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32.2022.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 giugno 2022Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

2.5. A proposito della

notevole modifica del grado d'invalidità quale condizione di revisione prevista

dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha

precisato che per le rendite dell'assicurazione invalidità, anche una modifica

di poco conto nello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione

se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una

soglia minima (cfr. consid. 6).

La revisione si occupa di modifiche nella situazione personale della

persona assicurata (stato di salute, fattore economico). Modifiche di poco

conto dei dati statistici non giustificano per contro una revisione di una

rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche il valore soglia

viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).

Nella STF

9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una

riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di

natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si

sono modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Secondo il

principio dell'onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente

deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile

con il grado della verosimiglianza preponderante (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81,

STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio

2013, consid. 2).

Inoltre, con

STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l'Alta Corte ha ricordato che a differenza

di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli,

l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita

d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica

notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un

cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della componente

lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012 consid. 3.1; DTF 133 V 545

consid. 6.1-6.3).

Nella DTF 141

V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti

determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da

lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da

giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito

nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza

rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag.

200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21

ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa

ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della

capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico

esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e 6).

2.6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/ Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,

Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad

uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14 dicembre 2017).

In

due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il

TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria

per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare

anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie

psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio

soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018 al consid. 2.2. (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.7. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità

di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale

amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i

cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3.,

4.4.1.4. e 4.4.2.).

Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che

per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione

degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle

prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante

per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di

svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono

indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli

casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l’Ufficio AI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2.,

in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel

caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con

riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va ancora evidenziato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,

in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza

l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare,

secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]

Gu-tachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto,

un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i

quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.8. In concreto, nella procedura di

revisione d’ufficio (cfr. supra consid. 1.2.) l’Ufficio AI ha chiesto sia

all’assicurato che al medico curante, dr.ssa __________, un aggiornamento circa

lo stato valetudinario; mentre l’assicurato lamentava un “peggioramento

mobilità della gamba sinistra, perdita sensibilità alla vescica e all’ano”

a far tempo dal 2020 (doc. 101, pag. 716 incarto AI), la curante, non

disponendo di alcun’informazione circa la sua situazione professionale, ha

indicato che il quadro clinico dell’assicurato non si fosse modificato rispetto

alla precedente valutazione, allegando una RM della colonna lombare del 22

febbraio 2021 che indicava come “gli attuali rilievi sono immodificati

rispetto al precedente controllo del 2015” (doc. 104, pag. 725 e 730

incarto AI). L’Ufficio AI ha dunque sottoposto la nuova documentazione medica

al vaglio del medico AI, dr. __________, il quale ha accertato uno stato

valetudinario invariato rispetto alla precedente valutazione (docc. 113 e 114

incarto AI).

Come accennato, il

ricorrente contesta sia la valutazione medica che quella economica (cfr. supra

consid. 1.5.) con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, di

seguito.

2.9. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dal medico AI prima dell’emanazione della decisione

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ha

motivo per metterne in dubbio le conclusioni.

In

effetti, quo alla valutazione operata dal medico AI, il ricorrente si è limitato

ad asserire in sede ricorsuale che “il mio stato di salute non è migliorato,

anzi tutto il contrario, infatti mi è stato proposto un nuovo intervento che al

momento assieme ai medici stiamo vagliando” (doc. I).

Non avendo

presentato – né nella procedura amministrativa, né in sede di ricorso – refertazione

medica atta a mettere in dubbio le conclusioni del medico AI, risultando

l’asserzione del ricorrente manifestamente non sostanziata, la sua censura

s’appalesa all’evidenza inconferente.

Pertanto, le

conclusioni del medico AI sono integralmente confermate in questa sede.

2.10. Circa

la valutazione economica, il ricorrente sostiene che l’assunzione quale

elettricista dipendente presso la __________ (cfr. supra consid. 1.2.), di

proprietà dei suoi figli (cfr. doc. 115 incarto AI) sia da inquadrare quale

tentativo da parte di questi ultimi di aiutare finanziariamente il padre

sommerso di debiti, concedendogli una retribuzione di molto superiore rispetto

al valore della sua prestazione lavorativa, “Tutto ciò solo ed

esclusivamente per poter pagare gli scoperti […]” (doc. I; cfr. anche doc.

X). Nelle more ricorsuali egli ha presentato della documentazione a supporto

della sua allegazione (cfr. supra consid. 1.6.).

In sostanza,

dunque, l’insorgente censura la determinazione del reddito da invalido operata

dall’Ufficio AI, ragione per cui questa Corte può limitarsi alla disamina di tale

questione.

A

tal proposito, l’amministrazione ha evidenziato come la giurisprudenza pone dei

requisiti severi circa l’ammissione di un salario sociale (valendo il principio

secondo cui il salario percepito corrisponde alla prestazione lavorativa

effettiva) e che, come da nota marginale 3201 della Circolare sull’invalidità e

sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) in vigore dal 1.

gennaio 2022 “Le componenti del salario per le quali la persona

assicurata non fornisce nessuna controprestazione a causa della limitata

capacità al lavoro (salario sociale) sono computate quale reddito nella misura

in cui su di esse sono stati prelevati contributi AVS” (doc. VIII, pag.

2 e 3).

Il reddito

da invalido è da determinare in primo luogo sulla base della situazione

professionale concreta dell’interessato, a condizione però che quest’ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall’attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un c.d. salario sociale (“Soziallohn”) (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti; STCA 32.2021.67 del 7 marzo 2022 consid. 2.7.5.). Per

salario sociale si intende una retribuzione superiore al valore della controprestazione

lavorativa (cfr. Riemer-Kafka, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 7a ed.,

2019, pag. 264; Senti, Gratisarbeit und Soziallohn: Folgen eines «falschen»

Lohnes, in: AJP/PJA 2016, pag. 59 e segg.).

Con sentenza 9C_745/2012

del 30 aprile 2013 al consid. 5.2., citata al marginale 3059 CIGI, il TF ha

precisato che:

"

(…)

5.2 Per determinare il reddito da

invalido […] fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta

dell'assicurato, a condizione che cumulativamente il rapporto di lavoro sia

particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua, il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta

sia adeguato e non costituisca un salario sociale […]. A quest'ultimo proposito

va rilevato che per determinare il reddito da invalido decisivo è il valore

in denaro della prestazione fornita. Se quindi l'assicurato riceve un

salario più elevato (il cosiddetto salario sociale), è determinante solo la

parte che rappresenta la retribuzione del suo effettivo rendimento. Non

fanno dunque parte del reddito da lavoro determinante per la valutazione

dell'invalidità le componenti salariali per le quali è dimostrato che

il lavoratore a causa della limitata capacità lavorativa non è in grado di

fornire (alcuna controprestazione (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. b OAI [nel suo

tenore vigente fino al 31 dicembre 2021, n.d.r.]). Secondo l'esperienza

generale della vita è poco verosimile che un datore di lavoro paghi per anni a

un lavoratore invalido uno stipendio senza che questi fornisca una (adeguata)

controprestazione. La prova dell'esistenza di un salario sociale è

pertanto sottoposta a requisiti severi, valendo il principio che i salari

pagati equivalgono alla prestazione lavorativa (DTF 117 V 8 consid. 2c/aa pag. 18; RCC 1980 pag. 321

consid. 2b; cfr. pure sentenza 2A.236/2006 del 28 settembre 2006 consid. 5.4). Nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove si deve pure considerare che i datori di lavoro

potrebbero essere interessati a dichiarare il versamento di un salario sociale.”

(sottolineature del redattore)

Il grado probatorio

necessario per ammettere un salario sociale è quello della verosimiglianza

preponderante (STF non pubbl.8C_779/2017 del 25 aprile 2018, consid. 5.2.).

Inoltre, un rapporto di

parentela tra il datore di lavoro e l’assicurato e/o un rapporto di lavoro di

lungo corso possono costituire indizi a favore di una prestazione sociale su

base volontaria (freiwillige Sozialleistung) (STFA I 106/05 del 2 agosto

2005 consid. 4.2.3. con riferimento).

Nell’evenienza

concreta, valutata attentamente la documentazione agli atti e ponderati gli

elementi a favore e sfavore dell’ipotesi di un salario sociale, questo Giudice

ritiene che il grado probatorio sancito dalla giurisprudenza per ammettere un

salario sociale in concreto non sia stato raggiunto.

Innanzitutto,

né la __________ né il ricorrente hanno prodotto – e dagli atti neppure emerge

– un contratto di lavoro dal quale si possa desumere una componente sociale

della retribuzione. In effetti, è solo successivamente all’avvio della

procedura di revisione, ad oltre due anni dall’inizio della (nuova) attività

lucrativa, che l’assicurato, sollecitato in tal senso dall’amministrazione, ha comunicato

di essere stato assunto dalla citata società (doc. 101, pag. 717 incarto AI). D’altronde,

l’unico documento che fa riferimento ad una retribuzione con componente sociale

è stato allestito dalla citata società, per mano dei figli del ricorrente, a

tre anni dall’assunzione, (doc. 112, pag. 743 e segg. incarto AI), circostanza

che ne relativizza il valore probatorio.

Oltre a ciò,

la congruità della retribuzione per rapporto alla prestazione lavorativa non

appare neppure inconciliabile con le conclusioni tratte dai periti nell’ambito

della perizia pluridisciplinare del 20 dicembre 2017 (doc. 80, pag. 595 incarto

AI), conclusioni fatte proprie dal medico AI (doc. 79 incarto AI) e attestanti

una capacità lavorativa dell’80% (intesa come rendimento ridotto nell’arco

dell’intera giornata lavorativa) in attività rispettosa dei limiti funzionali

accertati (cfr. anche docc. 91, 92 e 94 incarto AI). A proposito di questi

ultimi, si rileva che la datrice di lavoro stessa ha indicato come il

mansionario e le attività affidate al ricorrente fossero il più possibile modulate

in funzione delle sue limitazioni (doc. 112, pag. 742 incarto AI).

Non può

altresì non essere rilevato come è avvenuta la disdetta del rapporto di lavoro del

9 febbraio 2022, in un momento in cui, quindi, l’amministrazione aveva già accertato

la violazione dell’obbligo di informare da parte dell’assicurato e gli aveva

prospettato la decisione oggetto d’impugnativa (cfr. supra consid. 1.2. e

segg.).

Certo,

questo Giudice non può completamente escludere che la retribuzione

dell’insorgente includesse, per lo meno nelle intenzioni, una componente

sociale liberamente versata dai figli, per il tramite della società, affinché egli

potesse far fronte alla sua grave situazione debitoria (quest’ultima risultando

pacifica; cfr. doc. VI, allegato A2); tuttavia in concreto la documentazione

agli atti non risulta sufficiente per poter ammettere un salario sociale e

tantomeno per determinarne l’ammontare.

Stando così

le cose, è a ragione che l’Ufficio AI ha ritenuto che i salari indicati dalla

(ex) datrice di lavoro per gli anni 2019 e 2020 configurassero una retribuzione

congrua per rapporto alla prestazione lavorativa. Operando il confronto dei

redditi ex art. 16 LPGA, l’Ufficio AI ha (ri)calcolato un grado d’invalidità

del 49% (49,18%) dal 1. maggio 2019 (cfr. supra consid. 1.2.), ciò che appare

corretto. Per contro, il (ri)calcolo del grado d’invalidità per l’anno 2020 è

viziato da un refuso, giacché in luogo del salario di fr. 60'000.-- (doc. 112,

pag. 744 incarto AI) l’amministrazione ha indicato un salario di fr. 65'000.--

(doc. 126, pag. 784 incarto AI). L’errore di calcolo risulta in ogni caso

ininfluente ai fini del presente giudizio, poiché anche ricalcolandolo, si

otterrebbe un grado AI non pensionabile del 22,03% in luogo del 15.53%, sempre

dal 1. gennaio 2020 (cfr. supra consid. 1.3.).

Per quanto

attiene il 2021, il ricorrente ha presentato una tabella stilata di proprio pugno

e che indica un salario lordo di fr. 19'767.20 (doc. VI, allegato A6). La

correttezza di tale documento appare perlomeno dubbia: infatti, stando alla

tabella riassuntiva il ricorrente avrebbe percepito la maggioranza della sua

retribuzione annuale nei mesi da settembre a dicembre 2021 (lordi fr. 18'000.--

su un salario annuale di complessivi fr. 19'767.20), ossia quando egli era in

infortunio (cfr. supra consid. 1.3.). Dall’incarto __________ integrato

all’incarto AI emerge inoltre come il salario annuo sulla cui base è stata

calcolata l’indennità giornaliera ammontava a fr. 54'000.-- (doc. 159, pag. 863

incarto AI).

Per quanto

attiene alla disdetta del contratto di lavoro con effetto al 30 marzo 2022

(doc. VI, allegato A1), giova ricordare che il potere cognitivo del giudice

delle assicurazioni sociali chiamato a valutare la legalità della decisione

deferitagli è limitato temporalmente alla fattispecie rilevante al momento

dell’emanazione di tale decisione (fra

le tante cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii;

129 V consid. 1.2), in concreto dunque il 7 marzo 2022 (cfr. supra consid.

1.4.). Fatti verificatisi ulteriormente possono essere presi in considerazione

se permettono un accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla

decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid.

1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; STCA 32.2019.63 del

27 aprile 2020, consid. 2.11).

In concreto, essendo la cessazione

del rapporto di lavoro successiva all’emanazione della decisione impugnata

(cfr. supra consid. 1.4.) e non configurando la disdetta del 9 febbraio 2022 un

fatto idoneo ad accertare retrospettivamente la situazione anteriore della

decisione resa, essa risulta inconferente.

La

situazione è dunque così riassunta:

Reddito

da valido

Reddito

da invalido

Grado

d’invalidità

Periodo

fr. 76'309.93

fr. 38'783.--

49.18%

dal 1. maggio 2019

fr. 76'951.51

fr. 60'000.--

22.03%

dal 1. gennaio 2020

Visto quanto

precede, l’amministrazione era legittimata a ridurre retroattivamente la

rendita ad un quarto (grado AI del 49%) dal 1. maggio 2019 e a sopprimerla

(grado AI del 22%) dal 1. gennaio 2020 (cfr. supra consid. 2.2.).

2.11. Sulla

scorta delle risultanze della procedura di revisione, che ha permesso di

accertare un grado d’invalidità inferiore a quanto stabilito con decisione del 2018

(cfr. supra consid. 1.1. e 2.10. in fine), l’Ufficio AI ha prospettato la

restituzione delle rendite indebitamente percepite dal 1. maggio 2019 (cfr.

supra consid. 1.3. e seg.).

Verrà dunque

emessa una decisione impugnabile su tale punto.

2.12. Visto

tutto quanto precede, ne consegue che, confermata la decisione contestata, il

ricorso è integralmente respinto.

2.13. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del

ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti