32.2022.27
Ricorso contro decisione riduzione rendita. Contestata valutazione medica e economica. Valutazione medico SMR e valutazione economica confermate. AI non è vincolata a LAINF. Determinante è mercato del lavoro equilibrato. Età e reintegrabilità. Applicazione LAI al 31.12.21. Negata riduzione sociale
29 agosto 2022Italiano62 min
286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.27
jv/sc
Lugano
29 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Jerry
Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario: Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 maggio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 marzo 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1961 e da ultimo
attivo quale aiuto giardiniere, è incorso in un infortunio il 24 luglio 2005
(docc. 3-5, 7-9 incarto AI) ed è stato posto al beneficio di una mezza rendita
AI dal 1. luglio 2006 (grado AI del 50%) e di un quarto di rendita dal 1.
dicembre 2007 (grado AI del 41%) (docc. 31-33 e 43 incarto AI).
1.2. Il 10 giugno 2012 l’assicurato è
incorso in un secondo infortunio, comunicato all’Ufficio AI tramite formulario
per il rilevamento tempestivo (docc. 47 e 74 incarto AI) ed è stato posto al
beneficio di una rendita intera da settembre 2012 (grado AI del 100%) (docc. 77,
81, 86, 87 e 89 incarto AI).
1.3. Nell’ambito della procedura di
revisione avviata d’ufficio nel 2015 (docc. 89-98 incarto AI),
l’amministrazione ha prospettato all’assicurato una perizia reumatologica, successivamente
sospesa a seguito di un distacco retinico mentre era in vacanza in Portogallo e
all’esigenza di aggiornare gli atti (docc. 99, 103 e 116 incarto AI).
Riattivando la procedura di revisione, l’amministrazione ha confermato l’esigenza
della perizia reumatologica nel 2016 (docc. 112 e 113 incarto AI), confluita
nel rapporto peritale del dr. __________ (specialista in reumatologia) del 5
luglio 2016 con il quale lo specialista ha accertato la reintegrabilità
dell’assicurato nel mercato del lavoro, accertando (dal profilo reumatologico)
a far tempo dal 27 ottobre 2015 una capacità lavorativa del 100% in attività
adeguata, un’incapacità lavorativa dell’80% (riduzione del rendimento) nella
sua precedente attività di aiuto giardiniere e una capacità lavorativa del 95%
(riduzione del rendimento) quale casalingo (doc. 123, pagg. 390-392 incarto AI).
Con rapporto finale dell’8 luglio
2016 (doc. 124 incarto AI) il medico SMR ha fatto proprio l’accertamento
peritale del dr. __________ – preferendolo a quello del dr. __________
(specialista in chirurgia) del 10 dicembre 2015 (doc. 289 incarto AI), reso
contestualmente alla vertenza LAINF – constatando un miglioramento della
situazione valetudinaria e accertando le seguenti capacità lavorative residue:
% IL in attività precedente
% IL in attività adeguata
% IL come casalingo
Periodi
100*
11.06.12-26.10.15
80*
27.10.2015 - continua
100*
11.06.12-26.10.15
0*
27.10.2015 - continua
5*
27.10.2015
*
riduzione del rendimento.
Il consulente AI, rilevata una
discrepanza tra i due accertamenti peritali (il dr. __________ aveva accertato
una capacità lavorativa di almeno del 50% dal 27 ottobre 2015, mentre il dr. __________
una capacità lavorativa del 100% in attività adeguate, sempre dal 27 ottobre
2015), aveva chiesto spiegazioni a tal proposito (doc. 127 incarto AI). Il
medico AI, dr. __________ (specialista in medicina interna), ha così preso
posizione:
" (…) Il
Dr. __________ ha precisato i limiti funzionali ed ha giudicato la capacità
lavorativa in un’attività rispettosa di tali limiti almeno 50%. Il Dr. Christen
ha pure stabilito dei limiti funzionali nella sua perizia del 5 luglio 2016. In
sostanza, il Dr. __________ suppone che la deambulazione sia limitata a
tragitti brevi o medi, mentre il Dr. __________ la giudica compromessa anche
per brevi tragitti. Per il resto, i limiti funzionali identificati dai periti
sono sostanzialmente sovrapponibili. In un’attività rispettosa dei limiti
funzionali, il Dr. __________ postula una capacità lavorativa di almeno 50%
(senza precisare se intesi come riduzione del rendimento o della presenza senza
particolare motivazione). Per contro, il Dr. __________ ritiene l’assicurato
abile al lavoro al 100% in un’attività pienamente rispettosa dei limiti
funzionali. Evidentemente, egli valuta diversamente le ripercussioni di un
danno della salute praticamente sovrapponibile sulla capacità lavorativa.”
(doc. 129 incarto AI).
1.4. L’amministrazione, prima di
procedere ad emanare un progetto di decisione, ha preferito attendere l’esito
della vertenza in ambito LAINF (tra gli altri: docc. 130-157 incarto AI), circostanza
che ha comportato un’importante dilazione nell’emanazione del preavviso. La
vertenza LAINF si è conclusa con un accordo transattivo datato 22 dicembre 2020
(docc. 169 e 187, pag. 641 e segg. incarto AI).
1.5. Con rapporto SMR dell’8 ottobre
2021 (doc. 173 incarto AI) il medico SMR, oltre a far proprie le diagnosi poste
nelle pregresse refertazioni mediche e accludere anche le risultanze peritali
del dr. __________ (specialista in medicina interna e medico fiduciario) in
ambito LAINF (doc. 180, pag. 538 e segg. incarto AI), ha così accertato la
capacità lavorativa residua dell’assicurato (si rileva un refuso del medico SMR
nel suo rapporto; infatti, egli, pur preferendo il rapporto peritale del dr. __________
a quello del dr. __________ e dunque non rilevando la necessità di pause
supplementari (cfr. doc. 173, pag. 501 incarto AI), ha erroneamente indicato
che l’incapacità lavorativa nell’attività abituale incideva sulla presenza e
non sul rendimento, cfr. doc. 173, pag. 503 incarto AI):
%
IL in attività precedente
%
IL in attività adeguata
%
IL come casalingo
Periodi
100*
11.06.12-26.10.15
80*
27.10.2015 - continua
100*
11.06.12-26.10.15
0*
27.10.2015 – 25.03.2020
50*
26.03.2020-continua
5*
27.10.2015
* riduzione del rendimento.
Quo ai limiti funzionali, egli
ha rilevato che “si deve trattare di attività leggere di sorveglianza
prevalentemente sedentarie senza necessità di regolare deambulazione. Attività
senza sollevare/spostare/trasportare pesi > di 5 kg con il braccio destro
dominante specialmente se oltre l’orizzontale, non dover effettuare movimenti
ripetitivi con l’arto superiore destro per oltre 15min senza intercalare delle
pause, non dover deambulare per tragitti oltre i 100 mt specialmente se su
terreni sconnessi, no attività su scale, scale pioli. Da seduto in posizione
statica vi [è] la necessità di poter
cambiare posizione al
bisogno non si deve ruotare regolarmente il rachide dorsale.” (doc. 173,
pag. 501 incarto AI).
1.6. Con progetto di decisione del 22
ottobre 2021 l’Ufficio AI ha prospettato la riduzione (pro futuro) della
rendita AI da intera (cfr. supra consid. 1.2.) a mezza con un grado AI del 58%
(doc. 176 incarto AI).
1.7. Con osservazioni del 23 novembre
2021 (doc. 180 incarto AI) l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha in
primo luogo rinviato all’accordo transattivo concluso in ambito LAINF (cfr.
supra consid. 1.4.) che prevedeva il riconoscimento del diritto ad una rendita
sulla base di un grado d’invalidità del 60% (p.to 1.). In secondo luogo, egli
ha rilevato come le conclusioni del dr. __________ fossero in contrasto con
quelle del curante dr. __________ (specialista in medicina interna),
quest’ultimo avendo certificato il 20 luglio 2020 un’incapacità lavorativa
completa (p.to 2.). Inoltre, l’assicurato ha asserito che, contrariamente a
quanto fatto dal dr. __________ in ambito LAINF, l’UAI deve tener conto di tutta
la situazione valetudinaria, non solo quella in diretta relazione con gli
eventi infortunistici (p.ti 3.-7.). In considerazione di queste ed altre
doglianze, l’assicurato ha postulato “che il […] progetto
di rendita venga riveduto e che […] venga confermata la rendita
intera di invalidità con tasso uguale o superiore a quel 70%, di cui egli ha
finora potuto beneficiare.” (p.to 11.). In caso di conferma del
progetto, l’assicurato ha prospettato la richiesta di una perizia
pluridisciplinare (p.to 12.). In ogni caso, egli ha richiesto un incontro
personale presso gli uffici dell’Ufficio AI (p.to 1.).
1.8. L’Ufficio AI, sottoposte le
osservazioni al medico SMR che ha confermato le conclusioni del precedente rapporto
SMR dell’8 ottobre 2021 (cfr. supra consid. 1.5.; doc. 182 incarto AI), ha a
sua volta confermato il progetto con decisione del 16 marzo 2022 (doc. 187,
pag. 576 e seg. incarto AI).
1.9. L’assicurato, sempre rappresentato
dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 16
marzo 2022, postulandone, in via principale, l’annullamento con riconoscimento
di un grado AI di “almeno il 70%” e dunque il riconoscimento del diritto
ad una rendita intera di invalidità e, in via subordinata, l’annullamento con
riconoscimento di un grado di invalidità di “almeno 60.4%” con
riconoscimento del diritto a tre quarti di rendita (doc. I, petitum).
Il ricorrente contesta la
valutazione medica operata dall’amministrazione, argomentando, in sintesi, che
oltre alle diagnosi invalidanti riconducibili agli infortuni del 2005 e 2012
(cfr. supra consid. 1.1. e seg.) che hanno indotto l’assicurazione infortuni a
riconoscergli un grado AI del 60% (cfr. supra consid. 1.7.), vi sono altresì comorbidità
extra infortunistiche che, se debitamente considerate, avrebbero condotto
l’amministrazione a calcolare un grado AI del “fatidico 70% che consentirà
la conferma della rendita intera.” (doc. I, p.to 7.).
Il ricorrente contesta altresì
la valutazione economica operata dell’amministrazione. In particolare, egli
adduce che “nel rispetto del coordinamento delle assicurazioni sociali,
quanto comparabile, deve essere comparato: di conseguenza, se
l’assicuratore infortuni ha riconosciuto un tasso di invalidità del 60%, tale
tasso d’invalidità […] deve essere applicato dall’assicuratore AI
[…]” (doc. I, p.to 7. in initio). Egli rimprovera all’amministrazione parimenti
di aver operato una riduzione percentuale dal reddito da invalido (20%)
inferiore a quella operata dall’assicuratore infortuni (25%) (doc. I, p.ti 5. e
6.). Inoltre, il ricorrente asserisce che “il proprio reddito da invalido
non è solo inesistente, bensì è addirittura inipotizzabile!” (doc. I, p.to
8.).
Dal profilo formale, egli sostiene
che il suo diritto di essere sentito sarebbe stato violato (doc. I, p.to 1.)
formulando richiesta d’audizione personale (doc. I, p.ti 1. e 8.: “notoriamente
la conoscenza personale, consente valutazioni di maggior respiro per rapporto a
quanto si può leggere in referti medici scritti”) e “Nella denegatissima
ipotesi, per cui codesto lodevole Tribunale […] nutrisse ancora qualche
dubbio sulla sua collocabilità e sul suo reale tasso di invalidità, si chiede
espressamente che egli sia sottoposto ad una perizia pluridisciplinare
ordinata da codesto Tribunale.” (doc. I, p.to 9.).
1.10. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la conferma della decisione
impugnata e, di riflesso, la reiezione del gravame (doc. IV, pag. 4 in fine).
Circa le censure del ricorrente afferenti all’ambito medico, l’Ufficio AI ha
osservato come il dissenso manifestato dall’assicurato sia puramente
soggettivo, non avendo egli prodotto nuovi elementi di natura medica a conforto
delle sue allegazioni, ragione per cui la valutazione della capacità lavorativa
del SMR, basata sulla documentazione acquisita dalla LAINF, deve essere
considerata valida base di giudizio (doc. IV, pag. 2 e seg.). Per quanto
riguarda le censure afferenti all’aspetto economico, l’Ufficio AI ha in primo
luogo osservato come la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione
contro gli infortuni non è vincolante per l’altro assicuratore e viceversa.
Inoltre, l’amministrazione ha rilevato che “all’assicurato può essere
ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei
settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni
semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale
specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto
di lavoro ed un breve periodo di rodaggio” e che “sia nell’ambito
industriale che nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono delle
attività che non implicano lavori manuali e/o richiedono l’uso perfetto di ambo
gli arti superiori e che non presuppongono particolari attitudini intellettuali
e/o una formazione specifica.” (doc. IV, pag. 4).
Circa la censura afferente alla
riduzione del reddito da invalido, a mente dell’Ufficio AI essa non può
conformarsi a quella concessa dall’assicuratore infortuni, evidenziando come “non
vi è spazio per una riduzione dovuta a attività a tempo parziale in quanto
l’assicurato è abile al 100% con riduzione di rendimento del 50% e nemmeno per
l’età, in virtù della giurisprudenza in materia, può essere considerata una
maggiore riduzione. Si conferma pertanto la riduzione operata del 20%.”
(doc. IV, pag. 4).
1.11. Con scritto del 13 giugno 2022
l’insorgente ha ribadito le proprie tesi ed argomentazioni (doc. VI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Quo alla tempestività del ricorso,
il ricorrente sostiene di aver ricevuto la decisione contestata il 21 marzo
2022 (doc. I, pag. 2).
Secondo la giurisprudenza,
l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe
all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la
notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la
versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a; STCA 32.2021.130
consid. 2.2. incarto AI).
Nel caso concreto, nella risposta
di causa l’Ufficio AI ha fatto presente di non essere in grado di accertare la
data di ricezione da parte dell’assicurata della decisione contestata, poiché
questa non inviata per raccomandata ma per posta semplice (cfr. doc. IV, pag.
2). Siccome non vi sono motivi per dubitare della versione fornita
dall’insorgente, il presente ricorso è da ritenere tempestivo essendo stato
consegnato all’ufficio postale il 4 maggio 2022 (cfr. timbro postale), ossia
entro i 30 giorni (art. 60 cpv.1 LPGA), dall’avvenuta asserita conoscenza della
decisione impugnata.
Ne consegue che il ricorso è
tempestivo.
2.2. Il ricorrente sostiene che il suo
diritto di essere sentito sia stato leso in quanto l’amministrazione, prima di
emanare la decisione del 16 marzo 2022, non abbia dato seguito alla richiesta
di una “conoscenza personale dell’assicurato” (doc. I, p.to 1.).
2.2.1. Per l'art. 29 cpv. 2
Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha
valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla
fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e
all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17
con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito
serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la
facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che
interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente
se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto
Fatti
di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di
esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle
relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il
diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende
tutte le facoltà, che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa
in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa
essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente
e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle
tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta
stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le
circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II
286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Per costante giurisprudenza, riproposta ancora nella STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una
violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere
eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di
esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura
presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può
esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione
del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito
anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente
persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale
eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe
un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi
superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse
della parte onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione
della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid.
2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova
comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a
LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente
e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di
chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto
2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/ 2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con
riferimenti).
Con la 5a revisione dell’AI, in luogo dell’opposizione alla
decisione formale è stata introdotta l’attuale procedura di preavviso (cfr. sul
tema STCA 32.2022.8 del 16 marzo 2022 consid. 2.3.): ex art. 57a cpv. 1 LAI l’ufficio
AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in
merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della
prestazione già assegnata. L’assicurato ha il diritto di essere sentito circa
la prospettata decisione, conformemente all’art. 42 LPGA.
Giusta l’art. 73bis OAI, il preavviso concerne
unicamente questioni che secondo l’art. 57 cpv. 1 lett. c-f LAI rientrano nei
compiti degli uffici AI. Per l’art. 73bis lett. a OAI, il preavviso
è notificato all’assicurato, personalmente o al suo rappresentante legale.
Qualora all’assicurato venga preclusa la possibilità di prendere
posizione sul preavviso, ad esempio a causa di una mancata (o non comprovata)
notifica dello stesso o perché l’amministrazione ha proceduto ad emanare la
decisione formale prima della decorrenza del termine per presentare
osservazioni o ancora se l’amministrazione non si è neppure confrontata con le
osservazioni, si è in presenza di una grave (e di principio non sanabile)
violazione del diritto di essere sentito (cfr. pro multis DTF 134 V 97 con
molteplici riferimenti e la recente STF 9C_555/2020 del 3 marzo 2021 consid.
4.4.2. e 5.1. con rinvii giurisprudenziali; cfr. anche STCA 32.2017.5 del 20
giugno 2017 consid. 4 e segg., 32.2008.170 dell’11 maggio 2009 consid. 5,
32.2008.167 del 18 maggio 2009 consid. 2.3. con riferimenti; Sentenza
IV.2020.00710 del 17 dicembre 2020 e IV.2018.00784 del 17 maggio 2019 del
Tribunale delle assicurazioni sociali di Zurigo).
L’art. 73ter cpv. 2 prima frase OAI prevede che “L’assicurato
può presentare le sue obiezioni all’ufficio AI per scritto oppure
oralmente” (sottolineatura del redattore; cfr. anche Circolare sulla
procedura nell’assicurazione per l’invalidità (CPAI), versione del 1. gennaio
2022, stato al 1. luglio 2022, numero marginale 6019). Il tenore del disposto
indica dunque un’alternativa a favore dell’assicurato il quale, a differenza
delle altre parti (cfr. cpv. 3) può optare per una presa di posizione in forma
orale o per iscritto; l’interpretazione grammaticale non risulta equivoca, non
potendosi desumere dal citato disposto un obbligo da parte dell’Ufficio AI di
procedere ad assumere cumulativamente osservazioni presentate in forma orale nel
caso esse siano già state formulate per iscritto. E nemmeno la surriferita giurisprudenza
(STF 9C_555/2020 consid. 5.3. e DTF 134 V 97 consid. 2.6.1. e segg.) si
discosta dal tenore letterale del disposto, anzi (cfr. anche STFA I 734/2001
del 23 luglio 2003 consid. 1. e Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur
l’assurance-invalidité (LAI), Zurigo 2018, n. 6 e seg. ad art. 57a OAI).
2.2.2. Visto quanto esposto al precedente
considerando, in casu questa Corte non rileva alcuna violazione del diritto di
essere sentito: l’assicurato ha potuto, per il tramite del suo patrocinatore,
esporre con osservazioni scritte del 23 novembre 2021 al progetto di decisione
(cfr. supra consid. 1.7.) i motivi che, a mente sua, rendevano la prospettata
decisione errata. Peraltro, il motivo per la richiesta di un colloquio
personale risulta oltremodo generico, non lasciando nemmeno intendere cos’altro
l’assicurato volesse aggiungere rispetto a quanto fatto pervenire con le
osservazioni scritte: “[…] nell’intento di meglio illustrarvi la situazione
[lo stato valetudinario dell’assicurato, n.d.r.],
chiedo
espressamente di potervi dimostrare durante un (anche breve) colloqui con lui e
con me presso i vostri uffici, affinché possiate fare una volta per tutte il
punto della situazione!” (doc. I, allegato A16).
Non ravvisando in concreto una
violazione del diritto di essere sentito, il TCA deve entrare nel
merito del ricorso.
nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione, oppure
no, l’Ufficio AI ha ridotto con effetto dal 1. marzo 2022 il diritto dell’assicurato
da una rendita intera a mezza rendita.
Va anzitutto rilevato che il 1°
gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata
in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
Occorre
tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità
eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole
generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le
disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Tornando alla modifica
legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui
diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato
secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità
subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%
o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in
vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55
anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020
(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der
Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,
vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der
beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per contro, qualora al momento
dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già
compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida
del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della
protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita
dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche
dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10;
Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in:
Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht
zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.];
Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e
aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza
professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung
Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pto.
3.2.).
In casu la Disposizione
transitoria lett. b non trova applicazione, poiché, anche se il diritto alla
rendita era sorto precedentemente alla modifica legislativa (cfr. supra consid.
1.2.) e il grado d’invalidità ha subito, come asserito dall’amministrazione
nella decisione impugnata, una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (cfr.
supra consid. 1.2.), l’assicurato al momento dell’entrata in vigore della
modifica legislativa, ossia il 1. gennaio 2022, era già ultrasessantenne,
essendo nato il 2 marzo 1961. (cfr. supra consid. 1.1.; doc. 2 incarto AI).
Pertanto, in concreto si
applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2021 (cfr. Disposizione
transitoria lett. c), ragione per cui ogni riferimento alle norme applicabili,
salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino a tale data.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine
di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per
il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.5. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante
delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi,
sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di
revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr.
anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa
delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non
giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione
concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in
particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale
iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova
decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo
punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione
di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione
con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio
1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione
di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi
invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la
soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto
il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede
che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi
invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
L'art. 88bis OAI è applicabile
non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del diritto alla
rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a
edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision
in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).
Condizione necessaria per
l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una
riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o
soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di
principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro,
eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo obbligo di
informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95
segg.). Il TFA ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex
nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis
cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.6. A proposito della notevole modifica del grado d'invalidità quale
condizione di revisione prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133 V 545
la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione
invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può
dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per
eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).
La revisione si
occupa di modifiche nella situazione personale della persona assicurata (stato
di salute, fattore economico). Modifiche di poco conto dei dati statistici non
giustificano per contro una revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a
seguito di queste modifiche il valore soglia viene superato (per eccesso o per
difetto; cfr. consid. 7).
Nella STF 9C_158/2012 del 5
aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o
soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura
valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono
modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Secondo il principio dell'onere
probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una
modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado della
verosimiglianza preponderante (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010,
consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).
Inoltre, con STF 9C_745/2012
del 30 aprile 2013, l'Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto
prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art.
17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita
d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica
notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un
cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della componente
lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012 consid. 3.1; DTF 133 V 545
consid. 6.1-6.3).
Nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV
Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il
diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una
notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il
grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti
accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni
dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18
aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF
9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova
valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla
spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una
rendita (cfr. consid. 5 e 6).
2.7. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare
l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata,
considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del
potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in
una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del
14 dicembre 2017).
In
due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il
TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare
applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera
assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la
descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare
anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie
psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio
soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Nella
DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza
primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea
di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2. (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.8. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)
è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie
affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3., 4.4.1.4. e 4.4.2.).
Circa il ruolo del medico SMR, va
rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –
Considerandi
determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l’Ufficio AI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010
del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009
IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015
del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e alla 135 V 465).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una
rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze
tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei
dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;
STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.9
In
concreto, nella procedura di revisione (cfr. supra consid. 1.3.) l’Ufficio AI
ha chiesto sia all’assicurato che ai curanti dr.ssa __________ (specialista in
medicina interna) e dr. Arigoni (specialista in chirurgia) un aggiornamento
circa lo stato valetudinario; mentre l’assicurato riferiva di uno stato di
salute rimasto invariato (doc. 90, pag. 314 incarto AI), la curante ha
accertato “un miglioramento discreto dei disturbi accusati” (doc. 91,
pagg. 321, 323 e 325 incarto AI). Il curante, da parte sua, ha accertato
un’incapacità lavorativa totale (doc. 96, pag. 336 incarto AI). Anche
l’assicuratore infortuni ha ritenuto invariato lo stato valetudinario fino al
16.
luglio 2015 (doc. 98, pag. 341 incarto AI).
L’Ufficio
AI ha dunque ritenuto opportuno procedere con una perizia reumatologica,
conferendo il mandato al dr. __________, al fine di valutare, in particolare,
le “ripercussioni del danno della salute post-infortunistico ed
extra-infortunistico sulla capacità lavorativa.” (doc. 99, pag. 343 incarto
AI). L’accertamento peritale è confluito nel rapporto del 5 luglio 2016 (doc.
123.
incarto AI, cfr. supra consid. 1.3.). Parimenti, l’amministrazione ha
richiesto l’aggiornamento degli atti dell’incarto LAINF (docc. 95, 99, 167
incarto AI), richiesta alla quale l’assicuratore infortuni ha dato seguito solo
il 7 aprile e 28 luglio 2021 (doc. 169 incarto AI).
L’Ufficio
AI ha dunque sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del medico
SMR, il quale ha confermato, con rapporto finale dell’8 ottobre 2021 (doc. 173
incarto AI), la precedente valutazione dell’8 luglio 2016 (cfr. supra consid.
1.3.).
Come
accennato, il ricorrente contesta sia la valutazione medica che quella
economica (cfr. supra consid. 1.9.) con argomentazioni di cui si dirà, per
quanto necessario, di seguito.
2.10
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dal medico SMR prima dell’emanazione della decisione
impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ha
motivo per metterne in dubbio le conclusioni.
2.10.1
Occorre
in primo luogo esporre la refertazione medica pertinente, sulla cui base il
medico SMR è poi pervenuto alla conclusione secondo cui l’assicurato presenta
una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate rispettose dei limiti
funzionali (cfr. supra consid. 1.5. e 1.8.).
Con referto peritale del 10
dicembre 2015 (doc. 102, doc. 289 incarto AI) afferente all’incarto LAINF, il dr.
__________ aveva accertato una capacità lavorativa residua in attività adeguate
“almeno del 50%” (doc. 289, pag. 862), senza tuttavia precisare se si
tratti di una riduzione del rendimento o della presenza.
Con referto peritale del 5
luglio 2016, il dr. __________, chiamato ad esprimersi quale specialista
esterno sullo stato valetudinario dell’assicurato, pur tenendo conto del
referto del collega dr. __________ (doc. 123, pagg. 384, 390 e 391 incarto AI),
ha ritenuto
che vi fossero “risorse
fisiche che permettono di reinserire l’assicurato nel processo lavorativo”,
accertando una capacità lavorativa piena in attività adeguate a far tempo dal
27.
ottobre 2015 (doc. 123, pag. 390 incarto AI).
Il medico SMR dr. __________
(specialista in medicina interna) nel suo rapporto dell’8 luglio 2016, pur
tenendo conto del referto del dr. __________, ha ritenuto più esauriente e
affidabile quello dello specialista esterno dr. __________, facendo proprie le
conclusioni di quest’ultimo (docc. 124 e 129 incarto AI).
Il dr. __________, nel suo
referto peritale del 28 aprile 2020 (doc. I, allegato A10), reso in ambito
LAINF, ha accertato una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate,
precisando come essa sia riferita esclusivamente alle diagnosi riconducibili
agli infortuni del 2005 e 2012 e senza contemplare “eventuali ulteriori
limitazioni dovute all’età anagrafica, scolarità e padronanza linguistica”,
osservando altresì come “il quadro globale muscolare e nutrizionale appare
allo stato attuale deteriorato e ulteriormente limitato per problematiche di
tipo extra infortunistico per comorbidità extramorbose” (pag. 7).
Con rapporto medico del 20
luglio 2020 il curante, dr. __________, dopo aver riassunto i postumi dei due
infortuni, ha asserito che
“Il paziente presenta uno
stato generale e nutrizionale non buono con astenia generalizzata e con umore
deflesso. Ipotonia muscolare con ipotrofia degli arti inferiori più marcata a
destra. Deambulazione deficitaria con zoppia con cammino di circa 100 m senza
pausa. Il paziente soffre di sindrome del rachide di origine osteo-degenerativa
dei corni posteriori e dei corpi meniscali mediale e laterale, lesioni
cartilaginee di III°, alterazioni degenerative del legamento crociato
anteriore, versamento articolare con limitazione della flessione bilaterale con
deficit di mobilizzazione e senza essere in grado di sollevare pesi di più di 5
kg. (frattura pluri-frammentaria della scapola destra).
Secondo la mia valutazione
considerando tutti i fattori (infortunio e patologie varie) il paziente è
inabile al 100%.” (doc. I, allegato A11, doc. 180, pag. 546 incarto AI).
Vagliata la documentazione agli
atti, in particolare per quanto attiene alle “problematiche di tipo extra
infortunistico per comorbidità extra morbose” (ossia la sindrome
lombo-vertebrale da anni su spondiloartrosi lombare bassa in discopatie
multiple, abuso nicotinico, quadro globale muscolare e nutrizionale attuale
deteriorato, doc. 182, pag. 548 incarto AI) sollevate dal dr. __________, il
medico SMR ha accertato quanto segue (sottolineature del redattore):
" Il peso
in un periodo di circa 5 anni è diminuito di 5kg (raffronto tra perizia
reumatologica del 2016 e perizia internistica del 2020) e pertanto non si
ritiene che il calo ponderale sia imputabile a malattia e si
considera fisiologico, i problemi alla colonna vertebrale sono rimasti
sostanzialmente stabili, non proponendo nuove problematiche ma con una
normale involuzione verso un progresso lento peggioramento fisiologico e per
questo è stata riconosciuta una IL del 50% anche in attività adeguata. I limiti
funzionali individuati nel RAF del 08.10.2021 (Si deve trattare di attività
leggere di sorveglianza prevalentemente sedentarie senza necessità di regolare
deambulazione. Attività senza sollevare/spostare/trasportare pesi > di 5 kg
con il braccio destro dominante specialmente se oltre l’orizzontale, non dover
effettuare movimenti ripetitivi con l’arto superiore destro per oltre 15 min
senza intercalare delle pause, non dover deambulare per tragitti oltre i 100mt
specialmente se su terreni sconnessi, no attività su scale, scale pioli. Da
seduto in posizione statica vi [è] la necessità di poter cambiare posizione al
bisogno non si deve ruotare/anteflettere regolarmente il rachide dorsale.) rispettano
le condizioni funzionali residue del rachide, il tabagismo così come
l’età anagrafica, la scolarità e padronanza linguistica
non possono essere considerate patologie e dunqe non hanno ricaduta sulla CL.
In considerazione di tanto si confermano le conclusioni del RAF
[rapporto SMR dell’8 ottobre 2021, n.d.r.; cfr. supra consid. 1.5.]” (annotazione
SMR del 2 dicembre 549, doc. 182, pag. 549 incarto AI).
2.10.2
Questa
Corte, vagliata tutta la refertazione medica esposta al precedente considerando,
ritiene la censura del ricorrente relativa alla valutazione medica (cfr. supra
consid. 1.9.) priva di fondamento. Infatti, come si evince dalle tavole
processuali, il medico SMR si è confrontato attivamente con le “problematiche
di tipo extra infortunistico per comorbidità extramorbose” e le “eventuali
ulteriori limitazioni”, non ritenendole suscettibili di modificare la
capacità lavorativa residua accertata nel precedente rapporto SMR (cfr. supra
consid. 2.10.1.), ossia del 50% in attività adeguate (cfr. supra consid. 1.5.).
Il certificato del medico curante, che neppure si confronta con quanto
accertato dal medico SMR, preferendo una scarna analisi a compartimento stagno,
è manifestamente inidoneo a mettere validamente in dubbio le conclusioni del
medico SMR, queste ultime essendo sostanziate, motivate e convincenti (sul tema
della valenza probatoria del parere del medico curante cfr. supra consid. 2.8.).
In conclusione, questo
Tribunale può far propria la conclusione dell’Ufficio AI secondo cui “[…] l’assicurato
ha manifestato un dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione
operata dall’amministrazione senza tuttavia produrre – in sede di ricorso –
eventuali elementi oggettivi, segnatamente di natura medica, a sostegno delle
proprie argomentazioni.” (doc. IV, pag. 3 in initio).
Alla luce di quanto precede, va
ritenuto dimostrato con il grado di verosimiglianza preponderante valido
nell’ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6., 126 V 360) che
il ricorrente è in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento
ridotto al 50% (cfr. supra consid. 1.5.), un’attività lavorativa confacente ai
limiti funzionali accertati dal medico SMR.
2.10.3
Il ricorrente ha chiesto a questo
Tribunale di ordinare una perizia pluridisciplinare e un’audizione personale
(cfr. supra consid. 1.9.).
Questo Tribunale ritiene che la documentazione agli atti
contiene elementi chiari e sufficienti per valutare la vertenza senza che si
renda necessaria l’assunzione di ulteriore materiale probatorio,
rispettivamente l’audizione dell’insorgente.
Infatti, entrambe le richieste mirano a chiarire la
situazione valetudinaria, situazione che, tuttavia, è già stata esaurientemente
chiarita dall’amministrazione, le cui conclusioni sono state integralmente
confermate in questa sede (cfr. supra consid. 2.10.2.). Peraltro, mal si
comprende (e l’insorgente neppure lo specifica) come un’audizione personale
possa supplire alla mancanza di refertazione medica suscettibile di mettere
validamente in dubbio le conclusioni del medico SMR.
Giova a tal proposito ricordare che quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti
probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere
altre prove (valutazione anticipata
delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010
consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.
3c con riferimenti).
2.11
Come esposto in narrativa (cfr.
supra consid. 1.9.), l’insorgente formula tre censure circa la valutazione
economica operata dall’Ufficio AI (cfr. infra consid. 2.11.1-2.11.3.).
2.11.1
Egli censura dapprima il fatto che,
essendo stata resa una decisione in ambito LAINF con riconoscimento di un grado
d’invalidità del 60%, in ossequio al principio di armonizzazione e
coordinamento delle prestazioni sociali, l’Ufficio AI avrebbe dovuto –
automaticamente – riprendere il grado d’invalidità del 60% e ad aumentarlo in
considerazione delle affezioni extrainfortunistiche.
A torto.
Come rettamente fatto presente nella
decisione impugnata (doc. I, allegato A1, pag. 4), per costante giurisprudenza
l’assicurazione invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità
operata dall’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (tra le altre, cfr.
DTF 133 V 549 consid. 6.; STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 3.2.,
9C_594/2016 del 18 novembre 2016 consid. 2.4.; 8C_19/2021 del 27 aprile 2021
consid. 6.; cfr. STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020 consid. 2.6., 32.2020.25
del 2 ottobre 2020 consid. 2.6., 35.2020.51 dell’8 febbraio 2021 consid. 2.5. e
nella recente 32.2021.67 consid. 2.7.3.).
Ne consegue che il grado
d’invalidità calcolato in ambito LAINF non è vincolante per l’Ufficio AI e
quest’ultimo può procedere autonomamente al calcolo in tal senso. Tale facoltà
di agire motu proprio si impone a maggior ragione nell’evenienza
concreta, giacché il diritto ad una rendita LAINF è stato accordato sulla base
di un accordo transattivo (cfr. supra consid. 1.4.; doc. I, allegato A13),
cresciuto incontestato in giudicato (doc. I, allegato A14) secondo cui
(sottolineature del redattore) “le parti si sono sentiti
diverse
volte per discutere il caso e consentono che un processo ed altri ritardi
sono da evitare e che l’accordo seguente è equo considerando i dati
concreti” e che pertanto “le parti concordano: 3. Il grado
d’invalidità ammonta a 60% [...]”.
A tal proposito, risulta
parimenti pertinente il rinvio dell’amministrazione – nelle motivazioni al
progetto di decisione (doc. 184, pag. 553 incarto AI) – al numero marginale
9020.
della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione
per l’invalidità (CIGI), secondo cui il grado d’invalidità stabilito in ambito
LAINF con un accordo transattivo non è di principio vincolante per l’AI (cfr. STFA
del 26 aprile 2022 in re G.S. consid. 2a., in: AHI-Praxis 1/2003, pagg. 106-113
con molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali; cfr. anche Kieser, ATSG- Kommentar, 2020, n. 134 e segg. ad art. 16 LPGA).
Ne consegue che in concreto
l’Ufficio AI non era vincolato dal calcolo del grado d’invalidità stabilito – tramite
accordo transattivo – in ambito LAINF e, pertanto, la censura del ricorrente
s’appalesa inconferente.
2.11.2
Il reddito da invalido è determinato
sulla base della situazione professionale concreta dell’interessato, a condizione
però che quest’ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall’attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (“Soziallohn”).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l’assicurato
non ha intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da
invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere desunto dai rilevamenti statistici ufficiali editi
dall’Ufficio federale di statistica (DTF 126 V 75, consid. 3b/aa e seg. con
ulteriori rinvii giurisprudenziali). In tal senso, la giurisprudenza federale
ha sancito che sono esclusivamente applicabili i dati salariali nazionali della
tabella TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari elaborata dall’Ufficio
federale di statistica (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Il ricorrente adduce
l’impossibilità di stabilire il reddito da invalido, giacché egli non può
concretamente svolgere alcuna attività (“il proprio reddito da invalido non
è solo inesistente, bensì è addirittura inipotizzabile!”). A mente
dell’insorgente ciò sarebbe confermato dall’Ufficio AI medesimo che nella
decisione impugnata ha affermato che “La pratica è stata sottoposta al
nostro Servizio di integrazione professionale e il consulente ritiene che non
vi siano i presupposti per l’applicazione di provvedimenti professionali.” (doc.
I, allegato A1, pag. 4).
L’argomentazione
dell’insorgente, che confonde due questioni, rispettivamente concetti, non
persuade.
Occorre innanzitutto ricordare
che, contrariamente a quanto pare sostenere il ricorrente e come rettamente
osservato dall’Ufficio AI (doc. IV, pag. 3 e seg.), per determinare il reddito
da invalido non ci si riferisce al mercato del lavoro concreto, bensì al
mercato del lavoro equilibrato. Quest’ultimo è un concetto astratto e teorico
che non considera la situazione concreta del mercato del lavoro, i posti
disponibili durante congiunture sfavorevoli o le ridotte possibilità per
l’individuo leso nel suo stato valetudinario di trovare un posto di lavoro
esigibile ed appropriato (cfr. pro multis DTF 147 V 124 consid. 6.2. e 148 V
174.
consid. 9.1.; cfr. supra consid. 2.4.).
Ciò precisato, si rammenta
altresì che giusta l’art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi o minacciati da
un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per
quanto (lett. a) essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o
migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le
mansioni consuete e (lett. b) le condizioni per il diritto ai diversi
provvedimenti siano adempiute.
Fanno parte dei provvedimenti
professionali necessari o idonei tutte le misure direttamente necessarie
all’integrazione nella vita professionale. La loro estensione non è definibile
in maniera astratta; occorre piuttosto tenere conto delle circostanze concrete
del singolo caso, in particolare delle capacità soggettive e oggettive
d’integrazione, che variano da persona a persona (stato di salute, capacità di
rendimento, idoneità all’istruzione, motivazione, ecc.; STFA I 529/01 del 19
marzo 2002, consid. 1a con riferimenti). Di principio, la persona assicurata ha
diritto unicamente ai provvedimenti idonei e necessari al raggiungimento del
singolo scopo integrativo prefissato, ma non ai migliori provvedimenti nel caso
di specie. Questo perché l’integrazione deve essere garantita solo nella misura
necessaria, ma anche sufficiente (DTF 124 V 108, consid. 2a;
Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, 2018, n. 6 e segg. ad art. 8 LAI).
In concreto, preso atto del
rapporto finale SMR (doc. 173 incarto AI), il consulente AI ha così analizzato
la reintegrabilità dell’assicurato senza (ri)formazione specifica
(sottolineature del redattore):
“Nel mercato del lavoro
in equilibrio ci sono diverse possibilità d’occupazione. Si
menzionano le attività [che] rispettano le raccomandazioni mediche
sopracitate, nel rispetto della LAI ed in particolare dell’art. 7 della stessa
– Obblighi dell’assicurato, che cita testualmente: “L’assicurato deve fare
tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per ridurre la durata e l’entità
dell’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) e per evitare l’insorgere di
un’invalidità.” Detto ciò si ritiene che nel settore terziario ci sono
delle attività di controllo in fabbrica dove i pesi da sollevare sono
inferiori a 5 chilogrammi, nella vendita e nei servizi. Vi sono anche altre
attività rispettose dei limiti funzionali che si possono ritrovare nelle
tabelle RSS.”
Circa la chiusura del caso o
l’eventuale applicazione di provvedimenti d’integrazione, il consulente AI ha
osservato quanto segue (sottolineature del redattore): “L’assicurato ha
quasi 58 anni e in considerazione del suo livello di formazione e l’età, un PPR
o altri provvedimenti sono esclusi in quanto non rispetterebbe […] i
seguenti principi:
Per la valutazione inerente
il diritto ad una formazione professionale si devono tenere in considerazione i
seguenti criteri:
·
La formazione deve mantenere la capacità di guadagno
precedente ma in tutti i casi il miglioramento della capacità di guadagno
residuale;
·
Il principio di proporzionalità 4022 CIPIP;
·
Il principio d’equivalenza 4010 CICIP;
·
le misure devono essere semplici e adeguate e deve esserci il
potenziale di riuscita nella formazione dell’assicurato.” (doc. 143, pag.
428.
incarto AI).
Questo TCA non ha motivo di non aderire a quanto riportato
sopra, sia per quanto concerne le possibilità di occupazione che l’esclusione
di provvedimenti d’integrazione professionale.
Va anche ricordato – per quanto riguarda le attività ancora
esigibili – che il rapporto del consulente era stato allestito il 18 ottobre
2018, ossia precedentemente al miglioramento della situazione valetudinaria
accertato al 26 marzo 2020 (cfr. supra consid. 1.5. e 2.10. e segg.). Secondo
giurisprudenza, il consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle
indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili sul mercato del lavoro equilibrato. Spetta difatti
essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in
grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche
entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF
9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012
consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid.
4.3). In casu, il consulente AI ha rispettato la citata giurisprudenza topica.
Certo,
l’assicurato, nato il 2 marzo 1961, al 26 marzo 2020 – anno in cui da ultimo è
stato ritenuto parzialmente abile in attività adeguate (cfr. in merito DTF 138
V 457 consid. 3.2.; cfr. supra consid. 1.5. e segg.) – aveva compiuto 59 anni
ed è quindi lecito chiedersi se in un mercato equilibrato del lavoro simili
attività siano da ritenere ancora esigibili.
A
tal proposito la giurisprudenza ha ammesso in maniera restrittiva
come l'età, benché sia un elemento estraneo all'invalidità, possa condurre –
cumulata a circostanze personali e professionali – a rendere inesigibile,
ricordato che il concetto di mercato equilibrato del lavoro è teorico e
astratto (DTF 134 V 64 consid. 4.2.1), la ricerca di un nuovo impiego (STF
9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid 5.2; STF 9C_918/2008 del 28 maggio
2009.
consid. 4.2.2).
Riguardo
all'esigibilità, da parte di un assicurato di età avanzata, di reinserirsi
professionalmente su un mercato equilibrato del lavoro, con la STF 9C_847/2015
del 30 dicembre 2015, la nostra Massima Istanza si è occupata di un ricorrente,
nato nel 1949 ed attivo all'80% nel servizio tecnico di macchine per uffici,
che nel 2013 ha ottenuto un quarto di rendita. Adito su ricorso, il Tribunale
cantonale ha effettuato una reformatio in pejus annullando la decisione
amministrativa e rifiutando le prestazioni. L'assicurato ha interposto ricorso
chiedendo una rendita intera di invalidità.
Dopo avere esposto i principi stabiliti dalla citata DTF 138 V 457
sulla reintegrabilità degli assicurati in età avanzata (cfr. consid. 4.1.1), il
Tribunale federale ha evidenziato al considerando 4.1.2 di avere ritenuto
reintegrabili un assicurato di 62 anni e 9 mesi (STF 8C_345/2013 del 10
settembre 2013 consid. 4.3.3) e un altro di 61 anni (STF 8C_330/2015 del 19
agosto 2015 consid. 3.2), tenendo conto che i loro limiti funzionali non
pregiudicavano la possibilità di trovare un impiego. Per contro, l'Alta Corte
ha negato a un 64enne la capacità residua di reintegrarsi nel mondo del lavoro
a causa dei suoi limiti funzionali (STF 9C_979/2009 del 10 febbraio 2010
consid. 4 e 5). Anche un'assicurata di 64 anni appena compiuti avente una
capacità lavorativa residua del 50% a causa di diverse limitazioni è stata
ritenuta non reintegrabile (STF I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4c e 4d),
così come un'altra persona assicurata di 64 anni e 10 mesi avente una capacità
lavorativa del 50% prima del raggiungimento dell'età pensionabile (STF
9C_153/2011 del 22 marzo 2012 consid. 3.3). A un assicurato avente il medesimo
anno di età, 8 mesi prima del pensionamento, che non lavorava da 9 anni e che
da più di 5 anni riceveva una rendita parziale ed era abile al lavoro in
ragione del 50%, il Tribunale federale non ha riconosciuto la reintegrabilità
della capacità lavorativa residua (STF 9C_145/2011 del 30 maggio 2011 consid.
3.4).
Per un approfondimento della
tematica dell’età quale fattore da tenere in considerazione nella
determinazione della reintegrabilità, si rinvia alle STCA 32.2018.213 del 23
settembre 2019, 32.2018.106 del 13 dicembre 2018 e 32.2015.114 del 27 giugno
2016.
con molteplici rinvii giurisprudenziali.
Nel
caso in esame, benché l’assicurato non disponga di alcuna formazione
professionale, egli ha comunque svolto diverse attività, principalmente, da
quando è in Svizzera, quale operaio agricolo non qualificato, aiuto muratore e
aiuto giardiniere (tra gli altri: doc. 123, pag. 385 e doc. 143, pag. 426
incarto AI). Inoltre, come visto (cfr. supra consid. 1.5. e 2.10.1.), le
limitazioni fisiche non sono tali da precludere integralmente la reintegrazione
professionale. Queste circostante, tenuta presente la restrittiva giurisprudenza
surriferita, non permettono di escludere, secondo il grado della
verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56
consid. 2.4; DTF 138 V 218 consid. 6.), che l’assicurato sia in grado di
svolgere almeno una delle attività leggere, semplici e ripetitive, che il consulente
ha indicato, in particolare le attività di controllo e/o sorveglianza.
Visto quanto precede, la
censura del ricorrente risulta, oltre che non sufficientemente sostanziata,
inconferente.
2.11.3
Sempre con riferimento al reddito da
invalido ritenuto dall’UAI (fr. 27'581.--, ossia fr. 68'953.--, diminuito al
50% per tener conto della capacità lavorativa residua e con una riduzione del
20% per attività leggere e per svantaggi salariali derivanti da contingenze
particolari; cfr. doc. I, allegato A1, pag. 4), l’insorgente ne contesta
l’ammontare limitatamente all’entità della riduzione sociale applicata (20%).
Il TCA può pertanto limitare il proprio esame a questo solo aspetto.
A tal proposito, va ricordato
che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione
globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle
varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Il TF ha inoltre precisato che
non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in
considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr.
sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26
agosto 2013, la Corte federale ha infine confermato il principio posto dal TCA
secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite
l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più
frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero
difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede
giudiziaria (consid. 5.4.). Questa giurisprudenza è stata confermata anche
nella STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.6.
Nella concreta evenienza, con la
decisione impugnata l’Ufficio AI ha operato una riduzione del 20% sul reddito
statistico da invalido, e meglio 10% poiché l’assicurato è in grado di svolgere
soltanto delle attività leggere e 10% per non meglio precisati “svantaggi
salariali derivanti da contingenze particolari” (cfr. doc. 177 incarto AI).
Con la propria impugnativa, il
ricorrente pretende invece che gli venga riconosciuta una deduzione del 25%,
come avvenuto in ambito LAINF (cfr. doc. I, p.to 8.).
Chiamato ora a pronunciarsi in proposito,
il TCA, oltre a rinviare alle considerazioni circa l’indipendenza dell’AI nella
determinazione del grado d’invalidità (cfr. supra consid. 2.11.1.), ritiene che
la pretesa decurtazione del 25% dal reddito statistico da invalido, sia priva
di fondamento, posto che già la riduzione decisa dall’amministrazione (20%)
appare assai generosa. In effetti, secondo la più recente giurisprudenza federale (cfr., ad esempio, la STF
8C_9/2020 del 10 giugno 2020 commentata da A. Bernasconi in SZS/RSAS 2021 pag. 49),
una riduzione dettata dagli impedimenti fisici si giustifica soltanto se, anche
su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli
impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non esiste più un
ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla persona
assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio 2019 consid. 5.2.2 e i
riferimenti ivi citati).
Nel caso di specie, dalla
documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato
sarebbe ancora in grado di svolgere, con limiti di rendimento, attività leggere prevalentemente di sorveglianza sia nel secondario che
nel terziario e che anche eventuali mansioni – limitate – di sollevamento di
carichi inferiori a 5 kg siano esigibili (cfr. supra consid. 1.5.).
Ora, tenuto conto
dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il ricorrente
beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora
sufficientemente ampio, motivo per cui appare perlomeno dubbia una decurtazione
operata a tale titolo dall’amministrazione.
In questo contesto, è ancora
utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere
lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico
da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori
leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione supplementare, siccome
il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero
di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, consid.
5.2.2.2
e riferimenti).
Pertanto, anche questa
censura del ricorrente cade nel vuoto.
2.12
Raffrontando il reddito da valido di
fr. 65'303 con quello da invalido di fr. 27'581 si ottiene un grado
d’invalidità (arrotondato) del 58%, il ricorrente avendo dunque diritto a mezza
rendita (cfr. supra consid. 2.4.) in luogo della rendita intera precedentemente
accordatagli (cfr. supra consid. 1.2.).
La valutazione economica
operata dall’amministrazione va dunque confermata.
2.13
Visto tutto quanto precede, il
ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.
2.14
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in
concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021)
la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in
caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a
carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti