32.2022.26
Prima domanda di rendita respinta. Conferma della valutazione medico-teorica del SMR ed il calcolo del grado d'invalidità non pensionabile
16 agosto 2022Italiano30 min
i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.26
BS/sc
Lugano
16 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 marzo 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1966, da ultimo attiva
quale badante, nel febbraio 2020 ha inoltrato una domanda di
prestazioni AI per adulti (doc. 1 inc. AI, se non indicato
diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti
con la risposta di causa) a seguito di un infortunio occorsole il 9 maggio 2019
che le ha causato una lesione al ginocchio sinistro (cfr. rapporto 28 giugno
2019 del dr. med. __________, doc. 22), evento preso a carico dalla __________.
Con decisione formale del 16 dicembre 2019, confermata con decisione su
opposizione del 13 marzo 2020, la __________ ha posto termine al proprio
obbligo prestativo dal 29 ottobre 2019, ritenendo estinto da quella data il
nesso causale naturale tra i disturbi al ginocchio sinistro ancora presenti e
l’infortunio. La decisione su opposizione è stata confermata dal TCA con
sentenza dell’8 febbraio 2021 (inc. 35.2020.48; cfr. 439 ss).
1.2. Nell’ambito dell’istruttoria, aggiornata
la situazione medica, con rapporto 28 maggio 2021 la dr.ssa med. __________ del
SMR, poste le limitazioni funzionali, ha valutato l’assicurata inabile al 50%
dal 1°marzo 2020 nell’abituale attività, ma pienamente abile in attività
adeguate da marzo 2021 (doc. 40). Dopo aver accertato le attività esigibili
rispettose delle limitazioni funzionali (cfr. rapporto 10 giugno 2021 del Servizio
integrazione professionale in doc. 41) e dopo aver proceduto al consueto
raffronto dei redditi, con progetto di decisione del 15 giugno 2021 l’Ufficio
AI ha respinto la domanda di prestazioni non avendo l’assicurata diritto a provvedimenti
professionali e nemmeno ad una rendita d’invalidità, presentando essa un grado
d’incapacità al guadagno dell’11% (doc. 42).
A seguito dei diversi rapporti
medici prodotti dall’assicurata con osservazioni 9 luglio 2021 e 23 luglio 2021
(doc. 48, 49 e 52), tenuto conto degli atti richiamati dalla __________ (doc.
71), con annotazioni 9 marzo 2022 la dr.ssa __________ del SMR ha valutato la
nuova documentazione, giungendo alla stessa conclusione espressa nella
precedente valutazione del 28 maggio 2021 (doc. 72).
Con decisione 16 marzo 2022 l’Ufficio
AI ha pertanto confermato il diniego di prestazioni (doc. 73).
1.3. L’assicurata, per il tramite del
sindacato RA 1, è tempestivamente insorta contro la citata decisione,
postulando il riconoscimento del diritto ad una rendita intera. Contesta la
valutazione medico-teorica dell’Ufficio AI, ritenendo data una totale inabilità
lavorativa nella sua abituale attività di badante ed al massimo un’abilità
lavorativa del 50% in altre attività. Sostiene che l’amministrazione non ha
debitamente tenuto conto delle sue problematiche fisiche, senza considerare la
sua patologia psichiatrica.
In via subordinata chiede il
rinvio degli atti dall’amministrazione affinché proceda all’esecuzione di una
perizia multidisciplinare.
Al ricorso l’assicurata ha
allegato atti medici, in parte già prodotti in sede di procedura
amministrativa.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio
AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione
contestata. Esaminata la nuova documentazione medica, l’amministrazione ha
ribadito la correttezza della valutazione medico-teorica alla base della decisione
contestata.
1.5. Con scritto 23 giugno 2022 il
rappresentante dell’assicurata ha chiesto una proroga sino al 18 luglio 2022
per produrre un rapporto del dr. med. __________ (specialista in psichiatria e
psicoterapia, n.d.r.) (VI).
1.6 Con ordinanza del 24 giugno 2022 il
TCA ha concesso la chiesta proroga (VII). La ricorrente è rimasta tuttavia
silente.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni di RI 1.
Va qui rilevato che il 1° gennaio
2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che
concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre ricordare che per la
disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in
precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto
intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente
o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg.
con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto, al ricorso contro la
decisione emanata il 16 marzo 2022 – data che, di principio, delimita
temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – si
applicano le norme sostanziali in vigore in quel momento.
Per cui ogni riferimento alle
norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel
tenore in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il danno alla
salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il
caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita
all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità
di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo
aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28b cpv. 1 LAI prescrive
che l’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una
rendita intera. Il cpv. 2 dispone che se il grado d’invalidità è compreso tra
il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado
d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado d’invalidità è uguale o
superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera.
Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per
cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.
L'art. 28 cpv. 2 vLAI prescriveva
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità
con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è
portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota
a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Nel caso concreto, tenuto conto
della documentazione medica dalla __________, con rapporto 28 maggio 2021 la
dr.ssa med. __________ del SMR ha posto le diagnosi invalidanti di gonalgia
dopo distorsione del ginocchio il 9 maggio 2019 con/in condropatia
retropatellare, ganglio meniscale laterale, condropatia conditio femorale
piatto tibiale mediale ginocchio sinistro e quelle senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa (moderate discopatie disidratative L2- L3-L4-L5-L-5 con una
leggere protusione del disco L3-L4 e ipertrofia dei massicci articolari con
ispessimento dei legamenti gialli a livello L4-L5, adiposità, ipertonia). Poste
le limitazioni funzionali (limitazione di carico a 5 kg, necessità di
alternanza della postura al bisogno, nessuna difficoltà nello svolgere lavori
di precisione, nessuna necessità di pause complementari; nessuna attività in
posizione inginocchiata ed accovacciata, in postura eretta prolungata con lunga
deambulazione su terreni disconnessi, scendere e salire le scale ripetutamene
su scale a pioli o in precario equilibrio), la suddetta sanitaria ha ritenuto
l’assicurata inabile al 50% da marzo 2020 nell’abituale attività, ma pienamente
abile in attività adeguate da marzo 2021 (doc. 40).
Con annotazioni 9 marzo 2022 (doc.
72) la dr.ssa __________ ha valutato la nuova documentazione medica prodotta
dall’assicurata con osservazioni 9 luglio 2021 e 23 luglio 2021 al progetto di
decisione (doc. 48, 49 e 52),
" (…)
Successivamente al RAF SMR del 28.05.2021 giunge agli atti:
1) Rapporto
medico del curante di base Dr. __________ (21.07.2021) che attesta:
La Signora RI 1 che conosco da
molti anni, non è in grado di intraprendere un'attività lavorativa fisicamente
impegnativa causa i molteplici problemi di salute... II massimo che si può
chiedere da lei potrebbe essere un lavoro tipo badante o assistente di cura al
50% di abilità lavorativa;
2) Rapporto
medico Prof. Dr. __________, Specialista FMH oftalmologia e oftalmochirurgia
(14.07.2021);
3) Rapporto
medico del Prof. Dr. __________, Specialista FMH oftalmologia e oftalmochirurgia
(21.07.2021);
4) RM
COLONNA CERVICALE NATIVA del 02.12.2017: Piccole alterazioni degenerative
C4-C7 come descritto;
5) Rapporto medico Dr. __________ (26.06.2019), già agli
atti;
6) Rapporto
medico del curante di base Dr. __________ (20.09.2021) che attesta:
La paziente potrebbe lavorare
nella sua professione di badante o assistente di cura geriatrico all'incirca
50%. ... Potrebbe continuare l'attuale professione di badante ma all'incirca al
50%. ... Inidoneo alla guida secondo l'oculista Dr. __________. ... Per quante
ore al giorno è esigibile l'attività svolta finora dalla sua paziente? 8 ore ma
interrompendo spesso;
7) Rapporto
medico della neurologa Dr.ssa __________ (23.01.2018):
Decorso neurologico favorevole con
netta risoluzione della contrattura muscolare paravertebrale cervicale e della
sintomatologia algica, dopo l'introduzione della terapia farmacologica
miorilassante. L'obiettività risulta priva di particolarità, con esami paraci i
n id (EN M G e RM cervicali) privi di reperti significativi;
8) Rapporto medico del reumatologo Dr. __________
(18.10.2017);
9) Rapporto medico del reumatologo Dr. __________
(29.12.2017);
10) Rapporto medico del reumatologo Dr. __________
(20.12.2017);
11) Rapporto
medico Prof. Dr. __________, Specialista FMH oftalmologia e oftalmochirurgia
(25.10.2021) che non certifica alcuna incapacità lavorativa ed attesta: La
paziente non è in grado di svolgere lavori che richiedono una visione binoculare,
la lettura prolungata, la guida di automobili. ... Attualmente quale attività
può svolgere la paziente? Lavori che non richiedono un'acuità visiva alta, visione
binoculare. ... Per quante ore al giorno è esigibile un'attività adeguata alle limitazioni
della sua paziente? Non ci sono limitazioni per attività idonee;
12) Breve
scritto del reumatologo Dr. __________ del 22.12.2021 che attesta di aver seguito
l'A nel 2017, con consultazioni il 17.10 e 20.12.2017 e di conseguenza non conosce
il suo stato di salute attuale. Allega la documentazione medica a sua disposizione,
peraltro già agli atti;
13) Breve
scritto della fisiatra curante Dr.ssa __________ (29.12.2021) che non vede l'A
dal 2019 e pertanto non ha niente di nuovo da segnalare rispetto al rapporto del
08.03.2021. (…)” (pag. 222-223 incarto AI)
Essa ha poi concluso:
" (…)
Conclusioni
In conclusione in assenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni
significative di fatti noti sono ancora valide le conclusioni del rapporto
finale SMR del 28.05.2021, considerando le incapacità lavorative aggiuntive
(determinate dal nuovo infortunio __________ da morso di gatto), …” (pag. 223
incarto AI)
Il medico SMR ha quindi confermato
l’inabilità al 50% da marzo 2020 nell’abituale attività e la piena abilità in
attività adeguate da marzo 2021, riconoscendo un’inabilità del 100% dal 31
agosto 2021 al 28 ottobre 2021 a seguito di un ulteriore infortunio non
rilevante essendo inferiore ai tre mesi (cfr. art. 88a cpv. 2 OAI).
Con il presente ricorso
l’assicurata contesta la succitata valutazione, ritenendo data una totale
inabilità lavorativa nella sua abituale attività di badante ed al massimo
un’abilità lavorativa del 50% in altre attività. Sostiene infatti che
l’amministrazione non ha debitamente tenuto conto delle sue problematiche
fisiche e non ha considerato la patologia psichiatrica.
2.4. Per costante giurisprudenza (cfr.
STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Inoltre, circa il ruolo del medico SMR, va
rammentato che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008
del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché
alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante
attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del
23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto
che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.5. Nella fattispecie in esame questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurata è stato
accuratamente vagliato dall’Ufficio AI, non ha motivo per mettere in dubbio i
rapporti della dr.ssa __________, medico SMR, la quale ha considerato tutta la
documentazione presente nel dossier. L’insorgente non ha del resto prodotto
altri atti medici che permettono di discostarsi dalle conclusioni a cui la citata
sanitaria è giunta. A tale proposito, va fatto riferimento ai rapporti 28
maggio 2021 e 9 marzo 2022 del SMR ai quali va prestata adesione (consid. 2.3).
Anche la documentazione medica
prodotta dall’assicurata in sede di ricorso, esaminata dal SMR il 27 maggio
2022 (IV/1), non aggiunge alcun nuovo elemento medico che non sia stato già esaminato
dall’amministrazione.
In particolare, l’assicurata ha
prodotto il certificato 26 aprile 2022 del medico curante, dr. med. __________,
del seguente tenore (sottolineature del redattore):
" Si
certifica che la paziente sopraccitata in mia cura da molti anni, soprattutto
per uno stato depressivo anche in seguito e a causa di un’infezione di Lebbra
diagnostica in Italia molti anni or sono e da allora seguita regolarmente dai
colleghi medici universitari di __________.
La paziente ha avuto diversi problemi neurologici (vedi copia
rapporti neurocentro del 23.01.2018), reumatologici (vedi copia rapporto Dr. __________)
e oftalmologici (vedi copia rapporto Dr. __________).
Nonostante tutti questi problemi di salute, la signora RI 1 ha
cercato di lavorare il più possibile soprattutto come badante-dama di compagnia
di persone anziane e malate.
La signora RI 1 ha modi molto gentili ed è sempre stata apprezzata
come badante-dama di compagnia da tutti gli utenti.
Attualmente mi ha riferito di aver trovato una mansione come dama
di compagnia e questo potrebbe essere la soluzione ideale per lei che ha sempre
cercato di rendersi utile e che con il decesso del marito si è trovata in
profonda crisi psichica e fisica.
Nelle mansioni abituali c'è una capacità lavorativa del 50%.
Inoltre la paziente sarà seguita dallo psichiatra Dr. __________,
e sta assumendo il medicamento antidepressivo Escitalopram gtt.” (Doc. B)
Come rettamente rilevato dal SMR
nelle citate annotazioni 27 maggio 2022 (IV/1), il medico curante fa
riferimento a problematiche neurologiche e reumatologiche già risolte,
rinviando ai rapporti 23 gennaio 2018 della dr.ssa med. __________ e del 26
giugno 2019 del dr. med. __________ già valutati dallo stesso servizio medico il
28 maggio 2021 (doc. 40).
Il medico curante fa anche
riferimento ad una problematica oftalmologica. A tal proposito l’assicurata ha prodotto
per la prima volta il rapporto 22 ottobre 2021 del dr. med. __________ (doc.
B1). Va ricordato che i precedenti rapporti 14 luglio 2021, 21 luglio 2021 e quello
successivo del 25 ottobre 2021 del suddetto specialista in oftalmologia sono
stati già esaminati dal SMR il 9 marzo 2022 (doc. 72). In particolare, con
riferimento a quello del 25 ottobre 2021 il dr. med. __________ non ha attestato
un’incapacità lavorativa, ma solo che l’assicurata non è in grado di svolgere
attività che richiedano una visione binoculare, la lettura prolungata, la guida
di automobili e che l’attività adeguata può essere svolta senza limitazioni
(doc. 59). Da ultimo va fatto presente che nel rapporto 20 ottobre 2021 lo
specialista conclude per una “stabilizzazione della pressione intraoculare” e
non attesta alcun peggioramento (doc. B1).
Infine, il medico curante
riferisce che la sua paziente sarà seguita dal dr. med. __________, specialista
in psichiatria e psicoterapia, e che attualmente sta assumendo un
antidepressivo. Rettamente il SMR rileva che la prescrizione di un
antidepressivo, tra l’altro senza specificazione di dosaggio, non implica la presenza
di una patologia psichica invalidante. Va poi fatto presente che con scritto
del 23 giugno 2022 l’assicurata ha informato di essere in cura dal dr. med. __________
e che avrebbe trasmesso al Tribunale un rapporto (cfr. consid. 2.5). Tuttavia,
nonostante la concessione di una proroga sino al 18 luglio 2022 (cfr. consid.
2.4), l’assicurata è rimasta silente. Certo, l’Ufficio AI non ha tenuto conto
di una patologia psichiatrica invalidante, questo perché l’assicurata non ha
reso almeno verosimile di esserne affetta. Al proposito va
ricordato che se da una parte la procedura
davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti
rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
L’assicurata,
sempre in sede ricorsuale, ha poi riproposto il rapporto 23 gennaio 2018 della dr.
med. __________, Caposervizio al __________ dell’Ospedale __________ di __________,
la cui valutazione conclusiva è la seguente (sottolineatura del redattore):
" (…)
Valutazione
Decorso neurologico favorevole con netta risoluzione della
contrattura muscolare paravertebrale cervicale e della sintomatologia algica,
dopo l’introduzione della terapia farmacologica miorilassante.
L’obiettività risulta priva di particolarità, con esami
paraclinici (ENMG e RM cervicali) privi di reperti significativi.
Tuttavia, al controllo attuale l’esame dello stato mentale mette
in evidenza un possibile stato misto dell’umore, in assenza di progettualità
anticonservativa e che apparentemente non determina una menomazione del
funzionamento globale (non si ha però un riscontro eteroanamnestico). Inoltre
dalla raccolta anamnestica emerge una dubbia famigliarità per disturbi
dell’umore e suicidalità. Chiediamo quindi al Dr. Med. __________, di convocare
la paziente (segnaliamo che a breve dovrà partire per un soggiorno in __________
di circa 2 mesi), per una valutazione in merito, anche in relazione ad un possibile
ruolo causale/concausale di tolperisone, sebbene poco probabile.
Dal lato terapeutico fino a valutazione psichiatrica, confermiamo
la terapia in atto, da cui effettivamente la paziente ha tratto giovamento sul
dolore.
Rivedremo la paziente ad accertamento effettuato. (…)” (doc. B2)
Quindi, giustamente il SMR evidenzia
che la problematica neurologica è rientrata e che dagli atti non risulta un
peggioramento. Si rileva che la specialista aveva chiesto una valutazione
psichiatrica. Non risulta tuttavia che questa valutazione sia stata eseguita, ciò
che depone per una componente extra-somatica non invalidante.
Infine, allegato al ricorso
l’assicurata ha nuovamente prodotto i rapporti 29 dicembre 2017 e 18 ottobre
2018 del dr. med. __________. Tali rapporti, che non contengono alcuna
indicazione sulla capacità lavorativa e sono del resto antecedenti all’infortunio
del 9 maggio 2019, sono stati valutati dal SMR il 9 marzo 2022 (doc. 72).
Di conseguenza, tenuto conto
delle affidabili e convincenti conclusioni del SMR, alle quali va conferito
valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.4), è da ritenere, con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), che l’assicurata è inabile
al 50% da marzo 2020 nell’abituale attività ed abile al 100% in attività
adeguate da marzo 2021, eccetto una totale inabilità dal 31 agosto 2021 al 28
ottobre 2021 a seguito di un ulteriore infortunio.
Da ultimo, va
rilevato che, fondandosi sugli atti della __________ e dell’assicurazione
disoccupazione presenti nell’incarto, nelle più volte citate annotazioni 9
marzo 2022 il SMR ha pertinentemente evidenziato (sottolineatura del redattore):
" (…) Successivamente
alla sospensione delle IPG del 29.10.2019 da parte di __________ l'A è stata iscritta
in disoccupazione e percepito dal 31.10.2019 al 29.02.2020 indennità di disoccupazione
in misura del 100%.
Dal 01.03.2020 ha lavorato al 50% come badante presso Sig.ra __________
di __________.
Nuova occupazione in qualità di badante al 50% dal 01.10.2020
presso __________, deceduto in data 16.01.2021.
Ha nuovamente percepito IPG disoccupazione, con piena abilità
lavorativa e senza alcun limite funzionale dal 01.03.2021 al 14.08.2021.
Successiva apertura di nuovo termine quadro del 15.08.2021 per la ricerca di
un'attività a tempo pieno.
Nuovo infortunio __________ da morso di gatto del 31.08.2021
(26.15632.21.2).
Certificazione di piena abilità lavorativa per DISO dal
28.10.2021, con definizione di limitazioni funzionali. (…)” (pag. 222
incarto AI)
Quindi, la piena
abilità lavorativa in attività adeguate è da confermare.
Infine, questo
Tribunale ritiene che la documentazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al lavoro dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento una perizia pluridisciplinare richiesta dalla
ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid.
2.1 pag. 429 e riferimenti).. Un
tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al
previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.6 Occorre ora esaminare la
graduazione dell’invalidità eseguita dall’Ufficio AI.
2.6.1. Per quanto concerne la valutazione
della residua capacità lavorativa va fatto riferimento al rapporto 10 giugno
2021 della consulente IP, la quale, tenuto conto delle limitazioni fisiche, ha
ritenuto che l’assicurata può esercitare un’attività adeguata, quale operaia in
attività di imballaggio – etichettatura, aiuto amministrativo, call center ecc.
(doc. 41), attività che non necessitano di una visione binoculare. Occorre infatti
ricordare che secondo la giurisprudenza gli assicurati che lamentano la perdita
dell'acuità visiva di un occhio sono in grado di attendere alla maggior parte
della attività professionali, escluse quelle che richiedono una visione
binoculare (STF I 222/06 del 10 luglio 2007 consid. 3 con riferimento a RAMI
1986 no. U 3 pag. 258 consid. 2b p. 260 seg). Va poi ricordato che secondo
l’esperienza medica, l’handicap risultante dalla perdita dell’acuità visiva di
un occhio viene generalmente corretto in larga misura grazie all’assuefazione e
all’adattamento dell’interessato e che solo raramente causa una diminuzione,
peraltro minima, della capacità di guadagno. In circostanze normali e a
condizione che l’assicurato dia prova della buona volontà da lui esigibile,
l’adattamento alla situazione monoculare avviene in un periodo di tempo che, a
seconda dell’età dell’infortunato, può variare da sei mesi a due anni al
massimo (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U3, p. 258ss.). Tale giurisprudenza è
limitata a quelle attività che non richiedono esigenze visive elevate o una
vista stereoscopica piena e non implicano la permanenza in situazioni esposte
come tetti o ponteggi, l’utilizzazione di veicoli pericolosi o l’esecuzione di
movimenti di precisione (cfr. STFA 27.7.1999 in re M. D. c. INSAI consid. 3b),
attività che, come detto, non concernono quelle proposte dalla consulente.
2.6.2. In merito alla determinazione del reddito
da valido va ricordato che, secondo la giurisprudenza, occorre stabilire quanto la persona assicurata, nel
momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla
rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale
persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze
personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha
conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione
dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà
scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS
(cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid.
4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero
mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato
o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello
che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in
qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere
riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o
aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo
del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle
usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui
il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno
alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione
dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_151/2020 del 5
maggio 2020 consid. 6.1; 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nella decisione contestata riguardo
al reddito da valido, essendo il danno alla salute sorto quando l’assicurata
era in disoccupazione, rettamente l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali
statistici relativi alla professione di badante, quantificato in fr. 49'767 per
il 2020. Tale importo non è stato contestato dall’assicurata.
2.6.3. Per quel che concerne il reddito
da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che
sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,
Fatti
i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STF I 222/04 del 5
settembre 2006).
Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono
mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori
leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario
teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Considerandi
Nel caso concreto, sempre dalla
decisione impugnata si rileva che l’Ufficio AI ha correttamente utilizzato la
citata tabella TA dell’inchiesta sulla struttura dei salari elaborata
dall’Ufficio federale di statistica ed ha riconosciuto una riduzione sociale
complessiva del 20%, rimasta incontestata, giungendo ad un importo di fr. 44’511.
Non vi sono motivi per non aderire a simile riduzione, ricordato che in caso di
valutazione della deduzione globale il giudice non può, senza valido motivo,
sostituire il suo apprezzamento a quello dell’amministrazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
2.6.4
Dal raffronto dei redditi esposto
nella decisione contestata risulta un grado d’invalidità dell’11% che non
conferisce il diritto ad una rendita.
Ne consegue che la decisione
contestata merita conferma, mentre il ricorso è da respingere.
2.7
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le
spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della
ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti