32.2022.22
Contestualmente alla procedura di revisione è accertata la ripresa di un’attività lavorativa in violazione del dovere d’informare. Negato il salario sociale. Confermata la decisione di riduzione e poi soppressione (retroattiva) della rendita. Dovrà seguire decisione di restituzione delle prestazioni
22 giugno 2022Italiano37 min
di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.22
jv/gm
Lugano
22 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 aprile 2022 di
RI 1
contro
la decisione del 7 marzo 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nato nel 1964 e da ultimo attivo come elettricista indipendente, è dal 2018
al beneficio di una mezza rendita con grado d’invalidità del 55% dal 1.
settembre al 31 dicembre 2015 e del 51% dal 1. gennaio 2016 (docc.1-5, 91-95
incarto AI).
1.2. Nel
2021 l’Ufficio AI ha avviato una revisione d’ufficio (doc. 101 incarto AI),
assumendo agli atti la documentazione medica (doc. 104 incarto AI) e
sottoponendola al vaglio del medico AI, dr. __________, quest’ultimo ritenendo
lo stato valetudinario dell’assicurato invariato rispetto alla precedente
valutazione (doc. 114 incarto AI).
Sempre
nell’ambito della revisione, l’amministrazione è venuta a conoscenza del fatto
che l’assicurato aveva iniziato una nuova attività lavorativa quale
elettricista dipendente a tempo parziale dal 1. maggio 2019 presso la __________
(docc. 101, 112 e 115 incarto AI).
1.3. Con
progetto di decisione del 10 gennaio 2022 l’Ufficio AI, sulla scorta delle
risultanze istruttorie che hanno permesso di ricalcolare il grado AI
dell’assicurato, ha prospettato la riduzione della rendita ad un quarto (grado
AI 49%) con effetto retroattivo dal 1. maggio 2019 e la soppressione della
stessa (grado AI 15%) con effetto dal 1. gennaio 2020, oltre che la
restituzione delle rendite indebitamente percepite dal 1. maggio 2019 in avanti,
precisando che al riguardo sarà emessa una decisione di restituzione separata
con il relativo ammontare da restituire. L’assicurato è stato altresì informato
sul fatto che ad un eventuale ricorso sarebbe stato negato l’effetto sospensivo
(doc. 118 incarto AI).
Il 31
gennaio 2022 l’assicurato ha informato l’amministrazione di essere inabile al
lavoro in misura completa da settembre 2021 a seguito di un infortunio sul lavoro,
caso di competenza dell’__________ (doc. 123 incarto AI).
1.4. Con
decisione del 7 marzo 2022 l’Ufficio AI ha confermato il suo progetto, ossia la
riduzione dal 1. maggio 2019 del grado AI dal 51% al 49% con conseguente
ripercussione sul diritto alla rendita e la soppressione della mezza rendita
erogata con effetto retroattivo al 1. gennaio 2020, ribadendo come le
prestazioni indebitamente percepite dovranno essere restituite conformemente
alla decisione di restituzione che sarà notificata separatamente. Per quanto
riguarda l’infortunio sul lavoro, l’amministrazione ha osservato come esso sia
irrilevante dal profilo AI, essendo l’inabilità lavorativa limitata al periodo
tra il 22 settembre 2021 e il 31 gennaio 2022 e potendo l’assicurato riprendere
l’attività lavorativa già dal 1. febbraio 2022 (doc. 126 incarto AI).
1.5. L’assicurato
ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 7 marzo 2022,
postulando, per quel che è dato a capire, l’annullamento della decisione
impugnata e contestando sotto il profilo medico le conclusioni del medico AI
fatte proprie dall’amministrazione e, sotto quello economico, il calcolo del
grado d’invalidità (doc. I, II, III+1).
1.6. Con
scritto del 20 aprile 2022 l’insorgente, a conforto delle sue tesi, ha
presentato ulteriore documentazione (doc. VI), segnatamente la lettera di disdetta
del rapporto di lavoro datata 9 febbraio 2022 (A1), l’attestato di carenza beni
del 30 agosto 2021 (A2), il progetto di decisione del 10 gennaio 2022 (A3), il
verbale di pignoramento del 20 aprile 2020 (A4), il decreto d’accusa dell’11
gennaio 2021 (A5) ed un conteggio del salario relativo all’anno 2021 (A6).
1.7. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la conferma della decisione
impugnata e, di riflesso, la reiezione del gravame. Circa le censure del
ricorrente afferenti all’ambito medico, l’Ufficio AI rileva che l’insorgente
non ha fornito documentazione medica attestante un peggioramento del suo stato
di salute, mentre per quanto attiene all’aspetto economico sostiene che in
concreto non si possa parlare di un cosiddetto salario sociale, ribadendo la
correttezza dei redditi utilizzati per la determinazione del grado AI e,
quindi, del diritto alla rendita (doc. VIII, pag. 4).
1.8. Con
scritto del 4 aprile 2022 il ricorrente ha comunicato al TCA che “[…] non
contesto che i miei figli mi abbiano versato degli stipendi superiori alle mie
capacità lavorative. Quando loro avevano bisogno io ero sempre pronto ad
aiutarli e loro hanno fatto lo stesso nei miei confronti penso che un rapporto
tra genitori e figli sia basato sul aiuto reciproco […]” (doc. X).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a
giusta ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha ridotto con effetto retroattivo dal
1. maggio 2019 il diritto alla mezza rendita e soppresso lo stesso dal 1.
gennaio 2020 (cfr. supra consid. 1.1., 1.3. e seg.). L’eventuale restituzione
delle prestazioni indebitamente percepite non può essere oggetto del contendere
della presente vertenza, su tale questione non essendo ancora stata emessa una
decisione formale da parte dell’amministrazione.
Va
anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre
tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità
eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole
generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le
disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Tornando
alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite,
il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato
secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità
subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%
o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in
vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55
anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020
(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der
Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,
vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der
beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per contro,
qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa
l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita
era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione
in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz)
conferita dalla citata disposizione transitoria, circostanza peraltro
desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit.,
pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt
sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht
zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.];
Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e
aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza
professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP,
Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses
Rentensystem, pto. 3.2.).
In casu la
disposizione transitoria lett. b. non trova applicazione, poiché, anche se il
diritto alla rendita era sorto precedentemente alla modifica legislativa (cfr.
supra consid. 1.1.), e il grado d’invalidità ha subito, come asserito
dall’amministrazione nella decisione impugnata, una modificazione ai sensi dell’art.
17 cpv. 1 LPGA (per lo meno) a partire dal 1. gennaio 2020 (cfr. supra consid.
1.3.), l’assicurato al momento dell’entrata in vigore della modifica
legislativa, ossia il 1. gennaio 2022, era già 57enne. (cfr. supra consid.
1.1.).
Pertanto, in
concreto si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2021,
ragione per cui ogni riferimento alle norme applicabili, salvo indicazione
contraria, va inteso nel tenore in vigore fino a tale data.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.
In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione
d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita
se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto
un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8
LPGA) almeno al 40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può
essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile
dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla
capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr.
anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa
delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non
giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire
in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità
al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
pag. 137).
Circa gli
effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un
assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la
riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è
messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
L’art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77
OAI.
L'art. 88bis
OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica
del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des
Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen
der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).
Condizione
necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante
una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o
soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di
principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro,
eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo obbligo di
informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95
segg.). Il TFA ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex
nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis
cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).
Fatti
2.5. A proposito della
notevole modifica del grado d'invalidità quale condizione di revisione prevista
dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha
precisato che per le rendite dell'assicurazione invalidità, anche una modifica
di poco conto nello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione
se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una
soglia minima (cfr. consid. 6).
La revisione si occupa di modifiche nella situazione personale della
persona assicurata (stato di salute, fattore economico). Modifiche di poco
conto dei dati statistici non giustificano per contro una revisione di una
rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche il valore soglia
viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).
Nella STF
9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una
riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di
natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si
sono modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Secondo il
principio dell'onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente
deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile
con il grado della verosimiglianza preponderante (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81,
STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio
2013, consid. 2).
Inoltre, con
STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l'Alta Corte ha ricordato che a differenza
di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli,
l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita
d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica
notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un
cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della componente
lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012 consid. 3.1; DTF 133 V 545
consid. 6.1-6.3).
Nella DTF 141
V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti
determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da
lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da
giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito
nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza
rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag.
200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21
ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa
ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della
capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico
esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e 6).
2.6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/ Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,
Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad
uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del
14 dicembre 2017).
In
due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il
TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare
applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria
per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la
descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare
anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie
psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio
soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Nella
DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza
primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea
di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2. (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.7. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità
di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale
amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i
cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3.,
4.4.1.4. e 4.4.2.).
Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che
per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione
degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle
prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante
per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di
svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono
indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli
casi.
Scopo
e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,
per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli
aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro
specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la
capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una
chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.
Sulla base delle indicazioni del SMR, l’Ufficio AI deve così decidere cosa si
può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2.,
in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel
caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla
concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile
fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con
riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va ancora evidenziato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,
in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza
l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare,
secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]
Gu-tachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto,
un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i
quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita
27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.8. In concreto, nella procedura di
revisione d’ufficio (cfr. supra consid. 1.2.) l’Ufficio AI ha chiesto sia
all’assicurato che al medico curante, dr.ssa __________, un aggiornamento circa
lo stato valetudinario; mentre l’assicurato lamentava un “peggioramento
mobilità della gamba sinistra, perdita sensibilità alla vescica e all’ano”
a far tempo dal 2020 (doc. 101, pag. 716 incarto AI), la curante, non
disponendo di alcun’informazione circa la sua situazione professionale, ha
indicato che il quadro clinico dell’assicurato non si fosse modificato rispetto
alla precedente valutazione, allegando una RM della colonna lombare del 22
febbraio 2021 che indicava come “gli attuali rilievi sono immodificati
rispetto al precedente controllo del 2015” (doc. 104, pag. 725 e 730
incarto AI). L’Ufficio AI ha dunque sottoposto la nuova documentazione medica
al vaglio del medico AI, dr. __________, il quale ha accertato uno stato
valetudinario invariato rispetto alla precedente valutazione (docc. 113 e 114
incarto AI).
Come accennato, il
ricorrente contesta sia la valutazione medica che quella economica (cfr. supra
consid. 1.5.) con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, di
seguito.
2.9. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dal medico AI prima dell’emanazione della decisione
impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ha
motivo per metterne in dubbio le conclusioni.
In
effetti, quo alla valutazione operata dal medico AI, il ricorrente si è limitato
ad asserire in sede ricorsuale che “il mio stato di salute non è migliorato,
anzi tutto il contrario, infatti mi è stato proposto un nuovo intervento che al
momento assieme ai medici stiamo vagliando” (doc. I).
Non avendo
presentato – né nella procedura amministrativa, né in sede di ricorso – refertazione
medica atta a mettere in dubbio le conclusioni del medico AI, risultando
l’asserzione del ricorrente manifestamente non sostanziata, la sua censura
s’appalesa all’evidenza inconferente.
Pertanto, le
conclusioni del medico AI sono integralmente confermate in questa sede.
2.10. Circa
la valutazione economica, il ricorrente sostiene che l’assunzione quale
elettricista dipendente presso la __________ (cfr. supra consid. 1.2.), di
proprietà dei suoi figli (cfr. doc. 115 incarto AI) sia da inquadrare quale
tentativo da parte di questi ultimi di aiutare finanziariamente il padre
sommerso di debiti, concedendogli una retribuzione di molto superiore rispetto
al valore della sua prestazione lavorativa, “Tutto ciò solo ed
esclusivamente per poter pagare gli scoperti […]” (doc. I; cfr. anche doc.
X). Nelle more ricorsuali egli ha presentato della documentazione a supporto
della sua allegazione (cfr. supra consid. 1.6.).
In sostanza,
dunque, l’insorgente censura la determinazione del reddito da invalido operata
dall’Ufficio AI, ragione per cui questa Corte può limitarsi alla disamina di tale
questione.
A
tal proposito, l’amministrazione ha evidenziato come la giurisprudenza pone dei
requisiti severi circa l’ammissione di un salario sociale (valendo il principio
secondo cui il salario percepito corrisponde alla prestazione lavorativa
effettiva) e che, come da nota marginale 3201 della Circolare sull’invalidità e
sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) in vigore dal 1.
gennaio 2022 “Le componenti del salario per le quali la persona
assicurata non fornisce nessuna controprestazione a causa della limitata
capacità al lavoro (salario sociale) sono computate quale reddito nella misura
in cui su di esse sono stati prelevati contributi AVS” (doc. VIII, pag.
2 e 3).
Il reddito
da invalido è da determinare in primo luogo sulla base della situazione
professionale concreta dell’interessato, a condizione però che quest’ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall’attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un c.d. salario sociale (“Soziallohn”) (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti; STCA 32.2021.67 del 7 marzo 2022 consid. 2.7.5.). Per
salario sociale si intende una retribuzione superiore al valore della controprestazione
lavorativa (cfr. Riemer-Kafka, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 7a ed.,
2019, pag. 264; Senti, Gratisarbeit und Soziallohn: Folgen eines «falschen»
Lohnes, in: AJP/PJA 2016, pag. 59 e segg.).
Con sentenza 9C_745/2012
del 30 aprile 2013 al consid. 5.2., citata al marginale 3059 CIGI, il TF ha
precisato che:
"
(…)
5.2 Per determinare il reddito da
invalido […] fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta
dell'assicurato, a condizione che cumulativamente il rapporto di lavoro sia
particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua, il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta
sia adeguato e non costituisca un salario sociale […]. A quest'ultimo proposito
va rilevato che per determinare il reddito da invalido decisivo è il valore
in denaro della prestazione fornita. Se quindi l'assicurato riceve un
salario più elevato (il cosiddetto salario sociale), è determinante solo la
parte che rappresenta la retribuzione del suo effettivo rendimento. Non
fanno dunque parte del reddito da lavoro determinante per la valutazione
dell'invalidità le componenti salariali per le quali è dimostrato che
il lavoratore a causa della limitata capacità lavorativa non è in grado di
fornire (alcuna controprestazione (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. b OAI [nel suo
tenore vigente fino al 31 dicembre 2021, n.d.r.]). Secondo l'esperienza
generale della vita è poco verosimile che un datore di lavoro paghi per anni a
un lavoratore invalido uno stipendio senza che questi fornisca una (adeguata)
controprestazione. La prova dell'esistenza di un salario sociale è
pertanto sottoposta a requisiti severi, valendo il principio che i salari
pagati equivalgono alla prestazione lavorativa (DTF 117 V 8 consid. 2c/aa pag. 18; RCC 1980 pag. 321
consid. 2b; cfr. pure sentenza 2A.236/2006 del 28 settembre 2006 consid. 5.4). Nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove si deve pure considerare che i datori di lavoro
potrebbero essere interessati a dichiarare il versamento di un salario sociale.”
(sottolineature del redattore)
Il grado probatorio
necessario per ammettere un salario sociale è quello della verosimiglianza
preponderante (STF non pubbl. 8C_779/2017 del 25 aprile 2018, consid. 5.2.).
Inoltre, un rapporto di
parentela tra il datore di lavoro e l’assicurato e/o un rapporto di lavoro di
lungo corso possono costituire indizi a favore di una prestazione sociale su
base volontaria (freiwillige Sozialleistung) (STFA I 106/05 del 2 agosto
2005 consid. 4.2.3. con riferimento).
Nell’evenienza
concreta, valutata attentamente la documentazione agli atti e ponderati gli
elementi a favore e sfavore dell’ipotesi di un salario sociale, questo Giudice
ritiene che il grado probatorio sancito dalla giurisprudenza per ammettere un
salario sociale in concreto non sia stato raggiunto.
Innanzitutto,
né la __________ né il ricorrente hanno prodotto – e dagli atti neppure emerge
– un contratto di lavoro dal quale si possa desumere una componente sociale
della retribuzione. In effetti, è solo successivamente all’avvio della
procedura di revisione, ad oltre due anni dall’inizio della (nuova) attività
lucrativa, che l’assicurato, sollecitato in tal senso dall’amministrazione, ha comunicato
di essere stato assunto dalla citata società (doc. 101, pag. 717 incarto AI). D’altronde,
l’unico documento che fa riferimento ad una retribuzione con componente sociale
è stato allestito dalla citata società, per mano dei figli del ricorrente, a
tre anni dall’assunzione, (doc. 112, pag. 743 e segg. incarto AI), circostanza
che ne relativizza il valore probatorio.
Oltre a ciò,
la congruità della retribuzione per rapporto alla prestazione lavorativa non
appare neppure inconciliabile con le conclusioni tratte dai periti nell’ambito
della perizia pluridisciplinare del 20 dicembre 2017 (doc. 80, pag. 595 incarto
AI), conclusioni fatte proprie dal medico AI (doc. 79 incarto AI) e attestanti
una capacità lavorativa dell’80% (intesa come rendimento ridotto nell’arco
dell’intera giornata lavorativa) in attività rispettosa dei limiti funzionali
accertati (cfr. anche docc. 91, 92 e 94 incarto AI). A proposito di questi
ultimi, si rileva che la datrice di lavoro stessa ha indicato come il
mansionario e le attività affidate al ricorrente fossero il più possibile modulate
in funzione delle sue limitazioni (doc. 112, pag. 742 incarto AI).
Non può
altresì non essere rilevato come è avvenuta la disdetta del rapporto di lavoro del
9 febbraio 2022, in un momento in cui, quindi, l’amministrazione aveva già accertato
la violazione dell’obbligo di informare da parte dell’assicurato e gli aveva
prospettato la decisione oggetto d’impugnativa (cfr. supra consid. 1.2. e
segg.).
Certo,
questo Giudice non può completamente escludere che la retribuzione
dell’insorgente includesse, per lo meno nelle intenzioni, una componente
sociale liberamente versata dai figli, per il tramite della società, affinché egli
potesse far fronte alla sua grave situazione debitoria (quest’ultima risultando
pacifica; cfr. doc. VI, allegato A2); tuttavia in concreto la documentazione
agli atti non risulta sufficiente per poter ammettere un salario sociale e
tantomeno per determinarne l’ammontare.
Stando così
le cose, è a ragione che l’Ufficio AI ha ritenuto che i salari indicati dalla
(ex) datrice di lavoro per gli anni 2019 e 2020 configurassero una retribuzione
congrua per rapporto alla prestazione lavorativa. Operando il confronto dei
redditi ex art. 16 LPGA, l’Ufficio AI ha (ri)calcolato un grado d’invalidità
del 49% (49,18%) dal 1. maggio 2019 (cfr. supra consid. 1.2.), ciò che appare
corretto. Per contro, il (ri)calcolo del grado d’invalidità per l’anno 2020 è
viziato da un refuso, giacché in luogo del salario di fr. 60'000.-- (doc. 112,
pag. 744 incarto AI) l’amministrazione ha indicato un salario di fr. 65'000.--
(doc. 126, pag. 784 incarto AI). L’errore di calcolo risulta in ogni caso
ininfluente ai fini del presente giudizio, poiché anche ricalcolandolo, si
otterrebbe un grado AI non pensionabile del 22,03% in luogo del 15.53%, sempre
dal 1. gennaio 2020 (cfr. supra consid. 1.3.).
Per quanto
attiene il 2021, il ricorrente ha presentato una tabella stilata di proprio pugno
e che indica un salario lordo di fr. 19'767.20 (doc. VI, allegato A6). La
correttezza di tale documento appare perlomeno dubbia: infatti, stando alla
tabella riassuntiva il ricorrente avrebbe percepito la maggioranza della sua
retribuzione annuale nei mesi da settembre a dicembre 2021 (lordi fr. 18'000.--
su un salario annuale di complessivi fr. 19'767.20), ossia quando egli era in
infortunio (cfr. supra consid. 1.3.). Dall’incarto __________ integrato
all’incarto AI emerge inoltre come il salario annuo sulla cui base è stata
calcolata l’indennità giornaliera ammontava a fr. 54'000.-- (doc. 159, pag. 863
incarto AI).
Per quanto
attiene alla disdetta del contratto di lavoro con effetto al 30 marzo 2022
(doc. VI, allegato A1), giova ricordare che il potere cognitivo del giudice
delle assicurazioni sociali chiamato a valutare la legalità della decisione
deferitagli è limitato temporalmente alla fattispecie rilevante al momento
dell’emanazione di tale decisione (fra
le tante cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii;
129 V consid. 1.2), in concreto dunque il 7 marzo 2022 (cfr. supra consid.
1.4.). Fatti verificatisi ulteriormente possono essere presi in considerazione
se permettono un accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid.
1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; STCA 32.2019.63 del
27 aprile 2020, consid. 2.11).
In concreto, essendo la cessazione
del rapporto di lavoro successiva all’emanazione della decisione impugnata
(cfr. supra consid. 1.4.) e non configurando la disdetta del 9 febbraio 2022 un
fatto idoneo ad accertare retrospettivamente la situazione anteriore della
decisione resa, essa risulta inconferente.
La
situazione è dunque così riassunta:
Reddito
da valido
Reddito
da invalido
Grado
d’invalidità
Periodo
fr. 76'309.93
fr. 38'783.--
49.18%
dal 1. maggio 2019
fr. 76'951.51
fr. 60'000.--
22.03%
dal 1. gennaio 2020
Visto quanto
precede, l’amministrazione era legittimata a ridurre retroattivamente la
rendita ad un quarto (grado AI del 49%) dal 1. maggio 2019 e a sopprimerla
(grado AI del 22%) dal 1. gennaio 2020 (cfr. supra consid. 2.2.).
2.11. Sulla
scorta delle risultanze della procedura di revisione, che ha permesso di
accertare un grado d’invalidità inferiore a quanto stabilito con decisione del 2018
(cfr. supra consid. 1.1. e 2.10. in fine), l’Ufficio AI ha prospettato la
restituzione delle rendite indebitamente percepite dal 1. maggio 2019 (cfr.
supra consid. 1.3. e seg.).
Verrà dunque
emessa una decisione impugnabile su tale punto.
2.12. Visto
tutto quanto precede, ne consegue che, confermata la decisione contestata, il
ricorso è integralmente respinto.
2.13. Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del
ricorrente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti