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Decisione

32.2022.25

Ricorso contro decisione erroneamente qualificata dall'amministrazione come decisione di non entrata in materia su nuova domanda di prestazioni. Gravame accolto con rinvio atti per complemento istruttorio. Assegnazione di ripetibili che rende priva di oggetto domanda AG

5 luglio 2022Italiano9 min

di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, che rifonderà alla ricorrente

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.25

rg/sc

Lugano

5 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 maggio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 15 marzo 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per decisione 15 marzo 2022,

preavvisata il 9 ottobre 2020, l’Ufficio AI non è entrato in materia sulla

nuova domanda di prestazioni presentata nell’aprile 2020 da RI 1,

le cui

precedenti richieste di prestazioni inoltrate nel mese di febbraio 2014 rispettivamente

nel giugno 2017 erano state respinte, la seconda con decisione 22 settembre

2020 e la prima con decisione 22 maggio 2015 confermata da questa Corte con

STCA 32.2015.106 del 25 luglio 2016.

1.2 Contro suddetta decisione s’aggrava

al TCA l’assicurata rappresentata dall’avv. RA 1. Istando per la concessione

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, contesta la valutazione medica

(psichiatrica) posta alla base del querelato provvedimento e postula l’entrata

nel merito della sua domanda dell’aprile 2020.

Con la risposta di causa

l’amministrazione, con riferimento alla valutazione 20 maggio 2022 del medico

psichiatra SMR dr. __________, chiede l’annullamento della decisione impugnata

e la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici volti ad “appurare

se è intervenuto un peggioramento del quadro clinico globale dell’assicurata

atto ad aprire il diritto a prestazioni d’invalidità”.

Con scritto 9 giugno 2022 la

patrocinatrice dell’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta di

retrocessione formulata dall’amministrazione, postulando l’assegnazione di

congrue ripetibili (in ragione di almeno fr. 2'144.50).

2.1 La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;

STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 Se l'assicurato

interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice

esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in

materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il

giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina

materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato

è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116

V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a); sul punto cfr. anche DTF

130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

2003, pp. 84ss).

Nel caso in esame,

contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata, a seguito della

nuova domanda presentata nell’aprile 2020 con produzione di nuova

documentazione e indicazione di ulteriore refertazione medica da assumere agli

atti, con comunicazione 14 aprile 2020 all’assicurata l’amministrazione ha

dichiarato di “ritenere assolte le condizioni per entrare in materia di una

nuova domanda di prestazioni” (doc. AI 65).

Per il che,

considerato che, rispetto all’ultima decisione di diniego di prestazioni

cresciuta in giudicato, il rilevante cambiamento ex artt. 82 cpv. 2 e 3 OAI

(quale condizione per una entrata in materia su una nuova domanda di

prestazioni) sia già stato reso verosimile dall’assicurata e – rettamente –

accertato dall’amministrazione (giovi al riguardo ricordare che non è necessario portare la

prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante

cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato, ma è

sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se

permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo

cambiamento in realtà non è subentrato; STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015

consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa), oggetto del

contendere non può in concreto che essere l’esame materiale da parte di questo

Giudice a sapere se la modifica delle circostanze (peggioramento delle

condizioni di salute) resa attendibile sia effettivamente avvenuta, ritenuto

che se l'amministrazione entra nel

merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista

materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità si

è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).

In tale evenienza si

applicano per analogia le disposizioni sulla revisione di rendite in corso

(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999 p. 8;

Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in

Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p.

15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha

stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di

modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività

lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue

conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante

(STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid.

2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia

possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le

condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica,

tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve

essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in

relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita

è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione

iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece

che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo

diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991

nella causa G.C., consid. 4).

2.3 Nel caso in disamina, alla

luce degli atti medici all’inserto (cfr. in particolare la refertazione medica

di cui ai doc. AI 64 e segg.) e delle considerazioni esposte nel gravame e

della documentazione prodotta in sede ricorsuale (cfr. doc. C-E), non risulta

che l’amministrazione abbia accertato ed indagato in maniera esaustiva e

completa la fattispecie, essendovi effettivamente da ritenere che – onde

addivenire ad un chiaro giudizio sulla situazione invalidante dell’assicurata,

ovvero sull’eventuale rilevanza ai fini del diritto alla rendita del

peggioramento delle sue condizioni reso verosimile dall’interessata – la

fattispecie vada ulteriormente indagata dal profilo medico e ciò sulla base di

quanto osservato dal medico SMR nella già citata sua valutazione del 20 maggio

2022 avente il seguente tenore: “Presa visione degli atti medici versati in

sede di ricorso e del referto del Dr. __________ pervenuto il 19.04.2022, è

stato reso verosimile un peggioramento dello stato di salute dell’assicurata.

Nell’affermativa, visto il tempo trascorso dall’ultimo accertamento neutrale,

si impone una rivalutazione globale dello stato di salute seguita da inchiesta

al domicilio” (doc. VI-1).

2.4 In STF 9C_243/2010 del

28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA

32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del

27 ottobre 2011).

In concreto,

considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione risultino

incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso

sopra indicato.

In esito alla nuova

istruttoria, dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI,

una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA.

2.5 Secondo gli art.

29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre

2020), la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del

ricorso (il rinvio con esito aperto equivale

a piena vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a

DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese di fr. 500

vanno poste a carico dell’Ufficio AI.

Patrocinata in causa

da un’avvocata, la ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art.

61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo fissare in fr. 2'144.70

(IVA compresa) come da richiesta presentata nelle more della presente procedura

(cfr. Doc. VIII e G).

La domanda di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio formulata dalla ricorrente diventa pertanto priva di oggetto

(DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012

consid. 5).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

accolto.

§ La decisione del

15 marzo 2022 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché

proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura

Fatti

di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, che rifonderà alla ricorrente

fr. 2'144.70 per ripetibili (IVA compresa).

3.- La domanda di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è divenuta priva d’oggetto.

4.- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

Considerandi

L'atto di ricorso, in

3.

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti