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Decisione

32.2022.16

All'assicurata è stata riconosciuta una rendita temporanea. Ricorso dichiarato irricevibile poiché non sussiste un interesse degno di protezione, tantomeno è stato fatto valere dalla ricorrente

13 giugno 2022Italiano10 min

d'invalidità costituisce in tale contesto, soltanto la motivazione del provvedimento.

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n.

32.2022.16

BS

Lugano

13 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

le decisioni del 20 gennaio 2022 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con

due separate decisioni del 20 gennaio 2022, debitamente preavvisate, l’Ufficio

AI ha posto RI 1, classe 1985 – domiciliata fino al 22 settembre 2020 a __________

(TI) per poi trasferirsi a __________ nel Cantone __________ – al beneficio del

diritto ad una rendita intera dal 1° giugno 2019 (alla scadenza del termine di

attesa ex art. 28 cpv. 1 LAI) con un grado d’invalidità del 100% e poi con un

grado del 79% dal 1° dicembre 2019 fino al 31 agosto 2021 (tre mesi dopo il

miglioramento per un grado d’invalidità AI inferiore al 40%). Nella medesima

pronunzia l’amministrazione ha indicato i motivi per cui non sono previsti

provvedimenti di integrazione professionale.

1.2. Contro

la succitata decisione l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto

ricorso al Tribunale amministrativo del Canton __________, postulando il

riconoscimento di una rendita intera dal 1° giugno 2019 al 31 marzo 2020, tre

mesi dopo la cessazione dell’indennità giornaliera da parte della ___________.

1.3. Con

sentenza del 9 marzo 2022 il Tribunale amministrativo del Canton __________ ha

dichiarato il ricorso irricevibile per carenza di competenza territoriale,

poiché il gravame andava inoltrato al Tribunale cantonale delle assicurazioni

del Canton Ticino, la decisione impugnata essendo stata emessa dell’Ufficio AI

del Cantone Ticino in applicazione dell’art. 69 cpv. 1 lett. a LAI (“in

deroga agli articoli 52 e 53 LPGA le decisioni degli uffici AI cantonali sono

impugnabili direttamente al tribunale delle assicurazioni del luogo

dell’ufficio AI”).

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha rilevato:

" In primo luogo, per quanto

riguarda l’aspetto formale, l’Ufficio sottolinea che la decisione impugnata è

stata inviata per posta semplice (e non per raccomandata), motivo per cui il

ricorso presentato dalla Signora RI 1 in data 23.02.2022 è tempestivo (cfr.

anche in tal senso la prima pagina del gravame (lettera A della Premessa) dalla

quale emerge che l’assicurata ha ritirato la decisione del 20.01.2022 il giorno

di lunedì 24.01.2022).

Per

quanto riguarda invece il merito della vertenza, il rappresentante della

Signora RI 1 chiede di riformare la decisione avversata “nel senso che viene

riconosciuto a favore dell’assicurata una rendita intera secondo la LAI sino al

31.3.2020”.

Ora,

la richiesta dell’assicurata non ha alcuna ragione d’essere (non vi è alcun interesse

degno di protezione ex art. 59 LPGA) in quanto l’Ufficio AI del Canton Ticino

ha (già) accordato una rendita d’invalidità ininterrottamente dal 01.06.2019 al

31.08. 2021 (cfr. in tale senso i doc. 84, 85, 86 e 89 inc. AI).”

Per

questi motivi l’amministrazione chiede al TCA di dichiarare il ricorso irricevibile.

considerato in

diritto

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010

dell’11 luglio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2. Con

il presente ricorso l’assicurata postula l’erogazione di una rendita intera dal

1° giugno 2019 al 31 marzo 2020, allorquando con la decisione contestata

l’Ufficio AI le ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° giugno

2019 fino al 31 agosto 2021.

2.3. Ai

sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla

decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di

protezione al suo annullamento o alla sua modifica.

La

legittimazione ricorsuale prevista dall'art. 59 LPGA corrisponde a quella di

cui all'art. 103 lett. a vOG (DTF 132 V 74 consid. 3.1 con riferimenti),

secondo il quale aveva diritto di ricorrere chiunque era toccato dalla

decisione impugnata ed aveva un interesse degno di protezione all'annullamento

o alla modificazione della stessa, di modo che è applicabile la giurisprudenza

resa a proposito di quest'ultima disposizione (Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg); Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des

Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 64, pag. 121; va fatto presente che l’attuale

art. 89 cpv. 1 lett. b LTF disciplina in modo diverso (più restrittivo)

l’interesse degno di protezione del ricorso in materia di diritto pubblico al

TF: al riguardo cfr. le summenzionate citazioni). La giurisprudenza considerava degno di protezione ai sensi

dell'art. 103 lett. a vOG, ogni interesse pratico o giuridico a domandare la

modificazione o l'annullamento della decisione impugnata che può fare valere

una persona toccata da quest'ultima. L'interesse degno di protezione consiste

pertanto nell'utilità pratica che l'accoglimento dell'impugnativa procurerebbe

al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio

economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli

cagionerebbe (DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati; cfr. anche

Kieser, ATSG –Kommentar, 2020, art. 59 n. 9, pag. 1056).

Nella

sentenza I 239/05 del 22 marzo 2007 l’Alta Corte ha ricordato che l'esistenza

di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica di una

decisione, necessario per ammettere la legittimazione a ricorrere, dev'essere

negata se il ricorso è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa

senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere

impugnato (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa; 106 V 91 consid. 1 con riferimenti). È

fatta salva l'eventualità, in cui il dispositivo rinvii ai considerandi (DTF

Fatti

113 V 159).

Per

quel che concerne la decisione (formatrice) riguardante prestazioni

assicurative, solo queste ultime sono oggetto del dispositivo. Il grado

d'invalidità costituisce in tale contesto, soltanto la motivazione del provvedimento.

Quest'ultima può essere impugnata autonomamente solo se può fare l'oggetto di

un giudizio di accertamento. Il che presuppone, a sua volta, l'esistenza di un

interesse degno di protezione all'accertamento, vale a dire di un interesse

speciale, immediato e attuale, di natura fattuale o giuridica. All'emanazione

di un giudizio di accertamento non devono però opporsi interessi pubblici o

privati di rilievo. L'interesse degno di protezione può unicamente essere

ammesso se non può essere altrimenti attuato con un giudizio formatore (DTF 115

V 416 consid. 3b/aa, 114 V 203 con riferimenti; cfr. inoltre DTF 130 V 388

consid. 2.2 e 2.4, 129 V 289 consid. 2.1 con riferimenti).

Se

l'assicurato non chiede una modifica del dispositivo ma si limita a contestare

ad esempio il tasso di incapacità di guadagno, deve essere esaminato se egli si

possa prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato

del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (DTF 115 V 416 consid.

3b/aa e ivi riferimenti; in questa sentenza l’allora TFA aveva stabilito che se

la rendita d’invalidità LAINF è attribuita a titolo di rendita complementare,

l’assicurato ha un interesse a che si accerti che il tasso della sua invalidità

è superiore anche quando detto aumento non influisce sull’importo della rendita

(consid. 3); inoltre, sull’interesse a contestare un grado d’invalidità

stabilito dall’AI nell’ottica del riconoscimento di prestazioni LADI cfr. STCA

32.2012.298 del 16 settembre 2013 con riferimenti alla giurisprudenza

federale).

Nella

sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di

un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI, né l’inizio

della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento di una rendita d’invalidità

della previdenza professionale pretendeva soltanto un’altra definizione

dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto un interesse

degno di protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in quanto

l’insorgente non aveva chiesto una modifica del dispositivo della decisione, ma

censurava un elemento della determinazione della rendita e con ciò la

motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).

Allorquando

in discussione è il grado d’invalidità, di regola la giurisprudenza non

Considerandi

riconosce l’interesse degno di protezione se la richiesta modifica del grado

d’invalidità non incide sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale

interessato (ad esempio la correzione del grado d’invalidità da 63

a 68%; cfr. SVR 2006 IV nr. 48; citato in Kieser, op. cit., art. 59 n. 16,

pag. 1057).

Al

riguardo cfr. pure STCA 32.2016.60 del 12 settembre 2016 in cui questa Corte

non ha riconosciuto un interesse degno di protezione, in quanto la richiesta

modifica del grado d’invalidità (in quel caso, dal 23 % al 27%) non incideva

sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato.

2.4

Nel

caso concreto, come detto, con due separate decisioni del 20 gennaio 2022

l’Ufficio AI ha posto RI 1 al beneficio di una rendita intera dal 1° giugno

2019.

con un grado d’invalidità del 100% e poi con un grado del 79% dal 1°

dicembre 2019 fino al 31 agosto 2021.

Con

il presente ricorso l’assicurata ha chiesto l’erogazione di una rendita

temporanea dal 1° giugno 2019 al 31 marzo 2020, quindi per un lasso di tempo

inferiore a quello riconosciuto con la decisione contestata. Già per questo

motivo appare evidente che per l’interessata non sussiste un interesse degno di

protezione. Essa non ha del resto fatto presente alcun valido motivo per

ricorrere come, ad esempio, l’eventuale effetto vincolante del grado

d’invalidità definito dall’AI su altri assicuratori.

Non

essendovi manifestamente un interesse degno di protezione, il ricorso è

inammissibile per carenza di un presupposto processuale (cfr. STCA 34.2021.19,

32.2016.60

e 38.2007.35).

In

via abbondazione questo TCA rileva che con progetto di decisione 25 giugno 2020

l’Ufficio AI aveva riconosciuto una rendita intera dal 1° giugno 2019 al 30

novembre 2019 (doc. 54), quindi per un periodo non corrispondente alla qui

richiesta ricorsuale. In seguito, tuttavia, sulla base dal rapporto 23 giugno

2021.

del SMR (doc. 82), il succitato progetto di decisione è stato annullato e

sostituito con quello datato 17 agosto 2021 di assegnazione di una rendita

intera dal 1° giugno 2019 al 31 agosto 2021, oggetto della decisione

contestata.

2.5

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese di fr. 200 vanno poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Le

spese di fr. 200 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti