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Decisione

32.2022.24

Rendita temporanea. Confermata la valutazione medico-teorica del SMR. Conferma del grado d'invalidità

29 agosto 2022Italiano40 min

non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.24

BS/gm

Lugano

29 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 maggio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 15 marzo 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1978, da ultimo attivo

quale aiuto cuoco, nell’aprile 2008 ha inoltrato una domanda di

prestazioni AI per adulti (doc. 2 inc. AI, se non indicato

diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI

prodotti con la risposta di causa).

Esperiti gli

accertamenti economici e medici del caso, con decisione 22 giugno 2009

l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurato

un grado d’invalidità pensionabile (doc. 47).

1.2. Nell’agosto 2020,

sostenendo un peggioramento delle condizioni di salute, l’assicurato ha inoltrato

una nuova domanda di prestazioni (doc. 53).

1.3. Terminato l’intervento tempestivo

(cfr. doc. 81), l’Ufficio AI ha dapprima raccolto documentazione medica, la

quale è stata valutata con rapporto 8 aprile 2021 dal dr. med. Andreoli del SMR.

Poste le limitazioni funzionali, egli ha ritenuto l’assicurato inabile al 100%

in tutte le attività dal 26 febbraio 2020, ma abile all’80% in attività

adeguate dall’8 marzo 2021 (doc. 92). Dopo aver proceduto al consueto raffronto

dei redditi, con progetto di decisione 10 maggio 2021 l’amministrazione ha

proposto l’assegnazione di una rendita intera temporanea, dal 1° febbraio 2021

al 30 aprile 2021 (doc. 99).

Dopo le osservazioni 25 maggio

2021 al succitato progetto (doc. 100), l’assicurato ha prodotto nuovi atti

medici (doc. 101) che sono stati valutati dal SMR, il quale con rapporto 9

agosto 2021 ha confermato una totale inabilità nell’abituale attività dal 26

febbraio 2020, ritenendo tuttavia dal 14 giugno 2021 un’abilità del 50% in

attività adeguate (doc. 113). Tenuto conto del raffronto dei redditi, con

progetto di decisione 6 settembre 2021 l’amministrazione ha posto l’assicurato

al beneficio di una rendita intera, scaduto l’anno di attesa, dal 1° febbraio

2021 e di una mezza rendita dal 1° ottobre 2021 (doc. 114).

Con rapporto 10 dicembre 2021 il

SMR ha valutato un nuovo rapporto medico, nonché le convocazioni per

l’esecuzione di una RM e ENMG prodotti dall’assicurato, confermando sostanzialmente

quanto valutato il 9 agosto 2021 (doc. 122).

Con decisione 15 marzo 2022

l’Ufficio AI ha pertanto confermato la rendita intera dal 1° febbraio 2021 e la

mezza rendita dal 1° ottobre 2021 (doc. 129).

1.4. L’assicurato, per il tramite

dell’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso contro la decisione 15 marzo

2022, postulandone l’annullamento ed il rinvio degli atti all’Ufficio AI per

ulteriori accertamenti elencati nel gravame. Egli contesta la valutazione

medico-teorica, l’immotivato aumento del grado della capacità lavorativa dal 14

giugno 2021, la determinazione del reddito da valido in considerazione dei dati

statistici limitati al settore della ristorazione e l’entità della riduzione

sociale del salario da invalido riconosciuta dall’amministrazione. Delle

motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.

1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio

AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione

contestata. Esaminati i rapporti della RM e della TAC allegati al ricorso (cfr.

annotazioni 16 maggio 2022 del SMR), l’amministrazione ha ribadito la

correttezza della valutazione medico-teorica alla base della decisione

contestata, come pure i redditi presi in considerazione per il calcolo

dell’invalidità.

1.6. Con scritto 15 giugno 2022 il

rappresentante dell’assicurato ha preso posizione in merito alla risposta di

causa, confermando in sostanza il ricorso. Contestualmente egli ha prodotto un

ulteriore rapporto medico (VI).

1.7. Il 28 giugno 2022 l’amministrazione,

visto il nuovo atto, ha confermato la decisione contestata (VIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Per quel che concerne la

tempestività del ricorso, secondo l'art. 69 cpv. 1 LAI, in deroga agli art. 52

e 58 LPGA, le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente

al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. In virtù dell’art.

60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è

esclusa.

L'art. 38 LPGA, cui rinvia l'art.

60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è computato in giorni o in mesi e

deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la

notificazione (cpv. 1). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica

o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo

rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (cpv. 3; DTF

119 V p. 8 = Pratiche VSI 1993 p. 117 cosi. 3a). I termini stabiliti dalla

legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno

precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15

luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure

all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza

diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art.

39 cpv. 1 LPGA, applicabile anche nella procedura ricorsuale a seguito del

rinvio di cui all’art. 60 cpv. 2 LPGA).

Un invio raccomandato è reputato

notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Generalmente un

secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi

sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 cosi. 4b/aa con riferimenti).

Eccezione

va fatta nel caso in cui l'autorità notifica di nuovo, senza riserve,

una decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che

sia scaduto il termine originario. In questa evenienza, il termine di ricorso è

calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le

condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della

protezione della buona fede (cfr. STF 9C_102/2016 del 21 marzo 2016 consid. 2;

STF I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).

La

finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto

debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede,

l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52).

Pertanto

chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo

che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando

correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STF 9C_667/2019 del

7 gennaio 2020; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.; DTF 127 I 31

consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92

consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).

Infine, secondo la

giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione

incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la

notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la

versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).

Nel caso in esame, il legale

dell’insorgente sostiene che il suo cliente ha ricevuto la decisione 15 marzo

2022, inviata per posta semplice, il giorno successivo. Considerate le ferie

giudiziarie pasquali, rileva che il termine di 30 giorni per inoltrare ricorso

scadeva il 30 aprile 2022 (sabato) e visto che il 1° maggio 2022 era una

domenica (oltre ad essere festivo), il termine di scadenza veniva riportato al

primo giorno feriale successivo, ossia il 2 maggio 2022, motivo per cui il ricorso

è tempestivo.

Con la risposta di causa,

l’Ufficio AI ha fatto presente di non essere in grado di accertare la data di

ricezione da parte dell’assicurato della decisione contestata perché inviata

per posta semplice. Viste le ferie giudiziali, ritiene comunque che il ricorso

dovrebbe essere tempestivo.

Siccome non vi sono motivi per

dubitare della versione del ricorrente, la decisione contestata è da ritenere

notificata il giorno successivo all’emissione (16 marzo 2022), motivo per cui

il termine ricorsuale decorreva dal 17 marzo 2022 (art. 38 cpv. 1 LPGA). Tenuto

conto del termine di ricorso di 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato

(art. 60 cpv.1 LPGA), nonché delle ferie giudiziarie di Pasqua (art. 38 cpv. 4 lett.

a LPGA), il termine scadeva sabato 30 aprile 2022. Prolungato al successivo

giorno feriale, il termine per ricorrere scadeva il 2 maggio 2022, giorno in

cui il ricorso è stato consegnato all’ufficio postale (vedi etichetta postale,

cfr. art. 39 cpv. 1 LPGA di cui al rinvio dell’art. 60 cpv. 1 LPGA).

Ne consegue che il ricorso è

tempestivo.

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se

a ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera

dal 1° febbraio 2021, ridotta a mezza rendita dal 1° ottobre 2021.

Va qui rilevato che il 1° gennaio

2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che

concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Per la disamina del diritto a una

rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma,

occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui

sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello

stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento

a DTF 130 V 329).

Tornando alla modifica

legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui

diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato

secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità

subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%

o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in

vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55

anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020

(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der

Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,

vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der

beruflichen Vorsorge, pag. 7).

In tal senso il marg. 9201 CIRAI

(Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità,

valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone

assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone

nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite

lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17

LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

Infine, secondo il marg. no. 9102

CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima

concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di revisione,

prevede “che se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio

2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore

fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica

determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni

della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della

modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”

Nel caso concreto, siccome a

seguito della decisione contestata, il diritto alla rendita e la relativa

modifica (riduzione) sono sorti prima del 1° gennaio 2022, determinante

è il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021, benché al momento della

modifica legislativa l’assicurato (classe 1978) non aveva ancora compiuto 55

anni (cfr. Moser, op. cit., pag. 8).

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno alla

salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il

caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art.

4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico

(DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.4. Per costante giurisprudenza, quando

l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo

periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di

decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;

SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre

2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24

febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce

che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Fatti

I principi giurisprudenziali

sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.

41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343

consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato

migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime,

all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si

può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso

tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione

notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa

St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al

momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già

un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012

del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la

rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e

l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado

di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per

incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima

erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI.

Una diversa valutazione di uno

stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato

non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).

Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR

2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti

per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire

una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione,

il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti

accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni

dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18

aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF

9C_226/2013 del 4 settembre 2013).

2.5. Nel caso concreto, dopo le

osservazioni 25 maggio 2021 al progetto di decisione 10 maggio 2021 (doc. 100),

l’assicurato ha prodotto nuovi atti medici (doc. 101) che sono stati valutati

dal SMR. Con rapporto 9 agosto 2021 il medico SMR dr. med. Andreoli ha così riassunto

la situazione medica:

" (…)

Aiuto cuoco, ora iscritto presso URC al 100%

Esaustiva documentazione a dossier sia specialistica che da parte

dr. __________ medico fiduciario del 1.7.2020 per IPG malattia.

Situazione stabile dal lato puramente medico in trattamento

conservativo (solo in parte palliativo) e che del ulteriore decorso si dovrà

affrontare in modo chirurgico in base al decorso futuro.

L'attuale attività resterà comunque controindicata in giustificata

inabilità lavorativa totale mentre attività adeguate sono considerate esigibili

nella forma subtotale per presenza di limitazioni per algie residuali.

Dopo osservazioni al progetto Al e considerando le osservazioni

esaustive del dr. __________ si reputa adeguato giustificare (considerando

ulteriori patologie limitanti quali quadro retinico oculare compromesso,

sindrome dello stretto toracico bilaterale e componente psichica ansiosa) una

limitazione del 50% anche in attività adeguate ergonomicamente.

Si ricorda inoltre che dalla nuova doc. il paziente è sottoposto

ad infiltrazione cervicale alla __________ di __________ ad inizio giugno 2021.

(…)” (pag. 375 inc. AI)

Egli ha poi posto le seguenti

diagnosi:

" (…)

2.1 Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)

Cod.infermità: 736 Danno funz.: 10

Canale cervicale stretto, mielopatia cervicale

Sindrome di impingement spalla destra con possibile lesione cuffia

dei rotatori

Diabete mellito l in trattamento con pompa a insulinaretinopatia

OS con distacco retinico su lacerazione retinica gigante (con

stato da vitrectomia all'occhio sinistro ed endolaser praticato il 06.5.2021) e

retinopatia non proliferante moderata, l'acuità visiva OS è ridotta a 0,32

senza correzione

2.2 Diagnosi senza ripercussione sulla CL

Sindrome dello stretto toracico bilaterale

Fibromialgia

Sindrome ansiosa (…)” (pag. 376 inc. AI)

Quale limitazioni funzionali il

medico SMR ha evidenziato:

" (…)

3.1. Limitazioni funzionali

a)

Carico max. Kg

o Nessuna limitazione

ý 5 Kg

b)

Alternazione della postura al bisogno

o No

ý

Sì ý

Inclusa o Non inclusa

c)

Difficoltà nello svolgere lavori di precisione

ý

No

o Si o Inclusa o Non inclusa

d)

Necessità di pause supplementari

ý

No

o Sì o Inclusa o Non inclusa

3.2. Ulteriori limiti e/o risorse

Non dover costantemente restare con il capo rivolto verso l'alto

(oggetti in altezza)

Non dover sollevare pesi > 5kg oltre l'orizzontale

Non dover effettuare attività con turni lavorativi notturni in

possibilità di mangiare al bisogno

Non poter guidare veicoli professionali per trasporto di persone

(…)” (pag. 377 inc. AI)

Egli ha concluso per una totale inabilità

nell’abituale attività dal 26 febbraio 2020, ritenendo tuttavia data dal 14

giugno 2021 (giorno del rapporto del dr. med. __________) un’abilità del 50% in

attività adeguate (doc. 113).

Con annotazioni 10 dicembre 2021

il SMR ha valutato il nuovo rapporto 6 dicembre 2021 del dr. med. __________,

Caposervizio del Servizio di Neurologia all’Ospedale __________ di __________,

nonché le convocazioni per l’esecuzione di una RM e ENMG, concludendo:

" (…) La

nuova documentazione inviata in fase di opposizione permette di considerare uno

stato neurologico con irradiazione periferica in fase di accertamenti e a fine

di gennaio 2022 dopo esame di TAC evt. proposizione di intervento decompressivo

se del caso.

In considerazione delle limitazioni già espresse nel RAF si

considera l'Ato limitato al 50% in attività ergonomicamente adeguate e leggere

(vedi RAF de 19.8.2021) per cui queste limitazioni restano ancora per noi

vincolanti.

Ovviamente si potrà rientrare in materia in caso di trattamento

chirurgico decompressivo cervicale. (…)” (pag. 406 inc. AI)

Con il presente ricorso

l’assicurato contesta la succitata valutazione, in particolare per quel che

concerne il miglioramento della capacità lavorativa.

2.6. Per costante giurisprudenza (cfr.

STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Inoltre, circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7. Nella fattispecie in esame questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurato è stato

accuratamente vagliato dall’Ufficio AI, non ha motivo per mettere in dubbio i

rapporti del medico SMR, il quale ha considerato tutta la documentazione

presente nel dossier. L’insorgente non ha del resto prodotto atti medici che

permettono di discostarsi dalle conclusioni a cui il citato sanitario è giunto.

ll riferimento al rapporto 14 giugno

2021 del dr. med. __________ fatto dal ricorrente non modifica la valutazione

della capacità lavorativa posta dal SMR. In primis il medico curante

endrocrinologo rileva che “la coesistenza di molteplici patologie mal

compensate allo stato attuale non permettono al paziente di disporre di un’energia

psicofisica tale da poter affrontare in ragione dell’80% attività adeguate allo

stato attuale e rispettose di tutte le limitazioni funzionali”,

elencando le note patologie somatiche. A mente del TCA, contrariamente a quanto

sostiene il ricorrente, ciò non vuol dire che “nei fatti è abile al lavoro

in misura sostanzialmente non superiore al 20%”. Secondo questa Corte il

medico ha semplicemente escluso che il paziente, per motivi psicofisici, possa

svolgere un’attività adeguata all’80% e nient’altro.

Il dr. med. __________ ha in

seguito concluso che il paziente è limitato in ragione del 100% in qualità di

aiuto-cuoco/lavapiatti. Egli ha poi specificato che “allo stato attuale è

limitato oltre il 50% in attività che comporti sforzi fisici in cui è impiegata

in particolare la muscolatura della colonna vertebrale; in attività fisiche

ripetitive anche se non comportano sollevamento di pesi oltre i 5 kg; attività

che comportino assunzione di posizioni prolungate del corpo senza potersi

muovere, impiego costante di forza muscolare sia a livello delle membra superiori

che inferiori; attività d’ufficio o altro tipo di attività sedentaria in cui

egli non possa adattare posizioni corporee e ritmo di lavoro secondo la sintomatologia

algica e parestetica”. Secondo il medico queste limitazioni derivano in

primo luogo dalla sindrome del canale cervicale stretto. Egli ha poi escluso

che il paziente, causa insulinoterapia intensiva in atto, possa svolgere professioni

in qualità di conducente di veicoli a motore, come pure attività professionali

che comportano esercizio su impalcature, questo a causa del rischio di

ipoglicemie” (doc. 105).

Certo, il dr. med. __________ ha

valutato in oltre il 50% l’incapacità lavorativa nelle summenzionate

attività qualora non fossero rispettate le limitazioni esposte, senza aver

specificato esattamente la percentuale di quelle adeguate. Tuttavia, secondo il

TCA, può essere data adesione al SMR, il quale, come visto, nelle annotazioni 9

agosto 2021 ha valutato un’abilità del 50% in attività adeguate. In tale senso

va poi fatto presente che, come si evince dallo scritto 26 ottobre 2021, __________,

quale assicuratore perdita di guadagno in caso di malattia, ha ritenuto

l’assicurato totalmente inabile quale cuoco, ma abile in attività adeguata

Considerandi

al 50% dal 14 giugno 2021, con versamento di un’indennità giornaliera del

42% (doc. 120). Non risulta e tantomeno è stato fatto valere che la decisione

dell’assicurazione perdita di guadagno sia stata contestata. Inoltre, dal 15

marzo 2022 l’assicurato ha iniziato un’attività al 50% quale addetto alla

manutenzione (cfr. contratto allegato alla risposta di causa), ulteriore motivo,

questo, per ritenerlo abile al 50% in attività adeguate. Del resto, il

ricorrente non ha sollevato alcuna obiezione circa l’effettiva esigibilità

della nuova attività.

Come detto, l’assicurato non può

più svolgere la sua precedente attività, come confermato anche dal rapporto 1°

luglio 2020 del dr. med. __________ alla __________, secondo cui l’assicurato “…

è da ritenere inabile al lavoro nella misura del 100% senz’altro a lungo

termine; una prima rivalutazione neurochirurgica non è prevista prima inizio di

settembre 2020, dopo sarà molto probabilmente operato con prognosi

post-operatoria di circa 3 mesi. Successivamente sarà probabilmente rivalutata

anche la situazione alla spalla “(doc. 106); suddetto intervento operatorio

non è tuttavia avvenuto. Il dr. med. __________ non si è comunque espresso

sull’esigibilità in attività adeguate.

L’assicurato sostiene come

l’aspetto ansioso non sia stato indagato dall’amministrazione. Ora, a parte il suevocato

riferimento fatto dal dr. med. __________ in merito all’energia psicofisica,

dagli atti non risulta che l’assicurato soffra di una patologia extrasomatica,

tantomeno di natura invalidante da indagare. Non risulta infatti che

l’assicurato sia in cura psichiatrica, né che benefici di un accompagnamento

psicologico, motivo per cui non è necessario procedere ad approfondimenti. Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Altre patologie invalidanti rispetto

a quelle elencate dal SMR, come detto, non sono state riscontrate. In

particolare va segnalato che con rapporto 16 aprile 2021 il dr. med. __________,

cardiologo, ha concluso che “al bilancio cardiologico con ecocardiografia e

cicloergometria non documento particolarità, il cuore risulta strutturalmente

normale e non vi sono indizi di ischemia cardiaca. Il soffio è di natura

funzionale” (doc. 109), escludendo quindi una patologia cardiaca.

Con il ricorso l’assicurato ha

prodotto il referto radiologo 14 ottobre 2021 della RM al plesso brachiale

bilaterale (doc. A2) e quello del 21 febbraio 2022 relativo alla TAC della

colonna cervicale (doc. A3). Al riguardo con annotazioni 16 maggio 2022, alle

quali va data adesione, il medico SMR ha valutato che la nuova documentazione “non

modifica le limitazioni già note in stato cronicizzato e stabile rispetto

all’anno antecedente”. In particolare per quel che concerne la TAC della

colonna vertebrale, il referto radiologico conclude (sottolineatura del

redattore): “modificazioni degenerative nel tratto C4-C7 sostanzialmente invariate

rispetto al precedente controllo TC di riferimento”.

In merito alla data di fissazione

della capacità lavorativa al 50%, nelle citate annotazioni 16 maggio 2022

allegate alla risposta di causa, il dr. med. __________ ha spiegato” che la

data del 14.6.2021 non rispecchia una data di miglioramento valetudinario ma si

basa sulla data della certificazione del medico curante endocrinologo dr. __________

con sua valutazione di esigibilità residuali”. Per questo motivo

correttamente il medico SMR ha ritenuto la data del rapporto, che coincide con

la visita effettuata, quale miglioramento oggettivamente costatato.

Infine, sempre nelle medesime

annotazioni 16 maggio 2022, il medico SMR rileva che “… ovviamente qualora

ci si deciderà per procedere decompressivo chirurgico [nuovamente proposto

dal dr. med. __________; cfr. rapporto 6 dicembre 2021 in doc. 121, cfr. anche rapporto

10.

maggio 2022 dello stesso sanitario che certifica che il prospettato

intervento di discectomia è stato rimandato causa iperglicemia in doc. B; n.d.r.]

o vi sarà ulteriore deterioramento funzionale obbiettivato si procederà a

rivalutazione in fase di revisione”. Infatti, secondo giurisprudenza, la decisione contestata, in casu 15 marzo 2022, delimita dal punto di

vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali

(DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii), motivo per cui i

successivi rilevanti cambiamenti, debitamente documentati, potranno essere

fatti valere, se del caso, nell’ambito di una revisione ai sensi dell’art. 17

LPGA.

Di conseguenza, tenuto conto

delle affidabili e convincenti conclusioni del SMR, alle quali va conferito

valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), che l’assicurato è

totalmente inabile nell’abituale attività dal 26 febbraio 2020, ma abile

al 50% dal 14 giugno 2021 in attività adeguate.

Infine, questo Tribunale ritiene che la documentazione medica

agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al

lavoro dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza

che si renda quindi necessario l'esperimento una perizia pluridisciplinare

richiesta dalla ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid.

2.1

pag. 429 e riferimenti). Un

tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.8

Occorre ora esaminare la

graduazione dell’invalidità eseguita dall’Ufficio AI.

2.8.1

In merito alla determinazione del reddito

da valido va ricordato che, secondo la giurisprudenza, occorre stabilire quanto la persona assicurata, nel

momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale

persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze

personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha

conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione

dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà

scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS

(cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora

dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale

dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde

manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni

verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato,

prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in

disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del

deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una

remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea

di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima

dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante

della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF

9C_151/2020 del 5 maggio 2020 consid. 6.1; 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011

consid. 3.2).

Nella decisione contestata

riguardo al reddito da valido, l’Ufficio AI ha rilevato che “… negli anni

precedenti l’insorgenza del danno alla salute lei ha sempre lavorato nel campo

della ristorazione quale cuoco – aiuto cuoco, ed in altri periodi è stato

iscritto in disoccupazione. Per definire il reddito da valido faremo capo ai

valori statistici ufficiali di riferimento per il suo abituale campo

professionale (ristorazione)”.

L’assicurato ritiene invece che

debbano essere presi in considerazione i dati statistici relativi al mercato

generale del lavoro, valori maggiori di quelli utilizzati dall’amministrazione.

Dagli atti risulta che,

antecedentemente alla prima domanda di rendita del 2007, l’assicurato aveva

lavorato presso il ristorante “__________” di __________ quale aiuto-cuoco (dal

2003.

al 2008 secondo il curriculum vitae in doc. 71; dal 2002 al 2008 secondo

il collocatore dell’AI nel rapporto 22 dicembre 2008 in doc. 26; dal 2006 al

2008, con disdetta per motivi di malattia con effetto dal 1° marzo 2008 come da

questionario del datore di lavoro del 6 maggio 2008 in doc. 8). Risulta inoltre

che sin dal 2000 il ricorrente era attivo nel settore della ristorazione, continuando

successivamente a svolgere un’attività nello stesso settore economico (eccezion

fatta per i 4 anni di custode), seppur in forma ridotta, sino alla seconda

domanda di prestazione dell’agosto 2020 (cfr. curriculum vitae in doc. 71). Per

questi motivi è molto verosimile che il ricorrente, senza il danno alla salute,

avrebbe continuato a tempo pieno un’attività nel settore della ristorazione.

Siccome successivamente alla

prima domanda di prestazioni l’assicurato è stato diverse volte in

disoccupazione, rettamente l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali

statistici relativi al ramo gastronomico, quantificando il reddito da valido, per

il 2019, in fr. 52'772. Questa soluzione va del resto a favore dell’assicurato.

Infatti, il suddetto importo è superiore a quello che risulterebbe se l’Ufficio

AI avesse aggiornato al 2022 (momento della decisione contestata) il salario

senza il danno alla salute di fr. 45'500 percepito dal ricorrente presso il Ristorante

“__________” nel 2008, utilizzato nella decisione di diniego di prestazioni del

22.

giugno 2009 (doc. 47).

2.8.2

Per quel che concerne il reddito

da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito che

sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,

i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STF I 222/04 del 5

settembre 2006).

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono

mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori

leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario

teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nel caso concreto, sempre dalla

decisione impugnata si rileva che l’Ufficio AI ha correttamente utilizzato la

citata tabella TA dell’inchiesta sulla struttura dei salari elaborata

dall’Ufficio federale di statistica. L’amministrazione ha riconosciuto una

riduzione sociale complessiva del 10% per attività leggere (cfr. rapporto 9

agosto 2021 del Consulente IP, pag. 372), giungendo ad un importo di fr. 30'762,60.

L’assicurato contesta l’ammontare

della riduzione riconosciuta, sostenendo che:

" (…)

11.

Un ulteriore aspetto che dev'essere valutata è la riduzione di

natura sociale.

L'UAI l'ha ritenuta del 10%.

Si ravvisi al riguardo che l'UAI ha ammesso tale riduzione

partendo dall'assunto che il leso sarebbe abile al lavoro in misura del 50%. Ma

non ha in alcun modo valutato che quella residua è un'attività lavorativa in

misura del 50% (e non con una riduzione della resa del 50% da svolgere

sull'arco dell'intera giornata lavorativa), in un'attività oltremodo leggera

(inferiore ai 5 kg) con una serie di limitazioni aggiuntive oltremodo

importanti. Ma soprattutto con uno spettro del mercato del lavoro molto

limitato, come abbiamo avuto modo di accertare nello studio delle limitazioni

valetudinarie

Vi sono pertanto almeno 4 fattori distinti che motivano una

riduzione di natura sociale, che riteniamo in tutti i casi debba essere

pertanto rivalutata e non possa situarsi al di sotto del 15% - 20%. (…)” (doc.

I, pagg. 6-7)

Chiamato ora a pronunciarsi in

proposito, il TCA ritiene che la chiesta decurtazione – “che non possa

situarsi al di sotto del 15 – 20%” – non può essere avvallata, ritenuto che

già la riduzione decisa dall’amministrazione (10%) appare generosa.

In primo luogo va ricordato che la più recente giurisprudenza federale ha

stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una

serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre

parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni

funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono

essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene applicata

nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in

attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita doppia

deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con

riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del

10.

giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4;

8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure

Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide

selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49).

Premesso quanto sopra, nel caso

in esame, come visto l’assicurato può svolgere attività leggere, senza

sollevamento di pesi oltre i 5 kg oltre l’orizzontale, senza dover restar con

il capo rivolto verso l’alto, con possibilità di alternare la posizione

evitando di effettuare turni lavorativi di notte con possibilità di mangiare al

bisogno e senza dover guidare veicoli professionali per trasporto persone.

Ora, tenuto conto

dell’esigibilità appena descritta, occorre rilevare che il ricorrente beneficia

di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora sufficientemente ampio

(cfr. in tal senso il rapporto del 9 agosto 2021 Servizio IP pagg. 372/3) e

d’altronde egli non comprova né

pretende in alcun modo che vi siano circostanze eccezionali in un mercato

equilibrato del lavoro che nella fattispecie permetterebbero di affermare che

subisca uno svantaggio tale da trovarsi in una situazione inferiore alla

media.

Pertanto,

l'aumento della deduzione dal reddito da invalido, basato esclusivamente sulle

limitazioni derivanti dal danno alla salute, come nel caso in esame, non può

essere in concreto concesso (cfr. citate STF 8C_730/2019, 8C_765/2019 e

8C_9/2000, consid. 4).

L’assicurato sostiene poi che

sono dati almeno 4 fattori distinti per riconoscere una riduzione sociale,

senza tuttavia elencarli e tantomeno motivarli.

Sicuramente non lo è il fattore

età, visto che al momento della decisione contestata l’assicurato (nato il __________

1978) aveva compiuto 43 anni, quindi non prossimo all’età pensionabile.

Va

inoltre rilevato che il fatto di avere una limitata formazione professionale

non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate

entranti in linea di conto (livello 1 attività semplici di tipo fisico o

manuale; corrispondente al precedente livello di qualifica 4: attività semplici

e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né

un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso DTF 137 V 71 consid.

5.3

e STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3 con riferimenti), ciò che

corrisponde al caso in esame.

Né del resto la circostanza che

l’assicurato, entrato in Svizzera nel 2000, sia titolare di un permesso B

permette di riconoscere un motivo di riduzione.

Infine, a ragione l’assicurato

rileva che in occasione della decisione di rifiuto 22 giugno 2009

l’amministrazione aveva riconosciuto una deduzione sociale del 15% (10% per

attività leggere e del 5% relative all’età e alle difficoltà di tipo manuale). Tuttavia,

questo generalmente non preclude che, trattandosi in casu di una revisione, gli

aspetti dell’invalidità possano essere rivalutati (cfr. consid. 2.4). Inoltre,

vista la recente giurisprudenza menzionata, la riduzione del 10% non poteva essere

confermata.

2.8.3

Dal raffronto dei redditi esposto

nella decisione contestata risulta, nel 2019, un grado d’invalidità del 42% che

conferisce il diritto ad un quarto di rendita. Ciò giustifica la riduzione

della rendita intera ad un quarto con effetto dal 1° ottobre 2021, tre mesi

dopo la valutazione di una capacità lavorativa parziale in attività adeguate

(cfr. il già citato rapporto dr. med. __________ del 14 giugno 2021).

Va infine detto che, visto

l’importante scarto per raggiungere un grado d’invalidità del 50% con

conseguente diritto alla mezza rendita, il fatto che i redditi non sono stati valutati

al 2021 (anno della modifica della capacità lavorativa) rispettivamente al 2022

(anno dell’emissione della decisione contesta) non modifica l’esito della

vertenza.

Visto quanto sopra, la decisione

contestata merita conferma, mentre il ricorso è da respingere.

2.9

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del

ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti