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Decisione

32.2022.26

Prima domanda di rendita respinta. Conferma della valutazione medico-teorica del SMR ed il calcolo del grado d'invalidità non pensionabile

16 agosto 2022Italiano30 min

i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.26

BS/sc

Lugano

16 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 maggio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 16 marzo 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1966, da ultimo attiva

quale badante, nel febbraio 2020 ha inoltrato una domanda di

prestazioni AI per adulti (doc. 1 inc. AI, se non indicato

diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti

con la risposta di causa) a seguito di un infortunio occorsole il 9 maggio 2019

che le ha causato una lesione al ginocchio sinistro (cfr. rapporto 28 giugno

2019 del dr. med. __________, doc. 22), evento preso a carico dalla __________.

Con decisione formale del 16 dicembre 2019, confermata con decisione su

opposizione del 13 marzo 2020, la __________ ha posto termine al proprio

obbligo prestativo dal 29 ottobre 2019, ritenendo estinto da quella data il

nesso causale naturale tra i disturbi al ginocchio sinistro ancora presenti e

l’infortunio. La decisione su opposizione è stata confermata dal TCA con

sentenza dell’8 febbraio 2021 (inc. 35.2020.48; cfr. 439 ss).

1.2. Nell’ambito dell’istruttoria, aggiornata

la situazione medica, con rapporto 28 maggio 2021 la dr.ssa med. __________ del

SMR, poste le limitazioni funzionali, ha valutato l’assicurata inabile al 50%

dal 1°marzo 2020 nell’abituale attività, ma pienamente abile in attività

adeguate da marzo 2021 (doc. 40). Dopo aver accertato le attività esigibili

rispettose delle limitazioni funzionali (cfr. rapporto 10 giugno 2021 del Servizio

integrazione professionale in doc. 41) e dopo aver proceduto al consueto

raffronto dei redditi, con progetto di decisione del 15 giugno 2021 l’Ufficio

AI ha respinto la domanda di prestazioni non avendo l’assicurata diritto a provvedimenti

professionali e nemmeno ad una rendita d’invalidità, presentando essa un grado

d’incapacità al guadagno dell’11% (doc. 42).

A seguito dei diversi rapporti

medici prodotti dall’assicurata con osservazioni 9 luglio 2021 e 23 luglio 2021

(doc. 48, 49 e 52), tenuto conto degli atti richiamati dalla __________ (doc.

71), con annotazioni 9 marzo 2022 la dr.ssa __________ del SMR ha valutato la

nuova documentazione, giungendo alla stessa conclusione espressa nella

precedente valutazione del 28 maggio 2021 (doc. 72).

Con decisione 16 marzo 2022 l’Ufficio

AI ha pertanto confermato il diniego di prestazioni (doc. 73).

1.3. L’assicurata, per il tramite del

sindacato RA 1, è tempestivamente insorta contro la citata decisione,

postulando il riconoscimento del diritto ad una rendita intera. Contesta la

valutazione medico-teorica dell’Ufficio AI, ritenendo data una totale inabilità

lavorativa nella sua abituale attività di badante ed al massimo un’abilità

lavorativa del 50% in altre attività. Sostiene che l’amministrazione non ha

debitamente tenuto conto delle sue problematiche fisiche, senza considerare la

sua patologia psichiatrica.

In via subordinata chiede il

rinvio degli atti dall’amministrazione affinché proceda all’esecuzione di una

perizia multidisciplinare.

Al ricorso l’assicurata ha

allegato atti medici, in parte già prodotti in sede di procedura

amministrativa.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio

AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione

contestata. Esaminata la nuova documentazione medica, l’amministrazione ha

ribadito la correttezza della valutazione medico-teorica alla base della decisione

contestata.

1.5. Con scritto 23 giugno 2022 il

rappresentante dell’assicurata ha chiesto una proroga sino al 18 luglio 2022

per produrre un rapporto del dr. med. __________ (specialista in psichiatria e

psicoterapia, n.d.r.) (VI).

1.6 Con ordinanza del 24 giugno 2022 il

TCA ha concesso la chiesta proroga (VII). La ricorrente è rimasta tuttavia

silente.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni di RI 1.

Va qui rilevato che il 1° gennaio

2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che

concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre ricordare che per la

disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in

precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente

o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg.

con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto, al ricorso contro la

decisione emanata il 16 marzo 2022 – data che, di principio, delimita

temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – si

applicano le norme sostanziali in vigore in quel momento.

Per cui ogni riferimento alle

norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel

tenore in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno alla

salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il

caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita

all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità

di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,

provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo

aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28b cpv. 1 LAI prescrive

che l’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una

rendita intera. Il cpv. 2 dispone che se il grado d’invalidità è compreso tra

il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado

d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado d’invalidità è uguale o

superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera.

Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per

cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.

L'art. 28 cpv. 2 vLAI prescriveva

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità

con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è

portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota

a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe

potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Nel caso concreto, tenuto conto

della documentazione medica dalla __________, con rapporto 28 maggio 2021 la

dr.ssa med. __________ del SMR ha posto le diagnosi invalidanti di gonalgia

dopo distorsione del ginocchio il 9 maggio 2019 con/in condropatia

retropatellare, ganglio meniscale laterale, condropatia conditio femorale

piatto tibiale mediale ginocchio sinistro e quelle senza ripercussioni sulla

capacità lavorativa (moderate discopatie disidratative L2- L3-L4-L5-L-5 con una

leggere protusione del disco L3-L4 e ipertrofia dei massicci articolari con

ispessimento dei legamenti gialli a livello L4-L5, adiposità, ipertonia). Poste

le limitazioni funzionali (limitazione di carico a 5 kg, necessità di

alternanza della postura al bisogno, nessuna difficoltà nello svolgere lavori

di precisione, nessuna necessità di pause complementari; nessuna attività in

posizione inginocchiata ed accovacciata, in postura eretta prolungata con lunga

deambulazione su terreni disconnessi, scendere e salire le scale ripetutamene

su scale a pioli o in precario equilibrio), la suddetta sanitaria ha ritenuto

l’assicurata inabile al 50% da marzo 2020 nell’abituale attività, ma pienamente

abile in attività adeguate da marzo 2021 (doc. 40).

Con annotazioni 9 marzo 2022 (doc.

72) la dr.ssa __________ ha valutato la nuova documentazione medica prodotta

dall’assicurata con osservazioni 9 luglio 2021 e 23 luglio 2021 al progetto di

decisione (doc. 48, 49 e 52),

" (…)

Successivamente al RAF SMR del 28.05.2021 giunge agli atti:

1) Rapporto

medico del curante di base Dr. __________ (21.07.2021) che attesta:

La Signora RI 1 che conosco da

molti anni, non è in grado di intraprendere un'attività lavorativa fisicamente

impegnativa causa i molteplici problemi di salute... II massimo che si può

chiedere da lei potrebbe essere un lavoro tipo badante o assistente di cura al

50% di abilità lavorativa;

2) Rapporto

medico Prof. Dr. __________, Specialista FMH oftalmologia e oftalmochirurgia

(14.07.2021);

3) Rapporto

medico del Prof. Dr. __________, Specialista FMH oftalmologia e oftalmochirurgia

(21.07.2021);

4) RM

COLONNA CERVICALE NATIVA del 02.12.2017: Piccole alterazioni degenerative

C4-C7 come descritto;

5) Rapporto medico Dr. __________ (26.06.2019), già agli

atti;

6) Rapporto

medico del curante di base Dr. __________ (20.09.2021) che attesta:

La paziente potrebbe lavorare

nella sua professione di badante o assistente di cura geriatrico all'incirca

50%. ... Potrebbe continuare l'attuale professione di badante ma all'incirca al

50%. ... Inidoneo alla guida secondo l'oculista Dr. __________. ... Per quante

ore al giorno è esigibile l'attività svolta finora dalla sua paziente? 8 ore ma

interrompendo spesso;

7) Rapporto

medico della neurologa Dr.ssa __________ (23.01.2018):

Decorso neurologico favorevole con

netta risoluzione della contrattura muscolare paravertebrale cervicale e della

sintomatologia algica, dopo l'introduzione della terapia farmacologica

miorilassante. L'obiettività risulta priva di particolarità, con esami paraci i

n id (EN M G e RM cervicali) privi di reperti significativi;

8) Rapporto medico del reumatologo Dr. __________

(18.10.2017);

9) Rapporto medico del reumatologo Dr. __________

(29.12.2017);

10) Rapporto medico del reumatologo Dr. __________

(20.12.2017);

11) Rapporto

medico Prof. Dr. __________, Specialista FMH oftalmologia e oftalmochirurgia

(25.10.2021) che non certifica alcuna incapacità lavorativa ed attesta: La

paziente non è in grado di svolgere lavori che richiedono una visione binoculare,

la lettura prolungata, la guida di automobili. ... Attualmente quale attività

può svolgere la paziente? Lavori che non richiedono un'acuità visiva alta, visione

binoculare. ... Per quante ore al giorno è esigibile un'attività adeguata alle limitazioni

della sua paziente? Non ci sono limitazioni per attività idonee;

12) Breve

scritto del reumatologo Dr. __________ del 22.12.2021 che attesta di aver seguito

l'A nel 2017, con consultazioni il 17.10 e 20.12.2017 e di conseguenza non conosce

il suo stato di salute attuale. Allega la documentazione medica a sua disposizione,

peraltro già agli atti;

13) Breve

scritto della fisiatra curante Dr.ssa __________ (29.12.2021) che non vede l'A

dal 2019 e pertanto non ha niente di nuovo da segnalare rispetto al rapporto del

08.03.2021. (…)” (pag. 222-223 incarto AI)

Essa ha poi concluso:

" (…)

Conclusioni

In conclusione in assenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni

significative di fatti noti sono ancora valide le conclusioni del rapporto

finale SMR del 28.05.2021, considerando le incapacità lavorative aggiuntive

(determinate dal nuovo infortunio __________ da morso di gatto), …” (pag. 223

incarto AI)

Il medico SMR ha quindi confermato

l’inabilità al 50% da marzo 2020 nell’abituale attività e la piena abilità in

attività adeguate da marzo 2021, riconoscendo un’inabilità del 100% dal 31

agosto 2021 al 28 ottobre 2021 a seguito di un ulteriore infortunio non

rilevante essendo inferiore ai tre mesi (cfr. art. 88a cpv. 2 OAI).

Con il presente ricorso

l’assicurata contesta la succitata valutazione, ritenendo data una totale

inabilità lavorativa nella sua abituale attività di badante ed al massimo

un’abilità lavorativa del 50% in altre attività. Sostiene infatti che

l’amministrazione non ha debitamente tenuto conto delle sue problematiche

fisiche e non ha considerato la patologia psichiatrica.

2.4. Per costante giurisprudenza (cfr.

STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Inoltre, circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008

del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché

alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del

23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.5. Nella fattispecie in esame questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurata è stato

accuratamente vagliato dall’Ufficio AI, non ha motivo per mettere in dubbio i

rapporti della dr.ssa __________, medico SMR, la quale ha considerato tutta la

documentazione presente nel dossier. L’insorgente non ha del resto prodotto

altri atti medici che permettono di discostarsi dalle conclusioni a cui la citata

sanitaria è giunta. A tale proposito, va fatto riferimento ai rapporti 28

maggio 2021 e 9 marzo 2022 del SMR ai quali va prestata adesione (consid. 2.3).

Anche la documentazione medica

prodotta dall’assicurata in sede di ricorso, esaminata dal SMR il 27 maggio

2022 (IV/1), non aggiunge alcun nuovo elemento medico che non sia stato già esaminato

dall’amministrazione.

In particolare, l’assicurata ha

prodotto il certificato 26 aprile 2022 del medico curante, dr. med. __________,

del seguente tenore (sottolineature del redattore):

" Si

certifica che la paziente sopraccitata in mia cura da molti anni, soprattutto

per uno stato depressivo anche in seguito e a causa di un’infezione di Lebbra

diagnostica in Italia molti anni or sono e da allora seguita regolarmente dai

colleghi medici universitari di __________.

La paziente ha avuto diversi problemi neurologici (vedi copia

rapporti neurocentro del 23.01.2018), reumatologici (vedi copia rapporto Dr. __________)

e oftalmologici (vedi copia rapporto Dr. __________).

Nonostante tutti questi problemi di salute, la signora RI 1 ha

cercato di lavorare il più possibile soprattutto come badante-dama di compagnia

di persone anziane e malate.

La signora RI 1 ha modi molto gentili ed è sempre stata apprezzata

come badante-dama di compagnia da tutti gli utenti.

Attualmente mi ha riferito di aver trovato una mansione come dama

di compagnia e questo potrebbe essere la soluzione ideale per lei che ha sempre

cercato di rendersi utile e che con il decesso del marito si è trovata in

profonda crisi psichica e fisica.

Nelle mansioni abituali c'è una capacità lavorativa del 50%.

Inoltre la paziente sarà seguita dallo psichiatra Dr. __________,

e sta assumendo il medicamento antidepressivo Escitalopram gtt.” (Doc. B)

Come rettamente rilevato dal SMR

nelle citate annotazioni 27 maggio 2022 (IV/1), il medico curante fa

riferimento a problematiche neurologiche e reumatologiche già risolte,

rinviando ai rapporti 23 gennaio 2018 della dr.ssa med. __________ e del 26

giugno 2019 del dr. med. __________ già valutati dallo stesso servizio medico il

28 maggio 2021 (doc. 40).

Il medico curante fa anche

riferimento ad una problematica oftalmologica. A tal proposito l’assicurata ha prodotto

per la prima volta il rapporto 22 ottobre 2021 del dr. med. __________ (doc.

B1). Va ricordato che i precedenti rapporti 14 luglio 2021, 21 luglio 2021 e quello

successivo del 25 ottobre 2021 del suddetto specialista in oftalmologia sono

stati già esaminati dal SMR il 9 marzo 2022 (doc. 72). In particolare, con

riferimento a quello del 25 ottobre 2021 il dr. med. __________ non ha attestato

un’incapacità lavorativa, ma solo che l’assicurata non è in grado di svolgere

attività che richiedano una visione binoculare, la lettura prolungata, la guida

di automobili e che l’attività adeguata può essere svolta senza limitazioni

(doc. 59). Da ultimo va fatto presente che nel rapporto 20 ottobre 2021 lo

specialista conclude per una “stabilizzazione della pressione intraoculare” e

non attesta alcun peggioramento (doc. B1).

Infine, il medico curante

riferisce che la sua paziente sarà seguita dal dr. med. __________, specialista

in psichiatria e psicoterapia, e che attualmente sta assumendo un

antidepressivo. Rettamente il SMR rileva che la prescrizione di un

antidepressivo, tra l’altro senza specificazione di dosaggio, non implica la presenza

di una patologia psichica invalidante. Va poi fatto presente che con scritto

del 23 giugno 2022 l’assicurata ha informato di essere in cura dal dr. med. __________

e che avrebbe trasmesso al Tribunale un rapporto (cfr. consid. 2.5). Tuttavia,

nonostante la concessione di una proroga sino al 18 luglio 2022 (cfr. consid.

2.4), l’assicurata è rimasta silente. Certo, l’Ufficio AI non ha tenuto conto

di una patologia psichiatrica invalidante, questo perché l’assicurata non ha

reso almeno verosimile di esserne affetta. Al proposito va

ricordato che se da una parte la procedura

davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti

rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

L’assicurata,

sempre in sede ricorsuale, ha poi riproposto il rapporto 23 gennaio 2018 della dr.

med. __________, Caposervizio al __________ dell’Ospedale __________ di __________,

la cui valutazione conclusiva è la seguente (sottolineatura del redattore):

" (…)

Valutazione

Decorso neurologico favorevole con netta risoluzione della

contrattura muscolare paravertebrale cervicale e della sintomatologia algica,

dopo l’introduzione della terapia farmacologica miorilassante.

L’obiettività risulta priva di particolarità, con esami

paraclinici (ENMG e RM cervicali) privi di reperti significativi.

Tuttavia, al controllo attuale l’esame dello stato mentale mette

in evidenza un possibile stato misto dell’umore, in assenza di progettualità

anticonservativa e che apparentemente non determina una menomazione del

funzionamento globale (non si ha però un riscontro eteroanamnestico). Inoltre

dalla raccolta anamnestica emerge una dubbia famigliarità per disturbi

dell’umore e suicidalità. Chiediamo quindi al Dr. Med. __________, di convocare

la paziente (segnaliamo che a breve dovrà partire per un soggiorno in __________

di circa 2 mesi), per una valutazione in merito, anche in relazione ad un possibile

ruolo causale/concausale di tolperisone, sebbene poco probabile.

Dal lato terapeutico fino a valutazione psichiatrica, confermiamo

la terapia in atto, da cui effettivamente la paziente ha tratto giovamento sul

dolore.

Rivedremo la paziente ad accertamento effettuato. (…)” (doc. B2)

Quindi, giustamente il SMR evidenzia

che la problematica neurologica è rientrata e che dagli atti non risulta un

peggioramento. Si rileva che la specialista aveva chiesto una valutazione

psichiatrica. Non risulta tuttavia che questa valutazione sia stata eseguita, ciò

che depone per una componente extra-somatica non invalidante.

Infine, allegato al ricorso

l’assicurata ha nuovamente prodotto i rapporti 29 dicembre 2017 e 18 ottobre

2018 del dr. med. __________. Tali rapporti, che non contengono alcuna

indicazione sulla capacità lavorativa e sono del resto antecedenti all’infortunio

del 9 maggio 2019, sono stati valutati dal SMR il 9 marzo 2022 (doc. 72).

Di conseguenza, tenuto conto

delle affidabili e convincenti conclusioni del SMR, alle quali va conferito

valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.4), è da ritenere, con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), che l’assicurata è inabile

al 50% da marzo 2020 nell’abituale attività ed abile al 100% in attività

adeguate da marzo 2021, eccetto una totale inabilità dal 31 agosto 2021 al 28

ottobre 2021 a seguito di un ulteriore infortunio.

Da ultimo, va

rilevato che, fondandosi sugli atti della __________ e dell’assicurazione

disoccupazione presenti nell’incarto, nelle più volte citate annotazioni 9

marzo 2022 il SMR ha pertinentemente evidenziato (sottolineatura del redattore):

" (…) Successivamente

alla sospensione delle IPG del 29.10.2019 da parte di __________ l'A è stata iscritta

in disoccupazione e percepito dal 31.10.2019 al 29.02.2020 indennità di disoccupazione

in misura del 100%.

Dal 01.03.2020 ha lavorato al 50% come badante presso Sig.ra __________

di __________.

Nuova occupazione in qualità di badante al 50% dal 01.10.2020

presso __________, deceduto in data 16.01.2021.

Ha nuovamente percepito IPG disoccupazione, con piena abilità

lavorativa e senza alcun limite funzionale dal 01.03.2021 al 14.08.2021.

Successiva apertura di nuovo termine quadro del 15.08.2021 per la ricerca di

un'attività a tempo pieno.

Nuovo infortunio __________ da morso di gatto del 31.08.2021

(26.15632.21.2).

Certificazione di piena abilità lavorativa per DISO dal

28.10.2021, con definizione di limitazioni funzionali. (…)” (pag. 222

incarto AI)

Quindi, la piena

abilità lavorativa in attività adeguate è da confermare.

Infine, questo

Tribunale ritiene che la documentazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al lavoro dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento una perizia pluridisciplinare richiesta dalla

ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid.

2.1 pag. 429 e riferimenti).. Un

tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.6 Occorre ora esaminare la

graduazione dell’invalidità eseguita dall’Ufficio AI.

2.6.1. Per quanto concerne la valutazione

della residua capacità lavorativa va fatto riferimento al rapporto 10 giugno

2021 della consulente IP, la quale, tenuto conto delle limitazioni fisiche, ha

ritenuto che l’assicurata può esercitare un’attività adeguata, quale operaia in

attività di imballaggio – etichettatura, aiuto amministrativo, call center ecc.

(doc. 41), attività che non necessitano di una visione binoculare. Occorre infatti

ricordare che secondo la giurisprudenza gli assicurati che lamentano la perdita

dell'acuità visiva di un occhio sono in grado di attendere alla maggior parte

della attività professionali, escluse quelle che richiedono una visione

binoculare (STF I 222/06 del 10 luglio 2007 consid. 3 con riferimento a RAMI

1986 no. U 3 pag. 258 consid. 2b p. 260 seg). Va poi ricordato che secondo

l’esperienza medica, l’handicap risultante dalla perdita dell’acuità visiva di

un occhio viene generalmente corretto in larga misura grazie all’assuefazione e

all’adattamento dell’interessato e che solo raramente causa una diminuzione,

peraltro minima, della capacità di guadagno. In circostanze normali e a

condizione che l’assicurato dia prova della buona volontà da lui esigibile,

l’adattamento alla situazione monoculare avviene in un periodo di tempo che, a

seconda dell’età dell’infortunato, può variare da sei mesi a due anni al

massimo (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U3, p. 258ss.). Tale giurisprudenza è

limitata a quelle attività che non richiedono esigenze visive elevate o una

vista stereoscopica piena e non implicano la permanenza in situazioni esposte

come tetti o ponteggi, l’utilizzazione di veicoli pericolosi o l’esecuzione di

movimenti di precisione (cfr. STFA 27.7.1999 in re M. D. c. INSAI consid. 3b),

attività che, come detto, non concernono quelle proposte dalla consulente.

2.6.2. In merito alla determinazione del reddito

da valido va ricordato che, secondo la giurisprudenza, occorre stabilire quanto la persona assicurata, nel

momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale

persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze

personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha

conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione

dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà

scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS

(cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid.

4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero

mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato

o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello

che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in

qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere

riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o

aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo

del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle

usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui

il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno

alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione

dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_151/2020 del 5

maggio 2020 consid. 6.1; 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nella decisione contestata riguardo

al reddito da valido, essendo il danno alla salute sorto quando l’assicurata

era in disoccupazione, rettamente l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali

statistici relativi alla professione di badante, quantificato in fr. 49'767 per

il 2020. Tale importo non è stato contestato dall’assicurata.

2.6.3. Per quel che concerne il reddito

da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito che

sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,

Fatti

i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STF I 222/04 del 5

settembre 2006).

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono

mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori

leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario

teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Considerandi

Nel caso concreto, sempre dalla

decisione impugnata si rileva che l’Ufficio AI ha correttamente utilizzato la

citata tabella TA dell’inchiesta sulla struttura dei salari elaborata

dall’Ufficio federale di statistica ed ha riconosciuto una riduzione sociale

complessiva del 20%, rimasta incontestata, giungendo ad un importo di fr. 44’511.

Non vi sono motivi per non aderire a simile riduzione, ricordato che in caso di

valutazione della deduzione globale il giudice non può, senza valido motivo,

sostituire il suo apprezzamento a quello dell’amministrazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

2.6.4

Dal raffronto dei redditi esposto

nella decisione contestata risulta un grado d’invalidità dell’11% che non

conferisce il diritto ad una rendita.

Ne consegue che la decisione

contestata merita conferma, mentre il ricorso è da respingere.

2.7

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della

ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti