32.2022.20
Ricorso contro la decisione di rifiuto di prestazioni AI. Le conclusioni del medico AI sono confermate, le refertazioni dei curanti, in contrasto tra loro, non essendo sufficienti a destare alcun dubbio. Respinta la riduzione sociale dal reddito da invalido. Ricorso respinto
8 giugno 2022Italiano38 min
professionale/Rendita inviato al menzionato curante, compilato dalla dr.ssa __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.20
jv/sc
Lugano
8 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 marzo 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 febbraio 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, nato nel 1986 e di formazione economista con attestato di maturità
professionale, ha presentato una prima domanda di prestazioni AI il 24 ottobre
2013 adducendo una problematica dermatologica congenita (docc. 2, 4 e 43
incarto AI).
Vagliata la
documentazione medica richiamata, in particolare quella dei medici curanti e
del dr. __________ (specialista in oftalmologia e oftalmochirurgia) (docc. 5, 6
e 13 incarto AI) e sulla base del rapporto finale SMR del 2 gennaio 2014 (doc.
11 incarto AI), l’UAI ha prospettato, con progetto di decisione del 22 gennaio
2014, il rifiuto di prestazioni ritenendo che il danno alla salute non
comportava alcuna inabilità lavorativa (doc. 10 incarto AI). Il preavviso
negativo è stato confermato con decisione del 28 marzo 2014 (doc. 18 incarto
AI), cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Il
13/16 febbraio 2015 l’assicurato ha presentato un’ulteriore domanda di prestazioni
AI (doc. 19 incarto AI).
Con progetto
di decisione del 17 febbraio 2015 l’UAI ha prospettato la non entrata in
materia, non avendo l’assicurato dimostrato che dopo l’emanazione della
precedente decisione le circostanze oggettive, dal lato medico, avessero subito
una modifica rilevante (doc. 20 incarto AI). Il preavviso è stato confermato
con decisione del 13 aprile 2015 (doc. 23 incarto AI).
1.3. Con
scritto del 26 aprile 2016 l’assicurato, sulla scorta di (parziali) rapporti
medici dell’__________ datati 8 agosto e 31 luglio 2015, ha riferito all’UAI di
non poter lavorare a causa della problematica dermatologica e della cataratta
ad essa riconducibile (doc. 24 incarto AI).
L’UAI,
interpretando lo scritto dell’assicurato quale richiesta di rivalutazione (doc.
25 incarto AI), con progetto del 16 giugno 2016 ha nuovamente preavvisato la
non entrata in materia (doc. 27 incarto AI).
Le
osservazioni dell’assicurato del 17 agosto 2016 (doc. 32 incarto AI) sono state
valutate dal medico AI che non le ha ritenute suscettibili di modificare quanto
preavvisato (doc. 34 incarto AI), ragione per cui con decisione del 7 settembre
2016 l’UAI ha respinto nuovamente l’entrata in materia (doc. 35 incarto AI).
1.4. Il
20/24 agosto 2021 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni
AI (doc. 38 incarto AI) in relazione alla quale l’UAI, con progetto di
decisione del 24 agosto 2021, ha nuovamente prospettato la non entrata in
materia (doc. 36 incarto AI).
Con
osservazioni del 27 agosto 2021 (doc. 39 incarto AI) l’assicurato ha presentato
due certificati dei medici curanti (doc. 38, pag. 113 e doc. 45, pag. 142
incarto AI), dr. __________ (specialista in allergologia, immunologia clinica e
in pediatria) e dr. __________ (specialista in medicina interna); il primo
indicava che a causa della dermatite associata a numerose allergie inalatorie,
non tutti i lavori fossero conciliabili con lo stato valetudinario
dell’assicurato, mentre il secondo ha accertato un’incapacità lavorativa
completa (doc. 39, pag. 122 e seg. incarto AI).
L’UAI, preso
atto di quanto precede, ha ritenuto opportuno entrare in materia (docc. 40 e 41
incarto AI) e ha annullato il progetto del 24 agosto 2021 per procedere agli
accertamenti del caso (doc. 46 incarto AI).
1.5. Sulla
base degli accertamenti esperiti, con rapporto finale del 22 novembre 2021 il
medico AI, dr. __________, ha accertato una capacità lavorativa completa in
ogni attività (doc. 52 incarto AI).
Facendo
proprie le conclusioni del medico AI, con progetto del 23 novembre 2021 l’UAI
ha prospettato il rifiuto di prestazioni e di provvedimenti sanitari (doc. 53
incarto AI).
Con scritto
del 14 dicembre 2021 l’assicurato ha ribadito l’impossibilità di esercitare qualsiasi
attività lavorativa, chiedendo all’amministrazione di essere convocato (doc. 54
incarto AI).
Il colloquio
verbale è avvenuto il 5 gennaio 2022 in presenza del sig. __________,
dell’assicurato e di suo padre. Al termine del colloquio l’assicurato ha
richiesto copia dell’incarto AI, asserendo che avrebbe fatto allestire dal suo
medico “un rapporto più specifico” (docc. 55 e 56 incarto AI).
L’amministrazione
ha inviato l’incarto AI all’assicurato il 10 gennaio 2022 (docc. 58 e 59
incarto AI) e quest’ultimo ha inviato all’UAI il certificato medico del dr. __________
del 3 febbraio 2022 (doc. 61 incarto AI).
1.6. Il
certificato del dr. __________ è stato sottoposto al vaglio del medico AI, il
quale ha rilevato che “avendo l’assicurato una formazione in economia egli
può svolgere attività ben compatibile con la sua problematica allergica.
L’intervento di cataratta comporta una IL non prolungata. Rimane quindi valido
il RAF del 22 novembre 2021” (doc. 63 incarto AI).
Sulla
scorta di quanto precede, con decisione del 28 febbraio 2022 l’UAI ha rifiutato
la domanda di prestazioni, non essendo stato rilevato un danno con influsso
sulla capacità lavorativa (doc. 62 incarto AI).
1.7. L’assicurato,
rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente tempestivo ricorso
contro la decisione del 2 febbraio 2022, postulandone, in via principale, “l’annullamento
e il riconoscimento di un grado AI del 70% con conseguente diritto ad una
rendita AI intera, sub. l’attuazione dei provvedimenti di reinserimento e
d’integrazione ex art. 8 e seg. LAI” e, in via subordinata, l’annullamento
della decisione impugnata con retrocessione degli atti all’amministrazione “per
ulteriori approfondimenti medici ed amministrativi, segnatamente l’assunzione
di una perizia medica mono/bi/pluridisciplinare.”
1.8. Con
la risposta di causa l’UAI ha ribadito la correttezza della decisione
impugnata, chiedendone integrale conferma e, di riflesso, la reiezione del
gravame, non essendo le contestazioni dell’assicurato suffragate da
refertazione medica idonea a rendere plausibile un’incapacità lavorativa.
1.9. Con
replica del 20 maggio 2022 il ricorrente ha ribadito le censure formulate nel
ricorso, allegando delle immagini fotografiche.
1.10. Con
duplica del 27 maggio 2022 l’UAI, avendo sottoposto la pratica dell’assicurato
al vaglio del SMR nella persona del dr. __________ e facendo proprie le
conclusioni di quest’ultimo circa la problematica dermatologica e l’asserita
affezione psichiatrica, ha confermato la sua domanda di reiezione del gravame.
1.11. Con
scritto del 2 giugno 2022 il ricorrente ha presentato ulteriori “Fotografie
recenti eruzioni cutanee” e la “Documentazione __________ del 3.8.2015”.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’UAI ha respinto la (nuova) domanda
di prestazioni presentata dall’assicurato nell’agosto 2021.
Va
anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre
tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità
eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole
generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni
in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445
consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In
concreto al ricorso contro la decisione emanata il 28 febbraio 2022 – data che,
di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore in quel
momento.
Per cui ogni
riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va
inteso nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante
da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.
In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione
d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita
se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità
al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
Con il nuovo
art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite
(relativamente) lineare per la determinazione dell’importo della rendita: gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%
(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),
mentre se il grado d’invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l’importo della
rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d’invalidità supplementare
(cpv. 4); se il grado d’invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota
percentuale corrisponde al grado d’invalidità (cpv. 2).
Secondo le
disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo
dell’AI) per le persone che diventano invalide dopo l’entrata in vigore della
modifica legislativa, ovvero dopo il 31 dicembre 2021, si applica la nuova legge.
Per contro,
agli assicurati che al momento dell’entrata in vigore della modifica
legislativa beneficiano di una rendita d’invalidità e hanno compiuto 55
anni continua ad essere applicata la LAI nel suo tenore fino al 31 dicembre
2021.
Per le
persone tra i 30 e i 54 anni che già percepiscono una rendita al momento
dell’entrata in vigore della modifica di legge, il diritto alla rendita
precedente perdura fintanto che il grado d’invalidità non subisce una modifica
ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (modifica di almeno 5% o aumento al
100%). Il diritto alla rendita precedente perdura anche se quest’ultima
diminuisce in seguito ad un aumento del grado d’invalidità o aumenta in seguito
ad una diminuzione del grado d’invalidità.
Inoltre, la
rendita d’invalidità viene aumentata se risulta una rendita più alta a causa di
un aumento del grado d’invalidità.
Per gli
assicurati che non hanno ancora compiuto i 30 anni ma che percepiscono
già una rendita al momento dell’entrata in vigore della modifica di legge in
parola, solo dopo 10 anni dall’entrata in vigore di detta modifica sarà
applicata una scala delle rendite più dettagliata; se l’importo della rendita
diminuisce dopo 10 anni a causa dell’applicazione della scala delle rendite più
dettagliata, l’importo precedente continuerà ad essere pagato, configurando
dunque un minimo.
In caso di
modificazione rilevante del grado d’invalidità (art. 17 cpv. 1 LPGA), sarà versata
la rendita corrispondente ad esso.
Sempre con
riferimento al contesto intertemporale, si rileva che le indennità giornaliere
che all’entrata in vigore della modifica legislativa sono versate in virtù dei
previgenti artt. 22 cpv. 1bis e 23 cpv. 2 e 2bis continuano ad essere versate
sino all’abbandono o alla conclusione del provvedimento che le ha
giustificate.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere
sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/ Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del
14 dicembre 2017).
In
due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il
TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare
applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera
assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la
descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare
anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie
psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio
soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Nella
DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza
primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea
di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che
per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione
degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle
prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante
per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di
svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono
indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli
casi.
Scopo
e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,
per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli
aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro
specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la
capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una
chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.
Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010
del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009
IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in
cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in
particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va ancora evidenziato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,
in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza
l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare,
secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]
Gu-tachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto,
un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i
quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita
27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. In concreto, ricevuta la (nuova)
domanda di prestazioni nell’agosto 2021 (cfr. supra consid. 1.4.), al fine di
accertare lo stato valetudinario dell’assicurato l’UAI ha proceduto a richiamare
tutta la documentazione medica dai curanti e a sottoporla al vaglio del medico
AI. Avendo quest’ultimo accertato una capacità lavorativa completa in ogni
attività, l’amministrazione ha proceduto ad emanare la decisione qui impugnata,
debitamente preavvisata (cfr. supra consid. 1.1.).
Il
ricorrente contesta sia la valutazione medico-teoria operata dal medico AI, sia
la valutazione economica calcolata dall’UAI con argomentazioni di cui si dirà,
per quanto necessario, di seguito.
2.7. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dal medico AI pri-ma dell’emanazione della decisione
impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ha
motivo per metterne in dubbio le conclusioni.
2.7.1. Quo
alla valutazione medica operata dal medico AI, il ricorrente formula una serie
di censure basandosi in particolare sulle refertazioni dei curanti, ragione per
cui occorre in prima battuta analizzare queste ultime.
Il
certificato del 20 maggio 2021 del dr. __________ ha il seguente tenore:
"
Con la presente certifico che il
summenzionato paziente lamenta una dermatite atopica severa invalidante e per
questo motivo è in terapia da diversi anni con creme emollienti e cortisoniche
nonché attualmente con farmaci biologici di ultima generazione. Tali
trattamenti hanno portato ad un miglioramento della sua problematica di base,
che però non è mai guarita completamente.
A causa della dermatite associata anche a numerose
allergie inalatorie, non tutti i lavori sono adatti al paziente; in particolar
modo sono da evitare le attività in zone particolarmente polverose o con
presenza di muffe o all’aperto con contatto ripetuto ai pollini. Un’eventuale
attività lavorativa va quindi valutata in base alle sue allergie. (…)” (doc.
39, pag. 122 incarto AI)
In sintesi,
il curante ha diagnosticato una dermatite atopica, rilevandone il miglioramento
tramite trattamento in corso e precisando come l’affezione dermatologica unita
alle allergie inalatorie esclude la possibilità di eseguire attività che
esporrebbero l’assicurato al contatto con diversi agenti. Lo specialista non ha
tuttavia mai accertato un’inabilità lavorativa, né si è espresso circa le
ripercussioni della stessa sull’attività di impiegato d’ufficio. Ne consegue
che tale certificato è da interpretare quale lista di attività che l’assicurato
non dovrebbe svolgere a causa dell’affezione all’epidermide e può tuttalpiù assumere
Fatti
i contorni di limiti funzionali.
Tale
disamina trova conferma anche nel formulario Rapporto medico: integrazione
professionale/Rendita inviato al menzionato curante, compilato dalla dr.ssa __________
(anch’essa specialista in dermatologia) in sua vece e datato 14 settembre 2021.
La specialista ha indicato come fino a tale data non sia mai stata attestata
un’incapacità lavorativa, accertando altresì come la pregressa grave dermatite
atopica fosse in regressione netta grazie alla terapia farmacologica,
evidenziando inoltre un buon controllo della dermatite. Circa i limiti
funzionali del signor RI 1, la dr.ssa __________ non ne ha rilevati, formulando
una prognosi “buona” sull’integrazione del paziente e rispondendo alla
domanda “Quali sono i fattori che impediscono l’integrazione?” con “possibilità
di esacerbazione della dermatite atopica”, escludendo infine limitazioni
afferenti alle mansioni domestiche quali la conduzione dell’economica domestica,
l’alimentazione, la pulizia dell’abitazione, gli acquisti, il bucato e la cura
dei bambini (doc. 50 incarto AI).
Oltre a
quanto precede, l’assicurato aveva presentato il certificato del dr. __________
(internista) del 9 giugno 2021 del seguente tenore:
"
Con la presente certifico che RI 1
è in cura specialistica da anni per una grave malattia dermatologica (Dr. __________,
Caposervizio Ospedale __________).
Per questo motivo, è attualmente inabile al lavoro al
100%.” (doc. 39, pag. 123 incarto AI)
Il dr. __________
(internista) si è dunque limitato a far riferimento ad una “grave malattia
dermatologica”, accertando un’incapacità lavorativa completa nonostante il
collega (lui sì, specialista nella disciplina interessata) non avesse mai
certificato nulla in tal senso, anzi (vedasi sopra).
Visto quanto
precede, è a ragione che il medico AI nel suo rapporto finale SMR del 22
novembre 2021, dopo aver preso atto delle refertazioni mediche citate e
osservando come il dr. __________ avesse attestato genericamente un’incapacità
lavorativa del 100%, ha così valutato la situazione valetudinaria
dell’assicurato (sottolineature del redattore):
"
(…) sulla base della documentazione
raccolta risulta presenza di dermatite atopica attualmente in remissione
grazie al trattamento in atto.
Attività rispettose dei limiti funzionali, tipo lavoro
d’ufficio risultano esigibili al 100%.
A causa della dermatite associata anche a numerose
allergie inalatorie, non tutti i lavori sono adatti al paziente; in
particolar modo sono da evitare le attività in zone particolarmente polverose o
con presenza di muffe o all’aperto con contatto ripetuto ai pollini.
Un’eventuale attività lavorativa va quindi valutata in base alle sue allergie.”
(doc. 52, pag. 180 incarto AI)
Il medico AI
ha dunque inserito la dermatite atopica tra le diagnosi con ripercussione sulla
capacità lavorativa, riprendendo i limiti funzionali indicati nel rapporto del
dr. __________ del 20 maggio 2021 (doc. 52, pag. 177 e seg. incarto AI). Alla
domanda “È prevedibile una variazione della capacità lavorativa/mansioni
consuete con l’adozione di provvedimenti sanitari/terapie?”, il dr. __________
ha risposto negativamente (doc. 52, pag. 180 incarto AI).
Contestualmente
alle osservazioni al progetto di decisione, l’assicurato, oltre ad informare
l’UAI circa il secondo intervento di cataratta avvenuto il 25 gennaio 2022
(doc. 61, pag. 193 incarto AI), ha presentato il certificato del dr. __________
del 3 febbraio 2022, il quale ha attestato:
"
Con la presente elenco una serie di
lavori che il paziente non può eseguire a causa elle (sic!) sue numerose
allergie e problemi cutanei. In generale vanno evitati mestieri con esposizione
diretta ai pollini, polveri di tutti i tipi, peli di animali, muffe e alimenti.
Lavori da evitare:
·
Parrucchiere
·
Panettiere/pasticcere
·
Cuoco/aiuto cuoco
·
Infermiere
·
Muratore
·
Metalmeccanico
·
Meccanico
·
Carrozziere
·
Falegname
·
Carpentiere
·
Laboratorista
·
Agricoltore
·
Orticoltore
·
Giardiniere
La lista è indicativa (…)” (doc. 61, pag. 194 incarto AI)
Al
certificato il dr. __________ ha allegato anche un dépliant informativo che
illustra – tra l’altro – casi in cui individui affetti da allergie hanno potuto
svolgere alcuni dei mestieri indicati sopra tramite i dovuti accorgimenti (doc.
61, pag. 196 e segg. incarto AI).
In sostanza,
il dr. __________ si è limitato a ribadire quanto già asserito nel certificato
del 20 maggio 2021, fornendo un elenco esemplificativo di mestieri che
l’assicurato non può svolgere a causa dell’affezione dermatologica e
allergologica.
Ed è dunque
a ragione che il medico AI, esprimendosi circa le osservazioni al progetto ivi
incluso il certificato di cui sopra, ha ritenuto che l’intervento di cataratta
non comportava un’incapacità lavorativa prolungata (dalle tavole processuali
non emerge nulla di diverso) e che, essendo l’assicurato di formazione
economista/impiegato, il ventaglio delle attività da evitare illustrato dal
curante non gli impediva di svolgere attività compatibili con l’affezione
allergologica (docc. 63 e 64 incarto AI).
Questa Corte
non può neppure ignorare il fatto che le stesse certificazioni dei curanti
risultano, oltre che scarne, in contraddizione fra loro: da una parte il dr. __________
non ha rilevato alcuna incapacità lavorativa, descrivendo dei limiti
funzionali, dall’altra il dr. Lepori ha, dal canto suo, indicato un’incapacità
lavorativa in misura completa senza alcuna motivazione e senza indicare in
quale attività essa sia da inquadrare, limitandosi ad un generico rinvio a
quanto accertato dal collega, dr. __________.
Da ultimo,
si rileva che la documentazione presentata dal ricorrente nelle more del
ricorso risulta irrilevante ai fini del giudizio, trattandosi di semplici
rilievi fotografici effettuati dall’assicurato medesimo e dei risultati di un
esame di laboratorio senza spiegazione alcuna (doc. X, allegato B2 e doc. XIII,
allegati C1-C14).
2.7.2. Il
ricorrente asserisce che l’istruttoria dellUAI “è carente ed insufficiente
contravvenendo all’obbligo di accertamento previsto dall’art. 43 LPGA”
(doc. I, p.to 7), poiché l’amministrazione avrebbe dovuto, sulla base delle
refertazioni mediche di cui l’insorgente si prevale e delle ulteriori censure
ricorsuali di cui in appresso, “attuare approfondimenti medico-specialistici
e amministrativi, al fine di riconoscere un grado d’invalidità e (in via
subordinata) attuare i provvedimenti di reinserimento e di reinserimento
professionale che si impongono” (doc. I, p.to 11).
Il citato
disposto di legge prevede, fra l’altro, che l’assicuratore intraprenda
d’ufficio i necessari accertamenti, raccogliendo le informazioni di
cui ha bisogno (cpv. 1).
A tal
proposito, giova rammentare che nell’ambito della procedura amministrativa
l’assicuratore gode di un ampio margine d’apprezzamento circa la necessità,
Considerandi
l’estensione e l’opportunità dell’accertamento medico da esperire e che il
libero apprezzamento delle prove costituisce parimenti un principio valido
nell’ambito delle assicurazioni sociali (Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed., 2020, n. 18
e segg. e 61 e segg. ad art. 43 LPGA).
Inoltre, il
principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato
nell’obbligo delle parti di collaborare, quest’obbligo non potendo tradursi in
una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre
degli elementi oggettivi – segnatamente di natura medica – a sostegno delle
proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all’autorità
giudiziaria rispettivamente all’amministrazione l’onere di attuare un nuovo
esame medico, quando alla base della lamentela vi sono (solo) affermazioni di
carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di
salute (cfr. pro multis STCA 32.2021.79 del 17 novembre 2021 consid. 2.8.).
Come accertato
al considerando precedente, in concreto la refertazione medica di cui il
ricorrente si è prevalso sia in questa sede che nella procedura amministrativa è
stata valutata dal medico AI, il quale non l’ha ritenuta sufficiente per
accertare un’incapacità lavorativa, conclusioni che questa Corte può fare
integralmente proprie.
Il
ricorrente asserisce che “[benché] di formazione impiegato di commercio, a
causa dei suoi gravi problemi di salute non ha mai potuto esercitare la propria
attività lavorativa quant’anche considerata idonea dai medici dell’UAI. La sua
unica esperienza professionale si è limitata a uno stage in marketing durante a
(sic!) sua formazione terminata nel 2008 con un attestato di
maturità federale”, rinviando a molteplici affezioni (doc. I, p.to 8. e
9.).
Che il
ricorrente sia al beneficio di prestazioni assistenziali è un dato di fatto che
trova riscontro nelle tavole processuali (cfr. tra gli altri doc. 51 incarto
AI). Per contro, l’asserzione secondo cui le affezioni comportino un’incapacità
lavorativa costituisce una mera allegazione di parte che trova riscontro solo nello
scarno certificato del curante, dr. __________ di cui si è già detto sopra e
che, peraltro è in contraddizione con quanto certificato dal collega dr. __________
(cfr. supra consid. 2.7.1.).
Pertanto,
l’osservazione del ricorrente sul punto risulta infondata.
L’insorgente
asserisce inoltre che “la patologia in essere provochi periodicamente delle
ulcere alle mani ciò che concretamente rende qualsivoglia attività lucrativa
inesigibile. A ciò si aggiungano le problematiche legate alle allergie
inalatorie, ai dolori, al forte prurito (con effetto negativo a livello di
capacità di concentrazione e resa) e gli effetti collaterali dei medicamenti)”,
suffragando tale asserzione con un rinvio a pagine internet, accennando a “sofferenze
psicologiche, anch’esse potenzialmente invalidanti e completamente neglette”
e rimproverando all’amministrazione di non aver approfondito tali tematiche
(doc. I, p.to 13. – 15.).
Circa l’ulcera
agli arti superiori e l’accenno ad imprecisate problematiche di natura psicologica,
si rileva che tali doglianze non sono mai state sollevate durante la procedura
amministrativa, ragione per cui il rimprovero all’amministrazione di aver
proceduto ad un’istruttoria superficiale sul punto rasenta la malafede.
Inoltre, come ammesso dallo stesso legale, agli atti non vi è alcuna
refertazione medica in tal senso; neppure i curanti, che hanno in cura RI 1 da
anni hanno mai accennato a tali affezioni e le fotografie presentate nelle more
della presente procedura (cfr. supra consid. 1.9. e 1.11.) non colmano la
carente sostanziazione sul punto.
Quo al
rinvio a pagine web che trattano della dermatite atopica e delle patologie
psichiche ad essa potenzialmente riconducibili, esso risulta irrilevante non trattandosi
di refertazioni mediche riferite al caso che ci occupa ma piuttosto di meri
spunti dottrinali che, come tali, non si esprimono circa le ripercussioni sulla
capacità lavorativa del ricorrente. A tal proposito giova ricordare che l’accertamento
dell’incapacità lavorativa è una prerogativa medica, non giuridica.
Pertanto, le
doglianze del ricorrente risultano sul punto inconferenti.
Infine, il
ricorrente censura le conclusioni dell’amministrazione secondo cui egli sia
abile al lavoro in misura completa in lavori afferenti al suo ambito di
formazione, segnatamente impiegato d’ufficio a tempo pieno (doc. I, p.to 16.)
Sul punto
questa Corte può far propria la presa di posizione del medico AI del 6 settembre
2016, ribadita dall’UAI in questa sede e tutt’ora pertinente (doc. IV, pag. 2;
doc. 34 incarto AI: “Assolutamente non necessario un ambiente asettico”),
secondo cui agli atti non vi è alcun indizio circa la necessità di un ambiente
totalmente asettico in cui svolgere l’attività d’impiegato.
Il TCA non
ravvisa alcun motivo per dubitare delle conclusioni del medico AI circa la
capacità lavorativa dell’insorgente, rilevando che con i dovuti accorgimenti
(come ad esempio la possibilità di usufruire del telelavoro, un ambiente di
lavoro rispettoso dei limiti funzionali descritti dal curante dr. __________ e
dal medico AI) RI 1 sarebbe in grado di sfruttare la sua capacità lavorativa sul
mercato del lavoro equilibrato quale impiegato d’ufficio (come da sua formazione).
In effetti, questo tipo di attività amministrativa è quella che meglio si
presta ad un approccio flessibile anche per il datore di lavoro.
Quanto
precede trova conforto nella giurisprudenza della nostra Alta Corte (cfr. STF
9C_15/2020 del 10 dicembre 2020 consid. 6.1. e segg., 9C_277/2016 del 15 marzo
2017.
consid. 4.1. con rinvii giurisprudenziali), fatta propria dal TCA (cfr.
pro multis STCA 32.2021.89 del 7 marzo 2022 consid. 2.6. e 32.2016.127 del 13
luglio 2017 consid. 2.7.).
Non essendo
l’asserzione del ricorrente secondo cui egli è inabile al lavoro in misura
completa e in ogni attività sufficientemente sostanziata, la censura
dell’insorgente cade nel vuoto.
2.8
Circa
la valutazione economica, il ricorrente sostiene che “[…] date le
limitazioni funzionali e ambientali di cui soffre il signor RI 1, in aggiunta a
una riduzione per incapacità lavorativa s’impone nella definizione del reddito
da invalido una riduzione sociale del 20% almeno” (doc. I, p.to 17.). Il
TCA può pertanto limitare il proprio esame a solo questo aspetto.
Quo
alla riduzione percentuale va ricordato che, secondo la giurisprudenza
federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione
personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima
del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Il
TF ha inoltre precisato che non è necessario procedere con deduzioni distinte
per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età,
gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o
ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione
globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi
fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze
concrete (cfr. sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2).
Con
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, la Corte federale ha infine confermato
il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve
avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di
tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria (consid. 5.4.). Questa giurisprudenza è stata
confermata anche nella STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.6.
Giova
altresì ricordare che non è sufficiente che con l’impugnativa il ricorrente si
limiti ad elencare singoli aspetti che potenzialmente potrebbero giustificare
una riduzione percentuale dal reddito da invalido, in particolare se è stata
accertata una capacità lavorativa residua del 70% in attività adeguata che,
così l’Alta Corte, permette comunque di gestire un carico di lavoro
rispettabile (cfr. STF 8C_190/2019 del 12 febbraio 2020, consid. 4.1. e seg.).
Nel caso
di specie, risulta assodato che, nonostante l’affezione dermatologica e
allergologica, l’assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti
di tempo o di rendimento, l’attività di impiegato d’ufficio con i debiti
accorgimenti (cfr. supra consid. 2.7.2.). In simili attività, occorre
ammettere che il ricorrente beneficia di un ventaglio di attività (anche)
sostitutive esigibili ancora sufficientemente ampio, ragione per cui mal si
comprende la richiesta di riduzione percentuale dal reddito da invalido.
In
effetti, secondo la più recente
giurisprudenza federale (cfr., ad esempio, la STF 8C_9/2020 del 10 giugno 2020
commentata da A. Bernasconi in SZS/RSAS 2021 pag. 49), una riduzione dettata
dagli impedimenti fisici si giustifica soltanto se, anche su un mercato del
lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla
persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente
ampio di attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del
9.
luglio 2019 consid. 5.2.2. e i riferimenti ivi citati), circostanza che in
casu non è data.
Pertanto,
anche questa doglianza del ricorrente risulta infondata.
Visto tutto
quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso
respinto.
2.9
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio
2021.
ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a
LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore
in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a
carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di
fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti