pesi superiori a 15
Kg. Da evitare lavori pesanti e ripetitivi come i lavori di pala e
piccone.
Comportamento dell'assicurato: gestione del dolore,
disponibilità allo sforzo e consistenza
La valutazione standardizzata nell'ambito 'descrizione del dolore
e limitazioni, 'comportamento in relazione al dolore', 'comportamento in
relazione allo sforzo' e 'consistenza' ha dato i risultati riassunti di
seguito: importante amplificazione di sintomi.
Esigibilità e prospettive di reinserimento professionale
A causa di un'amplificazione, di un'autolimitazione e di
discordanze tra le esternazioni dell'assicurato e la nostra osservazione, i risultati
dei test che riguardano le prestazioni fisiche sono da interpretare con
prudenza per la valutazione della caricabilità esigibile. Si deve dedurre che,
con un certo impegno, l’assicurato possa ottenere una prestazione migliore rispetto
a quella dimostrata nei test.
Le limitazioni fisiche dimostrate non sono spiegabili con i
reperti oggettivi patologici, con i risultati degli esami strumentali o con le
diagnosi somatiche.
La valutazione dell'esigibilità si basa quindi primariamente
soprattutto su considerazioni medico-teoriche, pur sempre con riferimento alle
osservazioni durante il test. Una maggiore limitazione della caricabilità non è
giustificata da un punto di vista medico-teorico. La seguente valutazione
dell'esigibilità è basata sul rapporto di causalità con l'infortunio in questione.
Esigibilità per l'attività lavorativa come: giardiniere
(costruzione)
Tempo di lavoro: tutto il giorno
L'assicurato potrebbe ancora svolgere numerosi lavori di
giardinaggio se volesse farlo, oltre alla direzione lavori che pratica
attualmente. Ricordiamo che è destrimane e non ha limitazioni maggiori con
l'arto superiore destro.
Lavori fattibili con le limitazioni a sinistra sono ad esempio
(lista non esaustiva):
-
Potatura con la mano destra dominante di arbusti, cespugli, rosai,
piante da frutto con portainnesti debole che non richiedano l'uso di scale
(deve potersi tenere in sicurezza con la mano sinistra se utilizza una scala)
-
Manutenzione di un vigneto
-
Trattamenti fitosanitari con qualunque spruzzatore
-
Ripulire aiuole, strappare erbacce
-
Impianti di fiori e arbusti di dimensioni non eccessive
-
Semina
-
Cura di un orto
-
Annaffiare
-
Falciatura dei prati con falciatrice di dimensioni non eccessive,
rastrellare o utilizzare un soffiatore
-
Concimare
-
Ogni lavoro ordinario leggero a mediamente pesante di manutenzione
giardini
-
Guida furgoni e manutenzione furgoni
-
Guida piccoli escavatori e relativa pulizia e manutenzione
-
Riordino del materiale, pulizia del materiale, manutenzione e pulizia
degli strumenti e apparecchi da giardinaggio
-
Gestione e riordino del magazzino
-
Andare dal vivaista/grossista di materiale a scegliere e caricare piante
e materiali da giardinaggio
-
Posa e regolazione nonché manutenzione di impianti di irrigazione, robot
da giardino
-
Ogni lavoro amministrativo nella gestione del. personale, contatto con i
clienti, comanda di materiale
Limitazioni particolari:
-
Lavori di muratura e lavori pesanti manuali nella costruzione di
giardini
-
Scavare a mano fossati e lavorare di pala e piccone
-
Martello penumatico e altri strumenti vibranti pesanti
-
Decespugliatori e potatura siepi
-
Spostare sacchi di cemento, fare a mano il cemento, spostare secchi di
cemento e sacchi di sabbia
-
Spostare sassi
-
Impiantare piante di grandi dimensioni e peso superiore a 15 kg
-
Salire e scendere in sicurezza scale a pioli su alberi alti
-
Scaricare oggetti pesanti da furgoni
-
Ogni altro lavoro pesante
-
Ogni lavoro sopra l'altezza delle spalle in modo molto ripetitivo o di
forza con la mano sinistra
Esigibilità per altre attività lavorative (secondo le categorie
DOT1):
Attività leggere a mediamente pesanti.
Proposte/procedere da un punto di vista professionale:
Stesso posto di lavoro con ripresa al 100%” (doc. AI pag. 738)
Alla valutazione è quindi stato
allegato il dettaglio della valutazione della capacità di carico in relazione
al lavoro suddiviso nelle varie mansioni professionali (doc. AI pag. 739).
Alla luce di questa valutazione,
il dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell'apparato locomotore, medico di circondario __________, con rapporto del 30
luglio 2021 ha esposto il seguente apprezzamento finale:
" Decorso
secondo gli atti
(…).
16.07.2021 EFL Clinica __________:
dal punto di vista anamnestico viene descritto un movimento alla
spalla sinistra come da soddisfacente fino a normale, ma un deficit di forza
che determina una difficoltà ad alzare pesi superiori ai 5 kg. La spalla destra
non è considerata un fattore Iimitante. Viene eseguita una sonografia
funzionale il 13.07.2021 che evidenzia un tendine sovraspinato disomogeneo, assottigliato
ma correttamente inserito in esiti di ricostruzione, infra-spinato e
sottoscapolare senza particolarità, capo lungo bicipite in sede con struttura
omogenea. Muscolo deltoide con struttura ed ecogenicità nella norma.
Obbiettivamente la spalla destra ha una mobilità normale ed indolore.
La spalla sinistra non mostra un'importante atrofia della
muscolatura con una rotazione esterna di 45º, elevazione senza particolarità,
un deficit di forza del sovra-spinoso, rotazione interna fino al passaggio
lombosacrale. In conclusione al termine dell'iter riabilitativo la spalla ha
una buona mobilità ma un deficit di forza. In considerazione dell'attività
eseguita dal paziente di giardiniere si ritiene che essa sia in parte non più
esigibile. Sono esigibili molte attività tipiche di questo paziente, ma in
alcune situazioni presenta delle limitazioni soprattutto per lavori pesanti di
muratura e manuali, per l'uso di strumenti vibranti e di decespugliatori e
potatori di siepi, così come il sollevamento e porto di pesi importanti. Appare
anche non esigibile la salita
e discesa di scale a pioli o di alberi alti e ogni altro lavoro
estremamente pesante. II paziente viene quindi ritenuto abile in attività
leggere e mediamente pesanti sullo stesso posto lavoro con ripresa al 100% con
limitazione in alcune attività. Si rimanda al relativo rapporto per le
particolarità.
Apprezzamento
Siamo di fronte ad un assicurato che ha subito un trauma alla
spalla destra e uno alla spalla sinistra in due epoche successive. In entrambi
i casi è stato eseguito un trattamento chirurgico artroscopico di ricostruzione
cuffia dei rotatori sempre dal dr. med. __________.
L'assicurato è destrimane.
La spalla destra è guarita senza apparenti limitazioni, così come
riferito dallo specialista di riferimento dr. med. __________ e come evidente
dai rapporti del fisiatra dr. med. __________ e dal rapporto EFL. Essa non pare
condizionare in modo apprezzabile l'attività e non presenta deficit di
funzionalità di nota.
Per quanto riguarda la spalla sinistra essa ha recuperato una
buona articolarità, presenta però un deficit di forza e una difficoltà ad
eseguire sollevamento e porto di pesi importanti specie a sbalzo.
In occasione dell'EFL eseguito a __________ è stata valutata una
esigibilità dettagliata cui si rimanda per le particolarità. Essa appare
accurata e condivisibile.
Pertanto per quanto riguarda la capacità lavorativa, in considerazione
della situazione globale dell'assicurato, l'attività precedentemente in essere
è esigibile solo in misura parziale con esclusione delle attività più pesanti.
Si redige un'esigibilità al lavoro sulla scorta della valutazione
EFL eseguita a __________.
L'assicurato presenta limitazioni al sollevamento e porto di pesi
con due braccia all'altezza dei fianchi che è possibile molto spesso per pesi
leggeri fino a 10 kg, spesso per pesi medi da 10 a 25 kg, ma non più per pesi
superiori. È inoltre in grado di sollevare fino oltre l'altezza del petto pesi
fino a 5 kg e oltre 5 kg talvolta con le limitazioni sopra esposte. II maneggio
di attrezzi è possibile molto spesso per attrezzi leggeri e di precisione;
talvolta per attrezzi medi, non è più esigibile per attrezzi pesanti e molto
pesanti. La rotazione della mano è possibile molto spesso.
Posizione e mobilità: i lavori sopra la testa sono esigibili solo
di rado. Non vi è limitazione per altre posizioni come la rotazione del busto,
la posizione seduta e inclinata in avanti, la posizione in piedi e inclinata in
avanti, la posizione inginocchiata e con flessione delle ginocchia. Per quanto
riguarda la posizione di lunga durata essa è possibile molto spesso sia per la
posizione seduta che per la posizione in piedi e per la posizione a libera
scelta. Per quanto riguarda lo spostamento l'assicurato è in grado di camminare
per lunghi tratti su terreno accidentato e di salire le scale molto spesso, non
è più esigibile la salita su scale a pioli. L'uso delle due mani è possibile,
equilibrio e stare in equilibrio possibile. In particolare non sono ritenuti esigibili
l'utilizzo di strumenti vibranti e l'arrampicata in condizioni di equilibrio
instabile richiedente l'utilizzo di entrambe le braccia.
L'assicurato in un lavoro che rispetti l'esigibilità espressa è da
ritenersi abile in misura completa con rendimento completo e senza pause
supplementari.
Per quanto riguarda il diritto ad IMI per la spalla sinistra si
detta un rapporto separato a parte. Non vi è diritto ad IMI per la spalla
destra.” (doc. AI pag. 773)
Sulla base di questa
valutazione la __________ ha fissato un’indennità di menomazione dell’integrità
pari al 10% (doc. AI pag. 771) e mediante comunicazione del 27 agosto 2021 ha sospeso
le prestazioni a titolo di cura e d'indennità giornaliera a partire dal 1. ottobre
2021, ritenendo l’assicurato da questa data abile completamente in un lavoro adeguato
(doc. AI pag. 222).
Alla luce di questi accertamenti,
l’Ufficio AI, in evasione della domanda di prestazioni del 19 novembre 2020, ha
sottoposto la pratica alla consulente professionale dell’AI, la quale, con
rapporto finale del 24 settembre 2021, dopo aver elencato le limitazioni da
osservare dall’assicurato in base alla valutazione eseguita dalla __________ (“L'assicurato
presenta limitazioni al sollevamento e porto di pesi con due braccia
all'altezza dei fianchi che è possibile molto spesso per pesi leggeri fino a 10
kg, spesso per pesi medi da 10 a 25 kg, ma non più per pesi superiori. È
inoltre in grado di sollevare fino oltre rattezza del petto pesi fino a 5 kg e
oltre 5 kg talvolta con le limitazioni sopra esposte. Il maneggio di attrezzi è
possibile molto spesso per attrezzi leggeri e di precisione: talvolta per
attrezzi medi, non è più esigibile per attrezzi pesanti e molto pesanti. La
rotazione della mano è possibile molto spesso. Posizione e mobilità: i lavori
sopra la testa sono esigibili solo di rado. Non vi è limitazione per altre
posizioni come la rotazione del busto, la posizione seduta e inclinata in
avanti, la posizione in piedi e inclinata in avanti, la posizione inginocchiata
e con flessione delle ginocchia. Per quanto riguarda la posiziono di lunga
durata essa è possibile molto spesso sia perla posizione seduta che per
posizione a libera scelta. Per quanto riguarda lo spostamento rassicurato è in
grado di camminare per lunghi tratti su terreno accidentato e di salire scale
molto spesso, non è più esigibile la salita su scale a poli. L'uso delle due
mani è possibile, equilibrio e stare in equilibrio possibile. In particolare
non sono ritenuti esigibili l'utilizzo di strumenti vibranti l'arrampicata in
condizioni di equilibrio instabile richiedente l'utilizzo di entrambe le
braccia. L'assicurato in un lavoro che rispetti l'esigibilità espressa è da
ritenersi abile in misura completa con rendimento completo senza pause
supplementari”, esposta l’analisi della reintegrabilità, ha ritenuto che “allo
stato attuale non si ritiene vi siano le premesse per la concessione di
provvedimenti d’integrazione” (doc. AI pag. 201). Ha quindi stabilito un
grado d'invalidità Al del 35% non indennizzabile.
Mediante la decisione contestata
del 18 gennaio 2022, confermativa di un progetto del 1. ottobre 2021, l’Ufficio
AI ha pertanto respinto la domanda di prestazioni, motivando:
" (…)
Decidiamo pertanto:
Dal 01.02.2020 (art. 29bis OAI) risorge il diritto ad una mezza
rendita d'invalidità con grado del 50%, mentre dal 01.10.2020 (art. 88a cpv. 2
OAI) la rendita è aumentata ad intera (dapprima con grado del 100% e poi con
grado dell'80% dal 01.08.2021) per un periodo limitato fino al 31.10.2021 (art.
88° cpv. 1 OAI).
In applicazione dell'art. 29 cpv. 1 LAI il versamento della rendita
può tuttavia avvenire unicamente a decorrere dal 01.05.2021, ossia sei mesi
dopo il deposito della nuova domanda di prestazioni Al presso il nostro
Ufficio.
Esito degli accertamenti:
Con decisione del 20.03.2020 le è stato riconosciuto il diritto ad
una rendita temporanea, con grado del 50% dal 01.08.2019 al 30.09.2019, a
seguito dei postumi infortunistici riconducibili all'evento del 06.02.2019.
Oggetto della presente valutazione è la nuova domanda di
prestazioni Al da lei depositata in data 20.11.2020.
Dall'esame di tutta la documentazione acquisita all'incarto in
sede d'istruttoria, ed in particolar modo dagli atti dell'assicuratore contro
gli infortuni __________, si evince che lei ha presentato le seguenti
incapacità lavorative dovute alla ricaduta dell'infortunio del 06.02.2019:
50% dal 03.02.2020 al 26.07.2020
100% dal 27.07.2020 al 07.03.2021
50% dal 08.03.2021 al 01.04.2021
80% dal 02.04.2021 al 30.09.2021
Dal 10.06.2020 al 16.07.2020 vi è poi stata in concomitanza
un'inabilità lavorativa del 50% anche in relazione ad un nuovo infortunio del
09.06.2020.
A fare capo dal 01.10.2021 lei è considerato abile al lavoro nella
misura massima possibile. In base agli accertamenti medici eseguiti dalla __________
e dall'apprezzamento del loro medico di circondario del 30.07.2021 è stata
infatti definita la sua esigibilità lavorativa.
Medicalmente l'attività precedentemente svolta risulta esigibile
solo in misura parziale con l'esclusione delle attività più pesanti. Attività
leggere e mediamente pesanti, rispettose di tutte le limitazioni funzionali,
sono invece esigibili in misura completa con rendimento completo e senza pause
supplementari.
Sulla scorta delle risultanze mediche il nostro Ufficio ha in
seguito valutato l'incidenza del danno alia salute sulla capacità di guadagno.
Il grado d'invalidità viene infatti determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro conseguibile attualmente senza invalidità e
quello ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile dopo la
manifestazione dell'invalidità. L'ammontare della perdita di guadagno determina
il grado d'invalidità in percentuale (art. 16 della Legge federale sulla parte
generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA)).
Per la determinazione del grado d'invalidità è ininfluente il
fatto che un'attività esigibile venga effettivamente svolta o meno. Al fine di
determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far riferimento
ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente
dall'Ufficio federale di statistica. A seguito della sentenza del Tribunale
cantonale delle assicurazioni del 12 giugno 2006 e delle indicazioni delia
Corte plenaria del Tribunale federale è stata stabilita l'inapplicabilità dei
valori regionali (tabella TA13). La giurisprudenza impone infatti che il reddito
da invalido vada determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella
TA1).
Su tale importo può ancora essere operata una riduzione fino ad un
massimo del 25% ad assicurati che, a causa della particolare situazione personale
e professionale, non possono mettere a frutto la loro capacità di guadagno
residua e che pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei safari
sul mercato.
Facendo riferimento ai dati statistici forniti dalla sopraccitata
tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica (RSS, TA1, media dei
redditi di tutte le categorie professionali, attività semplici e ripetitive,
settore maschile, anno 2018 aggiornato al 2019), considerando una capacità
lavorativa del 100% ed applicando una riduzione salariale globale del 10% per
attività leggera, risulta che lei potrebbe ancora conseguire un reddito annuo
lordo di Fr. 61'525.25 svolgendo un'attività idonea allo stato di salute.
Confrontando questo reddito con quello realizzabile nella precedente attività
svolta in assenza del danno alla salute, pari a fr. 94'000 annui lordi (in base
alle indicazioni fomite dal datore di lavoro), ne risulta un discapito
economico, rispettivamente un grado Al, del 35%.
Confronto dei redditi;
Reddito da valido CHF 94’000
Reddito da invalido CHF 61'525.25
Perdita di guadagno CHF 32'474.75
Limitazione 35%
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla
rendita non sussiste.
In considerazione del lungo periodo d'incapacità lavorativa e di
guadagno presentato, insorge il diritto ad una rendita d'invalidità temporanea.
Conformemente all'art. 29bis GAI se la rendita è stata soppressa a
causa dell'abbassamento del grado d'invalidità e l’assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado d'invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo
d'attesa impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Nella fattispecie, dal 01.02.2020 risorge il diritto ad una mezza
rendita d'invalidità con grado del 50%.
A partire dal 01.10.2020 (tre mesi dopo il peggioramento dello
stato di salute - art. 88a cpv 2 OAI) la rendita è aumentata ad intera,
dapprima con grado del 100% ed in seguito con grado dell’80% dal 01.08.2021
(art. 88a cpv. 1 OAI).
Il diritto alla rendita è tuttavia limitato al 31.10.2021 (tre
mesi __________ che ha definito l'esigibilità lavorativa-art. 88a cpv. 1 OAI).
Il versamento delia prestazione pecuniaria può invece avvenire
solo dal 01.05.2021 (art. 29 cpv. 1 LAI).
Provvedimenti di reintegrazione professionale non sono ritenuti
applicabili. L'esame della pratica da parte della nostra consulente Al ha
infatti portato a concludere che sul mercato del lavoro in equilibrio esistono
sufficienti attività per le quali lei sarebbe direttamente reintegrabile senza
l'ausilio di provvedimenti Al.
Su esplicita richiesta scritta, si rimane comunque a disposizione
per valutare la messa in atto di misure di aiuto al collocamento.” (doc. AI
pag. 215)
Di
fronte al TCA l’assicurato contestata la valutazione medica ed economica
operata dall'amministrazione e chiede il riconoscimento di almeno un quarto di
rendita d'invalidità anche dopo il 31 ottobre 2021 o, in via subordinata, che
siano ritornati gli atti all’Ufficio Al affinché effettui nuovi accertamenti
medici e renda una nuova decisione.
In corso di causa ha prodotto
uno scritto dell’11 maggio 2022 del dr. __________, del servizio di
neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. D4), un certificato
del 12 maggio 2022 del dr. __________ (doc. E), sui quali si è espresso il
medico SMR con Annotazione del 19 maggio 2022 (doc. XVIII).
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede
d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In
una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,
pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un
rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Tuttavia,
nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla
concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile
fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto
che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente
a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
2.7.
2.7.1 Nel
caso concreto, come esposto al consid. 2.5, l’assicurato ha subito nel novembre
2017 e febbraio 2019 due infortuni con lesioni ad entrambe le spalle, per le
conseguenze dei quali la __________ aveva riconosciuto periodi d'incapacità
lavorativa variabili nel periodo dal novembre 2017 al 2 settembre 2019, momento
a partire dal quale era stata ammessa la ripresa di una capacità lavorativa
piena (cfr. nel dettaglio al consid. 2.5).
Richiamata
la documentazione della __________, l’Ufficio AI, mediante decisione del 20
marzo 2020, fatti propri i relativi periodi di inabilità lavorativa, ha
accordato all’assicurato una mezza rendita d'invalidità temporanea dal 1.
agosto al 30 settembre 2019. Tale decisione è cresciuta in giudicato
incontestata ed è quindi da considerare vincolante.
Oggetto della decisione
contestata in questa sede è la nuova domanda di prestazioni presentata nel
novembre 2020 a seguito di una ricaduta avvenuta il 31 gennaio 2020 alla spalla
sinistra.
Ora,
tutto ben considerato, secondo il TCA l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto
che, malgrado la ricaduta dell’infortunio e il peggioramento intervenuto dal
febbraio 2020, e le diagnosi evidenziate, dopo periodi di nuova inabilità
lavorativa (50% dal 3 febbraio 2020, del 100% dal 27 luglio 2020
(intervento alla spalla), del 50% dall’8 marzo 2021, 80% dal 2 aprile 2021 al
30 settembre 2021), dal mese di ottobre 2021 e sino al momento decisivo
della decisione impugnata (cfr. DTF 132 V 220, 130 V 140), l’assicurato andava
ritenuto nuovamente abile in misura completa sia nell’attività abituale di giardiniere
che in attività medio-leggere, nel rispetto dei limiti funzionali menzionati
dalle perizie del luglio 2021.
In
particolare questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente
sia stato accuratamente vagliato prima dell’emissione della decisione
impugnata, dopo attenta analisi degli atti, non ha motivo per mettere in dubbio
la documentazione medica acquisita dall’Ufficio AI, comprendente le varie prese
di posizione dei curanti e i referti fatti allestire dalla __________, da
considerare dettagliati, approfonditi e rispecchianti i parametri
giurisprudenziali.
In
effetti, per quanto riguarda innanzitutto la valutazione del dr. __________, lo
specialista reumatologo, nella perizia del 25 giugno 2021 per la __________, ha
posto le diagnosi di “periartropatia omeroscapolare residua bilaterale e sindrome
lombo-vertebrale sino sindrome lombo-spondilogena” e dopo aver precisato
che il paziente sottolineava che “il suo problema sono le spalle”, soprattutto
sotto sforzo e con impossibilità di sollevare pesi con le braccia, ha osservato
che l’evoluzione post operativa era stata favorevole, ma che il paziente aveva sofferto
dei problemi del lockdown con una netta mancanza di fisioterapia e quindi una
persistenza soprattutto di debolezza. Egli riferiva di aver provato a
riprendere a lavorare al 50% con però riesacerbazione dei dolori, motivo per
cui il curante aveva nuovamente attestato un'inabilità lavorativa dell'80%. Lo specialista
ha concluso attestando unicamente la presenza di “una residua periartropatia
omero scapolare in stato dopo intervento di ricostruzione” (doc. AI pag.
727).
Il dr. __________ ha nuovamente
visitato l’assicurato al termine della degenza e affermato che egli aveva
mostrato un impegno “discreto”, con minimi miglioramenti “non tanto
nel dolore che è comunque sopportabile ma soprattutto nella forza che è molto
limitata”. All'esame clinico i reperti erano sostanzialmente nella norma,
senza evidenze neurologiche (doc. AI pag. 730).
Nel rapporto di chiusura del
trattamento fisioterapico, la fisioterapista __________ il 9 luglio 2021 ha confermato
la presenza di “Periartropatia omeroscapolare bilaterale e sindrome lombovertebrale
con ernia L4-L5” e, dopo aver descritto il trattamento dispensato
all’assicurato, ha concluso affermando che la sintomatologia rimaneva invariata,
pur essendo comunque il dolore sopportabile e non necessitante di una copertura
farmacologica (doc. AI pag. 729).
La valutazione finale della __________
si è basata quindi sulla perizia allestita dal dr. __________, reumatologo. La
“Valutazione della capacità funzionale (VCF)” del 16 luglio 2021 si è
basata su una valutazione clinico/funzionale approfondita e sull’esame degli atti
medici e radiologici, corredata dalle opportune costatazioni del fisioterapista
responsabile, sviluppata sulla base del modello del Gruppo di lavoro svizzero
per la riabilitazione e finalizzata a valutare il carico di lavoro fisicamente
esigibile, effettuata al termine di un periodo di degenza di due settimane (dal
28 giugno al 12 luglio 2021, doc. AI pag. 729) alla Clinica di __________ con
fisioterapia intensiva giornaliera.
La stessa si rileva completa,
approfondita e rispettosa dei criteri probatori enunciati al considerando che
precede.
Più
precisamente, la perizia, dopo aver dettagliatamente esposto la situazione personale
e l’anamnesi clinica, in base agli atti e al racconto dell’assicurato, oltre
che l’anamnesi professionale e sociale, dopo aver esposto lo status (a livello
comportamentale, internistico, neurologico), eseguita quindi un’approfondita
valutazione di tutte le problematiche presenti, ha concluso che sulla base
degli atti, dell'anamnesi richiesta e dell'esame clinico, era possibile porre
le diagnosi elencate al considerando 2.5, quali “Lesione della cuffia dei
rotatori alla spalla sinistra (sopraspinato transmurale e metà apicale
dell'infraspinato) 27.7.2020 artroscopia con tenotomia del capolungo del
bicipite e ricostruzione della lesione, Stato dopo artroscopia della spalla
destra con acromioplastica, resezione di uno sperone inferiore della clavicola
e ricostruzione della cuffia a 8/2018, Ipertensione arteriosa,
Ipercolesterolemia”.
Ha
quindi rilevato che l’interessato definiva i movimenti della spalla sinistra
(che ad un anno dalla riparazione della cuffia dei rotatori non mostrava alla
sonografia una ri-rottura) come soddisfacenti fino a normali, pur con diminuita
forza e limitazioni per i lavori sopra l'altezza delle spalle, ma con poco
dolore, mentre che la spalla destra non veniva citata come ulteriore fattore
limitante. Da un punto di vista oggettivo lo specialista ha rilevato che la
mobilità era ottimale e che la forza era ridotta “in modo non del tutto
congruente (l’assicurato mostra una diminuzione della forza anche per stringere
la mano)”, osservando che nei test ergonomici l’assicurato aveva mostrato “un'importante
amplificazione di sintomi”, essendosi “autolimitato affermando di avere
dolori e di fare fatica; il secondo giorno di avere capogiri, prima che la
soglia funzionale osservabile sia raggiunta”.
Per quanto riguardava quindi la
capacità lavorativa, sulla base di un’accurata valutazione del caso, da un
punto di vista medico-teorico, viste le scarse limitazioni alla spalla destra
operata nel 2018 per la stessa patologia e le limitazioni alla spalla sinistra
che avevano ancora un potenziale di ulteriore recupero, secondo il perito l’assicurato
poteva svolgere lavori di giardinaggio fino a un certo limite. In particolare
erano da evitare lavori molto ripetitivi sopra l'altezza delle spalle o lavori
con decespugliatori e altri attrezzi pesanti, il sollevamento e il trasporto di
pesi superiori a un certo limite, lavori pesanti e ripetitivi come i lavori di
pala e piccone. Il perito ha anche sottolineato che “a causa di
un'amplificazione, di un'autolimitazione e di discordanze tra le esternazioni
dell'assicurato e la nostra osservazione, i risultati dei test che riguardano
le prestazioni fisiche sono da interpretare con prudenza per la valutazione
della caricabilità esigibile. Si deve dedurre che, con un certo impegno,
l’assicurato possa ottenere una prestazione migliore rispetto a quella
dimostrata nei test”, osservando che “le limitazioni fisiche dimostrate
non sono spiegabili con i reperti oggettivi patologici, con i risultati degli
esami strumentali o con le diagnosi somatiche”.
Ha poi elencato nel dettaglio
l’esigibilità come giardiniere, da svolgere a tempo pieno, ribadendo che egli potrebbe
“ancora svolgere numerosi lavori di giardinaggio se volesse farlo, oltre
alla direzione lavori che pratica attualmente. Ricordiamo che è destrimane e
non ha limitazioni maggiori con l'arto superiore destro.” (per la lista dei
lavori fattibili malgrado le limitazioni e le limitazioni particolari da
osservare cfr. in esteso al consid. 2.5).
In conclusione, sulla base di
accertamenti rigorosi e ben motivati, erano esigibili in misura completa tutte
le attività da leggere a mediamente pesanti, incluse quelle nel suo posto di
lavoro (doc. AI pag. 738)
Dette approfondite conclusioni,
supportate da un’accurata indagine clinica, corredate dal dettaglio della
valutazione della capacità di carico in relazione al lavoro suddiviso nelle
varie mansioni professionali (doc. AI pag. 739), dall’esame della cospicua
documentazione clinica e radiologica, meritano conferma, in quanto giungono a risultati concludenti, in
ossequio ai succitati (cfr. consid. 2.6) requisiti posti dalla giurisprudenza
in materia di valutazione dei mezzi di prova, non sussistendo del resto indizi
concreti idonei a mettere in forse la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008).
Le stesse sono state del resto
confermate pienamente anche dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, medico __________ __________,
che nell’apprezzamento finale del 30 luglio 2021, dopo aver riepilogato
puntualmente il decorso secondo gli atti, le diagnosi poste, riassunte le
conclusioni tratte a seguito dell’accertamenti della valutazione della capacità
funzionale alla Clinica __________, a ragione ha concluso ammettendo che
l’assicurato era da ritenersi pienamente abile in un lavoro rispettoso delle
indicate limitazioni, con rendimento completo e senza pause supplementari. L’attività
precedentemente eseguita come giardiniere, in considerazione della situazione
globale dell'assicurato, era esigibile solo in misura parziale, ossia con
esclusione delle attività più pesanti e nel rispetto delle limitazioni definite
nel rapporto sulla valutazione della capacità funzionale del 16 luglio 2021, da
considerarsi accurato e condivisibile.
In effetti, la spalla destra
dell’assicurato, destrimane, era guarita senza limitazioni, così come ammesso
anche dal curante dr. __________ e come si evinceva dai rapporti del dr. __________
e dal rapporto EFL. Per quanto riferito alla spalla sinistra, la stessa aveva
recuperato una buona articolarità, ma presentava un deficit di forza e una
difficoltà ad eseguire il sollevamento e il porto di pesi importanti specie a
sbalzo (doc. pag. 773).
Sulla base di questa
valutazione la __________ ha fissato un’indennità di menomazione dell’integrità
per la spalla sinistra pari al 10% (doc. AI pag. 771) e, mediante comunicazione
del 27 agosto 2021 e quindi decisione formale del 29 novembre 2021 – rimasta incontestata
– ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni a partire dal
1. ottobre 2021 e il rifiuto di una rendita di invalidità considerato come “i
postumi infortunistici non influiscono sulla capacità di guadagno” (doc. AI
pag. 222).
Alla luce di questi accertamenti,
che appaiono senza dubbio ben motivati ed approfonditi, a ragione l’Ufficio AI,
mediante la decisione contestata del 18 gennaio 2022, ha attribuito
all’assicurato prestazioni limitate al 31 ottobre 2021, ammettendo inabilità
lavorative variabili nel periodo dal febbraio 2020, ma una ripresa di
un’abilità completa e con rendimento completo e senza pause supplementari, a
far tempo dal 1. ottobre 2021 anche nell’attività precedentemente svolta, con
l'esclusione delle attività più pesanti, mentre che attività leggere e
mediamente pesanti, rispettose delle limitazioni funzionali, erano da
considerare esigibili in misura completa (doc. AI pag. 215).
A queste conclusioni questa Corte
ritiene di doversi conformare, le divergenti attestazioni di inabilità
lavorativa del curante dr. __________, il quale condivide sostanzialmente le
diagnosi invalidanti, ma ne trae una conclusione di inabilità lavorativa
dell’80% (dal 2 aprile 2021, doc. AI pag. 666, 671, 689), apparendo formulate
genericamente e sprovviste della necessaria motivazione e non fornendo in tutta
evidenza elementi nuovi che permettano di protrarre l’inabilità lavorativa
oltre la fine del mese di settembre 2021. Lo specialista non si è peraltro mai
pronunciato sulla diversa conclusione in merito alla capacità lavorativa
rispetto agli specialisti interpellati dalla __________. Siano peraltro ricordate
le riserve che si impongono, giusta la giurisprudenza, nella valutazione delle
certificazioni dei curanti (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008 e DTF 125 V
353 consid. 3a)cc) con riferimenti; cfr. in esteso al consid. 2.7.2).
2.7.2 A tali conclusioni si deve aderire,
ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo, la valutazione effettuata
dalla __________ e fatta propria dall’Ufficio AI non è stata smentita da altra
documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa
valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo
alla perizia sulla capacità funzionale del 16 luglio 2021 e a quella del dr. __________
del 30 luglio 2021 e entro la data della decisione contestata, ricordato come
per costante giurisprudenza il
giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono
realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220
consid. 3.1.1).
In effetti il ricorrente ha
contestato tali conclusioni producendo uno scritto dell’11 maggio 2022 del dr. __________,
del servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. D4)
e un nuovo certificato del 12 maggio 2022 del dr. __________ (doc. E).
Ora, sulle allegazioni ricorsuali
e sulla nuova documentazione prodotta si è espresso il medico SMR con
Annotazione del 19 maggio 2022, come segue:
" Caso con
problematica di pertinenza __________
Siamo di fronte ad un assicurato che ha subito un trauma alla
spalla destra e uno alla spalla sinistra in due epoche successive. In entrambi
i casi è stato eseguito un trattamento chirurgico artroscopico di ricostruzione
cuffia dei rotatori sempre dal dr. med. __________.
Si redige un'esigibilità al lavoro sulla scorta della
valutazione EFL eseguita a __________ 16.7.2021:
A riguardo della situazione attuale l’assicurato definisce i
movimenti della spalla sinistra come soddisfacenti fino a normali. La forza è
tuttavia diminuita in modo importante. Con la sinistra rassicurato non riesce a
alzare più di 5 kg. Il dolore è poco e si manifesta essenzialmente sotto sforzo
anche se qualche volta di notte si sveglia per il dolore quando è girato sulla
spalla sinistra. Il dolore riguarda tutto il braccio fino al gomito. Il dolore
non è molto importante ma è limitante nei lavori intensivi che dovrebbe
svolgere come giardiniere e particolarmente per quanto riguarda la costruzione
dei giardini. La spalla destra non viene citata come ulteriore fattore
limitante.
L'assicurato ha 2 discopatie che non sono mai state importanti o
costanti o limitanti.
Attuale ricorso contro decisione UAI del 18.1.2022; Rapporto
dr. __________ dell’11.5.2022
Da un mese circa avvertirebbe nuovamente un dolore di tipo
cruralgico a sinistra con interessamento della superficie antero-laterale della
coscia, sporadicamente con estensione della regione algica lateralmente al
ginocchio e alla superficie laterale della gamba a sinistra. La RM attuale del
25.04.2022 mostra una protrusione discale ad ampio raggio in L3-L4 che
determina, a sinistra una stenosi recessuale, quindi all'emergenza della radice
L3; reperto simile in L4/L5 a sinistra, ma meno pronunciato.
Valutazione:
In occasione dell’esame EFL una discopatia anamnestica era nota ma
non sintomatica. L’esigibilità lavorativa definita in occasione dell’esame EFL
tiene conto sia di problematiche postinfortunistiche che di tipo degenerativo.
Solo da aprile 2022 risulta documentata una problematica lombare
sintomatica. L’evoluzione della sintomatologia algica risulta aperta. Al momento
si consiglia trattamento antiinfiammatorio ed ev. trattamento infiltrativo.
Fino marzo 2022 l’assicurato presentava quindi una esigibilità
lavorativa come da esame EFL.” (doc. XVIII)
Tutto ben ponderato, a tale
dettagliato e completo rapporto, reso dal medico SMR dopo accurato esame
dell’incarto, che prende motivata posizione sulle censure formulate dal
ricorrente e su quanto attestato dal dr. __________, può interamente essere
rinviato, non essendovi motivo di scostarsi. Il dr. __________, che peraltro
nemmeno si esprime sulla capacità lavorativa dell’assicurato, riferisce in
effetti di un reperto di discopatia che, come meglio si dirà nel prosieguo, già
era noto al momento della valutazione della capacità funzionale del luglio 2021.
A ragione l’amministrazione
osserva del resto in riferimento alla menzionata problematica legata alla
protusione discale con radicolopatia e dolore lombare, che in base alla scarna
documentazione agli atti - che peraltro neppure attesta una conseguente
inabilità lavorativa - l’evoluzione dell’addotta sintomatologia algica risulta
aperta. Al momento è stato in effetti consigliato unicamente un trattamento
antiinfiammatorio ed eventualmente infiltrativo. Tale affezione, sulla base degli
atti, non appare quindi chiaramente in grado di mettere in dubbio le
conclusioni in merito all’esigibilità lavorativa tratte fino al momento della
resa della decisione contestata. Ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base
della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa - in
concreto il 18 gennaio 2022 -, quando si ritenga che fatti verificatisi
ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2;
DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1) -, gli eventuali effetti sulla capacità lavorativa
di tale affezione, la cui insorgenza sintomatica appare peraltro documentata
solo da aprile 2022 (cfr. rapporto 19 maggio 2022 del dr. __________ del SMR,
doc. XVIII), e quindi posteriormente alla resa del provvedimento contestato,
non possono quindi essere presi in considerazione.
Quanto
d’altra parte al certificato del 12 maggio 2022 del dr. __________ (doc. E), dallo
stesso non è possibile evincere un significativo peggioramento delle condizioni
dell’assicurato rispetto a quanto approfonditamente appurato prima della resa
Considerandi
della decisione impugnata. Il curante ortopedico infatti, dopo aver confermato
le già note diagnosi si è limitato a ripercorrere l’evoluzione dei postumi del
trauma alla spalla sinistra subito dall’assicurato, il quale all’ultima visita
il 28 aprile 2022 riferirebbe, tra l’altro, mancanza di forza, difficoltà a
sollevare pesi. Il curante attesta quindi all'esame clinico una riduzione della
forza della cuffia “per tutti e tre i tendini senza debolezza importante a
livello del sopraspinato”, precisando che “un recente controllo mediante
risonanza magnetica mostra una ri-rottura completa del sovraspinato con
retrazione tendinea intorno a 4 cm” (doc. E).
Da tale certificazione, che peraltro
nemmeno si pronuncia sulla capacità lavorativa dell’assicurato, non si evince
in tutta evidenza una sostanziale modifica della situazione che è stata
approfonditamente chiarita prima della resa della decisione impugnata. E questo
a prescindere dal fatto che la stessa è stata redatta a cinque mesi dalla resa
della decisione contestata, la quale, come detto, delimita il potere cognitivo
del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).
Per quanto riguarda in
particolare alla “ri-rottura completa del sovraspinato con retrazione
tendinea intorno a 4 cm” attestata dal curante (doc. E), a prescindere dal
fatto che la stessa non viene documentata da alcun referto radiologico, in
particolare della citata risonanza magnetica, tale complicanza, di cui peraltro
non si conosce l’eventuale valenza invalidante, sarebbe in ogni modo subentrata
in epoca successiva alla data rilevante della decisione contestata, la quale,
come detto, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1). In occasione della valutazione
peritale della capacità funzionale del 16 luglio 2021 era stato in effetti
espressamente precisato che la sonografia non mostrava una ri-rottura della
cuffia dei rotatori (doc. AI pag. 738).
Del resto il dr. __________,
pur avendo sostanzialmente condiviso le diagnosi poste dai periti interpellati
dall’amministrazione, già in precedenza aveva concluso per una capacità
lavorativa dell’80% (doc. AI pag. 666 e 680) e questo in aperto – ma non
motivato – contrasto con le conclusioni peritali del dr. __________ e del dr. __________.
La sua valutazione configura quindi in sostanza tutt’al più una differente
valutazione delle ripercussioni invalidanti delle medesime affezioni.
In ogni modo la certificazione
del curante non contiene elementi che possano in qualche modo smentire le
pertinenti conclusioni peritali sulle quali si è basato l’Ufficio AI nella sua
decisione.
Richiamato il principio
giurisprudenziale per cui in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),
poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante
attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del
23.
aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art.
28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati;
cfr. sopra al consid. 2.5), le considerazioni del dr. __________ (e quelle del
dr. __________) non consentono di scostarsi dalle conclusioni dell’Ufficio AI.
Quanto alla censura
dell’assicurato per cui la valutazione operata dall'amministrazione, fondata
sugli accertamenti eseguiti dalla __________, non avrebbe preso in
considerazione le patologie extra-infortunistiche di cui soffre, segnatamente i
dolori alla schiena, la stessa appare sprovvista di fondamento.
Come anticipato, la diagnosi di
"Sindrome lombo-vertebrale sino sindrome lombo-spondilogena su/con:
grossa ernia espulsa lussata caudalmente L4/L5 nel recesso laterale di dx con
compressione di L5 dx, condrosi sino osteocondrosi L5/S1 con contatto
disco-radicolare intraforaminale bilaterale sull'emergenza di L5” era già stata
indicata dal dr. __________ nel suo rapporto del 25 giugno 2021 (doc. Al pag.
727). Tuttavia alla stessa non è mai stata correlata alcuna inabilità
lavorativa. Lo specialista aveva peraltro precisato che l’assicurato aveva
riferito che “il suo problema sono le spalle” e che “ultimamente”
aveva presentato anche dei problemi alla schiena su ernia discale (doc. Al pag.
727).
Fatta eccezione per lo scarno
già menzionato certificato del dr. __________ dell’11 maggio 2022 (che peraltro
non certifica inabilità lavorative), nessuna attestazione di accertamenti in
merito è tuttavia stata prodotta, e tantomeno certificati di inabilità.
Nell’ambito dell’accertamento delle condizioni dell’assicurato l’UAI non aveva
pertanto ragione per effettuare specifici accertamenti in merito, rilevato pure
come l’assicurato stesso, nella domanda di prestazioni del novembre 2020, aveva
menzionato unicamente la problematica alle spalle.
Risulta pure che la
fisioterapista __________, nel certificato reso a chiusura del trattamento
fisioterapico del 9 luglio 2021, già aveva menzionato nelle diagnosi la “sindrome
lombovertebrale con ernia L4-L5”, a conferma che la valutazione della
capacità funzionale aveva tenuto conto dell’integralità delle affezioni
lamentate dall’assicurato (doc. AI pag. 729).
Del resto, nel suo rapporto
peritale del 16 luglio 2021, nella descrizione dell’anamnesi personale, anche
il dr. __________ aveva riportato che “l’assicurato ha 2 discopatie che non
sono mai state importanti o costanti o limitanti” con la precisazione che
l’assicurato “non ha altri problemi di salute”, con reperti di rachide “mobilità
conforme all’età” e paziente “in
buono stato generale” (doc.
AI pag. 733; cfr. in esteso al consid. 2.5).
Tutto ben considerato, questo
Tribunale deve quindi concludere che il ricorrente non ha comprovato, né in
fase amministrativa né in questa sede, che le asserite patologie extra-infortunistiche,
segnatamente le affezioni alla schiena, abbiano o abbiano avuto un rilevante
influsso sulla capacità lavorativa, quantomeno sino al momento determinante
della resa della decisione contestata. Come detto, nessun certificato di
inabilità lavorativa è stato prodotto e del resto le medesime affezioni, per
quanto di rilievo, hanno trovato opportuna considerazione nell’ambito degli
accertamenti eseguiti dalla __________ e fatti propri dall’Ufficio AI.
Va respinta pure la censura
ricorsuale per la quale l’Ufficio AI avrebbe dovuto effettuare ulteriori
chiarimenti anziché affidarsi unicamente agli accertamenti esperiti dalla __________.
Ora, val la pena di nuovamente
ricordare che per la giurisprudenza in merito alla valenza probante di un
rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato
in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto
medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di
prova, né la
denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125.
V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
D’altra parte, le perizie
affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Inoltre
va pure osservato che se è vero che, come esposto al consid. 2.3, di principio
l’assicuratore AI non è vincolato agli accertamenti dell’assicuratore infortuni
(e viceversa), tuttavia, considerato come la nozione di invalidità in ambito AI
coincida di massima con quella vigente in ambito LAINF, è anche vero che l'assicuratore
infortuni non deve scostarsi dalla valutazione medica e professionale dell'assicuratore
AI (e viceversa), fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione
approfondita (STF U183/98 dell'8 luglio 1999, AHI-Praxis 1998 pag. 170).
Nella fattispecie, per le ragioni
già ampiamente esposte, alle valutazioni effettuate dalla __________, in
particolare alla perizia circa la valutazione delle capacità funzionali redatta
dal dr. __________ il 16 luglio 2021 (doc. AI pag. 731) e alla valutazione
conclusiva del 30 luglio 2021 del dr. __________ (doc. AI pag. 773), va
conferita piena forza probatoria poiché le stesse risultano essere complete,
concludenti, e prive di contraddizioni e di elementi che possano far dubitare
sulla loro attendibilità (DTF 125 V 351). Non vi è quindi ragione per cui
l’Ufficio AI, chiamato ad esprimersi sulla capacità lavorativa a dipendenza
delle medesime affezioni alla salute, non si riferisca a tali atti probatori.
Le motivazioni, approfondite e
chiare, dell’Ufficio AI e del medico SMR dr. __________, appaiono dunque convincenti
e questo Tribunale ritiene di doverle condividere, anche considerando come il ricorrente,
rispettivamente i suoi curanti, abbiano manifestato un dissenso puramente
soggettivo nei confronti della valutazione operata dall'amministrazione e non
abbiano fatto valere elementi o argomentazioni che possano in qualche modo
smentirle. Richiamato nuovamente il principio giurisprudenziale per cui in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, 8C_828/2007 del 23 aprile
2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del
29.
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati; cfr. sopra al consid. 2.5), le considerazioni del dr. __________ e
dr. __________ non consentono di scostarsi dalle conclusioni dell’Ufficio AI.
Né del resto l’assicurato ha
prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la
presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alle
valutazioni della __________ e entro la data della decisione contestata
(ricordato che per la giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del
provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).
Va poi qui ricordato che se da
una parte la procedura davanti al
TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva
che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata
dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158
consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di
collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –
ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo
alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264.
consid. 3b con riferimenti).
In conclusione, rispecchiando le
valutazioni della __________ agli atti tutti i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), richiamato pure
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V
278.
consid. 2b, 400 e riferimenti), e non essendo provato un
peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto dopo
la resa della perizia del 16 luglio 2021 e prima della decisione contestata del
18.
gennaio 2022 (la quale delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice
delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3), è da ritenere
dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142
consid. 8b) che se, a dipendenza della ricaduta dell’infortunio alla spalla
sinistra, l’interessato aveva subito un peggioramento delle condizioni con un’inabilità
lavorativa del 50% dal 3 febbraio 2020, del 100% dal 27 luglio
2020, del 50% dall’8 marzo 2021, dell’80% dal 2 aprile 2021, tuttavia
dal 1. ottobre 2021 il suo stato di salute era migliorato ed era nuovamente
sovrapponibile a quello presente in precedenza con una capacità lavorativa
completa nella sua attività così come in ogni attività leggere e
mediamente pesanti, rispettose delle limitazioni funzionali elencate dai
medici.
La refertazione medica agli atti
contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno
dell'assicurato sino all'emanazione della decisione contestata, senza che si
renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d). La richiesta formulata dal legale
dell’assicurato di eseguire ulteriori approfondimenti medici va quindi
respinta.
Ciò
non toglie che, ribadito come il presente giudizio non pregiudica eventuali
diritti nei confronti dell’AI insorti successivamente alla data del
provvedimento in lite, resta aperta la possibilità al ricorrente di far valer
se del caso in futuro un peggioramento delle sue condizioni.
2.8
Per
quel che concerne la definizione del grado d’invalidità mediante il metodo
ordinario del confronto dei redditi (cfr. al consid. 2.2) – che di principio è
rimasta incontestata – nelle motivazioni della decisione contestata sono
indicati i parametri utilizzati dall’amministrazione per definire i redditi sia
da valido che da invalido, a cui va fatto riferimento.
2.8.1
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre
stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, quale persona sana. il TF nella sentenza 9C_
501/2013 del 28 novembre 2013 ha rilevato che occorre stabilire quanto la
stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto
alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante,
quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle
circostanze personali. Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente
possibile.
Di regola
ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima
del danno alla salute, se del caso adeguandolo all’evoluzione dei salari.
Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo
valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall’ISS (v. DTF 134 V 322
consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo
sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti
l’ultima attività professionale dell’assicurato o se l’ultimo salario da lui
percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in
grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per
esempio se l’assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace
al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà
professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o
ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra
ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della
persona assicurata prima dell’insorgenza del danno alla salute non esiste più
al momento determinante della valutazione dell’invalidità (DTF 134 V 322
consid. 4.1 pag. 325; cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid.
3.2).
In
proposito va detto che l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto d’indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04). In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale
federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare,
l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), senza
alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le sentenze
UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle
assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid.
4.6.2
del Tribunale amministrativo del Canton Berna). Con sentenza 9C_767/2015
del 19 aprile 2016, il Tribunale federale ha confermato l'applicazione da parte
del Tribunale amministrativo federale, per la determinazione dei redditi da
raffrontare, dell'edizione 2010 della rilevazione della struttura dei salari
(RSS), considerato che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa
il 4 gennaio 2013 e l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la
cui pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr.
lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la
quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento
della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4).
In concreto, quale reddito da valido nella decisione impugnata è
stato computato il reddito di fr. 94’000 per il 2019, in base alle informazioni
del datore di lavoro dell’assicurato, la __________ di __________. Tale importo,
rimasto sostanzialmente incontestato, va confermato.
2.8.2
Per quel che concerne il reddito da
invalido, lo stesso è determinato
sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto
guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività
lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da
valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai
rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,
che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485
consid. 3b).
Come
anticipato, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level
Svizzera 2012, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna
nell’ottobre 2014), più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level
(NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il
ramo economico, il livello di competenze e il sesso ( cfr., a quest'ultimo
proposito, DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174).
Nella
fattispecie, per definire il salario da invalido, l’amministrazione si è con
pertinenza riferita a tale tabella, dalla quale emerge che il salario lordo nazionale
mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di
tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze), e relativa a
personale maschile in una professione semplice che presuppone qualifiche inferiori
e comporta attività semplici e ripetitive (categoria 4) nel settore privato
svizzero, già riportato su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende
di 41,7 ore computabili nel 2018 e 2019 (cfr. i precitati riferimenti, ad
esempio STF I 203/03 del 21 luglio 2003 e la citata tabella B9.2), ammonta a
fr. 68’361.-- (fr. 5’466.- mensili), inclusa la tredicesima (STF U 274/98 del
18.
febbraio 1999 (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel
settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg.
47ss.), già correttamente aggiornato al 2019.Tale ammontare va confermato.
Su tale importo l’UAI ha quindi
applicato una riduzione del 10%, per il fattore “attività leggere” (doc.
AI pag. 194).
In effetti, secondo la giurisprudenza
federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione
personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione
globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle
varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4. il TF ha confermato il
principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve
avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di
tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero
difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede
giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal
TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
Infine,
con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato
che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante
in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
In
una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la
questione del potere d'esame del TF e dei tribunali cantonali delle
assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per
l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido
accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75. L'Alta
Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de
l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce
contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision
administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si
une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée
dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes
généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet
égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 81).”
Val
qui la pena inoltre di ribadire che la riduzione massima consentita ammonta al
25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie
particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF
126.
V 80 consid. 5b/cc). A detta della nostra Massima Istanza, è soltanto l’adempimento
pieno di tutte le condizioni del caso (limitazione addebitabile al danno alla
salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012
del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Reichmuth Marco, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux
Basile, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed.,
Zurigo 2014, ad art. 28a n. 100 e segg.).
Il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica
ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea
di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né
un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione
particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U
15.
p. 49 consid. 3b).
Inoltre, l’Alta Corte ha ribadito che in caso d’applicazione del livello di
qualifiche 4 dei dati salariali statistici sono già considerate le carenti
conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari il fattore età non
gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari (cfr. STF 8C_482/2016
del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).
Il TF
ha pure ribadito che allorquando vi è una capacità lavorativa a tempo pieno, ma
con una flessione del rendimento, quest’ultima viene presa in considerazione
nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di effettuare un
ulteriore riduzione per la stessa ragione: “(…) En
ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique, la
jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein
temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en
considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu,
en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet
2013.
consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).
(…)” (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4;
cfr. anche STF 9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3).
Fatte
queste premesse, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice
delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte
ritiene che, operando una – peraltro non trascurabile – decurtazione del 10%,
l’amministrazione non abbia abusato del suo potere di apprezzamento. In
particolare, mediante la riduzione in questione, l'UAI ha debitamente tenuto
conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato,
il quale può ancora esercitare al 100% sia la propria attività sia un’attività
adeguata, nel rispetto di limitazioni fisiche non oltremodo gravose.
Questo
Tribunale ritiene quindi di non doversi scostare dalla valutazione
dell’amministrazione, l’assicurato non avendo addotto motivi pertinenti che gli
permettano di sostituire il suo apprezzamento (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V
80.
consid. 5b), rispettivamente altre circostanze personali che potrebbero
giustificare una decurtazione maggiore sul reddito statistico da invalido non
emergono dagli atti all’inserto.
Non
meritano in particolare accoglimento le censure sollevate in modo generico dal
ricorrente, il quale ritiene che l’Ufficio AI dovrebbe applicare al reddito
ipotetico da invalido deduzioni sociali nella misura massima del 25% “per
tenere adeguatamente conto di tutte le difficoltà concrete che il ricorrente
avrebbe per ottenere un reddito da invalido statistico pieno”. Egli sottolinea l’importanza delle deduzioni sociali da operare sui
redditi statistici “al fine di concretizzare quanto possibile il reddito da
invalido e di rispettare il principio del parallelismo dei redditi”, e
considerare “diverse caratteristiche personali e professionali che
giustificano una riduzione del salario mediano nel caso specifico”. A
sostegno della sua tesi egli richiama la STF del 9 marzo 2022 (STF 8C_256/2021)
pubblicata il DTF 148 V 174 in tema di determinazione del grado
d’invalidità sulla base dei salari delle tabelle RSS 7 (cfr. doc. XXV).
Ora,
da tale riferimento giurisprudenziale nulla può dedurre il ricorrente a suo favore.
Con la citata sentenza la Corte federale ha in effetti preso esaustiva
posizione in materia giungendo tuttavia alla conclusione che la giurisprudenza
attualmente applicabile (e ricordata sopra e alla quale ha fatto rigorosamente
riferimento l’Ufficio AI nel calcolo del grado d’invalidità del ricorrente)
merita conferma, escludendo di apportare delle modifiche, segnatamente con
riferimento al tema del calcolo del grado d’invalidità sulla base dei salari
determinati con le tabelle RSS. Nel comunicato stampa reso il 9
marzo 2022 in merito a tale pronuncia il TF ha affermato:
" Determinazione
del grado d’invalidità sulla base dei salari delle tabelle RSS 7 cambiamento di
giurisprudenza non opportuno.
Il Tribunale federale non ritiene opportuno un cambiamento della
sua giurisprudenza in vigore finora relativa al computo del grado d’invalidità
sulla base dei salari determinati con le tabelle RSS. Non vi sono serie ragioni
oggettive per una modifica della prassi. Gli strumenti di correzione applicati
finora sono di importanza fondamentale per la corretta determinazione del grado
d'invalidità. Un cambiamento dì prassi in questo momento, con riferimento alle
modifiche entrate in vigore il 1. gennaio 2022 della legge federale e
dell'ordinanza sull’assicurazione per l'invalidità, non sarebbe comunque
opportuno.
Il grado d'invalidità di una persona è di regola determinato
mediante un confronto dei redditi: il reddito che la persona invalida
effettivamente guadagna o potrebbe guadagnare dopo l'insorgere dell'invalidità
con un'attività ragionevole (reddito da invalido) viene confrontato con il
reddito che tale persona avrebbe potuto conseguire se non fosse' divenuta
invalida (reddito da valido). Il grado d’invalidità è determinato sulla base
della perdita di guadagno calcolata in questo modo. Se sono disponibili cifre concrete
- ovvero se la persona interessata esercitava un'attività lucrativa prima o
l'esercita dopo l'insorgere dell'invalidità - queste cifre sono generalmente
utilizzate come base. Se invece la persona invalida non lavora o non ci si può ragionevolmente
attendere che lavori, si può ricorrere, conformemente alla giurisprudenza
vigente, alle tabelle dei salari previsti dalla RSS (Rilevazione della
struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica, che ha luogo ogni
due anni). Il valore mediano dei salari lordi standardizzati è di regola da
prendere come base (valore mediano = valore centrale, la metà guadagna meno,
l'altra metà guadagna di più). Quando si applicano le tabelle dei salari per
determinare il reddito da invalido, per legge si prende come base un
"mercato del lavoro equilibrato” (equilibrio tra domanda e offerta di
forze lavoro) e non la situazione concreta del mercato del lavoro. Tenendo
conto del caso individuale, una deduzione sociale ("deduzione per
circostanze personali e professionali") può essere operata dal reddito
derivante dalle tabelle fino, a un massimo del 25 %. Un'ulteriore correzione è
possibile se la persona interessata, prima che si verificasse l'invalidità,
percepiva già involontariamente un reddito significativamente inferiore alla
media per motivi non legati all'invalidità ("parallelismo”). Nel caso in
rassegna, una persona censura la determinazione del suo grado d'invalidità
stabilito secondo questa prassi in applicazione del diritto Al in vigore fino
al 31 dicembre 2021. Essa sostiene che la giurisprudenza in questo ambito è
discriminatoria. Secondo gli studi scientifici più recenti, le persone disabili
si troverebbero sistematicamente in una situazione peggiore con l'applicazione
del valore mediano dei salari RSS. I salari della tabella rifletterebbero in
gran parte i salari delle persone sane. Per tener conto adeguatamente delle
conseguenze della disabilità in termini di reddito da invalido ipotetico, gli
esperti suggeriscono, tra l'altro, di utilizzare il quartile più basso dei
salari della tabella (quartile più basso = valore del quarto, un quarto
guadagna meno, tre quarti guadagnano di più) invece del valore mediano.
Inoltre, le tabelle dovrebbero essere redatte sulla base di attività adeguate e
le deduzioni chiare e realistiche dal salario della tabella dovrebbero essere
stabilite immediatamente. Nella sua deliberazione pubblica di mercoledì, il
Tribunale federale respinge il ricorso. Le ragioni addotte non giustificano un
cambiamento di giurisprudenza. La determinazione del grado d'invalidità è in
linea di principio disciplinata dalla legge. Con il concetto di un mercato del
lavoro equilibrato (secondo l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone
fondamentalmente che un lavoro corrispondente alle loro capacità sia
disponibile anche per le persone con problemi di salute. Questo concetto
giuridico non può essere derogato utilizzando invece opportunità di lavoro
concretamente esistenti o condizioni concrete del mercato del lavoro. Il
computo del valore del reddito da valido e da invalido non era stato fino ad
ora disciplinato in dettaglio dalla legge. Principalmente, in conformità della
giurisprudenza finora in vigore, vengono prese in considerazione le circostanze
concrete, ovvero il salario effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio
dell'invalidità. Solo se questo non è possibile si usano i dati statistici
salariali, di solito quelli risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per
determinare l'invalidità è quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su
un sondaggio condotto ogni due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi
su dati completi e concreti del mercato del lavoro reale. Il salario mediano
dei salari lordi standardizzati della RSS, che deve essere preso come base
secondo la prassi finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di
principio adatto come valore di partenza per determinare il reddito da
invalido. Per tener conto del fatto che una persona invalida può essere in
grado di utilizzare la sua capacità Lavorativa residua solo con un successo
inferiore alla media, anche in un mercato del lavoro equilibrato, la
giurisprudenza vigente prevede la possibilità di una decurtazione ("deduzione
per circostanze personali e professionali") fino al 25 % dal salario
tabellare.
Questa deduzione è di fondamentale importanza come strumento di
correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto
possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per circostanze
personali e professionali, il Tribunale federale ha finora espressamente
rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore della tabella.
Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi. Questo serve
anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano i
redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da
invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per
mezzo degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.
Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento di prassi
non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza -
segnatamente in considerazione della modifica dal 1. gennaio 2022 della legge
federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità - non possa
svilupparsi ulteriormente. Un cambia merito della giurisprudenza in questo
momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione
ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali
per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione
il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna.”
Una modifica
dell’attuale prassi di calcolo del grado di invalidità non appare pertanto
(ancora) opportuna.
Per quanto
riguarda la presente fattispecie, nulla quindi ne può dedurre il ricorrente. Come
detto, mediante la non trascurabile decurtazione del 10% apportata sul
reddito statistico da invalido l’amministrazione ha debitamente tenuto conto
degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato, e,
quindi, delle circostanze personali giustificanti una riduzione del salario
statistico mediano.
Questo Tribunale ritiene di non
doversi scostare da tale valutazione che appare rispettosa della giurisprudenza
in materia, confermata dalla recente sentenza del TF.
2.8.3
L’insorgente sostiene
inoltre che l’assunzione quale “tutto fare” dipendente presso la __________, di
proprietà dei suoi figli sia sostanzialmente da inquadrare quale tentativo da
parte di questi ultimi di aiutarlo, concedendogli una retribuzione di fatto
superiore rispetto al valore della sua prestazione lavorativa (doc. I; cfr.
anche doc. X).
Egli ricorda di aver fondato la
ditta __________ nel gennaio 2010 e di averla quindi ceduta ai figli nel
gennaio 2019, allorquando vi ricopriva la funzione di dirigente, venendo da
loro impiegato a tempo pieno, inizialmente in qualità di capo giardiniere e dal
1.
ottobre 2021, visto che non era più in grado di proseguire la sua attività usuale
di giardiniere, “per permettere il suo reintegro professionale” come
collaboratore tuttofare (cfr. dichiarazione del datore di lavoro del 14 marzo 2022,
doc. C5). Egli adduce che tuttavia, a causa di “importanti algie e
affaticabilità”, “anche in questa attività pur considerata adeguata” il
suo rendimento non supera il 70%,
malgrado la presenza sul posto di
lavoro al 100%. Egli rileva che “per tener conto delle esigenze economiche
del signor RI 1, preservando in particolare le sue prestazioni pensionistiche
(ricordiamo che compie 62 anni tra pochi giorni) e dei lunghi anni di
collaborazione, il datore di lavoro, per quanto consapevole del fatto che la
sua resa non era e, non è a tutt'oggi, né quella precedente in attività usuale né
quella medico-teorica in ambito adeguato, ha continuando a corrispondere il
salario pieno”.
Ha
rilevato che il contratto di lavoro quale giardiniere non è mai stato
interrotto/modificato malgrado il cambio di mansioni e, che, di conseguenza,
anche il reddito è per il momento restato invariato. Ritiene quindi che in base
alle dichiarazioni del datore di lavoro si possa evincere che una parte del
salario versatogli sia da considerare de facto un "Soziallohn".
Aggiunge ancora che sia “realistico pensare” che, una volta definito
l'aspetto assicurativo, il datore di lavoro formalizzerà la nuova mansione e la
percentuale lavorativa in funzione “delle sue reali risorse”. Per quanto
riguarda quindi il salario da invalido da imputare, “viste le dichiarazioni
assolutamente attendibili del datore di lavoro sia per quel che riguarda la
resa del signor RI 1 sia per quel che riguarda la situazione salariale concreta,
vista la situazione professionale stabile, visto che il signor RI 1 in tale
attività sfrutta di tutta evidenza, visti gli sforzi profusi, il massimo delle
sue possibilità lavorative e di guadagno, s'impone pertanto di prendere in
considerazione quale reddito da invalido quello che effettivamente
guadagnerebbe il signor RI 1 con un pensum lavorativo al 70% nell'attività
effettivamente svolta di tuttofare”. In effetti, sarebbe a suo avviso “altamente
improbabile che il signor RI 1, tenuto conto del suo percorso scolastico e
professionale esclusivamente nel settore del giardinaggio, possa realmente
sperare reintegrarsi in un'altra realtà professionale con un maggior pensum
lavorativo” (doc. V).
Ora, in merito va innanzitutto
detto che la giurisprudenza pone dei requisiti severi circa l’ammissione di un
salario sociale (valendo il principio secondo cui il salario percepito
corrisponde alla prestazione lavorativa effettiva) e che, come da nota
marginale 3201 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita
nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) in vigore dal 1. gennaio 2022 “Le
componenti del salario per le quali la persona assicurata non fornisce nessuna
controprestazione a causa della limitata capacità al lavoro (salario sociale)
sono computate quale reddito nella misura in cui su di esse sono stati
prelevati contributi AVS” (doc. VIII, pag. 2 e 3).
Il reddito da invalido è da
determinare in primo luogo sulla base della situazione professionale concreta
dell’interessato, a condizione però che quest’ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall’attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
cosiddetto salario sociale (“Soziallohn”) (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti; STCA 32.2021.67 del 7 marzo 2022 consid. 2.7.5.). Per salario
sociale si intende una retribuzione superiore al valore della controprestazione
lavorativa (cfr. Riemer-Kafka, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 7a
ed., 2019, pag. 264; Senti, Gratisarbeit und Soziallohn: Folgen eines «falschen»
Lohnes, in: AJP/PJA 2016, pag. 59 e segg.). Con
sentenza 9C_745/2012 del 30 aprile 2013 al consid. 5.2., citata al marginale
3059.
CIGI, il TF ha precisato che:
" (…)
5.2
Per determinare il reddito da invalido […] fa
stato in primo luogo la situazione salariale concreta dell'assicurato, a
condizione che cumulativamente il rapporto di lavoro sia particolarmente
stabile, egli sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua, il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
e non costituisca un salario sociale […]. A quest'ultimo proposito va rilevato
che per determinare il reddito da invalido decisivo è il valore in denaro della
prestazione fornita. Se quindi l'assicurato riceve un salario più elevato (il
cosiddetto salario sociale), è determinante solo la parte che rappresenta la
retribuzione del suo effettivo rendimento. Non fanno dunque parte del reddito
da lavoro determinante per la valutazione dell'invalidità le componenti
salariali per le quali è dimostrato che il lavoratore a causa della limitata
capacità lavorativa non è in grado di fornire (alcuna controprestazione (cfr.
art. 25 cpv. 1 lett. b OAI [nel suo tenore vigente fino al 31 dicembre 2021,
n.d.r.]). Secondo l'esperienza generale della vita è poco verosimile che un
datore di lavoro paghi per anni a un lavoratore invalido uno stipendio senza
che questi fornisca una (adeguata) controprestazione. La prova
dell'esistenza di un salario sociale è pertanto sottoposta a requisiti severi,
valendo il principio che i salari pagati equivalgono alla prestazione
lavorativa (DTF 117 V 8 consid. 2c/aa pag. 18; RCC 1980 pag. 321 consid. 2b; cfr. pure sentenza
2A.236/2006 del 28 settembre 2006 consid. 5.4). Nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove si deve pure considerare che i datori di lavoro
potrebbero essere interessati a dichiarare il versamento di un salario sociale.”
(sottolineature della redattrice)
Il
grado probatorio necessario per ammettere un salario sociale è quello della
verosimiglianza preponderante (STF non pubbl. 8C_779/2017 del 25 aprile 2018,
consid. 5.2.).
Inoltre,
un rapporto di parentela tra il datore di lavoro e l’assicurato e/o un rapporto
di lavoro di lungo corso possono costituire indizi a favore di una prestazione
sociale su base volontaria (freiwillige Sozialleistung) (STFA I 106/05
del 2 agosto 2005 consid. 4.2.3. con riferimenti).
Nell’evenienza concreta, valutati
attentamente gli elementi e la documentazione agli atti, il TCA ritiene che il
grado probatorio sancito dalla giurisprudenza per ammettere un salario sociale
in concreto non sia stato raggiunto.
Innanzitutto, né la __________ né
il ricorrente hanno prodotto – e dagli atti neppure emerge – un contratto di
lavoro dal quale si possa desumere una componente sociale della retribuzione.
In effetti, è solo successivamente alla presentazione della seconda domanda di
prestazioni e a diversi mesi dalla ripresa dell’attività lavorativa dopo
l’intervento alla spalla del luglio 2020, che l’assicurato è stato riassunto
dalla società con diverse mansioni. D’altronde, l’unico documento che fa
riferimento ad una retribuzione con componente sociale è stato allestito dalla società,
per mano dei figli del ricorrente – rendendone pertanto quantomeno opinabile la
relativa obbiettività e imparzialità –, nelle more della presente causa, il 14
marzo 2022, tre anni dopo la cessione della società e l’assunzione da parte dei
figli e diversi mesi dopo l’addotta modifica del suo mansionario (doc. C5), circostanza
che ne relativizza il valore probatorio.
Del resto effettivamente la
stessa non indica in alcun modo quali sarebbero le mansioni che l’assicurato
avrebbe svolto e/o starebbe svolgendo quale "tuttofare" e nelle quali
egli presenterebbe una riduzione del rendimento del 30%.
Oltre a ciò, la congruità della
retribuzione per rapporto alla prestazione lavorativa non appare inconciliabile
con le conclusioni tratte dalla valutazione della capacità funzionale del 16
luglio 2021 (doc. AI pag. 731; cfr. in esteso al consid. 2.5), conclusioni
fatte proprie dall’Ufficio AI e attestanti una capacità lavorativa piena in
attività rispettose dei limiti funzionali accertati.
A proposito si rileva peraltro che
il datore di lavoro non ha indicato il mansionario e le attività affidate al
ricorrente, ma si è limitato a precisare che in sostanza le stesse fossero
modulate in funzione delle sue limitazioni (doc. C5).
Certo, non si può completamente
escludere che la retribuzione dell’insorgente includa, per lo meno nelle
intenzioni, una componente “sociale” liberamente versata dai figli, per il
tramite della società, e questo malgrado tuttavia nemmeno sia addotta e
tantomeno comprovate una situazione debitoria precaria. Tuttavia in concreto la
documentazione agli atti non risulta sufficiente per poter ammettere un salario
sociale e tantomeno per determinarne l’effettivo ammontare.
Nemmeno del resto appare di
conseguenza percorribile la variante suggerita dal ricorrente che vorrebbe che
venisse considerato quale reddito da invalido “quello che effettivamente
guadagnerebbe il signor RI 1 con un pensum lavorativo al 70% nell'attività
effettivamente svolta di tuttofare” (doc. V pag. 11), laddove ritiene che
quale salario in una simile attività andrebbe ammesso quello statistico (RSS TA
1) conseguibile in un'attività semplice ripetitiva, settore maschile, come
quello ammesso dall’Ufficio AI (fr. 68'361, operati i relativi aggiornamenti),
operando tuttavia una riduzione del 30% per considerare l’effettiva
abilità lavorativa in base alle costatazioni del datore di lavoro circa la
reale resa sul lavoro dell’assicurato.
A prescindere dal fatto che,
come dianzi ampiamente esposto, dagli accertamenti medici esperiti, ed in particolare
dal rapporto del 30 luglio 2021 del dr. __________ (doc. AI pag. 773) – che ha
fatto proprie le conclusioni del referto peritale del 16 luglio 2021 circa la
capacità funzionale (doc. AI pag. 731) – al quale va conferita piena forza
probatoria, emerge che l’assicurato sia da considerare abile al 100% in
attività adatte rispettose dei limiti funzionali elencati, e che in ogni caso
l’attestazione del datore di lavoro non indica quali sarebbero le mansioni che l’assicurato
avrebbe svolto e/o starebbe svolgendo quale "tuttofare" e nelle quali
egli presenterebbe una riduzione del rendimento del 30%, va detto che la consulente
in integrazione professionale __________, specialista in materia, nel suo rapporto
finale del 24 settembre 2021 per quanto riguarda la valutazione delle attività
esigibili adeguate ha indicato una serie di attività esigibili dall’assicurato,
come ad esempio “un'attività di logistica in magazzino di medie o grandi dimensioni,
l'attività di manutentore” oppure “sorvegliante/tuttofare”,
sottolineando come sul mercato del lavoro in equilibrio esistano dunque
sufficienti attività per le quali l’assicurato sarebbe direttamente reintegrabile
(doc. Al pag. 201).
Sia in proposito pure
nuovamente ricordato, per quel che concerne il reddito da invalido, che lo stesso è determinato sulla base della
situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione tuttavia che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti), condizione che nella
fattispecie non parrebbe assolta nell’eventualità, evocata dal ricorrente, che
egli svolga un’attività, come quella che svolge attualmente, nella quale egli
avrebbe un rendimento di solo il 70%.
A nulla mutano infine i richiami dell’insorgente ad una presunta “situazione
professionale stabile”, che andrebbe mantenuta, considerato come non sia in
alcun modo comprovato che egli nell’attività svolta per la ditta del figlio sfrutti
il massimo delle sue possibilità lavorative e di guadagno. Alla luce delle
citate conclusioni medico teoriche sulla sua capacità lavorativa e di quanto
affermato dalla consulente professionale, pare vero piuttosto il contrario.
Del resto, in base alle conclusioni
peritali, al ricorrente sarebbe pure possibile eseguire l’attività di
giardiniere, potendo ancora svolgere numerosi lavori di giardinaggio, oltre
alla direzione lavori che ha già praticato, evitando lavori molto ripetitivi
sopra l'altezza delle spalle o lavori con decespugliatori e altri attrezzi
pesanti, il sollevamento e il trasporto di pesi superiori a un certo limite,
lavori pesanti e ripetitivi come i lavori di pala e piccone.
Infine, nemmeno il fatto, fatto
valere dal ricorrente, che in futuro il datore di lavoro del ricorrente
potrebbe modificare il contratto di lavoro in funzione “delle sue reali
risorse”, appare rilevante nella fattispecie, trattandosi di questioni
afferenti il rapporto lavorativo. Val la pena nuovamente sottolineare che ai fini
dell’attribuzione delle prestazioni assicurative dell’AI le problematiche
inerenti al mercato occupazionale non sono di rilievo, per le stesse assumendo esclusiva
rilevanza la capacità lavorativa, rispettivamente la perdita di guadagno che ne
deriva, mentre che l’eventuale mancata occupazione di per sé dovrebbe se del
caso essere oggetto di esame da parte di altri enti assicurativi, segnatamente
dell’assicurazione contro la disoccupazione
A ragione quindi l’amministrazione si è basata, per definire il reddito
da invalido, sui rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale
di statistica (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p.
485.
consid. 3b). Inammissibile si avvera in effetti l’allegazione del
ricorrente per il quale sarebbe “sproporzionata l'esigenza che
l’assicurato abbandoni un'attività che può essere considerata adeguata per
un'ipotetica attività teoricamente "ancor più adeguata" sperando
ch'egli riesca, sempre teoricamente, a svolgerla al 100%”. In merito va in
effetti nuovamente ricordato l’obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la
sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi che discende
dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità
lavorativa, vige infatti il principio secondo cui l'assicurato è tenuto
all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla
salute. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto
è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V
22.
consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non
è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado
di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.
4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Quindi, malgrado il danno alla
salute, l’assicurato è in grado, giusta gli approfonditi accertamenti medici di
cui si è detto sopra, di mettere a frutto la sua capacità lavorativa piena sia
nella propria attività di giardiniere che in un’attività rispettosa delle
limitazioni poste dagli specialisti. Se l’attività attualmente effettuata quale
“tutto fare”, di cui peraltro non se ne conoscono le effettive mansioni, non
gli permette di autointegrarsi nella misura che gli è possibile, ciò non
impedisce che nella valutazione del grado di invalidità l’amministrazione possa
legittimamente computare il reddito conseguibile sfruttando in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua.
E questo a prescindere dal
fatto che nella valutazione peritale pure è stata segnalata la presenza di una
“importante amplificazione dei sintomi” e “un'autolimitazione”, dimostrate
dall’assicurato, ritenuto che a detta dei periti “con un certo impegno,
l’assicurato possa ottenere una prestazione migliore rispetto a quella
dimostrata nei test” (doc. AI pag. 736).
Del resto, va rilevato che la
giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire
che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi
qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare
nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e
controllo, che non comportano aggravi fisici e che non richiedono
necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione
professionale
formazione né un’esperienza
professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. DTF
137.
V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del
3.
aprile 2009 consid. 2.3).
Infine,
con riferimento alla censura ricorsuale riguardante l’età dell’assicurato – che
è nato il __________ 1960 e quindi al momento della resa della decisione
contestata aveva 61 anni – a ragione l’amministrazione ha concluso che egli sia
in grado di trovare un’occupazione sul mercato equilibrato
del lavoro.
A tal riguardo occorre infatti ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato
del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da
una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e,
dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma
di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in
caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità
di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita.
In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata
qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente
ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano
reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali
appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276
consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer
1995.
no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Va poi sottolineato
che, il TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare
l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre
procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se,
realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul
mercato equilibrato del lavoro. Quindi, indipendentemente dall’esame della
condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre
stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente
ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili
a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro,
della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue
capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi
padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile
durata del rapporto di lavoro (DTF 138 V 457; STFA I 401/01 del 4 aprile 2002; I 617/02 del 10 marzo 2003; I 462/02 del 26 maggio 2003 = SVR 2003 IV Nr. 35, p.
107; I 376/05 del 5 agosto 2005; I 293/05 del 17 luglio 2006; I 831/05 del 21
agosto 2006; I 304/06 del 22 gennaio 2007).
In particolare, l’Alta Corte ha
ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne
al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in
attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi
limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5
anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia (STFA I 293/05 del 17 luglio 2006).
Ancora, in una pronuncia I 359/06
del 22 giugno 2007, il Tribunale federale ha ritenuto esigibile lo sfruttamento
della residua capacità (del 100%) sul mercato equilibrato del lavoro da parte
di un assicurato, 58enne al momento della decisione dell’amministrazione, dato
che, dal profilo dell’età, non erano realizzate le condizioni per ammettere una
totale incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne
la residua capacità.
Di analogo tenore anche la STF 9C
124/2010 del 21 settembre 2010 concernente un assicurato di 61 anni e mezzo al
momento della decisione. Con tale pronuncia il TF, annullando il giudizio
cantonale che aveva ritenuto che la residua capacità lavorativa dell’assicurato
non era più sfruttabile sul mercato del lavoro, ha ritenuto esigibile lo
sfruttamento della residua capacità sul mercato equilibrato del lavoro
sottolineando come il fattore dell’età avanzata costituisce essenzialmente
“solo” uno dei diversi fattori personali che influiscono sulle concrete
opportunità professionali. Ai fini dell’esame della sfruttabilità assume un
ruolo rilevante la capacità lavorativa residua, ritenuto come la possibilità di
prestare ancora un’attività a tempo pieno, pur in considerazione di determinate
limitazioni funzionali (segnatamente con riferimento alle attività pesanti o
alla posizione da osservare durante il lavoro) gioca un ruolo importante
nell’esame della reintegrabilità dell’assicurato (cfr. anche la STF I 376/05
del 5 agosto 2005 concernente un assicurato di 60 anni). Tale giurisprudenza è
stata anche confermata nella STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 (assicurato di 59
anni), nella STF I 336/03 dell’8 gennaio 2004 (di 58 anni) e nella STF I 246/02
del 7 novembre 2003 riguardante un assicurato di 58 anni e 10 mesi.
Per quanto riguarda la
giurisprudenza del TCA si citino la STCA 32.2012.77 concernente un assicurato
59.
enne, le STCA 32.2007.312 e 32.2006.66 riguardanti un assicurato di 59
rispettivamente 60 anni (cfr. anche la STF del 22 gennaio 2007
nella causa S., I 304/06: trattasi di un assicurato di 60 anni totalmente
inabile nella sua precedente attività di saldatore ma abile a svolgere nel
corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una flessione del
rendimento del 30% - per problemi reumatologici e cardiologici; il TF lo ha
ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato
equilibrato sviluppando).
In concreto, considerato come l’assicurato
sia, come visto, abile al lavoro in misura completa, in attività
rispettose delle limitazioni elencate dai medici, a ragione l’amministrazione
ha ritenuto da parte sua esigibile lo sfruttamento della sua residua capacità
(del 100%) sul mercato equilibrato del lavoro.
2.8.4
Visto quanto precede, è a ragione
che l’Ufficio AI ha calcolato la capacità di guadagno residua ex art. 16 LPGA paragonando
il reddito da valido percepito dall'assicurato prima dell'insorgere del danno
alla salute (di fr. 94'000; cfr. consid. 2.8.1) al reddito da invalido definito
su base statistica per attività leggere adeguate, nel quale egli è abile in
misura completa, decurtato del 10% per la necessità di effettuare lavori
leggeri (fr. 61'525), giungendo
ad un grado d'invalidità del 35% (94’000 – 61’525.-- x 100 : 94’000) che non
dà diritto a una rendita.
Sia
ancora osservato che tale grado d’invalidità va ritenuto, anche considerando
che è verosimilmente nello svolgimento di attività leggere adeguate che vi è il
minor discapito economico, richiamato nuovamente l’obbligo per l’assicurato di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico derivante dal danno alla salute (cfr. DTF
123.
V 233).
2.9
2.9.1
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto essi
siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro
capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a)
e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett.
b).
Per
stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della
vita professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).
Fra i
provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i
provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale
(art. 8 cpv. 3 lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3
lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la
prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale
(art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b
LAI).
Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del
15.
gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei lediglich
um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid.
2b). La soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente
diritto a provvedimenti di riformazione professionale è quindi del 20%.
Secondo
l'art. 6 cpv. 1 OAI, per riformazione professionale vanno intesi i
provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di
guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di
un'attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa
dell'invalidità. Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in
particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a
procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente
equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti
atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno
(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid.
2a; 122 V 79 consid. 3b/bb).
Infine,
la circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP)
prevede:
"
4010.
Le seguenti condizioni devono
essere adempiute cumulativamente:
- a causa di un’invalidità imminente o
esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente
professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;
- l’assicurato deve essere idoneo
all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di
sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;
- la formazione deve essere
compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato.
Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno
pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate
le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa
economicamente valorizzabile.
(…).
4013.
Se un assicurato è sufficientemente integrato o
se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una
formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”
Infine,
con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata
invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto) aveva chiesto
di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura
professionale, ha affermato che:
"
(…) Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio
impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel
momento determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un
ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco
qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze
9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009
consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo
motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento. (…)"
(STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6)
D’altra
parte l’art. 15 LAI prevede che gli assicurati, cui l’invalidità rende
difficile la scelta della professione o impedisce l’esercizio dell’attività
svolta fino ad allora da essi, hanno diritto all’orientamento professionale.
L’art.
18.
LAI prima frase dispone che gli assicurati che presentano un’incapacità al
lavoro e che sono idonei all’integrazione, hanno diritto a un sostegno attivo
nella ricerca di un posto di lavoro appropriato nonché a una consulenza
costante al fine di conservare il loro posto di lavoro.
L’applicazione
di tale articolo presuppone che l’assicurato sia invalido ai sensi dell’art. 4
cpv. 1 LAI. Il diritto all’orientamento professionale presuppone dunque che
l’assicurato dev’essere intralciato nella ricerca di lavoro a causa del danno
alla salute. Ad esempio, una persona che non può affrontare un colloquio di
lavoro perché muta o con difficoltà motorie oppure se a causa del danno alla
salute necessita di particolari provvedimenti sul posto di lavoro (quale mezzi
ausiliari ottici) o di particolari esigenze nei confronti del datore di lavoro
(per esempio, tolleranza per le pause rese necessarie dall’invalidità
dell’assicurato) (Pratique VSI 2003 pag. 270). Il TFA ha poi precisato che
siccome il servizio di collocamento non rappresenta un provvedimento
d’integrazione particolarmente costoso, per motivarne il diritto è sufficiente
avere, nella ricerca di un nuovo lavoro, difficoltà relativamente piccole
dovute alla salute. Se invece la ricerca del posto di lavoro è resa
problematica per altre ragioni non legate all’invalidità, come l’assenza di
posti disponibili sul mercato del lavoro, l’età dell’assicurato ecc., l’AI non
deve intervenire ma, a dipendenza del caso, l’interessato dev’essere collocato
dall’assicurazione contro la disoccupazione (Pratique VSI 2000 pag. 71; sulla
differenza tra servizio di collocamento dell’AI e dell’assicurazione contro la
disoccupazione cfr. DTF 116 V 85).
Infine,
secondo l’Alta Corte, l’assicurato con una capacità lavorativa al 100% in
attività leggere adeguate non ha diritto all’aiuto al collocamento a meno che
sussista una limitazione supplementare nella ricerca del lavoro (Pratique VSI
2003.
pag. 270; critico Cattaneo, op.cit., RDAT 2003 I pag. 598).
D’altra
parte, l’art. 18a LAI (Lavoro a titolo di prova), nella sua versione in vigore
dal 1 gennaio 2012 prevede che l’AI può assegnare all'assicurato un posto di
lavoro a titolo di prova per al massimo 180 giorni (lavoro a titolo di prova),
al fine di appurare le sue capacità effettive sul mercato del lavoro.
2.9.2
Nella
fattispecie, nel suo ricorso l’assicurato censura il fatto di non essere stato
messo al beneficio di una riformazione professionale, allegando di non avere competenze
al di fuori della sua professione come giardiniere (doc. I pag. 14).
Ora,
come ben ricordato anche dall’amministrazione nella risposta di causa, in
proposito occorre ancora ricordare che a seguito delle conclusioni tratte dai
periti interpellati dalla __________ (valutazione della capacità funzionale del
dr. __________ del 16 luglio 2021, doc. AI pag. 731) concludenti per una
completa abilità lavorativa nell’attività di giardiniere rispettando le
limitazioni indicate e in ogni attività adeguata, con rapporto del 24 settembre
2021.
(doc. Al pag. 201) il Servizio integrazione professionale (SIP) ha
concluso che sul mercato del lavoro in equilibrio esistevano sufficienti
attività per le quali l’assicurato sarebbe direttamente reintegrabile senza
l'ausilio del nostro Ufficio. In tale rapporto la consulente professionale ha
in effetti esposto che “l’assicurato di 61 anni, che ha sempre svolto la sua
attività professionale nell’ambito del giardinaggio. Nonostante le limitazioni
funzionali l’assicurato è ancora in misura di svolgere un lavoro da medio a
leggero. Ad esempio potrebbe svolgere un’attività di logistica in magazzino di
medie o grandi dimensioni, l’attività di manutentore sarebbe pure fattibile,
come pure quella di sorvegliante/tuttofare. Sul mercato del lavoro in
equilibrio esistono dunque sufficienti attività per le quali l’assicurato
sarebbe direttamente reintegrabile senza l’ausilio del nostro ufficio”, e
ritenuto che “allo stato attuale non si ritiene vi siano le premesse per la
concessione di provvedimenti d’integrazione. Su richiesta si rimane a
disposizione per un aiuto al collocamento” (doc. AI pag. 202).
Ora,
questo Tribunale conferma che l’insorgente, senza dover intraprendere una
specifica riqualifica professionale, potrebbe svolgere a pieno regime attività
semplici e ripetitive dal profilo fisico leggero o medio-leggero (cfr. anche
sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011; cfr. per analogia sentenze
9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009
consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). All’assicurato può in
effetti essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in
quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni
semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale
specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto
di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente
nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi
sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai
leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per
esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di
controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura
(cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e 32.2011.143 del 21 novembre 2011).
Secondo
la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato
che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel
settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,
compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI
1998.
pag. 296 consid. 3b).
Ne
segue che a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti
professionali (riqualifica/riformazione professionale), ritenuto che
l’interessato gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non
richiedono particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. anche le
STCA 32.2015.83 del 4 maggio 2016, 32.2014.17 del 27 luglio 2015; cfr. anche STF
9C_734/2010 del 18 maggio 2011).
Infine, l’amministrazione ha giustamente indicato
che rimane aperta per l’assicurato la possibilità di far capo ad un aiuto al collocamento (cfr. anche DTF 116 V 85 con
riferimenti).
Spetta
dunque all’assicurato, se del caso, attivarsi in questo senso e ricontattare l’amministrazione
(cfr. STCA 32.2011.143 del 21 novembre 2011).
2.10
Visto tutto quanto precede la decisione impugnata deve essere
confermata ed il ricorso respinto.
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in
combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso
(DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24
settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per complessivi fr. 500,
sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti