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Decisione

32.2022.14

Soppressione con effetto retroattivo di una rendita. Conferma della violazione dell'obbligo d'informare di un assicurato che non ha informato l'ufficio AI di svolgere un'attività lucrativa. Conferma dell'ordine di restituzione delle rendite percepite illecitamente

28 aprile 2022Italiano36 min

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.14-15

BS

Lugano

28 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 marzo 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

le decisioni del 1° febbraio 2022 (inc. 32.2022.14) e 11

febbraio 2022 (inc. 32.2022.15) emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1970, di formazione

segretaria d’azienda e da ultimo attiva quale gerente di un negozio di

abbigliamento (ditta individuale __________), nel maggio 2011 ha inoltrato una

domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 4, se non indicato diversamente i

documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la

risposta di causa relativa all’inc. 32.2022.14).

Con decisioni del 19

novembre 2012 l’Ufficio AI le ha attribuito una rendita intera dal 1° gennaio

2012 (doc. 74; per le motivazioni cfr. doc. 70).

A seguito di una revisione

avviata d’ufficio, con decisione del 29 aprile 2015 l’amministrazione ha

ridotto la rendita da intera a mezza con effetto dal 1° giugno 2015.

L’assicurata è stata ritenuta abile al 50%, dal marzo 2014, in qualsiasi

attività (doc. 104; cfr. le motivazioni in doc. 102).

Con comunicazione del 12

ottobre 2015 l’Ufficio AI ha confermato la mezza rendita (doc. 112).

1.2. Nel novembre 2020 l’Ufficio

AI ha avviato d’ufficio un’altra revisione (doc. 114). Dal questionario

relativo alla revisione, compilato e firmato dall’assicurata il 4 gennaio 2021

(doc. 114), l’amministrazione ha saputo che dal 1° novembre 2018 essa lavora al

50% presso la __________ di __________ in qualità di segretaria. Tale attività è

poi terminata il 30 aprile 2021 per disdetta regolare da parte dell’assicurata

stessa (cfr. doc. 117, pag. 456). A seguito di una richiesta d’informazioni

(doc. 122), con scritto 30 aprile 2021 l’assicurata ha inviato all’Ufficio AI

copia del contratto di lavoro stipulato con la __________ di __________ per

un’attività al 50% dal 1° maggio 2021 in poi, sempre in qualità di segretaria (doc.

126). L’amministrazione ha in seguito raccolto dalla __________ il consueto

formulario del datore di lavoro, compilato da quest’ultima il 22 gennaio 2022 (doc.

115). Dagli accertamenti svolti è in seguito risultato che nel 2019 l’assicurata

ha conseguito un salario di fr. 28'600, mentre nel 2020 di fr. 35'750 (cfr. annotazioni

20 aprile 2021 dell’Ispettrice AI in doc. 119).

Dal punto di vista medico,

sulla base del rapporto 2 marzo 2021 del medico curante dr. med. __________, e

della documentazione da lui allegata (doc. 116), con annotazioni 14 maggio 2021

il dr. med. __________, attivo presso il Servizio medico regionale dell’AI

(SMR), ha concluso per uno stato di salute stazionario (doc. 121).

Dopo aver proceduto al raffronto

dei redditi, dal quale è risultato un grado d’invalidità non pensionabile dal

1° gennaio 2020, ritenuto come l’assicurata abbia violato il suo obbligo

d’informazione non avendo notificato le succitate attività lucrative, con

progetto di decisione 14 luglio 2021 l’Ufficio AI ha soppresso la mezza rendita

con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2020. L’amministrazione ha fatto

presente che le “prestazioni indebitamente percepite dovranno essere

restituite. A tal proposito riceverà una decisione di ordine di restituzione

separata

con il relativo ammontare soggetto a rimborso.”

L’amministrazione ha infine tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso

(doc. 127).

Con decisione del 1°

febbraio 2022 l’Ufficio AI ha preso posizione in merito alle osservazioni 13

settembre 2021 dell’assicurata al progetto di decisione, confermando la

soppressione della mezza rendita dal 1° giugno 2020 in avanti e la restituzione

delle prestazioni indebitamente percepite dal 1° gennaio 2020, avvertendo al

proposito dell’invio di una decisione di ordine di restituzione separata con il

relativo ammontare soggetto a rimborso. L’amministrazione ha anche precisato

che un eventuale ricorso non avrà effetto sospensivo per quel che concerne

l’interruzione del versamento della rendita (doc. 140).

1.3. Con decisione dell’11 febbraio

2022 l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurata la restituzione delle rendite

indebitamente percepite dal 1° gennaio 2020 al 28 febbraio 2022 per complessivi

fr. 22'808 (cfr. doc. 141).

1.4. Con un unico tempestivo

ricorso l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta contro le

decisioni del 1° e 11 febbraio 2022, chiedendone l’annullamento e la conseguente

richiesta di ripristino della mezza rendita precedentemente percepita. In via subordinata

postula il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché determini il diritto alla

rendita tenendo conto, quale reddito senza invalidità, dei dati statistici

relativi alle attività contabili.

L’insorgente contesta innanzitutto

la soppressione della rendita. Rileva che grazie ad un corso di contabilità

presso la __________ la sua capacità di guadagno è aumentata. Ritiene di

conseguenza che il provento da tale attività vada considerato come reddito

senza invalidità. Tenuto conto della formazione effettuata e delle conoscenze

acquisite e concretamente messe a frutto, l’insorgente sostiene che “il

reddito da valida debba essere valutato, sempre su base statistica (RSS), per

prestazioni relative ad attività di amministrazione ed elaborazione dati, per

il settore delle attività contabili e non più, come invece fatto finora, anche

nella decisione impugnata, sulla base di un reddito ipotetico per attività

semplici, ripetitive e non qualificate. Solo in tal modo è possibile

considerare compiutamente l’incapacità reddituale – che permane – causata dal

danno alla salute”.

Con riferimento ad un caso,

a suo dire analogo trattato in precedenza dal TCA, la ricorrente sostiene

inoltre l’applicazione del raffronto percentuale per la determinazione del

grado d’invalidità. Posta un’inabilità lavorativa del 50% in tutte le attività

e ritenuto che nell’abituale attività essa sfrutti al meglio la sua residua

capacità lavorativa, la ricorrente ritiene dato il diritto ad una mezza

rendita.

Non risultando un motivo di

soppressione della rendita, l’insorgente chiede quindi che anche l’ordine di

restituzione venga annullato.

1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio

AI postula la reiezione del ricorso e la conferma delle decisioni contestate.

Ribadisce che il salario percepito

nelle attività concretamente svolte dopo il danno alla salute sia da

considerare quale reddito da invalida, riuscendo infatti essa, conformemente al

suo obbligo di ridurre il danno, ad aumentare le sue entrate. L’amministrazione

conferma infine i dati statistici utilizzati nella decisione impugnata, come il

calcolo dei gradi d’invalidità. Conferma altresì la fondatezza dell’ordine di

restituzione.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se a giusta ragione, oppure no, l'Ufficio AI ha soppresso con effetto

retroattivo dal 1° gennaio 2020 (cfr. decisione 1° febbraio 2022; inc. 32.2022.14).

In caso di risposta

affermativa, occorrerà poi verificare la correttezza dell’ordine di

restituzione delle rendite indebitamente percepite dal 1° gennaio 2020 al 28

febbraio 2022 per complessivi fr. 22'808 (cfr. decisione 11 febbraio 2022; inc.

32.2022.15).

Va qui rilevato che il 1°

gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre ricordare che per

la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto

in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento

della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto, al ricorso

contro le decisioni emanate il 1° e 11 febbraio 2022 – date che, di principio, delimitano

temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – si

applicano le norme sostanziali in vigore dal 1° gennaio 2022.

Va qui precisato che

secondo la lett. b cpv. 2 delle Disposizioni transitorie della succitata

revisione della LAI (denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI”), i beneficiari

che non hanno compiuto i 55 al momento della modifica legislativa, come il caso

dell’assicurata,“ … continuano ad avere

diritto alla rendita precedente anche dopo una modificazione del grado

d’invalidità secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA se l’applicazione

dell’articolo 28b della presente legge comporta una diminuzione della rendita

precedente in caso di aumento del grado d’invalidità o un suo aumento in caso

di riduzione del grado d’invalidità.”

Nel caso in esame, questa

norma non è applicabile poiché, come si vedrà, a seguito dell’ultima revisione

della prestazione assicurativa, dal 1° gennaio 2020 in avanti l’assicurata non presenta

più un grado d’invalidità di almeno 40%, soglia minima rimasta invariata per avere

diritto ad una rendita.

Decisione 1° febbraio

2022 di soppressione della rendita d’invalidità con effetto retroattivo dal 1°

gennaio 2020 in avanti.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di

cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art. 28b cpv. 1 LAI prescrive

che l’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una

rendita intera. Il cpv. 2 dispone che se il grado d’invalidità è compreso tra

il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado

d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado d’invalidità è uguale o

superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera.

Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per

cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.

L'art. 28 cpv. 2 vLAI

prescriveva che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA).

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita

può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile

dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla

capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito

una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;

cfr. anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF

Fatti

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V

262, 105 V 30).

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,

non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv.

2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della

rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli

effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un

assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la

riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è

messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

L’art. 88bis

cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in

cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo

ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77

OAI.

L'art. 88bis OAI è

applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del

diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung

des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag.

395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

Condizione necessaria per

l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una

riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o

soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di

principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro,

eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo obbligo di

informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis

cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95

segg.). Il TFA ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex

nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis

cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

2.4. A proposito

della notevole modifica del grado d'invalidità quale condizione di revisione

prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133 V 545 la nostra Massima

Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione invalidità, anche

una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può dare luogo a

una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per

difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).

La revisione

si occupa di modifiche nella situazione personale della persona assicurata

(stato di salute, fattore economico). Modifiche di poco conto dei dati

statistici non giustificano per contro una revisione di una rendita

d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche il valore soglia viene

superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).

Nella STF 9C_158/2012 del

5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o

soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura

valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono

modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Secondo il principio

dell'onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve

permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il

grado della verosimiglianza preponderante (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF

9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013,

consid. 2).

Inoltre, con STF

9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l'Alta Corte ha ricordato che a differenza di

quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli,

l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita

d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica

notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un

cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della componente

lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012 consid. 3.1; DTF 133 V 545

consid. 6.1-6.3).

Nella DTF 141 V 9 (SVR

2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti

per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire

una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione,

il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti

accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni

dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18

aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF

9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova

valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla

spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una

rendita (cfr. consid. 5 e 6).

2.5. Nel caso concreto, come visto

al consid. 1.1, con decisione del 29 aprile 2015 la rendita intera è stata

ridotta a metà, con effetto dal 1° giugno 2015, l’assicurata essendo stata

ritenuta inabile al 50% in tutte le attività (doc. 104).

Con comunicazione del 12

ottobre 2015 l’Ufficio AI ha confermato la mezza rendita (doc. 112).

Pacifico è che rispetto

alla precedente decisione del 29 aprile 2015, lo stato di salute dell’assicurata,

valutato nell’ambito della presente revisione e conclusa con l’emissione della

pronunzia contestata, è rimasto invariato.

Infatti, sulla base del

rapporto 2 marzo 2021 del medico curante e della documentazione fornita da lui (doc.

116), con annotazioni 14 maggio 2021 il medico SMR ha concluso per uno stato di

salute stazionario (doc. 121).

2.6. Per quel che concerne

l’aspetto economico, invece, come riportato sopra (cfr. consid. 1.2),

dall’istruttoria è risultato che l’assicurata, abile al 50% in tutte le

attività, dal 1° novembre 2018 al 30 aprile 2021 ha lavorato presso la __________

di __________ in qualità di segretaria con un pensum lavorativo del 50%. È

stata l’assicurata stessa a terminare, mediante regolare disdetta, questo

rapporto lavorativo, non per motivi medici ma per cambio datore di lavoro.

Infatti, dal 1° maggio 2021 essa ha iniziato alla __________ l’attività di

segretaria al 50% con un salario mensile di fr. 3'300.

L’Ufficio ha accertato i

salari percepiti, considerandoli come redditi da invalida. L’assicurata sostiene

invece che siano da ritenere alla stregua di redditi senza invalidità.

2.6.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), come

ricordato nella recente STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 al considerando 6.1,

decisivo non è il guadagno realizzato nell'ultima attività svolta, bensì il

reddito che la persona assicurata conseguirebbe, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante, se non fosse diventata invalida. Tale reddito

deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonda

sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei

salari (DTF 144 I 103 consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1), o comunque sul

salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella

stessa azienda o in un'azienda simile.

Questo perché

normalmente, in base all'esperienza comune, la persona interessata avrebbe

continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (RAMI 2000

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione

d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione

sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi,

ecc. (Pratique VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).

Nella citata STF

9C_151/2020 il Tribunale federale ha inoltre evidenziato che nel caso in cui

non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, in circostanze

particolari ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici

risultanti dalla Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) edita

dall'Ufficio federale di statistica. Questo sarà in particolare il caso qualora

dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale

dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde

manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni

verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato,

prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in

disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del

deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una

remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea

di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima

dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante

della valutazione dell'invalidità (STF 9C_329/2014 del 1° luglio 2014, consid.

5.2).

Nel caso concreto, dalla

decisione impugnata si evince che il reddito da valida è stato determinato, in

analogia alla precedente decisione del 29 aprile 2015, “su base statistica

RSS, in funzione dell’ipotetico esercizio in attività semplici, ripetitiva e

non qualificate, settore femminile” adeguato al 2019 e 2020 e 2021.

In sede di risposta di

causa l’amministrazione ha pertinentemente spiegato che:

" In

occasione della decisione di riduzione della rendita del 08.05.2015 (recte: 29

aprile 2015) era stato ritenuto un reddito da valido statistico relativo ad

attività semplici e ripetitive, in virtù delle diverse attività svolte

dall’assicurata nel corso della sua carriera lavorativa e del fatto che ella

non disponesse di un diploma, nell’impossibilità di definire con verosimiglianza

preponderante il reddito da lei percepito dell’attività indipendente che stava

svolgendo.

Va sottolineato che prima dell’insorgere del danno l’assicurata non ha

incamerato un reddito maggiore a quello statistico dall’UAI e che risultava

favorevole all’assicurata.

Anche per il calcolo eseguito in occasione della revisione

sfociata nella decisione qui impugnata è stato fatto utilizzando il relativo

reddito statistico aggiornato al 2020 e 2021”.

La richiesta

dell’assicurata di considerare quale reddito da valida i salari effettivamente percepiti

quale segretaria non può essere accolta. In primo luogo va rilevato che senza l’insorgenza

dell’invalidità essa avrebbe continuato, secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (fra le tante: DTF 139 V 218 consid. 5.3), l’attività

indipendente, avendo aperto nel novembre 2010 il suo negozio per poi chiuderlo

nel marzo 2011 per motivi di salute (cfr. Inchiesta per indipendenti del 3

agosto 2012 in doc. 63).

Dopo che è subentrata la

durevole incapacità lavorativa, grazie alla frequentazione di un corso di

contabilità l’assicurata ha migliorato la sua residua capacità al guadagno,

potendo lavorare come segretaria prima alla __________ e poi alla __________. Questo

in conformità dell’obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua

capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In

relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige infatti il

principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le

conseguenze economiche negative del danno alla salute. In virtù di tale

obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità,

segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se

necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a

pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è

quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado

di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.

4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434). Quindi, malgrado il danno alla salute,

l’assicurata è stata in grado di autointegrarsi, almeno in parte, ed ha

conseguito delle entrate da attività salariale. Trattasi di redditi da invalida

(cfr. consid. 2.6.2) e non da valido.

Visto quanto sopra,

l’applicazione dei dati statistici utilizzati dall’Ufficio AI va confermata.

2.6.2. Per quel che concerne il reddito

da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

Considerandi

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STF I 222/04 del 5

settembre 2006).

Ritornando al caso concreto

– ricordato che, secondo costante giurisprudenza, ancora ribadita nella STF

9C_790/2020 del 13 ottobre 2021, il reddito da invalido deve essere fissato

sulla base della situazione professionale concreta, a condizione, tra l’altro,

che in tale ambito l’assicurato sfrutti appieno la sua capacità lavorativa

residua – correttamente l’Ufficio AI ha considerato quale redditi con

invalidità i proventi salariali derivanti dall’attività di segretaria svolta a

tempo parziale presso la __________, prima, e la __________, dopo (cfr. consid.

2.6.1). I salari sono stati accertati dall’Ispettrice AI (doc. 119) e riportati

nella decisione impugnata. Essi sono del resto rimasti incontestati.

2.6.3

Dal raffronto dei redditi è

risultato al 1° gennaio 2020 un grado d’invalidità del 36% ed al 1° gennaio

2021.

del 27%, ciò che non permette di riconoscere il diritto ad una rendita

d’invalidità (cfr. consid. 2.2).

Rispetto alla precedente

mezza rendita, l’aumento reddituale (reddito da invalida) accertato è da

considerare quale modifica rilevante ai sensi dell’art. 17 LPGA (cfr. consid.

2.3), motivo per cui a ragione l’Ufficio AI ha soppresso in via di revisione la

rendita.

2.7

L’assicurata, con riferimento

alla STCA 32.2014 56, sostiene che nel caso in esame debba essere applicato il

raffronto percentuale dei redditi per determinare il grado d’invalidità. Con

un’abilità del 50% sia nell’abituale che in altre attività, ritiene dato il

diritto ad una mezza rendita.

Va qui ricordato che secondo

giurisprudenza riassunta in 9C_225/2016 del 14 luglio 2016, se la

persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile

la capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va di principio

determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come

risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita

dall'Ufficio federale di statistica (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti). Tuttavia, è possibile derogare a

questo principio e fissare la perdita di guadagno direttamente in base

all'incapacità di lavoro operando un confronto percentuale (“Prozentvegleich”).

Questo metodo costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi

basato su dati statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella

misura del 100%, mentre il reddito da invalido è preso in considerazione

tenendo conto dell'incapacità lavorativa, la differenza percentuale corrisponde

in tal modo al grado d'invalidità (sentenze 8C_628/2015 del 6 aprile 2016

consid. 5.3.5 e 8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con i riferimenti

pubblicata in SVR 2014 UV n. 1 pag. 1; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung [IVG], 3 aed. 2014, n. 35 e seg. ad art. 28 a

LAI). L'applicazione di questo metodo si giustifica quando il salario da valido

e quello da invalido sono fissati in base agli stessi dati statistici, oppure

quando il lavoro precedentemente svolto è ancora possibile (perché il contratto

di lavoro per esempio non è stato sciolto), oppure quando questo lavoro offre le

migliori possibilità di reintegrazione professionale (perché per esempio il

salario prima dell'invalidità è superiore a quello da invalido) (sentenze

9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008

consid. 6.4.1) (cfr. STCA 32.2021.53 del 18 ottobre 2021 consid. 2.5).

Ritornando

al caso in esame, va fatto presente che l’analogia con la STCA 32.2014.56 non

calza. In quella circostanza questa Corte aveva rilevato che l’assicurato,

inabile al 40% sia nella sua abituale professione di polimeccanico che in altre

attività confacenti il suo stato di salute, metteva a maggior frutto la sua

residua capacità lavorativa nell’abituale attività che continuava ad esercitare

dopo il danno alla salute. Sconfessando la modalità di graduazione operata

dall’Ufficio AI e la conseguente riduzione della rendita, in applicazione del

raffronto dei redditi percentuali, questo Tribunale aveva concluso “… come

l’assicurato eserciti con profitto l’attività svolta al momento dell’insorgenza

del danno alla salute nella misura della capacità lavorativa attestata dai

medici, ossia del 60%, il grado di invalidità del 40% va confermato.”

Nella

fattispecie concreta, invece, dopo il danno alla salute l’assicurata non ha

continuato la sua attività indipendente. Essa, come visto, ha messo a maggior

frutto la sua residua capacità nella nuova attività di segretaria conseguendo i

salari esposti nella decisione contestata. Pertanto, l’Ufficio AI ha correttamente

proceduto al metodo ordinario del raffronto dei redditi per calcolare il grado

d’invalidità.

2.8

Va ora esaminato se l’Ufficio

AI può sopprimere le rendite indebitamente percepite con effetto retroattivo

dal 1° gennaio 2020, a motivo della violazione dell’obbligo di informare da

parte dell’assicurata.

Va ricordato che per

quanto concerne l'effetto della soppressione della rendita, l'art. 88bis cpv. 2

lett. b OAI prevede che tale misura è messa in atto retroattivamente dalla data

in cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto

indebitamente la prestazione o ha violato l'obbligo di informare impostogli

ragionevolmente dall'articolo 77 OAI.

L’art.

77.

OAI prescrive che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le

autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare

immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione

del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento

dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di

grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità,

del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per

grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali

ed eventualmente economiche dell’assicurato.

La norma relativa

all’obbligo di informare di cui all’art. 77 OAI è stata sostanzialmente ripresa

dall’art. 31 LPGA che regola la “Notificazione nel caso di cambiamento delle

condizioni”, senza peraltro che la norma dell’ordinanza venisse abrogata (STF I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 2).

Nel caso concreto

giustamente l’Ufficio AI ha fondato la retroattività della soppressione del

diritto alla rendita facendo riferimento al fatto che l’interessata non aveva

tempestivamente notificato l’inizio di un’attività lucrativa, ciò che

costituisce una violazione dell’obbligo d’informazione. È solo dal questionario

relativo alla revisione, compilato e firmato dall’assicurata il 4 gennaio 2021

(doc. 114), che l’amministrazione ha saputo che dal 1° novembre 2018 l’interessata

lavorava al 50% presso la __________ di __________ in qualità di segretaria.

E questo nonostante che

nelle motivazioni della decisione di 19 novembre 2012 di assegnazione di una rendita

(doc. 70), di quella di riduzione della rendita del 29 aprile 2015 (doc. 102) e

nella comunicazione del 12 ottobre 2015 (doc. 112) fosse esplicitamente

indicato l’obbligo di informare, tra cui il “cambiamento delle entrate o

delle condizioni patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di un’attività

lucrativa” (sottolineatura del redattore).

Da quanto

precede ne discende che l'assicurata era obbligata a notificare immediatamente

all'amministrazione i salari da essa percepiti.

Non avendolo

fatto, l’assicurata ha violato l’obbligo d’informare e rettamente

l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2020.

Decisione di

restituzione 11 febbraio 2022 per complessivi fr. 22’808 relativi alle rendite indebitamente

riscosse nel periodo 1.01.2020 - 28.02.2022.

2.9

Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1

LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La

restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA

nel tenore fino al 31 dicembre 2020 il diritto di esigere la restituzione si

estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto

d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo

il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per

il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,

quest’ultimo è determinante.

Secondo l’art. 25 cpv. 2

LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 il diritto di esigere la restituzione si

estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto

conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della

prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto

penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è

determinante.

L’art. 3 cpv. 1 e 2 OPGA

prevedono che l’ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione e

che nella decisione di restituzione indica la possibilità di chiedere il condono.

Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede

un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi

applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e

dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V

318).

Come rammentato dal TF con

sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V

217; sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza 9C_663/2014 del 23

aprile 2015) il termine di perenzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA comincia

normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando

l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze,

avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146

V 217; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando

l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto

dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di

restituzione di una determinata persona (DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3

pag. 17). Il termine di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena

dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni

(8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; sentenza 8C_799/2017dell’11

marzo 2019, consid. 5.4; sentenza 9C_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non

pubblicato in DTF 139 V 106; consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in

SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4

maggio 2009 consid. 4.1.1).

2.10

Ritornando al caso in esame, come

visto, tramite il questionario relativo alla revisione, compilato e firmato

dall’assicurata il 4 gennaio 2021 (doc. 114), l’Ufficio AI è venuta a sapere

dell’attività lucrativa da essa svolta dal 1° novembre 2018. Ed è solo con la

ricezione del questionario del datore di lavoro compilato dalla __________ il

22.

gennaio 2021 che l’amministrazione ha saputo l’ammontare dei salari versati

(doc. 115).

Visto quanto sopra, questo

Tribunale evidenzia che dal momento in cui l'amministrazione è venuta a conoscenza

dell’ammontare dei salari percepiti dalla ricorrente (22 gennaio 2021) sino al

momento in cui è stato notificato il progetto di decisione del 14 luglio 2021

di “soppressione della rendita d’invalidità con effetto retroattivo a

decorrere dal 01.01.2020 e restituzione delle rendite d’invalidità percepite

indebitamente dal 01.01.2020 “ (doc. 127) è trascorso meno di un anno e quindi

il termine di prescrizione relativo, in applicazione sia del vecchio che del

nuovo art. 25 cpv. 2 LPGA, risulta rispettato. Pertanto la richiesta di

restituzione è tempestiva (DTF 146 V 217, consid. 3.4; cfr. anche sentenza

9C_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.3 in fine: “[…] Quanto al fatto che l'emissione del

preavviso, ossia il progetto di decisione di restituzione, sia sufficiente per

la salvaguardia del termine annuo di perenzione, si rinvia alla copiosa

giurisprudenza in merito (DTF 119 V 432 consid. 3b pag. 435; cfr. ugualmente

sentenza 9C_870/2013 del 29 aprile 2014; cfr. consid. 5.3) […]”; cfr. anche Kieser, ATSG – Kommentar,

2020, n. 95 ad art. 25, pag. 534; cfr. sentenza 9C_148/2020 del 2 luglio 2020,

consid. 4.6.2; sentenza 8C_594/2019 del 28 maggio 2020, consid. 4.3; sentenza

9C_241/2018 del 2 aprile 2019, consid. 2.1; sentenza 9C_34/2018 del 4 dicembre

2018.

consid. 1.1).

Ciò vale anche se la

quantificazione esatta è avvenuta più tardi, in concreto solo con la decisione

dell’11 febbraio 2022 (cfr. sentenza 8C_699/2010 dell’8 febbraio 2011, consid.

5.1, pubblicata in SVR 2011, IV Nr. 52 {“[…] Vorliegend wäre der IV-Stelle

die Bezifferung der Rückforderung ohne weiteres möglich und zumutbar gewesen.

Es ist indessen Folgendes zu beachten: Wird einer versicherten Person eine

Rente zugesprochen und beantragt sie beschwerdeweise die Zusprechung einer

höheren Rente, z. B. anstelle einer zugesprochenen Viertelsrente eine ganze

Rente, genügt es - auch vor Bundesgericht -, wenn sie die Zusprechung dieser

höheren Rente beantragt, auch wenn es ihr ohne weiteres möglich wäre, die

höhere Rente zu beziffern. Indem hier sowohl im Vorbescheid als auch in der Verfügung

vom 19. Januar 2010 festgehalten wurde, dass die von Dezember 2004 bis Dezember

2008.

zu viel bezogenen Invalidenrenten zurückzubezahlen sind, wobei aus der

Verfügungsbegründung klar ersichtlich war, dass die bezogenen Renten

vollumfänglich zurückgefordert wurden, hat die Verwaltung die Rückforderung

ausreichend präzis umschrieben […]”}).

Infatti, già nel

progetto di decisione del 14 luglio 2021 l’Uffico AI aveva indicato la

soppressione e la restituzione delle rendite con effetto retroattivo al 1°

gennaio 2020 in poi, avvertendo che a tal proposito “… riceverà una

decisione di ordine di restituzione separata con il relativo ammontare soggetto

a rimborso” (pag. 476).

Ne segue che la

richiesta di restituzione delle rendite, il cui importo è stato quantificato il

26.

gennaio 2021 in fr. 30'392, è tempestiva.

Ne consegue che la

richiesta di restituzione delle rendite, il cui importo di fr. 22’808 risulta

essere corretto e non è stato del resto contestato, è tempestiva e va

confermata.

2.11

Visto quanto sopra le

decisioni impugnate sono da confermare, mentre il ricorso va respinto.

2.12

Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis

LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.

anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli

art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V

402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese di fr. 500 vanno poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti