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Decisione

32.2022.21

Prima domanda di rendita respinta in quanto l'assicurato non presenta un grado d'invalidità pensionabile. Conferma della validità della perizia pluridisciplinare. Conferma dei redditi da invalido e da

7 giugno 2022Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I

periti hanno evidenziato le ripercussioni funzionali delle succitate patologie:

"

(…) Secondo ii nostro consulente

reumatologo l'A. è limitato in attività lavorative non ergonomiche per la colonna

vertebrale, sia cervicale che lombare, nella quale debba mantenere posizioni

statiche, sia in piedi, che seduto, per più di 2 ore sino a 4 ore. Egli è

limitato anche in attività in cui debba lavorare su terreni scoscesi, è

limitato nell'inginocchiarsi ripetutamente con il ginocchio ds. e vi è una

leggera limitazione nel salire e scendere ripetutamente le scale. In ambito

infettivologico la Dr.ssa med. __________ ritiene che la diminuzione

dell'olfatto potrebbe costituire un limite, laddove l'A. volesse svolgere

un'attività in un campo dove l'olfatto fosse fondamentale (per esempio cuoco).

Dal punto di vista neurologico, cardiologico, psichiatrico ed internistico non

vengono rilevati limiti funzionali. (…)” (pag. 304 incarto AI)

I

periti hanno poi globalmente ritenuto che l’assicurato “presenta una

capacità lavorativa nell’attività da ultimo svolta di operatore ecologico pari

al 100% in ambito cardiologico, neurologico, psichiatrico, infettivologico e

internistico. In ambito reumatologico capacità lavorativa dello 0% a partire

dal 15.10.2019. Se ne ricava una capacità lavorativa globale nell’attività da

ultimo svolta dello 0%” (pag. 305).

In

attività adeguate, rispettosa delle succitate limitazioni l’assicurato è stato

ritenuto abile al 100% (cfr. punto H della perizia, pag. 306).

Nel

descrivere l'evoluzione nel tempo della capacità lavorativa, gli esperti hanno inoltre

riconosciuto un periodo d’incapacità lavorativa completa del 100% dal 1° marzo

2020 al 30 aprile 2020 per infezione da SARS COV2.

Da

ultimo, i periti hanno indicato i provvedimenti sanitari e le terapie con

influenza sulla capacità lavorativa da intraprendere.

Con

rapporto 7 gennaio 2022 il dr. __________ del SMR ha aderito alle conclusioni

peritali (doc. 70).

Con

osservazioni 15 febbraio 2022 l’assicurato ha prodotto il rapporto 22 febbraio

2022 del dr. med. __________, specialista in reumatologia e quello datato 23

febbraio 2022 del medico curante (doc. 81).

In

data 9 marzo 2022 il dr. med. __________ del SMR ha ritenuto tale

documentazione non sufficiente per modificare la valutazione del __________ (doc.

84).

Contestata

è la perizia __________, in particolare la valutazione reumatologica.

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le perizie

affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6. Nella

fattispecie in esame questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di

salute dell’assicurata è stato accuratamente vagliato dal __________, non ha

motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate nella perizia

pluridisciplinare del 15 dicembre 2021, poiché la stessa va considerata

dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

ricordati al considerando precedente.

In

effetti, i periti hanno considerato tutta la documentazione medica agli atti e

l’insorgente non ha prodotto documentazione specialistica atta a mettere in

dubbio le conclusioni a cui essi sono giunti.

Per

quel che concerne la valutazione della patologia psichiatrica, neurologica,

cardiologica e infettivologica questo TCA non può che fare riferimento ai

singoli rapporti specialistici allegati alla perizia e riassunti dal __________

nel rapporto 15 dicembre 2021. I periti coinvolti non hanno riscontrato

un’affezione invalidante, né del resto questa conclusione è stata messa in

discussione dall’assicurato.

Come

detto, l’unica patologia invalidante è quella reumatologica. A tal riguardo, nella

perizia del __________ è stato riportato:

"

(…) L'A. è stato visitato in data

27.4.2021 dal Dr. med. __________, specialista in reumatologia e

riabilitazione. Egli riporta gli atti a disposizione, riassume le anamnesi,

descrive lo status reumatologico e prende visione degli esami radiologici. Al

termine pone le seguenti diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa:

sindrome cervicovertebrale con componente cervicocefale e leggera sindrome

cervicobrachiale a ds. su discopatia C5-C6 con possibile irritazione della

radice di C6 con disturbi di formicolio al pollice ds. e leggera stenosi

foraminale; sindrome lombovertebrale a carattere spondilogeno sul lato ds., su

una discopatia L4-L5 ed una spondilolisi di L5 bilaterale con anterolistesi di

grado l di L5 su S1; gonalgia a ds. in stato dopo quattro interventi chirurgici

per lesione legamentare del crociato anteriore, plastica legamentare dello

stesso e resezione del corno anteriore del menisco laterale e condroplastica

del condilo femorale mediale e troclea. Come diagnosi senza ripercussione sulla

capacità lavorativa egli formula: tendenza alla ipermobilità segmentale con

episodi ripetuti di automanipolazioni alla colonna vertebrale, sia cervicale,

che toracolombare. Nella sua valutazione il nostro consulente reumatologo

scrive, che alta colonna cervicale, vi è una sindrome cervicovertebrale con

componente cervicocefale ed una certa irradiazione al braccio ds. nell'ambito

di una componente cervicobrachiale con possibile irritazione delia radice di C6

a ds. con formicolii al pollice; ciò su delle alterazioni degenerative

soprattutto al segmento C5-C6 con leggero restringimento del forame

intervertebrale. A livello lombare vi sono dei dolori a carattere

intercorrente, su una discopatia L4-L5, nonché una sponditolisi L5 bilaterale

con anterolistesi di grado l di L5 su S1. Per quanto riguarda i disturbi

cervicali, il Dr. med. __________ ritiene che vi sia anche una componente

probabilmente di tipo psicologico, da riferire a delle sensazioni di

svenimento, cefalee intense ed alle volte difficoltà alla deglutizione ed alla

parola, che erano molto frequenti nel perìodo 2018, 2020, attualmente in

regressione. Secondo il nostro consulente non vi sono segni di aggravazione ed

i disturbi sono comprensibili nell'ambito delle alterazioni degenerative

evidenziate e, per il ginocchio ds., in relazione con

gli interventi avuti. Secondo il Dr. med. __________ l'A. presenta dei limiti

funzionali per attività lavorative non ergonomiche per la colonna vertebrale,

nella quale debba mantenere posizioni statiche, sia in piedi che da seduto, per

più di 2 ore sino a 4 ore. Inoltre l'A. è limitato nelle attività in cui debba

lavorare su terreni sconnessi, in cui debba inginocchiarsi ripetutamente con ginocchio

ds. e presenta pure una leggera limitazione nel salire e scendere le scale

ripetutamente. Sulla scorta di tali dati, il Dr. med. __________ attesta una

capacità lavorativa dello 0% nella professione da ultimo svolta di operatore

ecologico, a partire al più tardi dal 15.10.2019 e cioè dalla valutazione del

reumatologo Dr. med. __________. In un'attività adeguata, che tenga in

considerazione le limitazioni funzionali sopra descritte, capacità lavorativa

piena sempre a partire dal 15.10.2019. (…)” (pag. 300-301 incarto AI)

Con

il ricorso l’assicurato ripropone lo scritto 23 febbraio 2022 del dr. med. __________

(cfr. consid. 1.2). Poste le note diagnosi di natura reumatologica, egli

conclude che “il paziente summenzionato secondo le diagnosi ed il quadro

clinico purtroppo non può compiere lavori pesanti e sicuramente non può

lavorare né come macellaio né come operatore ecologico. Chiedo, per cortesia,

quindi di rivalutare il suo caso con riqualifica professionale”.

L’insorgente

ha anche allegato lo scritto 22 febbraio 2022 del dr. med. __________ al medico

curante, già prodotto in sede amministrativa (cfr. consid. 1.2):

"

(…)

DIAGNOSI:

-

Cervico-dorso-lombalgia cronica

recidivante in presenza di:

. Osteocondrosi C5-6, protrusione 13-4, osteocondrosi

Considerandi

L4-5 con ernia discale, spondilolisi con spondilolistesi L5 su S1,

spondilartrosi L4-S1 bilaterale.

-

Gonalgia del ginocchio dx con/su:

. Lassità plastica-legamento crociato anteriore,

condropatia grado III trocleare e grado Il contro-femorale mediale.

Mi rifaccio alla mia precedente lettera del 28.01.22.

In definitiva il paziente presenta le problematiche citate in diagnosi, che ne

limitano sicuramente la sua capacità lavorativa nei suoi mestieri abituali come

macellaio o operatore ecologico ma anche in altri lavori pesanti, Per quello

che concerne lavori più adeguati, il paziente presenta comunque dei blocchi

occasionali in particolare cervicali e lombari, con delle esacerbazioni che

possono limitare la sua capacità lavorativa in maniera anche totale per svariati

giorni. Nell'attività svolta finora egli presenta quindi una capacità lavorativa

nulla a partire dal 15.10.19. Viceversa potrebbe esercitare attività in cui

possa cambiare frequentemente posizioni da seduto ad in piedi a camminare, ma

deve evitare di lavorare su terreni sconnessi, salire o scendere ripetutamente

scale, lavorare inginocchiato o accovacciato, lavorare in posizioni di

rotazioni del tronco, di sollevare pesi superiori a 5-10 kg, solo raramente e

con le braccia in posizione anatomica. Deve inoltre poter beneficiare di

momenti di riposo in caso di episodi acuti. Tutte queste problematiche ne

rendono impossibile una capacità lavorativa anche in mestieri adattati in

misura del 100%, ma limitano la sua capacità lavorativa in misura del 30-35%,

questo nel senso di una riduzione del rendimento e della presenza sul posto di

lavoro, considerando tè limitazioni funzionali del paziente, i dolori e gli

episodi acuti che determinano delle incapacità lavorative anche durature, in

questo senso ritengo che l'assicurazione invalidità debba rivedere la sua presa

di posizione, considerare un'incapacità lavorativa parziale del paziente e

metterlo a beneficio di una riqualifica professionale, cosa che sarebbe

sicuramente la migliore soluzione per tutti.

Non ho previsto di rivederlo ma resto a compieta

disposizione in caso di bisogno.” (doc. A3)

I

succitati due scritti sono stati esaminati dal SMR, nel cui rapporto il dr. __________

ha giustamente ritenuto che gli stessi “non permettono di modificare quanto

indicato dal __________…” (doc. 64).

A

ragione.

Infatti,

il medico curante ha sostenuto che l’assicurato, non potendo più svolgere

attività pesanti, non può più lavorare né come macellaio né come operatore

ecologico, ciò che è anche emerso dalla perizia __________. Per quanto concerne

la richiesta di riqualifica professionale va fatto riferimento al prossimo

considerando.

Quanto

alla valutazione del dr. med. __________ va fatto presente che egli non ha

posto nuove e diverse diagnosi rispetto a quelle poste dal __________. Egli ha

poi indicato sostanzialmente le medesime limitazioni esposte dal perito

reumatologo. Ciò che diverge è la capacità lavorativa in attività adeguate che

il dr. med. __________ ritiene esigibili al 100% con una riduzione di rendimento

del 30-35%. A tal proposito il dr. med. __________ ha invece ritenuto una

completa abilità lavorativa con un rendimento al 100% sull’arco dell’intera

giornata (pag. 336). Si tratta quindi di una diversa valutazione della stessa

situazione da parte del perito, alla quale va prestata adesione. Il perito

reumatologo non ha infatti riscontrato il bisogno da parte dell’assicurato di

introdurre delle pause durante l’esecuzione di un’ipotetica attività adeguata. Del

resto, nel precedente rapporto 15 ottobre 2019, riportato nell’elenco degli

atti esaminati dal dr. med. __________, il dr. med. __________ non aveva

riscontrato alcuna riduzione di rendimento in altre attività in una situazione

simile a quella da lui riscontrata nel rapporto 22 febbraio 2022.

Visto

quanto sopra, tenuto conto delle affidabili e concludenti risultanze della

perizia pluridisciplinare del 15 dicembre 2021, confermata dal SMR (cfr. doc. 70)

e alla quale va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.5), richiamato

inoltre l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati) che l’assicurato è inabile al 100% nella sua

abituale attività, ma pienamente abile in attività adeguate rispettose delle

limitazioni fisiche elencate nella perizia, il tutto da ottobre 2019.

2.7

Occorre

ora procedere alla graduazione dell’invalidità.

2.7.1

Per

quanto concerne la valutazione della residua capacità lavorativa va fatto

riferimento al rapporto 4 maggio 2020 della consulente IP, la quale, tenuto

conto delle indicazioni mediche, ha ritenuto che l’assicurato può esercitare

un’attività adeguata:

"

(…) Nel settore della filiera

alimentare vi sono sufficienti realtà lavorative dove l'A.to può mettere a

disposizione le conoscenze e competenze acquisite nell'apprendistato e nei

lavori effettuati successivamente, di fatto le attività svolte finora

comprendono anche lavori leggeri con possibilità all'alternanza alla postura e

attività dove non vi è la necessità di sollevare pesi eccessivi e a rispetto

allo stato di salute attuale, vedi gestione di attività organizzative svolte

presso la città di __________.

L'apprendistato AFC di macellaio comprende la

conoscenza della gestione della merce, il trattamento conservativo, la gestione

dello stoccaggio, la gestione della tracciabilità, i trattamenti igienici che

rispecchiano una grande quantità di prodotti alimentari e non.

Per ciò che riguarda i siti di stoccaggio (magazzini) e

la vendita di merciologia alimentare, ad oggi la maggior parte sono muniti

delle necessarie attrezzature per il movimento della merce a salvaguardia della

protezione dei dipendenti (vedi sollevamento pesi e trasporto).” (pag. 174

incarto AI)

Visto

quanto sopra, questo Tribunale non ha ragioni per scostarsi dalla succitata

valutazione.

2.7.2

In

merito alla determinazione del reddito da valido va ricordato che,

secondo la giurisprudenza, occorre

stabilire quanto la persona assicurata, nel momento determinante

(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe

secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto

conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale

reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto

in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e

ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (cfr. DTF 134 V 322 consid.

4.1

pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).

Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni

riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo

salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli

sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di

persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto

definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già

delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo

stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali

norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il

posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla

salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità

(DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020

consid. 6.1;9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nella

decisione contestata riguardo al reddito da valido l’Ufficio AI ha sostenuto

che “… senza il danno lei è in grado di percepire un salario annuo di Fr.

62'229 (fonte: massimo reddito soggetto a contributi AVS del 2014, non

aggiornato in quanto superiore alla media in carriera”. Si tratta del

salario determinato iscritto nel conto individuale dell’assicurato per il 2014

allorquando era alle dipendenze del __________ di __________. Trattasi della

retribuzione maggiore percepita durante il periodo lavorativo presso il suddetto

datore di lavoro (cfr. estratti conto individuale in pag. 94 e 96). Questo

importo va confermato e del resto è rimasto incontestato.

2.7.3

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece

non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha

intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332

consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

Secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione), non possono mettere completamente a frutto la

loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di

regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nel

caso concreto, sempre dalla decisione impugnata si rileva che l’Ufficio AI ha correttamente

utilizzato la citata tabella TA dell’inchiesta sulla struttura dei salari

elaborata dall’Ufficio federale di statistica ed ha riconosciuto una riduzione

sociale complessiva del 10%, giungendo ad un importo di fr. 65'505.

Anche

in questo caso non vi sono motivi per non aderire a simile conclusione,

ricordato che in caso di valutazione della deduzione globale il giudice non

può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello

dell’amministrazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc), motivo che in casu non risulta

né dato né fatto valere.

Il

TCA constata in via abbondanziale che, prima della perizia __________, con

rapporto 4 maggio 2020 (riprendendo quello precedente del 21 febbraio 2021) la consulente

IP ha riconosciuto una riduzione del 20%, per giungere ad un grado d’invalidità

del 13% (doc. 26), come riportato nel progetto di decisione 5 maggio 2020 poi

annullato (doc. 30).

Va

al riguardo fatto presente che in entrambi i casi di riduzione (10 o 20%), come

si vedrà, l’assicurato non presenta un grado d’invalidità pensionabile.

2.7.4

Dal

raffronto dei redditi esposti nella decisione contestata risulta un grado d’invalidità

nullo e quindi non vi è un diritto ad una rendita. Non vi è parimenti diritto

alla rendita volendo considerare una riduzione del 10% del reddito da invalido,

anche in tale evenienza il grado d’invalidità del 13% non raggiungerebbe il

minimo pensionabile (40%).

2.8

Il

ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio di una riqualifica

professione.

Secondo l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla

formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido ai sensi di

questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del

danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF

8C_689/2015 del 15 gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es

sich dabei lediglich um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid.

4.

; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7;

SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di

diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di

riformazione professionale è quindi del 20%.

Ricordato

che l’assicurato non raggiunge il grado d’invalidità del 20%, rettamente

l’amministrazione non gli ha riconosciuto una riformazione professionale.

Questo TCA non misconosce la volontà espressa dall’assicurato di “voler lavorare”,

ma, come spiegato, non può fare capo all’aiuto dell’AI.

2.9

Visto

quanto sopra, l’amministrazione ha correttamente respinto la domanda di

prestazioni.

Ne

consegue che, confermata la decisione contestata, il ricorso è respinto.

2.10

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a

carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti