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Decisione

32.2022.2

Negato diritto alla rendita in assenza di un grado d'invalidità sufficiente. Negati pure provvedimenti professionali. Decisione confermata

29 marzo 2022Italiano32 min

lombari e cervicali ('hanno condizionato in modo importante da non più poter continuare a lavorare.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.2

FC

Lugano

29 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 9 dicembre 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1 RI 1,

nato nel 1963, di professione piastrellista, nell’ottobre 2020, adducendo

problemi alla schiena, ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti.

Eseguiti

gli accertamenti medici ed economici del caso, inclusa una perizia reumatologica,

con decisione del 9 dicembre 2021 - confermativa di un progetto di decisione

del 26 ottobre 2021 - l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni avendo

stabilito che l’assicurato era da considerare inabile in ogni attività in

misura completa dal 14 gennaio 2020, con ripresa dal 17 giugno 2021 di

un’abilità dell’80% nell’abituale attività di piastrellista e dal 1. marzo 2021

di una capacità lavorativa completa in attività leggere adeguate, con un

conseguente grado di invalidità del 7%.

1.2 Con

ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, contesta le

conclusioni tratte dall’amministrazione, sulla base di attestazioni mediche già

agli atti e un nuovo certificato del curante, sottolineando le sue precarie

condizioni di salute e chiedendo l’annullamento della decisione contestata con

il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità dal mese di aprile 2021 e

subordinatamente il rinvio dell’incarto all’Ufficio AI per nuovi accertamenti

medici (doc. I).

1.3 Con risposta di causa dell’8 febbraio

2022 l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma della decisione

contestata, ritenendo corretta sia la valutazione medico-teorica che la

definizione del grado d’invalidità (doc. IV).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;

8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2 Oggetto

del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha negato all’assicurato

il diritto ad una prestazione d’invalidità.

Va

rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione

impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre

tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità

eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole

generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le

disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che

deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF

130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In

concreto al ricorso contro la decisione emanata il 9 dicembre 2021 – data che,

di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1) – si applicano le

norme sostanziali in vigore fino a quel momento. Ogni riferimento alle norme

applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va quindi inteso nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.3 Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno alla

salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il

caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di

attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono

essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra

professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione

d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere

giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita

se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni

consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante

provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto

un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno

senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8

LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28

cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se

sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al

60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.4 Per costante giurisprudenza (cfr. STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133

consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va ancora evidenziato che, affinché

un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere

diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,

in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta

Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo

questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 ss.), in ambito psichiatrico l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione

sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico

della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in

evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la

regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme

dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una

rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto

insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; DTF 130 V 352).

2.5 Questo Tribunale, chiamato a

verificare se, nel caso di specie, lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti,

non ha alcun motivo per scostarsi dalla perizia reumatologica del 2 agosto 2021

eseguita dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia, che ha concluso

per una capacità lavorativa nel suo ultimo impiego di piastrellista del 20%. In

un’attività adatta rispettosa delle limitazioni funzionali elencate,

l’assicurato era invece da considerare abile in misura piena a partire al più

tardi dall’inizio di marzo 2021 e cioè a circa 3 settimane dall’infiltrazione

dei rami mediali delle ultime radici spinali L3, L4, L5 eseguita il 4 febbraio

2021 dal dr. __________ dell’Ambulatorio terapia del dolore dell’Ospedale __________

di __________ (doc. AI pag. 73).

Nel suo referto, il perito, dopo

aver riassunto accuratamente la documentazione agli atti – in particolare un rapporto

del neurochirurgo dr. __________ del 5 maggio 2020 che ha posto le diagnosi di

cervicalgie e brachialgie bilaterali croniche, nonché lombalgie e cruralgie

bilaterali croniche, che sconsigliavano “attività con sollevamento di pesi

ripetuti, movimenti ripetitivi di flessione ed estensione ed eventualmente in

torsione”, e ha consigliato un chiaro calo ponderale e esercizio fisico;

valutazioni del dr. __________ del 6 novembre 2020 e 5 febbraio 2021, che

riassumono quanto già espresso dal dr. __________ circa le sintomatologie

conosciute nell'ambito una sindrome cervico-lombare con sintomatologia

attualmente piuttosto lombare e cronica e consigliano pure un calo ponderale e un

impegno muscolare di tipo riabilitativo, per rinforzare i muscoli addominali e

paravertebrali, oltre a sedute di mesoterapia antalgica e infiltrazioni dei

rami mediali delle ultime radici spinali di L5, L4 e L3 a destra e a sinistra;

doc. AI pag. 130) – e analizzato i vari referti radiologici all’inserto (RM

colonna cervicale del 2 aprile 2014 e 22 gennaio 2020, RM della colonna lombare

del 5 ottobre 2020 e 22 gennaio 2020; doc. AI pag. 135), ha riassunto

l’anamnesi famigliare, personale, sociale, professionale e patologica, i

disturbi soggettivi e le affezioni attuali e le constatazioni obiettive e ha

quindi posto le diagnosi di:

"

(…)

6.1 con

ripercussione sulla capacità lavorativa

Sindrome

lombo-vertebrale con componente spondilogena prevalentemente sul lato

destro su

alterazioni degenerative plurisegmentali soprattutto L4-L5 e L5-S1.

6.2 senza

ripercussione sulla capacità lavorativa

Cervicalgie

su moderate alterazioni degenerative

Epicondilopatia

ulnare bilaterale

Morbo di

Dupuytren al IV raggio di destra e al V raggio di sinistra.”

Lo

specialista ha quindi illustrato che l’assicurato aveva interrotto l’attività

professionale nella forma completa a partire dal gennaio 2020, a causa dei

dolori nella zona lombare con dei bloccaggi recidivanti e dei disturbi alla

colonna cervicale. Egli presentava attualmente “una sindrome

cervico-vertebrale su delle alterazioni degenerative plurisegmentali di

moderata entità stabili ormai dal 2014 data della prima risonanza magnetica e

non peggiorate a un controllo di RM del 2020. Non ha mai presentato a livello

cervicale delle irradiazioni di tipo irritativo radicolare alle estremità

superiori”, e alla colonna lombare vi erano dei dolori presenti da anni con

una risonanza magnetica del 2015 che mostrava già delle alterazioni

degenerative iniziali che avevano mostrato un'evoluzione con alla RM del 2020

soprattutto interessamento dei segmenti L4-L5 e L5-S1 con osteocondrosi a tali livelli.

Non vi erano tuttavia compressioni o irritazioni radicolari. L’assicurato aveva

avuto dei blocchi lombari ripetuti a seguito dell'attività professionale

piuttosto pesante da lui svolta.

In

merito alla capacità lavorativa il perito ha affermato:

"

(…)

8.1

Capacità lavorativa nell'attività svolta finora

Ritengo

rassicurato a partire dalla mia visita abile al lavoro nella forma del 80% per

quanto riguarda l'ultima attività professionale svolta quale piastrellista

posatore dì piastrelle. Ricordo a questo proposito che lavorava assieme al

figlio in una ditta di due sole persone. Attualmente il figlio è da solo. Penso

che in questa situazione vi possa essere una comprensione da parte del datore di lavoro permettendo all'assicurato di

svolgere un'attività lavorativa adeguata

alle sue condizioni di salute con una riduzione del rendimento del 20%. Il figlio può aiutare nei lavori

più pesanti.

Rispetto

alla valutazione del Dr. med. __________ riscontro in effetti un miglioramento

soggettivo

dei disturbi.

Per

quanto riguarda l'attività di casalingo lo ritengo abile al lavoro nella forma

completa da sempre.

8.2

Capacità lavorativa in un'attività adeguata

Per

un'attività lavorativa adeguata, che tenga in considerazione le limitazioni

funzionali da me sopraelencate, ritengo l’assicurato abile al lavoro al più

tardi a partire dall'inizio di marzo del

2021 e cioè a 3 settimane dall'infiltrazione dei rami mediali delle ultime

radici spinali L3, L4 e L5 nella forma

completa sull'arco di un'intera giornata con un rendimento del 100%. (…)”

E

circa le limitazioni da osservare ha affermato:

"

(…)

L'assicurato

è limitato in attività particolarmente pesanti in cui debba mantenere posizioni

statiche prolungate soprattutto con la parte superiore del corpo leggermente

flessa in avanti oppure lavorare, come il piastrellista di solito fa,

inginocchiato con movimenti di rotazione della colonna vertebrate.

Limitato

nell'alzare dei pesi superiori ai 15-20 kg ripetutamente.

Può

mantenere la posizione seduta cambiando appoggio per almeno 2 ore, può camminare

per 1 km su terreno piano.

Può

mantenere la posizione in piedi cambiando appoggio per più di 2 ore.”

In

merito ai provvedimenti sanitari e alle terapie con ripercussioni sulla

capacità lavorativa ha affermato che “L'assicurato può continuare con della

fisioterapia. Importanti sono anche delle informazioni di tipo ergonomico. Attualmente

non assume terapie medicamentose antidolorifiche se non del Celebrex 200 mg al

bisogno. In caso di esacerbazione della sintomatologia dolorosa vi sono ancora

ampie possibilità terapeutiche. Eventuali ulteriori blocchi lombari, non

possono essere esclusi a priori.” (doc. AI pag. 139).

Ora, tutto

ben considerato, il referto del dr. __________, le cui conclusioni sono

peraltro state condivise senza riserve anche dal SMR nel rapporto del 30 agosto

2021 (nel quale

la dr.ssa __________ ha concluso per un’inabilità

lavorativa completa dal 14 gennaio 2020, con ripresa di un’abilità

nell’attività abituale dell’80% dal 17 giugno 2021 (data del consulto del dr. __________)

e in attività adeguate del 100% dal 1. marzo 2021, a 3 settimane

dall'infiltrazione dei rami mediali delle ultime radici spinali L3, L4 e L5,

come concluso dal perito; doc. AI pag. 140), è da considerare

dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

ricordati al considerando 2.4. Lo specialista si è in effetti espresso sulla

globalità delle patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente

tutta la documentazione messagli a disposizione ed ha valutato la sua capacità

lavorativa anche sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata

presso di lui. Contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente (ricorso pag. 4,

doc. I), il medico ha pure esaminato approfonditamente l’evolversi dello stato

di salute del ricorrente, e in particolare delle affezioni alla schiena,

prendendo in considerazione tutta la documentazione medica prodotta ed

acquisita nel corso della procedura amministrativa.

Il

referto peritale non ha tralasciato alcun elemento di rilievo, ha eseguito gli

esami più appropriati e studiato la documentazione agli atti, ha descritto nei

particolari l’anamnesi e l’esame clinico ed ha risposto alle questioni poste

dall’AI.

Secondo questo Tribunale alla

perizia del dr. __________ va quindi attribuita piena forza probante.

2.6 Alle

conclusioni tratte dall’amministrazione sulla base della perizia reumatologica

si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo, le stesse

non sono state smentite da altra documentazione medico-specialistica attestante

nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora,

un peggioramento successivo alla perizia e entro la data della decisione

contestata, ritenuto che per la

giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui

fatti che si sono realizzati fino alla resa del provvedimento contestato (cfr. DTF

132 V 220 consid. 3.1.1).

Dalle

ben motivate conclusioni della perizia del dr. __________ e del SMR non è in

effetti possibile scostarsi sulla base delle certificazioni prodotte

dall’assicurato nel corso della procedura amministrativa e contestualmente alle

osservazioni al progetto di decisione del 26 ottobre 2021.

Innanzitutto, la documentazione

prodotta dall’assicurato in corso di procedura prima della stesura della

perizia reumatologica del 2 agosto 2021 – segnatamente i rapporti del

dr. __________ del 6 novembre 2020 (per la diagnosi di sindrome cervicale

cronica e dorsolombare cronica, doc. AI pag. 75), del 5 febbraio 2021

(attestante l’esecuzione di un’infiltrazione per la cura della sindrome cervico

lombare, doc. AI pag. 73), del dr. __________ del 25 maggio 2020 (relativo alla

notifica dell’infortunio del 20 settembre 2019 alla __________, doc. AI pag.

77), del dr. __________, neurochirurgo, del 5 maggio 2020 per le diagnosi di

cervicalgie e brachialgie bilaterali croniche, lombalgie e cruralgie bilaterali

croniche (doc. AI pag. 78), referti di esami radiologi di RM colonna lombare il

5 ottobre 2015, RM colonna cervicale il 22 gennaio 2020, RM cervicale il 2

aprile 2014, attestato del 20 marzo 2014 del dr. __________ del Pronto soccorso

per cervicalgie, dorsalgie e lombalgie (doc. AI pag. 87), rapporto operatorio

relativo all’intervento del 18 dicembre 2015 per emorroidi (doc. AI pag. 89),

scritto della dr.ssa __________ del reparto di chirurgia dell’ospedale di __________

del 4 ottobre 2016 per flemmone arto inferiore destro (doc. AI pag. 93),

rapporto 27 settembre 2017 del dr. __________, cardiologo (doc. AI pag. 95) e

19 settembre 2017 del dr. __________ relativo ad un esame di colonoscopia (doc.

AI pag. 100) – sono stati, per quanto di rilievo circa la capacità

lavorativa dell’assicurato, approfonditamente ed adeguatamente esaminati non

solo dal SMR (rapporto 6 maggio 2021, doc. AI pag. 106), ma anche e soprattutto

dal dr. __________ nella perizia del 2 agosto 2021 alle cui conclusioni, ben

motivate e complete, si può rinviare.

D’altra parte, in fase di

osservazioni al progetto di decisione del 26 ottobre 2021, con un certificato

del 24 novembre 2021 il dr. __________, generalista curante, ha attestato in

sostanza un’inabilità lavorativa del 100% e chiesto una rivalutazione del caso,

affermando che “il paziente che ha lavorato tutta una vita come

piastrellista, un lavoro fisicamente e particolarmente pesante (alzare pesi,

lavorare in ginocchio, lavorare in posizioni scomode per tante ore al giorno e

spesso in ambienti freddi e umidi). Il suo corpo e in particolare la sua

schiena, è "consumata" e degenerata. Il paziente ha dei dolori

violenti recidivanti, spesso anche di notte. Prende regolarmente il Celebrex

200 mg. Le patologie della colonna vertebrale, in particolare delta cervicale e

della lombare, tendono a peggiorare e vengono confermate dagli specialisti. Una

ripresa del suo lavoro, anche solamente parziale, è assolutamente impensabile”

(doc. AI pag. 159).

Detta certificazione è stata

sottoposta alla dr.ssa __________ del SMR, la quale, con Annotazione del 30

novembre 2021, ha affermato che “il medico curante non porta nuovi elementi

clinici che non siano stati valutati da parte del perito reumatologo; pertanto

non c'è la necessità di sottoporre la sua lettera al perito. Il RAF del

30.08.2021 rimane invariato” (doc. AI pag. 162).

Questa conclusione va condivisa,

non emergendo dalle scarne certificazioni del curante alcun elemento nuovo o

significativo che non sia stato approfonditamente valutato dal perito o dal SMR

rispettivamente che sia idoneo a modificare le conclusioni peritali,

limitandosi il medesimo in sostanza a riepilogare i trascorsi professionali e

patologici relativi ai noti problemi alla schiena, menzionando i dolori

sofferti dal paziente, ma non specificando su quali motivazioni egli fonderebbe

la sua conclusione circa l’impossibilità di ritornare ad esercitare il suo

lavoro e non pronunciandosi sulla capacità lavorativa in attività leggere ed

adeguate alle limitazioni derivanti dalle affezioni alla schiena.

del resto il ricorrente produce in questa sede nuova documentazione che attesti

una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione del

perito reumatologo e del SMR, né ha fornito elementi che consentano in qualche

modo di considerarne inattendibili le conclusioni.

In

questa sede egli si limita in effetti a ribadire la contestazione della valutazione

medica, esprimendo tuttavia in sostanza un dissenso puramente soggettivo,

sostenendo che gli dovrebbe essere riconosciuta un’inabilità lavorativa

maggiore.

Produce

varie certificazioni già agli atti e già esaminate dal perito reumatologo (doc.

A-E), oltre ad un nuovo certificato del 10 gennaio 2021 del curante del

seguente tenore:

"

(…)

Conosco

il signor RI 1 dal 2004.

E' sempre

stato un grande lavoratore come piastrellista.

Già nel

2014 sono stati fatti i primi accertamenti a causa di dolori e bloccaggi acuti recidivanti a livello cervicale e lombare.

Fino

all'inizio 2020 ha cercato di resistere e di andare avanti malgrado i dolori quotidiani, aiutato con analgesici, miorilassanti e

fisioterapia.

Il suo

lavoro da piastrellista è particolarmente pesante, è quasi tutto il giorno in posizioni

di lavoro contratte, in ginocchio, movimenti di rotazione, alzare pesi. In più è frequentemente esposto all'umidità e al

freddo.

Si è

consumato e a partire dal gennaio 2020 non ha più potuto riprendere il suo lavoro.

Fatti

I dolori

lombari e cervicali ('hanno condizionato in modo importante da non più poter continuare a lavorare.

Oltre

alla fisioterapia e a un consumo importante di analgesici sono state fatte delle infiltrazioni presso il centro del dolore all'__________.

La

gravita della problematica viene confermata dal dr. __________, neurochirurgo. La

ripresa del lavoro, anche solo parzialmente, è assolutamente impensabile.”

(doc. F)

In

merito a tale certificazione l’amministrazione, nella sua risposta di causa dell’8

febbraio 2021, ha affermato con pertinenza che la stessa ricalca nella sostanza

il precedente certificato del 24 novembre 2021 prodotto in fase di osservazioni

al progetto di decisione, il quale, come detto, è stato adeguatamente esaminato

dal SMR (cfr. annotazione del SMR del 30 novembre 2021, doc. AI pag. 162).

Ribadite

le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle

certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.4; sia pure evidenziato che il TF,

nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto

che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla

giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario

(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la

prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria

prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi

hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui,

secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di

dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto

di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017, consid. 4.2)) l’unica certificazione prodotta dal

ricorrente, segnatamente quella del dr. __________, non consente in alcun modo

di dipartirsi dalle conclusioni del perito reumatologo e del SMR che si sono

espressi in modo coerente e privo di contraddizioni.

All’assicurato

va del resto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con

riferimenti).

Così

stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti

contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurato sino alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante

cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V

465).

Pertanto,

visto quanto sopra, il TCA

ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2

e i riferimenti ivi citati) che l’assicurato presenta nella sua attività

lavorativa di piastrellista un’inabilità totale dal 14 gennaio 2020 al 16

giugno 2021 ed in seguito abile dell’80%, mentre che in attività leggere e

adeguate egli è inabile completamente dal 14 gennaio 2020 sino alla fine di

febbraio 2021 e in seguito nuovamente abile pienamente.

Le conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione

contestata vanno quindi confermate.

2.7 Per quel

che concerne l’aspetto economico, rimasto sostanzialmente incontestato, per

determinare il grado di invalidità l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei

redditi, mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), procedendo al

relativo calcolo considerando come dal 1. marzo 2021 l’assicurato risultasse

abile al lavoro nella misura del 100% in attività confacenti.

Il

calcolo è stato esposto nella decisione impugnata come segue:

" (…)

Tenuto

conto dei limiti funzionali dovuti al danno alla salute e del suo iter

socio-professionale, lei risulta tuttora reintegrabile sul mercato libero del

lavoro in una vasta gamma di attività generiche e non qualificate, di tipo

semplice e ripetitivo, che non necessitano di alcuna formazione e che sono reperibili sia nel settore

Secondario sia nel Terziario.

Dal

profilo salariale, la giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006

nella causa S., D 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., l 222/04).

Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere

diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei

fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che

l’assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili

al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cfr. DTF

126 V 75).

Reddito

da valido

Considerato

che il rapporto di lavoro con il precedente datore di lavoro è stato disdetto

per motivi estranei al danno alla salute, per definire il reddito da valido

facciamo capo ai valori statistici editi dall'Ufficio federale di statistica,

Considerandi

riferiti all'abituale campo professionale (costruzioni). In base ai valori

statistici federali, tabella RSS, TA1, categoria professionale 41-43

(costruzioni), attività semplici e ripetitive, settore maschile, anno 2018

aggiornato al 2020, otteniamo un reddito

annuo lordo di Fr. 70’711.00.

Reddito

da invalido

Facendo

riferimento ai dati statistici forniti dalla sopraccitata tabella elaborata

dall'Ufficio federate di statistica (RSS, TA1, media dei redditi di tutte le

categorie professionali, attività semplici e ripetitive, settore maschile, anno

2018.

aggiornato al 2020), considerando una capacità lavorativa del 100% ed

applicando una riduzione salariale del 5% per attività leggera, si evince che

lei potrebbe ancora realizzare un reddito annuo lordo di Fr. 65'505.45

svolgendo un'attività adeguata al suo

stato di salute.

Confronto

dei redditi

Reddito

da valido CHF

70’711.00

Reddito

da invalido CHF

65'505.45

Perdita

di guadagno CHF

5'205.55

Grado

d'invalidità 7%

Essendo

il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non sussiste.

Pur

avendo lei presentato un'incapacità lavorativa di lunga durata, tenuto conto

che la presentazione ufficiale della richiesta d'invalidità è avvenuta in data

07.10.2020

e che un diritto a rendita può

nascere al più presto dopo sei mesi dalla data del deposito della domanda, nel suo

caso specifico un diritto alla prestazione citata non può entrare in

considerazione nemmeno per un periodo transitorio, a fronte del fatto che, alla

scadenza dei sei mesi dalla ricezione della domanda (mese di aprile 2021) lei

era già ritenuto totalmente abile al lavoro in attività adeguate ed il grado

d'invalidità era inferiore al 40%.(…).” (doc.

G)

Tale

calcolo, che applica la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di

confronto dei redditi (cfr. la giurisprudenza, riassunta nella STF 9C_501/2013

del 28 novembre 2013), e per quanto riguarda i salari applicati ha fatto

correttamente capo ai dati salariali statistici ufficiali dichiarati

applicabili dal Tribunale federale (riguardo all’applicabilità dei dati

salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta

sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS

TA1-tirage skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica di

Berna, cfr. DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174; a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), procedendo pure

correttamente (e incontestatamente) all’applicazione di una riduzione sul

salario da invalido del 5% per “attività leggere” (doc. AI pag. 149),

così come il conseguente grado di invalidità determinato dall’amministrazione

nel 7%, vanno pertanto confermati.

2.8

Considerati

quindi gli accertati gradi di inabilità lavorativa, nell’attività abituale

quale piastrellista del 100% dal 14 gennaio 2020 al 17 giugno 2021 e in seguito

del 20%, e in attività adeguate del 100% dal 14 gennaio 2020 al 1. marzo 2021 e

in seguito dello 0% con conseguente grado di invalidità del 7%, non è dato

alcun diritto a una rendita di invalidità.

In

effetti l’assicurato, pur avendo presentato un'incapacità lavorativa di lunga

durata (inabilità lavorativa completa dal 14 gennaio 2020 sino al 17 giugno

2021.

per quanto riguarda l’attività di piastrellista e sino al 1. marzo 2021

per quanto riguarda attività leggere adeguate), ha presentato la sua richiesta

di prestazioni il 7 ottobre 2020. Ora, ricordato che un diritto alla rendita

può nascere al più presto dopo sei mesi dalla data del deposito della domanda,

l’assicurato non ha diritto ad alcuna prestazione ritenuto che alla scadenza

dei sei mesi dalla ricezione della domanda (mese di aprile 2021) egli era già

da considerarsi totalmente abile al lavoro in attività adeguate, con un

conseguente grado di invalidità del 7% e, quindi, inferiore al grado minimo

pensionabile del 40%.

Ricordato

inoltre come secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente

minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per

quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la

loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete

(lett. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano

adempiute (lett. b) e come la soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno

conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è del 20% (DTF

130.

V 489 consid. 4.2; 124 V 110 consid. 2b), in concreto, essendo il grado di

invalidità del ricorrente inferiore alla soglia del 20%, a ragione con la

decisione censurata l'Ufficio AI ha pure rifiutato di concedere provvedimenti

di integrazione professionale. Nella decisione l’amministrazione ha in merito con

pertinenza osservato che “La valutazione della pratica da parte del nostro

consulente in integrazione professionale AI ha portato a concludere che non vi

sono i presupposti per attuare provvedimenti professionali in quanta non

permetterebbero di migliorare la sua attuale capacità di guadagno residua.

Nella fattispecie, non appaiono inoltre limitazioni tali da rendere

problematica la ricerca di un posto di lavoro adeguato nel mercato primario

tramite i normali canali di collocamento” (doc. G).

2.9

Ne

consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

All’assicurato

va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il

presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti

dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere

cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.10

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso

(DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24

settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti