32.2022.16
All'assicurata è stata riconosciuta una rendita temporanea. Ricorso dichiarato irricevibile poiché non sussiste un interesse degno di protezione, tantomeno è stato fatto valere dalla ricorrente
13 giugno 2022Italiano10 min
d'invalidità costituisce in tale contesto, soltanto la motivazione del provvedimento.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.16
BS
Lugano
13 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 20 gennaio 2022 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con
due separate decisioni del 20 gennaio 2022, debitamente preavvisate, l’Ufficio
AI ha posto RI 1, classe 1985 – domiciliata fino al 22 settembre 2020 a __________
(TI) per poi trasferirsi a __________ nel Cantone __________ – al beneficio del
diritto ad una rendita intera dal 1° giugno 2019 (alla scadenza del termine di
attesa ex art. 28 cpv. 1 LAI) con un grado d’invalidità del 100% e poi con un
grado del 79% dal 1° dicembre 2019 fino al 31 agosto 2021 (tre mesi dopo il
miglioramento per un grado d’invalidità AI inferiore al 40%). Nella medesima
pronunzia l’amministrazione ha indicato i motivi per cui non sono previsti
provvedimenti di integrazione professionale.
1.2. Contro
la succitata decisione l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto
ricorso al Tribunale amministrativo del Canton __________, postulando il
riconoscimento di una rendita intera dal 1° giugno 2019 al 31 marzo 2020, tre
mesi dopo la cessazione dell’indennità giornaliera da parte della ___________.
1.3. Con
sentenza del 9 marzo 2022 il Tribunale amministrativo del Canton __________ ha
dichiarato il ricorso irricevibile per carenza di competenza territoriale,
poiché il gravame andava inoltrato al Tribunale cantonale delle assicurazioni
del Canton Ticino, la decisione impugnata essendo stata emessa dell’Ufficio AI
del Cantone Ticino in applicazione dell’art. 69 cpv. 1 lett. a LAI (“in
deroga agli articoli 52 e 53 LPGA le decisioni degli uffici AI cantonali sono
impugnabili direttamente al tribunale delle assicurazioni del luogo
dell’ufficio AI”).
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha rilevato:
" In primo luogo, per quanto
riguarda l’aspetto formale, l’Ufficio sottolinea che la decisione impugnata è
stata inviata per posta semplice (e non per raccomandata), motivo per cui il
ricorso presentato dalla Signora RI 1 in data 23.02.2022 è tempestivo (cfr.
anche in tal senso la prima pagina del gravame (lettera A della Premessa) dalla
quale emerge che l’assicurata ha ritirato la decisione del 20.01.2022 il giorno
di lunedì 24.01.2022).
Per
quanto riguarda invece il merito della vertenza, il rappresentante della
Signora RI 1 chiede di riformare la decisione avversata “nel senso che viene
riconosciuto a favore dell’assicurata una rendita intera secondo la LAI sino al
31.3.2020”.
Ora,
la richiesta dell’assicurata non ha alcuna ragione d’essere (non vi è alcun interesse
degno di protezione ex art. 59 LPGA) in quanto l’Ufficio AI del Canton Ticino
ha (già) accordato una rendita d’invalidità ininterrottamente dal 01.06.2019 al
31.08. 2021 (cfr. in tale senso i doc. 84, 85, 86 e 89 inc. AI).”
Per
questi motivi l’amministrazione chiede al TCA di dichiarare il ricorso irricevibile.
considerato in
diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Con
il presente ricorso l’assicurata postula l’erogazione di una rendita intera dal
1° giugno 2019 al 31 marzo 2020, allorquando con la decisione contestata
l’Ufficio AI le ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° giugno
2019 fino al 31 agosto 2021.
2.3. Ai
sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modifica.
La
legittimazione ricorsuale prevista dall'art. 59 LPGA corrisponde a quella di
cui all'art. 103 lett. a vOG (DTF 132 V 74 consid. 3.1 con riferimenti),
secondo il quale aveva diritto di ricorrere chiunque era toccato dalla
decisione impugnata ed aveva un interesse degno di protezione all'annullamento
o alla modificazione della stessa, di modo che è applicabile la giurisprudenza
resa a proposito di quest'ultima disposizione (Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg); Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des
Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 64, pag. 121; va fatto presente che l’attuale
art. 89 cpv. 1 lett. b LTF disciplina in modo diverso (più restrittivo)
l’interesse degno di protezione del ricorso in materia di diritto pubblico al
TF: al riguardo cfr. le summenzionate citazioni). La giurisprudenza considerava degno di protezione ai sensi
dell'art. 103 lett. a vOG, ogni interesse pratico o giuridico a domandare la
modificazione o l'annullamento della decisione impugnata che può fare valere
una persona toccata da quest'ultima. L'interesse degno di protezione consiste
pertanto nell'utilità pratica che l'accoglimento dell'impugnativa procurerebbe
al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio
economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli
cagionerebbe (DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati; cfr. anche
Kieser, ATSG –Kommentar, 2020, art. 59 n. 9, pag. 1056).
Nella
sentenza I 239/05 del 22 marzo 2007 l’Alta Corte ha ricordato che l'esistenza
di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica di una
decisione, necessario per ammettere la legittimazione a ricorrere, dev'essere
negata se il ricorso è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa
senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere
impugnato (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa; 106 V 91 consid. 1 con riferimenti). È
fatta salva l'eventualità, in cui il dispositivo rinvii ai considerandi (DTF
Fatti
113 V 159).
Per
quel che concerne la decisione (formatrice) riguardante prestazioni
assicurative, solo queste ultime sono oggetto del dispositivo. Il grado
d'invalidità costituisce in tale contesto, soltanto la motivazione del provvedimento.
Quest'ultima può essere impugnata autonomamente solo se può fare l'oggetto di
un giudizio di accertamento. Il che presuppone, a sua volta, l'esistenza di un
interesse degno di protezione all'accertamento, vale a dire di un interesse
speciale, immediato e attuale, di natura fattuale o giuridica. All'emanazione
di un giudizio di accertamento non devono però opporsi interessi pubblici o
privati di rilievo. L'interesse degno di protezione può unicamente essere
ammesso se non può essere altrimenti attuato con un giudizio formatore (DTF 115
V 416 consid. 3b/aa, 114 V 203 con riferimenti; cfr. inoltre DTF 130 V 388
consid. 2.2 e 2.4, 129 V 289 consid. 2.1 con riferimenti).
Se
l'assicurato non chiede una modifica del dispositivo ma si limita a contestare
ad esempio il tasso di incapacità di guadagno, deve essere esaminato se egli si
possa prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato
del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (DTF 115 V 416 consid.
3b/aa e ivi riferimenti; in questa sentenza l’allora TFA aveva stabilito che se
la rendita d’invalidità LAINF è attribuita a titolo di rendita complementare,
l’assicurato ha un interesse a che si accerti che il tasso della sua invalidità
è superiore anche quando detto aumento non influisce sull’importo della rendita
(consid. 3); inoltre, sull’interesse a contestare un grado d’invalidità
stabilito dall’AI nell’ottica del riconoscimento di prestazioni LADI cfr. STCA
32.2012.298 del 16 settembre 2013 con riferimenti alla giurisprudenza
federale).
Nella
sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di
un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI, né l’inizio
della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento di una rendita d’invalidità
della previdenza professionale pretendeva soltanto un’altra definizione
dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto un interesse
degno di protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in quanto
l’insorgente non aveva chiesto una modifica del dispositivo della decisione, ma
censurava un elemento della determinazione della rendita e con ciò la
motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).
Allorquando
in discussione è il grado d’invalidità, di regola la giurisprudenza non
Considerandi
riconosce l’interesse degno di protezione se la richiesta modifica del grado
d’invalidità non incide sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale
interessato (ad esempio la correzione del grado d’invalidità da 63
a 68%; cfr. SVR 2006 IV nr. 48; citato in Kieser, op. cit., art. 59 n. 16,
pag. 1057).
Al
riguardo cfr. pure STCA 32.2016.60 del 12 settembre 2016 in cui questa Corte
non ha riconosciuto un interesse degno di protezione, in quanto la richiesta
modifica del grado d’invalidità (in quel caso, dal 23 % al 27%) non incideva
sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato.
2.4
Nel
caso concreto, come detto, con due separate decisioni del 20 gennaio 2022
l’Ufficio AI ha posto RI 1 al beneficio di una rendita intera dal 1° giugno
2019.
con un grado d’invalidità del 100% e poi con un grado del 79% dal 1°
dicembre 2019 fino al 31 agosto 2021.
Con
il presente ricorso l’assicurata ha chiesto l’erogazione di una rendita
temporanea dal 1° giugno 2019 al 31 marzo 2020, quindi per un lasso di tempo
inferiore a quello riconosciuto con la decisione contestata. Già per questo
motivo appare evidente che per l’interessata non sussiste un interesse degno di
protezione. Essa non ha del resto fatto presente alcun valido motivo per
ricorrere come, ad esempio, l’eventuale effetto vincolante del grado
d’invalidità definito dall’AI su altri assicuratori.
Non
essendovi manifestamente un interesse degno di protezione, il ricorso è
inammissibile per carenza di un presupposto processuale (cfr. STCA 34.2021.19,
32.2016.60
e 38.2007.35).
In
via abbondazione questo TCA rileva che con progetto di decisione 25 giugno 2020
l’Ufficio AI aveva riconosciuto una rendita intera dal 1° giugno 2019 al 30
novembre 2019 (doc. 54), quindi per un periodo non corrispondente alla qui
richiesta ricorsuale. In seguito, tuttavia, sulla base dal rapporto 23 giugno
2021.
del SMR (doc. 82), il succitato progetto di decisione è stato annullato e
sostituito con quello datato 17 agosto 2021 di assegnazione di una rendita
intera dal 1° giugno 2019 al 31 agosto 2021, oggetto della decisione
contestata.
2.5
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese di fr. 200 vanno poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Le
spese di fr. 200 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti