32.2022.21
Prima domanda di rendita respinta in quanto l'assicurato non presenta un grado d'invalidità pensionabile. Conferma della validità della perizia pluridisciplinare. Conferma dei redditi da invalido e da valido
7 giugno 2022Italiano29 min
reumatologo l'A. è limitato in attività lavorative non ergonomiche per la colonna
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.21
BS/sc
Lugano
7 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 aprile 2022 di
RI 1
contro
la decisione del 9 marzo 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1976, di formazione macellaio e da ultimo professionalmente attivo quale
addetto alla pulizia urbana, nel novembre 2019 ha inoltrato una
domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 11 inc. AI, se
non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti
dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).
1.2. Dopo
aver raccolto la documentazione dai medici curanti, che è stata in seguito valutata
dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI) con rapporto 23 gennaio 2020 (doc.
22) – il quale ha accertato un’inabilità del 100% nell’abituale attività con
una piena abilità lavorativa in attività adeguate –, l’Ufficio AI ha proceduto alla
consueta valutazione economica (cfr. rapporto 4 maggio 2020 del consulente in
integrazione professionale in doc. 31). Sulla base degli accertamenti eseguiti,
con progetto di decisione del 6 maggio 2020 l’amministrazione ha respinto la
domanda di prestazioni (doc. 30).
Dopo
aver ricevuto della documentazione medica da parte dell’assicurato, l’Ufficio
AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare. Con rapporto 15 dicembre 2021 il __________
ha valutato l’assicurato, dal 15 ottobre 2019, inabile al 100% nell’abituale
attività ma abile al 100% in attività adeguate (eccetto dal 1° marzo 2020 al 30
aprile 2020) (doc. 67). Questa valutazione è stata fatta propria dal SMR con
rapporto 7 gennaio 2022 (doc. 70).
Con
un nuovo progetto di decisione, datato 7 gennaio 2022, l’Ufficio AI ha
confermato il rifiuto di prestazioni, non presentando l’assicurato alcun grado
d’invalidità e non sussistendo i presupposti per l’adozione di provvedimenti
professionali (doc. 68).
Con
osservazioni 15 febbraio 2022 l’assicurato ha prodotto il rapporto 22 febbraio
2022 del dr. med. __________, specialista in reumatologia, e quello datato 23
febbraio 2022 del medico curante, dr. med. __________ (doc. 81). In data 9 marzo
2022 il dr. med. __________ del SMR ha ritenuto tale documentazione non
sufficiente per modificare la valutazione del __________ (doc. 84).
Di
conseguenza, con decisione del 9 marzo 2022 l’Ufficio AI ha confermato il
rifiuto di prestazioni.
1.3. Con
il presente ricorso l’assicurato è tempestivamente insorto contro la suddetta
decisione, postulando la rivalutazione del suo caso. Contesta il suo grado
d’invalidità sostenendo che non sono state debitamente considerate “… alcune
problematiche che le mie limitazioni possono comportare”. Viste le
limitazioni fisiche che non gli permettono di svolgere l’attività di macellaio
e di operatore ecologico (come pure altre attività pesanti) e tenuto conto che
non possiede altro diploma che quello di macellaio, l’assicurato ritiene poco realistico
trovare in concreto un’attività adeguata. Egli chiede inoltre di essere posto
al beneficio di una riqualifica professionale.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la
conferma della decisione contestata. Ritiene la valutazione medico-teorica
corretta, come pure quella economica.
1.5. Con
scritto 24 maggio 2022 l’assicurato ribadisce in sostanza quanto sostenuto con
il ricorso (VI).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a giusta ragione, oppure no, l'Ufficio AI ha respinto
la domanda di rendita di RI 1, senza neppure riconoscere il diritto a provvedimenti
professionali.
Va
qui rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante)
modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita
(cfr. RU 2021 705).
Occorre
ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità
eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole
generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le
disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In
concreto, al ricorso contro la decisione emanata il 9 marzo 2022 – data che, di
principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore in quel
momento.
Per
cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione
contraria, va inteso nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art.
6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art.
28b cpv. 1 LAI prescrive che l’importo della rendita è determinato quale quota
percentuale di una rendita intera. Il cpv. 2 dispone che se il grado
d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale
corrisponde al grado d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado
d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a
una rendita intera. Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è
inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.
L'art.
28 cpv. 2 vLAI prescriveva che gli assicurati hanno diritto ad una rendita
intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi
almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un
quarto di rendita se sono
2.4. Nel
caso concreto, l’Ufficio AI ha conferito mandato al __________ di allestire una
perizia pluridisciplinare.
Dal
rapporto datato 15 dicembre 2021 (doc. 67) risulta che i periti, oltre ad aver
proceduto ad una valutazione internistica, hanno fatto capo a consultazioni
specialistiche esterne di natura reumatologica (dr. med. __________), psichiatrica
(dr. med. __________), neurologica (dr. med. __________), cardiologica (dr. med.
__________) e infettivologica (dr.ssa med. __________). Esposti l'anamnesi
(familiare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica), i
disturbi soggettivi e le affezioni attuali, la descrizione della giornata e le
constatazioni obiettive, il referto riporta le conclusioni peritali che si
fondano su un'esauriente discussione fra gli specialisti coinvolti. I periti hanno
rilevato che l’unica patologia con incidenza sull’abilità lavorativa è quella
reumatologica.
Infatti,
quali diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa sono state poste:
"
(…) Sindrome cervicovertebrale con
componente cervicocefale e leggera sindrome cervicobrachiale a ds.su discopatia
C5-C6 con possibile irritazione della radice di C6 con disturbi di formicolio
al pollice ds. e leggera stenosi foraminale.
Sindrome lombovertebrale a carattere spondilogeno sul
iato ds., su una discopatia L4-L5 ed una spondilolisi di L5 bilaterale con
anterolistesi di grado l di L5 su S1.
Gonalgia a ds. in stato dopo quattro interventi
chirurgici per lesione legamentare del crociato anteriore, plastica legamentare
dello stesso e resezione del corno anteriore del menisco laterale e condroplastica
del condilo femorale mediale e troclea.” (pag. 303 incarto AI)
Le
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa poste sono invece:
" (…) Tendenza alla ipermobilità segmentate con episodi
ripetuti di automanipolazioni alla colonna vertebrale sia cervicale che
toracolombare.
Sindrome
da disadattamento con umore lievemente deflesso (ICD-10 F43.2).
Episodi
lipotimici di natura vasovagale con:
- esame
ecocardiografico, ECG holter 24 ore e prova ergometrica normale.
Infezione
pregressa da SARS COV2 con decorso lieve (marzo 2020).
Sovrappeso
(BMI 28,74 kg/m2).
Ipercolesterolemia
(colesterolo totale 6,1 mmol/L), non trattata.
Ipotiroidismo
subclinico (TSH 4,810 mIU/L).
Tabagismo.
Sindrome
orale crociata pollini/alimenti (gennaio 2019 Dr. med. __________. (…)” (pag.
304 incarto AI)
Fatti
I
periti hanno evidenziato le ripercussioni funzionali delle succitate patologie:
"
(…) Secondo ii nostro consulente
reumatologo l'A. è limitato in attività lavorative non ergonomiche per la colonna
vertebrale, sia cervicale che lombare, nella quale debba mantenere posizioni
statiche, sia in piedi, che seduto, per più di 2 ore sino a 4 ore. Egli è
limitato anche in attività in cui debba lavorare su terreni scoscesi, è
limitato nell'inginocchiarsi ripetutamente con il ginocchio ds. e vi è una
leggera limitazione nel salire e scendere ripetutamente le scale. In ambito
infettivologico la Dr.ssa med. __________ ritiene che la diminuzione
dell'olfatto potrebbe costituire un limite, laddove l'A. volesse svolgere
un'attività in un campo dove l'olfatto fosse fondamentale (per esempio cuoco).
Dal punto di vista neurologico, cardiologico, psichiatrico ed internistico non
vengono rilevati limiti funzionali. (…)” (pag. 304 incarto AI)
I
periti hanno poi globalmente ritenuto che l’assicurato “presenta una
capacità lavorativa nell’attività da ultimo svolta di operatore ecologico pari
al 100% in ambito cardiologico, neurologico, psichiatrico, infettivologico e
internistico. In ambito reumatologico capacità lavorativa dello 0% a partire
dal 15.10.2019. Se ne ricava una capacità lavorativa globale nell’attività da
ultimo svolta dello 0%” (pag. 305).
In
attività adeguate, rispettosa delle succitate limitazioni l’assicurato è stato
ritenuto abile al 100% (cfr. punto H della perizia, pag. 306).
Nel
descrivere l'evoluzione nel tempo della capacità lavorativa, gli esperti hanno inoltre
riconosciuto un periodo d’incapacità lavorativa completa del 100% dal 1° marzo
2020 al 30 aprile 2020 per infezione da SARS COV2.
Da
ultimo, i periti hanno indicato i provvedimenti sanitari e le terapie con
influenza sulla capacità lavorativa da intraprendere.
Con
rapporto 7 gennaio 2022 il dr. __________ del SMR ha aderito alle conclusioni
peritali (doc. 70).
Con
osservazioni 15 febbraio 2022 l’assicurato ha prodotto il rapporto 22 febbraio
2022 del dr. med. __________, specialista in reumatologia e quello datato 23
febbraio 2022 del medico curante (doc. 81).
In
data 9 marzo 2022 il dr. med. __________ del SMR ha ritenuto tale
documentazione non sufficiente per modificare la valutazione del __________ (doc.
84).
Contestata
è la perizia __________, in particolare la valutazione reumatologica.
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le perizie
affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. Nella
fattispecie in esame questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di
salute dell’assicurata è stato accuratamente vagliato dal __________, non ha
motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate nella perizia
pluridisciplinare del 15 dicembre 2021, poiché la stessa va considerata
dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
ricordati al considerando precedente.
In
effetti, i periti hanno considerato tutta la documentazione medica agli atti e
l’insorgente non ha prodotto documentazione specialistica atta a mettere in
dubbio le conclusioni a cui essi sono giunti.
Per
quel che concerne la valutazione della patologia psichiatrica, neurologica,
cardiologica e infettivologica questo TCA non può che fare riferimento ai
singoli rapporti specialistici allegati alla perizia e riassunti dal __________
nel rapporto 15 dicembre 2021. I periti coinvolti non hanno riscontrato
un’affezione invalidante, né del resto questa conclusione è stata messa in
discussione dall’assicurato.
Come
detto, l’unica patologia invalidante è quella reumatologica. A tal riguardo, nella
perizia del __________ è stato riportato:
"
(…) L'A. è stato visitato in data
27.4.2021 dal Dr. med. __________, specialista in reumatologia e
riabilitazione. Egli riporta gli atti a disposizione, riassume le anamnesi,
descrive lo status reumatologico e prende visione degli esami radiologici. Al
termine pone le seguenti diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa:
sindrome cervicovertebrale con componente cervicocefale e leggera sindrome
cervicobrachiale a ds. su discopatia C5-C6 con possibile irritazione della
radice di C6 con disturbi di formicolio al pollice ds. e leggera stenosi
foraminale; sindrome lombovertebrale a carattere spondilogeno sul lato ds., su
una discopatia L4-L5 ed una spondilolisi di L5 bilaterale con anterolistesi di
grado l di L5 su S1; gonalgia a ds. in stato dopo quattro interventi chirurgici
per lesione legamentare del crociato anteriore, plastica legamentare dello
stesso e resezione del corno anteriore del menisco laterale e condroplastica
del condilo femorale mediale e troclea. Come diagnosi senza ripercussione sulla
capacità lavorativa egli formula: tendenza alla ipermobilità segmentale con
episodi ripetuti di automanipolazioni alla colonna vertebrale, sia cervicale,
che toracolombare. Nella sua valutazione il nostro consulente reumatologo
scrive, che alta colonna cervicale, vi è una sindrome cervicovertebrale con
componente cervicocefale ed una certa irradiazione al braccio ds. nell'ambito
di una componente cervicobrachiale con possibile irritazione delia radice di C6
a ds. con formicolii al pollice; ciò su delle alterazioni degenerative
soprattutto al segmento C5-C6 con leggero restringimento del forame
intervertebrale. A livello lombare vi sono dei dolori a carattere
intercorrente, su una discopatia L4-L5, nonché una sponditolisi L5 bilaterale
con anterolistesi di grado l di L5 su S1. Per quanto riguarda i disturbi
cervicali, il Dr. med. __________ ritiene che vi sia anche una componente
probabilmente di tipo psicologico, da riferire a delle sensazioni di
svenimento, cefalee intense ed alle volte difficoltà alla deglutizione ed alla
parola, che erano molto frequenti nel perìodo 2018, 2020, attualmente in
regressione. Secondo il nostro consulente non vi sono segni di aggravazione ed
i disturbi sono comprensibili nell'ambito delle alterazioni degenerative
evidenziate e, per il ginocchio ds., in relazione con
gli interventi avuti. Secondo il Dr. med. __________ l'A. presenta dei limiti
funzionali per attività lavorative non ergonomiche per la colonna vertebrale,
nella quale debba mantenere posizioni statiche, sia in piedi che da seduto, per
più di 2 ore sino a 4 ore. Inoltre l'A. è limitato nelle attività in cui debba
lavorare su terreni sconnessi, in cui debba inginocchiarsi ripetutamente con ginocchio
ds. e presenta pure una leggera limitazione nel salire e scendere le scale
ripetutamente. Sulla scorta di tali dati, il Dr. med. __________ attesta una
capacità lavorativa dello 0% nella professione da ultimo svolta di operatore
ecologico, a partire al più tardi dal 15.10.2019 e cioè dalla valutazione del
reumatologo Dr. med. __________. In un'attività adeguata, che tenga in
considerazione le limitazioni funzionali sopra descritte, capacità lavorativa
piena sempre a partire dal 15.10.2019. (…)” (pag. 300-301 incarto AI)
Con
il ricorso l’assicurato ripropone lo scritto 23 febbraio 2022 del dr. med. __________
(cfr. consid. 1.2). Poste le note diagnosi di natura reumatologica, egli
conclude che “il paziente summenzionato secondo le diagnosi ed il quadro
clinico purtroppo non può compiere lavori pesanti e sicuramente non può
lavorare né come macellaio né come operatore ecologico. Chiedo, per cortesia,
quindi di rivalutare il suo caso con riqualifica professionale”.
L’insorgente
ha anche allegato lo scritto 22 febbraio 2022 del dr. med. __________ al medico
curante, già prodotto in sede amministrativa (cfr. consid. 1.2):
"
(…)
DIAGNOSI:
-
Cervico-dorso-lombalgia cronica
recidivante in presenza di:
. Osteocondrosi C5-6, protrusione 13-4, osteocondrosi
Considerandi
L4-5 con ernia discale, spondilolisi con spondilolistesi L5 su S1,
spondilartrosi L4-S1 bilaterale.
-
Gonalgia del ginocchio dx con/su:
. Lassità plastica-legamento crociato anteriore,
condropatia grado III trocleare e grado Il contro-femorale mediale.
Mi rifaccio alla mia precedente lettera del 28.01.22.
In definitiva il paziente presenta le problematiche citate in diagnosi, che ne
limitano sicuramente la sua capacità lavorativa nei suoi mestieri abituali come
macellaio o operatore ecologico ma anche in altri lavori pesanti, Per quello
che concerne lavori più adeguati, il paziente presenta comunque dei blocchi
occasionali in particolare cervicali e lombari, con delle esacerbazioni che
possono limitare la sua capacità lavorativa in maniera anche totale per svariati
giorni. Nell'attività svolta finora egli presenta quindi una capacità lavorativa
nulla a partire dal 15.10.19. Viceversa potrebbe esercitare attività in cui
possa cambiare frequentemente posizioni da seduto ad in piedi a camminare, ma
deve evitare di lavorare su terreni sconnessi, salire o scendere ripetutamente
scale, lavorare inginocchiato o accovacciato, lavorare in posizioni di
rotazioni del tronco, di sollevare pesi superiori a 5-10 kg, solo raramente e
con le braccia in posizione anatomica. Deve inoltre poter beneficiare di
momenti di riposo in caso di episodi acuti. Tutte queste problematiche ne
rendono impossibile una capacità lavorativa anche in mestieri adattati in
misura del 100%, ma limitano la sua capacità lavorativa in misura del 30-35%,
questo nel senso di una riduzione del rendimento e della presenza sul posto di
lavoro, considerando tè limitazioni funzionali del paziente, i dolori e gli
episodi acuti che determinano delle incapacità lavorative anche durature, in
questo senso ritengo che l'assicurazione invalidità debba rivedere la sua presa
di posizione, considerare un'incapacità lavorativa parziale del paziente e
metterlo a beneficio di una riqualifica professionale, cosa che sarebbe
sicuramente la migliore soluzione per tutti.
Non ho previsto di rivederlo ma resto a compieta
disposizione in caso di bisogno.” (doc. A3)
I
succitati due scritti sono stati esaminati dal SMR, nel cui rapporto il dr. __________
ha giustamente ritenuto che gli stessi “non permettono di modificare quanto
indicato dal __________…” (doc. 64).
A
ragione.
Infatti,
il medico curante ha sostenuto che l’assicurato, non potendo più svolgere
attività pesanti, non può più lavorare né come macellaio né come operatore
ecologico, ciò che è anche emerso dalla perizia __________. Per quanto concerne
la richiesta di riqualifica professionale va fatto riferimento al prossimo
considerando.
Quanto
alla valutazione del dr. med. __________ va fatto presente che egli non ha
posto nuove e diverse diagnosi rispetto a quelle poste dal __________. Egli ha
poi indicato sostanzialmente le medesime limitazioni esposte dal perito
reumatologo. Ciò che diverge è la capacità lavorativa in attività adeguate che
il dr. med. __________ ritiene esigibili al 100% con una riduzione di rendimento
del 30-35%. A tal proposito il dr. med. __________ ha invece ritenuto una
completa abilità lavorativa con un rendimento al 100% sull’arco dell’intera
giornata (pag. 336). Si tratta quindi di una diversa valutazione della stessa
situazione da parte del perito, alla quale va prestata adesione. Il perito
reumatologo non ha infatti riscontrato il bisogno da parte dell’assicurato di
introdurre delle pause durante l’esecuzione di un’ipotetica attività adeguata. Del
resto, nel precedente rapporto 15 ottobre 2019, riportato nell’elenco degli
atti esaminati dal dr. med. __________, il dr. med. __________ non aveva
riscontrato alcuna riduzione di rendimento in altre attività in una situazione
simile a quella da lui riscontrata nel rapporto 22 febbraio 2022.
Visto
quanto sopra, tenuto conto delle affidabili e concludenti risultanze della
perizia pluridisciplinare del 15 dicembre 2021, confermata dal SMR (cfr. doc. 70)
e alla quale va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.5), richiamato
inoltre l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere
dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati) che l’assicurato è inabile al 100% nella sua
abituale attività, ma pienamente abile in attività adeguate rispettose delle
limitazioni fisiche elencate nella perizia, il tutto da ottobre 2019.
2.7
Occorre
ora procedere alla graduazione dell’invalidità.
2.7.1
Per
quanto concerne la valutazione della residua capacità lavorativa va fatto
riferimento al rapporto 4 maggio 2020 della consulente IP, la quale, tenuto
conto delle indicazioni mediche, ha ritenuto che l’assicurato può esercitare
un’attività adeguata:
"
(…) Nel settore della filiera
alimentare vi sono sufficienti realtà lavorative dove l'A.to può mettere a
disposizione le conoscenze e competenze acquisite nell'apprendistato e nei
lavori effettuati successivamente, di fatto le attività svolte finora
comprendono anche lavori leggeri con possibilità all'alternanza alla postura e
attività dove non vi è la necessità di sollevare pesi eccessivi e a rispetto
allo stato di salute attuale, vedi gestione di attività organizzative svolte
presso la città di __________.
L'apprendistato AFC di macellaio comprende la
conoscenza della gestione della merce, il trattamento conservativo, la gestione
dello stoccaggio, la gestione della tracciabilità, i trattamenti igienici che
rispecchiano una grande quantità di prodotti alimentari e non.
Per ciò che riguarda i siti di stoccaggio (magazzini) e
la vendita di merciologia alimentare, ad oggi la maggior parte sono muniti
delle necessarie attrezzature per il movimento della merce a salvaguardia della
protezione dei dipendenti (vedi sollevamento pesi e trasporto).” (pag. 174
incarto AI)
Visto
quanto sopra, questo Tribunale non ha ragioni per scostarsi dalla succitata
valutazione.
2.7.2
In
merito alla determinazione del reddito da valido va ricordato che,
secondo la giurisprudenza, occorre
stabilire quanto la persona assicurata, nel momento determinante
(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe
secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto
conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale
reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si
fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del
danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto
in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e
ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (cfr. DTF 134 V 322 consid.
4.1
pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).
Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni
riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo
salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli
sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di
persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto
definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già
delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo
stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali
norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il
posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla
salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità
(DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020
consid. 6.1; 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nella
decisione contestata riguardo al reddito da valido l’Ufficio AI ha sostenuto
che “… senza il danno lei è in grado di percepire un salario annuo di Fr.
62'229 (fonte: massimo reddito soggetto a contributi AVS del 2014, non
aggiornato in quanto superiore alla media in carriera”. Si tratta del
salario determinato iscritto nel conto individuale dell’assicurato per il 2014
allorquando era alle dipendenze del __________ di __________. Trattasi della
retribuzione maggiore percepita durante il periodo lavorativo presso il suddetto
datore di lavoro (cfr. estratti conto individuale in pag. 94 e 96). Questo
importo va confermato e del resto è rimasto incontestato.
2.7.3
Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece
non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha
intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332
consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
Secondo la giurisprudenza federale, per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione), non possono mettere completamente a frutto la
loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di
regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nel
caso concreto, sempre dalla decisione impugnata si rileva che l’Ufficio AI ha correttamente
utilizzato la citata tabella TA dell’inchiesta sulla struttura dei salari
elaborata dall’Ufficio federale di statistica ed ha riconosciuto una riduzione
sociale complessiva del 10%, giungendo ad un importo di fr. 65'505.
Anche
in questo caso non vi sono motivi per non aderire a simile conclusione,
ricordato che in caso di valutazione della deduzione globale il giudice non
può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello
dell’amministrazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc), motivo che in casu non risulta
né dato né fatto valere.
Il
TCA constata in via abbondanziale che, prima della perizia __________, con
rapporto 4 maggio 2020 (riprendendo quello precedente del 21 febbraio 2021) la consulente
IP ha riconosciuto una riduzione del 20%, per giungere ad un grado d’invalidità
del 13% (doc. 26), come riportato nel progetto di decisione 5 maggio 2020 poi
annullato (doc. 30).
Va
al riguardo fatto presente che in entrambi i casi di riduzione (10 o 20%), come
si vedrà, l’assicurato non presenta un grado d’invalidità pensionabile.
2.7.4
Dal
raffronto dei redditi esposti nella decisione contestata risulta un grado d’invalidità
nullo e quindi non vi è un diritto ad una rendita. Non vi è parimenti diritto
alla rendita volendo considerare una riduzione del 10% del reddito da invalido,
anche in tale evenienza il grado d’invalidità del 13% non raggiungerebbe il
minimo pensionabile (40%).
2.8
Il
ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio di una riqualifica
professione.
Secondo l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla
formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido ai sensi di
questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del
danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF
8C_689/2015 del 15 gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es
sich dabei lediglich um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid.
4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7;
SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di
diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di
riformazione professionale è quindi del 20%.
Ricordato
che l’assicurato non raggiunge il grado d’invalidità del 20%, rettamente
l’amministrazione non gli ha riconosciuto una riformazione professionale.
Questo TCA non misconosce la volontà espressa dall’assicurato di “voler lavorare”,
ma, come spiegato, non può fare capo all’aiuto dell’AI.
2.9
Visto
quanto sopra, l’amministrazione ha correttamente respinto la domanda di
prestazioni.
Ne
consegue che, confermata la decisione contestata, il ricorso è respinto.
2.10
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a
carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti