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Decisione

32.2022.20

Ricorso contro la decisione di rifiuto di prestazioni AI. Le conclusioni del medico AI sono confermate, le refertazioni dei curanti, in contrasto tra loro, non essendo sufficienti a destare alcun dubb

8 giugno 2022Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i contorni di limiti funzionali.

Tale

disamina trova conferma anche nel formulario Rapporto medico: integrazione

professionale/Rendita inviato al menzionato curante, compilato dalla dr.ssa __________

(anch’essa specialista in dermatologia) in sua vece e datato 14 settembre 2021.

La specialista ha indicato come fino a tale data non sia mai stata attestata

un’incapacità lavorativa, accertando altresì come la pregressa grave dermatite

atopica fosse in regressione netta grazie alla terapia farmacologica,

evidenziando inoltre un buon controllo della dermatite. Circa i limiti

funzionali del signor RI 1, la dr.ssa __________ non ne ha rilevati, formulando

una prognosi “buona” sull’integrazione del paziente e rispondendo alla

domanda “Quali sono i fattori che impediscono l’integrazione?” con “possibilità

di esacerbazione della dermatite atopica”, escludendo infine limitazioni

afferenti alle mansioni domestiche quali la conduzione dell’economica domestica,

l’alimentazione, la pulizia dell’abitazione, gli acquisti, il bucato e la cura

dei bambini (doc. 50 incarto AI).

Oltre a

quanto precede, l’assicurato aveva presentato il certificato del dr. __________

(internista) del 9 giugno 2021 del seguente tenore:

"

Con la presente certifico che RI 1

è in cura specialistica da anni per una grave malattia dermatologica (Dr. __________,

Caposervizio Ospedale __________).

Per questo motivo, è attualmente inabile al lavoro al

100%.” (doc. 39, pag. 123 incarto AI)

Il dr. __________

(internista) si è dunque limitato a far riferimento ad una “grave malattia

dermatologica”, accertando un’incapacità lavorativa completa nonostante il

collega (lui sì, specialista nella disciplina interessata) non avesse mai

certificato nulla in tal senso, anzi (vedasi sopra).

Visto quanto

precede, è a ragione che il medico AI nel suo rapporto finale SMR del 22

novembre 2021, dopo aver preso atto delle refertazioni mediche citate e

osservando come il dr. __________ avesse attestato genericamente un’incapacità

lavorativa del 100%, ha così valutato la situazione valetudinaria

dell’assicurato (sottolineature del redattore):

"

(…) sulla base della documentazione

raccolta risulta presenza di dermatite atopica attualmente in remissione

grazie al trattamento in atto.

Attività rispettose dei limiti funzionali, tipo lavoro

d’ufficio risultano esigibili al 100%.

A causa della dermatite associata anche a numerose

allergie inalatorie, non tutti i lavori sono adatti al paziente; in

particolar modo sono da evitare le attività in zone particolarmente polverose o

con presenza di muffe o all’aperto con contatto ripetuto ai pollini.

Un’eventuale attività lavorativa va quindi valutata in base alle sue allergie.”

(doc. 52, pag. 180 incarto AI)

Il medico AI

ha dunque inserito la dermatite atopica tra le diagnosi con ripercussione sulla

capacità lavorativa, riprendendo i limiti funzionali indicati nel rapporto del

dr. __________ del 20 maggio 2021 (doc. 52, pag. 177 e seg. incarto AI). Alla

domanda “È prevedibile una variazione della capacità lavorativa/mansioni

consuete con l’adozione di provvedimenti sanitari/terapie?”, il dr. __________

ha risposto negativamente (doc. 52, pag. 180 incarto AI).

Contestualmente

alle osservazioni al progetto di decisione, l’assicurato, oltre ad informare

l’UAI circa il secondo intervento di cataratta avvenuto il 25 gennaio 2022

(doc. 61, pag. 193 incarto AI), ha presentato il certificato del dr. __________

del 3 febbraio 2022, il quale ha attestato:

"

Con la presente elenco una serie di

lavori che il paziente non può eseguire a causa elle (sic!) sue numerose

allergie e problemi cutanei. In generale vanno evitati mestieri con esposizione

diretta ai pollini, polveri di tutti i tipi, peli di animali, muffe e alimenti.

Lavori da evitare:

·

Parrucchiere

·

Panettiere/pasticcere

·

Cuoco/aiuto cuoco

·

Infermiere

·

Muratore

·

Metalmeccanico

·

Meccanico

·

Carrozziere

·

Falegname

·

Carpentiere

·

Laboratorista

·

Agricoltore

·

Orticoltore

·

Giardiniere

La lista è indicativa (…)” (doc. 61, pag. 194 incarto AI)

Al

certificato il dr. __________ ha allegato anche un dépliant informativo che

illustra – tra l’altro – casi in cui individui affetti da allergie hanno potuto

svolgere alcuni dei mestieri indicati sopra tramite i dovuti accorgimenti (doc.

61, pag. 196 e segg. incarto AI).

In sostanza,

il dr. __________ si è limitato a ribadire quanto già asserito nel certificato

del 20 maggio 2021, fornendo un elenco esemplificativo di mestieri che

l’assicurato non può svolgere a causa dell’affezione dermatologica e

allergologica.

Ed è dunque

a ragione che il medico AI, esprimendosi circa le osservazioni al progetto ivi

incluso il certificato di cui sopra, ha ritenuto che l’intervento di cataratta

non comportava un’incapacità lavorativa prolungata (dalle tavole processuali

non emerge nulla di diverso) e che, essendo l’assicurato di formazione

economista/impiegato, il ventaglio delle attività da evitare illustrato dal

curante non gli impediva di svolgere attività compatibili con l’affezione

allergologica (docc. 63 e 64 incarto AI).

Questa Corte

non può neppure ignorare il fatto che le stesse certificazioni dei curanti

risultano, oltre che scarne, in contraddizione fra loro: da una parte il dr. __________

non ha rilevato alcuna incapacità lavorativa, descrivendo dei limiti

funzionali, dall’altra il dr. Lepori ha, dal canto suo, indicato un’incapacità

lavorativa in misura completa senza alcuna motivazione e senza indicare in

quale attività essa sia da inquadrare, limitandosi ad un generico rinvio a

quanto accertato dal collega, dr. __________.

Da ultimo,

si rileva che la documentazione presentata dal ricorrente nelle more del

ricorso risulta irrilevante ai fini del giudizio, trattandosi di semplici

rilievi fotografici effettuati dall’assicurato medesimo e dei risultati di un

esame di laboratorio senza spiegazione alcuna (doc. X, allegato B2 e doc. XIII,

allegati C1-C14).

2.7.2. Il

ricorrente asserisce che l’istruttoria dellUAI “è carente ed insufficiente

contravvenendo all’obbligo di accertamento previsto dall’art. 43 LPGA

(doc. I, p.to 7), poiché l’amministrazione avrebbe dovuto, sulla base delle

refertazioni mediche di cui l’insorgente si prevale e delle ulteriori censure

ricorsuali di cui in appresso, “attuare approfondimenti medico-specialistici

e amministrativi, al fine di riconoscere un grado d’invalidità e (in via

subordinata) attuare i provvedimenti di reinserimento e di reinserimento

professionale che si impongono” (doc. I, p.to 11).

Il citato

disposto di legge prevede, fra l’altro, che l’assicuratore intraprenda

d’ufficio i necessari accertamenti, raccogliendo le informazioni di

cui ha bisogno (cpv. 1).

A tal

proposito, giova rammentare che nell’ambito della procedura amministrativa

l’assicuratore gode di un ampio margine d’apprezzamento circa la necessità,

Considerandi

l’estensione e l’opportunità dell’accertamento medico da esperire e che il

libero apprezzamento delle prove costituisce parimenti un principio valido

nell’ambito delle assicurazioni sociali (Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed., 2020, n. 18

e segg. e 61 e segg. ad art. 43 LPGA).

Inoltre, il

principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato

nell’obbligo delle parti di collaborare, quest’obbligo non potendo tradursi in

una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre

degli elementi oggettivi – segnatamente di natura medica – a sostegno delle

proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all’autorità

giudiziaria rispettivamente all’amministrazione l’onere di attuare un nuovo

esame medico, quando alla base della lamentela vi sono (solo) affermazioni di

carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di

salute (cfr. pro multis STCA 32.2021.79 del 17 novembre 2021 consid. 2.8.).

Come accertato

al considerando precedente, in concreto la refertazione medica di cui il

ricorrente si è prevalso sia in questa sede che nella procedura amministrativa è

stata valutata dal medico AI, il quale non l’ha ritenuta sufficiente per

accertare un’incapacità lavorativa, conclusioni che questa Corte può fare

integralmente proprie.

Il

ricorrente asserisce che “[benché] di formazione impiegato di commercio, a

causa dei suoi gravi problemi di salute non ha mai potuto esercitare la propria

attività lavorativa quant’anche considerata idonea dai medici dell’UAI. La sua

unica esperienza professionale si è limitata a uno stage in marketing durante a

(sic!) sua formazione terminata nel 2008 con un attestato di

maturità federale”, rinviando a molteplici affezioni (doc. I, p.to 8. e

9.

).

Che il

ricorrente sia al beneficio di prestazioni assistenziali è un dato di fatto che

trova riscontro nelle tavole processuali (cfr. tra gli altri doc. 51 incarto

AI). Per contro, l’asserzione secondo cui le affezioni comportino un’incapacità

lavorativa costituisce una mera allegazione di parte che trova riscontro solo nello

scarno certificato del curante, dr. __________ di cui si è già detto sopra e

che, peraltro è in contraddizione con quanto certificato dal collega dr. __________

(cfr. supra consid. 2.7.1.).

Pertanto,

l’osservazione del ricorrente sul punto risulta infondata.

L’insorgente

asserisce inoltre che “la patologia in essere provochi periodicamente delle

ulcere alle mani ciò che concretamente rende qualsivoglia attività lucrativa

inesigibile. A ciò si aggiungano le problematiche legate alle allergie

inalatorie, ai dolori, al forte prurito (con effetto negativo a livello di

capacità di concentrazione e resa) e gli effetti collaterali dei medicamenti)”,

suffragando tale asserzione con un rinvio a pagine internet, accennando a “sofferenze

psicologiche, anch’esse potenzialmente invalidanti e completamente neglette”

e rimproverando all’amministrazione di non aver approfondito tali tematiche

(doc. I, p.to 13. – 15.).

Circa l’ulcera

agli arti superiori e l’accenno ad imprecisate problematiche di natura psicologica,

si rileva che tali doglianze non sono mai state sollevate durante la procedura

amministrativa, ragione per cui il rimprovero all’amministrazione di aver

proceduto ad un’istruttoria superficiale sul punto rasenta la malafede.

Inoltre, come ammesso dallo stesso legale, agli atti non vi è alcuna

refertazione medica in tal senso; neppure i curanti, che hanno in cura RI 1 da

anni hanno mai accennato a tali affezioni e le fotografie presentate nelle more

della presente procedura (cfr. supra consid. 1.9. e 1.11.) non colmano la

carente sostanziazione sul punto.

Quo al

rinvio a pagine web che trattano della dermatite atopica e delle patologie

psichiche ad essa potenzialmente riconducibili, esso risulta irrilevante non trattandosi

di refertazioni mediche riferite al caso che ci occupa ma piuttosto di meri

spunti dottrinali che, come tali, non si esprimono circa le ripercussioni sulla

capacità lavorativa del ricorrente. A tal proposito giova ricordare che l’accertamento

dell’incapacità lavorativa è una prerogativa medica, non giuridica.

Pertanto, le

doglianze del ricorrente risultano sul punto inconferenti.

Infine, il

ricorrente censura le conclusioni dell’amministrazione secondo cui egli sia

abile al lavoro in misura completa in lavori afferenti al suo ambito di

formazione, segnatamente impiegato d’ufficio a tempo pieno (doc. I, p.to 16.)

Sul punto

questa Corte può far propria la presa di posizione del medico AI del 6 settembre

2016, ribadita dall’UAI in questa sede e tutt’ora pertinente (doc. IV, pag. 2;

doc. 34 incarto AI: “Assolutamente non necessario un ambiente asettico”),

secondo cui agli atti non vi è alcun indizio circa la necessità di un ambiente

totalmente asettico in cui svolgere l’attività d’impiegato.

Il TCA non

ravvisa alcun motivo per dubitare delle conclusioni del medico AI circa la

capacità lavorativa dell’insorgente, rilevando che con i dovuti accorgimenti

(come ad esempio la possibilità di usufruire del telelavoro, un ambiente di

lavoro rispettoso dei limiti funzionali descritti dal curante dr. __________ e

dal medico AI) RI 1 sarebbe in grado di sfruttare la sua capacità lavorativa sul

mercato del lavoro equilibrato quale impiegato d’ufficio (come da sua formazione).

In effetti, questo tipo di attività amministrativa è quella che meglio si

presta ad un approccio flessibile anche per il datore di lavoro.

Quanto

precede trova conforto nella giurisprudenza della nostra Alta Corte (cfr. STF

9C_15/2020 del 10 dicembre 2020 consid. 6.1. e segg.,9C_277/2016 del 15 marzo

2017.

consid. 4.1. con rinvii giurisprudenziali), fatta propria dal TCA (cfr.

pro multis STCA 32.2021.89 del 7 marzo 2022 consid. 2.6. e 32.2016.127 del 13

luglio 2017 consid. 2.7.).

Non essendo

l’asserzione del ricorrente secondo cui egli è inabile al lavoro in misura

completa e in ogni attività sufficientemente sostanziata, la censura

dell’insorgente cade nel vuoto.

2.8

Circa

la valutazione economica, il ricorrente sostiene che “[…] date le

limitazioni funzionali e ambientali di cui soffre il signor RI 1, in aggiunta a

una riduzione per incapacità lavorativa s’impone nella definizione del reddito

da invalido una riduzione sociale del 20% almeno” (doc. I, p.to 17.). Il

TCA può pertanto limitare il proprio esame a solo questo aspetto.

Quo

alla riduzione percentuale va ricordato che, secondo la giurisprudenza

federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione

personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima

del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Il

TF ha inoltre precisato che non è necessario procedere con deduzioni distinte

per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età,

gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o

ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione

globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi

fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze

concrete (cfr. sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, la Corte federale ha infine confermato

il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve

avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria (consid. 5.4.). Questa giurisprudenza è stata

confermata anche nella STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.6.

Giova

altresì ricordare che non è sufficiente che con l’impugnativa il ricorrente si

limiti ad elencare singoli aspetti che potenzialmente potrebbero giustificare

una riduzione percentuale dal reddito da invalido, in particolare se è stata

accertata una capacità lavorativa residua del 70% in attività adeguata che,

così l’Alta Corte, permette comunque di gestire un carico di lavoro

rispettabile (cfr. STF 8C_190/2019 del 12 febbraio 2020, consid. 4.1. e seg.).

Nel caso

di specie, risulta assodato che, nonostante l’affezione dermatologica e

allergologica, l’assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti

di tempo o di rendimento, l’attività di impiegato d’ufficio con i debiti

accorgimenti (cfr. supra consid. 2.7.2.). In simili attività, occorre

ammettere che il ricorrente beneficia di un ventaglio di attività (anche)

sostitutive esigibili ancora sufficientemente ampio, ragione per cui mal si

comprende la richiesta di riduzione percentuale dal reddito da invalido.

In

effetti, secondo la più recente

giurisprudenza federale (cfr., ad esempio, la STF 8C_9/2020 del 10 giugno 2020

commentata da A. Bernasconi in SZS/RSAS 2021 pag. 49), una riduzione dettata

dagli impedimenti fisici si giustifica soltanto se, anche su un mercato del

lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla

persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente

ampio di attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del

9.

luglio 2019 consid. 5.2.2. e i riferimenti ivi citati), circostanza che in

casu non è data.

Pertanto,

anche questa doglianza del ricorrente risulta infondata.

Visto tutto

quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso

respinto.

2.9

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio

2021.

ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a

LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore

in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a

carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura di

fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti